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A.I.G.A. GIUSTIZIA DIGITALE STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI Stefano Aprile, direttore generale sistemi informativi automatizzati (DGSIA), Ministero Giustizia Rieti 15 luglio 2011

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A.I.G.A.

GIUSTIZIA DIGITALE

STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI

Stefano Aprile, direttore generale sistemi informativi automatizzati (DGSIA), Ministero Giustizia

Rieti 15 luglio 2011

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AgendaIl Processo civile telematico – Breve sintesi Architettura e situazione attualeLo stato della diffusione dei servizi telematici

nel processo civileI pagamenti telematiciIl regolamento n. 44\2011

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Il Processo civile telematico – Breve sintesi Il Processo Civile Telematico (PCT) realizza una forma di

interazione tra utenti interni del Ministero della Giustizia – magistrati e cancellieri – ed utenti esterni – avvocati, ausiliari del giudice ed altre pubbliche amministrazioni.

In particolare esso consente agli utenti abilitati di: consultare il fascicolo informatico, ovvero gli atti in

formato digitale depositati dalle parti o dal giudice, nonché i documenti scansionati e di richiederne copia;

depositare telematicamente i documenti informatici a valore legale firmati digitalmente e trasmessi attraverso canali sicuri;

di accettare, da parte della cancelleria i suddetti atti e di archiviarli;

di alimentare automaticamente i registri di cancelleria.

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Il Processo civile telematico – Breve sintesi Il PCT si fonda su tre infrastrutture informatiche:

il “Gestore centrale” che costituisce il punto unico di accesso al dominio del Ministero della Giustizia;

il “Gestore locale”, che fornisce i servizi di accesso e di trasmissione al singolo ufficio;

il “Punto di accesso” che consente il dialogo con gli uffici.

Il PCT ha interessato finora le procedure relative ai procedimenti per decreto ingiuntivo e quelle relative al processo esecutivo immobiliare individuale e concorsuale. Ad esse si aggiunge, con particolare valore di semplificazione delle attività di cancelleria, la funzionalità delle comunicazioni elettroniche degli avvisi di cancelleria (art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,) che consente di eliminare le tradizionali notificazioni cartacea compiute dall’ufficiale giudiziario.

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L’attuale situazione

Dominio Giustizia

Ufficio giudiziario

Soggettoabilitato esterno

Punto di accessoGestoreCentrale

Server distrettuale

Fascicoloinformatico

Registroinformatizzato

Gestore locale

Magistrato

Cancelliere

• 27 ordini avvocati• 60 ordini convenzionati con

Lextel S.p.A.• Consiglio Nazionale Notariato• INPS• INAIL• Avvocatura dello Stato (tramite

Lextel S.p.A.)• 4 Punti di accesso privati

34.000 utenti abilitati32.000 avvocati1.021 Avvocati dello Stato e funzionari205 Avvocati di enti pubblici798 CTU54 Notai

Depositi telematici (a valore legale)

Oltre 100.000 da gennaio 2009+ 53% nell’ultimo anno solare

Comunicazioni /notificazioni

1.000.000 a valore legale + 62% nell’ultimo anno solare

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Uffici giudiziari attivatideposito atti: Decreti ingiuntivi telematici:29 tribunali

A valore legale

E’ attivo con valore legale in 29 uffici: • tutti i Tribunali del distretto di Milano • tutti i Tribunali del distretto di Brescia, • Tribunale di Bologna, • Tribunale di Catania, • Tribunale di Firenze, • Tribunale di Genova, • Tribunale di Modena, • Tribunale di Napoli, • Tribunale di Padova,• Tribunale di Prato • Tribunale di Roma, • Tribunale di Reggio Emilia, • Tribunale di Rimini, • Tribunale di Torino • Tribunale di Verona.

Nel 2008 erano 6 tribunali

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Uffici giudiziari attivatideposito atti: Esecuzioni civili individuali e concorsuali: 16 tribunali

A valore legale

E’ attivo con valore legale in 16 uffici: • Tribunale di Bari, • Tribunale di Bologna, • Tribunale di Brescia, • Tribunale di Catania, • Tribunale di Firenze, • Tribunale di Genova, • Tribunale di Milano, • Tribunale di Monza, • Tribunale di Modena, • Tribunale di Napoli, • Tribunale di Padova, • Tribunale di Palermo, • Tribunale di Prato• Tribunale di Roma, • Tribunale di Torino, • Tribunale di Verona

Nel 2008 erano 0 tribunali

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Uffici giudiziari attivaticomunicazioni e notificazioni telematiche A valore

legaleE’ attivo con valore legale in 19 uffici: • Corte di Appello di Milano,• Corte di Appello di Brescia • Corte d’Appello di Venezia, • Tribunale di Bologna, • Tribunale di Brescia, • Tribunale di Crema• Tribunale di Milano• Tribunale di Modena, • Tribunale di Monza, • Tribunale di Rimini, • Tribunale di Bassano del Grappa, • Tribunale di Belluno, • Tribunale di Padova, • Tribunale di Rovigo• Tribunale di Treviso, • Tribunale di Verona, • Tribunale di Venezia, • Tribunale di Vicenza • Tribunale di Torino

Nel 2008 erano 0 uffici

Prossima attivazione: Reggio Emilia, Cremona e Catania e (già emessi i decreti ministeriali), e al Tribunale di Genova, Firenze e Prato

Oltre 1.000.000 di atti notificati

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Uffici giudiziari attivatipagamenti telematici sperimentazione

E’ attivo con valore legale in 8 uffici: • Tribunale di Bologna, • Tribunale di Genova, • Tribunale di Milano, • Tribunale di Modena • Tribunale di Napoli, • Tribunale di Padova, Rimini • Tribunale di Verona

Nel 2008 erano 0 uffici

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Pagamenti telematici

Dominio Giustizia

Soggettoabilitato esterno

Server distrettuale

Fascicoloinformatico

Registroinformatizzato

Gestore servizi telematici

Portale deiservizi telematici

Punto di accesso

Prestatori dei servizi di pagamento

Tesoreria

Banca

RicevutaTelematica

ad utilizzo unico

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Il nuovo regolamento sul Processo Telematico “senza aggettivi”Per effetto di tali disposizioni legislative sono stati operati i seguenti

interenti normativi: è stata sancita espressamente l’applicabilità al processo dei principi

previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale; è stato colmato il vuoto normativo che era stato, precedentemente,

riempito dal D.P.R.13 febbraio 2001, n. 123, il quale costituiva un regolamento c.d. “indipendente” adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l’effetto di travolgerne le disposizioni limitatamente alla disciplina applicabile al processo civile,

è stato attribuito al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il potere regolamentare di individuare le nuove regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Ciò trova conferma nella espressa disposizione dell’art. 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, laddove è stato previsto che le vigenti regole tecniche del processo civile telematico abbiano efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal medesimo comma.

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Il nuovo regolamento sul Processo Telematico “senza aggettivi”Dare attuazione al codice

dell’amministrazione digitale (CAD) – art. 1

Adozione della posta elettronica certificata standard (PEC) per tutte le trasmissioni – art. 4

Semplificazione dell’architettura, che non prevede più il gestore centrale – art. 6

“Portale dei servizi telematici” per consentire l’accesso ai privati nonché ai soggetti abilitati esterni (avvocati e ausiliari del giudice) non dotati di punto di accesso

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Il nuovo regolamento sul Processo Telematico “senza aggettivi”Spinta alla dematerializzazione, evitando l'obbligo di

formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti

utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. – art. 9 (art. 12 \ 20 del CAD) art. 9

Estensione al settore penale (art. 1), con disposizioni particolari per le indagini preliminari –art. 19

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Alcune novitàLa tenuta e conservazione del fascicolo informatico

equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.

Se il provvedimento è in formato cartaceo, il cancelliere ne estrae copia informatica e vi appone la sua firma digitale – art. 14

Introduzione dei pagamenti telematici – art. 30Specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i

sistemi informativi automatizzati, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali- art. 34

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Alcune novitàI dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di

livello distrettuale o interdistrettuale – art. 3Il portale dei servizi telematici consente l’accesso da

parte dell’utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari (art.51 cod. prot. dati pers.), nonché -senza formalità- alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, disponibili in forma anonima – art. 6

Possono gestire i punti di accesso: i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli nazionali professionali; il Consiglio nazionale forense; il Consiglio nazionale del notariato; l'Avvocatura dello Stato e gli enti pubblici; le Regioni, le città metropolitane, le provincie ed i Comuni, o enti consorziati tra gli stessi; Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel relativo registro –art. 23

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Alcune novitàI documenti informatici sono trasmessi da parte dei

soggetti abilitati esterni mediante l'indirizzo di PEC risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di PEC dell'ufficio destinatario e si intendono ricevuti nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo – art. 13

Ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 170, comma 4, c.p.c., la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell'atto e dei documenti allegati –art. 23

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Alcune novitàLa comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario

ad un soggetto abilitato esterno avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di PEC dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di PEC del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici.

La cancelleria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare, che conserva nel fascicolo informatico.

La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del CAD

Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell'art. 51, comma 3, d.l. n. 112\2008, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata – art. 16

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Alcune novitàIl gestore di posta elettronica certificata del soggetto

abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti dal d. P. R. n. 68\2005 e dal DM 2\11\2005, è tenuto ad adottare software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di PEC indesiderati.

Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotare il terminale informatico di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici e di software antispam.

Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi alla giustizia.

La casella di PEC deve disporre di uno spazio disco minimo. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio

automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di PEC e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.

La modifica dell'indirizzo elettronico può avvenire dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio – art. 20

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Alcune novitàNel caso previsto dall'art. 4, l. n. 53\1994, il

difensore può eseguire la notificazione con mezzi telematici e trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario.

Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, l. n. 53\1994, dell'indirizzo di PEC presso il quale l'atto e' stato inviato, nonchè del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge.

La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di PEC del destinatario – art. 18

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Alcune novità

La base di dati dei registri penali è custodita, con speciali misure e separatamente rispetto a quella relativa ai procedimenti per i quali è stato emesso uno degli atti di cui all’articolo 60 c.p.p., in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale

I compiti di vigilanza sulla base dati sono svolti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competenti in relazione all’ufficio giudiziario titolare dei dati

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Alcune novitàNelle indagini preliminari le comunicazioni tra

l’ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia.

Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in una sezione distinta del sistema documentale e protetta da un meccanismo di crittografia, hanno accesso unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati.

Alla conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso in cui il fascicolo o parte di esso deve essere consultato da soggetti abilitati esterni o da utenti privati, questi accedono alla copia resa disponibile mediante il punto di accesso e il portale dei servizi telematici

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Regime transitorioFino all’emanazione delle specifiche tecniche

continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.

L’indirizzo elettronico già previsto dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» è utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove regole tecniche.

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www.processotelematico.giustizia.it