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STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita con sede nel Comune di Zola Predosa (BO), la società cooperativa denominata "Manutencoop Società Cooperativa". La cooperativa, con decisione assunta dall'Organo Amministrativo, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie. ART. 2 DURATA La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. TITOLO II SCOPO - OGGETTO ART. 3 SCOPO MUTUALISTICO La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della mutualità, senza fini di speculazione privata. Scopo della cooperativa è: - garantire la continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali del socio e del lavoratore, promuovendone il coinvolgimento e la responsabilità; - valorizzare il lavoro come fattore di libertà e di fondamento della società; -promuovere nuove opportunità occupazionali e di affermazione sociale, con particolare riguardo alle categorie esposte alla disoccupazione, alla sottoccupazione ed a situazioni di sfruttamento; - offrire servizi di qualità con un'impresa costantemente tesa ad infondere innovazione ed efficienza al cliente; - contribuire a migliorare la vita delle persone e l'ambiente nelle città, per le generazioni attuali e future; - rafforzare e sviluppare l'economia sociale. La cooperativa partecipa al più ampio Movimento Cooperativo, aderendo, con deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria, ad organismi economici e sindacali, internazionali e nazionali, che abbiano come fine la tutela e lo sviluppo del ruolo economico e sociale della cooperazione. La cooperativa si avvale prevalentemente, per la realizzazione dello scambio mutualistico, delle prestazioni lavorative dei soci ed assume la qualità di «cooperativa a mutualità prevalente» ai sensi degli artt. 2512 e 2513 codice civile. Fermo quanto disposto nel comma precedente, la cooperativa si potrà valere anche delle prestazioni lavorative di non soci. ART. 4 OGGETTO Con riferimento ai requisiti di ammissione ed agli interessi dei soci, la cooperativa ha per oggetto sociale prevalente la somministrazione di lavoro alle società, enti ed associazioni utilizzatrici. La cooperativa può inoltre svolgere servizi di amministrazione del personale, di ricerca e selezione del personale, di consulenza alle relazioni industriali, di consulenza e servizi amministrativi in genere nonché attività di promozione e comunicazione per le società partecipate e terzi. La cooperativa può inoltre gestire, direttamente o tramite società partecipate, l’erogazione di servizi di call center, contact center, le attività inbound e outbound relative ai contatti con i clienti in essere e/o

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STATUTO 

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 

E' costituita con sede nel Comune di Zola Predosa (BO), la società cooperativa denominata "Manutencoop Società Cooperativa". La cooperativa, con decisione assunta dall'Organo Amministrativo, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie. 

ART. 2 DURATA 

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. 

TITOLO II SCOPO - OGGETTO 

ART. 3 SCOPO MUTUALISTICO 

La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della mutualità, senza fini di speculazione privata. Scopo della cooperativa è: - garantire la continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali del socio e del lavoratore, promuovendone il coinvolgimento e la responsabilità; - valorizzare il lavoro come fattore di libertà e di fondamento della società; -promuovere nuove opportunità occupazionali e di affermazione sociale, con particolare riguardo alle categorie esposte alla disoccupazione, alla sottoccupazione ed a situazioni di sfruttamento; - offrire servizi di qualità con un'impresa costantemente tesa ad infondere innovazione ed efficienza al cliente; - contribuire a migliorare la vita delle persone e l'ambiente nelle città, per le generazioni attuali e future; - rafforzare e sviluppare l'economia sociale. La cooperativa partecipa al più ampio Movimento Cooperativo, aderendo, con deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria, ad organismi economici e sindacali, internazionali e nazionali, che abbiano come fine la tutela e lo sviluppo del ruolo economico e sociale della cooperazione. La cooperativa si avvale prevalentemente, per la realizzazione dello scambio mutualistico, delle prestazioni lavorative dei soci ed assume la qualità di «cooperativa a mutualità prevalente» ai sensi degli artt. 2512 e 2513 codice civile. Fermo quanto disposto nel comma precedente, la cooperativa si potrà valere anche delle prestazioni lavorative di non soci. 

ART. 4 OGGETTO 

Con riferimento ai requisiti di ammissione ed agli interessi dei soci, la cooperativa ha per oggetto sociale prevalente la somministrazione di lavoro alle società, enti ed associazioni utilizzatrici. La cooperativa può inoltre svolgere servizi di amministrazione del personale, di ricerca e selezione del personale, di consulenza alle relazioni industriali, di consulenza e servizi amministrativi in genere nonché attività di promozione e comunicazione per le società partecipate e terzi. La cooperativa può inoltre gestire, direttamente o tramite società partecipate, l’erogazione di servizi di call center, contact center, le attività inbound e outbound relative ai contatti con i clienti in essere e/o

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potenziali, le attività di post-chiamata o post-contatto e di back office relativo alle attività gestite direttamente o dalle società committenti. La cooperativa può inoltre assumere, sotto qualsiasi forma, affidamenti, appalti, concessioni per la progettazione e costruzione di opere, la progettazione e gestione di servizi e la fornitura di beni, per conto di committenti pubblici e privati, nazionali od esteri, con particolare riferimento all'attività di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni immobiliari, nonché a quella di gestione dei servizi ambientali. L'impresa sociale svolgerà la propria attività nei seguenti settori, direttamente e/o attraverso società e/o enti partecipati: A) progettazione e gestione integrata di servizi rivolti agli immobili ed ai patrimoni immobiliari nonché attività ausiliarie, quali: - progettazione e gestione servizi integrati di programmazione, gestione, amministrazione e manutenzione di immobili, loro componenti, e di patrimoni immobiliari; gestione di servizi integrati relativi a patrimoni immobiliari pubblici e privati consistente anche nelle attività di: gestione condominiale, riscossione affitti, gestione amministrativa e contrattuale, ricognizione e censimenti; organizzazione e coordinamento di persone e di merci per l'esecuzione di servizi accessori o ausiliari agli immobili di cui sopra e alle attività in essi svolte; servizi informatici ed affini, progettazione, realizzazione, commercializzazione ed attività di assistenza tecnica di prodotti informatici e software di base relativamente alla gestione di patrimoni immobiliari; - progettazione e gestione di servizi di gestione e manutenzione delle strade e piazze, della segnaletica stradale, degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici; - servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica ed analisi; - progettazione e realizzazione di lavori di costruzione di opere edili in genere, di recupero di immobili civili ed industriali, di restauro monumentale, di ristrutturazione, di manutenzione; organizzazione della direzione lavori e dei servizi tecnici inerenti la gestione e la manutenzione di immobili; - progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici, termici, idrici, igienico-sanitari, frigoriferi, di condizionamento, elettrici, telefonici, antincendio e di allarme; progettazione, costruzione e gestione di impianti e reti di teleriscaldamento e cogenerazione, con fonti energetiche fossili e rinnovabili; manutenzione, conduzione e riparazione dei predetti impianti; servizi di gestione calore; servizi di consulenza energetica e sulla sicurezza; installazione, manutenzione e riparazione impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche; installazione, manutenzione e riparazione impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti antincendio; organizzazione della direzione lavori e dei servizi tecnici relativi alla manutenzione di impianti tecnologici e di impianti elettrici, meccanici, termici, di condizionamento, idraulici; svolgimento dell'attività di verifica, relativamente a detti impianti, di conformità alle norme vigenti con conseguente certificazione rilasciata da soggetti a ciò abilitati; manutenzione apparecchiature elettromedicali ed impianti gas medicali; - progettazione, gestione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali in edifici pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere sanitarie e socio-assistenziali, scuole, alberghi, convitti, caserme etc nonché relativi a beni di natura storica, artistica ed archeologica, pubblici e/o privati; piccole manutenzioni in edifici pubblici e privati; servizi di pulizia e sanificazione di mezzi di trasporto su strada e rotaia; servizio di movimentazione, rimessaggio e recupero mezzi su strada o rotaia ed attività accessorie; servizi ricettivo-alberghieri; servizi di

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rifacimento letti ed accudienza in alberghi, convitti e caserme e luoghi di cura e collettività in genere; assunzione lavori ferroviari e pulizie locomotive; commercio all'ingrosso di articoli per le pulizie; sguatteria, rigoverno stoviglie, attrezzature e locali cucina; smistamento e distribuzione pasti preparati da terzi; gestione impianti sportivi; trasporti, trasferimenti e facchinaggio interni ad ospedali e collettività in genere; servizio di portierato, centralino e gestione corrispondenza; bidellaggio in istituzioni scolastiche pubbliche e private; accompagnamento in scuolabus o servizi di linea. B) Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse, quali: - raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico; - raccolta, trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero; - raccolta, trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero; - raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; - raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi; Servizi ulteriori quali: - pulizia, innaffiamento, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade; - sgombero neve e spargimento sale; - pulizia e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private; - diserbo strade e piazze e loro pertinenze; - pulizia e manutenzione di parchi e giardini nonché piazzole e spartitraffico; - pulizia e servizi di supporto a mercati, fiere e spettacoli itineranti; - raccolta siringhe in aree pubbliche; - pulizia fontane pubbliche; - pulizia bagni pubblici; - disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, nonché trattamenti antiparassitari; - pulizia e manutenzione delle attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti; - trattamenti antigraffiti e deaffisione manifesti; - rimozione discariche abusive; - gestione integrata del parco contenitori dei rifiuti urbani comprensiva della movimentazione, manutenzione e servizio di sviluppo; - gestione informatizzata dei servizi finalizzata alla riscossione della tariffa per il servizio di raccolta rifiuti mediante rilevazione di dati di quantificazione e/o identificazione dei conferimenti ed elaborazione degli stessi ai fini di cui sopra; - gestione informatizzata dei servizi finalizzata all'identificazione ed alla quantificazione dei conferimenti presso stazioni ecologiche, impianti e punti di conferimento strutturati in genere; - gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato; - gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; - gestione di impianti di trattamento chimico - fisico e/o biologico di rifiuti; - gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; - gestione di impianti di discarica per inerti; - gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; - gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi; - gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. C) Progettazione gestione ed erogazione di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, sia per rifiuti allo stato

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liquido, sia per rifiuti allo stato solido o semisolido, a rischio chimico e/o a rischio biologico e attività complementari, quali: - gestione integrata di pulizia e manutenzione, movimentazione, servizio di sviluppo delle attrezzature adibite alla raccolta e movimentazione o deposito dei rifiuti di cui sopra; - fornitura contenitori di tutte le tipologie per la gestione dei rifiuti di cui sopra; - gestione delle aree e strutture di deposito temporaneo dei rifiuti di cui sopra presso le strutture produttrici; - gestione informatizzata dei servizi di cui sopra, finalizzata alla quantificazione, anche differenziata, e/o all'identificazione delle produzioni e dei conferimenti di rifiuto mediante registrazione ed elaborazione dei dati, nonché finalizzata all'integrazione con sistemi informativi di gestione globale. Altre attività connesse quali: - noleggio attrezzature per rifiuti in genere; - bonifica e/o risanamento siti; - studi e progettazioni di attività di gestione dei rifiuti; - attività di commercio e di intermediazione di rifiuti; - progettazione, costruzione e gestione di impianti, anche mobili, di smaltimento, stoccaggio, riciclaggio, recupero e selezione di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi con annesse opere edili. D) Gestione e conduzione di aziende agricole, valorizzazione di fondi agricoli, ed il compimento di qualsiasi attività inerente ai prodotti dell'agricoltura, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti stessi, e più in generale l'esercizio in forma associata delle attività agricole previste dall'art. 2135 del codice civile e dalle leggi speciali, e secondo le modalità in detto art. 2135 contenute, compresa l'attività agrituristica. 

L'impresa sociale svolgerà, altresì, la propria attività nei seguenti settori: 

- autotrasporto per conto terzi e per conto proprio; autotrasporto di merci per conto terzi e per conto proprio; officina meccanica - motoristica per la manutenzione dei propri mezzi ed attrezzature; noleggio a terzi di mezzi ed attrezzature; - lavori di lavanderia industriale ad acqua ed a secco di biancheria e di beni lavabili in genere, per conto proprio e per conto terzi, nonché il noleggio dei beni medesimi; - lavori di sterilizzazione in genere e di confezionamento sterile di strumentario chirurgico, di materiale termolabile, di materiali tessili e di sets per sale operatorie e per pronto soccorso, nonché la commercializzazione e la vendita degli stessi prodotti; - attività di commercializzazione e vendita di materiali monouso di calzature per personale ospedaliero e di dispositivi di protezione individuale (d.p.i.); - gestione di guardaroba, di archivi documentali, di magazzini di prodotti, farmaceutici e non, per aziende operanti nel settore sanitario, ivi compresa la loro gestione attraverso sistemi informatici. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili, nell'ambito della normativa sulla cooperazione, alla realizzazione dello scopo e dell'oggetto sociale e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; b) costituire ed essere socia di enti e società di capitali, anche cooperative, ai fini del conseguimento dello scopo sociale; 

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c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, alle società partecipate, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. La cooperativa si propone di favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa adotta procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto. 

TITOLO III SOCI LAVORATORI 

ART. 5 DEFINIZIONE E REQUISITI DEI SOCI 

Sono «soci lavoratori», ai fini del presente Statuto e dei documenti societari, i titolari delle azioni rappresentative del capitale sociale che partecipano allo scambio mutualistico svolgendo la propria attività lavorativa nell’ ambito della cooperativa, direttamente nelle strutture di quest’ultima oppure, attraverso rapporti di somministrazione di lavoro da essa costituiti , in altri enti e società. Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Per l'ammissione a socio è necessario possedere i seguenti requisiti: - essere persone fisiche aventi la capacità di agire; - aver maturato una capacità professionale nei settori di attività di cui all’oggetto sociale della cooperativa e, comunque, essere in grado di collaborare al raggiungimento dei fini sociali; - aver prestato la propria attività lavorativa da almeno tre anni per la cooperativa ovvero per le società da questa, direttamente od indirettamente controllate. Il periodo di lavoro prestato non può essere computato ai fini dell’ammissione del lavoratore se:  l’inserimento lavorativo sia avvenuto in dipendenza dell’applicazione di disposizioni di contratti collettivi nazionali di lavoro od in conseguenza di specifiche condizioni contrattuali relative a rapporti con enti pubblici o privati, che attribuiscano il diritto all’assunzione a categorie determinate di lavoratori già dipendenti di terzi per lo svolgimento della stessa attività;  il rapporto di lavoro si instauri e permanga in riferimento esclusivo ad attività in relazione alle quali matura al termine delle stesse, in dipendenza dell’applicazione di disposizioni di contratti collettivi nazionali di lavoro od in conseguenza di specifiche condizioni contrattuali relative a rapporti con enti pubblici o privati, il diritto al passaggio alle dipendenze di terzi; - avere in corso di esecuzione, alla data di presentazione della domanda di ammissione a socio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la cooperativa ovvero con le società da questa direttamente od indirettamente controllate; - avere accettato di subordinare tutte le controversie relative alla qualità di socio suscettibili di esservi assoggettate alla clausola arbitrale di cui all’art. 59 del presente Statuto. Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o per interposta persona, imprese in concorrenza a quella esercitata dalla cooperativa; che aderiscano ad altre cooperative che

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perseguano scopi analoghi; che prestino, in qualunque forma, lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. Il socio lavoratore, in seguito all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce, con separato accordo, un ulteriore e conseguente rapporto di lavoro, in conformità all'apposito regolamento. 

ART. 6 PROCEDURA DI AMMISSIONE 

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; b) l'ammontare del capitale sociale che si impegna a sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 27 del presente Statuto, nonché dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, della capacità professionale maturata nei settori di attività di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e la disponibilità ad instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 5, u.c. del presente Statuto e con l'apposito regolamento, che deve dichiarare di conoscere e di approvare; d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione di cui all’art. 5 del presente Statuto f) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e dei regolamenti della cooperativa, ivi incluso il Regolamento per l’Ammissione a Socio; g) la dichiarazione di accettazione integrale della clausola compromissoria di cui all’art. 59 del presente Statuto.  

Il consiglio di amministrazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, delibera sulla domanda in conformità con le procedure e tenendo conto dei criteri fissati dall’Assemblea dei Soci nell’apposito Regolamento per l’Ammissione a Socio, accertando l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 del presente Statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità. La decisione del consiglio di amministrazione è, comunque, assunta preservando l’equilibrio socio economico della cooperativa e l’ammissione del socio richiedente deve essere funzionale al miglioramento dei servizi prestati dalla cooperativa. Qualora la domanda sia accolta il socio richiedente, ricevuta la comunicazione della decisione del consiglio ed effettuato il versamento del capitale nelle modalità e con i termini di cui al successivo art. 8, c. 2, lett. a), viene iscritto a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora la domanda di ammissione sia respinta, il consiglio di amministrazione comunica la propria decisione motivata al richiedente. Questi può, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Qualora la deliberazione assembleare sia difforme rispetto a quella assunta dal consiglio di amministrazione, quest'ultimo ha l'obbligo di darvi esecuzione entro trenta giorni dalla data della deliberazione assembleare. Nella relazione al bilancio gli amministratori illustrano le scelte compiute con riguardo all'ammissione o al diniego di ammissione di nuovi soci. 

ART. 7 AZIONI 

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Il capitale sociale dei soci lavoratori è variabile ed è costituito da azioni ciascuna di valore nominale pari ad € 25.82 (euro venticinque/82). Per assumere la qualità di soci lavoratori deve essere sottoscritto un lotto minimo di azioni pari a 300 (trecento). Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, salvo il diritto di recesso del socio da esercitarsi con preavviso di tre mesi, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione del socio nel libro soci. 

ART. 8 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI 

Le azioni sottoscritte, e l’eventuale sovrapprezzo, potranno essere liberate mediante versamenti a rate secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento. I soci lavoratori sono obbligati: a) a versare il capitale sottoscritto e l’eventuale sovrapprezzo, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento; b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro direttamente all'attività dell'impresa sociale. I soci lavoratori: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale; assumono nelle forme di legge il rischio d'impresa e beneficiano dei risultati economici; concorrono ad assumere le decisioni sulla destinazione delle utilità rivenienti dall’attività svolta; d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta; e) contribuiscono con il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale, svolgendo la propria attività presso la cooperativa o presso le società cui sono somministrati. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio direttamente nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale ovvero, attraverso la somministrazione di lavoro, nell’ambito di altre società, favorendo la piena occupazione in base alle esigenze produttive. 

ART. 9 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO 

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 61 del presente Statuto. 

ART. 10 RECESSO 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio lavoratore può recedere dalla cooperativa, qualora: A) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; B) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale e deve riguardare comunque tutte le azioni possedute. Tuttavia, il recesso può essere limitato, dai soci lavoratori che siano anche soci sovventori, alle sole azioni che attribuiscono la qualità di socio lavoratore. La dichiarazione di voler recedere dalla società deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i presupposti che, a norma della legge e del presente Statuto, consentono l’esercizio del diritto di recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne comunicazione al socio entro lo stesso termine . 

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Il recesso diventa efficace sia con riguardo al rapporto sociale sia con riguardo al rapporto di lavoro a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Tuttavia, su espressa domanda del socio all'atto del recesso, il consiglio di amministrazione potrà deliberare, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la prosecuzione del solo rapporto di lavoro, se ciò risponda all'interesse della società. Per quanto riguarda gli ulteriori rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso. 

ART. 11 ESCLUSIONE 

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore: 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; 2) che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; 3) che si trovi o si sia trovato in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6; 4) che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mutuo consenso o per dimissioni; 5) che sia stato licenziato; 6) che nell'esecuzione del proprio lavoro, svolto anche alle dipendenze di società controllate, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento; 7) che sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità sia tale da ritenersi incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale; 8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; 9) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; 10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6, 4 co., del presente Statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione; 11) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; 12) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa. L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto associativo sia con riguardo all'ulteriore rapporto di lavoro, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio di amministrazione. 

ART. 12 COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE 

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

ART. 13 DOMICILIO DEI SOCI 

Ai fini della comunicazione di cui al precedente articolo e di ogni altra, richiesta dalla esecuzione del rapporto associativo, il socio è domiciliato all’indirizzo risultante dal libro soci. Ogni variazione, che deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento. 

ART. 14 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE 

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate con riferimento alle azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per

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rivalutazione o ristorno, a norma del successivo art. 26 del presente Statuto; hanno inoltre diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. Il pagamento, salvo il diritto della cooperativa di compensare il debito fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito nei confronti del socio, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. 

ART. 15 MORTE DEL SOCIO 

In caso di morte del socio lavoratore, gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni di cui sia titolare al momento del decesso nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14. Gli eredi del socio lavoratore deceduto presentano, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e nominano un unico delegato alla riscossione. In mancanza di detta nomina, si applica l’art. 2347, 2 e 3 co., codice civile. 

ART. 16 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI 

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito Regolamento, approvato dall'assemblea dei soci. Il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale e fissa le modalità attraverso le quali viene tenuto conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea dichiara lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. 

TITOLO IV 

STRUMENTI FINANZIARI E SOCI FINANZIATORI ART. 17 

SOCI SOVVENTORI Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le persone giuridiche e gli enti soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. 

ART. 18 CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI 

La partecipazione dei soci sovventori è rappresentata da azioni nominative trasferibili con i limiti stabiliti al successivo art. 22. Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,82 (venticinque/82). I conferimenti devono essere eseguiti in denaro. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente Statuto. 

ART. 19 ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE 

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L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse; c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al tasso applicato per l'eventuale dividendo corrisposto ai soci lavoratori; d) le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. 

ART. 20 DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI 

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti variabile, da un minimo di uno ad un massimo di cinque, determinato per scaglioni in relazione al numero di azioni di sovvenzione possedute dal socio, come di seguito indicato: - da 1 a 200 = un voto; - da 201 a 400 = due voti; - da 401 a 800 = tre voti; - da 801 a 2.000 = quattro voti; - oltre 2.000 = cinque voti. Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un voto quale socio lavoratore nonché ad un numero di voti quale socio sovventore determinati ai sensi del precedente comma. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando al numero di voti da essi espressi in assemblea un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati nell'assemblea. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori. 

ART. 21 OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI 

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. I soci sovventori sono obbligati: 1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dalla delibera assembleare di emissione; 2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. 

ART. 22 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI 

Salvo diversa disposizione adottata dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del

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consiglio di amministrazione che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione data dal titolare. In caso di mancato gradimento, l'organo amministrativo è comunque tenuto ad indicare – entro lo stesso termine stabilito per il gradimento – un diverso acquirente disposto ad acquistare le azioni alle medesime condizioni stabilite per il promissario acquirente indicato dal socio sovventore nella comunicazione all'organo amministrativo della propria volontà di cedere le azioni. In mancanza di tale indicazione il titolare ha facoltà di procedere liberamente alla cessione delle azioni. 

ART. 23 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI 

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 ss. codice civile. Dall’anno 2013, decorsi due anni dall’emissione di nuove azioni destinate a soci sovventori il recesso dei soci sovventori potrà essere effettuato liberamente ed anche fuori dei casi previsti dalla legge. Il recesso potrà avvenire per tutte o parte delle azioni di titolarità del socio sovventore. In questo caso, come per lo scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 29 del presente Statuto. Nella liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nel rimborso rispetto alle azioni dei soci lavoratori. 

ART. 24 POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA 

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 4 del presente Statuto. In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue). Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, dalla delibera di emissione delle azioni dell'assemblea straordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: 1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione; 2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. 

ART. 24-bis 

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OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI 

Con delibera del consiglio di amministrazione, che risulti da verbale redatto da notaio, la cooperativa può emettere obbligazioni, nei limiti di legge. 

Ai sensi dell'articolo 2526 codice civile, la cooperativa, oltre a quanto sin qui previsto, può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni. 

L’emissione di strumenti finanziari deve essere disciplinata con deliberazione dall’assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto nonché le modalità di trasferimento degli stessi.  

In sede di emissione di strumenti finanziari non spetta alcun diritto di opzione ai soci lavoratori mentre essi sono preventivamente offerti in opzione ai soci finanziatori, se esistenti, salvo che ricorrano legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell’art. 2441 codice civile. 

TITOLO V 

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO 

ART. 25 PATRIMONIO SOCIALE 

Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue); b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente Statuto; c) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue); d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge; f) dalla riserva straordinaria. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate. Le riserve sono tutte indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci in qualunque forma, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. La cooperativa non emette i titoli, ai sensi dell'art. 2346, 1 co., codice civile. 

ART. 26 RISTORNO 

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante assegnazione gratuita di azioni, se quelle in possesso sono interamente liberate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione tanto al numero di mesi (o frazione di mese superiore a 15 giorni) per il quale, in ogni esercizio sociale, il socio ha reso la propria attività lavorativa, quanto

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al livello di inquadramento contrattuale nell'ambito del CCNL di ciascun socio in base a parametri che verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del regolamento per l'eventuale assegnazione del ristorno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile. 

ART. 27 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO 

Salvo che la legge, per specifiche categorie di azioni, non preveda diversamente, nessun socio può avere azioni di valore nominale superiore ad euro centomila, o comunque, qualora i soci siano più di cinquecento, a più del due per cento del capitale sociale. Alle azioni eccedenti tale limite si applica l’art. 2525, 3 co., codice civile. 

ART. 28 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci lavoratori, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, o al diniego di ammissione, ai sensi del precedente art. 6, ult. comma. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. 

ART. 29 DESTINAZIONE DELL’UTILE 

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando: a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale; b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia; d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire: 1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; 

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2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti; 3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi soci lavoratori o soggetti diversi dai soci lavoratori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedete punto 1); e) un'eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; f) quanto residua alla riserva straordinaria. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e, in tale limite, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio, nonché quando il rapporto fra patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società non è superiore ad un quarto. 

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA' 

ART. 30 ORGANI SOCIALI 

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema di cui all'art. 2380 bis c.c. e ss.. Sono organi della società: a) le assemblee dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei sindaci. 

SEZIONE I - ASSEMBLEA 

ART. 31 CONVOCAZIONE 

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro: a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; b) pubblicazione sul quotidiano "L'Unità" o "Avvenire d'Italia" almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; c) comunicazione ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, quando convocata per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, è altresì data notizia della facoltà di presentare le liste di cui ai successivi artt. 38 ss., con la determinazione del numero dei soci presentatori e del termine di cui all’art. 39, co. 1, lett. c). L’avviso, in tal caso, in deroga ai termini stabiliti nel primo comma del presente articolo, deve essere pubblicato o comunicato almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle formalità di cui al primo comma, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. 

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L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente art. 28 per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori o un decimo dei voti spettanti ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta; si applicano le disposizioni di cui all'art. 2367 codice civile. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 

ART. 32 ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione; 2) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e, eventualmente, la durata dell'incarico; nel rispetto di quanto disposto nei successivi artt. 38 ss., nomina gli amministratori; revoca gli amministratori; 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; 4) nomina e revoca i componenti del collegio sindacale, elegge il Presidente e fissa il compenso per l'attività di sindaco; 5) conferisce e revoca l'incarico di revisione legale secondo quanto previsto nel successivo art. 58 del presente Statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale ex art. 2409-bis codice civile, se nominato; 7) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; 9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia. L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle seguenti materie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente Statuto: - approvazione piani pluriennali di sviluppo; - trasferimenti a qualunque titolo di azienda o rami d'azienda, e di partecipazioni di controllo in società di capitali. 

ART. 33 ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile; 

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- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società. L'assemblea straordinaria delibera altresì sulle seguenti materie - emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto; - costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; - procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente Statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa. 

ART. 34 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI 

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: - in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salva l'ipotesi in cui la legge od il presente Statuto non prevedano maggioranze superiori per particolari deliberazioni. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. 

ART. 35 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA 

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nella liberazione delle azioni sottoscritte. Ogni socio lavoratore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti variabile da un minimo di uno ad un massimo di cinque, come disciplinato al precedente art. 20 del presente Statuto. I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta da soci che rappresentino, con riferimento alla deliberazione impugnata, il cinque per cento degli aventi diritto al voto. 

ART. 36 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea. L'assemblea nomina il segretario, che può non essere socio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle

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votazioni. Inoltre, nel caso di assemblea convocata per l’elezione del consiglio di amministrazione, il Presidente verifica la regolare presentazione delle liste di cui all’art. 39, dandone notizia all’assemblea, e propone l’esclusione di quelle non regolarmente presentate secondo le norme statutarie; fermo rimanendo l’esercizio del potere di direzione dei lavori, invita uno dei soci che ha presentato la lista ad illustrare agli intervenuti la composizione e della lista e a fornire, riguardo ad essa, le altre informazioni ritenute utili. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. 

ART. 37 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI 

DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA 

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società. 

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Capo I – Struttura e modalità di elezione 

ART. 38 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA 

Il consiglio di amministrazione è composto da non meno di tredici e non più di diciassette membri eletti dall'assemblea dei soci con le modalità stabilite dall’art. 40 e ss. del presente Statuto. L’assemblea, prima di procedere alla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, determina il numero dei componenti da eleggere e si pronuncia sulla proposta di esclusione delle liste non regolarmente presentate formulata dal Presidente dell’assemblea in conformità all’art. 36. Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Tuttavia, contestualmente alla decisione di cui al secondo comma del presente articolo, l’assemblea può decidere di limitare la durata del mandato degli amministratori, fino ad un anno. In tal caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 

ART. 39 LISTE 

Nella elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede di norma sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità: a) Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti soci che rappresentino complessivamente almeno il 5% dei voti che si possono complessivamente esprimere in assemblea, nella misura accertata dagli organi che convocano l’assemblea e secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea. Il computo viene effettuato sommando i voti attribuiti ai soci lavoratori e quelli dei soci appartenenti alle altre categorie, computati nei limiti del terzo dei voti dei soci non cooperatori. La maggioranza dei soci che presentano la lista deve comunque essere socio lavoratore. Qualora un socio lavoratore sia anche socio a diverso titolo, le due qualità, ai fini della presentazione della lista, possono concorrere, osservata, però, per la seconda, la riduzione di cui alla presente lettera. 

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b) Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, recano i nominativi di due o più candidati, in numero anche superiore ai componenti dell’organo eleggibili. I candidati devono essere comunque, nella maggioranza, soci lavoratori della cooperativa; e sono ordinati secondo un criterio progressivo. c) Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello previsto per la prima convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei consiglieri di amministrazione, corredate: c.1) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale dei voti dei presentatori; c.2) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’accettazione della candidatura; c.3) della illustrazione delle linee guida cui i componenti intendono ispirare la loro azione. Tale indicazione non ha carattere vincolante né per i candidati né per gli eletti; e la loro mancanza non costituisce motivo di esclusione della lista. Ciascun socio non può presentare ovvero concorrere a presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di mandatari. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 

ART. 40 VOTAZIONE 

Per l’elezione del consiglio di amministrazione si procede a norma delle disposizioni seguenti. Ciascun socio lavoratore esprime un voto. Ciascun socio finanziatore il numero dei voti che risultano attribuiti a norma dell’art. 20. In ogni caso, la somma complessiva dei voti espressi dai soci sovventori non può eccedere la misura del terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati. Qualora sia necessario ridurre i voti espressi dai soci sovventori, le somme delle indicazioni di voto omogenee da questi espressi sono calcolate proporzionalmente al predetto limite. Ove siano state presentate più liste, i componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti. A tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti, approssimati alla prima cifra decimale, sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un’unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Ove sia stata presentata una sola lista e questa contenga un numero di candidati superiore al numero di componenti da eleggere, ciascun socio dovrà esprimere un numero di preferenze da un minimo di otto ad un massimo di dieci; nel caso in cui il socio esprimesse un numero di preferenze inferiori ad otto, saranno attribuite alla scheda un numero di ulteriori preferenze sino a comporre il numero minimo, ricavandole tra i nominativi della lista, nell’ordine di presentazione; se il socio esprimesse oltre dieci preferenze, le eccedentarie rispetto al numero massimo, nell’ordine in cui siano espresse, saranno annullate e di esse non si terrà conto. Risulteranno eletti consiglieri di amministrazione coloro che avranno ottenuto il più alto numero di preferenze; nel caso in cui il numero dei candidati che avranno ricevuto preferenze fosse inferiore al numero dei componenti da eleggere, i rimanenti saranno scelti nell’ordine di presentazione sulla lista. 

ART. 41 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 

In applicazione dei meccanismi di cui agli articoli che precedono, il consiglio dovrà essere formato da una maggioranza di soci lavoratori. 

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ART. 42 BALLOTTAGGIO E MECCANISMI SUPPLETIVI 

Nel caso in cui - in presenza di più liste - più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente e non vi sia capienza per tutti i candidati, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell’ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti. Se, al termine delle votazioni, non fossero eletti la maggioranza dei consiglieri in possesso della qualità di soci lavoratori, si procederà ad escludere il candidato risultato eletto in ciascuna lista che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia il requisito citato. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che non siano esauriti i candidati della lista. Ove, in forza di tale meccanismo non sia stato possibile eleggere i consiglieri dotati dei requisiti di cui all’art. 41, l’elezione sarà riconvocata per procedere ad una nuova elezione, con l’osservanza delle stesse regole stabilite per l’elezione risultata inutile. Qualora, in relazione all’applicazione dei meccanismi di cui ai commi precedenti, nessuna delle liste abbia espresso la maggioranza assoluta del numero dei consiglieri di amministrazione, purché abbia conseguito almeno il 35% dei voti, risulteranno altresì eletti, secondo l’ordine di lista, i candidati che appartengono alla lista che abbia conseguito il numero più alto di voti e che siano risultati non eletti, fino al raggiungimento di detta maggioranza; entro detto limite, sono preferiti a coloro che, avendo conseguito voti, appartengono alle altre liste, secondo l’ordine inverso dei quozienti a questi riferibili. 

ART. 43 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI 

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del consiglio di amministrazione, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora, in forza di detto meccanismo non sia rispettata la regola di cui all’art. 41, si procederà con la sostituzione del secondo non eletto e così via. Qualora non sia possibile procedere alla integrazione del consiglio con il meccanismo di sostituzione previsto da tale articolo, il consiglio decade e si procede al suo integrale rinnovo. 

ART. 44 CONSIGLIERE DI MINORANZA 

Quando siano presentate almeno due liste, se, in applicazione delle regole che precedono, i componenti del consiglio appartengano comunque ad una sola lista, il consigliere eletto con il quoziente più basso è sostituito con il non eletto appartenente a lista diversa che abbia riportato il quoziente più alto tra liste che non hanno espresso consiglieri. Il consigliere è sostituito, qualora venga a mancare, dal non eletto con il quoziente più elevato successivo appartenente alla medesima lista. 

ART. 45 INCOMPATIBILITA’ 

Gli amministratori possono ricoprire incarichi in altri organi di amministrazione solo se di altre società che siano controllate dalla cooperativa o alla stessa collegate ovvero da quest'ultima partecipate e per le quali la designazione trovi giustificazione nella tutela degli interessi della cooperativa. 

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In ogni altro caso, l'assunzione di ulteriori cariche per l'amministratore dovrà avvenire nei limiti di quanto previsto all'art. 2390 codice civile, pena la revoca per giusta causa dell'incarico deliberata dal consiglio di amministrazione. 

ART. 46 COMPENSI 

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di specifici incarichi, di carattere continuativo, in favore della cooperativa in conformità del presente Statuto, su proposta del comitato per le remunerazioni di cui al successivo art. 48, 1 co., n. 3). 

ART. 47 PRESIDENTE 

Il consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente, a maggioranza assoluta. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della cooperativa. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad uno degli altri membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente; il compimento dell'atto da parte del Vice-Presidente costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. 

ART. 48 COMITATI 

Ferme rimanendo le competenze collegiali, il consiglio costituisce, nel proprio seno, quattro comitati formati da tre a cinque componenti, scelti tra i propri membri. Tali comitati sono: 1. il Comitato per le controllate: il Comitato istruisce e coordina le decisioni operative circa l’assunzione delle indicazioni di carattere industriale, organizzativo e gestionale che la cooperativa, quale azionista di controllo, esprime nei confronti delle controllate negli organi di queste a ciò deputati; formula proposte in ordine alla promozione di attribuzione di responsabilità gestionali nelle società controllate; riceve e approfondisce ogni notizia che si riferisce all’andamento della attività svolta dalle società; 2. il Comitato per le politiche del lavoro: elabora le proposte relative alla disciplina e regolazione dei rapporti relativi alla somministrazione dei soci lavoratori della cooperativa, tanto per i profili di carattere sindacale, che per le condizioni contrattuali applicabili ai rapporti di lavoro, ivi comprese le linee guida delle politiche di retribuzione del personale dipendente somministrato, fatta salva la competenza del comitato per le remunerazioni con riferimento ai titolari degli organi amministrativi, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche; 3. il Comitato per le remunerazioni: presenta al consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori della cooperativa e degli organi gestori delle società da essa controllate, monitorando l’applicazione degli indirizzi adottati dal consiglio stesso; elabora le linee guida relative alle politiche retributive di cui la cooperativa potrà farsi promotrice presso le società controllate; formula le

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proposte circa i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, anche delle società controllate e riferisce sulla loro applicazione; 4. il Comitato per il controllo interno: valuta il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; esprime, su richiesta del Presidente, pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno; valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti; vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile; svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione; riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno; svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile, sulla sua efficacia e sul suo funzionamento; può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale. Ciascun comitato svolge la propria attività secondo un regolamento approvato dal consiglio e può valersi di esperti e consulenti esterni nei limiti, anche di spesa, fissati collegialmente dal consiglio. Nell’esercizio delle proprie funzioni ciascun comitato può assumere informazioni direttamente, eventualmente richiedendo informazioni suscettibili di comunicazione dalle società controllate. I lavori di ciascun comitato sono coordinati da un Coordinatore e sono verbalizzati. Per singoli atti od incombenti, il Coordinatore può designare un proprio sostituto. Alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all’ordine del giorno. Il Coordinatore del Comitato viene, di norma, delegato dal consiglio a svolgere compiti di rappresentanza esterna della società con riferimento alla esecuzione delle delibere consiliari che riguardano la materia di competenza del comitato. 

ART. 49 COMITATO DEI COORDINATORI 

I Coordinatori dei singoli comitati previsti all’articolo che precede, compongono, insieme con Presidente della cooperativa, che lo presiede, il Comitato dei Coordinatori. Al Comitato dei coordinatori può assistere, senza diritto di voto, il Vice Presidente anche quando il Presidente sia presente. ART. 50 

CESSAZIONE Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato, con effetto a partire dalla data dell’assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi restano in carica per la residua durata che avrebbe avuto il consiglio di amministrazione cessato, salvo che l’assemblea non statuisca diversamente. Il Presidente, o, in sua mancanza, il Vice Presidente, accertato il venir meno della maggioranza dei consiglieri, procede senza indugio alla convocazione dell’assemblea. 

Capo II - Attività ART. 51 

COMPETENZA 

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal

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presente Statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui agli artt. 2512 ss. codice civile in materia di mutualità prevalente. Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società. Il consiglio di amministrazione, con l’assistenza del comitato per il controllo interno: a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla cooperativa e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa; b) individua un amministratore (di norma, il Coordinatore del Comitato per il controllo interno) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno; c) valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno; d) descrive, nella relazione al bilancio, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza complessiva dello stesso. 

ART. 52 RIUNIONI 

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera e/o telegramma e/o fax e/o posta elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica, e potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con le seguenti modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale: - che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. La riunione si deve ritenere svolta nel luogo nel quale è stata convocata e dove devono essere presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi. 

ART. 53 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI 

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.  

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Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. 

ART. 54 RELAZIONE AL BILANCIO 

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica ovvero le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ex art. 2545-octies codice civile, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. 

ART. 55 AZIONE DI RESPONSABILITA’ 

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) degli aventi diritto al voto. 

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE ART. 56 

COLLEGIO SINDACALE NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA 

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sostituiscono in ordine di anzianità gli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. 

ART. 57 COMPETENZA E RIUNIONI 

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee, In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 codice civile. 

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I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto all'atto della proposizione dell'azione di responsabilità. La denunzia al tribunale di cui all'art. 2409 codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci. 

ART. 58 REVISIONE LEGALE 

La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione. L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, previa formulazione del parere motivato da parte del collegio sindacale; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione. Il revisore o la società incaricati della revisione legale: 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. 

TITOLO VII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

ART. 59 CLAUSOLA ARBITRALE 

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 60, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia comunque oggetto di controversia la qualità di socio; b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio; c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci, anche finanziatori, e si estende alle eventuali contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. 

Art. 60 ARBITRI E PROCEDIMENTO 

Gli Arbitri sono in numero di: 

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a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 codice proc. civile; b) tre, per le altre controversie. Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura. 

Art. 61 ESECUZIONE DELLA DECISIONE 

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale. 

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

ART. 62 SCIOGLIMENTO 

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese e convocano senza indugio l’assemblea. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze

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previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. 

ART. 63 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE 

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti, nell'ordine: a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati; b) il rimborso delle azioni liberate dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati; c) il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci lavoratori, e degli eventuali ristorni e i dividendi eventualmente maturati. 

ART. 64 INDEROGABILITA’ DELLE CLAUSOLE MUTUALISTICHE 

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 25, 28, 29 e 63 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. 

ART. 65 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Il presente Statuto entra in vigore alla data di iscrizione della deliberazione assembleare in CCIAA.  

Relativamente alle azioni di sovvenzione emesse tra il 1992 e il 1997, i soci sovventori avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni detenute, in qualsiasi momento a decorrere dal 31 dicembre 2014.In parziale deroga a quanto sopra previsto, i soci sovventori che, alla data del 25 maggio 2013 detengono azioni di sovvenzione per un valore superiore ad Euro 5.000,00, potranno, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 2013, dichiarare di voler recedere (i) quanto a un massimo del 50% delle proprie azioni al 31 dicembre 2013 e (ii) quanto a un massimo del 50% delle proprie azioni al 31 dicembre 2014.