Stato Fascista: Gran Consiglio Fascismo - Riforma rappresentanza politica - Camera Fasci...

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Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo Legge 9 dicembre 1928, n. 2693. Art. 1. ,O *UDQ &RQVLJOLR GHO )DVFLVPR q O¶RUJDQR VXSUHPR FKH coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione GHOO¶RWWREUH (VVR KD IXQ]LRQL GHOLEHUDWLYH QHL FDVL VWDELOLWL GDOOD legge, e dà, inoltre, parere su ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo. Art. 2. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è, di diritto, il Presidente del Gran Consiglio del Fascismo. Egli lo convoca quando lo ULWLHQH QHFHVVDULR H QH ILVVD O¶RUGLQH GHO JLRUQR Art. 3. Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è Segretario del Gran Consiglio. Il Capo del Governo può delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento, o di vacanza della carica. Art. 4. Sono membri del Gran Consiglio per un tempo illimitato: i quadrumviri della Marcia su Roma 2° coloro che, per la loro qualità di membri del Governo, abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni 3° i Segretari del Partito Nazionale Fascista usciti di ufficio dopo il 1922. Art. 5. Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste: il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati 2° i Ministri Segretari di Stato 3° il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio [ « ] Art. 7. Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio, per la durata di un triennio, e con la facoltà di conferma, coloro che abbiano bene meritato della Nazione e della causa della Rivoluzione Fascista. Con le stesse forme, la nomina può essere, in ogni tempo, revocata. [ « ] Art. 11. Il Gran Consiglio delibera: VXOOD OLVWD GHL GHSXWDWL GHVLJQDWL DL WHUPLQL GHOO¶DUWLFROR della legge 17 marzo 1928, n. 1019 2° sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista 3° sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vice Segretari, del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista. Art. 12. Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale. Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti: la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona 2° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati 3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato 4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche O¶RUGLQDPHQWR VLQGDFDOH H FRUSRUDWLYR 6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede 7° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e dellH &RORQLH RYYHUR ULQXQFLD DOO¶DFTXLVWR GL territori. Riforma della rappresentanza politica Legge 17 maggio 1928, n. 1019 Art. 1. Il numero dei deputati per tutto il Regno è di quattrocento. Tutto il Regno forma un collegio unico nazionale. Art. 2. La elezione dei deputati ha luogo: con la proposta degli enti indicati negli artigli 3 e 4 2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del Fascismo FRQ O¶DSSURYD]LRQH GHO &RUSR HOHWWRUDOH Art. 3. La facoltà di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a WHUPLQL GHOO¶DUW GHO 5 GHFUHWR OXJOLR Q Art. 4. La facoltà di proporre candidati è riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento è soggetto a revisione ogni triennio. Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla metà dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta è stabilito nel decreto di riconoscimento. Art. 5. Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 3 e 4 debbono procedere alla proposta dei candidati, è stabilito nel decreto che indice le elezioni, e non può essere minore di venti, né maggiore di quaranta giorni. La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto DG RJQXQR GL HVVL O¶HQWH FKH OR KD SURSRVWR 1RQ VL WLHQH FRQWR GHOOH proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto che indice le elezioni. Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli OLEHUDPHQWH QHOO¶HOHQFR GHL Fandidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano ULPDVWH HVFOXVH GDOO¶HOHQFR GHL FDQGLGDWL Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene redatto processo verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso. La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio /LWWRULR FRQIRUPH DO PRGHOOR SUHVFULWWR SHU O¶HPEOHPD GHOOR 6WDWR viene pubblicata, senza spesa, nella «Gazzetta ufficiale» ed affissa in WXWWL L &RPXQL GHO 5HJQR D FXUD GHO 0LQLVWHUR GHOO¶LQWHUQR Art. 6. /D YRWD]LRQH SHU O¶DSSURYD]LRQH GHOOD OLVWD GHL GHSXWDWL designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella « Gazzetta ufficiale » del Regno. La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio e la formula: « approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo? » Il voto si esprime in calce alla formula per sí e per no. [ « ] Art. 10. Hanno diritto al voto nelle votazioni previste dagli articoli 6 e 9 i cittadini italiani maggiori dei ventuno anni, e quelli minori dei ventuno, ma maggiori dei diciotto, ammogliati con prole, gli uni e gli altri quando siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una società o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa nelle società in accomandita per azioni ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale b) paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire c) percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni d) siano membri del Clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato. Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni Legge 19 gennaio 1939, n. 129 Art. 1. La Camera dei Deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura. È istituita, in sua vece, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Art. 2. Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collaborano col Governo per la formazione delle leggi. Art. 3. La Camera dei Fasci e delle Corporazioni è formata dai componenti del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista e dai componenti del Consiglio nazionale delle Corporazioni, salve le incomSDWLELOLWj GL FXL DOO¶DUW Le modificazioni nella composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista e del Consiglio nazionale delle Corporazioni sono disposte con legge. Art. 4. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fa parte, di diritto, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del )DVFLVPR VDOYH OH LQFRPSDWLELOLWj GL FXL DOO¶DUW

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Stato Fascista: Gran Consiglio Fascismo - Riforma rappresentanza politica - Camera Fasci Corporazioni.

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Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo

Legge 9 dicembre 1928, n. 2693.

Art. 1. coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione

legge, e dà, inoltre, parere su ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo. Art. 2. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è, di diritto, il Presidente del Gran Consiglio del Fascismo. Egli lo convoca quando lo Art. 3. Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è Segretario del Gran Consiglio. Il Capo del Governo può delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento, o di vacanza della carica. Art. 4. Sono membri del Gran Consiglio per un tempo illimitato: 1° i quadrumviri della Marcia su Roma;; 2° coloro che, per la loro qualità di membri del Governo, abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni;;

3° i Segretari del Partito Nazionale Fascista usciti di ufficio dopo il 1922.

Art. 5. Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste: 1° il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati;;

2° i Ministri Segretari di Stato;; 3° il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio;;

[ ]

Art. 7. Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio, per la durata di un triennio, e con la facoltà di conferma, coloro che abbiano bene meritato della Nazione e della causa della Rivoluzione Fascista. Con le stesse forme, la nomina può essere, in ogni tempo, revocata.

[ ]

Art. 11. Il Gran Consiglio delibera: 1° della legge 17 marzo 1928, n. 1019;;

2° sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista;;

3° sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vice Segretari, del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.

Art. 12. Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale. Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti: 1° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona;;

2° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati;;

3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;;

4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;; 5° 6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede;; 7° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e dellterritori.

Riforma della rappresentanza politica

Legge 17 maggio 1928, n. 1019 Art. 1. Il numero dei deputati per tutto il Regno è di

quattrocento. Tutto il Regno forma un collegio unico nazionale. Art. 2. La elezione dei deputati ha luogo: 1° con la proposta degli enti indicati negli artigli 3 e 4;; 2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del Fascismo;;

3° Art. 3. La facoltà di proporre candidati spetta anzitutto alle

Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a

Art. 4. La facoltà di proporre candidati è riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento è soggetto a revisione ogni triennio. Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di

candidati pari alla metà dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta è stabilito nel decreto di riconoscimento. Art. 5. Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 3 e 4 debbono procedere alla proposta dei candidati, è stabilito nel decreto che indice le elezioni, e non può essere minore di venti, né maggiore di quaranta giorni. La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un

unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto

proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto che indice le elezioni. Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli

andidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano

Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene redatto processo

verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso. La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio

viene pubblicata, senza spesa, nella «Gazzetta ufficiale» ed affissa in

Art. 6. designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella « Gazzetta ufficiale » del Regno. La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio

Littorio e la formula: « approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo? » Il voto si esprime in calce alla formula per sí e per no.

[ ] Art. 10. Hanno diritto al voto nelle votazioni previste dagli

articoli 6 e 9 i cittadini italiani maggiori dei ventuno anni, e quelli minori dei ventuno, ma maggiori dei diciotto, ammogliati con prole, gli uni e gli altri quando siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una società o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa;; nelle società in accomandita per azioni ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale;;

b) paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire;;

c) percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni;;

d) siano membri del Clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato.

Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni Legge 19 gennaio 1939, n. 129

Art. 1. La Camera dei Deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura. È istituita, in sua vece, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Art. 2. Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle

Corporazioni collaborano col Governo per la formazione delle leggi. Art. 3. La Camera dei Fasci e delle Corporazioni è formata dai

componenti del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista e dai componenti del Consiglio nazionale delle Corporazioni, salve le incom Le modificazioni nella composizione del Consiglio nazionale del

Partito Nazionale Fascista e del Consiglio nazionale delle Corporazioni sono disposte con legge. Art. 4. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fa parte, di

diritto, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del

Gianmarco Altieri