SPETTABILE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MILANO …alla acquisizione dei diritti edificatori...

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1 SPETTABILE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MILANO DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE Oggetto: Piano di Governo del Territorio La sottoscritta Associazione ASPESI - ASSOCIAZIONE TRA SOCIETÀ DI PROMOZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE , con sede a Milano, in piazza Diaz n. 1, cod. fisc. 97135100150, in persona del proprio Presidente, signor Federico Filippo Oriana, nato a Genova il 4 agosto 1952 e domiciliato per la carica a Milano in Piazza Diaz, 1, cod. fisc. RNO FRC 52M04 D969K, V I S T O il Piano di Governo del Territorio adottato in forza della delibera del consiglio comunale n. 25 del 13/14 luglio 2010, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, inoltra le presenti O S S E R V A Z I O N I La scrivente Associazione è stata costituita nel 1993 per riunire e rappresentare Società o Gruppi che si occupano istituzionalmente di promozione e di sviluppo immobiliare. Nel corso di questi anni ha quindi maturato nel settore una solida esperienza, che ritiene doveroso mettere a disposizione della Comunità milanese in occasione di uno dei momenti fondamentali della vita amministrativa della Città: la definizione del futuro assetto urbanistico del territorio. a) L’articolo 6 del Piano delle Regole - Uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dall’Amministrazione comunale attraverso il Piano di Governo del Territorio è costituito dal risparmio di una risorsa limitata come il suolo.

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SPETTABILE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

Oggetto: Piano di Governo del Territorio

La sottoscritta Associazione ASPESI - ASSOCIAZIONE TRA SOCIETÀ DI

PROMOZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE, con sede a Milano, in piazza Diaz

n. 1, cod. fisc. 97135100150, in persona del proprio Presidente, signor

Federico Filippo Oriana, nato a Genova il 4 agosto 1952 e domiciliato per la

carica a Milano in Piazza Diaz, 1, cod. fisc. RNO FRC 52M04 D969K,

V I S T O

il Piano di Governo del Territorio adottato in forza della delibera del

consiglio comunale n. 25 del 13/14 luglio 2010, ai sensi dell’articolo 13

della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, inoltra le presenti

O S S E R V A Z I O N I

La scrivente Associazione è stata costituita nel 1993 per riunire e

rappresentare Società o Gruppi che si occupano istituzionalmente di

promozione e di sviluppo immobiliare.

Nel corso di questi anni ha quindi maturato nel settore una solida

esperienza, che ritiene doveroso mettere a disposizione della Comunità

milanese in occasione di uno dei momenti fondamentali della vita

amministrativa della Città: la definizione del futuro assetto urbanistico del

territorio.

a) L’articolo 6 del Piano delle Regole - Uno degli obiettivi fondamentali

perseguiti dall’Amministrazione comunale attraverso il Piano di Governo

del Territorio è costituito dal risparmio di una risorsa limitata come il suolo.

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A tal fine il PGT tende a promuovere e favorire il riuso delle aree già

edificate ed urbanizzate mediante la sostituzione ed il rinnovamento del

patrimonio immobiliare esistente dismesso, degradato o comunque non più

adatto a soddisfare le esigenze del mercato.

Ovviamente la realizzazione di interventi di sostituzione e rinnovamento

risulterebbe sostanzialmente impossibile, laddove la loro realizzazione fosse

soggetta al rispetto del rigoroso indice di utilizzazione territoriale unico pari

a 0,5 mq./mq., imposto dall’articolo 6 delle norme di attuazione del Piano

delle Regole.

Nella consapevolezza di ciò il medesimo articolo 6 dispone, al secondo

comma, che “sono sempre fatte salve le S.l.p. esistenti, regolarmente

assentite e per le rispettive destinazioni d’uso, anche in caso di sostituzione

tramite demolizione e ricostruzione”.

Tale disposizione, però, desta perplessità almeno sotto due profili.

a.1) Anzitutto l’espressione “per le rispettive destinazioni d’uso” lascia

intendere che la norma poc’anzi riportata possa essere applicata agli

“interventi di sostituzione edilizia tramite demolizione e ricostruzione”,

solamente qualora il nuovo edificio mantenga la stessa destinazione d’uso di

quello demolito.

Da ciò consegue che l’efficacia di tale norma risulta considerevolmente

circoscritta, in quanto di fatto la sua applicazione viene preclusa proprio con

riferimento agli insediamenti che più meritano di essere rinnovati, vale a

dire gli insediamenti produttivi dismessi: è infatti assolutamente

impensabile, oggi come oggi ma anche in un prevedibile futuro, che un

operatore demolisca un edificio produttivo dismesso (assumendosi tutti i

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conseguenti oneri economici), solamente per realizzare un nuovo edificio

produttivo di uguali dimensioni.

Affinché l’obiettivo di risparmiare suolo promuovendo e favorendo il riuso

delle aree già edificate mediante la sostituzione ed il rinnovamento del patri-

monio immobiliare esistente venga effettivamente realizzato, si ritiene quin-

di necessario che l’articolo 6, secondo comma, del Piano delle Regole venga

modificato eliminando le parole “e per le rispettive destinazioni d’uso”.

È appena il caso di rilevare che dall’accoglimento di tale proposta la

Comunità locale potrà trarre non solo un importante vantaggio urbanistico,

ma anche un beneficio economico non indifferente: la nuova formulazione

dell’articolo 6, infatti, permetterà di realizzare nelle zone già urbanizzate

una gamma di interventi molto più ampia di quella consentita dall’attuale

testo della norma, e quindi il Comune potrà incassare a titolo di contributo

di costruzione somme considerevoli, alle quali evidentemente sarebbe

costretto a rinunciare qualora tale articolo rimanesse inalterato.

a.2) Come tutti i nuovi strumenti urbanistici, il PGT deve disciplinare solo i

futuri interventi edilizi, e quindi non deve comportare conseguenze

giuridiche dirette su iniziative edificatorie relativamente alle quali, prima

della sua adozione, siano già stati rilasciati permessi di costruire, oppure

siano venuti ad esistenza titoli abilitativi per effetto della presentazione di

denunce di inizio di attività.

In base alle regole vigenti, tuttavia, dopo la sua adozione è preclusa la

possibilità di approvare varianti essenziali a tali titoli, nel caso in cui i

relativi progetti non siano rispettosi dell’indice di utilizzazione territoriale

stabilito per l’area di intervento dal Piano delle Regole.

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Ciò può comportare conseguenze pregiudizievoli a danno non solo degli

operatori interessati (i quali in questo caso si vedono costretti a dare

attuazione a progetti redatti anche anni prima, divenuti obsoleti nel corso del

procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi), ma anche della stessa

Comunità locale (in quanto viene ad essere impedita la realizzazione di

varianti migliorative e più coerenti con la nuova disciplina urbanistica,

rispetto ai progetti approvati prima dell’adozione del PGT).

Queste conseguenze pregiudizievoli non si verificherebbero se il secondo

comma dell’articolo 6 in esame venisse aggiornato, prevedendo che si

considera esistente anche la S.l.p. delle costruzioni autorizzate in forza di

titoli abilitativi rilasciati o comunque venuti ad esistenza prima della data di

adozione del Piano delle Regole, ancorché non siano state ancora realizzate,

e precisando che in tale eventualità è consentito eseguire detti lavori in

variante anche essenziale al progetto approvato, pure con riferimento alla

destinazione d’uso.

b) L’articolo 10 del Piano delle Regole - In applicazione dell’articolo 11

della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, l’articolo 10 del Piano delle

Regole prevede specifici incentivi finalizzati a promuovere l’edilizia

bioclimatica ed il risparmio energetico.

A tal fine esso contempla due tipi di incentivo:

a) al terzo comma prevede una “maggiorazione dell’indice edificatorio

attribuito all’area fino al massimo del 12% della s.l.p.”;

b) al quarto comma prevede “l’incremento del 5% della S.l.p. esistente”.

Il primo incentivo è riservato agli interventi di nuova costruzione, di

ristrutturazione e di sostituzione edilizia, che presentino livelli di

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ecosostenibilità maggiori di quelli che verranno prescritti dal futuro

regolamento edilizio; il secondo invece è riservato agli interventi di

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo finalizzati

al miglioramento dell’efficienza energetica di interi edifici, che rispettino

tutti i requisiti a tal fine indicati dal futuro regolamento edilizio e che

vengano realizzati entro cinque anni dalla data di approvazione del PGT.

Ciò premesso, anche questa disposizione appare suscettibile di

considerevoli miglioramenti.

b.1) Anzitutto non si può fare a meno di rilevare che allo stato non è

possibile valutare compiutamente l’effettiva portata della disciplina dettata

dall’articolo 10, e quindi la sua coerenza e la sua effettiva efficacia, in

quanto la concreta applicazione di tale disciplina dipende dalle previsioni

del futuro Regolamento edilizio che allo stato non esiste, che non è dato

sapere quando entrerà in vigore, ed il cui contenuto è per forza di cose

sconosciuto non essendo possibile prevedere il contenuto di un atto che non

abbia ancora concluso (ed anzi, neppure iniziato) il proprio iter di

approvazione.

b.2) Nel caso di interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia la

normativa dettata dal terzo comma dell’articolo 10 risulterà di fatto

inefficace, tutte le volte in cui gli edifici esistenti da ristrutturare o da

demolire abbiano di per sé un volume maggiore di quello che sarebbe

realizzabile in forza dell’indice edificatorio debitamente maggiorato.

In tutti questi casi, infatti, è comunque possibile realizzare un volume pari a

quello esistente (di per sé maggiore di quella edificabile applicando

l’incentivo previsto dal citato terzo comma), anche senza raggiungere

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particolari livelli di ecosostenibilità.

b.3) Non appare ragionevole, comunque, limitare a soli cinque anni

l’applicazione dell’incentivo previsto dal quarto comma.

Da un lato infatti può rivelarsi difficile, soprattutto in una contingenza

economica come quella che il Paese sta attraversando, reperire in un lasso di

tempo alquanto breve le risorse necessarie per realizzare interventi

dispendiosi come quelli previsti dalla norma in esame, tanto più che di fatto

tale norma non potrà essere concretamente applicata fino a quando non sarà

stato approvato il nuovo regolamento edilizio.

D’altro lato non va dimenticato che il più delle volte detti interventi devono

essere eseguiti su edifici di proprietà condominiale e che pertanto, tenuto

conto anche dei problemi economici di cui si è poc’anzi fatto cenno, per i

proprietari può essere difficile, ed in alcuni casi addirittura impossibile,

raggiungere entro il predetto termine di cinque anni gli accordi necessari per

procedere alla loro realizzazione.

Del resto non vi è alcuna ragione per limitare nel tempo l’applicazione di un

incentivo finalizzato a migliorare la qualità del patrimonio edilizio dal punto

di vista del risparmio energetico.

Da ultimo, va osservato che sarebbe censurabile dal punto di vista della

legittimità una disciplina che illogicamente riservasse il medesimo

trattamento a fattispecie oggettivamente diverse, o viceversa riservasse

trattamenti differenziati a fattispecie sostanzialmente identiche.

Appare quindi opportuno che il testo dell’articolo 10 del Piano delle Regole

venga aggiornato, al fine di eliminare le incongruenze fin qui evidenziate.

c) L’articolo 11 del Piano delle Regole - Il primo comma di questo

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articolo, nel regolare le modalità di attuazione degli interventi ammessi dal

Piano delle Regole, stabilisce alla lettera “d” che è necessario il ricorso ai

piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata o mista, “in ogni caso in

cui l’indice fondiario (If) superi il limite di 7 mc/mq”.

Così scritta la norma appare alquanto approssimativa, in quanto finisce per

assoggettare alla preventiva approvazione di un piano attuativo anche gli

interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo,

e perfino di manutenzione straordinaria e ordinaria, laddove essi vengano

eseguiti in edifici esistenti il cui volume sia maggiore di quello realizzabile

in applicazione dell’indice fondiario di 7 mc./mq.

Ciò sarebbe evidentemente assurdo per cui, anche allo scopo di evitare che

sorgano contestazioni in sede applicativa, appare senz’altro opportuno che il

testo della norma venga adeguatamente aggiornato, escludendo la necessità

di ricorrere alla predisposizione di un piano attuativo per la realizzazione

degli interventi di cui sopra.

d) L’articolo 27 del Piano delle Regole - Il primo comma, lettera “b”, di

questo articolo stabilisce che nei Nuclei di Antica Formazione è necessario

ricorrere al permesso di costruire convenzionato regolato dal precedente

articolo 11, nel caso in cui si preveda l’insediamento di “medie strutture di

vendita di grado inferiore e medie strutture di vendita di grado superiore,

anche organizzate in forma unitaria”.

Questa norma appare però eccessivamente penalizzante, nel caso in cui tale

insediamento avvenga mediante accorpamento di spazi commerciali

compresi in edifici esistenti alla data di adozione del PGT, per effetto di

opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo,

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o di ristrutturazione edilizia: in questi casi, infatti, l’esigenza di utilizzare il

patrimonio edilizio esistente nel modo più rispondente alle esigenze del

mercato rende senz’altro preferibile il ricorso alla modalità di intervento

diretta.

Appare quindi opportuno che l’articolo 27 del Piano delle Regole venga

aggiornato in tal senso.

e) L’articolo 8 del Piano dei Servizi - Il terzo comma di questo articolo

stabilisce che “qualora i servizi alla persona siano realizzati su aree o in

edifici di proprietà privata, il diritto edificatorio o la volumetria di cui al

comma precedente [0,5 mq./mq. ovvero pari all’edificato esistente, se

superiore], possono essere liberamente utilizzati, in tutto o in parte, sull’area

stessa ovvero ceduti, in tutto o in parte …”, dopo di che precisa che, “in

caso di cessazione del servizio, l’area o l’edificio riassumono la

destinazione d’uso prevista dal Piano delle Regole, sempreché si provveda

alla acquisizione dei diritti edificatori alienati”, e quindi conclude che

“qualora, entro un anno dalla cessazione, a ciò non si dia luogo, ovvero non

si provveda a demolire quanto realizzato, la demolizione avverrà a cura del

Comune …”.

Se da un lato quest’ultima disposizione appare in generale giustificata,

dall’altro il termine di un anno ivi previsto si appalesa sicuramente troppo

breve: può infatti accadere che la cessazione dell’attività dipenda da fatti

estranei alla volontà del proprietario dell’immobile, per esempio

allorquando insorga un contenzioso con il gestore del servizio oppure

quest’ultimo incorra in un dissesto finanziario, oppure può accadere che

nell’arco di un anno risulti estremamente difficoltoso, ed in alcuni casi

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addirittura impossibile, reperire un nuovo gestore.

Appare quindi opportuno che il termine di un anno previsto dalla norma in

esame venga elevato a cinque anni.

f) L’articolo 9 del Piano dei Servizi - Il primo comma di questo articolo

stabilisce che, “nel Tessuto Urbano Consolidato, gli interventi di nuova

costruzione non assoggettati a pianificazione attuativa, comportano la

corresponsione di una dotazione per servizi pari a 1 mq per ogni mq di S.l.p.

edificata in eccedenza rispetto all’esistente o a quella realizzabile con

applicazione dell’indice di 0,5 mq/mq”.

La disposizione però non tiene conto del fatto che tale eccedenza può

conseguire anche all’applicazione degli incentivi che l’articolo 10 del Piano

delle Regole prevede espressamente per “promuovere il miglioramento del

bilancio energetico della città e la riduzione delle emissioni inquinanti

attraverso l’uso razionale dell’energia e delle risorse idriche e lo sviluppo

delle fonti rinnovabili nonché la promozione dell’edilizia ecosostenibile e il

miglioramento delle condizioni di comfort interno del patrimonio edilizio”.

In questi casi, imporre la cessione delle aree per servizi può rendere troppo

dispendiosi gli interventi previsti dal citato articolo 10, e quindi può

disincentivarne la realizzazione.

Considerato che gli obiettivi perseguiti da detto articolo hanno

un’importanza fondamentale per il futuro della Città, appare quindi

opportuno che l’articolo 9 del Piano dei Servizi venga aggiornato,

escludendo nei casi predetti l’obbligo di corrispondere la dotazione per

servizi ivi prevista.

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Il settore ricettivo

Il presupposto alla base delle osservazioni qui presentate è la valorizzazione

delle strutture ricettive della metropoli milanese, che, come emerge da

svariate indagini condotte di recente (vedasi il Rapporto sul turismo a

Milano redatto dalla IULM per conto della CCIAA Milano), soffrono da

alcuni anni di mancanza di redditività per svariati motivi.

Si ipotizza che per favorire tale redditività sia opportuno adottare alcuni

criteri:

1. incrementare la disponibilità media del numero di camere delle unità

ricettive (sia quelle esistenti che quelle da realizzare);

2. incrementare i servizi accessori pertinenziali delle strutture ricettive;

3. favorire l’accesso agli esterni per alcuni servizi interni alle strutture.

Si evidenzia inoltre un aspetto connesso all’Expo 2015.

L’articolo 4 del Piano delle Regole. Si richiede che non vengano

computate in termini di calcoli volumetrici, tutte le superfici destinate al

funzionamento della struttura ricettiva e non solo quella quota parte

determinata dalle attuali normative legate alla classificazione alberghiera.

Emerge infatti, dall’analisi del comparto, che tali normative risultano in

taluni casi poco aderenti al contesto internazionale (al quale Milano deve

forzatamente riferirsi) e pertanto spesso le pertinenze (hall, sale conferenze,

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business rooms, ….etc.) richieste dalle catene internazionali (o

semplicemente necessarie o utili per il miglior funzionamento delle

strutture) occupano spazi di gran lunga superiori a quanto richiesto come

standard minimo. Poter disporre della cubatura destinata a tali pertinenze

per realizzare più camere potrebbe aiutare le strutture ricettive a proporsi

meglio al mercato.

Si richiede pertanto che, relativamente alle strutture ricettive, venga

ridefinito il disposto dell'art. 4, comma 6, lett. b, in merito agli spazi da

computare nella SLP, ovvero a quali aree debbano essere escluse dal

computo in quanto complementari e/o accessorie rispetto alla destinazione

principale e necessarie ad offrire un servizio più completo e più ampio alla

clientela e all'utenza. A nostro avviso la volumetria dovrebbe essere

computata esclusivamente sulle aree destinate all’ospitalità pura, ovvero alle

sole camere (e relativi percorsi di distribuzione, sia verticali che orizzontali)

A completamento di quanto sopra previsto, le destinazioni e le funzioni

accessorie all'attività principale già sopra richiamate ammesse e consentite

si configurerebbero, appunto, come servizi di supporto all’attività

principale, quali ad esempio:

• Sale per conferenze e per convegni e Sale riunioni (anche di piccola

dimensione);

• Sale per mostre ed esposizioni;

• Internet Point e Business Room

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• Aree destinate all’assistenza ai più piccoli (baby-sitting);

• Aree destinate al tempo libero (sale TV, sale gioco);

• …………..

Se per tali aree non si dovesse computare la volumetria, potrebbero essere

“progettate” in funzione esclusiva della loro utilità a valorizzare l’attività

principale (ovvero quella ricettiva) rendendola più attraente e competitiva.

Infine, si ipotizza l’apertura anche al pubblico, non ospite, delle medesime

pertinenze della struttura ricettiva, in quanto tali attività sono comunque

marginali e secondarie rispetto a quella principale. Se è vero che le sale

riunioni sono per definizione aperte anche agli ospiti esterni, non si

comprende perché debbano essere posti (salvo specifici casi) ostacoli in tal

senso ad altre pertinenze come ad esempio la ristorazione o le aree dedicate

al fitness (SPA, palestre, .. etc.).

Piano dei Servizi. Il Capitolo 6. Il catalogo della ricognizione

dell’offerta dei servizi. Appare utile portare nuovamente all’attenzione di

codesta amministrazione le problematiche inerenti la ricettività prevista per

la manifestazioni connesse all’EXPO 2015. Se verrà recepita l’osservazione

di cui sopra, la città potrà disporre ragionevolmente in breve tempo di un

maggior numero di camere da letto per il futuro che potranno essere

considerate patrimonio ricettivo permanente. Allo stato attuale la città

sembrerebbe però non necessitare di tale incremento che però, se

concentrato nelle strutture esistenti, potrà comunque essere assorbito

agevolmente dalla domanda.

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Nel caso dell’Expo invece si va incontro ad una domanda puntale che va

risolta diversamente.

Una delle ipotesi già a suo tempo presentata e discussa, è rappresentata dai

Residence (Residenze Turistico Alberghiere) che sembrano essere la

soluzione più adatta per l’occasione e che più facilmente possono poi essere

ricollocate nell’ambito di una “residenza sociale” del tutto simile a quella

prevista per il SOCIAL HOUSING. Nella fattispecie, la particolare

conformazione delle RTA (appartamenti monolocali o bilocali mediamente

di piccole dimensioni ma con servizi accessori centralizzati quali la hall, il

servizio bar, le sale per aggregazione, … etc.) può essere considerata ideale

per ospitare a titolo stanziale, in un secondo tempo, STUDENTI, ANZIANI,

GIOVANI COPPIE, .. etc.

Al proposito si ritiene che le strutture ricettive come sopra identificate

debbano rientrare tra quelle esenti da cubatura in quanto espressamente

dedicate ai servizi sociali e quindi (dopo averne determinato con chiarezza

funzioni e destinazioni future), dovrebbero essere inserite fra quelle previste

nel Capitolo 6 – Offerta dei Servizi – .

Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, la sottoscritta Associazione

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C H I E D E

che codesta Amministrazione, in sede di approvazione del Piano di

Governo del Territorio:

a.1) aggiorni l’articolo 6, secondo comma, del Piano delle Regole

eliminando le parole “e per le rispettive destinazioni d’uso”;

a.2) aggiorni l’articolo 6 delle norme del Piano delle Regole, inserendo

dopo il secondo comma il seguente comma 2.bis: “Ai fini

dell’applicazione del precedente comma, si considera esistente anche la

S.l.p. delle costruzioni autorizzate in forza di titoli abilitativi rilasciati o

comunque venuti ad esistenza prima della data di adozione del Piano

delle Regole, ancorché non siano state ancora realizzate, purché i

relativi lavori vengano eseguiti e completati nei termini di validità del

relativo titolo abilitativo, eventualmente prorogati ai sensi dell’articolo

15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. È consentito eseguire detti lavori in

variante anche essenziale al progetto approvato, anche con riferimento

alla destinazione d’uso; in quest’ultimo caso andranno integrate le

dotazioni di aree di standard, nelle ipotesi e secondo le modalità

previste dall’articolo 9.3 delle norme del Piano dei Servizi”;

b.1) aggiorni come segue il terzo comma dell’articolo 10 del Piano delle

Regole: “Gli interventi di nuova costruzione devono raggiungere il

livello di ecosostenibilità minimo definito dal Regolamento Edilizio;

eventuali livelli di maggiore prestazione determinano una

proporzionale maggiorazione dell’indice edificatorio attribuito all’area

fino al massimo del 12% della s.l.p.”;

b.2) aggiorni come segue il quarto comma dell’articolo 10 del Piano

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delle Regole: “Per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e

risanamento conservativo finalizzate al miglioramento dell’efficienza

energetica, che riguardino interi edifici esistenti e che rispettino tutti i

requisiti a tal fine indicati dal Regolamento Edilizio, è riconosciuto

l’incremento del 5% della S.l.p. esistente”;

b.3) dopo il quinto comma dell’articolo 10 del Piano delle Regole

inserisca il seguente sesto comma: “Gli interventi di ristrutturazione e

quelli di sostituzione edilizia devono raggiungere il livello di

ecosostenibilità minimo definito dal Regolamento Edilizio; nel caso in

cui l’intervento permetta di raggiungere livelli di maggiore prestazione,

il proprietario può usufruire, a sua scelta, dell’incentivo previsto dal

terzo comma oppure, in alternativa, dell’incentivo regolato dal quarto e

dal quinto comma”;

c) aggiorni come segue l’articolo 11, primo comma, lettera “d”, punto ii

del Piano delle Regole: “in ogni caso in cui l’indice fondiario (If) superi

il limite di 7 mc/mq, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione,

di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia

degli edifici esistenti”;

d.1) aggiorni come segue l’articolo 27, primo comma, lettera “b”, del

Piano delle Regole: “medie strutture di vendita di grado inferiore e

medie strutture di vendita di grado superiore, anche organizzate in

forma unitaria, con Permesso di costruire convenzionato”;

d.2) inserisca nell’articolo 27, primo comma, del Piano delle Regole la

seguente lettera “b.1”: “fermo restando il ricorso, per le medie

strutture di vendita di grado inferiore, alla modalità diretta nel caso in

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cui l’insediamento di tali strutture avvenga mediante accorpamento di

spazi commerciali compresi in edifici esistenti alla data di adozione del

PGT, per effetto di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e

risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia. [Da 601 a 1500

mq. di sv]”;

e) elevi a cinque anni il termine di un anno previsto dall’articolo 8,

terzo comma, ultimo periodo, del Piano dei Servizi;

f) aggiorni come segue l’articolo 9, primo comma, del Piano dei Servizi:

“Nel Tessuto Urbano Consolidato, gli interventi di nuova costruzione

non assoggettati a pianificazione attuativa, comportano la

corresponsione di una dotazione per servizi pari a 1 mq per ogni mq di

S.l.p. edificata in eccedenza rispetto all’esistente o a quella realizzabile

con applicazione dell’indice di 0,5 mq/mq, eccettuati i casi in cui tale

eccedenza consegua all’applicazione degli incentivi previsti dall’articolo

10 del Piano delle Regole”.

1) ridefinisca il disposto dell'art. 4, comma 6, lett. b, del Piano delle

Regole, in merito agli spazi da computare nella SLP, ovvero a quali

aree debbano essere escluse dal computo in quanto complementari e/o

accessorie rispetto alla destinazione principale e necessarie ad offrire

un servizio più completo e più ampio alla clientela e all'utenza. A nostro

avviso la volumetria dovrebbe essere computata esclusivamente sulle

aree destinate all’ospitalità pura, ovvero alle sole camere (e relativi

percorsi di distribuzione, sia verticali che orizzontali)

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2) inserisca le R.T.A. (Residenze Turistico Alberghiere) destinate alla

ricettività legata all’Expo 2015 e che verranno individuate con specifica

convenzione tra le strutture previste nel Capitolo 6 del Piano dei Servizi

– il catalogo della ricognizione dell’offerta dei servizi – , ovvero tra

quelle esenti da cubatura in quanto espressamente dedicate ai servizi

sociali.

Si allegano i modelli comunali.

Milano, 12 novembre 2010