Spedicato_Le nuove frontiere della (ir)responsabilità del provider

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LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA: LE NUOVE FRONTIERE DELLA (IR)RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER Avv. Giorgio Spedicato Fondazione forense bolognese, 19.03.2012

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LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA:

LE NUOVE FRONTIERE DELLA (IR)RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER

Avv. Giorgio Spedicato

Fondazione forense bolognese, 19.03.2012

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CHI SONO

CHI È MPS&P

Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di Ravenna).

Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.

Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners.

Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione con sede a Milano, Bologna e Imola.

Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e assistendolo nelle operazioni più complesse.

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WILD WIDE WEB: OVVERO, PERCHÉ PORSI IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISP

Perseguire l’autore materiale di un illecito in Internet può presentare alcuni problemi.

Ad esempio:

� l’autore materiale potrebbe essere difficilmente individuabile perché anonimo (e non sempre conoscere l’indirizzo IP da cui ha agito è sufficiente…)

� in caso di azioni risarcitorie, l’autore materiale dell’illecito potrebbe essere poco o affatto solvibile

� gli autori materiali potrebbero essere troppo numerosi (e.g. in caso di violazioni ripetute del diritto d’autore tramite sistemi di file-sharing)

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WILD WIDE WEB: OVVERO, PERCHÉ PORSI IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISP

Il provider, al contrario, è normalmente un soggetto:

� facilmente individuabile

� tendenzialmente solvibile

� strategicamente collocato in posizione di gatekeeper della Rete

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ALCUNE (TROPPO FACILI E POCO CONDIVISIBILI) EQUAZIONIPROPOSTE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ISP

� L’ISP è assimilabile al direttore di un periodico

e quindi è… responsabile per omessa vigilanza colposa (art. 57 c.p.)

� L’ISP è assimilabile a un custode

e quindi è… responsabile salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 c.c.)

� L’ISP è un soggetto esercente un’attività pericolosa

e quindi è… responsabile se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 2050 c.c.)

L’ISP è in posizione tale da poter controllare ergo ha l’obbligo giuridico di controllare

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PERCHÉ, INVECE, È FONDAMENTALE PREVEDERE UNA DISCIPLINA EQUILIBRATA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISP

� rischio che i provider più deboli economicamente (e non solo loro…) siano esclusi dal mercato con conseguente diminuzione della concorrenza nel settore

� aumento dei costi per gli utenti a causa della riduzione della concorrenza e dei “costi assicurativi” che i provider dovrebbero sopportare (facendoli poi ricadere sull’utente finale)

� rischio di tendenze censorie che fiorirebbero in caso di regimi di responsabilità senza colpa o, comunque, aggravata

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QUALCHE DEFINIZIONE

� Provider (o “prestatore”) è la persona fisica o giuridica che presta un qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi

(cfr. direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE)

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QUALCHE DEFINIZIONE

Sono pertanto esclusi i soggetti che:

� non forniscono servizi a distanza (in presenza, quindi, del destinatario del servizio, anche se tali servizi sono forniti mediante dispositivi elettronici)

� non forniscono servizi per via elettronica (quando si tratta, quindi, di servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici; quando si tratta di servizi non in linea o quando si tratta di servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione / trattamento di dati)

� non forniscono servizi a richiesta individuale del loro destinatario (forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari)

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LE PRINCIPALI CATEGORIE DI PROVIDER

� Network provider

� Access provider

� Information location tool provider

� Host provider

� Content provider

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LE PRINCIPALI CATEGORIE DI PROVIDER

� Network provider ���� 31/2000/CE (d.lgs. 70/2003)

� Access provider ���� 31/2000/CE (d.lgs. 70/2003)

� Information location tool provider ���� varie norme

� Host provider ���� 31/2000/CE (d.lgs. 70/2003)

� Content provider ���� 2043 cod. civ.

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LE PRINCIPALI CATEGORIE DI PROVIDER

� Network provider

� Access provider

� Information location tool provider

� Host provider

� Content provider

Non ha senso parlare di responsabilità del “provider” genericamente inteso…

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I PRINCIPI CARDINE DEL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI ISP DETTATI DALLA DIRETTIVA 31/2000/CE

� Nessun obbligo di controllo preventivo

� Obbligo di cooperazione

� Previsione di un safe harbour

� Tipizzazione delle condotte che danno luogo alla responsabilità:

� mere conduit

� caching

� hosting

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MERE CONDUIT, CACHING E HOSTING: DEFINIZIONI

Mere conduit: trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, inclusa la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo

Caching: memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni fornite da un destinatario del servizio effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad altri destinatari a loro richiesta

Hosting: memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio

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ASSENZA DI UN OBBLIGO GENERALE DI SORVEGLIANZA

Il provider, nell’esercizio delle attività di mere conduit, caching e hosting:

� non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza (art. 17, d.lgs. 70/2003);

� non ha un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (art. 17, d.lgs. 70/2003).

Quid iuris nel caso in cui, pur non essendovi obbligato, il provider eserciti un controllo sui contenuti? Cfr. RTI c. YouTube (Tribunale di Roma, 16 dicembre 2009)

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PREVISIONE DI UN OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Il provider, nell’esercizio delle attività di mere conduit, caching e hosting, è comunque tenuto:

� ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione (art. 17, d.lgs. 70/2003);

� a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite (art. 17, d.lgs. 70/2003).

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RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Il provider è civilmente responsabile nei casi in cui:

� richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso ai contenuti illeciti (art. 17, d.lgs. 70/2003);

� se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente (art. 17, d.lgs. 70/2003).

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PROVVEDIMENTI INIBITORI E LORO LIMITI

Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi (Artt. 8.3 EUCD e 11 IPRED)

L’ECJ nelle sentenze Sabam (causa C-36/2010) e in Scarlet Extended (causa C-70/2010) ha stabilito che la normativa comunitaria osta all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio preventivo e senza limiti di tempo di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi e che si applica indistintamente a tutta la sua clientela.

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IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL MERE CONDUIT

Il provider non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

� non dia origine alla trasmissione;

� non selezioni il destinatario della trasmissione;

� non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse.

ISP irresponsabile se non c’è “contatto qualificato” con l’informazione

Cfr. FAPAV c. Telecom Italia (Trib. Roma, 14 aprile 2010)

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IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER IL CACHING

Il provider non è responsabile delle a condizione che:

� non modifichi le informazioni;

� si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

� si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

� non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni;

� agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

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IL SAFE HARBOUR PREVISTO PER L’HOSTING

Il provider non è responsabile delle a condizione che:

� non sia effettivamente a conoscenza (actual knowledge) del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;

� non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

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LA CONOSCENZA «EFFETTIVA» DELL’ILLICEITÀ

� È fondamentale osservare che “illecito” è aggettivo che indica un particolare attributo giuridico di un atto o un fatto: recte, “illecito” designa la natura contra jus

di un atto o un fatto

� La valutazione di tale contrarietà al diritto e la conseguente qualificazione di un atto o fatto come “illecito” è ben lungi dall’essere agevole o banale.

� In ogni caso, indipendentemente dalla sua complessità, il giudizio sulla contrarietà di un atto o un fatto alla legge è rimessa, nel nostro ordinamento, all’autorità giudiziaria.

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LA CONOSCENZA «EFFETTIVA» DELL’ILLICEITÀ

Ad esempio, nel caso di un’opera dell’ingegno di cui un soggetto terzo rivendichi la titolarità dei diritti, l’ISP dovrebbe valutare:

� se chi si afferma titolare dei diritti lo è veramente (a titolo originario o, peggio, a titolo derivativo, con la conseguenza di dover valutare la solidità della c.d. “chain of

titles”);

� se tali diritti non siano stati ceduti o concessi in licenza;

� se tali diritti non siano venuti a scadere per decorrenza del termine temporale di tutela;

� se i contenuti non siano fatti oggetto di una delle ipotesi di eccezioni e limitazioni alle facoltà esclusive dei titolari di cui agli artt. 65 ss. della l. 633/1941;

� ecc.

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LA CONOSCENZA «EFFETTIVA» DELL’ILLICEITÀ

In questo senso cfr. :

� Viacom International Inc. vs. YouTube (U.S. District Court, District Court of New York, 23 giugno 2010): «[a] provider cannot by inspection determine whether the use

has been licensed by the owner, or whether its posting is a ‘‘fair use’’ of the material,

or even whether its copyright owner or licensee objects to its posting».

� Telecinco c. YouTube (Juzgado de lo Mercantil de Madrid, 22 settembre 2010): «una

interpretación estricta y ortodoxa de la normativa exigiría que para que YouTube

tuviese “conocimiento efectivo” del carácter ilícito de los contenidos alojados en su

sitio web y pudiera ser considerado responsable respecto de los mismos, esa ilicitud

debería haber sido declarada previamente por un órgano jurisdiccional». Contra, tuttavia, José Ramón Julio Márquez Martínez (Ramoncìn) c. Xorxe Oural Martínez (Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 10 febbraio 2011)

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RICAPITOLANDO, IN CASO DI HOSTING…

…se il provider viene a conoscenza della presenza di informazioni (presunte) illecite sui propri server:

� deve informare l’autorità competente

� se accerta l’illiceità del materiale, l’autorità competente ne comunica la presenza al provider

� se il provider non interviene immediatamente è considerato civilmente responsabile

Non sembra (ancora) ipotizzabile un obbligo di intervento del provider su mera segnalazione del danneggiato (diversamente da come avviene in altri Paesi dove sono previste invece delle notice and take-down e delle put-back procedures, forse di prossima introduzione anche in Italia).

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LA TEORIA DELL’HOSTING «ATTIVO»

Diffusa in giurisprudenza! Cfr ad esempio:

RTI c. IOL (Trib. Milano, 17 giugno 2011):

� «con il servizio “Libero Video” IOL non si limita a fornire spazio di memoria agli utenti per memorizzare dei contenuti audiovisivi, ma li organizza, li rende accessibili mediante un motore di ricerca, ne suggerisce la visione mediante il servizio “video correlati”, ecc.: in breve, «ne arricchisce e completa la fruizione»;

� tale attività «si pone ben al di là della mera fornitura di uno spazio di memorizzazione di contenuti e di un software di comunicazione che ne consenta la visualizzazione a terzi», e dunque IOL opera in questo contesto come fornitore di c.d. “hosting attivo”;

� deve dunque «concludersi per l’inapplicabilità alla convenuta della disciplina prevista dall’art. 16 D.Lgsvo 70/03».

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UNA LEGITTIMAZIONE COMUNITARIA PER LA TEORIA DELL’HOSTING «ATTIVO»?

ECJ nella causa Google France (cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08):

� dal quarantaduesimo ‘‘considerando’’ della direttiva 2000/31 risulta che le deroghe alla responsabilità previste da tale direttiva riguardano esclusivamente i casi in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione sia di ordine «meramente tecnico, automatico e passivo», con la conseguenza che detto prestatore «non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate». Pertanto, al fine di verificare se la responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento possa essere limitata ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31, occorre esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza.

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UNA LEGITTIMAZIONE COMUNITARIA PER LA TEORIA DELL’HOSTING «ATTIVO»?

ECJ nella causa L'Oréal (causa C-324/09):

� l’art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati. Detto gestore svolge un ruolo siffatto allorché presta un’assistenza che consiste in particolare nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle.

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IL 42° CONSIDERANDO DELLA DIRETTIVA 30/2001/CE

� (42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

!Il 42° considerando prende in esame solo le

fattispecie del mere conduit e del caching

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IL 46° CONSIDERANDO DELLA DIRETTIVA 30/2001/CE

� (46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale (…).

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LE RAGIONI DELLA DIFFERENZA…

� Il legislatore comunitario richiede un ruolo «meramente tecnico, automatico e passivo» con riferimento alle attività di mere conduit e caching per la semplice ragione che queste ultime sono attività intrinsecamente neutre e passive da un punto di vista tecnico, e non esiste dunque alcuna valida ragione per la quale un provider che eroghi tali servizi debba assumere un ruolo attivo rispetto alle informazioni trasportate o temporaneamente memorizzate su richiesta dei propri utenti.

� Al contrario, la memorizzazione stabile di informazioni (hosting) è attività che implica sempre, in una qualche misura, un intervento attivo del provider affinché le informazioni in questione possano essere utilmente fruite da parte degli utenti.

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IN CONCLUSIONE, SULLA TEORIA DELL’HOSTING «ATTIVO»

� L’orientamento giurisprudenziale che ravvisa la responsabilità dell’host provider in virtù del ruolo non meramente passivo svolto rispetto alle informazioni memorizzate, è fondato su una lettura superficiale e (a mio parere) errata delle norme e, forse, su una non completa comprensione delle dinamiche tecnologie ed economiche che le sottendono.

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LE CONSEGUENZE DI UN’INTERPRETAZIONE ERRATA…

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LE CONSEGUENZE DI UN’INTERPRETAZIONE ERRATA…

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RESPONSABILITÀ DEGLI INFORMATION LOCATION TOOL PROVIDER

Direct Liability

L’iniziale orientamento rigoroso di alcune Corti europee inizia a redirezionarsi nel senso di una generale liceità dell’attività di predisposizione di link da parte dei motori di ricerca.

Alcuni esempi:

� TV-Links (Crown Court at Gloucester, 6 febbraio 2010): la predisposizione di link non configura un atto di messa a disposizione del pubblico

� Rojadirecta (Audiencia Provincial de Madrid, 27 aprile 2010): la predisposizione di link non configura un atto di messa a disposizione del pubblico

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RESPONSABILITÀ DEGLI INFORMATION LOCATION TOOL PROVIDER

Contributory Liability

La direttiva 31/2000/CE non si occupa di disciplinare la responsabilità dei motori di ricerca per la predisposizione di link a materiali illeciti. Alcuni Paesi hanno previsto specifiche esenzioni (Spagna, Portogallo, Austria, Ungheria). In altri Paesi UE, tra cui l’Italia, la dottrina tende ad applicare una disciplina analoga a quella prevista per l’hosting, valorizzando in particolare il profilo della actual knowledge dell’illecito.

La giurisprudenza ha invece un approccio più restrittivo. Alcuni esempi:

� Coolstraming (Cass. pen. 4 luglio 2006, n. 33945): la predisposizione di link che consentano agli utenti la installazione guidata del software necessario per la visione di un evento sportivo integra, sotto il profilo concorsuale, in quanto condotta atipica ma causalmente efficace per la lesione del bene tutelato, il reato di illecita immissione, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta

� TvGratis (Trib. Milano, 7 gennaio 2010): ribadisce il principio espresso nel caso Coolstreaming

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RESPONSABILITÀ DEL CONTENT PROVIDER

Normalmente individuata dai principi generali in materia di illecito extracontrattuale, salva l’applicabilità di eventuali disposizioni specifiche in relazione alla tipologia di contenuto fornito:

� diritto d’autore

� diritto dei marchi

� norme sulla diffamazione

� ecc.

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LO SCHEMA DI REGOLAMENTO AGCOM

� Emanato con delibera dell’Autorità n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011

� Ancora in attesa di adozione (ma i membri dell’AGCOM sono in scadenza tra poche settimane…)

� Focus sul Capo III recante «Misure a tutela del diritto d’autore»

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IL PROCEDIMENTO DINANZI AL FORNITORE DI SERVIZI

Procedura di notifica di violazione del diritto d’autore (notice and take-down)

� Qualora un soggetto legittimato ritenga che uno specifico contenuto violi un diritto d’autore o di copyright di cui è titolare e che non sia stato diffuso nei limiti delle eccezioni di cui agli artt. 65 e 70 lda, può inviare una richiesta di rimozione del contenuto all’ISP secondo la procedura prevista dal Regolamento, salvo che l’ISP non abbia già adottato un’apposita procedura finalizzata alla rimozione di contenuti o programmi diffusi in violazione del diritto d’autore.

� Nei casi in cui il contenuto oggetto della segnalazione sia stato caricato da terzi, l’ISP, ove possibile, ne dà notizia all’uploader, il quale ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

� Trascorsi 4 gg. dalla richiesta senza che il contenuto sia stato rimosso, il segnalante può trasmettere la richiesta all’AGCOM.

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FINORA: LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA SULLE DIFFIDE PROVENIENTI DAI TITOLARI DEI DIRITTI

� RTI c. IOL (Trib. Milano, 17 giugno 2011): «un superficiale e rapidissimo controllo avrebbe dimostrato quantomeno la fondata titolarità dei diritti di RTI (…) la mancata specifica individuazione dei filmati contestati non risultava elemento atto ad impedire alla convenuta ogni (dovuta) attività di verifica e controllo, tenuto conto che essa avrebbe potuto agevolmente essere svolta proprio utilizzando gli stessi strumenti informatici posti a disposizione dei visitatori di ‘Yahoo! Video’ per la ricerca di contenuti tramite parole-chiave riproducenti i titoli delle menzionate trasmissioni».

� About Elly (Trib. Roma, 11 luglio 2011) «per ciascun contenuto immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire l’indicazione dell’indirizzo internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato», laddove al contrario il titolare dei diritti «si è limitat[o] ad una generica denuncia della possibilità di rintracciare online soggetti che commettono violazioni, senza fornire alcuna indicazione dei siti web e dei link attraverso i quali viene commessa la violazione, né ha specificato le concrete modalità attraverso le quali sarebbero commesse le violazioni delle quali chiede l’inibitoria» .

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IL PROCEDIMENTO DINANZI AL FORNITORE DI SERVIZI

Opposizione alla rimozione selettiva (counter notice)

� Nei casi in cui il contenuto sia stato caricato da terzi, l’uploader, ove ritenga che esso sia stato rimosso ingiustificatamente, può presentare opposizione alla rimozione del contenuto.

� Il soggetto a cui sia stata trasmessa l’opposizione, ove possibile, ne dà notizia al segnalante, che ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

� Il gestore del sito o il fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico, se del caso, provvede al ripristino del contenuto segnalato entro 4 gg. dall’opposizione dell’uploader, ferma restando la possibilità per il segnalante di trasmettere una richiesta di rimozione all’AGCOM.

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IL PROCEDIMENTO DINANZI ALL’AUTORITÀ

Segnalazione all’Autorità e Attività istruttoria

� In caso di mancata rimozione del contenuto o di mancato ripristino dello stesso, rispettivamente il titolare del diritto d’autore e l’uploader, entro 7 gg. dalla scadenza dei termini di cui agli artt. 6, co. 3, e 7, co. 3, del Regolamento, possono investire della questione l’AGCOM, inviando una circostanziata segnalazione.

� L’AGCOM verifica ai fini dell’ammissibilità la completezza della segnalazione e l’avvenuto esperimento della procedura innanzi all’ISP e, quindi, analizzati tutti gli elementi utili acquisiti compatibilmente con la celerità della procedura, ove ravvisi la fondatezza della pretesa sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto della segnalazione e ove non risultino soddisfatte le eccezioni di cui agli artt. 65 o 70 lda, notifica l’avvio del procedimento all’ISP.

� L’ISP può inviare tramite PEC all’AGCOM eventuali scritti difensivi entro 48 h dalla ricezione della comunicazione di avvio.

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IL PROCEDIMENTO DINANZI ALL’AUTORITÀ

Criteri di valutazione delle eccezioni degli artt. 65 e 70 lda

� Le eccezioni in questione sono valutate dall’AGCOM tenendo conto dei seguenti criteri:

� l’uso didattico e scientifico;

� l’esercizio del diritto di cronaca, di commento, di critica e di discussione nei limiti dello scopo informativo e dell’attualità;

� l’assenza della finalità commerciale e dello scopo di lucro;

� l’occasionalità della diffusione, la quantità e qualità del contenuto diffuso rispetto all’opera integrale che non pregiudichi il normale sfruttamento economico dell’opera.

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IL PROCEDIMENTO DINANZI ALL’AUTORITÀ

Avvio del procedimento e adeguamento spontaneo

� Entro 10 gg. dall’avvio del procedimento istruttorio l’AGCOM trasmette all’ISP le risultanze istruttorie, nelle quali è fatta menzione della possibilità di procedere all’adeguamento spontaneo entro 48 h dalla notifica delle medesime.

� A seguito dell’intervenuto adeguamento, l’AGCOM provvede all’archiviazione in via amministrativa.

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IL PROCEDIMENTO DINANZI ALL’AUTORITÀ

Mancato adeguamento spontaneo da parte di soggetti localizzati in Italia

� In caso di mancato adeguamento spontaneo l’AGCOM può adottare i seguenti provvedimenti nei confronti di soggetti localizzati in Italia può ordinare:

� ai gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto residente o stabilito in Italia,la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore

� ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore

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IL PROCEDIMENTO DINANZI ALL’AUTORITÀ

Mancato adeguamento spontaneo da parte di soggetti localizzati all’estero

� In caso di mancato adeguamento spontaneo l’AGCOM può adottare nei confronti dei gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto non residente o non stabilito in Italia e che diffondano contenuti in violazione del diritto d’autore, la cui fruizione è destinata al pubblico italiano, i seguenti provvedimenti:

� richiamare i gestori dei siti al rispetto della Legge sul diritto d’autore;

� ove la violazione persista nonostante il richiamo, oltre 15 gg. dal richiamo medesimo, richiedere la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore;

� ove la violazione persista nonostante la richiesta di rimozione, segnalare il caso all’Autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

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IL PROCEDIMENTO DINANZI ALL’AUTORITÀ

Mancato adeguamento spontaneo da parte di soggetti localizzati all’estero

� L’AGCOM può inoltre ordinare al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici attivo in Italia la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore.

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