SPAZI CONFINATI Criticità applicative e modalità operative ... · di inquinamento o confinati ART...

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Milano 11 dicembre 2013, Confservizi CISPEL Lombardia Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta SPAZI CONFINATI Criticità applicative e modalità operative per ottemperare al DPR 177/2011 Adriano Paolo Bacchetta

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SPAZI CONFINATICriticità applicative e modalità operative

per ottemperare al DPR 177/2011

Adriano Paolo Bacchetta

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www.spazioconfinato.itPerché scarsa conoscenza dell’esistenza di precisi

riferimenti a livello internazionale e documentispecifici elaborati a livello nazionale

Mission stimolare la discussione tra chi ha avuto necessità di

occuparsi della gestione degli interventi negli spaziconfinati, e

raccogliere e condividere l’esperienza di chiunquesia portatore di reali conoscenze e interessesull’argomento specifico elaborando azioni efficaci eproporre procedure operative da condividere

Vision network di sviluppo mediante collaborazione via Web

(come i programmi open source)Strumenti ambito di confronto per le proprie conoscenze ed

esperienze nello specifico settore

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Qualche numero20 ‐ Associazioni/Enti hanno patrocinato gli eventi200 ‐ Oltre 200 partecipanti  per ogni edizione400 ‐ Oltre 400 contatti per il convegno1200 ‐ Oltre 1200 iscritti al portale web1800 ‐ Oltre 1800 accessi/mese su www.spazioconfinato.it

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Tipo Ambiente confinato

N°eventi N°decessi

Cisterne/Serbatoi 10 16

Vasche 7 14

Silos 6 6

Camere 3 3

Altro (stive, condotti,   canalizzazioni,..)

3 4

Totale  29 43

Incidente totaleContatto con gas asfissianti 53.5Caduta dall’alto o in profondità  25.6

Fuoriuscita di gas, vapori a bassa temperat. 11,6

Caduta dall'alto di gravi (terra, …) 4.7

Contatto con liquidi meteorici 2.3

Sviluppo fiamme 2.3Totale  100.0Fonte: Pellici, Campo INAIL ex ISPESL

Ancona 2011

Anni 2005-2010

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Monopoli - 18 agosto 2006 Villachiara 8 settembre 2006Pegognaga - 8 gennaio 2007Cogollo di Tregnago - 16 marzo 2007Noicattaro 2 aprile 2007Dozza Imolese - 13 agosto 2007Sarroch - 26 maggio 2009Castel Bolognese - 20 gennaio 2008Porto Marghera - 18 gennaio 2008Varazze - 12 ottobre 2007Tortona - 13 gennaio 2010Mineo - 11 giugno 2008Capua - 11 settembre 2010Vipiteno - 6 giugno 2011

Circolare 42/2010 del 09/12/2010

Iniziative inerenti gli appaltiaventi oggetto attivitàmanutentive e di pulizia cheespongono i lavoratori alrischio di asfissia o diintossicazione dovuta adesalazioni di sostanzetossiche o nocive

Circolare 05/2011 del 11/02/2011

Quadro giuridico degli appalti

Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008

Sicurezza nell’esecuzione degliappalti relativi a servizi eforniture. Predisposizione deldocumento unico di valutazionedei rischi (DUVRI) edeterminazione dei costidella sicurezza – L. n.123/2007e modifica dell’Art. 3 del D.Lgs.n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgsn.163/2006.

20 aprile 2011Nota del Ministero del Lavoroe delle Politiche SocialiDecreto per la qualificazionedelle imprese operanti inambienti sospetti diinquinamento o confinati(parere favorevole dellaConferenza Stato-Regioni)

Circolare 13/2011 del 19/04/2011

Iniziative relative gli appaltiaventi oggetto attivitàmanutentive e di pulizia cheespongono i lavoratori alrischio di asfissia o diintossicazione dovuta adesalazioni di sostanzetossiche o nocive

Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011

DECRETO DEL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA 14settembre 2011 , n. 177 .Regolamento recante norme perla qualificazione delle imprese edei lavoratori autonomi operanti inambienti sospetti di inquinamentoo confinanti, a norma dell’articolo6, comma 8, lettera g) , deldecreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81.

Molfetta- 03 marzo 2008Somma Vesuviana - 02 novembre 2011

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ART1Finalità e ambito di applicazione

ART2Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati

ART 3Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati

ART 4Clausola di invarianza finanziaria

D.P.R. 177/2011

Art.11) disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi2) applica zione ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati3) articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano solo in casi di affidamento da parte

del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratoriautonomi, in aree per le quali sussiste la disponibilità giuridica dei luoghi

4) valenza criteri pregressi di verifica idoneità tecnico‐professionale fermi restando irequisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3

Art. 21) attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può

essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati

2) condizioni per l’ammissibilità al subappalto

Art.31) il datore di lavoro committente informa sulle caratteristiche dei luoghi, su tutti i

rischi esistenti e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione allapropria attività

2) il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante

3) adozione e attuazione di una procedura di lavoro per eliminare o ridurre al minimo irischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva delle situazioni diemergenza

4) decadenza della qualificazione necessaria per operare, direttamente oindirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

VALIDITA’ GENERALE

SOLO SE APPALTO

Art. 41) Clausola di invarianza finanziaria

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TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO CAPO I - Disposizioni generali

Art. 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

Allegato IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Sezione III - Scavi e fondazioni Art. 121

Presenza di gas negli scavi pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie1 e in generale in ambienti2 e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri

pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere

nota 1 Non risulta abrogato il D.P.R. 320/56 (Lavori in sotterraneo) nota 2 ex DPR 303/56 (abrogato) Art. 55 – Locali sotterranei (delle aziende agricole) … 2. Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell’olio e del vino. In tali casi devono essere adottate opportune misure per il ricambio dell’aria.  

Ambienti sospetti di inquinamento

Ambienti confinatiAllegato IV

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Art. 3

VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS 3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio  

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Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Art. 2 c1 1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; (facoltà sorveglianza sanitaria – corsi formazione rischi specifici)  

D.P.R. 177/2011

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Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Art. 2 c1 … c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

 

D.P.R. 177/2011

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Bisogna quindi valutare come prevedere:

Un sistema di riconoscimento interno della sussistenza della esperienza triennale predisposto dalDatore di lavoro. Si può ipotizzare una lettera da fare sottoscrivere al Lavoratore nella quale siripercorre brevemente il suo percorso professionale evidenziando le attività svolte negli spaziconfinati.

Ovvero una qualificazione tecnica degli addetti alla mansione a eseguire specifici lavori neglispazi confinati che, in analogia con quanto previsto dalla norma CEI 11/27-1, sottintenda ilpossesso di un insieme di qualità personali e professionali degli addetti. L’idoneità deve essereattestata e rilasciata a fronte, tra l’altro, di processi formativi, superati con esito positivo,comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentativi dei lavori da effettuare

Attività formative:• le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento;• la documentazione attestante l’avvenuta frequenza di specifici corsi di formazione, con

indicati gli argomenti trattati, le esercitazioni teoriche e pratiche effettuate e le valutazionifinali del corso espresse dall’organizzazione esecutrice dei corsi;

• la formazione svolta in ambito aziendale.

Accertamento di altri necessari requisiti della persona quali:• idoneità psicofisica;• curriculum professionale;• comportamenti seguiti nell’attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.

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Con una nota del 27 giugno, il Ministero del lavoro ha messo in chiaro un aspetto dell’intricata questionerelativa all’applicazione del D.P.R. 177/2011, in particolare sull’obbligatorietà della certificazione dei contratti inregime di appalto o subappalto.

La precisazione del Ministero ribadisce che con riferimento a quanto previsto dall’art.2 comma 1, lett. C)qualora l’appaltatore si avvalga di professionalità con esperienza triennale attraverso forme contrattuali diverseda quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti sianocertificati ai sensi del Titolo VIII Capo I, D.lgs. n. 276/2003.

Quindi non si prevede la certificazione del contratto di appalto, bensì del rapporto contrattuale che regola ilrapporto di lavoro con il personale subordinato e consente all’appaltatore di impiegare manodopera concontratti diversi da quello a tempo indeterminato. La certificazione dei contratti di lavoro prevista dal D.P.R. n.177/2011, prosegue la nota del Ministero, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs.n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l’utilizzo dipersonale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni.

In questi casi, qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione deicontratti contenute nel D.P.R. 177/2011, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernentela non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomiprevista dall’art. 26, comma 1, lett. A) e sanzionata dall’art. 55, comma 5, lett. B), D.lgs. n. 81/2008).

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Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Art. 2 c1 … d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;  

D.P.R. 177/2011

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Rimandando la definizione dei contenuti e delle modalità della formazione a un futuro accordoin Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano e sentite le parti sociali, da emanarsi, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata invigore del presente decreto, ha generato il proliferare di proposte di formazione dai contenuti edalla durata più diversi.

Questo è conseguente all’immediata entrata in vigore del Decreto (15 gg dopo la suapubblicazione in GU e pertanto operativo dal 23/11/2011) e quindi dalla necessità per le aziendedi acquisire il requisito di formazione richiesto dal DPR 177/2011.

Quindi chi deve valutare l’effettività dell’avvenuta informazione/formazione dichiaratadall’appaltatore in fase di gara di appalto?E su quali basi si può valutare?

Appare evidente che non sia adeguata la scelta di convergere semplicemente verso lasomministrazione ai lavoratori di formazione "standard" e non specifica in funzione delle particolaricaratteristiche operative aziendali, cosa che peraltro sembra essere la norma visti i contenuti dimolti dei programmi di formazione normalmente offerti.

Sarebbe invece più opportuno che le aziende, oltre a richiedere una formazione personalizzata eacquistare adeguate attrezzature (es. tripode), si dotassero di procedure di lavoro specificamentedirette a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività e procedure di sicurezza edemergenza specificamente studiate per essere applicate in tali ambienti.

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Quindi cosa ci si dovrebbe aspettare di trovare in un programma di informazione /formazione / addestramento (requisiti minimi):

attività di informazione e formazione specificamente mirata alla conoscenza dei fattori dirischio propri di tali attività1

attività di addestramento all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, dellastrumentazione e delle attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delleattività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati2

effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorativein ambienti sospetti di inquinamento o confinati relativamente alla applicazione delleprocedure di sicurezza3

1 oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento2 coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;3 D.P.R. 177/2011 art2 c1 lettera f)

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Le aziende interessate (industrie, aziende di servizi pubblici, ecc.) devono formare eaddestrare, preliminarmente e periodicamente, i loro dipendenti operanti negli spaziconfinati.La formazione/addestramento deve comprendere i seguenti argomenti:• norme legislative afferenti gli spazi confinati,• riconoscimento degli spazi confinati,• riconoscimento e valutazione dei rischi presenti negli spazi confinati,• tecniche di monitoraggio atmosferico e interpretazione dei dati monitorati,• procedure di accesso agli spazi confinati,• ruolo e competenze delle varie figure operanti negli spazi confinati,• DPI necessari,• attrezzature di soccorso necessarie,• esercitazioni pratiche di impiego dei DPI e delle attrezzature di soccorso,• nozioni di primo soccorso,• esercitazioni pratiche di primo soccorso,• esercitazioni pratiche di recupero di lavoratori infortunati o colti da malore entro spazi

confinati.

Nota: i lavoratori operanti negli spazi confinati devono essere scelti fra persone che hanno unasufficiente preparazione di base in tema di sicurezza e di salute, che non soffrono di malattierespiratorie, che non soffrono di claustrofobia. E’ quindi necessario il parere preventivo del MedicoCompetente.

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Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Art. 2 c1 … e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

D.P.R. 177/2011

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Il Decreto precisa che il soggetto qualificato «possiede» (quindi non usa in prestito o noleggia)dispositivi di protezione individuale e strumentazione e attrezzature di lavoro idonei allaprevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento oconfinati.Ma quindi cosa deve «possedere» (e utilizzare in funzione dell’ambito operativo)?

Art. 66 Imbracature di sicurezza (e corda di tenuta), Idonei DPI vie respiratorie, Analizzatori gas,Sistemi di ventilazione

Art. 121 Idonei DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza, Sistema di salvataggio, Analizzatorigas, Sistemi di ventilazione

All. IV Analizzatori gas, Misuratori di temperatura, Sistemi di ventilazione, Flange cieche (o altrimezzi equivalenti), Idonei DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza (e corda ditenuta), Attrezzature antiscintilla, Lampade di sicurezza, Parapetti mobili, Scale portatili amano con ganci di trattenuta

Inoltre deve dimostrare l’avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di talidispositivi, strumentazione e attrezzature.

Il tutto coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Peraltro, su questo tema si può fare anche una riflessione in materia di appalti(pubblici). Il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, prevede che quandoi requisiti non sono sufficienti per la partecipazione alle gare, si può ricorrere alleA.T.I. (art. 37) oppure all’Avvalimento (art. 49)

L’Associazione Temporanea di Imprese è regolata secondo lo schema delmandato collettivo con conferimento dei poteri rappresentativi, per cui l’impresamandataria capogruppo ha la rappresentanza dell’associazione temporanea, sianei confronti del soggetto committente che di terzi, anche in veste processuale,avendone l’impresa capogruppo la legittimazione attiva ad agire ed a resistere insede giurisdizionale ( Trib. Reggio Calabria, 3 giugno 2004).

L’Avvalimento è l’istituto per effetto del quale un operatore economico sprovvistodei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione ad una gara di appalto puòsoddisfarli (e perciò concorrere alla gara ed eventualmente acquisire l'appalto)avvalendosi, a determinate condizioni, dei requisiti di altra impresa, definita comeimpresa ausiliaria, che rimane formalmente estranea al rapporto contrattuale.

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Un recente indirizzo giurisprudenziale ipotizza che quale unico presupposto perl'operatività dell'avvalimento, che il concorrente deve dare prova di disporreeffettivamente, e perciò in concreto, dei mezzi dell'impresa ausiliaria di cui essa eracarente (e perciò macchinari, attrezzature, personale specializzato, ecc.) (C.S. VI, 20-12-2004, n. 8145;TAR Lazio, III Ter 28-8-2006, n. 7515).

E questo sulla base delle previsioni dell’art. 48

ART. 48 “Capacità tecniche e professionali”

Un operatore economico può, per un determinato appalto, fare affidamento sullecapacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi,dimostrando alla P.A. aggiudicatrice che per l’esecuzione del contratto disporrà dellerisorse necessarie mediante, ad es., la presentazione dell’impegno di questi soggetti(comma 3°)

Si tratta quindi di capire se la mandataria nell’ATI o l’impresa che si avvale dell’apportodi terzi assolva al requisito di «possedere» le caratteristiche richieste dall’art. 2 c1

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Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Art. 2 c1 … f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

D.P.R. 177/2011

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Art. 2 c1 … g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva; h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  

D.P.R. 177/2011

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In assenza di una specifica indicazione a riguardo (30% dell’intera forzalavoro intesa come numero di dipendenti dell’intera impresa?)Si ritiene plausibile che il requisito sia da applicare alla squadra che staoperando nella specifica attività.

Ovvero che il 30% degli addetti presenti al momento dell’intervento sia inpossesso di questo requisito certificato da parte del Datore di lavoro.

In ogni caso tutti I dipendenti, compreso il datore di lavoro se direttamenteoperativo, devono istruiti su:Natura dei pericoliNecessarie precauzioniUtilizzo del DPI e delle attrezzature di emergenza

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Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Art. 3 … 1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche d ei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti , ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.  

D.P.R. 177/2011

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Sull’applicazione di questo comma

Ovviamente non si può che condividere l’indicazione relativa alla necessità dieffettuare una puntuale e dettagliata informazione di tutti coloro (lavoratori edatore di lavoro se operativo) che devono operare negli spazi confinati inmerito ai rischi (compresi eventuali precedenti utilizzi) esistenti negli ambientie sulle misure di emergenza e soccorso predisposte in merito alla propriaattività

Anche l’indicazione che il trasferimento delle informazioni deve durare untempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimentodelle informazioni è condivisibile…

...ma la prescrizione che la durata sia non inferiore ad un giorno ……..

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Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Art. 3 … 2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi

e per limitare il rischio da interferenza di tali lavoraz ioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

 

D.P.R. 177/2011

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Bisogna inoltre prendere in considerazione due specifici requisiti che questonuovo soggetto deve possedere:

«adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro»«conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivitàlavorative»

Ovvero oltre ad aver svolto le attività di informazione, formazione eaddestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f), per potersvolgere la sua attività di vigilanza e indirizzo, deve disporre di specifichecompetenze e conoscenze.

Inoltre deve essere a conoscenza delle attività programmate, dellecaratteristiche e pericoli/rischi dei luoghi in cui si svolgono le attività e delleprocedure operative e di emergenza che verranno applicate.

D.P.R. 177/2011

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C’è un altro aspetto particolare da analizzare:

Nel testo si diche che il rappresentante del datore di lavoro committente devevigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dailavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomieper limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle delpersonale impiegato dal datore di lavoro committente.

E’ abbastanza singolare che si chieda al rappresentante del datore di lavorocommittente di inserirsi tra i soggetti sui quali grava l’obbligo di vigilanza (conparticolare riferimento ai CSP / CSE / Preposti).

Inoltre l’indirizzo e il coordinamento potrebbero tramutarsi facilmente ininterferenza, con l’assunzione di responsabilità riguardo la salute e sicurezzadei lavoratori dell’appaltatore o dei lavoratori autonomi.

D.P.R. 177/2011

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chi: le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2,cosa: operano unicamentequando: in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi

e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomidove: all‘interno della propria azienda o di una singola unità produttiva

della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivodell'azienda medesima

purchè: il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui sisvolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

(rif. art. 26 c1 D.Lgs. 81/08)

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.Art. 2 c1 lettera b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggettoche, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha laresponsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;Art. 2 c1 lettera c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;Art. 2 c1 lettera t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi,dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

D.P.R. 177/2011Art. 1 c 3

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cosa: applicabilità criteri di verifica della idoneità tecnico-professionaleprescritti dall’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 (*)

quando: fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina delsistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8,lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

dove: in caso di affidamento da parte del datore di lavoro committente dilavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratoriautonomi

come: fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le proceduredi sicurezza di cui agli articoli 2 e 3

(*) acquisizione certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; autocertificazionedell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’)si noti la mancanza di riferimento ai criteri della idoneità professionale previsto dall’art. 90 c1 lettera a)(allegato XVII) sebbene nel D.P.R. 177/2011 si faccia riferimento anche a luoghi che rientrano tra quellicomportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori art. 100 c1 (allegato XI) Fino alladata di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraversole seguenti modalità

D.P.R. 177/2011Art. 1 c 4

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Considerato che, in caso di appalto, il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneitàtecnico-professionale e il possesso dei requisiti di qualificazione, come si può fare?

Acquisire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, inerente i lavori affidati el'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi sia del possesso deirequisiti di idoneità tecnico professionale sia dei requisiti obbligatori (ovvero fermarsi allamera verifica documentale) è sufficiente?

Se non lo è, quale livello di controllo è necessario disporre sulla documentazionepresentata?E quali sono i principali punti di attenzione, specie in caso di subappalto?

Fino a quale livello di dettaglio è necessario spingere la verifica?

Se le attività previste rientrano in Titolo IV è possibile limitare le richieste di documentazionesolo a quanto previsto dall’art. 1 c4 del DPR 177/2011 - mancanza di riferimento ai criteri dellaidoneità professionale previsto dall’art. 90 c1 lettera a) (allegato XVII) sebbene nel D.P.R.177/2011 si faccia riferimento anche a luoghi che rientrano tra quelli comportanti rischiparticolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori art. 100 c1 (allegato XI)

E’ opportuno avviare un percorso aziendale di qualificazione dell’impresa/lavoratoreautonomo?Se si, come si può conciliare con la natura pubblicistica delle società ex municipalizzatetenute a indire bandi pubblici di gara?

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Cominciamo col dire che una mera verifica documentale è insufficiente: una verifica limitata allemodalità documentali non esonera infatti il committente dalla responsabilità di aver scelto in modonegligente l'appaltatore che si dimostri professionalmente inadeguato e incompetente

Dunque la verifica dell'idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla verifica puntuale edettagliata dei requisiti richiesti per poter operare

(…) in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a duefondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidarel'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dallalegge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alleconcrete modalità di espletamento della stessa (...) [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081]

(…) Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da partedel soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratoriautonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’otticaeconomica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati adoperare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.(Ministero del lavoro - Risposta aquesito del 13 luglio 2009)

Per la verifica formale, va sottolineato che il certificato della Camera di commercio deve attestare lacongruenza con l'attività da svolgere (desumibile dalla voce attività svolta presso la sedeprincipale) a quella richiesta con il contratto che affida lavori, servizi o forniture, mentrel'autocertificazione del possesso dei requisiti deve contenere il riferimento a tutti i requisiti richiesti.

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Quindi, cosa si deve verificare?

Requisiti formaliDichiarazione dell’integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi,sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;Dichiarazione dell’integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazionecollettiva di settoreDichiarazione possesso dei requisiti tecnico-professionali (art. 26 D.Lgs. 81/08)Dichiarazione possesso dei requisiti di qualificazione per operare in ambienti sospetti di inquinamentoo confinatiCertificato Camera di Commercio

- attività congruente con l‘iscrizioneDURC

- rispetto delle vigenti previsioni

Eventuale richiesta di subappalto- certificazione del contratto e evidenza di ottemperanza dei vari soggetti a

tutti gli adempimenti richiesti dal DPR 177/2011Eventuale presenza di imprese familiari e lavoratori autonomi

- certificazione del contratto (se subappalto) e evidenza di ottemperanza a tuttigli adempimenti richiesti dal DPR 177/2011, in particolare la sorveglianzasanitaria e formazione previsti dall’art.21 D.Lgs. 81/08 – DPR 177/2011 art. 2c1 lettera b)

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Quindi, cosa si deve verificare?

FormazioneTipologia documentazione attestante l’informazione/formazione/addestramento svolta

- informazione/formazione generale - art.2 c1 lettera d)- addestramento uso DPI/attrezzatura/strumenti – art.2 c1 lettera e)- addestramento applicazione procedure di sicurezza – art. 2 c1 lettera f)

Durata (in ore) congrua con la tipologia di argomento e il programma dichiaratoPuntuale definizione degli argomenti trattatiEsplicitazione dell’avvenuta verifica dell’apprendimentoIdentificazione della qualifica / esperienza del docenteEvidenza dell’aggiornamento della informazione/formazione - art.2 c1 lettera d)Formazione/addestramento del personale addetto all’emergenza

- primo soccorso (BLS, BTLS, CRP)- antincendio- tecniche di estricazione/salvataggio da ambienti confinati

Requisiti individuali addettiEsperienza superiore a tre anni – semplice dichiarazione del datore di lavoro (oppure articolata

descrizione dell’esperienza pregressa sottoscritta anche dallavoratore?)

Idoneità alla mansione specifica – dichiarazione datore di lavoro / Medico competente(accesso spazi confinati)

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Quindi, cosa si deve verificare?

DPI, strumentazione e attrezzature di lavoroTipologia DPI previsti

- certificazioni CE, evidenza programma di verifica e manutenzione(es. ispezione annuale imbraghi, ecc.)

Tipologia strumenti previsti- certificazioni CE, evidenza programma di verifica e manutenzione

(es. calibrazione annuale, procedura bump test, ecc.)Tipologia attrezzatura prevista

- certificazioni CE, evidenza programma di verifica e manutenzione(es. verifica periodica dispositivo anticaduta retrattile, tripode, ecc.)

Eventuali requisiti specifici (es. certificazione ATEX, ecc.)

ProcedureChiara identificazione dei ruoli (capo squadra/preposto, operatore entrante, attendente, ecc.)Verifica adeguatezza e congruità della procedura di lavoro/POS anche in relazione al DUVRI / PSC /PSSVerifica adeguatezza e congruità della procedura di gestione della fase di soccorso e coordinamentocon il SSN e i VVF

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Grazie per l’attenzione

Adriano Paolo Bacchetta

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Partner Nazionale della Campagna EU‐OSHA