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REGIONE LAZIO ASSESSORATO AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA (In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) BANDO PUBBLICO MISURA 04 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI” SOTTOMISURA 4.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLETIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1.1 INVESTIMENTI NELLE SINGOLE AZIENDE AGRICOLE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLLE PRESTAZIONI

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REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA

CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA

E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 04 “INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI”

SOTTOMISURA 4.1

“SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1.1 “INVESTIMENTI NELLE SINGOLE AZIENDE AGRICOLE

FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLLE PRESTAZIONI”

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INDICE

Premessa

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Articolo 5 – Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese

- 5.1 Decorrenza dell’ammissibilità delle spese

- 5.2 Spese non ammissibili

Articolo 6 – Agevolazioni previste

Articolo 7 – Requisiti e condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

- 7.1 Progetti di filiera organizzata

- 7.2 Investimenti collettivi

- 7.3 Demarcazione OCM

- 7.4 Autovalutazione dei progetti

- 7.5 Impegni e obblighi

Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Articolo 9 – Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

Articolo 10 – Criteri di selezione

Articolo 11 – Dotazione finanziaria e modalità di formazione della graduatoria

- 11.1 Modalità di formazione della graduatoria

Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle

proroghe

- 14.1 Disciplina delle Proroghe

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento

- 17.1 Anticipi

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- 17.2 Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di

avanzamento (Acconti)

- 17.3 Saldi

- 17.4 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese

sostenute

- 17.5 Modalità di pagamento

- 17.6 Conservazione e disponibilità dei documenti

- 17.7 Parziale realizzazione dei lavori

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 20 – Controlli in loco

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Articolo 22 – Stabilità delle operazioni

Articolo 23 – Controlli ex post

Articolo 24 – Altre Disposizioni

- 24.1 Codice Unico di Progetto CUP

- 24.2 Errori palesi

- 24.3 Mancata effettuazione delle visite sul luogo

dell’investimento per cause imputabili al beneficiario

- 24.4 Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

- 24.5 Divieto di doppio finanziamento

- 24.6 Cessione di aziende

Articolo 25 – Ricorsi

Articolo 26 - Disposizioni generali

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PREMESSA

Il presente bando pubblico attiva, nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni

materiali” - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR 2014/2020 del

Lazio la Tipologia di operazione 4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al

miglioramento delle prestazioni” (d’ora in poi Misura 4.1.1).

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento

(UE) n. 1305/2013, all’art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui

all’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2 Obiettivi e finalità

Il presente bando è finalizzato a garantire la continuità dell’azione amministrativa della Regione Lazio a

sostegno delle imprese del settore della produzione primaria. La presente tipologia di operazione

introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o

immateriali per l’ammodernamento delle strutture e l’introduzione di tecnologie innovative, funzionali

al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento

del rendimento globale e della sostenibilità globale dell’azienda agricola.

E’ previsto il sostegno per una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una

riduzione dei costi di produzione, per promuovere la qualità, tutelare l’ambiente naturale e migliorare le

condizioni sulla sicurezza del lavoro, igiene e benessere degli animali.

Per avere accesso ai benefici, i soggetti richiedenti devono proporre investimenti che:

a. siano coerenti con le Priorità cui la tipologia di operazione stessa concorre e precisamente:

P2 “potenziare la redditività delle aziende agricole e le competitività dell’agricoltura in tutte le sue;

forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”

P3 “promuovere l’organizzazione della filiera alimentare compresa la trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore

agricolo”;

b. siano coerenti con le Focus Area in cui si colloca:

2A “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la

ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e

l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

3A “migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare

attraverso regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i produttori agricoli, la promozione

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dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le

organizzazioni interprofessionali”;

c. mirino al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni specifici e/o trasversali:

F.8 incentivare i processi di ricomposizione fondiaria.

F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione.

F.16 favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera

corta.

F.11 Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole.

F.18 Miglioramento dell’integrazione e dell’efficienza di filiera.

Nell’ambito della presente operazione, sono previsti, nello specifico, investimenti materiali e/o

immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell’azienda agricola.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

Nel caso in cui parte dell’azienda ricada in un’altra Regione, l’ammissibilità a finanziamento è

consentita a condizione che il centro aziendale oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata

(SAU) come indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio. Per

l’individuazione del centro aziendale si fa riferimento agli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale

ed ai dati ed alle informazioni desumibili dalla CCIAA.

In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili solo qualora gli stessi siano realizzati sul

territorio regionale.

ARTICOLO 4 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

- Agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n.

1307/2013. Per la definizione della figura di “agricoltore attivo” si fa riferimento ai decreti

ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative

circolari esplicative emanate dall’AGEA Coordinamento. Tale status deve essere attestato nel

fascicolo unico aziendale;

nonché

- limitatamente alla realizzazione di “investimenti collettivi" le “Associazione di agricoltori”, in

qualità di soggetti capofila. Per “Associazioni di agricoltori” si intendono:

1) Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell’ art. 152 del Reg (UE) n. 1308/2013;

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2) Associazioni Temporanee d’Impresa (ATI) e Associazioni Temporanee di Scopo i cui titolari si

associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti;

3) Consorzio di Produttori Agricoli, cosi come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice

civile;

4) Reti di Impresa cosi come disciplinato dalle normative vigenti ( L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di

Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il

salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5

Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Sono previsti interventi, per investimenti materiali e/o immateriali, finalizzati al miglioramento delle

prestazioni dell’azienda agricola che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

­ riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;

­ realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o adeguamento

dei preesistenti;

­ interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario, quali:

costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all’attività produttiva aziendale e

comunque non finalizzati all'irrigazione;

viabilità aziendale;

­ tecnologie innovative per l’introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e

sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;

­ recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o

commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli

ricompresi nell’allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta. Gli investimenti per la vendita

diretta sono ammissibili solo nel caso in cui le produzioni commercializzate siano ottenute in via

esclusiva a livello aziendale;

­ introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del

prodotto alimentare, anche attraverso l’introduzione di sistemi di certificazione volontaria;

­ miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più

favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;

­ miglioramento della sicurezza sul lavoro;

­ miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;

­ miglioramento dell’efficienza nell’impiego dei fertilizzanti;

­ miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;

­ macchinari per interventi volti alla riduzione dell’erosione del suolo.

Gli investimenti strutturali per il benessere degli animali riguardano gli investimenti in edifici,

installazioni, attrezzature sanitarie che favoriscono il benessere degli animali al fine di attuare una

sinergia dalla combinazione con la Misura 14 che, viceversa, compensa i costi aggiuntivi e i mancati

guadagni derivanti dalle pratiche specifiche.

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Non sono ammissibili investimenti relativi ad impianti di irrigazione.

Nell’ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per:

A. la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la

razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;

B. i miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;

C. l’acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all’attività

produttiva aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto

di acquisto da parte dell’utilizzatore; l’aiuto è concesso esclusivamente all’utilizzatore e sono

ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di

saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del

concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

D. le spese immateriali quali: acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze;

E. le “spese generali” limitatamente calcolate per gli investimenti di cui alle sopra richiamate lettere A,

B e C nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta ammissibile e comunque nel rispetto degli

importi massimi stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al

finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali” -

disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione

“Procedure attuative”. Per il calcolo delle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere

utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016

pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema

informativo”.

I "contributi in natura sotto forma di “prestazione di lavoro non retribuita" sono ammissibili, in

conformità agli obblighi ed alle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 e

dall’articolo 61 del Reg. (UE) n. 1305/13, nel rispetto delle disposizioni recate dalla Determinazione

dirigenziale n. G03831 del 15 aprile 2016 disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it

nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;

La somma degli importi relativi alle voci di spesa di cui alle sopra richiamate lettere D ed E non può

superare il 20% della spesa ammessa per la realizzazione di investimenti di cui alle sopra citate lettere

A, B e C, e comunque, in ogni caso, l’importo relativo alle spese di cui alle medesime lettere A, B e C

dovrà essere almeno pari al 80% dell’ammontare complessivo delle spese ammesse per la realizzazione

del progetto (lettere A + B + C + D).

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili

nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, gli impianti

elettrici, gli impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza, alle “tariffe dei prezzi

2012 Regione Lazio” approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 412 del

06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori

- per le opere agricole e forestali ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n G04375 del

29/04/2016 (Allegato 1), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione

“PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;

- per gli impianti di nuovi arboreti e per i fabbricati rurali per l’esercizio delle attività agricole

nell’azienda agricola, serre e tunnel, impianti di mungitura, attrezzature zootecniche e impianti per la

raccolta dei reflui, ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016

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(Allegati 3 e 4), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR

FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;

- per le tettoie, fienili, stalle e magazzini ricovero macchine e attrezzature, ai prezzari allegati alla

determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016 (Allegato 5), come modificato con

determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019 che ha integrato la tipologia costruttiva “cantina

vitivinicola”, disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”-

sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo automatico di cui alla versione

2.1 (in sostituzione della versione 1.23) riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione

“Sistema informativo”;

- per le macchine/attrezzature trainate o portate e le macchine semoventi, ai costi di riferimento di cui

all'applicativo di calcolo allegato al “Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e

attrezzature agricole e forestali per la Regione Lazio”, approvato con determinazione n. G16495 del 2

dicembre 2019, i cui valori calcolati includono già la scontistica applicata rispetto al costo di listino,

disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione

“Procedure attuative” e nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”- “Valori

massimi per macchine e attrezzature”;

- per le spese generali di cui alla richiamata lettera E) del presente paragrafo e dell’articolo 45 – lettera

c) comma 2 del Reg (UE) n. 1305/2013, si fa riferimento agli importi stabiliti di cui alla richiamata

Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e per il quale dovrà essere utilizzato il suddetto foglio di

calcolo di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016, entrambi disponibili sul sito

internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure

attuative”, dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre

preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione

dell’ordine o del collegio professionale.

Si fa presente che, qualora l’intervento proposto preveda la realizzazione di “manufatti rurali a servizio

delle attività agricole”, di “impianti arborei” o l’“acquisto di macchine e attrezzature” inclusi tra quelli

presi in conto nella suindicata Determinazione n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 –

prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”, come integrato con

determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019 che ha integrato la tipologia costruttiva “cantina

vitivinicola”, è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi

di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui il manufatto agricolo sia relativo ad una tipologia di costruzione che non rientri nelle

fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra, come integrato con

determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019 che ha integrato la tipologia costruttiva “cantina

vitivinicola”, si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di

congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzari regionali di cui alla DGR 412/2012 o,

per quanto di pertinenza, ai prezzari regionali per le opere agricole e forestali di cui all’allegato 1 alla

determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016.

Per le verifiche di congruità relative all’acquisto di macchine e dotate di optional, comunque limitato

alle sole macchine agricole semoventi, si dovrà dimostrare che tale optional risulta necessario al

raggiungimento degli obiettivi del progetto e sarà comunque applicato lo sconto del 20% rispetto al

costo di listino. La descrizione dell’optional e del relativo importo dovrà essere specificato nella fattura.

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Nel caso in cui la macchina operatrice o l’attrezzatura non rientri tra quelle contemplate nell’applicativo

di calcolo allegato al “Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e

forestali per la Regione Lazio”, approvato con determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019, o

comunque nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari di cui ai punti

precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi

analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti

(fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i

prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed

accompagnate da valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Non possono

essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro,

o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti

per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci

elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte

comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un

tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Nel caso in cui l’intervento programmato preveda investimenti riconducibili all’ambito di applicazione

di più ”tipologie di operazioni” della misura 4.1 e qualora l’investimento programmato non sia

scorporabile, dovrà essere presentata un’unica domanda di sostegno a valere sul bando pubblico relativo

alla tipologia di operazione con prevalenza economica.

A conclusione del progetto, la rendicontazione di spesa del beneficiario dovrà tener conto che la

percentuale di spese generali riconosciuta in sede di concessione del contributo, riconoscibile per le

spese di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, deve applicarsi alle

realizzazioni effettive ed alle spese sostenute. Il contributo relativo alle spese generali deve pertanto

essere rideterminato a conclusione del progetto in funzione delle spese effettivamente sostenute.

5.1 Decorrenza dell’ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario sono

ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati

e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad

eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) lettera c) di cui alla lettera E) del

presente articolo del bando pubblico, comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la

presentazione della domanda.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa

al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti

beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio non

comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano

completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

In ogni caso per l’eleggibilità delle spese sostenute prima della ammissibilità della domanda di sostegno

i soggetti richiedenti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l’inizio dei

lavori.

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5.2 Spese non ammissibili

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;

- acquisto di animali;

- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;

- acquisto di impianti, macchine o attrezzature usate;

- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;

- acquisto di terreni;

- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;

- utilizzo di materie plastiche per la realizzazione di serre;

- interventi di mera sostituzione. Per la individuazione degli “investimenti di mera sostituzione” si

rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese

ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;

- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;

- titoli di pagamento;

- interventi per l’irrigazione;

- acquisto di barrique;

- IVA.

ARTICOLO 6 Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:

- contributo in conto capitale: da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell’intervento.

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.

L’aliquota di sostegno è maggiorata del 20% qualora ricorra uno dei seguenti casi:

investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all’art. 2, comma 1,

lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di

sostegno alla presente misura e che hanno presentato domanda per l’accesso alla Misura 112 del

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 o della Misura 6.1.1 del PSR 2014/2020, ritenuta

ammissibile, anche senza aver percepito il premio. Per data di insediamento si intende l’apertura

della partita IVA per gli insediamenti effettuati con la Misura 112 e la data di iscrizione alla CCIAA

per gli insediamenti relativi alla misura 6.1.1;

investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 32 del Reg.

1305/2013. L’elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3,

Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE), è riportato nel documento di programmazione sullo

sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 “Pagamenti

compensativi per le zone montane”;

investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli

agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica, che

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hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o alla misura 10 (art.28) e che realizzano

investimenti strettamente connessi all’impegno agro-climatico-ambientale assunto. Sono equiparati

agli agricoltori che partecipano alle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020 del Lazio gli agricoltori che

hanno in corso impegni agroambientali assunti con l’adesione alla misura 214 del PSR 2007/2013 del

Lazio;

investimenti collettivi realizzati da associazioni di agricoltori.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti

agricoli di cui all’allegato I del trattato l’aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella

stabilita nella sottomisura 4.2 e pertanto sarà sempre pari al 40% senza che sia possibile, in alcun caso,

applicare la maggiorazione del 20%.

L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

Massimali:

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

Euro 1.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile;

Euro 10.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

Non è consentita la presentazione di domande di sostegno con un costo totale dell’investimento richiesto

superiore al massimale suddetto di 1.000.000,00 di €.

La disposizione relativa al limite massimo del costo totale di investimento è subordinata

all’approvazione da parte dei competenti servizi UE della modifica del Programma di Sviluppo Rurale

2014/2020 per le quali sono state già avviate le procedure per la definizione dell’iter approvativo.

Pertanto, il beneficiario con l’adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda di

sostegno è consapevole di non avere nulla a che pretendere in caso di mancato riconoscimento della

modifica da parte della Commissione Europea.

In ogni caso il costo totale dell’investimento ammissibile ed ammesso a finanziamento non può essere

superiore a 4 (quattro) volte il valore della Produzione Lorda Standard (PLS) totale di ingresso. Il

mancato rispetto di tale condizione comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno.

Nel caso di partecipazione congiunta dello stesso soggetto beneficiario, ovvero con domande ancora in

itinere a valere su più tipologie di operazione della sottomisura 4.1, si applicano le seguenti condizioni:

o il requisito relativo al massimale del costo totale dell’investimento commisurato ad un valore non

superiore alle 4 volte il valore della produzione lorda standard di ingresso, si applica al montante

dell’investimento complessivo realizzato nell’ambito dell’intera sottomisura;

o il vincolo relativo al limite massimo fissato per il costo totale degli investimenti va ricondotto al

totale dell’investimento aziendale complessivo cumulato relativo a tutte le tipologie di operazione

attivate per la stessa sottomisura 4.1 il quale cumulo non deve superare il più alto dei limiti massimi

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stabilito per singola tipologia di operazione. Rimane fermo che per le singole domande di sostegno

sono di riferimento i massimali stabiliti per ciascuna tipologia di operazione.

ARTICOLO 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i

seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. L’impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato e

validato.

2. L’impresa deve essere in possesso di una partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera

di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO 01.

3. L’imprenditore, con la presentazione di un piano aziendale, deve dimostrare il miglioramento del

rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell’azienda agricola. A tal fine:

a. deve predisporre il “business plan” utilizzando l’applicativo Business Plan On Line (BPOL)

della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, implementandolo con i dati

economici e finanziari della propria azienda. Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al

miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell’azienda

agricola, il BPOL, come elaborato dall’applicativo ISMEA, deve produrre il risultato

“MIGLIORA”;

b. deve essere predisposta una relazione tecnica riguardante gli investimenti che intende realizzare,

che dovrà contemplare almeno i seguenti elementi:

o la situazione iniziale dell’azienda agricola con indicazione delle Produzioni Lorde Standard

(PLS) totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda;

o la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;

o una sintetica indagine di mercato;

o il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell’azienda, con

riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della

situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;

o i risultati economico finanziari attesi dall’investimento proposto;

o il cronoprogramma degli interventi;

o il costo previsto per l’investimento suddiviso per “categoria di spese”, sulla base della

classificazione utilizzata nell’applicativo informatico per la compilazione delle domande in

corrispondenza della “tipologia di intervento”;

o l’esatta ubicazione degli interventi programmati;

o inquadramento urbanistico degli eventuali interventi edilizi previsti con descrizione di eventuali

vincoli esistenti (paesaggistico, idro-geologico, archeologico, servitù militari, usi civici ecc.).

Inoltre in detta relazione tecnica dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni necessarie

per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell’ambito dei criteri di selezione o per la

verifica delle altre condizioni di ammissibilità.

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12

Nel caso di investimenti collettivi dovranno essere implementati, nell’applicativo Business Plan

On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, i dati

economici e finanziari di ogni partecipante al progetto collettivo. Di contro, dovrà provvedersi alla

presentazione di un’unica relazione tecnica che fornisca tutte le informazioni in ordine agli

elementi ed agli aspetti dettagliati per gli investimenti collettivi nello specifico paragrafo del

presente articolo.

I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della

relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da

utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la

sostenibilità globale dell’azienda. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della

metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazione

dirigenziale G03871 del 18 aprile 2016 come da ultimo integrata con la determinazione G06624

del 10 giugno 2016.

4. L’azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di

sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard

dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro ridotto a 10.000,00 euro nel caso di

aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale. Detto valore è derogato e

ridotto ad 8.000,00 Euro nel caso di un “imprenditore agricolo attivo” che partecipa ad

un’associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo.

Il dettaglio del piano di coltivazione (piano colturale) presente nel fascicolo aziendale è condizione

obbligatoria per l’accesso alla presente Misura. I dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli

relativi alla consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della

presentazione della domanda di sostegno. Per il calcolo delle PLS dell’azienda agricola, si fa

riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria

(CREA) integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza

Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione n. G03871 del 18/04/2016,

disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” -

sottosezione “Procedure attuative. Per i dati relativi alla consistenza zootecnica fanno fede il

numero di animali presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno

come riportati nel fascicolo unico aziendale o, qualora non aggiornati, anche quelli riportati nella

Banca Dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe Zootecnica o su altri documenti probatori quali ad

esempio il Registro di Stalla. Nel caso di coltivazioni non contemplate nelle richiamate tabelle del

CREA, possono prendersi a riferimento valori di PLS riportate in tabelle adottate da altre Regioni

nell’ambito attuativo di analoghe misure dello sviluppo rurale o a valutazioni effettuate dallo stesso

CREA a seguito di specifica istanza della Regione. Le Produzioni Lorde Standard (PLS) vengono

verificate e calcolate sulla base delle colture dettagliate nel piano di coltivazione facendo riferimento

alle superfici agricole riportate a qualsiasi titolo nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale

alla data della presentazione della domanda di sostegno, come risultanti dalla relativa scheda di

validazione. Per il computo del valore della produzione standard dei redditi relativi a ciascuna

coltivazione si prende a riferimento la coltura agraria principale relativa all’annata agraria di

riferimento, a prescindere dallo stato di coltivazione della stessa. Le superfici in stato di abbandono

non possono essere prese in conto per il calcolo delle PLS. Ne consegue che per talune colture, in

funzione del momento in cui viene redatto il piano di sviluppo aziendale, le stesse possano non essere

presenti in campo. Nel caso intervengano, nel corso dell’annata agraria, variazioni significative al

piano di coltivazione redatto alla data di presentazione della domanda, delle stesse variazioni si dovrà

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13

tener conto nel calcolo delle PLS, come anche nel Piano di Sviluppo Aziendale e nella eventuale

attribuzione delle priorità ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Per

“variazioni significative”, comunque motivate, si intendono quelle che comportano modifiche del

±20% rispetto ai valori originari. Qualora la modificazione colturale comporti un eventuale aumento

del punteggio attribuito in fase di autovalutazione, lo stesso non può essere riconosciuto. Per quanto

concerne le aziende con ordinamento misto e con presenza di bestiame aziendale le PLS potranno

essere computate, sia prendendo a riferimento il numero dei capi di bestiame allevati e presenti in

azienda, sia gli ettari relativi alle altre superfici agricole (colture arboree, seminativi, ecc.) non

destinate all’alimentazione del bestiame. Rimane fermo l’obbligo che per tali aziende almeno il 30%

della razione alimentare totale espressa in Unità Foraggere (UF) deve essere garantita da prodotti

aziendali. Per l’eventuale presenza di colture consociabili, come risultante dai “macrousi” dichiarati

nel fascicolo aziendale (655 - “Arboreto consociabile”, 685- “Colture arboree promiscue”) ai fini del

calcolo della PLS si prendono a riferimento le colture dettagliate presenti nel piano di coltivazione,

facendo attenzione che il totale delle superfici prese a riferimento per il calcolo delle PLS siano

uguali a quella del “macrouso”. Le modalità di calcolo ed i criteri di imputazione delle PLS dovranno

essere esplicitati e chiariti nella relazione tecnica. Per quanto concerne le superfici forestali le stesse

non possono contribuire al computo delle PLS aziendali. Per le aziende agricole con superfici

agricole ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, ai fini del calcolo delle PLS si prendono a

riferimento esclusivamente quelle presenti nel territorio della Regione Lazio. Nel caso di acquisto di

terreni da parte dell’agricoltore le superfici oggetto di compravendita potranno essere prese in conto

nel calcolo delle PLS nel caso in cui risultano iscritte, a qualsiasi titolo, nella consistenza territoriale

del fascicolo aziendale

Ai fini del calcolo delle PLS possono prendersi a riferimento esclusivamente le superfici ricadenti

nel territorio della Regione Lazio.

5. L’attività di trasformazione e/o commercializzazione, ove interessata dall’operazione, deve essere

riferita esclusivamente a prodotti aziendali ed a prodotti ricompresi nell’allegato I del TUEF. Anche

il prodotto trasformato e/o commercializzato deve essere ricompreso nell’allegato I del TUEF.

6. Non possono beneficiare della misure le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria

sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

7. I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo

a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre

l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della

presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la

realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere

dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di

durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei

quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione

dell’investimento programmato da parte dell’affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili

ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l’acquisto di trattrici o

macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione

della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane

fermo l’obbligo, per l’intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre

di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità nel caso in

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14

cui la stessa comporta il mancato rispetto di uno o più requisiti o condizione di ammissibilità della

domanda di sostegno, determina l’applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli.

8. Per interventi che prevedono lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui

realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale

dell’investimento ammesso al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) il beneficiario, per

l’individuazione delle ditte e l’affidamento dei lavori, è tenuto al rispetto delle procedure previste in

materia di appalti pubblici.

9. La dimostrazione della “immediata cantierabilità” dell’investimento programmato fatta salva la

deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione

delle domande di sostegno. Sono concessi 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della

determinazione dirigenziale che approva la graduatoria e l’elenco dei progetti ammissibili e ammessi

al finanziamento, per procedere all’integrazione documentale e dimostrare il possesso del requisito,

limitatamente per i casi in cui la immediata cantierabilità è correlata al rilascio del permesso a

costruire. In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario

è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito della “immediata cantierabilità”. Il

progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla

osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione dei lavori previsti. In ogni caso,

qualora al momento della presentazione delle domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la

documentazione attestante l’immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata l’avvenuta

presentazione all’Organo competente della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire, ove

previsto, oppure la presentazione di una dichiarazione a firma dallo stesso richiedente e del tecnico

abilitato che attesti che le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A., S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o

soggette alla disciplina della “edilizia libera”. Nei casi in cui l’intervento preveda la presentazione

della C.I.L.A. della S.C.I.A o altri titoli abilitativi, il requisito dell’immediata cantierabilità si

intende soddisfatto qualora entro il termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno

detta documentazione abilitativa sia stata presentata presso gli uffici competenti. In tal caso dovrà

verificarsi che, prima della conclusione delle verifiche istruttorie di ammissibilità svolte sulla

domanda di sostegno, siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli,

senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte dell’Organo competente. Tale

condizione sarà comprovata dall’Amministrazione competente al rilascio titolo.

10. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che

hanno in corso una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio

e che non hanno completato le attività/investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale

approvato, ovvero che non hanno ancora presentato la domanda per il pagamento della seconda rata

del premio di primo insediamento.

11. L’acquisto dei mezzi di trasporto è ammissibile per mezzi specialistici permanentemente attrezzati

per l’esclusivo trasporto di prodotti connessi all’attività dell’impresa.

12. Nell’ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione di cui all’articolo 10 che segue,

l’investimento programmato dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo, pari a 20, come stabilito

nel successivo Articolo 10 “Criteri di selezione. Il punteggio minimo dovrà essere raggiunto

sommando almeno n. 2 (due) criteri di selezione, e per il relativo calcolo non può essere utilizzato

il punteggio del criterio 4.1.1.A "Progetti inseriti in Filiere Organizzate".

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15

13. Uno stesso soggetto non può avere in corso più domande di sostegno a valere sulla medesima

Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 4.1.1 del PSR 2014/2020 del Lazio, ivi inclusi le

domande di sostegno relative alle analoghe misure attivate nell’ambito della Misura 19 “Leader”.

Sono considerate in corso le domande di sostegno presentate (“rilasciate informaticamente”) per

l’adesione ad un qualsiasi bando pubblico che ha attivato detta Misura 4.1.1, ivi incluse le domande

di sostegno ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi e quelle per le quali non sono stati

realizzati gli interventi previsti e presentata la domanda di pagamento per il saldo finale. Nel caso di

domande di sostegno presentate in adesione ad altri bandi pubblici della stessa misura ritenute

ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi è consentita la presentazione di una nuova

domanda di sostegno a valere sul presente bando pubblico solo a condizione che sia inoltrata formale

rinuncia alla domanda in itinere.

7.1 Progetti di filiera organizzata.

In linea con quanto disposto dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale i soggetti che

aderiscono a progetti di “Filiera Organizzata” attivati ai sensi della Misura 16.10 del PSR 2014/2020 del

Lazio partecipano, con proprie domande di sostegno, ai bandi pubblici ed alle relative selezioni

previste nell’ambito attuativo di ciascuna Misura, in competizione con tutti gli altri progetti.

Le domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando pubblico inserite in progetti di “Filiera

Organizzata” attivati nell’ambito del bando pubblico attuativo della Misura 16.10 di cui alla DD n.

G12017 del 12/09/2019 potranno beneficiare delle priorità e dei punteggi stabiliti al successivo articolo

10 “Criteri di selezione”, a condizione che il progetto di “Filiera Organizzata” sia ritenuto ammissibile

ed ammesso al finanziamento nell’ambito del regime di aiuto attivato con la richiamata Misura 16.10.

Non sono riconosciute priorità e punteggi alle domande di sostegno presentate ai sensi del presente

bando pubblico inserite in “Progetti di Filiera” (Misura 16.10) attivati con l’adesione a bandi pubblici

diversi da quelli di cui alla richiamata DD n. G12017/2019.

I soggetti con operazioni finanziate ai sensi del presente bando pubblico che hanno aderito al progetto di

“Filiera Organizzata” ritenuti ammissibili ed ammessi al finanziamento nell’ambito del bando pubblico

di cui alla suddetta DD n. G12017/2019 e che in conseguenza hanno beneficiato delle priorità e dei

punteggi di cui al relativo criterio di selezione, sono tenuti al rispetto, pena la decadenza dell’aiuto

concesso in attuazione della presente misura, degli obblighi e degli impegni specifici ed aggiuntivi che

hanno assunto partecipando al progetto di “Filiera Organizzata”, sottoscrivendo il relativo “Contratto di

Filiera”.

7.2 Investimenti collettivi. Nell’ambito attuativo della presente tipologia di operazione possono essere realizzati “investimenti

collettivi” da parte di “Associazioni di agricoltori”.

L’investimento collettivo è un singolo investimento destinato all’uso collettivo.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi sono quelle richiamate all’art. 4 “Soggetti

beneficiari” del presente Bando (Organizzazioni di Produttori, Associazioni Temporanee di Impresa,

Associazioni temporanee di scopo, Consorzi di Produttori Agricoli e Reti di Impresa), costituite con atto

scritto secondo la normativa vigente.

L’Associazione di agricoltori, beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui

destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell’art. 9 del Regolamento

UE 1307/2013.

Page 17: SOTTOMISURA 4.1 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1...3 PREMESSA Il presente bando pubblico attiva, nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura

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L’investimento collettivo dovrà riguardare almeno 3 partecipanti, incluso il soggetto capofila, e per la

maggioranza dei partecipanti non deve sussistere tra loro un rapporto tra coniugi o un grado di parentela

o di affinità sino al terzo (III°) grado.

L’investimento collettivo è un investimento per il quale deve essere chiaramente dimostrato il valore

aggiunto rispetto alla parte di investimento realizzato dai singoli appartenenti all’associazione di

agricoltori.

In ogni caso il beneficiario dovrà coordinare, realizzare e gestire l’investimento e sarà responsabile degli

impegni relativi alle fasi di realizzazione e post investimento.

L’investimento sarà in ogni caso ammissibile a sostegno solo qualora, per ciascuna componente del

gruppo di agricoltori si dimostri la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.

Per l’investimento collettivo come definito in precedenza è riconosciuta una maggiorazione del 20% del

contributo che, pertanto sarà pari al 60% della spesa ammissibile ed è consentito un massimale di

investimento complessivo per la presente Misura di € 1.000.000,00 euro. Rimane fermo il contributo

massimo erogabile del 40% per gli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi devono produrre un atto formalmente

adottato dall’associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti

all’investimento collettivo, dal quale risulti:

1. l’impegno degli associati a realizzare il programma d’investimento comune;

2. l’impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il

periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli

previsti nel presente articolo;

3. la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della

realizzazione del programma comune d’investimenti;

4. il programma, gli impegni e gli obblighi per l’uso in comune dell’investimento collettivo realizzato;

5. la responsabilità solidale dei partecipanti all’investimento collettivo.

La domanda di sostegno, dovrà essere presentata dall’Associazione, se dotata di personalità giuridica

che allo scopo aprirà (o aggiornerà) un fascicolo aziendale “anagrafico” oppure, se non dotata di

personalità giuridica, da un solo beneficiario dell’investimento che assolverà alla figura di

rappresentante dell’“associazione di agricoltori” in qualità di “soggetto capofila”. Rimane fermo che

tutti gli imprenditori agricoli attivi che partecipano all’investimento collettivo debbano essere in

possesso di un proprio fascicolo aziendale.

In entrambi i casi il soggetto richiedente, quale beneficiario dell’aiuto:

si assume l’onere finanziario complessivo dell’investimento collettivo;

cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all’erogazione del contributo, ivi compresi,

nel caso di erogazioni di anticipi, la stipula delle garanzie fideiussorie per l’erogazione dei relativi

pagamenti e, laddove ne ricorrono le condizioni, le procedure di appalto pubblico per la realizzazione

dei lavori, dei servizi o delle forniture;

apre un conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell’investimento e che viene

alimentato, per la quota privata, dalle imprese che fanno parte dell’associazione, secondo la

partecipazione finanziaria da ciascuno garantita e determinata nell’atto sopra richiamato e sul quale

saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti. Saranno

comunque fatti salvi i movimenti già effettuati con altri conti correnti alla data di pubblicazione della

presente integrazione, purché venga dichiarato a quale quota di partecipazione finanziaria debbano

essere riconducibili.

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17

Per quanto di pertinenza deve essere garantito, per ciascun partecipante all’Associazione, il rispetto dei

requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite dal presente articolo.

Per quel che concerne il rispetto del limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile, si

rimanda a quanto previsto al precedente articolo 6, con la precisazione che nel caso dell’investimento

collettivo, il limite posto a 4 (quattro) volte il valore della Produzione Lorda Standard (PLS) totale di

ingresso, è da riferirsi all’importo derivante dalla sommatoria delle produzioni standard di ingresso di

tutte le aziende associate partecipanti al progetto.

L’attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi previsti nell’ambito dei criteri di selezione di cui al

successivo articolo 10 deve prendere in conto l’investimento collettivo nella sua complessità e per

l’insieme dei soggetti che partecipano all’investimento. Nel caso di priorità di natura soggettiva si fa

riferimento al solo soggetto capofila. Tali condizioni sono meglio specificate nel successivo articolo 10

del presente bando pubblico.

Per le valutazioni relative al miglioramento delle prestazioni dovrà essere redatto un business plan per

ciascuno dei partecipanti all’investimento collettivo con il quale dovrà essere dimostrato, sia la ricaduta

economica positiva dell’investimento collettivo che la partecipazione finanziaria allo stesso di ciascun

destinatario del sostegno. Di tali ultimi aspetti dovrà riportata ampia e chiara descrizione nella relazione

tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno.

7.3 Demarcazione OCM

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle

OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà.

Si riportano di seguito, per una loro immediata evidenza, le principali linee di demarcazione tra gli

strumenti dello Sviluppo Rurale e gli altri strumenti di sostegno della politica agricola comune.

Quanto di seguito riportato con l’evidenza che resta di diretta e puntuale applicazione la previsione al

capitolo 14 “Informazioni sulla complementarietà” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nella

versione aggiornata a seguito delle modifiche apportate al documento di programmazione, consultabile

sul sito sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” – sottosezione “Il

programma – PSR 2014/2020”.

7.3.1.A - OCM Vitivinicola

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 612/14 riguardante le nuove misure nel quadro

dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti

operazioni:

- regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di

un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie;

- investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole per la

trasformazione nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui

all’Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, per operazioni con un costo totale

dell’investimento inferiore a Euro 300.000,00;

Il sostegno della presente Misura interverrà:

- per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole per la

trasformazione nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui

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all’Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 per operazioni con un costo totale

dell’investimento pari o superiore alla soglia di Euro 300.000,00;

- per tutte le altre tipologie di investimenti materiali per il miglioramento delle prestazioni e la

sostenibilità delle aziende viticole con esclusione di quanto previsto nel regime di di Ristrutturazione

e Riconversione dei vigneti.

7.3.1.B - OCM Olio di oliva

La complementarietà e coerenza tra gli interventi previsti nell’OCM olio di oliva e PSR è assicurata da

quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) n. 611/14, il quale garantisce il no double funding

(esclusione del doppio finanziamento). In particolare:

- le Organizzazione di Produttori (OP), le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e le

Organizzazioni Interprofessionali (OI) riconosciute rispettivamente agli articoli 152, 156 e 157 del

regolamento (UE) n. 1308/2013 e beneficiarie dei “Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva

e delle olive da tavola” finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.

1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure

effettivamente finanziate e previste dall'articolo 29 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, a

qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione, così come previsto

dall’articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 611/2014.

- le misure da realizzare su iniziativa delle Organizzazioni Beneficiarie nell’ambito dei “Programmi di

sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola” finanziati a norma dell'articolo 29

paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come le attività di consulenza, formazione e

informazione, dimostrazione e Assistenza Tecnica Specialistica, verranno finanziate nell’ambito dei

Programmi di sostegno (OCM).

- sono finanziati inoltre, nell’ambito dei “Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle

olive da tavola”, gli investimenti sostenuti dalle Organizzazioni Beneficiarie in attività fisse per il

miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola

per un investimento complessivo non superiore ad Euro 200.000,00.

- nell’ambito della presente Misura del PSR LAZIO 2014/2020 potranno essere finanziate tutte le

tipologie di investimento non finanziate dai “Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e

delle olive da tavola”, così come gli investimenti aziendali individuali che non sono finanziati dai

Programmi sopra richiamati.

7.3.1.C - OCM Ortofrutta

La presente Misura del PSR LAZIO 2014/2020 interviene esclusivamente:

per le Imprese di produzione

- per le imprese non aderenti alle Organizzazioni di Produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di

intervento;

- per le imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori sono ammissibili le tipologie di intervento

per cui si prevede un costo Totale dell’investimento superiore a Euro 60.000,00.

7.3.1.Apicoltura

La presente Misura interviene per realizzazione/ristrutturazione dei locali di lavorazione,

confezionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti da apicoltura; acquisto di

macchinari e materiali non destinati all’attività di nomadista.

7.4 Autovalutazione dei progetti

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19

Prima di procedere alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere

obbligatoriamente effettuata l’autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i

punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo articolo 10 in funzione del possesso o meno

dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l’assegnazione delle priorità e dei relativi

punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di

sostegno, procedere all’assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente

si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue pertanto, che il punteggio massimo assegnato ad

un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno, non

possa essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della

presentazione della stessa.

7.5 Impegni e obblighi

Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione le

disposizioni recate dall’articolo 36 dell’Allegato I “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” alla DGR n. 147/2016, richiamate nel

successivo articolo 22 del presente bando pubblico.

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

- mantenere, per l’intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque)

anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di “agricoltore attivo”;

- mantenere, per l’intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque)

anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA

attiva;

- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle

norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta,

concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente

provvedimento;

- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle

stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7

“Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al

finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione

n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;

- mantenere la disponibilità dell’azienda ove viene realizzato l’investimento per un periodo minimo di

7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza

dall’aiuto, fatte salve le deroghe previste al precedente punto 7 del presente articolo del bando

pubblico;

- rispettare, qualora il beneficiario abbia aderito alla misura con la formula dell’investimento

collettivo, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per il soggetto capofila e, tra questi:

o la corretta gestione dei flussi finanziari;

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20

o l’effettiva partecipazione finanziaria e ricaduta economica per tutti i soggetti che aderiscono all’

“investimento collettivo”, in linea con l’atto di impegno formalmente sottoscritto da ciascun

partecipante all’operazione;

o il rispetto per l’intero periodo vincolativo, ovvero per i 5 anni successivi alla data del pagamento

finale, degli impegni e degli obblighi previsti nell’atto formalmente sottoscritto da ciascun

partecipante all’operazione del programma relativo all’uso in comune dell’investimento collettivo

realizzato;

o se l’operazione finanziata prevede lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00 di

euro, per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo

totale dell’investimento ammesso al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) il beneficiario

per l’individuazione delle ditte e l’affidamento dei lavori, è tenuto al rispetto delle procedure

previste in materia di appalti pubblici.

- di adempiere, agli obblighi e degli impegni specifici ed aggiuntivi che ha assunto partecipando ad un

progetto di “Filiera Organizzata”, sottoscrivendo il relativo “Contratto di Filiera”, nel caso in cui

l’adesione ha comportato l’attribuzione e le priorità previste nell’ambito dei criteri di selezione;

- effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato.

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare gli impegni ex-post come richiamato al successivo articolo 22

“Stabilità delle operazioni”:

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi, che il beneficiario è tenuto a rispettare pena l’applicazione del

sistema sanzionatorio in caso di inadempienza, sono stabiliti nel provvedimento di concessione.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario

con la concessione dell’aiuto, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in

coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e

degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell’aiuto con esclusione

dall’aiuto, si procede alla revoca dell’intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla

restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di

decadenze parziali si procede all’applicazione delle riduzioni dell’aiuto concesso nel rispetto delle

disposizioni attuative della misura.

ARTICOLO 8 Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica che dovrà riportare almeno i contenuti previsti al punto 3 dell’articolo 7 del

presente bando. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali

dell’investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi

inclusa l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione del miglioramento

del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell’azienda agricola, nonché le

modalità utilizzate per la quantificazione delle varie voci di spesa (preventivi di spesa, prezzari e

costi di riferimento, computi metrici, foglio di calcolo per le spese generali e relativi preventivi o

certificazioni di spesa, ecc.) nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e

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21

ragionevolezza della spesa. Inoltre, dovrà essere descritto e dettagliato, per quanto pertinente, il

livello di progettazione e lo stato di avanzamento procedurale in ordine al requisito della “immediata

cantierabilità”. Nel caso di un investimento collettivo dovrà essere predisposta un’unica relazione

tecnica.

La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica

professionale, abilitati all’esercizio delle professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi

professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

2. “Business Plan” che l’applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla

piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell’implementazione dei dati economici e finanziari

dell’azienda. Nel caso di “Investimenti collettivi” dovrà essere allegato un business plan per ciascuna

delle aziende agricole che partecipa al progetto collettivo;

3. Foglio di calcolo per il computo delle “spese generali” di cui alla Determinazione n. G07300 del 27

giugno 2016;

4. Preventivi o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi;

5. Atti progettuali e computo metrico estimativo analitico, laddove previsto, dei lavori relativi agli

investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente articolo

5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione della suddivisione

del costo previsto per categoria di spese;

6. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione. La documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell’iniziativa progettuale - Permesso a

Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio

Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibito il

fabbricato o altro manufatto agricolo interessato all’intervento. Dovrà essere indicata la data relativa

al rilascio dell’ultimo provvedimento acquisito per l’“immediata cantierabilità". L’integrazione

documentale per la dimostrazione dell’immediata cantierabilità, nel solo caso di Permesso a

costruire, può essere effettuata anche successivamente al termine fissato per la presentazione della

domanda di sostegno e comunque entro i 120 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL

della determinazione dirigenziale di autorizzazione alla concessione del contributo. In ogni caso

l’adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinato all’acquisizione di

tutta la documentazione attestante la immediata cantierabilità.

Pertanto in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere presentata:

- il Permesso a costruire, ove previsto, o la richiesta di rilascio dello stesso con indicazione della data

di presentazione in Comune;

- la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso

richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A., o

altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della “edilizia libera” e copia della

relativa documentazione abilitativa inoltrata alle strutture competenti;

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22

7. Agibilità

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa messa in

opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l’impresa dovrà presentare i relativi

documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all’installazione di tali

dotazioni;

8. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla

documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

a) deliberazione dell’organo competente con la quale si richiama:

- l’atto costitutivo e/o lo statuto;

- gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

ed a seguire, nello specifico:

- si approva il progetto;

- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a

tutti gli atti necessari;

- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di

misura/azione;

- si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte

di finanziamento;

- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da

normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale

inoltrata ai sensi del presente avviso;

- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà

l’investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento

della presentazione della domanda di aiuto);

- si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di condurre l’attività oggetto dell’investimento

per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno,

pari ad almeno 7 anni;

- si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di

non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di

finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la

decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

b) bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con

attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto

economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio

sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione

contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell’esercizio immediatamente

precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;

9. Documentazione comprovante l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Oltre a

quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per

dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dei punteggi

inerenti i criteri di selezione.

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23

ALTRE DISPOSIZIONI La Relazione Tecnica, il foglio di calcolo, gli elaborati progettuali e quelli per la dimostrazione

dell’immediata cantierabilità di cui, rispettivamente ai precedenti punti 1, 3, 5 e 6 devono essere

sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di

investimento programmate ed abilitati all’esercizio delle professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi

professionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di

presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione

della domanda, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando pubblico.

ARTICOLO 9 Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro il 30 gennaio 2020.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è

obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica

n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti

i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla

tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative

definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di

Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l’abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di

sostegno, è scaricabile dal portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all’indirizzo

http://www.lazioeuropa.it” nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni

lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di

validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo:

[email protected]

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di

sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via

Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA)

collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all’area riservata,

previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo

stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione

“Sistema Informativo”.

Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di

sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO

EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere

trasmesso via PEC all’indirizzo [email protected] .

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24

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma

elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata

predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione

dell’OTP utilizzando l’apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul

sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo”.

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la

firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati

elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati

dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal

beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R.

445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato

con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario

avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora

l’Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo

stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il

richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il “Business Plan” (BPOL) - utilizzando

l’applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN . Una volta compilato, il

Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di

sostegno, sottoscritto dal soggetto richiedente. Nel caso dell’“investimento collettivo” dovranno essere

predisposti ed allegati un numero di Business Plan On Line (BPOL) pari al numero dei partecipanti al

progetto collettivo.

Le modalità di compilazione del Business Plan On Line (BPOL) sono riportate nell’apposito Manuale

Utente raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA.

Nel caso di investimento collettivo la domanda di sostegno e la documentazione presentata a corredo

della stessa, deve essere presentata unicamente dal soggetto capofila in qualità di beneficiario

dell’investimento.

Ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di

sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati

nel modello di domanda di sostegno.

Non può essere presentata da parte di uno stesso soggetto richiedente una domanda di sostegno a valere

sul presente bando pubblico se per la stessa Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione 4.1.1 risulta

essere in corso una o più domande di sostegno a valere sulla medesima Misura/Sottomisura/Tipologia di

Operazione. Ai fini della verifica del rispetto di tale condizione si rinvia a quanto già stabilito nel

precedente punto 13 dell’articolo 7 del presente bando pubblico.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase

di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si

procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Come già specificato al paragrafo 7.4

“Autovalutazione dei progetti” del precedente articolo 7 del presente bando pubblico, non è consentita

in alcun modo l’assegnazione di punteggi aggiuntivi nelle fasi successive a quella di presentazione

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25

(“rilascio informatico”) della domanda di sostegno, rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è

attribuito in fase di autovalutazione del progetto.

Ai fini della formulazione della graduatoria finale farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad

ogni criterio da parte della struttura competente, svolte le necessarie verifiche istruttorie.

Nel caso in cui siano accertati e verificati malfunzionamenti del sistema informativo SIAN per il rilascio

informatico delle domande di sostegno potranno essere definite, da parte dell’Autorità di Gestione

(AdG) del Programma, specifiche disposizioni per la definizione di “liste perfezionamento”.

In applicazione dell’articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 “Correzione e adeguamento di errori palesi”,

come recepito dall’articolo 27 “Errori palesi” del documento “Linee di indirizzo per la gestione del

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” allegato I alla DGR n.

147/16, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di

sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso

di errori palesi.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i

criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, sui quali il Comitato di Sorveglianza del

PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole.

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente Misura saranno inserite in graduatoria unica

regionale, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito

delle valutazioni istruttorie sulle domande di sostegno con riferimento ai criteri di selezione riportati

nella tabella che segue:

Page 27: SOTTOMISURA 4.1 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1...3 PREMESSA Il presente bando pubblico attiva, nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura

26

PSR 2014/2020 del LAZIO - 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

CRITERI DI SELEZIONE

APPR

OCCI

O

COLL

ETTI

VO

Progetti collettivi. 4.1.1. B Adesione alla misura tramite un "investimento collettivo". 6 6 6

4.1.1. C

Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in

macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni

precedenti la pubblicazione del bando.3

4.1.1. D

Investimenti che introducono innovazioni di

prodotto/processo/organizzativa: investimenti con una diretta

connessione con le innovazioni incluse nell'elenco (catalogo)

regionale delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del

PSR 2007/2013 e della misura 16.2 PSR 2014/2020.

17

Obiettivi trasversali dello sviluppo rurale:

maggiore impatto positivo sull'ambiente e

sul clima.

4.1.1. E

Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e

sull'ambiente ed in particolare quelli relativi alle seguenti tipologie

di intervento: a) investimenti che riducono l'impiego di prodotti di

sintesi; b) investimenti che migliorano il trattamento e lo

stoccaggio dei sottoprodotti e reflui, dei rifiuti e del letame; c)

investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego di fertilizzanti;

d) investimenti in acquisti di macchinari volti alla riduzione

dell'erosione del suolo; e) riduzione dei consumi energetici; f)

realizzazione di impianti arborei o arbustivi; g) investimenti volti a

realizzare forme estensive di allevamento

10 10 10

4.1.1. FProgetti che prevedono interventi nel settore zootecnico (bovino,

bufalino, ovi-caprino). 13

4.1.1. G Progetti che prevedono interventi nel settore ortofrutticolo. 7

4.1.1. H Progetti che prevedono interventi nel settore vitivinicolo. 10

4.1.1. I Progetti che prevedono interventi nel settore olivicolo. 10

4.1.1. L

Progetti che, nell’ambito dei vari comparti produttivi, rispondono

a priorità di intervento specifiche in coerenza con le indicazioni

riportate dell’analisi SWOT.7 7

Adesione ad Organizzazione di Produttori. 4.1.1. M

Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori e loro associazioni

riconosciute come definito dall’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013

e riconosciuta dall’autorità competente.8 8

Investimenti in aziende che aderiscono a

sistemi di qualità riconosciuta.4.1.1. N Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta. 6 6

Investimenti che migliorano le condizioni di

sicurezza del lavoro.4.1.1. O

Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificata sulla

sicurezza. 3 3

Giovani agricoltori. 4.1.1. P Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni 8 8

Aziende in area D di qualsiasi dimensione

economica. 4.1.1. Q

Azienda ubicata in zone ricadenti in aree D secondo la

classificazione del PSR 2014/2020 del Lazio 7 7

Zonizzazione degli interventi con priorità alle

zone montane. 4.1.1. R

Azienda ubicata in zona svantaggiata montana ai sensi della DIR.

CEE 75/268 8 8

Aziende in area D di qualsiasi dimensione

economica. 4.1.1. S

Dimensione economica aziendale. Aziende collocate in area D con

dimensione economica compresa tra la V e la VII classe.

Aziende collocate nelle aree A, B e C, con

una dimensione economica compresa tra la

V e VII classe, e quindi con una produzione

standard dell’azienda espressa in euro

compresa tra 15.000,00€ e 50.000,00€.

4.1.1. TDimensione economica aziendale. Aziende collocate nelle aree A, B

e C, con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe.

100 100

APPR

OCCI

O CO

LLET

TIVO

Progetti integrati e per quelli che si

inseriscono all’interno di filiere organizzate4.1.1.A

Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per l'integrazione lungo la

filiera. Il criterio si applica esclusivamente nei casi in cui

contestualmente al bando pubblico per la raccolta delle domande

della presente misura sia attivo anche il bando pubblico relativo

alla misura 16.10 "Filiera Organizzata"

25 25 25

125 125

TIPO

LOG

IA D

I

PRIO

RIT

A'

PRINCIPIO CODICE CRITERIPUNTEGGIO PER

CRITERIO

PUNTEGGIO

MASSIMO PER

GRUPPO DI

CRITERI

PRIO

RITA

' SET

TORI

ALI

Progetti relativi ai seguenti comparti

produttivi **: zootecnico, ortofrutticolo,

vitivinicolo e olivicolo. Nell’ambito di

ciascun comparto produttivo regionale,

saranno attribuite priorità specifiche in

coerenza con le indicazioni

programmatiche riportate nell’analisi SWOT

e nella strategia. Tali priorità, distinte per

ciascun comparto, sono riepilogate nella

tabella riportata in fondo al paragrafo.

13

20

PUNTEGGIO

MASSIMO PER

TIPOLOGIA DI

PRIORITA'

25

PRIO

IRIT

A' TE

RRIT

ORIA

LI

22

7 7

OBIE

TTIV

I TRA

SVER

SALI

DELL

O SV

ILUPP

O RU

RALE Obiettivi trasversali dello sviluppo rurale:

investimenti che introducono innovazioni di

processo o di prodotto.17 17

PUNTEGGIO MINIMO. 20 PUNTI DA OTTENERE CON ALMENO 2 criteri.

Per il calcolo del punteggio minimo non può essere utilizzato il criterio 4.1.1.A relativo a "Progetti inseriti in filiere organizzate".

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE CON IL CRITERIO 4.1.1.A

PRIO

IRIT

A' A

ZIEN

DALI

Page 28: SOTTOMISURA 4.1 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1...3 PREMESSA Il presente bando pubblico attiva, nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura

27

Le domande di sostegno devono raggiungere, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno, un

PUNTEGGIO MINIMO di almeno 20 punti, da ottenere sommando almeno n. 2 (due) criteri di

selezione, e per il suo raggiungimento non può essere utilizzato il punteggio del criterio 4.1.1.A

"Progetti inseriti in Filiere Organizzate".

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età dell'agricoltore o del

rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.

RISERVA FINANZIARIA: E' stabilita una riserva finanziaria pari al 10% dello stanziamento

complessivo destinato all'attuazione del presente bando pubblico per le operazioni ammissibili attivate

nelle zone colpite dal sisma ed in particolare in quelle ricadenti nei 15 comuni delimitati dall'allegato

alla L.229/2016 e successive mm e ii (comuni del cratere). Ai fini dell'attribuzione della priorità devono

essere rispettate le seguenti condizioni:

- la SAU aziendale, come risultante dal fascicolo aziendale al momento della presentazione della

domanda di sostegno, deve essere collocata per la parte prevalente (51%) in uno o più dei 15 comuni

colpiti dal sisma;

- dalle PLS aziendali relative a superfici ricadenti in uno o più dei 15 comuni colpiti dal sisma, come

calcolate al momento della presentazione della domanda, si ricava un reddito prevalente (51%)

rispetto alle PLS totali dell'azienda;

- la parte prevalente (51%), in termini di importo complessivo, degli investimenti ammissibili, viene

realizzata in aree ricadenti in uno o più dei 15 comuni colpiti dal sisma. Nel caso di investimenti

mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prende a riferimento, per la loro localizzazione, l'unità

immobiliare dove gli stessi sono allocati.

I 15 comuni ricadenti nel cratere del sisma sono:

- allegato al decreto legge n.189/2016: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino,

Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa Micigliano, Posta;

- allegato al decreto legge n.205/2016: Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione

del punteggio debbono essere possedute dal soggetto richiedente al momento della presentazione della

domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività e investimenti da realizzarsi

nell’ambito dell’iniziativa finanziata, gli stessi dovranno essere descritti nel “Business Plan” (BPOL) e

nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l’obbligo di mantenerne

il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del

contributo.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, le modalità e le condizioni per la valutazione

delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi:

- Criterio 4.1.1.B – Adesione alla Misura tramite un "investimento collettivo".

La priorità è attribuita nel caso in cui l’adesione alla Misura avvenga tramite la modalità dell’

"Investimento collettivo", nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite

all’articolo del bando pubblico.

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- Criterio 4.1.1.C – Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in

macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando.

La priorità è attribuita nel caso l'operazione preveda investimenti per l'acquisto o la messa in opera

di macchinari e attrezzature innovativi, di impianti e altri sistemi innovativi per l'ammodernamento

aziendale, nonché per investimenti che migliorano l'organizzazione aziendale. La priorità è attribuita

nel caso in cui l'investimento innovativo sia stato brevettato nei 5 anni precedenti la presentazione

della domanda e che, inoltre, rappresenti almeno il 20% del costo complessivo dell'operazione

ammissibile.

- Criterio 4.1.1.D - Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa:

investimenti con una diretta connessione con le innovazioni incluse nell'elenco (catalogo) regionale

delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 e della misura 16.2 PSR

2014/2020.

La priorità è attribuita alle operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti, nell'ambito di

quelli ritenuti ammissibili al finanziamento e pertanto con esclusione delle attività riconducibili a

spese di gestione e funzionamento dell'azienda, che hanno una diretta connessione con le innovazioni

incluse nel "catalogo delle innovazioni regionale". Con la Determinazione Dirigenziale n. G17574

del 24/12/2018 disponibile sul sito www.lazioeuropa.it nell’apposita sezione sono state individuate e

definite, nell’ambito del “catalogo delle innovazioni regionali” le tipologie di investimento che

possono essere utilizzate per l’ottenimento della priorità e l’attribuzione del relativo punteggio. Detti

investimenti devono rappresentare almeno il 20% del costo complessivo dell'operazione

ammissibile, devono essere descritti nella relazione tecnica e ricompresi nel piano degli investimenti

del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale.

Il "catalogo delle innovazioni regionale" può essere implementato anche con innovazioni derivanti

dalle attività svolte nell'ambito delle specifiche misure di altri PSR regionali, fermo restando che

dette innovazioni, con l’indicazione del tipo di investimento ritenuto funzionale ai fini

dell’attribuzione della priorità, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame della Regione

Lazio, rese pubbliche e, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, considerate

valide ed approvate.

- Criterio 4.1.1.E – Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente.

La priorità è attribuita nel caso in cui nel Piano di Sviluppo Aziendale siano previsti investimenti,

nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento e con esclusione pertanto di attività

riconducibili a spese di gestione e funzionamento dell’impresa, che si ispirano ai criteri di

sostenibilità ambientale e che comportino una ricaduta positiva sull'ambiente e, nello specifico,

laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie di investimento:

a) investimenti che riducono l'impiego di prodotti di sintesi;

b) investimenti che migliorano il trattamento e lo stoccaggio dei sottoprodotti e reflui, dei rifiuti e del

letame;

c) investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego di fertilizzanti;

d) investimenti in acquisto di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo;

e) riduzione dei consumi energetici;

f) realizzazione di impianti arborei o arbustivi;

g) investimenti volti a realizzare forme estensive di allevamento.

Detti investimenti devono rappresentare almeno il 40% degli investimenti, in termini di importo

complessivo del costo totale dell'investimento ammissibile. Gli stessi devono essere chiaramente

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descritti e riportati nel "piano degli investimenti " del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno

essere descritti e valutati gli effetti sulla gestione aziendale evidenziandone le ricadute positive sul

clima e l'ambiente.

- Criterio 4.1.1.F - Progetti che prevedono interventi nel settore zootecnico (bovino, bufalino, ovi-

caprino).

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore zootecnico ed in

particolare in quello bovino, ovi-caprino e bufalino L'attribuzione del comparto produttivo di

riferimento viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento

ammissibile sul totale degli investimenti ammissibili dell'operazione o nel caso in cui il comparto

zootecnico sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo aziendale.

- Criterio 4.1.1.G - Progetti che prevedono interventi nel settore ortofrutticolo.

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore ortofrutticolo.

L'attribuzione del comparto produttivo di riferimento viene effettuata in applicazione del criterio

della prevalenza economica dell'investimento ammissibile sul totale degli investimenti ammissibili

dell'operazione o nel caso in cui il comparto ortofrutticolo sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento

tecnico-produttivo aziendale.

- Criterio 4.1.1.H - Progetti che prevedono interventi nel settore vitivinicolo.

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore vitivinicolo.

L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica

dell'investimento sul totale degli investimenti o nel caso in cui il comparto vitivinicolo sia prevalente

nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo aziendale.

- Criterio 4.1.1.I - Progetti che prevedono interventi nel settore olivicolo.

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore olivicolo. L'attribuzione

del comparto produttivo di riferimento viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza

economica dell'investimento ammissibile sul totale degli investimenti ammissibili dell'operazione o

nel caso in cui il comparto olivicolo sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo

aziendale.

- Criterio 4.1.1.L - Progetti che, nell’ambito dei vari comparti produttivi, rispondono a priorità di

intervento specifiche in coerenza con le indicazioni riportate nell’analisi SWOT.

La priorità viene attribuita nel caso in cui l'operazione, relativamente al settore produttivo di

riferimento, persegue uno o più delle priorità specifiche di comparto riportate nella seguente tabella:

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PRIORITÀ DI INTERVENTO PER I COMPARTI PRODUTTIVI:

COMPARTI PRODUTTIVI PRIORITA’ DI INTERVENTO

ORTOFRUTTA Sostenere strategie di collaborazione: essere parte di OP o altra

forma associativa

Migliorare l’integrazione tra fase di produzione e trasformazione

aziendale e commercializzazione

Sostenere le produzioni riconosciute di qualità

VITINIVINICOLO Sviluppo della fase di trasformazione e commercializzazione

aziendale

Sostenere attività volte al recupero di vitigni autoctoni

LATTIERO/CASEARIO Adeguamento tecnologico e degli standard produttivi delle strutture

aziendali

Mantenimento dell’attività zootecnica nelle zone marginali

Ammodernamento e sviluppo delle strutture e degli impianti di

trasformazione e commercializzazione aziendale

Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il

benessere animale e la tracciabilità

CARNE Strutture aziendali finalizzate alla trasformazione e

commercializzazione delle produzioni ottenute in azienda

Ristrutturazione e sviluppo delle aziende situate nelle aree marginali

e montane

Sostegno all’allevamento di razze autoctone

Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il

benessere animale e la tracciabilità

OLIVICOLA Creazione di strutture comuni per la trasformazione e la

commercializzazione delle produzioni aziendali

Sostegno all’olivicoltura nelle aree marginali e interventi di

ammodernamento e riconversione degli impianti produttivi

OVI-CAPRINO Migliorare l’integrazione tra fase di produzione e trasformazione

aziendale e commercializzazione

Concentrazione dell’offerta e creazione di strutture comuni

Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il

benessere animale e la tracciabilità

Strutture aziendali finalizzate all’ottenimento e alla

commercializzazione di prodotti di qualità riconosciuta

CEREALICOLO Favorire processi di aggregazione finalizzati alla valorizzazione

delle filiere locali.

FLOROVIVAISTICO Strutture ed impianti per la lavorazione e il condizionamento dei

prodotti aziendali ad alto contenuto tecnologico

Ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi sul suolo

Il punteggio attribuito in riferimento al presente criterio di selezione è cumulabile con quello relativo

alle “priorità settoriali” di cui ai precedenti criteri 4.1.1.F, 4.1.1.G, 4.1.1.H e 4.1.1.I

- Criterio 4.1.1.M Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute

come definito dall’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall’autorità competente.

La priorità è attribuita ai soggetti che con la propria azienda risultano associate, al momento della

presentazione della domanda, ad una OP o loro Associazioni. Per il riconoscimento della priorità e

l'assegnazione del relativo punteggio deve essere dimostrato che almeno il 30% della SAU aziendale

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calcolata in termini di PLS rispetto alle PLS totali deve essere coltivata, al momento della

presentazione della domanda, con una coltura che rientra nell'ambito d'azione della OP della quale

l'azienda risulta assoggettata. L'assoggettamento alla OP deve essere mantenuto fino alla completa

realizzazione dell'operazione finanziata.

- Criterio 4.1.1.N - Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta.

La priorità è attribuita a quelle aziende che, alla data di presentazione della domanda di sostegno,

risultano assoggettate ad un Sistema di Qualità riconosciuta. Per i Sistemi di Qualità riconosciuti si

rinvia agli elenchi riportati nella scheda della Misura 3 del PSR 2014/2020 del Lazio (art. 16(1) del

Reg. (UE) n. 1305/2013). La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il

criterio della prevalenza, ovvero se l’azienda agricola è assoggettata ad un Sistema di Qualità

riconosciuto e nel caso in cui almeno il 51% della SAU, calcolata rispetto alla SAU totale, risulta

inserita nell’ambito del sistema dei controlli di detto sistema di qualità. Il requisito va mantenuto fino

alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

- Criterio 4.1.1.O Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificati sulla sicurezza.

La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda, aderiscono e

sono iscritte a sistemi volontari di certificazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai fini della

dimostrazione del requisito dovrà essere prodotta da parte del soggetto certificatore, che dovrà essere

riconosciuto ed accreditato allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, apposita

attestazione di assoggettamento dell'azienda al sistema di sicurezza sul lavoro. I sistemi di

certificazioni ritenuti validi sono i seguenti: Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro

(SGSL), Standard BS OHSAS 18001:07 o altri sistemi analoghi riconosciuti dalla normativa di

settore. La priorità ed il relativo punteggio può essere attribuita anche nel caso in cui l’azienda

agricola risulti inserita nell’elenco della “Rete del Lavoro Agricolo di Qualità” presso l’INPS. Nel

caso in cui l’azienda abbia, al momento della presentazione della domanda di sostegno, inoltrato

istanza di adesione il punteggio può essere riconosciuto nel solo caso in cui l’ammissione all’elenco

venga perfezionata prima della conclusione dell’istruttoria di ammissibilità.

- Criterio 4.1.1.P Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni.

La priorità è attribuita ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultano

“giovani agricoltori” ovvero con un’età anagrafica compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti).

- Criterio 4.1.1.Q Azienda ubicata in zone ricadenti in aree D secondo la classificazione del PSR

2014/2020 del Lazio.

Per l’individuazione delle Aree D si fa riferimento alla zonizzazione del PSR Lazio 2014/2020.

L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU

aziendale o nel caso in cui la parte prevalente (51%), in termini di importo complessivo degli

investimenti ammissibili, viene realizzata in aree ricadenti in zone D. Nel caso di investimenti mobili

(dotazioni, macchine, attrezzature) si prende a riferimento, per la loro localizzazione, l'unità

immobiliare dove gli stessi sono allocati.

- Criterio 4.1.1.R Azienda ubicata in zona svantaggiata montana ai sensi della DIR. CEE 75/268.

Per “zone svantaggiate montane” si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai

sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'attribuzione della priorità è effettuata nel

rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o nel caso in cui la parte prevalente

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(51%), in termini di importo complessivo degli investimenti ammissibili, viene realizzata in aree

ricadenti in zone montane. Nel caso di investimenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si

prende a riferimento, ai fini della loro localizzazione, l'unità immobiliare dove gli stessi sono allocati.

- Criterio 4.1.1.S Dimensione economica aziendale. Aziende collocate in area D con dimensione

economica compresa tra la V e la VII classe.

Per le aree D si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. La priorità è

riconosciuta nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- la prevalenza (51%) della SAU aziendale o la parte prevalente (51%), in termini di importo

complessivo degli investimenti ammissibili, viene realizzata in zona D. Nel caso di investimenti

mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prende a riferimento, ai fini della loro localizzazione,

l'unità immobiliare dove gli stessi sono allocati;

- nel caso in cui l'impresa agricola abbia una dimensione economica, calcolata sulla base della PLS al

momento della presentazione della domanda, con un reddito compreso tra 25.000 a meno di

100.000 (compresa tra la V e la VII classe).

- Criterio 4.1.1.T. Dimensione economica aziendale. Aziende collocate nelle aree A, B e C, con una

dimensione economica compresa tra la V e VII classe.

Per le aree A, B e C si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. La priorità è

riconosciuta nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- la prevalenza (51%) della SAU aziendale o la parte prevalente (51%), in termini di importo

complessivo degli investimenti ammissibili, viene realizzata in zona A, B o C. Nel caso di

investimenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prende a riferimento, ai fini della loro

localizzazione, l'unità immobiliare dove gli stessi sono allocati;

- nel caso in cui l'impresa agricola abbia una dimensione economica, calcolata sulla base della PLS al

momento della presentazione della domanda, con un reddito compreso tra 25.000 a meno di 100.000

(compresa tra la V e la VII classe).

- Criterio 4.1.1.A Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per l'integrazione lungo la filiera. Il

criterio si applica esclusivamente nel casi in cui contestualmente al bando pubblico per la raccolta

delle domande della presente misura sia attivo anche il bando pubblico relativo alla misura 16.10

"Filiera Organizzata".

La priorità è attribuita ai soggetti che hanno aderito, in qualità di partecipante diretto, ad una "Filiera

Organizzata", presentata nell'ambito del bando pubblico della Misura 16.10 approvato con DD n.

G12017/2019 ed attivato in modo contestuale e sincronizzato con il bando pubblico della presente

Misura, istruita positivamente ed ammessa al finanziamento. Ne consegue che il riconoscimento della

priorità e l'attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solo nel caso in cui l'adesione alla

"Filiera Organizzata" sia avvenuta in data antecedente alla scadenza dei termini fissati dal bando

pubblico della Misura 16.10 per la presentazione (rilascio informatico) delle relative domande di

sostegno e dopo che sulle stesse siano state completate le valutazioni istruttorie di ammissibilità.

Non sono riconosciute priorità e punteggi alle domande di sostegno presentate ai sensi del presente

bando pubblico inserite in “Progetti di “Filiera” relativi a bandi pubblici diversi da quelli di cui alla

richiamata DD n. G12017/2019.

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Per i soggetti che aderiscono alla Misura tramite la modalità procedurale dell’ “investimento collettivo”

per i criteri 4.1.1.C, 4.1.1.D, 4.1.1.E, 4.1.1.F, 4.1.1.G, 4.1.1.H, 4.1.1.I e 4.1.1.L si fa riferimento

all’investimento collettivo considerato nella sua complessità. Per i criteri 4.1.1.M, 4.1.1.N, 4.1.1.0

relativi alle “Priorità aziendali” il requisito, ai fini dell’attribuzione del punteggio, deve essere

posseduto da almeno dal “Soggetto capofila”. Per il criterio 4.1.1.P va presa in conto l’età

dell’imprenditore agricolo relativo al “Soggetto capofila”. Per i criteri 4.1.1.Q, 4.1.1.R, 4.1.1.S e 4.1.1.T

relativi alle “Priorità territoriali” per l’attribuzione dei punteggi deve prendersi in conto l’intera

superficie delle aziende che partecipano all’investimento collettivo. Infine, per il criterio 4.1.1.A la

priorità può essere attribuita nel caso in cui tutte le aziende che partecipano all’investimento collettivo

aderiscono al contratto di filiera attivato nell’ambito della Misura 16.10 “Filiera Organizzata”.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria e modalità di formazione della graduatoria

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati

complessivamente Euro 30.000.000,00 (Euro Trenta milioni).

L’Amministrazione, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di

istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e

finanziario della sottomisura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza

finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere

disponibili nelle successive annualità finanziarie.

11.1 Modalità di formazione della graduatoria

Le domande di sostegno presentate “rilasciate informaticamente” ai sensi del presente bando pubblico,

qualora gli importi del contributo pubblico complessivamente richiesti siano superiori per almeno il

30% rispetto alla dotazione finanziaria del bando, concorreranno a formare, su base regionale, una

“graduatoria provvisoria”, nella quale in ordine decrescente saranno riportate le domande di sostegno

sulla base del punteggio attribuito in fase di autovalutazione. Per la predisposizione della “graduatoria

provvisoria” si terrà conto della riserva finanziaria prevista per le domande ricadenti nelle zone colpite

dal sisma. Come già specificato in precedenti articoli del presente bando pubblico non è consentito in

alcun caso, nelle fasi successive alla presentazione “rilascio informatico” della domanda di sostegno,

l’attribuzione di priorità e punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito

in fase di autovalutazione.

Le valutazioni istruttorie di ammissibilità da parte delle competenti strutture regionali saranno avviate

ed effettuate, in una prima fase, esclusivamente sul set di domande di sostegno incluse in una posizione

utile della graduatoria provvisoria, ovvero ricomprese nella fascia di importo pari alla dotazione

finanziaria del bando maggiorata di almeno il 30%. In altri termini in questa fase iniziale saranno

esaminate ed istruite esclusivamente le domande collocate nella graduatoria provvisoria, fino alla

concorrenza dell’importo di almeno 39 milioni di euro ovvero i 30 milioni della dotazione del bando

maggiorato del 30%.

Nel corso di svolgimento delle istruttorie di ammissibilità sarà monitorato l’avanzamento procedurale

delle stesse e saranno verificate, in particolare, le domande che risulteranno non ammissibili e quelle per

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le quali viene determinata, al ribasso, una rimodulazione del punteggio attribuito. Nel caso in cui, a

seguito di tali verifiche istruttorie e sulla base del monitoraggio continuo, risulti che domande

inizialmente collocate in una posizione “non utile” della graduatoria provvisoria siano, di contro, in

possesso di un punteggio che, a seguito della revisione della stessa graduatoria, consenta una

ricollocazione in una posizione utile, le istruttorie di ammissibilità saranno avviate anche riguardo alle

stesse.

A conclusione delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sul set di domande di sostegno

individuato sulla base dei criteri e delle modalità procedurali definite nei precedenti capoversi si

procederà, per le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento, a

predisporre la “graduatoria unica regionale”, nella quale le stesse saranno riportate in ordine

decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie.

Come stabilito e richiamato nel precedente articolo 10 è prevista una riserva finanziaria, pari al 10%

dello stanziamento complessivo destinato all'attuazione del presente bando pubblico, per le operazioni

(progetti) ammissibili attivati nelle zone colpite dal sisma ed in particolare in quelle ricadenti nei 15

comuni delimitati dall'allegato alla L.229/2016 e successive mm e ii “Comuni del cratere”. Ciò

comporta che, completate le istruttorie sulle domande di sostegno e definita la graduatoria regionale di

ammissibilità, dovrà essere verificato che l’importo complessivo della spesa (contributo) pubblica

destinato ai progetti ricadenti nelle suddette zone colpite dal sisma e collocate nelle posizioni utili della

graduatoria per il finanziamento, ammonti ad almeno il 10% dello stanziamento complessivamente

assegnato al bando. Se detta soglia non è raggiunta si dovrà scorrere nella graduatoria sino a quando i

progetti ricadenti nelle suddette zone non raggiungano la quota del 10% e, nel contempo, dovranno

essere retrocesse e pertanto escluse dal finanziamento le domande ricadenti in aree diverse collocate

nelle ultime posizioni.

L’attribuzione delle priorità e dei punteggi sarà effettuata sulla base delle disposizioni recate dal

precedente articolo 10 “Criteri di selezione”.

Di contro, qualora gli stanziamenti disponibili per l’attuazione del bando pubblico garantiscano il

finanziamento di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, si procede

all’autorizzazione al finanziamento senza che sia necessario il ricorso alla formulazione della

graduatoria, fermo restando che ogni domanda deve essere comunque valutata in base alle priorità

previste per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

La “graduatoria unica regionale” predisposta in attuazione del presente bando pubblico, è approvata

con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e

finanziate”, ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria finale fino alla copertura degli

stanziamenti disponibili. Lo stesso atto dirigenziale, approva anche gli elenchi delle domande di

sostegno “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”. Le domande di sostegno per le quali

non sono state svolte le valutazioni istruttorie di ammissibilità in quanto non ricomprese in una

posizione utile della “graduatoria provvisoria” sono inserite in apposito elenco. Le domande “non

ammissibili”, saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per

ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni

delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.

Nel caso in cui, dopo l’approvazione della graduatoria finale di ammissibilità, ricorrano le condizioni

per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell’ambito dei criteri di selezione,

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tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza,

una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato

il finanziamento, si procede alla pronunzia della decadenza totale dall’aiuto ed alla revoca del

contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate

degli interessi legali.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo

le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014,

ivi compresi i controlli previsti nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l’Area

competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,

Caccia e Pesca predispone l’elenco regionale delle domande presentate (rilascio informatico) con

indicazione dell’Area della Direzione Regionale competente per l’istruttoria amministrativa.

L’elenco, in applicazione delle procedure concertate con l’Organismo Pagatore, è successivamente

integrato, se del caso, con le domande di sostegno con successivo rilascio informatico a seguito della

definizione delle “liste di perfezionamento”.

Entro i 30 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l’Area

competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,

Caccia e Pesca predispone, qualora ne ricorrano le condizioni e nel rispetto dei criteri e delle modalità

operative stabilite nel precedente articolo del presente bando pubblico, la “graduatoria provvisoria”.

Per l’individuazione del punteggio attribuito in autovalutazione si tiene conto dei dati e delle

informazioni presenti negli applicativi gestionali del SIAN implementati, in fase di presentazione della

domanda dal soggetto richiedente, a seguito dell’autovalutazione del progetto.

Per le domande di sostegno per le quali è avviata la valutazione istruttoria di ammissibilità è

individuato, ai sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un responsabile del procedimento, il cui

nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l’ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n.

241, richiede all’interessato le integrazioni e, se del caso, procede d’ufficio alla relativa rettifica. Le

comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine

concesso per l’inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi,

di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel

rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di

pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla

localizzazione degli interventi.

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36

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l’altro, una verifica formale della

domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa finalizzata ad una valutazione tecnica

volta a verificare la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per

stabilire l’ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi ed

oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa

fase riguarderà la verifica:

­ del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della

domanda di sostegno;

­ che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell’apposito

applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;

­ del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all’operazione per cui si

chiede il sostegno;

­ dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;

­ dell’ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;

­ dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità;

­ del principio dell’unicità del finanziamento;

­ dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;

­ della conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o

nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre

norme e requisiti obbligatori;

­ della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Misura.

Nel caso in cui uno stesso soggetto partecipa contestualmente a bandi pubblici relativi a più “tipologie

di operazione” della stessa sottomisura e l’esito delle istruttorie amministrative si conclude con

l’ammissibilità di una o più delle domande di sostegno presentate e, nel contempo, con l’esclusione dal

finanziamento di altre, lo stesso soggetto può, dopo aver ricevuto specifica comunicazione da parte della

struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa:

- provvedere alla realizzazione di tutti gli investimenti programmati, sia di quelli ammessi e finanziati

che di quelli ritenuti non ammissibili al finanziamento, senza in tal caso procedere ad alcuna

revisione documentale. Rimane fermo l’obbligo di realizzare l’intero investimento inizialmente

programmato;

oppure, in alternativa:

- rivedere il progetto alla luce degli investimenti non finanziati procedendo alla riformulazione del

piano di sviluppo aziendale, della relazione tecnica e della eventuale altra documentazione tecnica

allegata. Il progetto revisionato sarà riesaminato dalle strutture istruttorie competenti.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di

realizzazione dell’operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai

prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;

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- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle

modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente

predisposta sul S.I.A.N.;

- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito

nell’articolo 10 del presente bando pubblico;

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando

pubblico;

- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico;

- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Misura;

- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando,

fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;

- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel presente bando pubblico;

- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando

pubblico.

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e s.m.i. l’Area Decentrata dell’Agricoltura (ADA)

competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla

domanda di sostegno, prima della formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica

al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della

domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie

osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la

conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle

osservazioni.

Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del

provvedimento finale.

Nell’ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente Misura è attivato, a

livello centrale, un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, comunque

entro i sei mesi successivi dall’adozione dell’atto che approva l’elenco delle domande di sostegno

presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l’elenco analitico delle domande istruite

positivamente con indicazione del costo totale dell’investimento ritenuto ammissibile e del relativo

contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di

immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi

di esclusione e, se del caso, del mancato accoglimento delle osservazioni/controdeduzioni.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con

indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione

utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse,

di quelli inclusi nella graduatoria provvisoria per le quali non sono state perfezionate le valutazioni

istruttorie di ammissibilità e dei progetti non ammissibili.

La graduatoria finale e l’elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione

dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura

del Cibo, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

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38

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella

graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l’adozione del relativo

provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all’acquisizione, entro i termini stabiliti

dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per

l’immediata cantierabilità del progetto e l’avvio dei lavori. Nel caso in cui il soggetto richiedente entro il

termine dei 120 giorni concessi per il soddisfacimento del requisito della immediata cantierabilità, che

decorrono dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale con la quale è stato autorizzato

il finanziamento della domanda, non ha provveduto alla produzione della documentazione necessaria

per la dimostrazione del possesso del suddetto requisito, si procederà alla determinazione di “non

ammissibilità” della stessa.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l’approvazione della

graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità,

alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica

entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello

stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità le competenti

strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la

documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di

concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;

- i riferimenti dei vari atti procedimentali;

- i dati finanziari relativi all’investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese

ammissibili distinti per “tipologia di intervento” nel rispetto della classificazione utilizzata

nell’applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;

- le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione

dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo finale;

- le prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l’eventuale obbligo, anche

per le fasi successive all’ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di

taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al

mancato rispetto dell’adempimento;

- gli eventuali obblighi ed impegni aggiuntivi derivanti dalla partecipazione ad una “filiera organizzata”

attivata nell’ambito della sottomisura 16.10;

- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli

impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;

- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere

specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del

contributo;

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- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative

alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;

- obblighi in materia di informazione e pubblicità;

- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;

- obbligo di comunicazione circa l’avvenuto inizio dei lavori;

- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della

sicurezza del cantiere;

- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà essere

sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all’ADA

competente tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i

trenta (30) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione

del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della

dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC all’ufficio

istruttore.

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali

proroghe è così determinato:

- 12 mesi per operazioni che prevedono esclusivamente l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature,

ecc.);

- 18 mesi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per l’individuazione della data iniziale dalla quale decorre il tempo massimo concesso per il

completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di

concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal

progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Dalla

data di inoltro della stessa decorrono due mesi di tempo per la presentazione della domanda di

pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della

documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l’effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del

saldo finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi all’adozione del provvedimento di

concessione del contributo.

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Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono

autorizzati al loro utilizzo.

14.1 Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di

forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma

degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere

comunicate all’ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni

dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le

proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro sessanta (60)

giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori per motivi

indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque ultimata

nel periodo di proroga concedibile.

L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata

contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in

caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre

eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a trecentosessantacinque

(365) giorni.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo

2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell’articolo 33 (1) dell’Allegato I

“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative

regionali” alla DGR n. 147/2016.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario

o dal suo rappresentante all’Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal

giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative

prove richieste dall’autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il

beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi

l’inabilità al lavoro di carattere permanente.

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ARTICOLO 16 Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni

recate dall’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo

Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.

Per “categorie di spesa” si intendono le “tipologie di intervento”, nel rispetto della classificazione

utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l’articolazione delle voci di spesa del

piano finanziario riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d’opera debbono essere richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei

procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le

motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale

degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con

quella proposta in sede di variante.

L’ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini

della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti

proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è

autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del nuovo Piano

aziendale degli investimenti, non subisca una rimodulazione tale da determinare l’esclusione della

domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande ammesse a finanziamento.

L’Ufficio Regionale competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata

(PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo

a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno

determinato.

L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta (60) giorni a decorrere

dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e

attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o

adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir

meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il

beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della

presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal

sistema procedurale di gestione e controllo definito dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore

(AGEA).

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42

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica,

accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo

Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di

pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;

- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);

- saldi finali.

17.1 Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 10 del documento “Linee

di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative

regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della

“domanda di pagamento” e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore (AGEA) di importo

pari all’anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo

Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con

imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli

elenchi che lo stesso renderà noti;

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;

I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100%

delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall’Organismo Pagatore

(AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

17.2 Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 11 del documento “Linee di

indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative

regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una

domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo

“Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute”.

Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle

richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate

rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

17.3 Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 12 del documento

“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative

regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.

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I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine

stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente

Struttura, la domanda di pagamento del saldo finale.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la

realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti

possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere

quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve

essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di

lavori, entro i sessanta (60) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori. Nel caso

di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere

dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La presentazione oltre i sessanta (60) giorni di cui sopra, comporta l’applicazione delle sanzioni definite

dal sistema di riduzioni esclusioni

L’ADA competente, provvede, entro il termine massimo di sessanta (60) giorni, a decorrere dalla data

di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale ammessa a

finanziamento;

- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;

- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le

forniture di beni e servizi dichiarate;

- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;

- alla verifica del rispetto dell’unicità del finanziamento;

- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;

- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze

dell’accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo

amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a

carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi quindici

(15) giorni. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all’ADA

competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi quindici (15) giorni.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono

avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di

concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

17.4 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

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- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento

degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della

sostenibilità globale dell’azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i

relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale. La Relazione

Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati

all’esercizio delle professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di

quanto previsto dalla normativa vigente;

- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati. Dovrà

essere presentato uno specifico “Riepilogo dei giustificativi di spesa” ed un “Quadro economico di

riepilogo” utilizzando gli schemi predisposti dall’Autorità di Gestione;

- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;

- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di

conformità degli impianti e delle strutture realizzate;

- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);

- autorizzazione sanitaria (ove previsto);

- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);

- certificati di conformità per i macchinari acquistati (ove previsto);

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;

- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.

17.5 Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione

dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del

Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del

15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

17.6 Conservazione e disponibilità dei documenti Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n.

1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno

l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su

richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal

31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione

Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

Il periodo di cui ai precedenti capoversi è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta

della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica

secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti

esistenti solo in versione elettronica).

17.7 Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla

presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di parziale

realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate

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nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali

realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale

dell’investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull’importo

complessivo dell’operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica

della funzionalità complessiva dell’operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento

delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati (realizzazione fisica)

“interventi/sottointerventi” che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano

finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro

realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronunzia della decadenza totale dall’aiuto ed alla

revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti

programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli

acquisiti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati.

La revisione del Piano aziendale può esser richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo

all’accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non

realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria

amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir

meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale

dell’azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza

totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l’eventuale restituzione delle somme

eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed

all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi

od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l’eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta

ammissibile risulti inferiore all’investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e

le forniture siano state comunque realizzate a regola d’arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità

previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese

relative ad interventi aggiuntivi all’iniziativa progettuale originaria.

Nel caso di parziali realizzazioni relative ad un investimento aziendale realizzato con più “tipologie di

operazione” ed attivato con più domande di sostegno afferenti alla stessa sottomisura, per la verifica del

lotto funzionale si fa riferimento alla funzionalità complessiva dell’investimento realizzato. Ne consegue

che per la verifica del rispetto della percentuale minima di realizzazione, di cui al primo capoverso del

presente paragrafo (55%), si fa riferimento all’investimento nel suo complesso e non al singolo

intervento attivato con la specifica domanda di sostegno.

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ARTICOLO 18 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono

sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all’art. 48 del Reg

UE 809/2014 tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni recate dall’articolo 18 del documento “Linee

di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative

regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di

regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle

disposizioni recate dall’articolo 38 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n.

147/2016 e successive mm. e ii..

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lazio.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e

consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si

applicano le linee guida approvate dall’Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14

dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it/.

ARTICOLO 20 Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 19 del documento

“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative

regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii.

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ARTICOLO 21 Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli

obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l’aiuto non è pagato o è revocato in tutto o

in parte.

Per la presente Misura sono d’applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni

amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di

esecuzione (UE) n. 809/2014.

L’Autorità di Gestione con propria determinazione n G01974/2019, nell’ambito attuativo del bando

pubblico di cui alla DD n5353/2016, ha predisposto specifico documento per la definizione delle

riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di

ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale

è stato concesso l’aiuto. Tali disposizioni, se del caso aggiornate e rimodulate in funzione degli specifici

obblighi/impegni derivanti dall’attuazione del presente bando pubblico, sono prese a riferimento per

l’applicazione del sistema delle riduzioni/esclusioni.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa

comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di

calcolo delle riduzioni dell’aiuto per le tipologie di investimento ammissibili nell’ambito della presente

Misura.

Per la decadenza dell’aiuto concesso e la relativa revoca totale o parziale del sostegno e l’applicazione

delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall’articolo 63 del Reg. (UE)

n. 809/2014 e successive mm. e ii. come recepite dall’articolo 28 del documento “Linee di indirizzo per

la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui

all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

Oltre a quanto stabilito ai capoversi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di

dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni,

contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le

sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii..

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento

della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione,

contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha

emesso l’ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si

riferisce l’infrazione.

ARTICOLO 22 Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto

per gli investimenti realizzati nell’ambito attuativo delle presente Misura, in applicazione dell’art. 71 del

Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del

contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

­ cessino o rilocalizzino un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;

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­ effettuino un cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un impresa

o ad un ente pubblico;

­ apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione

dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un’operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento

produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del

beneficiario, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione Europea, salvo il

caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in

proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento

necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito

appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione

all’autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà

comportare un indebito vantaggio, derivante dall’applicazione di condizioni o criteri di selezione più

favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona

svantaggiata) e deve comunque rimanere all’interno dell’area del programma.

Non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del

sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di

sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando

l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall’ADA competente.

ARTICOLO 23 Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni

previsti nel presente bando e riportati nell’atto di concessione del contribuito.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell’1% della spesa FEASR relativa a

operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è

stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell’istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o

in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24 Altre Disposizioni

24.1 Codice Unico di Progetto CUP Il CUP (Codice Unico di Progetto) è uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e

la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali.

Tale Codice riportato nel Provvedimento di concessione degli aiuti, è obbligatorio per tutti gli interventi

finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi concessi con la

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Misura di cui al presente Bando pubblico. Il CUP deve essere indicato in tutti i documenti

amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati in attuazione della concessione

del contributo e pertanto dovrà essere richiamato nei documenti contabili, cartacei e informatici richiesti

per la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento.

24.2 Errori palesi Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario

possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori

palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore

palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano

agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;

- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

L’errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura

incaricata del controllo, che ne informa l’interessato.

24.3 Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell’investimento per cause imputabili al

beneficiario Ove un controllo sul luogo dell’investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al

controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo

non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza

maggiore o in circostanze eccezionali.

24.4 Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l’eventuale documentazione a corredo

possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l’autorità

competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei

documenti allegati o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un

controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con

riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della

presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

24.5 Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul

bilancio dell’Unione Europea.

Le spese finanziate nell’ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di

alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

24.6 Cessione di aziende

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n.

809/2014.

Si intende per:

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a) «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle

unità di produzione considerate;

b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;

c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell’articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce:

“Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la

presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e

prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è

erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all’azienda ceduta”.

Ferme restando le condizioni di cui all’art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora

l’azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto, il contributo è erogato al

cessionario qualora lo stesso:

­ comunichi, entro il termine di trenta giorni, all’Autorità di gestione l’avvenuta cessione dell’azienda

e l’intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;

­ presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità di gestione la domanda di pagamento e la

necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25 Ricorsi

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria,

accertamento e controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa

comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell’interessato di presentare ricorso, o alternativamente di

esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, in funzione dell’ambito di competenza:

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica

24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine

di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da

quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non

ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della

comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto

piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del

contributo, intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione

sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste

dall’ordinamento.

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ARTICOLO 26 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e

disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 e successive mm. e

ii;

2. al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”

adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.

3. al documento relativo “ Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;

4. ai documenti “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese” e

“Produzioni Standard” adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;

5. al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note

applicative e integrative all'Allegato I della Det. n. G03871 del 18 aprile 2016” adottato con

determinazione n. G06624 del 10 giugno 2016;

6. al documento “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Sottomisura

4.1"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" – Tipologia di Operazione 4.1.1"Investimenti

nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni". Modifiche e

integrazioni alle condizioni per la valutazione dei criteri di selezione e l'attribuzione della priorità.”

adottato con determinazione n. G06986 del 17/06/2016;

7. al documento “Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi

alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016” adottato con determinazione n. G07300

del 27 giugno 2016;

8. al documento “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.

1305/2013. Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Art. 17 del Reg. (UE) n.

1305/2013) – Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" – Tipologia di

operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle

prestazioni". Modifiche e integrazioni al Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G04495 del

03/05/2016” adottato con determinazione n. G08743 del 29/07/2016;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo

Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE

2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection

Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro

trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti

ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni

e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici

o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in

virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati

personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle

libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di

protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base

giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello

svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR

(Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di

coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande

presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale

fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza,

telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e‐ mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati

patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del PSR possono essere trattate anche categorie

particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a

particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la

concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR, nonché ai fini delle connesse

attività di controllo ed ispettive.

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un

Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5

- PEC: [email protected]

- email istituzionale: [email protected]

- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di

titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di

procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei

saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora

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53

insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione

del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero

ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento dei

bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro

che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;

la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo

riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto

delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati

personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l’interessato può

altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro

titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l’interessato può opporsi in

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto

espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all’uopo, il soggetto

interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento

sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio

data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che

rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o

la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente

informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso

conserva, comunque, la sua liceità.

L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all’Autorità Garante della

privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L’interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno

pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di

legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza.

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero

mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679,

limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento

dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire

anche in formato analogico (tradizionale).

I dati personali trattati, da forniti direttamente dall’interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN,

anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta

regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, ovvero tramite banche dati

esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono

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conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal

computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto

della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale

accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente

in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da

indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

La Regione si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per

legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o

pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento

ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house

e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento

dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che

effettueranno o saranno di supporto all’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali

Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR.

Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono

imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell’UE o

degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni

operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di

poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte

dell’interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all’Organismo

Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche

nell’ambito dei propri compiti istituzionali.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei

beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che

dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti

pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di aiuto.