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È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, i consulenti legali o fiscali forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, il loro fine criminoso ( Cassazione, sez. penale, sentenza 39988/2012) CONSIGLI MALEVOLI Le sentenze È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il professionista fornisca consigli deprecabili o agevoli l’operato distrattivo dell’imprenditore in crisi, essendo a lui rimesse le funzioni di controllo e gestione interinale, in ogni minimo dettaglio, nella fase appena antecedente alla cessazione dell’impresa ( Cassazione, sez. penale, sentenza 10742/2008) AIUTI ALLA «DISTRAZIONE» È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il commercialista compili il bilancio della società fallita sulla base delle mere indicazioni fornite dagli amministratori, senza alcuna verifica della documentazione di supporto e, dunque, senza alcun controllo, accettando il rischio che le annotazioni potessero mascherare un’operazione riconducibile al reato di bancarotta documentale o fraudolenta ( Cassazione, sez. penale, sentenza 13115/2000) BILANCI LACUNOSI È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il commercialista rediga la dichiarazione sulla base dei documenti annotati in contabilità direttamente dal contribuente, pur essendo consapevole che una fattura passiva si riferisce ad operazioni inesistenti e che, dunque, il cliente ha agito, di fatto, come una cartiera ( Cassazione, sez. penale, sentenza 19335/2015) DICHIARAZIONI MENDACI È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora, travalicando l’attività di consulenza professionale, il professionista costituisce, organizza e gestisce una nuova società per acquisire gli asset societari di un’altra società in procinto di fallire e di cui è consulente (Cassazione, sez. penale, sentenza 121/2012). COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

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Page 1: sotto la lente Professionisti a rischio bancarotta e …...Vicenza Fiera di Vicenza Sala Palladio Le iniziative del Sole. Giovedì 28 gennaio La legge di Stabilità e le no me di attuazione

Lunedì 4 Gennaio 2016 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI www.ilsole24ore.com

t @ 24NormeTributi

EDILIZIA E AMBIENTE

Piani casa «stabili»in tutte le RegioniFerrero e Rezzonico upagina 22

LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e PaMARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Crisi d’impresa. Le indicazioni della Cassazione sulle responsabilità penali e deontologiche per aver consigliato condotte scorrette

Professionisti a rischio bancarottaAnche per bilanci e modelli compilati senza verifiche può esserci il concorso nel reato

LAVORO

I nuovi criteriper la cassaintegrazioneordinariaAlessandro Rota Porta upagina 23

PAGINA A CURA DIRosanna Acierno

pSono perseguibili per il rea­to di concorso  in bancarottafraudolenta quei professioni­sti che, consapevoli dell’inten­to dell’imprenditore o dell’am­ministratore di voler sottrarreai creditori i beni della societàin crisi, forniscono consigli osuggerimenti  sulle  possibilistrade da percorrere o svolgo­no attività volte a favorire taleintento o garantire l’impunitàdel management.

È questo  il principio ormaiconsolidato che si desume dalle pronunce della Corte di Cassa­zione e che i professionisti chia­mati ad assistere società in crisi devono tenere ben presente, al fine di evitare la configurazione di una loro responsabilità per il reato di concorso in bancarottafraudolenta.

Il ruolo del professionista

Nel corso degli ultimi anni, infat­ti, il ruolo del professionista nel­l’ambito della crisi d’impresa è divenuto vitale e al tempo stessodelicato per l’intero sistema eco­nomico. Numerose sono ancorale società a rischio fallimento e cessazione per le precarie con­dizioni finanziare interne e le difficoltà di reperimento del cre­dito. Ecco allora che consulenti eprofessionisti esperti del settoresono sempre più spesso chiama­ti a fornire pareri e consigli sulle migliori e più appropriate scelteda compiere al fine di poter su­perare al meglio la crisi. Tuttaviaè opportuno, soprattutto in casi del genere, che il professionista chiamato a svolgere questo ruo­lo  così  delicato  mantenga  un comportamento volto alla lega­lità dell’operato dei clienti assi­siti al fine di garantire il pieno ri­spetto dei terzi creditori.

Secondo la Corte suprema,infatti, nel caso in cui i profes­sionisti  forniscano  consiglideprecabili o agevolino l’ope­rato distrattivo dell’imprendi­tore in crisi, è configurabile incapo agli stessi consulenti  ilreato di concorso in bancarot­ta fraudolenta (Corte Cassa­

zione, sentenza 39988/2012).In particolare, nel caso esami­

nato a seguito del fallimento di una Srl dichiarato dal Tribunale,era stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta ad am­ministratori reali e di fatto, non­ché al commercialista e al liqui­datore della società. La Corte d’appello, sulla base delle rile­vanze documentali a disposizio­ne, aveva confermato la decisio­ne di primo grado. In contrappo­sizione a tale giudizio, i profes­sionisti  avevano  presentato ricorso  dinanzi  alla  Suprema Corte per mancanza di motiva­zione, in riferimento al contri­buto  fornito  alla  distrazione messa in atto e per erronea appli­cazione  dell’articolo  216  della legge fallimentare, che delinea i presupposti  fondamentali  del reato in questione.

Le attività censurateNel rigettare i ricorsi e confer­mare la responsabilità in capo aiprofessionisti coinvolti, la Cas­sazione ha sancito in via definiti­va la punibilità della condotta dei professionisti coinvolti, al­largando lo spettro delle pene principali e accessorie anche ai consulenti  esterni.  Secondo  i giudici di Piazza Cavour, infatti,tre sono le attività messe al ban­do qualora i commercialisti oesercenti la professione legale siano al corrente dei propositi il­leciti dell’imprenditore o degli amministratori: e elaborazione  di  pareri  osuggerimenti tesi a utilizzarestrumenti giuridici per abbat­tere la massa attiva fallimen­tare,  sottraendo  di  fatto  di­sponibilità a creditori e porta­tori d’interesse; rassistenza  nella  stesura  di contratti o negoziati volti a con­figurare azioni illecite di cui al punto precedente; tmessa in atto di attività direttea garantire la mancata punibilitàdel proprio assistito o destinate a rafforzare i propositi criminosidel cliente.

Alla luce di questa sentenza,dunque,  il  professionista  po­trebbe essere quasi certamente chiamato a rispondere in con­corso per il reato di bancarottafraudolenta qualora provveda, ad esempio, alla cancellazione della società dal Registro delleimprese (anche se su incarico dell’amministratore) in presen­za di debiti insoluti, per sfuggire a una eventuale richiesta di falli­mento da parte dei creditori.

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I rilievi dell’amministrazione finanziaria

Il profilo aggiuntivodelle sanzioni fiscalipOltre alle ipotesi di con­corso nel reato di bancarotta fraudolenta (si vedano l’arti­colo e le schede qui accanto),il  commercialista  potrebbeessere chiamato a risponderefino alla metà delle sanzionifiscali  comminate  dall’uffi­cio delle Entrate al propriocliente a seguito della dichia­razione di costi non docu­mentati o non inerenti. 

Secondo quanto  stabilitodalla Corte Suprema, seppu­re con un’isolata pronuncia,il  professionista  ha  infattil’obbligo di espletare l’incari­

co affidatogli con diligenza e secondo le regole della pro­fessione dettata dal codice deontologico  (Cassazione, sentenza 9916/2010). 

In particolare, in caso dicompilazione della dichiara­zione dei redditi, rientrereb­be in tale obbligo anche la ve­rifica della corrispondenza fra i costi dichiarati dal clien­te e la documentazione an­nessa e da questi prodotta.Pertanto, qualora il clientenon  provveda  a  fornire  lacompleta  documentazione, il professionista deve esclu­dere direttamente dalla di­chiarazione dei redditi i costirelativi. 

In ogni caso, ai fini dellaesclusione della responsabi­lità del professionista, nonpuò rilevare l’eventuale cir­costanza di tenuta della con­tabilità disordinata da parte del cliente, poiché è compitodello  stesso  professionista riscontrare la presenza delladocumentazione e non ap­postare costi privi di docu­mentazione o non  inerentiall’anno della dichiarazione.

Inoltre, sempre secondo i

giudici della Corte di cassa­zione, è irrilevante la provadell’esistenza di un accordocon  il  cliente  per  l’inseri­mento  di  costi  non  docu­mentati. Tale accordo, infat­ti, è contrario alla legge e alleregole  professionali.  Neconsegue dunque che, in ca­so di rettifica della dichiara­zione  dei  redditi  da  parte dell’Ufficio delle Entrate, ilprofessionista  può  esserecondannato  al  pagamentodella metà delle sanzioni ap­plicate al suo cliente, a titolodi parziale risarcimento deidanni,  in  considerazionedella colpa concorrente delcontribuente.

Ferma restando la confi­gurazione della culpa in eli­gendo in capo al contribuen­te (vale a dire la responsabili­tà cui un contribuente può essere chiamato a risponde­re nel caso di scelta di un pro­fessionista  poco  affidabileper  lo  svolgimento  degliadempimenti fiscali) secon­do alcuni giudici di merito èinoltre possibile invocare e ottenere  la riduzione delle sanzioni qualora l’irregolaretenuta delle scritture conta­bili sia addebitabile al fiscali­sta (Ctr Aosta, sentenza n.7/1/15 del 31 marzo 2015). 

In tal caso, infatti, è stato ri­levato che, negli anni prece­denti, non erano state conte­state  violazioni  al  contri­buente e che  la violazioneper cui era stato attivato il contenzioso non era stata ef­fettivamente commessa dal­lo stesso, bensì imputabile alconsulente fiscale. 

Queste circostanze deno­tavano una condotta illegit­tima del contribuente ricon­ducibile al fatto di non avervigilato  sull’operato  delconsulente, ma non eranosintomo di una particolareattitudine del contribuentefinalizzata all’evasione. Pertali motivi è stata accolta larichiesta di riduzione dellesanzioni  per  manifestasproporzione.

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DILIGENZA OBBLIGATALa tenuta irregolaredelle scritture contabilie dei rendicontipuò essere addebitataal commercialista

AMPLIAMENTO DI CASILe indicazioni della Suprema corteallargano gli spazidi punibilitàper i consulenti

È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, i consulenti legali o fiscali forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai

creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, il loro fine criminoso (Cassazione, sez. penale, sentenza 39988/2012)

CONSIGLI MALEVOLI

Le sentenze

È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il professionista fornisca consigli deprecabili o agevoli l’operato distrattivo dell’imprenditore in crisi, essendo a lui rimesse le

funzioni di controllo e gestione interinale, in ogni minimo dettaglio, nella fase appena antecedente alla cessazione dell’impresa (Cassazione, sez. penale, sentenza 10742/2008)

AIUTI ALLA «DISTRAZIONE»

È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il commercialista compili il bilancio della società fallita sulla base delle mere indicazioni fornite dagli amministratori, senza alcuna verifica della documentazione di

supporto e, dunque, senza alcun controllo, accettando il rischio che le annotazioni potessero mascherare un’operazione riconducibile al reato di bancarotta documentale o fraudolenta (Cassazione, sez. penale, sentenza 13115/2000)

BILANCI LACUNOSI

È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il commercialista rediga la dichiarazione sulla base dei documenti annotati in contabilità direttamente dal contribuente,

pur essendo consapevole che una fattura passiva si riferisce ad operazioni inesistenti e che, dunque, il cliente ha agito, di fatto, come una cartiera (Cassazione, sez. penale, sentenza 19335/2015)

DICHIARAZIONI MENDACI

È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora, travalicando l’attività di consulenza professionale, il professionista costituisce,

organizza e gestisce una nuova società per acquisire gli asset societari di un’altra società in procinto di fallire e di cui è consulente (Cassazione, sez. penale, sentenza 121/2012).

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

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Le novità tributariesotto la lentedi Telefisco 2016

Le sedi principali del convegno

Città Sede Telefisco 2016Bari The Nicolaus Hotel Bologna Savoia Hotel Regency Cagliari Caesar’s Hotel Firenze Florentia Hotel Genova Tower Genova Airport HotelMilano Milan Marriott HotelNapoli Terminal Napoli ­ Centro Congressi Padova Centro Congressi Padova "A. Luciani"Palermo Astoria Palace Hotel Roma Auditorium Del Massimo Torino Centro Congressi Santo VoltoVicenza Fiera di Vicenza ­ Sala Palladio

Le iniziative del Sole. Giovedì 28 gennaio

L a legge di Stabilità e le no­me di attuazione della de­lega fiscale saranno i temi

al centro di Telefisco, il conve­gno dell’Esperto risponde chesi prepara alla sua venticinque­sima edizione, fissata per gio­vedì 28 gennaio .

L’evento è aperto al contri­buto di ulteriori partner – isti­tuti di credito, Ordini profes­sionali e organismi associativi locali – per individuare insiemeal Sole 24 Ore nuove sedi di svolgimento del più autorevoleappuntamento annuale con le novità tributarie. 

L’edizione 2016 di Telefiscoesaminerà come di consueto tutti i contenuti delle innova­zioni fiscali dell’anno nuovo: la legge di Stabilità, il patent box, i superammortamenti,  l’asse­

gnazione agevolata e le nume­rose altre novità che sono state introdotte nell’ambito dell’at­tuazione della legge delega di ri­forma fiscale e che debuttano nel 2016, dalle sanzioni al rad­doppio dei termini. L’analisi deivari temi avverrà, come da tra­dizione, attraverso i contributi degli esperti del Sole 24 Ore e grazie al confronto con l’agen­zia delle Entrate. 

Nell’edizione del 2015, l’even­to del Sole 24 Ore ha chiamato a raccolta oltre 110mila professio­nisti, sempre per fare il punto sulle modifiche già operative, suquelle in arrivo e quelle ancora in corso di definizione.

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