Sostanza Pericolose

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Le sostanze Le sostanze pericolose pericolose

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Le sostanze Le sostanze

pericolosepericolose

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Valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio in campo chimico, fisico e

biologico è una specifica attribuzione del DIL in

particolare laddove sia richiesta un'elevata competenza

scientifica.

(D.Lgs. 81/2008, Capo ׀׀, art. 9)

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Il Dipartimento di Igiene del Lavoro

Il Dipartimento di Igiene del Lavoro svolge la propria

attività su aspetti prioritari inerenti principalmente

l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi per

la salute negli ambienti di lavoro e di vita derivanti da

Agenti Chimici,Fisici e Biologici

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TESTO UNICO DILTESTO UNICO DILDipartimento di igiene del LavoroDipartimento di igiene del Lavoro

Obiettivo perseguiti dal DIL è quello di sviluppare metodi

innovativi per la "gestione del rischio" di esposizione ad

agenti chimici, fisici e biologici negli ambienti di lavoro e di

verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate,

ottimizzando le attuali metodiche di prevenzione e

protezione e individuando sperimentando nuove

metodiche, nuovi materiali e tecnologie.

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D.Lgs. 81/2008 

Titolo IX ( sostanze pericolose)

Capo ׀: Protezione da agenti chimici;

Capo ׀׀: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni;

Capo ׀׀׀: Protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto

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CAPO I

Corrisponde al Titolo VII - bis del decreto legislativo 626/94

come sostituito dal decreto legislativo 25/02 attuativo

della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della

sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici

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La principale novita' introdotta consiste nella modifica

della definizione del livello di azione di rischio da

moderato → basso per la sicurezza e irrilevante per la

salute. Tale modifica renderà, laddove necessario,

rivalutare il documento di valutazione del rischio chimico

tenendo conto delle attività lavorative svolte e, in maniera

distinta, dei relativi rischi per la salute e per la sicurezza

dei lavoratori

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CAPO I Protezione da agenti chimici

D.Lgs. 81/08 Sostanze Pericolose CAPO IProtezione da agenti chimici Art.224Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi comma 2

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrelevante per la sicurezza dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230

D. Lgs. 626/94 Protezione da agenti chimici TITOLO VII –Bis Protezione da agenti chimici Art. 72-quinquies Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Comma 2

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 60-sexies,60-septies, 60-decies, 60-undecies

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Con uno o più decreti è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limiti indicativi fissati dalla Unione Europea e dei parametri di sicurezza

( comma 3, art. 232, D.Lgs. 81/08)

↓ ↓

revisione delle linee guida per la valutazione del rischio chimico e dei modelli comunemente utilizzati per la stima del rischio chimico.

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Rischio da agenti chimici irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale 

↓ ↓

 

Proposta di definizione delle regioni

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Rischio da agenti chimici basso per la sicurezza: rischio per la

sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono

presenti agenti di bassa pericolosità, in cui le condizioni le

condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo

di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di

propagazione degli effetti dell'incidente è da

ritenersi limitata. 

↓ ↓ ↓

 

Proposta di definizione delle regioni

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Istituzione di un Comitato consultivo per la

determinazione

e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione

professionale e dei valori limite biologici relativi agli

agenti chimici.

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Il Comitato è composto da 9 membri esperti nazionali di chiara

fama in materia tossicologica e sanitaria di cui 3 in

rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto

superiore di Sanità, dell' ISPESL e della Commissione

tossicologica nazionale, 3 in rappresentanza della Conferenza dei

Presidenti delle regioni e 3 in rappresentanza del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

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TESTO UNICOTESTO UNICO

Un'altra novità di rilievo consiste nella eliminazione dell'obbligo

di trasmissione all' ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio in

caso di cessazione del rapporto

di lavoro (comma 3, art. 72-undecies, ex D. Lgs. 626/94)

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TESTO UNICOTESTO UNICO

CAPO II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

corrisponde al Titolo VII del decreto legislativo 626/94 come

sostituito dal decreto legislativo 66/00 attuativo delle direttive

97/42/CE e 99/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in

materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da

esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

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TESTO UNICOTESTO UNICO

La principale novità introdotta consiste nell'obbligo per il datore di lavoro, anche in caso di autocertificazione, di integrazione del documento di valutazione del rischio con i seguenti dati: a)Attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cuiall'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;b)I quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageniprodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

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TESTO UNICOTESTO UNICO

c)Numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti;

d)L'esposizione dei lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

e)Le misure preventive e protettive applicate e tipo di DPI utilizzati;

f)Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti

cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati

come sostituiti. (comma 4, art. 236, D.Lgs.81/08)

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TESTO UNICO Capo III Protezione dai rischi

connessi all'esposizione all'amiante

Il D.Lgs. 81/2008 raccoglie la normativa in vigore riguardante

l'amianto (Legge 257/92, successivi decreti applicativi compreso il

decreto n.257 del 2006), disciplina "le rimanenti attività lavorative

che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad

amianto", quali la manutenzione, la rimozione dell'amianto o dei

materiali che lo contengono, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti

relativi e la bonifica delle aree interessate.

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TESTO UNICO Capo III Protezione dai rischi TESTO UNICO Capo III Protezione dai rischi

connessi all'esposizione all'amiantoconnessi all'esposizione all'amianto

 

NON sono state prese in considerazione le attività lavorative

che comprendono l'estrazione delle pietre verdi, scavi in

galleria ecc cioè attività che possono provocare esposizioni

da materiali naturali.

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TESTO UNICOTESTO UNICO

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

 Attualmente quello che fa discutere sono le esposizioni sporadiche

e di debole intensità (chiamate ESEDI) introdotte già nel decreto

257 del 2006 e riportate nella valutazione del rischio(art.249).

In questi casi il datore di lavoro è esonerato da tre fondamentali

obblighi:

a)obbligo di notifica dei lavori all'organo di vigilanza;

b)obbligo della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori;

c)obbligo di tenuta della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore

esposto