Sostanza Pericolose
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Le sostanze Le sostanze
pericolosepericolose
Valutazione del rischio chimico
La valutazione del rischio in campo chimico, fisico e
biologico è una specifica attribuzione del DIL in
particolare laddove sia richiesta un'elevata competenza
scientifica.
(D.Lgs. 81/2008, Capo ׀׀, art. 9)
Il Dipartimento di Igiene del Lavoro
Il Dipartimento di Igiene del Lavoro svolge la propria
attività su aspetti prioritari inerenti principalmente
l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi per
la salute negli ambienti di lavoro e di vita derivanti da
Agenti Chimici,Fisici e Biologici
TESTO UNICO DILTESTO UNICO DILDipartimento di igiene del LavoroDipartimento di igiene del Lavoro
Obiettivo perseguiti dal DIL è quello di sviluppare metodi
innovativi per la "gestione del rischio" di esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici negli ambienti di lavoro e di
verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate,
ottimizzando le attuali metodiche di prevenzione e
protezione e individuando sperimentando nuove
metodiche, nuovi materiali e tecnologie.
D.Lgs. 81/2008
Titolo IX ( sostanze pericolose)
Capo ׀: Protezione da agenti chimici;
Capo ׀׀: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni;
Capo ׀׀׀: Protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto
CAPO I
Corrisponde al Titolo VII - bis del decreto legislativo 626/94
come sostituito dal decreto legislativo 25/02 attuativo
della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
La principale novita' introdotta consiste nella modifica
della definizione del livello di azione di rischio da
moderato → basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute. Tale modifica renderà, laddove necessario,
rivalutare il documento di valutazione del rischio chimico
tenendo conto delle attività lavorative svolte e, in maniera
distinta, dei relativi rischi per la salute e per la sicurezza
dei lavoratori
CAPO I Protezione da agenti chimici
D.Lgs. 81/08 Sostanze Pericolose CAPO IProtezione da agenti chimici Art.224Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi comma 2
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrelevante per la sicurezza dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230
D. Lgs. 626/94 Protezione da agenti chimici TITOLO VII –Bis Protezione da agenti chimici Art. 72-quinquies Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Comma 2
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 60-sexies,60-septies, 60-decies, 60-undecies
Con uno o più decreti è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limiti indicativi fissati dalla Unione Europea e dei parametri di sicurezza
( comma 3, art. 232, D.Lgs. 81/08)
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revisione delle linee guida per la valutazione del rischio chimico e dei modelli comunemente utilizzati per la stima del rischio chimico.
Rischio da agenti chimici irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale
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Proposta di definizione delle regioni
Rischio da agenti chimici basso per la sicurezza: rischio per la
sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono
presenti agenti di bassa pericolosità, in cui le condizioni le
condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo
di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di
propagazione degli effetti dell'incidente è da
ritenersi limitata.
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Proposta di definizione delle regioni
Istituzione di un Comitato consultivo per la
determinazione
e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici.
Il Comitato è composto da 9 membri esperti nazionali di chiara
fama in materia tossicologica e sanitaria di cui 3 in
rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto
superiore di Sanità, dell' ISPESL e della Commissione
tossicologica nazionale, 3 in rappresentanza della Conferenza dei
Presidenti delle regioni e 3 in rappresentanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
TESTO UNICOTESTO UNICO
Un'altra novità di rilievo consiste nella eliminazione dell'obbligo
di trasmissione all' ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio in
caso di cessazione del rapporto
di lavoro (comma 3, art. 72-undecies, ex D. Lgs. 626/94)
TESTO UNICOTESTO UNICO
CAPO II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
corrisponde al Titolo VII del decreto legislativo 626/94 come
sostituito dal decreto legislativo 66/00 attuativo delle direttive
97/42/CE e 99/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
TESTO UNICOTESTO UNICO
La principale novità introdotta consiste nell'obbligo per il datore di lavoro, anche in caso di autocertificazione, di integrazione del documento di valutazione del rischio con i seguenti dati: a)Attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cuiall'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;b)I quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageniprodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
TESTO UNICOTESTO UNICO
c)Numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti;
d)L'esposizione dei lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e)Le misure preventive e protettive applicate e tipo di DPI utilizzati;
f)Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati
come sostituiti. (comma 4, art. 236, D.Lgs.81/08)
TESTO UNICO Capo III Protezione dai rischi
connessi all'esposizione all'amiante
Il D.Lgs. 81/2008 raccoglie la normativa in vigore riguardante
l'amianto (Legge 257/92, successivi decreti applicativi compreso il
decreto n.257 del 2006), disciplina "le rimanenti attività lavorative
che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad
amianto", quali la manutenzione, la rimozione dell'amianto o dei
materiali che lo contengono, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti
relativi e la bonifica delle aree interessate.
TESTO UNICO Capo III Protezione dai rischi TESTO UNICO Capo III Protezione dai rischi
connessi all'esposizione all'amiantoconnessi all'esposizione all'amianto
NON sono state prese in considerazione le attività lavorative
che comprendono l'estrazione delle pietre verdi, scavi in
galleria ecc cioè attività che possono provocare esposizioni
da materiali naturali.
TESTO UNICOTESTO UNICO
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Attualmente quello che fa discutere sono le esposizioni sporadiche
e di debole intensità (chiamate ESEDI) introdotte già nel decreto
257 del 2006 e riportate nella valutazione del rischio(art.249).
In questi casi il datore di lavoro è esonerato da tre fondamentali
obblighi:
a)obbligo di notifica dei lavori all'organo di vigilanza;
b)obbligo della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori;
c)obbligo di tenuta della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore
esposto