S.O.S. Assunzioni. Open Lesson con Mara Pila

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S.O.S ASSUNZIONI

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1. S.O.S ASSUNZIONI 2. TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO STUDENTE UNIVERSITARIO; STUDENTE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO; ALLIEVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE; 3. TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO NEO - QUALIFICATO; NEO DIPLOMATO; NEO LAUREATO; NEO DOTTORATO. 4. TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DISOCCUPATO / INOCCUPATO; LAVORATORE SOSPESO; DISABILE; SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE; CATEGORIE PARTICOLARI DI PERSONE SVANTAGGIATE; ALTRI PROGETTI; 5. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014 Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, lart. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto lesonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche part time con decorrenza dallanno 2015 LIstituto previdenziale ricorda, innanzitutto, che possono beneficiare dellesonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilita 2015: i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza; i datori di lavoro del settore agricolo, compresi i soggetti non imprenditori. 6. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014 CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLESONERO Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o pi rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attivit lavorativa superiore a sei mesi. Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. 7. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014 CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLESONERO A) regolarit degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta delle condizioni alle quali e subordinato il rilascio del documento unico di regolarit contributiva (DURC); B) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonch di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale; C) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti lassunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato . 8. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014 CUMULABILITA DELLESONERO CONTRIBUTIVO cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali rientrano: il contributo concesso dalle Regioni/Province autonome per lassunzione di soggetti disabili, calcolato sul costo salariale del lavoratore, disciplinato dallart. 13 della Legge n. 68/1999; lincentivo pari a euro 5.000,00 una tantum per ogni assunzione di giovani genitori, fruibile dal datore di lavoro per un massimo di cinque lavoratori, di cui al DM 19 novembre 2010; lincentivo inerente il Programma Garanzia Giovani, di cui al Decreto direttoriale n. 1709/2014 come modificato dal Decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015; 9. ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE L. 190/2014 MISURA DELLAGEVOLAZIONE Limporto massimo mensile dellesonero contributivo e pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12 mesi). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, tale importo va riproporzionato prendendo a riferimento la misura di euro 22,08 ( 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dellesonero contributivo. Il nuovo esonero contributivo si applica, pertanto, ai contributi a carico del datore di lavoro (fatte salve le suddette contribuzioni), fino al limite di 671,66 euro mensili, opportunamente adeguato in caso di rapporti di lavoro part-time. 10. LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA I lavoratori potenzialmente iscrivibili nelle liste di mobilit sono i seguenti: a) lavoratori licenziati al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, secondo la previsione contenuta nellart. 24 della legge n. 223/1991; lavoratori licenziati al termine della CIGS da imprese che non sono in grado di garantire loccupazione, come indicato dallart. 4 della legge n. 223/1991; b) lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. A partire dal 1 gennaio 2013 la cosiddetta PICCOLA MOBILITA viene eliminata Pertanto i lavoratori dipendenti licenziati da imprese anche artigiane e cooperative di produzione e lavoro che occupano meno di quindici dipendenti, non possono essere riassunti con tale lagevolazione poich le liste attualmente sono bloccate. 11. LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA Incentivi di natura contributiva Lassunzione a tempo indeterminato (anche part-time) di un lavoratore in mobilit comporta un abbattimento della quota contributiva a carico del datore di lavoro per 18 mesi: essa pari a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali; Lassunzione a tempo determinato pu essere effettuata per 12 mesi se il datore di lavoro effettua una trasformazione prima dello scadere del termine del contratto ha diritto ad ulteriori 11 mesi di agevolazione contributiva per un totale di 23 mesi; Lo sgravio contributivo, comprensiva della quota a carico del lavoratore, pari al 19,19%. Anche in questo caso il godimento strettamente correlato sia al possesso del DURC che al rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, anche territoriale od aziendale, applicabile. 12. LAVORATORI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA Incentivi di natura economica per i percettori dellindennit di mobilit Lassunzione di un lavoratore in mobilit comporta anche un incentivo di natura economica: infatti, se goduta, il datore di lavoro percepisce, attraverso il sistema del conguaglio contributivo, il 50% dellindennit di mobilit per un massimo di dodici mesi o periodo maggiore correlato allet ed alla ubicazione geografica di residenza Mezzogiorno od aree con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale - (art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991), cosa che, da un punto di vista teorico, porta, a parit di altre condizioni, a favorire loccupazione di chi stato da poco inserito nelle liste di mobilit rispetto a quello che quasi al termine del periodo. Il beneficio viene riconosciuto soltanto con unassunzione a tempo pieno. 13. LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO Il contratto di lavoro a tempo determinato caratterizzato dalla preventiva determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine fissato inizialmente. A decorrere dal 21 marzo 2014, il riferimento normativo alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo stato cassato. La modifica apportata dal c.d. Jobs Act stabilisce, infatti, che il contratto a termine pu stipularsi fra datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, con una durata massima di trentasei mesi comprensivi di eventuali proroghe per un massimo di 5; I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine. In tal caso l'intervento della contrattazione collettiva potr esclusivamente prevedere margini pi ampi di assunzioni a tempo determinato (Circolare Ministero del lavoro n. 18/2014). 14. LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO Il contratto a termine "acausale" pu essere, quindi, stipulato esclusivamente nelle ipotesi in cui non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata (ad es. un precedente contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero intermittente). Diversamente, nel caso di pregressi rapporti di lavoro di natura autonoma tra i medesimi soggetti, si ritiene possibile la stipulazione di un primo contratto a termine "acausale" (Lettera circolare del Ministero del lavoro del 22 aprile 2013, n. 7258). Il datore di lavoro, il quale alla data del 21 marzo 2014, abbia in corso rapporti di lavoro a termine superiori al limite del 20% come individuato dalla nuova normativa, tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine pi favorevole. In caso contrario, successivamente a tale data non potr stipulare nuovi contratti a tempo determinato fino a quando non si sar adeguato al nuovo limite (art. 2-bis, D.L. 20 marzo 2014, n. 34 conv. con modif. in L. 16 maggio 2014, n. 78). 15. LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO START-UP INNOVATIVA Limpresa start-up innovativa, quale Societ di Capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea (art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ha come oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25, D.L. n. 179/2012,come modif., in sede di conversione, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 19 dicembre 2012). Per tale tipologia di impresa, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attivit inerenti o strumentali allo stesso oggetto sociale. In questi casi, il contratto a tempo determinato pu essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi, ferma restando la possibilit di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi, secondo le previsioni contenute nella normativa vigente (art. 28, co. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modif., in sede di conversione, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 19 dicembre 2012). 16. LASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) Lastipulazionedi un contratto di lavoro a tempo parziale dovrrealizzarsi nel rispetto dellaformascritta, secondo quanto disposto dallattualenormativa, il contratto dovresseresottoscritto daentrambeleparti; Contenuto del contratto dovrindividuareladurata della prestazione lavorativa, lacollocazionetemporaledellorario, con riferimento al giorno, alla settimana, al meseeallanno, con riferimento alleprevisioni lacui mancanza attribuisceal lavoratorelafacoltdi richiederechevengasentenziatalesistenza di un contratto di lavoro atempo pieno, adecorreredalladatadellaccertamento giudiziale; Il lavoratorehadiritto atutteleindennitprevistedal CCNL di riferimento, proporzionateallorario svolto in azienda. 17. LASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) VARIETIPOLOGIEDIPART-TIME PART- TIME VERTICALE Si evidenziaunaprestazionelavorativasaltuariachepu svolgersi ancheatempo pieno solo per alcuni giorni lasettimana PART TIME ORIZZONTALE Si evidenziaunaprestazionelavorativacontinuativaper tutti i giorni dellasettimana PART- TIME MISTO Si caratterizzaper lutilizzo di entrambeletipologiagimenzionate FLESSIBILITA DEL PARTTIME Il datoredi lavoro pu chiederecon anticipo lavariazionedegli orari ei giorni di lavoro in basealleesigenzeproduttive. 18. GARANZIA GIOVANI La Garanzia Giovani il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. I giovani tra i 15 e i 29 anni,residente in Italia cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante non impegnato in unattivit lavorativa n inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani uniniziativa concreta che pu aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale. 19. GARANZIA GIOVANI Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono: Accoglienza Orientamento Formazione Accompagnamento al lavoro Apprendistato Tirocini Servizio civile Sostegno allautoimprenditorialit Mobilit professionale allinterno del territorio nazionale o in Paesi UE Bonus occupazionale per le imprese Formazione a distanza 20. GARANZIA GIOVANI BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE RAPPORTI DI LAVORO BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA rapporto a tempo determinato la cui durata pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi- 0 0 1.500 2.000 rapporto a tempo determinato la cui durata pari o superiore a dodici mesi 0 0 3.000 4.000 rapporto a tempo indeterminato 1.500 3.000 4.500 6.000 21. La formazione in quanto strumento per laumento della redditivit e dei profitti aziendali da sempre un momento di crescita e di motivazione per i dipendenti di unazienda. Spesso per i costi della formazione scoraggiano imprenditori e titolari dallusufruirne, creando aziende statiche e immobili, incapaci di evolversi e di misurarsi con le reali nuove esigenze degli scenari nazionali e internazionali. Negli anni passati le misure regionali, grazie ai fondi europei, hanno cercato di incentivare la formazione, ottenendo per pochi risultati soprattutto a causa dellalto numero di aziende desiderose di accedere a tali misure. LA FORMAZIONE A COSTO ZERO 22. Per far FORMAZIONE allinterno delle aziende si possono chiedere finanziamenti a fondo perduto presentando Piani Formativi a valere sui diversi Fondi Paritetici Interprofessionali ed il Fondo Sociale Europeo. Dal 2003 le imprese possono chiedere allINPS, mediante indicazioni sul DM10/02 (oggi UNIEMENS) di trasferire lo 0,30 % dei contributi obbligatori, comunque versati allINPS (il cd. contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria previsto dalla legge 845/78), ad uno dei molteplici Fondi nazionali. 23. I Fondi Interprofessionali hanno il vantaggio di garantire allazienda tutta la formazione e la consulenza di cui hanno bisogno, secondo un criterio qualitativo prima che quantitativo, attraverso parametri pi snelli, meno burocratici, e quindi secondo tempistiche pi adatte alle diverse esigenze aziendali. Si dividono di solito in due tipologie: 1.fondi che mettono a disposizione bandi a cui partecipare (secondo un criterio settoriale e merceologico): lazienda pu presentare tutte le richieste che vuole attraverso una progettazione e un avvallo da parte di un ente bilaterale o di un sindacato; 2.conto formazione, ossia fondi che accantonano tutti i versamenti effettuati dallazienda e che li restituiscono in termini di servizi formativi laddove lazienda ne faccia richiesta in tempi stabiliti. 24. METTERSI INSIEME E UN INIZIO, RIMANERE INSIEME E UN PROGRESSO, LAVORARE INSIEME E UN SUCCESSO! CIT.