Sorace Diritto Delle Amministrazioni Pubbliche Riassunti.odt

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 Dirit to ammi nistrati vo (riassunti  ) parte PRIMA: Amm pubblica, politica e diritto Cap.1: AMMINISTRAZIONE DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI amministrazione pubblica? varie risposte (enorme azienda che fornisce prodotti diversi; insieme di persone con specifici interessi professionali e le loro interrelazioni sociali, ecc.); quale significato giuridico? Amministrazione in genere e amministrazione pubblica amministrazione = cura di interessi ; se gli interessi sono complessi richiedono abilità professionali e un'apposita organizzazione; inoltre se eterogenei non potranno essere affidati a tutti i loro t itolari. amministrazione pubblica: attività strumentale/funzionale agli interessi di terzi, pubblica perché si occupa di interessi di persone (cittadini o popolo) che costituiscono il principale elemento costitutivo a seconda dei diversi insediamenti territoriali quindi attività funzionale agli interessi dell'insieme dei cittadini. Politica e amministrazione pubblica  principio di libertà: ciascuna persone è libera di stabilire quali sono i propri interessi e di soddisfarli come preferisce limiti: tuttavia ci sono interessi difficilmente curabili a livello individuale perché non tutti possono disporre dei mezzi necessari (es in caso di disastri ambientali); inoltre la soddisfazione degli interessi di alcuni può essere inconciliabile con quella di altri, sia oggettivamente (risorse scarse) che soggettivamente (interessi incompatibili) necessario intanto un dovere di solidarietà di ciascuno nei confronti degli altri ma non sufficiente, soprattutto necessità di organizz azioni che permettano da un lato il più possibile l'autonoma realizzazione degli interessi e dall'altro mettano a disposizione di tutti strumenti che individualmente non sarebbero disponibili; è infine necessaria una scelta tra gli interess i da perseguire. Pubblici poteri: funzioni apparati politici e apparati amministrativi Esistono intanto strumenti giuridici che permettono alle persone di curare i propri interessi associandosi liberamente con altri e costituendo organizz azioni private. Esiste poi un sistema di organ izzazioni pubbliche che provvede a ciò a cui i cittadini i ndividualmente non possono provvedere con le loro libere iniziati ve (sia singolarmente sia mediante organizz private)  principio di sussidiarietà  art.118 Cost per le attività delle organizzazioni pubbliche; tuttavia per certi tipi di interessi e per grandi scelte fra interessi non conciliabili il ruolo del sistema organizzativo pubblico è costituzionalmente necessario. I pubblici poteri  sono apposite organizzazioni che curano gli interessi ai vari livelli territoriali (Comuni, Province, Roma Capitale, Regioni, Stato e Città metropolitane) chiamati genericamente “amministrazioni” ma costituiti da un complesso di apparati con compiti diversi, distinguibili secondo le funzioni e dalla loro composizione soprattutto due tipi di apparati: politici e amministrativi .  Apparati politici : funzione di individuare quali tipi di i nteress e richiedano un intervento pubblico, e poi quali siano da preferire se sono necessarie delle scelte (es sono il Governo , un consiglio comunale) dalla loro attività risultano prescelti i c.d. Interessi pu bblici anche se spesso non sono indicati espressamente ma si deducono dai compiti attribuiti ad apparati pubblici o dai fini/obiettivi da raggiungere, mentre altre volte si desumono dal contenuto di norme.  Attività vincolata: quando le scelte consistono nella diretta e puntuale individuazione degli specifici interessi che debbono essere soddisfatti e si r isolvono in disposizioni normative che devono essere osservate dalle amministrazioni (es concessione di un contributo x riparare danni del terremoto se chi lo chiede ha tutti i requisiti richiesti da una legge che determina precisamente anche l'ammontare).  Attività discrezionale  altre volte sono necessarie ulteriori scelte, dev'essere svolta un'attività che più o meno ampiamente non è predefinita dalla legge anche se deve conformarsi a degli indirizzi legislativi. le scelte che qualificano come pubblici certi interessi sono il contenuto della funzione di indirizzo  politico.  Apparati amministrativi : hanno il compito di attuare gli indirizzi politici , quindi di curare gli interessi pubblici e dove necessario compiere scelte ulteriori per individuarli concretamente o comunque operando per la loro effettiva soddisfazione compito di garantire che la soddisfazione si realizzi nel rispetto delle garanzie riconosciute dal diritto ad altri interessi, principio del minimo sacrificio possibile: per questo gli apparati devono operare nel rispetto di specifici principi costituzionali .

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  • Diritto amministrativo ( riassunti ) parte PRIMA: Amm pubblica, politica e diritto

    Cap.1: AMMINISTRAZIONE DEGLI INTERESSI DEI CITTADINIamministrazione pubblica? varie risposte (enorme azienda che fornisce prodotti diversi; insieme di persone con specifici interessi professionali e le loro interrelazioni sociali, ecc.); quale significato giuridico?

    Amministrazione in genere e amministrazione pubblicaamministrazione = cura di interessi; se gli interessi sono complessi richiedono abilit professionali e un'apposita organizzazione; inoltre se eterogenei non potranno essere affidati a tutti i loro titolari. amministrazione pubblica: attivit strumentale/funzionale agli interessi di terzi, pubblica perch si occupa di interessi di persone (cittadini o popolo) che costituiscono il principale elemento costitutivo a seconda dei diversi insediamenti territoriali quindi attivit funzionale agli interessi dell'insieme dei cittadini.

    Politica e amministrazione pubblicaprincipio di libert: ciascuna persone libera di stabilire quali sono i propri interessi e di soddisfarli come preferisce limiti: tuttavia ci sono interessi difficilmente curabili a livello individuale perch non tutti possono disporre dei mezzi necessari (es in caso di disastri ambientali); inoltre la soddisfazione degli interessi di alcuni pu essere inconciliabile con quella di altri, sia oggettivamente (risorse scarse) che soggettivamente (interessi incompatibili) necessario intanto un dovere di solidariet di ciascuno nei confronti degli altri ma non sufficiente, soprattutto necessit di organizzazioni che permettano da un lato il pi possibile l'autonoma realizzazione degli interessi e dall'altro mettano a disposizione di tutti strumenti che individualmente non sarebbero disponibili; infine necessaria una scelta tra gli interessi da perseguire.

    Pubblici poteri: funzioni apparati politici e apparati amministrativiEsistono intanto strumenti giuridici che permettono alle persone di curare i propri interessi associandosi liberamente con altri e costituendo organizzazioni private.Esiste poi un sistema di organizzazioni pubbliche che provvede a ci a cui i cittadini individualmente non possono provvedere con le loro libere iniziative (sia singolarmente sia mediante organizz private) principio di sussidiariet art.118 Cost per le attivit delle organizzazioni pubbliche; tuttavia per certi tipi di interessi e per grandi scelte fra interessi non conciliabili il ruolo del sistema organizzativo pubblico costituzionalmente necessario.I pubblici poteri sono apposite organizzazioni che curano gli interessi ai vari livelli territoriali (Comuni, Province, Roma Capitale, Regioni, Stato e Citt metropolitane) chiamati genericamente amministrazioni ma costituiti da un complesso di apparati con compiti diversi, distinguibili secondo le funzioni e dalla loro composizione soprattutto due tipi di apparati: politici e amministrativi.Apparati politici: funzione di individuare quali tipi di interesse richiedano un intervento pubblico, e poi quali siano da preferire se sono necessarie delle scelte (es sono il Governo , un consiglio comunale) dalla loro attivit risultano prescelti i c.d. Interessi pubblici anche se spesso non sono indicati espressamente ma si deducono dai compiti attribuiti ad apparati pubblici o dai fini/obiettivi da raggiungere, mentre altre volte si desumono dal contenuto di norme.Attivit vincolata: quando le scelte consistono nella diretta e puntuale individuazione degli specifici interessi che debbono essere soddisfatti e si risolvono in disposizioni normative che devono essere osservate dalle amministrazioni (es concessione di un contributo x riparare danni del terremoto se chi lo chiede ha tutti i requisiti richiesti da una legge che determina precisamente anche l'ammontare).Attivit discrezionale altre volte sono necessarie ulteriori scelte, dev'essere svolta un'attivit che pi o meno ampiamente non predefinita dalla legge anche se deve conformarsi a degli indirizzi legislativi. le scelte che qualificano come pubblici certi interessi sono il contenuto della funzione di indirizzo politico.

    Apparati amministrativi: hanno il compito di attuare gli indirizzi politici, quindi di curare gli interessi pubblici e dove necessario compiere scelte ulteriori per individuarli concretamente o comunque operando per la loro effettiva soddisfazione compito di garantire che la soddisfazione si realizzi nel rispetto delle garanzie riconosciute dal diritto ad altri interessi, principio del minimo sacrificio possibile: per questo gli apparati devono operare nel rispetto di specifici principi costituzionali.

  • amministrazione pubblica in senso oggettivo: attivit da svolgere per curare gli interessi e al contempo assicurare il rispetto del diritto costituiscono l'amministrazione in senso stretto. amministrazione pubblica in senso soggettivo: a volte AP usata per indicare l'insieme degli apparati che svolgono attivit di questo genere.

    Requisiti di legittimazione delle funzioni degli apparati politici e degli apparati amministrativiApparati politici: rispetto del principio democratico: ogni comunit sociale di riferimento costituita da una plualit di apparati politici composti principalmente da persone individuate direttamente da Parlamento/Consigli regionali e comunali/Sindaci dei comuni/Presidenti delle Regioni o indirettamente (nomina, fiducia ecc.) responsabilit politica dei membri degli apparati politici, considerati rappresentanti dei cittadini a cui devono dar conto della propria attivit; normalmente si applica il principio di maggioranza per le decisioni.Apparati amministrativi: requisiti tecnici e professionali dei membri necessari per svolgere le attivit di amministrazione pubblica. principi costituzionali da rispettare sono l'imparzialit e il buon andamento artt.97-98 Cost.Quindi i due diversi tipi di apparati si distinguono in base alle funzioni e alla loro composizione (i secondi infatti sono chiamati anche apparati burocratici o apparati tecnici).

    Apparati amministrativi dei pubblici poteriLe amministrazioni di ciascun pubblico potere sono individuate prima con riferimento al loro dovere di attuare l'indirizzo espresso dagli apparati politici di un determinato pubblico potere, poi rilevano i particolari legami organizzativi tra i due tipi di apparati (es dirigenti degli apparati amministrativi nominati dal Pres). legami di diversa intensit: se particolarmente stretti sono definiti uffici di un determinato pubblico potere e l'insieme degli apparati politici e degli uffici considerato un'unica persona giuridica (es ente Regione); se invece gli apparati amministrativi hanno personalit giuridica autonoma, sono definiti enti pubblici e un aggettivo indica la loro pertinenza a un certo pubblico potere (es enti pubblici regionali). si ha invece amministrazione indiretta quando alcuni apparati amministrativi sono tenuti ad attuare indirizzi provenienti da apparati politici diversi da quelli dei pubblici poteri di cui sono uffici, frequente nelle funzioni amministrative svolte dallo Stato e dalle Regioni in attuazione degli apparati politici comunitari.

    Interesse pubblico e discrezionalit amministrativa tendenzialmente si considerano interessi pubblici alcuni interessi che in un dato momento storico si tendono a considerare interessi generali di tutta la generalit delle persone, ma non necessariamente tutti gli interessi di carattere generale finiscono per costituire interessi pubblici (anche solo per scarsit di risorse) e inoltre possono considerarsi pubblici interessi non generali. spesso difficile distinguere l'interesse pubblico dagli interessi dei privati, cio possono essere qualificai come pubblici interessi di privati contrastanti con interessi di altri privati, finendo per porre in contrasto necessariamente anche alcuni interessi pubblici tra di loro (es. ambiente / occupazione vedi Ilva). spesso quindi un interesse pubblico un insieme di interessi privati; comunque sono da considerare interessi pubblici quelli qualificati tagli dagli apparati politici e talvolta dalle stesse amministrazioni quindi alla nozione di interesse pubblico si pu attribuire con certezza solo un significato giuridico-formale e non sostanziale anche i poteri con cui le amministrazioni impongono ai privati la prevalenza dell'interesse pubblico dovranno avere fondamento giuridico formale, cio previsti dalle leggi. inoltre non sempre gli apparati politici sono in grado di individuare puntualmente e concretamente gli interessi da curare, gli atti di indirizzo politico hanno sempre un grado di genericit: quindi anche l'attivit degli apparati amministrativi pu consistere in ulteriori scelte, per individuare l'int pubblico in concreto, compito in cui consiste appunto la discrezionalit amministrativa.

    Diritto amministrativo e diritto delle amministrazioni pubbliche A lungo si ritenuto che le due accezioni dell'amministrazione pubblica (soggettiva-apparati / oggettiva-attivit) fossero da considerare unitariamente e quindi oggetto di una disciplina peculiare e autonoma rispetto al diritto privato: il diritto amministrativo. sotto il profilo soggettivo l'amministrazione pubblica stata sinonimo di amministrazione statale, essendo l'amministrazione principale per eccellenza; tuttavia oggi il pluralismo dei poteri pubblici importa

  • anche una pluralit di apparati amministrativi e di conseguenza una pluralit di amministrazioni pubbliche che hanno tra loro ambiti di competenze diverse ed autonome, inoltre il legame tra apparati amministrativi ed apparati politici assume forme giuridiche diverse.anche sotto il profilo oggettivo le attivit funzionali agli interessi pubblici, sono sottoposte a discipline molto differenziate si ha quindi un nucleo di disciplina comune costituito da principi, ma poi necessaria anche una disciplina peculiare delle diverse attivit (soprattutto autoritaria mentre per le altre si potr spesso applicare il diritto privato) si affiancano infatti principi propri della funzione amministrativa, diritto dell'autorit, diritti settoriali e diritto privato quindi anche pluralit di amm in senso oggettivo.

    Cap.2 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DIRITTOSubordinazione alla legge: principio di legalit, genericamente inteso significherebbe che le PA potrebbero fare solo ci che prescritto dalla legge, tuttavia oggi si ha maggiore complessit del quadro istituzionale le PA italiane fanno parte di uno stato di diritto e di una comunit di diritto (Comunit Europea), il primo elencato fra i valori fondanti dell'Unione nell'art.2 TUE ed caratterizzato dal dominio del diritto nei confronti di qualsiasi soggetto senza privilegi quindi le PA come qualsiasi altro soggetto sono tenute al rispetto della legge (in senso ampio, tutte le fonti del diritto); inoltre soggezione al diritto interpretato dai giudici quindi le PA di fronte al diritto sono soggetti giuridici come gli altri.

    Diritto concernente le amministrazioni pubbliche:una parte del diritto privato si pu applicare sia ai soggetti privati che alle PA, il diritto comune; per altri aspetti all'amministrazione pubblica si applica un diritto speciale come risulta dall'art.1 della L 241/1990 (LPA legge che detta norme in materia di procedimento amministrativo) che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche. art.1.1bis: la PA nell'adozione di atti non autoritativi, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente; quindi diritto privato salvo due eccezioni: a) atti di natura autoritativa, intesi quali provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, che consentono modificazioni nella sfra di altri soggetti senza che abbia rilievo la volont di questi ultimi (es. l'espropriazione) devono essere previsti e disciplinati nel rispetto di principi e norme costituzionali.b) eccezioni disposte dalla legge: per attivit che non avendo natura autoritativa potrebbero essere disciplinate dal dir privato, la legge dispone la sottoposizione ad altro diritto; uno dei criteri la generale possibilit di ricorrere al diritto privato salvo nelle materie/fattispecie in cui l'interesse pubblico non pu essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi. il diritto amministrativo la parte di diritto delle amministrazioni pubbliche costituita da diritto diverso dal diritto comune che si applica ad atti autoritativi o altri se previsto dalla legge, consistente in regole, principi generali, principi settoriali spesso giurisprudenziali gli atti cui si applica sono detti atti amministrativi e talvolta sono di soggetti diversi dalle PA (attualmente spesso sono sottoposti al diritto amministrativo atti non autoritativi). la regola generale dell'applicazione del diritto privato non comporta che le PA svolgano attivit privata, continuando comunque a svolgere un'attivit di amministrazione pubblica seppure retta dal diritto privato: infatti comunque tenuta al rispetto dei principi dell'attivit amministrativa; art.1.1ter LPA richiede che il rispetto dei principi del comma 1 sia assicurato anche dai soggetti privati preposti ad attivit amministrative.

    Legalit in funzione di indirizzo e in funzione di garanziaLa legalit-indirizzo:la relazione strumentale tra politica e amministrazione discende da principi e regole costituzionali esplicite o implicite, e soprattutto dalla funzione di indirizzo del principio di legalit art.1.1 LPA: l'attivit amministrativa persegue i fini determinati dalla legge; necessario e sufficiente quindi che la legge stabilisca i fini che l'amministrazione deve perseguire (individuando gli interessi pubblici) senza necessit che determini i modi in cui raggiungerli (quindi compatibilit con il diritto privato); inoltre legge da intendere in senso ampio, anche altre fonti del diritto e atti che non lo siano (es programmi o direttive), inoltre atti non solo italiani ma anche comunitari.Legalit-garanzia:la Costituzione prevede riserve di legge in funzione di garanzia delle libert dei cittadini l'amministrazione pu compiere atti limitativi solo se e nei casi previsti dalla legge c.d. Atti autoritativi si applica il principio di tipicit; la Corte Costituzionale ha affermato che il principio di legalit va inteso in

  • senso sostanziale: l'esercizio del potere dev'essere determinato anche nel contenuto e nelle modalit. in un'altro significato sostanziale, la legalit come rappresentativit cio atti limitativi solo se basati su espressione del consenso dei rappresentanti dei cittadini. inoltre la legalit garantisce contro possibili arbitri anche perch rende possibile la giustiziabilit degli atti, una verifica di conformit ai parametri normativi da parte dei giudici.

    Diritto italiano e diritto dell'Unione EuropeaSettori di competenza dell'UE: la delimitazione delle competenze si fonda sul principio di attribuzione, l'Unione cio agisce nei limiti delle competenze attribuitegli dagli Stati membri nei Trattati; nei settori che non sono di sua competenza esclusiva pu intervenire soltanto nella misura in cui gli obiettivi non siano sufficientemente raggiungibili dagli Stati membri (a nessun livello territoriale) in base al principio di sussidiariet verticale; il contenuto e la forma dell'azione UE si limitano a quanto necessario, secondo il principio di proporzionalit, per conseguire gli obiettivi predefiniti dai Trattati. il TFUE indica settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva (regole di concorrenza, politica monetaria ecc.) dove gli Stati membri possono legiferare/adottare atti vincolanti solo se auttorizati o in attuazione UE. competenza concorrente (es mercato interno, protezione consumatori, ambiente, trasporti, energia ecc.): gli Stati membri possono legiferare e adottare atti vincolanti solo se l'Unione non ha esercitato o ha cssato di esercitare le sue competenze inoltre l'Unione pu agire per sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri in importanti settori (salute, turismo, istruzione, cultura, cooperazione amministrativa) senza poter imporre armonizzazione delle disposizioni; inoltre il Consiglio per perseguire i fini dei Trattati pu deliberare disposizioni appropriate anche con poteri non previsti dai Trattati. l'ambito delle materie risulta esteso dalla prassi anche tramite ricorso ai poteri impliciti, secondo cui si ritengono spettanti anche competenze strumentali all'esercizio di quelle previste.

    Forza giuridica dei Trattati prevalenza delle fonti del diritto comunitario: possono imporsi alle leggi e alla Costituzione salvo contrasto con i diritti inviolabili (comunque difficilmente verificabile essendo questi previsti ormai a livello comunitario); art.117.1 Cost afferma la necessit del rispetto dei vincoli derivanti dall'ord comunitario. i Trattati, fonti primarie, prevedono che le istituzioni comunitarie possano emanare atti contenenti disposizioni mirate ad imporsi agli Stati membri e ai cittadini, fonti derivate; inoltre la giurisprudenza della Corte tende a riconoscere natura di Trattato-Costituzione ai trattati comunitari, costituendo infatti il parametro di legittimit per molti atti comunitari. l'effettivit della forza giuridica un prodotto giurisprudenziale, infatti la Corte di Giustizia ha affermato da tempo che dalle disposizioni formulate quali obblighi, se chiare ed univoche e non sottoposte a condizione, hanno origine diritti dei cittadini nei confronti degli Stati membri o istituzioni comunitarie (effetto diretto verticale) ma talvolta anche diritti opponibili a soggetti privati (effetto diretto orizzontale).

    Fonti derivateart.288.1 TFUE prevede che le Istituzioni per esercitare le competenze dell'Unione adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. regolamenti: ha portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro; non soltanto i giudici ma anche le amministrazioni devono disapplicare le fonti statali in contrasto con il diritto comunitario e applicare la norma regolamentare; quindi gli apparati amministrativi applicheranno l'atto italiano solo se conforme all'atto europeo, attuando quindi gli indirizzi politici comunitari. direttiva: vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva la competenza degli organi nazionali sulla forma e i mezzi, cio le direttive non dovevano essere applicate se prima non erano definite le modalit di attuazione con fonti statali in Italia annualmente il Governo presenta la legge comunitaria che detta direttamente le norme necessarie o delega il Governo / lo autorizza a provvedere con regolamenti di delegificazione; tuttavia la Corte di Giustizia ha stabilito che coloro cui la direttiva attribuisce diritti nei confronti dello Stato membro possono pretenderne l'attuazione se questa contiene i requisiti per l'efficacia diretta self-executing, finendo quindi per avere la stessa efficacia dei regolamenti. decisioni: obbligatorie in tutti i loro elementi ma se designano dei destinatari solo nei loro confronti, il regime di efficacia lo stesso delle direttive.

  • raccomandazioni e atti atipici: non vincolanti ma devono essere prese in considerazione es per interpretare leggi o completare norme.La scelta del tipo di atto se non prevista dal Trattato rimessa alla decisione discrezionale dell'istituzione che dovr rispettare le procedure e il principio di proporzionalit; in ogni caso gli atti devono essere motivati.

    Atti legislativi e atti non legislativi delegati regolamento, direttiva o decisione sono atti legislativi perch adottati con procedura legislativa, ordinaria o speciale, a cui partecipano anche i Parlamenti degli Stati membri. inoltre sono adottabili dalla Comissione, su base di una delega operata con atto legislativo, atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano elementi non essenziali dell'atto legislativo. tuttavia gli elementi essenziali non possono essere oggetto di delega di potere, quindi riserva di atto legislativo per alcune categorie.Principi dell'ordinamento comunitario principi enunciati dai Trattati o desumibili da norme a cui essi rinviano: art.2 TUE valori comuni agli Stati membri quali dignit umana, libert, democrazia ecc; art.9 TUE principio di uguaglianza dei cittadini e art.18 TFUE non discriminazione (non disparit di trattamento tra cittadini di Stati diversi).- diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni, facenti parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.- principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, Carta a cui stato attribuito stesso valore giuridico dei Trattati, fra cui il diritto ad una buona amministrazione (art.41) cio al trattamento delle questioni in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole (comprende ad es diritto di essere ascoltato, diritto di accesso al fascicolo che lo riguarda, obbligo di motivazione ecc.); art.42 ogni cittadino UE ha diritto di accedere ai documenti delle istituzioni comunitarie; diritto al risarcimento dei danni cagionati dall'Unione. principi cui far ricorso in assenza di norme comunitarie: sono tratti dagli ordinamenti statali, dandosi applicazione a una disposizione del TFUE che prevede la responsabilit extracontrattuale della Comunit secondo cui tenuta a risarcire conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri; rilevano soprattutto per la revocabilit di atti amministrativi illegittimi. i giudici comunitari determinano e conformano i principi comuni in base al metodo della comparazione valutativa dei principi e diritti costituzionali e amminsitrativi degli Stati membri principi rilevanti per l'attivit amministrativa possono considerarsi: legalit, proporzionalit, sicurezza giuridica, non retroattivit degli atti amministrativi, legittimo affidamento, diritto di essere sentiti.

    Amministrazione italiana e amministrazione europea attivit amministrativa comunitaria: l'Unione non svolge direttamente tutta l'attivit amministrativa di propria competenza, gli atti di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti possono essere emanati dalla Commissione solo quando sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione ovvero in circostanze specifiche circa la politica estera e la sicurezza comune; altrimenti pu intervenire senza emanare atti vincolanti in altri settori (occupazione, sanit, industria, ricerca). amministrazione europea diretta: l'Unione dispone di propri apparati amministrativi basati sui principi dettati dal Trattato di Lisbona aperta, efficace ed indipendente; inoltre attivit tecnico-amministrative svolte dalle agenzie. amministrazione europea indiretta: prevalentemente l'amministrazione dell'UE svolta indirettamente dagli apparati degli stati membri, che hanno il compito di adottare ogni misura per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o altri atti delle istituzioni dell'Unione come per le direttive resta per ferma la competenza nazionale in merito alla forma e ai mezzi, salva la competenza dell'UE in materia di cooperazione amministrativa per sostenere, coordinare o completare l'azione degli stati membri. amm indiretta europea degli apparati italiani: una prima attivit disciplinata nel suo contenuto da fonti italiane, cio segue nelle forme e nei mezzi il regime giuridico italiano, ma persegue gli obiettivi prefissati dal diritto comunitario / in una seconda ipotesi l'attivit persegue gli obiettivi comunitari ma anche disciplinata nel suo contenuto da atti comunitari quali regolamenti o direttive self-executing. si hanno anche casi di coamministrazione cio di amministrazione comunitaria svolta in modo integrato da apparati comunitari e statali. rinvii al diritto comunitario in materie non di sua competenza: leggi italiane che operano rinvii a fonti comunitarie o stabiliscono l'applicazione di discipline di attuazione di norme europee a fattispecie da queste

  • non contemplate; anche quando l'attivit italiana riguardi materie estranee al diritto europeo si sono fatti rinvii a principi o concetti in uso nel diritto europeo.Gli apporti europei ai diritti degli stati membri producono progressivamente una loro omogeneizzazione, tuttavia: a) l'UE un pubblico potere che non espressione di un autonomo gruppo sociale, quindi il diritto europeo pu solo essere il risultato di apporti dei diversi diritti statali e infatti per sopperire alle sue carenze si fa ricorso ai principi statali, che per non sono sempre omogenei tra loro e quindi alcuni principi europei non sono effettivamente comuni ai diritti nazionali; b) necessario distinguere i casi in cui il diritto UE applicato in forza di impegni presi coi Trattati quindi senza la necessit di una disposizione nazionale che ne preveda l'applicazione / dai casi in cui il riferimento al diritto europeo dipende da una scelta statale autonoma, in cui il rinvio dev'essere necessariamente non recettizio.

    Fonti del diritto e atti di indirizzo politico di Stato, Regioni ed enti localigli atti di indirizzo solo parzialmente coincidono con le fonti del diritto, essendoci atti di indirizzo che non sono atti fonte (programmi, direttive) e non contenendo tutte le fonti atti di indirizzo per le PA; La Costituzionecostituisce l'atto di indirizzo politico fondamentale indicando gli interessi pubblici preminenti, soprattutto attraverso le prime disposizioni: diritti inviolabili dell'uomo; doveri di solidariet politica, economica e sociale (art.2.1); necessit di rimuovere gli ostacoli alla libert e all'eguaglianza (art.3.2). principi che trovano sviluppo in altre disposizioni costituzionali, es gruppo delle libert personali , gruppo dei diritti sociali, gruppo riguardante le attivit economiche che da un lato riconosce sia la libert di iniziativa economica che la propriet privata e dall'altro autorizza interventi pubblici limitativi di tali libert.Tradizionalmente si ritenevano le libert ottenibili con un atteggiamento passivo delle amministrazioni mentre i diritti sociali attuabili mediante interventi attivi; in realt ormai si ritengono necessari interventi positivi anche per la realizzazione delle libert (vedi art.3.2 o art.117.2m garanzia dei livelli essenziali). rilevanza degli atti dell'UE, dei c.d. Trattati-Costituzione: anche i Trattati Europei indicano fini sociali da raggiungere (art.3 TUE + art.151 TFUE) / inoltre attenzione europea alle libert economiche alla tutela della concorrenza (quest'ultima presenta profili di incompatibilit con la Cost italiana). rispetto della Costituzione: gli atti amministrativi devono conformarsi alle leggi vigenti anche se ritenute incostituzionali, solo il giudice che deve risolvere una controversia pu sospendere il giudizio e richiedere una decisione in merito della Corte, mentre un'amministrazione non pu n sospendere una decisione n disapplicare una legge ritenuta incostituzionale, mentre pu farlo per un contrasto con una fonte comunitaria. la legalit garanzia si fonda sul meccanismo delle riserve di legge previste dalla Costituzione, infatti gli atti autoritativi delle amministrazioni sono ammissibili solo se previsti dalla legge e, se riguardano e libert personali, solo per disposizione o con approvazione dell'autorit giudiziaria.

    Leggi statali e leggi e statuti regionaliprima dell'avvento della Costituzione la fonte preminente era la legge; ha perso per ormai la sua preminenza anche a causa della potest legislativa regionale acquisita soprattutto con la riforma del Titolo V Cost ( potest esclusiva statale limitata alle materie del 117.2 e alla determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente 117.3 in cui spetta alle Regioni la competenza legislativa; inoltre competenza legislativa residuale regionale che tuttavia pu essere limitata da quella statale in alcuni casi). statuti regionali: si considerano sopraordinati alle leggi regionali (alcuni contenenti atti di indirizzo politico ,disposizioni su principi generali e finalit principali da seguire nell'attivit regionale, a cui per la Corte ha negato qualsiasi efficacia giuridica). la subordinazione delle leggi sia statali che regionali ai vincoli comunitari e costituzionali sembrerebbe ridurre molto l'ambito di indirizzo politico legislativo; in realt gli indirizzi politici sub-costituzionali non si limitano ad un'attivit meramente esecutiva degli indirizzi superiori (perch spesso troppo generici e astratti) ma richiedono ulteriori scelte politiche tra interessi spesso confliggenti. indirizzi legislativi e attivit amministrativa: a volte le leggi effettuano scelte precise in relazione agli interessi e quindi si ha un'attivit amministrativa vincolata / altre volte lasciano spazi pi o meno ampi per scelte successive, due diverse ipotesi a) la legge da spazio a successive specificazioni degli indirizzi politici di competenza degli apparati politici di governo tramite i regolamenti (atti fonte subordinati alla legge) o tramite programmi direttive o altri atti di indirizzo che non sono atti fonte; b) la legge indica dei criteri tecnico-scientifici che devono essere applicati per prendere decisioni concrete compiendo ulteriori

  • scelte di competenza degli apparati amministrativi particolarmente qualificati (spesso in situazione di indipendenza dagli apparati politici, es amminitrazioni indipendenti), c.d. Discrezionalit tecnica. legalit-garanzia e riserve di legge relative: legge a garanzia dei cittadini, tuttavia riserve relative che non escludono che la disciplina concreta possa risultare anche da norme regolamentari o altri atti amministrativi.

    Regolamentisono subordinati alle leggi nel sistema delle fonti, e inoltre la competenza regolamentare attribuita ad apparati competenti in diverse materie (Deliberati da CdM, previo parere CdS, con decreto PdR).Regolamenti governativiil Governo pu svolgere funzione di indirizzo politico sub-legislativo nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale; sono di tipi diversi a seconda del rapporto con la legge:a) regolamenti di esecuzione di leggi e decreti legislativi (e regolamenti europei) in cui le innovazioni di indirizzo sono ridotte al minimo.b) regolamenti di attuazione o integrazione: maggiore spazio per scelte tra gli interessi, in quanto leggi e decreti legislativi si limitano a dettare norme di principio.c) regolamenti indipendenti: stesso ambito discrezionale delle leggi, che possono disciplinare solo materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge.d) regolamenti delegati: l'esercizio della potest regolamentare del Governo dev'essere autorizzato da leggi che determinano le norme generali e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti facendo entrare in vigore le norme regolamentari procedimento di delegificazione, il cui effetto permane fino a quando la legge non torni eventualmente a disciplinare la materia. legalit garanzia: art.17 legge 400/1988 consente l'emanazione di regolamenti di esecuzione , attuazione/integrazione e di delegificazione nelle materie coperte da riserve di legge, esclude quelli indipend. regolamenti ministeriali o interministeriali nelle materie id competenza dei Ministri che comunque non possono contrastare con le norme regolamentari dettate dal Governo.Regime giuridico dei regolamenti: pur essendo atti di indirizzo politico e fonti del diritto, sono sottoposti al regime degli atti amministrativi, soprattutto sotto il profilo della tutela giurisdizionale. Tuttavia anche se equiparati ad atti amministrativi sono emanati normalmente da apparati politici (Governo, Ministri, Consigli, Giunte), caratterizzati come organi di indirizzo politico-amministrativo. Altri regolamenti si distinguono invece perch non sono emanati da organi elettivi , hanno contenuto essenzialmente tecnico e non svolgono funzione di indirizzo politico.Atti di indirizzo politico-amministrativo che non sono fonti del diritto direttive del Presidente del Consiglio per assicurare l'imparzialit, il buon andamento e l'efficienza dei pubblici uffici. programmi (o piani) con funzioni regolatorie (c.d. Piani regolatori) o atti che indicano obiettivi che dovranno essere perseguiti dalle PA.

    Principi costituzionali ed altri principi generali dell'amministrazione pubblicaL'aministrazione pubblica tenuta al rispetto di principi enunciati espressamente dalla Costituzione o da essa deducibili, ma anche principi presupposti da qualsiasi norma giuridica c.d. Principi generali del diritto; principi enunciati o deducibili da leggi ordinarie e principi dettati dal diritto dell'UE. I principi non hanno lo stesso ambito applicativo, forza e funzione: la forza corrisponde a quella della fonte che li esprime o da cui sono dedotti; la funzione diversa a seconda che siano enunciati espressamente da norme (e quindi hanno la stessa funzione delle norme) o siano dedotti o presupposti (hanno quella funzione solo in assenza di norme espresse altrimenti funzione di criteri interpretativi).Imparzialit, partecipazione, giusto procedimentoart.97.1 Cost. Principi che riguardano sia l'organizzazione che l'attivit delle PA, la LPA costituisce il maggiore svolgimento circa l'attivit soprattutto nelle norme in materia di partecipazione al procedimento e contraddittorio degli interessi, mentre il TULPA ha analogo rilievo per l'organizzazione.Imparzialit:le amministrazioni pubbliche dovendo perseguire gli interessi pubblici (che non sono sempre generali) possono essere considerate parti imparziali; diverse valenze del principio: imparzialit e attivit vincolata: quando l'attivit amministrativa completamente vincolata da norme, gli apparati amministrativi hanno un compito simile al giudice imparziale cio far rispettare le norme.

  • imparzialit e organizzazione: a) regole riguardanti le relazioni organizzative tra diversi apparati: il principio pu richiedere la massima possibile indipendenza degli apparati amministrativi dagli apparati politici (es. amministrazioni indipendenti); b) regole riguardanti le persone che operano nelle PA: principio di terziet, la persona non deve avere interessi contrastanti con quelli curati dall'amministrazione (conflitto di interessi) e ad es. il TUEL stabilisce alcune incompatibilit. imparzialit ed eguaglianza: l'imparzialit sembrerebbe vietare all'amministrazione di operare discriminazioni prive di fondamento giustificativo, ma essendo a questo fine sufficiente il principio di eguaglianza si ritenuta l'imparzialit da intendere in funzione alla composizione degli interessi: cio la PA quando opera nel caso concreto per soddisfare gli interessi pubblici primari, deve comunque considerare tutti gli altri interessi sia pubblici che privati, finendo le decisioni per risultare una composizione dei vari interessi soprattutto a questo ultimo fine la LPA prevede precise regole sul procedimento per realizzare la partecipazione dei portatori di interessi sia individuali che diffusi, principio che comunque dev'essere compatibile e quindi limitato da quello del buon andamento (che impedisce una partecipazione assoluta) quindi una partecipazione disciplinata da particolari procedure che garantiscano un contraddittorio con l'amministrazione pu essere considerata attuazione del giusto procedimento.

    Buon andamentoart.97 esprime l'esigenza di un'amministrazione efficace (deve effettivamente raggiungere gli obiettivi), efficiente (raggiungere gli obiettivi impiegando la minima quantit di risorse possibile) ed economica (procurarsi le risorse con il minimo dispendio di mezzi).Spesso gli interessi pubblici sono indicati in modo generico, quindi la verifica pu risultare difficile (infatti risulta pi agevole verificare il buon andamento di un'impresa privata il cui obiettivo principale considerato il profitto) quindi il principio del buon andamento implica che gli obiettivi posti alle PA e le regole che li riguardano dovrebbero essere formulati in modo preciso. tra i principi di buon andamento e di imparzialit esiste un rapporto di integrazione e condizionamento reciproci: se si volesse perseguire l'assoluta imparzialit i tempi e le risorse da impiegare potrebbero risultare eccessivi e quindi compromettere l'efficienza e forse anche l'efficacia; se invece si volesse risparmiare sul personale e sulle risorse si potrebbe compromettere l'imparzialit.

    Responsabilitpluralit di significati del termine, la Costituzione lo utilizza in due diverse disposizioni con accezioni diverse: art.28 Cost. Si preoccupa di sanzionare la violazione di diritti da parte degli atti amministrativi affermando le conseguenti responsabilit dei funzionari e dipendenti secondo le leggi penali, civili e amministrative e disponendo l'estensione della responsabilit alla stessa amministrazione; inoltre regolata in modo speciale la responsabilit per i danni provocati dalle PA da funzionari e dipendenti, c.d. Responsabilit amministrativa, soprattutto se in connessione con la gestione del denaro pubblico. art.97 Cost nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit proprie dei funzionari, responsabilit che prescindono dalle sanzioni penali,civili,amministrative e che seguono alla violazione dei principi dell'amministrazione pubblica, princiio che sembra implicare sia il dover rendere conto del proprio esercizio agli apparati politici ma anche la valutazione diretta dei cittadini del loro operato.

    TrasparenzaA quest'ultima accezione della responsabilit sembra ispirato il principio di trasparenza che dovrebbe rendere possibile la valutazione sulla pubblica amministrazione da parte di chiunque, intesa dal legislatore come accessibilit totale attraverso lo strumento della pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione, degli indicatori degli andamenti, dei risultati dell'attivit, per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialit lo strumento principale di trasparenza costituito dai siti internet delle PA secondo quanto disposto dal CAD (codice dell'amministrazione digitale) che elenca i dati pubblici che devono essere sui siti (notizie sull'organizzazione delle amministrazioni, dati relativi ad aiuti finanziari ecc.); trasparenza anche come principale strumento di lotta alla corruzione. la LPA enuncia poi principi strumentali a quello di trasparenza tra cui il principio di pubblicit, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti, e il diritto di accesso ai documenti anche se alcune disposizioni recenti ne hanno limitato l'utilizzabilit.

  • RagionevolezzaPrincipio ricorrente nella giurisprudenza amministrativa italiana; leading case inglese in materia definisce irragionevole una decisione che nessuna sensible person potrebbe ritenere che possa rientrare nei poteri dell'amministrazione sensible person intesa come esponente tipico del gruppo sociale di riferimento in un certo momento storico, gruppo sociale determinato non in base al principio di maggioranza ma determinato da caratteristiche storico-antropologiche comuni. ragionevolezza come non arbitrariet: accezione di ragionevolezza ricondotta al principio di imparzialit in quanto espressiva del divieto di trattamenti arbitrari, lesivi cio del principio di eguaglianza. altra prospettiva vede la ragionevolezza in riferimento alla certezza, cio pretendere ragionevolezza non significa pretendere certezza assoluta ma quanto pu ritenersi attendibile, ragionevolezza definibile non in s ma in relazione ad un risultato e quindi equivale ad una presunzione di adeguatezza della decisione. ragionevolezza come criterio di valutazione del rispetto di norme e principi quando appunto non possibile raggiungere delle certezze nelle valutazioni dei risultati , obiettivi ecc.

    Proporzionalit e semplificazione la proporzionalit comporta l'inammissibilit dell'imposizione di oneri od obblighi che, rispetto ad un fine legittimo, risultino inappropriati o non effettivamente necessari, comportando una limitazione ingiustificata delle libert e dei diritti dei cittadini applicato soprattutto in relazione ai provvedimenti autoritativi. dev'essere rispettato anche in relazione agli obblighi e agli oneri burocratici, cio consistenti nell'imposizione ai privati di richiedere, produrre o fornire documenti alle PA si applica la semplificazione quale criterio per eliminare o ridurre gli adempimenti burocratici, tramite un susseguirsi di revisioni di norme contenenti appunti obblighi ed oneri burocratici.TempestivitNecessit della ragionevole durata sancita costituzionalmente per il processo giurisdizionale in conformit all'art.6 CEDU termine ragionevole; numerose norme di leggi ordinarie costituiscono espressione di tale principio, soprattutto quelle dettate dalla LPA che prevedono anche la risarcibilit dei danni causati dall'inosservanza dei termini imposti o quelle che attribuiscono un significato all'inerzia dell'amministrazione oltre i termini previsti.

    Principi genrali del dirittoInoltre le PA sono tenute al rispetto di principi generali del diritto quali la certezza, il legittimo affidamento, la buona fede e la correttezza.

    Principi e regole costituzionali della tutela giurisdizionaleSono considerati elementi costitutivi del diritto amministrativo anche le particolari modalit della tutela giurisdizionale.Posizioni giuridiche soggettive dei privati di fronte alle PAI privati possono vantare nei confronti delle PA, come verso ogni altro soggetto, dei diritti soggettivi; inoltre si data tutela ad interessi che ne sarebbero privi nei rapporti intersoggettivi disciplinati dal diritto comune, che rilevano per nei rapporti con le PA tenute al rispetto di specifici principi costituzionali, costruendo specifiche posizioni giuridiche soggettive denominate interessi legittimi. esempio: a differenza di un proprietario privato di un impianto sportivo che libero di scegliere tra i diversi interessati a chi consentirne l'uso (in quanto gli interessati la cui richiesta non accolta sono in posizione di mera soggezione perch i loro interessi non hanno rilievo giuridico), una pubblica amministrazione, in attuazione di una legge che intenda favorire l'attivit sportiva, ha un potere discrezionale regolato soggetto a principi in quanto gli interessati non sono in posizione di mera soggezione l'atto amministrativo, a differenza dal contratto, pu essere giuridicamente rilevante anche per i terzi; gli interessati non possono sostenere di avere il diritto ad ottenere l'impianto ma possono pretendere che l'amministrazione adempia il dovere di rispettare i principi, cio che faccia una scelta che persegua ragionevolmente il fine osservando i principi dell'imparzialit e del buon andamento questa posizione giuridica del privato definita interesse legittimo, quindi correlata al potere di una PA di scegliere discrezionalmente ma nel rispetto di principi che non assicurano la soddisfazione degli interessi ma lasciano aperta la possibilit. interessi legittimi e attivit vincolata: posizione giuridica di chi ha degli interessi la cui soddisfazione

  • richiede un comportamento che la PA tenuta a tenere non avendo alcun potere di scelta. diritti affievoliti: ci sono poteri dell'amministrazione che possono incidere su diritti soggettivi di cui i terzi sono gi titolari (es espropriazione) in questi casi gli interessi legittimi si considerano diritti affievoliti. quest'ultima categoria definisce gli interessi legittimi oppositivi distinguendoli da quelli pretensivi.

    Tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi secondo la CostituzioneDa alcune disposizioni della Costituzione risulta che i diritti soggettivi hanno piena tutela giurisdizionale anche nei confronti delle PA e che tale tutela riguarda anche gli interessi legittimi tutela a cui provvedono due diversi tipi di giudici: di regola spetta alla giurisdizione ordinaria la tutela dei diritti soggettivi e alla giurisdizione amministrativa quella degli interessi legittimi; ma da un lato i giudici amministrativi possono avere in alcune materie indicate dalla legge giurisdizione anche sui diritti soggettivi c.d. Giurisdizione esclusiva, e dall'altro lato il potere di annullamento degli atti amministrativi pu essere attribuito dalla legge a entrambi i giudici sistema dualistico di giurisdizione, stato criticato l'uso dell'interesse legittimo quale criterio di riparto, anche se ormai diminuito. si applicano inoltre i principi stabiliti dall'art.111.1-2 Cost che richiedono che la giurisdizione sia attuata attraverso il giusto processo, la ragionevole durata e che si svolga nel contraddittorio tra le parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

    Diritto delle amministrazioni pubbliche nel sistema multilivello dei pubblici poteriDiritto europeo e competenze delle Regioni ed enti localiRilevanza del diritto dell'UE soprattutto per le attivit sotto il profilo economico in relazione all'obiettivo del mercato unico europeo; disciplina di attuazione del diritto europeo quella relativa ai servizi pubblici e quella sulla scelta dei contraenti dei contratti pubblici; il testo di riferimento il CCP: Codice dei contratti pubblici; gli obblighi derivanti dal diritto europeo in materia possono risolversi nell'esercizio di competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali, esercizio di cui tuttavia risponde lo Stato per questo la Costituzione riconosce allo Stato un potere sostitutivo nei confronti di Regioni, Comuni, Province nel caso di mancato rispetto della normativa, oltre a meccanismi di rivalsa finanziaria dello Stato nelle ipotesi di sanzioni finanziarie.

    La legge sul procedimento amministrativo e le competenze normative statali, regionali, localiI testi normativi pi importanti sono: LPA (intitolata al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ma dal contenuto pi ampio); il D.Lgs.165/2001 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni che ha raccolto vari atti normativi poi divenuto TULPA; D.Lgs.104/2010 che ha approvato il CPA (Codice del processo amministrativo). manca nella Cost italiana una disposizione sul riparto della potest legislativa sull'amministrazione pubblica, quindi si ricorre principalmente alla disciplina della LPAOggetto della disciplina della LPA: in primo luogo enuncia principi riguardanti l'attivit amministrativa e poi regole pi specifiche che ne costituiscono attuazione; infatti il procedimento di cui tratta va inteso in senso ampio, come insieme di attivit diverse da svolgersi in una sequenza ordinata per giungere a una decisione e quindi ad emanare un provvedimento, comprendendo aspetti dell'organizzazione amministrativa, l'accessibilit degli atti e le modalit di partecipazione dei privati, i termini per l'esercizio e per la decisione. dopo le modifiche del 2005, ne oggetto il regime degli atti delle amministrazioni pubbliche, dei quali indica i requisiti di validit (vizi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge) e le conseguenti sanzioni; da un lato quindi riguardano la forza limitativa dei diritti e libert dei cittadini nei confronti PA e dall'altro stabiliscono i presupposti tecnici perch il giudice possa predisporre la tutela norme definite della giustizia amministrativa. LPA e principi costituzionali: essendo una legge ordinaria, per stabilirne la portata vincolante e la sua derogabilit, occorre accertare il suo rapporto con la Costituzione; a) i principi costituiscono una riproduzione di principi costituzionali e quindi vincolano sia il legislatore nazionale che quello regionale; b)le regole riguardanti il procedimento in senso ampio appaiono comunque attuative di principi costituzionali e quindi appaiono inderogabili da leggi successive non conformi; c) le norme sugli atti hanno riferimenti diversi a seconda che riguardino gli aspetti autoritativi di alcuni atti (considerate attuative delle norme costituzionali sulle libert) o il regime in generale (riconducibili invece alle norme sulla giustizia amministrativa), quindi comunque inderogabili

  • LPA e competenza legislativa regionale: a) si esclude una competenza legislativa regionale, essendo l'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali materia di competenza esclusiva statale; ma la competenza amministrativa delle Regioni, non ricompresa nella materia, in che modo pu essere ricondotta alla competenza regionale? sono inoltre di competenza esclusiva statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali, che potrebbe giustificare l'imposizione anche alle Regioni di alcuni principi e regole della LPA; inoltre la materia dell'ordinamento civile, e la tutela della concorrenza; b) la riconduzione alla giustizia amministrativa implica la competenza esclusiva statale, e anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti autoritativi.ambito di efficacia della LPA, art.29 : riconosce in generale la competenza delle Regioni e degli enti locali a regolare le materie disciplinate dalla legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino; vieta espressamente di stabilire garanzie inferiori circa gli obblighi di partecipazione al procedimento, di individuarne un responsabile,di concluderlo entro il termine e di assicurare l'accesso alla documentazione, di competenza legislativa statale; infine stabilisce che si applicano a tutte le PA le disposizioni di alcuni articoli LPA circa il risarcimento dei danni, gli accordi con i privati o tra loro, la tutela del diritto d'accesso ed il regime degli atti.E' poi attribuita dalla Costituzione potest regolamentare agli enti locali (Comuni, Province, Citt metropolitane) in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. si applicano a tutte le PA le disposizioni circa il regime amministrativo degli atti, il regime degli accordi sostitutivi, la responsabilit risarcitoria per il ritardo, la tutela giurisdizionale in materia di accesso. competenza statale esclusiva sul processo amministrativoTesto unico sul lavoro nella PA e competenze normative, regionali e localiTULPA D.Lgs. 165/2001 contiene due gruppi di disposizioni: a) principi sull'organizzazione degli uffici pubblici e soprattutto disciplina compiti fra organi di governo e uffici di direzione; b) rapporto di lavoro dei dipendenti delle PA richiamando le regole del rapporto privato; anche se il decreto stabilisce che le sue disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi 117 Cost, non sembra esistente una competenza statale esclusiva in tema organizzazione delle Regioni ed enti locali; sembra invece spettare allo Stato la competenza sul rapporto d'impiego.

    Parte SECONDA: Funzioni e amministrazionicriterio delle funzioni a cui si riferisce nel suo complesso la PA per individuare tipologie diverse di amministrazioni, cos da ricondurvi i vari elementi della PA sia in senso oggettivo che soggettivo. funzioni di regolazione: es. stabilire quale uso i proprietari possono fare dei terreni, o fissare modalit di circolazione; gli interessi da curare coincidono con quelli di alcuni soggetti, per per soddisfarli necessario limitare la libert di altri soggetti attivit quindi hanno per effetto limitazioni delle libert e dei diritti. funzioni di prestazione: c.d. Servizi pubblici (scuola, assistenza sanitaria, trasporti, posta ecc.), l'amministrazione deve assicurare alle persone prestazioni di vario genere. entrambi i tipi di funzione costituiscono funzioni finali, cio il fine ultimo delle PA; tuttavia esistono ulteriori tipi di attivit amministrativa, negli uffici pubblici persone con diverse abilit fanno uso di diversi materiali per rendere possibili le regolazioni e le prestazioni, es acquisizione e uso del personale, dotazione e disposizione di beni, c.d. Funzioni strumentali; sono invece funzioni ausiliarie quelle dirette a favorire la buona qualit delle diverse attivit amministrative, consistono ne prestare consulenza ed esercitare controlli e spesso sono svolte da apparati speciali.

    Cap.3 AMMINISTRAZIONE DI REGOLAZIONEFunzione pi tradizionale delle PA, diretta a imporre la propria autorit per l'esercizio delle libert costituzionali si riferisce genericamente all'esercizio da parte di PA di poteri autoritari quindi anche atti con efficacia soggettiva individuale. Si realizzano con provvedimenti autoritativi, atti di esercizio di poteri che operano limitazioni delle libert e dei diritti e per questo caratterizzano soprattutto il diritto amministrtivo, essendo estranei al diritto privato (come stabilisce anche art.1 LPA). le posizioni giuridiche dei destinatari dei provvedimenti sono ordinariamente interessi legittimi. poteri ed atti autoritativi sono usati non solo nelle funzioni di regolazione, ma anche in altre funzioni, es l'espropriazione di beni per realizzare le infrastrutture pubbliche.

  • Poteri autoritari e garanzie relativeAutorativit: indica poteri diversi inerenti alla funzione di regolazione;Imperativit: es imposizione di limiti di velocit, l'amministrazione con un atto unilaterale espressione della propria volont fa sorgere l'obbligo giuridico in uno o pi soggetti al quale potr imporne il rispetto tramite controlli e sanzioni il provvedimento imperativo ha per effetto l'incidenza nella sfera giuridica del destinatario senza che ne abbiano rilievo la volont, le intenzioni, le condizioni psicologiche; gli effetti cio si realizzano malgrado la volont contraria e l'eventuale consenso non ha comunque rilevanza diritto privato: necessario un accordo e soprattutto il consenso, le eccezioni in cui si pu sacrificare un diritto di un privato non consenzienti si effettuano solo con provvedimento del giudice; quindi per stabilire la natura imperativa o meno di un provvedimento occorrer accertare la rilevanza del consenso; non necessariamente il provvedimento avr effetti svantaggiosi (es piano urbanistico pu incidere vantaggiosamente) ma l'importante che prescinda dal consenso.Esecutivit ed esecutoriet: diritto privato il privato deve rivolgersi al giudice competente e dimostrare l'esistenza di un valido contratto privo di vizi per ottenere una sentenza definitiva (titolo esecutivo) che riconosca l'obbligo del contraente e lo condanni ad adempiere, e in caso di ulteriore inadempienza dovr nuovamente rivolgersi al giudice per ottenere l'esecuzione forzata nei confronti di una PA il privato ha un'obbligazione che pu essere nata con l'emanazione di un provvedimento imperativo, se non adempie la PA pu avere il potere di provvedere direttamente all'esecuzione forzata senza rivolgersi al giudice n per far accertare l'effettiva esistenza dell'obbligazione, essendo l'atto esecutivo, n per ottenere l'uso della forza, potendo essere ritenuto anche esecutorio. sono denominate forme di autotutela della PA; art.21-ter LPA ha stabilito che le PA possono imporre coattivamente l'adempimento nei casi e modalit stabilite dalla legge, e in caso di inadempimento, previa diffida, le PA provvedono all'esecuzione forzata nelle ipotesi e secondo le modalit stabilite dalla legge quindi necessit di previsione legislativa dell'esecutoriet (anche se non sono indicati i procedimenti per l'esecuzione e quindi le disposizioni non sono base legale sufficiente). tutela giurisdizionale: il cittadino tuttavia non privo di tutela, ma si ha un'inversione dell'onere dell'iniziativa di richiedere l'intervento del giudice, infatti spetta al destinatario della pretesa rivolgersi al giudice perch ne verifichi la conformit e proceda all'annullamento, ricorso che di per s comunque non impedisce che sia eseguito in pendenza di giudizio, a meno che il cittadino non richieda la sospensione. non solo atti imperativi ma altre ipotesi in cui la PA pu procedere autonomamente all'esecuzione forzata per atti nascenti dal diritto privato , es crediti dello Stato, locazione di un bene a titolo propriet privata l'esecutoriet non si riferisce agli effetti reali, autoesecutivi, ma ad atti con effetti obbligatori (?).Revocabilit: la revoca insieme all'annullamento d'ufficio costituisce un provvedimento di secondo grado (che ha per oggetto altri provvedimenti); mediante essa con decisione unilaterale si pu eliminare un atto facendone venir meno l'efficacia sacrificando cos gli interessi e vanificando le posizioni giur soggettive; giustificazione nella finalizzazione del provv amm all'interesse pubblico, cos che se per circostanze sopravvenute o per diversa valutazione un provvedimento risultasse non pi conforme all'interesse pubblico, potrebbe essere revocato il diritto comunitario ha stabilito l'inammissibilit della revoca di un atto legittimo attributivo di diritto o comunque di vantaggi disciplina legislativa della revoca, art.21 quinquies LPA inserito nel 2005: un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole pu essere revocato con effetto inidoneit del provvedimento a produrre ulteriori effetti; invece non previsto un potere di revoca di provvedimenti ad efficacia istantanea, che non potrebbero che avere effetti retroattivi; dubbi su alcuni atti ad efficacia istantanea che richiedono attivit esecutiva: cio che non esauriscono i loro effetti quando acquistano efficacia, essendo necessaria un'attivit che giunge a conclusione in un periodo di tempo adeguato (es permesso edilizio finch non si costruito l'edificio), tuttavia la legge ha prescritto espressamente l'irrevocabilit anche prima. organo competente: in generale quello che ha emanato l'atto, salvo diversa previsione legislativa. presupposti: da un lato sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero mutamento della situazione di fatto, ipotesi che possono essere coincidenti se il mutamento di una situazione di fatto fa emergere nuovi interessi, o non coincidere perch pur permanendo la situazione di fatto pu essere apprezzata in modo diverso / e dall'altro nuova valutazione dell'interesse pubblico originario: sembrerebbe configurare un diritto di pentirsi dell'amministrazione perch ammette la revoca anche se non giustificata da elementi di novit oggettivi, ma dubbi sulla compatibilit con il principio del legittimo affidamento e inoltre perch dovrebbe

  • avere effetti retroattivi ma invece sembra avere effetto solo per il futuro. indennizzo: obbligo dell'amministrazione per i pregiudizi eventualmente subiti dai soggetti direttamente interessati, inoltre comma1bis indennizzo di una revoca sia ad efficacia durevole che istantanea che incida sui rapporti negoziali (concessioni di lavori pubblici) pu corrispondere al massimo al danno emergente, inoltre l'indennizzo tiene conto dell'eventuale conoscenza/conoscibilit da parte dei contraenti della contrariet dell'atto all'interesse pubblico e dell'eventuale concorso all'erronea valutazione, tuttavia circostanza di difficile accertamento e sembra stabilire il dovere dei privati a curare l'interesse pubblico quindi dubbi di conformit. art.21 sexies LPA il recesso unilaterale dai contratti della PA ammesso solo nei casi previsti da legge.Principi di garanzia tipicit: provvedimenti amministrativi incidenti autoritariamente sulla libert delle persone possono esistere soltanto nelle circostanze espressamente previste dalla Costituzione ferma restando la riserva di legge principio di tipicit: spetta alla legge individuare gli atti che possono avere effetti autoritativi, stabilirne gli effetti e i presupposti, gli organi competenti e il procedimento. ordinanze contingibili ed urgenti: l'ordinamento ammette in particolari circostanze l'emanazione di provvedimenti autoritari atipici, per i quali richiesto il rispetto dei principi generali dell'ordinamento ma che possono derogare a norme specifiche la legge indica i presupposti e gli organi competenti ma non i possibili effetti salvo che questi possano avere durata limitata (contingibilit) e siano giustificati dall'esigenza di intervenire (urgenza), es. il prefetto per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica. provvedimenti a contenuto precipuamente tecnico: per problemi tecnici complessi che richiedono che la competenza sia attribuita ad organismi qualificati e le cui finalit da perseguire siano chiare. nominativit: in questi casi i provvedimenti non sono tipici, tuttavia l'ordinamento li definisce con nomi specifici, quindi deve comunque trattarsi di provvedimenti nominati (previsti). proporzionalit: noto da tempo dalla dottrina e giurisprudenza e riconfermato dal diritto comunitario, definito quale criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; i provvedimenti autoritari devono essere: a) idonei al raggiungimento del fine; b) effettivamente necessari al fine; c) adeguati, cio non incidere in misura superiore a quanto necessario. pu essere violato anche attraverso l'imposizione di oneri amministrativi/informatici di carattere burocratico (cio adempimenti che comportino raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla PA), prevista infatti la previa valutazione dell'impatto sulle imprese delle iniziative legislative che introducano nuovi oneri; questi oneri sono strumentali ad altri che condizionano l'esercizio di diritti e libert oppure che condizionano diritti a prestazioni di servizi pubblici. criterio di semplicit per rimediare alle gravose complicazioni per i cittadini dovute a oneri sproporzionati i due principi (sempl e prop) trovano base costituzionale nell'art.23 Cost che prescrive la riserva di legge; la proporzionalit, a differenza della tipicit che opera in senso formale, ha una portata sostanziale.Liberalizzazioni e semplificazioniLa proporzionalit dev'essere rispettata dalle amministrazioni nell'esercizio dei poteri ma ancor prima dal legislatore nell'attribuzione alle amministrazioni dei poteri autoritativi. liberalizzazioni: si ritiene che le leggi prevedano nel ns ordinamento eccessive limitazioni all'attivit economica, quindi si ritiene necessario espandere la libert delle attivit economiche, iper regolazione che stata imputata all'art.41 Cost; sono state approvate disposizioni che dovrebbero abrogare presto tutte le leggi/regolamenti che prevedono limitazioni della libert di attivit economica sproporzionate rispetto alle finalit che possono giustificarle e attuare le regole della concorrenza (abrogazione di disposizioni di pianificazione/programmazione con finalit economica che pongono limiti irragionevoli o non proporzionati e che pongono ostacoli all'avvio di nuove attivit o all'ingresso di nuovi operatori); inoltre si stabilito che gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse; anche prevista una compensazione degli oneri regolatori. semplificazioni: anche il rispetto della proporzionalit circa gli oneri burocratici spetta innanzitutto al legislatore; da tempo molte leggi sono emanate con il fine della semplificazione burocratica; inoltre una direttiva comunitaria richiede agli stati membri di esaminare le procedure e le formalit prescrivendone la semplificazione.

  • Tipologie di provvedimenti autoritativi e relative posizioni giuridiche soggettiveI provvedimenti amministrativi possono avere effetti di diverso tipo in relazione ai quali possono essere classificati; inoltre differenziati possono essere gli ambiti soggettivi di efficacia, potendo i provvedimenti riguardare i soggetti terzi come individui (individuali) o come gruppi nell'insieme (generali). Provvedimenti conformativi : hanno effetti imperativi che consistono nella definizione del contenuto di un diritto in termini di poteri e facolt del suo titolare; non richiedono una separata attivit di esecuzione e quindi non si pone il problema dell'esecutoriet art.42.2 Cost la propriet privata riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina modi di acquisto, godimento e limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, quindi riserva di legge relativa (cio la legge pu rimetterlo ad altri atti normativi subordinati) x la definizione di poteri di godimento/disposizione costituenti la propriet ne un esempio la legislazione urbanistica, che avviene principalmente secondo le prescrizioni delle leggi urbanistiche regionali secondo un modello che inizialmente prevedeva che alcune regole generali ed astratte fossero dettate da regolamenti edilizi, che dei piani precisassero le diverse possibili utilizzazioni e che i Comuni potessero limitare rigorosamente le utilizzazioni dei suoli prescrivendone anche usi pubblici. nonostante i poteri conformativi incidano spesso su diritti preesistenti dei privati (es propriet), agli interessi dei soggetti destinatari riconosciuta la tutela degli interessi legittimi. regolamenti: atti normativi dotati di generalit e astrattezza, alcuni dei quali a contenuto tecnico (es regolamenti edilizi o altri a contenuto economico); ai regolamenti, malgrado siano fonti del diritto, si applica il regime degli atti amministrativi. piani : sono atti generali ma non astratti perch prendono in considerazione situazioni attuali e concrete; spesso sono costituiti da un insieme di prescrizioni contestuali che si integrano reciprocamente (es piano che prevede la destinazione di un terreno alla costruzione di edifici pubblici, un altro per edifici residenziali, un altro per un parco pubblico ecc.); il senso delle prescrizioni dato dalla coerenza rispetto ad un obiettivo non conseguibile attraverso le singole misure conformative. programmi: piano talvolta usato come sinonimo di programma, che pu per avere anche un'accezione diversa, riferendosi ad un insieme coerente di prescrizioni dirette a coordinare delle attivit rispetto a un fine non solo nei contenuti ma anche nei tempi di svolgimento. altri provvedimenti generali e provvedimenti individuali conformativi:

    provvedimenti tariffari e sulla qualit dei servizi: riguardano l'insieme degli utenti dei servizi e dei fornitori (generali)

    ma possono avere effetti conformativi anche dei provvedimenti individuali es nella tutela del paesaggio piani paesaggistici sottopongono a specifica normativa d'uso l'intero territorio regionale, ma possono anche essere emanati provvedimenti che riguardano e conformano singoli diritti di propriet (es provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico di singoli immobili, contenenti una specifica disciplina di tutela).

    Provvedimenti ablatori (privativi)gli effetti imperativi consistono nel privare un soggetto, senza il suo consenso, di un diritto o di alcuni poteri o facolt che ne costituiscono il contenuto; pur incidendo su diritti, agli interessi dei soggetti riconosciuta la tutela degli interessi legittimi del tipo oppositivi, dovendo per la loro soddisfazione cercare di impedire l'esercizio dei poteri amministrativi (c.d. Diritti affievoliti); il principale l'espropriazione per pubblica utilit, ma oggetto dell'ablazione possono essere non solo diritti reali, ma anche patrimoniali o personali, cos che possibile classificarli in tre tipologie: personali, reali, obbligatori.a) personali: incidono su diritti personali, privano i soggetti di poteri inerenti alle loro libert costituzionali, o comunque riguardanti i diritti della persona; la categoria costituita dagli ordini a contenuto positivo (comandi, es vaccinazione, sgombero) o a contenuto negativo (divieti, es circolazione stradale) alcune libert personali non possono essere oggetto di ablazioni in assoluto, oppure esistono delle ipotesi di riserva di provvedimento giudiziario (quindi solo mediante ordini amministrativi), riserva che per non esiste per tutte le libert e i diritti, es la libert di iniziativa economica, libert di riunione, libert di circolazione.b) reali: incidono su diritti reali estinguendoli, privandoli oltre un certo limite del contenuto o costituendone dei nuovi su cosa altrui; il principale l'espropriazione per pubblica utilit: priva coattivamente un soggetto di un diritto

  • attribuendone la titolarit ad un altro soggetto; art.42.3 Cost riserva di legge e obbligo di indenizzo, si pu far ricorso all'espropriazione per qualunque motivo di interesse generale e in relazione a qualsiasi bene (immobili, mobili, diritti reali parziari, diritti obbligatori); la disciplina originaria risale al 1865, legge in parte confluita nel testo unico, prevedeva che il provvedimento fosse preso da un prefetto, a richiesta del soggetto interessato (di regola una PA) dopo una dichiarazione di pubblica utilit che riconosceva la necessit dell'area che si intendeva acquisire, e il soggetto a cui favore era pronunciata era tenuto a versare un indennit corrispondente al valore di mercato disciplina attuale: a) stata integrata nel sistema della disciplina urbanistica e infatti la dichiarazione di pubbl utilit ritenuta implicita nella destinazione ad uso pubblico da parte di un piano urbanistico;b) il provvedimento di competenza di un organo dell'amministrazione locale che pu coincidere con il soggetto che acquisisce il bene; c)l'indennit di espropriazione corrisponde di regola al valore di mercato del bene, ma ridotta del 25% quando l'espropriazione finalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale; effetti giuridici: consente di ottenere gli stessi effetti che si ottengono con il contratto di compravendita, infatti da un lato ha efficacia reale (privazione della propriet, effetto privativo acquisizione della stessa propriet effetto appropriativo) e dall'altro obbligatori (obbligo dell'espropriante di pagare l'indennit obbligo dell'espropriato di consegnare il bene). occupazione acquisitiva: la giurisprudenza nell'intento di salvaguardare opere pubbliche realizzate su aree non espropriate legittimamente, ha finito per ritenere non eliminabili gli effetti di alcuni provvedimenti ablatori illegittimi, dando vita all'occupazione acquisitiva che comporta l'acquisto della propriet ma l'obbligo del pagamento del risarcimento del danno l'istituto poi stato dichiarato disciplinato da un art poi ritenuto costituzionalmente illegittimo, attualmente l'amministrazione che utilizza per scopi di interesse pubblico un immobile in assenza di un efficace esproprio pu disporne l'acquisizione non retroattiva, salvo un indennizzo al proprietario corrispondente al valore di mercato aumentato del 10% a tit di risarcimento. requisizione: provvedimento ablatorio ad effetti reali, il presupposto dev'essere una situazione di emergenza di tipo militare o civile, pu riguardare sia beni immobili (di cui sottratto l'uso) che mobili (di cui sottratta la propriet). prelazione su beni culturali: se un bene qualificato d'interesse storico/artistico oggetto di compravendita tra privati, le parti devono notificare il contratto all'amministrazione competente che pu esercitare un diritto di prelazione acquistando essa stessa il bene al prezzo convenuto tra le parti. limitazioni espropriative: le prescrizioni urbanistiche che, riguardo a beni determinati, prevedano un uso a fini pubblici dei suoli senza che il trasferimento della propriet avvenga entro congrui termini oppure che pur consentendo la conservazione della titolarit sono destinate a incidere immediatamente profondamente sulle facolt di utilizzabilit sussistenti al momento dell'imposizione, sono equiparate ad un'espropriazione, quindi ai sensi dell'art.42.3 fanno sorgere il diritto ad un indennizzo. + ?c) obbligatori: capaci di far sorgere imperativamente delle situazioni obbligatorie, hanno fondamento costituzionale nell'art.23 che consente, nel rispetto della riserva di legge, imposizione di prestazioni personali o patrimoniali; i principali sono i tributi cio obbligazioni di pagamento di una somma di denaro; invece altri costituiscono obblighi di fare, come le precettazioni (impongono la prestazione di un'attivit lavorativa, per esempio le ordinanze sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali).Provvedimenti sanzionatori da un lato sono provvedimenti con funzione punitiva cio infliggono punizioni in relazione a comportamenti, esempio le sanzioni pecuniarie quali le ammende per la violazione di un regolamento sulla circolazione stradale; la legge 689/1981 ne ha dettato una disciplina generale; le posizioni giuridiche soggettive rilevanti si ritengono diritti soggettivi. da un altro lato provvedimenti con funzione ripristinatoria, che hanno per obiettivo rimediare alle conseguenze derivanti da comportamenti contrastanti con la legge o altri provvedimenti, es demolizione di un immobile illegale. funzione sanzionatoria pu averla anche la revoca di provvedimenti aventi effetti favorevoli, es per inosservanza delle condizioni apposte a un'autorizzazione; hanno effetti non diversi da quelli dei provvedimenti ablatori ma svolgono una diversa funzione.Provvedimenti autorizzatoriinsieme a conformativi e ablatori costituiscono lo strumentario pi importante della funzione regolatoria, sui quali dovrebbero operare liberalizzazioni e semplificazioni. Diverse denominazioni (autorizzazioni, licenze, nullaosta, permessi ecc) definizione comune, un'autorizzazione un tipo di atto la cui funzione

  • rimuovere un limite all'esercizio di un diritto, una sorta di assenso preventivo dell'amministrazione allo svolgimento di un'attivit di per s ammissibile (anche se le dispense sono eccezioni a generali divieti) critica: non chiaro in cosa consista il limite rimosso se non nella subordinazione all'emanazione dell'autorizzazione, e inoltre la definizione non spiega le ragioni per cui necessaria un'autorizzazione il senso pi chiaro in riferimento alla funzione, l'autorizzazione serve a rendere possibile a una PA di prendere conoscenza dei programmi di attivit dei cittadini, rendendo quindi possibili interventi della PA quali la verifica di presupposti e requisiti, l'esercizio di poteri conformativi assoggettando lo svolgimento delle attivit a condizioni o modalit esecutive, o l'esercizio di poteri ablatori vietando un'attivit. autorizzazioni con funzione di verifica di presupposti e requisiti legali: l'emanazione pu seguire necessariamente all'esito positivo della verifica di presupposti di fatto o requisiti legali, ma possono verificarsi due altre ipotesi a) la verifica consiste un'operazione conoscitiva a risultato certo (es rilascio del passaporto a chi ha compiuto 10 anni), quindi attivit amministrativa di tipo accertativo ed eventualmente implicito un atto dichiarativo; pu essere previsto un contingentamento (numero chiuso) delle autorizzazioni rilasciabili, quindi occorra fare delle graduatorie. b) verifica a risultato incerto, incertezza che pu derivare da quale delle leggi conoscitive si ritiene applicabile, c.d. Abilitazioni o accreditamenti, es quando sono prescritti requisiti di idoneit tecnica (es abilitazione forense), autorizzazione finalizzata a una verifica preventiva del possesso della idoneit tecnica. autorizzazioni con funzioni conformative o ablatorie: se spetta all'amministrazione fissare le modalit secondo cui l'attivit debba essere svolta, definendo poteri e facolt (es per un'attivit che importa rischi ambientali sono dettate prescrizioni sugli impianti utilizzabili) l'autorizzazione diventa esercizio di poteri conformativi nei confronti del diritto d'impresa; se la legge attribuisce all'amministrazione il potere discrezionale di decidere, dopo una valutazione degli interessi, se vietare o meno un'attivit, al diniego dell'autorizzazione si riconoscono effetti ablatori.Disciplina generale delle autorizzazioni relative alle attivit economiche in attuazione direttiva europea:In attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE sui servizi del mercato europeo interno, un D.Lgs ha stabilito solo motivi imperativi di interesse generale possono giustificare l'istituzione o il mantenimento di regimi autorizzatori riguardanti un servizio , inteso come qualunque attivit economica svolta senza vincolo di subordinazione, salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi ed albi professionali sono inoltre elencate una serie di attivit a cui non si applicano le disposizioni: es attivit connesse con l'esercizio di pubblici poteri e funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e a certe condizioni i servizi d'interesse economico generale; una precisa ricognizione delle attivit escluse pu essere fatta con decreti interministeriali. Il decreto definisce un elenco di motivi imperativi che in gran parte riproduce quello contenuto nella direttiva ma non completamente (quindi non sar sufficiente che una legge prescriva un'autorizzazione per un motivo non previsto per ritenerla abrogata o disapplicarla). Inoltre il decreto richiede altre condizioni per autorizzare un'attivit di servizio che siano: non discriminatorie, proporzionate, chiare ed inequivocabili, oggettive, pubbliche, trasparenti e accessibili che finisce per coincidere con i principi generali della PA.

    Sostituzione di provvedimenti autorizzatori con dichiarazioni dei privati interessati ( scia e dia ) Si discussa l'esigenza o l'intensit dell'intervento regolatorio in certi settori, provvedendo a liberalizzazioni tramite la deregolazione di alcuni settori. Inoltre per raggiungere gli obiettivi voluti, l'imposizione della previa autorizzazione e altri oneri burocratici ledevano i criteri di proporzionalit e semplicit e quindi era necessaria una semplificazione inoltre anche il diritto europeo richiede la riduzione delle autorizzazioni preventive e la sostituzione quando possibile con controlli a posteriori; la solita direttiva comprende tra le condizioni di subordinazione ad autorizzazione che l'obbiettivo non sia conseguibile tramite misure meno restrittive, mentre il decreto attuativo stabilisce che solo per motivi imperativi di interesse generale si concluder con un provvedimento espresso altrimenti la regola la segnalazione di inizio attivit SCIA. da d.i.a. a scia: l'ordinamento it prevede da tempo la sostituzione di provvedimenti autorizzatori con dichiarazioni da parte dei privati interessati all'inizio di attivit da essi stessi dichiarate conformi agli eventuali requisiti, salvi gli interventi dell'amm nel caso in cui la conformit non sussista. Gi il testo originario art.19 LPA aveva previsto l'istituto della dichiarazione di inizio attivit DIA ora sostituito con la SCIA adesso l'art stabilisce che si ricorre alla SCIA quando il rilascio degli atti dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti /requisiti previsti dalla legge o da atti a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente o strumenti di programmazione settoriale x il rilascio degli stessi atti eccezioni: atti in cui sussistano vincoli ambientali,paesaggistici,culturali e atti rilasciati dalle amm

  • preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amm della giustizia , gli atti imposti dalla normativa comunitaria ed infine le attivit economiche a prevalente carattere finanziario la d.i.a. Era esclusa anche per atti preposti alla tutela della sanit e dell'incolumit pubblica, e nei casi in cui fosse richiesto esperimento di prove per l'accertamento dei presupposti. dichiarazione dell'interessato: nelle ipotesi di applicabilit dell'istituto, non necessario il rilascio di un atto di autorizzazione o altri atti di natura autorizzatoria, ma sufficiente la segnalazione da parte dell'interessato, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonch dalle attestazioni di tecnici qualificati e dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche dell'amministrazione. inizio dell'attivit e poteri della PA: pu essere iniziata fin dalla data della segnalazione; ove l'amm accerti la carenza di requisiti, entro 60 gg pu adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivit e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attivit e i suoi effetti entro un termine fissato dalla PA (almeno 30 gg), termine e possibilit di conformazione che per non valgono per chi abbia fatto dichiarazioni mendaci o false attestazioni ai quali sono applicate anche sanzioni. poteri di autotuela: salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni ai sensi degli artt 2i quinquies (revoca) e 21 nonies (annullamento d'ufficio, esercitabile entro un termine ragionevole, tenendo conto dell'affidamento di terzi e se giustificato da interesse pubblico), anche se la nuova normativa sembra restringere i poteri della PA, limitandone l'intervento alla presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico/culturale e previo accertamento dell'impossibilit di tutelare comunque gli interessi mediante conformazione dell'attivit privata. alla d.i.a si erano affiancate delle varianti soprattutto quella edilizia, poi sostituita dalla comunicazione d'inizio di attivit analogamente a quanto previsto in altro settore con la comunicazione unica x la nascita dell'impresa adesso si applicano le norme sulla scia; inoltre altro istituto analogo previsto dalle direttive comunitarie settoriali denominato autorizzazioni generali. semplificazione ed efficienza dell'amministrazione: il divieto di svolgere attivit se non autorizzate stato mantenuto per interessi pubblici di particolare importanza, mentre nei casi riguardanti interessi di minor rilievo si eliminato il controllo preventivo imponendo agli interessati di indicare preventivamente la sola intenzione di svolgere l'attivit salvo il rispetto delle regole e il potere della PA di un controllo successivo; tuttavia la semplificazione pu compromettere l'efficienza dell'amm considerando che un privato pu s avere interesse a iniziare presto l'attivit ma anche ad avere la certezza che l'amm non intervenga successivamente, per questo sarebbe necessario che l'amm operasse i controlli in tempi ragionevoli. d.i.a e scia sono annullabili? Dubbi perch normalmente annullamento e revoca si esercitano nei confronti di provvedimenti amministrativi, mentre questi sono atti di un privato, 3 prospettive:a) pu essere equiparata ad atto amministrativo l'inerzia dell'amministrazione che avrebbe potuto vietare la prosecuzione dell'attivit e non l'ha fatto nel termine, cos gli istituti si configurano come silenzio assenso.b) il legislatore richiama le norme sul silenzio inadempimento x la tutela di chi abbia interessi contrari a quelli che intendono svolgere le attivit alla base di scia o dia.c) pu darsi che il legislatore abbia menzionato l'annullamento e la revoca riconoscendo soltanto il potere di impedire lo svolgimento dell'attivit non conforme alla legge o di prendere provvedimenti ripristinatori. (?) la normativa sulla scia si autoqualifica attinente alla tutela della concorrenza e dichiara di costituire livello essenziale delle prestazioni civili e sociali, quindi suggerisce una competenza legislativa statale.

    Posizioni giuridiche soggettive connesse alle autorizzazioni e agli atti dei privati che le sostituisconol'interesse ad ottenere un'autorizzazione considerato un interesse legittimo pretensivo, si pretende cio l'esercizio del potere amministrativo a favore dell'interessato tramite il rilascio dell'atto, considerato atto con effetto accrescitivo per l'interessato; tuttavia nei casi di attivit vincolata della PA o nei casi in cui valgono scia e istituti analoghi si ritiene che l'interessato ha fin dall'inizio un diritto, e infatti le norme sulla scia prevedono l'attribuzione delle controversie alla giurisdizione esclusiva amministrativa quindi dir soggettivi; necessit di tutelare anche i terzi controinteressati, tuttavia l'ordinaria tutela degli interessi legittimi consiste nel richiedere l'annullamento dell'atto amministrativo, problemi per la scia dove l'effetto autorizzativo non discende dall'amministrazione ma automaticamente connesso all'atto di un privato il legislatore ha stabilito che scia e atti analoghi costituiscono attivit liberalizzate che non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili e per la tutela dei terzi circa le mancate verifiche da parte della PA si richiamano le norme sul silenzio inadempimento.

  • Concessioni provvedimenti mediante i quali la PA fa acquistare al concessionario un diritto, contrapposte alle autorizzazioni anche se non sempre facile distinguerle; si distinguono in traslative (la PA attribuisce qualcosa che preesisteva nella propria sfera giuridica e lo trasferisce al concessionario, es concessioni di uso di beni pubblici quali i tavolini esterni del bar) / costitutive (al concessionario attribuito un diritto che non preesisteva ma che la PA ha comunque il potere di costituire, es. attribuzione della cittadinanza). dubbi sulla natura autoritativa delle concessioni, infatti non possono prescindere dal consenso visto che si attribuiscono con la richiesta o almeno l'assenso dell'interessato; molte sembrano avere natura di contratti c.d. Concessioni -contratto stabilire la natura autoritativa o meno ha rilevanza giuridica perch negandola ai sensi dell'art.1 LPA si dovr applicare il diritto privato, salvo il rispetto dei principi.Sovvenzioni economichenell'ambito delle concessioni traslative, costituiscono erogazioni di denaro pubblico a favore di imprese con lo scopo o di favorirne la sopravvivenza o di incoraggiarne la produzione (incentivi); possono assumere forme diverse (es contributo al pagamento degli interessi ) cos i poteri pubblici si ingeriscono nell'economia correggendo gli esiti del mercato e indirizzandoli verso gli obiettivi di interesse pubblico. effetti autoritativi indiretti: non hanno effetti imperativi nei confronti di chi le ricevono ma indirettamente ne hanno nei confronti dei soggetti appartenenti alla stessa categoria economica che ne sono esclusi incidendo sui loro diritti di inziativa e libert economica; sono interventi riconducibili all'art.41.3 Cost, quindi devono essere giustificati dai fini indicati e previsti dalla legge. per il diritto dell'UE sono considerati aiuti di Stato e quindi si applicano artt. 107-108-109 TFUE disciplina LPA: art.12 a tutela dell'imparzialit, prevede che tali interventi siano subordinati alla predeterminazione ed alla publicazione da parte delle amm procedenti dei criteri e delle modalit a cui devono attenersi; principio di trasparenza richiede che siano pubblicate sui siti istituzionali.

    Atti strumentali (anche) alla funzione di regolazione: provvedimenti dichiarativi per svolgere le funzioni di regolazione spesso necessaria un'attivit conoscitiva i cui risultati devono essere conoscibili, per la verificazione di presupposti o requisiti le amm competenti possono dover compiere semplici ricognizioni di fatti o documenti esistenti oppure dover compiere attivit valutative che richiedono scelte attinenti a criteri/leggi conoscitive da applicare i risultati sono provvedimenti dichiarativi. atti che possono rilevare solo come presupposto per altro atto, c.d. Verbale (es verbale esame di guida), oppure avere rilievo autonomo e costituire presupposto per una serie infinita di atti, c.d. Attestazione o certificato (es titoli di studio); spesso l'atto dichiarativo pu avere per presupposto altri atti dichiarativi (es certificato esami sostenuti ha per presupposto i verbali delle prove di esame) a volte il contenuto pu essere contestato dando prova contraria (es elezioni), altre atti determinano una certezza legale il cui contenuto non contestabile se non a querela di falso per questo motivo sono ritenuti autoritativi (perch obbligano a non contestarli) ma anche privilegi dell'amm (perch le consentono di sottrarsi al giudice); questo tipi di atti costituiscono oneri amministrativi che si cerca di eliminare/ridurre con la semplificazione: si infatti inizialmente stabilito che i certificati potessero essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive degli interessati c.d. Autocertificazioni; pi recentemente si stabilito che i certificati sono sempre sostituiti nei rapp con la PA dalle dichiarazioni sostitutive degli interessati, mentre le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualit personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e su di essi scritto, a pena di nullit, che non possono essere prodotti alla PA quindi le pA devono acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive previa indicazione dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento, ovvero accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. esistono anche certificazioni rilasciate da organismi privati che certificano ad es la buona qualit dell'organizzazione di un'impresa, o l'impiego di metodi rispettosi per l'ambiente; sono solitamente richieste volontariamente ad organismi privati la cui notoriet e seriet sono generalmente note in alcuni casi la legge prevede che ad attestazioni di org privati sia attribuita efficacia equiparabile a quella di un atto pubblico, e che il possesso sia requisito necessario per emanare un atto amministrativo, es. nei lavori pubblici, qualificazione attestata dalla Societ organismi di attestazione SOA.

  • Modelli organizzativi e rapporti politica-amministrazionei rapporti tra politica e amministrazione sono riconducibili a due modelli dominanti, quello ministeriale (politico-burocratico, stretta interazione il modello dei ministeri e analoghi apparati delle Regioni ed enti locali, svolge le attivit amministrative tradizionali) / amministrazioni indipendenti (tecnocratico, alta competenza tecnica, autonomia e indipendenza competenti per decisioni di attuazione di indirizzi politici molto generali, equilibrio tra interessi contrapposti, risoluzione di problemi