Somministrazione Alimenti e Bevande -...

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1 Somministrazione Alimenti e Bevande Tipo atto Autorizzazione e SCIA al momento dell’effettivo inizio di attività*. In caso di somministrazione temporanea, subingresso e nell’ambito di altre attività è sufficiente la scia. *Il Dlgs n. 147/2012 entrato in vigore il 14 settembre 2012 prevede che sia ancora necessaria l’autorizzazione solo nelle zone da sottoposte a tutela fissate con delibera del Comune competente. Quindi se il Comune non ha stabilito zone di tutela o l’attività di somministrazione viene posta in essere in porzioni del territorio comunale non oggetto a tali vincoli l’attività potrà essere iniziata immediatamente con la presentazione della SCIA corredata della documentazione indicata nel presente documento. Diversamente dovrà essere ancora presentata una richiesta di procedimento unico (autorizzazione) ed una volta ottenuta al momento dell’effettivo inizio anche una SCIA. Principale normativa di riferimento L. 31/05/1965 n. 575 Disposizioni contro la mafia L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 03/06/1998 n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Regolamento (CE) del 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno D.G.R. Lombardia 22/12/2010 n. 1062 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno D.G.R. Lombardia 23 gennaio 2008 n.8/6495 indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione e bevande (l.r. 30/2003) LR 24 dicempre 2003 n. 30 Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande L.R. 02/02/2010, n. 6. Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere L.R. 27 febbraio 2012, n. 3. Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere). Definizione

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1

Somministrazione Alimenti e Bevande

Tipo atto

Autorizzazione e SCIA al momento dell’effettivo inizio di attività*.

In caso di somministrazione temporanea, subingresso e nell’ambito di altre attività è sufficiente la scia.

*Il Dlgs n. 147/2012 entrato in vigore il 14 settembre 2012 prevede che sia ancora necessaria

l’autorizzazione solo nelle zone da sottoposte a tutela fissate con delibera del Comune competente.

Quindi se il Comune non ha stabilito zone di tutela o l’attività di somministrazione viene posta in essere in

porzioni del territorio comunale non oggetto a tali vincoli l’attività potrà essere iniziata immediatamente

con la presentazione della SCIA corredata della documentazione indicata nel presente documento.

Diversamente dovrà essere ancora presentata una richiesta di procedimento unico (autorizzazione) ed una

volta ottenuta al momento dell’effettivo inizio anche una SCIA.

Principale normativa di riferimento

L. 31/05/1965 n. 575 Disposizioni contro la mafia L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza

e per la pubblica moralità D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di

documentazione amministrativa D.P.R. 03/06/1998 n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti

relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi Regolamento (CE) del 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato

interno D.G.R. Lombardia 22/12/2010 n. 1062 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel

mercato interno D.G.R. Lombardia 23 gennaio 2008 n.8/6495 indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni,

delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione e bevande (l.r. 30/2003) LR 24 dicempre 2003 n. 30 Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande L.R. 02/02/2010, n. 6. Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere L.R. 27 febbraio 2012, n. 3. Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).

Definizione

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Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle

alcoliche di qualsiasi gradazione (non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi,

fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di

sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto

somministrare alcolici con una gradazione superiore al 21 per cento del volume) .

Le varie attività di somministrazione sono state individuate dalla normativa statale (Legge 287/1991) che,

in seguito, le Regioni hanno modificato ed ampliato a più riprese. Nella Regione Lombardia la normativa

applicata è quella del Testo Unico in materia di Commercio e Fiere 6/2010 (dagli articoli 61- 80), così come

modificato dalla Legge regionale 3/2011.

Tra le attività di somministrazione, per la loro specificità, evidenziamo quelle effettuate:

- all’interno di pubblici esercizi – dove la vendita per il consumo di alimenti e bevande avviene sul

posto, sia all’interno dell’esercizio che all’esterno, in un’area attrezzata a tal fine. Per pubblici esercizi si

intendono secondo quanto stabilito nell’Allegato A alla D.G.R. n.VIII/6495 del 23/01/2008 (art.6, comma 1):

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti

preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al

tavolo;

b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti

e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti

preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la

somministrazione del prodotto “pizza”;

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di

gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda

l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla

produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche

di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla somministrazione

di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati

nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da

somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e

bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;

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l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto

alla prima;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è

prevalente rispetto alla prima.

-in via temporanea(SCIA) - cioè svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone, nei locali e

nei luoghi in cui si svolgono e per la durata delle stesse;

Nota: ai sensi della L.35/2012, a partire dal 07/04/2012, per l'attività temporanea di somministrazione di

alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi

locali straordinari, non è più richiesta l'autocertificazione dei requisiti professionali. Rimane invece

ancora l'obbligo di autocertificare il possesso dei requisiti morali. Pertanto la SCIA che gli interessati

devono presentare dovrà essere corredata dalla scheda 2 della modulistica unificata compilata

esclusivamente nella parte riferita ai requisiti morali

- all’interno di circoli privati – fatta a favore dei propri associati, presso la sede ove sono svolte le

attività istituzionali.

Quasi tutti i circoli sono aderenti ad organismi od enti che hanno finalità assistenziali o ricreative

riconosciute dal Ministero dell'Interno. Nei circoli, siano essi aderenti o non aderenti ad organismi od enti

nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

La disciplina in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati, ispirata ai

principi della semplificazione e dell'autocertificazione, dispone in maniera diversa a seconda che le

associazioni e i circoli siano o meno aderenti a enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali

sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Con il D.P.R. n. 235/01 se aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono

riconosciute dal Ministero dell'Interno, per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri associati

presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali, si dovrà presentare la Segnalazione Certificata

Inizio Attività (S.C.I.A.). Invece nel caso di circoli non aderenti ad enti ed organismi nazionali si dovrà

presentare la domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, indicando se

l'attività di somministrazione verrà effettuata direttamente o in forma di impresa (cioè affidata ad impresa

o società) in questo caso il soggetto delegato dovrà possedere i requisiti professionali previsti per esercizi

aperti al pubblico.

- nell’ambito di altre attività(SCIA):

congiuntamente ad attività di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari,

impianti sportivi ed altri esercizi similari, nei quali si configura come attività non prevalente;

in esercizi situati all’interno di aree metropolitane e stazioni di mezzi di trasporto pubblico;

direttamente da parrocchie, oratori, comunità religiose;

in esercizi situati all’interno di musei, teatri, sale da concerti e simili;

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nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la

somministrazione viene effettuata al pubblico;

attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti in stabilimenti (compresi gi impianti di

macellazione), laboratori, centri di cottura

in strutture di vendita all'ingrosso

al domicilio del consumatore – rivolta esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle

persone da lui invitate presso il suo domicilio (casa privata, residenza storica, azienda, sede congressuale,

ecc.).

a mezzo distributori automatici - È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi

gradazione mediante distributori automatici.

Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e

bevande

Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la

riabilitazione, coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la

riabilitazione;

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è

prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in

concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di

cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza

fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza,

estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità

pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente

all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti

previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata

applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e

il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti,

per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo,

le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività di cui ai punti b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a

decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine

di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

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3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata

concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a

incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere

posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti

individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998.

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e

bevande

L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al

titolare dell’impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al

legale rappresentante, o ad altra persona preposta all’attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti

professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e

di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio

precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o

all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di

coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare,

comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui

all’articolo 18 della legge regionale recante ‘Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni

della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi

nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte

delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) e

2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra

scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,

alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Requisiti oggettivi che devono essere posseduti per i pubblici esercizi:

I pubblici esercizi devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-

sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Al fine del rilascio dell’autorizzazione occorre accertare la conformità del locale ai criteri stabiliti

con D.M. n. 564/1992 (Requisiti di sorvegliabilità):

Le porte o altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e

non sono utilizzati per l’accesso ad abitazioni private e sono direttamente ed integralmente visibili

dalla strada, piazza o altro luogo pubblico anche in caso di locali parzialmente interrati;

La visibilità esterna dei locali è garantita anche in caso di locali ubicati ad un livello superiore a

quello stradale;

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Le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno e non sono

frapposti impedimenti all’ingresso o all’uscita del locale durante l’orario di apertura dell’esercizio;

Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico,

non sono chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non

consentano un immediato accesso;

I locali interni non aperti al pubblico sono stati già indicati al momento della richiesta

dell’autorizzazione di cui all’art.69 della L.R. 6/2010 ed agli stessi è garantito l’accesso agli ufficiali

ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge. In ogni caso è assicurata,

mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l’identificabilità degli

accessi ai vani interni dell’esercizio e delle vie di uscita del locale medesimo;

Per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea

Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è

necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività presenti uno dei

seguenti documenti:

a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è

sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di

competenza relativa a routine memorizzate;

b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente

riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso

professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di

alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province

autonome di Trento e di Bolzano.

Nei casi in cui l’avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di

uno dei documenti sopra indicati.

Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA,

di nessuno dei documenti richiesti, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione

presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia,

dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese

anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi

caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono

ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Requisiti Igienico-Sanitari

Al fine di agevolare la comprensione dei requisiti igienco-sanitari che devono essere presenti nel pubblico

esercizio dedicato alla somministrazione si riporta il contenuto delle schede predisposte dalla ASL di Milano

utili alla verifica preventiva all’atto della presentazione della domanda.

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Ogni esercizio deve effettuare un piano di autocontrollo con i seguenti contenuti minimi:

descrizione dell’attività svolta

individuazione del responsabile delle procedure di autocontrollo

analisi dei rischi

descrizione delle procedure per:

o selezione fornitori e accettazione prodotti in entrata;

o monitoraggio punti critici di controllo;

o gestione prodotti con riferimento alle procedure di stoccaggio e di messa in vendita per

prodotti che necessitano di particolari condizioni di conservazione;

o manutenzione locali e impianti con particolare riferimento a quelli destinati alla conservazione

di alimenti;

o pulizia e disinfezione locali e attrezzature;

o formazione del personale;

o sistema di blocco e ritiro dal mercato di prodotti pericolosi per il consumatore;

registrazione delle non conformità, delle verifiche e degli interventi di manutenzione.

I titolari delle attività alimentari devono assicurare che:

gli addetti alla manipolazione degli alimenti (anche il personale in prova) siano controllati e abbiano

ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d’igiene alimentare, in relazione all’attività

specifica svolta con cadenza almeno ogni due anni;

i responsabili della gestione della procedura dell’autocontrollo abbiano ricevuto un’adeguata

formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP;

la formazione sia registrata con apposita documentazione.

In caso di utilizzo di soppalchi e seminterrati:

Soppalchi

L’altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di mt 2,10; almeno la edesima

altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi

siano destinati alla permanenza di persone.

La superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore ad un terzo di quella del

locale soppalcato.

Qualora l'altezza, come sopra definita, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, sia almeno

di mt 2,20, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale.

La parte soprastante deve avere almeno un lato completamente aperto e deve essere munita di balaustra

non inferiore a mt 1,10 di altezza.

La regolarità dell'aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato,

considerando la superficie utile complessiva.

Le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

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Sono ammessi, senza essere computati nella superficie lorda di calpestio, soppalchi aventi profondità

massima di cm 180.

Seminterrati con permanenza di persone

I seminterrati possono essere adibiti a permanenza di persone se presentano:

• le caratteristiche di abitabilità per i vari locali, come indicate per i soppalchi;

• la corretta destinazione d’uso verificata dal comune;

• autorizzazione in deroga rilasciata dalla ASL.

Per Bar - Tavole fredde - Prodotti di gastronomia preconfezionati

Locale somministrazione

Requisiti:

• altezza minima mt 2,70;

• cubatura minima mc 24;

• aerazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale.

L’insufficiente aerazione naturale diretta può essere integrata o sostituita con impianto di condizionamento

conforme;

• illuminazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale integrabile o sostituibile

con illuminazione artificiale;

• impianti a gas: necessitano di certificazione ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo

Economico 22 gennaio 2008, n. 37, corredata di copia dei requisiti tecnico-professionali dell’impiantista e

recante le specifiche norme tecniche applicate per la realizzazione del medesimo impianto. Il locale deve

essere dotato di apertura/e di ventilazione permanente fornita di griglia, con protezione dall’ingresso di

insetti e altri animali;

• banco di mescita attrezzato in modo da prevedere spazi e lavabi separati per le diverse operazioni

(caffetteria, manipolazione alimenti).

Gli alimenti esposti devono essere mantenuti ad idonea temperatura e protetti dalla contaminazione con

apposite vetrine o similari.

Per la preparazione dei prodotti di tavola fredda e di gastronomia preconfezionati deve essere prevista una

zona appositamente dedicata con superficie di almeno mq 4.

Servizi igienici

Sono necessari:

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• almeno un servizio igienico annesso (interno all’esercizio) ad uso esclusivo del personale;

• servizi igienici per il pubblico in numero di uno ogni mq 60, o frazione, della superficie del locale/i di

somministrazione.

Ad eccezione di quello per il pubblico disabile (regolamentato da normative specifiche), tutti i servizi igienici

dovranno avere le seguenti caratteristiche:

• locale WC, contenente il vaso, con superficie minima di mq 1, altezza media non inferiore a mt 2,40 e

dotato di finestra per aerazione naturale diretta, non inferiore a mq 0,50. Se privo di finestra (bagno cieco),

dovrà essere dotato di aspirazione forzata con ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione

continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso

esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione

dell'ambiente

• antibagno con superficie minima di mq 1, altezza media non inferiore a mt 2,10. La porta che accede

all’esterno dovrà essere dotata di ritorno automatico, con apertura verso l’esterno;

• pavimenti e pareti, fino ad altezza di mt 2 in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile

• lavabo con distributore di sapone liquido e con asciugamano elettrico o con asciugamani non riutilizzabili

da cestinare dopo l'uso;

• erogatori dell’acqua potabile e scarico del wc azionati a comando non manuale e non a gomito;

• contenitori per rifiuti, con coperchio a tenuta azionato a pedale.

Spogliatoi

Requisiti:

• superficie commisurata a non meno di mq 1,50 per ogni addetto;

• altezza media non inferiore a mt 2,40;

• aerazione naturale oppure idonei dispositivi per il ricambio dell’aria, come stabilito per i bagni ciechi;

• riscaldamento adeguato;

• pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad una altezza minima di mt 2,00 dal

pavimento;

• devono essere collocati armadietti individuali a doppio scomparto per la custodia separata degli

indumenti da lavoro da quelli personali.

L'antibagno che rispetta tali requisiti può essere usato come spogliatoio.

Deposito/vano

Requisiti:

• locale/vano di adeguate dimensioni, proporzionato all’entità delle attività svolte, con

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spazi e attrezzature idonee, separati per materie prime e prodotti finiti, scaffalature e

bancali rivestiti di materiale lavabile sanificabile;

• altezza media non inferiore a mt 2,70 e rapporti aeroilluminanti non inferiori a 1/10

della superficie se con permanenza di persone;

• altezza media non inferiore a mt 2,10 se non vi è permanenza di persone;

• tutte le aperture protette da reticelle a maglia fine;

• pareti intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a mt 2, con materiali di colore chiaro e lavabili;

• soffitti di materiale idoneo, tale da non creare inconvenienti alle sostanze alimentari.

Modalità smaltimento rifiuti

I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per

evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.

Si devono prevedere opportune procedure per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei

sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e

gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e

altri infestanti.

Requisiti igienico sanitari ristoranti

Cucina

Requisiti:

• altezza media minima mt 2,70;

• cubatura minima mc 24;

• aerazione illuminazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del

locale;

• impianti di cottura: tutti gli impianti di cottura (a gas, elettrici, a combustibili solidi) necessitano di cappe

aspiranti collegate a canna di esalazione/fumaria indipendente, a tenuta, sfociante un metro oltre il colmo

del tetto;

• impianti a gas: necessitano di certificazione ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22

gennaio 2008, n. 37 corredata di copia dei requisiti tecnico-professionali dell’impiantista e recante le

specifiche norme tecniche applicate per la realizzazione del medesimo impianto. Il locale deve essere

dotato di apertura/e di ventilazione permanente fornita di griglia, con protezione dall’ingresso di insetti e

altri animali.

Caratteristiche del locale e attrezzature minime:

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• non deve avere comunicazione diretta con i servizi igienici o con i locali di abitazione e non deve essere

impiegato in alcun modo per sosta o dimora di persone e di animali;

• pareti intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a mt 2, con materiali impermeabili, facilmente

lavabili e disinfettabili;

• soffitti e attrezzature sopraelevate realizzati in modo tale da evitare accumulo di sporcizia, formazione di

muffa e caduta di particelle;

• pavimenti facili da pulire, realizzati con materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico;

• porte rivestite di materiale liscio e impermeabile;

• aperture dotate di reti anti-insetti;

• superfici e attrezzature a contatto con gli alimenti devono essere idonee a tale scopo, oltre ad essere

facilmente pulibili, disinfettabili, in materiale liscio, lavabile, resistente alla corrosione e non tossico;

• lavelli per gli alimenti in numero adeguato alle necessità dell'esercizio e muniti di rubinetti di acqua

fredda e calda con erogatori di sapone liquido e asciugamani non riutilizzabili;

• impianti eroganti acqua calda e fredda per il lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature e dispense per il

loro ricovero;

• deve essere presente un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le

mani, con acqua calda e fredda, dotati di sapone non riutilizzabile e sistema igienico d’asciugatura. Gli

impianti per il lavaggio alimenti devono essere separati da quelli di lavaggio delle mani;

• percorsi e passaggi, qualora destinati anche a mezzi di movimentazione, di larghezza superiore almeno a

cm 70 all’ingombro massimo dei mezzi. In ogni caso i percorsi non devono sovrapporsi alle postazioni di

lavoro;

• devono essere disponibili postazioni di lavoro tali da evitare la contaminazione nelle varie fasi di

manipolazione.

Servizi igienici

Sono necessari:

• almeno un servizio igienico annesso (interno all’esercizio) ad uso esclusivo del personale;

• servizi igienici per il pubblico in numero di uno ogni mq 60, o frazione, della superficie del locale/i di

somministrazione.

Ad eccezione di quello per il pubblico disabile (regolamentato da normative specifiche), tutti i servizi igienici

dovranno avere le seguenti caratteristiche:

• locale WC, contenente il vaso, con superficie minima di mq 1, altezza media non inferiore a mt 2,40 e

dotato di finestra per aerazione naturale diretta, non inferiore a mq 0,50. Se privo di finestra (bagno cieco),

dovrà essere dotato di aspirazione forzata con ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua,

12

ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso

deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione

dell'ambiente;

• antibagno con superficie minima di mq 1, altezza media non inferiore a mt 2,10.

La porta che accede all’esterno dovrà essere dotata di ritorno automatico, con apertura verso l’esterno;

• pavimenti e pareti, fino ad altezza di mt 2 in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

• lavabo con distributore di sapone liquido e con asciugamano elettrico o con asciugamani non riutilizzabili

da cestinare dopo l'uso;

• erogatori dell’acqua potabile e scarico del wc azionati a comando non manuale e non a gomito;

• contenitori per rifiuti, con coperchio a tenuta azionato a pedale.

Spogliatoi

Requisiti:

• superficie commisurata a non meno di mq 1,50 per ogni addetto;

• altezza media non inferiore a mt 2,40;

• aerazione naturale oppure idonei dispositivi per il ricambio dell’aria, come stabilito per i bagni ciechi;

• riscaldamento adeguato;

• pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad una altezza minima di mt 2,00 dal

pavimento;

• devono essere collocati armadietti individuali a doppio scomparto per la custodia separata degli

indumenti da lavoro da quelli personali.

L'antibagno che rispetta tali requisiti può essere usato come spogliatoio.

Deposito/vano

Requisiti:

• locale/vano di adeguate dimensioni, proporzionato all’entità delle attività svolte, con spazi e attrezzature

idonee, separati per materie prime e prodotti finiti, scaffalature e bancali rivestiti di materiale lavabile

sanificabile;

• altezza media non inferiore a mt 2,70 e rapporti aeroilluminanti non inferiori a 1/10 della superficie se

con permanenza di persone;

• altezza media non inferiore a mt 2,10 se non vi è permanenza di persone;

• tutte le aperture protette da reticelle a maglia fine;

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• pareti intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a mt 2, con materiali di colore chiaro e lavabili;

• soffitti di materiale idoneo, tale da non creare inconvenienti alle sostanze alimentari.

Locale somministrazione

Requisiti:

• altezza minima mt 2,70;

• cubatura minima mc 24;

• aerazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale.

L’insufficiente aerazione naturale diretta può essere integrata o sostituita con impianto di condizionamento

conforme;

• illuminazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale integrabile o sostituibile

con illuminazione artificiale;

Gli alimenti esposti devono essere mantenuti ad idonea temperatura e protetti dalla contaminazione con

apposite vetrine o similari.

Modalità smaltimento rifiuti

I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per

evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.

Si devono prevedere opportune procedure per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei

sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e

gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e

altri infestanti.

Tempi

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla

presentazione della domanda. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità

esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

Ampliamento esercizi esistenti

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a

comunicazione al SUAP competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione. il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di

polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle

relative alle destinazioni d'uso.

Subingresso con SCIA

Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al SUAP in cui ha sede

l'esercizio, e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che

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sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali,

professionali.

In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui

che subentra, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei 365 giorni

successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non

imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito

professionale. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se

l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali.

Documentazione da allegare alla pratica:

fotocopia completa di un documento d’identità del titolare o del legale rappresentante, ovvero dei soci

in corso di validità, qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al

ricevimento dell’istanza; (per i cittadini stranieri extracomunitari) fotocopia completa del permesso di

soggiorno in corso di validità, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e per motivi

familiari, o carta di soggiorno;

documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali;

4. planimetria dei locali in scala non inferiore ad 1:100;

documentazione comprovante i requisiti professionali del richiedente (o del delegato) quando non

autocertificabile;

documentazione previsionale di impatto acustico se previsto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora

per la sola riproduzione della musica registrata senza alcuna attività di intrattenimento e/o sia previsto

lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica (ad es: cabaret, haraoke, concerti,

musica dal vivo) - L’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale è pubblicato periodicamente

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel sito internet:

ww.ambiente.regione.lombardia.it.;