Somministrazione Alimenti e Bevande -...
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Tipo atto
Autorizzazione e SCIA al momento dell’effettivo inizio di attività*.
In caso di somministrazione temporanea, subingresso e nell’ambito di altre attività è sufficiente la scia.
*Il Dlgs n. 147/2012 entrato in vigore il 14 settembre 2012 prevede che sia ancora necessaria
l’autorizzazione solo nelle zone da sottoposte a tutela fissate con delibera del Comune competente.
Quindi se il Comune non ha stabilito zone di tutela o l’attività di somministrazione viene posta in essere in
porzioni del territorio comunale non oggetto a tali vincoli l’attività potrà essere iniziata immediatamente
con la presentazione della SCIA corredata della documentazione indicata nel presente documento.
Diversamente dovrà essere ancora presentata una richiesta di procedimento unico (autorizzazione) ed una
volta ottenuta al momento dell’effettivo inizio anche una SCIA.
Principale normativa di riferimento
L. 31/05/1965 n. 575 Disposizioni contro la mafia L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
e per la pubblica moralità D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di
documentazione amministrativa D.P.R. 03/06/1998 n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi Regolamento (CE) del 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno D.G.R. Lombardia 22/12/2010 n. 1062 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno D.G.R. Lombardia 23 gennaio 2008 n.8/6495 indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni,
delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione e bevande (l.r. 30/2003) LR 24 dicempre 2003 n. 30 Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande L.R. 02/02/2010, n. 6. Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere L.R. 27 febbraio 2012, n. 3. Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
Definizione
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Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione (non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi,
fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto
somministrare alcolici con una gradazione superiore al 21 per cento del volume) .
Le varie attività di somministrazione sono state individuate dalla normativa statale (Legge 287/1991) che,
in seguito, le Regioni hanno modificato ed ampliato a più riprese. Nella Regione Lombardia la normativa
applicata è quella del Testo Unico in materia di Commercio e Fiere 6/2010 (dagli articoli 61- 80), così come
modificato dalla Legge regionale 3/2011.
Tra le attività di somministrazione, per la loro specificità, evidenziamo quelle effettuate:
- all’interno di pubblici esercizi – dove la vendita per il consumo di alimenti e bevande avviene sul
posto, sia all’interno dell’esercizio che all’esterno, in un’area attrezzata a tal fine. Per pubblici esercizi si
intendono secondo quanto stabilito nell’Allegato A alla D.G.R. n.VIII/6495 del 23/01/2008 (art.6, comma 1):
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al
tavolo;
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti
e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la
somministrazione del prodotto “pizza”;
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di
gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda
l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla
produzione né alla cottura;
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche
di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla somministrazione
di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati
nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da
somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e
bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;
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l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto
alla prima;
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è
prevalente rispetto alla prima.
-in via temporanea(SCIA) - cioè svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone, nei locali e
nei luoghi in cui si svolgono e per la durata delle stesse;
Nota: ai sensi della L.35/2012, a partire dal 07/04/2012, per l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari, non è più richiesta l'autocertificazione dei requisiti professionali. Rimane invece
ancora l'obbligo di autocertificare il possesso dei requisiti morali. Pertanto la SCIA che gli interessati
devono presentare dovrà essere corredata dalla scheda 2 della modulistica unificata compilata
esclusivamente nella parte riferita ai requisiti morali
- all’interno di circoli privati – fatta a favore dei propri associati, presso la sede ove sono svolte le
attività istituzionali.
Quasi tutti i circoli sono aderenti ad organismi od enti che hanno finalità assistenziali o ricreative
riconosciute dal Ministero dell'Interno. Nei circoli, siano essi aderenti o non aderenti ad organismi od enti
nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
La disciplina in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati, ispirata ai
principi della semplificazione e dell'autocertificazione, dispone in maniera diversa a seconda che le
associazioni e i circoli siano o meno aderenti a enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali
sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Con il D.P.R. n. 235/01 se aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'Interno, per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri associati
presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali, si dovrà presentare la Segnalazione Certificata
Inizio Attività (S.C.I.A.). Invece nel caso di circoli non aderenti ad enti ed organismi nazionali si dovrà
presentare la domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, indicando se
l'attività di somministrazione verrà effettuata direttamente o in forma di impresa (cioè affidata ad impresa
o società) in questo caso il soggetto delegato dovrà possedere i requisiti professionali previsti per esercizi
aperti al pubblico.
- nell’ambito di altre attività(SCIA):
congiuntamente ad attività di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari,
impianti sportivi ed altri esercizi similari, nei quali si configura come attività non prevalente;
in esercizi situati all’interno di aree metropolitane e stazioni di mezzi di trasporto pubblico;
direttamente da parrocchie, oratori, comunità religiose;
in esercizi situati all’interno di musei, teatri, sale da concerti e simili;
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nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la
somministrazione viene effettuata al pubblico;
attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti in stabilimenti (compresi gi impianti di
macellazione), laboratori, centri di cottura
in strutture di vendita all'ingrosso
al domicilio del consumatore – rivolta esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle
persone da lui invitate presso il suo domicilio (casa privata, residenza storica, azienda, sede congressuale,
ecc.).
a mezzo distributori automatici - È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione mediante distributori automatici.
Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande
Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione, coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di
cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza,
estorsione;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti
previsti da leggi speciali;
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata
applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e
il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti,
per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo,
le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell'attività di cui ai punti b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine
di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
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3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a
incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998.
Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al
titolare dell’impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al
legale rappresentante, o ad altra persona preposta all’attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e
di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui
all’articolo 18 della legge regionale recante ‘Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni
della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi
nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte
delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) e
2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Requisiti oggettivi che devono essere posseduti per i pubblici esercizi:
I pubblici esercizi devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-
sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
Al fine del rilascio dell’autorizzazione occorre accertare la conformità del locale ai criteri stabiliti
con D.M. n. 564/1992 (Requisiti di sorvegliabilità):
Le porte o altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e
non sono utilizzati per l’accesso ad abitazioni private e sono direttamente ed integralmente visibili
dalla strada, piazza o altro luogo pubblico anche in caso di locali parzialmente interrati;
La visibilità esterna dei locali è garantita anche in caso di locali ubicati ad un livello superiore a
quello stradale;
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Le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno e non sono
frapposti impedimenti all’ingresso o all’uscita del locale durante l’orario di apertura dell’esercizio;
Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico,
non sono chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non
consentano un immediato accesso;
I locali interni non aperti al pubblico sono stati già indicati al momento della richiesta
dell’autorizzazione di cui all’art.69 della L.R. 6/2010 ed agli stessi è garantito l’accesso agli ufficiali
ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge. In ogni caso è assicurata,
mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l’identificabilità degli
accessi ai vani interni dell’esercizio e delle vie di uscita del locale medesimo;
Per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea
Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è
necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività presenti uno dei
seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è
sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di
competenza relativa a routine memorizzate;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente
riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso
professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di
alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Nei casi in cui l’avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di
uno dei documenti sopra indicati.
Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA,
di nessuno dei documenti richiesti, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione
presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia,
dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese
anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi
caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono
ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.
Requisiti Igienico-Sanitari
Al fine di agevolare la comprensione dei requisiti igienco-sanitari che devono essere presenti nel pubblico
esercizio dedicato alla somministrazione si riporta il contenuto delle schede predisposte dalla ASL di Milano
utili alla verifica preventiva all’atto della presentazione della domanda.
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Ogni esercizio deve effettuare un piano di autocontrollo con i seguenti contenuti minimi:
descrizione dell’attività svolta
individuazione del responsabile delle procedure di autocontrollo
analisi dei rischi
descrizione delle procedure per:
o selezione fornitori e accettazione prodotti in entrata;
o monitoraggio punti critici di controllo;
o gestione prodotti con riferimento alle procedure di stoccaggio e di messa in vendita per
prodotti che necessitano di particolari condizioni di conservazione;
o manutenzione locali e impianti con particolare riferimento a quelli destinati alla conservazione
di alimenti;
o pulizia e disinfezione locali e attrezzature;
o formazione del personale;
o sistema di blocco e ritiro dal mercato di prodotti pericolosi per il consumatore;
registrazione delle non conformità, delle verifiche e degli interventi di manutenzione.
I titolari delle attività alimentari devono assicurare che:
gli addetti alla manipolazione degli alimenti (anche il personale in prova) siano controllati e abbiano
ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d’igiene alimentare, in relazione all’attività
specifica svolta con cadenza almeno ogni due anni;
i responsabili della gestione della procedura dell’autocontrollo abbiano ricevuto un’adeguata
formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP;
la formazione sia registrata con apposita documentazione.
In caso di utilizzo di soppalchi e seminterrati:
Soppalchi
L’altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di mt 2,10; almeno la edesima
altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi
siano destinati alla permanenza di persone.
La superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore ad un terzo di quella del
locale soppalcato.
Qualora l'altezza, come sopra definita, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, sia almeno
di mt 2,20, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale.
La parte soprastante deve avere almeno un lato completamente aperto e deve essere munita di balaustra
non inferiore a mt 1,10 di altezza.
La regolarità dell'aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato,
considerando la superficie utile complessiva.
Le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.
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Sono ammessi, senza essere computati nella superficie lorda di calpestio, soppalchi aventi profondità
massima di cm 180.
Seminterrati con permanenza di persone
I seminterrati possono essere adibiti a permanenza di persone se presentano:
• le caratteristiche di abitabilità per i vari locali, come indicate per i soppalchi;
• la corretta destinazione d’uso verificata dal comune;
• autorizzazione in deroga rilasciata dalla ASL.
Per Bar - Tavole fredde - Prodotti di gastronomia preconfezionati
Locale somministrazione
Requisiti:
• altezza minima mt 2,70;
• cubatura minima mc 24;
• aerazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale.
L’insufficiente aerazione naturale diretta può essere integrata o sostituita con impianto di condizionamento
conforme;
• illuminazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale integrabile o sostituibile
con illuminazione artificiale;
• impianti a gas: necessitano di certificazione ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008, n. 37, corredata di copia dei requisiti tecnico-professionali dell’impiantista e
recante le specifiche norme tecniche applicate per la realizzazione del medesimo impianto. Il locale deve
essere dotato di apertura/e di ventilazione permanente fornita di griglia, con protezione dall’ingresso di
insetti e altri animali;
• banco di mescita attrezzato in modo da prevedere spazi e lavabi separati per le diverse operazioni
(caffetteria, manipolazione alimenti).
Gli alimenti esposti devono essere mantenuti ad idonea temperatura e protetti dalla contaminazione con
apposite vetrine o similari.
Per la preparazione dei prodotti di tavola fredda e di gastronomia preconfezionati deve essere prevista una
zona appositamente dedicata con superficie di almeno mq 4.
Servizi igienici
Sono necessari:
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• almeno un servizio igienico annesso (interno all’esercizio) ad uso esclusivo del personale;
• servizi igienici per il pubblico in numero di uno ogni mq 60, o frazione, della superficie del locale/i di
somministrazione.
Ad eccezione di quello per il pubblico disabile (regolamentato da normative specifiche), tutti i servizi igienici
dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• locale WC, contenente il vaso, con superficie minima di mq 1, altezza media non inferiore a mt 2,40 e
dotato di finestra per aerazione naturale diretta, non inferiore a mq 0,50. Se privo di finestra (bagno cieco),
dovrà essere dotato di aspirazione forzata con ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione
continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso
esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione
dell'ambiente
• antibagno con superficie minima di mq 1, altezza media non inferiore a mt 2,10. La porta che accede
all’esterno dovrà essere dotata di ritorno automatico, con apertura verso l’esterno;
• pavimenti e pareti, fino ad altezza di mt 2 in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile
• lavabo con distributore di sapone liquido e con asciugamano elettrico o con asciugamani non riutilizzabili
da cestinare dopo l'uso;
• erogatori dell’acqua potabile e scarico del wc azionati a comando non manuale e non a gomito;
• contenitori per rifiuti, con coperchio a tenuta azionato a pedale.
Spogliatoi
Requisiti:
• superficie commisurata a non meno di mq 1,50 per ogni addetto;
• altezza media non inferiore a mt 2,40;
• aerazione naturale oppure idonei dispositivi per il ricambio dell’aria, come stabilito per i bagni ciechi;
• riscaldamento adeguato;
• pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad una altezza minima di mt 2,00 dal
pavimento;
• devono essere collocati armadietti individuali a doppio scomparto per la custodia separata degli
indumenti da lavoro da quelli personali.
L'antibagno che rispetta tali requisiti può essere usato come spogliatoio.
Deposito/vano
Requisiti:
• locale/vano di adeguate dimensioni, proporzionato all’entità delle attività svolte, con
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spazi e attrezzature idonee, separati per materie prime e prodotti finiti, scaffalature e
bancali rivestiti di materiale lavabile sanificabile;
• altezza media non inferiore a mt 2,70 e rapporti aeroilluminanti non inferiori a 1/10
della superficie se con permanenza di persone;
• altezza media non inferiore a mt 2,10 se non vi è permanenza di persone;
• tutte le aperture protette da reticelle a maglia fine;
• pareti intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a mt 2, con materiali di colore chiaro e lavabili;
• soffitti di materiale idoneo, tale da non creare inconvenienti alle sostanze alimentari.
Modalità smaltimento rifiuti
I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per
evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.
Si devono prevedere opportune procedure per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei
sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e
gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e
altri infestanti.
Requisiti igienico sanitari ristoranti
Cucina
Requisiti:
• altezza media minima mt 2,70;
• cubatura minima mc 24;
• aerazione illuminazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del
locale;
• impianti di cottura: tutti gli impianti di cottura (a gas, elettrici, a combustibili solidi) necessitano di cappe
aspiranti collegate a canna di esalazione/fumaria indipendente, a tenuta, sfociante un metro oltre il colmo
del tetto;
• impianti a gas: necessitano di certificazione ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22
gennaio 2008, n. 37 corredata di copia dei requisiti tecnico-professionali dell’impiantista e recante le
specifiche norme tecniche applicate per la realizzazione del medesimo impianto. Il locale deve essere
dotato di apertura/e di ventilazione permanente fornita di griglia, con protezione dall’ingresso di insetti e
altri animali.
Caratteristiche del locale e attrezzature minime:
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• non deve avere comunicazione diretta con i servizi igienici o con i locali di abitazione e non deve essere
impiegato in alcun modo per sosta o dimora di persone e di animali;
• pareti intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a mt 2, con materiali impermeabili, facilmente
lavabili e disinfettabili;
• soffitti e attrezzature sopraelevate realizzati in modo tale da evitare accumulo di sporcizia, formazione di
muffa e caduta di particelle;
• pavimenti facili da pulire, realizzati con materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico;
• porte rivestite di materiale liscio e impermeabile;
• aperture dotate di reti anti-insetti;
• superfici e attrezzature a contatto con gli alimenti devono essere idonee a tale scopo, oltre ad essere
facilmente pulibili, disinfettabili, in materiale liscio, lavabile, resistente alla corrosione e non tossico;
• lavelli per gli alimenti in numero adeguato alle necessità dell'esercizio e muniti di rubinetti di acqua
fredda e calda con erogatori di sapone liquido e asciugamani non riutilizzabili;
• impianti eroganti acqua calda e fredda per il lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature e dispense per il
loro ricovero;
• deve essere presente un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le
mani, con acqua calda e fredda, dotati di sapone non riutilizzabile e sistema igienico d’asciugatura. Gli
impianti per il lavaggio alimenti devono essere separati da quelli di lavaggio delle mani;
• percorsi e passaggi, qualora destinati anche a mezzi di movimentazione, di larghezza superiore almeno a
cm 70 all’ingombro massimo dei mezzi. In ogni caso i percorsi non devono sovrapporsi alle postazioni di
lavoro;
• devono essere disponibili postazioni di lavoro tali da evitare la contaminazione nelle varie fasi di
manipolazione.
Servizi igienici
Sono necessari:
• almeno un servizio igienico annesso (interno all’esercizio) ad uso esclusivo del personale;
• servizi igienici per il pubblico in numero di uno ogni mq 60, o frazione, della superficie del locale/i di
somministrazione.
Ad eccezione di quello per il pubblico disabile (regolamentato da normative specifiche), tutti i servizi igienici
dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• locale WC, contenente il vaso, con superficie minima di mq 1, altezza media non inferiore a mt 2,40 e
dotato di finestra per aerazione naturale diretta, non inferiore a mq 0,50. Se privo di finestra (bagno cieco),
dovrà essere dotato di aspirazione forzata con ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua,
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ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso
deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione
dell'ambiente;
• antibagno con superficie minima di mq 1, altezza media non inferiore a mt 2,10.
La porta che accede all’esterno dovrà essere dotata di ritorno automatico, con apertura verso l’esterno;
• pavimenti e pareti, fino ad altezza di mt 2 in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
• lavabo con distributore di sapone liquido e con asciugamano elettrico o con asciugamani non riutilizzabili
da cestinare dopo l'uso;
• erogatori dell’acqua potabile e scarico del wc azionati a comando non manuale e non a gomito;
• contenitori per rifiuti, con coperchio a tenuta azionato a pedale.
Spogliatoi
Requisiti:
• superficie commisurata a non meno di mq 1,50 per ogni addetto;
• altezza media non inferiore a mt 2,40;
• aerazione naturale oppure idonei dispositivi per il ricambio dell’aria, come stabilito per i bagni ciechi;
• riscaldamento adeguato;
• pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad una altezza minima di mt 2,00 dal
pavimento;
• devono essere collocati armadietti individuali a doppio scomparto per la custodia separata degli
indumenti da lavoro da quelli personali.
L'antibagno che rispetta tali requisiti può essere usato come spogliatoio.
Deposito/vano
Requisiti:
• locale/vano di adeguate dimensioni, proporzionato all’entità delle attività svolte, con spazi e attrezzature
idonee, separati per materie prime e prodotti finiti, scaffalature e bancali rivestiti di materiale lavabile
sanificabile;
• altezza media non inferiore a mt 2,70 e rapporti aeroilluminanti non inferiori a 1/10 della superficie se
con permanenza di persone;
• altezza media non inferiore a mt 2,10 se non vi è permanenza di persone;
• tutte le aperture protette da reticelle a maglia fine;
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• pareti intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a mt 2, con materiali di colore chiaro e lavabili;
• soffitti di materiale idoneo, tale da non creare inconvenienti alle sostanze alimentari.
Locale somministrazione
Requisiti:
• altezza minima mt 2,70;
• cubatura minima mc 24;
• aerazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale.
L’insufficiente aerazione naturale diretta può essere integrata o sostituita con impianto di condizionamento
conforme;
• illuminazione naturale diretta pari a 1/10 della superficie di calpestio del locale integrabile o sostituibile
con illuminazione artificiale;
Gli alimenti esposti devono essere mantenuti ad idonea temperatura e protetti dalla contaminazione con
apposite vetrine o similari.
Modalità smaltimento rifiuti
I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per
evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.
Si devono prevedere opportune procedure per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei
sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e
gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e
altri infestanti.
Tempi
L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità
esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.
Ampliamento esercizi esistenti
L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a
comunicazione al SUAP competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di
polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle
relative alle destinazioni d'uso.
Subingresso con SCIA
Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al SUAP in cui ha sede
l'esercizio, e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che
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sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali,
professionali.
In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui
che subentra, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei 365 giorni
successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non
imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito
professionale. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se
l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali.
Documentazione da allegare alla pratica:
fotocopia completa di un documento d’identità del titolare o del legale rappresentante, ovvero dei soci
in corso di validità, qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al
ricevimento dell’istanza; (per i cittadini stranieri extracomunitari) fotocopia completa del permesso di
soggiorno in corso di validità, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e per motivi
familiari, o carta di soggiorno;
documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali;
4. planimetria dei locali in scala non inferiore ad 1:100;
documentazione comprovante i requisiti professionali del richiedente (o del delegato) quando non
autocertificabile;
documentazione previsionale di impatto acustico se previsto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora
per la sola riproduzione della musica registrata senza alcuna attività di intrattenimento e/o sia previsto
lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica (ad es: cabaret, haraoke, concerti,
musica dal vivo) - L’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale è pubblicato periodicamente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel sito internet:
ww.ambiente.regione.lombardia.it.;