SOMMARIO - Fondazione dell'avvocatura parmense · chiuso in redazione il 7 dicembre 2011 Cronache...

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SOMMARIO pag. 3 Editoriale: le novità legislative sull’avvocatura e sul processo civile: dalla manovra estiva alla legge di stabilità pag. 5 Attività del Consiglio pag. 5 Variazioni pag. 6 Aggiornamento albi pag. 9 Comunicazioni: la modifica al regolamento della pratica forense; il regolamento per l’assegnazione della toga d’oro pag. 10 Materiali: le modifiche al codice deontologico forense sulla mediazione pag. 15 Semplificazione dei riti: brevi cenni sulle materie ricondotte ai riti sommario ed ordinario di cognizione; profili relativi alla applicazione del rito del lavoro pag. 20 Le ultime sulla mediazione pag. 22 PCT e PEC pag. 25 Società indirette pag. 28 Intervento pubblico e libertà d’impresa: il caso Parmalat pag. 30 Che fine ha fatto il trottatoreWainscott pag. 37 Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea ex art. 1137 c.c. pag. 40 Intendiamoci e indignamoci pag. 42 Segnali di fumo pag. 48 Giurisprudenza disciplinare pag. 52 Giurisprudenza chiuso in redazione il 7 dicembre 2011 Cronache dal Foro Parmense Anno XX numeri 2 e 3 – giugno-ottobre 2011 Periodico quadrimestrale a cura dell’Ordine degli Avvocati di Parma. Autorizzazione del Tribunale di Parma n.14 del 10 giugno 1992. Direttore responsabile: avv. Giuseppe Negri Comitato di redazione: avv. Nicola Bianchi, avv. Dominga Bubbico, avv.Andrea Conforti, avv.Alberto Magnani, avv. Francesco Mattioli, avv.Alessandra Mez- zadri, avv. Giuseppe Scotti Hanno collaborato a questo numero: avv. prof. Giuseppe Colavitti avv. Renato Del Chicca avv. Matteo De Sensi avv. prof. Giovanni Iudica avv. prof. Silvia Magelli avv. Enrico Maggiorelli avv. Giulio Moscatelli avv. Laura Passeretti avv. Giacomo Voltattorni ESECUTIVO6.indd 2 8-12-2011 18:09:43

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SOMMARIOpag. 3 Editoriale: le novità legislative

sull’avvocatura e sul processo civile: dalla

manovra estiva alla legge di stabilità

pag. 5 Attività del Consiglio

pag. 5 Variazioni

pag. 6 Aggiornamento albi

pag. 9 Comunicazioni:lamodifica

al regolamento della pratica forense;

il regolamento per l’assegnazione

della toga d’oro

pag.10 Materiali:lemodifichealcodice

deontologico forense sulla mediazione

pag.15 Semplificazionedeiriti:brevicennisulle

materie ricondotte ai riti sommario

edordinariodicognizione;profilirelativi

alla applicazione del rito del lavoro

pag. 20 Le ultime sulla mediazione

pag. 22 PCT e PEC

pag. 25 Società indirette

pag. 28 Intervento pubblico e libertà d’impresa:

il caso Parmalat

pag.30 ChefinehafattoiltrottatoreWainscott

pag. 37 Impugnazione delle deliberazioni

dell’assemblea ex art. 1137 c.c.

pag. 40 Intendiamoci e indignamoci

pag. 42 Segnali di fumo

pag. 48 Giurisprudenza disciplinare

pag. 52 Giurisprudenza

chiusoinredazioneil7dicembre2011

CronachedalForoParmenseAnno XX numeri 2 e 3 – giugno-ottobre 2011

Periodico quadrimestrale a cura dell’Ordine degli Avvocati di Parma.

Autorizzazione del Tribunale di Parma n.14 del 10 giugno 1992.

Direttore responsabile:avv. Giuseppe Negri

Comitato di redazione:avv.NicolaBianchi,avv.DomingaBubbico,avv.AndreaConforti,avv.AlbertoMagnani,avv.FrancescoMattioli,avv.AlessandraMez-zadri,avv.GiuseppeScotti

Hanno collaborato a questo numero:

avv. prof. Giuseppe Colavittiavv.RenatoDelChiccaavv. Matteo De Sensiavv. prof. Giovanni Iudicaavv. prof. Silvia Magelliavv. Enrico Maggiorelliavv. Giulio Moscatelliavv. Laura Passerettiavv. Giacomo Voltattorni

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pag. 3 Editoriale: le novità legislative

sull’avvocatura e sul processo civile: dalla

manovra estiva alla legge di stabilità

pag. 5 Attività del Consiglio

pag. 5 Variazioni

pag. 6 Aggiornamento albi

pag. 9 Comunicazioni:lamodifica

al regolamento della pratica forense;

il regolamento per l’assegnazione

della toga d’oro

pag.10 Materiali:lemodifichealcodice

deontologico forense sulla mediazione

pag.15 Semplificazionedeiriti:brevicennisulle

materie ricondotte ai riti sommario

edordinariodicognizione;profilirelativi

alla applicazione del rito del lavoro

pag. 20 Le ultime sulla mediazione

pag. 22 PCT e PEC

pag. 25 Società indirette

pag. 28 Intervento pubblico e libertà d’impresa:

il caso Parmalat

pag.30 ChefinehafattoiltrottatoreWainscott

pag. 37 Impugnazione delle deliberazioni

dell’assemblea ex art. 1137 c.c.

pag. 40 Intendiamoci e indignamoci

pag. 42 Segnali di fumo

pag. 48 Giurisprudenza disciplinare

pag. 52 Giurisprudenza

chiusoinredazioneil7dicembre2011

Le novità legislative sull’avvocatura e sul processo civile: dalla manovra

estiva alla legge di stabilità

editoriale

comesipossadefinirecastaunacategoriachecontaoggicirca230milaiscrittie,alcontempo,individuare nel numero abnorme degli avvocati una delle principali cause dell’elevatissima quantità dei processi e della loro intol-lerabilelunghezza,èungrandemistero,maisvelato

Daunpo’ditempo-daalcunimesi,masipuòandareindietroanchediqualcheanno(2006)–sivafacendosemprepiùstradal’ideachelacrescitaeconomicadell’Italiasia inlargaparteimpeditao,quantomeno,frenatadallemancateliberalizzazioni,tra le quali spicca quella delle libere professioni e traqueste,in primis, quella della professione legale.

Entrambi gli schieramenti politici, sinora con-trapposti quasi in tutto, si sono trovati concordineldefinire l’Avvocatura“unacasta”enell’auspi-care una maggiore apertura al mercato.

Dettoatteggiamentononèsolodellapolitica:losiritrovaanche,comeènoto,nellagranpartedei“media”edi coloro che rappresentanol’economia (associazioni diimprenditori, sindacati, coo-perative,banche,etc.).

Come si possa definirecastaunacategoriachecontaoggi circa 230mila iscritti e,al contempo, individuare nelnumero abnorme degli avvo-cati una delle principali cause dell’elevatissima quantità dei processiedella loro intollerabile lunghezza,èungrandemistero,mai svelato, che rivela però nonsolo l’ignoranza delle cose,ma anche, talvolta, lascarsa dimestichezza con la logica elementare dicolorocheformanol’opinionepubblicaedicolorochehannoretto,nell’ultimodecennio,idestinidelPaese.

In siffatto contraddittorio e incomprensibile contesto, il legislatore è intervenuto con la c.d.manovraestiva(D.L.del13agosto2011convertitoconmodifichenellaL.14settembre2011n.138)econlarecentissimaleggedistabilità(L.12novem-bre2011n.265).

Detti interventi normativi sono stati duramente contestati siadalCNF, siadall’OUA, siadapartedelle associazioni maggiormente rappresentative dell’Avvocatura.

Milimitoadindicare,sinteticamente,leinnova-zioni concernenti sia la professione forense sia il processo civile.

Gli elementi di novità per l’Avvocatura riguar-dano: 1. la possibilità di costituire società per lo svolgimentodell’attivitàprofessionale(“societàtraprofessionisti”), alle quali possono partecipare –oltreaisociprofessionisti–anchenonprofessioni-sti,socidicapitale“perfinalitàdiinvestimento”;

2. l’ eliminazione del riferimento alle tariffe pro-fessionali(insostanza,èammissibilelapattuizionedicompensiinfimi);

3.l’aumento del contributo unificato.

Illegislatorehaintrodotto,quindi,ilprincipiosecondoilquale l’attività professionale viene equiparata all’attività di impresae,quelcheèpeggio,nelle società di professionisti – che possonoessere costi-tuite nelle forme di società di capitali – la maggioranza delleazioniodellequotepuòessere detenuta da soci di

capitale,nonprofessionisti.E’unprincipio inaccettabile,chesnatura l’atti-

vitàprofessionale,sinoraispirataaprincipiincom-patibili con l’esercizio di un’impresa.

L’eliminazione dei minimi tariffari, peraltro giàattuatanel2006,vieneribadita,dallegislatoredel2011,senzatenerecontoch’essahacondottoadesiti disastrosi, soprattutto per i giovani profes-sionisti,costrettiasubire le imposizionidiclientimoltoforti, ingradodistabilirecondizionivessa-torie,allequalilapartepiùdebolenonèingradodi opporsi.

Anche detto principio non può e non deveessereaccolto,poiché–atacerd’altro–appareinpalesecontrastoconl’art.35Cost.,normadiaper-turadeltitoloIIIdellaCostituzione,cheimponelatuteladellavoro“intuttelesueformeedapplica-zioni”.

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Venendo alle innovazioni sul processo civile,le note dolenti certamente non diminuiscono. Le novità riguardano misure (straordinarie) per la“riduzione del contenzioso” in grado di appelloe in Cassazione e per l’accelerazione del conten-zioso in appello.

AifinidellariduzionedelcontenziosoinappelloeinCassazione,illegislatorehaprevistolaneces-sità di una apposita istanza di trattazione per i giu-dizipendenti,daoltreunbiennio,inappello,eperquelli pendenti in Cassazione, introdotti primadella L. n.69/ 2009.

Per detti procedimenti le Cancellerie dovranno inviareunavviso,dalricevimentodelqualeentrosei mesi le parti dovranno presentare l’istanza sud-detta: in difetto, le impugnazioni si intenderannorinunciate.

Cercare di capire, in chiave positiva, quest’ul-timanovitàèveramenteassaiarduo,pernondireimpossibile.

Imporre la necessità di un’istanza sottoscritta personalmente dalla parte,nelgiudiziodiappello,non ha senso, tenuto conto, a tacer d’altro, chela lunghezzadel giudizionondipendecertodallaparte,avendol’appellantetuttol’interesseadotte-nere una sentenza in tempi brevi.

Considerazionianaloghevalgonoperilricorsoin Cassazione, ancorché il giudizio di legittimità,dopo l’instaurazione, proceda d’ufficio: ma nullaimpedisce alle parti di rinunciare agli atti.

L’impressione è che il tutto si risolverà in unulterioreincombenteperleCancellerie,dicuinonvi era affatto bisogno: certamente non porterà ad una riduzione delle cause in appello e in Cassa-zione.

Viceversa, è assai probabile l’effetto deflattivodell’aumentodelcontributounificatoperigiudiziodiimpugnazione(nellamisuradel50%)eperigiu-dizidiCassazione(100%).

Sullastessalineaèlanormacheprevedelasan-zionepecuniarianell’ipotesidiistanzadiinibitoria,exart.283eart.431cpc,dichiaratainammissibileo manifestamente infondata.

Intalcaso,ilGiudicepuòcondannarel’istanteadunasanzionepecuniariadaunminimodi€250,00adunmassimodi€10.000,00.

Escluso l’effetto acceleratorio del contenzioso in grado di appello, è certo però che quest’ul-tima disposizione porterà ad una riduzione delle istanzediinibitoria,chesarannopresentateproba-

bilmente,erealisticamente,solodacoloroiqualiabbianoadeguatedisponibilità,prontiamettereingiocospesenondeltuttotrascurabili(inaggiuntaaquelledelgiudiziodimerito).

Con buona pace per il principio di uguaglianza.

°°°

Il quadro delle novità sinteticamente riportate èsconsolante,adirpoco,epaionodeltuttogiusti-ficatelereazionidell’Avvocaturadinettorifiutoaquantoimprovvidamenteillegislatorecihaimpo-sto in questi ultimi mesi.

Sitrattadell’ennesimoattaccoall’Avvocatura,aidiritti dei cittadini ed alla giurisdizione civile.

A fronte di siffatta“spallata” al sistema giudi-ziario,tuttelecomponentidell’Avvocaturahannotrovatofinalmente–cosìsembra–l’unitàpercer-care di arginare la pericolosa deriva nella quale stiamoprecipitando,cheparecondurreadunagiu-stiziacivileperlagranparte“esternalizzata”,nellaquale il ruolo dell’avvocato diviene sempre meno rilevante,senonaddiritturamarginale.

Le conseguenze sono facilmente immaginabili: faremodituttoperchénonsiverifichino.

Luigi Angiello

editoriale

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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO

Dal29giugno2011al7dicembre2011ilConsigliosièriunito 21 volte.

Elenco delle presenze dei Consiglieri alle adunanze:avv. prof. Angiello n. 21avv. Gandini n. 21avv. De Risio n. 18avv. Brianti n. 17avv. Cagna n. 16avv. Calistro n. 18avv. de Sensi n. 18avv. Maggiorelli n. 16avv. Mattioli n. 14avv. Mendogni n. 8avv. Mezzadri n. 21avv. Montanari n. 13avv. Pinardi n. 19avv. Piombi n. 18avv. Salvini n. 20

OPINAMENTO PARCELLEDal 29 giugno 2011 al 6 dicembre 2011 l’apposita com-

missioneconsiliare(ovveroilConsiglio)haopinato189par-celle.

VARIAZIONI

avv. LUIGI CAPELLI: Parma, borgo Garimberti 6, tel. e telefax 0521/711730;

avv. CRISTINA MORI: Collecchio, via Prampolini 1/Q, tel. 0521/957111 e telefax 0521/957195;

avv. FEDERICO DESIMONI: Parma, Largo Calamandrei 1/A, posta elettronica certificata [email protected], tel., telefax ed e-mail invariati;

avv. STEFANO ANTENUCCI: Parma, borgo Padre Onorio 12, tel. e telefax 0521/508764, e-mail invariata;

avv. AURORA LUSARDI: e-mail [email protected];

avv. LORETTA GROPPI: Parma, via Verdi 6; tel. 0521/287197 e telefax 0521/386142;

avv. PAOLA MAZZA: Parma, via del Conservatorio 7/A, tel., telefax ed e-mail invariati;

avv. ALFREDO CORTESI: Parma, via al Duomo 5, tel., telefax ed e-mail invariati;

avv. GIOVANNA MONDELLI: Parma, via al Duomo 5, tel., telefax ed e-mail invariati;

avv. GASTONE COSTA: Parma, via al Duomo 5, tel., telefax ed e-mail invariati;

avv. PAOLO PISI: Parma, via al Duomo 5, tel., telefax ed e-mail invariati;

avv. ALESSANDRA PACINI: Parma, via al Duomo 5, tel., telefax ed e-mail invariati;

avv. NICOLA ALFIERI: Parma, via al Duomo 5, tel., telefax ed e-mail invariati;

avv. GRAZIAMARIA CIGNA: Parma, via al Duomo 5, tel., telefax ed e-mail invariati;

avv. MATTEO FERRONI: Parma, viale Fratti 56, tel. 0521/711468, telefax 0521/207556 ed e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

avv. ELISABETTA PANOZZO: Parma, via Farini 37, tel. 0521/206897, telefax 0521/208515, cell. 349/8728567 ed e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

avv. ILENIA FELICI: Parma, borgo Garimberti 6, tel. 0521/508285, telefax 0521/280668, e-mail e pec invariate;

avv. PIERLUIGI COLLURA: e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

avv. LAURA FAVARO: Parma, via Verdi 6,tel. e telefax 0521/1912646, e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

avv. LAURA FERRARINI: Parma, strada Repubblica 5, tel. 0521/282783, telefax 0521/502904,casella UNEP 11, e-mail e pec invariate;

avv. ALICE MARLAT: posta elettronica certificata [email protected], e-mail [email protected], telefax 0521/256535;

avv. MARILENA FACENTE: e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Dal registro dei reclami nei confronti degli iscritti dal 29 giugno 2011 al 6 dicembre 2011:

Pervenuti n. 44Archiviati n.14Disciplinari aperti n. 13Disciplinari celebrati n. 9 (2censuree1avvertimento)Procedimenti cautelari tenuti n. 3 (unasospensionecautelare)

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Dal 29 giugno 2011 al 6 dicembre 2011:

Pervenute n. 130Ammesse n. 124Non ammesse n. 9Pendenti n. 0

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ALBO AVVOCATI

ISCRIZIONI

1. BARBARABRUZZONEper trasferimento dall’Ordine diReggioEmilia(5/7/2011)2. ELISABETTAPANOZZO(5/7/2011)3. FRANCESCASCARPINOper trasferimento dall’Ordine diReggioEmilia(12/7/2011)4. LAURAPASSERETTI(27/7/2011)5. FRANCESCADENTE(1/9/2011)6. MARTAREGGIANI(1/9/2011)7. ANTONELLAMELISSANO(13/9/2011)8. MICHELESACCHI(13/9/2011)9. ALESSANDRO TELLINI dall’Albo ordinario all’Elenco Speciale degliavvocatiaddettiagliUfficiLegali(13/9/2011)10. SIMONE VERNIZZI dall’Elenco speciale degli avvocati professori universitariall’Alboordinario(20/9/2011)11. STEFANONEVICATI(18/10/2011)12. YLENIASALCICCIA(15/11/2011)

13. PAOLAARALDI(6/12/2011)14. VERONICAELENACASALINI(6/12/2011)15. MARIAGIULIAORTALLI(6/12/2011)

CANCELLAZIONI

1. GIOVANNAMARANGIadomanda(5/7/2011)2. UTEANDERGASSENadomanda(27/7/2011)3. GIORGIOCUGURRAperdecesso(6/9/2011)4. GIOVANNARAVAZZONIadomanda(13/9/2011)5. ANDREAMARCHITELLIadomanda(18/10/2011)6. FRANCESCACALDARELLAd’ufficio(19/11/2011)

Alla data del 6 dicembre 2011 gli iscritti all’albo erano millecentosettantanove

PRATICANTI AVVOCATI

Iscritti n. 48Cancellati n. 15

PATROCINATORI LEGALI

Iscritti n. 7Cancellati n. 13

AGGIORNAMENTO ALBI

avv. ALESSANDRO MASNERI: cell. 347/8852671 non attivo, posta elettronica certificata [email protected];

avv. DANIELA MANICI: Parma, borgo Garimberti 6, tel. 0521/508285, telefax 0521/280668, e-mail e pec invariate;

avv. VALERIA BLANGIFORTI: Parma, piazzale Badalocchio 9/B, tel. 0521/987940. telefax 0521/291071, posta elettronica certificata [email protected];

avv. PIER LUIGI ALLEGRI: e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

avv. KATIA FATUZZO: Tizzano Val Parma, strada provinciale Massese 76, tel. 0521/868619, telefax 0521/1621159 ed e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

avv. ALESSANDRA MAINARDI: unico Studio Fidenza, via Berenini 28, tel. telefax invariati, e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

avv. FELICITA BUSCAINO: e-mail [email protected];

dott.ssa FEDERICA FOLLI: telefax 0521/1640360;

avv. prof. RENZO ROSSOLINI: Parma, via Nazario Sauro 13, tel. e telefax invariati, posta elettronica certificata [email protected], casella unep n.100;

avv. CARMEN TESOLIN: tel. 0521/989257

avv. EMANUELE CROCI: 1° studio Parma, piazza Salandra 33/A, tel. 0521/952084, cell. 328/9827261, telefax 0521/347927 – 940896, è attivo anche 2° Studio in Parma strada Petrarca 8, posta elettronica certificata [email protected];

avv. VALENTINA GASTALDO: Parma, borgo Antini 3, tel. 0521/208448 – 236430, telefax 0521/208609 ed e-mail [email protected], posta elettronica certificata valentina.gastaldo;

avv. ANGELA LILIANA FALCIANO: studio principale Reggio Emilia, viale Regina Elena 13, tel. 0522/518989 e telefax 0522/518990;

avv. BEATRICE STOCCHI: tel. 0521/989257, cell., e-mail e pec invariate;

avv. RAFFAELLA CALDA: Parma, strada Langhirano 9, cell. 347/8561965 ed e-mail [email protected];

avv. GIUSEPPE DE STEFANO: Parma, borgo Schizzati 6, tel. e telefax 0521/1640469, e-mail e cell. invariati;

dott.ssa ALICE MARZO: Parma, via Pontremoli 2, tel. e telefax 0521/773698, posta elettronica certificata [email protected];

avv. PATRIZIA ROSATO: telefax 0524/206344, invariati indirizzo, tel. ed e-mail;

avv. DAVIDE ARPE: Parma, borgo Rodolfo Tanzi 51, tel. e telefax 0521/570233 ed e-mail [email protected];

avv. DAVIDE AZZALI: Parma, strada Garibaldi 34, tel. 0521/1553461, telefax 0521/1553459 ed e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

avv. MASSIMO SONCINI: Parma, strada Garibaldi 34, tel. 0521/1553461, telefax 0521/1553459 ed e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

STUDIO LEGALE ASSOCIATO SONCINI-AZZALI: Parma, strada Garibaldi 34, tel. 0521/1553461, telefax 0521/1553459;

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avv. FRANCESCA BANCHINI: Parma, strada luigi Carlo Farini 35, tel. 0521/711467 e telefax 0521/286000;

avv. MARINA CAFFERATA: Parma, via Enrico Sartori 6/A, tel. 0521/281287, telefax 0521/037178, posta elettronica certificata [email protected] ed e-mail [email protected];

avv. GLENDA GANDOLFI: Parma, via Enrico Sartori 6/A, tel. 0521/281287, telefax 0521/037178;

dott. MATTEO MEZZADRI: Parma, via Enrico Sartori 6/A, tel. 0521/281287, telefax 0521/037178 invariati cell. ed e-mail;

STUDIO LEGALE CLIPEO: Parma, via Enrico Sartori 6/A, tel. 0521/281287, telefax 0521/037178 ed e-mail [email protected];

avv. ANDREA TANZI: Parma, via Nazario Sauro 7, tel. 0521/206566, telefax 0521/221172, casella UNEP n.151 ed e-mail [email protected];

avv. LAURA PASSERETTI: Parma, via Mazzini 1, tel. 0521/281240, telefax 0521/385509 ed e-mail [email protected], posta elettronica certificata [email protected];

STUDIO LEGALE ASS. MAZZADI E ANTELMI: Parma, strada Cavour 13

avv. MARTA REGGIANI posta elettronica certificata [email protected];

dott.ssa SHARA GOLLO: posta elettronica certificata [email protected];

dott. NICOLA FERRI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. ROBERTO MARCHINI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. SILVIA BENADUSI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. ALBERTO SPAGGIARI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. BEATRICE STOCCHI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. GIUSEPPINA ZENNA: posta elettronica certificata [email protected];

avv. FRANCESCA VIGNALI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MASSIMO SONCINI: casella UNEP n. 341;

avv. DAVIDE AZZALI: casella UNEP n. 341;

avv. MARCO CABRINI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MARIA LUIGIA PEDRONI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. PIERLUIGI BELLAVIA: posta elettronica certificata [email protected];

dott. MASSIMO DE MATTEIS: posta elettronica certificata [email protected];

avv. ROBERTO MARCHINI: posta elettronica certificata [email protected];

dott.ssa ALICE MARZO: posta elettronica certificata [email protected];

avv. FEDERICA RUFFO: posta elettronica certificata [email protected];

avv. NICOLETTA CAMPA: posta elettronica certificata

[email protected];

dott. ROBERTO LA MALFA: posta elettronica certificata [email protected];

dott. patr. PIER MAURO DETTORI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. ANDREA TASSI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. CRISTINA SIRIGNANO: posta elettronica certificata [email protected];

avv. ROBERTA ROLLO: posta elettronica certificata [email protected];

avv. CATIA BOVI CAMPEGGI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. GIANCARLO BUCCARELLA: posta elettronica certificata [email protected];

avv. GIORGIO DE MARCHI: posta elettronica certificata [email protected];

dott. MICHELE BONACINI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. BARBARA ALLODI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. IRENE LO BUE: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MATTEO MARTELLI: casella UNEP n.256

avv. ELISA AGNETTI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. BIAGIO CRAPAROTTA: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MARIANO ALBANESE: posta elettronica certificata [email protected];

avv. LORENZO PAOLO BOTTI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. PATRIZIA FRAGNI: secondo studio Parma, strada Baganzola 245, tel. e telefax 0521/601918, posta elettronica certificata [email protected] ed e-mail [email protected] [email protected];

avv. prof. FRANCO BASSI: Parma, strada Repubblica 50, cell. 335/497959, e-mail [email protected] posta elettronica certificata [email protected];

avv. MICHELE BONATI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. ANDREA MELEGARI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MICHELE BAROC: posta elettronica certificata [email protected];

avv. ILARIA BROVARONE: posta elettronica certificata [email protected];

avv. FABIO APOLLONIO: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MARIA CRISTINA BORGHINI: Parma, via Verdi 14, tel.0521/221375, telefax 0521/283753-287165, e-mail [email protected] posta elettronica certificata [email protected];

avv. MARIA PIA SACCO: posta elettronica certificata [email protected];

avv. SERENA BOSCARATO: posta elettronica certificata

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[email protected];

avv. PIETRO CAMPANINI: posta elettronica certificata [email protected] ed e-mail [email protected];

avv GIORGIO CONTI: e-mail [email protected];

avv. MARIA CRISTINA GHEZZI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. CARLO ALBERTO SACCHI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. LUIGI CAPELLI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. RICCARDO RIZZARDI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MARCELLO MENDOGNI: tel. (prima linea) 0521/208448, posta elettronica [email protected];

avv. MARILENA SECCHI: Parma, borgo Garimberti 6, tel. e telefax 0521/711419 invariati e-mail e pec;

avv. AURELIA PAOLUCCI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. GIOVANNA PETROLINI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. CRISTINA COSTANTINO: posta elettronica certificata [email protected];

avv. ELENA REGGIANI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MARINA BOTTINI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MICHELE DE NITTIS: posta elettronica certificata [email protected], telefax 0521/1880247;

avv. GIOVANNI VARCARO: e-mail [email protected]; posta elettronica certificata [email protected]

avv. ANDREA MERLI: tel. e telefax 0521/186836, posta elettronica certificata [email protected];

avv. MARIA CAVALLI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. FABIO MEZZADRI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MICHELA BERZIERI: unico studio Felegara (PR) via Repubblica 23, tel. invariato, telefax 0525/433326, cell. 338/5000916, e-mail [email protected];

avv. ROBERTA CANTARELLI: posta elettronica certificata roberta.cantarelli @pec.giuffre.it;

avv. CARLOTTA FARNITANO: posta elettronica certificata [email protected] ed e-mail [email protected];

avv. PIERO BAZINI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. GIULIA VIRDIS: posta elettronica certificata [email protected] ed e-mail [email protected];

avv. FABRIZIO PELIZZONI: Parma, piazza Duomo 3, invariati tel., telefax, e-mail e pec;

avv. ANGELA PALUMBO: posta elettronica certificata

[email protected];

avv. SIMONA COSTA: posta elettronica certificata avv.

[email protected];

avv. MATTEO MANICI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. GIOVANNI CARNEVALI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. CRISTINA MORI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. GIACOMO VOLTATTORNI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. STEFANIA PICCININI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. VALENTINA SORAVIA: posta elettronica certificata [email protected], e-mail [email protected];

avv. DAVIDE CONTI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. PAOLA MANCINI: posta elettronica certificata [email protected];

avv. ADRIANA CARUSO: posta elettronica certificata [email protected];

avv. MASSIMILIANO BURIASSI: Parma, via Verdi 14, tel. 0521/522170 e telefax 0187/915917;

avv. CARLO MASI: Parma, via Mistrali 4, tel. 0521/232423, telefax 0521/234726 ed e-mail [email protected] pec invariata;

avv. BARBARA ZALLIO: posta elettronica certificata [email protected];

avv. ANNA VITALI:errata corrige tel. 0521/287197, casella UNEP n. 149

avv. PAOLA SALVAGNI: posta elettronica certificata [email protected];

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Comunicazioni

Con delibera dell’8 novembre 2011 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parma ha modifi-cato l’articolo 10 del regolamento della pratica forense, prevedendo l’obbligo di frequentazione della Scuola forense:

ARTICOLO 10

La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell’Ordine costituisce una integrazione della pratica e la frequenza alla stessa è obbligatoria.

La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei pre-senti.

Il praticante è tenuto alla frequenza della Scuola in misura non inferiore all’ottanta per cento della lezioni previste nel programma di ciascun anno.

La mancata frequenza della Scuola in misura infe-riore alla percentuale sopra indicata non consente d’ottenere il certificato di compiuta pratica, fatte salve ipotesi eccezionali da valutarsi, di volta in volta, da parte del Consiglio.

Coloro i quali sono iscritti alla Scuola di specia-lizzazione per le professioni legali, tenute presso le Università, sono obbligati alla frequenza della Scuola Forense quantomeno per un anno.

Nella stessa data, il Consiglio ha approvato il

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA TOGA D’ORO

Agli Avvocati con anzianità di iscrizione all’Albo 1. di cinquanta anni viene conferito il riconoscimento della Toga d’oro nell’anno di compimento del cin-quantesimo di professione da parte dell’iscritto.

La Toga d’oro viene conferita dal Consiglio 2. dell’Ordine nel corso di un’apposita cerimonia aperta al pubblico e costituisce riconoscimento all’attività svolta dall’iscritto, degna di apprezzamento.

Agli avvocati insigniti del riconoscimento viene 3. consegnata una medaglia con l’indicazione del nome e del cognome dell’iscritto, l’anno dell’iscrizione all’Albo e l’anno di riconoscimento della Toga d’oro.

Il riconoscimento della Toga d’oro non è auto-4. matico: non viene attribuito agli avvocati ai quali sia stata inflitta in via definitiva una sanzione disciplinare superiore alla censura, o la sanzione della censura per tre volte, e agli avvocati che abbiano subito una condanna penale con pena detentiva della reclusione superiore a tre anni con sentenza passata in giudi-cato.

Nelle ipotesi di inflizione, a carico dell’iscritto, di 5. sanzioni non ancora definitive, superiori alla censura, nonché di condanna, per reati non colposi, con pena superiore ai tre anni di detenzione con sentenza non passata in giudicato nonché nell’ipotesi di adozione di provvedimenti cautelari, il riconoscimento della Toga d’oro viene sospeso in attesa dell’esito del giudizio disciplinare o del giudizio penale o di annullamento e/o revoca della sospensione cautelare.

All’esito dei giudizi penali e disciplinari o di revoca e/o annullamento della sospensione cautelare il Con-siglio dell’Ordine riesaminerà la posizione dell’iscritto al quale potrà essere assegnata la Toga d’oro.

Nelle ipotesi di condanna penale dell’avvocato 6. ad una pena detentiva definitiva sino a tre anni di reclusione, il Consiglio potrà valutare, caso per caso, l’opportunità del conferimento della Toga d’oro in relazione al tipo di reato e all’epoca di commissione dello stesso.

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Il PresidenteAvv. Prof. Guido Alpa

Roma, 23 settembre 2011

Ill.mi Signori AvvocatiPRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

OGGETTO : CODICE DEONTOLOGICO FORENSEmodifiche apportate agli artt. 16, 54 e introduzione

dell’art. 55-bis

Illustri Presidenti,

Vi trasmetto le modifiche che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 15 luglio 2011, ha apportato al Codice deontologico, a seguito dell’entrata in vigore dell’istituto della mediazione-conciliazione.

In allegato, troverete la relazione di accompagnamento e il testo degli articoli modificati e di quello di nuova intro-duzione (55-bis).

Con i migliori salutiIl presidente

Art. 55 bis –Mediazione

L’avvocato che svolga la funzione dimediatore deverispettare gli obblighi dettati dalla normativa inmateriae le previsioni del regolamento dell’organismo di media-zione,neilimitiincuidetteprevisioninoncontrastinoconquelle del presente codice.

I. L’avvocato non deve assumere la funzione di media-tore in difetto di adeguata competenza.

II.Nonpuòassumerelafunzionedimediatorel’avvo-cato:

a)cheabbiaincorsooabbiaavutonegliultimidueannirapporti professionali con una delle parti;

b)quandounadellepartisiaassistitaosiastataassi-stita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o conluiassociatoovverocheesercitineglistessilocali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assun-zione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesidicuiall’art.815,primocomma,delcodicedipro-cedura civile.

III.L’avvocatochehasvoltol’incaricodimediatorenonpuòintrattenererapportiprofessionaliconunadelleparti:senonsianodecorsialmenodueannidalladefinizionedelprocedimento; se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associatiovverocheesercitinoneglistessilocali.

IV.E’fattodivietoall’avvocatoconsentirechel’organi-smodimediazioneabbiasede,aqualsiasititolo,pressoilsuostudioochequest’ultimoabbiasedepressol’organi-smo di mediazione.

Art. 16 – Dovere di evitare incompatibilità

ModificadelcanoneInelsensochesegue(incorsivolamodificaapportata):

L’avvocato non deve porre in essere attività commer-ciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipen-denza e di decoro della professione forense

Art.54 – Rapporti con arbitri e consulenti tec-nici

Modificadell’art.54nelsensochesegue(incorsivolamodificaapportata):

RELAZIONE SULLE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ISTITUTO DELLA

MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE

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Art.54 – Rapporticonarbitri,conciliatori, mediatori e

consulenti tecniciL’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli

arbitri,conciliatori,mediatori e consulenti tecnici a corret-tezzaelealtànelrispettodellereciprochefunzioni.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

L’art.60 della legge 18 giugno 2009 n.69 delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in mate-ria di mediazione e di conciliazione in ambito civile e com-merciale; tra i principi ed i criteri direttivi cui attenersi nell’eserciziodella delega vi era quellodi“prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni”.

Detto principio veniva tradotto ed attuato con le disposizionidicuiagliartt.3(comma2),9(commi1e2),10(commi1e2),14(commi1e2lett.a,b,c)delD.Lgs.vo4marzo2010n.28costituente“attuazione dell’articolo 60 delle legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commer-ciali”(pubblicatonellaG.U.n.53del5marzo2010).

Il“regolamentorecante ladeterminazionedeicriterie delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per lamediazione,nonchél’approvazionedelleindennitàspet-tanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decretolegislativo 4marzo 2010, n.28”, approvato conD.M. 18ottobre 2010 n.180, all’art.6 comma 4 prevede che“le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da pro-fessionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono ille-cito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto ad informare gli organi competenti”.

Completa la griglia normativa fin qui succintamenterichiamata, e sempreperquanto concerne gli aspetti dirilievoedinteressedeontologico,l’art.4dellostessoD.Lgs.vo4marzo2010n.28chealcomma3prevede:“All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevo-lazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giu-diziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per

iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

Con riferimento a quest’ultima previsione la scelta del legislatore, checoniuga allamancata informazioneall’as-sistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione la sola“sanzione” civilistica dell’annullabilitàdelcontrattocosiddettodipatrociniononconfigurandoespressamente una ipotesi di responsabilità disciplinare,nonescludecheilcomportamentototalmenteoparzial-menteomissivodell’avvocato,rispettoallaprevisionedelmodellonormativo,possaedanzidebbaesserevalutatasul piano deontologico, con particolare riferimento aicanone di cui all’art.40 del vigente codice.

Da ultimo con il decreto del Ministro della Giustizia 6 luglio2011n.145(pubblicatonellaG.U.n.197del25agosto2011edentratoinvigoreil26agostosuccessivo)si è varato il“regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n.180, sulla determi-nazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei forma-tori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle inden-nità spettanti agli organismi ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n.28 del 2010”.

L’art.3 di questo decreto n.145/2011, oltre ad avereintrodottolamediazione/conciliazionecosiddetta“incon-tumacia”conl’inserimento,dopolaletterac)all’articolo7comma5deldecreton.180/2010,diunaespressapre-visionealriguardosubd),hadisposto,conl’aggiuntaallostessocommadiunaletterae),cheilregolamentodeve,inognicaso,prevedere“criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”.

Conl’art.2dellostessodecreton.145/2011sièaltresìprevisto che la lettera b) dell’articolo 4, comma 3, deldecreton.180/2010,siasostituitadallaseguente:“b) il pos-sesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la parteci-pazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di media-zione svolti presso organismi iscritti”.

L’impianto normativo dell’istituto della mediazione/conciliazione è stato interessato dall’ordinanza delTAR

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Lazio, Sezione I, del 12 aprile 2011, n.3202/2011 con laquale è stata dichiarata rilevante e nonmanifestamenteinfondata,inrelazioneagliartt.24e77Cost.,laquestionedilegittimitàcostituzionaledell’art.5delD.Lgs.vo28/2010,comma 1, primo periodo (che introduce l’obbligo delprevio esperimento del procedimento di mediazione in unadellematerieindicatedallanorma),secondoperiodo(secondocui ilprevioesperimentodelprocedimentodimediazione è condizione di procedibilità della domandagiudiziale), terzo periodo (secondo cui l’improcedibilitàdeveessereeccepitadalconvenutoorilevatad’ufficiodalgiudice), nonché dell’art.16D.Lg.svo 28/2010, comma 1,laddovedisponecheabilitatiacostituireorganismidepu-tati a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati che diano garanzie di serietà ed effi-cienza.

Le previsioni normative elevate a sospetto di incosti-tuzionalità,tralasciandoglialtripurpregnantiaspetti,inci-derebbero,agiudiziodelTARLazio, inmanieranontra-scurabilesull’eserciziodeldirittodidifesa(art.24Cost.)in quanto“ (…..) non garantiscono, mediante un’adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coinci-denza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio”.

Inaltritermini,sarebberostatitrascuratietralasciatidallegislatoredelegato,congliartt.16delD.Lgs.vo28/2010econl’art.4delD.M.180/210,irequisitiattinentiallaspe-cificaprofessionalitàgiuridico-processualedelmediatore,riassumibili nei concetti di competenza e professionalità previstidallaleggedelega,sostituitidaquellidiserietàedefficienzanonprivilegiatidallanormativaprimariadicarat-tere comunitario e nazionale.1

Inquestocontesto,enell’ambitodelperimetrodeli-neato dalla cornice normativa di riferimento sopra richiamata,ilConsiglioNazionaleForense,inattesadelleauspicatemodifichedell’istitutoconseguentiancheall’in-cidente di costituzionalità appena ricordato, ha ritenutochelamessaapuntodeontologicafosseinognicasoun

1 Il Tribunale di Palermo –Sezione Distaccata di Bagheria –con ordinanza del 16 agosto 2011 ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una serie di quesiti vertenti sulla interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2008/52/CE, con riferimento ai requisiti di competenza e specifica esperienza professionale del mediatore, ai criteri di competenza territoriale, alla formulazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore.Il 13 settembre 2011 è stata adottata una risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026 (INI) )

passaggio urgente ed ineludibile per consentire ai Consigli degliOrdiniilgovernodell’istitutoancheneisuoiaspettideontologici e nelle sue ricadute disciplinari.

Ciò nella consapevolezza che la funzione e l’attivitàdell’avvocato che svolga la funzione di mediatore rien-trino a pieno titolo nell’ambito dell’attività professionale insensoproprio;delresto,ancheavolerpropendereperunaletturadiversa,leconseguenzenonmuterebberoallalucedellacircostanzachepure l’attivitàextraprofessio-nale rileva deontologicamente se le modalità della sua rea-lizzazione compromettano la reputazione professionale e l’immaginedellaclasseforense(art.5cod.deont.).

Diversamente,sièritenuto,allostato,dinonravvisarelanecessitàe l’urgenzadi interveniresuiprofilideonto-logicidell’avvocatocheassistetecnicamentelapartenelprocedimento di mediazione in quanto per quei profilivale l’applicazione delle attuali e vigenti regole deontologi-chepropriedell’attivitàprofessionaleingenere.

Tornandoaiprofilideontologicicuideveessereinfor-mata l’attività dell’avvocato mediatore civile, l’opzioneoperativa che il Consiglio ha ritenuto di sottoporre aiConsiglidegliOrdini,perriceverneosservazioniesugge-rimenti,èstataquelladellaintroduzione,nelcodicedeon-tologico,diunappositocanone,risultandoquestalasceltapiù coerente e congrua al sistema e l’unica capace di dare edassicurareuniformitàairilevantiesensibiliprofilideon-tologici del nuovo istituto.

SuquestasceltavièstataunanimecondivisionedapartedelleIstituzioniforensichehannoritenutodiesprimereiloropareri,parerichesisonodiversificatiunicamenteperl’approccio all’impianto della nuova regola deontologica,volendola alcuni informata a criteri di stretta e cogente rigidità, desiderandola altri ispirata invece ad una impo-stazionemenorigorosae,cometale,siritiene,capacedifavorire l’affermarsipiùagevolenelmercato,esulpianodella concorrenza, di una figura di avvocato-mediatorechenonsitroviadesserepenalizzata,rispettoancheadaltrisoggettiprofessionali,daeccessivivincolidicaratteredeontologico.

LasceltadifondodelConsiglio,all’esitodeiricordatipareri e degli approfondimenti operati dalla Commissione Deontologia, è stataquelladi introdurreunaequilibrataregolamentazioneche,coerenteconl’impiantodelvigentecodicedeontologicocosìcometradottoindirittoviventedalla produzione giurisprudenziale dei Consigli degli Ordini, dello stessoConsiglioNazionale e delle SezioniUnitedellaCortediCassazione,connoti lapeculiaritàespecificitàdellafunzioneedelruolodell’avvocato-media-tore, esaltandone, accanto alla qualità tecnica dell’operaprestata,lacifradeontologica.Eciòproprioindirettasal-

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daturaconlanecessitàcheicittadininonsubiscano“irre-versibilipregiudizi”dall’operatodiunafiguradimediatoremediocre sul piano tecnico e debole nei presidi di carat-tere etico e deontologico.

Qualitàtecnica(oggivieppiùvalorizzatadalleprevisionidelD.M.145/2011)edeontologicadellafiguradell’avvo-cato-mediatorecome fattoredecisivoevincente,enoncerto penalizzante, nell’ambito di un mercato e di unaconcorrenzafintroppoconnotatidafiguredimediatorieterogeneeedaicontorniedaicaratteri,tecniciedeon-tologici,spessooltremodosfumatiedapprossimativi.

L’art.55 bis, che segue, con un naturale parallelismo

seppurnellaontologicadifferenzadeidueistituti,lanormain tema di arbitrato di cui all’art.55 del vigente codice deontologico (e tale norma sarà oggetto di un immediato intervento di modifica da parte del Consiglio per ren-derla coerente ed omogenea alla novella rappresentata dallo stesso art.55 bis)richiamanel suo incipit - utilizzando la stessa tecnica del rinvio che giàcaratterizza il canone II dell’art.53 delcod.deont.perl’avvocatochiamatoasvolgerefunzionidimagistratoonorario–ilrispettodegliobblighidettatidallanormativainmateria,inparticolarediquellipostiapresidio dei requisiti di terzietà, indipendenza, imparzia-litàeneutralitàdelmediatore,stabilendoaltresìuncrite-rio di prevalenza della normativa deontologica rispetto a quellaregolamentaredell’organismodimediazione.Ciòincoerenzaallastessagerarchiaimpostaevolutadall’art.60comma2letterar)dellalegge69/2009.

Seaviolaregliobblighiprevistidallanormativadiset-toreperilmediatoreèunavvocato/mediatorecivileciòintegra altrettante ipotesi di illeciti deontologici valoriz-zabili dal Consiglio dell’Ordine per effetto della stessa valutazione legale tipica di cui all’art.6 comma 4 del D.M. 180/2010, restando demandato al giudice disciplinare ilsolo compito di graduare la sanzione in relazione alla fat-tispecie concreta sottoposta al suo esame.

Ilprimocanonedell’art.55bis,nel faredivietoall’av-vocato di assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguatacompetenza,nevalorizza,conl’interoapparatodeontologico che è stato predisposto e previsto, queirequisitidiprofessionalitàche,cosìefficacementesotto-lineati nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzio-nale,nonpossonononesprimersinonsolonellacapacitàdi dominare e padroneggiare le essenziali ed imprescindi-

bilitecnichedimediazione,elepeculiaritàdiquest’ultime,maanchenellacapacità,chesiconiugaprincipalmentesenon esclusivamente con l’essere avvocato, di garantire“che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio”.Unalettura, quest’ultima, che, al di là degli stessi limiti, inva-licabili per la propostadi conciliazionedelmediatore, enormativamente previsti, dell’ordine pubblico e dellenorme imperative, vuole valorizzare lo status profes-sionale dell’avvocato/mediatore che, nel confezionarela proposta conciliativa ed ancor prima nell’accreditarla,deve offrire e garantire alle parti una completezza degli elementidivalutazionechenonomettal’informazionesu

alcunchédiciòchenelprosieguopotrebbe essere suscettibile di essere evocato in giudizio.Una“offerta” ed una “garanzia” chepossono inquadrarsi nell’ambito della stessa responsabilità sociale dell’avvocatochiamatoasvolgerela delicata funzione di compo-sitore e/o facilitatore degli inte-ressidellepartiechetroveranno

realisticamente ragion d’essere là ove i soggetti in con-flittononrisultinoassistitidalegali,inunregimetuttoradiassenza dell’assistenza tecnica obbligatoria.

I canoni II e III dell’art. 55-bis sono posti a presidio degli obblighi di imparzialità, indipendenza e terzietàdell’avvocato/mediatore civile, con un particolare raffor-zamento garantito dallo stesso richiamo alle previsionidell’art.815,primocomma,delcodicedirito;ilcanoneII,facendo divieto di assumere la funzione quando vi siano delle evidenti ragioni di incompatibilità con una attività professionale in corso o svoltasi nell’ultimo biennio; il canoneIII,incoerenzaallalatitudinedeldivietoricavabiledallaletteradell’art.14comma1delD.Lgs.vo28/2010(“al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati…”), rendendo chiaro che il divieto opera anchecon riferimento a questioni interessate da procedimenti di mediazione ormai esauriti.

L’estensione soggettiva ai professionisti soci o asso-ciatiovverocheesercitinoneglistessilocalidell’avvocato/mediatore civile èmutuata da quella prevista dall’art.55intemadiarbitrato(normache,comesièdetto,dovràessere oggetto di un rapido e congruo intervento appa-rendo, diversamente, e contraddittoriamente, disassatarispettoaquelladinuova introduzione)ritenendosiche

la funzione e l’attività dell’avvocatochesvolgalafunzione di mediatore rien-trano a pieno titolo nell’ambito dell’attività professionale in senso proprio

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l’attivitàdimediazione,purnonessendodotatadipoteridecisorisullafattispeciesottopostaallacognizione(ilcheèespressamenteesclusodall’enunciazionedell’art.1lett.bd.leg.von.28/2010,riprodottaintegralmentenell’art.1lett.dD.M.n.180/2010)comeavvienenelcasodell’arbitrato,si caratterizzi nondimeno - nell’orientare e nel facilitare l’incontro delle parti su una ipotesi di accordo amiche-vole e di risoluzione del contenzioso - per i suoi contenuti valutativi e di giudizio della fattispecie concreta sottoposta all’esame del mediatore. Da qui l’opportunità di presidiare e garantire comunque l’attività di quest’ultimosottoilprofilodellaimparzialità, della terzietà e dellaequidistanza rispetto agli interessi delle parti coinvolte nel proce-dimento di mediazione/concilia-zione.

IlcanoneIVdelnuovoart.55-bisèquelloche,insedediconsultazioneconleistituzioniforensi,haregistrato,piùdiognialtro,unaradicalecontrapposizionedivedute,l’una,comegiàsisottolineava,improntataacriteridiancorpiùstrettarigidità,rispettoalla formulazionedelcanonepoiadottata, l’altra contraria alla stessaprevisionedi inseri-mento del canone.

Lasceltacheèprevalsarispondealcriterio,giàadot-tatoinfattispecieanaloghe(edilrichiamovanuovamente,siapureconidistinguogiàevidenziati,allafiguradell’ar-bitro),ditutelareanchel’apparenzadellaterzietàedindi-pendenzadell’avvocato-mediatore,quellaterzietàedindi-pendenza che la disciplina del nuovo istituto introdottodalla legge n.69/2009 privilegia e sottolinea con particolare vigorelàovesembravolerrafforzarequeiconcetti,anchesotto il profilo lessicale e terminologico, con l’adozionedeltermine,indubbiamentemenotecnico,dineutralità.

Una“neutralità”cherisulterebbeinficiatadallacirco-stanzachel’avvocato-mediatoreospitipressoilsuostudiola sede dell’organismo di mediazione per il quale egli presta l’attivitàdimediatore.Lacontiguità,spazialeelogistica,trastudio e sede dell’organismo costituisce fattore in grado diprofilareunaipoteticacommistionediinteressi,dipersésufficienteafardubitaredell’imparzialitàdell’avvocato-mediatore.

Edèlastessapotenzialitàe/o“pericolosità”dellasitua-zione a costituire un attentato per l’apparenza della indi-pendenza e terzietà di quest’ultimo.

Nel diverso caso in cui l’avvocato accolga nel suo studio la sede di un organismo di mediazione senza contempo-raneamente farne parte qualemediatore (e lo stesso èa dirsi per il caso inverso in cui ad essere ospitato sia l’avvocatonella sededell’organismodimediazione)ven-

gono in soccorso non tanto i criteri appena richiamatidella protezione del bene dell’apparenza e dell’imparzia-litàedella terzietà (nonsvolgendo l’avvocato, inquestocaso,attivitàdimediatore)quantoquellichesirifannoaldivieto di accaparramento di clientela previsto e sanzio-nato dall’art.19 del codice deontologico. La contiguità o addiritturalasovrapposizionechecosìsirealizzerebbetralostudiolegaleel’organismodimediazionefinirebbeperintegrare una indubbia situazione di potenziale accaparra-mento e/o sviamento di clientela: l’avvocato ospitante od

ospitato si troverebbe a godere di una rendita di posizione volta ad acquisire come potenziali clienti coloro che volessero sperimen-tare lamediazioneo coloro cheavessero frequentato l’organismo

con esito negativo sul piano della conciliazione.LagiurisprudenzadelConsiglioNazionale,incasiassi-

milabiliaquello inesame,giustificaerendeplausibile, inossequio anche a quel principio di coerenza di sistemarichiamatoall’iniziodiquestarelazione,l’introduzionedelcanonecosìcomeformulatoinsededinovelladeontolo-gica.

Naturalmente saranno poi le circostanze del caso con-creto,nellamultiformevarietàdi situazioniche la realtàsempreoffreeriserva,aconsentiredimodulare,insedeapplicativa,lanovelladeontologicanellamanierapiùequi-librata ed appropriata.

Gli interventi operati sulla previgente formulazione deicanonidicuiagliartt.16e54delcod.deont.hannotrovato generale ed unanime condivisione, rispondendo,quellosull’art.16,allaintuibileesigenzadievitareequivoci,semprepossibiliancheseimprobabili,derivantidacoinci-denzelessicalieterminologicheerisultando,l’integrazionedicuiall’art.54,deltuttoplausibileegiustificatanell’am-bitodellaoperativitàcuil’avvocatoèchiamatodall’appli-cazione dell’istituto della mediazione/conciliazione.

tutelareanchel’apparenzadella terzietà ed indipendenza dell’avvocato mediatore

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IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011 N. 150 E LA RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNI-ZIONE.

Brevi cenni sulle materie ricondotte ai riti sommario ed ordinario di cognizione

Il decreto legislativo n. 150/2011, recante “Disposi-zioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedi-menti civili di cognizione”, èstatoemanatodalGovernoin attuativa dell’art. 54 della Legge di delega n.69/2009 al fine di“razionalizzare e semplificare” la normativaprocessualefinoadalloravigentemediantelasoppres-sione di vari riti speciali riconducendoli ai tre modelli procedimentali contenuti nel codice di procedura civile: ilritodellavoro,ilritosommariodicognizioneeilritoordinario di cognizione.

In seguito all’entrata in vigore del decreto, avvenuta indata 6 ottobre 2011, sono oraregolate con il procedimento sommario di cognizione, le cause sugli onorari forensi, leopposizioni ai decreti di paga-mentodellespesedigiustizia,lecontroversieinmateriadiimmigrazione,leopposizionialle decisioni di convalida dei trattamenti sanitari obbli-gatori,lecausechehannoperoggettolamateriaelet-torale, nonchè le liti sullemisure disciplinari a caricodei notai, quelle sul risarcimento danni per le inter-cettazionitelefoniche,quellesulladiscriminazioneeleopposizioni alla riabilitazione del debitore protestato. A tutte le controversie di cui sopra non si applica il disposto dell’art. 702-ter c.p.c.. Qualora la controversia dovesse essere decisa in primo grado in composizione collegiale, ilPresidentedelCollegio, con ildecretodicuiall’art.702bisc.p.c.,designeràilGiudicerelatore.

Siapplica,invece,ilritodel processo ordinario di cognizione alle opposizioni alle procedure coattive per la riscossione delle entrate di Stato e degli altri entipubblici,equellealle stimeeffettuatenell’ambitodiprocedimentidiespropriazione,allecontroversieinmateria di attuazione di sentenze e provvedimenti stra-nieriedinmateriadiliquidazionediusicivici,nonchèai

procedimentiinmateriadirettificazionedelsesso.L’eventuale errore nella individuazione della proce-

duradaapplicarsi,conconseguenteradicazionediunavertenza con un rito differente da quello di cui al pre-dettodecreto,dovràessererilevatononoltrelaprimaudienza di comparizione dalle parti e/o d’ufficio dalGiudice tramite ordinanza. Il conseguente mutamento del rito non incide sugli effetti sostanziali e processuali delladomandachesisonoprodottisecondolenormedelritofinoaquelmomentoseguitocuipuresiricon-ducono le eventuali decadenze e preclusioni medio temporeverificatesi,cherestanoferme.

La disciplina di semplificazione non trova appli-cazione, per espresso disposto dell’art. 54, lett. d) L.69/2009, quanto ai procedimenti speciali in materiaconcorsuale,difamigliaeminori,dicambialeeassegno,dilavoro(ilcuiritoèstatoasuavoltamodificatodal

D.Lgs.n.150/2011),diproprietàindustriale e tutela dei consu-matori.

La portata del decreto legi-slativo in esame, infine, per ildisposto dell’art. 54, lett. c) L.69/2009, non incide sui criterilegislativi vigenti per la deter-minazione della competenza del

giudice,suquelliperlacomposizionedell’organoGiu-dicante,sullenormespecialirelativeall’attribuzionedipoteriofficiosialGiudiceesullenormespecialifinaliz-zate al raggiungimento di effetti altrimenti non perse-guibiliconlenormecodicistiche.

Aisensidell’art.36delD.Lgs.inesame(disposizionitransitorie), lerelativenormesiapplicanoaisolipro-cedimenti instaurati successivamente alla sua entrata invigore(06.10.11),mentrelecontroversiependentiatale data saranno comunque regolate dalle norme abro-gatoe/omodificatedaldecretomedesimo.

Diseguitosièpredispostounbreveschemariassun-tivo per agevolare la rapida individuazione delle materie oggetto del D.Lgs in esame:

Controversie ricondotte al procedimento sommario di cognizione (CAPO III)

Professioni Liquidazione degli onorari e diritti di avvocato(art.14)

Semplificazionedeiriti: brevi cenni sulle materie ricondotte ai riti sommario

ed ordinario di cognizione;profilirelativiallaapplicazionedelritodellavoro

tre modelli procedimentali con-tenuti nel codice di procedura civile:ilritodellavoro,ilritosommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione.

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Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico deinotai(art.26)

Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionaledell’Ordinedeigiornalisti(art.27)

Spese di giustizia Opposizione a decreto di paga-mentodispesedigiustizia(art.15)

Immigrazione Mancato riconoscimento del diritto

disoggiornosulterritorionazionaledeicittadiniUEodeilorofamiliari(art.16)

AllontanamentodeicittadiniUEodeilorofamiliari(art.17)

EspulsionedeicittadininonUE(art.18)Riconoscimento della protezione internazionale

(art.19)Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiun-

gimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari ed altri provvedimenti dell’A.U. inmateriadidirittoall’unitàfamiliare(art.20)

TSO Opposizione al trattamento sanitario obbliga-torio(art.21)

Materia elettorale Azioni popolari e controversie inmateriadieleggibilità,decadenzaed incompatibilitànelleelezionicomunali,provincialieregionali(art.22)

Azioni in materia di eleggibilità ed incompatibilità nelleelezioniperilParlamentoEuropeo(art.23)

Impugnazione decisioni Commissione elettorale cir-condarialeintemadielettoratoattivo(art.24)

Intercettazioni Riparazione a seguito di illecita diffusionedelcontenutodi intercettazioni telefoniche(art.25)

Discriminazioni Azioni contro comportamenti di un privato o della pubblica Amministrazione per motivi motivirazziali,etnici,nazionali,diprovenienzageogra-fica e religiosi – art.44D.Lgs. 286/98 e art. 4D.Lgs.215/03-(art.28)

Azioni contro atti di discriminazione diretta o indi-rettaacausadellareligione,delleconvinzionipersonali,degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale–art.4 D.Lgs. 216/03(art.28)

Azioni contro gli atti discriminatori nei confronti di personecondisabilità–Art.3L.67/06-(art.28)

Azioni contro le discriminazioni dirette ed indirette fondate sul sesso nell’accesso alla fruizione di beni e servizi ed loro fornitura – art. 55 quinques D.Lgs. 198/06 -(art.28)

Espropriazioni Opposizione alla stima nelle espro-priazioniperpubblicautilità(art.29)

Provvedimenti stranieri Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazionedelriconoscimento(art.30)

Controversie ricondotte al rito ordinario di cognizione (CAPO IV)

Attribuzione di sesso Controversie in materia di rettificazionediattribuzionedisesso(art.31)

Entrate patrimoniali dello Stato e altri enti pubblici Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altrientipubblici(art.32)

Usi civici Controversie in materia di liquidazione degliusicivici(art.33)

Si rimanda espressamente ai contenuti degli articoli sopra riepilogati per la verifica edesamedelle speci-fiche disposizioni procedurali negli stessi dettate inordineallacompetenza,almezzoedaiterminidiintro-duzionedella lite/impugnazione specifici, allemodalitàdinotificaetc..

Disposizioni transitorie (art.36)Le norme del D.Lgs. 150/11 si applicano ai soli pro-

cedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore(06.10.11).

Le norme abrogate e/o modificate dal decretomedesimo continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Rimangono invariati e quindi esclusi dalla riforma perespressadisposizionedell’art.54,lett.d)L.69/2009,i seguenti riti:

Procedure concorsuali Procedimenti speciali previsti per i fallimenti e le procedure concorsuali

Famiglia e Minori Procedimenti speciali previsti per il settoredeiminoriedella famiglia (es.modificadellecondizionidiseparazioneedivorzio)

Cambiale e vaglia cambiario Procedure rego-latedalregiodecreto14dicembre1933,n.1669

Assegni Procedure regolate dal regio decreto 21 dicembre1933,n.1736

Diritto del lavoro Procedimenti disciplinati dalla legge20maggio1970,n.300

Proprietà industriale Procedimenti disciplinati daldecretolegislativo10febbraio2005,n.30

Consumatori Procedimenti disciplinati dal decreto legislativo6settembre2005,n.206.

Restanocomunquefermiiseguenticriteri(dell’art.54L.69/2009):

semplificazione riti

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I criteri di competenza previsti dalla legislazione vigente

Icriteridicomposizionedell’organogiudicante,pre-visti dalla legislazione vigente

Disposizioniprevistedalla legislazionespecialecheattribuisconoalgiudicepoteriofficiosi

Disposizioniprevistedallalegislazionespecialefina-lizzateaprodurreeffettichenonpossonoconseguirsicon le norme contenute nel codice di procedura civile

Giulio Moscatelli

Profili relativi alla applicazione del rito del lavoro

NelcorsodegliultimidecenniilLegislatore,alfinedifornireunarispostapiùadeguata,celereespecificaa particolari esigenze di tutela, ha introdotto nell’or-dinamentonumerosiritispeciali(ormaipiùditrenta),disseminati in diverse leggi esterne al Codice di Proce-duraCivile; lungi dal concretizzare la finalità prevista,talemiriadedimicrointerventinonha fattoaltrocheportareadunamoltiplicazionedellequestionidirito,dicuiigiudicihannosoventedovutooccuparsi,adiscapitodella tutela di merito.

IlLegislatoredioggisembravolerinvertirelarotta,postocheildecretolegislativoincommenton.150del2011(emanatoinvirtùdelladelegacontenutanellaL.69/2009), entrato in vigore il 06.10.2011, riconducemoltiditaliritispecialiasolitre,previstiecompiuta-mente disciplinati all’interno del Codice di Procedura Civile:ilritodellavoro,ilritosommariodicognizioneed il rito di cognizione ordinario.Ciò dovrebbe por-tareaduna semplificazione, anche se,quantomeno inunaprimafasediapplicazionedellanorma,potrebberoinsorgeredelledifficoltàapplicative.

Ildecretoincommentoècosìstrutturato:unCapoI dedicato alle Disposizioni Generali, in cui trovanodisciplinaunitarialeproblematichedelmutamentodelrito(art.4)elasospensionedell’efficaciaesecutivadelprovvedimento impugnato(art.5).Seguono ilCapo II(artt.6–13),contenentelaspecificazionedellecontro-versiesottopostealritodellavoro,ilCapoIIIinmateriadi controversie assoggettate al rito sommario di cogni-zione(art.14–30),ilCapoIVrelativoall’applicazioneestesadelritoordinariodicognizione(art.31–33)edinfineilCapoV,contenetedisposizionifinalietransito-rie(art.34–36).

Fatta questa doverosa premessa, il presente brevecontributo sarà limitato all’esame sommario dei pro-

filiattinentil’applicazione,adeterminatefattispecie,delrito del lavoro.

Preliminarmente, occorre rilevare che, nell’otticadi coordinare le peculiarità delle materie già assogget-tate ai riti speciali alla disciplina processualistica del rito del lavoro, è stata espressamente esclusa, per lemateriedicuisi tratta, l’applicazionedi talunenormeattinenti, inmanierastringente,allamateriagiuslavori-stica.Perespressaprevisionedell’art.2,D.Lgs.150/2011,non troveranno applicazione dunque, salvo che nonsianoespressamenterichiamati,iseguentiarticoli:413,415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzocomma,425,426,427,429,terzocomma,431,dalprimoal quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondocomma,e439delcodicediproceduracivile.

Cheproprioilritodellavorosisiavolutoestenderea nuovematerie porta alla seguente riflessione: che imeccanismipreclusivianticipati, laconcentrazionedelritoelealtreparticolaritàchelocaratterizzano,fannodelritodellavorounostrumentoutileedefficaceperilraggiungimento,intempiabbastanzarapidi,diunarispo-sta da parte del sistema giustizia.

In merito alle controversie assoggettate al rito del lavoro preme svolgere un’osservazione generale che,indipendentemente dalle peculiarità fatte salve dal D.lgs150/2011,attieneatutteleipotesiindividuate:gliatti introduttivi delle parti dovranno essere redatti in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 414 e 416 c.p.c., non solo con riferimento alla forma (ricorsoememoria di costituzione e difensiva) ma soprattuttoconriguardoalleproduzionidocumentalieallerichie-stediproveorali,daeffettuarsineipredettiatti,apenadi decadenza.

L’estensione del rito lavoro può pertanto esserelettainunadupliceottica:daunlato,ilfavor per la cele-ritàdelgiudiziochedovrebbeandareavantaggiodelleparti, dall’altro, lamaggior rigidità del rito, che assog-getta a preclusione tutto ciò che non trova ingressonegliattiintroduttivi(conilconseguentepericolo,perlapartepocodiligente,divedersirigettataladomandaperilverificarsidellepreclusioni).

L’applicazione del rito lavoro determinerà notevoli cambiamenti rispetto all’attuale gestione del rito. Si pensi, inparticolare,allaprassi inusoalleamministra-zionipubblichedidepositaretardivamenteladocumen-tazione relativa all’accertamento. Sino a prima dell’en-tratainvigoredelD.Lgs.incommento,lagiurisprudenzaè stata costante nel ritenere che “il termine dei dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, fissato dall’art. 23 comma 2 L 24.11.1981 n. 689, per il deposito da parte dell’amministrazione dei documenti relativi all’infrazione e alla sua contestazione, non ha natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosser-

semplificazione riti

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vanza non implica alcuna decadenza”.Ilritolavoroprevede,invece,cheilconvenutodebba

costituirsi,nelleformeeneimodiprevistidall’art.416cpc, almeno dieci giorni prima dell’udienza e che nelfarlo debba introdurre nel processo il materiale istrut-torio di cui intende avvalersi nel corso del giudizio e svolgere,apenadidecadenza,leeccezioniprocessualiedimerito,chenonsianorilevabilid’ufficio.Anchesedalpuntodivistasostanzialeadavanzarelapretesaèl’am-ministrazione,dallaquale,conl’opposizione,ilsoggettosidifende,dalpuntodivistaformaleleregoledellasuacostituzione sono quelle del convenuto/resistente.

E’evidenteche l’impostazionesinoadoggi tenutadalla giurisprudenza non potrà non cambiare a seguito dell’estensione del rito lavoro alle ipotesi di opposizione dicuiall’art.6:nonavrebbesenso,infatti,prevederel’ap-plicazionedel rito lavoro, per escluderepoi il nucleofondamentaledellasuadisciplina(siricordiinoltrechegliartt.414,415-commida1a6-e416c.p.c.sonofattisalvidall’art.2delD.lgs150/2011).

Peraltro, i poteri istrut-tori riconosciuti al Giudice del lavorodall’art.421cpc(in primis,potere di disporre anche d’uf-ficio mezzi istruttori ritenutinecessari “anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile”), sonoestesi alle fattispecie de quibus conunaimportantelimitazione,attesocheilLegislatoredel2011hadispostoespres-samente,all’art.2,comma4,che“Salvo che sia diversa-mente disposto, i poteri istruttori previsti dall’articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile”.

E’chiara,dunque,lavolontàdelLegislatorediren-dere ancor più stringenti gli oneri probatori posti a carico delle parti.

Altrasignificativadisposizioneattieneallainibitoria.L’art. 5 del decreto legislativo in commento prevede

che la efficacia esecutiva del provvedimento oppostopossaesseresospesa,conordinanzanon impugnabile,solo su espressa richiesta dall’opponente e sentitele parti, in presenza di gravi e circostanziate ragioni.La norma prevede altresì che, ove l’ordinanza vengaemessa inaudita altera parte (nelcasoincuivenesianolecomuninecessitàdiurgenza),essadiverràinefficacese non confermata entro la prima udienza successiva.

Si tratta di una modifica di non poco conto, solche si consideri che, in ipotesi di omessa conferma(chepotrebbeesseredeterminataanchesolodameradimenticanzadelGiudice,soprattuttonellaprimafasedi attuazione della nuova disciplina) il provvedimentoopposto riacquisterà efficacia esecutiva. Occorrerà,

quindi,che ildifensoredelricorrentechieda inprimaudienza la conferma del già emanato provvedimento di sospensione.

Procedendoall’analisidelCapoII(artt.6-13),laprimadellemateriechevengonoassoggettatealritolavoroèquella dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione: il nuovo dato normativo fa salve molte delle peculiarità previste dagli art. 22 e ss. della L 689/1981 e recepi-sceinoltrelepronuncedellaCorteCostituzionalecheneltempohannoincisosullanorma(adesempiovieneespressamente introdotto nel dato normativo il princi-piocontenutonellasentenzan.98del18.03.2004,sullapossibilità di utilizzare il servizio postale per la propo-sizionedell’opposizione-attualeart.6,comma6D.lgs150/2011).

Vi sono delle novità di non poco conto: ad esem-pio, le conseguenze legate alla tardiva proposizionedel ricorso, chenonpuòcomportare lapronunciadiun’ordinanza di inammissibilità da parte del Giudice anteudienza(comeinveceeraespressamenteprevisto

dall’abrogato art. 23, comma 1,L.689/81,cheprevedevalaema-nazione di ordinanza ricorribile soloinCassazione),marichiedecomunque lo svolgimento della primaudienza, incui l’inammis-sibilità viene pronunciata con sentenza(ordinariamenteimpu-gnabile).

L’art.6,comma3,prevedelacompetenzadelGiudicediPace,fattesalvelemateriecheespressamentesonoriservate alla competenza del Tribunale dal successivo comma 4 dello stesso articolo.

InparticolarealTribunaleèstatadevolutalacompe-tenza in materie ritenute di particolare impatto sociale (tuteladellavoro,igienesuiluoghidilavoroepreven-zione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell’ambiente dall’inquinamento,dellaflora,dellafaunaedelleareeprotette;igienedeglialimenti e delle bevande; materia valutaria; antiriciclag-gio).

A prescindere dalla materia, al Tribunale è statadevoluta la competenza laddove per le sanzioni conte-statesiaprevistaunapenache,nelmassimo importo,superailvaloredi€15.493,00ovveronelcasoincuila sanzione specificamente applicata supera il valoredi€15.493,00,ovveroinfinequandosiastatacommi-nataunasanzionenonpecuniaria,solaocongiuntaconquella pecuniaria.

Alritolavoro,cosìcomespecificatodall’art.6,sonosottoposte poi le opposizioni a sanzione ammi-nistrativa in materia di stupefacenti ex art. 75 comma 9 del DPR 309/1990,prevedendosi,oltrealla

ild.lgs.150/11hasemplificatoilpanoramanormativo,ricondu-cendo molte controversie sottoposte a riti speciali a soli treriti,tracuiilritolavoro

semplificazione riti

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competenzageneraledelgiudicediPace,lacompetenzadel Tribunale dei Minori nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne.

Sonoassoggettatealritodellavoroancheleoppo-sizioni a verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada ex art. 204 bis (D.lgs 30.04.1992 n. 285), per le quali già il Codice stesso richiamavagliartt.22e23dellalegge689/19981,sta-bilendosiperòunterminedimezzatorispettoalprece-dente,ecioè30giorniperricorrere,dinnanzialGiudicediPacedelluogodoveèstatacommessalaviolazione,decorrentidallacontestazioneodallanotificadelver-bale, rispetto ai precedenti 60 giorni previsti dall’art.204 bisdelCdS,terminechesiapplicaancorasoltantonel caso in cui il ricorrente sia residente all’estero.

Viene poi previsto un limite al potere del Giudice di incidere sulla sanzione, stabilendosi che in caso dirigettodell’opposizione,debbadeterminare l’importodella sanzione in misura compresa tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e non possa essere esclusa l’applicazionedellepeneaccessorie,cosìcomeladecur-tazione dei punti della patente.

Residuano, poi, le procedure dell’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato, lecontroversie in materia di applicazione delle disposi-zioni del codice in materia di protezione dei dati personali (con competenza delTribunale del luogoovehalaresidenzailtitolaredeltrattamentodeidati),l’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti(periqualièdispostalacompe-tenza del Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debi-toreprotestato),l’opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato (concompetenzadellaCorted’Appello).

Infine,sonosottopostealritolavorolecontrover-sie agrarie,dicompetenzadelleSezioniSpecializzate;inrelazioneaquesteultimeèsingolarenotarelaprevi-sione della obbligatorietà del tentativo di conciliazione (ormaiprevistoqualemera facoltànelle controversiedi lavoro, in relazione alle quali era invece obbligato-rio,apenadiimprocedibilitàdelladomanda,sinoallaL.183/2010)e l’operatività, inquestosolocaso,dell’art.429terzocommac.p.c.,lacuiapplicazioneèesclusa,pertuttelealtrecontroversiemenzionate,dalgiàcitatoart.2deldecretoinanalisi(riconoscimentoautomatico,incaso di pronuncia di condanna al pagamento di somme didenaroinfavoredell’affittuario,degli interessiedelmaggiordannopersvalutazionedelcredito).

Unultimorilievosiimpone:solol’applicazionerigo-rosa delle regole del processo del lavoro (cui sonosoggetti giudici sino ad oggi non usi all’applicazione di

talerito)potràportarealraggiungimentodell’effettivosnellimento del contenzioso attraverso una più rapida soluzionedellecontroversie,limitandosialtrimentil’in-novazione ad una vuota uniformità formale, priva dieffetticoncretiebenefici.

Dominga Bubbico

Laura Passeretti

semplificazione riti

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Comebensapete,col27ottobreu.s.èentratoinservizioil“Nostro”OrganismodiMediazione.

Dico“Nostro”inquantol’OrganismoistituitodalNostroOrdine è nato col fine di rendere in primis ai colleghi,maanchealcittadino/utente,un“servizio”flessibileedielevataqualitàaduncostocontenuto.Atalfine,perpoterassumerela qualifica dimediatori all’interno dell’Organismo, oltre airequisiti“minimi di legge”, è stata posta la scriminante diessere Avvocati e di avere un’anzianità di iscrizione di almeno 5 anni senza aver riportato sanzioni disciplinari di rilievo; la tabella indennitaria, inoltre,prevedeuna tariffapiùbassarispettoaquellaprevistadallalegge(edaaltriorganismi).

Sempre nell’ottica di garantire un’elevata tutela al cittadinoèstataprevista l’assistenzalegaleobbligatoriaperle parti, posto chemediazione e conciliazione può spessovolerdirerinuncia/abdicazione,anchesiapurparziale,adunproprio diritto.

E se per la parte istante l’imposizione dell’assistenza tecnica non comporta alcuna problematica –essendolaparte,chenonvolessesoggiacere a tale onere, libera dirivolgersi ad altro organismo checiò non imponga – qualche dubbio puòporsi per la partechiamatainmediazioneovelastessanonintendafarsiassistereo,viceversa,intendafarsiassisteredaunprofessionistanonappartenenteallacategoriaforense(geometra,commercialista,ecc.);intalcaso,allapartechiamatanonpotràessereimpedital’adesioneelapartecipazioneallaprocedura,mailmediatoreall’attodell’aperturadellaproceduradimediazione(all’attodelricevimentodell’adesioneo,alpiùtardi,allaprimasedutadimediazione)avràcuradifarpresenteallapartel’opportunitàdell’assistenza tecnico/legale al fine di garantire il perfettoequilibrio delle parti nell’ambito della procedura.

Nell’otticadigarantireunserviziodiqualitàrisiedeanchel’importanza di una corretta compilazione della scheda divalutazione–obbligatoriamenteprevistaperlegge–chedeveessere redatta a cura delle parti al termine della procedura; atalfinerisultaindispensabilechelaschedavadacompilatain assoluta autonomia (senza, cioè, influenze esterne) dalleparti:inrelazioneaciòlasegretariadelNostroOrganismo,sig.raGabriellaLasagni,haistruzioniaffinchélacompilazionedella stessa avvenga in separata sedeinassolutariservatezza,senzachelepartipossanosentirsiinfluenzatedalla“presenzaincombente”delmediatore;lepredetteschedeverranno,poi,mantenute assolutamente riservate.

Ciò premesso, passiamo ora ad alcune note pratichesull’erogazionedelservizio,

Sulsitodell’Ordineèstatainseritatuttaladocumentazionerelativa all’Organismo (Regolamento, Statuto, CodiceEtico,elencomediatori, tariffe)nonché tutta lamodulisticapredisposta per la presentazione delle varie tipologie di domande(obbligatoria,facoltativa,congiunta);talemodulisticaèstataresadisponibileinformatowordalloscopodirendereagevole la compilazione/interpolazione della stessa.

Presentata la domanda con contestuale pagamento del dirittodisegreteria(€.40,00+ivaecosì€.48,40)siprocedeall’assegnazione della pratica al mediatore.

Attualmente, non essendo ancora operativi tutti i53 mediatori iscritti nel nostro Organismo (e ciò perproblematichelegateall’assicurazioneRCprofessionale),nonessendo pertanto possibile procedere con l’assegnazione automaticadalpartedelprogrammadigestione,siprocedecon l’estrazione a sorte del mediatore avendo a riferimento

la materia e le assegnazioni già precedentemente avvenute.

Una volta eseguito ciò,la segreteria, verificata colmediatore l’inesistenza di cause di incompatibilità in relazione alla singolapratica,concordaconquesti

ladataperlasedutadimediazioneeforma“l’avvisodiavviodelprocedimento”indupliceveste:quellaallaparteistantecon indicate anche lemodalità secondo le quali dovrà poiprocederealla“notifica”acontroparte,equellaallaparte(oalleparti)chiamata(e)inmediazionecontuttelenecessarieindicazioni per aderire alla procedura, formando tutte lecopie necessarie.

Dopo un primo periodo iniziale di rodaggio,attualmentenel giro di tre/quattro giorni, la segreteria è in grado dirilasciareaparteistantequantonecessarioperlachiamatainmediazione di controparte.

Atalriguardo,poichédopoleprimeesperienzecièresicontodellalaboriositàdellaproceduracosìcomestrutturata(edellapossibilitàdi incorrere inerrorinella redazionediavvisi “personalizzati”), stiamo riflettendo – nell’ambitodella libertà di forme consentita dalla legge – di snellire “l’avviso di avvio del procedimento” apponendolo in calceall’istanza a guisa di un“decreto di nomina del giudice efissazione d’udienza” in modo da formare un tutt’uno edevitare eventuali disguidi anche alla parte istante che deveprovvedereallanotifica.Vedremoseriusciremonell’intento.

Un primo quesito che è stato sollevato in ordine allaprocedure riguarda la possibilità della parte (istante ochiamata,nonimporta)didelegareildifensoreodunaterzapersona(adesempiounfamiliare)aprendereparteinpropria

Le ultime sulla mediazione

l’attività di mediazione/con-ciliazione entra a pieno titolo nell’attività di avvocato – art. 55 bis codice deontologico

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vece alle sedute di mediazione.Unarispostaunivocanonèancorastatadatamaritengo

cheunprimoindirizzodipensierochepossaesseredivalidoaiutonelrisolverelaquestione,siaquellodifarriferimentoalle norme dettate dal codice di procedura civile: da parte mia ritengochesipossafarriferimentoall’art.185c.p.c.dettatointemadi“Tentativodiconciliazione”nell’ambitodelgiudiziocivile: in base al disposto di tale articolo è consentito allepartidicuisiadispostalacomparizionepersonalealfinediesperireiltentativodiconciliazione,“di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale sia a conoscenza dei fatti di causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte”.

Ci pare che la norma in richiamo sia pienamentecompatibile con l’istituto della mediazione che punta,appunto,allaconciliazionedelleparti,esiaaltresìesaustivaancheperquelcheriguardalemodalitàconlequaliladelegadeveessererilasciata;ritengo,inoltrechesiaestendibileallamediazione lapossibilitàdeldifensorediautenticadifirmadella parte delegante. Chiaramente, nel caso delegato sial’avvocatostesso,laprocuraallelitidovràricomprendereilmandato a transigere.

Per quanto riguarda le modalità di consultazione del fascicolo del procedimento, al fine di agevolare e snellirequanto più possibile i“passaggi”, attualmente la segreteriarende disponibile al mediatore ed alla parte chiamata inmediazione (cosìcomeallaparte istante) il fascicoloattiedocumenti mediante invio a mezzo e-mail di una cartella contenente tutti i file dei documenti scansiti (in formatopdf).

Con l’avvio della nuova versione del programma gestionale inusodall’Organismo–cheèattesaabreve,sisperaentrolafinedell’anno–saràinveropossibilelaconsultazione“online”:atalfineverrannorilasciateallepartiappositepasswordche consentiranno di accedere al programma gestionalee visionare tutto il fascicolo – sulla falsariga di polisweb –ma con in più la consultazione dell’intero fascicolo atti e documenti;ciòrenderàminimal’attivitàmaterialediaccessoalla segreteria che si ridurrà alla sola attività di depositodelladomanda(cheperaltropuòsempreavvenireamezzopostae/oinviainformatica)ediritirodellecopieautentichenecessarieperle“notifiche”allepartichiamate.

Ed ora alcune note statistiche: ad unmese di distanzaègiàpossibile fornirealcunidati:adoggiabbiamoattivi22mediatori (sui 53 iscritti) che coprono tutto lo spettro dimateriedeferibiliinmediazione;sonostatefinoradepositate27 istanze di mediazione suddivise secondo le seguenti materie:

DIRITTI REALI; 2DIVISIONE; 1SUCCESSIONIEREDITARIE; 8PATTIDIFAMIGLIA; 0LOCAZIONE; 6COMODATO; 1AFFITTODIAZIENDE; 0RISARCIMENTO DANNI DA COLPA MEDICA; 6RISARCIMENTODANNIDADIFFAMAZIONE; 0CONTRATTIASSICURATIVI; 1CONTRATTI BANCARI; 1CONTRATTIFINANZIARI; 1

ChiudiamoconunabrevenotasullarecenteriformadelnostroCodiceDeontologico(entratainvigoreil23settembrescorso):con essa l’attività di mediazione/conciliazione entra infatti a pieno titolo nell’attività dell’avvocato.

Oltre ad essere stato modificato l’art. 16 (in tema diincompatibilità della professione forense con altre attività/incarichi),el’art.54(“rapporticonarbitrieconsulentitecnici”,acuièstataaggiuntaladizione“conciliatoriemediatori”)èstatoinfattiintrodottounnuovoarticolo,il55bis,intitolatoappunto “Mediazione”: tale articolo, che segue in naturaleparallelismol’art.55intemadiarbitrato,dacuitraeampiospunto, detta le regole cui deve attenersi l’avvocato che siaffacci a rendere la propria attività quale mediatore alfinedi rendere la propria prestazione con competenza evitando l’insorgere(oancheil solo sospetto)di situazioni di possibile conflittodiinteresse.

Il divieto di assumere la funzione di mediatore in difetto diadeguatacompetenza,poi,valorizzalostatusprofessionaledell’avvocato/mediatore che deve offrire alle parti - almomentodell’esamedellasituazionepostaallasuaattenzione,dell’eventuale formazione della proposta conciliativa o di stesura del verbale di conciliazione – completezza di valutazione anche sotto il profilo giuridico“non omettendo l’informazione su alcunché di ciò che nel prosieguo potrebbe essere suscettibile di essere evocato in giudizio”(fravirgoletteè riportato il commento che compare nella relazione delC.N.F. che accompagna l’approvazione della modifica alcodicedeontologico).

Tale innovazione ha notevole rilievo anche in tema dicoperturaassicurativaperR.C.professionalenonpotendo,aquestopunto,lacompagnieassicurativenegarecoperturaallegalechesvolgalapropriaprofessioneanchenell’ambitodiproceduredimediazioneassumendolaqualificadimediatore(il pensiero è rivolto soprattutto ai colleghi/mediatori cheattualmente non sono in grado di prestare la loro attività quali mediatoriaseguitodidifficoltàdivariogenerefrappostedaalcunecompagnieassicuratrici).

Enrico Maggiorelli

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PCT e PECE’ indubbio che gli strumenti informatici fanno ormai

partedellanostravita:tramiteunpersonalcomputersipuòcomprareunbigliettoperilcinema,perunospettacolo,pre-notareunviaggio,sipossonomandaredocumentiinAustra-lia,leggereungiornaleoascoltareunnotiziarioinArgentinae tutto senza alzarsi dalla propria scrivania. Per non parlare deirapporticoncerteistituzioni,qualiINPS,AUSL,ScuoleoUniversità,chegiàdadiversotemposonogestitidaiflussidicomunicazione informatica. Basta un Personal Computer ed una connessione ad Internet per poter accedere a tantissime funzioni ed informazioni.

Era dunque inevitabile che anche la giustizia italiana siadeguasse, pur con i suoi tempi, a sfruttare le potenzialitàoffertedalleinnovazionitecnologiche.Inveritàgiàdadiversianni vi è la possibilità di consultare lo stato delle propriepratichependentiinnanziaiTribunaliItalianichehannoatti-vatoilsistemaPolisweb.Ediversisonoisitichepermettonodi avere informazioni dai vari set-tori della giustizia: solo per limitarci a quelli di maggior utilizzo basta citarewww.giustiziamministrativa.it,il portale dei fallimenti del Tribunale diParma,ilGiudicediPaceonline,ilsito dell’Agenzia delle Entrate.

Lanovità più importante, però,èquellachestaperessereintrodottaanchenelnostroForoedè l’avviodelProcessoCivileTelematico,chepermetterànonsolodiconsultarelostatodeifascicolimaanchedipoterinteragire,ricevendocomunicazionienotifichediprovvedi-menti e di depositare determinati atti.

Con questo articolo non si vuole esporre l’esegesi delle fontideldirittochehannointrodottol’utilizzodell’informa-tica e non si vuole neppure evidenziare alcune lacune tecno-logichedelsistema(peraltronote…quantevolteaccadeatuttinoicheilPoliswebrisultinonaccessibileoalcunifasci-coli non compaiano a video…tutte conseguenzedi alcuniaspetti tecnici che si spera vengano risolti quanto prima).Nelleprossimerighe,quindicisilimiteràacercaredifareunpo’dichiarezza,conunasinteticarassegnadelsignificatodideterminati acronimi con cui tutti noi avvocati dobbiamo ini-ziare a convivere e riferendo sullo stato dell’arte delle inno-vazionipressoilnostroForo.

Ormai da anni i professionisti sono tempestati di infor-mazionisullaPostaElettronicaCertificataPEC,illegislatorehaobbligatogliavvocatiamunirsidiunacaselladiPECsenzaspiegare a che cosa servisse. Bene, adesso sembra venutoil momento di utilizzarla e quindi partirei da questo stru-mento.

PEC: La posta elettronica certificata (PEC) è uno stru-mentochepermettedidareadunmessaggiodipostaelet-tronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC può aggiungereinoltre la certificazione del contenuto delmessaggio, se incombinazioneconl’apposizionedellafirmadigitale.

Funzionamento:Almomentodell’inviodiunamailPECilgestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell’avvenuta (omancata)trasmissionedelmessaggioconprecisaindicazionetemporale delmomento in cui lamail PECè stata inviata.Inegualmodoilgestoredeldestinatario,dopoaverdeposi-tatoilmessaggioPECnellacaselladeldestinatario,forniràalmittenteunaricevutadiavvenutaconsegna,conl’indicazionedelmomentotemporalenelqualetaleconsegnaèavvenuta.In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel

sistema PEC è possibile disporre,pressoigestoridelservizio,diunatraccia informatica avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione,perunperiododitrentamesi,secondoquantoprevistodallenormative vigenti.

Dal punto di vista dell’utente,unacaselladipostaelettronicacertificatanonsidifferenziadaunacaselladipostanormale,anchesevienevisualizzatainmodo da distinguerla da una semplice mail; cambia solo per quellocheriguardailmeccanismodicomunicazionesulqualesi basa la PEC e sulla presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC mittente e destinatario.

CaratteristicheLapostaelettronicacertificata,peresseretale,deveseguire leregolefissatedalDPR68/2005edallesuccessiveregoledaessopreviste.Questenorme,insiemeadaltre(inparticolareilCodicedell’AmministrazioneDigitale),ne stabiliscono la validità legale, le regole e lemodalità diutilizzo. In particolare:

•Ilserviziopuòessereerogatoesclusivamentedaigestoriaccreditati presso il CNIPA.

• Per la PEC devono essere usati domini dedicati (undominiodiPECnoncontienecaselleemailnon-PEC).

Funzioni E’ importante ricordare che, come segnalatoanchenelSitodell’Ordine,conl’entratainvigoredellenormecontenute nel D.M. 21 febbraio 2011 n.44 e nel rispetto delle specifichedi cui al provvedimentodel 18 luglio2011dellaDirezione Generale S.I.A., a decorrere dal 19 novembre2011tutteletrasmissionitelematicheiningressoedinuscita

unasinteticarassegnadelsignifi-cato di determinati acronimi con cui tutti noi avvocati dobbiamo iniziare a convivere

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(quindisiaildepositodiattitelematicichelecomunicazionidicancelleria)potrannoavvenireunicamentemediantePostaElettronicaCertificata(PEC).

Quindidal19novembre laPECèdiventata indispensa-bilepertuttigliavvocati,el’importanzavalesoprattuttoperl’inviodiattiodocumenti lacuisottoscrizione,percertifi-carelaprovenienzadell’attostesso,avvienetramitelaFirmaDigitale

FIRMADIGITALEIninformaticalafirmadigitalerappre-senta un sistema di autenticazione di documenti digitali tale da garantire il cosiddetto non ripudio. E’ basata sulla tecnolo-giadellacrittografiaachiavepubblica(oPKI).

LanozionedifirmadigitalehainItaliaancheun’accezionegiuridica,inquantoindividuaunaspeciedifirmaelettronicaavanzata che può essere apposta ai documenti informaticiallastessastreguadicomelafirmaautografavieneappostaaidocumenti tradizionali.

ComefunzionaPerl’apposizionedellafirmadigitale,bastainserireilPINrichiestonell’appositospaziodelprogrammadicertificazioneutilizzatoconlaSmartCardoBusinessKey.Èunsistemagiànotoaqueiprofessionistichedatempocon-sultanoipropri fascicolitramitePolisweb,che,siricorda,èilsistemadiconsultazioneeflussodiinformazioniaccessibilitramite il Punto di Accesso.

PUNTODIACCESSOIlPuntodiAccessoèlastrutturatecnico-organizzativachefornisceaisoggettiabilitatiesterniiservizidiconsultazioneeditrasmissionetelematicadegliatti,ossia permette l’inserimento nel circuito processuale.

AffinchègliiscrittidelnostroOrdinepossanofruiredelservizio,l’OrdinedegliAvvocatidiParmahagiàcreatoilpro-prioPuntodiAccessodadiversianni,permettendoagliavvo-cati di iscriversi e utilizzare le funzioni proprie del sistema.

Peraccedereaiserviziènecessarioesseretitolaridiundispositivo di firma digitale (Smart Card o Business Key)munito di certificato di autenticazione, quest’ultimo infattiaccerta l’identità dell’utilizzatore del servizio e garantisce la navigazione all’interno degli applicativi in modalità protetta. Nel Sito dell’Ordine sono spiegate le modalità per l’acqui-sto.

I servizi del Punto di Accesso sono:•ProcessoCivileTelematico•PoliswebSICID(Cognizioneordinaria)•PoliswebSIECIC(Esecuzioniindividualieconcorsuali)•ServizioOnlinedelGiudicediPace•PoliswebCassazioneCivileePenale•ServizioProcura•TAReConsigliodiStato•PagamentiTelematiciSpeseGiustizia

Solo alcuni di questi sono già in funzione a Parma,mapotrannoessereattivatiquantoprimaancheglialtri.

NOTA DI ISCRIZIONEA RUOLO Da diversi anni aParma si prepara la notadi iscrizione tramite un softwarecontenuto in programmi gestionali o con una formula a suo tempo distribuita ai vari studi. E’ fondamentale accertarsi cheilpropriostudioutilizziunaversioneaggiornatadelpro-gramma,datoche,perfareunesempio,laEasyNotaadottatadamoltistudi,nonèpiùcompletamentecompatibilecon isistemiinformaticidellacancelleriacivileepuòquindicrearedei disservizi e addirittura limitare la possibilità all’avvocato di controllare tramite Pct o Polisewb il proprio fascicolo.E’ sufficientemunirsi di un aggiornamento che può essererichiestoallevariesoftwarehousedelsettore

ACHEPUNTOSIAMOAPARMACONL’INFORMA-TICA?

L’OrdinedegliAvvocatihada tempocreato ilPuntodiAccessoperipropriiscritti,moltiavvocati(oltre500)hannoaderitoefruisconodeiservizi,conilvantaggiodipotercon-sultare dalla propria postazione lo stato dei propri fascicoli in tuttaItaliaediriceverelecomunicazioni,medianteibigliettidicancelleria,chenonhannovaloredinotificaocomunica-zioneufficialemaservonocomunqueall’avvocatopercono-scere in tempo reale cosa avviene nelle propria cause; prima diandarefisicamenteinCancellerial’avvocatopuòaccederesul sito PCT, digitare il proprio PIN, guardare i biglietti dicancelleriaoconsultarelapaginaPoliswebperaccertarsisevisiastatalacostituzionedellacontroparte,seilmagistratoabbia sciolto una riserva o depositato una sentenza e recarsi quindiincancelleriasapendogiàcosadoverchiedere.Inpra-ticasipossonolimitaregliaccessinegliufficidellecancellerie,nondovendochiedereinformazionimasoloritirarecopiediatti o documenti.

Inoltre tutti gli avvocati dovrebbero avere già dal novem-bre 2009 la propria PEC. Si raccomanda a tutti gli iscritti di controllareche lapropriacasellaPECsiaeffettivamente infunzione,chesiastatabenconfiguratainmododariceverele mail nel sistema di gestione di posta elettronica e di avere comunicato il proprio indirizzo PEC all’Ordine: tale adempi-mentononèsoloopportuno,vistochedalprimogennaiole comunicazioni e le circolari l’Ordine non le manderà più viafaxmasolotramitePEC,maèunveroeproprioobbligodi legge: alla luce delle ultime novità legislative il messaggio ricevutotramitePECvalecomenotificaocomunicazioneequindi dalla data di ricezione potranno decorrere termini per adempimenti o decadenze. L’Ordine ha già inviato alMini-sterol’Alboconl’elencodellePECeilMinistero,unavoltarisolte alcune problematiche tecniche, comunicherà l’avve-nuta accettazione delle varie PEC.

IlTribunale ha da tempo adottato i sistemi informatici

PCT e PEC

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necessari per il ProcessoCivileTelematico, iMagistrati e iFunzionari con potere di firmahanno ricevuto ed attivatoil KIT per la firma digitale; i Magistrati hanno iniziato adutilizzare il sistema“ConsolledelMagistrato”,unasortadiprogrammadi gestione che permette a ciascunGiudice dilavorareneiproprifascicoli,creandoprovvedimentiche,conl’apposizionedellafirmadigitale,sarannoinseritiimmediata-mentenelfascicoloegiàprontiperlanotificaocomunica-zione agli Avvocati. In sostanza un provvedimento del Giu-dice,datochepotràesserecomunicatoanchetramitePEC,conl’autenticitàcertificatadallafirmadigitaledelmagistratomedesimoedelCancelliere,verràtrasmessoentrounlassodi tempo brevissimo allo studio dell’Avvocato.

PropriomentrequesteedizionediCronachestaandandoinmacchinatuttiifunzionaridelleCancellerieCivilieiMagi-strati stanno seguendo corsi di formazione per l’utilizzo del sistema informatico e si sta sperimentando la procedura per un ricorso per decreto ingiuntivo telematico.

Questaèdicertolanovitàpiùimportante:lapossibilitàdi depositare un ricorso per decreto ingiuntivo in via telema-tica.Nonèquestalasedeperaddentrarsisuquestionitecni-che,maèsufficientedireche,entropochesettimaneancheaParma,comegiàinaltrecittà(aMilanoèinfunzionedaanni)saràpossibilepredisporreunricorsoperdecretoingiuntivo,preparare il fascicolocon leproduzioni, inviare il tuttoallaCancelleriaericevereilprovvedimentosenzaandarefisica-mente inCancelleria,finoalmomentodella richiestadellecopieperlanotifica.

I vantaggi sono intuibili: celerità della procedura, emis-sionedelprovvedimentointempibrevi(aModena,perfareun esempio, il decreto ingiuntivo“telematico” viene otte-nutonelgirodipochigiornicontrolesettimaneperavereundecretoingiuntivo“ordinario”),nonpiùperditeditempoper accedere alleCancellerie. Si spera quindi che anche aParma l’avvio del Processo Civile Telematico possa dare quei vantaggi che i colleghi di altre città hanno avutomodo diapprezzare,echel’utilizzodisistemiinformaticisiaconside-rato come una risorsa aggiuntiva per i professionisti.

Infine si vuole fare un cenno ad un ulteriore utilizzodell’informaticachel’OrdinediParmaharitenutodiincen-tivare per offrire un servizio ai propri iscritti. E’ quello rela-tivo alla possibilità di accedere ai registri dell’anagrafe del ComunediParmapervisureecertificati,estraibilidiretta-mente dalla rete internet. La Convenzione sottoscritta dal Presidente Prof. Avv. Angiello e dalla Dirigente del Comune diParmaèconsultabilesulSitodell’Ordineedentrobreveilserviziosaràattivato,connotevolirisparmiditempopertuttigliavvocatieancheperlaPubblicaAmministrazione.

E’evidentequindicheancheagliavvocatièrichiestounaggiornamentocontinuoancheinmaterietecnicheesoprat-

tutto è diventato opportuno avere dimestichezza con varistrumenti i cui costi sono limitati ma le cui potenzialità pos-sonoesseredigrandeaiutoperlanostraprofessione,qualismartphoneconsistemadiricezionedellapostaelettronica,programmidi gestione, connessioni veloci. E’ fondamentalepoicheciascunavvocatocapiscacheèormaiindispensabileun controllo quantomeno quotidiano della propria casella di postaeunaccessoai sitiPoliswebePCTperpoteraveretutte le informazioni sulle proprie cause. Sembra una perdita di tempo,ma in verità questa attività si sostituisce a codea volte interminabili nei corridoi degli Uffici Giudiziari esoprattuttopermettediaveresottocontrolloanchelecausependentiinnanziaForidiversidaParma.

La speranza è stata di avere dato un piccolo aiuto agliiscritti,chepossonocomunquedocumentarsimeglioancheconsultando vari siti tra cui si raccomanda quello predispo-stodalMinistero:www.processotelematico.giustizia.it.

Matteo de Sensi

PCT e PEC

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Nell’ambito della vasta tematica del negozio indi-rettolafiguradellacosiddetta“societàindiretta”occu-pava, in passato, un posto di rilievo. Fu considerata ediscussa da grandi studiosi del diritto civile e commer-ciale di allora: penso al lavoro a quattro mani di Sraffa e Bonfante,apparsosullaRivistadeldirittocommercialedel1922.PensoaltresìaglistudididieciannidopodiAscarelli,diGraziani,diPaoloGreco.Poiquesta fatti-speciecaddeneldimenticatoio,fattaeccezioneperunmio lavoroapparsonel1988suunabellarivista,oggidefunta, ilQuadrimestre,eperunparagrafodellavoceNegozio indiretto,afirmadiGianguidoScalfi,pubblicatonel 1990 nell’Enciclopedia Treccani.

La società indiretta, a causa di recenti, drastici eincisiviprovvedimentifiscali,èperòtornataprepoten-tementeallaribalta,anchedellacronacaeconomicaefinanziariadiquesteultimeferied’agosto:sicchéiltema,anche per la sua rinnovata attualità,merita di essereripreso.

Alriguardo,innanzitutto,èappenailcasodinotarechelasocietàindiretta,dettaanche“dicomodo”,nonva confusa con le fattispecie della società irregolare,oppure della società di fatto, oppure della societàocculta,oppuredellasocietàapparente,oppure dellasocietà simulata. Con speciale riferimento a quest’ul-tima figura, in particolare, interessa sottolineare chele società indirette sono società realmente esistenti,ossiaregolarieformalmentetipiche,benchécostituiteomantenuteperunafinalitàinvariomodo“deviante”,obliqua, rispettoalparadigmanormativo,benchécioèasserviteafinalitàefunzionidivergentirispettoaquellenormaliotipichecuil’istitutoèpreordinato.

Daunpuntodivistasistematico,sonoduelecate-gorieche ladottrinae lagiurisprudenzariconduconoall’espressione“societàdi comodo”.Laprima è rap-presentatadallesocietàchepresentanounadeviazionerispetto al requisito soggettivo della pluralità dei soci. La seconda da quelle che presentano una deviazionerispetto al requisito oggettivo della causa.

a) La prima categoria comprende in primo luogole società preordinate a un unico socio, nel senso disocio formalmente e materialmenteunico, lequali ven-gono costituite da una pluralità di soggetti per poi

Società indirettedivenireunipersonali.Alriguardovaricordatocheogniquestione in merito deve ritenersi superata alla luce dellaradicalemodifica,dapartedellariformadel2003,dell’art.2362cod.civ.,intemadisocietàunipersonali.Insecondo luogo questa categoria comprende le società preordinate a un socio solo materialmente, ma non anche formalmente,unico.Si trattadisocietàcostitu-ite allo scopo d’imputare alla persona giuridica – onde giovarsi della conseguente limitazione di responsabi-lità – gli effetti dell’attività imprenditoriale individuale del dominus.Pure intalicasièpacificoche l’adozionedello strumento societario debba ritenersi pienamente lecita.

b)Iveriproblemiinmateriadisocietàdicomodosipongono invece con riferimento alla seconda delle due categorie sopra individuate, ossia quella delle società“devianti”sottoilprofilonongiàsoggettivomaogget-tivo,attinenteallacausaoalfunzionamentoe,dunque,vuoi al requisito dell’esercizio in comune di un’attività economica, vuoi allo scopodi lucro. È suquesto ter-renochel’espressione“societàindiretta”o“societàdicomodo”assumeilsignificatopiùpregnante.Sitratta,fondamentalmente,dellesocietà“non imprenditoriali”o“dimerogodimento”, costituitenonper l’eserciziodiattivitàeconomica,maalsoloscopodierigeretalunibeniinpatrimonioautonomo,ponendolialriparodallepretesedeicreditoripersonali,odiconsentireaisocidiottenerevantaggifiscalidivariotipo.Masipensipurealleinnumerevoli“societànelcassetto”,lasciatevoluta-menteeprogrammaticamente inattive, aquelle costi-tuite“acascata”,al soloscopodi frazionare il rischiodi un’impresa economicamente unitaria, a quelle confunzionedimeroschermo,volteaoccultare l’identitàdi undeterminato agente. Inquesti e in simili casi, lasocietàdivieneunmero involucro,unasovrastrutturaformale del tutto avulsa dalla funzione economico-giu-ridica tipica del negozio di cui all’art. 2247 cod. civ.

Sottoquestoaspetto,unproblemadivaliditànonsipone nemmeno laddove l’atto costitutivo dell’ente nep-pure preveda il requisito causale minimo dell’esercizio di attività economica,ma soltanto atti dimero godi-mentodel patrimonio: in questo caso nonpotrà cheparlarsi (ferma la generale irrilevanza del nomen iuris utilizzatodalleparti)dicomunionevolontariadigodi-mento:nonvièquisocietàdicomodo,dalmomento

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chenonvièsocietà.

Meno immediato è comprendere, invece, se vi siasocietànelcasodientiformalmentecostituiticometali,contuttiglielementidicuiall’art.2247cod.civ.,madifattoutilizzatiafini“dicomodo”.Vienequiinrilievolatradizionale distinzione civilistica tra negozio indiretto e negozio in fraudem legis,checertononoccorreriper-correre inquesta sede, senonperricordarecome ilsecondoaltrononsiacheunaspecies del primo: il nego-zio indiretto è sempre, per così dire, un“negozio dicomodo”,verificandosiunadeviazionedelloscopoulte-riore rispetto alla causa tipica; esso diviene in fraudem legis,peresserecosìfulminatodallaprevisionedell’art.1344cod.civ., laddoveloscopononsolosiadevianterispettoallacausatipica,maaddiritturasipongaincon-trastoconunanormaimperativa.Se,dunque,l’interesse“dicomodo”nonconfliggeconl’ordinamento,ilnego-zio (indiretto) sarà pienamentevalido, in quanto comunqueespressione dell’autonomia dei privati.Se,invece,quell’interesseèvietato,ilnegoziosarànullo.

La teorica del negozio indi-retto, elaborata con precipuoriferimento ai contratti di scam-bio, può ben essere adattata alcontrattodisocietà,conl’avver-tenzacheinquest’ambitolacausasi realizza attraverso una attività.Maancheattribuendoadeguatorilievoaquestacaratteristica,nonsipuòcheribadire come pure un contratto di società indiretta,stipulatoperconseguireunoscopodicomodo,senonc’èfrode,ecioèsenonsiriscontranoviolazionidiunanorma imperativa, debba ritenersi pienamente lecito.Unasocietà,indefinitiva,nonpotràdirsinullainquantodicomodo,masoloseeperchéin fraudem legis.

Lafiguradella“societàindiretta”,sebbeneinpassato,comesièdetto, esplorataediscussadaautorevoledottrina,nontrovavaspazioalcunoneitestinormativi.Soltantointempirecentilasituazioneèmutata.Sidevesegnalarechequell’espressione fecefinalmente la suacomparsa in iure condito, nella legge 15maggio 1989, n. 181, recante “Misure di sostegno e di reindustrializza-zione in attuazione del piano di risanamento della siderur-gia”.Qui, all’art.11,comma2,neldefinire il concettodi “gruppo imprenditoriale” (al fine di escludere dataluneprovvidenzeleimpreseappartenenti,appunto,a

talegruppo),visiricomprendevanononsololesocietàcontrollateo controllanti di cui all’art. 2359 cod. civ.,ma pure le imprese comunque collegate, direttamenteo indirettamente,tramitefinanziarie,fiduciariee società di comodo. Il legislatore non forniva la definizione diquest’ultima figura, ma l’accezione della espressioneusataeraquelladiunasocietàavente(ancheoesclu-sivamente)loscopodiconsentireaunaltrosoggetto,senzaesporsipersonalmentee,dunque, in via indiretta,di esercitare una influenza notevole sopra una società (inquestitermini,infatti,l’art.2359,comma3,cod.civ.,definisceilcollegamentotrasocietà).

Dopoappenaunquinquennio,lal.23dicembre1994,n.724(recante“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), all’art. 30, dedicò alle“società di comodo”(cuiespressamentefariferimentolarubricadelladispo-sizione)unadettagliatadisciplinafiscale.Inquestocaso,

il concetto coincide non già con quello di ente con scopo deviato,bensìconquellodiente“non operativo”, ossia inattivo sotto il profilo imprenditorialealla stregua di precisi parame-tri di natura contabile, volti insostanza a individuare fattispe-cie societarie notevolmente “patrimonializzate” rispettoal reddito prodotto e, perciò,moltoprobabilmente,costituite

omantenuteafinielusivi.

Il concettodi“nonoperatività”, inbasealqualeèdefinita la categoria delle società di comodo, non hanullaachevedere,sulpianopositivo,conlacausadelsoggetto:essoindividuapiuttosto,interminiobbiettivi,unabendeterminatasituazioneeconomico-reddituale,laquale–fermeleesclusionidilegge–rilevadipersé,benchéinnegabilmenteindicativadiunutilizzodeviantedeltiposocialee,dunque,dellaricorrenzadiunasocietàsostanzialmente (e di conseguenza anche fiscalmente)indirettaodicomodo.Delresto,com’ènoto,ildirittotributariomiraa impedire l’(ab)usoafinielusividelleformecivilistiche,accordandoprevalenza– incontra-sto con la tradizione romanistica della preminenza della forma–allasostanzadell’affare,individuandoilproprioambito di applicazione con diretto riferimento al pro-filo“materiale”dellafattispecie.

Risaleinfineapocotempofalaconversioneinlegge,

lasocietàindiretta,dettaanche“dicomodo”,nonvaconfusacon le fattispecie della società irregolare,oppuredellasocietàdifatto,oppuredellasocietàocculta,oppuredellasocietàapparente,oppuredellasocietàsimulata

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conmodificazioni,deld.l.13agosto2011,n.138,conver-titoconl.14settembre2011,n.148,meglionotocome“manovra-bis” o“manovra di ferragosto”, che moltohatenutoimpegnatelapoliticaelastampadurantelascorsa estate.

Unodegliemendamentialcitatodecreto,approvatoda entrambe le Camere, ha previsto una sostanzialemodifica del regime tributario delle c.d.“società nonoperative”dicuialgiàricordatoart.30dellal.23dicem-bre 1994, n. 724, inasprendo notevolmente il relativotrattamento tributario. La fattispecie di società indiretta èindividuatamedianteunasortadi“testdioperatività”,da condursi con riferimento agli assets patrimoniali della societàeconsistente,inbuonasostanza,nelconfrontofra ricavi effettivi e ricavi presunti. I primi sono determi-naticonriferimentoallamediadellasommadeivalori,risultanti dal conto economico dell’esercizio in esame e dei due precedenti, relativi ai ricavi, all’incrementodelle rimanenze e all’incremento dei proventi non stra-ordinarî.Iricavipresunti,invece,sonodeterminaticonriferimento alla media dei valori dell’esercizio corrente edeidueprecedenti,applicandotaluni“moltiplicatori”a determinate poste dell’attivo patrimoniale: quelle,adesempio,relativeaititoli(dicuisitienecontonellamisura del 2 per cento), alle partecipazioni (semprelimitatamente al 2 per cento), agli immobili anche inleasing(conaliquotevariabilidall’1al6percento),allealtreimmobilizzazioni(15percento).

Qualora i ricavi effettivi risultino superiori a quelli presunti,lasocietàèconsiderataoperativa(cioèadirenon fiscalmente di comodo)edètassatanormalmente.Alcontrario,oveiricavieffettivirisultinoinferioriaquellipresunti,lasocietàèconsideratanonoperativaedovràdichiarareunredditominimoimponibile,dacalcolarsiapplicandodeglialtricoefficienti(inferioriaquelliprevi-stiperilcalcolodeiricavipresunti)allepostedell’attivopatrimoniale dell’esercizio di riferimento.

L’art. 2, comma 36-quinquies, del ricordato d.l. n.138/2011 prevede, inoltre, unamaggiorazione dell’ali-quotaIRESapplicabileaisoggettidicuisièdetto,pariaben10,5puntipercentuali.Al reddito (presunto)diessi,dunque,troveràapplicazionenongiàl’aliquotaori-ginaria del 27,5 per cento, di cui all’art. 77d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, bensì quella – maggiorata – del 38percento,chedovràessereapplicataanchealred-ditoprodottodalle societàdi capitali chepartecipano asocietàdipersonenonoperative,conriferimentoal

reddito generato da tale partecipazione – mentre la residua parte di reddito sarà ordinariamente assogget-tataall’aliquotadel27,5percento.

Ora ciò che preme sottolineare è la totale auto-nomia della fattispecie fiscale da quella civilistica, chela descritta normativa non contribuisce per nulla a definire. E’evidente, come si è detto, che la notevolepatrimonializzazione delle c.d. società non operative,rispettoalredditoprodotto,rappresentaungraveindi-zio,diordineeconomico,diunutilizzoinqualchemodo“atipico”dello strumento societario; tuttavia, ciònonaiuta a delineare un concetto sostanzialedi“societàdicomodo”,di“societàindiretta”,lacuidefinizioneillegi-slatore(anchequellofiscale)continuaademandare,adelegare,adaffidareallecompetenzedelcivilista.

Sitratta,èvero,disocietàneiconfrontidellequalil’ordinamentomanifestaassaipocasimpatia,anzi,direi,unadichiarataemanifestaostilità,dettandonormetri-butarie severe volte a incentivarne lo scioglimento e lasparizione.Ciònontoglie,però,chetalisocietà,purfiscalmentevituperate,purazzoppatenellaloroecono-micità,continuanoapossedereundirittodiesisterenelnostroordinamento,essendopursempreespressionediquella libertàd’iniziativaeconomicachelaCostitu-zioneséguitaancora,malgradotutto,agarantire.

Giovanni Iudica

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Intervento pubblico e libertà d’impresa:il caso Parmalat

Intervento pubblico e libertà d’impresa: il caso Parmalat

“In Italia spesso un’azienda non sa esattamentecosa deve fare perché il percorso è poco chiaro”.Conquesteparolel’AddiIkeahamotivatolarinun-zia al piano di allocare un grande negozio di 15 mila mqinprovinciadiPisa,esacerbato,tralealtrecose,dall’ennesima richiesta di ripensare la dislocazionedell’esercizio commerciale effettuata dal competente ComunediVecchiano,dopobenquattromodificheaccordate dal colosso svedese in accoglimento di puntualiosservazionidell’amministrazione(Ilsole24ore,18-5-2011,p.23).Nonèsolounproblemadieffi-cienza amministrativa. In Italia la libertà di iniziativa economica privata si esercita in un quadro di regole troppo mobile perché un’impresapossa consapevolmente piani-ficare strategie e investimenti.Gli esempi sono tanti: dal coa-cervo di regole sulle aperture domenicali e festive degli eser-cizicommerciali,doveesistonoregimi diversi a seconda della regione di riferimento - e,ahimè,delladimestichezzainveroscarsadeisindacicon le regole del diritto dell’economia - allo stravolgi-mento,pochimesiorsono,delquadrodegliincentivipubblici al fotovoltaico operato dal Governo con un decretolegislativochehaavutol’effettodimettereimprovvisamente fuori mercato aziende che ave-vano iniziato progettazioni ed attività sulla base di un quadronormativocompletamentediverso,oltretuttovaratononannifa,masolonell’estatedel2010.

Ma l’esempio più lampante è la vicenda Parma-lat,uncasoveramenteemblematicoperl’esamedeimodi e delle forme di intervento pubblico nel mer-cato. Il gruppo francese Lactalis avvia una iniziativa finanziaria-maancheindustriale,essendociunpro-getto strategico - volta a conseguire il controllo della governance dell’azienda di Collecchio. Il Governo

dopo anni di inerzia - non deve avere giovato il lungo vuoto di potere al ministero dello sviluppo econo-mico-siaccorgecheParmalatèunfioreall’occhiellodell’economianazionale,oltre cheunmarchiopre-stigioso dell’agroalimentare italiano, e con dichia-razioni roboanti e minacciose, vara nientedimenocheundecretoleggechecambialeregolevigentiinmateriadiconvocazionedelleassembleesocietarie,ondedaretempoaséstessoeadalcunebanchedipromuoverelamiticacordataitaliana,peraltroorfanafindall’iniziodiunseriopartnerindustriale.Vengonodunque cambiate le regole codicistiche, allo scopodichiaratodi influiresull’esitodiunascalatagià ini-ziata.Mavièdipiù.PrimadiportareildecretoallafirmadelCapodelloStatoilfrettolosolegislatoresi

accorge di essersi dimenticato di inserire una disposizione cheriapreiterminiperlapre-sentazione di liste di candi-dati al cda, ed onde evitare ilrischio di aver dato luogo adunadisciplinadeltutto inutile,aggiungeunanormaadhocintutta fretta. Ennesimo caso di

un malcostume frequente. Il Consiglio dei ministri approvasistematicamenteattinormativichevengonocorrettisuccessivamenteinmodosostanziale,com-presesceltedimeritoassaidelicate,percuil’organoesprime la sua volontà collegiale nella migliore delle ipotesi su di un testo sul quale lavoreranno ancora le burocrazieministeriali,nellapeggioresudiuntitoloprivodicontenutichedovrannoessereancorascritti.Siamo ben al di fuori di quanto consentito dalla for-muladell’approvazione“salvointese”,enonècertounrimedio il fattocheavolte lemodifichesono ilfrutto della richiesta della Presidenza della Repub-blica, in una negoziazione generata da una sorta diemergenzacostituzionalechesiprotraedaanni.

Ma non basta.Nelle more della costituzione della cordata ita-

liana-cheperaltrononprenderàmai l’avvioperla

l’esempiopiùlampanteèlavicendaParmalat-Lactalis,uncaso veramente emblematico per l’esame dei modi e delle forme di intervento pubblico nel mercato

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permanente carenza di un partner industriale - il Governo inserisce un’altra serie di disposizioni in un decreto legge omnibus(altrabrutturacostituzionale)cheallarga lasferadiattivitàdellaCassadepositieprestiti consentendole di sottoscrivere quote di capi-tale di aziende di interesse nazionale non meglio spe-cificate,conparametriassaivaghichesarannodefinitida successivi decreti ministeriali. I requisiti sono dav-verocuriosi:unopertutti,la“strategicitàdelsettoredioperatività”,ilcheequivaleadirecheèstrategicociòcheèstrategico.Insomma,unapiccolaIRI,èstatodettoaragione,checonsentiràalMEFdientrareagambatesaintutteleoperazionidiridefinizionedellegovernancediimpresedivariogenere,oltretuttouti-lizzando i soldi della collettività.

Adoggi,èquasicertochel’’iniziativadelGovernodi contrastare la scalata francese non sortirà alcun risultato,attesa lacontromossa francesedi lanciareun’opa, forte del sostegnodi una cordata di istitu-zionifinanziaried’oltralpe.BenmagraconsolazioneribadirechealmenosiècostrettaLactalisalanciareun’opa e quindi ad impegnare più capitale per la sca-lata.Specieseilcostodituttociòèstatoquellodidare ai mercati l’ennesima immagine di un Paese dove le politiche industriali si fanno per decretolegge mossi da un’emergenza contingente - e non a seguito di un serio dibattito nazionale - e dallo scopo dipreservare l’italianitàdi taluneaziende.Ancheseresta tutto da dimostrare che l’italianità sia di perséunvalore(sipensiallevicendebancariediqual-che annoor sonoche condusseropoi alla riformadelrisparmio(l.262/2005).DaoggiinvestireinItaliaperunoperatoreeconomicointernazionaleèancorapiù complesso: oltre alle lungaggini burocratiche, sirischiasemprediscontentareilGoverno,chepuòinqualsiasimomentocambiareleregoledelgioco,e/oordinarealsuobracciooperativo, laCassadepositieprestiti,di intervenire.Sipuòdiscuterese, inunamodernademocraziapluralista,almercatosiaddicauntassodiregolazionepubblicaelevato,opiuttostouna robusta deregulation. Molto dipende dai contesti economici.Iciclidicrisirichiedonorispostenorma-tivediverserispettoaiciclidicrescita.Condeilimiti,però,alleoscillazionideilegislatori:ilprimodiquestilimiti che non si dovrebbemai valicare è quello diuna sostanziale stabilità di medio periodo del quadro

normativo in materia di governance societaria e di accessoalmercato,comprese,innanzitutto,leregolesulla contendibilità delle imprese.

Giuseppe ColavittiUniversitàdeglistudidell’Aquila

UfficioStudidelConsiglionazionaleforensemaggio 2011

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ChefinehafattoiltrottatoreWainscott

Si riporta, qui di seguito, la comparsa conclusionale per l’appellato del 1910 avanti, la in allora Corte D’Appello di Parma, i cui estensori figurano gli Avv. ti Paolo Mussini ed Arturo Scotti del foro di Parma, accompagnata da una breve nota biografica degli autori e da una brevissima nota intro-duttiva del pronipote dell’Avv. Arturo Scotti, Avv. Giuseppe Scotti.

Avv. Paolo MUSSINIGualtieri 1861-Parma 1912Avvocatodivalore, fuchiamatoareggerevariecariche

politicheeamministrative,oveportòilpesodellasuacompe-tenza.Professionistastimatoelavoratoreindefesso,fuancheconsigliereprovincialee,pervarianni,presidentedellaCassadi Risparmio di Parma.

Avv. Arturo SCOTTISan Lazzaro Parmense 31 luglio 1879-Parma 17 aprile

1963Laureatosi in legge ed allievo

delSommoChiovenda,entrònellostudio dell’avvocato PaoloMussini,al quale successe, non tardando araggiungere e a consolidare una notevole fortuna professionale: per cinquantacinque anni fu avvocato civilista. Consigliere del Comitato di sconto della Banca d’Italia e legale per oltre un quarantennio della Banca Commerciale Italiana,feceparteperqualcheannodelConsiglionazionalesuperiore del commercio. Nel secondo dopoguerra, dopoqualche anno di attività ridotta, si ritirò dalla professioneattiva, dedicandosi ai suoi studi prediletti: problemi di arteeditoponomastica,ricordifarnesiani,napoleonicierisorgi-mentali,cheloappassionaronoallaraccoltadipreziosicimeli,distampe,dilibriediscrittirari.Fuanchesobrioeargutoscrittore dialettale. Nell’elezioni amministrative del 1951 venneelettoconsiglierecomunaleperilpartitoliberale.FuPresidentedelRotaryClubdiParma.SullaGazzettadiParmatennelapopolarerubricaAVajòn,riccadinotesuiproblemidellacittà.ConFrancescoSquarciafucondirettoredellarivi-staculturaleAureaParmaperunadozzinadianni.Lasciòunariccabiblioteca,conun’edizionedelleleggidell’Imperofran-cese e altre raccolte di leggi dal 1805 al 1861. 1

1 La nota biografica è tratta quasi integralmente dal DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI PARMIGIANI di ROBERTO LASAGNI, Istituzione Biblioteche del Comune di Parma, 2009 (http://www.parmaelasua-storia.it/ita/Il%20dizionario%20dei%20parmigiani.aspx?idMostra=38&idNode=216), nel cui ambito sono

Così lo ricordaGuido Piovene nel suoViaggio in Italia(1957).“C’èununicoassessore liberaleaParmal’avvocatoArturoScotti,uomofinissimostudioso,galante,grandifen-soredelPalazzoDucale,dellaPilottaedeiplatanichelacir-condano contro gli attentati urbanistici; discorre delle donne dipintedalCorreggioconl’animodiunamante”2

Arturo Scotti, dunque, avvocato, letterato giurista, allievo di Chiovenda delle cui lezioni ha raccolto appunti ama-nuensi poi dati alle stampe. Per me è più semplicemente, e da sempre, lo Zio Arturo. Di lui è conservata, assieme al ricordo, una foto sbiadita nella sua stanza del tempo che fu. Ma è lo spirito dello Zio Arturo che aleggia tra gli scaffali ricolmi di libri della biblioteca e le porte cigolanti dello Studio- Museo da lui fondato. Capita, a volte, aprendo un impolverato cas-setto o spostando un manuale di diritto di fine secolo scorso, di ritrovare antichi cimeli, tra questi, i fascicoli di cause dimenticate nel tempo e nella storia. Rileggendo per caso gli atti della “causa commerciale” Ditta Fratelli Berman v. Giu-

seppe Prati, ho ritrovato una storia avvincente, raccontata dagli avvo-cati con penna da romanzieri ed in foggia impareggiabile. Ho scoperto uno stile asciutto, conciso ed essen-ziale ma al tempo stesso elegante, raffinato e tecnicamente efficace. Ho osservato la differenza tra le

forme di allora e quelle attuali dove i tecnicismi processuali, le rigide griglie imposte del un legislatore schizofrenico ed insensibile hanno fatalmente influenzato il modo di scrivere dei giuristi odierni: piatto, monocorde ed omologato.

Purtroppo, non è dato conoscere l’esito del giudizio avanti l’allora Corte D’Appello di Parma né le sorti del fiero stallone Wainscott...

Vi prego di scusare l’autoreferenzialità familiare e Vi auguro una buona lettura.

Giuseppe Scotti

indiciate le seguenti: FONTI E BIBL.: B.Molossi, Diziona-rio biografico, 1957, 110; J. Bocchialini, Dialetto vivo, 1944, 127; A. Credali, in Archivio Storico per le Province Par-mensi, 1964, 29; T. Marcheselli, Strade di Parma, III, 1990, 81-82; Gazzetta di Parma 10 maggio 1993, 5.

2 Guido Piovene, in Viaggio in Italia, 1957.

unastoriaavvincente,raccontata dagli avvocati con penna da romanzieri ed in foggia impareggiabile

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Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea ex art. 1137 c.c.

Le norme che disciplinano il condominio, anchequando prima facie non sembra, presentano sempre, oquasisempre,elementidicriticità.

Esempiodell’asserzionecheprecedeèindubbiamentel’articolo 1137 c.c. che disciplina la impugnazione delledeliberazioni dell’assemblea.

Il testo della norma sembra inequivoco perché alcomma II si leggeche“contro ledeliberazionicontrariealla legge e al regolamento di condominio ogni condomino dissenzientepuòfarericorsoall’autoritàgiudiziaria,mailricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento,salvochelasospensionesiaordinatadall’autoritàstessa.

Il ricorsodeveessereproposto, sottopenadi deca-denza,entrotrentagiorni,chedecorronodalladatadelladeliberazione per i dissenzienti e dalla data della comuni-cazionepergliassenti.”(commaIII).

Come si vede nell’art. 1137 c.c. appare per ben tre volte laparolaricorsomaquestotermineèstatoutiliz-zato dal legislatore in senso tecnico o atecnico?

La parte maggiore della dottrina propende a ritenere che la forma della impugnazione debba essere l’atto dicitazione.

“Riguardoallaformaèopportunoricordarechel’impu-gnazionevienefattamedianteattodicitazione,inquantosiinstauraunaveraepropriacontroversia,trattandosidistabilire,nelcontrastotramaggioranzaeminoranzadis-senzienti,laconformitàdelledeliberazionidell’assembleaalla legge o al regolamento. E per siffatte liti vige il princi-piogeneraledell’art.101c.p.c.,ragionpercuisiffattecon-troversierichiedonolaformadelprocessocontenziosoenon già della volontaria giurisdizione.

Il termine usato dal legislatore pertanto nell’art. 1137 c.c.(“ricorso”)è improprioeserveaporreunicamentel’accentosulfattochel’interessedelsingolocondominoalla legittimità delle deliberazioni è incondizionatamenteprotettoecostituiscepertantounsuodirittosoggettivo”.(1)

“Iltermine“ricorso”,usatonell’art.1137,potrebbefarpensare si sia inteso attuare una procedura di volontaria giurisdizione.Ma,abenriflettere,sideveritenerechenonsi sia voluto derogare delle comuni regole della giurisdi-zioneordinaria.Laparola“ricorso”puòriferirsi,persè,aentrambelevie,e,neldubbio,sideveseguirelaviamaestranon essendo prospettabili ragioni speciali per non seguirla. Ilfattosolochesiimpugniunadeliberazionediassembleasta a palesare la sussistenza di una vertenza contenziosa cheèlogicosisvolgasecondolenormaliregoledelcon-tradditorio.”(2)

IlVisco,ricordachelatesidelricorsosarebbeammis-

sibile,sesitrattassediunprocedimentodigiurisdizionevolontaria,chesisvolgesenzalanecessitàdelcontraddi-toriomentre,invece,nonvièdubbiochelaimpugnativaimplicaunacontroversia,nelcontrastoframaggioranzaeminoranza,ondestabilireseunadeliberasiaconformeosia contraria alla legge ed al regolamento condominiale.

Cosìprosegue:“Nellapratica,sigiungeaduncompro-messo,nelsensodiritenerevalidoilricorsoeprocedibile,inquanto,unavoltadepositatoincancelleria,ilgiudiceneordinilanotificazioneallealtreparticondecretochefissailgiornodicomparizione”.(3)

Percompletarel’esamedelladottrinainmateria,ricordouna pregievole nota al decreto emesso il 30/06/1998 dal TribunalediGenovaredattadalgiàcitatoTerzago,ilquale,comesievincerà facilmentedaibranichequidi seguitoriporto,nonsembrapiùcosìcategoricocomenelpassodel suo manuale sopraindicato.

IlTribunalediGenova,difronteadunricorsodiimpu-gnazione di una delibera condominiale così precisa gliadempimentidelgiudice:“...ilgiudice,aditoconilricorso,nelfissarel’udienzadiprimacomparizionedelleparti–aisensi dell’art. 180 c.p.c. – deve tenere conto del termine a comparire previsto dall’art. 168 bis c.p.c.; il convenuto – da parte sua – deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione, a pena di incorrere nelladecadenzaprevistadall’art.167c.p.c.;a talefine l’attoredeve rivolgere al convenuto l’avvertimento di cui all’art. 163comma3n.7c.p.c.,citandoloingiudizioperl’udienzafissatadalgiudicesottol’osservanzadelterminedicompa-rizioneprevistodallalegge:ilchedeveavveniremediantelanotificaalconvenutodiunattodicitazioneaventetuttiirequisitidicuiall’art.163c.p.c.”.(4)

IlTerzago,nellasuanotaacommento,aquestopropo-sito,cosìsiesprime:“Nulladipiùinesatto.Osiammettelapossibilitàchel’impugnativapossaesserefattaconricorsoed allora non c’è più bisogno di notificare un ulterioreattodicitazione.Osiammettechelaimpugnativadebbaessere fatta con citazione ed allora il ricorso doveva essererespinto.”

“In buona sostanza, se l’impugnativa viene propostaconricorso,ilgiudice,investitodellacausa,dovevafissarel’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 180 c.p.c. enelcontempo,serichiesto,fissareudienzaperladiscus-sione della inibitoria.Mentre il termine è salvaguardatocon il deposito dello stesso ricorso. Ove si ritenga invece chel’impugnativadebbaproporsiunicamenteconattodicitazione,allorailricorsodeveessererespinto”.(5)

Passo ora ad esaminare le non numerose sentenze dellaCortesupremadiCassazionechehannoaffrontato

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il problema del mezzo tecnico con cui deve essere propo-sta l’impugnazione.

Lasentenzan.1716del5maggio1975stabilisce“chel’impugnazione del condomino dissenziente contro la deli-berazione dell’assemblea dei condomini per contrarietà a norma di legge o del regolamento condominiale debba proporsiall’autoritàgiudiziariaconricorsoanzicheconcitazione, non significa che essa dia luogo ad un proce-dimento di volontaria giurisdizione, da celebrare nelleformedeiprocedimentiincameradiconsiglio,dicuiagliart.737ssc.c. al contrario,essada luogo, adunproce-dimento contenzioso, soggetto al principio del contrad-ditorio(art.101c.p.c.),con laseguentecostituzionedelrapportoprocessualesolonelmomentodellanotificadelricorso alla controparte e non già nel momento del suo depositoincancelleria.Pertanto,ilterminedidecadenzaditrentagiorni,dicuiall’ultimocommadell’art.1137c.c.,deve considerarsi rispettato solo se entro i trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione il ricorso venga notificato.”

LasuccessivasentenzadellaCassazionecivile,sez.IIdel16/02/1988n.1662hainvecestabilitoche“l’espressione“ricorso” usata ripetutamentedal legislatore nel citato articolo (1137c.c.)nonpuòritenersiuti-lizzata in senso atecnico o impro-prio, come semplice sinonimodiistanza giudiziale; essa, invece, hariferimento al carattere d’urgenza che di solito riveste l’impugna-zionedelledeliberecondominiali,sottoposte al breve termine di trenta giorni, stabilito allo scopodirisolveresenzaritardilequestionichepossonointral-ciare o paralizzare la gestione del condominio.

Per tale motivo il legislatore ha prescelto la formadel ricorso, (come in tutti gli altri casi di procedimentourgenteedirelativasemplicità)inmododarenderepiùagevole la proposizione dell’impugnazione entro il pre-detto termine perentorio e da consentire al giudice adito difissareunterminebreveperlacomparizionedellacon-troparte,ancheperprovvederesull’eventualesospensionedelladelibera”.

Lapronunciaperòcosìprosegue:“Peraltro,leesigenzetutelate dalla citata norma debbono intendersi senza dubbiorispettateancheallorché l’impugnazionesiapro-posta con attodi citazione, purchèquesto venganotifi-cato al condominio entro i trenta giorni dalla adozione o comunicazione della delibera; infatti in questa ipotesi l’amministratore viene a conoscenza della impugnazione neltermineprevistodall’art.1137c.c.e,nelcasoincuisiastatofissatoun terminedi comparizioneeccessivo, puòchiedernel’abbreviazioneaisensidell’art.163bisc.p.c.

Pertantolaformadelricorso,cheèstabilitaprincipal-mentenell’interessedellaparteche impugna ladelibera,nonèessenzialeedeveritenersiammissibilel’istanzapro-postaconordinariacitazione...”

Con la sentenza n. 2081 del 27/02/1988 la seconda sezione della Cassazione civile sostiene che l’impugna-zionedeveproporsiconricorso,comerisultadallaletteradell’art. 1137 c.c. e che questo“è indirettamente con-fermato dalla diversa formulazione di tale disposizione a quelle delle altre normedel codice civile che in ipotesianaloghe,siainmateriadiconsorziesocietà...siaintemadi comunione generale... non richiedono espressamenteil rimedio del ricorso come mezzo di impugnativa delle deliberazionidegliorganicollegiali”.

Lasentenzaprosegueaffermandocheperl’osservanzadel termine prescritto per la impugnazione si deve fare rife-rimento alla data del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice. Se invece si aderisse all’orientamento secondo cuisidovrebbefareriferimentoallanotificazioneall’altrapartedel ricorsostesso“l’ammissibilitàdel ricorsopre-scinderebbe dalla sua proposizione nel termine stabilito a pena di decadenza e dipenderebbe dalla tempestiva ema-

nazione del provvedimento giudi-zialedifissazionedellaudienzadicomparizione e di assegnazione del termine per la notificazionedel ricorso e del relativo decreto allacontroparte,giacchènelcasodi ritardata pronuncia del provve-dimento, sarebbe molto difficilese non addirittura impossibile perilricorrente,eseguirelanoti-fica nel termine di trenta giorni,

e, nell’ipotesi, poi, di deposito in cancelleria del ricorsonell’ultimogiornoprevistodallalegge,l’inammissibilitàdiessocostituirebbelaregola...”

La sentenza n. 6205 – sez. II della Cassazione civile del 9/07/1997 ribadisce che“secondo il significato letteraledelle espressioni, reso esplicito dall’articolo determina-tivo“il”,nonpuòdubitarsichelaparola“ricorso”staadindicare non la mera possibilità per il condomino dissen-ziente di rivolgersi al giudice per l’accertamento della nul-lità o per l’annullamento della deliberazione contraria alla leggeoalregolamentodicondominio,bensìlaformadelladomanda”.

LasuccessivasentenzadellaCassazionecivile,sez.IIn.14560del30/07/2004asuavoltaritieneche“Benchèinlineadiprincipiodebbaaffermasicheiltermine“ricorso”usatonellacitatadisposizionenonpuòcheessereintesoin senso tecnico, anche in relazioneallafinalitàdi salva-guardare l’esigenza di risolvere sollecitamente le questioni concernentilagestionedelcondominio(cfr.Cass.9luglio1997, n. 6205), e chequindi, l’impugnativadelledelibere

ignoreròilprincipiodidirittoenunciato dalle Sezioni unite nella recentissima sentenza e continueròapresentarericorsiconfidando,inognicaso,nelprincipio generale della con-servazione degli atti

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assemblearièvincolataalritoprevistoperiprocedimentiintrodotti con ricorso (deposito in cancelleria dell’attointroduttivo e notificazione di esso e del pedissequodecretodifissazionedell’udienzadicomparizione),nondi-meno,oveledetteesigenzediceleritànonrisultinocom-promesseinrelazionealmezzousato,devefarsiapplica-zione del principio generale di conservazione degli atti in virtùdell’equipollenzaedelconseguimentodelloscopo”.

Per quanto attiene questa ultima ipotesi (citazione)la pronuncia ritiene ai fini della tempestività sufficientelanotificadell’attoenonildepositoinCancelleriadellostesso con la iscrizione a ruolo.

AnalogamentelasentenzadellaCassazionecivile,sez.IIn.8440dell’11/04/2006hasostenutoche“Lagiurispru-denzadi legittimità, inmateria,siè invecerecentementeorientatanelsensochenonsolol’azionepuòessereeser-citata,indifferentemente,conricorsooconcitazione,macheinoltre,inquest’ultimaipotesi,aifinidell’accertamentodelrispettodelterminestabilitodall’art.1137c.c.,occorretenercontodelladatanotificazionedell’attointroduttivodelgiudizioanzichédiquelladelsuccessivosuodepositoincancelleria,cheavvienealmomentodella iscrizionearuolodellacausa(Cass.30luglio2004n.14560).”

Vengo ora all’esame dell’ultima recentissima sentenza in materia emessa dalle Sezioni unite civili della Corte supremadiCassazioneil14/04/2011,n.8491dellaqualesentenza risulta relatore il Consigliere Dott. Bucciante Ettorecheèlostessorelatoredellasopraricordatasen-tenza n. 8440 del 2006.

La stringata sentenzadelle Sezioni unite ritiene“chel’art.1137c.c.,nondisciplinalaformachedeveassumerel’attointroduttivodeigiudizidicuisitratta.”

Deporrebbero in questo senso: a) la sedes materiae della disposizione (codice civile); b) in questo contestonormativo il termine “ricorso” è spesso utilizzato perindicare l’atto con cui si reagisce, eventualmente, ancheinsedestragiudiziale,allalesionediundiritto(vedasil’art.1133c.c.);c)invecelaparola“citazione”nell’art.1131c.c.,indica tutti gli atti in cui il condominio è“convenuto ingiudizio”,attichebenpossonoaverelaformadelricorso,quandosiverteinmaterieperlequalicosìèdisposto;d)la prescrizione del ricorso come veste dell’atto introdut-tivodeigiudiziindeterminatematerie,èsempreaccom-pagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese ingenere a delineare procedimenti caratterizzati da partico-laresnellezzaerapidità,regolechemancanoinquestaipo-tesi;e)l’argomentorelativoalleesigenzediceleritàchelanormaavrebbeintesosoddisfarevieneacadereinquanto,aquestofinerisultaininfluentechelacausasiapromossanell’unaformaonell’altra,sepoideveseguireilsuoitercon il rito ordinario.

Queste asserzioni non mi sembrano assolutamente convincenti mentre ritengo più esatte quelle sopra ripor-

tate in tutte le precedenti sentenze di legittimità chehannosostenutoessereprevistaperlaimpugnazionedelledelibere assembleari la forma del ricorso in via principale e quella della citazione come equipollente.

Attirol’attenzionesullaaffermazione,cheriportolet-teralmenteedilcuicontenutomisembraoscuro,portataa sostegno del principio enunciato dalla pronuncia.

“Sievitacosìancheladiscrasia,cuilacontrariaopinionedaluogo,traleazionidiannullamentoequelledinullitàdelledeliberazionicondominiali,inquantounanimamentesoltantoalleprimesiritieneapplicabilel’art.1137c.c.(v.,tralealtre,Cass.19marzo2010n.6714),sicchéneiduecasi le domande dovrebbero essere proposte in forme diverseanchequandosiimpugnaunastessadeliberazioneesideducecheèaffettadavizichenecomportanosialanullitàsial’annullamento”.

Confesso, che sicuramente per mia incapacità, nonriesco a comprendere come possa influire sulla formadella impugnazione, ricorso o citazione, il termine diammissibilità dell’atto ex art. 1137 c.c.; trenta giorni nei casi di annullabilità della deliberazione senza questo breve terminedidecadenzaneicasidinullità.Perchéledomandedovrebbero essere proposte in forme diverse nell’un caso e nell’altro?

In conclusione io concordo con il Dott. Bucciante del 2006 e dissento con lo stesso Dott. Bucciante del 2011.

IgnoreròilprincipiodidirittoenunciatodalleSezioniunite nella recentissima sentenza: “L’art. 1137 c.c. nondisciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali,chevannopertantoproposteconcitazione,inapplicazionedellaregoladettatadall’art.163c.p.c..”econtinueròapresentarericorsiconfidando,inognicaso,nel principio generale della conservazione degli atti in virtù dell’equipollenza e del conseguimento dello scopo.

RenatoDelChicca

NoteTerzagoGino–Ilcondominio–GiuffrèEditore1981,

pag. 402Peretti Griva Domenico Riccardo – Il condominio

dellecasediviseinparti–UTET1960,pag.499Antonio Visco – Le case in condominio – Dott. A. Giuf-

frèEditore1976,pagg.582-583decreto Tribunale di Genova 30 giugno 1998 riportato

inArchiviodelle locazioniedelcondominio–CasaEdi-triceLaTribuna,pag.567

Terzago Gino, nota inArchivio delle locazioni e delcondominiocit.,pag.569

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INTENDIAMOCI E INDIGNAMOCI(apropositodellasospensioneperinfedeltàtributaria,conpostillasulleconseguenze

tributarieeprevidenzialidellapartecipazioneasocietàdicapitali)

Prima intendiamoci: come tutti i cittadini siamo tenutiallafedeltàfiscale,nelrispettodell’art.53dellaCostituzione.Dipiù,poichésiamopartediunacate-goriacheha,tralesueregoledeontologicheidentita-rie,ildoveredicorrettoadempimentofiscaleepre-videnziale(art.15delCodicedeontologicoforense)non solo in ossequio al generale obbligo di fedeltà all’ordinamentomaancheperchéilrapportodicol-leganza abbia a manifestarsi concretamente in una stretta solidarietà interna alla categoria -tra gene-razioni- che l’attuale dibattito previdenziale chiara-mentehaindicatocomenecessaria.

Mapoi indignamocipure,perché larecentissimanovitàéirrispettosadeiprincipiordinamentali,som-maria, iniqua, discriminatoria,scoordinata,sospettad’illegitti-mità costituzionale ed insieme inapplicabile, inutilmenteminacciosa e pure distrattiva rispetto agli effettivi compiti e doveri dell’Amministrazione finanziaria.

L’art.2,comma5deldecretolegge138/2011,con-vertito nella legge 148/2011, è intervenuto sull’art.12deld.lgs.n.471/1997(riformadellesanzionitri-butarienonpenali), inserendo i commi2 - sexies e 2 - septies.

Insintesi,siprevedel’estensioneaiprofessionistidella sanzione accessoria della sospensione dell’auto-rizzazione all’esercizio dell’attività.

Lasanzioneèirrogataalprofessionistaiscrittoinunalbooappartenenteadunordinechecommetta,nelcorsodiunquinquennio,almenoquattrodistinteviolazioni (chedovrebbero intendersi commesse ingiornidiversi) all’obbligodiemettere ildocumentocertificativodeicorrispettivi,(lafattura,insostanza).Lasospensioneèirrogatadirettamentedalladirezioneregionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorioepuòduraredatregiorniadunmese(daquindicigiorniaseimesiperilcasodirecidiva);essaèimmediatamenteesecutivaedeveesserecomuni-cataall’ordinediappartenenzaaffinchésiaresapub-blicasulrelativositointernet(comma2-sexies).

Il nuovo comma 2 - septiesdisponepoichequa-lora la violazione sia stata commessa nell’esercizio in formaassociatadiattivitàprofessionale,lasanzionesiestenda automaticamente agli associati.

Nonèquestoilluogopersoffermarsisullevariecriticitàtributariedellanorma,senonpersottoline-arecheessaderivadirettamente,appenaadattata,daquellaapplicatadatempoaicommerciantialminuto,percostoropensataeperqualchetempoaccompa-gnata dalla gogna dell’esibizione obbligatoria del car-tello“chiusoperviolazionifiscali”.Nell’estensioneilfrettoloso legislatore ha però dimenticato il riferi-mentooriginario aduna contestazione in flagranzaoquasi-flagranzanelleimmediatevicinanzedell’eser-cizio,collegataaldoveredelconsumatorediconser-vareedesibire loscontrinofiscale.Tutt’altrocontoè presidiare l’obbligo di fatturazione del professio-nistache–diregola-sorgealmomentodell’incasso

delcompenso,semprepiùgiu-stamente“tracciato”.Sicchélanuova disposizione appare di fatto inapplicabile, salve situa-zioni marginali –come nelle professioni sanitarie- d’imme-diatezza e contestualità tra prestazioneecorrispettivo,.

A meno che qualche bella mente non ne stiaimmaginandoun’applicazioneaposteriori,aseguitocioèdiaccertamentisuccessiviacaricodelprofessio-nista,magaridinaturapresuntivacomequellibasatisugli Studi di settore. Per vero si vocifera d’istruzioni interne all’Agenzia delle Entrate ampiamente dissua-sive,masiamosoloall’albadella“stretta”variamenteattesa sulle professioni e sul potenziamento della lotta all’evasionefiscale comevia dimiglioramentodei macilenti conti pubblici.

Soccorre al proposito l’art. 16 del d.lgs. 472/1997 secondo cui l’atto di contestazione deve indicare a pena di nullità, tra l’altro, “gli elementi probatori”della violazione: ben difficilmente un accertamentodicompensinondichiaratinell’annopotràragione-volmenteesserefrantumatofinoadindividuaresin-goleriscossioniquantificatealivellogiornaliero.Evadaséche ilprovvedimento terminaled’irrogazioneè ricorribile e suscettibile di tutela cautelare nelleformedellasospensione(comelosono,ovviamente,gli eventuali precedenti accertamenti tributari in sensoproprio).

Sihadunquelaconfermadiunadisposizioneinu-tile,diunagridaminacciosasoloall’apparenza,mala-mente pensata non per la sostanza della sacrosanta lotta all’evasione, ma per pura apparenza e deter-

siamo parte di una categoria cheha,tralesueregoledeon-tologicheidentitarie,ildoveredicorrettoadempimentofiscaleeprevidenziale

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renzasolomediatica(comeoggisiusadire).

Non preoccupiamoci troppo, quindi, dell’insulsaminaccia,masperiamoanchechemilitariofunzionariamministrativi non siano distolti da compiti più pro-duttivi per piantonare e sorvegliare -chissà quantodiscretamente- gli Studi professionali.

Notiamo, però, la palese iniquità nell’ulteriorediscriminazione a danno dei professionisti iscritti ad albi, poichéquelli non iscritti non rischianounasospensione infamante e disabilitante immediata-mente esecutiva.

Rileviamoanchelostrappoistituzionaleconcuisièsottrattaagliordiniprofessionaliunacompetenza(lapotestàinmateriadisciplinare)loroaffidatadallalegge,prevedendol’interventodiunsoggettoesternonelle attività di tenuta dell’albo. L’ordinamento cono-sce –per vero- almeno un’ipotesi interdittiva non rimessa alla giurisdizionedeontologica“domestica”:l’interdizione da una professione o da un’arte di cui all’art. 30 cod. pen. e 290 cod. proc. pen.. Ma in tal casositrattadiunasanzioneaccessoriacheconse-gue alla condanna per particolari reati d’abuso pro-fessionale (art. 31 cod. pen.) ovvero di unamisuracautelarepersonaleedèquindiinognicasodisposta,con ognimaggior garanzia, dal soggetto giudicante,terzoedindipendenteperdefinizione,mentrequestaèrimessaaddiritturaallacontropartestessadelrap-porto tributario.

Desta,infine,graveperplessità-interminidilegit-timità al livello costituzionale- l’ automatica esten-sionedellasanzioneagliassociati,chenonsolorilevail mancato coordinamento -allo stato irrisolto- con lasuccessivanormacheconsentel’esercizioprofes-sionaleanchenellaformadellesocietàdicapitali,masembra trascurare i principi di personalità sia della prestazione sia della condotta oggetto di sanzione,probabilmente dispersi nel quadro della pura con-siderazione della soggettività tributaria ed ammini-strativa dell’associazione. La misura –tra l’altro- non sembra affatto favorire i processi di aggregazione delle attivitàprofessionalipiùvolte incoraggiati e spesso,ancherecentemente,catalogatitraitoccasanaperlaconcorrenza,lacompetitivitàelosviluppo.

preoccupata postilla sulle società di capitali per l’esercizio professionale

Lapartecipazioneasocietàdicapitali(ancheuni-personali?)produce–dinormaeallostato-nonred-ditodilavoroautonomo,ma-perl’appunto-diparte-cipazione,chesfuggeallacontribuzioneprevidenzialeobbligatoria soggettiva. Analogamente inapplicabile il

contributointegrativo,oggicalcolatosulvolumed’af-fari dell’attività professionale.

La nuova previsione (a tacere di tutto il resto)potrebbe dissestare l’impianto ispirato a principi di solidarietà e destabilizzare la sostenibilità di medio periodo delle prestazioni delle Casse di previdenza deiprofessionisti,oraassicuratasullabasedibilanciattuarialilecuiipotesi(sunumerositàelivellidicon-tribuzione delle singole categorie) sarebbero scon-volte.

Per ripristinare una situazione almeno accettabile sotto l’aspetto previdenziale occorrerebbe pertanto una riconduzione della partecipazione all’alveo del lavoroautonomo,conunnuovointerventonorma-tivo,postocheilpotereregolamentarenonèprevi-sto in relazione al tema.

NicolaBianchi

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Segnali di fumo

il diritto preso sul serio &il diritto preso sul ridere

“Inunasocietàgiustaledisuguaglianzesonoafavoredeglisvantaggiati”.

(JohnRawls)

Sul concetto di uguaglianzaL’apparente contraddizione espressa dalla citazione in

epigrafeèspiegatadaldiscepolodiRawls,ilfilosofodeldirittoRolandDworkin(autoredell’opera“Idirittipresisulserio”,ilcuititolohadatospuntoalsottotitolodiquestarubrica),chehaelaboratoilconcettodellaesistenzadialmeno“dueeguaglianze”,unachetrattagliuominicomesefosserouguali;altrachelitrattaconequità“apartiredalleloroeffettivedif-ferenze”.Seunindividuooungrupposubisconounpregiudi-ziochelirendonodifattodiseguali,alloraserveunareversediscrimination (unadiscriminazione al contrario) che rista-biliscal’uguaglianzaviolata(nelsaggio“Virtùsovrana.Teoriadell’uguaglianza”,Feltrinelli,2002).QuestoprincipioèstatoprevistodallaCartadiNizza(7/12/200)recepitadalnostroordinamento,dovesistabiliscechetutelarelalibertàdiunatendenza sessuale non rappresenta discriminazione (altret-tantodicasiper latuteladalrazzismo).Di fattosiproteg-gono le persone e i gruppi maggiormente esposti a violenze.

InvecelaCameraharespintounprovvedimentocontrol’omofobia.Ideputaticontrarihannomotivatoche“proprioperché gli omosessuali sono cittadini come gli altri, non sivede perché un’aggressione debba essere punita con leggispeciali”:unanormadituteladiventerebbe,inforzadiungirocapzioso,addirittural’incentivoadiffondereunostiledivita.

EppurenormeanalogheesistononegliStatiUnitid’Ame-rica,inFrancia,inGranBretagnaeinalcuniLändertedeschi.PerchémaiinItaliasiècosìriluttanti?Domandaretorica.

Curiosità accademiche (1): quel famoso quarto d’ora

Il “quarto d’ora accademico” non è espressione, perquantodiffusa inogniambiente,orfanadigenitori,unsem-plice modo di dire replicato per inerzia. Ha una sua origine storica,radicatanelleBolognamedioevale.

Gli studenti dello Studio bolognese provenienti da ogni

parte d’Europa, attratti dalla fama dei glossatori, diffuseroper tutto il continente il rinato diritto romano. Ma lo Studio bolognesediqueltempononhalasciatomonumentidisè.Iprofessoritenevanolezioneciascunoacasapropria.Fucosìchenacque,perdiffondersi,anchequestointuttaEuropa,ilquarto d’ora accademico: era il tempo necessario agli stu-denti per spostarsi da una casa ad un’altra.

NonèuncasocheilnostroPresidente,cheèunaccade-mico,puntualmentefatrascorrereunquartod’oraprimadidareinizioall’assembleadegliavvocati,decretandonepubbli-camente decorrenza e scadenza.

Centocinquanta anni di diritti e libertà in Italia: una storia ancora irrisolta

“Dirittielibertànellastoriad’Italia-conquisteeconflitti1861-2011”diStefanoRodotà,Donzelliedit.2011,èunsaggiochel’autoreharipubblicatoadistanzaditrelustridallasuaprimaedizione,conl’aggiuntadiuncapitoloconclusivodedi-catoallasituazioneodierna,cosìcomesièvenutaformandonell’intervallo di tempo tra le due edizioni. Il segno essen-zialedell’operaècosìsintetizzatodall’Autore:“ladimensionedeidiritticiapparealtempostessofondativaefragilissima,permanentemente insidiata da restaurazioni e repressioni,tesa a cancellare o limitare proprio l’insieme degli strumenti chedovrebberogarantirealcittadinolemassimepossibilitàdi sviluppo autonomo”.Del resto in linea generale non sipuòcredere che sia sufficiente la consecuzionedi diritti elibertà in “carte”, “costituzioni”, “leggi fondamentali” perpoterliconsiderareacquisitidefinitivamnete,poichélaloroversione formale non può“essere disgiunta dalla loro vitaeffettiva,dallalorosostanzachesimaterializzanelcontestopolitico,istituzionale,economicoesocialeincuiildirittodivoltainvoltapuòsubirediversevicende,essereproclamato,difesomaancheconculcatooaddiritturarepresso” (comeGuidoAlpahaspecularmenteannotatol’opera).MainItalia,dallasuaUnitàinavanti,iltravaglioèstatoparticolarmentetormentatoalpuntochel’autorelodefinisceancoroggi“irri-solto”.

Nonsihadunquenelsuosvolgimentostoricounaespan-sione dei diritti progressiva e lineare,ma unamarcia peri-gliosa tra alti e bassi, tra avanzamenti e regressi, a emble-maticadimostrazionechelaillusoriatesidellaprovvisorietàdella“parentesi” fascista era smentita aboriginedallepre-messedelloStatoLiberaleedallericadute,autoritarieprima,populisticheoggi,anchenellavigenzadellaCartaCostituzio-nale.

Quanto allo Stato borghese della fase unitaria, osserval’Autoreche loStatutoAlbertinoavevaefficacianormativalimitataalregolamentodeirapportiistituzionaliRe-Camere,ilveroimperioerariservatoallegislatoreche,svincolatodagli

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astrattiprincipiaffermatidalla“Carta”,incentravailsistemagiuridiconelCodiceCivile,comevisibilmentedimostratodalfattocheledisposizionisullaleggeingeneralesonopostealsuoinizio.Neseguecheleproclamazionidiprincipiodellecartecostituzionaliottocentescheadesempiosui limitideldirittodiproprietàafrontedell’interessepubblicoosociale,hannounavalenzaastratta,comunquenondecisiva, iltemadelle libertà dei diritti del cittadino essendo espressione di una logica privatistica, come tale dipendente dall’assetto edalle concezioni dominanti in una società civile statualmente rappresentata, come nel caso italiano, da un ristrettissimocenso. Invero“la stessa più puntuale delimitazione privati-stica rispetto a quella pubblicistica si risolve in un amplia-mento del potere proprietario e in una ulteriore riduzione della possibilità di interventi per riequilibrare nell’interesse generalel’usodeldirittodiproprietà”.Daquilafigurachesi staglia sull’orizzontedelnascenteStatounitarioèquelladel“maschiomaggiorenne,alfabetizzato,proprietario”.Sesso,istruzione e reddito si manifestano subito come elementi costitutivi della sfera politica. La percentuale degli aventi dirittoalvotonel1861èdell’1,9%dellapopolazioneedel7,9%suimaschiadulti(ilrapportopercentualepiùbassoinEuropa).Allastessadataglianalfabetirappresentanoil75%dellapopolazione,dicuiiparlantiitalianosonol’8per1000.

I diritti civili fondamentali come quelli di associazione,manifestazione del pensiero, vengono legati ad una appar-tenenzadiclasse:“comeammetterchevenditoriambulantidi zolfanelli, calzolai, sarti, fabbri ferrai, pizzicagnoli, servidivenditori di tabacchi ed altri di simili condizioni discutanonellelororiunioniteoriesociali?[…]Nonessendopossibilechegentedi simile fattanelle lororiunioni […]disputasseserenamente come gli accademici di Socrate e di Platone sotto i portici di Atene o come gli accademici di Brunetto Latini,devedinecessità[…]ritenersichelointernazionali-smononsiacheunamascherasottolaqualesinascondeilvolgaremalfattore”(CortediCass.RomainForoItalianoII,1880,74).

Nonsolo:l’unificazionegeneralizzal’autorizzazionemari-talepergliattididisposizionedeibeni,conpeggioramentoinquesta materia della condizione delle donne toscane e delle provincieaustriache.InoltreledonnedellaLombardiaedellaToscana in quanto possedenti erano ammesse al voto ammi-nistrativo. La disciplina introdotta al momento dell’unifica-zionesipuòcogliere,ancheperillinguaggioadoperato,nellaleggedel17marzo1861,dovesiprevedeche“nonpossonoesserelettoriedeleggibilianalfabeti,donne,interdetti,dete-nutiinespiazionedipenaefalliti”.Conculcatialtresìidirittidelle donne avendo il marito il potere di condizionarne la vita professionale e quella sociale (diritto di controllare lacorrispondenza).

Totale la subordinazione al padrone nell’ambito delle prestazionilavorative,lafabbricavieneconcepitacomeunoStato proprio del padrone, e ai lavoratori dell’agricoltura,

giàesclusi ancheessidall’eserciziodeidirittipolitici,eranofinancopostilimitiacontrarreilmatrimonio:“èlasituazionedei figli nell’ambito della famiglia colonica, la cui possibilitàdicontrarrematrimonioèsubordinataalconsensodelpro-prietario interessato al mantenimento della consistenza della forza lavoro sul fondo, con riferimento al contratto stipu-lato”.

Nell’ambito del potere giudiziario si registra una note-vole perdita rispetto a legislazioni preunitarie (Lombardo-Veneto,Toscana,Napoletano):l’articolo120legge2626/1865pone sotto l’alta sorveglianza del ministro di grazia e giustizia “tutteleCorti, iTribunalie iGiudicidelloStato”, l’articolo156 definisce il PM“rappresentante del potere esecutivopressol’autoritàgiudiziaria”.

L’unicaconquistadasegnalareèl’introduzionedelmatri-moniocivile,quelloreligiosononconseguendoeffetticivili-stici.

Col tempo (1882) l’allargamento del suffragio, il rico-noscimento alle donne di rendere testimonianza negli atti pubblicieprivati,mal’esclusionediLidiaPöetdall’albodegliavvocati (Cass.Torino18/04/84), obbligo scolastico elevatodaseianniainove(1877),eliminazionedell’arrestoperdebiti(1877),l’abolizionedellapenadimorteconilCodiceZanar-delli(1890).

“Ma la proprietà rimane l’essenziale criterio di riferi-mentoconunatutelapiùfortediquelladellapersonaechevieneestesaallalibertàdell’industriaedelcommercio”,comevuoleinquestamaterialosviluppodellalogicaproprietaria,econseguentelimitazionedilibertàfondamentali,comequelladi manifestazione del pensiero.

Daquialternevicendedellaquestionesociale,dalricono-scimentodelloscioperononviolento(1864)conleggechevietavaperòlecoalizionioperaie,allaleggechevietaillavorodeifanciulli(1886)edinfineallaleggesull’assicurazioneobbli-gatoriasugliinfortunisullavoro(1888).

Ma nel frattempo la sanguinosa repressione del generale Bava Beccaris nel 1898 e gli eccidi proletari del Di Rudini e delPellouxtrail1901eil1904,l’incarcerazionedelsociali-staTuratiedelrepubblicanoDeAndreis,loscioglimentodicircoli,leghe,cameredellavoroelasospensionedinumerosiorgani di stampa dell’opposizione. Tuttavia i decreti legge di emergenza non riuscirono a divenire permanenti per il forte ostruzionismo parlamentare delle sinistre.

E’ successivamente da registrare l’intervento dello Stato nell’economia (come la nazionalizzazionedelle ferrovie nel1905 e lemunicipalizzazioni dei servizi pubblici), resosi daprimaurgenteperpoterdotareilpaesedelleindustrie,deitrasposti,delleenergieessenzialialsuodecolloeconomico,poi ampliatosi con la legislazione di guerra. Esso rafforza l’impronta autoritaria dello Stato nei confronti del cittadino al quale si dà in cambio, senza concedergli grandi vantaggi,unalleggerimentodelprelievofiscaleel’introduzionediunsuffragio“quasiuniversale”.“Doveinvecelaproprietàriesce

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ancoraafarintenderepienamentelesueragioniènell’am-bito dell’agricoltura per la maggior debolezza dei contadini rispetto al potere via via conquistato dall’organizzazione operaia, così come rimane decisiva l’influenza politica deiproprietariterrierisoprattuttonelMezzogiorno”.

Siamo alla “parentesi” fascista: verranno soppresse lelibertàpersonali,perlastampadiopposizione,si introducel’ordinamento corporativo, con la controparita del ricono-scimento di emolumenti come le ferie pagate, l’indennitàdi licenziamento, gli assegni familiari e con i benefici ludicidell’appartenenza all’OperaNazionale dopolavoro; nonché,perfinalitàdemografiche,conlatuteladellalavoratricemadreel’incoraggiamentodellavoroadomiciliodelledonne,gra-dito alla imprenditoria.

Mentre con legge n. 1176 del 1919 si era abolita l’autoriz-zazionemaritale,eledonneeranostateammesseaparititolodegli uomini ad esercitare le professioni ed a coprire tutti gli impieghipubbliciesclusisoltantoquellicheimplicanopoteripubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà poli-tiche(èlaleggecheavevaconsentitol’iscrizioneall’albodelleavvocatesse,perl’appuntochiamate“diciannoviste”)sihaunsuccessivoriflussonellacondizioneancheprofessionalefem-minile. E soprattutto il diritto di voto scompare per tutti e si assistealladefinitivacrisidellostatounitario.

Nel capitolo“Costituzione e democrazia” Rodotà ana-lizza il testo fondativo della Repubblica che connota lasecondafasedelloStatounitario.Dirittielibertà“salgono”sul tetto dell’ordinamento: questo trasferimento determina unmutamentodellostatutoistituzionaledellecodificazionecivili,ormai inposizionesubordinatanelsistemadelle fontidel diritto. Nello statuto del Regno la libertà personale era soltanto“garantita”mentrelaCostituzioneRepubblicanaladichiara“inviolabile”.Viceversalaproprietà,“inviolabile”perl’articolo 29 dello Statuto viene spogliata di questo attributo e posta in rapporto con l’interesse sociale dall’articolo 42 della Costiruzione, secondo una logica estesa alla attivitàeconomica. La Costituzioone ispira oggi leggi più liberali.

SiricorderàchesoloconilDlgsLuog.1/12/1945n.23alledonnevieneestesoildirittodivoto.Senonchèrimanevanoescluse, con una singolare discriminazione all’interno dellacategoria,leprostituteschedatecheesercitavanoilmeretri-cio“fuoridailocaliautorizzati”,esclusioneestesaaitenutaridellecasechiuse.Tuttoquestofinquandolasituazionesaràsuperata dalla legge Merlin.

Lamaliziadelcronistanonpuòmancaredirilevarecheper una imprevedibile svolta del destino in tema di elettorato passivofemminileoggilaesclusionesièrisoltainprivilegioinclusivo.

LatardivaistituzionedellaCorteCostituzionale,delCSMedelleRegionihacompletatol’attuazionedellaCartainunclimadivenutoconflittualetraleparticostituentiaragione

del blocco internazionale del dopoguerra. E comunque l’at-tivitàdellaConsultaha consentitodi eliminaredall’ordina-mento anche le leggi incostituzionali, antecedenti alla suaentratainvigore,nonostanteunacontrariaopinio.

Il diritto di proprietà non compare più nella parte dedi-cata ai diritti fomdamentali,ma viene trasferitonella partedeidirittieconomici.Compaiononuovidiritti,comequelloallasalute(art.32)ealpaesaggio(art.9).Dobbiamoalvarcoaperto dell’art 107 primo comma se le direttive comunitarie faciliteranno nel sistema italiano una nuova disciplina dei con-trattideiconsumatori(artt.1496esegg.cod.civ.)elatuteladeidirittipersonali(leggen.675/1996).

Lanuovalungimirantecartacostituzionalehaconsentitonegli anni ‘70 l’introduzione del nuovo diritto di famiglia e dellostatutodei lavoratorichehasovvertito lacondizionedel lavoro subordinato dello “Stato borghese”, la riformadell’assistenzasanitaria,dellascuola,dell’universitàel’acqui-sizione di una maggiore consapevolezza dei doveri di solida-rietà(art.2)finoalconfigurarsidellanozionedell’abusodeldiritto; ha favorito, con innegabili eccessi, poi rientrati, unaproduzione giurisprudenziale del lavoro alquanto innovativa.

Percontronelperiodopostbellico,causalecennateten-sioni internazionali, una controriforma si era abbattuta neirapportitraicittadinieleistituzioni,chevideroperpetratefino agli anni settanta discriminazioni sulla base del sesso,dellareligioneedelleopinionipolitiche.

Chi non ricorda le strabilianti censure afilmc.d.“neo-realisti” con banali giustificazioni (“lavare i panni sporchiin casa”) del sempiternouomopolitico, al tempo sottose-gretarioallacultura,unitealle strumentali accuseecclesiali,chevedevanoadesempioinUmbertoD.unvulnusallareli-gione,poichéilpensionatoprofessore,chehailpudoredellapovertà,nonsitoglielavitapernonabbandonareilcane,nongiàperfolgorazionedivina,quasicheirichiamidellanaturanon risvegliassero positivi sentimenti di conservazione? E l’interventodeltribunalemilitarepericriticicinematograficiRenzieAristarco,autoridell’ArmataSagapò,espressamentemenzionatodaRodotà?Peraltrocinematografiaenarrativaerano spesso ispirate alla letteratura americana, osteggiatanelperiodofascista,nonalladozzinaleproduzionesovietica.

Nel quarto capitolo, aggiunto alle precedenti edizioni,Rodotàaffronta il tema“Gliultimi15anni:una transizioneirrisolta”. All’interno del quadro rimasto sostanzialmenteimmutato(sicchènonc’èsoluzionedicontinuità,taledaipo-tizzaredopoTangentopoliunaSecondaRepubblica),siassisteall’aggressionesistematicadeiprincipicostituzionali,acuisicontrappongono, secondo il solito leitmotiv pendolare, lesentenzedellaCorteCostituzionalecheaffermanoildirittoallaautodeterminazione(art32),sullaprocreazioneassistita(sent.n.151/2009)equelleproduttivedellacaducazionedellecd leggi ad personam (sospensione dei processi, immunitàperlealtecarichedelloStato,legittimoimpedimento,ect).Lacorruzione si estende in ogni settore della società politica e

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civile,incoraggiatadaabrogazioniedaleggipermissive.L’operadisupplenzadellaMagistraturaècontestataedelegittimatadallapolitica,bendiversamentedaquantoaccadevaall’epocadiTangentopoli,sianelsettorepenale(veditral’altroancheladisapplicazionedellenormesulla immigrazioneclandestina)che inquellocivile (rilevantiaffarifinanziari).L’elettoratoè“ingessato”dall’alto, impossibilitatoadesercitarelepropriescelte discrezionali a causa di leggi elettorali abnormi.

In tale sconvolgimento dell’equilibrio dei poteri si assiste altresì all’intervento semprepiù rilevanteedessenzialedelCapo dello Stato come autorità garante.

Èstoriamagmaticacheviviamoinquestigiornisullaqualenonriteniamodiintrattenercioltreperché,seppureatorto,potrebbequalificarepoliticamentel’indirizzoeditorialedellarivista.

Preferiamo concludere la nostra sintesi come Guido Alpa nella sua recensione all’opera comparsa sul secondo numero del 2011 della “Rivista trimestrale di diritto e proceduracivile”:

“Ecco,inquestepaginescorrelastoriad’Italia,conisuoimomentigloriosi,congliabissidi illibertà,congli idealie isacrificidiunpopolooperosomaancheconl’immoralitàel’illegalitàchenecostituisconoildatocostante.Senoncicon-solapensareche«ilconflittosulibertàedirittiaccompagnaormailaquotidianitàintuttoilmondo»,puòessered’aiutopensareallaCostituzione(anzi,iltornareallaCostituzione)comeilsimbolofondativodeidirittiedellelibertà:cheperòognigiornodobbiamoriconquistarcisulcampo”.

Curiosità accademiche (2): lo scemo del villaggioInqualcheanfrattodellabibliotecadiavvocato“antico”

riposa unmattone colormattone: è“il negozio giuridico”di Emilio Betti. Opera ostica, complessa, discendente dalladottrina tedesca, atterrivaogni studente con il suo lessicodistillato(eralaprimavoltachesentiiparlaredi“semantica”edi“epistemologia”),chesiprestavaagiuochidialetticitradiscentiinvenadiironia.Demolivail“dogmadellavolontà”perfarcapoallasua(esterna)dichiarazione.Siavvertivaunacostruzione teoretica, di cui ci si imbeveva credendo allafine di aver raggiunto la sapienza.Teoretica, dicevo, perchécostringevanell’unitariafiguradelnegoziogiuridicocontratti,attinegozialiedichiarazionidiognisorta,aprescinderedalloro carattere patrimoniale o non.Una costruzione che èstata ripudiata dagli odierni giuristi (v.“Segnali di fumo” in“Cronache”n.3del2010,pag.38).

L’operarisaleaglianni50edhapotutoesserecreataanostrosoffertobeneficioperunepisodiofortunoso,ancor-chèviolentementedegradanteperl’Autore.

È una storia di mancata esecuzione capitale. I personaggi

sonodue:ilprimoèilnostroEmilioBetti,fratellodelcom-mediografo Ugo, professore di diritto civile; l’altro è Giu-seppeFerri,piùgiovanedelprimo,professoredidirittocom-merciale, autore di opere inmateria societaria. Negli anni30EmilioBetti aveva fatto la scelta sbagliata, si eramessoinvistacomeintellettualedelregime.Nel1943,insiemeadaltri,vienearrestato,processato,condannatoallafucilazione.Giuseppe Ferri era stato suo studente all’università: ora ètraipartigiani.DavantialplotonediesecuzioneEmilioBetti,del tutto impreparato adun simile cimento, si agita scom-postamente;dallasuaboccaesconoparolesconnesse,suonidisarticolati.

“Manonvedete”,diceGiuseppeFerri,“chestateperfuci-lareundemente?Èloscemodelvillaggio”.

“Portate via quell’imbecille”, ordina il comandante delplotone di esecuzione.

Non aveva avuto la stessa fortuna il filosofo GiovanniGentile,cheerastatofucilatoproprioinqueigiorni.

Il 700 è anche un’epocaIl tam tamdei giuslavoristimiha indottoalla letturadi

“Procedura d’urgenza- Romanzo, di Alberto Piccinini- ed.Pendragon2011”.Pocoattrattodaltitolo(inpienoagosto),ma incuriosito dal sottotitolo, e soprattutto dall’identitàdell’Autorecheèungiuslavorista,marchigianodiAncona,cheesercitaattivitàprofesionaleinunostudiobolognese,hagiàesordito in letteratura e vanta saggi in materia di lavoro.

Da un esame d’assiememi pare da definirsi come unapiacevoleraccoltadinoteautobiografichedellavitadiunostudiolegaleassociatoaisuoiesordi,duecolleghiuominieunadonna,nonracchiusonell’ambitodellepraticheprofes-sionali,maesteso alla vitaquotidianadei suoi componenti,alle vicende sentimentali e familiari di una generazione di qua-rantenni,un’etàespostaaprofondecrisi,eaipercorsispessoavventurosidellavitadeiclienti,avoltedeflagranti,coinvol-gentiilegali,conentrateinscenadiinvestigatori,microspie,pedinamenti e risvolti assai pericolosi. Capita davvero? Capita davvero anche ai civilisti di trovarsi senza volerlo in similifrangenti,magariunatantum.

Premessounprologodiflashcheannuncianolesucces-sive situazioni, è qui che si affaccia il romanzo e si spiegail titolo: il settecento diventa un’arma segreta usata dagli avvocati del team nel comunicare tra loro per portare fuori strada gli intercettatori, che, ignari del linguaggio giuridico,non si riescono fortunatamente a capacitare a cosa possa riferirsi ilrichiamoalSettecento intesocomesecolo.Altrointreccio, letramediclienti,tra loroestranei,vivonocomevasicomunicanticheillegalegovernaamòdibeneficacom-pensazione delle rispettive partite di dare ed avere.

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Piacevoliper il lettorechevisirispecchi lepaginesullasvagatezzaeildisordinespeciesullascrivaniadistudio,armo-nioso e razionale a suomodo.Citazione:“il disordine nonè l’assenzadiqualsiasiordinemapiuttosto loscontrarsidiordiniprividimutuorapporto”(RudolfArnheim);oleana-lisidelleragionipscologichedeiritardiall’udienza,all’appun-tamento,aicampidatennis,ilpronosticodellatempestivitàsmentitodallelogichematematiche,lagiustificazionedell’im-previsto che si viene costruendomanmano che il tempoinesorabilmente trascorre.

E poi la non inconsueta scelta di abbandonare le cause dei lavoratori(Claudio)perquellepiùlucrosedegliimprenditori,rafforzata da rimossi insegnamenti paterni (“se a vent’anninonseirivoluzionariotimancailcuore,seloseiaiquarantatimancailcervello”).Perl’avvocata-cosìvuolesserchiamataFederica- non è questo il problema:“adoro questo lavoroperchémiconsentediviveretantestorie”.Masaràcosìperentrambi,partecipiaglieventitristiolietideiloroclientichevanno oltre la loro prestazione professionale.

Aldilàdellastimareciproca,l’affettoprofondotraidue,rafforzato dalla stretta, quotidiana consuetudine del lavorodiequipe,resteràinnocenteancorchè,percosìdire,talvolta“tangibile”.Belle e convincenti alcunepaginedi vita coniu-gale.

Fortel’avversioneperleagenzieorganizzateperilrisar-cimento da sinistri; diffidenza per gli incontri conviviali traavvocatiegiudici,sempreglistessi;sospettoperqueigiudicichenelcorsodellacausasiavvicinanoallegaleneldichiaratointeressesuoedelclienteper invitarloadesistere,prean-nunciando un esito negativo. Se poi l’intervento è di puracortesia l’avvocato testardo lo scoprirà dal tenore della sen-tenza.

Aldi làdiquesti ricorrenti riscontri,diuncertorifarsiaCarofiglio,qualeè ilgiudiziocomplessivo?Avoleressereipercriticisipotrebbeadottareunafrasedell’autore:“Clau-diodiffidavafortementediquell’esercitodiaspirantiscrittoriil cui contributo alla letteratura non andava al di là di un narcisistico collage delle proprie esperienze professionali”.D’altra parte, come osserva la saggia Federica,“un libro èunmezzodi comunicazione ambivalente, da un lato ha unlinguaggio universale per consentire a ciascun lettore di ritro-varci una parte di sé stesso,ma dall’altra ha un linguaggiocifrato rivolto a poche persone vicine all’autore o magarisoloadunadiloro”.Etuttavia,comedaun’altraespressionedellostessoPiccinini,barcamenandositra l’immaginarioe ilvissutoreale,ènecesssariochelesostanzenonaffini,mesco-late,sifondano,comediversamentenonaccadeall’acquaconl’olio.Attendiamofiduciosinuoveprove.

Nuove “grane” per i mediatori: le mobili frontiere del comodato.

IlMinisterodellaGiustiziahascopertochealcuniorga-nismidimediazionehannomediatorichesvolgonolaattivitàoggettodell’incaricoaldifuoridellapropriasede,nonsisadove,equestononva.Alloranonpotendomandare ispet-tori, nemmenoa campione,per verificare (e si chequestoMinisteroèmoltoprodigodiispezionibenpiùdelicate),hadecisochegliorganismistipulinoconisingolimediatoriade-renti un contratto di comodato dell’immobile da concedersi “atempoparzialeperlemediazionieperiltempostretta-mentenecessarioallestesse”.Dimodocheseilmediatoreè proprietario dell’immobile deve consegnarlo a sé stesso,naturalmentecome incaricatodell’organismo,mentre se inaffittosaràillocatoreadoverlosottoscrivereperlestesselimitate finalità. Si immaginino le reazioni del locatore chemagarihastipulatounaclausoladidivietodisublocazione.

Nonsembrachesiastatarecepitalasegnalazionesecondocuiilcomodatoèuncontrattoreale,mentrelaprestazionedello studio è accessoria all’incarico delmediatore. Baste-rebbe renderla obbligatoria e vincolante. Niente da fare: il contratto, certamente invalido, inefficace e inutile, deveessere registrato come comodato. Per avere data certa? Tra leparti?Siaggiungaun’altraanomalia:èsulcomodantechericadel’oneredellaregistrazione,contributoperlamanovraeconomica.Unsegno,ancorchédipiccolaportata,delladege-nerazione burocratica.

Giacomo Voltattorni

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Fuorisacco

Indovinello natalizioIlprimodiquestiquizdifineannoloavevodedicato

all’exministroSandroBondi.Mi ero ripromesso, anziavevopromesso,diriequilibrarelaparcondiciodell’iro-nia,maoggi,dopoledimissioni…adpersonam,ilpano-ramaècompletamentecambiato:caoscalmo.Tuttaviasottoleceneriardonoifuochi.

Eccomidunqueprontoadadempiere.Unnotissimoscrittore vivente viene interpellato per la prefazione ad una riedizionedi JacquesCazotte“Il diavolo innamo-rato”.Loscrittorecipensasuepoirilancia:sonod’ac-cordopurchèinluogodellaprefazionemisiaconcessodi scrivere un racconto, in sovrapposizione. L’editorehapochimarginidiscelta:quella“penna”èingradodidecuplicare la tiratura.

Cosìescequestoraccontodifantasia,“Ildiavoloten-tatore”,poconoto,adifferenzadeglialtritestidelproli-ficissimoautore,proprioperquestacomplicatasinergialetteraria. Si tratta di un apologo politico-ideologico,paradigmaticodellediscussionisuquestionidibioetica,edelclamorosoincontrotradiavoliedangeli,riunitiincommissionemista(cattocomunista?)inparadiso,perdecidere“unanimemente”(!)sullasortediunembrionestoltamente manomesso. Al centro una pronipote della monacadiMonzachesì,sventuratamenterispose,madi cui -a sua totale esimente- un diavolo dispose.

Compare il capo dei diavoli:

“…quanno fu bastevolmente vicina, vidi che supra alla foglia c’era un bruco che manopirava l’autra foglia comu se era una vela. Appena fu sutta di mia, il bruco disse:

“Monta”.Striciai supra la foglia e il bruco fece ‘na manopira

d’allontanamento. Quanno stavamo navigando al largo, il bruco si voltò a taliarmi. E io, con uno scanto grannis-simo, uno scanto che m’apparalizzò, l’arriconobbi dai baffetti.

Era lui, Delamaz, il capo supremo di tutti i diavoli

di terra.E questo confermava le voci che correvano circa la

sò vanità: quanno mai infatti si era visto il bruco coi baffetti che pilotava ‘na varca sia pure fatta di foglie? Ma le varche erano la sò passione, non sapeva arrisistiri a mettersi a fare lo skipper. Dicivano macari che era ‘ntelligenti, ma grevio e scostante.”

Illinguaggiomanifestal’identitàdell’autore,lecarat-teristichedeldiavoloquelladelpersonaggiopolitico.

G V.

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AVVOCATO - TENUTA ALBI - ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO - CANCELLAZIONE - RICORSO AL CNF - INAMMISSIBILITÀ.

Aisensidegliartt.24,31,35,37,50e54r.d.l.n.1578/33,sono devoluti alla giurisdizione del C.N.F. solo i ricorsiavverso le deliberazioni dei Consigli locali in materia di iscri-zione,rifiutodi iscrizioneecancellazionedall’Albo,nonchéin materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, trattandosidi ipotesi tassativechenonconsentonointerpretazioni estensive.Vapertantodichiarato inammissi-bile,inquantopropostocontrounadeliberazionedelC.d.O.in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale delC.N.F., il ricorsoavverso ilprovvedimentodi cancellazionedall’elencodeidifensoridiufficio. (Dichiara inammissibile ilricorsoavversodecisioneC.d.O.diRoma,31luglio2008).

Cons. Naz. Forense 17-12-2009, n. 158Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BAFFA - P.M. IANNELLI

(conf.) - avv. G.C.

AVVOCATO - TENUTA ALBI - PRATICANTE AVVO-CATO ABILITATO AL PATROCINIO - INTERVENUTA SCADENZA DEL TERMINE - CANCELLAZIONE - DURATA PERIODO ABILITATIVO - DIES A QUO.

AVVOCATO - TENUTA ALBI - PRATICANTE AVVO-CATO ABILITATO AL PATROCINIO - INTERVENUTA SCADENZA DEL TERMINE - CANCELLAZIONE ELENCO PRATICANTI ABILITATI - MANTENIMENTO ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI - LEGITTIMITÀ

Ilpatrociniopuòessereconcessoinognimomentonelcorso del secondo anno di pratica,ma la sua durata deveessere comunque compiuta a partire dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti, ditalchè la permanenza nel registro medesimo non può, innessuncaso,superareiseiannisuccessivialprimoannodipraticasenzaabilitazione,postocheilperiodoabilitativo,aldifuorideicasiprevistidallalegge(malattiaoservizioprestatoafavoredelloStato),nonpuòsubiresospensioninéesseresuccessivamente recuperato.

Il decorso del termine previsto dall’art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell’abilitazioneprovvisoria,nondeterminailvenirmenodellostatusdipra-ticante e dell’interesse dello stesso a rimanere iscritto nel relativo registro speciale per proseguire nello svolgimento dellapratica,purrestandoprivodellojuspostulandi.Invero,conformemente ai principi più volte affermati, il praticanteavvocatononabilitatopuòlegittimamentemantenerel’iscri-zione nel relativo Registro Speciale senza limitazione tempo-rale,sinoaquandononabbiasuperatol’esameperl’abilita-zione professionale e senza la necessità di proseguire nella

pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente. (AccoglieparzialmenteilricorsoavversodecisioneC.d.O.diLaSpezia,22luglio2008).

Cons. Naz. Forense 18-12-2009, n. 168Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. CARDONE - P.M. MAR-

TONE (conf.) - dott. P.T.

AVVOCATO - TENUTA ALBI - CONDANNA ACCES-SORIA INTERDIZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE - CANCELLAZIONE - ATTO DOVUTO - MISURA AMMI-NISTRATIVA - PRINCIPIO PROPORZIONALITÀ SAN-ZIONE - ESCLUSIONE.

Aisensidell’art.42,comma2,lett.a),L.P.,lacancellazionedi diritto dagli albi costituisce mero effetto della sanzione accessoria della interdizione temporanea dall’esercizio della professionedi avvocato inflitta al ricorrente, trattandosi diattodovutocheescludequalsiasimarginedidiscrezionalitàin capo all’Organo che lo adotta. Costituendo peraltro ilprovvedimentononsanzionedisciplinare,mamisuraammini-strativa fondata sul venire meno di una delle condizioni per rimanere iscritto nell’albo degli avvocati, non può trovareapplicazione il principio della necessaria proporzionalità tra illecitodisciplinarecommessoerelativasanzione.(RigettailricorsoavversodecisioneC.d.O.diPadova,4maggio2006).

Cons. Naz. Forense 23-12-2009, n. 199Pres. ALPA - Rel. DE GIORGI - P.M. MARTONE

(conf.) - avv. E.V.

AVVOCATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DECISIONE DEL C.D.O. - CORRISPONDENZA TRA CONTESTAZIONE E PRONUNZIA DISCIPLINARE - DIRITTO DI DIFESA DELL’INCOLPATO - VIOLAZIONE - LIMITI

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - RAP-PORTI CON LA CONTROPARTE - INIZIATIVE INUTIL-MENTE VESSATORIE - ILLECITO DEONTOLOGICO

Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.d.O. ritengacheifatticontestatiintegrinolaviolazionedinormedelcodicedeontologicononspecificamentemenzionatenelcapo di incolpazione, atteso che, per consolidato orienta-mento,lacontestazionedisciplinareneiconfrontidiunavvo-cato,chesiaadeguatamentespecificaquantoall’indicazionedeicomportamentiaddebitati,nonrichiedealtresìnélapre-cisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare,nélaindividuazionedelleprecisenormedeonto-logichechesiassumonoviolate,benpotendoricollegarsilapredeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne conse-gueche,alfinedigarantireildirittodidifesadell’incolpato,

GIURISPRUDENZADISCIPLINARE

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necessariaesufficienteèunachiaracontestazionedei fattiaddebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancataindicazione delle norme violate o una loro erronea indi-viduazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante ladefinizionegiuridicadeifatticontestatieconfigurandosiunalesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionatoperfattidiversidaquellicheglisonostatiaddebi-tatiedinrelazioneaiqualihaapprestatolapropriadifesa.

Pone in essere una condotta disciplinarmente rilevante l’avvocatochepromuovaazioniesecutivenonostanteabbiaricevutoserieeragionevoliproposteditransazione,oun’of-ferta di pagamento, o addirittura un pagamento medianteassegnocircolare,attesocheladeontologiaprofessionalebenpuòvietarecomportamentiche,sottoaltriprofilipenalisticiocivilistici,nonappaionoincontrastoconlalegge.(AccoglieparzialmenteilricorsoavversodecisioneC.d.O.diTorino,9luglio2007).

Cons. Naz. Forense 27-11-2009, n. 128Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. STEFENELLI - P.M.

FEDELI (non conf.) - avv. C.C.

AVVOCATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RICORSO AL C.N.F. - ATTO TELETRASMESSO - REQUI-SITI SOSTANZIALI CONFORMITÀ - MANCANZA - INE-SISTENZA ATTO INTRODUTTIVO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

Aisensidell’art.1dellaL.n.183/93,aifinidellaconfor-mità all’originale dell’atto processuale trasmesso a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, devono ricorreretre requisiti sostanziali: all’avvocato ricevente deve essere conferitalaprocuraexart.83c.p.c.,laprocurastessadeverisultare dalla copia foto riprodotta, e l’avvocato riceventedeve sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell’atto.Qualora,pertanto, l’attodi impugnazionedelricorrentesiadocumento teletrasmesso e non rispetti i suddetti requisiti essenziali(inparticolare,nellaspecie,perchéprivodelconfe-rimentodellaprocuraspecialealdifensorechenonèaliundedesumibile,nérisultantedagliattidelprocedimentodiscipli-naresvoltosidavantialC.d.O.),leriscontratecarenzecom-portano l’inesistenza dell’atto introduttivo del procedimento innanzi a questo Consiglio con conseguente statuizione di inammissibilità. (Dichiara inammissibile il ricorso avversodecisioneC.d.O.diSassari,25settembre2007).

Cons. Naz. Forense 17-12-2009, n. 162Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BERRUTI - P.M. MAR-BERRUTI - P.M. MAR-

TONE (non conf.) - avv. C.G.

AVVOCATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - VIOLAZIONE DEONTOLOGICA DI CARATTERE PERMANENTE - DECORRENZA - CESSA-ZIONE DELLA CONDOTTA - FATTISPECIE - INDEBITO TRATTENIMENTO DI SOMME.

AVVOCATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- PROVA - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTRADDITTORIETÀ - ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ.

La prescrizione dell’azione disciplinare, nella ipotesi dicondotta dell’incolpato perdurante nel tempo e quindi per-manente,cominciaadecorrerenongiàdalladatadirealiz-zazionedelfattoillecito,bensìdalladatadicessazionedellacondotta. In caso di appropriazione di somme non ricono-sciutedallaclienteerifiutodirestituzionedellestessepurinpresenzadicontestazione,ilterminequinquennalediprescri-zione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dalla data dicessazionedellacondotta,chesiprotraeneltempoincon-seguenza di una intenzionale attività commissiva dell’agente.

Qualora da una attenta valutazione degli elementi cheil procedimento offre sul piano probatorio emerga che ledichiarazioni dell’esponente non assumono quella consi-stenza ed efficacia tali da poter fondare l’affermazione diresponsabilità disciplinare, o quantomeno si rinvenga con-traddittorietà atteso il riscontro, nelle dichiarazioni offertedalleparti,disostanzialeequivalenzadelleprovedicolpevo-lezzaconquellediinnocenza,ilgiudiziononpuòcheorien-tarsi verso un accertamento positivo di esclusione di respon-sabilitàdell’incolpato.(Accoglie ilricorsoavversodecisioneC.d.O.diRoma,19giugno2008).

Cons. Naz. Forense 18-12-2009, n. 166Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. DE GIORGI - P.M. MAR-DE GIORGI - P.M. MAR-

TONE (conf.) - avv. G.C.

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - RAP-PORTI CON LA PARTE ASSISTITA - DIVIETO DI CON-FLITTO DI INTERESSI - ARTT. 37 E 51 C.D.F. - RAP-PORTO

E’ configurabile una situazione di conflitto d’interessideontologicamente rilevante nel caso in cui l’avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di unConsorzio dalmedesimo professionista assistito fino apocotempoprima,sostenendo,infavoredelprimoecontroilsecondo,lastessatesigiuridicainprecedenzaperquest’ul-timosostenuta, conciòviolandosia l’art.37c.d.f., laddoverisultino sfruttate dall’incolpato ad esclusivo vantaggio del Comune le conoscenze e le informazioni acquisite nel corso dell’attività di consulenza svolta per il Consorzio, sia l’art.51delmedesimocodice,invirtùdeltempoeccessivamentebreve(quarantagiorni)intercorsofralarinunciaaimandatiprecedenti e l’assunzione del nuovo incarico nei confronti dell’excliente,taledanonconfigurareilragionevoleperiododitemporichiestodallanormanellasuaprecedenteformu-lazione.

Le violazioni dell’art. 37, I canone (contenuto nel 2°comma) e dell’art. 51 del C.D.F. ben possono coesistere,rendendopiùgravelaposizionedell’avvocatochenerisultiresponsabile, inquanto,seèveroche lasituazionedicon-flittod’interessisanzionatadall’art.37nonpuòcertovenir

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menoperildecorsodiunterminesiapurlungo,èaltrettantoveroche l’avvocatoche,nell’assumereunmandatosucces-sivo,abbiaviolato l’art.37,puòanchecommettere laviola-zione sanzionata dall’art. 51 quando assuma il nuovo incarico adistanzadi tempononragionevole (oprimadeldecorsodelbiennio,comerecitalanuovaformulazionedell’art.51,aseguitodellamodifica introdottacondeliberadelCNFdel27gennaio2006)equandoeglisiavvalgadinotizieappresenelcorsodelrecedentemandato.(RigettailricorsoavversodecisioneC.d.O.diRoma,20marzo2007).

Cons. Naz. Forense 27-11-2009, n. 135Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BULGARELLI - P.M.

MARTONE (conf.) - avv. M.D.A.

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - OBBLI-GAZIONI ASSUNTE NEI CONFRONTI DI TERZI - INA-DEMPIMENTO - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI - SAN-ZIONE - MISURA - GRAVE STATO DI BISOGNO - RILE-VANZA.

Si pone in contrasto con le norme che disciplinano ildecoro professionale il comportamento dell’avvocato cheometta di onorare le obbligazioni assunte, tanto più poiquando il fatto omissivo non costituisca un episodio isolato ma si inscriva in una di pluralità di condotte di inadempi-mento ripetute e protratte, onde siffatto comportamentoindebito,purappartenendoallavitaprivatadelprofessionista,diviene capace di incidere negativamente non solo sul sin-goloprofessionistamaanchesullaconsiderazionegeneraledell’intero ceto cui egli appartiene. Nel doveroso giudizio di bilanciamentodi tutti i peculiari aspetti della vicenda,deveessere tuttavia tenuta nella dovuta considerazione l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbiaagitoinstatodibisognoedigravidifficoltàeconomi-chenondipendentidafattovolontarioovitadissoluta,conconseguente valutazione della sanzione da irrogare in termini dinonestremagravità(nellaspecie, ilCollegioharitenutosanzione congrua e adeguata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata massima di anni uno in luogo della radiazione comminata dalC.O.A.).(AccoglieparzialmenteilricorsoavversodecisioneC.d.O.diCatanzaro,7ottobre2008).

Cons. Naz. Forense 12-12-2009, n. 143Pres. ALPA - Rel. BONZO - P.M. CIAMPOLI (non

conf.) - avv. M.G.

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - DUPLI-CITÀ DI DOMICILI PROFESSIONALI - NOZIONE.

Ildomicilioprofessionaleèrappresentatodalluogoincuiil professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propriaattivitàe,qualoraquestisiavvalgaperl’eserciziodellasuaattivitàdiunapluralitàdisedi,ildomiciliodeveessereindi-viduatonelcentroprincipalediattività.(Accoglie ilricorsoavversodecisioneC.d.O.diMonza,3dicembre2007).

Cons. Naz. Forense 12-12-2009, n. 145Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MORLINO - P.M. IAN-MORLINO - P.M. IAN-

NELLI (conf.) - avv. E.M.

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - AVVO-CATO PRIVO ABILITAZIONE MAGISTRATURE SUPE-RIORI - ESERCIZIO ATTIVITÀ DIFENSIVA IN DIFETTO DI JUS POSTULANDI - ILLECITO DEONTOLOGICO - VALIDITÀ PROCURA - IRRILEVANZA.

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - ILLE-CITO DISCIPLINARE - ELEMENTO SOGGETTIVO - IMPUTABILITÀ - CONSAPEVOLEZZA ILLEGITTI-MITÀ CONDOTTA - IRRILEVANZA - VOLONTARIETÀ DELL’AZIONE - SUFFICIENZA.

Costituisce principio incontrastato quello secondo cui pone in essere un comportamento lesivo dei principi di cor-rettezzaelealtàilprofessionistachesottoscrivaunaprocuraper attività da svolgere dinanzi ad una Autorità Giudiziaria in ordineallaqualeeglisiaprivodi juspostulandiocheeser-citi attività defensionale senza aver conseguito la necessa-ria abilitazione (nella specie, l’incolpato, privo di iscrizioneall’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alleMagistratureSuperiori,avevaricevutoautonomamenteilcliente,ricevutoedautenticatounaspecificaprocuraarap-presentarlodinanzialConsigliodiStato,redattoautonoma-mente l’atto difensivo, trasmesso l’atto al Collega abilitatoper la mera sottoscrizione, nonché partecipato all’udienzadinanzialgiudiceamministrativo).

Ai fini dell’imputabilitàdell’infrazionedisciplinarenonènecessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (doloocolpa),essendosufficientelavolontarietàdell’azioneche ha dato luogo al compimento di un atto deontolo-gicamente scorretto, a prescindere dall’eventuale finalitàdell’azioneviolativadellacondotta.(RigettailricorsoavversodecisioneC.d.O.diAsti,28novembre2007).

Cons. Naz. Forense 18-12-2009, n. 163Pres. ALPA - Rel. DEL PAGGIO - P.M. MARTONE

(non conf.) - avv. C.G.

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - RAP-PORTI CON I COLLEGHI - DIVIETO DI IMPUGNA-ZIONE DELLA TRANSAZIONE RAGGIUNTA CON IL COLLEGA.

Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 32 c.d.f. ilcomportamentodell’avvocatochepresti lasuaassistenzaprofessionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una della parti e successivamente assista la medesima parte nelprocedimentodiopposizioneadecretoingiuntivo,daluistessopromosso, diretto ad impugnare la suddetta transa-zioneperasseritoviziodella volontàdella cliente. (Rigettail ricorso avversodecisioneC.d.O.di Firenze, 7novembre2007).

Cons. Naz. Forense 18-12-2009, n. 178

giurisprudenza disciplinare

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Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MASC�ERIN - P.M. IAN-MASC�ERIN - P.M. IAN-NELLI (conf.) - avv. C.C

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - DOVERI DI VERITÀ E COLLABORAZIONE EX ART. 24 C.D.F. - CONDOTTA RETICENTE IN SEDE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO - VIOLAZIONE.

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - CON-DOTTA RETICENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO - ILLECITO DISCIPLINARE - SANZIONE - CANCELLAZIONE.

Dovere precipuo dell’avvocato è quello di collaborarecon ilC.d.O.di appartenenzaper l’attuazionedelle finalitàistituzionali,osservandoscrupolosamenteildoverediverità,conformemente al principio scolpito nell’art. 24 c.d.f. Per-tanto,ilcomportamentodell’avvocatoche,almomentodellapresentazione della domanda di iscrizione all’Albo, falsa-mentedichiaridinontrovarsiinalcunodeicasidiincompati-bilitàprevistidalR.D.L.n.1578/33,omettendoinparticolarediriferirechealtroConsigliodell’Ordinehagiàrespintounaprecedente sua domanda di reiscrizione all’albo per la sus-sistenza di accertati comportamenti gravemente lesivi dei doveridilealtà,dignitàedecorotalidaescludereilpossessodelrequisitodellacondottaspecchiatissimaeillibata,confi-gura una violazione della norma deontologica di particolare gravità e riprovevolezza, chemerita di essere fermamentesanzionata,trattandosidicomportamentodestinatoadosta-colare, inviolazionedeidoverididignitàedecoro impostial professionista forense, l’adempimento dei compiti istitu-zionalidell’entepubblicorelativiallaverificadellaposizionedel soggetto che chiede di essere iscritto o, comunque, acomportareun’ingiustificatadifficoltàdi funzionamentodelmedesimo Consiglio.

Lacancellazionedall’albodegliavvocatipuòseguirecomeprovvedimento a carattere amministrativo ai sensi dell’art. 37L.P.F.,persopravvenutodifettodiunodeirequisitisucuipoggiava l’iscrizioneocomunqueperunmotivocuinonèconnessodallaleggealcungiudiziodivalorenegativo(ancor-ché il suddetto art. 37 parli nel n. 3 di inosservanza di un“obbligo”),ovveroqualesanzionedisciplinareexartt.38,co.1e40n.4,r.d.l.n.1578/33inseguito“adabusiomancanze”nell’eserciziodellaprofessioneoingenerea“fattinoncon-formialladignitàealdecoroprofessionale”.Pertanto,ancor-ché inpresenzadiuna incompatibilitàexart.37, co.1n.1,r.d.l.n.1578/33,possafarsi luogoall’adozionedelprovvedi-mento amministrativo non sanzionatorio della cancellazione dall’albo, ciònon toglie, tuttavia, che,qualora la sussistenzadi una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, tale condotta integri gliestremidiunillecitodisciplinare.(RigettailricorsoavversodecisioneC.d.O.diBelluno,18dicembre2007).

Cons. Naz. Forense 21-12-2009, n. 196Pres. ALPA - Rel. BONZO - P.M. CIAMPOLI (conf.)

- avv. G.B.

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - PRIN-CIPI GENERALI - DOVERI DI DECORO, PROBITÀ, DIGNITÀ, LEALTÀ E CORRETTEZZA - PRATICANTI AVVOCATI - APPOSIZIONE FIRME APOCRIFE AL FINE DI ATTESTARE I COMPIMENTO DELLA PRATICA PRO-FESSIONALE - VIOLAZIONE - SANZIONE - SOSPEN-SIONE DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFES-SIONALE PER LA DURATA DI MESI DUE - ADEGUA-TEZZA.

Violaidoverididecoro,probità,dignità, lealtàecorret-tezzailpraticanteavvocatochefacciaapporrefirmeapocrifeal finedi attestare falsamente lapartecipazionealle lezionidel corso di formazione professionale istituito dal Consiglio dell’Ordine ai fini del compimento della pratica professio-nale (il CNF, nella specie, ha ritenuto congrua la sanzionedisciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività pro-fessionale per la durata di mesi due determinata dal C.O.A. tenendo conto non solo del numero degli episodi contestati maanchedellacondottatenutadall’incolpatanelcorsodelprocedimento, rifiutandosi di riconoscere l’indebito com-portamentoeconciòmanifestandounaulterioreresistenzaalrecepimentodeiprincipideontologici).(RigettailricorsoavversodecisioneC.d.O.diTreviso,29ottobre2007).

Cons. Naz. Forense 23-12-2009, n. 203Pres. ALPA - Rel. D’INNELLA - P.M. IANNELLI

(conf.) - dott.ssa F.F.

AVVOCATO - NORME DEONTOLOGICHE - DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO - CONDOTTA NELLA VITA PRIVATA - RILEVANZA.

Realizzaunillecitodeontologicol’avvocatocheneicon-fronti di una collega ponga in essere reiterati comportamenti molesti e non graditi tali da turbare la vita di relazione e colleganza della medesima, allorquando una tale condotta,ancorchénon riguardante l’attivitàprofessionalema la vitaprivata, rivesta una indubbia rilevanza esterna tale da inci-derenegativamentesulprestigio,ladignitàedildecorodellaclasse forense, conformementealanormadi cui all’art. 5/Ilc.d.(RigettailricorsoavversodecisioneC.d.O.diBustoArsi-zio,19ottobre2007).

Cons. Naz. Forense 28-12-2009, n. 223Pres. ALPA - Rel. CARDONE - P.M. MARTONE

(conf.) - avv. E.M.

giurisprudenza disciplinare

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MARC�IO E RICERCA A MEZZO DI PAROLE C�IAVEILTRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZ-

ZATA IN MATERIA DI DIRITTO DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE RICONOSCE L’ILLICEITA’ DELL’USO DIPAROLA CHIAVE COSTITUITA DAL MARCHIO DELCONCORRENTE

Con la sentenza n. 1742/2011 il Tribunale di Bologna si è occupato di un caso avente ad oggetto il problema deirapportitraildirittodimarchiotutelatoedisciplinato,com’ènoto,dalCodicedellaProprietàIndustrialedaultimorivistocon Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 131 e l’uso delle tecnologieinformatiche.

La sentenza e la fattispecie sono interessanti alla luce delle riflessionisuiproblemichenecessariamenteponeilsistemadicomunicazionecosìinnovativo.

Nel caso esaminato dalla sentenza che si annota iltitolare di un marchio ha chiesto che venisse dichiaratocostituirecontraffazionedelsuomarchio(oltreadaccertarela sussistenza della concorrenza sleale ai suoi danni) ilcomportamentodiunconcorrenteconsistente,inparticolare,nell’utilizzo di tale suo marchio come parola chiave perottenere evidenza nell’ambito di una ricerca informatica cosiddettaGoogleAdWords.

Sitrattacom’ènotodiunaricercacheutilizzainInternetuna o più parole sul motore di ricerca: i siti che megliocorrispondono a tali parole chiave di ricerca compaionoin un ordine di pertinenza decrescente. Il servizio di posizionamento a pagamento «AdWords» di Google,consente ad un operatore economico mediante la scelta di unaopiùparolechiavedifareapparireunlinkpromozionalecherinviaalpropriosito.Piu’inserzionistipossonoutilizzarelastessaparolachiave.

IlrapportotramarchioeusodellostessocomeparolachiaveèstatooggettodiduedecisionirecentidellaCortediGiustiziadell’UnioneEuropeaeprecisamentelasentenza23 marzo 2010 nei procedimenti di pronuncia pregiudiziale C.-236/08,C.-237/08,C.-238/08;elasentenza22settembre2011anch’essadipronunciapregiudizialenelprocedimentoC.-323/09.NelcasodellaprimasentenzacitatalaCortehapreso in considerazione fattispecie in parte simili a quella della sentenza che si annota in quanto ha consideratol’usodellaparolachiavediunsegno identicoalmarchiodiun concorrente alla lucedella disciplina suimarchi dettatadallaDirettiva89/104edalRegolamento40/94sulmarchiocomunitario.

Il caso in esame si pone nella scia dei problemi affrontati dalla Corte con tale sentenza e dei principi ivi enunciati e confermati con la successiva pronuncia del 22 settembre

2011.La Corte ha esaminato la questione alla luce della

direttivamarchi89/104edelRegolamento40/94sulmarchiocomunitario in quanto costituiva la legislazione pertinente ratione temporis ai fatti di causa.

AtalfinelaCortehaprecisato“Ladirettiva89/104eilregolamenton.40/94sonostatiabrogati,rispettivamente,dalladirettiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008,2008/95/CE,sulravvicinamentodellelegislazionidegliStatimembriinmateriadimarchid’impresa(GUL299,pag.25),entratainvigoreil28novembre2008,edalregolamento(CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchiocomunitario(GUL78,pag.1),entratoinvigoreil13aprile2009.Nondimeno, inconsiderazionedell’epoca incuisonoavvenutitalunifatti,sipuòconsiderarechelacontroversiadicui alla causa principale sia regolata dalla direttiva 89/104 e dal regolamenton.40/94”,precisandoperaltro:“PurselaCortefornirà quindi le interpretazioni della direttiva 89/104 e del regolamenton.40/94richiestedalgiudicedelrinvio,tuttavia,per l’ipotesi in cui tale giudice si fondasse, nel dirimere lacontroversianellacausaprincipale,sullenormedelladirettiva2008/95 e del regolamento n. 207/2009, occorre chiarireche le interpretazioni fornite sono trasponibili ai nuovitesti legislativi. In effetti, all’atto dell’adozione della nuovadirettiva e del nuovo regolamento le disposizioni pertinenti per la causa principale non hanno subìto alcuna modificasostanziale, quantoalla loro formulazione, al lorocontestoeallalorofinalità”.

I principi affermati dalla Corte UE restano, pertanto,in tutto il loro vigore perfettamente applicabili alle corrispondenti discipline comunitarie vigenti e alla disciplina italianacontenutanelCodicedellaProprietàIndustriale,che,com’ènoto,costituisceilnaturalerecepimentonazionalediquella comunitaria.

La sentenza delTribunale di Bologna che si annota hacorrettamente interpretato ed applicato i principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria acquisendoli in sede di giurisprudenza nazionale.

Il commercio elettronico e le attività ad esso connesse o destinateèfenomenoancoraabbastanzarecente.Ladisciplinavigente risultante dall’armonizzazione comunitaria che fuall’epoca fortemente innovativa per quanto riguarda il nostro ordinamentonazionalerispettoallaprecedente,rappresentapur sempre una evoluzione delle discipline esistenti negli Stati Membri e della loro giurisprudenza. Applicare le disposizioni vigenti a situazioni che non erano previste all’epocadell’armonizzazione della disciplina, pertanto, comportaimpegnoepuòporrequalcheincertezza.

Senzadubbio,ledisposizioniinerentiècioèl’articolo20C.P.I. n. 2, l’articolo 5 n. 3 dellaDirettiva 2008/95/CE e la

GIURISPRUDENZA

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corrispondente disposizione presa in considerazione dalla Corte,neldisporrecheilcontenutodeldirittodeltitolaredelmarchioconsiste“inparticolare”nelvietareaterziunaseriediattivitàtralequaliècompresal’utilizzazionedelsegnonellapubblicitàèdisposizionedinaturaesemplificativacheammette in via interpretativa altre ipotesi non in contrasto con la disposizione. La fattispecie presa in considerazione dalla sentenzabenpuò,pertanto,inquadrarsiinviainterpretativaintaledisposizione.Ilsistemaesemplificativonellalegislazionespeciale,d’altronde,èstatopiùvolteutilizzatoinmateriadiproprietà intellettuale in quanto conferisce alla norma quella elasticità necessaria ad essere applicata a casi non previsti o non prevedibili al momento della sua formulazione checontravvengano quanto si vuole vietare ed evitare con la disposizione. La letteralità stessa della disposizione non lascia dubbi.

Sembra prevedibile, peraltro, che il rapporto tra lefattispecie previste e disciplinate dalle normative in materia diproprietà industriale e lenuovissimeopportunità che isistemiinformaticioffrono(eoffrirannoconogniprobabilitàsempredipiù)possa,presentarevarieconfigurazioniepossaporre nuovi interrogativi.

Ilproblemaoggettodellasentenzachesiannotainbuonasostanza è il rapporto tra il diritto di marchio e il limitedellostessoallalucenontantodeidirittiditerzichesonostati espressamente salvaguardati dal Legislatore all’articolo 21 del Codice della Proprietà Industriale,ma alla luce deiprincipigeneralinell’interessedellacollettivitàchesivoglionoperseguire.

Ilrispettodeidirittidiproprietàindustriale,infatti,deveessere conciliato con i principi generali per il conseguimento dei quali gli stessi diritti di proprietà industriale sono predisposti.

LaCortehadistintoilcontenutodeldirittodimarchionel potere di impedirne l’uso ai terzi per la salvaguardia di trefunzioniaffermandocheiltitolaredelmarchiohadirittodivietaredettousosequestopuòcompromettereunadellefunzionidelmarchio.

Le funzioni individuate e confermate dalla Corte sono primariamente la funzione di indicazione di origine del marchio che tuttavia non appare essere la sola funzionedegna di protezione da parte dei terzi: infatti le altre funzioni tutelate sono la funzione di pubblicità e di investimento o mantenimento della reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli.

LaCorteinfattihaaffermato“è vero che si presuppone che un marchio soddisfi sempre la propria funzione di indicazione d’origine, mentre esso garantisce le proprie altre funzioni solo nei limiti in cui il suo titolare lo sfrutti in tal senso, in particolare a fini di pubblicità o di investimento. Nondimeno tale differenza tra la funzione essenziale del marchio e le altre funzioni di quest’ultimo non può in alcun modo giustificare il fatto che, allorché un marchio soddisfa una o più di tali altre funzioni, violazioni di quest’ultime

siano escluse dall’ambito di applicazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Analogamente, non si può considerare che solo i marchi che godono di notorietà possano avere funzioni diverse da quelle dell’indicazione d’origine”.

Con riferimento al problema di cui si tratta la Corte alla lucedelriconoscimentoditalifunzionialdirittodimarchioha ritenuto che relativamente all’uso quali parole chiave,nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet,di segni identici amarchi per prodotti o servizi identici aquelli per i quali talimarchi sono stati registrati, oltre allafunzionedell’indicazione d’origine, può risultare pertinentequella di pubblicità, ma. l’uso di un segno identico ad unmarchioaltruinell’ambitodiunserviziodiposizionamentocome«AdWords»nonèidoneodiperséacomprometteretale funzione del marchio anche se detto uso può avereripercussionisull’utilizzopubblicitario.Ilsolofattochel’uso,da parte di un terzo, di un segno identico ad unmarchioperprodottioserviziidenticiaquelliperiqualiilmarchioin questione è stato registrato costringa il suo titolare adintensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere oaumentare la propria visibilità presso i consumatori non èsufficiente, in tutti i casi, a far concludere che sussista unaviolazionedella funzionedi pubblicità di dettomarchio. Seilmarchiocostituisceunelementoessenzialedelsistemadiconcorrenza non falsata che il diritto dell’Unione intendeistituire,essononhatuttavia loscopodiproteggere ilsuotitolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco dellaconcorrenza. La pubblicità su Internet a partire da parole chiavecorrispondentiamarchicostituisceunapraticasiffatta,inquanto,ingenerale,essahaloscopodiproporreagliutentidi Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolarididettimarchi.

Spetta pertanto al Giudice del merito di verificare lasituazione e le modalità utilizzate in particolare e valutare se il comportamentoviolaunadellefunzionidelmarchio.LaCorteha comunque sottolineato l’importanza di salvaguardare lafunzionediindicazionediorigine,lafunzionedipubblicitàelafunzionediinvestimentodelmarchio.

Comune ai casi sottoposti alla decisione della sentenza chesiannotaeaquelliconriferimentoaiqualisièespressalaCorteinviapregiudizialeèilrapportoelasalvaguardiadeidirittidiproprietàindustrialedaunlato,edaunaltrolato,degli enormi vantaggi per la collettività della comunicazione informatica prima di tutto per la crescita del livello informativo in generedelle personeedelleopportunità che il sistemaoffreancheperilperseguimentodeifinieconomicitraiqualitra i primi il sistema concorrenziale che ne costituisce unprincipio base.

Del resto il marchio è strumento di questo sistema atutela dell’avviamento e, quindi, in ultima analisi del lavoropro concorrenziale.

La tutela senza limiti del marchio con ogni probabilità

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provocherebbel’isolamentodeimercatinazionaliincontrastoconunodegliscopiessenzialidell’Unione.

Essenzialipertantosonolemodalitàeglielementispecificidel comportamento da giudicare.

Nelcasodi specie laconvenutahautilizzato il terminecorrispondentealmarchiodell’attrice(utilizzatoanchecomedenominazione sociale ed insegna), come parola chiave diricercanellaretetelematicaeciòaffinchétraiprimirisultatidella ricerca effettuata dall’utente con tale termine comparisse accantoairisultatiriferibiliallatitolaredelmarchio.

Un sito pubblicitario della concorrente convenuta sicaratterizzava anche per l’uso di uno slogan che era statousatoinpassatodallatitolaredelmarchio.

L’attrice ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale diBologna una descrizione ante causam al fine di verificarel’illecita condotta; nel merito ha chiesto la declaratoria dicontraffazionedelpropriomarchioregistrato,anchesottoilprofilodellasussistenzadiunrischiodiassociazioneaisensidell’art. 20 Codice della Proprietà Industriale e la violazione della normativa in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e n. 3.

L’istruttoria ha dimostrato che il termine oggetto delmarchiodell’attriceèstatoutilizzatodallaconvenutaqualeparola chiave per il servizioAdWords e in relazione alleattività (pubblicizzate dalla convenuta) gestite inMicrosoftOutlook.

Ha anche dimostrato che la parola utilizzata e oggettodelmarchiodell’attrice“èstatasicuramenterichiestaqualekeyworddapartedellaconvenuta inrelazioneacampagnepubblicitariedaessaeffettuatesuinternet”.

L’attrice ha sostenuto che l’utilizzo della parola chiavecorrispondente al suo marchio nel servizio AdWordscostituiva uso pubblicitario del proprio marchio, ne eracontraffazione ed era idonea a determinare confusione tra i destinatari quantomeno sotto il profilo del rischio diassociazionedicuiall’art.20lett.b)CodicedellaProprietàIndustriale.

La convenuta ha sostenuto che l’uso del terminenell’ambitodel servizioAdWordsera limitatoallarichiestadiutilizzodidettoterminecomeparolachiave(nonèquindiusodimarchioinsensostretto)mentredettoterminenoncompariva mai nell’annuncio pubblicitario costituente il cosiddetto“linksponsorizzato”dellaconvenuta:talemodalitàdi utilizzo del termine non avrebbe determinato confusione nell’utente di internet in quanto l’annuncio pubblicitario della convenuta era con il suo sito ben riferibile inequivocabilmente alla stessa.

Il segnodicui si trattacostituisce il cuoredelmarchiocostituito dalla componente denominativa dello stesso coincidenteconilnomesocialeedèlacomponentedotatadi prevalente attitudine distintiva (due lettere non moltocomuni scritte sotto forma di due parole): la circostanza,adavvisodichiscrive,èdeterminante.L’usodiunmarchio

dotato di buona capacità distintiva rende il comportamento diagganciamentoeutilizzoingiustificato.

IlTribunale ha applicato la disciplina del Codice dellaProprietà Industriale alla luce dei principi formulati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia conriferimento alle disposizioni comunitarie corrispondenti alla direttivamarchiealRegolamentosulmarchiocomunitario.IlTribunale ha, pertanto, correttamente e coerentementepreso in considerazione i presupposti per la valutazione della sussistenzadiunacontraffazioneecioèchesifosseinpresenzadiun’attivitàcommercialefinalizzataalraggiungimentodiunvantaggioeconomicoechesitrattassediusodelsegnoperprodottioserviziidenticioaffiniaquelliperiqualiilmarchioera stato registrato.

Preso atto che la Corte ha rilevato che l’elenco deipossibiliusidelsegnocheiltitolarepuòvietareaisensidellenormative comunitarie recepite con l’art. 20.2 Codice della Proprietà Industriale è esemplificativo, quindi, altre ipotesipossono essere considerate tali.

Inestremasintesilasussistenzadelrischiodiconfusioneodiassociazioneèstataaccertataesaminandolapeculiaremodalità di presentazione dell’annuncio pubblicitario predisposta dall’inserzionista: tanto vago da non comunicare latotalemancanzadicollegamentoconlatitolaredelmarchiocheavevautilizzatocomeparolachiave.

NelcasodispecieilTribunaleha,infatti,riscontratochel’utente interessato ai prodotti dell’attrice digitando il suo nome e marchio sul motore di ricerca Google ricevevaautomaticamente un annuncio pubblicitario della convenuta con indicazione del suo sito. L’annuncio pubblicitario scarno di informazioni a seguito del meccanismo automatico azionato a mezzo della parola chiave corrispondente almarchioenomedell’attricedotatidicapacitàdistintivasonostati,adavvisodichiscrive,ritenuticorrettamentetalidanonconsentire all’utente di internet normalmente informato e ragionevolmenteattentodisaperese l’impresa“comparsa”fosse in qualche modo collegata a quella “digitata” cioèl’attrice.

L’uso di slogan già utilizzato dall’attrice in precedenza presente nel sito della convenuta ha completato ilconvincimento dell’illiceità del comportamento.

L’illiceitàèstata,pertanto,correttamenteriscontrataperl’usopubblicitariodelmarchioaltruiinuncontestodiversodaquello tradizionale essendo l’uso posto in essere nell’ambito informatico ponendo in essere un comportamento preordinato all’agganciamento.

IlTribunaleharitenuto,inoltre,cheilmeccanismopotevadeterminare un potenziale sviamento di clientela conseguente l’agganciamento e, pertanto, costituiva anche concorrenzasleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3.

La sentenza che si annota appare corretta sia alla lucedei principi formulati dallaCortediGiustizia dellaUnioneEuropea sia con riferimento al testo letterale della disciplina

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vigente.L’applicazione è avvenuta relativamente ad un marchio

dotatodi sicuracapacitàdistintiva inquanto,pur riferitoaletteredell’alfabeto,eraespresso inmodononconsuetoenullahaincomuneconl’attivitànelsettoreparaediliziodellesocietà parti nel procedimento e concorrenti tra loro.

L’applicazione dei medesimi principi, tuttavia, potrebbenon essere agevole e potrebbe determinare delle situazioni dubbiequalorailmarchiofossenoncosìdotatodicapacitàdistintiva ed essere per esempio costituito da parole / espressionichecontengonounsignificatocheappartieneallinguaggio comune o addirittura siano descrittive.

Si assiste, infatti, con una certa frequenza alla iniziativadidepositaree,quindi,registrareparolechesonopartedellinguaggioculturalecomuneelacuimonopolizzazioneafinicommercialidestaqualcheperplessitàed’altraparteènoto,chetradizionalmenteunesamedimeritononvienesvolto(e il procedimento di opposizione nazionale limitato allainiziativadiuntitolaredidirittianterioriènovitàdell’annoincorso).

Nel sistema di ricerca come quello oggetto dell’esame dellasentenzachesiannotailfenomenopotrebbecondurread effetti distorti diametralmente opposti. Una parola chesia significativa di per se stessa in un settore, e che fosseanche oggetto di marchio, applicando rigorosamente ilcriterio,nonpotrebbeessereutilizzatacomeparolachiave.L’azienda concorrente con diverso marchio potrebbeconseguentemente essere penalizzata dalla monopolizzazione dell’espressione del linguaggio da parte di una concorrente. Una simile situazione sembrerebbe in contrasto propriocon i principi generali di accessibilità delle informazioni e liberaconcorrenzacuiilsistemaèrivoltoechelaCorteelagiurisprudenza correttamente intendono salvaguardare.

E’ appena il caso di ricordare, infine, che la Corte diGiustizia delle Comunità Europee nell’occuparsi di situazioni analoghe, come sopra ricordato ha accennato anche allaresponsabilità del gestore del servizio affermando chenon può essere ritenuto responsabile per i dati che egliha memorizzato su richiesta di un inserzionista salvo cheessendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista egli abbia omesso di rimuoverli o disabilitare l’accesso agli stessi.

Pur non escludendo ovviamente in linea di principio la responsabilitàèevidenteancoraunavoltalapreoccupazionedellaCorte di nonmortificare l’opportunità che il tipo dicomunicazione e commercio riserva alla collettività come valore da salvaguardare in armonia con quanto dispone anche la direttiva sul commercio elettronico che, com’ènoto prevede disposizioni a salvaguardia del gestore delle informazioni memorizzate nell’ambito del servizio informatico (Direttiva200/31/CE).

Silvia Magelli

TRIBUNALE DI PARMAIn composizione monocraticaSezione LavoroSENTENZA N. 377/2011Giudice: dott. Giuseppe Coscioni

INFORTUNIO – COMPORTAMENTO ABNORME DEL LAVORATORE – CONTRATTO DI APPALTO E RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA APPALTATORE E COMMITTENTE – COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO – DANNO DIFFERENZIALE

FattispecieLa ricorrente, lavoratrice subordinata, conveniva in

giudizio il proprio datore di lavoro ed il committente, cheaveva affidato a quest’ultimo in appalto l’esecuzione delserviziodisugnaturaedetichettaturadiprodottialimentari,cuilaricorrenteerastataadibita,attivitàdasvolgersipressolo stabilimento (e con l’utilizzodimacchinari)dello stessocommittente: la ricorrente, addetta ad unmacchinario chepresentavadifettidifunzionamento,nell’attodicontrollareillivello di tensione della pellicola da imballo per proseguire nel lavoro,rimanevalesaadunamano,subendol’amputazionedidiversefalangiadoperadelmacchinariostesso.

La decisioneLa pronuncia in commento affronta e sviscera numerose

problematiche,chediseguitosiriassumono.L’abnormità del comportamento del lavoratore, ai fini

dell’esclusione di responsabilità del datore di lavoro:il Giudicante giunge ad escludere la sussistenza del cd.

rischioelettivoconnessoallaabnormitàdelcomportamentodella ricorrente (invero sostenuto dalle resistenti), sulpresupposto che per comportamento abnorme, atto adescludere la responsabilità del datore, deve intendersi uncomportamento posto in essere del tutto autonomamente ed in ambito estraneo alle mansioni affidate. Nel corsodell’istruttoria è emerso che la ricorrente, viceversa, si èinfortunatanellosvolgimentodellepropriemansioni,avendodovutoproseguirenellavoro,comedispostodalladatricedilavoro, pur avendo fatto presente il malfunzionamento delmacchinario(situazionecheleimponevalasistemazioneedilcontrollodellivelloditensionedellapellicolanelmacchinario,tramiteintroduzionediunamanonellostesso).

Laviolazionedell’art.68deld.P.R.547/55(temporalmenteapplicabile al caso in esame ed oggi trasfuso nel T.U.81/2008):

secondo tale disposizione gli organi lavoratori delle macchine, quando possano costituire pericolo per illavoratore, devono essere protetti, segregati o provvisti didispositivodi sicurezza. Sussiste violazionedella richiamatanormativa qualora, pur essendo possibile impedireradicalmente il contatto tra lavoratore e macchina, vengainstallata soltanto una protezione facilmente aggirabile dal lavoratore emanchino, inoltre, dispositivi di sicurezza.Nelcasodispecie,lalavoratricesièinfortunataproprioperaver

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oltrepassato con la mano la protezione in plexiglass presente nelmacchinarioedaveravutoaccessoallazonadilavorazionedellatestata,senzachefosseivipresentealcundispositivodisicurezza(es.fotocellula),attoadimpedirelachiusuradellatestata stessa nell’eventualità di introduzione della mano del lavoratore a contatto con gli organi lavoranti.

La responsabilità solidale di committente ed appaltatore: il giudicante ha ritenuto sussistente, nel caso di specie,

laresponsabilitàdeldatoredilavoro(appaltatore),pernonavere adottato alcunamisura atta a tutelare la lavoratrice,né avere fornitodettagliate informazioni sui rischi specificidell’ambiente.

Sottotaleultimoprofilo,ilGiudicateharitenutorientrarenellaviolazionedelgeneraleobbligodiinformazione,postoacaricodeldatoredilavoro,nonsololamancatatrasmissionedelle informazionidi cui è inpossesso,maanche l’omessoapprofondimento inpuntoallaesistenza,allanaturaedallacollocazionedeirischispecificirelativiall’ambienteincuiunpropriodipendenteèinviatoasvolgereattivitàlavorativa.

Al datore di lavoro (appaltatore), il Giudicante hacontestato anche il mancato coordinamento e la mancatacooperazione con la committente (rientranti tra gli oneripostiacaricodeldatoredilavoro).

Del pari, aderendo ad un consolidato orientamentogiurisprudenziale, è stata riconosciuta la responsabilità delcommittente,aisensidell’art.2087c.c., inquantotenutoaprovvedereallemisuredisicurezzadei lavoratorianchesenondaluidipendenti,seoperanticonl’utilizzodistruttureedimacchinaridelcommittentestesso,all’internodellasuastessa azienda.

La competenza del Giudice del Lavoro:nessun dubbio in ordine alla sussistenza nel caso di specie

dellacompetenzadelGiudicedelLavoro,pur inassenzadirapporto di lavoro subordinato diretto tra la ricorrente e la committente, posto che tale competenza, secondopacifico orientamento giurisprudenziale, si ravvisa in ognicaso in cui il rapporto di lavoro rappresenti l’antecedente edilpresuppostonecessarioinordineallapretesaditutela,essendo irrilevante l’eventuale non coincidenza tra le parti in causa e le parti del rapporto di lavoro.

La determinazione del danno differenziale:a fronte della tesi, addotta da una delle resistenti,

dell’esclusione della possibilità di configurare un dannobiologicodifferenzialesuscettibiledirisarcimento,dapartedeldatoredilavoro,ilGiudicante,aderendoaunainterpretazionecostituzionalmente orientata dell’art. 10 d.P.R. 1124/65,che, nel tempo, ha eroso la primitiva regola dell’esonerodell’assicurante da obbligo risarcitorio, ha ritenuto laconfigurabilitàelarisarcibilitàdeldannodifferenziale,allorchéle prestazioni erogate dall’INAIL non coprano l’intero danno risarcibile secondo le regole civilistiche comuni (alla lucedeldiversosistemadiliquidazionedeidanni,conseguenteaicanonidiquantificazionepropridellaresponsabilitàcivile).

Fermo,comunque,l’onere,postoacaricodelricorrente,di allegare le circostanze per cui la liquidazione già effettuata dall’ Inailnonèsufficientealpienoristorodeidanni subiti(rispettoaiquali,eglièpureoneratodellaprova),applicatiidiversi criteri previsti in tema di danno da responsabilità civile.

Questi i più importanti, ma non unici, aspetti presi inconsiderazione dalla pronuncia in commento, che svolgeuna ampia panoramica di molte tra le questioni dibattute e controverse in materia di infortuni sul lavoro e conseguenti responsabilità,ponendosiperaltronelsolcodegliorientamenti,nellamaggiorpartedeicasiconsolidati, tracciati inmateriadalla Suprema Corte.

d.b.

TRIBUNALE DI PARMAin composizione monocraticaSezione Lavoro ORDINANZA CAUTELARE (PROCEDIMENTO EX

ARTT.414E700C.P.C.)-5settembre2011Giudice: Dott. Roberto Pascarelli

LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE DI ENTE PUBBLICO E TUTELA REALE – INAPPLICABILITA’ AL RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE DEL DIRIGENTE

La fattispecie:con ricorso ex artt. 700 e 414 c.p.c. il ricorrente adiva il

TribunalediParmaalfinediottenereladisapplicazionedeldecreto di revoca del medesimo dall’incarico di Direttore Generale rivestito presso ente pubblico territoriale, conconseguente riammissione in servizio, nelle mansioniprecedentemente svolte e con il trattamento economico e normativo previsto dal proprio contratto individuale.

Allegava di aver svolto la funzione di Direttore Generale dell’entepubblicoinquestionesindal2000,invirtùdisvariaticontratti di lavoro a tempo determinato.

Deduceva quindi l’illegittimità della revoca dall’incarico,inquantoprivadellamotivazionenecessaria,l’illegittimitàedinefficaciadelsuolicenziamento,erivendicavalapermanenzadelrapportodilavoroqualecomunedirigente,nonostantelarevoca dall’incarico di Direttore Generale.

Quanto al periculum in mora, asseriva che il temponecessario a far valere le sue ragioni in sede di merito lo avrebbe esposto al pericolo di una irrimediabile perdita di tuttoilpatrimonio,conconseguentiimmediateripercussionisullasuasalutepsico-fisica.

La vicenda in esame si inseriva in un momento particolare dellavitadell’enteinquestione,essendoinattounarevisionedella struttura organizzativa dello stesso, conseguenteall’arresto di diversi esponenti dell’ente nell’ambito di un’inchiesta penale, che però, secondo la ricostruzionefornita dal ricorrente, non avrebbe fornito il supporto

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eziologicoallicenziamentoinquestione,costituenteattodeltutto autonomo anziché conseguente alla riorganizzazionedell’ente.

La decisione:Il Giudicante, nel caso di specie, rigettava il ricorso,

ritenendolo carente tanto dal punto di vista del fumus boni iuris,quantodelpericulum in mora.

In merito al fumus boni iuris, questione consideratadirimente, ilGiudicante riteneva non applicabile al caso dispecielatutelarealeinvocatadalricorrentee,quindi,ilrimediodellareintegrazione,inrelazioneadueaspettifondamentalicaratterizzanti la vicenda: la natura di contratto a tempo determinatodelrapportodilavoro,cheescludeildirittoallareintegrazioneelasciaspazioallasolatutelaobbligatoria,elaposizione di dirigente rivestita dal lavoratore.

RichiamandoirelativiorientamentidellaSupremaCorteedellagiurisprudenzadimerito,ilGiudicanteevidenziavache,salvo diversa previsione del contratto individuale o collettivo cheintroducalatutelareale,l’illegittimitàdellicenziamentodel dirigente, comporta il diritto del lavoratore alla solatutelaobbligatoriaeciòqualunquesia il vizio riscontrabilenel licenziamento intimato.

llTribunale escludeva inoltre la rilevanza, nel caso de quo, dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità,che ha più volte riconosciuto la disciplina della dirigenzaprivata come non sovrapponibile a quella della dirigenza pubblica,essendoillavorodirigenzialealledipendenzediunapubblica amministrazione caratterizzato da una dicotomia tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di base ed il conferimento a termine dell’incarico dirigenziale.

Nel caso in analisi, infatti, tale dicotomia era assente,postochetrailricorrenteel’amministrazioneeraintercorsosoltanto un rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato(stipulatoexart.108delD.lgs267/2000).

In relazione al periculum in mora,ilGiudicanteritenevanonadeguatamenteprovato l’asseritopregiudizioalpatrimonio,nonavendoilricorrentefornitoprova(oltrechedeldedottoindebitamento),delpropriocomplessivostatopatrimonialeedellefontidiredditoadisposizione;cosìcomeritenevanonprovato il nesso causale tra le vicende lavorative in esame edidisturbidinaturapsicologicalamentatidalricorrente(lacui prova veniva fornita esclusivamente tramite documenti elaboratidaunperitodipartee,comunque,inparterisalentiaperiodoanterioreaifattidicausa).

La pronuncia in commento si pone, dunque, nel solcotracciatodallaSupremaCorte,inrelazioneall’inapplicabilitàdella tutela reale ai lavoratori assunti a tempo determinato in generaleedaidirigentiinparticolare;fannoeccezione(manonèquestoilcaso),ilicenziamentidiscriminatori,allacuinullitàconsegueinognicaso,exart.3L.108/90,l’applicazionedellatutelareale,comeribaditodarecentissimagiurisprudenzadimerito(Trib.Pavia28.04.2011 inRiv. Crit. Dir. Lav.2011, I,p.96ss).

Ilgiudicantehaquindinegato,inviad’urgenza,unatutelachenonavrebbecomunquepotutoconcedersiall’esitodelgiudiziodimerito,sullabasedellainapplicabilitàdellatutelareale al dirigente licenziato e, comunque, al contratto dilavoro a tempo determinato.

Laura Passeretti

Tribunale di ParmaSezione specializzata agrariasentenzanumero1165/2011, nel procedimento n. 102/2011

Periodicamente la giurisprudenza di merito si occupa della rilevanza del timbro postale apposto sulle scritture alfinedivalutarnel’idoneitàaconferiredatacertaaisensidell’art. 2704 c.c..

IlTribunale di Parma, aderendo alla posizione della piùrigorosa giurisprudenza di merito1, nel caso di specie, non

1 Si veda: Tribunale Vicenza, 08 luglio 2008, n. 1186, in Giur. Merito, 2009, 3, 688; Tribunale Padova, 22 gennaio 2004, in Fal-limento 2004, 820 (s.m.) - in entrambi i casi estensore il Dott. Giuseppe Limitone - quest’ultimo secondo cui il timbro postale di cui all’art. 8 d.lg. 22 luglio 1999 n. 261, non è idoneo a conferire data certa quale fatto equipollente ai sensi dell’art. 2704 c.c. alla scrittura su cui è apposto, in ragione del fatto che il plico è presentato in busta chiusa e l’addetto delle poste non ha quindi né la possibilità né l’obbligo di verificarne il contenuto. In senso conforme, pur se con alcune sfumature, Tribunale Milano, 20 gennaio 2003 in Fallimento 2003, 798 (s.m.); Tribunale Padova, 03 marzo 2003, in Fallimento 2003, 897 (s.m.) che precisa che il timbro postale sarebbe idoneo a conferire data certa ove apposto sopra la sottoscrizione che dia rile-vanza giuridica alla scrittura sulla quale è apposto il timbro; Tribunale Padova, 03 marzo 2003, in Fallimento 2003, 897 (s.m.); Tribunale Padova, 30 maggio 2002, in Fallimento 2003, 326 (s.m.); Tribunale Roma, 10 aprile 2001, in Fallimento 2002, 435 nota ZANICHELLI cit ; Tribunale Padova, 19 ottobre 2000, in Giur. merito 2001, 674 (s.m.); Tribunale Trieste, 29 febbraio 1996, in Nuova giur. civ. com-mentata 1997, I, 596 nota BRUMAT; Tribunale Milano, 30 maggio 1985, in Giur. comm. 1986, II,325 che però fa riferimento al bollo impresso a tergo di una scrittura. Di segno opposto, invece, vedi Cassazione civile , sez. I, 19 marzo 2004 , n. 5561, in Giust. civ. Mass. 2004, 3 che testualmente recita nella parte che qui rileva: “quanto al requisito della data certa, è appena il caso di ricordare come già altre volte questa corte abbia avuto modo di chiarire che il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, poiché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; e ciò anche nell’ipotesi che il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall’art. 41 lett. b) d.p.r. 156/1973 (oggi abrogato dal d.lgs. n. 261 del 1999), riferito, come nella specie, alla corrispondenza c.d. “a corso particolare”, l’una e l’altra timbratura provenendo da dipendenti dell’amministrazione postale, con pari garanzia di autenticità. Donde consegue che spetta eventualmente al terzo, il quale contesti la certezza della data, l’onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data così accer-

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ritienesufficientel’apposizionedeltimbropostale,dipersésola,astabilirel’anterioritàdiuncontrattod’affittorispettoalla instaurazione di una procedura di espropriazione immobiliare. Il Tribunale, come si accennava attraverso ilrigoroso procedimento di analisi cui per motivi sistematici e logicideveessereimprontatoquellodicuiall’art.2704c.c.,perviene alla conclusione secondo cui la mera apposizione deltimbro“suimargininonscrittidellepaginicontrattuali”nonpuòessereritenutadipersésolasufficienteastabilirela anteriorità del contratto né la “certezza circa il fattoche (il timbro postale, aggiunta nostra) sia stato appostosuccessivamenteallaformazionedeglistessi,comesisarebbepotutoevincere,oltreogniragionevoledubbio,qualorafossestatosovrappostoaltestoscritto.”

Inunquadrogiurisprudenzialenonunivoco,l’interprete,di volta involta,dovràdunqueprendere inconsiderazionetutti gli elementi dai quali desumere la certezza di una data di una scrittura rispetto ai terzi. Il timbro postale e le modalità concretedellasuaapposizioneacquisiscono,intaleindagine,estremarilevanzaassiemeadaltriqualificatiindiziallastreguadeiqualiilTribunaledimerito,Giudicesupremodelfatto,nonpotràprescindereaifinidivalutaretuttiglielementiidoneialfinedicondurrel’esameaisensidell’art.2704c.c.. g.s.

tata. Con l’ulteriore decisiva precisazione che, in ogni caso, l’apprez-zamento se un fatto o un atto possa essere considerato equipollente di quei fatti tipici indicati dall’art. 2704 c.c. come idonei ad offrire certezza sull’anteriorità della formazione del documento è rimesso al giudice del rito ad è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata (cfr., ex multis, Cass., 28 giugno 2002, n. 9482). Sempre favorevoli all’apposizione del bollo postale quale fatto equipollente ad attribuire data certa ad una scrittura ai sensi dell’art. 2704 c.c. seppur anche qui con diverse gradazioni e sfumature vedi: Cassazione civile, sez. II, 07 luglio 2003, n. 10702, in Giust. civ. Mass. 2003, 7-8;Corte appello Bologna, 17 dicembre 2002, in Fallimento 2003, 798 (s.m.); Tribunale Firenze, 27 giugno 2000, in Foro padano 2000, I, 384 nota DI GRAVIO; Tribunale Genova, 22 febbraio 2000, in Foro padano 2000, I, 51; Cassazione civile, sez. I, 01 ottobre 1999 , n. 10873, in Banca borsa tit. cred. 2000, II, 369 nota OLIVIERI; Tribunale Milano, 17 novembre 1997, in Dir. fall. 1998, II, 97 nota STINGONE; Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 1997, n. 6943, in Giust. civ. Mass. 1997, 1269; Cassazione civile, sez. I, 10 marzo 1994 , n. 2347, in Fallimento 1994, 81; Tribunale Milano, 19 maggio 1987, in Giust. civ. 1987, I,181; Corte appello Catania, 28 marzo 1987, in Dir. fall. 1987, II; Tribunale Milano, 12 febbraio 1979, in Riv. dottori comm. 1980, 131 (s.m.).

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