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Sommario NORMATIVA, COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE FIGURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 5 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/04/2008 .......................... 5 2. LE FIGURE CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ................... 7 3. OBBLIGHI E COMPITI DELLE FIGURE CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ................................................. 8 Obblighi e compiti di Datore di Lavoro e Dirigente 8 Obblighi e compiti del Preposto 10 Obblighi e compiti del Responsabile SPP e Addetti SPP 11 Obblighi e compiti del Medico competente 11 Obblighi e compiti del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza 12 Obblighi e compiti dei Lavoratori 12 4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ........................................ 13 Pericoli 13 Rischi 13 Come effettuare una valutazione dei rischi 14 Suggerimenti per chi valuta i rischi 17 5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI .............................. 18 Cosa si intende per data certa 18 Validità e durata del DVR 19 Le procedure standardizzate: i casi di esclusione 21 Contenuto del DVR 21 NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 22 1. I PRINCIPI CARDINE DELL’ATTUALE ORDINAMENTO IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ......................................... 22 2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ..................................... 24 21 Dagli anni 50 alla legge 626/94 24 22 Il D Lgs n 626 del 19/09/1994 26 23 La legge n 123 del 03/08/2007 “Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro” 27 sicurezza5.indd 3 07/01/14 12:46

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Sommario

NORMATIVA, COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE FIGURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO . . . . . 5

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/04/2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. LE FIGURE CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. OBBLIGHI E COMPITI DELLE FIGURE CHE OPERANO NEL CAMPO

DELLA SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Obblighi e compiti di Datore di Lavoro e Dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Obblighi e compiti del Preposto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Obblighi e compiti del Responsabile SPP e Addetti SPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Obblighi e compiti del Medico competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Obblighi e compiti del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza . . . . . . . . . . 12

Obblighi e compiti dei Lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA

DI SICUREZZA SUL LAVORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Pericoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Come effettuare una valutazione dei rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Suggerimenti per chi valuta i rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Cosa si intende per data certa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Validità e durata del DVR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le procedure standardizzate: i casi di esclusione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Contenuto del DVR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1. I PRINCIPI CARDINE DELL’ATTUALE ORDINAMENTO IN TEMA DI SALUTE

E SICUREZZA SUL LAVORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 .1 Dagli anni 50 alla legge 626/94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2 .2 Il D . Lgs . n . 626 del 19/09/1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2 .3 La legge n . 123 del 03/08/2007 “Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

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NORMATIVA, COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/04/2008

Il 1° aprile 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro” attualmente in vigore .

Si tratta di un Decreto Legislativo attuativo della Legge 123/2007, che ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro e abroga tutte le precedenti normative, ivi compresi il D .Lgs 626/94 e il D .Lgs 494/1996; composto da 306 articoli compresi in 13 titoli e 51 allegati .

Anche se attuato nella fase di scioglimento delle Camere, in considerazione degli incessanti e recenti infortuni mortali occorsi il provvedimento è stato considerato urgente perché di rilevanza sociale . Inoltre, per rendere il Testo della Norma maggiormente rispondente alle esigenze delle imprese, il Consiglio dei Ministri ha accolto alcune delle modifiche sollecitate dalle commissioni di Camera e Senato; tra queste, una proroga di tre mesi dell’entrata in vigore per alcune disposizioni che prevedono nuovi adempimenti in materia di valutazione dei rischi, nonché altre modifiche relative agli obblighi del committente in merito alla normativa sui cantieri temporanei e mobili .

Il Decreto prevede l’ampliamento del campo di applicazione del quadro normativo in materia di salute e sicurezza anche verso il settore del lavoro autonomo, delle imprese familiari e in tutte le tipologie contrattuali generalmente riconducibili alla definizione di “lavoro flessibile” .

Tra gli elementi caratterizzanti la nuova normativa, ricordiamo:

un inasprimento dell’apparato sanzionatorio;

il rafforzamento del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non solo livello aziendale, ma anche a livello territoriale, con l’introduzione della figura “Rappresentante della Sicurezza Territoriale (RST) che dovrà vigilare sull’applicazione della nuova disciplina nelle imprese prive di rappresentanti sindacali;

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la rivisitazione ed il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, ai quali attribuito anche un ruolo promozionale, di assistenza tecnico-organizzativa alle imprese anche attraverso un sostegno pubblico;

il libretto sul rischio sanitario che seguirà il lavoratore in tutto il suo percorso sanitario;

il rafforzamento della figura del medico competente;

la formazione sulla sicurezza, sia per il datore sia per il lavoratore .

In particolare, gli interventi che vengono previsti dal nuovo decreto risultano prevalentemente finalizzati:

alla realizzazione di un “coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;

alla “definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e sulla circolazione delle informazioni”;

alla “razionalizzazione e al coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza” anche “riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione, e controllo in materia”;

al pieno coinvolgimento delle Parti sociali nell’ambito del sistema istituzionale .

Tra le misure previste dal nuovo decreto che favoriranno una razionalizzazione delle funzioni istituzionali ed il coinvolgimento delle Parti sociali, particolare importanza assumono:

a) la costituzione del “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (art . 5), tramite il quale dovrebbe realizzarsi quel coordinamento tra le istituzioni nazionali e territoriali competenti la cui inesistenza ha rappresentato, dalla fine degli anni 70, il primo punto di caduta del sistema di prevenzione nazionale;

b) l’attribuzione alla “Commissione consultiva nazionale di un pieno carattere tripartito”(art . 6), con dieci rappresentanti per ciascuna componente: Ministeri, Regioni, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali e la “ridefinizione delle sue competenze” in un’ottica di pianificazione sistemica;

c) istituzione dei Comitati regionali di coordinamento (art . 7);

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d) istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) (art . 8) costituito dai Ministeri della Salute, del Lavoro, dell’Interno, dalle Regioni/Provincie autonome, da INAIL, ISPESL, IPSEMA, con il contributo del Cnel . Allo sviluppo del Sinp concorrono gli organismi paritetici e istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne; le Parti sociali partecipano al Sinp attraverso una periodica consultazione;

e) definizione delle “attività che gli Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (INAIL, ISPESL, IPSEMA) devono svolgere in forma coordinata” (art . 9);

f) riconoscimento che, le Regioni e Province autonome (tramite le A .S .L .), i Ministeri del Lavoro, dell’Interno (tramite i Vigili del fuoco), dello Sviluppo economico per il settore estrattivo, l’INAIL, l’ISPESL, l’IPSEMA, gli organismi paritetici e gli enti di patronato “svolgono attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle aziende artigiane, delle imprese agricole, delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni .

2. LE FIGURE CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro (Articolo 2, comma 1, lettera b del D .Lgs . 81/08):

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa .

Dirigente (Articolo 2, comma 1, lettera d del D .Lgs . 81/08):

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa .

Preposto (Articolo 2, comma 1, lettera e del D .Lgs . 81/08):

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da SICU

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parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa .

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Articolo 2, comma 1, lettera L del D .Lgs . 81/08):

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi .

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (Articolo 2, comma 1, lettera g del D .Lgs . 81/08):

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) Articolo 2, comma 1, lettera g) del D .Lgs . 81/08:

Medico competente (Articolo 2, comma 1, lettera h) del D .Lgs . 81/08)

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D . Lgs . 81\2008 . Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro .

3. OBBLIGHI E COMPITI DELLE FIGURE CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA

Obblighi e compiti di Datore di Lavoro e Dirigente

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono (art .18, comma 1 del D .Lgs . 81/08):

nominare il Medico Competente (MC);

richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni

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degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);

prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro;

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR;

prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e

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produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità .Inoltre, il Datore di Lavoro e i Dirigenti forniscono informazioni al Servizio di Prevenzione e protezione in merito a (art . 18, comma 2 del D .Lgs . 81/08):

natura dei rischi;

organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

dati sugli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;

provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza .

Obblighi e compiti del Preposto

Il Preposto deve (art . 19, comma 1 del D .Lgs . 81/08):

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a

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conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

frequentare appositi corsi di formazione .

Obblighi e compiti del Responsabile SPP e Addetti SPP

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede a (art . 33, comma 1 del D .Lgs . 81/08):

individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 .

Obblighi e compiti del Medico competente

Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria (art . 44, comma 1 del D .Lgs . 81/08):

nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi .

La sorveglianza sanitaria comprende (art . 44, comma 2 del D .Lgs . 81/08):

visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica .

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Obblighi e compiti del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art . 50, comma 1 del D .Lgs . 81/08):

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro .

Obblighi e compiti dei Lavoratori

I lavoratori devono in particolare (art . 20, comma 2 del D .Lgs . 81/08):

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini ella protezione collettiva ed individuale;

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utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le defi-cienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati .

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro com-petenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro o comunque disposti dal medico competente .

4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Pericoli

Costituisce un pericolo tutto ciò che (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) è potenzialmente in grado di arrecare danno .

Rischi

Per rischio si intende la possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa patire un danno da un determinato pericolo .

La valutazione dei rischi è ora uno dei principi cardine attorno a cui ruota il modello di prevenzione proposto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sul presupposto che un’efficace azione preventiva non può essere sviluppata senza partire da una cono-scenza approfondita del ciclo di lavoro aziendale e dei pericoli \ rischi ad esso collegati .

Già il Decreto 626/1994 aveva previsto specifici doveri in capo al datore di lavoro, ma l’attuale Testo Unico ha notevolmente enfatizzato l’obbligo di valutare i pericoli connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, identificandolo come uno dei pochi doveri “non delegabili” dal datore . SICU

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La nuova normativa ha altresì considerato molto gravi le violazioni legate alla redazione di questo fondamentale documento, allargando esplicitamente l’ambito della valutazione anche a “rischi particolari”, tra essi comprendendo quelli collegati allo stress da lavoro .

Vi sono valide ragioni per ritenere che la valutazione dei rischi è la base dell’approccio europeo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: difatti, se il processo di valutazione dei rischi viene condotto in maniera inadeguata o se tale processo, che costituisce il punto di partenza dell’approccio alla gestione della salute e della sicurezza, non viene realizzato affatto, è poco probabile che siano individuate o messe in atto misure preventive appropriate .

Ogni anno milioni di persone nell'UE sono vittime di infortuni sul lavoro o subiscono gravi danni alla salute .

È questo il motivo per cui la valutazione dei rischi è così importante e rappresenta la chiave di volta per luoghi di lavoro salubri . La valutazione dei rischi è un processo dinamico, che consente alle aziende e alle organizzazioni di mettere a punto una politica proattiva di gestione dei rischi sul lavoro .

Per queste ragioni è fondamentale che ogni tipo di azienda, di qualsiasi dimensione, effettui regolarmente valutazioni dei rischi .

Un'adeguata valutazione del rischio consiste, tra le altre cose, nell'assicurarsi che siano esaminati tutti rischi pertinenti (non solo quelli ovvi o immediati), verificando l'efficienza delle misure di sicurezza adottate, documentando gli esiti della valutazione e provvedendo regolarmente a una revisione della valutazione per garantire che rimanga aggiornata .

La norma comunitaria più importante in materia di valutazione dei rischi è rappresentata dalla direttiva quadro 89/391/CEE . Questa direttiva è stata recepita negli ordinamenti nazionali .

Gli Stati membri, tuttavia, hanno il diritto di adottare delle disposizioni più rigorose per tutelare i propri lavoratori (per tale ragione si prega di verificare la normativa specifica relativa alla valutazione del rischio del proprio paese) .

La Commissione europea ha elaborato importanti linee guida per aiutare gli Stati membri, i datori di lavoro e i lavoratori a ottemperare agli obblighi a loro derivanti in materia di valutazione dei rischi ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE .

Come effettuare una valutazione dei rischi

Le linee guida europee sulla  valutazione dei rischi sul lavoro propongono un approccio

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graduale per fasi .

Certamente non si tratta dell'unico modo per svolgere una valutazione dei rischi, sussistendo a tale scopo un'ampia varietà di metodi .

In altri termini, non esiste il modo "giusto" per effettuare una valutazione dei rischi: a seconda delle circostanze, possono rivelarsi efficaci approcci diversi .

È possibile suddividere la procedura di valutazione dei rischi (che include elementi di gestione dei rischi) in una serie di fasi:

1 . fissare un programma di valutazione dei rischi sul lavoro;

2 . strutturare la valutazione (decidere l'approccio da adottare: geografico/funzionale/basato sul processo/sul flusso);

3 . raccogliere informazioni;

4 . individuare i pericoli;

5 . individuare le persone a rischio;

6 . identificare i modelli di esposizione dei soggetti a rischio;

7 . valutare i rischi (la probabilità di subire un danno/la gravità del danno nelle circostanze attuali);

8 . esaminare le possibilità di eliminare o controllare i rischi;

9 . attribuire un ordine di priorità alle azioni e decidere quali misure di controllo attuare;

10 . attuare le misure di controllo;

11 . registrare la valutazione;

12 . valutare l'efficacia delle azioni attuate;

13 . rivedere le azioni (nel caso in cui vengano apportate delle modifiche o periodicamente);

14 . monitorare il programma di valutazione dei rischi .

Per la maggior parte delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, dovrebbe SICU

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essere sufficiente un semplice approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi (che include elementi di gestione del rischio) .

Fase 1 . Individuare i pericoli e le persone a rischio

Individuare quali fattori sul luogo di lavoro sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti a tali pericoli .

Fase 2 . Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi 

Valutare i rischi esistenti (la gravità, il grado di probabilità di eventuali danni ecc .) e classificarli in ordine di importanza .

Fase 3 . Decidere l'azione preventiva

Identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi .

Fase 4 . Intervenire con azioni concrete

Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità .

Fase 5 . Controllo e riesame

La valutazione dei rischi dovrebbe essere periodicamente rivista per essere mantenuta aggiornata .

Tuttavia, è importante ricordare che esistono metodi diversi, altrettanto idonei, in particolare per quanto concerne rischi e situazioni più complessi .

La scelta dell'approccio alla valutazione da adottare dipende da:

la natura del luogo di lavoro (per es ., una sede fissa o una transitoria);

il tipo di processo implicato (per es ., operazioni ripetitive, processi che si evolvono o che cambiano, lavoro secondo il fabbisogno);

l'attività svolta (per es ., attività ripetitive, incarichi occasionali o a elevato rischio);

la complessità tecnica .

È necessario conservare una registrazione dei risultati delle valutazioni dei rischi sul lavoro . Tale registrazione può essere utilizzata come base per:

trasmettere informazioni alle persone interessate;

monitorare l'introduzione delle misure necessarie;

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fornire una prova alle autorità di vigilanza;

provvedere a una revisione, in caso di mutamenti nelle circostanze .

Si raccomanda, in particolare di registrare almeno le seguenti informazioni:

nome e funzione della persona o delle persone che effettuano l’analisi;

pericoli e rischi individuati;

gruppi di lavoratori esposti a determinati rischi;

misure di protezione necessarie;

informazioni specifiche sull’introduzione delle misure, fra cui nome della persona responsabile e data;

dati relativi alle successive disposizioni per il monitoraggio e la revisione, comprese le date e le persone coinvolte;

informazioni in merito al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel processo di valutazione dei rischi .

Le registrazioni delle valutazioni vanno redatte consultando e coinvolgendo i lavoratori e/o i loro rappresentanti e devono essere messe a loro disposizione, a titolo informativo . In ogni caso, i lavoratori interessati devono essere informati circa l'esito di ciascuna valutazione che riguardi la loro postazione di lavoro e sulle relative azioni da intraprendere .

Suggerimenti per chi valuta i rischi

Le persone incaricate di svolgere le valutazioni dei rischi sul lavoro devono essere a conoscenza di e/o essere informate su:

i pericoli e i rischi già noti nonché le modalità con cui si verificano;

i materiali, le attrezzature e le tecnologie impiegate sul lavoro;

le procedure di lavoro, l'organizzazione dell'attività lavorativa e l'interazione dei lavoratori con i materiali utilizzati;

il tipo, la probabilità, la frequenza nonché la durata dell'esposizione ai pericoli . In alcuni casi ciò potrebbe comportare l'applicazione di tecniche di misurazione moderne e convalidate;

il rapporto tra l'esposizione a un pericolo e il suo effetto;

le norme e i requisiti giuridici pertinenti ai rischi presenti sul luogo di lavoro;

ciò che è ritenuto buona prassi nei settori non regolamentati da norme specifiche .

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I datori di lavoro devono assicurarsi che chiunque effettui la valutazione dei rischi, che si tratti di un dipendente o di un consulente esterno, parli con i lavoratori che effettivamente svolgono l'attività esaminata .

Quando i dipendenti di datori di lavoro diversi operano nello stesso luogo di lavoro, i valutatori dei rischi possono aver bisogno di condividere informazioni concernenti i rischi e le misure di protezione della salute e della sicurezza messe in atto per far fronte a tali rischi . Spetta quindi al datore di lavoro favorire questo scambio di informazioni .

5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi va oggi documentata elaborando un vero e proprio documento, che dovrà essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa .

Anche in questo caso si tratta di un obbligo già previsto nel Decreto 626/94, ma i contenuti del Documento cambiano e lo rendono decisamente più ampio del precedente, in considerazione della complessa procedura di valutazione .

L’elaborato, redatto a conclusione della stima, deve avere data certa; inoltre, in caso di cantieri mobili, la redazione del DVR deve avvenire prima dell’inizio dei lavori .

Cosa si intende per data certa

Il decreto non indica quali siano le procedure per garantire data certa . E’ possibile rifarsi ad un precedente contenuto nell’art . 1 della L . 325/2000 del 5 dicembre 2000 (privacy) . In relazione a tale disposto il garante per la protezione dei dati personali ha emanato in data 5/12/2000 un parere che ha fornito “Chiarimenti sulla data certa” . Nel citato parere si legge: “in questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l’attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili: a) ricorso alla c .d . «autoprestazione» presso uffici postali prevista dall’art . 8 del D .Lgs . 22 luglio 1999, n . 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene; b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto; c) apposizione della c .d . marca temporale sui documenti informatici (art . 15, comma 2,

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legge 15 marzo 1997, n . 59; D .P .R . 10 novembre 1997, n . 513; artt . 52 ss . D .P .C .M . 8 febbraio 1999); d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico . Pertanto, si ritiene che nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi sia redatto in conformità a tali sistemi sia sicuramente da ritenersi dotato di data certa” .

I datori che avevano alle loro dipendenze fino a 10 lavoratori potevano, fino al 30 giugno 2013, avvalersi dell’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi in luogo del DVR (documento di valutazione dei rischi) .

Ora il Documento di valutazione dei rischi è divenuto obbligatorio per tutti coloro che hanno alle proprie dipendente dei lavoratori .

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere una copia del DVR per prenderne visione e garantire il totale rispetto di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei lavoratori ed anche i lavoratori stessi hanno il diritto di prendere visione di quanto riportato nel DVR (l’informazione dei propri dipendenti circa i possibili fattori di rischio è una di quelle attività che il D . Lgs . 81/08 pone come obbligatoria per garantire la sicurezza sul lavoro ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori) .

Validità e durata del DVR

L' articolo 28 comma 3 del testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che:

“Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto 3-bis . In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività” .

Inoltre, la normativa stabilisce il tempo possibile di durata della validità di un DVR prendendo come limite eventuali cambiamenti intercorsi in azienda come riportato all’interno dell’articolo 29 comma 3 del Testo Unico sulla sicurezza:

“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a se-guito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità . A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate . Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione SICU

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dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”;

Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, conformemente ai principi contenuti nel D . Lgs . n . 81 del 2008, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi previste dall’art . 29 comma 5 del D . Lgs . 81 del 2008: “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art . 6 comma 8, lettera f)”, ad esclusione delle attività a maggior rischio previste dall’art . 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del decreto stesso .

Quindi, i datori di lavoro con una forza lavoro fino a 10 lavoratori possono redigere il Documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS) la cui bozza è stata pubblicata dal Ministero del lavoro per facilitare il compito ai soggetti obbligati .

La redazione dello stesso è responsabilità del datore di lavoro, che dovrà coinvolgere i soggetti della prevenzione tenuto conto dell’attività e della struttura dell’azienda .

Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni rispetto all’ordinaria redazione de DVR .

Si tratta di un modello operativo pensato per le micro e piccole imprese .

Le semplificazioni sono di tipo formale, ossia semplificazioni in termini di compilazione di moduli, che compongono il DVRS, contenenti informazioni limitate, quelle essenziali .

Il documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS) è composto da un frontespizio e da una serie di moduli da compilare .

La struttura modulare predisposta dal Ministero è di più facile compilazione . Il cuore del documento è il modulo n . 2, finalizzato all’individuazione dei pericoli in azienda .

Gli schemi, adattabili, sono da compilare secondo criteri di redazione che sono rimessi al datore di lavoro, il quale con semplicità, brevità e comprensibilità, deve compilarli in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza .

Sono destinatari dell’adempimento relativo alla valutazione dei rischi, standardizzata e non, tutti coloro che esercitano un’attività d’impresa o professionale e che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, secondo la concezione dell’art . 2094 del codice civile . Sono altresì obbligati tutti coloro, sia datori pubblici che privati, che hanno rapporti di lavoro non subordinato ma che si riferiscono comunque a formule contrattuali equiparate in base all’art . 2, comma 1, lettera a) del D . Lgs . n . 81 del 2008, indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell’attività svolta .

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Le procedure standardizzate: i casi di esclusione .

A parte i limiti legati al numero di lavoratori alle proprie dipendenze, ci sono dei datori di lavoro che non possono redigere il DVR secondo le procedure standardizzate, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (luoghi di lavoro ove si svolgono le attività previste dall’art . 29 comma 7, sempre del D . Lgs . n . 81 del 2008 - trattasi di aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione ad amianto) .

Le procedure standardizzate, essendo semplificate, non sono da ritenere adatte a queste tipologie di attività con lavoratori impiegati ed esposti ai rischi .

Contenuto del DVR

Il DVR deve contenere necessariamente:

una relazione sulla individuazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa, con specificazione dei criteri utilizzati per la valutazione;

l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuali utilizzati; il programma delle misure dirette a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l’elaborazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché l’individuazione delle figure nell’ambito dell’organizzazione aziendale che vi dovranno provvedere;

l’indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o di quello territoriale), del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

l’individuazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a specifici pericoli, e che pertanto richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento .

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NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

1. I PRINCIPI CARDINE DELL’ATTUALE ORDINAMENTO IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I principi fondamentali in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana (artt . 32, 35, 38 e 41) e nel Codice Civile (art . 2087) e vengono di seguito elencati:

comma 1 art . 32 Costituzione Italiana

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti .”

Tale principio cardine si riverbera su tutte le forme di attività degli individui, e quindi anche sul rapporto di lavoro .

Infatti ogni attività lavorativa è di per se stessa, fisiologicamente, pericolosa ed è scientificamente provato che l’innalzamento del rischio infortuni è proporzionato all’aumentare della durata dell’orario di lavoro, in quanto lo sforzo fisico-psichico, che comporta ogni attività lavorativa, con il trascorrere dell’orario di lavoro, fa abbassare sempre più quella soglia di attenzione e concentrazione necessaria ad evitare l’infortunio .

Secondo l’art . 32 il miglior modo di tutelare il diritto alla salute nell’ambiente lavorativo è quello di tutelare la salubrità dei luoghi in cui il prestatore di lavoro esercita la propria attività, oltre che intervenire sui processi organizzativi e produttivi .

commi 1, 2 e 3 art . 35 Costituzione Italiana

“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni . Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori . Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro .”

comma 2 art . 38 Costituzione Italiana

“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” .

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Tale articolo riguarda la tutela contro gli infortuni sul lavoro, materia però strettamente legata a quella della sicurezza del lavoro .

comma 2 art . 41 Costituzione Italiana

L'iniziativa privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” .

Tale disposizione è importante e basilare nel definire il divieto assoluto da parte dell’imprenditore di provocare qualsiasi danno alla salute e sicurezza di chiunque, quindi anche del lavoratore .

art . 2087 Codice Civile

”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare le integrità fisiche e la personalità morale dei prestatori di lavoro .”

È la norma cardine a cui far riferimento quando il lavoratore invoca una tutela del suo diritto alla salute, quando rivendica in giudizio l’inadempimento a questa obbligazione, chiedendo una tutela di carattere risarcitorio al giudice del lavoro .

Con l’art . 2087 il legislatore ha voluto, infatti, formulare una norma volutamente “aperta”, generale, perché riteneva opportuno non definire degli standard di sicurezza predeterminati per evitare che potessero essere messi in crisi o risultare obsoleti con l’evoluzione del progresso tecnologico e dei sistemi di produzione, dai quali sarebbero senz’altro derivati nuovi rischi e nuovi tipi di malattie professionali .

Tuttavia il suddetto articolo risultava formulato mediante clausole generalizzate che non consentivano all’imprenditore si conoscere con precisione se le misure di protezione da lui adottate fossero sufficienti .

Di conseguenza la Corte Costituzionale, con sentenza n . 312 del 1996 ha individuato tutti gli standard di sicurezza che devono essere garantiti dalle imprese, chiarendo an-che i presupposti di sanzionabilità penale . In tal modo il nuovo orientamento ha ritenuto opportuno garantire il datore di lavoro dall’obbligo di sicurezza nei limiti di quanto è generalmente ed utilmente praticato nello specifico settore .

Pertanto le misure a cui fa riferimento l’art . 2087 dopo la sentenza 312/96 non sono tutte quelle che è possibile prendere per evitare l’infortunio, ma solo le misure che l’esperienza ha dimostrato essere efficaci a prevenire e contrastare l’incidenza degli infortuni e che sono generalmente praticate; da qui, la diffusione di una serie di standard certificati a livello internazionale di misurazione e controllo dei requisiti di sicurezza degli impianti produttivi a cui devono attenersi i datori di lavoro e che consentono di combattere la piaga degli infortuni . SICU

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2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

Il problema della sicurezza sul lavoro nasce con la rivoluzione industriale del secolo XIX che ha comportato il trasferimento dalle campagne alle città di un gran numero di lavoratori per fornire mano d’opera alle nuove fabbriche .

Ben presto però i lavoratori, sia per l’insalubrità dei luoghi di lavoro, sia a causa della drammaticità delle condizioni di lavoro in cui riversavano, cominciarono ad organizzarsi, anche a livello sindacale, e ad avanzare pretese di miglioramento delle loro condizioni lavorative .

Queste nuove e numerose forme di protesta iniziarono a generare problemi di ordine pubblico, per cui risultava essenziale definire una regolamentazione nel campo della sicurezza e infortunistica sul lavoro; la giurisprudenza di fine '800 iniziò quindi ad emanare le prime disposizioni di legge che sono state sostituite da nuove e sempre più complete norme .

Il quadro normativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro può essere scisso in due momenti storici:

il primo è rappresentato dalle norme emanate dagli anni '50 fino agli anni '80, nate allo scopo di conciliare le esigenze di cambiamento delle realtà politiche, sociali ed industriali del dopo guerra con il bisogno sempre più pressante di una tutela di sicurezza nel mondo del lavoro;

il secondo è costituito dalle norme emanate dagli anni '90 in conseguenza al recepimento delle direttive comunitarie ed alla consapevolezza del coinvolgimento dinamico dei lavoratori nella gestione della sicurezza aziendale .

2 .1 DAGLI ANNI 50 ALLA LEGGE 626/94

Negli anni 1955-56 sono state promulgate una serie di norme di riferimento che ha permesso l’applicazione sistematica dei principi stabiliti dagli articoli della Costituzione e del Codice Civile prima citati .

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In particolare si annoverano il D .P .R . n . 547 del 1955 che stabilisce le “regole per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività produttive in generale”, il D .P .R . n . 303 del 1956 relativo alle “norme generali per l’igiene del lavoro” ed il D .P .R . 164/56 che regolamenta la “prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” .

Si arriva quindi agli anni '70 dove si acquisisce, sia da parte dei lavoratori che da parte dei sindacati, una maggiore consapevolezza della necessità di tutela della salute del lavoro, che porta all’introduzione nei contratti collettivi di lavoro alcuni standard internazionali .

Viene inoltre emanata la Legge n . 300 del 1970, meglio nota come lo “Statuto dei lavoratori”, che all’articolo 9 contempla la partecipazione dei lavoratori alle dinamiche organizzative del lavoro in tema di sicurezza tramite un organismo di rappresentanza sindacale, a cui è attribuita la possibilità di controllare la corretta applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche promuovendo la ricerca e l’elaborazione di nuovi sistemi di sicurezza che potessero abbattere in maniera significante il rischio di infortunio .

Sempre negli anni '70, con la Riforma Sanitaria Nazionale del 1978 (Legge 833/78), sono nate in ambito regionale le Unità Socio-Sanitarie Locali (le attuali aziende ASL) per la tutela della salute di tutti i cittadini del territorio ed in particolare dei lavoratori dipendenti .

Dagli anni '80 in poi la Comunità Europea inizia una propria autonoma attività legislativa, emanando Direttive e Linee guida, allo scopo di uniformare per tutti gli Stati membri della Comunità la regolamentazione in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro .

Sulla base di tali Direttive, l’Ordinamento italiano ha introdotto nuove ed innovative norme anche per la tutela dell’ambiente quali ad esempio:

il D .P .R . 175/88 sui grandi rischi industriali (la direttiva Seveso);

il D .P .R . 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera;

la Legge n . 46/90 che ha introdotto precise regole nell’ambito della sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento, tecnologici;

il D .Lgs . 277/91 che stabilisce regole precise in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

la Legge n . 257 del 27/3/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto” .

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2 .2 IL D . LGS . N . 626 DEL 19/09/1994

Un fondamentale passo in avanti per una regolazione più articolata e complessiva della sicurezza sul lavoro, coerentemente con quanto previsto dalle Direttive europee, è stata l’emanazione del D .Lgs . 626/94, i cui punti salienti vengono di seguito riportati:

abrogazione dell’art . 9 dello Statuto dei Lavoratori;

obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi relativi alla specifica attività lavorativa dei suoi dipendenti con la conseguente stesura di un documento contenente: “una relazione sulla valutazione dei rischi lavorativi e sui criteri adottati per la valutazione stessa; l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione conseguenti alla valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire la sicurezza dei lavoratori”; da tale obbligo si evince che il datore di lavoro deve adottare un vero e proprio processo di “risk assessment”, che prevede una fase di identificazione e di valutazione dei rischi e del loro impatto, nonché delle raccomandazioni per la loro riduzione . In particolare, con l’adozione del risk assessment, si comincia a delineare una bozza di “risk management”, processo attualmente indispensabile per gestire il rischio clinico;

istituzione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale vengono attribuiti specifici poteri e diritti, come il diritto all’accesso nei luoghi di lavoro per esercitare un’azione di controllo e di verifica; il diritto di accesso alle documentazioni delle banche dati riguardanti le condizioni di salute dei lavoratori; il diritto di partecipazione a periodiche riunioni per valutare lo stato dell’arte d’attuazione dei meccanismi dei sistemi di sicurezza all’interno dell’azienda; il diritto di partecipazione attiva in tema di politiche aziendali sul miglioramento ed aggiornamento dei sistemi di sicurezza, previsto dall’art . 2 .

Inoltre, il D .Lgs . 626/94 prevede una serie di diritti per i singoli prestatori di lavoro, come il diritto di essere informati riguardo al tipo di rischi che corrono nell’ambito dello svolgi-mento della propria attività lavorativa, compreso il diritto di informazione sulla salubrità e nocività del luogo di lavoro . Particolare enfasi viene data al diritto alla formazione per lo svolgimento di un’attività lavorativa, che permetta ai lavoratori di acquisire quella perizia tecnica necessaria ad evitare per quanto possibile il rischio di infortuni .

Una disposizione, per così dire, “rivoluzionaria” del Decreto 626 è l’obbligo di sicurezza da parte del lavoratore previsto dall’art . 5; quindi, non più solo obblighi per il datore di lavoro, in quanto tale articolo prevede che ciascun lavoratore debba prendersi cura della salute e della sicurezza propria e di tutte le altre persone che sono presenti sul luogo di

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lavoro (colleghi o altri), e sui quali possono ricadere gli effetti nocivi delle sue azioni od omissioni .

Se il lavoratore non adempie a questa obbligazione di sicurezza, causando a se stesso o ad altri un danno o infortunio, è soggetto al potere disciplinare del datore di lavoro e quindi è punibile con una sanzione disciplinare nella stessa maniera come se svolgesse una prestazione lavorativa in modo poco diligente o fedele tale da creare un disservizio .

Altro punto importante è quello previsto dall’art . 8 che obbliga il datore di lavoro ad organizzare all’interno dell’azienda il servizio di prevenzione e protezione, designando a tale servizio una o più persone da lui dipendenti, oppure persone e servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante di sicurezza .

I preposti a tale servizio devono essere in possesso dei requisiti professionali e delle capacità previsti dall’art . 8 bis, al fine di poter ottemperare in maniera adeguata ai compiti indicati nell’art . 9, che consistono nell’individuare i fattori di rischio, effettuare la loro valutazione, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e proporre programmi di informazione e formazione per i lavoratori .

Al capo IV, attraverso l’art . 16, si prevede inoltre la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, tramite accertamenti preventivi e periodici, per tenere sotto controllo la salute dei lavoratori .

2 .3 LA LEGGE N . 123 DEL 03/08/2007 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” .

La Legge n . 123/2007 costituisce un passo decisivo per promuovere ed attuare quel cambiamento culturale capace di migliorare le condizioni di lavoro e di salute . Infatti, qualificando maggiormente il ruolo della formazione e dell’addestramento professionale e valorizzando in modo chiaro il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il testo legislativo pone l’accento sul fatto che uno degli strumenti di prevenzione più efficaci per la sicurezza nei luoghi di lavoro è rappresentato dall’attività di informazione e di formazione dei lavoratori e che le aziende non debbono più limitarsi al solo adempimento formale della norma di legge, ma devono verificare l’efficacia degli interventi attuati .

Inoltre, questa legge mette in evidenza in modo esplicito il fatto che, un miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro, risulta attuabile anche attraverso misure che contrastino in maniera efficace il lavoro irregolare le quali, direttamente e/o indirettamente, portano alla trasparenza riguardo agli obblighi che la normativa vigente prevede per il datore di lavoro .

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La Legge 123/2007 è stata promulgata tramite un lavoro sinergico con il Ministero della Salute e rappresenta una proficua concertazione con le parti sociali e le Regioni al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni comunitarie, l’equilibrio fra Stato e Regioni e soprattutto l’uniformità della tutela della salute sull’intero territorio nazionale .

L’art . 1 della Legge delega il Governo ad adottare entro 9 mesi i Decreti Legislativi necessari per riformare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, estendendole a tutti i settori di attività, compresa la pubblica amministrazione, nonché a prevedere le misure di semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di sicurezza per consentire, specie alle piccole e medie imprese, di garantire quanto prima una reale sicurezza in azienda .

Al riguardo, ulteriori misure di particolare importanza previste dalla Legge 123/2007 risultano essere:

il miglioramento del collegamento delle reti informatiche di Enti e Istituzioni (Ministeri, Regioni, Provincie, INAIL, ISPESL, IPSEMA, ecc .), per consentire una più efficacia circolazione delle informazioni;

intensificazione e maggiore efficacia degli interventi ispettivi di vigilanza;

riordino della normativa in materia di manutenzione e sostituzione di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale e revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti all’interno del sistema di prevenzione aziendale;

riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale per la violazione delle norme vigenti, attraverso norme che favoriscano la regolarizzazione del soggetto inadempiente;

valorizzazione della formazione ed informazione come essenziale strumento di prevenzione e tutela;

previsione dell’inserimento della materia “salute e sicurezza sul lavoro” nei programmi scolastici, universitari e nei percorsi di formazione per sensibilizzare ed educare i giovani;

precedenza nell’assegnazione di appalti o di agevolazioni a finanziamenti e a con-tributi per le aziende che sono in regola con le norme di salute e sicurezza sul lavoro .

La Legge n . 123 del 3/8/2007, oltre a contenere i principi di delega al Governo, ha introdotto alcune norme di immediata attuazione quali ad esempio:

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a) il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; infatti la Legge prevede che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha la facoltà di sospendere l’attività in tutti i settori lavorativi ogni qualvolta ricorra almeno uno delle seguenti condizioni: quando viene accertato l’utilizzo di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in numero pari o superiore del 20% dei lavoratori regolarmente occupati; in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale; nei casi gravi e di reiterate violazioni della disciplina vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) l’obbligo degli Enti aggiudicatari delle gare di appalto di valutare la congruità del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro e a quello per la sicurezza, che è un costo “incomprimibile” e non può essere soggetto a ribasso d’asta;

c) previsione di un credito d’imposta dal 2008 a favore dei datori di lavoro che sopportano spese documentate per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza .

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I testi e ogni altro contenuto della presente pubblicazione sono stati curati da Confindustria e CLAAI Caserta

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