Sommario - Azienda Sicura · 2004/40/CE, al 31 ottobre 2013. Questo slittamento ha come im -...

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Sommario

Azienda SicuraPERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICAPER LA SICUREZZA NELL’IMPRESA

Distribuzione gratuitaSped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

Direttore responsabile:Ing. Graziano Biondi

Redazione:Ing. Francesco AgazziIng. PierGiuseppe AlessiIng. Francesca CerettiOn. Dr. Emilio Del BonoIng. Piergiulio FerraroGianluigi ChittòSergio DanesiDr.ssa Tania FanelliIng. Stefano LombardiDr. Alberto MaccarinelliIng. Salvatore ManganoIng. Fabrizio MontanaroDr. Alessandro PaganiIng. Massimo PaganiPiervincenzo SavoldiBruno StefaniniDr.ssa Paola ZiniDr. Roberto Zini

Editore:SINTEX srl - Via Artigianato, 9Torbole Casaglia (Bs)Tel. 030.2150381

Realizzazione e impaginazione:Dotcom Communication [email protected]

Stampa:Tipolitografia Pagani srl

Anno XVI - n. 47 Giugno 2012Autorizzazione Tribunale di Brescian° 26 del 05-07-1996

[email protected] - [email protected]

Rivista stampata su uso mano ECF in fibra di eucalipto proveniente da foreste a gestione sostenibile.

EditorialeÈ primavera … un sorriso please.

Notizie in breveProtezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici Criteri di qualificazione per il formatore Uscite di emergenza: tornelli e porte scorrevoliAmbienti confinati: il manualeSISTRI: slitta al 30 Novembre il pagamento delle quote 2012Sollevamento di persone

AttualitàDecreto semplificazioni

OrganizzazioneL’infortunio

ImpiantiPrescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati pannelli fotovoltaici

DossierLa formazione

FormazioneTeatro forum

AntincendioNormativa alberghi

ProtezioniLe divise da lavoro in strutture sanitarie

Medico competenteModifiche agli allegati 3A e 3B del Testo Unico

AmbienteAutorizzazione alle emissioni da lavorazioni meccaniche

SicurezzaAutocertificazione, valutazione dei rischi, procedure standardizzate

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Editoriale

È primavera … un sorriso please.“Molto più importante di quello che sappiamo o non sappiamo è quello che non vogliamo sapere.”

(Eric Hoffer )

primavera !! Finalmente i giardini sono fioriti, l’aria si fa più calda, le giornate si allungano … Tuttosembra favorire il buon umore, ma quest’anno qualcosa non va. Anche il clima meteorologico nonaiuta: siamo a fine maggio e ancora fa freddo, le perturbazioni si susseguono …

No, non è del meteo che voglio ragionare con voi ma di quella primavera che è soprattutto uno stato inte-riore di predisposizione al cambiamento, alla novità, ad una stagione nuova dell’anno o della vita. Quest’an-no una grande fatica. Da un lato c’è l’emergenza, tutta nei numeri e nelle tensioni sociali che avvolgono l’Ita-lia e l’Europa. Dall’altro, si assiste al tentativo della politica di dare una risposta, spesso inadeguata e inritardo sui tempi del mercato e dell’economia. Il 2012 è già nei fatti l’anno nero del lavoro: in Spagna ladisoccupazione ha toccato il livello record del 23.6% (in crescita di tre punti percentuali rispetto a un annofa), in Grecia la percentuale dei senza lavoro arriva al 21%, in Portogallo al 15%. L’Italia si attesta al 9,3%.Drammatica la condizione giovanile : un giovane su tre non ha un’occupazione, è il segnale di una crisi disistema, ancora più profonda se si pensa agli oltre 2,5 milioni di cosiddetti “Neet” (ragazzi che né studianoné lavorano). Uno scenario difficile e complicato dove il pessimismo diffuso viene ancor più amplificato daimezzi di comunicazione che non perdono occasione un giorno sì e l’altro pure di raccontarci della crisi edella recessione che si è abbattuta sulle imprese Europee strette nella morsa del “credit crunch”, diimprenditori disperati che arrivano a gesti estremi, di un conflitto sociale che riprende toni e parole d’ordi-ne che pensavamo archiviate per sempre.Diventa allora difficile in questo scenario trovare “parole altre” che generino speranza e fiducia. Unaprospettiva interessante mi è parsa quella del pensatore francese Serge Latouche intervenuto recentemen-te anche nella nostra Città : «In natura, lo sviluppo illimitato non esiste. Negli ultimi tre secoli, il mito dellosviluppo inarrestabile ha minato le risorse del pianeta. E la situazione è ulteriormente peggiorata negli ulti-mi quarant’anni, con l’avvento dei prodotti “usa e getta”, concepiti per durare il meno possibile e pronti peressere trasformati in rifiuti che è sempre più costoso, difficile e pericoloso smaltire (…)».Latouche sintetizza in modo poetico il suo ideale di Decrescita Felice: “In fondo, si tratta si recuperare l’an-tico sapere dei nonni: il falso progresso l’ha scartato come obsoleto, ora invece ne sentiamo la mancanza».Ecco che quindi “È tempo di riprendere per mano il nostro futuro, con fiducia: insieme, malgrado tutto,possiamo farcela".L’autore auspica la creazione di “monasteri del terzo millennio” dove alberga “un sapere che deriva da unostile di vita sobrio, a diretto contatto coi mezzi di produzione dei beni essenziali” e si adotta “la filosofia deimonaci medievali, che erano innanzitutto auto-produttori comunitari e contemplatori del loro lavoro” e nelcui motto “ora et labora” “il riferimento spirituale viene prima di quello materiale: un suggerimento che, adistanza di secoli, vale la pena rivalutare.”Che passi attraverso queste scelte una possibile risposta a questo momento terribile? Perché alla fine l’uomo è alla perenne ricerca della felicità, profondamente e istintivamente, vive per esse-re felice. Ed allora se non è più sostenibile un modello di sviluppo che spinge fortemente l’economia allaproduzione ed al consumismo sfrenato, forse ci accorgiamo che è nella capacità di relazione, nel coltivarerapporti umani autentici, interpersonali e sociali che dobbiamo dirigere le nostre energie migliori.In questa direzione si inserisce la simpatica iniziativa del Corriere della sera “La giornata del sorriso” (unavolta al mese ci si impegna a sorridere di più), perché riscoprire in questi tempi complicati la capacità disorridere può farci star bene ed è… contagiosa. Buona primavera amici!! io la sento … tutta.

Roberto ZiniSociologo, presidente Farco [email protected]

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Notizie in breve

È stato prorogato il termineper la valutazione dei rischi

derivanti da possibile presenza dicampi elettromagnetici.Sulla Gazzetta Ufficiale della Co-munità europea n. 101 del 24 apri-le 2012, è stata infatti pubblicatala Direttiva n. 2012/11/UE cheproroga il termine di cui all’arti-colo 1, comma 13, della direttiva2004/40/CE, al 31 ottobre 2013.Questo slittamento ha come im-mediata conseguenza la proroga di

quanto disposto dall’articolo 306,comma 3, primo comma, del de-creto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modifiche e inte-grazioni; il termine di entrata in vi-gore delle disposizioni di cui al Ca-po IV del Titolo VIII del “testo uni-co”, protezione dei lavoratori dairischi di esposizione a campi elet-tromagnetici, è fissato al 31 otto-bre 2013, in luogo del precedente(30 aprile 2012), individuato dall’o-riginario termine di direttiva.

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Protezione dei lavoratori dai rischi diesposizione a campi elettromagnetici

Criteri di qualificazione per il formatore La Commissione consultivapermanente per la salute e

sicurezza sul lavoro, nella riunio-ne del 18 aprile 2012, ha approvatoil testo che elabora i criteri di qua-lificazione del formatore in mate-ria di salute e sicurezza sul lavoro,in attuazione di quanto previstodall’articolo 6, comma 8, letteram-bis, del d.lgs. n. 81/2008, e suc-cessive modifiche e integrazioni.

Il documento traccia con puntua-lità i requisiti richiesti a coloroche intendano svolgere l’attivitàdi formatore in materia di salutee sicurezza sul lavoro; tali requi-siti prendono avvio, in realtà, daun prerequisito: il diploma discuola media superiore. Al prere-quisito deve essere abbinato il re-quisito dell’esperienza pregressain materia di salute e sicurezza

sul lavoro e l’esperienza da for-matore diversamente articolataper numero di ore e argomenti.Questo intervento completa il qua-dro di riferimento normativo sullaformazione, al quale diamo ampiospazio in questo numero di Azien-da Sicura, nell’ottica dell’impor-tanza del promuovere la culturadella sicurezza sui luoghi di lavo-ro.

Alessandro Pagani Formatore consulente [email protected]

Uscite di emergenza: tornelli e porte scorrevoliDue circolari ministeriali hannochiarito come sia possibile tute-

lare la sicurezza dei lavoratori duran-te le emergenze in presenza di siste-mi di controllo degli accessi median-te tornelli e vie di esodo con portescorrevoli orizzontalmente.Particolarmente interessante la cir-colare protocollo n. 0004963 del 4aprile 2012 che ha per oggetto “Usodelle vie e uscite di emergenza in pre-senza di porte scorrevoli orizzontal-mente” che sono sempre più presen-ti in moltissime attività commerciali.La circolare mira a che siano rispet-tate entrambe le esigenze, quella diapertura delle porte scorrevoli oriz-

zontalmente e quella connessa allatutela della sicurezza dei lavoratoristessi in caso di emergenza. I requisiti perché siano rispettate en-trambe le esigenze sono i seguenti:- il segnale per il comando di apertu-ra di emergenza delle ante scorrevolideve essere fornito da idonei disposi-tivi, posti nel verso dell’esodo, atti arilevare in modo automatico e indi-pendente dalla volontà delle persone,il movimento di queste o di altri og-getti che si avvicinano alla porta (se-gnale di rilevamento su un angolo di180° e dispositivi doppi, ciascuno au-tonomo rispetto all’altro);- in caso di guasto deve essere gene-

rato un segnale che determini il bloc-co in apertura completa della portafino alla rimozione del guasto;- deve inoltre essere sempre presen-te un dispositivo manuale di aperturafacilmente identificabile e accessibilenel verso dell’esodo;- in caso di mancanza di alimentazio-ne elettrica la porta deve portarsi au-tomaticamente in posizione di aper-tura completa”.

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Ambienti confinati: il manuale

Sollevamento di persone

Negli ultimi anni gli ambienti so-spetti di inquinamento o confi-

nati sono saliti alla ribalta della crona-ca per gravi infortuni mortali ripetutisicon dinamiche spesso molto simili traloro che hanno messo in evidenza di-verse criticità. Proprio per incidere po-sitivamente su tale fenomeno infortu-nistico si è arrivati alla promulgazionedel Decreto del Presidente della Re-pubblica del 14.09.2011, n° 177, pub-blicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 260

dell’8/11/2011, entrato in vigore il23/11/2011; il decreto è a tutti gli ef-fetti un Regolamento recante le nor-me per la qualificazione delle impre-se e dei lavoratori autonomi operantiin ambienti “sospetti di inquinamentoo confinati”.In tale contesto complesso la Com-missione consultiva permanente perla salute e sicurezza sul lavoro ha de-ciso di realizzare un manuale praticoche rappresenti i contenuti di una pro-

cedura di sicurezza per lavori in am-bienti sospetti di inquinamento o con-finati così come previsto ai sensi del-l’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011, ri-volto a quanti operano a vario titolo intale settore e, soprattutto, a tutte quel-le micro e piccole imprese che si occu-pano di bonifiche e/o manutenzione inambienti confinati.

Il manuale è scaricabile dal sitowww.lavoro.gov.it

La Commissione consultivapermanente ha approvato

nella seduta del 18 aprile 2012 leProcedure tecniche da seguire nelcaso di sollevamento persone conattrezzature non previste a tal fine.A seguito dell’emanazione del pa-rere sul concetto di “eccezionalità”di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VIal D.lgs. n. 81/2008, relativo al sol-levamento di persone con attrezza-ture di lavoro non previste a tal fine,emanato con lettera circolare del10 febbraio 2011, la Commissioneconsultiva permanente per la salu-

te e sicurezza sul lavoro, di cui al-l’articolo 6 del Decreto Legislativo9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha rite-nuto opportuno individuare specifi-che procedure operative di sicurez-za di tali attrezzature al fine di ga-rantirne la sicurezza nell’uso.Esse costituiscono indicazioni dinatura non vincolante per gli ope-ratori, finalizzate a fornire ai mede-simi indicazioni circa le modalitàoperative relative all’utilizzo delleattrezzature nei casi indicati dallamedesima Commissione.

SISTRI: slitta al 30 Novembre il pagamento delle quote 2012

Questa è la anticipazione pubbli-cata sul sito istituzionale il 20

aprile scorso. Precisiamo che al mo-mento della stampa di Azienda Sicuranon è stato ancora pubblicato sullaGazzetta Ufficiale il relativo provvedi-mento. Riportiamo, di seguito, il testodel comunicato stampa ministeriale.Il Ministero dell’Ambiente sta proce-dendo ad una revisione del sistema Si-stri in modo da semplificare e renderepiù efficienti le procedure. Nell’ambitodi questo lavoro, d’accordo con la so-cietà che ha fornito il sistema, la SelexElsag del gruppo Finmeccanica, è sta-to concordato un differimento al 30novembre 2012 del termine per il pa-gamento dei contributi per l’anno incorso, che scadeva il 30 aprile.Il ministro Corrado Clini ha proposto

al nuovo presidente di Confindustriae ai presidenti delle associazioni del-le categorie interessate di valutareinsieme le modalità per rendere fi-nalmente operativo il sistema, senzaaggiungere oneri amministrativi allegià complesse procedure cui le im-prese sono sottoposte per rispettaregli adempimenti ambientali ed inparticolare quelli in materia di rifiuti.Per quanto riguarda l'inizio dell'ope-ratività effettiva del SISTRI è confer-mata la (ennesima) proroga al 30 giu-gno 2012. Fino a tale data rimane vi-gente il regime "cartaceo", con l'obbli-go di compilazione del registro di cari-co/scarico dei rifiuti e del FIR, il for-mulario per il trasporto dei rifiuti. E'bene ricordare, tuttavia, che per i sog-getti individuati dal Decreto ministe-

riale del 17 dicembre 2009 l'obbligo diadesione al SISTRI non è né decadutoné prorogato. Si precisa che all'attodell'iscrizione il pagamento del con-tributo annuale va effettuato conte-stualmente, non rientrando tale fatti-specie nei termini della proroga del 30novembre.Una considerazione finale sul futurodel SISTRI. Dopo l'emanazione di ben6 decreti la legislazione sul SISTRI nonpuò tuttora definirsi completa. E' pre-vista, infatti, l'emanazione di almenodue decreti ministeriali e di un decretolegislativo. E' pertanto ragionevole ri-tenere che da qui al 30 giugno 2012possano esserci ulteriori atti di com-pletamento dell'iter di normazione eforse altre proroghe dell'avvio dellaoperatività del sistema.

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l DDL n. 3194 di conversione in legge deldecreto-legge n. 5 del 9/02/2012, recantedisposizioni urgenti in materia di semplifi-

cazione e di sviluppo, ha ottenuto definitivamentel’approvazione da parte della Camera dei Deputati.Tale conversione di legge entrerà in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.Riportiamo di seguito le novità di maggiore interessepreviste dal provvedimento che toccano i lavori pub-blici, l’ambiente e l’edilizia.

SCIA(art. 2)Viene precisato che all’art. 19 della legge n.241/1990, la segnalazione certificata di inizio atti-vità sia corredata dalle attestazioni e asseverazio-ni dei tecnici abilitati solo ove sia espressamenteprevisto dalla vigente normativa di settore.

DICHIARAZIONE UNICA DI CONFORMITA’(art. 9).Approvati i modelli per la dichiarazione di conformitàdegli impianti termici rilasciate secondo D.M.37/2008. Un decreto interministeriale, adottato daiministri dell'Ambiente e della tutela del territorio edel mare, dello Sviluppo economico e delle Infra-strutture e dei trasporti, varerà un modello di dichia-razione unica di conformità degli impianti, che sosti-

tuirà le dichiarazioni previste dalla normativa vigen-te. La dichiarazione unica di conformità e la docu-mentazione allegata saranno conservate presso lasede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'am-ministrazione, per i relativi controlli. Resta fermol'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del cer-tificato di agibilità da parte del comune o dell'allacciodi una nuova fornitura di gas, energia elettrica o ac-qua.

CONTROLLI SULLE IMPRESE (art. 14 comma, 6).Viene precisato che i controlli sulle imprese, com-prese le aziende agricole, verranno effettuati per laeffettiva tutela del rischio con coordinamento tra levarie amministrazioni statali, regionali e locali. Leamministrazioni pubbliche dovranno infatti pubbli-care sul proprio sito istituzionale la lista dei controllia cui sono assoggettate le imprese in funzione dellaloro dimensione e settore di attività. Tuttavia è statosottolineato che le imprese che sono in possesso dicertificazione di sistema di gestione per la qualitàUNI EN ISO 9001, o altra certificazione, tali controlliverranno ridotti, ma con esclusione di quelli di natu-ra fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luo-ghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applica-zione le disposizioni previste dalle vigenti leggi inmateria.

AttualitàFrancesca Sorze Ingegnere civile [email protected]

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Decreto semplificazioni

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2012 l’anno delle semplificazioni: definitivo SI della Camera con novità per Lavori Pubblici e Ambiente

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DOCUMENTI DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (art14 comma 6-bis). Il DURC dovrà essere acquisito in ambito di lavoripubblici e privati in edilizia, dalle amministrazionipubbliche, direttamente d’ufficio con le modalità dicui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER LAVO-RATRICI IN GRAVIDANZA (art. 15).Dal 1° aprile 2012 viene trasferita all’ASL la compe-tenza per il rilascio dei provvedimenti di astensioneanticipata dal lavoro delle lavoratrici derivante dagravi complicanze della gestazione o preesistentiforme morbose che possono essere aggravate dallostato di gravidanza. La normativa finora vigente attri-buisce la competenza alla Direzione provinciale dellavoro, sulla base dell'accertamento medico esegui-to da parte del Servizio sanitario nazionale.

LIBRO UNICO DEL LAVORO (art19). Con riferimento al libro unico del lavoro, vengonospecificate le nozioni di "omessa registrazione" e di"infedele registrazione", ai fini dell'applicazione del-le relative sanzioni in merito alle mancate registra-zioni .

APPALTI PUBBLICIBANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI, SANZIO-NI INTERDITTIVE PER LE IMPRESE (art. 20 comma1 lett.a, d).Tale articolo modifica il DL n. 163 del 12/04/2006(Codice dei Contratti pubblici) secondo cui dal 1 gen-naio 2013, la documentazione comprovante i requisi-ti tecnico organizzativo ed economico per la parteci-pazione a gare di affidamento dei contratti pubblici,dovranno essere acquisite presso la Banca dati Na-zionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Auto-rità di Vigilanza dei contratti pubblici. Viene inoltre inserito che, in caso di false dichiarazio-ni in sede di gara, la sanzione interdittiva alla proce-dure di gara e dagli affidamenti in subappalto ope-rerà fino ad un anno.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE (art. 21). Modificata la responsabilità solidale tra committen-te, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli ap-palti di opere o servizi, entro il limite di 2 anni dallacessazione dell’appalto, con obbligo di corresponsio-ne delle quote di TFR e dei premi dovuti in relazioneal periodo di esecuzione del contratto di appalti. Siescludono dall’ambito della responsabilità solidalele sanzioni civili (che vengono, quindi, poste a caricoesclusivamente del responsabile dell'inadempimen-

to) e si introducono alcune norme procedurali, voltea rendere prioritaria, su richiesta del committente,l'escussione del patrimonio dell'appaltatore.

MATERIA AMBIENTALE AUTORIZZAZIONE UNICAIN MATERIA AMBIENTALE (art. 23). L’autorizzazione unica ambientale viene rinviata allapredisposizione di un regolamento di delegificazioneche dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data dientrata in vigore del provvedimento. L’autorizzazionedovrà essere rilasciata da un unico ente e sostituiràogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazio-ne previsto dalla legislazione vigente in materia am-bientale.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006(art. 24).Viene inserito al Codice dell’Ambiente, all’art. 228del Dlgs 152/06, dopo il comma 3, il comma 3 bis,secondo cui i produttori e gli importatori di pneuma-tici determinano annualmente l’ammontare del ri-spettivo contributo necessario per l’adempimento,nell’anno solare successivo e lo comunicano entro il31/10 di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio

MODIFICHE ALLA MOVIMENTAZIONE AZIENDALEDEI RIFIUTI ( art. 28). La movimentazione dei rifiuti, viene specificato, trafondi della stessa azienda, non viene più consideratatrasporto, anche se attraverso pubblica via, se com-provato che avviene solo per il conferimento in depo-sito temporaneo degli stessi e la distanza è inferiorea 10 Km, con l’introduzione del comma 9-bis all’art.193 del DL n. 152/2006.

ALTRE SEMPLIFICAZIONI POSTA PEC (art. 37):Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronicacertificata al registro delle imprese1. Le imprese costituite in forma societaria che, alladata di entrata in vigore del decreto, non hanno anco-ra indicato il proprio indirizzo di posta elettronicacertificata al registro delle imprese, provvedono a ta-le comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6,del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, entro il 30 giugno2012.

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Organizzazione

ella definizione contenuta nel Testo Unicoper l’assicurazione obbligatoria contro gliinfortuni e le malattie professionali trovia-

mo i criteri attraverso i quali mettere a fuoco l’even-to che possa definirsi infortunio e come tale vengatrattato.

Partiamo dal tipo di evento; questo deve essere ilprodotto di “causa violenta”: ovvero di un fattoreche opera dall'esterno, con una azione intensa econcentrata nel tempo (Cassazione n. 221/1987) eche dall’esterno verso l’interno arreca danno all’or-ganismo del lavoratore e determina una rotturadell’equilibrio organico (Cass. N. 26231/2009).L’infortunio è considerato tale, e quindi indennizza-bile, anche quando a determinare l'evento lesivoabbiano concorso, insieme alla causa violenta,preesistenti condizioni patologiche del lavoratore(Cass. n. 11559 del 06.11.1995).L’infortunio deve avvenire in una occasione di lavoroovvero in tutte le condizioni, comprese quelle am-

bientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nellaquale è imminente il rischio di danno del lavorato-re, sia che tale danno provenga dallo stesso appa-rato produttivo, sia che dipenda da fattori e situa-zioni proprie del lavoratore, e da qualsiasi situazio-ne ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavo-rativa in modo diretto o indiretto (Cass. n.5019/1994; n. 925/1986).Vi rientra anche il cosiddetto rischio improprio os-sia quello connesso ad una prestazione non ineren-te all'attività tipica della specifica mansione (Cass.n. 4646/1998) ma che si realizza nell’ambito spazio-temporale e funzionale all’attività lavorativa (adesempio essere vittima di una rapina presso il for-nitore dell’azienda).Non è infortunio sul lavoro quello occorso al lavora-tore che è venuto a trovarsi per propria scelta vo-lontaria ad esporsi ad un rischio diverso da quelloconnaturato all’attività svolta. In questo caso non vié un nesso causale tra attività lavorativa ed infortu-nio.

Emilio Del BonoConsulente e formatore [email protected]

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L’infortunio

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Problematico, ma sul quale una criteriologia è sta-ta adottata, è il tema dell’infortunio in itinere. A riguardo si deve osservare che sia la giurispru-denza che l’Inail hanno indicato alcuni elementi discriminanti per definire l’incidente stradale uninfortunio sul lavoro, ovvero che sia avvenuto nelnormale percorso andata e ritorno lavoro-casa onel normale percorso che collega due luoghi di la-voro, o ancora che sia avvenuto nell’andata e ritor-no casa-lavoro per la consumazione dei pasti se ildatore non è dotato di mensa aziendale. Le circolari Inail insistono altresì su ulteriori ele-menti: l’assenza di mezzi pubblici che coprono l’in-tero percorso lavoro-abitazione; l’esistenza di oraridei mezzi pubblici che non rendono accettabile ilrapporto funzionalità del mezzo e rispetto dell’ora-rio di lavoro; le Condizioni del servizio pubblico chesono tali da creare grave disagio al lavoratore; l’usodel mezzo pubblico che non garantisce la la libertàdi scelta del luogo di abita zione.Certamente si può escludere la copertura assicu-rativa da parte dell’Inail e una responsabilità deldatore quando: a) l’interruzione o la deviazione delpercorso è del tutto indipendente dal lavoro; b)l’infortunio é causato da abuso di alcolici, psicofar-maci, stupefacenti; c) vi è l’assenza di patente daparte del lavoratore.

In caso di infortunio il lavoratore ha l’obbligo di da-re immediata notizia al datore di lavoro, anche tra-mite il dirigente o il preposto (anche quando si trat-ta di un infortunio/incidente di lieve entità).Se non adempie a tale obbligo al lavoratore non vie-ne assicurata indennità economica prima della co-municata notizia al datore.Il lavoratore ha altresì l’obbligo di far pervenire aldatore di lavoro tutti i certificati medici attinentil’infortunio.Non è soggetto all'obbligo di restare in casa negliorari 10/12 e 17/19, anche se in relazione agli infor-tuni sul lavoro dei dipendenti, il datore di lavoro hail potere di sollecitare visite di controllo durante ladegenza. L'obbligo di disponibilità del lavoratore assente perinfortunio sul lavoro, pur non direttamente discipli-nato dalle fasce orarie previste dal decreto legge463/83 convertito in legge 638/83, è legittimamenteregolabile dal contratto collettivo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo in caso di infortunio digarantire soccorso anche tramite trasporto del-l’infortunato al pronto soccorso o dal medico (art.92 Dpr 1124/1965); in ogni caso deve assicurarsi visia un certificato medico attestante diagnosi e pro-gnosi dell’infortunio.Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al la-voratore infortunato l'intera retribuzione per lagiornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il ses-santa per cento della retribuzione stessa, salvo mi-gliori condizioni previste da norme legislative e re-golamentari, nonché da contratti collettivi o indivi-duali di lavoro, per i tre giorni successivi fino aquando sussiste la carenza dell'assicurazione.L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui laguarigione avvenga entro il periodo di carenza (art.73 DPR 1124/1965).

Il datore a fronte di infortunio con prognosi superio-re ai tre giorni oltre a quello dell’infortunio deveprovvedere alla denuncia all’Autorità di Pubblica Si-curezza del comune in cui è avvenuto l’infortunioentro 2 giorni dall’evento o dal momento in cui il sa-nitario accerta l’inabilità superiore a 3 giorni (even-tualmente determinata da un successivo aggrava-mento). La denuncia deve contenere gli elementi essenzialiper ricostruire il fatto: generalità del datore e dellavoratore; circostanze di tempo e luogo dell’infor-tunio; generalità di eventuali testimoni; natura ecausa dell’infortunio; circostanze nelle quali si è ve-rificato; condizioni del lavoratore con certificatomedico; ore lavorate e salario percepito nei 15 gior-ni precedenti

Il datore di lavoro deve altresì comunicare in viatelematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezionedel certificato medico i dati e le informazioni rela-tivi agli infortuni sul lavoro che comportino un’as-senza dal lavoro superiore a 3 giorni.

Qualora l’infortunio sia mortale o abbia messo inpericolo la vita di un lavoratore la comunicazioneall’Inail va trasmessa entro 24 ore e all’Autorità diPubblica Sicurezza va comunque inviata una rapi-da comunicazione (telegramma) non oltre le 24ore a cui seguirà la denuncia entro 48 ore.

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OrganizzazioneIl datore deve altresì sempre annotare sul RegistroInfortuni tutte le assenze dovute ad infortunio cheabbiano provocato l’assenza anche di una sola gior-nata.Il Registro infortuni va tenuto presso la sede dell’a-zienda.La mancata o irregolare tenuta è sanzionata consanzione pecuniaria amministrativa da 516 euro a3.099 euro.

L’Inail copre dal punto di vista assicurativo i casi di: 1) Morte; 2) Inabilità temporanea assoluta (che im-pedisce per più di 3 giorni di attendere al lavoro); 3)Inabilità permanente assoluta (che toglie per tuttala vita una piena attitudine al lavoro).

La copertura Inail nel caso inabilità temporaneaassoluta garantisce al lavoratore dal 4° al 90°giorno il 60% della retribuzione giornaliera mediae dal 91° giorno sino alla guarigione il 75% dellaretribuzione giornaliera media.

Nel caso di inabilità permanente assoluta con unariduzione definitiva della capacità lavorativa la co-pertura Inail sarà calcolata tenendo conto della ta-bella delle menomazioni, della tabella dell’inden-nizzo del danno biologico in rendita e della tabelladei coefficienti.

Per ragione di sintesi si può rammentare che siprevedono: a) erogazioni in forma di capitale per menomazionitra 6% e 16%; b) erogazioni in forma di rendita per menomazionisuperiori al 16%; c) nessun risarcimento per menomazioni inferiorial 6%.

E’ bene in conclusione sottolineare che l’Inail si ri-serva di attivare una azione di regresso (ovvero fina-lizzata a recuperare tutte le risorse investite per co-prire l’infortunato) quando sia accerta con sentenzapenale la responsabilità del datore, di altri soggettiinterni all’azienda o dello stesso lavoratore nell’e-vento infortunistico.

Infine è bene rammentare che in caso di prognosi diinabilità assoluta per più di 40 giorni o di morte opericolo di morte del lavoratore infortunato, l’Auto-rità di Pubblica Sicurezza e qualunque ufficiale giu-diziario anche sanitario deve trasmettere la notiziaalla Procura della Repubblica per gli accertamentidel caso.

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ImpiantiMangano Salvatore [email protected]

Prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati pannelli fotovoltaici Nuova circolare VV.F: le modifiche rispetto alla circolare precedente

REMESSAL’impianto Fotovoltaico non configura at-tività soggetta a controlli di prevenzione

incendi. Tuttavia, se presente a servizio di attivitàsoggetta ai controlli dei VV.F, l’installazione di unimpianto fotovoltaico può eventualmente com-portare un aggravio del preesistente livello del ri-schio incendio. Gli impianti fotovoltaici possonooriginare un incendio che si può propagare all’in-terno dell’edificio, interferire con gli eventualievacuatori di fumo e di calore, influire sulle pre-stazioni relative all’incendio della struttura e sul-la compartimentazione antincendio, costituire un

pericolo di folgorazione durante l’intervento perspegnere l’incendio e ostacolare l’intervento stes-so.

La seconda Nota del Ministero dell’Interno (Prot.n. 1324 del 07/02/2012 Oggetto: Guida per l'in-stallazione degli impianti fotovoltaici - EdizioneAnno 2012) a due anni di distanza dalla prima(Prot. n. 5158 del 26/03/2010) aggiorna le dispo-sizioni che si applicano nelle attività soggette alcontrollo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. n. 151 del01/08/2011). Di seguito ven gono indicate le va-rianti rispetto alla circolare precedente.

P

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Impianti

REQUISITI ELETTRICI Tutti i componenti devono essere conformi alle di-sposizioni comunitarie o nazionali applicabili. Inparticolare, il modulo fotovoltaico deve essereconforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN61730-2. Queste due norme fanno già parte del-l’elenco di norme di cui all’allegato 1 del DM5/5/11 (quarto conto energia). Un laboratorio ac-creditato deve certificare che il modulo è confor-me a tali norme. Nessuna novità, quindi, salvo ilfatto che i Vigili del Fuoco possono controllare chei moduli abbiano tale certificato.

L’installazione deve essere eseguita in modo daevitare la propagazione di un incendio dal genera-tore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorpo-rato.

➢ Tale condizione è rispettata se l’impianto foto-voltaico, incorporato in un opera di costruzione,risulta installato su strutture ed elementi di co-pertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 se-condo il DM 10/03/2005), oppure l’impianto foto-voltaico, incorporato in un opera di costruzione,

risulta installato su strutture ed elementi di co-pertura e/o di facciata mediante l’interposizionetra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, diuno strato di materiale di resistenza al fuoco al-meno EI 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo ilDM 26/06/1984 oppure classe A1 secondo il DM10/03/2005).

➢ In alternativa, all’installazione su strutture conresistenza al fuoco EI 30 incombustibile (classezero oppure classe A1), deve essere effettuatauna specifica valutazione del rischio di propaga-zione dell’incendio, tenendo conto della classe diresistenza agli incendi esterni dei tetti e delle co-perture di tetti (secondo UNI EN 13501-5:2009classificazione al fuoco dei prodotti e degli ele-menti da costruzione – parte 5: classificazione inbase ai risultati delle prove di esposizione dei tet-ti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007)e della classe di reazione al fuoco del modulo fo-tovoltaico attestata secondo le procedure di cuiall’art. 2 del DM 10 marzo 2005 recante “classi direazione al fuoco per i prodotti da costruzione” daimpiegarsi nelle opere per le quali è prescritto ilrequisito della sicurezza in caso d’incendio.

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Questa ultima possibilità può risultare di diffici-le applicabilità.

L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettri-che deve consentire il corretto funzionamento e lamanutenzione di eventuali evacuatori di fumo e dicalore (EFC) presenti, nonché tener conto, in baseall'analisi del rischio incendio, dell'esistenza dipossibili vie di veicolazione di incendi (lucernari,camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture,gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparatinon devono essere installati nel raggio di 1 m da-gli EFC; inoltre, se l’attività prevede la presenza dielementi verticali di compartimentazione antin-cendio, posti all’interno dell'attività sottostante alpiano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, ognicomponente dello stesso deve essere posizionataad almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi.

Il cartello

deve essere esposto : ➢ nell’area ( accessibile ) in cui è ubicato l’impian-to fotovoltaico;➢ sulle condutture ogni 10 metri ( non più ogni 5metri );➢ in corrispondenza di tutti i varchi di accesso delfabbricato, se l’impianto fotovoltaico è sul tetto.

Nulla cambia per quanto riguarda il comando diemergenza ➢ L'impianto Fotovoltaico deve essere provvisto diun dispositivo di comando di emergenza, ubicatoin posizione segnalata ed accessibile che deter-mini il sezionamento dell'impianto elettrico, al-l'interno del compartimento/fabbricato nei con-fronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compre-so l'impianto fotovoltaico.

Obbligo di eseguire e documentare le verificheperiodiche, e in caso di ampliamento o modifica,dell’impianto fotovoltaico nei confronti del rischioincendio, con particolare riferimento all’efficienzadelle connessioni.Deve essere acquisita e prodotta, contestualmen-te alla presentazione della SCIA (SegnalazioneCertificata di Inizio Attività) la dichiarazione diconformità di tutto l’impianto fotovoltaico, ai sen-si del D.M. 37/2008, oppure il modulo VV.F di cuialla circolare P515/4101 del 24/4/08 per gli im-pianti non soggetti al D.M. 37/2008.

REQUISITI ANTINCENDIOLa presenza dell’impianto fotovoltaico sull’edificiopuò influire sui carichi della copertura e sul com-portamento al fuoco delle strutture. Questo va te-nuto in debito conto nello stabilire i livelli di pre-stazione contro l’incendio di cui al DM 09/03/2007.Nulla è richiesto in merito per le pensiline dellestazioni di distribuzione dei carburanti.

Se si installa un impianto fotovoltaico in una atti-vità soggetta al D.P.R. n. 151 che ha già compiutol’iter procedurale richiesto dal decreto stesso, bi-sogna riavviare la procedura prevista, secondo ilcomma 6, art.4 del decreto stesso.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTIGli impianti fotovoltaici esistenti, ossia posti infunzione prima dell’entrata in vigore della Notadel Ministero dell’Interno (Prot. n. 1324 del07/02/2012 Oggetto: Guida per l'installazione de-gli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012) ed aservizio di una attività soggetta ai controlli di pre-venzione incendi, richiedono, unicamente, gliadempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 delD.P.R. n. 151 del 01/08/2011.

In generale per detti impianti dovrà essere previ-sto tra l’altro :➢ la presenza e la funzionalità del dispositivo delcomando di emergenza;➢ l’applicazione della segnaletica di sicurezza el’obbligo di eseguire e documentare le verificheindicate precedentemente.

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Dossier

La formazione

el campo della tutela della salute e sicu-rezza sul lavoro, l’anno 2012 è stato inne-gabilmente caratterizzato dal tema della

formazione. Gli accordi fra stato e regioni del di-cembre 2011, entrati in vigore il 26 gennaio 2012,hanno aperto la strada a diversi provvedimentiche mirano a normare nel dettaglio il complessotema della formazione.Gli interventi normativi prendono avvio appuntodagli accordi del dicembre 2011, attuativi degli ar-ticoli 34 e 37 del D. Lgs. 81/08 che definiscono laformazione dei datori di lavoro, dei dirigenti, deipreposti e dei lavoratori. Successivamente a que-sti accordi è stato approvato un nuovo documentoche definisce la formazione per l’uso di alcune at-trezzature in attuazione dell’articolo 73 del D.Lgs. 81/08 (dettaglio a pag. 18).

FORMAZIONE DI QUALITÀDall’analisi dei documenti risulta evidente un la-voro che tende in primis a qualificare la formazio-ne in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Laformazione non è più dunque appannaggio dichiunque ma è prerogativa di formatori ed enti diformazione specifici con requisiti stringenti equalificanti.Si inizia con l’indicazione che l'organizzazionedella formazione dovrà prevedere l’individuazionedi un responsabile del progetto formativo; questaindicazione è il primo passo per definire come sianecessario elaborare un progetto formativo orga-nico, con definizione di obiettivi e responsabilità. I singoli eventi formativi dovranno poi risponderead ulteriori requisiti specifici:- numero massimo di partecipanti ad ogni corsopari a 35; - tenuta del registro di presenza dei partecipanti; - assenze ammesse per un massimo del 10% delmonte orario complessivo.

Per quanto concerne la metodologia di insegna-mento e di apprendimento la conferenza perma-nente fra stato e regioni ribadisce l’importanzadel privilegiare le metodologie interattive, checomportano la centralità del discente nel percor-so di apprendimento, promuovendo l’equilibriotra lezioni frontali, esercitazioni in aula e discus-sioni, lavori di gruppo, metodologie di apprendi-mento basate sul problem solving, simulazioni eproblemi specifici, metodologie di apprendimentoinnovative, linguaggi multimediali.Anche per i percorsi attuabili con modalità e-learning sono definiti requisiti di qualità tesi arendere la formazione on-line seria e qualificata,tanto quanto quella normalmente erogata in aula.Ecco quindi motivata la necessità di percorsi chepermettano di verificare in itinere la presenza el’apprendimento del discente che sta svolgendo laformazione in e-learning, la presenza di un tutor,la possibilità di interagire con altri discenti ecc.

FORMATORI DI QUALITÀAccanto alla definizione dei percorsi formativipresso il ministero del lavoro è in atto un ulterio-re lavoro finalizzato alla definizione dei requisitidei docenti. Lo scorso 18 aprile sono stati appro-vati dalla Commissione consultiva permanenteper la salute e la sicurezza sul lavoro i “Criteri diqualificazione della figura del formatore per lasalute e la sicurezza sul lavoro”, in attuazionedell’art.6 comma 8 m-bis del D.Lgs 81/08.Il primo requisito minimo previsto sarà il posses-so di diploma di scuola media superiore insiemeal quale dovrà essere documentata conoscenza,esperienza e capacità didattica.Anche questo ulteriore sforzo normativo è teso aqualificare sempre più la formazione in materia disalute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

N

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Alessandro PaganiFormatore consulente [email protected]

dal “fare i corsi” al “fare formazione”

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Dossier

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RUOLO SPECIFICA NORMATIVA CLASSIN. ORECORSO

AGGIORNAMENTO

RSPP

DATORE DI LAVOROAziende artigiane,

industriali, agricole ezootecniche fino a 30Lavoratori, Aziendedella pesca fino a 20

Lavoratori, Altreaziende fino a 200

Lavoratori

D. Lgs. 81/08ART. 34

Accordo statoregioni

21/12/2011e s.m.i.

Azienda RischioBasso

Azienda RischioMedio

Azienda RischioAlto

16 ore

32 ore

48 ore

6 ore ogni 5 anni

10 ore ogni 5 anni

14 ore ogni 5 anni

RSPP

Requisitominimo:

diploma diistruzionesecondariasuperiore

NON DATORE DILAVORO

D. Lgs. 81/08ART. 32

Accordo statoregioni

26/01/2006e s.m.i.

Tutti

Aziende Ateco 1

Aziende Ateco 2

Aziende Ateco 3

Aziende Ateco 4

Aziende Ateco 5

Aziende Ateco 6

Aziende Ateco 7

Aziende Ateco 8

Aziende Ateco 9

Tutti

Mod. A28 oreMod. B36 oreMod. B36 oreMod. B60 oreMod. B48 oreMod. B68 oreMod. B24 oreMod. B60 oreMod. B24 oreMod. B12 oreMod. C24 ore

40 ore ogni 5 anni

40 ore ogni 5 anni

60 ore ogni 5 anni

60 ore ogni 5 anni

60 ore ogni 5 anni

40 ore ogni 5 anni

60 ore ogni 5 anni

40 ore ogni 5 anni

40 ore ogni 5 anni

ASPP

D. Lgs. 81/08ART. 32

Accordo statoregioni

26/01/2006e s.m.i.

Tutti

Aziende Ateco come RSPP

Mod. A28 ore

12-68 ore 28 ore ogni 5 anni

DIRIGENTI

D. Lgs. 81/08ART. 37

Accordo statoregioni

21/12/2011e s.m.i.

Tutti 16 ore 6 ore ogni 5 anni

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RUOLO SPECIFICA NORMATIVA CLASSIN. ORECORSO

AGGIORNAMENTO

PREPOSTI

D. Lgs. 81/08ART. 19 e 37

Accordo statoregioni

21/12/2011e s.m.i.

Tutti 8 ore 6 ore ogni 5 anni

D. Lgs. 81/08ART. 37

Accordo statoregioni

21/12/2011e s.m.i.

TuttiAziende a

Rischio BassoAziende a

Rischio MedioAziende a

Rischio Alto

Generale4 ore

Specifica4 ore

Specifica8 ore

Specifica12 ore

6 ore ogni 5 anniLAVORATORI

D. Lgs. 81/08ART. 37

Aziende cheoccupano

meno di 15 lavoratori

Aziende cheoccupano dai 15 a 50 lavoratori

Aziende cheoccupano oltre 50

lavoratori

32 ore

Non meno di 4 oreannue

Non meno di 8 oreannue

RLS

D. Lgs. 81/08ART. 43

D.M. 10/03/1998

Circolare Dip.VVF n. 598723/02/2011

Aziende aRischio Basso

Aziende aRischio Medio

Aziende aRischio Alto

4 ore

8 ore

16 ore+

esame vvf

2 ore periodicità non

definita5 ore

periodicità non definita8 ore

periodicità non definita

ADDETTI ANTINCENDIO

D. Lgs. 81/08ART. 43

D.M. n. 38815/07/2003

Aziende delGruppo A

Aziende deiGruppi B e C

16 ore

12 ore

4 ore ogni 3 anni

6 ore ogni 3 anni

ADDETTI ALPRIMO

SOCCORSO

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Dossier

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l 22 febbraio 2012 è stato approvato unaccordo tra stato e regioni che individuale attrezzature di lavoro per le quali è ri-

chiesta una specifica ABILITAZIONE degli opera-tori; l’accordo è stato pubblicato in gazzetta uffi-ciale il 12 marzo 2012 ed entrerà in vigore 12 me-si dopo la pubblicazione.Il testo definisce la formazione necessaria perabilitare i lavoratori all’utilizzo di alcune attrezza-ture, i requisiti dei soggetti formatori, gli aggior-namenti della formazione.Per i formatori è richiesta esperienza documen-tata almeno triennale sia nel settore della forma-zione, sia nel settore della prevenzione, sicurezzae salute nei luoghi di lavoro e potrà essere svoltaanche da personale con esperienza professionalepratica documentata triennale nelle tecniche del-l’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.Anche per i corsi relativi alle attrezzature di lavo-

ro deve essere individuato un responsabile delprogetto formativo e deve essere predisposto unRegistro presenze. I corsi dovranno prevedere unnumero massimo di partecipanti pari a 24 lavora-tori, mentre per la prova pratica il numero di lavo-ratori presenti si riduce a 6 ogni docente presen-te. È permesso un massimo del 10% di assenzesul monte ore complessivo.L’ABILITAZIONE ottentua mediante la formazio-ne DEVE ESSERE RINNOVATA ENTRO 5 ANNIDALLA DATA DI RILASCIO DELL’ATTESTATO e de-ve comprendere un modulo della durata minimadi 4 ore, DI CUI 3 RELATIVE AI MODULI PRATICI.Ecco in sintesi il programma formativo per le di-verse attrezzature che, lo ricordiamo, non sosti-tuisce ma integra la formazione dei lavoratoriprevista dall’accordo fra stato e regioni del dicem-bre 2011 relativo all’articolo 37:

Ricordiamo inoltre che per TUTTE le attrezza-ture, in particolare quelle non normate dall’ac-cordo fra stato e regione, rimane in vigore l’ar-ticolo 73 del D. Lgs. 81/08 che prevede che ildatore di lavoro provveda, affinché per ogni at-trezzatura di lavoro messa a disposizione, i la-

voratori incaricati dell’uso dispongano di ogninecessaria informazione e istruzione e riceva-no una formazione e un addestramento ade-guati, in rapporto alla sicurezza relativamente:alle condizioni di impiego delle attrezzature ealle situazioni anormali prevedibili.

Attrezzatura

PLE su stabilizzatori PLE senza stabilizzatori

PLE con o senza stabilizzatori

Modulo generale

Modulotecnico

Modulo pratico Totale

Piattaforme da lavoro elevabili

1 3446

8810

Gru per autocarroGru per autocarro 1 3 8 12Gru con rotazione in basso Gru con rotazione in alto

Gru con rotazione in basso e in altoCE industriali semoventi

CE semoventi braccio telescopico CE /sollevatori semoventi telesco-

pici rotativi CE tutte le tipologie

Gru a torre

Carrelli elevatori

Gru mobili

Gru mobili con falcone telescopicoo brandeggiabile

Corso come gru mobiliDa integrare con modulo teorico da 4

ore e pratico da 4 ore

Gru mobili

Trattori a ruote Trattori a cingoli

Escavatori idraulici Caricatori frontali

Terne Caricatori frontali e terne

Escavatori a funeAutoribaltabili a cingoli

Pompe per calcestruzzo

Trattori

Escavatori

Pompe per calcestruzzo

1 7

1 7

446

121214

444

8

121214

161 6 7 14

1 2 55

88

1 3

6661266

101010161010

1 6 7 14

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Formazione

Teatro forum

i sono ambiti sui quali ci siamo rassegna-ti. Non personalmente, ma come sentirecomune. L’ambito delle relazioni, per

esempio. L’idea un po’ silenziosamente condivisaè che su “quelle cose” è impossibile esercitare uncontrollo, un’educazione, un’influenza. Lasciateal caso o – per i più ottimisti, alla fortuna – le buo-ne o cattive relazioni finiscono così per pregiudi-care anche i più oliati meccanismi (magari azien-dali).In questo spazio proveremo a dimostrare che nonè vero. Che si può ragionare insieme e, magari,cambiare.

Quasi un paradossoA teatro si guarda, nei forum si parla: più chiaro dicosì. I timidi sanno dove riparare e gli spavaldihanno un’arena in cui battersi. Ai primi si chiedeun caloroso applaudire, ai secondi un fragorosoparlare. Tutti sanno cosa fare, e si sentono sicuri.Se non s’impegnano troppo, possono anche ri-schiare di tornare a casa tali e quali a com’eranoarrivati.Che bisogno c’era di mettere in discussione que-ste certezze e unire il teatro con il forum? La ri-sposta è già davanti a noi, se riusciamo a cambia-re punto di vista.

Valentina RivettiCompagnia teatro forum “Spunti di vista”[email protected]

C

Lavorare sulle (rel)azioniPerché è importante farlo, anche in azienda

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Formazione

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Su e giù dal palcoCome tante cose, anche una performance di tea-tro-forum inizia con i saluti. L’aria che tira la re-spiri fin da subito, nelle strette di mano e nei per-ché sei qui che snoccioli a ritmo vorticoso – pro-prio tu, che un attimo prima ti ripetevi “no io nonmi alzo: non sono qui per giocare, io”. Finalmenteti risiedi, aspettando il buio in sala e l’occhio dibue puntato sul palco e, invece, si gioca un po’.Guardi il tuo collega con la gamba destra alzata euna mano che va su e giù a ritmo crescente e pen-si che per fortuna non tocca a te. E poi t’intercet-tano. Completare con il tuo corpo il movimentodel partner: non è proprio facile come sembrava.Si capiva che era lo scorrere inesorabile del tem-po? Sì che si capiva: era una baraonda di mani-braccia-rumori, ma era anche lo scorrere ineso-rabile del tempo. Torni a sedere e il collega dellagamba destra ti accenna: “visto da fuori fa un ef-fetto, tipo un meccanismo ingrippato. Una me-tafora in movimento”.Poi inizia. La scenografia è minima: un tavolo sesiamo in ufficio, una teiera se siamo in cucina. I

costumi quasi non ci sono. Eppure, dopo un minu-to non hai dubbi: lei è quella precisina che ripren-de sempre tutti, là c’è il capo, il suo assistente…quella è la cliente, il collega creativo… perché ilcreativo si comporta sempre così? E ti accorgi chenel foulard ben stirato di una, negli occhiali del-l’altro, nella penna continuamente cliccata e nel-la borsetta ben riposta sulle gambe c’è già tuttoquello che serviva per dare vita a quei personag-gi. Dopo un altro po’, ti rendi conto che quei per-sonaggi tu li conosci benissimo, che sapresti co-me sbloccare la situazione che nel frattempo èdegenerata. Basta che lui… basta che lei…Al massimo dell’ingarbugliamento l’azione si fer-ma e iniziate a discuterne, sopra e sotto il palco.In realtà, al punto cui vi siete spinti, non c’è piùuna vera distinzione tra sopra e sotto: c’è un limi-te fisico (il gradino) e voi restate seduti ai vostriposti, ma molti hanno suggerito cosa farebberoper sciogliere il nodo che ha bloccato l’azione. Chise la sentiva ha anche sostituito, effettivamente,l’uno o l’altro personaggio: così il creativo è diven-tato meno imprevedibile, la precisina più accomo-

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dante, il capo meno asfissiante. E alla fine la so-luzione è arrivata. Il collega della gamba destraera convinto di avere la ricetta migliore, ma senzala vostra interpretazione dell’assistente previden-te non avrebbe risolto nulla.

Questo è l’obiettivoUnire la mimesi del quotidiano e la possibilitàd’immedesimazione tipiche del teatro con la pos-sibilità di “cambiare le carte in tavola”, di agire inprima persona, propria dei migliori forum. Nonper raggiungere picchi artistici da tragedia greca,ma per ragionare sulle dinamiche sgangheratedelle nostre vite, quelle tensioni che avvelenano inostri giorni senza che ce ne accorgiamo, quelleche ci ripetiamo “cosa vuoi farci, domani andràmeglio” ma, domani, non facciamo proprio nullaperché vada meglio.

OriginiSe dubitate che quanto avete letto funzioni, pen-sate che questo approccio è nato nel Brasile deglianni ’60 grazie ad Augusto Boal, regista brasilia-no che ha iniziato a sperimentarlo a San Paolo.Alla base di questo teatro c’è quella che – sullascorta del pedagogista Paulo Freire, uno dei mae-stri di Boal – viene definita “coscientizzazione”ovvero una presa di coscienza, che però non siconfigura come semplice atteggiamento intellet-tuale, come uno “stare dinanzi alla realtà”, bensìcome una riflessione-in-atto. Ecco perché a que-sta coscientizzazione serve necessariamente ilteatro. Ed ecco perché, nel teatro-forum, gli spet-tatori diventano spett-attori: nessuno sciogli-mento e nessuna morale calata dall’alto (del pal-co), ma una sinergia centrifuga che permetta atutti di “vedersi in azione” per riflettere sul pre-sente e immaginare un futuro migliore.Collegata a quest’idea dello spett-attore, c’è laconvinzione che il teatro sia effettivamente unamodalità dell’uomo e che “tutto il corpo pensa”attraverso l’interazione di mente, emozioni, fisico.Ecco perché si aprono le sessioni di teatro-forumcon quelli che sembrano giochi, per sciogliere lecristallizzazioni e le meccanizzazioni che rivesto-

no la maschera sociale che tutti indossiamo ognigiorno.

Come all’inizio, il paradosso del teatro-forumQuesto è il teatro-forum, dunque. Nato in Perùdall’insoddisfazione di una spettatrice che, nonvedendo realizzati dagli attori i propri suggeri-menti, si alza e va sul palco. In seguito codificato,strutturato nella messa in scena di un’escalationdel conflitto che s’interrompe al suo culmine, perlasciar spazio alle sostituzioni e alle interazionidel pubblico, alla ricerca del nodo capace di scio-gliere la tensione. Scoperto quasi per caso, dunque, ma forte perforza: non necessita di allestimenti particolari, ditrucco e preparazione, ma della disponibilità diognuno a cambiare punto di vista.

E il tema della sicurezza?In tutto ciò cosa c’entra il tema della sicurezza?Crediamo che una questione così importante, cherichiede conoscenze, disponibilità al cambiamen-to, accettazione di una cultura nuova - la culturadella sicurezza, appunto - non possa prescinderedalle relazioni. non possa prescindere dal porcialcune domande. Per esempio: ● come parlare coi propri colleghi? quale atteg-giamento tenere? ● come affrontare perplessità, resistenze, ostru-zionismi? ●Come provare a superare la logica del “abbiamosempre fatto così”, del “non è mai capitato nien-te!” del “provi il capo a lavorare 8 ore con questescarpe!”?Farsi domande, e farsele insieme ad altri, è unbuon modo per trovare risposte!

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AntincendioGraziano BiondiIngegnere responsabile tecnico [email protected]

Normativa alberghiPiano straordinario di adeguamento per gli alberghi e le strutture ricettive

l decreto legge29/12/2011, n. 216, con-vertito dalla legge

24/02/2012, n. 14 ha previsto perle strutture ricettivo turistico-al-berghiere con oltre 25 posti lettoesistenti alla data di entrata invigore del decreto del M.I. del9/04/1994 e che non abbianocompletato l’adeguamento allevigenti disposizioni di prevenzio-ne incendi, la possibilità di usu-fruire di un’ulteriore proroga conscadenza al 31 dicembre 2013.La proroga è subordinata all’am-missione, a domanda, al pianostraordinario biennale di ade-guamento antincendio approvatocon decreto del M.I. del16/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 30/03/2012.Il piano straordinario deve indi-care il programma di adegua-mento alle vigenti disposizioni di

prevenzione incendi che i titolariintendono realizzare entro il so-pracitato temine di scadenza. L’ammissione al piano è consen-tita alle strutture che dimostrinoil possesso dei requisiti di sicu-rezza antincendio, di cui all’art. 5dello stesso DM 16.03.2012, alladata di entrata in vigore del de-creto (30.04.2012), come di se-guito sintetizzati.● Servizio interno di sicurezza integrativo, permanentementepresente durante l'esercizio e ri-compreso nel piano di emergen-za, al fine di consentire un tem-pestivo intervento di conteni-mento e di assistenza all'esodo. ● Impianti elettrici realizzati inconformità della L. 186/68 e pre-senza dell’illuminazione di sicu-rezza con le caratteristiche di cuial punto 9 del DM 09.04.1994. ● Presenza del sistema di allar-

me acustico in grado di avvertiregli ospiti e il personale presentidelle condizioni di pericolo in ca-so di incendio (p.to 10 del DM09.04.1994) ● Dotazione di estintori, di capa-cità estinguente non inferiore a13A89BC, installati in ragione diuno ogni 200 mq di pavimento, ofrazione, con un minimo di unestintore per piano (p.to 11 delDM 09.04.1994) ● Realizzazione, solo per strut-ture con un numero di posti lettosuperiore a 100, di un impianto dirilevazione incendi (p.to 12 delDM 09.04.1994) ● Presenza della segnaletica disicurezza conforme al D. Lgs.81/08 (p.to 13 del DM 09.04.1994) ● Gestione della sicurezza (p.to14 del DM 09.04.1994) con parti-colare riferimento al manteni-mento in efficienza dei sistemi divie di uscita, dei mezzi e gli im-pianti antincendio, degli impiantielettrici, degli impianti di ventila-zione, condizionamento e riscal-damento. ● Addestramento del personalemediante partecipazione, alme-no 2 volte l'anno, a riunioni di ad-destramento e di allenamentoall'uso dei mezzi di soccorso, diallarme e di chiamata di soccor-so, nonché a esercitazioni di eva-cuazione dell'immobile sulla ba-se di un piano di emergenza op-

I

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portunamente predisposto (p.to15 del DM 09.04.1994); ● Apposizione delle istruzioni disicurezza relative al comporta-mento del personale e del pub-blico in caso di sinistro da espor-re all’ingresso, a ciascun piano eall’interno di ogni camera (p.to17 DM 09.04.1994); ● Conformità alle norme dellalarghezza delle vie di uscita non-ché della larghezza totale delleuscite (p.ti 20.2, 20.3 e 20.5 DM09.04.1994). Il 24/04/2012 è uscita la Circola-re prot. 0005949 indicante i primiindirizzi applicativi al DecretoM.I. del 16/03/2012,nella quale siindicano con maggior dettagliochiarimenti circa gli adempi-menti previsti, fornendo inoltrela modulistica per i controlli.La Circolare precisa inoltre che,relativamente all’applicazionedel requisito di sicurezza antin-cendio di cui al punto 20.3, spe-cifica che la locuzione ‘condizio-ni ivi riportate’, è da intendersiriferita a quelle condizioni pre-viste nel progetto approvato, eche dovranno essere ultimateentro il 31 dicembre 2013, ter-mine di scadenza del piano diadeguamento.La circolare precisa inoltre chel’ammissione al piano è subordi-nata anche al possesso dei re-quisiti gestionali suppletivi(comma 3 art. 5 ) che si concre-tizzano nella presenza di un ser-vizio antincendio con consisten-za minima stabilita secondo ilcriterio di almeno 1 addetto perstrutture fino a 100 posti letto,due addetti per strutture da 100a 200 posti letto e un ulteriore

addetto per ogni incremento del-la capacità ricettiva di 150 postiletto.La circolare precisa inoltre cheper le strutture fino a 100 postiletto, il personale addetto al ser-vizio antincendi deve effettuareunicamente il corso di 8 ore, aisensi del DM 10/03/1998.Dovrà quindi essere prodotta alComando VV.F., entro il30.05.2012 (termine prorogatoal 31 ottobre 2012 con decretodel 15/5/2012) la domanda diammissione al piano straordina-rio di adeguamento con il model-lo “mod_accesso_piano”.L’istanza dovrà essere corredatada una attestazione, redatta se-condo il modello “mod_attesta-zione”, firmata da tecnico abili-tato, relativa al possesso dei re-quisiti tecnici di sicurezza di cuiall’art. 5 del decreto, completa direlazione tecnica descrittiva edeventuali elaborati grafici (senon già presentati al Comando inprecedenza) per rappresentare ilpossesso dei requisiti di sicurez-za antincendio; da dichiarazio-ni/certificazioni relative agli im-pianti previsti nei requisiti di si-curezza antincendio; program-ma di adeguamento alle vigentidisposizioni di prevenzione in-cendi.Per le attività individuate al pun-to 66 dell’Allegato I al DPR151/2011, cat. B e C, contestual-mente all’istanza di ammissioneal piano dovrà essere avanzatarichiesta di valutazione del pro-getto (o, se già in possesso,estremi dell’approvazione delprogetto di adeguamento).Il Comando VVF, entro 60 giorni

dal ricevimento dell’istanza ef-fettuerà la verifica della comple-tezza formale dell’istanza e deirelativi allegati e si esprimeràsull’ammissione del pianostraordinario.Ove la documentazione risulticompleta, il Comando comunicaall’interessato l’ammissione alpiano di adeguamento attraver-so il modello “mod_ammissio-ne_piano”.Qualora invece la documentazio-ne risulti incompleta il Comandocomunica la mancata ammissio-ne al piano di adeguamento al-l’interessato nonché alle autoritàcompetenti utilizzando il model-lo “mod.NO_ammissione_pia-no”.Entro 60 giorni dal ricevimentodell’istanza il Comando VV.F. ef-fettua i controlli per accertare ilrispetto dei requisiti di sicurezzaantincendio, mediante sopral-luogo, al termine del quale potràessere rilasciato copia del ver-bale di sopralluogo in caso di ac-certamento della sussistenzadei requisiti necessari, mentre incaso di esito negativo si procedead annullare il provvedimento diammissione al piano per caren-za dei presupposti necessari at-traverso il modello “mod_annul-lamento_piano_visita”.In caso di omessa presentazionedell'istanza, di mancata ammis-sione al piano straordinario ov-vero nel caso in cui, alla data del31 dicembre 2013, non risulti an -cora completato l'adeguamentoantincendio delle strutture dellestrutture ricettive, verranno ap-plicate le sanzioni previste dalDPR 151/2011.

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Protezioni

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Massimo PaganiIngegnere gestionale [email protected]

Le divise da lavoro in strutturesanitarie

utte le strutture sanitarie, siano esseospedali, Residenze Sanitarie Assisten-ziali oppure ambulatori, forniscono al per-

sonale in servizio divise da lavoro costituite nor-malmente da giacche, pantaloni e/o camici. Rela-tivamente a ciò sorgono spesso discussioni e dub-bi all’interno delle organizzazioni e dei relativi Ser-vizi di Prevenzione e Protezione: gli abiti da lavoro

vanno considerati quali Dispositivi di ProtezioneIndividuale per i lavoratori? La pulizia e la disinfe-zione degli stessi va effettuata esclusivamente acura della struttura sanitaria o può essere effet-tuata direttamente dal lavoratore presso il propriodomicilio? Il tempo necessario ad indossare e to-gliere gli abiti da lavoro va conteggiato nell’orariodi lavoro?

T

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Anzitutto va chiarito che le ordinarie divise del per-sonale sanitario non sono da considerare Disposi-tivi di Protezione Individuale ai sensi del DecretoLegislativo 9 aprile 2008 n. 81, ma sono più corret-tamente da individuare a tutti gli effetti come indu-menti da lavoro, che assolvono varie funzioni qualiad esempio quelle di:

- garantire generiche condizioni igienico-sanita-rie (per contatto operatore-paziente);

- rendere riconoscibile l’operatore per gli utenti eil personale esterno;

- abbigliare l’operatore garantendo un’immaginedecorosa dell’organizzazione.

Va precisato che, in caso di assistenza diretta alpaziente e in caso di manovre che possano com-portare imbrattamento e in generale l’esposizionead un rischio chimico e/o biologico, l’operatore de-ve disporre di specifici protocolli/procedure azien-dali per la gestione del rischio e deve avere a di-sposizione indumenti protettivi specifici, quali adesempio sovracamici monouso, che sono inveceda considerarsi Dispositivi di Protezione Individua-le a tutti gli effetti.

In riferimento alle ordinarie divise del personalesanitario (indumenti da lavoro) il Decreto Legisla-tivo 9 aprile 2008 n. 81 all’articolo 273 (Misure igie-niche - TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIO-LOGICI) stabilisce che, “in tutte le attività nellequali la valutazione di cui all'articolo 271 [Valuta-zione del rischio da agenti biologici] evidenzia ri-schi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoroassicura che:

[…]

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti pro-tettivi od altri indumenti idonei, da riporre in postiseparati dagli abiti civili;

c) i dispositivi di protezione individuale, ove nonsiano monouso, siano controllati, disinfettati e pu-liti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì afar riparare o sostituire quelli difettosi prima del-l'utilizzazione successiva;

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possonoessere contaminati da agenti biologici venganotolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,conservati separatamente dagli altri indumenti,disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.prevede pertanto il divieto di portare all’esternodella struttura gli indumenti di lavoro del persona-le sanitario, che sono quindi puliti e disinfettati acura dell’organizzazione (o, meglio, del datore dilavoro e/o del dirigente delegato) presso la strut-tura stessa. La sanzione per il datore di lavoro e ildirigente che viola i disposti dell’articolo 273 pre-vede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da2.500 a 6.400 euro.

Nulla viene detto circa la possibilità di indossarepresso la propria abitazione gli indumenti di lavoro(già precedentemente puliti e disinfettati). Va tut-tavia detto che tale obbligo può ragionevolmenteessere previsto per ragioni sanitarie dalla Direzio-ne Sanitaria della struttura, all’intero di un regola-mento o di un codice comportamentale (procedu-re, protocolli, ecc.), al fine di tutelare ipazienti/ospiti da possibili rischi/contaminazioniprovenienti dall’esterno.

La Regione Lombardia si è inoltre espressa in da-ta 03/08/2009 in merito alla remunerazione deitempi per indossare e dimettere la divisa azienda-le, rispondendo a numerosi quesiti circa la senten-za della Corte di Cassazione n. 20179 del22/08/2008. In sintesi, se per disposizione azien-dale l’azienda impone al proprio personale di in-dossare una divisa e, come nel caso del personalesanitario, per ragioni di igiene la vestizione-svesti-zione deve avvenire “in servizio” (cioè nel luogo dilavoro), il tempo occorrente (da valutare sulla basedi una semplice prova-esperienza) deve esserecomputato come orario di lavoro. Qualora invece lavestizione (si pensi ad esempio ad un commesso)può/deve, per disposizione aziendale, avvenire aldomicilio del lavoratore, il tempo utile non va con-teggiato in quello di lavoro, in quanto la relativa at-tività fa parte degli atti di diligenza preparatoria al-lo svolgimento dell’attività lavorativa e come talenon deve essere retribuita.

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Medico competente

Modifiche agli allegati 3A e 3Bdel Testo Unico

Francesca ParmigianiMedico competente [email protected]

D.Lgs. 81/08: i nuovi Allegati 3A e 3B Approvato dalla Conferenza Stato Regioni loschema di decreto attuativo dell'art. 40 del D.Lgs. 81/08

’art. 40 del D.Lgs 81/2008,modificato nel comma 2dal D.Lgs 106/2009, sanci-

va che “Entro il 31 dicembre 2009,con decreto del Ministro del lavoro,della salute e delle politiche sociali,previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra Stato,le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sono definiti, se-condo criteri di semplicità e certez-za, i contenuti degli Allegati 3A e 3B ele modalità di trasmissione delleinformazioni…”Nella seduta del 15/03/2012, a pocopiù di due anni dalla scadenza fissa-ta, la conferenza Stato-Regioni haapprovato in via definitiva il testo del-l’intesa che sarà emanato con De-creto del Ministro della Salute diconcerto con il ministro del Lavoro edelle Politiche Sociali. Per tanto gliaddetti ai lavori sono in attesa dellapubblicazione del decreto in Gazzet-ta Ufficiale.Il Decreto tratta di due argomentiche riguardano direttamente l'atti-vità professionale del Medico Com-petente, in particolare:a) obbligo di istituire, aggiornare ecustodire le cartelle sanitarie (art.25, comma 1 lettera c);b) obbligo di gestire gli esiti della vi-sita medica, che devono essere alle-gati alla cartella sanitaria e di rischio(art. 41 comma 5);c) obbligo di trasmettere, entro il pri-mo trimestre dell’anno successivo,esclusivamente per via telematica,

ai servizi competenti per territorio, leinformazioni, elaborate evidenzian-do le differenze di genere, relative aidati aggregati sanitari e di rischio deilavoratori, sottoposti a sorveglianzasanitaria (art. 40 comma 1);Nello specifico il Decreto è costituitoda 4 articoli: di interesse pratico so-no il secondo, che descrive le carat-teristiche della cartella sanitaria e dirischio, rimandando all’allegato 1per l’elenco dei contenuti minimidella stessa e il terzo, che dà indica-zioni circa le informazioni minimenecessarie alla trasmissione dei da-ti aggregati, rimandando per il detta-glio all’allegato 2.

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIOInnanzitutto, al comma 1 dell’art. 2 siribadisce che la cartella sanitaria edi rischio può essere tenuta sia sup-porto cartaceo che informatico e sispecifica che i contenuti costituisco-no le informazioni minime e chequindi è facoltà del Medico Compe-tente aggiungere, nel rispetto dei re-quisiti minimi, ulteriori informazioniche ritenga pertinenti. Infatti nelfrontespizio della cartella non è piùrichiesto il nominativo del medico dimedicina generale, curante del lavo-ratore, fatto salvo che poi, lo stessoDecreto stabilisce che il medicocompetente debba annotare in car-tella eventuali provvedimenti neces-sari per la gestione degli esiti dellavisita medica, quali comunicazionicon il medico di medicina generale,

curante del lavoratore (che richiede-rebbero l’interposizione del lavora-tore in assenza del nominativo dellostesso e che possono avvenire, nelrispetto del segreto professionale,previo consenso scritto dell’interes-sato).Altro dato che non è più richiesto è iltempo di esposizione/anno, dato re-lativo all’assenteismo del lavoratore,che aveva un duplice significato: daun lato è necessario alla valutazionedei reali tempi di esposizioni ai fatto-ri di rischio lavorativo e dall’altro èutile a valutare la disabilità che alcu-ne patologie riportate in cartella de-terminano nel lavoratore.A seguire in cartella sono riportate,commentati da brevi note, le voci di:● anamnesi lavorativa, in cui si ri-chiede di ricostruire sinteticamentel’intera vita lavorativa, precisandocomparti, lavorazioni, relativi perio-di, rischi riferiti dal lavoratore e tipo-logia contrattuale;● anamnesi familiare e fisiologica,che devono indagare lo stato di salu-te degli ascendenti (genitori), colla-terali (fratelli) e discendenti (figli),per le eventuali patologie con possi-bile carattere genetico-ereditario;inoltre utile valutare lo stato di salu-te del coniuge/convivente, per lepossibile implicazioni psico-sociali/infettive di eventuali patolo-gie;●anamnesi patologie remota e pato-logica prossima, che consiste nel-l'indagare in modo cronologico e or-

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dinato le malattie, traumi ed inter-venti chirurgici a cui il lavoratore èstato sottoposto in passato. Inoltre,come la buona pratica medica inse-gna, deve essere indagata la storiaclinica più recente del lavoratore.

Si passa quindi all’esame obiettivo,che deve essere condotto, con parti-colare riferimento agli organi bersa-glio dei fattori di rischio considerati.In cartella, alla conclusione della vi-sita, devono essere elencati gli ac-certamenti eseguiti riportando informa sintetica i risultati e devonoessere allegati i relativi referti.Gli esiti della visita e degli accerta-menti possono portare il medicocompetente a intraprendere specifi-ci provvedimenti, quali informativa almedico di medicina generale, curan-te del lavoratore, per ripetizione de-gli esami di laboratorio in caso di al-terazioni e/o eventuali approfondi-menti diagnostici specifici, compila-zione del primo certificato di malat-tia professionale e conseguentiadempimenti medico-legali. Tali at-tività devono essere registrate nellacartella, in uno specifico paragrafo.Rispetto al precedente allegato 3A,un’innovazione apprezzata, perchémira alla sostanza della cartella enon alla mera forma, è l’abrogazionedella “firma per presa visione del la-voratore”, fonte di problematichenotevoli in caso di adozione dellacartella informatizzata.Il nuovo Decreto regolamenta anchel’atto conclusivo della sorveglianzasanitaria, cioè la formulazione delgiudizio di idoneità e la trasmissionedello stesso al datore di lavoro e allavoratore. Si stabilisce che nel giudizio di ido-neità debbano essere obbligatoria-mente riportate alcune informazionicirca le generalità del lavoratore,dell’azienda presso la quale presta lasua opera e alla mansione e ai rela-tivi rischi; inoltre deve essere speci-ficata la data di espressione del giu-dizio di idoneità e la data di trasmis-sione dello stesso al datore di lavoro.Sul giudizio di idoneità dovrà essereposta la firma del lavoratore, con re-

lativa data, che attesterà la trasmis-sione del giudizio al lavoratore e co-me specifica la nota “dovrà attestarel'informazione circa il significato e irisultati della sorveglianza sanitaria,la corretta espressione dei datianamnestici, e l'informazione circala possibilità di riscorso”, che dovràessere indicata anche in calce al giu-dizio medesimo.Questa nota rappresenta un ele-mento critico, soprattutto relativa-mente alla "corretta espressione deidati anamnestici". Infatti va tenutoconto che spesso il giudizio di ido-neità non viene formulato immedia-tamente al termine della visita (do-vendosi spesso attendere i risultatidi esami clinici o strumentali suc-cessivi alla visita medica) e può ri-sultare quindi problematico per il la-voratore stesso, al momento dellaricezione del giudizio, ricordareesattamente le modalità con le qualiha riferito al Medico Competente idati anamnestici. L'approvazione del nuovo allegato3A in forma di "elenco di contenuti",e la contestuale abrogazione del"vecchio" modello, che prefiguravanon solo i contenuti ma addiritturaun vero e proprio "format" di cartellasanitaria che ha comportato non po-chi problemi applicativi ed interpre-tativi, deve essere considerato comefatto molto positivo, con riferimentoalla attività professionale del MedicoCompetente e, quindi, ai risultatioperativi della Sorveglianza Sanita-ria, dimostrando che esistono tempie metodi precisi, a cui fa riferimentoanche il codice etico (a cui il medicocompetete deve ispirare la propriaattività professionale come stabilitodall’art. 39 del D.Lgs 81/2008), pereffettuare un’efficace sorveglianzasanitaria.La Conferenza Stato Regioni nel ri-solvere positivamente il problema,ha accolto e fatto proprie le istanzepiù avanzate provenienti dai MediciCompetenti stessi.Una nota molto importante (comma3 art.2) richiama alla collaborazionemedico competente-datore di lavoronello svolgimento della sorveglianza

sanitaria, che non deve essere unmero obbligo legislativo, ma parteintegrante e necessaria all’evoluzio-ne del processo preventivo per la tu-tela della salute negli ambienti di la-voro. Il comma assolve infatti il me-dico compente da ogni responsabi-lità “per la mancata fornitura da par-te del datore di lavoro delle informa-zioni di propria esclusiva pertinen-za”, sottolineando che il datore di la-voro è il responsabile della sorve-glianza sanitaria (art. 25 comma 1,d.Lgs 81/2008) e come per molti altriobblighi, deve ottemperare in modopreciso e puntuale alle proprie re-sponsabilità, guidato da un consu-lente tecnico, attento e sollecito.

INFORMAZIONI MINIME NECESSA-RIE ALLA TRASMISSIONE DEI DATIAGGREGATIIl Decreto stabilisce all’art.3 i conte-nuti delle informazioni minime ne-cessarie alla trasmissione dei datiaggregati relativi alla sorveglianzasanitaria, che devono essere comu-nicati, ai sensi del comma 1 dell'art.40 del D.Lgs. 81/08.I dati trasmessi sono “utilizzabili a fi-ni epidemiologici" (comma 2 art.3),ma non stabilisce l'esclusività di taleutilizzo, lasciando così la possibilitàdi un utilizzo diverso, segnatamentea fini ispettivi. Questa è una delleprincipali criticità della norma, cheha trovato (e troverà senz'altro in fu-turo) l'energica opposizione dei Me-dici Competenti, anche attraverso lerispettive organizzazioni scientifi-che.La trasmissione dei dati deve essereeffettuata esclusivamente dal Medi-co Competente per via telematica,entro il primo trimestre dell'annosuccessivo all'anno di riferimento. L'allegato 2 del Decreto, è costituitoin pratica da 2 sezioni:La prima sezione contiene le infor-mazioni relative al Datore di Lavoro(Dati identificativi dell'azienda e del-l'unità produttiva, Numero di lavora-tori occupati, distinti in maschi efemmine); proprio il datore di lavorodeve fornire tali informazioni al Me-dico competente per consentirgli di

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Medico competente assolvere all'obbligo di trasmissio-ne, e più in generale di espletarecompiutamente il proprio incarico.La seconda sezione comprende, ol-tre i dati indicativi del Medico Com-petente stesso, i dati relativi alla sor-veglianza sanitaria, e quindi indicati-vi della “salute” dell’azienda:● numero e tipologia di malattie pro-fessionali segnalate ai sensi dell'art.139 del DPR 1124/65, distinti tra ma-schi e femmine; ● numero e tipologia di lavoratorisoggetti a sorveglianza sanitaria enumero di lavoratori sottoposti asorveglianza sanitaria nell’anno inconsiderazione. Tali numeri non èdetto che coincidano, come dimostral’esempio degli impiegati video ter-minalisti, che sono soggetti alla sor-veglianza sanitaria, ma con periodi-cità biennale/quinquennale (art. 176comma 1c, D.Lgs 81/2008). Manca,invece, una informazione importan-te, relativa al numero di lavoratoriminori soggetti e visitati.● Tipologia dei giudizi di idoneità allamansione, suddivisi in idoneità sen-za prescrizioni/limitazioni, in ido-neità parziale temporanea (con pre-scrizioni e/o limitazioni), in idoneitàparziali permanenti (con prescrizionie/o limitazioni), in non idoneità tem-poranee e in non idoneità perma-nenti. In origine, così come si legge all’art.1 della “Relazione accompagnatoriadel D.lgs 123/2007, legge delega peril testo unico” lo scopo di emanazio-ne del D.Lgs 81/2008 era quello diavere una “legge diretta a definire unassetto istituzionale che consental’organizzazione e la circolazione diinformazioni per poter meglio cono-scere i fenomeni infortunistici e lemalattie professionali” e non lo statodi salute in generale. A tale fine,informazioni relative alle tipologiedei giudizi di idoneità formulati all’in-terno dell’azienda hanno un signifi-cato limitato. E’ infatti noto, che il si-gnificato attuale e moderno del giu-dizio di idoneità è quello di esprime-re la compatibilità del lavoratore asvolgere tutte le fasi che compongo-no l’insieme della mansione, senza

subire danni alla salute. Ne derivache un giudizio d’idoneità parziale odi non idoneità (temporanea o per-manente) non sempre è la direttaconseguenza di un danno che il lavo-ratore sta subendo a causa dell’e-sposizione ai rischi professionali, maè più spesso l’espressione di una mi-sura preventiva adottata per non ag-gravare uno stato patologico da cui èaffetto il lavoratore stesso indipen-dentemente dall’esposizione profes-sionale.In questi casi un giudizio d’idoneitàparziale o di non idoneità ha la fun-zione di tutelare un soggetto “iper-suscettibile” in quanto portatore disituazioni patologiche che sono indi-pendenti dai rischi lavorativi, ma chepossono aggravarsi a causa dell’e-sposizione agli stessi o rendere insi-curo lo svolgimento della mansionespecifica. Pertanto, non si compren-de l’utilità della statistica sull’ido-neità quale indice di “salute dell’im-presa” e quale possa essere il suocontributo alla “conoscenza delladiffusione e della portata delle ma-lattie da lavoro”, che dovrebbe esse-re appropriatamente rappresentata,invece, dalla statistica delle malattieprofessionali denunciate che espri-mono il rapporto lineare tra esposi-zione e danno. Infatti anche in questocaso, non sempre le malattie denun-ciate sono imputabili all’azienda perla quale di stanno inviando i dati ag-gregati. Spesso, per manchevolezzeprecedenti, capita di dover denun-ciare patologie cagionate da esposi-zioni verificatesi in precedenti azien-de, e non nell’azienda in considera-zione. Quindi anche questa tipologiadi segnalazione perde il suo signifi-cato.● Dati relativi alla esposizione a ri-schi, presentati in una tabella in cuivengono riportati, sempre distintiper maschi e femmine, il numero dilavoratori esposti alle differenti tipo-logie di rischio. Interessante il fatto che nella listadei fattori di rischio sono compresinon solo i rischi per i quali il D.Lgs.81/08 e altre norme (DPR 1124/65per la silice libera cristallina, D.Lgs.

66/03 per il lavoro notturno) obbliga-no al processo di valutazione dei ri-schi ma anche una voce degli "altririschi evidenziati dalla valutazionedei rischi".● L’ultima tabella è particolare, ed èrelativa alle visite ai sensi dell'art. 41comma 4 del D.Lgs, 81/08, cioè le vi-site effettuate per la verifica dellaassunzione di sostanze stupefacentie psicotrope e l'alcoldipendenza.Per le sostanze stupefacenti e psico-trope la tabella richiede di specifica-re, sempre distinti tra maschi e fem-mine, i positivi al test di screening eal test di conferma;Per l'alcoldipendenza viene richiestoil numero di lavoratori inidonei allamansione (sempre distinti in maschie femmine). Tuttavia per rendere ge-stibile questa parte è necessario chela Conferenza Stato Regioni procedaalla attuazione di quanto dispostodall'art. 41 comma 4-bis (terminescaduto il 31 dicembre 2009); infattil’attuale ordinamento attuale nonprevede i casi e le condizioni per ef-fettuare la sorveglianza sanitaria, equindi non rende possibile la formu-lazione di giudizio di non idoneità al-la mansione.Fin dal suo apparire l’art. 40 ha sol-levato un vespaio di critiche e pole-miche, essendo ritenuto un’incom-benza burocratica, con scarsa rile-vanza epidemiologica, tanto che ild.Lgs 106/2009 ne aveva sospesol’applicazione. Anche la ConferenzaStato-Regioni si è resa conto delleproblematiche che l’applicazione po-trebbe determinare e all’art. 4 hastabilito che la trasmissione dei datiaggregati prevede un periodo transi-torio di 12 mesi dalla data di pubbli-cazione in GU, “al fine di consentireuna valutazione approfondita dellarispondenza della e previsioni deldecreto a criteri di semplicità e cer-tezza nella raccolta e della modalitàdi trasmissione della informazioniper la sperimentazione delle dispo-sizioni previste”. Per tanto la primatrasmissione dei dati avverrà per idati del 2012, entro giugno 2013.

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Ambiente

Autorizzazione alle emissionida lavorazioni meccaniche

Francesca CerettiIngegnere Ambientale [email protected]

A seguito della modifica del D.Lgs 152/06 (testo unico ambientale) gli stabilimenti chesvolgono lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (cometale o come frazione oleosa) delle emulsioni uguale o superiore a 500 Kg/anno do-vranno presentare domanda di autorizzazione generale alle emissioni in atmosferaentro il 31.07.2012 e dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 01.09.2013.

n po’ di storia…Si ricorda che le attività dilavorazioni meccaniche

dei metalli sono state consideratead inquinamento atmosferico po-co significativo dalla normativastatale fino dall’emanazione deld.lgs. n. 128/2010 (modifica ed in-tegrazione del d.lgs. n. 152/2006).In Lombardia dall’anno 2006 (conl’entrata in vigore della d.g.r.n.196/2005 prima e del d.d.s.8213/2009 poi) le stesse lavora-zioni meccaniche sono state disci-plinate in funzione del consumo diolio come attività in procedura or-dinaria o attività in deroga. Questo implica, per gli impiantirealizzati in data anteriore al 2006,la presenza di emissioni non trat-tate e non convogliate all’esternoo trattate e reimmesse all’internodell’insediamento.

Il nuovo Allegato tecnico n°32Regione LombardiaL’aspirazione delle emissioni de-rivanti dalle lavorazioni meccani-che è sempre stato un argomentocontroverso a causa di una seriedi fatto peculiari.Infatti dall’analisi del settore lavo-razioni meccaniche dei metalli èemerso che non sempre le emis-sioni che derivano da tali lavora-

zioni risultano tecnicamente con-vogliabili (ad esempio per laconformazione e la dimensionedei macchinari). Inoltre spesso ri-sulta non realizzabile un impiantodi aspirazione fisso all’esterno(ad esempio per la continua modi-fica del layout impiantistico tipicadi questo settore) e che quindi siapiù opportuno un’aspirazione lo-calizzata con reimmissione in am-biente di lavoro. Quindi, alla luce delle problemati-che sopra esposte e dell’evoluzio-ne normativa, uno specifico tavolotecnico formato dalla RegioneLombardia e da rappresentanzedelle Associazioni di categoria, haaggiornato l’esistente Allegato n.32 delle attività in deroga (ai sensidell’art. 272, comma 2, del d.lgs.n. 152/2006 e smi) relativo alle la-

vorazioni meccaniche dei metalli.In particolare nel nuovo Allegatotecnico n°32 che è entrato in vigo-re il 16 aprile 2012 si sono definitidei criteri minimi da considerareper verificare la convogliabilitàdelle emissioni diffuse e le pre-scrizioni da applicare per l’auto-rizzazione di eventuali emissionidiffuse per contenere l’impattodelle emissioni di polveri e/o neb-bie oleose verso l’ambiente ester-no e assicurare un ambiente di la-voro igienicamente idoneo per ilavoratori.Il gestore dell’impianto troveràquindi nel nuovo Allegato tecnico icriteri per valutare le seguentipossibili soluzioni impiantistiche:▪ emissioni aspirate e convogliateall’esterno;▪ emissioni aspirate e trattate con

U

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Ambiente

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filtro a bordo macchina con reim-missione all’interno del luogo di la-voro;▪ emissioni diffuse (non captate).

Presentazione istanza e tempi diadeguamentoA seguito dell’entrata in vigore deld.lgs n. 128/2010, gli impianti nonin possesso di autorizzazione re-gionale o provinciale relativi allelavorazioni meccaniche dei me-talli, si trovano nella condizione diimpianti non soggetti ad autoriz-zazione prima dell’emanazionedel d.lgs. n. 128/2010. Inoltre si ricorda che, per lo stes-so decreto, oggetto dell’autorizza-zione è lo stabilimento e non piùl’impianto o l’attività.Ciò premesso, si analizzano leprincipali casistiche riscontrabilinegli stabilimenti presso cui ven-gano svolte lavorazioni meccani-che dei metalli con consumocomplessivo di olio (come tale ocome frazione oleosa) delle emul-sioni uguale o superiore a 500Kg/anno.

CASO 1: Stabilimento non auto-rizzato per l’attività di lavorazionimeccaniche (anche in presenzadi altre attività in deroga già au-torizzate)Il gestore dovrà:● presentare domanda di adesio-ne all’autorizzazione generale perle lavorazioni meccaniche di cui

all’Allegato n. 32 - parte A - entroil 31 luglio 2012; ● adeguarsi alle prescrizioni entro il1° settembre 2013.

CASO 2.A: Stabilimento autoriz-zato con Autorizzazione ordina-ria in cui non è ricompresa l’atti-vità di lavorazione meccanicametalliIl Gestore dovrà: ● presentare una domanda di rin-novo dell’autorizzazione per mo-difica sostanziale all’autorizzazio-ne ordinaria già in possesso delladitta inerente a tutte le attivitàsvolte nello stabilimento entro il 31 luglio 2012 ;● adeguarsi alle prescrizioni entro il1° settembre 2013.

CASO 2.B: Stabilimento autoriz-zato con Autorizzazione ordina-ria in cui non è ricompresa l’atti-vità di lavorazione meccanicametalli soggetta a rinnovo Il Gestore qualora l’autorizzazioneordinaria sia soggetta a rinnovo aisensi dell’art. 281 del citato d.lgs.,dovrà:● presentare domanda di rinnovoentro le scadenze del calendarioregionale o comunque entro il 31luglio 2012 (vedi tabella seguen-te), fermo restando che l’adegua-mento per le lavorazione mecca-niche è fissato al 1 settembre2013. Per quanto detto, nel caso di ef-

fettuazione di lavorazioni mecca-niche, il calendario di presenta-zione dell’istanza di rinnovo aisensi dell’art. 281 del d.lgs.152/2006 diventa il seguente:

CASO 3: Stabilimento autoriz-zato in via generale per l’atti-vità di lavorazioni meccanicheai sensi del precedente Allega-to n. 32 Il gestore:● qualora non modifichi nulla diquanto comunicato con la do-manda di adesione già autoriz-zata potrà proseguire sulla basedelle prescrizioni del preceden-te Allegato n. 32;● qualora apporti modifiche aquanto comunicato con la do-manda di adesione già autoriz-zata dovrà presentare comuni-cazione di modifica sulla basedel nuovo Allegato n. 32.

CASO 4: Stabilimento autoriz-zato con autorizzazione ordina-ria per l’attività di lavorazionimeccaniche Il gestore potrà scegliere:● di proseguire con l’autorizzazio-ne con procedura ordinaria ri-spettando quanto in essa conte-nuto;● di presentare domanda di ade-sione con passaggio dalla proce-dura ordinaria alla procedurasemplificata per il nuovo Allegaton. 32 all’autorizzazione generale.

Tabella scadenze presentazione domande delle province lombarde

Data di presentazione delladomanda e/o data dell’autorizza-zione esistente

Data di presentazione delladomanda di rinnovo dell’autoriz-zazione

Data di presentazione delladomanda di rinnovo dell’autoriz-zazione in caso di lavorazionimeccaniche non autorizzate

Fino al 31/12/1988 (ex art. 12 d.P.R. n.203/1988) Entro il 31/12/2011 Entro il 31/12/2011

Dal 01/01/1989 al 31/12/1995 Tra 01/01/2012 ed il 31/12/2012 Entro il 31/07/2012

Dal 01/01/1996 al 31/12/1999 Tra 01/01/2013 ed il 31/12/2013 Entro il 31/07/2012Dal 01/01/2000 al 31/12/2002 Tra 01/01/2014 ed il 31/12/2014 Entro il 31/07/2012

Dal 01/01/2003 al 29/04/2006 Tra 01/01/2015 ed il 31/12/2015 Entro il 31/07/2012

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Requisiti tecnico-costruttivi egestionaliDi seguito si riportano le indica-zioni di carattere generale che iGestori dovranno tenere presen-te nella progettazione e nella ge-stione degli impianti, in partico-lare per quanto concerne la con-vogliabilità delle emissioni.

Aspirazione delle emissioniLe condizioni in cui le macchinepossono essere predisposte perl’aspirazione ed il convogliamen-to delle emissioni sono le se-guenti:- macchinari segregabili/segre-gati in cui, pur non essendo pre-visti specifici punti di aspirazioneda parte del costruttore, è possi-bile una chiusura efficace dellamacchina;- macchine automatiche; - macchine che lavorano ad ele-vate velocità (ad esempio, flussiintensi, pressioni elevate di lu-brorefrigerante e formazione si-gnificativa di nebbie/vapori daaspirare);- soffiaggi con aria qualora posi-zionati in punti fissi, segregabilisenza interferenza con le lavora-zioni.Tuttavia, anche nelle ipotesi so-praesposte, può verificarsi il casodi una parziale non convogliabi-lità delle emissioni (ad esempionastro trasportatore al servizio diuna macchina operatrice): inquesti casi è ammessa la segre-gazione e l’aspirazione solo suuna parte del macchinario.Risultano, viceversa, difficilmen-te realizzabili (ad esempio in re-lazione alla presenza di dispositi-vi di sicurezza) l’aspirazione ed ilconvogliamento, in particolareper gli impianti esistenti, in situa-zioni in cui si hanno:- macchine estese aperte non fa-cilmente segregabili ed aspirabili;

- punti di possibile emissione di-spersi nell’intorno della macchi-na (ad esempio nastrini di estra-zione pezzo, nastrini estrazionemorchie, punti di intervento ma-nuale dell’operatore, vasche fil-trazione olio, ecc.);- macchine che prevedono la ma-nualità continua dell’operatore;- macchine che lavorano a bassaintensità operativa e/o con bassepressioni di lubrorefrigerante;- soffiaggi con aria fissi o condot-ti manualmente quando, per po-sizione o modalità di impiego, lacaptazione risulterebbe pocopraticabile e/o poco efficace.

Convogliamento verso l’esternoe reimmissione in ambiente dilavoroFatto salvo il principio generalesecondo il quale risulta preferibileil convogliamento all’esterno e ilmantenimento delle condizioni disalubrità del luogo di lavoro, èammesso l’impiego di sistemi diaspirazione e trattamento a bordomacchina con reimmissione al-l’interno dell’ambiente di lavoro. Tali aspirazioni localizzate conreimmissione in ambiente di la-voro dovranno in ogni caso ri-spettare le condizioni di installa-zione ed esercizio riportate nelnuovo Allegato n.32 ovvero:● Il sistema di abbattimento dellepolveri/nebbie oleose dovrà pre-vedere uno stadio di pre–tratta-mento (ad esempio: metallico,sintetico, elettrostatico) e filtro fi-nale ad alta efficienza risponden-te alla norma UNI EN 1822 :2010;● il sistema dovrà prevedere undispositivo per il controllo dellafunzionalità (ad esempio presso-stato differenziale/allarme);● il gestore dovrà seguire la pro-cedura di controllo/manutenzio-ne dell’impianto di abbattimento

secondo le tempistiche previstedal manuale del fabbricante; ● in ogni caso dovrà essere ga-rantita una manutenzione alme-no annuale, di cui dovrà esseretenuta registrazione.

Emissioni diffuseSono ammesse eventuali emis-sioni diffuse evacuate in atmo-sfera tramite ricambi d’aria (me-diante finestrature di colmo o inparete dei locali, torrini di eva-cuazione, ecc.) funzionali al ri-spetto delle norme di igiene dellavoro.Tali emissioni diffuse dovrannoperò rispettare un limite relativoal flusso di massa degli inqui-nanti, da dimostrarsi per ognisingolo edificio dell’azienda, me-diante un calcolo indicato nellarelazione tecnica semplificata.In sintesi il sopra citato calcolotiene conto dei seguenti fattori:● numero di macchine per lavo-razioni meccaniche installate;● concentrazione di polveri/neb-bie oleose da ricavarsi da indagi-ne ambientali svolte;● portata diffusa di sfiati e ricam-bi d’aria.

Modalità e controllo delle emis-sioni I campionamenti analitici al ca-mino per le attività autorizzatecon il nuovo Allegato tecnicon°32 dovranno essere effettuatecon periodicità:- annuale per stabilimenti conconsumo di olio uguale o supe-riore a 4.000 kg/anno e/o consu-mo di materiale abradente ugua-le o superiore a 2.000 kg/anno;- biennale per stabilimenti conconsumo di olio inferiore a 4.000kg/anno e/o con consumo di ma-teriale abradente inferiore a2.000 kg/anno.

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Sicurezza

finalmente in corso di definizione e dichiarimento l’obbligo di valutazione deirischi per le aziende che occupano meno

di 50 e meno di 10 lavoratori. Secondo la normati-va vigente infatti “i datori di lavoro che occupanofino a 10 lavoratori effettuano la valutazione deirischi sulla base delle procedure standardizzate.Tali procedure avrebbero dovuto essere approvatedalla Commissione consultiva permanente per lasalute e sicurezza sul lavoro e, in assenza dellestesse, i datori di lavoro avrebbero dovuto effet-tuare la valutazione dei rischi in sostituzione del-l’autocertificazione ammessa fino al 30 giugno2012.I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavorato-ri possono invece effettuare la valutazione dei ri-schi sulla base delle stesse procedure standar-dizzate.

La Commissione consultiva permanente per lasalute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Mi-nistero del Lavoro, nella seduta del 16 maggio2012, ha approvato le procedure standardizzateper la valutazione dei rischi nelle aziende che oc-cupano fino a 10 lavoratori.Un decreto interministeriale dovrà ora recepire leindicazioni della commissione dopo aver acquisi-to il parere della Conferenza Stato-Regioni.Al momento dell’entrata in vigore delle procedu-re, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavora-tori dovranno quindi procedere alla valutazionedei rischi come previsto dal comma 5 dell’articolo29 del D.lgs. 81/08 e di conseguenza sarà anchesospeso il regime transitorio che consente di au-tocertificare l’effettuazione della valutazione deirischi.

L’autocertificazione è infatti ammissibile, secondol’articolo 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08 fino allascadenza del diciottesimo mese successivo alladata di entrata in vigore del decreto interministe-riale e comunque non oltre il 30 giugno 2012, ter-mine quest’ultimo prorogato al 31 dicembre 2012dal decreto legge del 12 maggio 2012, n. 57 conte-nente “Disposizioni urgenti in materia di tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoronel settore dei trasporti e delle microimprese”.

Si ricorda che l’utilizzo di autocertificazione e/oprocedure standardizzate, non è consentito alleseguenti attività:● aziende di cui all’articolo 31, comma 6, letterea), b), c), d), f) e g);a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 deldecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e suc-cessive modificazioni, soggette all’obbligo di noti-fica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del me-desimo decreto;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e successive modificazioni;d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposi-to separato di esplosivi, polveri e munizioni;f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche eprivate con oltre 50 lavoratori.● aziende in cui si svolgono attività che espongo-no i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmo-sfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessiall’esposizione ad amianto.

Autocertificazione, valutazione dei rischi, procedure standardizzate

Alessandro Pagani Formatore consulente [email protected]

È

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