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SOCIETA’ DI COMODO

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SOCIETA’ DI COMODO

La Legge n. 148 del 14 settembre 2011 (Legge di conversione della Manovra-bis) ha introdotto modifiche in tema di società di comodo (o “non operative”):

1)MAGGIORAZIONE IRES DEL 10,5 %

2)DUE NUOVE IPOTESI DI SOCIETA’

DI COMODO

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MAGGIORAZIONE IRES

SOGGETTI CUI SI APPLICA LA MAGGIORAZIONE•Soggetti cui si applica la disciplina delle società di comodo (spa, sapa, srl, snc, sas e equiparate ex art. 5 T.U.I.R, società ed enti di ogni tipo non residenti ma aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che conseguono un reddito imponibile ai fini Ires

SOGGETTI ESCLUSI•Società di persone non operative (o soggetti equiparati ex art. 5 T.U.I.R) i cui soci sono PFN.B.: In tal caso, il reddito imputato al socio concorre a formare il reddito complessivo e sarà tassato con le ordinarie aliquote progressive

Sono previste regole specifiche per redditi prodotti da:•SOCIETA’ DI PERSONE(e soggetti assimilati ex art. 5 Tuir) I CUI SOCI SONO SOCIETA’ DI CAPITALI :applicazione della maggiorazione alla parte di reddito imputato per trasparenza alla società di capitali•SOCIETA’ DI CAPITALI”TRASPARENTI” ex art. 115 e 116 TUIR•SOCIETA’ DI CAPITALI ADERENTI AL REGIME DI TASSAZIONE CONSOLIDATA ex artt..117 e ss. TUIR

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MODALITA’ DI CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE IRES

ESEMPIOReddito minimo superiore a reddito complessivoSocietà Gamma S.r.l.:- periodo di imposta 2012;- test di operatività NON superatoReddito complessivo: Euro 100.000Reddito minimo: Euro 150.000Reddito imponibile: Euro 150.000Determinazione dell’IRES: Euro 150.000 (reddito imponibile) * 38% (27,5% IRES ordinaria + 10.5% maggiorazione) = Euro 45.000

ESEMPIOReddito minimo inferiore a quello complessivoSocietà Gamma S.r.l.:- periodo di imposta 2012;- test di operatività NON superatoReddito complessivo: Euro 100.000Reddito minimo: Euro 80.000Reddito imponibile (art. 75 T.U.I.R.): Euro 100.000Determinazione dell’IRES: Euro 100.000 (reddito imponibile) * 38% (27,5% IRES ordinaria + 10.5% maggiorazione) = Euro 38.000

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COMPENSAZIONE CON PERDITE PREGRESSE

1° step: le perdite pregresse formano oggetto di compensazione nei limiti della quota parte del reddito eccedente quello minimo (Art. 30, comma 3, L. 724/94): reddito dichiarato – reddito minimo = perdita compensabile

2° step: a seguito del D.L. 98/2011 la perdita compensabile calcolata col 1° step può essere utilizzata nei limiti dell’80% della differenza tra reddito dichiarato e reddito minimo. 3° step: si potrebbe ritenere che il 1° step esaurisca la disciplina della limitazione all’utilizzo delle perdite delle società di comodo. Conseguentemente la perdita è compensabile col 100% del reddito e sine die.

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Presenza di perdite fiscali pregresseSocietà Gamma S.r.l.:- periodo di imposta 2012;- test di operatività NON superatoReddito complessivo: ............... Euro 100.000Reddito minimo: ....................... Euro 80.000Perdite fiscali pregresse: ........... Euro 50.000

1 step: € 100.000 - € 80.000 = € 20.0002 step: € 20.000 * 80% = € 16.0000 (perdita compensabile)Reddito imponibile (art. 75 T.U.I.R.): Euro 84.000 (Reddito complessivo Euro 100.000 – Perdita compensabile, Euro 16.000)Determinazione dell’IRES: Euro 84.000 (reddito imponibile) * 38% (27,5% IRES ordinaria + 10.5% maggiorazione) = Euro 31.920

COMPENSAZIONE CON PERDITE PREGRESSE

ESEMPIO (con limitazione della compensazione all’80% del reddito)

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LE DUE NUOVE IPOTESI DI SOCIETA’ DI COMODO

Sono state introdotte due nuove ipotesi di società di comodo

Soggetti che conseguono in un triennio perdite fiscali

Soggetti che conseguono in un triennio perdite fiscali per due periodi di imposta e dichiarano un reddito inferiore a quello “minimo” nell’altro

La presunzione di operatività prescinde dalla verifica da effettuarsi con il test di operatività!

Tale presunzione non si applica se ricorre una delle cause di esclusione/disapplicazione ex art. 30, comma 3 lett. c), L. 724/94; se ricorre una delle cause di esclusione individuate dal Provvedimento del Direttore dell’AE e se è stato attivato interpello preventivo ex art. 30, comma 4 –bis, L. 724/94.

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Decorrenza(art. 2, comma 36-duodecies)

La nuova disciplina si applica ai redditi conseguiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (2012)

•si applicherà al reddito dichiarato per il 2012 nell’Unico 2013;

•la base di riferimento per l’applicazione della disciplina delle società di comodo è costituita dal triennio 2009-2010-2011

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Calcolo degli acconti

La determinazione degli acconti dovuti dovrà essere fatta come se le nuove regole fossero già in vigore nel 2011: le società dovranno verificare se nel triennio precedente (dal 2008 al 2010) sussistevano i requisiti per l’applicazione della disciplina delle società di comodo ( 3 esercizi in perdita o 2 in perdita e uno con utile inferiore alla soglia)

Se l’esito di tale verifica è positivo, si dovrà rideterminare un’imposta virtuale del 2011 applicando le norme sulla società di comodo (aliquota Ires al 38% da applicarsi al reddito presunto o minimo)

Ciò salvo che il contribuente, in sede di determinazione degli acconti, opti per il metodo previsionale se ritiene di non rientrare nella norma a consuntivo (il periodo di riferimento, in tal caso, sarà costituito dal triennio 2009-2010-2011)

SOCIETA’ NEOCOSTITUITE: le nuove norme si applicano prendendo a base i primi 3 esercizi dalla costituzione e hanno effetto a partire dal 4° anno

ESEMPIO: •Società costituita nel 2011•Verifica limitata al triennio 2011-2012-2013•In caso di perdite ripetute :applicazione delle nuove norme dal 2014

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CONFRONTO CON L’ART. 24 DEL D.L. n. 78/2010 (Contrasto al fenomeno delle imprese in

perdita sistemica)

ART. 24 D.L. n. 78/2010

LA PERDITA SISTEMICA HA CONSEGUENZE SOLO SUL PIANO ACCERTATIVO

NORME INTRODOTTE DAL D.L. N. 138/2011

INCIDONO SUL PIANO SOSTANZIALE DETERMINANDO UN AGGRAVIO DEL PRELIEVO

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