Social media e pa quadro normativo

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A e Social Media uadro normativo ecum PA e Social Media» – Ministero per la PA e la semplificazione)

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 Nel "Vademecum Social Media e PA" pubblicato a fine 2011 dal Ministero per la PA e la Semplificazione, sono contenute anche utili indicazioni sulle norme da tenere in conto nel momento nel quale una PA decide di utilizzare un social network site.

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PA e Social MediaQuadro normativo

(tratto dal «Vademecum PA e Social Media» – Ministero per la PA e la semplificazione)

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«Nel nostro ordinamento non esistono precisi obblighi giuridici relativi alla presenza delle Pubbliche Amministrazioni sui siti di social networking, in quanto il legislatore ha ritenuto opportuno che la scelta di utilizzare gli strumenti del social Web sia assunta soltanto dagli Enti che sono in condizione di accettare le dinamiche e mettere in pratica i paradigmi già enunciati». «Smentendo un diffuso, ma errato, luogo comune, è possibile affermare che non esistono ostacoli giuridici all’utilizzo dei social media da parte delle Pubbliche Amministrazioni; al contrario, in più documenti come le Linee guida per i siti web della PA, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha auspicato un uso proficuo dei social media per fini istituzionali, specialmente nel campo della comunicazione».

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Provvedimento Descrizione Parole chiave

Legge n. 633/1941

Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Copyright, Diritto d’autore,Titolarità dei contenuti e deidati pubblici

Legge n. 150/2000

Disciplina delle attività diinformazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni

Comunicazione Pubblica, URP

D. Lgs. n. 196/2003

Codice in materia di prote-zione dei dati personali

Privacy, Sicurezza

Legge n. 4/2004 Disposizioni per favorirel'accesso dei soggetti disabiliagli strumenti informatici

Accessibilità

D. Lgs. n. 82/2005

Codice dell’AmministrazioneDigitale

Diritto dei cittadini all’usodelle tecnologie, e-democracy,e-partecipation, Titolarità deidati pubblici, Servizi on line

D. Lgs. n. 163/2006

Codice dei contratti pubbliciin materia di lavori, servizi eforniture

Contratti, Condizioni e terminid’uso

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Decreto legge 82/2005

Art. 9Partecipazione democratica elettronica

«Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per

promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti

politici e civili sia individuali che collettivi».

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Legge 150/2000

Art.1Finalità e ambito di applicazione

«Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del

percorso dei procedimenti amministrativi;f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in

Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

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In sostanza, i social media rappresentano, data la loro natura ediffusione, la perfetta base di appoggio per istituire uno o piùcanali di comunicazione tra PA e cittadinanza.

La presenza della PA sui social media non può ritenersi sostitutiva della presenza sul sito istituzionale dell’Amministrazione, mai e per nessuna ragione.

Ciò perché possono esserci (e ci sono) utenti che non vogliono iscriversi a questo o quel social media, ed è un loro diritto, e la PA violerebbe il principio di neutralità tecnologica se così non facesse.

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Normalmente l’iscrizione a un social media è gratuita, ma comporta comunque l’accettazione dei termini di un contratto standarde non contrattabile.

La decisione di iscriversi a un social media va quindi presa(o almeno autorizzata) «dal soggetto che, in base all’ordinamento dell’Ente, è in grado di impegnarlo verso l’esterno».

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«Assume grande importanza la lettura dei termini di servizio (in inglese Terms of Service o TOS) che devono essere accettati dall’Ente prima di poter accedere ai servizi di social media e, quindi, prima della creazione del profilo».

«Tali condizioni, che è opportuno conservare al pari di qualunque altro contratto, si occupano di:riservatezza dei dati degli utenti (privacy policy) DL 196/03; condotte consentite all’utente;diritti sui contenuti inseriti dagli utenti;limitazioni di responsabilità del fornitore».

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Vanno monitorati, inoltre:i comportamenti vietati dal gestore del social media;il fatto che i contenuti pubblicati non ledano il diritto d’autore;eventuali cambiamenti dei TOS.

È opportuno che la PA, una volta scelto di iscriversi a un social media, rilasci, a uso interno, un documento sulla social media policy da adottare.

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«La social media policy interna ha l’obiettivo di assicurare una corretta e proficua presenza dell’Ente sui social network, fornendo agli operatori tutte le indicazioni necessarie quali:indicare l’ufficio (o la struttura) che si

occupa della gestione del profilo dell’Ente …;

precisare quali contenuti possano essere pubblicati e con quale tipo di licenza;

informare tutti i dipendenti dell’Ente delle attività intraprese sui social media, definendo l’interazione con i diversi uffici;

definire le cautele in materia di sicurezza (come, per esempio, in relazione ai requisiti delle password di accesso).

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Nella social media policy interna vanno rese chiare:

le licenze con cui sono pubblicati i contenuti dell’Ente (testi, foto, video) e se questi possono essere riutilizzati;

l’informativa in materia di riservatezza dei dati personali in cui rendere noto come saranno trattate le informazioni degli utenti nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003;

quali sono le condotte consentite e quali i comportamenti che possono determinare l’eliminazione del commento / contenuto e, eventualmente, la segnalazione all’autorità giudiziaria competente (frasi ingiuriose e offensive, commenti osceni, contenuti illegali, contenuti classificabili come spam).

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Il Vademecum infine si concentra sull’aspetto dellaAccessibilità dei siti alle persone disabili, da tenere particolarmente presente quando ci si occupa di social media.

Le indicazioni contenute nella legge 4/04 e nell’allegato A del decreto legge 82/05 vanno dunque applicati allo scopo di garantireparità di condizioni per l’accesso ai contenuti rilasciati dall’Entesul social media ai soggetti disabili e/o diversamente abili.

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Maurizio ScibiliaSocial Media Partner