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STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
1° REPARTO - ORDINAMENTO E PERSONALE
SMA-ORD-011
“NORMATIVA GENERALE SULL’ORARIO
DI SERVIZIO E SUL LAVORO
STRAORDINARIO”
EDIZIONE 2015
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
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III Originale
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ELENCO DI DISTRIBUZIONE
Per competenza (*): COMANDO DELLA SQUADRA AEREA SEDE COMANDO LOGISTICO DELL’A.M. SEDE COMANDO DELLE SCUOLE A.M. / 3ª R.A. BARI DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’A.M. SEDE COMANDO 1ª REGIONE AEREA MILANO ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO SEDE ISTITUTO SUPERIORE SICUREZZA VOLO ROMA UFFICIO GENERALE DI CONTROLLO INTERNO SEDE UFFICIO GENERALE PER L’INNOVAZIONE MANAGERIALE SEDE UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA AMBIENTALE SEDEUFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA SEDEUFFICIO DELL’ISPETTORE PER L’AVIAZIONE DELLA MARINA ROMA UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI SEDE UFFICIO DEL CAPO DEL CORSO DEL GENIO AERONAUTICO SEDE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO SEDE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO SEDE UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA SEDE SEGRETERIA PERMANENTE COMMISSIONE SUPERIORE AVANZAMENTO SEDE SEGRETERIA PERMANENTE COMMISSIONE ORDINARIA AVANZAMENTO SEDE COMMISSIONE PERMANENTE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI SEDE UFFICIO DI SUPPORTO COMMISSIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI SEDE COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA
Per conoscenza: MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO DEL MINISTRO ROMA SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA STATO MAGGIORE DIFESA ROMA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A. ROMA STATO MAGGIORE ESERCITO ROMA STATO MAGGIORE MARINA ROMA COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEL CARABINIERI ROMA UFFICIO GENERALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI ROMA UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE ROMA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE ROMA COCER A.M. SEDE
Diramazione interna:UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI S.M.A. SEDE SEGRETERIA PARTICOLARE CAPO DI S.M.A. SEDE UFFICIO GENERALE PER LA COMUNICAZIONE SEDE UFFICIO GENERALE DI CONSULENZA E AFFARI GIURIDICI DELL’A.M. SEDE STATO MAGGIORE AERONAUTICA
- UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI S.M.A. SEDE - SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SOTTOCAPO DI S.M.A. SEDE - 1° REPARTO SEDE- 3° REPARTO (*) SEDE - 4° REPARTO SEDE- 6° REPARTO SEDE- REPARTO GENERALE SICUREZZA (*) SEDE - UFFICIO GENERALE SPAZIO AEREO E METEOROLOGIA SEDE
(*): Per riproduzione e per successiva diramazione ai Comandi/Enti/Reparti/Uffici dipendenti.
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VII Originale
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REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI
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IX Originale
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I N D I C E Pag.
ATTO DI APPROVAZIONE III ELENCO DI DISTRIBUZIONE V ELENCO DELLE AGGIUNTE E VARIANTI VII INTRODUZIONE XIII QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO XV
CAPITOLO 1 - ORARIO 1. Generalità 1 2. Orario di lavoro e orario di servizio 1 3. Ore eccedenti o carenti rispetto alle normali attività 9 4. Forme di retribuzione 13 a. Compenso in denaro 13 b. Recupero compensativo 21 5. Pausa Pasto 27
CAPITOLO 2 – PARTICOLARI POSIZIONI D’IMPIEGO 1. Attività fuori sede 33 2. Turnazioni 37 3. Personale impiegato in incarichi particolari 43 4. Personale impiegato presso gli Enti NATO in Italia 43 5. Servizi presidiari e di Reparto armati e non 45 6. Reperibilità 49 7. Casi di esclusione 51
CAPITOLO 3 – ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 1. Rilevazione oggettiva delle presenze 55 2. Disposizioni finanziarie 59
ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO “A” 63
ALLEGATO “B” 65-69
ALLEGATO “C” 71
ALLEGATO “D” 73-81
ALLEGATO “E” 83-87
ALLEGATO “F” 89-91
ALLEGATO “G” 93
ALLEGATO “H” 95
ALLEGATO “I” 97
ALLEGATO “J” 99-101
ALLEGATO “K” 103-105
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XI Originale
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ALLEGATO “L” pag. 107-137
ALLEGATO “M” 139
ALLEGATO “N” 141
ALLEGATO “O” 143-145
ALLEGATO “P” 147
ALLEGATO “Q” 149
ALLEGATO “R” 151
ALLEGATO “S” 153
ALLEGATO “T” 155
ALLEGATO “U” 157-163
ALLEGATO “V” 165
ALLEGATO “W” 167
ALLEGATO “X” 169-175
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XIII Originale
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INTRODUZIONE
Le disposizioni contenute nella presente direttiva costituiscono il riferimento univoco cui deve
essere conformato l’orario di servizio del personale militare e l’istituto del lavoro straordinario dei
quali, per effetto dei provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, è stato modificato il quadro
giuridico di riferimento e, di conseguenza, le modalità applicative.
Le disposizioni che seguono hanno carattere prescrittivo. Gli esempi citati non esauriscono le
casistiche e le modalità applicative delle disparate realtà presenti in ambito F.A., tuttavia,
costituiscono un ausilio necessario per l’applicazione pratica in casi particolari e consentire la
necessaria uniformità di applicazione in A.M..
La direttiva costituisce, al tempo stesso, strumento e limite con cui il Comandante, nell’ambito della
discrezionalità consentita dalle disposizioni in vigore e della propria responsabilità, gestisce le
risorse umane per il conseguimento degli obiettivi della Forza Armata.
A tal fine risulta indispensabile che, da parte dei Comandanti, venga curata la massima diffusione
della presente direttiva fino ai minimi livelli organizzativi allo scopo di:
- permetterne la massima conoscenza al personale;
- assicurare uniforme trattamento;
- evitare interpretazioni difformi.
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XV Originale
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- Legge 8 agosto 1990, n. 231;
- Circolare 249137/02/07382 del 23/8/1990 di Segredifesa;
- Decreto del Ministro della Difesa 25 settembre 1990;
- Decreto del Ministro della Difesa 4 dicembre 1990;
- Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 10 dicembre 1990, n. 192436, come
modificato dal Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 24 dicembre 1999, n. 198182 e
dal D.I. 17 marzo 2005;
- Circolare 295451/02/14793 del 25/2/1992 di Segredifesa;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
- Legge 5 novembre 2004, n. 263;
- Legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre
2005, n. 273;
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;
- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185.
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CAPITOLO PRIMO
ORARIO
1. GENERALITA’
Ferma restando la totale disponibilità al servizio che caratterizza il rapporto di impiego del
personale militare, gli istituti dell'orario di servizio, del compenso per lavoro straordinario e del
recupero compensativo sono disciplinati dall’articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231
(Allegato "A"), dai relativi Decreti di applicazione (Allegati "B", "C" e "D") e dai
provvedimenti di “concertazione” (Allegati da "E" a “K”). Detti istituti articolano le attività
giornaliere in prestazioni ordinarie programmate e in lavoro straordinario, con il quale é
assicurato il conseguimento dei fini istituzionali cui non si possa far fronte durante il normale
orario delle attività giornaliere.
A livello interforze la normativa di riferimento è la Direttiva del S.G.D./D.N.A. sull’orario di
lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare (3ª edizione 2002/20031 -
Allegato “L”), che lascia agli Stati Maggiori di Forza Armata la possibilità di emanare proprie
direttive integrative nel quadro delle particolari esigenze degli Enti dipendenti.
In questo quadro la presente Direttiva si pone come normativa di F.A. per la disciplina di tutte
le attività connesse all’orario di servizio e al lavoro straordinario del personale militare in
servizio permanente.
2. ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO
a. L’orario di lavoro settimanale è la quantità di lavoro, espressa in ore, che il personale è
tenuto a prestare nell’arco di una settimana. Tale monte ore è fissato, per il personale in
servizio permanente fino al grado di Tenente Colonnello in 36 ore settimanali2. Tale
disposizione si applica anche ai Colonnelli e agli Ufficiali Generali per effetto dell’art. 2 della
1 Aggiornata alla variante n° 6 prot. M_D GSGDNA/0507392 del 8 febbraio 2011. 2 Art. 11 del D.P.R. 163/2002.
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legge 5 novembre 2004, n. 263. Tutte le prestazioni di lavoro eccedenti questo limite,
ricadono sotto la disciplina dell’istituto dello straordinario.
b. L’orario di servizio coincide con l’orario delle attività giornaliere ed è l’arco temporale
durante il quale si svolgono le attività istituzionali (operative, addestrative, logistiche) presso
gli Enti/Reparti della F.A.. Sulla base di quanto sancito dall’attuale quadro normativo di
riferimento3, l’orario di servizio del personale militare AM:
- è ripartito nell'arco di 5 giorni (dal lunedì al venerdì), ferma restando la possibilità di
organizzarlo su 6 giorni (dal lunedì al sabato), quando reso opportuno dalla specifica
organizzazione della F.A. e di consentire il rispetto di festività diverse dalla domenica,
previste da altri culti religiosi4;
- è fissato5 dalle 08.00 alle 16.30 dal lunedì al giovedì con un intervallo per la
consumazione del pasto pari a 30 minuti; dalle 08.00 alle 12.00 il venerdì (in tale giorno è
previsto il pomeriggio libero programmato di cui al D.M. 25 settembre 1990). Dalle
12.00 alle 16.30 del venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 del sabato può essere assicurata una
presenza ridotta quale “nucleo di risposta” per eventuali impreviste esigenze;
- comprende periodi di lavoro effettivamente svolti, escludendo dal computo delle ore i
tempi riservati alla consumazione dei pasti;
- è definito dettagliatamente dai Capi di S.M. di F.A. e dal Segretario Generale/DNA,
sentito il CO.CE.R., in relazione alle specifiche esigenze operative, addestrative,
ambientali e stagionali ed in funzione di particolari situazioni locali connesse con la
disponibilità delle mense, tenendo conto anche dell'orario svolto dal personale civile
eventualmente presente, in attuazione degli accordi sindacali vigenti.
c. L’articolazione dell’orario del personale militare deve sempre garantire il regolare
funzionamento degli Enti/Reparti della Forza Armata per l’intera durata delle attività
giornaliere.
d. Nelle unità operative, addestrative o logistiche gli orari di inizio e termine dell'attività, fatto
salvo il criterio della continuità dell'impegno lavorativo, possono essere articolati, in
relazione a particolari esigenze di servizio, anche su diverse fasce orarie comprese nell'arco
diurno, che va dalle 06.00 alle 22.00 (es.: orari giornalieri differenti per i singoli equipaggi
di volo), secondo le procedure indicate ai successivi punti f. e g..
3 Art. 10, comma 4, del D.P.R. 394/95. 4 D.M. Difesa 25 settembre 1990. 5 Sulla base di quanto sancito dal D.M. 25 settembre 1990, dal D.P.R. 394/95, dal D.P.R. 255/99, dal D.P.R. 163/2002, dal D.P.R.
52/2009 e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali dei diversi settori d’impiego.
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e. Le eventuali proposte relative a varianti rispetto all'orario di base di F.A., opportunamente
motivate, devono essere rappresentate per via gerarchica allo Stato Maggiore A.M. per le
successive determinazioni del Signor Capo di S.M.A., sentito il Co.Ce.R.. Tali proposte
qualora coinvolgano Enti insistenti sul medesimo sedime aeroportuale, ma dipendenti da
diversi Alti Comandi, dovranno essere preventivamente coordinate tra questi, al fine di
adottare, per quanto possibile, un orario unico di sedime6. La proposta dovrà essere
successivamente rappresentata allo Stato Maggiore A.M. dall’Alto Comando da cui dipende
l’Ente che fornisce supporto logistico agli altri organismi coubicati, corredata dalle
valutazioni inerenti la sostenibilità organizzativa e finanziaria di tale supporto.
f. Modifiche temporanee all’orario dell’Ente, purché occasionali e rese indispensabili da
particolari e momentanee esigenze di natura operativa, addestrativa, ambientale, locale,
possono essere apportate dai Comandanti di Corpo. Di tali modifiche, comunque, deve
essere data tempestiva comunicazione all'Autorità sovraordinata.
g. In applicazione dell’art. 10, comma 7, del D.P.R. 255/99, il Comandante dell’Ente, previa
autorizzazione della rispettiva Autorità sovraordinata7, può articolare con criteri di
flessibilità l’orario settimanale di lavoro disciplinato ai precedenti sottoparagrafi a. e c.,
prevedendo fasce temporali entro le quali anticipare o posticipare l’inizio ed il termine delle
prestazioni lavorative giornaliere che però possono variare l’orario di base soltanto fino ad
un massimo di 1 ora.
h. Sia gli organi della Rappresentanza Militare che i diretti interessati possono avanzare
richieste volte ad articolare, entro il limite massimo di un’ora, l’orario di lavoro con criteri di
flessibilità. Tali proposte, che devono essere compatibili con le esigenze di servizio, sono
sottoposte all’approvazione del Comandante di Corpo ai fini di una valutazione di carattere
operativo/funzionale.
i. Al fine di ottemperare all'assolvimento dell’orario settimanale, devono essere prese in
considerazione in ordine di priorità le ore di attività feriale diurna, feriale notturna/festiva
diurna ed infine quella festiva notturna8.
j. In relazione ad esigenze operative/addestrative/logistiche i Comandanti di Corpo possono
accogliere, con le opportune limitazioni a casi eccezionali e per comprovati motivi,
6 Atteso che non possono essere duplicati i servizi connessi con il trasporto del personale. 7 In questo senso ogni Alto Comandante e Comandante di R.A. autorizza per sé e per gli Enti/Comandi/Reparti gerarchicamente
dipendenti. A livello centrale il Sottocapo di S.M. autorizza per l'area S.M.A.; i Capi degli organismi di vertice non dipendenti dal Sottocapo di SMA per i rispettivi Enti.
8 Conseguentemente andranno compensate con il compenso per lavoro straordinario (di cui al successivo paragrafo 4 sottoparagrafo a.) prioritariamente le ore festive notturne, in subordine quelle feriali notturne/festive diurne ed infine quelle feriali diurne. Di contro l’eventuale recupero compensativo (di cui al successivo paragrafo 4 sottoparagrafo b.) interesserà prioritariamente le ore feriali diurne, poi quelle feriali notturne/festive diurne ed infine quelle festive notturne.
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eventuali richieste di modifiche all’orario giornaliero per il singolo dipendente, purché
articolati su 36 h. settimanali; tali modifiche individuali potranno essere autorizzate a
carattere temporaneo ed eventualmente rinnovabili su richiesta.
k. L’Ente che fornisce supporto logistico avrà cura di regolamentare l’eventuale impiego degli
automezzi militari adibiti al trasporto del personale, al fine di assicurare il rispetto dell'orario
di servizio.
l. Non rientra nel computo dell'orario di servizio, al fine della rilevazione dell’inizio e del
termine dell'attività lavorativa giornaliera, il tempo impiegato per il trasporto dalla zona
logistica a quella operativa e viceversa, del personale turnista o non, in servizio presso le
predette zone, ancorché i siti medesimi facciano parte di un unico comprensorio operativo.
m. Il calcolo dell'attività lavorativa va riportato in minuti nelle rilevazioni giornaliere/mensili e
non va effettuato alcun arrotondamento, per difetto o per eccesso, in sede di liquidazione
della spesa.
n. Le presenze devono coincidere con l'orario giornaliero, stabilito per il Reparto/Ente di
appartenenza, che il dipendente è tenuto a rispettare, a norma dell'art. 740 del Testo Unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
o. Al fine di standardizzare le procedure di rilevazione e di calcolo in ambito Forza Armata
devono essere utilizzati i supporti informatici CRONO e PERSEO distribuiti dal Comando
Logistico, in armonia con le rispettive Direttiva di F.A. emanate in materia.
p. La rilevazione effettuata con il sistema CRONO prima dell’orario di inizio delle attività
giornaliere non potrà essere computata quale prestazione lavorativa, fatte salve le prestazioni
rese dal personale specificamente autorizzato dal Comandante ad anticipare, per motivi di
servizio, l’inizio dell’orario giornaliero.
q. Nello specchio riepilogativo mensile dell'attività lavorativa prodotto automaticamente dal
sistema PERSEO (fac-simile in Allegato “M”) devono essere precisati per ciascun
dipendente l'attività lavorativa del mese (ore di inizio e fine dell'attività lavorativa, lavoro
straordinario effettuato, riposi compensativi, ecc.) ed il tipo di servizio da cui essa è
scaturita, in modo che nella dichiarazione sottostante allo specchio, l'interessato possa
attestare la veridicità dei dati in esso riportati.
r. In tale contesto il Comandante di Corpo/Capo Ufficio a livello centrale, o suo delegato,
firma il documento verificando la corrispondenza dell’attività prestata rispetto a quella
autorizzata, accertandosi della concordanza dell'interessato sull'attività lavorativa dal
medesimo espletata e riepilogata nello specchio.
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Lo stesso si prefigge l'obiettivo di registrare l'attività di lavoro ordinaria e straordinaria
autorizzata e non la mera presenza del personale che sia motivata da ragioni diverse
dall'espletamento di attività lavorativa. Quest'ultima fattispecie, infatti, non può avere in
alcun modo riflessi amministrativi in questo campo. Perciò non dovrà essere sottoposta a
registrazione nel predetto documento.
s. All’atto della predisposizione dello specchio riepilogativo dell’attività lavorativa, per il
personale non autorizzato ad anticipare/posticipare l’inizio dell’attività lavorativa, gli orari
di ingresso/uscita saranno automaticamente ricondotti all’orario base di avvio delle attività
giornaliere.
3. ORE ECCEDENTI O CARENTI RISPETTO ALLA NORMALE ATTIVITA’
a. Nel rispetto dell’obbligo di soddisfare l’intera prestazione giornaliera e settimanale, il
personale:
- può usufruire del recupero compensativo, durante lo stesso mese, della maggiore
prestazione lavorativa prestata in eccedenza rispetto all’orario previsto in condizioni
normali (36 ore settimanali);
- deve “rendere”, entro il mese successivo secondo le disposizioni del Comandante di
Corpo, le ore lavorate in meno a seguito di permessi brevi9, concessi per motivi privati, o
per ritardi sull’orario di inizio delle attività, anche se imputabili a mezzi di trasporto
militari eventualmente utilizzati.
b. Ritardi o assenze dal servizio, anche se dovuti ad eccezionali cause di forza maggiore e per
questo giustificati, presuppongono, per motivare l’assenza, l’utilizzo di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento (licenza o permesso) previa valutazione del Comandante di Corpo,
fatti salvi eventuali provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle
competenti autorità.
c. Il provvedimento sanitario di inidoneità psico-fisica deve intendersi riferito all’intera
giornata anche se attribuito dopo aver prestato in tutto o in parte la prestazione lavorativa10.
9 I permessi brevi concessi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 394/1995 (Allegato “E”) sono da recuperare entro il mese successivo
secondo le disposizioni del Comandante di Corpo. In caso di mancato recupero, danno luogo alla decurtazione proporzionale della retribuzione. Essi, peraltro, non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.
10 Al personale sottoposto a riposo medico dopo aver prestato parte della prestazione lavorativa non possono essere applicate decurtazioni di orario.
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d. Analogamente, il provvedimento sanitario attribuito durante i giorni di “smontante”
conseguenti all’attività svolta nelle condizioni previste al successivo capitolo 2 paragrafi 2 e
4 (personale turnista, servizi armati e non, presidiari, di caserma e di guardia), a similitudine
di quanto avviene per il personale c.d. aeroportuale che subisce un analogo provvedimento il
sabato o la domenica, non prevede il recupero della giornata di riposo11.
e. Ai fini del recupero delle suddette carenze non può darsi luogo a decurtazione della licenza.
f. I recuperi delle carenze devono essere:
- disposti dal Comandante di Corpo;
- effettuati nelle giornate lavorative (escludendo, pertanto, le giornate festive e, ove l’orario
settimanale è articolato su cinque giorni, il sabato) tenendo conto, ove possibile, delle
preferenze del personale interessato;
- individuati da apposite annotazioni sullo specchio riepilogativo mensile dell’attività
lavorativa (vds. paragrafo 2 sottoparagrafo q. del presente capitolo).
g. La necessità di effettuare prestazione di ore eccedenti rispetto all'orario normale, nonché gli
eventuali recuperi orari, devono essere preventivamente disposti dall'Autorità che esercita le
funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio. La disposizione può consistere in un Ordine
del Giorno, Ordine di Volo o qualsiasi altra forma di autorizzazione scritta od orale
proveniente anche in forma indiretta dalla stessa Autorità. La disposizione verbale deve
essere perfezionata in forma scritta (fac-simile in Allegato “N”). Le sopravvenute esigenze
improvvise ed improcrastinabili si intendono autorizzate mediante la sottoscrizione da parte
dell’autorità competente del foglio firma giornaliero12 e successivamente dello specchio
riepilogativo mensile dell’attività lavorativa svolta.
h. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione
del lavoro ed è consentito solo per soddisfare le esigenze tese al conseguimento dei fini
istituzionali della Forza Armata, cui non si possa far fronte nel normale orario delle attività
giornaliere e dovrà essere ispirato ai principi della inderogabilità, eccezionalità,
imprevedibilità e particolarità dell’esigenza.
i. In quest'ottica il lavoro straordinario deve essere utilizzato come valido strumento
organizzativo per una migliore produttività dei servizi.
11 Diversamente la licenza ordinaria durante la quale viene attribuito un provvedimento sanitario, può essere recuperata solo se lo
stesso provvedimento è pari o superiore ai tre giorni (D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394). 12 Secondo quanto previsto dalla Direttiva SMA-ORD-042.
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j. Dovranno essere individuate soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile
riduzione del ricorso al lavoro straordinario, anche mediante opportuni interventi
organizzativi. In particolare occorre evidenziare come:
- dovranno essere privilegiate le attività che consentano di acquisire capacità di gestione
diretta di attività/servizi in precedenza esternalizzati;
- dovranno essere ottimizzate le risorse umane nell’ambito del normale orario di servizio;
- le prestazioni lavorative caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e
continuativo connesse con esercitazioni o operazioni di particolare intensità, rientranti
nella disciplina della Direttiva SMA-ORD-032 (c.d. “finestra operativa”) potranno essere
remunerate, come previsto dalla normativa vigente, con il Compenso Forfettario
d’Impiego, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario;
- le ore di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate mediante la
verifica in concreto, da parte del Dirigente o del Responsabile della struttura, della
sussistenza delle ragioni che rendano necessario il ricorso a questo istituto. In merito si
ribadisce la necessità di scrutinare le diverse problematiche discernendo quelle
indifferibili, urgenti e non riconducibili nell’ambito del normale orario di servizio.
k. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale sono ricompensate mediante due distinte ed
alternative forme di remunerazione: il compenso per lavoro straordinario oppure il recupero
compensativo.
4. FORME DI REMUNERAZIONE
La prioritaria forma di remunerazione delle ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale è il
compenso per lavoro straordinario13. Le eventuali ore che non possono essere retribuite,
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, possono essere oggetto di remunerazione in
natura della prestazione.
4.a Compenso in denaro
a. Qualora sia stata resa una prestazione straordinaria, esistano le disponibilità finanziarie
e non sia stato superato il monte-ore annuo retribuibile di cui al successivi
sottoparagrafi h. ed i., le ore eccedenti sono poste in pagamento, nel rispetto dei suddetti
13 Art. 14, comma 3, D.P.R. n. 52/2009 (allegato “K”).
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limiti, dal mese successivo a quello dell’effettuazione, compatibilmente con la
predisposizione della documentazione amministrativo-contabile (elenco delle ore di
straordinario poste in pagamento come da fac-simile prodotto dal sistema PERSEO in
Allegato “O”).
b. Per il personale destinatario del trattamento economico del Dirigente la misura oraria
del compenso straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi
retributivi:
- stipendio iniziale mensile lordo;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell’anno
precedente;
- rateo di 13ª mensilità delle due precedenti voci.
c. Per il personale militare il cui trattamento è regolato dal provvedimento di
concertazione, le misure orarie del compenso sono state fissate dall’art. 6 del D.P.R.
185/2010.
d. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario sono riportate in allegato
“P”.
e. Ai fini dell’attribuzione dei compensi si precisa che:
- l’importo feriale diurno compensa le prestazioni rese tutti i giorni feriali, compreso il
sabato, dalle 06.00 alle 22.00;
- l’importo festivo diurno e feriale notturno compensa rispettivamente le ore prestate
dalle 06.00 alle 22.00 dei giorni festivi e dalle 22.00 alle 06.00 dei giorni feriali,
compreso il sabato;
- l’importo festivo notturno compensa le prestazioni rese dalle 22.00 alle 06.00 di tutti
i giorni festivi.
Sugli importi lordi gravano le ritenute previdenziali, assistenziali e l’I.R.Pe.F. secondo
le modalità determinate dalle disposizioni emanate da PERSOMIL.
f. Il compenso per lavoro straordinario non compete14 ai volontari di truppa non in
servizio permanente, indipendentemente dai mesi di servizio ed ai militari in servizio di
leva.
14 Salvo espresse deroghe previste da appositi provvedimenti normativi (es. “Strade Sicure”).
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g. In caso di trasferimento del personale, l’Ente/Reparto cedente dovrà assicurare il
pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale trasferito, salvo diversi
accordi che dovranno intercorrere tra l’Ente/Reparto cedente e quello ricevente.
h. Il tetto massimo di retribuzione del lavoro straordinario15 è fissato in16:
- 300 ore per il personale dei gradi non dirigenziali, direttivi e non direttivi, nonché per
il personale dei gradi dirigenziali non titolari di posizione organicamente prevista;
- 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente
prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione.
i. In caso di impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei
singoli gradi o posti funzione superiori al 30% e sempre che non siano possibili recuperi
compensativi, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo/Capo
Ufficio17, possono autorizzare il superamento dei monte-ore previsti al precedente punto
h. (Autorizzazione in Allegato “Q”), fino ad un massimo del:
- 70% per il personale riferito alle 300 ore (totale 510 ore);
- 20% per il personale riferito alle 450 ore (totale 540 ore).
j. I predetti limiti di 510 e 540 ore non possono essere superati per nessun motivo, a meno
che ciò non venga stabilito con apposito provvedimento normativo18.
k. Il monte-ore annuale è fissato con riferimento all’anno solare, tuttavia lo stesso monte-
ore può essere esaurito anche in un arco temporale inferiore all’anno, purché non venga
comunque superato il tetto massimo.
l. È possibile che, nel corso dell’anno, intervengano delle variazioni (di stato o d’impiego)
che modifichino il monte-ore di cui il personale è destinatario. In tal caso, a far data dal
provvedimento di modifica, occorre rideterminare il monte-ore, con le relative
maggiorazioni, secondo le procedure indicate in Allegato “R”.
m. Al personale militare che già percepisce, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma,
emolumenti per prestazioni straordinarie, non è consentito cumulare i predetti
emolumenti con il compenso per lavoro straordinario (es.: personale A.M.
temporaneamente impiegato presso altra Amministrazione cui sono corrisposti
autonomi compensi per lavoro straordinario, oppure che percepisce gettoni di presenza a
qualsiasi titolo corrisposti: in tale ultima ipotesi, il divieto di cumulo vige entro il limite
dei 12 giorni mensili, di cui all’art. 3, comma 1 d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5).
15 Salvo espresse deroghe previste da appositi provvedimenti normativi (es. “Decreto di proroga delle missioni internazionali”).16 D.I. 10 dicembre 1990 n. 192436, così come modificato dal D.I. 17 marzo 2005 (Allegato “D”). 17 Tale autorità deve rivestire almeno il grado di Colonnello o grado corrispondente (D.I. 24 dicembre 1999, n. 198192). 18 es. “Decreto di proroga delle missioni internazionali”.
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n. Il compenso per lavoro straordinario per personale in posizione di comando è posto a
carico delle amministrazioni utilizzatrici19 (Allegato “S”).
o. Al personale militare promosso al grado superiore o che raggiunge una posizione
economica superiore, la nuova misura del compenso per lavoro straordinario spetta dal
momento della decorrenza degli effetti amministrativi del provvedimento di nomina o
promozione.
19 Art. 27 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 che estende anche alle FF.AA. quanto già previsto per il personale in comando delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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4.b Recupero compensativo
a. Le ore non retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, possono essere oggetto di recupero compensativo che
costituisce la remunerazione in natura della prestazione.
b. Le predette ore, da compensare con il recupero, sono assoggettate alla normativa della
licenza ordinaria e sono con essa cumulabili2021.
c. Diversamente dai permessi brevi22, i recuperi compensativi possono essere concessi
anche per frazioni di giornate lavorative (anche di durata superiore alla durata
dell’orario lavorativo giornaliero) o giornate lavorative intere, nel limite del monte-ore
“a credito” del dipendente.
d. Il giorno libero dal servizio di cui al precedente punto c., corrisponde a 8 ore di
recupero, fatto salvo il caso in cui per il giorno in questione sia prevista una diversa
durata dell’orario di servizio (ad esempio 4 ore il venerdì).
e. I permessi brevi, viceversa, sono concessi in caso di indisponibilità di ore in attivo da
recuperare; non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario
di lavoro giornaliero; non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.
f. Le ore eccedenti devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della
richiesta del personale, da formularsi nelle forme previste per la concessione delle
licenze, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione, fatte salve le
improrogabili esigenze di servizio23. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore
non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, a
condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per
esigenze di servizio. Sarà cura dei Comandanti di Corpo assicurare che tali termini siano
rispettati.
g. Il corretto e puntuale esercizio dell’azione di comando deve consentire la gestione
oculata sia dell’impiego del personale oltre il normale orario di lavoro che dei recuperi
compensativi, atteso che le novità introdotte dal D.P.R. 52/2009 in materia di obbligo di
pagamento dei recuperi compensativi non fruiti di cui al precedente punto f., potrebbero
20 Art. 10, comma 7, del D.P.R. 394/1995. 21 E’ possibile abbinare il recupero compensativo con la licenza ordinaria laddove ciò non comprometta le esigenze di servizio. In
tale contesto è opportuno evitare eccessivi frazionamenti della licenza di lunga durata soprattutto laddove la stessa prevede lafruizione in località diversa dall’abituale dimora (in particolar modo all’estero).
22 Concessi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 394/1995 (Allegato “E”). 23 Art. 14, comma 3, D.P.R. n. 52/2009 (allegato “K”).
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portare ad una sensibile riduzione delle risorse destinate a compensare il lavoro
straordinario.
h. La fruizione dei recuperi compensativi deve rispettare l'ordine cronologico delle
eccedenze, esaurendo prioritariamente quelle feriali diurne, successivamente quelle
feriali notturne/festive diurne e, da ultimo, quelle festive notturne, nonché tenere conto,
ove possibile, delle preferenze del personale interessato. Le ore di recupero
compensativo sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa
cumulabili e combinabili, sicché, ad esempio, le eccedenze lavorative non remunerate
potranno essere tramutate in giorni liberi del servizio24.
In ogni caso devono prioritariamente essere fruite le ore di recupero derivanti dai riposi
per servizi armati e non di cui al successivo capitolo II paragrafo 4.
i. Naturalmente non costituiscono carenza lavorativa e non devono quindi essere oggetto
di recupero compensativo ogni tipo di licenza, l'assenza motivata per malattia, il riposo
medico e quello minimo previsto per gli equipaggi impiegati in servizio di volo.
j. Per questi ultimi, qualora l'orario normale delle attività giornaliere settimanali non sia
stato completato, non costituisce carenza lavorativa, e non deve quindi essere oggetto di
recupero, il riposo minimo previsto, che precede il servizio di volo, ai fini
dell'assolvimento della missione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza del volo.
k. Il personale impiegato in giornata festiva ha diritto, oltre al recupero o compenso in
denaro per le ore di lavoro rese, al recupero dell’intera giornata festiva,
indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione (servizi armati e non
o comune attività lavorativa).
l. Il personale impiegato in giornata non lavorativa (sabato, nei casi di orario di lavoro
articolato su cinque giornate) ha diritto al recupero o compenso in denaro per le ore di
lavoro rese e, solo se impiegato per servizi armati e non oppure in attività remunerate
con il compenso forfettario di impiego, al recupero dell’intera giornata non lavorativa.
m. Il recupero della festività/giornata non lavorativa compete a chi inizia il turno nelle
predette giornate; di contro non compete al restante personale.
24 Sarà pertanto possibile fruire di quattro giorni di licenza ordinaria dal lunedì al giovedì seguiti dal recupero compensativo nel
giorno di venerdì, che dovrà assorbire un numero di ore non remunerate pari a quelle previste per coprire tale giornata lavorativa(normalmente quattro ore). Ciò ovviamente fatte salve le esigenze di servizio e con esclusione delle licenze da trascorrere all’estero.
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n. Il recupero della festività, salvo casi eccezionali derivanti da particolari condizioni
d’impiego, deve essere disposto immediatamente dopo il termine del servizio,
configurandosi prevalentemente quale recupero psicofisico dell’attività svolta.
o. Fermo restando quanto sopra, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze
di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, è corrisposta una indennità di euro
8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero25.
p. Tale indennità va corrisposta per intero (a prescindere dal tempo d’impiego) in casi
particolari debitamente documentati e non per attività programmate. È cumulabile con
gli emolumenti previsti in caso di servizi svolti in giornate festive e prefestive e con il
compenso per lavoro straordinario (per le ore effettivamente svolte).
q. Per festività si intendono le domeniche e le altre festività stabilite per legge compresa la
festività del Santo Patrono della località ove ha sede l'Ente, ovvero dove viene svolta
l’attività di servizio26 anche temporaneamente (aggregazione/missione). E’ considerato
altresì giorno festivo qualora sia ufficialmente riconosciuto come tale dalle Autorità
Civili (non costituiscono invece festività a tal fine l'anniversario della costituzione
dell'Aeronautica e la ricorrenza della Santa Patrona dell’A.M.).
r. Per il personale cessato dal servizio, gli eventuali recuperi compensativi non fruiti non
danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi27. Da tale
disposizione è escluso il personale cessato in conseguenza di eventi anomali e non
prevedibili (decesso, non idoneità permanente e assoluta), ovvero non imputabili alla
volontà del personale e/o all’Amministrazione (malattia, infortunio sul lavoro,
maternità).
25 Art. 14, comma 9, D.P.R. 52/2009. 26 In tale contesto sarebbe opportuno, da parte dei Comandanti ad ogni livello, un’opportuna valutazione, per quanto possibile,
dell’invio di personale in località dove è previsto la festività del Santo Patrono; come, analogamente, dell’invio in missione dipersonale nella giornata di festività del Santo Patrono, atteso che tale mancato riposo non sarebbe altrimenti recuperabile.
27 Art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
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5. PAUSA PASTO
a. Ai sensi di quanto previsto delle disposizioni emanate da Segredifesa (Allegato “L”)28, il
trattamento alimentare gratuito è subordinato all’effettivo prolungamento dell’attività
lavorativa per un’ora dopo le 14 per il pranzo e un’ora dopo le 19 per la cena, al netto
dell’intervallo di 30 minuti riservato alla consumazione del pasto. Conseguentemente
l’attività lavorativa deve protrarsi:
- per il vitto meridiano continuativamente dalle ore 14 alle ore 15.30;
- per il vitto serale continuativamente dalle ore 19 alle ore 20.30.
b. Al personale che presta servizio in orario coincidente con la pausa pranzo o cena secondo le
condizioni di cui al precedente para a., spetta il riconoscimento del vitto gratuito, a
prescindere dalla durata minima della prestazione lavorativa.
c. Per quanto attiene alle modalità di computo della pausa pasto, si precisa che il D.M. 25
settembre 1990 prevede un’interruzione obbligatoria di 30 minuti per la consumazione del
vitto meridiano solo nei giorni in cui l’orario è articolato dalle 08.00 alle 16.30 (dal lunedì al
giovedì), fatto salvo quanto specificato al successivo Cap. II, paragrafo 2, sottoparagrafo c..
Conseguentemente, il tempo destinato alla fruizione del pasto meridiano, a prescindere dalla
effettiva consumazione, non deve essere computato come orario lavorativo (e quindi non
concorre ai fini del computo delle 36 ore settimanali).
d. Nella giornata di venerdì, non essendo prevista alcuna interruzione obbligatoria (in quanto
l’orario lavorativo ha termine alle ore 12.00), in caso di lavoro straordinario, i 30 minuti
vanno defalcati dalla prestazione lavorativa solo se il personale ha fruito effettivamente della
pausa. Analogo criterio deve essere utilizzato per il computo della pausa in caso di
prestazioni lavorative rese in condizioni d’impiego affini (attività lavorativa straordinaria
effettuata nelle ore serali o nelle giornate di sabato e di domenica).
e. Allorché il personale, pur non acquisendone il diritto, fruisca del pasto a pagamento, la
conseguente pausa deve essere decurtata dall’orario di servizio.
f. I Comandanti, ad ogni livello, avranno cura di valutare con estrema attenzione le
autorizzazioni concesse al personale che intende terminare l’attività lavorativa
immediatamente prima dell’acquisizione del diritto al pasto29.
28 A norma delle Circolari di Segredifesa n. 249137/02/07382 del 23/08/1990 en. 295451/02/14793 del 25/02/1992.29 Tale situazione, infatti, comporta la decurtazione dell’orario al netto dei 30’ di pausa non goduta. Ad esempio l’interruzione
dell’attività lavorativa alle ore 15.29, non avendo maturato il diritto al pasto ed alla pausa, comporta la decurtazione dall’orario giornaliero di soli 31’. Viceversa l’interruzione alle ore 15.30, avendo maturato il diritto al pasto ed alla pausa, comporta ladecurtazione dall’orario di 1 ora.
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g. All’interno dell’orario di servizio, le pause destinate alla consumazione dei pasti, a richiesta
dell’interessato, fatte salve le esigenze di servizio, possono essere destinate ad attività
diverse. In tale circostanza decade il diritto al trattamento alimentare gratuito ed il
richiedente deve sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria al fine di escludere
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti occorsi durante la pausa
pranzo.
h. Tra le diverse attività alle quali può essere destinata – a richiesta dell’interessato – la pausa
mensa, in ogni caso, non può essere compresa alcuna attività di servizio30, inclusa l’attività
finalizzata all’efficienza operativa di cui alla direttiva SMA-ORD-034.
i. Il Comandante di Corpo deve valutare che le attività diverse, da svolgere nell’intervallo
(obbligatorio) normalmente destinato alla consumazione del pasto, siano compatibili con le
prioritarie esigenze di servizio nonché con quelle del recupero delle energie psico-fisiche cui
è preordinata la necessità della pausa.
j. La facoltà di poter destinare ad altre attività la pausa destinata alla consumazione del pasto
dovrà, di massima, essere soggetta a programmazione in modo da consentire
all’Amministrazione le necessarie variazioni amministrative relative agli assegni mensa
ecc…, nonché esplicitare il presupposto della mancata consumazione del pasto all’interno di
strutture dell’A.D. o convenzionate.
k. Le eventuali attività diverse disciplinate ai precedenti sottoparagrafi da g. a j., devono essere
svolte in concomitanza con l’arco orario normalmente destinato alla consumazione del pasto
e non possono essere fruite in una fascia oraria diversa, né al fine di anticipare il termine
dell’attività lavorativa giornaliera.
l. I permessi che comprendono il periodo destinato alla pausa per i pasti, nell’ipotesi di non
partecipazione alla mensa di servizio, non sono soggetti al recupero compensativo per la
durata dello stesso, fatto salvo l’espletamento del turno giornaliero. L’eventuale fruizione di
permessi orari durante la pausa pasto, infatti, comporta la decurtazione dall’orario lavorativo
soltanto limitatamente al periodo eccedente i trenta minuti riferiti alla pausa pasto non
goduta31. In tale fattispecie decade il diritto al trattamento alimentare gratuito, a prescindere
dal protrarsi dell’orario di servizio al rientro dal permesso.
30 Ciò in quanto il D.M. 25 settembre 1990 precisa che l’orario normale delle attività giornaliere comprende solo i periodi di lavoro
e le attività effettivamente svolti, con esclusione, pertanto, del tempo riservato alla consumazione del vitto meridiano nei giorni in cui l’orario è articolato dalle 08.00 alle 16.30, a prescindere dalla effettiva consumazione del pasto.
31 Ad esempio, in caso di mancata fruizione della pausa pasto e destinazione della stessa ad attività diverse mediante un permesso orario dalle ore 14.00 alle ore 14.30, tale interruzione non comporta una decurtazione ulteriore. In caso di permesso orario dalle ore 13.00 alle ore 14.30, invece, viene decurtata un’ora dall’orario lavorativo risultando, l’intervallo fruito, superiore rispetto alla pausa pasto.
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m. Il personale che fruisce dei predetti permessi orari dovrà effettuare la rilevazione automatica
del termine e della ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della direttiva SMA-ORD-042.
n. Al fine di fornire un quadro univoco di riferimento in allegato “T” è stata predisposta una
scheda con alcuni esempi tipici.
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CAPITOLO SECONDO
PARTICOLARI POSIZIONI D’IMPIEGO
1. ATTIVITA’ FUORI SEDE
a. L'attività comandata fuori sede, per effetto stesso del relativo ordine, è svolta in sostituzione
dell'adempimento della normale attività lavorativa giornaliera.
b. Le prestazioni di lavoro straordinario rese durante le attività fuori sede danno diritto al
compenso in denaro ovvero al recupero compensativo secondo le stesse modalità e misure
previste per le attività svolte nell’ordinaria sede di servizio.
c. Qualora l’attività svolta fuori sede, comprensiva dei viaggi di andata e ritorno, sia di durata
inferiore all'orario dell’Ente/Comando/Reparto, il personale interessato deve rientrare in
sede per completare la propria attività giornaliera.
d. Il personale inviato in servizio fuori sede ed impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è
esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
e. Le ore di viaggio accumulate al di fuori dell’orario giornaliero sono utili solo e
limitatamente al completamento dello stesso (che si intende completato anche ai fini
dell’orario di lavoro settimanale), senza che le stesse incidano sull’attività delle giornate
successive32. Le eventuali ulteriori ore eccedenti non sono utili ai fini del recupero
compensativo, né potranno essere valutate quale lavoro straordinario.
f. Le ore di viaggio effettuate in eccedenza all’orario giornaliero, non utili ai fini del
completamento dello stesso, vanno retribuite con la maggiorazione dell’indennità di
missione pari a 6 € ogni ora di viaggio33.
g. Le eventuali ore di viaggio eccedenti l’orario ordinario giornaliero sono utili ai fini del
recupero compensativo ovvero potranno essere valutate quale lavoro straordinario solo per il
32 Ad esempio: il dipendente che di lunedì si reca in servizio isolato della durata di 10 ore di cui 4 di viaggio, è esentato dalla
prestazione di ulteriori ore di lavoro ma non ha diritto al compenso per lavoro straordinario, né al recupero compensativo, per la parte eccedente le normali 8 ore previste. Analogamente in caso di missione dalle ore 06:30 alle 16:00 (con viaggio di andata dalle 06:30 alle 08:00) effettuata in giornata con orario 08:00-16:30, al rientro dalla missione (ore 16:00) il personale è esonerato dal completamento del turno giornaliero di servizio potendo utilizzare parte del tempo impiegato per il viaggio (30 minuti) percolmare la carenza; il residuo del tempo impiegato nel viaggio di andata (pari a 60 minuti) non costituisce lavoro straordinario,ma viene retribuito con il compenso previsto dall’Art. 7, comma 5°, del DPR 63/2002 (6,00 € l’ora). Tale periodo (citati 60 minuti) non può essere utilizzato per colmare una carenza oraria di un’ora nell’ambito della stessa settimana.
33 Art. 6, comma 3, D.P.R. 255/99 come modificato dall’art. 7, comma 5, D.P.R. 163/2002.
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personale che durante il medesimo svolga attività lavorativa vera e propria (equipaggi di
volo, autisti, corrieri abilitati, scorta armata, ecc.).
h. In merito all’attività espletata dal personale autista, si dispone che l’applicazione delle
disposizioni vigenti che impongono un limite temporale massimo di ore alla guida ovvero
l’alternanza di personale alla guida dell’automezzo, sono ininfluenti ai fini del conteggio
dell’attività lavorativa. Ciò equivale a dire che, nel caso in cui la durata del viaggio imponga
l’alternanza di due autisti, l’attività lavorativa eccedente il normale orario di servizio deve
essere calcolata in favore di entrambe le predette unità di personale computando tutta la
durata del viaggio, a prescindere dai tempi di effettiva conduzione del mezzo da parte di
ciascun autista.
i. Al fine del calcolo delle eccedenze lavorative devono essere conteggiate solo le ore di lavoro
effettivamente prestato, escludendo, pertanto, i tempi di pernottamento (compresi i tempi di
pernottamento in cuccetta durante i viaggi), di permanenza libera fuori sede (anche nei
giorni festivi), di viaggio per il/dal luogo di missione, eccezion fatta per il personale nelle
condizione di cui al precedente punto g..
j. L'eccedenza delle ore effettivamente prestate durante l’attività lavorativa svolta fuori sede
deve risultare dalla rilevazione automatica delle presenze disciplinata dalla direttiva SMA-
ORD-042. Ove nel luogo di svolgimento dell’attività non siano presenti sistemi di
rilevazione automatica delle presenze (missioni presso ditte, enti non di F.A. ecc.)
l’eccedenza oraria dovrà risultare da apposita certificazione dell'interessato, da compilarsi
secondo il modello di cui in Allegato “N” della sopra citata direttiva.
k. La partecipazione ad attività di rappresentanza, a cerimonie, a conferenze, ecc.,
eventualmente anche in orario diverso da quello dell'Ente, costituiscono attività di servizio
sempreché il personale militare venga all'uopo comandato.
l. Qualora il servizio svolto in missione si protragga oltre le 24.00 per almeno tre ore, il
dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore alle 12 ore34.
m. L’impiego di personale in forza ad altro Ente/Reparto deve essere, di massima, contenuto
nell’arco dell’orario di lavoro settimanale (36 ore). Qualora esigenze di servizio richiedano
l’effettuazione di prestazioni straordinarie, queste devono essere ordinate dal Comandante
che impiega il personale previa informazione all’Ente/Reparto di provenienza. La
certificazione delle prestazioni straordinarie è a cura dell’Ente/Reparto che impiega il
personale; il pagamento del compenso è effettuato dall’Ente/Reparto di provenienza del
34 Art. 14, comma 5, DPR 52 del 16 aprile 2009.
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personale (attesa la necessità di inserire l’emolumento nelle variazioni stipendiali mensili),
mentre la relativa spesa è a carico dell’Ente/Reparto nel cui interesse la prestazione viene
svolta.
2. TURNAZIONI
a. Il cosiddetto lavoro a turni consiste in qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche
a squadre, in base al quale i lavoratori sono successivamente occupati negli stessi posti di
lavoro, secondo un determinato ritmo che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il
quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un
periodo determinato di giorni o di settimane.
b. In relazione a quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 25/9/1990, incarichi che prevedono un
lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana devono, di norma, essere
ricoperti da 5 persone. Ciò comporta di massima un sistema di turni non superiori alle 12 ore
consecutive, fermo restando che al personale compete almeno un riposo settimanale
continuativo non inferiore alle 36 ore. Il suddetto sistema comporta un’attività di servizio
mediamente pari a 33 ore e 36 minuti settimanali ed è considerato autocompensante dei
recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi
notturni/festivi.
c. Al personale impiegato in una turnazione autocompensante, il tempo destinato alla fruizione
del pasto, nel caso in cui il diritto venga acquisito per le condizioni dettate dal precedente
Cap. I paragrafo 5, deve essere computato come orario lavorativo.
d. Al medesimo personale, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero spettante
nell’ambito della turnazione coincida con una festività infrasettimanale, è concesso dal
Comandante di Corpo un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane
successive.35
e. Previa autorizzazione dell’Alto Comandante, da rinnovare annualmente, possono essere
istituiti turni di servizio che prevedono l’impiego della medesima persona per più di 12 ore
consecutive, ma che comunque non superino le 24 ore d’impiego, qualora ciò sia connesso
35 Per giorno di riposo settimanale o giorno libero dal servizio deve intendersi ogni giorno che, nella sua interezza, risulta estraneo
dal turno (ovvero 2°, 3° e 4° giorno) e non il giorno coincidente con la fine del turno. Tale giorno, infatti, non può essere definito quale giorno libero o di riposo in analogia a quanto previsto per l’attribuzione dell’indennità per servizi “superfestivi” che viene corrisposta sia al personale che inizia che a quello che termina il servizio nella giornata “superfestiva”. L’attribuzionedell’indennità anche al personale che termina il turno dimostra che il giorno immediatamente successivo al turno non può esseredefinito quale giorno libero o di riposo.
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con esigenze operative e purché la tipologia del servizio non pregiudichi, per logorio ed
affaticamento, le prestazioni professionali del personale impiegato.
f. Per le finalità di cui sopra, deve essere posta in essere ogni misura utile a ridurre il turno
continuativo di 24 ore (cioè quello che vede impiegata la medesima persona per 24 ore
consecutive) all'essenziale ovvero quando questa modalità di svolgimento del servizio risulti
imprescindibile. E’ indubbio, infatti, che turni organizzati in periodi di 8 ore o 12 ore
presentino vantaggi sotto il profilo funzionale sia in termini di efficienza (il personale
impiegato per un periodo di tempo continuativo meno prolungato è più concentrato e
reattivo) sia in termini continuità del servizio (il personale è presente sul posto di lavoro con
una maggiore frequenza e può seguire le attività in maniera più proficua).
g. Le misure volte ad aumentare l’alternanza del personale turnista (ogni 8 ore o 12 ore)
devono obbligatoriamente essere intraprese a favore di tutte quelle attività/categorie di
personale36 cui tale frequente rotazione consenta di garantire maggiori margini di sicurezza
(rischi connessi con l’affaticamento).
h. In ogni caso le autorizzazioni che prevedono l’impiego di personale turnista per più di 12
ore consecutive ed entro le 24, di cui al precedente punto e., rilasciate dall’Alto
Comandante, devono essere comunicate al Sig. Capo di SMA.
i. E’ necessario standardizzare i servizi analoghi fra diversi AA.CC./Enti in quanto
l’omogeneità delle strutture è fondamentale per la funzionalità dei servizi.
j. Occorre perseguire soluzioni per ottimizzare l’impiego del personale per consentire di
assicurare la continuità dei servizi e il mantenimento dell’attuale output operativo. In questo
contesto occorre valutare la possibilità di recuperare risorse umane eliminando
l’organizzazione per turni nei casi in cui il servizio può essere assicurato con differenti
modalità (ad esempio attraverso l’istituto della reperibilità).
k. Il sistema autocompensante è applicabile al personale inserito in pianta stabile nel turno,
ovvero incluso nella turnazione per un arco temporale di almeno 20 giorni (4 turni). La
singola sostituzione di un turnista comporta, per il sostituto, l’applicazione dell’orario di
servizio a 36 ore settimanali.
l. Il potenziale impiego del personale “turnista” nei giorni liberi dal servizio successivi a
quello destinato al recupero psico-fisico, deve essere limitato a fattispecie riconducibili a
motivi di sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio e per il tempo strettamente
necessario a ristabilire la normale regolarità del turno.
36 Opportunamente disciplinate nell’ambito di dedicate direttive di settore da parte dell’USAM/ISV.
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Per il personale impiegato in turnazione, se ulteriormente impiegato in attività diversa dal
turno, o nel caso in cui il turno, per causa di forza maggiore, venga effettuato con un numero
di operatori inferiore a 5, le ore in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 33,36 ore,
devono essere gestite secondo le modalità indicate al precedente capitolo I, paragrafo 3.
m. Analogamente, le ore carenti rispetto l’orario autocompensante (es., turni organizzati con più
di 5 operatori) dovranno essere “rese” entro il mese successivo secondo le disposizioni del
Comandante di Corpo.
n. Con cadenza mensile, per il mese successivo deve essere definita la tipologia di turnazione
da adottare ed il personale impiegato, sulla base della quale sarà successivamente calcolata
l’eventuale eccedenza oraria del personale turnista.
o. Il giorno successivo al turno deve essere identificato quale recupero psico-fisico, pertanto
risulta irrinunciabile ed indifferibile.
p. L’impiego in attività riconducibile alla c.d. “finestra operativa” e pertanto remunerabile con
il Compenso Forfetario d’Impiego, deve essere disposto previa uscita dal turno37.
q. I periodi di licenza devono essere concessi previa uscita dal turno38 ponendo quale base di
calcolo dei giorni di assenza l’orario settimanale su 5 giorni. Il turno si intende terminato
alla fine del periodo di riposo. In allegato “U” sono riportati alcuni esempi riguardanti
l’impiego del personale turnista.
r. Altre attività di durata diversa dall'orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo (HJ,
HJ + 30, HJ + HN, ecc.), diverse dal turno senza soluzione di continuità autocompensante,
devono essere organizzate secondo le modalità stabilite al precedente cap. I, para 2,
sottoparagrafo a..
37 Per uscita dal turno deve intendersi non solo l’inserimento della singola unità di personale nell’ambito delle attività remunerate
con il CFI, bensì anche l’inserimento dell’intera attività lavorativa normalmente organizzata su turni nell’ambito del CFI (ad esempio durante l’intero svolgimento di una esercitazione/operazione connessa al volo, le attività della torre di controllo potrebbero essere gestite con il CFI anziché con le turnazioni autocompensanti).
38 Alla fine dello stesso.
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3. PERSONALE IMPIEGATO IN INCARICHI PARTICOLARI
a. Qualora per esigenze organizzative della F.A. sia necessario effettuare prestazioni lavorative
particolari, caratterizzate da attività non continuative effettuate in orari spesso non
coincidenti con il normale orario di servizio di cui al capitolo 1, paragrafo 2.c (ad esempio
per il personale militare impiegato nell’ambito del servizio mensa), risulta possibile
articolare l’orario in maniera difforme da quello del resto dell’Ente/Reparto, con
frazionamenti orari intervallati anche da più pause lavorative39. La remunerazione della
prestazione straordinaria (intesa sia come recupero compensativo sia come compenso in
denaro), fatto salvo il diritto ad una giornata festiva nell’arco settimanale, compete solo per i
periodi eccedenti le 36 ore settimanali.
b. La remunerazione della prestazione straordinaria (intesa sia come recupero compensativo sia
come compenso in denaro) non è cumulabile con il pagamento di compensi/gettoni di
presenza corrisposti al personale componente di Commissioni. Al riguardo si precisa che i
due istituti sono cumulabili solo nel caso in cui, nella stessa giornata, oltre all’attività resa in
seno alle Commissioni, il personale venga impiegato, per attività d’ufficio, oltre il normale
orario di servizio. In tale fattispecie, oltre alla corresponsione del gettone di presenza, il
personale in questione ha diritto allo straordinario (in termini di compenso o di recupero) per
la prestazione lavorativa resa per esigenze d’ufficio al di fuori dell’orario di servizio40.
4. PERSONALE IMPIEGATO PRESSO GLI ENTI NATO IN ITALIA
a. L'articolazione delle attività giornaliere di cui al precedente capitolo I non si applica agli
Enti militari all'estero ed agli Enti NATO in Italia41 per i quali valgono le relative
disposizioni di settore.
b. Lo straordinario per il personale impiegato negli Enti NATO in Italia compete per le
maggiori prestazioni comandate e rese in eccedenza all’orario di servizio dell’Ente.
c. Il previsto orario di lavoro settimanale di 36 ore, costituendo base stipendiale, deve essere
comunque assicurato anche mediante recupero delle eventuali ore carenti.
39 Ad esempio: per il servizio mensa l’orario può essere articolato dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 21.00 per 6 giorni a
settimana assicurando, così, la giornata di riposo settimanale. 40 Ad esempio: 6 ore di attività in Commissione, seguite da 4 ore di attività d’Ufficio, in una giornata che prevede 8 ore lavorative,
danno titolo al gettone di presenza più 2 ore di straordinario. Qualora, invece, il personale sia impiegato per le prime 6 ore lavorative in attività d’ufficio e per le successive 4 ore in Commissione avrebbe diritto esclusivamente al gettone di presenza.
41 In materia di lavoro straordinario, per questi Enti valgono le disposizioni emanate da Segredifesa in allegato “L”.
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Le ulteriori ore, per completare l’orario settimanale di 40 ore (previste dallo STANAG
6005), devono essere retribuite con compenso straordinario, quando effettivamente rese e
non siano state utilizzate per compensare eventuali carenze per prestazioni settimanali
ridotte rispetto all’orario di cui al precedente punto b..
d. Le eventuali ulteriori eccedenze rispetto all’orario settimanale di 40 ore, tenuto
prioritariamente conto della perequazione di cui sopra, devono essere retribuite con il
compenso per lavoro straordinario nei limiti delle disponibilità finanziarie, sempreché non
siano state recuperate, a richiesta dell’interessato, nel corso del mese di effettuazione.
5. SERVIZI PRESIDIARI E DI REPARTO ARMATI E NON
a. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 5 del D.P.R. 163/2002, modificato dall’art.
13, comma 1 del D.P.R. 52/2009, per “servizi”, armati e non, si intendono i servizi
presidiari, di caserma e di guardia, nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle
normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l’espletamento non richiedono
specifiche professionalità del personale, cui, pertanto, tutti possono concorrere a turno.
b. I predetti servizi si distinguono nelle seguenti categorie:
- territoriali (presidiari): comprendono tutti quelli intesi a soddisfare le esigenze di carattere
territoriale riconducibili, ad esempio, alle guardie ai depositi isolati, alle
cerimonie/manifestazioni (picchetti, rappresentanze, ecc.)42;
- di reparto (di caserma): hanno lo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle attività
generali dell’Ente ed il governo del personale nell’arco delle 24 ore, in modo particolare
al di fuori dell’orario di servizio. In tale categoria si identificano il servizio di Ufficiale di
Ispezione, il servizio di Ufficiale di Giornata, di Sottufficiale di Giornata e di Graduato e
Aviere di Giornata43;
- servizi armati (di guardia)/per la protezione delle forze: sono attivati per salvaguardare
l’integrità degli uomini, dei mezzi e delle infrastrutture nell’ambito degli Enti/Reparti
garantendo il massimo grado di integrità dei punti nevralgici e la sopravvivenza operativa
delle forze44;
- diversi, intendendosi comprese tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali
attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l’espletamento non richiedono
specifiche professionalità del personale, cui, pertanto, tutti possono concorrere a turno.
42 Direttiva SMD-G-106. 43 Direttiva OD1.44 Direttiva OD1.
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c. Tutti i servizi comunque effettuati, armati e non, disciplinati dalle vigenti norme per i servizi
presidiari (SMD-G-106), di reparto e armati/per la protezione delle forze (OD1), sono
articolati in modo da cominciare di massima in coincidenza con l’orario d’inizio delle
attività giornaliere dell'Ente presso il quale sono disposti.
d. Tali servizi, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del
recupero compensativo (non monetizzabile) nella misura pari al tempo di effettivo impegno
lavorativo prestato (rapporto 1 a 1), oltre al recupero della festività o della giornata non
lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate. In questo senso il recupero della festività
o della giornata non lavorativa45 compete solo a chi inizia il servizio in tali giornate.
e. In nessun caso i servizi di cui sopra potranno essere remunerati con il compenso per lavoro
straordinario.
f. Atteso quanto specificato ai precedenti sottoparagrafi, i servizi armati e non (presidiari, di
caserma e di guardia), di cui al presente paragrafo non possono essere organizzati in base a
turnazioni autocompensanti da 5 unità di personale. Per tali attività, infatti, la normativa
vigente prevede specificamente il recupero compensativo non monetizzabile nella misura
pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato in rapporto 1 a 1, escludendo la
possibilità di remunerare l’attività con il compenso per lavoro straordinario.
g. I giorni di recupero conseguenti ai servizi di cui al precedente sottoparagrafo a., sono da
effettuarsi di norma nelle giornate lavorative successive al servizio, ivi compreso il sabato se
l'orario dell'Ente/Reparto è articolato in sei giorni, al fine di garantire al personale il
necessario recupero psico-fisico.
h. L’impiego del personale in servizi volti ad assicurare direttamente l'attività operativa di
unità aeree nelle situazioni particolari di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990,
n. 231, danno diritto a recuperi compensativi di durata pari all'eccedenza lavorativa secondo
la regola comune di cui al Capitolo 1, paragrafo 3, punto l. Rientra in tale fattispecie il
personale comandato a prestare servizio presso posti comando (SOR, BOC, ecc.), nonché
quello in stato di massima prontezza operativa richiesta dal sistema d'arma che ne comporti
necessariamente la presenza in sede, al fine di consentire l'immediato inizio delle attività di
competenza al momento dell'allertamento (le altre fattispecie di prontezza in 30 minuti, 2
ore, ecc., rientrano nella reperibilità di cui al successivo paragrafo 6).
45 In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo.
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i. I recuperi compensativi di cui ai precedenti sottoparagrafi d. ed h., non sono tra loro
cumulabili, ove i servizi siano espletati contemporaneamente (es.: personale impegnato in
posto comando e che contemporaneamente espleti servizio d'ispezione o di giornata).
j. Al personale impiegato in servizi armati e non al quale non sia possibile concedere i recuperi
compensativi previsti, prima del trasferimento ad altro Ente ovvero per imprescindibili
esigenze funzionali, può essere corrisposto il Compenso Forfettario di Guardia in luogo dei
medesimi recuperi. Non possono essere assoggettati a compenso il riposo psico-fisiologico,
quello della giornata non lavorativa e quello della festività46.
6. REPERIBILITA'
a. L'istituto della reperibilità va inteso come condizione del soggetto ad essere prontamente
rintracciato al di fuori dell’attività di servizio, per rendersi disponibile ad un impiego
contraddistinto dalla tempestività. Esso va perciò distinto dalla "disponibilità al servizio"47
propria dello "status" di militare, nonché dall'obbligo generico di essere rintracciabili (es.:
durante la licenza) per i quali non è prevista la corresponsione di alcun compenso
accessorio.
b. Per ragioni di servizio l’Amministrazione può ricorrere all’istituto della reperibilità per
esigenze di almeno 12 ore consecutive. In tal senso al personale medesimo compete il
relativo compenso per 1/12 del periodo trascorso in tale posizione48, tenendo conto delle
maggiorazioni per straordinario feriale, notturno/festivo diurno, festivo notturno.
c. La reperibilità comporta per il personale l'obbligo di comunicare la propria ubicazione e di
rientrare in servizio su chiamata, se necessario, entro i tempi specificamente indicati dal
Comando competente per il servizio da assolvere, e comunque entro un massimo di 2 ore49.
d. Il personale non può essere comandato di reperibilità per più di 6 giornate feriali e 2 festive
nel mese50.
e. Tale compenso, tramutato in ore e minuti, senza alcun arrotondamento, concorre al
raggiungimento dei limiti massimi individuali di cui al precedente capitolo I paragrafo 4a.
46 In questo senso i recuperi previsti dal para 6. per servizi di 24 ore (con orario di base settimanale articolato su 5 giorni lavorativi)
possono essere trasformati in compenso forfettario di guardia secondo i seguenti limiti di corresponsione: - dal lunedì al giovedì: 1 giornata di recupero e 1 giornata di compenso; - il venerdì: 1 giornata + 4 ore di recupero e 1 giornata di compenso; - il sabato e la domenica e altre festività: 2 giornate di recupero e 3 giornate di compenso.
47 Art. 10, comma 1 della Legge 231/1990 (Allegato “A”) 48 Art. 6 del D.M. 25 settembre 1990 (Allegato “B”). 49 Direttiva S.G.D./D.N.A. “Orario di lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare” edizione 2002/2003 paragrafo
4 comma b. (Allegato “L”). 50 Art. 11 D.P.R. 163/2002 (Allegato “H”).
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f. Il compenso spettante per la reperibilità non remunera una prestazione di lavoro
effettivamente resa, bensì la disponibilità del personale a prestarla nei modi e nei termini
stabiliti, con le inevitabili limitazioni alla libertà individuale. Conseguentemente qualunque
prestazione di lavoro straordinario resa durante la reperibilità deve essere remunerata
(compenso o recupero), in base alla sua durata.
g. Qualunque prestazione resa durante il periodo di reperibilità, pertanto, non interrompe il
computo del periodo utile al compimento del servizio di reperibilità; pertanto il compenso
spettante per la reperibilità si cumula con l’eccedenza oraria riferita alla reale prestazione
resa.
h. La reperibilità è disposta con la stessa procedura prevista al capitolo I, paragrafo 3,
sottoparagrafo g. per le prestazioni di ore eccedenti la normale attività.
i. Atteso che non risulta possibile fissare tempi di reperibilità diversi da quelli previsti dalla
normativa vigente, deve essere scrupolosamente e puntualmente osservato quanto previsto
dal presente paragrafo.
7. CASI DI ESCLUSIONE
Le disposizioni relative agli istituti dell’orario di servizio e del compenso per lavoro
straordinario non trovano applicazione nei confronti del personale:
a. impegnato in esercitazioni od in operazioni militari sul territorio nazionale assoggettate al
compenso forfetario d’impiego istituito dall’art. 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 16351;
b. inviato in missione isolata all’estero ai sensi dell’art. 1807 del C.O.M. ovvero del R.D. 3
gennaio 1926, n. 941, (atteso che il relativo trattamento economico di missione è
onnicomprensivo - cfr. Direttiva S.G.D./D.N.A.)52;
c. in servizio all'estero e retribuito ai sensi dell’art. 180853 (trattamento economico del
personale destinato presso Delegazioni o Rappresentanze Diplomatiche, Enti, Comandi od
Organismi Internazionali), dell’art. 180954 del Codice dell’Ordinamento Militare
(trattamento economico del personale destinato presso gli Uffici degli Addetti Militari);
51 Attività che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore determinate dal Capo di S.M.A. e caratterizzate da
particolari condizioni d’impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro (non più di 12 ore) con l’obbligo dirimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione.
52 Art. 39-viciessemel. Comma 39, del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Allegato “V”). 53 Ex legge 8 luglio 1961, n. 642. 54 Ex legge 27 dicembre 1973, n. 838.
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d. impiegato nell’ambito di missioni internazionali regolate da specifici provvedimenti
normativi (cd. contingenti militari)55;
e. impiegato presso Enti o Organismi internazionali o presso Stati Esteri ai sensi della Legge
27 luglio 1962, n. 1114.
55 A quest’ultimo personale competono, all’atto del rientro in territorio nazionale, i riposi settimanali non fruiti nella misura pari
alla differenza tra il beneficio spettante (una giornata per ogni settimana d’impiego) ed i recuperi/riposi attribuiti ai sensi della normativa di settore (di norma 2,5 giorni per ogni mese d’impiego). Tale beneficio non è monetizzabile ed è fruibile in giornatelibere cumulabili con le licenze ad eccezione delle eventuali frazioni di giorno da usufruire come recupero orario.
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CAPITOLO TERZO
ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
1. RILEVAZIONE OGGETTIVA DELLE PRESENZE
a. La presenza del personale deve essere rilevata oggettivamente sul posto di lavoro con
sistemi elettronici e/o meccanici, che memorizzino con elevato grado di affidabilità l'orario
di ingresso e di uscita dalle infrastrutture56. L’obbligo vale per tutto il personale, senza
distinzione di grado, atteso che le Pubbliche Amministrazioni non possono erogare
compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione
automatica delle presenze57. A seguito di specifico parere del Consiglio di Stato58 questa
norma deve ritenersi estesa a tutto il personale, compreso quello militare.
b. Per le esigenze dell’Aeronautica Militare, è stato approvato dal Signor Capo di S.M.A. il
sistema “Crono”, nell’ambito di un giusto bilanciamento tra economicità, efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa59.
c. Tale sistema è stato realizzato dalla 3ª Divisione del Comando Logistico A.M. attraverso
l’utilizzo di un apposito software, di personal computer integrati con lettori di smart-card,
della rete intranet “Aeronet” nonché della Carta Multiservizi Difesa.
d. La presenza del personale deve essere rilevata oggettivamente all’ingresso dell’infrastruttura
attraverso il sistema “Crono” memorizzando l'orario di inizio e di termine della prestazione
lavorativa attraverso:
- i rilevatori automatici posti all’ingresso delle infrastrutture all’interno del sedime;
- i rilevatori integrati ai personal computer posti all’ingresso delle infrastrutture all’interno
del sedime;
- i rilevatori integrati ai personal computer del singolo Reparto/Ufficio di servizio.
e. L’obbligo vale per tutto il personale militare, dotato di C.M.D. ed in servizio presso gli Enti
ed i Comandi dell’Aeronautica Militare, incluse le articolazioni minori, senza distinzione di
grado.
56 Art. 7 del D.M. 25 settembre 1990. 57 Art. 3, co. 83, della L. 244/2007 (Allegato “W”). 58 Parere 2555/2010 (Allegato “X”). 59 Direttiva SMA ORD 042 edizione 2009.
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f. La rilevazione oggettiva della presenza è comprovata a tutti gli effetti dallo statino
giornaliero delle presenze elaborato dal sistema “Crono” (Allegato “O” alla Direttiva SMA-
ORD-042). Tale statino contiene l’elenco nominativo dei dipendenti (grado, cognome e
nome) nonché il rispettivo orario di inizio e termine della prestazione lavorativa, ogni
eventuale interruzione di essa, dovuta a permessi orari/riposi compensativi, nonché ogni
altra annotazione utile a rendere conto dei movimenti del personale (licenze, permessi, riposi
compensativi giornalieri, missioni, servizi interni di Reparto, ecc.).
g. Il documento, così come lo stesso sistema CRONO, ha la precisa funzione di consentire al
Comandante di Corpo/Capo Ufficio a livello centrale, o suo delegato, di conoscere la
posizione giornaliera del personale ed ancor più di autorizzare, con la propria sottoscrizione,
giorno per giorno, il lavoro straordinario da effettuare e gli eventuali riposi compensativi,
ferma restando la deroga stabilita al successivo sottoparagrafo i. per il personale dirigente.
h. Il personale Dirigente, anche se non titolare di posizione organica prevista, ed il personale
non Dirigente, provvisto del grado di Maggiore e Tenente Colonnello, che assolva alle
funzioni di Comandante di Corpo, autocertificano la propria attività lavorativa.
i. In caso di tempo