Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza,...

15
1 Il Veneto 2.0 Il piano di riordino territoriale Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi Responsabile: Dr. Maurizio Gasparin Assessorato al Bilancio e agli Enti Locali Assessore Roberto Ciambetti Riordino amministrativo della Regione Veneto 2014 Limena 12 settembre 2014 Aggiornata al 25.08.2014

description

Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Transcript of Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza,...

Page 1: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

1

Il Veneto 2.0Il piano di riordino territoriale

Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Responsabile: Dr. Maurizio Gasparin

Assessorato al Bilancio e agli Enti Locali

Assessore Roberto Ciambetti

Riordino amministrativo della Regione

Veneto2014

Limena12 settembre 2014

Aggiornata al 25.08.2014

Page 2: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Le Province della Regione Veneto

ProvinciaResidenti

Censimento 2011Superficie (kmq)

Numero Comuni

Belluno 210.001 3.678 67

Padova 921.361 2.142 104

Rovigo 242.349 1.790 50

Treviso 876.790 2.477 95

Venezia 846.692 2.462 44

Verona 900.542 3.121 98

Vicenza 859.205 2.723 121

Totale 4.866.324 18.391 579

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Page 3: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Province: ipotesi di riforma prima della legge 56/2014

DECRETO LEGGE n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge n. 211 del 22 dicembre 2011“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Riordino delle provinceInterveniva sulle funzioni delle province e sugli organi

DECRETO LEGGE 95/2012 convertito con Legge 135/2012- Riordino delle Province tramite accorpamento - Istituzione città metropolitane

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Page 4: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Province e sentenza Corte Costituzionale 220/2013

La sentenza 220 adottata dalla Consulta nel luglio 2013 a

seguito dei ricorsi presentati da numerose regioni italiane, tra cui il

Veneto, ha abrogato, sancendone l'illegittimità costituzionale:

- l'art. 23 del d.l. 201/2012

che trasformava le Province in enti di secondo livello;

- gli articoli 17 e 18 del d.l. n. 95/2012

che prevedevano il taglio delle province con meno di 350mila

abitanti e un'estensione inferiore a 2.500 chilometri

quadrati e avviavano le città metropolitane.

Conseguenza: necessità di ripartire da zero!

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Page 5: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Nuovo percorso di riforma delle ProvinceSi snoda su due livelli:

A) Riforma costituzionale (DDL cost.le approvato in prima lettura

dal senato nell’agosto 2014)

Esso prevede numerose modifiche al testo della Costituzione, fra

cui l’abolizione delle Province attraverso una modifica degli artt.

114 e seguenti della Corte Costituzionale

B) Riforma con legge ordinaria: L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle

città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”

- In attesa della riforma costituzionale la L. 56/2014 istituisce un

ente territoriale di area vasta, governato dai rappresentanti

dei Comuni e dotato di poche funzioni di pianificazione.

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Page 6: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Legge n. 56/2014Province: organi e funzioni

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Organi

1) il presidente della provincia; 2) il consiglio provinciale; 3) l'assemblea dei sindaci.

-Il Presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia.

-Il Consiglio ha una composizione che varia in base alla popolazione

complessiva della Provincia, è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia.

-L‘Assemblea è costituita di Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia

Page 7: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Funzioni fondamentali

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

e) gestione dell’edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discrimina tori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

La Provincia può altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Page 8: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Disciplina riordino funzioni non fondamentali delle province

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

È previsto intervento dello stato e delle regioni nella procedura di riordino delle funzioni delle province

Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante.

Page 9: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione del consiglio

provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è

indetta e si svolge:

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine

mandato nel 2014;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla

scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento

anticipato degli organi provinciali. (province i cui organi non scadono per

fine mandato nel 2014)

Legge n. 56/2014COSTITUZIONE DEGLI ORGANI PROVINCIALI IN SEDE DI

PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Page 10: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri

sono riconosciute le seguenti specificità:

1) Le Regioni riconoscono loro, forme particolari di autonomia nelle materie di

cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

2) I loro statuti possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone

omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli

organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3) Esse esercitano altresì ulteriori funzioni fondamentali rispetto a quelle previste dalla legge e cioè:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita' del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

Legge n. 56/2014PROVINCE MONTANE (BELLUNO) E CONFINANTI CON PAESI

STRANIERI

Page 11: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Art. 117 della Costituzione (commi 3 e 4 )

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Page 12: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Legge n. 56/2014 Disposizioni sulle citta'

metropolitane, sulle province, sulle unioni e

fusioni di comuni. (GU n. 81 del 7-4-2014)

COMPETENZE STATO COMPETENZE REGIONE

PROVINCE -Lo Stato, secondo le rispettive competenze, provvede al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 (funzioni fondamentali) sulla base di principi stabiliti dalla legge:-individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; - efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni

-Le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 (funzioni fondamentali) sulla base di determinati principi stabiliti dalla legge:-individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; - efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni

Page 13: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Legge n. 56/2014 Disposizioni sulle

citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di

comuni. (GU n. 81 del 7-4-2014)

COMPETENZE STATO COMPETENZE REGIONE

PROVINCE -Le leggi statali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione degli enti o agenzie (che hanno funzioni di organizzazione dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica) e l'attribuzione delle funzioni alle province

-Le leggi regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione degli enti o agenzie (che hanno funzioni di organizzazione dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica) e l'attribuzione delle funzioni alle province (previste misure premiali per le regioni che approvano le leggi)

Page 14: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

Legge n. 56/2014 Disposizioni sulle citta' metropolitane,

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (GU n. 81

del 7-4-2014)

COMPETENZE STATO COMPETENZE REGIONE

PROVINCE -Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (8 luglio 2014), sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato individua in modo puntuale, mediante accordo sancito in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (8 luglio 2014) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle province agli enti subentranti

-Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (8 luglio 2014), sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (luglio 2014) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle province agli enti subentranti- La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (8 ottobre 2014), provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui sopra. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Page 15: Slides intervento dott. Gasparin al convegno "La Provincia che verrà..." - Hotel Crowne Plaza, Limena (PD), 12/09/2014

Tempistica prevista dalla Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle

Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”

PROVINCE

ENTRO IL 12 OTTOBRE 2014 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE per le Province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Il consiglio provinciale compie fino al 31.12.2014 gli atti relativi alle modifiche statutarie che verranno approvate dall’assemblea dei sindaci entro tale data.Il Presidente della Provincia in carica o il commissario, a partire dal 1 luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio Provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili, fino all’insediamento del nuovo Presidente della Provincia

Successivamente al 12 OTTOBRE 2014 ed entro 30 GIORNI dalla SCADENZA PER FINE MANDATO o dalla DECADENZA o SCIOGLIMENTO anticipato degli organi provinciali

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  per le Province i cui organi NON scadono per fine mandato nel 2014

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi