Slides giurisprudenza prodotti vita unit index linked

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I prodotti unit ed index linked nell’interpretazione della giurisprudenza Salvatore Iannitti - Of Counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale 11 Febbraio 2014

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I prodotti unit ed index linked nell’interpretazione della giurisprudenza

Salvatore Iannitti - Of CounselNorton Rose Fulbright Studio Legale11 Febbraio 2014

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Agenda• I riferimenti normativi: i contratti linked tra contratti di

assicurazione e contratti di investimento• Le soluzioni giurisprudenziali al problema legato alla

classificazione dei contratti linked• Altre sentenze rilevanti in materia di polizze linked (le clausole di

garanzia di restituzione del capitale, la validità delle clausole di trasferimento del rischio, la pignorabilità delle polizze, il fallimento del contraente)

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I riferimenti normativi: i contratti linked tra contratti di assicurazione e contratti di investimento

Salvatore Iannitti - Of counselNorton Rose Fulbright Studio Legale, Milano

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Art. 2 Codice delle Assicurazioni

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento

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Le due anime dei contratti di ramo IIIIl contratto di assicurazione sulla vita di “puro rischio” (ramo I)

• Il contratto di assicurazione ha una funzione previdenziale, svolta in relazione all’accadimento di un evento della vita umana. Conseguentemente, prevede il pagamento di un ammontare certo, che ha la funzione di neuralizzare gli effetti del sinistro

• Il premio e la prestazione dell’assicuratore sono calcolati sì da tener conto del trasferimento del rischio legato alla vita umana

• L’assicuratore sopporta sia il rischio demografico sia il rischio di investimento. In particolare: Il rischio demografico è il rischio relativo al fatto che le previsioni fatte

dall’assicuratore circa la durata della vita umana dell’assicurato (appartenente ad una categoria omogenea di soggetti) siano errate

Il rischio demografico deve riflettersi nell’ammontare che l’assicuratore deve pagare al beneficiario al verificarsi dell’evento oggetto di assicurazione, non essendo sufficiente che il pagamento di quanto dovuto avvenga in occasione dell’evento relativo alla vita umana

La prestazione dell’assicuratore non è correlata al rendimento degli attivi acquistati dall’assicuratore per far fronte alle future prestazioni monetarie dovute al beneficiario. Il cliente è dunque garantito unicamente dalla solvibilità dell’impresa

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Le due anime dei contratti di ramo IIIIl contratto di investimento: pubblica consultazione Consob sulle modifiche al Regolamento emittenti (3 febbraio 2007)

• Il contratto di assicurazione “linked” presenta le caratteristiche proprie dei prodotti finanziari, ossia l’esistenza di: un impiego di capitale (che non è determinato tenendo conto del rischio

demografico) un’aspettativa di rendimento correlato a tale investimento, rispetto alla quale la

funzione di neutralizzazione delle conseguenze legate all’evento della vita umana assume una rilevanza marginale (tanto che solo una componente molto ridotta del capitale investito viene destinata alla copertura del rischio demografico)

un rischio finanziario ad esso connesso, a carico del sottoscrittore (il quale accetta il rischio di perdere il capitale in ragione dell’andamento dei mercati)

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Art. 6 Regolamento ISVAP n. 29 (sulla classificazione dei rischi)

1. Sono ricompresi nel ramo vita III, se direttamente collegati a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I.

2. I contratti di cui al comma 1 sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.

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Art. 9 Regolamento IVASS n. 32 (sui prodotti index linked)

1. I contratti classificati nel ramo III di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.

2. Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell’ammontare del premio versato dal contraente.

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Art. 41 Codice delle Assicurazioni (contratti direttamente collegati a indici o a quote di organismi collettivi di risparmio)

4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 (polizze unit ed index linked, n.d.r.) comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'articolo 38.

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I risvolti pratici della questioneLa dicotomia contratto assicurativo/contratto di investimento pone due questioni fondamentali:

• Cosa succede se ci si trova in una situazione ibrida, in cui la compagnia assume il rischio demografico, ma trasferisce al cliente il rischio finanziario, sicché il cliente può potenzialmente ricevere un ammontare inferiore al capitale investito

• Qual è il regime giuridico applicabile al contratto linked, a seconda che ricorra o meno la funzione previdenziale

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Le soluzioni giurisprudenziali al problema legato alla classificazione dei contratti linked

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La giurisprudenza di legittimitàUn’occasione persa

• Corte di Cassazione 18 aprile 2012 n. 6061 si pronuncia sull’impugnazione di un giudizio di merito nel quale il Giudice aveva concluso per la natura finanziaria della polizza unit linked, in quanto: Al beneficiario non erano garantiti nè un rendimento minimo, nè la

restituzione del capitale investito Il costo della copertura per il caso morte era detratto dal premio netto Preveda il pagamento di un premio unico

• La Cassazione si è limitata ad affermare che la natura del contratto è questione interpretativa rimessa al giudice del merito. Questi deve stabilire se il contratto è effettivamente una polizza di assicurazione sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento della vita umana è trasferito sull’assicuratore) o si concreti in un investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia interamente addossato sull’assicurato)

• Non si esprime invece sul rischio demografico, in quanto la mancata trascrizione dei termini della polizza le impediscono di esprimersi sul punto

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La giurisprudenza di meritoL’invalidità dei contratti linked in caso di trasferimento del rischio d’investimento sul contraente/beneficiario

• Tribunale di Siracusa 17 ottobre 2013 fonda la propria decisione sui seguenti elementi: Assenza di una garanzia di rendimento del capitale Assenza di una garanzia di restituzione del capitale

• Conseguenza: il contratto ha natura finanziaria e trovano pertanto applicazione le

norme del T.U.F. e del Regolamento Consob 11522/1998 E' nullo il contratto di assicurazione sulla vita (polizza unit linked)

quando manca il contratto generale d'investimento (cd contratto quadro) destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra intermediario e cliente, quando vengono violate le norme sull'informazione del cliente e quando il rischio dell'inadempimento o dell'insolvenza dell'ente che ha emesso i titoli collegati alla polizza medesima siano interamente a carico del cliente

• In senso conforme una sentenza del Giudice di Pace di Palermo del 25 gennaio 2012, che non ha ritenuto sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta la sottoscrizione di una scheda di polizza

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La giurisprudenza di meritoLa tesi del contratto (valido) a causa mista

• Tribunale di Torino 3 aprile 2013 fonda la propria decisione sui seguenti elementi: Assenza della funzione previdenziale Manca l’assunzione del rischio di investimento e demografico da parte

dell’assicuratore, in quanto manca la predefinizione contrattuale del quantum della prestazione dell’assicuratore

Tuttavia il contratto non è nullo per contrarietà all’art. 2 del Codice delle Assicurazioni, in quanto l’assunzione del rischio demografico (con conseguente parziale natura assicurativa del contratto) deriva dall’aumento dello 0,1% del controvalore delle quote

• Conseguenza: E’ un contratto a causa mista con prevalente causa finanziaria,

meritevole di tutela (tanto che l’ordinamento lo ha disciplinato espressamente)

Sono respinte le domande di nullità per violazione delle norme imperative e di risoluzione per inadempimento (nel caso di specie il capitale non era stato rimborsato in virtù dell’illiquidabilità dei fondi conseguente al fallimento Maddoff)

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La giurisprudenza di meritoLa tesi del contratto (valido) a causa mista

• Tribunale di Torino 19 marzo 2013 fonda la propria decisione sui seguenti elementi: Assenza della funzione previdenziale Manca l’assunzione del rischio di investimento e demografico da parte

dell’assicuratore, in quanto manca la predefinizione contrattuale del quantum della prestazione dell’assicuratore

Il contratto prevede espressamente l’istituzione di un fondo interno dedicato al cliente, nel quale vanno a confluire gli attivi oggetto del mandato di gestione patrimoniale. L’intestazione del fondo alla compagnia non determina l’inesistenza dell’oggetto del contratto

L’eligibilità degli attivi sottostanti la polizza dipende dalla normativa del paese di origine della compagnia (Liechtenstein)

• Conseguenza: E’ un contratto a causa mista con prevalente causa finanziaria,

meritevole di tutela (tanto che l’ordinamento lo ha disciplinato espressamente)

Sono respinte le domande di nullità per violazione delle norme imperative e di risoluzione per inadempimento

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La giurisprudenza di meritoL’invalidità delle clausole di trasferimento del rischio finanziario

• Tribunale di Milano 12 febbraio 2010 e Tribunale di Napoli 13 giugno 2011 si pronunciano su di una polizza index linked (ancora una volta collegata ad uno strutturato Lehman), ritenendo che la clausola di trasferimento del rischio di investimento (ad esempio la clausola che subordini il pagamento del minimo garantito all’andamento del valore del titolo strutturato di riferimento): Sia abusiva, in quanto fonte di un significativo squilibrio dei diritti e degli

obblighi delle parti Sia vessatoria, in quanto costituisce una limitazione di responsabilità

(quale originata dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione del capitale), che deve essere accettata per iscritto ex art. 1341 c.c.

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La giurisprudenza di meritoLa garanzia di restituzione del capitale investito

• Tribunale di Roma 18 aprile 2012 si pronuncia su una domanda di risoluzione per l’inadempimento dell’obbligo relativo alla restituzione del capitale investito in una index linked collegata ad un titolo obbligazionario strutturato emesso dalla Lehman Brothers: Pur avendo un’elevata componente finanziaria, si deve ritenere che le

polizze index linked rimangono comunque prodotti assicurativi sia perché l’assicuratore corre il rischio cosidetto demografico (laddove consente, a determinate condizioni, di effettuare il riscatto), sia perché la prestazione è comunque dovuta all’accadimento di un evento della vita umana

Il Tribunale ritiene che vi sia stata l’assunzione di un obbligo alla restituzione del capitale (indicata nella nota informativa: “è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile alla scadenza non è inferiore al capitale iniziale..”), benché le condizioni prevedessero che “in caso di inadempimento da parte dell’ente emittente… eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al contraente”)

• Conseguenza: risoluzione per inadempimento dell’obbligo di restituzione del capitale (conforme a Tribunale di Roma 10 aprile 2012 e Tribunale di Napoli del 4 aprile 2012)

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Altre sentenze rilevanti

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La giurisprudenzaLa pignorabilità delle polizze linked

• Tribunale di Parma 11 giugno 2010 fonda la decisione sui seguenti punti: Il versamento di un premio unico è tipico di un contratto di investimento Il prodotto ha una durata fissa (4 o 6 anni) non compatibile con la

funzione previdenziale La redditività del prodotto dipende da fenomeni di carattere finanziario

(collegamento all’indice Dow Jones) e può anche mancare La restituzione del capitale (ove superiore alla somma assicurata) è al

netto delle spese di gestione e del fenomeno inflattivo• Conseguenza: la polizza non svolge funzione previdenziale e l’art. 1923 non

è applicabile, per cui la polizza è pignorabile

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La giurisprudenzaLe polizze linked ed il fallimento del contraente

• Tribunale di Cagliari 2 novembre 2010: I contratti linked presentano le caratteristiche proprie dei prodotti

finanziari, come descritte dalla Consob, e non svolgono pertanto la funzione previdenziale tipica dei contratti di assicurazione sulla vita

Mancando la funzione previdenziale del contratto, non trova applicazione l’art. 1923 c.c.

Non rientrando la polizza tra i beni impignorabili, in caso di fallimento dell’imprenditore la polizza si scioglie ed il controvalore entra nell’attivo fallimentare

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La giurisprudenzaLe polizze linked ed il riscatto da parte degli eredi del contraente

• Secondo alcuni il riscatto non può essere esercitato dagli eredi, perché equivale ad una revoca del beneficiario (vietata ai sensi del 1921 c.c.)

• Un secondo orientamento lo ammette, ma con il consenso del beneficiario• Tribunale di Venezia 12 dicembre 2006: il riscatto è efficace unicamente

quando è raccolto il consenso di tutti i contraenti (il principio torna utile nel caso di più contraenti/assicurati, con diritto di prestazione alla morte del contraente superstite)

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