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Le disposizioni sono applicate avendo riguardo:• all’efficiente gestione partecipazioni

• alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato• alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta da parte di amministrazioni pubbliche

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

ARTICOLO 1 COMMI 1 – 2 – 3 - OGGETTO

Costituzione Acquisto Mantenimento Gestione

Salvo deroghe previste dal Decreto si applicano le norme del codice civile e le norme generali di diritto privato

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ARTICOLO 1 COMMA 4 - OGGETTO

Restano ferme :

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a)le specifiche disposizioni, contenutein leggi o regolamenti governativi oministeriali , che disciplinano societàa partecipazione pubblica di dirittosingolare che gestiscono servizi diinteresse generale o di interesseeconomico generale o per ilperseguimento di una specificamissione di pubblico interesse

b)le disposizioni di legge

riguardanti la partecipazionedi amministrazioni pubblichea enti associativi diversi dallesocietà e a fondazioni

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Le disposizioni del presente decreto si applicano

Società quotate

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ARTICOLO 1 COMMA 5 - OGGETTO

Solo se espressamente previsto

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AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le

aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio

sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al

presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti

economici e le autorità portuali

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(a)

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CONTROLLO

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Previsto dall’art. 2359 c.c.Può sussistere anche quando è previsto da norme di legge,

statuto o patti parasociali il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo per le decisioni finanziarie e

gestionali strategiche dell’attività sociale

Sono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza

dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti peresercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

Art. 2359 c.c.

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(b)

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3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altrasocietà in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma sicomputano anche i voti spettanti a società controllate, a societàfiduciarie e a persona interposta: non si computano i votispettanti per conto di terzi.Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra societàesercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quandonell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quintodei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate inmercati regolamentati.

ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

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CONTROLLO ANALOGO

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Esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di una amministrazione su una società, con un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che

sulle decisioni significative.Tale controllo può anche essere esercitato da una società a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione

partecipante

ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

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(c)

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Corte Costituzionale Sentenza 50 del 25.03.2013

La sentenza che si fonda sui principi comunitari espressi dallaCorte di giustizia dell’Unione europea afferma che il potereesercitato sull’ente controllato consiste in un’influenzadeterminante sia sugli obbiettivi strategici sia sulle decisioniimportanti; la possibilità di influenza determinante è incompatibilecon il rispetto dell’autonomia gestionale.

Il rapporto “in house” deve comportare che l’amministrazioneesprime pareri vincolanti sugli atti dell’ente controllato (obiettivistrategici e decisioni importanti).

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CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

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Esercizio congiunto del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di amministrazioni diverse su una società ossia quando si verificano le condizioni previste

dall’art.5, comma5 del D.Lgs. 50/2016:

ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

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(d)

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ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

a) gli organi decisionali della persona giuridica

controllata sono composti da

rappresentanti di tutte le amministrazioni

aggiudicatrici o enti aggiudicatari partecipanti.

Singoli rappresentanti possono rappresentare

varie o tutte le amministrazioni

aggiudicatrici o enti aggiudicatari partecipanti

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o

enti aggiudicatari partecipanti sono

in grado di esercitare

congiuntamente un'influenza

determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona

giuridica

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto

quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

c) la persona giuridica controllata non

persegue interessi contrari a quelli

delle amministrazioni aggiudicatrici o

degli enti aggiudicatari partecipanti controllanti

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ENTI LOCALI

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Gli enti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/2000

i comuni

ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

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i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed

imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

le province

le città metropolitane

le comunità montane

le comunità isolane

le unioni di comuni

(e)

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PARTECIPAZIONE

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La titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti

amministrativi

ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

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PARTECIPAZIONE INDIRETTA

La partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri

organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica

(f)

(g)

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SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

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Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o

sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non

discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono

come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire

l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale

SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

I servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato

ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

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(h)

(i)

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SOCIETÀ

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Gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile

SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)

n) SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da

società a controllo pubblico

ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

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(l)

(m)

(n)

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SOCIETÀ IN HOUSE

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Le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo

congiunto

ARTICOLO 2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

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SOCIETÀ QUOTATE

Le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati

Le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotate in mercati

regolamentatiLe società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse

siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche

(o)

(p)

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ARTICOLO 15 COMMA 1 - MONITORAGGIO, INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze è individuata

la struttura competente per il controllo e il monitoraggio del presente decreto

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Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e

gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

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ARTICOLO 15 COMMA 2 - MONITORAGGIO, INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto la struttura competente per il controllo e il monitoraggio

fornisce orientamenti e indicazioni in

materia diapplicazione del

presente decreto e del D.Lgs. 11

novembre 2003, n. 333

promuove le miglioripratiche presso le

società apartecipazione

pubblica

adotta le direttivesulla separazione

contabile, verifica illoro rispetto etrasparenza

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ARTICOLO 15 COMMI 3-4 - MONITORAGGIO, INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La struttura utilizzando le informazioni della banca dati di cuiall’articolo 17, comma 4, del D.L. 24/6/2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114

di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti

tiene un elenco pubblicoaccessibile anchein via telematica

Le amministrazioni pubbliche e le stesse società inviano alla struttura, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le

segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto, trasmettono i bilanci e gli altri documenti

obbligatori, di cui all’articolo 6del presente decreto

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ARTICOLO 15 COMMA 5 - MONITORAGGIO, INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all’articolo 6, comma 3, del D.L.

6/7/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le

società a partecipazione pubblica

Potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle

amministrazioni pubbliche

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Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata anche consortili

(titolo X c.c.) o in forma di cooperativa (titolo VI c.c.)

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ARTICOLO 3 COMMI 1 – 2 – TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONEPUBBLICA

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio

sindacale

S.R.L. a controllo pubblico

S.P.A. a controllo pubblico

L’atto costituivo o lo statuto devono

prevedere la nomina dell’organo di controllo

o di un revisore

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costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

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ARTICOLO 4 COMMA 1 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Le amministrazioni pubbliche

non possono

direttamente o

indirettamente

ABROGATIARTICOLO 3, COMMI 27 E SEGUENTI, LEGGE 24.12.2007 n. 244

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Nel rispetto delle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali le amministrazioni pubbliche possono,

direttamente o indirettamente costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo

svolgimento delle seguenti attività:

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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a. produzione di un servizio di interesse generale inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

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b. progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 50/2016

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Art. 193 del D.lgs. 50/2016 – Società pubblica di progetto1. Ove il progetto di fattibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente

aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura.

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione perpubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327. La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e perconto dei propri soci emandanti, avvalendosi dei finanziamenti per essodeliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, lesocietà pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.

3. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio,industria e artigianato e le fondazioni bancarie.

4. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire ilcoordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì lapartecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico esoggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice.

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessioneal soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili diproprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.

6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire perl'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societàpubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti direddito, fra cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri diurbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura;

b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazionibancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme invigore.

8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire allastessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire allaspesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

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c. realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D.lgs. 50/2016, con un imprenditore privato selezionato con le modalità dell’art. 17, commi 1 e 2

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Art. 180 del D.lgs. 50/2016 – Partenariato pubblico privato1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera e). Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capoall'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio dicostruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno,del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c). Il contenuto del contrattoè definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenutidall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettivafornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati incorrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualitàcontratualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariatopubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti dafatti non imputabili all'operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazioneaggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che èproporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilitàdell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canonedevono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale nettodell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera odella domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuitaex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa daparte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative dimercato della domanda del servizio medesimo.

6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera f),rappresenta il presupposto per la corretta allocazione (dei rischi di cui al comma 3). Ai solifini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazioneaggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovveronella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Atitolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione siastrumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità diutilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice ecostituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario dellaconcessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore dieventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico dellapubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costodell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

7. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione diammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contrattoha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamentodell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non siaperfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessionedi costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di operepubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione inpartenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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e. servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliare, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016

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ARTICOLO 4 COMMA 2 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 - Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili del patrimonio delle amministrazioni pubbliche

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ARTICOLO 4 COMMA 3 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

in deroga all’oggetto sociale relativo allo

svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente

necessarie per il perseguimento delle

proprie finalità istituzionali

è possibile l’acquisizione di partecipazioni in società con oggetto sociale esclusivo la

valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse,

tramite il conferimento di beni immobili , allo scopo di

realizzare un investimento secondo criteri propri di un

qualsiasi operatore di mercato

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo le attività di:

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ARTICOLO 4 COMMA 4 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

produzione di un servizio di interesse

generale inclusa la realizzazione e la

gestione delle reti e degli impianti

funzionali

ai servizi medesimi progettazione e realizzazione di

un’opera pubblica sulla base di un accordo di

programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 193

del D.lgs. 50/2016

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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servizi di committenza, incluse le

attività di committenza

ausiliare, prestati a supporto di

enti senza scopo di lucro e di

amministrazioni aggiudicatrici di

cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del

D.lgs. 50/2016

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ARTICOLO 4 COMMA 4 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

autoproduzione di beni o servizi

strumentali all’ente o agli enti pubblici

partecipanti, nel rispetto delle condizioni

stabilite dalle direttive europee in materia di

contratti pubblici e della relativa disciplina

nazionale di recepimento

Salvo quanto previsto dall’art. 16 (Società in house), tali società operano

in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidantiDavide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di

organizzazione amministrativa

è fatto divieto alle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti,

controllate da enti locali,

di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

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ARTICOLO 4 COMMA 5 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Il divieto non si applica

alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo lagestione delle partecipazioni societarie di enti locali

salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia

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ARTICOLO 4 COMMA 5 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

di trasparenza deidati

finanziari

di consolidamento delbilancio degli enti

partecipanti.Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013

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ARTICOLO 4 COMMA 6 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’art. 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014

Articolo 34-Gruppi di azione localeI gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale ditipo partecipativo.Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo …

Articolo 61- Gruppi di azione locale nel settore della pesca

Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).2. I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all’articolo 60 del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione …

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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Sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente

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ARTICOLO 4 COMMA 7 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

la realizzazione e la gestione diimpianti di trasporto a fune per

la mobilità turistico-sportivaeserciti in aree montane.

la gestione di spazi fieristicie l'organizzazione di eventi

fieristici

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E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del

decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche

di spin off o di start up universitarie previste dall'articolo 6, comma 9,

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche

analoghe degli enti di ricerca

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ARTICOLO 4 COMMA 8 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Art. 2 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 – Soggetti ammissibili1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri1) e 3);

b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;c) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui

alle lettere a) e b);

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ARTICOLO 4 COMMA 8 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

d) società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ognicaso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, daimprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonché eventualmente da altri soggettitra: università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche iscritte all'albo dicui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziariiscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie perl'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondimobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre1993, n. 385;

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ARTICOLO 4 COMMA 8 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

e) società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale deirisultati della ricerca, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con lapartecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra iseguenti soggetti:

1)professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire; 2)soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f); 3)società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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ARTICOLO 4 COMMA 8 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

f) università, enti di ricerca anche a carattere regionale, ENEA ed ASI per i casi di cuialle lettere d) ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all'articolo 3, comma 1,lettera c), numero 2 e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui allelettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettividi cui all'articolo 1, comma 1;f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale;

2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),numeri 1, 2 e 3, nonché comma 1, lettera d), numero 2, anche congiuntamente conuniversità, enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di progetti relativi ad attività svoltenelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non puòessere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi adattività svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non può essere inferioreal 51 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al presente titoloesclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.

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GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca,per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila.Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissatiai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

a)rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concedele agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altreimprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni deglistessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gliinterventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione deiprogetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in terminisoggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamentoproponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure intermini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valoredel progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione alfinanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di potersurrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economicofinanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degliobiettivi dichiarati.

3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori alpredetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso disussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di caratterestraordinario.

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondariaentità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricatonei casi più complessi.

3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzionenelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti odal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero,della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.

3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dairegolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unioneeuropea o di accordi internazionali.

3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitarioo internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Art. 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 – Attività finanziabili1. Sono ammissibili per:

a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definitaall'articolo 1, comma 2:

1) le attività svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamentepresentati da soggetti industriali, assimilati e associati;

2) le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordiinternazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali,assimilati e associati , nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea aseguito di bandi internazionali di ricerca industriale;

2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini dellapredisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmidell'Unione europea;

3) le attività svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanatidal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;

4) i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad università, enti di ricerca,ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;

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b) altri interventi di sostegno su progetto o programma:1) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie,

fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenutotecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggettiassimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che siimpegnano a costituire o a concorrere alla nuova società;

c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensidell'articolo 1, comma 2, alla mobilità temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusionedelle tecnologie:

1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, dispecializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attività di ricerca, da parte disoggetti industriali e assimilati;

2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di

studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nonché ad assegni di ricerca dicui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il relativoprogramma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato;

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d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale,come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie:

1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricercaesterni pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneità, di studi ericerche sui processi produttivi, di attività applicative dei risultati della ricerca, diformazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e testsperimentali;

2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, ilriorientamento, il recupero di competitività, la trasformazione, l'acquisizione di centri diricerca, nonché il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca disoggetti industriali e assimilati, con connesse attività di riqualificazione e formazione delpersonale.

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2) Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori e iricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presentecomma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorità per piccole e medie impresenonché presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1,lettera b), numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per unperiodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccatomantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamentoeconomico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolovalutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professoreuniversitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti. Il distaccoavviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalità di inserimento el'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le università e gli enti diricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono riceverecontributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione delpersonale distaccato.

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ARTICOLO 4 COMMA 8 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Stato giuridico dei professorie dei ricercatori di ruolo

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio edell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o distart up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo ladisciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti conregolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con ilregime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto delPresidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalleconvenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di

vertice dell'amministrazione partecipante,

53

ARTICOLO 4 COMMA 9 – FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L’ACQUISIZIONE E LA

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

motivato con riferimento alla misura

e qualità della partecipazione

pubblica, agli interessi pubblici a

essa connessi e al tipo di attività

svolta, riconducibile alle finalità di

cui al co. 1, anche al fine di agevolarne

la quotazione ai sensi dell'art. 18

può essere deliberata

l'esclusione totale o parziale

dell'applicazione delle

disposizioni del presente

articolo a singole società a

partecipazione pubblica.

Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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Salvo i casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto diuna partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità di espresse previsioni legislative

54

ARTICOLO 5 COMMA 1 – ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

l’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche per la costituzione di società o l’acquisto di partecipazioni, anche indirette

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

deve essere analiticamentemotivato con riferimento allanecessità della società per ilperseguimento

Delle finalità istituzionali dicui all’art. 4

deve contenere le ragioni e le finalitàche giustificano tale scelta anche sulpiano della convenienza

economica e della sostenibilitàfinanziaria, considerando anchedestinazioni alternative delle risorse

pubbliche nonché la gestione diretta oesternalizzata del servizio affidato

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ARTICOLO 5 COMMA 1 – ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

La motivazione deve considerare la compatibilità di tale scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione

amministrativa

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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L’atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con

Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica

ARTICOLO 5 COMMA 2 – ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

le norme dei trattatieuropei

la disciplina europea in materia di aiuti

di Stato alle imprese

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L’amministrazione che costituisce la società o acquisisce la partecipazione diretta o indiretta deve inviare l’atto

deliberativo, a fini conoscitivi, alla sezione competente della Corte dei Conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis

della legge 10 ottobre 1990, n. 287

ARTICOLO 5 COMMA 3 – ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

(Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativiche determinano distorsioni della concorrenza)1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio

contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasiamministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e delmercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblicaamministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela dellaconcorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nelquale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblicaamministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazionedel parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso,entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV,Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Per gli atti deliberativi delle amministrazioni dello Stato è competente l’ufficio di controllo di legittimità sugli atti

Per gli atti deliberativi delle regioni, degli enti locali e loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni

pubbliche di autonomia aventi sede nella regione è competente la Sezione regionale di controllo

ARTICOLO 5 COMMA 4 – ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei Conti ai sensi della Legge 259/1958 è competente la

Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Enti, di cui alla Legge n. 259 del 1958, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Art. 2, della Legge 21 marzo 1958, n. 259

Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o unaazienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità,per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suobilancio;

b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzatiad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

ARTICOLO 5 COMMA 4 – ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 20 COMMA 1 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1

effettuano annualmente con proprio provvedimento

analisi dell’assetto complessivodelle società in cui detengono

partecipazioni

dirette

indirette

predisponendo, ove ricorrano i presupposti del comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o

cessione

o

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Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 4 del D.L. 90/2014 le amministrazioni pubbliche

che non detengono alcuna partecipazione

lo comunicano:

• alla sezione della Corte di conti competente, ai sensi dell’articolo 5, comma 4

• alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio

ARTICOLO 20 COMMA 1 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Art. 17, comma 4 – D.L. 90/2014 - Ricognizione degli enti pubblici eunificazione delle banche dati delle società partecipate

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanzeacquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di dirittopubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalleamministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensidell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e daquelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenireattraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citateamministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Taliinformazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dicui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ARTICOLO 20 COMMA 1 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

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Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministrodelegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute acomunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma.L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo dicomunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro delMinistero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzionepubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 20 COMMA 1 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

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ARTICOLO 20 COMMA 2 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

I piani di razionalizzazione, con apposita relazione tecnica, e con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione

sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

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c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti

pubblici strumentali

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un

milione di euro

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano

prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

ARTICOLO 20 COMMA 2 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4

ARTICOLO 20 COMMA 2 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

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ARTICOLO 20 COMMA 3 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

adottati entro il 31 dicembre di ogni anno

trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del D.L. n. 90/2014

• resi disponibili alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio

• resi disponibili alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4

I provvedimenti sono

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ARTICOLO 20 COMMA 4 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

entro il 31 dicembre dell’anno successivo

approvano una relazione sull’attuazione del piano e ne evidenziano i risultati conseguiti

Le pubbliche amministrazioni in caso di adozione del piano di razionalizzazione

trasmettono il piano alla struttura competente per il controllo eil monitoraggio

trasmettono il piano alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4

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ARTICOLO 20 COMMA 5 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

possono prevedere anche

I piani di riassetto

dismissione assegnazione

in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione

normativa

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dalle disposizioni del codice civile

Gli atti di scioglimentodelle società

sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o

l’acquisto della partecipazione

Gli atti di alienazionedelle

partecipazioni sociali

ARTICOLO 20 COMMA 5 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 20 COMMA 6 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da essecontrollate direttamente o indirettamente possono procedere

allo scioglimento della società o azienda speciale controllata

direttamente o indirettamente

I dipendenti avranno diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a

568 del presente articolo.

all’alienazione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore

della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio

per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014

Resta ferma la disposizione dell’art. 1, comma 568-bis, Legge 147/2013

LEGGE 27.12.2013 n. 147 – ART. 1 COMMA 568- bis – LEGGE 23.12.2014 n. 190 – ART. 1 comma 616

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre 12 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono

esenti da imposizione fiscale

Imposte sui redditi

IRAP

IVA

Imposte di registro, ipotecarie e catastali

SI

SI

NO

MISURA FISSA

LEGGE 27.12.2013 n. 147 – ART. 1 COMMA 568- bis – LEGGE 23.12.2014 n. 190 – ART. 1 comma 616

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Per lo scioglimento di società controllata indirettamente

le plusvalenze realizzate in capo alla

società controllante non concorrono

alla formazione del reddito e del valore

della produzione netta

le minusvalenze in capo alla società controllante sono deducibili

nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi

LEGGE 27.12.2013 n. 147 – ART. 1 COMMA 568- bis

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

L’alienazione deve avvenire con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre 12 mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione

le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della

produzione netta

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e

nei quattro successivi

Società mista

diritto di prelazione al socio privato detentore, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di una quota almeno del 30%

LEGGE 27.12.2013 n. 147 – ART. 1 COMMA 568- bis

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ARTICOLO 20 COMMA 7 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

mancata adozione degli atti

sanzione amministrativa

salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti

minimo € 5.000,00 massimo € 500.000,00

applicazione dell’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 20 COMMA 8 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1-ter, del D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15/7/2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23/12/2014, n. 190

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Art. 29, comma 1-ter D.L. 98/2011

Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23/12/2014, n. 190A decorrere dal 1° gennaio 2015 fermo restando quanto previsto dagli artt. 3, commi

da 27 a 29 L. 244/2007 e 1, comma 569 L. 147/2013 s.m.i

Regioni Province autonome di Trento e Bolzano

Università e Istituti universitari pubblici

Enti Locali

Autorità portualiC.C.I.A.A.

avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

societarie direttamente o indirettamente possedute per conseguire la riduzione delle

stesse entro il 31 dicembre 2015

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n. 99 – ART. 1 COMMA 611

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Anche tenendo conto dei seguenti criteri

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in

liquidazione o cessione

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle

funzioni

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n. 99 – ART. 1 COMMA 611

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Anche tenendo conto dei seguenti criteri

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la

riduzione delle relative remunerazioni

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n. 99 – ART. 1 COMMA 611

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Entro il 31 marzo 2015 i Presidenti, i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611

definiscono e approvano:• un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

direttamente o indirettamente possedute• le modalità e i tempi di attuazione

• l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire

Il piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet

istituzionale dell'amministrazione interessata

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n. 99 – ART. 1 COMMA 612

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Entro il 31 marzo 2016 i Presidenti, i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611

predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet

istituzionale dell'amministrazione interessata (in adempimento del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n. 99 – ART. 1 COMMA 612

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Riepilogo tempistiche

31.03.2015:definizione e approvazione di un piano operativo con pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione e invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

competente

Competenza dell’approvazione del piano operativo

L’art. 42, del TUEL comprende tra le competenze del Consiglio Comunale l’organizzazione dei servizi pubblici e la partecipazione dell’ente locale a società di

capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n. 99 – ART. 1 COMMA 612

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Riepilogo tempistiche

31.12.2015:riduzione delle partecipazioni possedute

31.03.2016:relazione sui risultati conseguiti con pubblicazione sul sito internet

dell’Amministrazione e invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente

In considerazione della complessità delle operazioni da attuare, tali termini possono essere considerati ordinatori? (parere n. 48 del 08.07.08 Corte dei Conti

Sezione Controllo Lombardia)

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n. 99 – ART. 1 COMMA 612

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Indispensabilità della partecipazione

Indispensabilità rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali (i beni o servizi forniti dalle partecipate sono essenziali rispetto ad essi?)

Indispensabilità rispetto ai mezzi (è essenziale che i beni o servizi siano forniti, direttamente o indirettamente, dagli enti locali?

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n. 99 – ART. 1 COMMA 612

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Soppressione = Liquidazione?

Attuabile solo nelle società in cui è presente la maggioranza pubblica al capitale sociale in misura sufficiente a deliberare la liquidazione

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n. 99 – ART. 1 COMMA 612

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Riepilogo tempistiche

31.12.2015:riduzione delle partecipazioni possedute

31.12.2016:relazione sui risultati conseguiti con pubblicazione sul sito internet

dell’Amministrazione e invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n. 99 – ART. 1 COMMA 612

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Le deliberazioni di scioglimento e liquidazione delle partecipazioni acquisite in forza di legge sono disciplinate unicamente dal codice civile e dunque non necessitano dell’abrogazione della previsione normativa che aveva disposto espressamente

l’acquisizione

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1 COMMA 613

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1 COMMI 614- 615

Alle eccedenze di personale generate dalle operazioni di razionalizzazione si applica la disciplina introdotta dai commi da 563 a 568 e 568-ter, dell’art. 1 della legge

147/2013Agli atti finalizzati all’attuazione dei piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015 si applica il regime fiscale previsto dal comma 568-bis, dell’art. 1 della legge

147/2013

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente

L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house,

comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale

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ARTICOLO 20 COMMA 9 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società a controllo pubblico

previa comunicazione

agli amministratori o ai liquidatori

seper oltre 3 anni consecutivi

non hanno depositato il bilancio o compiuto atti di

gestione

sono cancellate dal conservatore del registro

imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.

dal registro delle impreseche possono entro 60 giorni presentare

motivata domanda di prosecuzione dell’attività , conforme all’art. 5, corredata

dall’atto deliberativo delle amministrazioni socie

Unioncamere presenta, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura competente per il controllo e il

monitoraggio, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma

Se regolare NO CANCELLAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Art. 2495 c.c. - Cancellazione della società

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere lacancellazione della società dal registro delle imprese.Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori socialinon soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino allaconcorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale diliquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso dacolpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, puòessere notificata presso l'ultima sede della società.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 24 COMMA 1 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del

presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4,

commi 1, 2 e 3ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi

1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2,

sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2

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Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato

la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla stessa data di entrata in vigore del presente decreto, individuando

quelle che devono essere alienate

l’esito, anche se negativo, è comunicato con le modalità di cui all’articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014

ARTICOLO 24 COMMA 1 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Le informazioni e il provvedimento di ricognizione sono resi disponibili e inviati

alla sezione della Corte dei conti

competente ai sensi dell’articolo 5,

comma 4

alla struttura competente per il

controllo e il monitoraggio

per verificare il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo

ARTICOLO 24 COMMI 1-3 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

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ARTICOLO 24 COMMI 4-5 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

L’alienazione, da effettuare ai sensi dell’articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione

Mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4

il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società

e, salvo il potere di alienare la partecipazione,la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti

all’articolo 2437-ter, comma 2, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del c.c.

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Articolo 2437-ter, comma 2 - Criteri di determinazione del valore delle azioni

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione

legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle

azioni

ARTICOLO 24 COMMI 4-5 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Articolo 2437-quater - Procedimento di liquidazione

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altrisoci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sonoobbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori diqueste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entroquindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Perl'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine noninferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestualerichiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che sianorimaste non optate.

ARTICOLO 24 COMMI 4-5 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Articolo 2437-quater - Procedimento di liquidazione

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gliamministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate inmercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta neimercati medesimi.In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commiprecedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azionidel recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della societàutilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzocomma dell'articolo 2357.In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assembleastraordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero loscioglimento della società.Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizionidel comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445;ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ARTICOLO 24 COMMI 4-5 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 24 COMMI 6-7-8- REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Gli obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse

previsioni normative, statali o regionali

Per l’attuazione dei provvedimenti di ricognizione si applica l’articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014

Nei casi di cui al sesto e settimo comma dell’art. 2437-quater c.c. e in caso di estinzione della partecipazione in una società

unipersonale la società è posta in liquidazione

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 24 COMMI 6-7-8- REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Gli obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse

previsioni normative, statali o regionali

Per l’attuazione dei provvedimenti di ricognizione si applica l’articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014

Nei casi di cui al sesto e settimo comma dell’art. 2437-quater c.c. e in caso di estinzione della partecipazione in una società

unipersonale la società è posta in liquidazione

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1 COMMA 613

Le deliberazioni di scioglimento e liquidazione delle partecipazioni acquisite in forza di legge sono disciplinate unicamente dal codice civile e dunque non necessitano dell’abrogazione della previsione normativa che aveva disposto

espressamente l’acquisizione

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

LEGGE 23.12.2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014 supplemento ordinario n.99 – ART. 1 COMMA 614

Alle eccedenze di personale generate dalle operazioni di razionalizzazione si applica la disciplina introdotta dai commi da 563 a 568 e 568-ter, dell’art. 1

della legge 147/2013

Agli atti finalizzati all’attuazione dei piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015 si applica il regime fiscale previsto dal comma 568-bis,

dell’art. 1 della legge 147/2013

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ARTICOLO 24 COMMA 9 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Per favorire i processi di cui al presente articolo

in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento in favore della società a controllo pubblico

interessata da tali processi, il personale già impiegato nell’appalto o nella concessione continua con il subentrante nell’appalto o nella

concessione ai sensi dell’art. 2112 c.c.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Art. 2112 del Codice Civile - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed illavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore avevaal tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice diprocedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioniderivanti dal rapporto di lavoro.

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

ARTICOLO 24 COMMA 9 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ARTICOLO 24 COMMA 9 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

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ARTICOLO 6 COMMI 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLAGESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Le società a controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme

con altre attività svolte in regime di economia e di mercato, inderoga all’obbligo di separazione societaria previsto dal

comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,adottano sistemi di contabilità separata per l’attività oggetto

di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività

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ARTICOLO 6 COMMA 2 e 4 - PRINCÌPI FONDAMENTALI SULL’ORGANIZZAZIONE ESULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione sul

governo societario che deve essere predisposta annualmente e pubblicata contestualmente al bilancio

d’esercizio

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ARTICOLO 6 COMMA 3 - PRINCÌPI FONDAMENTALI SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLAGESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Regolamenti interni

per garantire il rispetto:

norme di tutela della concorrenza;

norme in materia di concorrenza sleale;

norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Gli strumenti di governo societario possono essere integrati con:

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ARTICOLO 6 COMMA 3 - PRINCÌPI FONDAMENTALI SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLAGESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Gli strumenti di governo societario possono essere integrati con:

Istituzione dell’ufficio di controllo internoche collabora con l’organo di controllo statutario e

gli trasmette relazioni su

regolarità efficienzagestione gestione

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ARTICOLO 6 COMMA 3 - PRINCÌPI FONDAMENTALI SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLAGESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Gli strumenti di governo societario possono essere integrati con:

Codici di condotta

propri collettivi

aventi ad oggetto la disciplina dei comportamentiimprenditoriali da tenere nei confronti dei vari

stakeholders

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ARTICOLO 6 COMMA 3 - PRINCÌPI FONDAMENTALI SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLAGESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Gli strumenti di governo societario possono essere integrati con:

Programmi di responsabilità sociale d’impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione

dell’Unione europea

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ARTICOLO 6 COMMA 5 - PRINCÌPI FONDAMENTALI SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLAGESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Nel caso in cui le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli previsti al

comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione sul governo societario.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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ARTICOLO 7 COMMA 1 - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) partecipazioni statali: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e della finanze di concerto con i ministri competenti per

materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;b) partecipazioni regionali: provvedimento del competente

organo della regione;

c) partecipazioni comunali: deliberazione del consiglio comunale;

d) altre partecipazioni pubbliche: deliberazione dell’organo amministrativo dell’ente

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 7 COMMI 2-3-4-5 - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L’atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 1 e contiene l’indicazione degli elementi

essenziali dell’atto costitutivo (artt. 2328 e 2463 c.c.)

L’atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell’amministrazione pubblica partecipante

I soci privati che partecipano all’atto costitutivo sono previamente individuati mediante l’espletamento di procedure di evidenza

pubblica a norma dell’art. 5, comma 9, D.Lgs. 50/2016

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Art. 5, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 – Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico

Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

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ARTICOLO 7 COMMA 6 - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Se una società a partecipazione pubblica è costituita senza l’atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o lo stesso sia dichiarato nullo o annullato, le

partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 5

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ARTICOLO 7 COMMA 6 - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Se la mancanza o invalidità dell’atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell’oggetto

sociale, si applicano le disposizioni dell’articolo 2332 del c.c.Art. 2332 - Nullità della societàAvvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;2) illiceità dell'oggetto sociale;3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.

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ARTICOLO 7 COMMA 7 - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Le modalità per la costituzione devono essere adottate per:a) le modifiche di clausole dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività

della societàb) la trasformazione della società

c) il trasferimento della sede sociale all’esterod) la revoca dello stato di liquidazione

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ARTICOLO 8 COMMI 1-2-3 - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE

L’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, anche mediante la

sottoscrizione di aumento del capitale o operazioni straordinarie, sono deliberate secondo le modalità previste

per la costituzione di società (art. 7 commi 1-2)

È inefficace il contratto di acquisto della partecipazione in mancanza o invalidità del relativo atto deliberativo

dell’amministrazione pubblica

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di

partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio

?

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 14 COMMA 1 - CRISI D’IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni su

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Fallimento Concordatopreventivo

In materia diamministrazione

straordinaria delle grandiimprese insolventi (ove ne ricorrano i

presupposti)

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ARTICOLO 14 COMMI 2-3 - CRISI D’IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazionedel rischio di cui all’articolo 6, comma 3 (2), uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della

società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire:

l’aggravamento della crisi

correggerne gli effetti

eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

La mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità

ai sensi dell’articolo 2409 del c.c.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 14 COMMA 3 – CRISI D’IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Art. 2409 - Denunzia al tribunale

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbianocompiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a unao più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nellesocietà che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale socialepossono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statutopuò prevedere percentuali minori di partecipazione.Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinarel'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola,se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato ilprocedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti diadeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazionisussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e leattività compiute.Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute aisensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puòdisporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per leconseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori edeventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandonei poteri e la durata.L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gliamministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

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Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunaleche lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuoviamministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societào la sua ammissione ad una procedura concorsuale.I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta delcollegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sullagestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, delpubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 14 COMMA 4 – CRISI D’IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La previsione di un ripianamento delle perdite da partedell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche

socie

Non può costituire un provvedimento adeguato.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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ARTICOLO 14 COMMA 4 – CRISI D’IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Costituisce, invece, un provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite accompagnata da un

piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di

recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, anche in deroga al comma 5

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ARTICOLO 14 COMMA 5 - CRISI D’IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31/12/2009, n. 196, non possono

(salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del c.c.)

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

effettuare aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie

a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato,

per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento

di perdite anche infrannuali

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S.P.A.

Art. 2447 c.c. riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale

€. 50.000

S.R.L.

Art. 2482 ter c.c. riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale

€. 10.000

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ARTICOLO 14 COMMA 5 - CRISI D’IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Sono consentiti i trasferimenti straordinari alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di

programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti se le

misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di

settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti, alla competente Sezione del controllo sugli enti medesimi,

che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per

la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata possono essere

autorizzati

aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie

ARTICOLO 14 COMMI 5 - CRISI D’IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di unasocietà a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le

pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere

partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita

ARTICOLO 14 COMMA 6 - CRISI D’IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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La soluzione sposata dal legislatore è stata quindi radicale, e rischia di avere forti ripercussioni proprio sul fronte delle

società in house

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Minore garanzia e tutela per i creditori

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Servizi di interesse generale privi di rilevanza economica

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

Azienda Speciale o Istituzioneex art. 114 T.U.E.L.

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Servizi di interesse economico generale

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

S.p.A. / S.r.l.

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Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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ARTICOLO 12 COMMI 1-2 - RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PARTECIPANTI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di

responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il

danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie

in materia di danno erariale di cui al comma 2.

Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli

enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi che, nell’esercizio dei propri diritti di

socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016 199

CONTO DEL PATRIMONIO COMUNE DI ……………….

A) IMMOBILIZZAZIONI € ………….immateriali:Materiali:Immobili demaniali Terreni indisponibiliTerreni disponibili

Immobili patrimoniali indisponibiliImmobili patrimoniali disponibiliMacchinari, attrezzature, impiantiAttrezzature e sistemi informatici

Mobili e macchine ufficioUniversalità di beni indisponibiliDiritti reali su beni di terziImmobilizzazioni in corso

Immobilizzazioni finanziarie:

Partecipazioni in imprese

Crediti verso imprese

Crediti di dubbia esigibilitàTitoli

Depositi cauzionali

B) ATTIVO CIRCOLANTE

RimanenzeCrediti Attività finanziarieDisponibilità liquide

C) Ratei e risconti attivi

Totale attività

€ ………….€ ………….

€ ………….€ ………….

€ ………….€ ………….

€ ………….

€ ………….

€ ………….

€ ………….€ ………….

€ ………….

€ ………….

€ ………….

€ ………….

€ ………….€ ………….

€ ………….€ ………….

€ ………….

€ ………….€ ………….€ ………….

€ ………….

€ ………….

€ ………….

Automezzi e motomezzi

€ ………….

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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Condannato Sindaco del Comune di Tivoli (Socio unico di Acque Albulae S.p.a.)

per mancato esercizio dell’azione sociale di responsabilità a carico degli amministratori (art. 2393 c.c.)

Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 13702 del 22.07.2004

Corte dei Conti Sezione Lazio sentenza n. 1015 del 10.09.99

“per i Sindaci del Comune sussiste l’obbligo di esercitare le azioni di responsabilità verso gli amministratori, a tutela del patrimonio comunale. L’esercizio di tali azioni, ricorrendone i presupposti,

costituisce quindi un obbligo giuridico e non rientra tra le attività discrezionali rimesse a valutazioni di merito”

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016135

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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

Condannati i Sindaci di alcuni Comuni del Valdarno

(Soci del Mattatoio Intercomunale del Valdarno S.r.l.)

per “l’aver nominato, quali componenti del CdA, persone prive dei

necessari requisiti di professionalità e competenza; l’aver approvato i

bilanci quando erano già emerse numerose irregolarità nella

gestione; l’aver omesso un’adeguata vigilanza sulla gestione e l’aver

omesso di esperire l’azione di responsabilità di cui all’art. 2393 c.c.

nei confronti degli amministratori”

Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del 28.04.09

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016136

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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

La Corte continua affermando che “il controllo

dell’Amministrazione pubblica, nei confronti delle società a

partecipazione totale, non possa limitarsi ad una verifica successiva

sulla gestione, attraverso l’approvazione del bilancio, né ridursi al

mero esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell’Ente in

seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata, ma

deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante

all’attività gestionale della società, da effettuarsi anche con l’ausilio

di specifici poteri ispettivi”

Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del 28.04.09

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016137

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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

La Corte sostiene che l’Ente è responsabile anche delle irregolarità contabili della propria partecipata, sulle quali è tenuto a svolgere

un attento e costante controllo, al fine di rilevare ed impedire l’utilizzo di risorse in maniera non conformi a criteri di sana gestione, tale da poter causare squilibri sul bilancio dell’Ente.

La qualità di società partecipata al 100% dall’Ente sta a significare che l’attività che essa svolge è nell’esclusivo interesse dell’Ente

locale, ciò giustifica l’esercizio, da parte di quest’ultimo, di poteri di ingerenza e di controllo su detti soggetti, atteso che l’Ente

esercita sul soggetto erogatore del servizio pubblico un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016138

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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

L’operazione su cui la Corte dei Conti ha formulato un rilievo di “grave irregolarità” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 168, della

legge n. 266/2005 riguarda un’operazione in cui l’Ente ha trasferito, in prossimità della chiusura dell’esercizio della Società partecipata, una somma per il finanziamento del capitale sociale,

iscrivendola nella spesa al titolo II, a sua volta la Società ha iscritto la somma in “conto futuro aumento capitale sociale”. Tale

incremento del netto patrimoniale è stato assorbito dalla perdita registrata alla chiusura dell’esercizio dove, come rileva la Corte dei Conti, erano già note le perdite presunte risultanti dallo sbilancio

economico previsionale.

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016139

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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

La Corte dei Conti ribadisce che la corretta imputazione in bilancio degli oneri finanziari sostenuti dal comune per operazioni di copertura

delle perdite delle proprie partecipate non può fare riferimento alla spesa in conto capitale, bensì a quella corrente, in quanto l’operazione

di ripiano delle perdite non può inquadrarsi tra le spese di investimento, posto che tali spese, in concreto, non comportano un effettivo

incremento del capitale sociale, rappresentando, di contro, l’unica alternativa alla trasformazione o allo scioglimento della società.

L’iscrizione di tale posta tra le spese in conto capitale comporterebbe la possibilità per l’Ente di ricorrere all’indebitamento per il finanziamento

delle stesse in totale contrasto con quanto previsto dall’art. 119, co. 6 della Costituzione

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016140

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• parere n. 29 del 20.07.2007 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Lombardia;

• delibera n. 15 del 04.06.2008 della Corte dei Conti Sezione controllo Piemonte;

• delibera n. 65 del 11.11.2007 della Corte dei Conti Sezione controllo Puglia;

• delibera n. 578 del 23.10.2007 della Corte dei Conti Sezione controllo Abruzzo;

• parere n. 2 del 28.02.2005 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria;

• pronuncia n. 23 del 29.11.2006 della Corte dei Conti Sezionedi controllo per le Marche.

Delibere relative alla copertura delle perdite di Società partecipate

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016141

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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

“… il danno erariale per la quale si è agito è la risultante di una gestione dissennata della società la quale, in dispregio di ogni regola di sana amministrazione, ha assunto spese di personale incompatibili

con le proprie evidenze economiche ed ha piegato la propria organizzazione al perseguimento di fini estranei allo scopo sociale.

…. l’attribuzione all’ente pubblico locale di oneri e costi indebiti, sono tutti comportamenti che, se dannosi, non possono trovare

giustificazione in una finalità in astratto meritevole di considerazione è […] ma in concreto perseguita al fine di eludere i limiti posti al

patto di stabilità ed in dispregio di qualsivoglia compatibilità finanziaria.”

Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402 del 21.09.11

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016142

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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate

CONDANNATI AL RISARCIMENTO IN FAVORE DEL COMUNE

Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402 del 21.09.11

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016143

IL SINDACO E L’ASSESSORE DEL

COMUNE

50% DEL DANNO 30% DEL DANNO

GLI ORGANI SOCIETARI DELLA

SOCIETA’

20% DEL DANNO MEMBRI GIUNTA COMUNALE

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Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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ARTICOLO 21 COMMA 1 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni localicomprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della

legge 31/12/2009, n. 196

le pubbliche amministrazioni locali partecipanti che adottano la contabilità finanziaria accantonano

nell’anno successivo in apposito fondo vincolato

un importo pari al risultato negativo non immediatamenteripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione

presentano un risultato di esercizio negativo

LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 551

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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ARTICOLO 21 COMMA 1 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti che adottano la contabilità civilistica

adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla

frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e

costituisca perdita durevole di valore

LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 551

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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L’articolo 1, comma 2, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di finanza

pubblica

per pubbliche amministrazioni si intendono:

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016146

LEGGE 31.12.2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)

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• - le autorità indipendenti;

• - le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001;

• - per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171;

� - a decorrere dall’anno 2012, gli “enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto” nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 (a mente del quale “La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre”), “effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea”.

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016147

LEGGE 31.12.2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)

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Modifica apportata dall’art. 5, D.L. 02.03.2012, N. 16 ha sostituito l’espressione “enti individuati” con “enti indicati ai fini statistici” lasciando intendere la natura meramente

ricognitiva e non costitutiva svolta dall’ISTAT

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016148

LEGGE 31.12.2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)

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Individuazione della natura pubblica delle società

Società iscritte nell'elenco oggetto del

comunicato dell'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) nella sottocategoria “Società non

finanziarie pubbliche” (S.11001) che

testualmente comprende “tutte le società e le

quasi-società non finanziarie soggette al

controllo di amministrazioni pubbliche”.

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016149

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Individuazione della natura pubblica delle società

La definizione di controllo nel Regolamento n.2223/1996/CE e ss.mm. (fondamentale parametroclassificatorio per la predisposizione dell’elenco ISTAT):«controllo di una società» si intende la capacità dideterminarne la politica generale, se necessarioscegliendone gli amministratori. Una unità istituzionale— un'altra società, una famiglia o una unità delleamministrazioni pubbliche — esercita il controllo su unasocietà quando detiene la proprietà di più della metàdelle azioni con diritto di voto o controlla in altro modopiù della metà dei voti degli azionisti. Inoltre, unaamministrazione pubblica può esercitare il controllo suuna società in forza di leggi o regolamenti che le dannoil diritto di determinare la politica della società o dinominarne gli amministratori”.

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016150

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Individuazione della natura pubblica delle società

Art. 2359 Codice civile (Società controllate e società collegate)

Sono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza

dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti

per esercitare un'influenza dominante nell'assembleaordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altrasocietà in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma sicomputano anche i voti spettanti a società controllate, asocietà fiduciarie e a persona interposta: non si computano ivoti spettanti per conto di terzi.

Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016151

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Individuazione della natura pubblica delle società

La sussistenza del c.d. “controllo congiunto”, rilevante ai sensi

dell’art. 2359 c.c., nel caso in cui uno o più soci si coordinino -

in forza di particolari vincoli contrattuali (es. accordi

parasociali di voto) e/o organizzativi) o al ricorrere di

particolari circostanze giuridiche o fattuali) – in modo da

conseguire, cumulativamente considerati, la disponibilità di un

potere di influenza qualificata in grado da integrare una delle

tre ipotesi considerate dalla norma.

All’opposto, in difetto delle circostanze per affermare la

sussistenza del coordinamento, non risulterà possibile la

ricorrenza di alcun controllo, neppure “congiunto”.Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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Società che redigono ilbilancio consolidato

Risultato d’esercizio è quello

relativo a tale bilancio

Società che svolgono servizipubblici a rete di rilevanza

economica

Risultato d’esercizio =

la differenza tra valore e costi della produzione dell'articolo 2425 del

codice civile

LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 551

Abrogato?

ARTICOLO 21 COMMA 1 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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L’importo da accantonare, a decorrere dal 2015, è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di

partecipazione

se l’ente partecipante

ripiana la perditad’esercizio

se il soggetto partecipato è

posto in liquidazionedismette lapartecipazione

Se i soggetti partecipati ripianano in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato

viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione

LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 551

ARTICOLO 21 COMMA 1 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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ARTICOLO 21 COMMA 2 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Triennio 2011-2013

accantonamento di una somma

pari alla differenza tra risultato

conseguito nell’esercizio

precedente e il risultato medio

2011-2013 migliorato

25% 2014 (?)50% 2015 (?)75% 2016 (?)

Risultato medio non negativo o il risultato dell’esercizio è peggiore

di quello medio del triennio

risultato

medio negativo

accantonamento di una somma pari al risultato negativo conseguito

nell’esercizio precedente moltiplicato per le seguenti percentuali

25% 2015 50% 2016 75% 2017

LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 551

Per gli anni 2015-2016-2017 per i soggetti che applicano la contabilità finanziaria

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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ARTICOLO 21 COMMA 3 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organidi amministrazione

se il risultato economico nei tre esercizi precedenti è negativo

applicabile alle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di

affidamento diretto da parte di soggetti pubblici

per una quota superiore all’80% del valore della produzione

LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 554

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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Risultato economico negativo

per due anni consecutivi

giusta causa per la revoca degli amministratori

LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 554

ARTICOLO 21 COMMA 3 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

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Davide Di Russo – Torino 11 novembre 2016

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Le precedenti disposizioni

non si applicano ai soggetti il cui risultato economico, benchénegativo, sia coerente con un piano di risanamento

preventivamente approvato dall’ente controllante

LEGGE 27.12.2013 N. 147 - ARTICOLO 1 COMMA 554

ARTICOLO 21 COMMA 3 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175