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13/05/2012
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LE NOVITÀ DI UNICO 2012
Dott. Mauro Nicola
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IL RIPORTO PERDITE AI FINI IRES
Perdite e società di comodo: il nuovo concetto e limite del riporto perdite develasciare immutato lo spazio per dichiarare il reddito minimo quindi se redditodichiarato 200 e reddito minimo 80 e perdite pregresse di 400, riporto consentito120, mentre se perdite pregresse fossero 100 io potrei scomputare comunque solo80 e dichiarare 120 > a reddito minimo
Criterio di scelta sul riporto delle perdite: mentre prima della nuova norma siadottava la precedenza delle perdite esercizi con scadenza quinquiennale rispettoa quelle maturate nei primi tre esercizi, ora la preferenza si inverte in quanto suqueste ultime non si applica il limite dell’80%
Circolare 24 IR del 14 settembre 2011
LE NOVITÀ DI UNICO PF 2012
AGENDA
- La cedolare secca sugli affitti in RB
- Le minipatrimoniali sui beni esteri da liquidare in RM
- Differenze e relazioni con il quadro RW
- Le novità in materia di detrazione del 36%
- Il nuovo quadro CS per il calcolo del contributo di solidarietà
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LA CEDOLARE SECCA
INQUADRAMENTO GENERALE
- Introdotta da art. 3, d.lgs. n. 23 del 2011 a partire dal periodo di imposta 2011.
- Disciplinata da Provvedimento AdE 7 aprile 2011 e circolare 26/E del 2011.
- Utilizzabile solo da persone fisiche in relazione a fabbricati abitativi.
- Tassazione flat del 21 o 19% sull’intero canone di locazione.
- Il canone non concorre a formare il reddito complessivo, non sono dovute l'Irpef e le addizionali, oltre a imposta di registro e bollo.
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LA CEDOLARE SECCA
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
- Preventiva comunicazione (tramite racc. A/R) al conduttore della rinuncia all’aggiornamento del canone.
- Opzione da esprimere in sede di registrazione del contratto (Mod. telematico Siria o Mod. 69).
- Disciplina transitoria per il 2011: opzione in dichiarazione o in sede diregistrazione del contratto.
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LA CEDOLARE SECCA
OPZIONE PER LA CEDOLARE NEL 2011
1) Contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011: opzione in sede diregistrazione, utilizzando il modello telematico Siria o il modello 69.
2) Contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non eraancora decorso alla data del 7 aprile 2011: l’opzione doveva essereespressa presentando il modello 69.
3) Contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontariaalla data del 7 aprile 2011, nonché contratti in corso alla stessa data del 7aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e contrattiprorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento: opzione indichiarazione.
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LA CEDOLARE SECCA
OPZIONE IN UNICO PF 2012ESEMPIO
- Contratto di durata quadriennale 1 aprile 2010 - 31 marzo 2014;- scadenza prima annualità 31 marzo 2011;- decorrenza seconda annualità 1 aprile 2011.
L’applicazione della cedolare secca in sede dichiarazione redditi 2012 per iredditi 2011 può riguardare:
• IPOTESI 1: entrambe le annualità- canoni relativi al periodo 1 gennaio – 31 marzo 2011, riferiti alla annualità
scaduta il 31 marzo 2011;- canoni relativi al periodo 1 aprile - 31 dicembre 2011, relativi alla annualità 1
aprile 2011 - 31 marzo 2012
• IPOTESI 2: una sola delle due annualità- i soli canoni relativi al periodo 1 gennaio - 31 marzo 2011, riferiti alla annualità
scaduta il 31 marzo 2011;- i soli canoni relativi al periodo 1 aprile - 31 dicembre 2011, relativi allaannualità 1 aprile 2011 - 31 marzo 2012.
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LA CEDOLARE SECCA
OPZIONE IN UNICO 2012: IPOTESI 1(OPZIONE PER ENTRAMBE LE ANNUALITÀ)
Abitazione locata in Milano, posseduta al 100%.Contratto di durata quadriennale 1 aprile 2010 - 31 marzo 2014;
- prima annualità in Unico 2012: 1 gennaio 2011 - 31 marzo 2011;- seconda annualità in Unico 2012: 1 aprile – 31 dicembre 2011;- canone mensile: 1.000 euro;- rendita catastale rivalutata del 5%: 550 euro.
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550 3 365 100
12.000 x 12.0003
12.000
2.520 2.520 2.142
378
F205
1 02042010 XX XX XX XXXX 2007
LA CEDOLARE SECCA
OPZIONE IN UNICO 2012: IPOTESI 2(OPZIONE PER UNA SOLA ANNUALITÀ)
Abitazione locata in Milano, posseduta al 100%.Contratto di durata quadriennale 1 aprile 2010 - 31 marzo 2014;
- prima annualità in Unico 2012: 1 gennaio 2011 - 31 marzo 2011 (no cedolare);- seconda annualità in Unico 2012: 1 aprile – 31 dicembre 2011 (con cedolare);- canone mensile: 1.000 euro;- rendita catastale rivalutata del 5%: 550 euro.
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550 3 90 100
25501 F205 xxxx 2550
550 3 100
F205 X9000
275
3 X 9.000
2550 9.000
1.890 1.890 1.607
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Imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero art. 19, cc. 13–17 e 23
Dal 2011Istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, aqualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territoriodello Stato.
Soggetti Proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale sullo stesso.
0,76% del valore degli immobili, in proporzione a:• quota di possesso;• mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (15 giorni
equivalgono a un mese).
Criteri e misura
Valore immobile
È costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti;in mancanza, dal valore di mercato del luogo di ubicazione.
Deduzioni dall’imposta
• Versamento, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni,rimborsi e contenzioso: si applicano le disposizioni previste perl’Irpef.
• Il versamento è effettuato entro il termine del versamento a saldodelle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.
Versamento e aspetti procedurali
Fino a concorrenza: credito d’imposta pari all’ammontaredell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui èsituato l’immobile.
Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero art. 19, cc. 18 –23
Dal 2011
Istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’esterodalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in proporzione a:• quota;• periodo di detenzione.
Misura annuale
Versamento e aspetti procedurali
• 2011 e 2012: 1 per mille.• 2013: 1,5 per mille.
• valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sonodetenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazionedell’intermediario estero di riferimento per le singole attività;
• in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
Sul valore delle attività finanziarie,costituito da:
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L’IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ ESTERE (ART. 19, D.L. 201/11)
Dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenuteall'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione sulvalore delle attività finanziarie.
Aliquote:• 0,1% annuo per il 2011 e il 2012• 0,15% dal 2013
Il valore da assoggettare a tassazione è costituito dal valore di mercato, rilevatoal termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivitàfinanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero diriferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o dirimborso.
L’IMPOSTA SU IMMOBILI E ATTIVITÀ ESTERE
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DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 19, D.L. 201/11)
È riconosciuto fino a concorrenza dell’ammontare del nuovo tributo, un creditod'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nelloStato in cui è situato l'immobile.
Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e irimborsi nonché per il contenzioso, relativamente alla nuova imposta siapplicano le disposizioni previste per l'Irpef.
Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Versamento entro il termine previsto per il saldo Irpef.
L’IMPOSTA SU IMMOBILI E ATTIVITÀ ESTERE
LE MINIPATRIMONIALI SUI BENI ESTERI
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DIFFERENZE CON IL QUADRO RW /1
Caratteristiche Imposta su immobili all’estero (quadro RM)
Imposta su attività finanziarie all’estero
(quadro RM)
Obblighi di monitoraggio (quadro RW)
Funzione
Far pagare una minipatrimoniale sui beni all’estero “omologa”, in linea di principio, all’IMU dovuta sugli immobili siti in Italia
Far pagare una minipatrimoniale sulle attività finanziarie all’estero “omologa”, in linea di principio, al c.d. “bollo su dossier titoli” dovuto su prodotti e strumenti finanziari gestiti da intermediari residenti
Monitorare gli investimenti detenuti all’estero, sia dal punto di vista delle consistenza al 31.12 di ciascun periodo di imposta (Sezione II), sia dal punto di vista dei relativi trasferimenti (Sezione III)
Soggetti passiviPersone fisiche residenti, titolari di proprietà o altro diritto reale
Persone fisiche residenti che le possiedono
Persone fisiche, enti non commerciali, associazioni professionali, società semplici residenti che detengono (proprietà e/o altro diritto reale) gli investimenti all’estero o ne hanno la disponibilità
Oggetto Immobili
Attività finanziarie(in prima approssimazione quelle indicate nelle istruzioni all’RW)
- Immobili - Attività finanziarie- Beni di lusso, gioielli, opere d’arte ecc.
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LE MINIPATRIMONIALI SUI BENI ESTERI
DIFFERENZE CON IL QUADRO RW /2
CaratteristicheImposta su immobili
all’estero (quadro RM)
Imposta su attività finanziarie all’estero
(quadro RM)
Obblighi di monitoraggio(quadro RW)
Base imponibile/valore
Costo storico di acquisto. In assenza valore di mercato.
Valore di mercato, valore nominale o di rimborso al 31.12
In ogni caso il costo storico, incrementato degli oneri accessori. In mancanza costo fiscalmente riconosciuto. In assenza perizia di stima
Comproprietà/periodo di possesso
L’imposta si rapporta alla quota e al periodo di possesso (il mese in cui il bene è posseduto almeno 15 gg. si considera per intero)
L’imposta si rapporta alla quota e al periodo di possesso
Quando i comproprietari possono disporre solo della propria quota (es. immobile), ciascuno indica solo la sua quota. Quando ciascun contitolare ha la piena disponibilità del bene (conto corrente), ogni contitolare indica il 100%.
Aliquota 0,76%- 0,1% nel 2011 e 2012- 0,15% dal 2013
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Soglie di applicazione
Imposta minima 12 euro (valore bene di poco inferiore a 1.600 euro)
Imposta minima 12 euro (valore attività 12.000 euro)
10.000 euro valore complessivo degli investimenti all’estero
Esoneri soggettivi
Nessuno(da verificare la posizione dei diplomatici, destinatari di una serie di specifiche agevolazioni a livello internazionale)
Nessuno (da verificare la posizione dei diplomatici, destinatari di una serie di specifiche agevolazioni a livello internazionale)
- Frontalieri in senso ampio;- Diplomatici
Esoneri oggettivi Nessuno Attività finanziarie gestite da intermediari residenti
- Attività estere rimpatriate- Attività finanziarie gestite da
intermediari residenti
LE MINIPATRIMONIALI SUI BENI ESTERI
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DIFFERENZE CON IL QUADRO RW /3
Caratteristiche Imposta su immobili all’estero (quadro RM)
Imposta su attività finanziarie all’estero
(quadro RM)
Obblighi di monitoraggio (quadro RW)
Beni scudati tramite regolarizzazione Assoggettati a imposta Assoggettati a
impostaMonitorati (salvo che nel periodo di imposta in cui si è aderito alla sanatoria)
Sanzioni
Le stesse dell'Irpef: quindi per gli importi non dichiarati sanzioni dal 100 al 200%, aumentate di un terzo.In caso si tratti di beni detenuti in paradisi fiscali, presunzione di evasione e sanzioni raddoppiate
Le stesse dell'IRPEF: quindi per gli importi non dichiarati sanzioni dal 100 al 200%, aumentate di un terzo.In caso si tratti di beni detenuti in paradisi fiscali, presunzione di evasione e sanzioni raddoppiate
Dal 10 al 50% dell’importo non indicato (Sez II e III).
BENI ALL’ESTERO
Imposta sugli immobili
- Base imponibile in caso di bene acquisito per donazione o successione- Multiproprietà- Immobile scudato tramite rimpatrio giuridico- Usufrutto e nuda proprietà
Imposta sulle attività finanziarie
- Base imponibile in caso di smobilizzo in corso d’anno- Stock option
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ALCUNI NODI DA SCIOGLIERE
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BENI ALL’ESTERO
ESEMPIO
• Immobile in Spagna, acquistato nel 2005 al 100%, al prezzo di euro350.000, oltre 10 euro di oneri accessori.
• Nel 2011 locato. Canone annuale tassato in Spagna pari a 15.000 euro
• Imposte dirette pagate in Spagna pari a euro 3.750
• Conto corrente infruttifero in Spagna con saldo al 31.12.2011 di euro45.000
• Nessuna imposta patrimoniale pagata in Spagna
• Trasferimento di euro 13.000 dal conto corrente italiano a quello spagnolo
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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
BENI ALL’ESTERO
1. Aspetto reddituale
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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
15.000
Tale reddito concorrerà a formare il reddito complessivo da indicare in RN1. Spetterà inoltre il credito di imposta alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 165 Tuir, indicando l’imposta di euro 3750 pagata all’estero nel quadro CR
350.000 100 365 2660 2660
45.000 365100 45
2. Aspetto patrimoniale350.000*0,76%
45.000*0,1%
BENI ALL’ESTERO
3. Aspetto del monitoraggio: quadro RW
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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
350.000 + 10.000
Attività che non ha prodotto reddito
45.000
067 15 360.000
067 1 X
067 2 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
123456789 31 12 2011 15.000
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trasferimento dall’Italia verso l’estero
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NOVITÀ DEL QUADRO RP
D.l. 70 del 2011 > dal 14 maggio 2011:- No comunicazione C.O.P., ma obbligo di compilare nuova sezione IIIB del
quadro RP- No costo della manodopera in fattura.
D.l. 138 del 2011 > dal 17 settembre 2011- In caso di vendita dell’immobile agevolato le parti possono accordarsi per
lasciar fruire la detrazione al venditore. Se non è precisato nulla nell’atto, l’agevolazione si trasferisce all’acquirente.
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NOVITÀ IN MATERIA DI 36%
NOVITA’ DEL QUADRO RP
Esempio
Immobile A: intervento effettuato nel 2010 > spese sostenute euro 8.000Immobile A: intervento effettuato nel 2011 prima del D.L. 70/11 > 11.000 Immobile B: nuovo intervento nel 2011 dopo D.L. 70/11 > 7.000
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NOVITÀ IN MATERIA DI 36%:LAVORI INIZIATI DOPO IL 14.5.2011
2010 2 8002011 1 1.100 12011 1 700 2
1 X
2 F205 27 29 2U I
Detrazione 36%art. 4, c. 1
Quadro di sintesi
• Dal 1.01.2012 diventa strutturale la detrazione del 36% delle spese sostenute peril recupero edilizio (art. 16-bis Tuir).
• Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, finoad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000,00 per unitàimmobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti chepossiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sonoeffettuati gli interventi.
Spese
• Manutenzione ordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione [lett. a)b), c) e d) art. 3 Dpr 380/2001] delle parti comuni di edificio residenziale.
• Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione [lett.b), c) e d) art. 3 Dpr 380/2001], effettuati sulle singole unità immobiliariresidenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loropertinenze.
• Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventicalamitosi (anche se non rientranti nelle categorie precedenti, purché siastato dichiarato lo stato di emergenza anche anteriormente alla data dientrata in vigore della presente disposizione).
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Detrazione 36%art. 4, c. 1
Quadro di sintesi (segue)
Spese
• Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietàcomune.
• Finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggettoascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologiapiù avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esternaall’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
• Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di attiilleciti da parte di terzi.
• Realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e alcontenimento dell’inquinamento acustico.
• Realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici(dal 1.01.2013), con particolare riguardo all’installazione di impianti basatisull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Tali opere possono essererealizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento dirisparmi energetici.
Detrazione 36%art. 4, c. 1
Quadro di sintesi (segue)
Spese
• Adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione diopere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali,per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare lasicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degliinterventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
• Bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortunidomestici.
N.B.
• Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e perprestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e allamessa a norma degli edifici, ai sensi della legislazione vigente in materia.
• Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella meraprosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computodel limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tieneconto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Uso «promiscuo»Interventi su immobili residenziali adibiti anche all’esercizio diarti, professioni o commerciale: detrazione ridotta al 50%.
Detrazione 36%art. 4, c. 1
Quadro di sintesi (segue)
Cumulo• La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli
immobili oggetto di vincolo (D. Lgs. 42/2004 – (immobili diinteresse storico-artistico), ridotte nella misura del 50%.
Detrazione• 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi (eliminata lapossibilità di rateazione abbreviata per i soggetti oltre 75 anni).
Vendita immobile
• Se è venduto l’immobile sul quale sono stati realizzati gliinterventi, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) ètrasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diversoaccordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’immobile.
• In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficiofiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede checonservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Adempimenti• Rimangono invariati gli adempimenti previsti dal D.M. 41/1998
per la fruizione dell’agevolazione.
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Detrazione 36%art. 4, c. 1
Soggetti beneficiari: riepilogo
• Proprietario o nudi proprietario dell’immobile.
• Comodatario o inquilino.
• Titolare di diritti reali sul bene (abitazione, uso, usufrutto).
• Imprenditore individuale (anche agricolo).
• Soci di cooperative assegnatari degli alloggi.
• Esecutore in proprio dei lavorisull’immobile.
• Familiari conviventi del detentoreo possessore dell’immobileoggetto dell’’intervento (coniuge,parenti entro il 3° grado, affinientro il 2°).
Se:• hanno sostenuto le spese;• le fatture e i bonifici sono loro intestati
(anche se le abilitazioni comunali nonsono loro intestate).
• Società semplici, Snc, Sas esoggetti equiparati, impresefamiliari.
Se l’immobile relativo all’impreso oggettodi intervento non è un bene strumentale,né destinato alla produzione o al cuiscambio è diretta l’attività d’impresa.
• Limitatamente alle spese di acquisto deimateriali utilizzati.
Detrazione 36%art. 4, c. 1
Interventi eseguiti da imprese da ristrutturazione
Diventa strutturale anche la detrazione 36% che spetta nel caso di interventi direstauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1,lett. c) e d) Dpr 380/2001, riguardanti interi fabbricati:• eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie;• che provvedano, entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unitàimmobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, chesi assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’attopubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimodi € 48.000,00.
Detrazione 55%art. 4, c. 4
Detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica
• È prorogata fino al 31.12.2012 la detrazione del 55% delle spese sostenute per lariqualificazione energetica degli edifici.
• La detrazione si applica anche alle spese per interventi di sostituzione discaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, condecorrenza 1.01.2012.
• Dal 1.01.2013 le spese per il risparmio energetico potranno beneficiare delladetrazione del 36%.
• La detrazione, pertanto, da tale data non potrà più essere fruita dai soggetti Ires.
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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Art. 2, D.L. n. 138/2011D.M. 21.11.2011
Le persone fisiche con reddito complessivo superiore a euro 300.000 sonotenute al versamento del contributo di solidarietà pari al 3% sull’importoeccedente tale soglia.
Il contributo è deducibile dal reddito dello stesso anno cui si riferisce.
Per lavoratori dipendenti e assimilati il contributo è trattenuto dal sostituto insede di conguaglio, salvo «rettifiche» da operare in sede di dichiarazione.
Gli altri contribuenti liquidano e versano il contributo tramite dichiarazione.
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Il NUOVO QUADRO CS
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Soggetto titolare nel 2011 di:
- reddito da lavoro dipendente (privato) per euro 290.000- Reddito da lavoro autonomo occasionale per euro 30.000- Reddito complessivo esposto in RN 1: euro 320.000
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QUADRO CSESEMPIO DI COMPILAZIONE
320.000 320.000
600
600
Da riportare fra gli oneri deducibili in RN3
Aiuto alla crescita economica (A.C.E.) art. 1
• Per rilanciare lo sviluppo economico del Paese e aiutare la crescita mediante unariduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale dirischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che sifinanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio erafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivoitaliano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dallesocietà di capitale e dagli enti indicati nell’art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir è ammessoin deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovocapitale proprio.
• Tale rendimento è valutato applicando l’aliquota percentuale individuata conprovvedimento ministeriale alla variazione in aumento del capitale proprio rispettoa quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010.
• Dal 4° periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimentonozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministrodell’Economia da emanare entro il 31.01 di ogni anno, tenendo conto deirendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
• Per il 1° triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3%.
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Aiuto alla crescita economica (A.C.E.) art. 1
• La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo nettodichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodid’imposta successivi.
• Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 ècostituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener contodell’utile del medesimo esercizio.
• La disposizione si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, Snc e Sas inregime di contabilità ordinaria (modalità stabilite con D.M. Economia, da emanareentro 30 giorni dal 28.12.2011).
• Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al31.12.2011.
Rendimento nozionaledel capitale proprio
Si definisce tale il risultato che si ottiene applicandouna determinata percentuale all’incremento dicapitale proprio (o di patrimonio netto).
Aiuto alla crescita economica (A.C.E.) art. 1
• Conferimenti in denaro.• Utili accantonati a riserva (esclusi quelli destinati a riserve non
disponibili).
Variazioniin aumento
Variazioniindiminuzione
• Riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasititolo, ai soci o partecipanti.
• Acquisti di partecipazioni in società controllate.• Acquisti di aziende o di rami di aziende.
Dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.
• Conferimenti in denaro: dalla data del versamento.• Conferimenti derivanti dall’accantonamento di utili: dall’inizio
dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate.
Si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
Aziende e società di nuova costituzione
Rilevanza
Rilevanza
Aiuto alla crescita economica (A.C.E.) art. 1
Confronto con la Dual income tax (D.I.T.)
Il rendimento nozionale delnuovo capitale proprio è dedottodal reddito complessivo netto.Oggetto
Snc, Sase imprese individuali
Limiti
A.C.E. D.I.T.
Doppia aliquota:• ordinaria sul reddito non
agevolato;• 19% sul reddito agevolato.
D.M. che disciplinerà gli aspettispecifici, in conformità ai soggettiIres.
Base agevolazione: P.N. contabilerisultante dal bilancio di esercizio(al netto dell’utile di periodo).
Nessuna limitazione.
L’incremento del P.N. agevolabilenon poteva superare il P.N.risultante dal relativo bilancio,escluso l’utile di periodo.
Rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio
Coefficiente di remunerazione
ordinaria del capitale (C.R.O.)
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
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Soggetti interessati:
• società di capitali residenti (art. 73, co. 1, lett. a), del Tuir);
• enti di cui alla lett. b) dell’art. 73, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986;
• persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in
contabilità ordinaria;
• soggetti non residenti, limitatamente alla stabile organizzazione.
Soggetti esclusi:
• enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel
territorio dello Stato, non commerciali (art. 73, co. 1, lett. c), del Tuir);
• imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata, ed
esercenti attività di lavoro autonomo.
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
FUNZIONAMENTO DELL’AGEVOLAZIONE
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Ai fini della determinazione del reddito netto complessivo, si deduce dall’imponibile
fiscale un importo pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, stabilito
nel 3,00% per il primo triennio di applicazione (per i successivi periodi, sarà un
apposito decreto a stabilire la percentuale), alla variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2010. Tale variazione è quella “netta”, pari alla differenza positiva tra incrementi e
decrementi.
Le istruzioni al modello Unico 2012 precisano, tuttavia, che la variazione agevolabile
non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l’utile
del medesimo periodo.
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
VARIAZIONI IN AUMENTO
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• Conferimenti in denaro, a titolo di aumento di capitale non semplicemente
sottoscritto, versamenti per sovrapprezzo azioni/quote, in conto capitale o a
fondo perduto, conversioni di obbligazioni, ecc.: rilevano a decorrere dalla
data del versamento. Sono, pertanto, esclusi i conferimenti in natura;
• gli utili accantonati a riserva disponibile, a decorrere dalla data della
formazione della stessa.
E LE RINUNCE DEI SOCI AI PROPRI CREDITI?
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
RINUNCE DEI SOCI AI PROPRI CREDITI
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Una parte della dottrina – e anche la recente nota della Assoholding del 15
febbraio 2012, n. 46/12/ASH – propende per la soluzione affermativa,
richiamando un precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate su una
tematica analoga, con riferimento al bonus di capitalizzazione di cui all’art. 5, co.
3-ter, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78): in tale sede, era stata espressamente
ricompresa, tra gli aumenti di capitale agevolabili la rinuncia incondizionata dei
soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società (C.M. 21 dicembre 2009,
n. 53/E, paragrafo 2.1).
Attenzione al diverso presupposto oggettivo
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
RINUNCE DEI SOCI AI PROPRI CREDITI
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La norma istitutiva del bonus di capitalizzazione richiamava indistintamente tutte le
tipologie di conferimento (artt. 2342 e 2464 c.c.), mentre l’art. 1 del Decreto “Salva
Italia” cita espressamente i soli apporti in denaro. La soluzione della tematica è
subordinata alla qualificazione che si intende attribuire alla nozione di “rinuncia dei
soci ai propri crediti”: conferimento in denaro, qualora così inizialmente originatosi,
oppure un normale conferimento di un credito che formerà, poi, oggetto di
compensazione estintivia con il corrispondente debito iscritto nella contabilità della
partecipata?
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
RINUNCE DEI SOCI AI PROPRI CREDITI
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• Due ipotesi:
• Conferimento in denaro
• Destinazione dell’utile a riserva
Capitale proprio al 31 dicembre 2010,
al netto dell’utile del 2010Dato di confronto
Iniziale valido per tutti gli esercizi futuri
Capitale proprio al 31 dicembre 2011
Quindi, l’utile del 2010 dovrebbe rilevare come incremento del 2011 ,se destinato
a riserva disponibile
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
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• Le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (distribuzione
di utili, riserve o capitale sociale), ai soci o partecipanti. Non rilevano le riduzioni
per copertura di perdite;
• gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
• gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
A differenza degli incrementi, le variazioni in diminuzione rilevano a partire
dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate.
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
EFFETTI SUL BILANCIO 2011
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• Azzeramento del reddito imponibile che residua dopo lo scomputo, nel
rispetto dei limiti di cui all’art. 84 del Tuir, delle perdite fiscali pregresse;
• eventuale necessità di rilevare i crediti per imposte anticipate, in presenza dei
presupposti indicati dall’Oic 25, relativamente alla deduzione Ace 2011
eccedente il reddito imponibile Ires.
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
EFFETTI SUL BILANCIO 2011
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO 2012
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In sede di dichiarazione dei redditi, deve essere compilato, in primo luogo, il
rigo RS113, al fine di determinare la deduzione spettante: la colonna 8 deve
essere compilata esclusivamente nel caso di soggetto partecipato (artt. 5 o
115 del Tuir) o trust trasparente/misto di cui il dichiarante risulti beneficiario.
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO 2012
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L’inserimento di tutti i dati richiesti dal rigo RS113 consente di individuare, in
particolare, la misura dell’agevolazione (colonna 10), da riportare – fino a
concorrenza del reddito complessivo dichiarato – nei seguenti righi, a seconda
delle sezioni di interesse del contribuente:
• RN6, colonna 3;
• TN4, colonna 3 (società trasparente);
• PN4, colonna 1 (trust);
• GN6, colonna 3 (partecipante al consolidato fiscale);
• GC6, colonna 3 (operazioni straordinarie);
• RQ64, colonna 4 (società di comodo).
I BENI AI SOCI: LE ULTIME INDICAZIONI DELLE ENTRATE E DELLA DOTTRINA
Dott. Mauro Nicola
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BENI AI SOCI
BENI AI SOCI
Indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- non vi è nessun rapporto tra beni a disposizione dei soci e finanziamenti e versamenti effettuati;
- la comunicazione deve essere effettuata a prescindere sia in relazione ai finanziamenti che ai versamenti.
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INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
- Flusso di comunicazioni all’amministrazione finanziaria riguarda dunque tuttele posizioni.
- Sia con riferimento alle vicende che si sono verificate nel corso del 2011 chein relazione ai finanziamenti e versamenti esistenti alla data del 17 settembre2011 anche se effettuati in periodi di imposta precedenti.
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BENI AI SOCI
INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
- Dove vi è già una previsione del TUIR che regola la modalità ditassazione di un bene in capo ad un soggetto utilizzatore non sidetermina alcun reddito diverso: è il caso delle disposizioni di cuiall’articolo 51 del TUIR.
- Il concetto di valore di mercato inserito nella norma deve essere riferitoal valore normale di cui all’articolo 9 del TUIR.
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BENI AI SOCI
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INDICAZIONI DELLA CIRCOLARE N. 27 /IR
- Corrispettivo previsto a carico dell’utilizzatore del bene rilevaindipendentemente dalla effettiva percezione dello stesso: il percettore èuna impresa che assoggetta a tassazione detta componente.
- Nessuna sanzione in caso di mancata comunicazione riguardanteesclusivamente finanziamenti e/o versamenti.
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BENI AI SOCI
SOCIETÀ DI COMODO: LE TIPOLOGIE DI INTERPELLO ED I RIFLESSI IN UNICO 2012
Società di comodo
Principali riferimenti normativi e di prassi
Normativa
• D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148, art. 2, commi da 36-quinquies a36-duodecies
• Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.02.2008• L. 23.12.1994 n. 724, art. 30Prassi
• Circ. Agenzia delle Entrate 14.02.2008, n. 9• Circ. Agenzia delle Entrate 9.07.2007, n. 44• Circ. Agenzia delle Entrate 4.05.2007, n. 25• Circ. Agenzia delle Entrate 2.02.2007, n. 5
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
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Società di comodo
• Scopo essenziale della normativa riguardante le cosiddette “società di comodo” èla disincentivazione del ricorso all’utilizzo dello strumento societario comeschermo per nascondere l’effettivo proprietario del bene, avvalendosi delle piùfavorevoli norme previste per le società, costituite per gestire il patrimonionell’interesse dei soci, anziché per esercitare un’attività commerciale.
• Così enucleato il principio ispiratore della norma primigenia (art. 30 legge n.794/1994), la disciplina in questione è stata oggetto di numerose modifiche (bendiciotto, considerando le ultime disposizioni ex D.L. n. 138/2011), che ne hannosignificativamente modificato l’impianto originario.
• In particolare, oltre al D.L. n. 138/2011, si segnalano il D.L. 4.07.2006, n. 223 e laL. 27.12.2006, n. 296, dichiaratamente volti a scoraggiare ulteriormente gli utilizziimpropri dello schermo societario, miranti ad attuare lo spossessamento formaletra i beni e i loro proprietari (attività di mero godimento).
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Società di comodo
Ciò rilevato, dalla lettura della materia emergono aspetti di evidente criticità,sintetizzabili come segue:• il rischio, soprattutto dopo le modifiche normative intervenute con riguardo alla
possibilità di fornire la prova contraria, che sia stata introdotta una surrettiziatassazione di tipo patrimoniale. In particolare, il prelievo sulle società di comodoassumerebbe la valenza di una tassa sulla personalità giuridica e sullaresponsabilità limitata o, comunque, sulla creazione di patrimoni autonomi eseparati rispetto alla sfera degli effettivi proprietari;
• la disciplina appare finalizzata a dirigere la tassazione verso oggetti socialmentedisapprovati, o comunque ritenuti scarsamente meritevoli, anche a costo di scarsachiarezza dell’effettiva capacità economica sottostante.
• In sintesi, una “presunzione di evasione”.
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Società di comodo
Per completezza d’informazione, si ricorda che con l’articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del D.L. 13.8.2011 n. 138, è stata integrata in modosignificativo la disciplina delle società non operative («società di comodo»), con unduplice scopo:
• contrastare l’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni che, in realtà,permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari, innalzando per le societàdi comodo l’aliquota IRES al 38% dal 2012;
• prevedere nuovi strumenti di controllo sulle società in perdita «sistemica»,
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Società di comodo
La maggiorazione riguarda i soli soggetti IRES, e non invece le società di persone perle quali il reddito, pur se adeguato al minimo presunto, è tassato in capo ai socisecondo le aliquote ordinarie.
Secondo le Relazioni al D.L. 138/2011 saranno soggette alla nuova aliquota IRES del38%:• sia le «vecchie» società di comodo, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi
presunti;• sia le «nuove» società di comodo (ovvero, strutturalmente in perdita).
La formulazione letterale della norma autorizza a ritenere che la maggiorazione del38% sia applicabile al reddito complessivo della società e, quindi, ancheall’eventuale parte eccedente il reddito minimo; la ratio della maggiorazione, infatti,è quella di colpire le società non operative per il semplice fatto di essere tali.
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
Riferimenti normativi
• D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148, art. 2, commi da 36-terdecies a36-duodevicies
• Provvedimento 16.11.2011, prot. n. 166485 Agenzia delle Entrate
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
• La lettura del provvedimento evidenzia un chiaro «eccesso» rispetto alleprevisioni della manovra di Ferragosto: di fatto, è significativa la possibilità diverifica, poiché il «censimento» ha l'obiettivo dell'accertamento.
Comunicazione ai soci come strumento diretto di accertamento: l'ampiezza delleindicazioni da fornire, i soggetti coinvolti e la finalità della comunicazione stessavanno, probabilmente, ben oltre il dato letterale della disposizione normativa (coneffetto solo dal 2012). Una norma corretta, dunque, che rischia di essere usata inmodo non coerente.
• Il senso del «censimento» dei beni ai soci anche per il 2011 può avere dunque soloquesta finalità: una norma nuova che può essere utilizzata per effettuareaccertamenti sul passato e attraverso una comunicazione effettuata daicontribuenti, che offrono direttamente i dati agli organi di controllo.
• Nessuna esclusione, infine, per l'utilizzo promiscuo di quei beni utilizzati dai socianche per lo svolgimento di attività lavorative e comunicazione anche delle sommeaffluite alla società a prescindere dal fatto che le stesse siano state poi utilizzateper l'acquisizione di beni.
• I commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell’art. 2 del D.L. 138/2011 prevedonoche:a) i soci o i familiari dell'imprenditore, che utilizzano in godimento i beni
dell'impresa, scontano un reddito diverso pari alla differenza tra valore normaledel bene e corrispettivo pagato per l'utilizzo;
b) per il soggetto che concede in godimento i beni ai soci o ai familiari, i costi delbene sono indeducibili; al fine di monitorare la situazione di specie, la norma haintrodotto l’obbligo di comunicazione.
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BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
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• Il provvedimento individua, in linea con la normativa, come la comunicazione dispecie possa essere effettuata dalla società o dal socio.
• Sotto il profilo soggettivo, il testo del provvedimento prevede come lacomunicazione debba riguardare anche i soci che detengono direttamente odindirettamente partecipazioni nell'impresa concedente. Non solo: sono interessatianche i familiari dei soci, nonché i soci e i familiari dei soci di altre società delgruppo. Il rischio, quindi, è quello della moltiplicazione dell’obbligo dicomunicazione.
• Un aspetto, questo, che appare ben al di là del dato letterale della norma. Nelpunto 1.1 del provvedimento si afferma che la comunicazione riguarda anche i socinon persone fisiche e, in tal senso, il riscontro si ha nel tracciato record dellacomunicazione: essa riguarda qualunque forma di finanziamento o capitalizzazionenei confronti della società concedente e, dunque, a prescindere dal fatto che lesomme in questione siano state utilizzate per l’acquisizione dei beni.
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BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
Emerge, dunque, un duplice aspetto.• Il primo riguarda il socio utilizzatore che, in base alla comunicazione, non deve
essere necessariamente una persona fisica.• La norma, in relazione alla categoria reddituale fa espresso riferimento all'ipotesi
di reddito diverso che, tipicamente, riguarda solo la persona fisica.• Quindi, la comunicazione in questione ha una finalità ben più ampia, nel senso che
sembrerebbe diretta a conoscere tutti i rapporti intercorrenti sui beni tra la societàe i soci, anche diversi dalle persone fisiche, in termini sia di utilizzo dei beni sia disomme affluite alla società.
• In ogni caso, una soluzione potrebbe essere quella di individuare comunque, allafine della catena societaria, un utilizzatore persona fisica.
• Il secondo riguarda la finalità più generale della comunicazione, nel senso che lastessa pare destinata ad alimentare una sorta di banca dati utilizzabile,direttamente, ai fini dell’accertamento.
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Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
• Lo si percepisce dal fatto che la richiesta in questione riguarda anche il 2011 enon ha una decorrenza dal 2012, anno di entrata in vigore della norma. Non èdunque astratto ipotizzare che la comunicazione possa essere utilizzata persviluppare un’attività di controllo.
• Peraltro, nel tracciato record, in relazione ai dati identificativi del socio diversodalla persona fisica si legge: «si ipotizza anche questo dato in quanto la norma
non sembra escludere tale informazione accentuando semplicemente che il
controllo sia effettuato sistematicamente sulle persone fisiche».• Tale affermazione è discutibile: era necessaria una chiara indicazione sul punto e
non l’affermazione «la norma non sembra escludere …», considerato che ilprovvedimento è stato varato dall‘Agenzia delle Entrate. Il passaggio in questionesembra delineare una possibile attività di controllo anche sui soci diversi dallepersone fisiche (concetto condivisibile ma, forse, estraneo al dettato normativo).
• Infine, posto che la comunicazione riguarda beni quali immobili, veicoli di tutti itipi, natanti e aeromobili, sono prese in considerazione tutte le situazioni legateall'utilizzo, quali il comodato, il caso di uso e altre ipotesi. Conseguentemente, nonsembrerebbe escludersi l'ipotesi dell'uso promiscuo (… art. 164 Tuir?! …).
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BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
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Indeducibilità dei costi
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BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
RiflessiFiscali
Reddito diverso (… novità)
art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir
……«la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per
la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore».
socio/imprenditore/familiare
società/impresa individuale
Ires e Irpef«I costi relativi ai beni dell’impresa,
concessi in godimento a soci e
familiari dell’imprenditore per un
corrispettivo inferiore al valore di
mercato del diritto di godimento,
non sono in ogni caso ammessi in
deduzione dal reddito imponibile».
Relazione tecnica: esaminasolo l’entità del recupero dientrate per le società dipersone e le impreseindividuali che non adottanoil principio di derivazionedella base imponibile Irapdal bilancio.
Irap
?
Iva?non
detraibile,
causa non
inerenza ...
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BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
Sanzioni per omessa comunicazioneo trasmissione con dati incompleti o non veritieri
L’impresa concedente deduce il costodel bene concesso in godimento Sanzione pari al 30%
della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
per la concessione in godimento dei beni.
e/o
Il socio o il familiare non fa concorrereal reddito imponibile la differenza travalore di mercato e corrispettivo annuoper la concessione in godimento delbene.
L’impresa concedente non deduce ilcosto del bene concesso in godimento.
e/o
Il socio o il familiare fa concorrere alreddito imponibile la differenza travalore di mercato e corrispettivo annuoper la concessione in godimento delbene.
Sanzione da € 258 a € 2.065
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
Una proposta operativa ……
• Per i beni ex art. 164 Tuir dovrebbe essere eliminato ogni obbligo di comunicazione:il «godimento» extra-aziendale, infatti, è già presunto per legge, con le conseguentilimitazioni di deducibilità dal reddito.
• Se i beni intestati all’impresa sono riservati esclusivamente all’uso personale dei socio dell’imprenditore – con corrispettivo al valore di mercato – i costi devono essereintegralmente deducibili (ovvero indeducibili se il corrispettivo è inferiore al valoredi mercato).
• Il corrispettivo al valore di mercato, infatti, genera ricavi imponibili.
Uso promiscuo
• In assenza totale di corrispettivo, l’uso esclusivo da parte dei soci odell’imprenditore determina la integrale indeducibilità dei costi, poiché difetta ilrequisito dell’inerenza.
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SOCIETÀ DI COMODO E UNICO 2012
Inserimento nei modelli di dichiarazione delle società di capitali dell’ipotesidei soggetti in perdita sistematica nonché del prospetto nel quale sidetermina la maggiorazione ai fini IRES.
Riguarda l’ipotesi della società che ha un periodo di imposta non coincidentecon l’anno solare e che deve compilare il modello “vecchio” di dichiarazione inquanto con esercizio non coincidente con l’anno solare.
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UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
LE INDICAZIONI IN UNICO 2012
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UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
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MODALITÀ DI USCITA DALLE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO
Verificare le esclusioni previste dall’articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
Verificare le esclusioni previste dal Provvedimento del 14 febbraio 2008.
Verificare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le diverse circolarisul tema.
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UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
ESCLUSIONI PREVISTE DALLA NORMA
La prima esclusione è implicita ed è relativa al mancato possesso di beni suiquali effettuare il conteggio della operatività. Si ritiene possa essere ipotesivalida anche in relazione ai soggetti in perdita sistematica.
Primo periodo di imposta: valida anche ai fini dei soggetti in perditasistematica che non hanno un triennio alle spalle.
Soggetti che controllano società quotate o che sono quotati.
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UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
SOCIETÀ DI COMODO: LE ESCLUSIONI PREVISTE DALLA NORMA
Società con un numero di soci non inferiore a 50.
Società che nei due esercizi precedenti non hanno mai avuto un numero didipendenti inferiore alle 10 unità.
Società che risultano congrue ai fini degli studi di settore.
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UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
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PROVVEDIMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2008
Società che iniziano la procedura di liquidazione e si impegnano achiuderla entro il termine di presentazione della dichiarazionesuccessiva.
Società che hanno partecipazioni :
a) in soggetti non di comodo;
b) accoglimento di una istanza di disapplicazione in periodi di impostaprecedenti e che vantano la medesima situazione.
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UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
INDICAZIONI DI PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
1) Periodo di non normale attività nell’ipotesi di mancato avvio dell’attivitàproduttiva nei periodi di imposta successivi al primo in quanto:- la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è
protratta oltre il primo periodo di imposta per cause non dipendenti dallavolontà dell’imprenditore;
- non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie per losvolgimento dell’attività a condizione che le stesse siano statetempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente una attività di ricerca propedeutica allo svolgimentodell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca nonconsenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione diproventi;
- in relazione allo svolgimento di attività alberghiera attraverso dei contratti dilocazione, gli stessi siano stati risolti non per volontà dell’imprenditore;
- sia stata rinviata la costruzione di impianti necessari per lo svolgimentodell’attività nell’ottica di una particolare convenienza economica (ad esempio la
possibilità di sfruttare nella migliore modalità l’attribuzione di contributi).74
UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
INDICAZIONI DI PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
2) Oggettiva situazione, connotata da straordinarietà quale:- la circostanza, obiettivamente provata, che una società non abbia potuto conseguire maggiori
ricavi, incrementi di rimanenze o proventi a causa di una crisi di settore straordinaria. In questocaso, va però dimostrato che in assenza di detta situazione, l’ammontare dei ricavi, rimanenzee proventi sarebbe stato raggiunto. Ai fini documentali potrà essere utile, in questo caso,allegare alla istanza di disapplicazione i bilanci di più esercizi al fine di dimostrare la provacontraria rispetto alla presunzione recata dalla legge;
- la circostanza che una società finanziaria abbia conseguito minori proventi a causa dellamancata distribuzione di dividendi da parte delle società controllate e che sono interessate dauna crisi di settore di carattere straordinario. In ogni caso, si dovrà presumere che, in assenzadella situazione di carattere straordinario, sarebbero stati distribuiti i dividendi con conseguenteraggiungimento delle soglie minime previste dalla legge;
- la circostanza che la società abbia subito un furto che ha inciso in misura rilevante sulla entitàdelle rimanenze finali o sui ricavi in modo tale da non poter raggiungere la soglia minimaprevista dalla legge;
- la circostanza che i beni che devono essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività produttivanon siano stati ancora sottoposti a collaudo da parte delle competenti autorità;
- la circostanza che le quote di una s.r.l. siano state poste sotto sequestro;- la circostanza che una società non raggiunga i livelli minimi di reddito in virtù, ad esempio,
dell’effettuazione di operazioni straordinarie quali quella di leverage buy out. In questo caso,infatti, è presumibile che i dividendi rappresentino dei flussi di carattere finanziario destinati arimborsare i soggetti finanziatori dell’operazione straordinaria.
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UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
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INDICAZIONI DI PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Società in liquidazione
- Con riferimento alle società di persone, “l’inventario dal quale risulti lo stato attivo epassivo del patrimonio sociale” di cui all’articolo 2277, comma 2, del codice civile ed “ilconto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto” di cui al comma1 del medesimo articolo;
- relativamente alle società di capitali, la “situazione dei conti alla data di effetto delloscioglimento” ed il “rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimobilancio approvato” indicati nell’articolo 2487-bis, comma 3, del codice civile, nonché ibilanci intermedi di liquidazione redatti ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile;
- con riguardo alla fase conclusiva dell’operazione straordinaria di cui è questione, ilbilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto prescritti per le società di personedall’articolo 2311 del codice civile ed il bilancio finale di liquidazione previsto per lesocietà di capitali dall’articolo 2492 del codice civile;
- l’indicazione sommaria delle strategie, dell’andamento, delle prospettive reddituali etemporali della liquidazione, con l’evidenziazione delle principali cessioni effettuate e delledifficoltà che ostano alla proficua realizzazione del procedimento liquidatorio;
- eventuali contratti stipulati con agenzie immobiliari o altri intermediari per la vendita deibeni;
. eventuali accordi preliminari conclusi con potenziali acquirenti dei beni sociali;- la descrizione dell’utilizzo che viene fatto dei cespiti patrimoniali in corso di liquidazione.
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UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
INDICAZIONI DI PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Società holding
- Società partecipate con riserve di utili non sufficienti, in caso di integrale distribuzione, a consentire allaholding di superare il test di operatività. Inoltre la circolare 25/E ha anche affermato che costituiscecircostanza utile ai fini dell’accoglimento dell’istanza il fatto che la società partecipata pur possedendoriserve tali, in ipotesi di distribuzioni, da permettere il raggiungimento dei livelli minimi di ricavi, nonabbia proceduto alla distribuzione “in attuazione di un piano di autofinanziamento finalizzato alconcreto rafforzamento dell’attività produttiva, sempreché sia dimostrato che l’utile sia stato (o sarà)effettivamente investito”;
- mancata distribuzione di dividendi da parte delle partecipate dovuta alla necessità di coprire con leriserve di utili esistenti le perdite conseguite;
- società partecipate che si trovano in fase di avvio dell’attività;- società partecipate che operano in settori in crisi;- società costituite quali special purpose vehicle (SPV), che dimostrano di dover necessariamente
impiegare i proventi conseguiti dalla società target per il rimborso dei debiti contratti per l’acquisto dellatarget stessa.
Nella circolare n. 25/E è stato sostenuto che “non è possibile procedere all’emanazione delprovvedimento disapplicativo a beneficio di una holding qualora sia stata rigettata l’istanza presentata dauna (o più) delle società da essa partecipate”. Tale affermazione parrebbe configurare, come sostenutoda Assonime nella sua circolare 43 del 2007, “un sorta di effetto osmotico della non operatività la quale,dopo aver colpito la società partecipata, attrarrebbe inevitabilmente anche la partecipante alla medesimacondizione. Tale effetto suscita, tuttavia, diverse perplessità. Parrebbe logico ritenere, infatti, che laholding interessata possa comunque produrre le proprie autonome argomentazioni a favore delladisapplicazione senza restare, dunque, del tutto soggetta agli esiti delle istanze presentate dalle propriepartecipate”. 77
UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
INDICAZIONI DI PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Società immobiliari
- La società immobiliare ha iscritte in bilancio esclusivamente immobilizzazioni in corso di realizzazione,da destinare successivamente alla locazione ma, ovviamente, non suscettibili, al momento, di produrreun reddito, ancorché minimo. La predetta società non è di comodo in quanto come precisato nellacircolare n. 48 del 26 febbraio 1997, par. 2.1 n. 3, vanno comunque escluse dalle immobilizzazioni siamateriali che immateriali quelle “in corso” che si trovino in una fase non idonea a produrre alcun tipo diprovento. In presenza di immobili già locati ed altri in corso di realizzo, si potrebbe, altresì,limitatamente a questi ultimi, giungere alla loro parziale esclusione (tramite una disapplicazioneparziale) dal “test di operatività” e dal calcolo del reddito minimo presunto. Come chiarito anche dallacircolare n. 25 del 2007 è riconosciuta la possibilità di invocare le situazioni oggettive solo con riguardoad alcuni asset che potranno così essere neutralizzati in sede di calcolo dell’operatività e del redditominimo presunto;
- dimostrata impossibilità, per la società immobiliare di praticare canoni di locazione sufficienti persuperare il “test di operatività” ovvero per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimopresunto. Ciò si verifica, ad esempio, nei casi in cui i canoni dichiarati siano almeno pari a quelli dimercato, determinati ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;
- dimostrata impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso. Tale indicazione suscita unaqualche perplessità in quanto appare estremamente difficoltosa in termini pratici in virtù della volontàcontrattuale espressa dalle parti;
- temporanea inagibilità dell’immobile.
78
UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
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NUOVE IPOTESI
Per le società in perdita sistematica è evidente che dovranno essere ipotizzate nuovecause di esclusione dall’obbligo di predisposizione dell’interpello nel caso in cui sivogliano sterilizzare le previsioni contenute nel decreto legge n. 138 del 2011.
Si dovranno individuare delle ipotesi nelle quali la produzione di una perdita è daconsiderare come conseguenza non di una attività anti economica ma una conseguenzafisiologica di una attività al momento non produttiva.
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UNICO 2012 E SOCIETÀ DI COMODO
Studi di settoreart. 10, cc. 9–13
Contribuenti «congrui»
anche per adeguamento
Il contribuente deve aver regolarmente assolto gli obblighi dicomunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione deglistudi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.
Preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Condizioni Sulla base dei dati comunicati, la posizione del contribuentedeve risultare coerente con gli specifici indicatori previsti daidecreti di approvazione dello studio di settore o degli studi disettore applicabili.
Determinazione sintetica del reddito complessivo solo se ilreddito complessivo accertabile supera di 1/3 quellodichiarato.
Ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività diaccertamento (a meno di violazione che comporta obbligo didenuncia ex art. 331 c.p.p. per reati D. Lgs. 74/2000).
Studi di settoreart. 10, cc. 9–13
Contribuenti non «congrui»
Ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dagli studi di settore
Peculiarità dei controlli
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano partedella capacità operativa a specifici piani di controllo, articolatisu tutto il territorio, in proporzione alla numerosità deicontribuenti interessati e basati su specifiche analisi delrischio di evasione, considerando anche le informazionipresenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria.
Assenza di congruità
Controlli svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteriistruttori di cui all’art. 32, c. 1, nn. 6-bis e 7 Dpr600/1973, e all’art. 51, c. 2, nn. 6-bis e 7 Dpr 633/1972
Accertamentibancari
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Studi di settoreart. 10, cc. 9–13
Decorrenza disposizioni
Le disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazionirelative all’annualità 2011 e a quelle successive.
• Per le attività di accertamento effettuate in relazione alleannualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quantoprevisto dal previgente art. 10, c. 4-bis e dall’art. 10-ter L.146/1998, ora abrogati.
• Tali disposizioni prevedevano l’inapplicabilità delle rettifichesulla base di presunzioni semplici e limiti agli accertamenti,in caso di adesione agli inviti a comparire, se le attività nondichiarate erano inferiori al 40% dei ricavi.
Annualità antecedenti
il 2011
Dubbi sull’ambito
soggettivo …..
• Le disposizioni in commento dovrebbero applicarsi a tutti icontribuenti soggetti agli studi di settore.
• Il dubbio trae origine dal fatto che la disposizione suicontrolli e sulle «agevolazioni» in termini di accertamento èinserita nell’ambito delle norme sul «regime premiale»,ossia di seguito ai commi da 1 a 8 dell’art. 10. Peraltro, ilpredetto regime sarà operativo solo dal 2013, mentre ledisposizioni sugli studi di settore già dall’annualità 2011.
Impiego liste selettive:emersione anomalie finanziarie
CONTROLLI FISCALI: NOVITA’ E STRATEGIE DIFENSIVE
Incrocio anomalie finanziarie dei contribuenti con le banche
dati dell’Anagrafe tributaria
LINEE OPERATIVE AGENZIA DELLE ENTRATE
Elaborazione dati e confronto con la dichiarazione
presentata
Utilizzo redditometro per verifiche e controlli
Utilizzo indagini
finanziariea supporto dei risultati
elaborati
Art. 32 Dpr 600/1973Art. 51 Dpr 633/1972
«RETROATTIVA»
CONTROLLI FISCALI: NOVITA’ E STRATEGIE DIFENSIVE
Esibizione prove documentali attestanti la regolarità e
coerenza della posizione fiscale
LINEE DIFENSIVE DEL CONTRIBUENTE
Valutazione di possibili tipi di prove da
introdurre (quali redditi esenti o riferibili a terzi) in
relazione al tipo di accertamento
• Corretta gestione rapporti finanziari• Tracciabilità dei pagamenti• Conservazione di prove relative ai
movimenti riferibili a terzi
«FUTURA»
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Informazioni
• L’Agenzia delle Entrate acquisisce le informazioni dagli intermediarifinanziari e integra l’anagrafe dei rapporti.
• Le informazioni riguardano i rapporti finanziari e le operazioni fuori contoesistenti e estinti dal 1.01.2005.
Liste finanziarie: approfondimenti
1
Analisi del rischio
Elaborazione dati
• Si utilizzano «indici di ricerca» (esempi: analisi territoriale distribuzionerapporti; movimentazioni globali con importi superiori a determinate cifre;operazioni estere attive/passive; deposito titoli; operazioni fuori conto).
• Utilizzo degli indici applicati per masse, con possibilità di individuare edestrarre posizioni individuali anomale, da utilizzare nelle fasi successive.
2
Anomalie finanziarie
• Riscontro di specifiche anomalie finanziarie che, di per sé, noncostituiscono anche anomalie fiscali (esempi: operazioni non coerentirispetto al profilo economico-finanziario del contribuente; uso reiterato eingiustificato del denaro contante).
3
4
Creazione della lista
• Incrocio anomalie finanziarie con le risultanze patrimoniali delcontribuente e con le informazioni che l’Amministrazione Finanziaria ha percomportamenti fiscalmente irregolari ovvero anomali.
Liste finanziarie: approfondimenti
5
Attivazione controllo
Accertamenti e indagini finanziarie
• Attività di verifica e di controllo diretto (di massa o individuale) medianteredditometro, spesometro, studi di settore, verifica fiscale, accertamentid’ufficio.
• Attività istruttoria derivante da «indizi di evasione», previa autorizzazionedella D.R.E. e del Comandante G.d.F.
6
Risultati
• L’attività istruttoria, supportata dall’inversione dell’onere probatorio,posto a carico del contribuente, può determinare l’emersione di materiaimponibile, con conseguente recupero delle imposte evase.
7
8
Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU) – art. 13, cc. 1–2
Istituzione
L’istituzione dell’IMU è anticipata, in via sperimentale, a decorreredall’anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorionazionale fino al 2014.
Il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e lepertinenze della stessa.
A regime L’applicazione a regime dell’Imu è fissata al 2015.
Presupposto
«Prima casa»Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibilenel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel qualeil possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Pertinenze
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendonoesclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascunadelle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catastounitamente all’unità ad uso abitativo.
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Base imponibile dell’imposta municipale propria (IMU)art. 13, cc. 3–5
Base di riferimento
E’ costituita dal valore dell’immobile determinato ai fini Ici (art.5, cc. 1, 5 e 6 D. Lgs. 504/1992) e secondo le nuove disposizioni.
Il valore è costituito da quello ottenuto applicando i seguentimoltiplicatori all’ammontare delle rendite risultanti in catasto,vigenti al 1.01 dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%:• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione dellacategoria catastale A/10;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nellecategorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastaleD/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal1.01.2013);
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Fabbricati iscritti in Catasto
Base imponibile dell’imposta municipale propria (IMU)art. 13, cc. 3–5 (segue)
Base di riferimento
E’ costituita dal valore dell’immobile determinato ai fini Ici(art. 5, cc. 1, 5 e 6 D. Lgs. 504/1992) e secondo le nuovedisposizioni.
Il valore è costituito da quello ottenuto applicandoall’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto,vigente al 1.01 dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%,un moltiplicatore pari a 130.
Terreni agricoli
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
Iscritti nella previdenza agricola
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionaliil moltiplicatore è pari a 110.
Aliquota IMUart. 13, cc. 6–9
Aliquota base• L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%.• I Comuni possono aumentare o diminuire l’aliquota di base
fino a 0,30 punti percentuali.
• L’aliquota è ridotta allo 0,40%.• I Comuni possono modificare, in aumento
o in diminuzione, la suddetta aliquota finoa 0,20 punti percentuali.
Riduzioni
«Prima casa»e pertinenze
• L’aliquota è ridotta allo 0,20%.• I Comuni possono ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,10%.
I Comuni possono ridurre l’aliquota di basefino allo 0,40% nel caso di immobili nonproduttivi di reddito fondiario, ovvero nelcaso di immobili posseduti dai soggettipassivi dell’Ires, ovvero nel caso di immobililocati.
Fabbricatirurali a usostrumentale
Altreriduzioni
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Detrazione IMU «prima casa»art. 13, cc. 10–11
Regola
• Dall’Imu dovuta per la «prima casa» e per le relativepertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suoammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno duranteil quale si protrae tale destinazione.
• Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dapiù soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essiproporzionalmente alla quota per la quale la destinazionemedesima si verifica.
Anni 2012/2013
Al netto della detrazione di base, nonpuò superare l’importo di € 400,00.
Importocomplessivomaggiorazione
• La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di etànon superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente eresidente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita adabitazione principale.
Detrazione IMU «prima casa»art. 13, cc. 10–11
Deroghe
• I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo delladetrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nelrispetto dell’equilibrio di bilancio.
• Il Comune che ha adottato detta deliberazione non puòstabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unitàimmobiliari tenute a disposizione.
Quota di competenza dello Stato
• È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 50%dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tuttigli immobili, esclusa l’abitazione principale e relativepertinenze, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale,l'aliquota di base.
• La quota di imposta risultante è versata allo Statocontestualmente all'imposta municipale propria.
Versamento dell’IMUart. 13, c. 12
F24Il versamento è effettuato mediante modello F24, con lemodalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO (art. 22 D.L. 78/2010)
CONTROLLI PROGRAMMATI MINIMI
ASPETTATIVE DI INCASSO
Anno 2010: 45.000Anno 2011: 55.000
Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
• 2011: + € 740 milioni• 2012: + € 1,2 miliardi• 2011: + 2% autoliquidazione• 2012: + 2,5% autoliquidazione• 2013: + 3% autoliquidazione
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Capacità contributiva
• Sistema di accertamento (solo persone fisiche) fondato su particolarielementi di capacità contributiva, aggiornati ogni 2 anni e individuati conl’analisi di campioni-tipo di contribuenti, in funzione del nucleo familiare edel territorio.
Il nuovo redditometro: quadro di sintesi
1
Software
Deduzioni e detrazioni
• Stima del reddito in base a: residenza (città metropolitana, piccolo centro,ecc.), localizzazione geografica, composizione nucleo familiare, «paniere»di beni e servizi utilizzati.
• Novità: ammesso lo scomputo dal reddito determinato sinteticamentedegli oneri fiscalmente riconosciuti (deduzioni e detrazioni d’imposta).
2
Obbligo del contraddittorio
• L’accertamento dovrà essere sempre preceduto dal contraddittoriopreventivo, al quale far seguire, eventualmente, l’accertamento conadesione.
3
4
Richieste ai Comuni
• Dopo il contraddittorio e prima dell’accertamento, il Fisco invierà unasegnalazione al Comune di domicilio fiscale del contribuente; l’ente locale,entro 60 giorni, potrà comunicare altre indicazioni utili alla determinazionedel maggior reddito.
Il nuovo redditometro: caratteristiche
5
Periodi d’imposta
Difesa dal redditometro
• Periodo d’imposta 2008 e precedenti: applicazione «vecchio»redditometro, con i coefficienti ex D.M. 10.09.1992.
• Periodo d’imposta 2009 e seguenti: «nuovo» redditometro.
• Dimostrazione, anche nella fase pre-contenziosa, che la maggiore capacitàcontributiva da redditometro deriva da redditi diversi da quelli dichiaratinel periodo d’imposta accertato, ovvero da redditi esenti o esclusi datassazione o, infine, da redditi assoggettati a ritenuta alla fonte o di naturafinanziaria.
6
Scostamento del reddito dichiarato
• E’ necessario che, per almeno un periodo d’imposta, vi sia unoscostamento del 20% fra reddito dichiarato e reddito accertato.
7
8
… Ultime novità …
• Il 25 ottobre 2011 è stata resa nota la nuovaversione del redditometro, ai fini del qualerileveranno anche i dati dei rapporti finanziari.
• Sono previste, in via sperimentale, oltre 100 voci.• Il rilascio del software servirà, in un secondo
momento, per calcolare la congruità della propriasituazione rispetto ai predetti rapporti.
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Controlli programmati: 105.000, per il triennio 2011–2013
Individuazionedella famiglia
Single
Coppie senza figli
Coppie con figli
Famigliamonoparentale
• Fino a 35 anni• Tra i 35 e i 64 anni• Oltre i 65 anni
• Con un figlio• Con 2 figli• Con 3 o più figli
• Fino a 35 anni• Tra i 35 e i 64 anni• Oltre i 65 anni
Tipologia unica
Nuovo redditometro: possibile funzionamento(quadro di sintesi)
Area geografica
Casa Mezzi di trasporto
Nord – Centro – Sud
Spese rilevanti
Tempo libero• Abitazione/i• Spese locazione• Energia elettrica• Gas• Mutui• Appar. elettron.• Elettrodomestici• Arredi• Telefonia• Colf• Interm. immobil.
• Auto di lusso• Natanti• Aerei• Auto• Motocicli• Caravan• Minicar• Leasing/noleggio
• Attività sportive• Viaggi turistici• Centri ippici• Centri benessere• Case d’asta• Circoli esclusivi• Pay-tv• Giochi on-line• Abbonan. eventi• Servizi persona
Nuovo redditometro: possibile funzionamento(quadro di sintesi)
Nuovo redditometro: possibile funzionamento(quadro di sintesi)
Altre voci
• Contributi previdenziali e assistenziali• Movimenti di capitale• Assicurazioni• Scuole private• Anagrafe tributaria: informazioni residuali
Determinazione reddito
complessivo
• Incrocio dati personali, territoriali e indicidi capacità contributiva.
• Confronto con il campione significativo diriferimento.
• Calcolo, con funzione statistica regressiva,di coefficienti di valorizzazione soggettiva.
• Verifica posizione del coniuge.
+
+
+
+
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Fase 1
• Stima del reddito familiare ante dichiarazione, che può essere confrontatocon il reddito familiare complessivo. Se emerge una situazione di significativaincoerenza, occorre valutare i possibili riflessi dell’accertamento.
Il nuovo redditometro: l’utilizzo
Fase 2
Fase 3
• Se il contribuente, pur essendo a conoscenza dell’incoerenza, non modificail comportamento dichiarativo, è sicuramente selezionato dall’Agenzia delleEntrate per ulteriori approfondimenti.
• Gli approfondimenti sono calibrati in base allo specifico scostamento e conindicatori aventi funzioni di filtro delle posizioni «a rischio». In altri termini, laselezione è in funzione dell’entità dello scostamento.
• Rischio alto: scostamento molto elevato, con selezione per controlli ordinariapprofonditi.
• Rischio medio: scostamento elevato, con selezione per eventualeaccertamento presuntivo.
• Rischio basso: scostamento limitato, nessuna selezione.
Quadro di sintesi
Nucleo familiare
Il nuovo redditometro: l’utilizzo
Voci indicative capacità di spesa
Attribuzione al campione
di riferimento
Calcolo soglia di coerenza del reddito
Dichiarazione dei coniugiControllo
Coerenza
Incoerenza
Archiviazione
Scostamento Selezione
Molto elevato + indicatori specifici
di conferma
Elevato + indicatori specifici
di conferma
Basso
Per controlli ordinari approfonditi
Per eventuali accertamenti
di natura presuntiva
Nessuna
Il nuovo redditometro: conclusioni
Natura dello strumento
• Il redditometro «nuova versione» non è uno strumento diaccertamento, ma di selezione di posizioni a rischioevasione.
• Attesta, cioè, che la famiglia nel suo complesso ha unacapacità di spesa più alta di quanto ha dichiarato al Fisco.
• L'accertamento è fondato sui redditi individuali dichiarati,ossia sulle fonti di cui ognuno dei componenti del nucleofamiliare (non solo dei coniugi) mostra di poter disporre. Siconsiderano, quindi, le spese sostenute da ciascuno.
• Esempio: se 1.000 rappresenta il cumulo delle spesesostenute dalla famiglia, con spese della moglie per 550 edel marito per 450, in prima istanza il reddito attribuitocoinciderà per ciascuno con le spese sostenute, più unaparte «presuntiva» calcolata sulle spese per ilsostenimento ordinario calcolate su base provinciale,seguendo gli indici dell'Istat.
• Il programma per questo tipo di accertamento non è statoancora reso noto.
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Il nuovo redditometro: funzione di compliance
Natura dello strumento
• Il reddito familiare «ricostruito» non diventaautomaticamente «reddito accertato» pro quota in capo aicomponenti del nucleo familiare, ma occorre una serie dipassaggi per arrivare all'eventuale accertamento in capo alsingolo componente.
• Tra questi sono previsti i questionari, che l’AmministrazioneFinanziaria invierà ai contribuenti, e i contraddittori, sulla cuiarticolazione sono attese specifiche istruzioni.
Software Redditest
• Utilizzabile solo da associazioni di categoria, ordiniprofessionali e organizzazioni sindacali, al fine di contribuirealla fase di sperimentazione del nuovo redditometro.
• Consente di inserire i dati necessari per la stima del redditofamiliare con riguardo a esempi concreti (anonimi e nonutilizzabili ai fini dell’attività di controllo).
• L’applicazione non effettua alcun calcolo e/o stima.• Consentirà la trasmissione dei dati inseriti alla Sose, che
fornirà la stima del reddito complessivo del nucleo familiarebasata sui dati inviati.
• Abitazione principale
Un caso pratico: confronto fra «vecchio» e «nuovo»
A6 – rurale – mq. 250
• Ristrutturazioni
• Spese sanitarie
• Gas
• Energia elettrica
• Telefonia fissa e mobile
• Colf
• Tempo libero e cura persona
• Contributi
• Mezzi di trasporto
• Istruzione
• Assicurazioni
• Altre spese
85.000
1.000
900
1.200
800
8.600
1.500
4.500
3 autov. 60 kw; 80 kw; 105 kw - barca 7 mt.
Spese università 1.800; affitto 3.600
1.900
Acquisto personal computer 900
• Reddito familiare stimato 127.000
Coppia con figlio a Lecce: nuovo redditometro
Coppia con figlio a Lecce: vecchio redditometro
• Totale valore determinato persingoli beni
Un caso pratico: confronto fra «vecchio» e «nuovo»
• Quota relativa agli incrementipatrimoniali
(1/5 spese sostenute – art. 38, c. 5Dpr 600/1973, modificato L.2.12.2005, n. 248)
• Differenza
96.108
• Risultato «vecchio» redditometro 113.108
17.000
• Risultato «nuovo» redditometro 127.000
13.892
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Norma modificata
Reati tributari: D. Lgs. 74/2000 e novità dal D.L. 138/2011
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 8
Dichiarazione infedele mediante fatture per operazioni inesistenti
Eliminazione riduzione della pena
Casistica Novità
Dichiarazione infedele mediante altri artifici
Dichiarazione infedele
Omessa presentazione della dichiarazione
Emissione fatture per operazioni inesistenti
Art. 12
Art. 17
Art. 13
Pene accessorie
Circostanze attenuanti
Prescrizione
Riduzione soglie quantitativeai fini
della commissione del reato
Soppressa la previsione di riduzione della pena
Aumenta di 1/3 il termineper la prescrizione del reato
Imposta evasa > € 3 mln. e > 30% V.A.: no sospensione condizionale
Attenuante = 1/3 per estinzione ante dibattimento 1° gr. (dal 50%)
Reati tributari: D. Lgs. 74/2000 e novità dal D.L. 138/2011
Sintesi operativa
Uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
art. 2
Dichiarazione fraudolenta
1. È punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 annichiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sulvalore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti peroperazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioniannuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altridocumenti per operazioni inesistenti quando tali fatture odocumenti sono registrati nelle scritture contabiliobbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confrontidell'amministrazione finanziaria.
… prima
della
novità …
Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni, ridotta a 6 mesi e fino a 2anni se gli elementi passivi utilizzati non superavano € 154.937,07.
La nuova formulazione è più rischiosa per il contribuente, che vedelimitata la possibilità di fruire della sospensione condizionale dellapena (applicabile solo per pene fino a 2 anni).
Sintesi operativa
Uso dialtri artifizi
art. 3
Dichiarazione fraudolenta
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da unanno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte suiredditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazionenelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzifraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delledichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per unammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi,quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singoleimposte, a € 30.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottrattiall'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi,è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attiviindicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 1.000.000.
Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni per l’indicazione in dichiarazione di elementiattivi in misura inferiore a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi, quando,congiuntamente:• l’imposta evasa era superiore, con riferimento alla singola imposta, a € 77.468,53;• gli elementi attivi o passivi risultavano superiori al 5% dell’ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, a € 1.549.370,70.
Reati tributari: D. Lgs. 74/2000 e novità dal D.L. 138/2011
… prima
della
novità …
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Sintesi operativa
Dichiarazione infedele
art. 4
Dichiarazione infedele
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con lareclusione da uno a 3 anni chiunque, al fine di evadere leimposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delledichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attiviper un ammontare inferiore a quello effettivo od elementipassivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna dellesingole imposte, a € 50.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottrattiall'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivifittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo deglielementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, èsuperiore a € 2.000.000.
Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni per l’indicazione in dichiarazione dielementi attivi in misura inferiore a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi, quando,congiuntamente:• l’imposta evasa era superiore, con riferimento alla singola imposta, a € 103.291,38;• gli elementi attivi o passivi, come sopra indicati, risultavano superiori al 10%
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o,comunque, a € 2.065.827,60.
Reati tributari: D. Lgs. 74/2000 e novità dal D.L. 138/2011
… prima
della
novità …
Sintesi operativa
Omessa dichiarazione
art. 5
Dichiarazione infedele
1. È punito con la reclusione da uno a 3 anni chiunque, al fine dievadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonpresenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annualirelative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore,con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000.
Reclusione da uno a 3 anni, per la medesima violazione, se l’imposta evasaera superiore a € 77.468,53.
Reati tributari: D. Lgs. 74/2000 e novità dal D.L. 138/2011
… prima
della
novità …
Sintesi operativa
Emissionedi fatture o
altri documenti per operazioni
inesistenti
art. 8
Dichiarazione infedele
1. È punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 annichiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle impostesui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altridocumenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1,l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioniinesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta siconsidera come un solo reato.
Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni, ridotta a 6 mesi e fino a 2 anni sel’importo delle fatture false era inferiore a € 154.937,07.
Reati tributari: D. Lgs. 74/2000 e novità dal D.L. 138/2011
… prima
della
novità …
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38
Sintesi operativa
Pene accessorie
art. 12, c. 2-bis
Dichiarazione infedele
Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del D. Lgs. n. 74/2000l'istituto della sospensione condizionale della pena, di cuiall'articolo 163 del codice penale, non trova applicazione nei casiin cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume
d'affari;b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a € 3.000.000.
Reati tributari: D. Lgs. 74/2000 e novità dal D.L. 138/2011
… c. 2-bis
novità …
Sintesi operativa
Circostanza attenuante.Pagamento del debito tributario
art. 13
Dichiarazione infedele
1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sonodiminuite fino a 1/3 e non si applicano le pene accessorieindicate nell'art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura deldibattimento di 1° grado, i debiti tributari relativi ai fatticostitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediantepagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliativeo di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioniamministrative previste per la violazione delle norme tributarie,sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'art. 19, c. 1.
2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione dellapena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale puòessere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanzaattenuante di cui ai commi 1 e 2.
3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tieneconto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con lapena pecuniaria a norma dell'art. 53 della legge 24.11.1981, n.689.
Reati tributari: D. Lgs. 74/2000 e novità dal D.L. 138/2011
… c. 2-bis
novità …
Sintesi operativa
Circostanza attenuante.Pagamento
del debito tributario
art. 13
Dichiarazione infedele
• L’attenuante prevista era pari al 50% delle pene (ora 1/3).
• Per i delitti tributari il patteggiamento può essere chiesto solodopo l’estinzione della violazione da parte del contribuente.
Reati tributari: D. Lgs. 74/2000 e novità dal D.L. 138/2011
… prima
della
novità …
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Sintesi operativa
Interruzione della
prescrizione
art. 17
Dichiarazione infedele
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presentedecreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto diaccertamento delle relative violazioni.
1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2a 10 del presente decreto sono elevati di un 1/3.
Reati tributari: D. Lgs. 74/2000 e novità dal D.L. 138/2011
… novità …
Emissione fatture
Operazioni inesistenti
• Il contribuente «A», in data 1.09.2011, ha emesso unafattura per operazioni inesistenti di € 98.000, neiconfronti del contribuente «B».
• Per «A» il reato è commesso prima dell’entrata in vigore(17.09.2011) delle nuove disposizioni.
Reati tributari: esemplificazioni operative
La reclusione può variare da 6 mesi a 2 anni.
Utilizzo fatture
• Il contribuente «B» registra la fattura per operazioniinesistenti di € 98.000, emessa da «A».
• Per «B» il reato è commesso dopo l’entrata in vigore(17.09.2011) delle nuove disposizioni, ossia al momentodella presentazione del Modello Unico.
La reclusione può variare da un anno e 6 mesi a 6 anni.
Sospensionecondizionaledella pena
• «A»: sì.• «B»: solo se la pena non supera i 2 anni.
Accertamento
Costi indebitamente dedotti
• Il contribuente «A», con volume d’affari pari a €1.000.000, in data 30.09.2011 ha inviato il modelloUnico 2011 – redditi 2010, inserendo costi indebiti per €140.000.
• Rettifica Agenzia delle Entrate: > imposta circa € 58.000.
Reati tributari: esemplificazioni operative
Reato di infedele dichiarazione, poiché:• costi recuperati maggiori del 10% del volume di affari;• maggiore imposta superiore a € 50.000.
Riflessi penali
Dal 17.09.2011: reclusione da uno a 3 anni (applicabile nelcaso di specie: rileva la data di invio del modello Unico).
Sospensionecondizionaledella pena
Solo se la pena non supera i 2 anni.
Prima del 17.09.2011: nessuna conseguenza (maggioreimposta non superiore a 103.291,98; viene meno, quindi,l’altro limite, ossia l’eventuale superamento del 10% deglielementi attivi indicati in dichiarazione).
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Accertamento
Fattura soggettivamente inesistente
• Il contribuente «A» ha acquistato, in data 18.02.2010,merci per € 5.000.
• In data 12.09.2011 ha inviato il modello Unico 2011 –redditi 2010.
• In sede di verifica fiscale, la fattura è ritenutasoggettivamente inesistente.
Reati tributari: esemplificazioni operative
Riflessi penali
Dal 17.09.2011: reclusione da un anno e 6 mesi a 6anni.
Sospensionecondizionaledella pena
Nel caso di specie: sì (violazione ante riforma).
Prima del 17.09.2011: reclusione da 6 mesi a 2 anni(applicabile nel caso di specie: rileva la data di invio delmodello Unico).
Anno
Reati tributari: dichiarazione e decadenza termini accertamento
2001
2002
PresentataPresentatacon reato
OmessaOmessa
con reato
2006
2004
2005
2003
2009
2010
2007
2008
2011
Legenda
D:termini
decadutiD
D
D
D
D
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
D
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
D
D
D
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31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2012
31.12.2013
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31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Fonte: Il Sole 24Ore
SOCIETA’ NON OPERATIVENuova Disciplina
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Prevista l’attivazione di una specifica azione di vigilanzafiscale sistematica nei confronti delle imprese che (70.000nel triennio 2005 – 2007):
1. per più periodi di imposta;
2. presentano la dichiarazione dei redditi in perditafiscale;
3. non determinata da compensi corrisposti agliamministratori e ai soci;
4. non ripianata mediante uno o più aumenti di capitalea titolo oneroso per lo stesso.
CONTROLLI SISTEMICI
L’azione di controllo programmaticoè rivolta ai contribuenti:
IMPRESE IN PERDITA «SISTEMICA»(art. 24 D.L. 78/2010)
non soggetti a tutoraggio(dal 2011: volume d’affari non inferiore a € 100 milioni)
non soggetti a studi di settore(ricavi superiori a € 5.164.569)
Società di comodo
Principali riferimenti normativi e di prassi
Normativa
• D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148, art. 2, commi da 36-quinquies a36-duodecies
• Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.02.2008• L. 23.12.1994 n. 724, art. 30Prassi
• Circ. Agenzia delle Entrate 14.02.2008, n. 9• Circ. Agenzia delle Entrate 9.07.2007, n. 44• Circ. Agenzia delle Entrate 4.05.2007, n. 25• Circ. Agenzia delle Entrate 2.02.2007, n. 5
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
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Manovra di Ferragosto
Fisco
Per le “società di comodo” l’Ires sale al 38% (27,50 + 10,50). Dal 2012 saranno considerate di comodo anche le società che, nel triennio 2009-2011, hanno dichiarato perdite fiscali.
Aggiunta la lettera h-ter) all’art. 67 Tuir; pertanto, sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, anche quelli derivanti dalla differenza tra il valore di mercato e il corri spettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impres a a soci o familiari dell’imprenditore.
Irpef e Ires: i costi di tali beni sono indeducibili.Irap: la relazione tecnica esamina solo l’entità del recupero di entrate per società di persone e imprese individuali che non adottano il principio di derivazione della base imponibile Irap dal bilancio.
Società di comodo
• Scopo essenziale della normativa riguardante le cosiddette “società di comodo” è ladisincentivazione del ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo pernascondere l’effettivo proprietario del bene, avvalendosi delle più favorevoli normepreviste per le società, costituite per gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché peresercitare un’attività commerciale.
• Così enucleato il principio ispiratore della norma primigenia (art. 30 legge n. 794/1994), ladisciplina in questione è stata oggetto di numerose modifiche (ben diciotto, considerandole ultime disposizioni ex D.L. n. 138/2011), che ne hanno significativamente modificatol’impianto originario.
• In particolare, oltre al D.L. n. 138/2011, si segnalano il D.L. 4.07.2006, n. 223 e la L.27.12.2006, n. 296, dichiaratamente volti a scoraggiare ulteriormente gli utilizzi impropridello schermo societario, miranti ad attuare lo spossessamento formale tra i beni e i loroproprietari (attività di mero godimento).
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Società di comodo
Ciò rilevato, dalla lettura della materia emergono aspetti di evidente criticità, sintetizzabilicome segue:• il rischio, soprattutto dopo le modifiche normative intervenute con riguardo alla possibilità
di fornire la prova contraria, che sia stata introdotta una surrettizia tassazione di tipopatrimoniale. In particolare, il prelievo sulle società di comodo assumerebbe la valenza diuna tassa sulla personalità giuridica e sulla responsabilità limitata o, comunque, sullacreazione di patrimoni autonomi e separati rispetto alla sfera degli effettivi proprietari;
• la disciplina appare finalizzata a dirigere la tassazione verso oggetti socialmentedisapprovati, o comunque ritenuti scarsamente meritevoli, anche a costo di scarsachiarezza dell’effettiva capacità economica sottostante.
• In sintesi, una “presunzione di evasione”.
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
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Società di comodo
Per completezza d’informazione, si ricorda che con l’articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del D.L. 13.8.2011 n. 138, è stata integrata in modo significativo la disciplina dellesocietà non operative («società di comodo»), con un duplice scopo:
• contrastare l’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni che, in realtà,permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari, innalzando per le società di comodol’aliquota IRES al 38% dal 2012;
• prevedere nuovi strumenti di controllo sulle società in perdita «sistemica», attribuendoloro lo status di società di comodo se questa situazione si protrae per almeno un triennioovvero, nell'arco del triennio, per due periodi d'imposta e con la produzione di un redditoinferiore a quello minimo nel terzo (novità applicabile a decorrere dal 2012).
L’originario presupposto per considerare di comodo la società (insufficienza dei ricavi) e ilnuovo (stato di perdita strutturale) sono alternativi: pertanto, le società saranno esposte allepenalizzazioni ex L. 724/1994 in presenza di anche solo uno di essi. Ciò premesso, la«vecchia» disciplina continua a essere in vigore.
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Società di comodo
La maggiorazione riguarda i soli soggetti IRES, e non invece le società di persone per le quali ilreddito, pur se adeguato al minimo presunto, è tassato in capo ai soci secondo le aliquoteordinarie.
Secondo le Relazioni al D.L. 138/2011 saranno soggette alla nuova aliquota IRES del 38%:• sia le «vecchie» società di comodo, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti;• sia le «nuove» società di comodo (ovvero, strutturalmente in perdita).
La formulazione letterale della norma autorizza a ritenere che la maggiorazione del 38% siaapplicabile al reddito complessivo della società e, quindi, anche all’eventuale parteeccedente il reddito minimo; la ratio della maggiorazione, infatti, è quella di colpire le societànon operative per il semplice fatto di essere tali.
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Società di capitali
Aliquota IRES aumentata di
10,5 punti
(27,5 + 10,5) = 38%
Società di persone osrl in trasparenza
Aliquota Irpef aumentata di
10,5 punti
Aliquota da Unico PF
+ 10,5%Anche se la società ha optato per il consolidato o per la trasparenza da
art. 115
Decorrenza: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Vale a dire dal 2012
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Gli acconti d’imposta per il 2012
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (anno 2012) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le penalizzanti disposizioni ora commentate.
Nuova tipologia di società di comodo
Le società che presentano
dichiarazioni in perdita
fiscale per 3 periodi
d’imposta consecutivi
Le società che per 2periodi d’imposta sono
inperdita fiscale e in 1hanno dichiarato un
reddito ma inferiore aquello minimo previsto
dalla normativa sullesocietà cd. di comodo
Decorrenza: a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta
2 anni in perdita e 1 in utile
2012: perdita
2013: perdita
2014: reddito di € 12.000 (reddito minimo € 12.001)
2014: la società è di comodo
Reddito minimo € 12.001. Aliquota + 10,5%Irap minima: da calcolarsi
Iva: bloccata
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NOVITA IN MATERIA DI SOCIETA’ DI COMODO
Nuova fattispecie diSocieta’ non operativa:Perdita fiscale reiterata
Applicazione aliquota IresAl 38%
Nuova ipotesi D.L. 138/11
• Tre esercizi di perdite fiscali consecutive
Dal quarto anno , dopo il triennio di perditeLa societa’ e’ considerata di comodo
Reddito minimoLimiti all’utilizzo
Del creditoIva
Irriportabilita’ dellePerdite se nonIn presenza di Redditi effettivi
Valore dellaProduzione minimo
Ai fini Irap
Restano ferme le cause di disapplicazione
• Ma esse sono applicabili anche al triennio di monitoraggio o solo al quarto anno ?
• Es. 2009 inizio attivita e perdita, 2010 perdita, 2011 perdita > 2012 non operativa, oppure il 2009 non va considerato perche primo anno di attivita ?
• Precedente: circ. 25/2007 > i periodi esclusi entrano nella media triennale
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Restano ferme le cause di disapplicazione
• Come si applicano le cause di esclusione che vanno necessariamente considerate negli anni precedenti ? Esempio 10 dipendenti nel biennio precedente
• Se non c’e’ triennio non si applica la norma > soggetto costituito nel 2010 > nel 2012 la norma non si applica perche non c’e’ triennio precedente
Nuova ipotesi D.L. 138/11
• Societa’ in perdita sistemica: perdita e’ reiterata per soli due anni ed il terzo e’ in utile, ma con un risultato positivo inferiore a quello che si sarebbe determinato con il test di redditivita’
• Situazione uguale al triennio di perdita fiscale reiterata: dall’anno successivo la societa’ e’ non operativa
Test di redditivita’
• Aliquote ridotte al 4,75% 4% e 3% per immobili, 1,5% partecipazioni, 12% altre immobilizzazioni
• Si applica solo al valore dei beni determinato nell’esercizio di riferimento
• Le regole del test di operativita’ si applicano anche a quello di redditivita’ Es. bene acquistato in corso d’anno va ragguagliato, bene oggetto di disapplicazione parziale non va considerato
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Situazione che si presenta quando il 4°anno e’ in utile
• Superamento del test di operativita’ nel quarto anno puo’ essere considerato come una sorta di causa di esclusione , almeno ai fini dell’interpello ?
• Utile prodotto superiore a quello minimo , in astratto, non esclude che la societa’ sia di comodo, quindi aliquota Ires 38% su tutto l’utile, e applicazione delle altre penalizzazioni ( Iva, perdite etc..)
Situazioni di possibili interpelli
• Societa’ in crisi che ottiene provvedimenti di integrazione salariale
• Societa’ con perdite fiscali minime
Nuova ipotesi D.L. 138/11
• Societa’ in perdita sistemica: anche se in un anno del triennio si e’ dichiarato un reddito inferiore a quello minimo
• Esempio 1• 2009 perdita fiscale• 2010 utile inferiore al test di redditivita’• 2011 perdita fiscale• 2012 societa di comodo ( salvo esclusioni)• Esempio 2• 2009 perdita fiscale• 2010 utile superiore test di reddivita’• 2011 perdita fiscale• 2012 societa’ non e’ necessariamente di comodo ( dal 2011 riparte il
monitoraggio del triennio per cui nel 2014 la societa’ sara di comodo se nel 2012 e nel 2013 e’ in perdita fiscale).
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Nuova ipotesi D.L. 138/11
• Non sono considerati quale evento esimente, i versamenti dei soci a copertura perdita, anche se tali versamenti escludono la societa’ dal novero di quelle in perdita sistemica
Nuova ipotesi D.L. 138/11
• Decorrenza dal 2012, quindi da monitorare esercizi 2009/2011
Riflesso sugli acconti dovuti per il 2012 che vanno calcolati assumendo come Base di calcolo il reddito che si sarebbe formato nel 2011 gia’ applicando
La nuova normativaDue possibili letture :a) 2011 gia’ di comodo
b) Si considera il triennio 2008/2010
Effetti pratici
• Start up immobiliari
• Societa’ operative in perdita: problema dell’esercizio con reddito simbolico
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Le disposizioni non si applicano(art. 30 L. 724/1994)
• ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
• 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;• 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;• 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente;
• 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;• 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50;• 6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unità;• 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;• 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della
produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
• 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
• 6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore•
SOCIETÀ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione con i chiarimenti della cir. 9/08
1) Numero di soci non inferiore a 50(e non più non inferiore a 100)La causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte delperiodo d’imposta
2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unitàNon si tratta di dato medio, bensi’ in ciascuno dei giorni del biennioprecedente non deve esservi un numero dipendenti inferiori a dieci
3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimonialeIl test va eseguito nell’esercizio di riferimento e non anche in quelliprecedenti
SOCIETÀ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione con i chiarimenti della circ. 9/08
4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici
Partecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodod’imposta
5) Fallimenti, liquidazioni giudiziarie, liquidazione coattaamministrativa e concordato preventivo
6) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore
La congruità per adeguamento deve avvenire al valore puntuale,determinato considerando anche gli indici di normalità economicaNon vale per le società soggette a parametri. Nell’esercizio diriferimento e non nel triennio
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SOCIETÀ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione con i chiarimenti della circ. 9/08
Cause che permettono disapplicazione senza interpello
• Società in liquidazione che in Unico si impegnano a chiudere laliquidazione entro il termine di presentazione dichiarazionesuccessiva (impegno in Unico 2009 entro il 30.9.2010).
• Società in procedura concorsuale: la causa di esclusione operaanche dall’esercizio precedente
• Società sottoposte a sequestro penale o confisca o siano statinominati amministratori giudiziari
• Società che locano immobili a enti pubblici o in regime di equocanone. Disapplicazione parziale limitata agli immobili
SOCIETÀ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione con i chiarimenti della circ. 9/08Altre cause che permettono disapplicazione senza interpello
5) Società che detengono partecipazioni in società operative o esclusedall’articolo 30 ( anche tramite interpello) o società collegate cui siapplica la disciplina art. 168. Disapplicazione parziale limitata limitataalle partecipazioni
6) Società che hanno ottenuto la disapplicazione tramite interpello senon sono cambiati i motivi
Disapplicazione parziale: gli assets esclusi comportano chevanno esclusi anche i componenti economici ad essi correlati:es. immobile locato a ente pubblico > esclusi gli affitti dal testdi operatività Validità gia dal 2007 di tutte le nuove cause diesclusione
Novita del D.L. 138/11
• Per le sole societa’ di capitali, l’Ires sul reddito minimo e’ applicata al 38%
Per le societa’ di comodo di persone partecipate da
Societa’ di capitali il 38% siApplica solo sul reddito imputato
Per trasparenza
Per le societa’ di comodo consolidate , La consolidata applichera’ autonomamente
La maggiore aliquota del 10%Imputando alla fiscal unit il proprioReddito per la tassazione di gruppo
Per le societa’ di comodo in trasparenza, Partecipata liquida la maggiorazione e imputaAlla partecipante il reddito, per la partecipanteDi comodo la maggiorazione non si appplica
Sul reddito imputato per trasparenza
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Novita del D.L. 138/11
• Decorrenza: l’aggravio si applica dal 2012 ed ha riflesso sul versamento dell’acconto se la societa’ e’ gia’ di comodo nel 2011,
Possibile acconto su base previsionale al 27,5%Se si ritiene di non essere di comodo nel 2012
BENI CONCESSI AI SOCI
Norma antielusiva (decorrenza 2012)
Dl 138 /2011
Arti. 2, c. 36-terdecies
Tuir – ART. 67, COMMA 1
LETT. H-TER
(reddito diverso)
Obbligo di addebitare ai soci o familiari il valore
normale
Pena indeducibilità dei costi per l’impresa
Obbligo di comunicare
all’Agenzia i beni concessi in godimento
INSERISCE
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Soggetti interessati e beni coinvolti
Possessore del bene
• Imprese individuali
• Società di persone
• Società di capitali
• Società cooperative
Utilizzatore del bene
• Familiari dell’imprenditoreindividuale
• Soci delle predette società
Beni
Qualunque bene!!CasaAuto
Telefono …
Cosa cambia per il socio/familiare
Obbligo di addebitare il
valore normale del bene
(TUIR – art. 9)
(Mancanza di oggettivi
parametri di riferimento)
Se non si addebita o siaddebita un valore
inferiore
La differenza comunqueforma reddito (diverso) al
socio o familiare
I costi divengono indeducibili per l’impresa
Valore normale opinabile
Agenzia eccepisce che valore superiore
Differenza è reddito per socio(accertamento al
socio)
Accertamento alla società per
costi non deducibili
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Obbligo di comunicazione all’Agenzia
L'impresa ha concesso ingodimento propri beni a soci o a
familiari dell'imprenditore
L'impresa concedente, ovvero ilsocio o il familiare dell'imprenditoredevono comunicare all'Agenzia delleentrate i dati relativi ai beni concessi
in godimento, al fine di garantirel'attività di controllo.
Con provvedimento del Direttoredell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro 60 giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge, sonoindividuati le modalità e i termini
per adempiere alla predettacomunicazione
Provvedimento Direttoriale
ALLORA
Comunico o non comunico?
Non comunico
+ non rispetto la tassazione in capo al socio e la non
deducibilità in capo alla società
Non comunico
ma rispetto la tassazione in capo al socio e la non
deducibilità in capo alla società
Imposta + sanzione (in solido) pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo del bene concesso in godimento
Sanzione amministrativa (in solido) da 258 euro a 2.065 euro
Beni ai soci e spesometro
Il comma 36-septiesdecies dispone che l'Agenzia delle entrate procede a controllare
sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in
godimento.
L'Agenzia tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di «qualsiasi forma di
finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società».
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Attenzione agli acconti per il 2012
Si calcolano tenendo in considerazione i beni concessi in uso nel 2011 anche se in questo anno non vige la norma
Criticità
1. Il valore normale non è codificato
2. € 1 di discordanza sul valore normale comporta la totaleindeducibilità dei costi per la società?
3. Se la società non addebita al socio il VN questo deveautonomamente tassarsi nel quadro RL?
4. Se la società non addebita il VL deve allora fare una RA sulvalore normale?
5. La norma prevede una sanzione del 30% insolido ma si calcola sia sul socio siasull’impresa?
Soci di società spese di trasferta
“Le spese sostenute dalla società per le
trasferte effettuate dai soci possono essere
dedotte secondo il generale principio di
inerenza che sottende alla determinazione del
reddito di impresa.”.
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Circ. n. 630/3/2009
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IL REDDITO PRESCINDE DAL
CRITERIO DI CASSA
E’ PARI ALLA DIFFERENZA TRA
VALORE DI MERCATO DEL BENE E
CORRISPETTIVO DOVUTO DAL SOCIO
DAL 2012 NUOVA IPOTESI DI REDDITO DIVERSO
(ART.67, COMMA 1- LETT.H-TER DEL TUIR)
REDDITO DA GODIMENTO BENI SOCIALI
RIGUARDA I SOCI DELLA SOCIETA’ E
I FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
NESSUN REDDITO DA DICHIARARE SE
IL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL
SOCIO E’ CONGRUO
163
PER LA SOCIETA’/IMPRESA
INDEDUCIBILITA’ TOTALE DEI COSTI
RELATIVI AL BENE
PER I SOCI DI SOCIETA’ DI PERSONE
UNA DOPPIA PENALIZZAZIONE
(QUADRO RL + QUADRO RH)
CONSEGUENZE PER LA SOCIETA’/IMPRESA E PER I
SOCI/FAMILIARI SE IL CORRISPETTIVO NON E’ CONGRUO
REDDITO DA GODIMENTO BENI SOCIALI
PER IL MANCATO INVIO DELLA
COMUNICAZIONE SANZIONE PARI AL
30% DELLA DIFFERENZA
PER LE VIOLAZIONI NON SOSTANZIALI
SANZIONE DA € 258 A € 2.065
164
VA TRASMESSA ANCHE SE
L’IMPORTO PAGATO E’ CONGRUO
LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEVE ESSERE TRASMESSA ENTRO
IL 31 MARZO DI OGNI ANNO (LA PRIMA ENTRO IL 31/03/2012)
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REDDITO DA GODIMENTO BENI SOCIALI
PER IL 2011 SERVE SOLO A FINI DI
MONITORAGGIO
L’OBBLIGO RICADE IN SOLIDO TRA
SOCIETA’ E SOCI
VANNO INCLUSI ANCHE I FINANZIAM.
DEI SOCI ALLA SOCIETA’
OBBLIGO ANCHE PER GODIMENTO
NON CONTINUATIVO DEI BENI
OBBLIGO ANCHE PER I BENI AD USO
PROMISCUO (AUTOVETTURE)
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D.L. 138/11 societa’ non operative per concessione di beni in godimento ai soci
• Attuale disciplina > art. 4, comma 5 DPR 633/72: possesso o gestione di:• 1) Immobili abitativi• 2) unita da diporto , aereomobili, mezzi di trasporto ad uso privato• 3) complessi sportivi
Da parte di societa o enti
Che permettano ai partecipanti utilizzo di tali beni per corrispettivo inferioreAl valore normale
Sono operazioni fuori campo Iva, quindi Iva acquisti indetrabile
D.L. 138/11 societa’ non operative per concessione di beni in godimento ai soci
• Risvolti per imposte sul reddito: beni concessi al socio o familiare dell’imprenditore a titolo gratuito o per corrispettivo inferiore a valore di mercato
Differenza tra valore normale e corrispettivo pattuito annuo ( sembra irrilevante Il momento dell’effettivo pagamento > e’ reddito diverso, art. 67 lett. h ter del fruitore
Costi dei beni concessi in godimento non sono deducibili ( ma se si tratta di societa’ di persone vi e’ una doppia imposizione)
esempio
• SRL Alfa concede in uso il proprio natante al socio per un corrispettivo annuo pari a 100 mentre quello di mercato e’ pari a 1000. Costi imputati a C.E. 300.
• 1) Socio 1000 – 100 = 900 reddito diverso che prescinde dal principio di cassa
• 2) Societa’ : risultato civilistico - 200, risultato fiscale + 100 > imponibile emerso
900 + 300 = 1200
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esempio
• SRL Alfa concede in uso il proprio natante al socio per un corrispettivo annuo pari a 1000 mentre quello di mercato e’ pari a 1000. Costi imputati a C.E. 300.
• 1) Socio 1000 – 1000 = zero nessun reddito da dichiarare
• 2) Societa’ : risultato civilistico = 700, risultato fiscale =700 ( a cui deve aggiungersi eventuale il dividendo al socio per “restituire” il versamento del canone, quantificabile in circa 239, quindi totale 939 contro 1200 ipotesi precedente)
D.L. 138/11 societa’ non operative per concessione di beni in godimento ai soci
• Obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dello status di beni in uso gratuito o per corrispettivo inferiore al valore di mercato secondo D.M. di prossima emanazione
Omessa comunicazione
Sanzione del 30% della differenza che costituisce reddito
D.L. 138/11 societa’ non operative per concessione di beni in godimento ai soci
• RIFLESSI IRAP
BASE IMPONIBILE EX ARTICOLO 5 > DERIVAZIONE DAL BILANCIO,NESSUN RIFLESSO
BASE IMPONIBILE DI CUI ARTICOLO 5 BIS > SOCIETA’ DI PERSONEE IMPRESE INDIVIDUALI > INDEDUCIBILITA’ DERIVATA
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D.L. 138/11 societa’ non operative per concessione di beni in godimento ai soci
• Decorrenza: art. 1 comma 36 duodecies
Periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della Legge diConversione ( 17.9.11), quindi in linea generale 2012
Calcolo acconti 2012 gia’ applicando la nuova normativa:1) conguaglio primo acconto?
2) Applicabilita metodo previsionale ?
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
Riferimenti normativi
• D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148, art. 2, commi da 36-terdecies a36-duodevicies
• Provvedimento 16.11.2011, prot. n. 166485 Agenzia delle Entrate
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
• La lettura del provvedimento evidenzia un chiaro «eccesso» rispetto alleprevisioni della manovra di Ferragosto: di fatto, è significativa la possibilità diverifica, poiché il «censimento» ha l'obiettivo dell'accertamento.
Comunicazione ai soci come strumento diretto di accertamento: l'ampiezza delleindicazioni da fornire, i soggetti coinvolti e la finalità della comunicazione stessavanno, probabilmente, ben oltre il dato letterale della disposizione normativa (coneffetto solo dal 2012). Una norma corretta, dunque, che rischia di essere usata inmodo non coerente.
• Il senso del «censimento» dei beni ai soci anche per il 2011 può avere dunque soloquesta finalità: una norma nuova che può essere utilizzata per effettuareaccertamenti sul passato e attraverso una comunicazione effettuata daicontribuenti, che offrono direttamente i dati agli organi di controllo.
• Nessuna esclusione, infine, per l'utilizzo promiscuo di quei beni utilizzati dai socianche per lo svolgimento di attività lavorative e comunicazione anche delle sommeaffluite alla società a prescindere dal fatto che le stesse siano state poi utilizzateper l'acquisizione di beni.
• I commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell’art. 2 del D.L. 138/2011 prevedonoche:a) i soci o i familiari dell'imprenditore, che utilizzano in godimento i beni
dell'impresa, scontano un reddito diverso pari alla differenza tra valore normaledel bene e corrispettivo pagato per l'utilizzo;
b) per il soggetto che concede in godimento i beni ai soci o ai familiari, i costi delbene sono indeducibili; al fine di monitorare la situazione di specie, la norma haintrodotto l’obbligo di comunicazione.
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
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• Il provvedimento individua, in linea con la normativa, come la comunicazione dispecie possa essere effettuata dalla società o dal socio.
• Sotto il profilo soggettivo, il testo del provvedimento prevede come lacomunicazione debba riguardare anche i soci che detengono direttamente odindirettamente partecipazioni nell'impresa concedente. Non solo: sono interessatianche i familiari dei soci, nonché i soci e i familiari dei soci di altre società delgruppo. Il rischio, quindi, è quello della moltiplicazione dell’obbligo dicomunicazione.
• Un aspetto, questo, che appare ben al di là del dato letterale della norma. Nelpunto 1.1 del provvedimento si afferma che la comunicazione riguarda anche i socinon persone fisiche e, in tal senso, il riscontro si ha nel tracciato record dellacomunicazione: essa riguarda qualunque forma di finanziamento o capitalizzazionenei confronti della società concedente e, dunque, a prescindere dal fatto che lesomme in questione siano state utilizzate per l’acquisizione dei beni.
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
Emerge, dunque, un duplice aspetto.• Il primo riguarda il socio utilizzatore che, in base alla comunicazione, non deve
essere necessariamente una persona fisica.• La norma, in relazione alla categoria reddituale fa espresso riferimento all'ipotesi
di reddito diverso che, tipicamente, riguarda solo la persona fisica.• Quindi, la comunicazione in questione ha una finalità ben più ampia, nel senso che
sembrerebbe diretta a conoscere tutti i rapporti intercorrenti sui beni tra la societàe i soci, anche diversi dalle persone fisiche, in termini sia di utilizzo dei beni sia disomme affluite alla società.
• In ogni caso, una soluzione potrebbe essere quella di individuare comunque, allafine della catena societaria, un utilizzatore persona fisica.
• Il secondo riguarda la finalità più generale della comunicazione, nel senso che lastessa pare destinata ad alimentare una sorta di banca dati utilizzabile,direttamente, ai fini dell’accertamento.
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
• Lo si percepisce dal fatto che la richiesta in questione riguarda anche il 2011 e non ha unadecorrenza dal 2012, anno di entrata in vigore della norma. Non è dunque astrattoipotizzare che la comunicazione possa essere utilizzata per sviluppare un’attività dicontrollo.
• Peraltro, nel tracciato record, in relazione ai dati identificativi del socio diverso dallapersona fisica si legge: «si ipotizza anche questo dato in quanto la norma non sembra
escludere tale informazione accentuando semplicemente che il controllo sia effettuato
sistematicamente sulle persone fisiche».• Tale affermazione è discutibile: era necessaria una chiara indicazione sul punto e non
l’affermazione «la norma non sembra escludere …», considerato che il provvedimento èstato varato dall‘Agenzia delle Entrate. Il passaggio in questione sembra delineare unapossibile attività di controllo anche sui soci diversi dalle persone fisiche (concettocondivisibile ma, forse, estraneo al dettato normativo).
• Infine, posto che la comunicazione riguarda beni quali immobili, veicoli di tutti i tipi, natantie aeromobili, sono prese in considerazione tutte le situazioni legate all'utilizzo, quali ilcomodato, il caso di uso e altre ipotesi. Conseguentemente, non sembrerebbe escludersil'ipotesi dell'uso promiscuo (… art. 164 Tuir?! …).
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
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Indeducibilità dei costi
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
RiflessiFiscali
Reddito diverso (… novità)
art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir
……«la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per
la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore».
socio/imprenditore/familiare
società/impresa individuale
Ires e Irpef«I costi relativi ai beni dell’impresa,
concessi in godimento a soci e familiari
dell’imprenditore per un corrispettivo
inferiore al valore di mercato del diritto
di godimento, non sono in ogni caso
ammessi in deduzione dal reddito
imponibile».
Relazione tecnica: esaminasolo l’entità del recupero dientrate per le società dipersone e le impreseindividuali che non adottano ilprincipio di derivazione dellabase imponibile Irap dalbilancio.
Irap
?
Iva?non
detraibile,
causa non
inerenza ...
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
Sanzioni per omessa comunicazioneo trasmissione con dati incompleti o non veritieri
L’impresa concedente deduce il costodel bene concesso in godimento Sanzione pari al 30%
della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
per la concessione in godimento dei beni.
e/o
Il socio o il familiare non fa concorrereal reddito imponibile la differenza travalore di mercato e corrispettivo annuoper la concessione in godimento delbene.
L’impresa concedente non deduce ilcosto del bene concesso in godimento.
e/o
Il socio o il familiare fa concorrere alreddito imponibile la differenza travalore di mercato e corrispettivo annuoper la concessione in godimento delbene.
Sanzione da € 258 a € 2.065
SOCIETA’ DI COMODO E BENI D’IMPRESA CONCESSI AI SOCI E ALL’IMPRENDITORE:
BREVI NOTE
Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore
Una proposta operativa ……
• Per i beni ex art. 164 Tuir dovrebbe essere eliminato ogni obbligo di comunicazione:il «godimento» extra-aziendale, infatti, è già presunto per legge, con le conseguentilimitazioni di deducibilità dal reddito.
• Se i beni intestati all’impresa sono riservati esclusivamente all’uso personale dei socio dell’imprenditore – con corrispettivo al valore di mercato – i costi devono essereintegralmente deducibili (ovvero indeducibili se il corrispettivo è inferiore al valoredi mercato).
• Il corrispettivo al valore di mercato, infatti, genera ricavi imponibili.
Uso promiscuo
• In assenza totale di corrispettivo, l’uso esclusivo da parte dei soci odell’imprenditore determina la integrale indeducibilità dei costi, poiché difetta ilrequisito dell’inerenza.
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
Viene introdotta una nuova ipotesi di reddito diverso a carico delle persone (art. 67, comma 1, lettera h-ter) – decorrenza anno 2012
Ipotesi tassabile Concessione in godimento di beni dell’impresa a soci e/o a familiari dell’imprenditore
Valore di mercato del godimento dei beni > Corrispettivo annuo pagato da socio o familiare
REDDITO DIVERSO DA DICHIARAREConseguenza socio o familiare
condizione
I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di
mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili (pare in proporzione tra valore normale e corrispettivo)
Conseguenza impresa
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
Completamento delle disposizioni ai fini dell’accertamento da redditometro in capo al socio e/o familiare che utilizza i beni
Il soggetto concedente o l’utilizzatore dovranno comunicare in apposito quadro i beni così utilizzati
Agenzia delle Entrate provvede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche in tale situazione
Nell’indagine si terrà conto inoltre ai fini della ricostruzione sintetica delle forme di finanziamento e/o ricapitalizzazione effettuate
Le modalità di comunicazione avverranno sulla base di provvedimento dapubblicare entro 60 gg. dalla entrata in vigore della legge di conversione(n. 166485 del 16 Novembre 2011)
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
Prima interpretazione “ufficiale” pubblicata
Question time del 15 Settembre 2011 – risposta ad interrogazioneparlamentare da parte del sottosegretario Barbato:“Si tratta di un’ipotesi diversa dalla fattispecie dell’autoconsumofamiliare, dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché delladestinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio di impresa,per le quali restano applicabili le vigenti disposizioni fiscali. Le normedisciplinano, infatti, ipotesi in cui i beni non fuoriescono dal regime diimpresa, tuttavia vengono concessi in godimento a soci o familiari acondizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindisenza corrispettivo ovvero con un corrispettivo inferiore a quello chesarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra particontrapposte e consapevoli
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARIPROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Il provvedimento chiarisce quelle che sono le finalità che il provvedimento si prefigge ed anche l’”oggetto” delle comunicazioni, fugando i dubbi
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARIPROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Il provvedimento chiarisce quelle che sono le finalità che il provvedimento si prefigge ed anche l’”oggetto” delle comunicazioni, fugando i dubbi
Vanno segnalati i beni utilizzati dai soci e/o familiari degli stessi a prescindere dalla circostanza che siano state addebitate o meno somme
sufficienti rispetto al valore normale
Vanno segnalati i finanziamenti o le forme di capitalizzazione a prescindere dalla loro “finalizzazione” all’acquisto dei beni dati in uso
Finanziamenti: sono i finanziamenti soci allocati nei debiti (occasione per verificare lo scambio di raccomandate e la loro relativa scadenza) nonché
tutte le somme versate dai soci a protezione del capitale sociale ed allocate nelle riserve (a fondo perduto, in conto capitale, in conto futuro
aumento capitale sociale)
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BENI UTILIZZATI DA SOCIE E FAMILIARIPROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
La comunicazione deve esser effettuata sia dalle imprese individuali che dalle società per ogni bene concesso in uso e per ogni finanziamento
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARIPROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Estensione dei soggetti interessati dalla comunicazione ed esclusione per i beni non rilevanti (guarda caso soglia a tremila €uro)
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARIPROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Sorpresa sui termini e i periodi interessati dalle comunicazioniEFFICACIA PIENAMENTE RETROATTIVA
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARIPROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Sorpresa sui termini e i periodi interessati dalle comunicazioniEFFICACIA PIENAMENTE RETROATTIVA
L’efficacia retroattiva si applica solo ai periodi oggetto di comunicazione ma NON alla costruzione reddituale in capo al socio ed
all’indeducibilità per l’impresa
Le annualità interessate saranno quelle con il termine di accertamento ancora aperto al 31 Marzo 2012 e quindi, in presenza di dichiarazione
presentata dal 2007 compreso al 2011
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARIPROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Dati da indicare nella comunicazione: i soci che utilizzano possono essere anche soggetti societari e quindi va posta particolare attenzione
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARIPROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Apoteosi della creatività per i dati da indicare nella comunicazione
Non mettere mai indicatore 0 perché, in ogni caso i costi sarebbero indeducibili ai sensi dell’art. 109 V
comma TUIR e l’IVA interamente indetraibile ai sensi art. 19 I comma DPR 633/72
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
Mancato raccordo con tutta una serie di norme che già trattano alcune casistiche di utilizzo affidato a dipendenti/amministratori dei beni aziendali
Artt. 3 VI comma, 13 III comma lettera d) e art. 14 III comma dell’IVA
Artt. 51 IV comma lettere a) e c), 102 IX comma e 164 TUIR
E’ chiara la definizione di familiare ex art. 5 TUIR mentre risulta da definire l’ambito dei soci (convivenza con l’incarico di amministratore o dipendente)
Risultano tutte da esplorare le interpretazioni legate al doppio meccanismo diindeducibilità dei costi e tassazione in capo al socio/familiare in presenza di realtà chetassano per trasparenza ex artt. 5 e 116 TUIR
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
Conseguenze e casistiche “critiche” che si possono incontrare a seguito della comunicazione “retroattiva” dell’uso promiscuo per i soci/familiari
L’impresa ha quantificato il fringe benefit all’amministratore per l’uso
L’impresa ha addebitato con fattura IVATA l’uso personale del bene
In entrambi i casi si ritiene che non dovrebbero esservi conseguenze per l’impresa dalla comunicazione che costituirà conferma di uno status
In caso contrario vanno valutate le conseguenze sia ai fini dell’IVA che ai fini della deducibilità dei costi, nonché le eventuali conseguenze, in caso di di soggetti che sono
anche amministratori, anche per gli utilizzatori
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARISANZIONI PROPORZIONALI
IDENTIFICATE DALL’ART. 2 C. SEXIESDECIES LEGGE 148 DEL 2011
OMESSA PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE OVVERO PRESENTAZIONE DELLA STESSA CON DATI INESATTI
SANZIONE PARI AL 30% DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DI MERCATO ED IL CORRISPETTIVO ADDEBITATO
PARTICOLARITA’LA SANZIONE E’ DOVUTA IN SOLIDO TRA SOCIETA’ E SOCI E FAMILIARI BENEFICIARI DELL’USO
DEI BENI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARISANZIONI FISSE
IDENTIFICATE ALL’ART. 11, comma 1, lettera a) D. Lgs. 471/1997
OMESSA PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE OVVERO PRESENTAZIONE DELLA STESSA CON DATI INESATTI
SANZIONE DA 258 EURO A 2.065 EURO
CONDIZIONE DELLA SANZIONE FISSASIA LA SOCIETA’ CHE IL SOCIO O FAMILIARE SI SIANO CONFORMATI ALLA NUOVA DISCIPLINA
DEL VALORE NORMALE ADDEBITATO
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PERDITE DI IMPRESANuovi Criteri di Utilizzabilità
DL. n. 98/2011
1. Elimina il limite temporale per la riportabilitàdelle perdite di un periodo d’imposta (non vi èpiù il limite dei cinque anni);
2. Introduce un limite quantitativo allo scomputodella perdita dal reddito imponibile di ciascunperiodo d’imposta (costituito dall’80% delreddito imponibile di ciascuno di essi);
3. Mantiene la possibilità, per le imprese di nuovacostituzione, di computare in diminuzione delreddito imponibile le perdite prodotte nei primitre anni in misura piena.
TUIR – NUOVO ART. 84, COMMA 1
La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse normevalevoli per la determinazione del reddito, può essere computata indiminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura nonsuperiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno diessi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
SoloSocietà di capitali
Società cooperativeEnti commerciali
Nulla Cambia perImprese individualiSocietà di persone
Enti non commerciali con attività d’impresa
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Esempio
• SRL costituita nel 2008
• Perdite fiscali pregresse Unico 2010: € 500.000,00
• Reddito anno 2011: € 130.000,00
• Scomputo perdite: € 104.000,00 (130.000,00 x 80%)
• Reddito da assoggettare Ires: 26.000 (130.000-104.000)
• Ires: 26.000,00 x 27,5% = 7.150,00
• Perdita residua riportabile: 396.000 (500.000-104.000)
Esempio• Società costituita nel 2009
• Perdite fiscali pregresse Unico 2010: € 100.000,00
• Reddito anno 2011: € 30.000,00
• Scomputo perdite: € 30.000,00 (30.000,00 x 100%)
• Reddito da assoggettare Ires: zero
• Perdita residua riportabile: 70.000 (100.000-30.000)
Nulla cambia
Perdita immortale
Perché primi 3 anni
Si semplifica la fiscalità differita
Non essendoci più limiti temporali al riporto, lascelta di appostare imposte anticipate sarà daparte degli amministratori più facilmentesostenibile
Crediti Verso Erario a Imposte anticipate(Perdita x 27,5%)
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Le attuali perdite pregresse
Relazione tecnica
In mancanza di una norma relativa al periodo transitorio, “le perdite pregresse maturate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso (ossia 2011) mantengono il trattamento fiscale
secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità
NUOVO REGIME DELLE PERDITE D’IMPRESA ( D.L. 98/11, art. 23 comma 9)
1) Nessuna modifica per perdite dei
primi tre periodi d’imposta ( riporto
illimitato e compensazione al
100%
1) Riporto limitato al quinquennio
successivo diventa illimitato
1) Compensazione al 100% del reddito
viene limitata all’80% del reddito
ELEMENTI UGUALIVECCHIO E NUOVO
REGIME
ELEMENTI DIVERSIVECCHIO E NUOVO
REGIME
Obiettivi della riforma e loro effettivo realizzo
• Norma anti crisi: favorisce le imprese con riporto illimitato nel tempo
• Semplificazione: eliminate le valutazioni circa l’iscrivibilita’delle imposte differite attive
• Antiabuso: eliminare manovre societarie in prossimita’ della scadenza del quinquennio per il refreshing della perdita
• Maggiore gettito: imponibile al 20% con effetto immediato
• In contrasto con D.L. 138/11 che penalizza la reiterazione della perdita con la declatoria di societa’ di comodo
• Dubbi sulla legittimita’ della iscrizione incondizionata delle imposte differite attive quale conseguenza dell’eliminazione del limite temporale
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Decorrenza• Dalla relazione d’accompagnamento emerge che le vecchie regole si applicano alle perdite
maturate prima dell’entrata in vigore del D.L. 98, cioe’ 6 luglio 2011.• Si dovrebbe intendere, quindi, che per le perdite derivanti da periodi d’imposta chiusi antro il
5 luglio 2011 si applicano le vecchie regole• In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in
vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 ante modifica. ( relazione accompagnamento)
• Altre tesi di dottrina:• In base ad un passaggio ambiguo della Relazione Tecnica si propone che le perdite vecchie
mantengono il riporto quinquennale ma assumono gia’ la compensazione dell’80% del reddito : In mancanza di una norma relativa al transitorio, le perdite pregresse maturate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso mantengono il trattamento fiscale
secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità. ( relazione tecnica)
• Ulteriore tesi di dottrina: le perdite vecchie non utilizzate assumono immediatamente le nuove regole
• Ulteriore tesi di dottrina: in assenza di deroga allo Statuto del Contribuente le nuove regole si applicano solo dal periodo d’imposta 2012
Esempio di applicazione del nuovo riporto delle perdite
Caso 1) La SRL Alfa ha maturato nel 2011 una perdita per €100.000. Nel 2012 genera un utile pari a € 50.000.
Nel modello Unico 2013, redditi 2012 la perdita potra’ essere compensata per € 40.000, con riporto a nuovo illimitato nel tempo
di € 60.000. Sul reddito residuo pari a € 10.000 la societa’ determina normalmente le imposte dovute
Caso 2) La SRL Beta ha maturato nel 2011 una perdita per €50.000. Nel 2012 genera un utile pari a € 100.000.
Nel modello Unico 2013, redditi 2012 la perdita potra’ essere compensata per l’importo totale poiche l’80% del reddito, pari a €80.000 e’ superiore alla perdita riportata. Sul reddito residuo pari a
€ 50.000 la societa’ determina normalmente le imposte dovute
Caso 3) La SRL Gamma ha maturato nel 2010 una perdita per €50.000, nel 2011 una perdita di € 70.000.
La perdita del 2010 si prescrive nel 2015, mentre la perdita del 2011 non ha alcuna prescrizione temporale, quindi converra’
utilizzare prioritariamente la perdita 2010 e solo fino a sua completa compensazione quella maturata nel 2011.
Esempio di compensazione contemporanea di vecchie e nuove perdite
• Caso 1) Societa’ ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2010 pari a € 50.000 ed una perdita generata nel 2011 pari a € 30.000. Nel 2012 presenta un reddito pari a € 50.000. Nel 2012 eseguira’ la compensazione dell’intera perdita del 2010 per € 50.000 riportando a nuovo quella generata nel 2011.
• Caso 2) Societa’ ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2010 pari a € 50.000 ed una perdita generata nel 2011 pari a € 50.000. Nel 2012 presenta un reddito pari a € 100.000. Nel 2012 eseguira’ la compensazione dell’intera perdita del 2010 per € 50.000 ma occorre determinare il calcolo corretto dell’80% del reddito per l’ulteriore compensazione. Al riguardo si potrebbe :
• A) determinare l’80% sul residuo reddito, cioe’ 50.000 x 80% = 40.000 riportando a nuovo parte della perdita 2011, per € 10.000.
• B) l’80% si calcola sul reddito ante compensazione , quindi € 80.000, il che significa che la perdita 2011 e’ interamente compensabile e cosi’ anche quella 2010. Nel prima caso avremmo nel 2012 un imponibile pari a € 10.000 mentre nel secondo caso l’imponibile 2012 sarebbe zero.
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Ambito soggettivo
• Viene modificato l’articolo 84 commi 1 e 2, ne consegue che sono interessati solo i soggetti Ires
• Per i soggetti Irpef vale sempre l’articolo 8 del Tuir che e’ autonomo rispetto all’articolo 84
• Quindi soggetti Irpef due casi:• imprese contabilità ordinaria: riporto a nuovo nel quinquennio e
compensazione al 100% o imputazione ai soci per trasparenza e compensazione ( anche intersoggettiva) con redditi d’impresa
• Imprese in contabilita’ semplificata: utilizzo diretto o imputazione per trasparenza in compensazione orizzontale con tutti i redditi di periodo, vietato riporto a nuovo
• Regime dei minimi: perdita riportabile a nuovo nel quinquennio e utilizzabile per reddito d’impresa o esercizio arte o professione ( art. 1 , comma 108 L. 244/07)
Nuovo regime perdite: Intersecazione Ires/Irpef
• Caso 1) Societa’ di persone partecipata da societa’ di capitali ( articolo 101 comma 6: la perdita e’ utilizzabile dal socio solo in compensazione del reddito imputato per trasparenza dalla stessa societa’ che ha generato la perdita)
• Compensazione intersoggettiva ( socio/societa’) quindi pur applicandosi la regola del quinquennio non si applica articolo 84 Tuir> irrilevanza della novita D.L. 98/11
Nuovo regime perdite: Intersecazione Ires/Irpef
• Caso 2) Trasformazione regressiva Societa’ di capitali in societa’ di persone > ris 60/05 : la perdita viene trasferita alla societa’ di persone e da questa utilizzata senza imputazione al socio
• Compensazione interna: si applicano le nuove regole con riferimento alle perdite generate dal 2011 > le perdite generate entro il 2010 e trasferite alla snc/sas sono riportabili a nuovo nel rispetto del quinquennio e compensazione al 100% > principio generale : la perdita trasferita mantiene il regime del soggetto che l’ha creata ( esempio passaggio da ordinaria a semplificata) continua…..
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Nuovo regime perdite: Intersecazione Ires/Irpef
• …. Continua
• Nel caso specifico di trasformazione regressiva con applicazione immediata del regime di contabilita’ semplificata la perdita mantiene le regole del riporto a nuovo anche se il riporto e’ eseguito da un soggetto in contabilita’ semplificata ( Istr. Unico SP quadroRG)
• Anche in questo caso vale la regola della decorrenza per cui le perdite generate fino al 2010 mantengono il vecchio regime del riporto a nuovo
D.L.98/11 E REGIME DI TRASPARENZA SOCIETA’ DI CAPITALI
• Perdita imputata al socio: non si applicano ne’ le nuove ne’ le vecchie regole poiche’ si tratta di compensazione intersoggettiva autonomamente disciplinata con la regola del quiquennio e limite al reddito d’impresa
• Sul punto va ricordato che dal 2006 la perdita generata dal socio prima dell’opzione per trasparenza non puo’ compensare redditi imputati per trasparenza
• L’applicazione del D.L. 98 avviene ad un altro livello, cioe’ per la perdita non imputabile al socio perche eccedente la sua quota di patrimonio netto: tale perdita resta ancorata alla societa’ e siccome l’articolo 7 comma 2 del D.M. 23.4.2004 richiama espressamente l’articolo 84 del Tuir, per tali perdite vale la regola della decorrenza, quindi le vecchie perdite applicano la regola del quinquennio, quelle nuove riporto illimitato e compensazione 80%
D.L.98/11 E CONSOLIDATO DOMESTICO
• Due livelli:1) Perdita della consolidata maturate prima
dell’ingresso nella fiscal unit2) Perdite del consolidato
� Perdita 1) non puo’ essere trasferita al consolidato ma rimane ancorata alla consolidata > quindi solita regola della decorrenza
� Perdita 2) Articolo 9 comma 2 del D.M. 9.6.2004 cita espressamente articolo 84, quindi regola della decorrenza
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D.L.98/11 E FUSIONI E SCISSIONI
• Regola della decorrenza delle nuove regole applicabili dai periodi d’imposta iniziati con il 6 luglio 2011 > le perdite che superano il test di vitalita’ sono utilizzabili dalla societa’ avente causa con le vecchie o le nuove regole a seconda che si siano formate o meno in un periodo d’imposta chiuso al 5.7.2011.
• Anche nel caso di societa’ avente causa neocostituita dopo il 5 luglio 2011
• La frazione di periodo antecedente l’effetto della fusione/scissione, in caso di retrodatazione, non e’ periodo autonomo: nel caso del 2011 se test di vitalita’ e’ superato e viene assegnata retrodatazione la perdita confluisce nel risultato globale, se invece test non e’ superato non c’e’ perdita utilizzabile ( art. 172, c.7 Tuir)
D.L.98/11 E FUSIONI E SCISSIONI
• La societa’ Alfa SRL esegue una scissione totale verso le beneficiarie Gamma e Beta, con effetto civilistico dal 29 giugno 2011. Viene stabilita’ la retrodatazione fiscale degli effetti ex articolo 173 comma 11 del Tuir. La perdita prodotta da Alfa dal 1.1.2011 fino al 29.6.2011 e’ pari a 100 e sussistono le condizioni di vitalita’. La perdita proporzionalmente assegnata 30 e 70 confluisce nel reddito di Gamma e Beta che chiudono l’esercizio la prima con un utile di 10 e la seconda con una perdita di 90. Si ritiene che detta perdita sia riportabile a nuovo applicandosi le nuove regole al valore totale di 90. e quindi non debba essere scomposta in 70 ( riporto quinquennale) e 20 ( riporto illimitato)
Fusioni e scissioniTest di vitalita’
1)Perdita va confrontata
con il patrimonio
netto
2) Ricavi e costi del personale dell’esercizio anteriore alla fusione non
devono essere inferiori al 40%
dei dati medi del biennio
precedente
Test 2 va eseguito anche sulla frazione di esercizio anteriore alla Data di effetto della fusione ragguagliando ad anno i ricavi
E il costo del personale ( circ. 9/10)
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Test di vitalita’per scissione
Perdita resta in
capo alla scissa
Perdita viene trasferita a beneficiaria
neocostituita
Circ. 9/10 > Non va eseguito quando:
Perdite e cessioni di quote
• Art. 84 comma 3 Tuir: Perdite non riportabili se viene ceduta maggioranza delle quote e nel biennio successivo o anteriore alla cessione e’ stata modificata attivita’
Invece sono riportabili le perdite pur in presenze di cessione di quote e mutamento attivita’ se nel biennio precedente a cessione la societa’
Ceduta aveva almeno dieci dipendenti e risulti positiva al test di vitalità uguale a quello dell’articolo 172
Perdite e cessioni di quote
• Art. 84 comma 3 Tuir: in presenza delle due circostanze le perdite sono irriportabili anche se gia’ conseguite dal nuovo socio
La societa’ Alfa presenta la seguente situazione:
anno 2006 maggioranza Rossi attivita commercio
anno 2007 maggioranza Rossi attivita’ commercio
anno 2008 maggioranza Rossi attivita’ commercio
anno 2009 maggioranza Bianchi attivita commercio
anno 2010 maggioranza Bianchi attivita produzione
anno 2011 maggioranza Bianchi attivita’ produzione
La societa’ ha prodotto perdite sia fino al 2008, sia nel 2009/ 2010.
Quali sono quelle irriportabili ? Si ritiene che fino al 2009 le perdite siano riportabili
Invece quando si verificano in modo concomitante i due presupposti di modifica dell’attivita’
( 2010)
e di trasferimento della maggioranza ( 2009) , le perdite inizino ad essere irriportabili ,
compresa quella del 2009 generata gia’ dalla nuova maggioranza.
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Focus perdite sas
• Eccedenza perdite rispetto alla quota di capitale sociale dell’accomandante fruibile dal socio accomandatario
• Per accomandante confronto perdita con capitale sociale o patrimonio netto di riferimento ?
Focus perdite sas
• Parametro capitale sociale: anche in presenza di perdite esso non viene modificato per cui ogni anno il socio accomandante avrebbe sempre lo stesso tetto reiterato di attribuzione della perdita
• Parametro patrimonio netto: la perdita riduce il patrimonio netto per cui se esso e’ completamente azzerato non vi sara piu’ attribuzione possibile fino al reintegro del capitale stesso
esempio
• Capitale sociale 30.000, riserve 70.000, socio acc.te al 50% > perdita anno 1 150.000, perdita anno 2 50.000
• Sol 1) 50% di 30.000 = 15.000 quindi anno 1) per acc.te perdita 15.000 per acc.rio 135.000, anno 2)per acc.te perdita 15.000 per acc.rio 35.000
• Sol 2) 50% di 100.000 = 50.000 quindi anno 1 per acc.te perdita 50.000 per acc.rio 100.000, anno 2 per acc.te perdita 0 per acc.rio 50.000
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IL RIPORTO PERDITE AI FINI IRES
PERDITA DI UN PERIODO DI
IMPOSTA
Ammesso il riporto senza limiti temporali
Introdotto limite dell’80% del reddito
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
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IL RIPORTO PERDITE AI FINI IRES
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IL RIPORTO PERDITE AI FINI IRES
Norma anti crisi: favorisce le imprese con riporto illimitato neltempo
Semplificazione: eliminate le valutazioni circa l’iscrivibilità delleimposte differite attive
Antiabuso: eliminare manovre societarie in prossimità dellascadenza del quinquennio per il refreshing della perdita
Maggiore gettito: imponibile al 20% con effetto immediato
FINALITA’ DELLA NORMA
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IL RIPORTO PERDITE AI FINI IRES
Relazione di accompagnamento: le vecchie regole si applicano alle perditematurate prima dell’entrata in vigore del DL 98 del 2011 e quindi ante 6 luglio 2011
Testo e ratio della norma: applicazione immediata della nuova norma anche alleperdite pregresse
Società di capitali in regime di trasparenza: Perdita imputata al socio: non siapplicano né le nuove né le vecchie regole poiché si tratta di compensazioneintersoggettiva autonomamente disciplinata con la regola del quinquiennio elimite al reddito d’impresa. Dal 2006 la perdita generata dal socio primadell’opzione per trasparenza non può compensare redditi imputati pertrasparenza L’applicazione del D.L. 98 avviene solo per la perdita non imputabile alsocio perche eccedente la sua quota di patrimonio netto: tale perdita restaancorata alla società e siccome l’articolo 7 comma 2 del D.M. 23.4.2004 richiamaespressamente l’articolo 84 del Tuir, per tali perdite vale la regola della decorrenza,
DECORRENZA DELLA NORMA
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IL RIPORTO PERDITE AI FINI IRES
DECORRENZA DELLA NORMA
CIRCOLARE 53 DEL 06/12/2011
LE PERDITE SONO SEMPRE
ILLIMITATAMENTE RIPORTABILI
(ANCHE SE NON DA START-UP)
SI POTRA’ COMPENSARE AL
MASSIMO L’80% DEL REDDITO
MATURATO NELL’ESERCIZIO
LE PERDITE DA START-UP NON
SUBISCONO LA LIMITAZIONE
ALL’80% DEL REDDITO DICHIARATO
TUTTE LE PERDITE INDICATE IN
UNICO SC 2011 SONO SOGGETTE
ALLA NUOVA NORMATIVA
228
IL RIPORTO PERDITE AI FINI IRES
AMBITO SOGGETTIVO
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IL RIPORTO PERDITE AI FINI IRES
Perdite e società di comodo: il nuovo concetto e limite del riporto perdite develasciare immutato lo spazio per dichiarare il reddito minimo quindi se redditodichiarato 200 e reddito minimo 80 e perdite pregresse di 400, riporto consentito120, mentre se perdite pregresse fossero 100 io potrei scomputare comunque solo80 e dichiarare 120 > a reddito minimo
Criterio di scelta sul riporto delle perdite: mentre prima della nuova norma siadottava la precedenza delle perdite esercizi con scadenza quinquiennale rispettoa quelle maturate nei primi tre esercizi, ora la preferenza si inverte in quanto suqueste ultime non si applica il limite dell’80%
Circolare 24 IR del 14 settembre 2011
A.C.E.Aiuto alla Crescita Economica
LE NOVITÀ DELLA MANOVRA DI FINE ANNO: DL 201/2011
Articolo 1: ACE
Prevista una deduzione nella determinazione del reddito di impresa data dal rendimento nozionale degli incrementi di capitale proprio.
In vigore dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Per i soggetti IRES ed IRPEF in contabilità ordinaria.
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Articolo 1: ACE
Variazioni in aumento del capitale proprio del 2011 (per i soggetti neo costituiti è incremento tutto il patrimonio conferito)
� Utile 2010 a riserva (dall’inizio dell’esercizio di formazione dellariserva).
� Conferimenti in denaro (dalla data di versamento).
Variazioni in diminuzione del capitale proprio (ril evano dall’inizio dell’esercizio)
� Riduzione del patrimonio netto con destinazione ai soci a qualunquetitolo.
� Acquisti di partecipazioni in società controllate.
� Acquisti di aziende o rami di azienda.
232
LE NOVITÀ DELLA MANOVRA DI FINE ANNO: DL 201/2011
Articolo 1: ACE
Variazione in aumento capitale proprio 2011
Meno
Capitale proprio 2010 meno utile dell’esercizio
Uguale
Incremento x 3% = variazione in diminuzione del reddito
233
LE NOVITÀ DELLA MANOVRA DI FINE ANNO: DL 201/2011
Articolo 1: ACE
PATRIMONIO NETTO 31.12.2010 € 100.000,00 (non si tiene conto dell’utile di esercizio)INCREMENTO 2011 € 120.000,00REDDITO 2011 € 50.000,00
FUNZIONAMENTO DELL’AGEVOLAZIONE DEDUZIONE ACE 120.000 x 3% = 3.600,00 BASE IMPONIBILE IRES 46.400,00ALIQUOTA IRES 27,5% 12.760,00 RISPARMIO FISCALE 990,00 (13.750,00 – 12.760,00) Pari allo 0,82% dell’incremento
234
LE NOVITÀ DELLA MANOVRA DI FINE ANNO: DL 201/2011
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Aiuto alla crescita economica (A.C.E.) art. 1
• Per rilanciare lo sviluppo economico del Paese e aiutare la crescita mediante unariduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale dirischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che sifinanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio erafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivoitaliano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dallesocietà di capitale e dagli enti indicati nell’art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir è ammessoin deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovocapitale proprio.
• Tale rendimento è valutato applicando l’aliquota percentuale individuata conprovvedimento ministeriale alla variazione in aumento del capitale proprio rispettoa quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010.
• Dal 4° periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimentonozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministrodell’Economia da emanare entro il 31.01 di ogni anno, tenendo conto deirendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
• Per il 1° triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3%.
Aiuto alla crescita economica (A.C.E.) art. 1
• La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo nettodichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodid’imposta successivi.
• Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 ècostituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener contodell’utile del medesimo esercizio.
• La disposizione si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, Snc e Sas inregime di contabilità ordinaria (modalità stabilite con D.M. Economia, da emanareentro 30 giorni dal 28.12.2011).
• Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al31.12.2011.
Rendimento nozionaledel capitale proprio
Si definisce tale il risultato che si ottiene applicandouna determinata percentuale all’incremento dicapitale proprio (o di patrimonio netto).
Aiuto alla crescita economica (A.C.E.) art. 1
• Conferimenti in denaro.• Utili accantonati a riserva (esclusi quelli destinati a riserve non
disponibili).
Variazioniin aumento
Variazioniindiminuzione
• Riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasititolo, ai soci o partecipanti.
• Acquisti di partecipazioni in società controllate.• Acquisti di aziende o di rami di aziende.
Dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.
• Conferimenti in denaro: dalla data del versamento.• Conferimenti derivanti dall’accantonamento di utili: dall’inizio
dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate.
Si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
Aziende e società di nuova costituzione
Rilevanza
Rilevanza
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Aiuto alla crescita economica (A.C.E.) art. 1
Confronto con la Dual income tax (D.I.T.)
Il rendimento nozionale delnuovo capitale proprio è dedottodal reddito complessivo netto.Oggetto
Snc, Sase imprese individuali
Limiti
A.C.E. D.I.T.
Doppia aliquota:• ordinaria sul reddito non
agevolato;• 19% sul reddito agevolato.
D.M. che disciplinerà gli aspettispecifici, in conformità ai soggettiIres.
Base agevolazione: P.N. contabilerisultante dal bilancio di esercizio (alnetto dell’utile di periodo).
Nessuna limitazione.
L’incremento del P.N. agevolabile nonpoteva superare il P.N. risultante dalrelativo bilancio, escluso l’utile diperiodo.
Rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio
Coefficiente di remunerazione
ordinaria del capitale (C.R.O.)
239
ALLOWANCE FOR CORPORATE EQUITY
Deduzione integrale dal reddito di impresa pari al rendimento nozionale del capitale proprio incrementale – decorrenza periodo in corso 31.12.2011
Deduzione ammessaRendimento nozionale del nuovo capitale proprio
rispetto al 31.12.2010 (escluso utile 2010); integrale per Newco (per DIT solo parte in denaro)
Tasso Decreto MEF entro 31 Gennaio: per 2011, 2012 e 2013 stabilita aliquota 3% (molto basso)
+ conferimenti in denaro (ragguaglio); + utili reinvestiti a riserve disponibili; - attribuzioni ai soci; - acquisti
partecipazioni controllo; - acquisti aziende o rami (solo se infragruppo quale norma antielusiva?)
Calcolo del valore incrementale
Aliquota rendimento
Società di capitali, cooperative, di mutua assicurazione, enti pubblici e privati con oggetto commerciale; (quindi no enti non
commerciali); società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria (vale ancora opzione irrevocabile DIT?)
Soggetti destinatari del beneficio
240
A.C.E.
ELEMENTI DI INCERTEZZA E QUESTIONI CONTROVERSE
La deduzione vale solo per imposte personali (IRES e IRPEF) e non per IRAP in quanto extracontabile; il tasso iniziale basso rispetto a comma
3 che stabilisce tre punti più del Rendistato
La deduzione abbatte il reddito minimo della società di comodo e spetta (comma 4) sino a capienza del reddito complessivo netto dichiarato mentre l’eccedenza è riportabile in avanti senza limite temporale (quindi non genera perdite a riporto). Ai sensi OIC 25
possibile iscrizione di DTA su beneficio riportabile?
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81
241
A.C.E.
ELEMENTI DI INCERTEZZA E QUESTIONI CONTROVERSE
Riferimento di partenza 31.12.2010 se come per DIT le perdite non rilevano, come non rilevano ai fini decrementi; l’utile rileva per ciò
che è accantonato (al netto compensi variabili e a associati in partecipazione)
La deduzione abbatte il reddito minimo della società di comodo e spetta (comma 4) sino a capienza del reddito complessivo netto dichiarato mentre l’eccedenza è riportabile in avanti senza limite temporale (quindi non genera perdite a riporto). Ai sensi OIC 25
possibile iscrizione di DTA su beneficio riportabile?
242
A.C.E.
LA COSTRUZIONE DEGLI INCREMENTI E DEI DECREMENTI
In conseguenza di neutralità perdite tutti i ripianamenti, a prescindere dal netto di uscita daranno rilevanti ACE; le riduzioni possono essere
effettive (assegnazione ai soci, dividendi, recesso tipico) oppure figurative (aziende e partecipazioni); sulle partecipazioni solo se
controllo esiste già ante acquisto (originario o derivativo)
Accantonamenti validi solo se a riserva disponibile.Riserve indisponibili: deroga art. 2423; riserva utili su cambi 2426 n.
8bis; Riserva Legale 2430 e riserva sovrapprezzo 2431; Riserve rivalutazione equity method ex 2426 n. 4; riserva azioni proprie ex art.
2357 ter; vincoli imposti da 2412 e 2413; riserva plusvalenze da conferimento trasformazione?
Le riserve indisponibili contano nella base di partenza per cui gli svincoli post sono neutri mentre gli svincoli di riserve indisponibili create post
2010 rilevano nell’esercizio di svincolo
243
A.C.E.
ELEMENTI DI INCERTEZZA E QUESTIONI CONTROVERSE
Decreto attuativo da emanare entro 27 Gennaio 2012 che dovrà meglio specificare quali siano le riserve indisponibili, le eventuali
disposizioni antielusive e le norme di livellamento per il beneficio IRPEF
Valgono ancora i chiarimenti offerti con la Circolare 53/E/2009 a proposito dell’ultimo beneficio per le ricapitalizzazioni ex art. 5 comma
3 ter dl 78 del 2009? E la Circolare 76 del 6/3/1998 per DIT? Un esempio è costituito dalla valenza delle rinunce a precedenti
finanziamenti da parte dei soci (CON DATA CERTA?) che vanno imputate a riserva e non a conto economico (vedi Principio OIC n. 28)
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244
A.C.E.
ELEMENTI DI INCERTEZZA E QUESTIONI CONTROVERSE
Norme antiabuso da emanare e quindi resteranno da stabilire i regimi di ACE in presenza di consolidato fiscale e di trasparenza ex art. 115
Per consolidato fiscale andrà stabilito chi effettua il calcolo (fiscal unitcon compensazione di tutti i movimenti positivi e negativi o singola
società con neutralizzazione di singoli movimenti negativi); per trasparenza ex art. 115 verrà stabilito valenza ACE solo sul primo
conferimento e non su quelli a cascata
I.R.A.P..Novità o Complicazioni ?
Articolo 2: DEDUZIONE DELL’IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO
Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione dalla base imponibile delle imposte sui redditi un importo pari
all’IRAP relativa al costo del lavoro rimasto a carico al netto delle deduzioni.
Sino a tutto il 2011 opera la deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP versata per cassa in presenza di :
� costo del lavoro;
� interessi passivi.
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LE NOVITÀ DELLA MANOVRA DI FINE ANNO: DL 201/2011
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Articolo 2: DEDUZIONE DELL’IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO
La nuova disposizione potrebbe provocare effetti penalizzanti. Infatti:
� 2012: solo costo del lavoro per 10.000 e nessun onere finanziario:deduzione massima 390 euro.
� 2012: costo del lavoro per 10.000 e oneri finanziari per 3.000 conpagamento IRAP di 20.000 euro: deduzione 590 euro.
� 2012: oneri finanziari per 500 con pagamento di IRAP di 75.000 euro:deduzione di 750 euro.
� 2011: oneri finanziari per 500 e costo del lavoro per 1.000 conpagamento di IRAP per 50.000 euro: deduzione per 500 euro.
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LE NOVITÀ DELLA MANOVRA DI FINE ANNO: DL 201/2011
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SARA’ DEDUCIBILE DALL’IRES EDALL’IRPEF L’IRAP RELATIVA AL
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
LA DEDUZIONE RELATIVA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO VERRA’ AUMENTATA PER I GIOVANI < 35 ANNI E LE DONNE:
DAL 2012
NOVITA’ IRAP
DAL 2012
DA € 4.600 A € 10.600 NEL CENTRO-NORD
DA € 9.200 A € 15.200 NEL MEZZOGIORNO
ABRUZZO, CALABRIA, CAMPANIA,
PUGLIA, SICILIA, BASILICATA,
SARDEGNA E MOLISE
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L’ATTUALE DEDUZIONE DEL 10%
DELL’IRAP PAGATA RESTERA’
PER COLORO CHE NON HANNO
COSTI DEL PERSONALE MA SOLO
INTERESSI PASSIVI
Irap: incremento deduzioni forfetarie e deducibilità da Ires eIrpef – art. 2
Ambito soggettivo
Notabene
• Imprese individuali, artisti e professionisti.• Società semplici ed equiparate esercenti
arti e professioni.• Società di persone.• Società di capitali ed enti non commerciali.• Banche e altri enti/società finanziarie.
La deduzione spetta ai soggetti che determinano la base imponibileIrap quale differenza fra componenti positivi e negativi del valore dellaproduzione.
• Incremento deduzioni forfetarie.• Totale deducibilità, ai fini Ires e
Irpef, dell’Irap relativa alla quotaimponibile delle spese per ilpersonale dipendente eassimilato.
La deduzione avviene secondo il principio di cassa.Art. 99 Tuir
Aree di intervento
Decorrenza Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012.
Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 l’importo ammesso in deduzione ai finiIrpef e Ires (10% dell’Irap) è forfetariamente riferito solo all’imposta dovuta sullaquota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessiattivi e proventi assimilati (non più anche alle spese per il personale dipendente eassimilato).
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Irap: incremento deduzioni forfetarie per dipendenti ededucibilità da Ires e Irpef – art. 2
Deduzioni forfetarie: nuove misure
Dipendenti di sesso
femminile
Aspetti soggettivi
Tipo contratto
Tempo indeterminato
Deduzione
€ 10.600
Aree 1
svantaggiate
€ 15.200Per tutti i
dipendenti di età < 35
Altri dipendenti
€ 4.600 € 9.200
Nota 1 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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SARA’ DEDUCIBILE DALL’IRES E
DALL’IRPEF L’IRAP RELATIVA AL
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
LA DEDUZIONE RELATIVA AI
DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO VERRA’ AUMENTATA
PER I GIOVANI < 35 ANNI E LE DONNE:
DAL 2012
NOVITA’ IRAP
DAL 2012
DA € 4.600 A € 10.600 NEL CENTRO-NORD
DA € 9.200 A € 15.200 NEL MEZZOGIORNO
ABRUZZO, CALABRIA, CAMPANIA,
PUGLIA, SICILIA, BASILICATA,
SARDEGNA E MOLISE
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CIRCOLARE 53 DEL 06/12/2011
LE PERDITE SONO SEMPRE
ILLIMITATAMENTE RIPORTABILI
(ANCHE SE NON DA START-UP)
SI POTRA’ COMPENSARE AL MASSIMO
L’80% DEL REDDITO MATURATO
NELL’ESERCIZIO
LE PERDITE DA START-UP NON
SUBISCONO LA LIMITAZIONE
ALL’80% DEL REDDITO DICHIARATO
TUTTE LE PERDITE INDICATE IN
UNICO SC 2011 SONO SOGGETTE
ALLA NUOVA NORMATIVA
NUOVE REGOLE PER IL RIPORTO DELLE
PERDITE AI FINI IRES
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RENDITE FINANZIARIENovità in tema di imposizione
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Manovra di Ferragosto
Fisco
Prevista l’aliquota del 20,00%, in luogo del 12,50%, per la tassazione delle rendite finanziarie (dal 2012).
Non sono interessate dalla novità le partecipazioni “qualificate”.
Le partecipazioni non qualificate possono essere aff rancate, assumendo il valore che avranno al 31.12.2011, vers ando l’imposta sostitutiva del 12,50%: la rivalutazione consentirà di pagare il 20% (dal 2012) solo sulla plusvalenza eccedente il valore rideterminato al 31.12.2011.
Esclusi dalla modifica i titoli pubblici (ritenuta ancora al 12,50%).
La tassazione degli interessi derivanti da rapporti di conto corrente, conseguentemente, scende dal 27,00% al 20 ,00%.
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Manovra di Ferragosto
Fonte: Italia Oggi – 17.08.2011 - F.G. Poggiani
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La riforma dei redditi di natura finanziaria operata dall’art. 2,commi da 6 a 34, del recente D.L. n. 138/2011 è finalizzataall’adozione di un’unica aliquota del 20% (intermedia tra quelleattuali del 12,5 e del 27%).
Riguarda: •alcuni redditi da capitale art. 44 Tuir •alcuni redditi diversi art. 67 Tuir
Non cambia il regime di tali componenti se rientranti nel regime del reddito d’impresa (esempio dividendi)
Non riguarda i titoli di stato
LA RIFORMA
REGIMI A CONFRONTO : DIVIDENDI
DISCIPLINA 2011 DISCIPLINA 2012
DIVIDENDI PARTECIPAZIONI
NON QUALIFICATE
PERSONE FISICHE12,5%
20%
SOCIETA’ DI PERSONE
49,72% IDENTICO
SOCIETA’ DI CAPITALI
esclusi dalla formazione del
reddito per il 95% IDENTICO
DIVIDENDI PARTECIPAZIONI
QUALIFCATE
PERSONE FISICHE 49,72%IDENTICO
SOCIETA’ DI PERSONE
49,72% IDENTICO
SOCIETA’ DI CAPITALI
esclusi dalla formazione del
reddito per il 95% IDENTICO
ENTRATA IN VIGORE: DIVIDENDI
DAI DIVIDENDI PERCEPITI A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2012
Principio rigido di cassaIrrilevanza della data di delibera di distribuzione
13/05/2012
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REGIMI A CONFRONTO: CONVENIENZE
DISCIPLINA 2011 DISCIPLINA 2012
Percettore persona
fisica
Dividendo non qualificato € 10.000
Imposta dovuta: € 10.000 x 12,5% =
€ 1.250
Imposta dovuta: € 10.000 x 20% =
€ 2.000
Dividendo qualificato € 10.000
Imposta dovuta: € 1.342 dato da €10.000 x 49,72% x
27% (aliquota media)
Imposta dovuta: € 1.342 dato da €10.000 x 49,72% x
27% (aliquota media)
CONSEGUENZE
Viene meno la convenienza di ottenere uno splitting del reddito tra i partecipanti di una compagine societaria. 1
2Vi è convenienza adistribuire gli utilientro il 31.12.2011 aisoci non qualificati
Gli utili devono essere pagati:necessità finanziarie delle impreseda considerare
Gli utili devono essere distribuiti atutti i soci: effetto anticipodell’imposizione per i sociqualificati (soprattutto)
REGIMI A CONFRONTO: CAPITAL GAIN
DISCIPLINA 2011 DISCIPLINA 2012
CAPITAL GAIN PARTECIPAZIONI
NON QUALIFICATE
PERSONE FISICHE12,5%
20%
SOCIETA’ DI PERSONE
49,72% IDENTICO
SOCIETA’ DI CAPITALI
esclusi dalla formazione del
reddito per il 95% IDENTICO
CAPITAL GAIN PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE
PERSONE FISICHE 49,72%IDENTICO
SOCIETA’ DI PERSONE
49,72% IDENTICO
SOCIETA’ DI CAPITALI
esclusi dalla formazione del
reddito per il 95% IDENTICO
13/05/2012
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ENTRATA IN VIGORE: CAPITAL GAIN
Le nuove regole si applicano alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie realizzate dal 1° gennaio 2012
Le plusvalenze (e minusvalenze) si intendono realizzate nelmomento in cui si perfeziona la cessione a titolooneroso e non invece nell'eventuale diverso momento in cuiviene liquidato il corrispettivo della cessione(circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 )
ENTRATA IN VIGORE: CAPITAL GAIN –esempio
Cessione a titolo oneroso di una partecipazione non qualificataperfezionata antecedentemente al 1 gennaio 2012: laplusvalenza (o minusvalenza) deve essere assoggettata aimposizione al 12,5%) anche se il corrispettivo sarà percepitonel 2012
Cessione a titolo oneroso di una partecipazione non qualificataperfezionata dal al 1 gennaio 2012: anche gli accontieventualmente percepiti nel 2011 sono soggetti alla nuovadisciplina (tassazione al 20%)
CAPITAL GAIN: MINUSVALENZE
E’ limitata la riportabilità a nuovo delle minusvalenze dapartecipazioni non qualificate a partire dal 2012 (comprese le minusrealizzate entro il 31 dicembre 2011), per il 62,5% del relativoammontare. Resta ferma la regola del quinquennio ex art. 68 delTuir.
Il 62,5% è dato dal rapporto tra attuale e futura aliquota:
20% / 12,5% = 62,5%
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MINUSVALENZE: esempio
Rossi nel 2011 cede una partecipazione non qualificata generandouna minus valenza pari a 1.000.
Rossi nel 2012 cede un’altra partecipazione non qualificatagenerando una plusvalenza pari a 2.000.Può abbattere la stessa solo per 625. La restante minus di 375 èpersa.
L’art. 2, commi 29 e 30 del dl 138/2011 introduce una opzione peri detentori di partecipazioni non qualificate consentendo la facoltàper l’affrancamento delle plusvalenze (e minusvalenze) non ancorarealizzate e quindi latenti alla data del 31.12.2011.L’affrancamento si ottiene versando l’imposta del 12,5% suiredditi diversi maturati fino a quella data.
La norma si riferisce a minus e plus di cui all’articolo 67 (quindil’affrancamento non vale per il reddito da capitale es. recesso)
AFFRANCAMENTO
Permette di sostituire il valore fiscalmente riconosciuto con quello al31.12.2011 affrancando lo stesso mediante pagamento dell’imposta.Occorre considerare tutte le partecipazioni non qualificate.
Determinazione del valore al 31.12.2011: lo stabilirà un decreto difutura emanazione (Probabile: desunto da bilancio approvatoprecedentemente o da valutazione peritale)
AFFRANCAMENTO. FUNZIONAMENTO
13/05/2012
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Possibilità di affrancare la parte non qualificata di una partecipazionequalificata (dubbio)
E’ una opzione che deve riguardare tutti i titoli detenuti sia nel regime delladichiarazione che in quello del risparmio amministrato
Il differenziale plusvalente è affrancato con imposta sostitutiva del 12,5%.L’opzione verrà eseguita nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2012(regime amministrato 31 marzo 2012)
Il versamento è da effettuare nel termine previsto per il versamento delleimposte sui redditi del modello Unico 2012 (regime amministrato 16 maggio2012)
AFFRANCAMENTO. FUNZIONAMENTO
1. Utilizzo della minus per abbattere le plus emerse conaffrancamento ?
2. Utilizzo della minus in compensazione con plusvalenze realizzatesuccessivamente su altre partecipazioni non qualificate(limitatamente al 62,5%)?
3. Utilizzo delle minus realizzate precedentemente (non in sede diaffracamento) nel limite del riporto quinquennale? Al 100%?
AFFRANCAMENTO. FUNZIONAMENTO
RIVALUTAZIONI A CONFRONTO
Dl 138/2011 Dl 70/2011
PartecipazioniSolo non qualificate detenute
al 31.12.2011Qualificate e non qualificate
detenute al 01.07.2011
Perimetro Tutte le partecipazioni A scelta
Base imponibile Plusvalenze latenti (vedi
regolamento)Valore normale (perizia) della
partecipazione
Scomputo minusvalenze Si (?) No
Imposta 12,5% 2% (per le non qualificate)
13/05/2012
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OBBLIGAZIONI
Si applica il 20% sulla parte di cedola maturata nel 2012.
Il tasso soglia (non superiore ai 2/3 del tasso di riferimento) rileva aifini della deducibilità per l’emittente
Il tasso soglia non rileva più per la misura di tassazione delpercipiente
AMMORTAMENTINovità o Continuità ?