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Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Fax 0173 36.15.24 - E-mail [email protected] Sito internet www.acaweb.it - Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giuliano Viglione MONDOdelLAVORO marzo 2020 Sommario CORONAVIRUS E PRIVACY DEI LAVORATORI pag. 2 “bONUS RENzI” ADDIO? AL SUO POSTO UN DECRETO DAL 1º LUgLIO pag. 3 NUOVI ObbLIghI SULLE RITENUTE fISCALI NEgLI APPALTI - I PRImI ChIARImENTI DALL’AgENzIA EN- TRATE pag. 5 INPS: mASSImALI 2020 TRATTAmENTI DI INTEgRAzIONE SALARIALE pag. 7 ACCESSO ALLE E-mAIL DELL’Ex DIPENDENTE E PRIVACY pag. 9 SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE E gESTIONE bUSTA PAgA pag. 10 IL CONTRIbUTO (C.D. TICKET) DI LICENzIAmENTO - AggIORNAmENTO NORmATIVA pag. 10 ENASARCO 2020 CON mINImALI RIVALUTATI pag. 12 CREDITO, fORmAzIONE, SCADENzE E ALTRE NOTIzIE PER LE ImPRESE da pag. 13 LE SCADENzE DI mARzO-APRILE 2020 pag. 17 a CauSa DEllE prESCrizioni Di SiCurEzza Sanitaria lEgatE all’EmErgEnza CoronaViruS, il ConVEgno è rinViato a Data Da DEStinarSi annullato

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Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Fax 0173 36.15.24 - E-mail [email protected] internet www.acaweb.it - Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giuliano Viglione

MONDOdelLAVOROmarzo 2020

Sommario

CORONAVIRUS E PRIVACYDEI LAVORATORI

pag. 2

“bONUS RENzI” ADDIO? AL SUOPOSTO UN DECRETO DAL 1º LUgLIO

pag. 3

NUOVI ObbLIghI SULLE RITENUTEfISCALI NEgLI APPALTI - I PRImIChIARImENTI DALL’AgENzIA EN-TRATE

pag. 5

INPS: mASSImALI 2020 TRATTAmENTIDI INTEgRAzIONE SALARIALE

pag. 7

ACCESSO ALLE E-mAIL DELL’ExDIPENDENTE E PRIVACY

pag. 9

SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTEE gESTIONE bUSTA PAgA

pag. 10

IL CONTRIbUTO (C.D. TICKET) DILICENzIAmENTO - AggIORNAmENTONORmATIVA

pag. 10

ENASARCO 2020 CON mINImALIRIVALUTATI

pag. 12

CREDITO, fORmAzIONE, SCADENzEE ALTRE NOTIzIE PER LE ImPRESE

da pag. 13

LE SCADENzE DI mARzO-APRILE

2020pag. 17

a CauSa DEllE prESCrizioni Di SiCurEzza Sanitaria lEgatE all’EmErgEnzaCoronaViruS, il ConVEgno è rinViato a Data Da DEStinarSi

annullato

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CoronaViruS E priVaCY DEi laVoratori

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L’Ufficio del Garante della pri-vacy, con comunicato del 2marzo 2020 (https://www.ga-ranteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/doc-web/9282117) ha risposto ai nu-merosi quesiti ricevuti da partedi soggetti pubblici e privati inmerito alla possibilità di racco-gliere, all’atto della registrazionedi visitatori e utenti, informa-zioni circa la presenza di sintomida Coronavirus e notizie sugli ul-timi sposta-menti, comemisura di pre-venzione dalcontagio. Analo-gamente, datoridi lavoro pub-blici e privatihanno chiesto alGarante la possi-bilità di acqui-sire una“autodichiara-zione” da partedei dipendenti inordine all’as-senza di sintomiinfluenzali, e vi-cende relative alla sfera privata.

A tal riguardo, si segnala che lanormativa adottata nelle ultimesettimane prevede che chiunquenegli ultimi 14 gg abbia soggior-nato nelle zone a rischio epide-miologico, nonché nei comuniindividuati dalle più recenti di-sposizioni normative, debba co-municarlo alla azienda sanitariaterritoriale, anche per il tramitedel medico di base, che provve-derà agli accertamenti previsticome, ad esempio, l’isolamentofiduciario.

I datori di lavoro devono inveceastenersi dal raccogliere, a priorie in modo sistematico e genera-lizzato, anche attraverso specifi-

che richieste al singolo lavora-tore o indagini non consentite,informazioni sulla presenza dieventuali sintomi influenzali dellavoratore e dei suoi contatti piùstretti o comunque rientrantinella sfera extra lavorativa.

La finalità di prevenzione dalladiffusione del Coronavirus deveinfatti essere svolta da soggettiche istituzionalmente esercitanoqueste funzioni in modo qualifi-

cato. (Operatori sanitari e Prote-zione civile)

Resta fermo l’obbligo del lavora-tore di segnalare al datore di la-voro qualsiasi situazione dipericolo per la salute e la sicu-rezza sui luoghi di lavoro.

Permangono altresì i compiti deldatore di lavoro relativi alla ne-cessità di comunicare agli or-gani preposti l’eventualevariazione del rischio “biolo-gico” derivante dal Coronavirusper la salute sul posto di lavoroe gli altri adempimenti connessialla sorveglianza sanitaria sui la-voratori per il tramite del me-dico competente, come, adesempio, la possibilità di sotto-

porre a una visita straordinaria ilavoratori più esposti.

Nel caso in cui, nel corso dell’at-tività lavorativa, il dipendenteche svolge mansioni a contattocon il pubblico venga in rela-zione con un caso sospetto diCoronavirus, lo stesso, anche tra-mite il datore di lavoro, provve-derà a comunicare la circostanzaai servizi sanitari competenti ead attenersi alle indicazioni di

prevenzione fornite dagli opera-tori sanitari interpellati.

Pertanto, il Garante, accogliendol’invito delle istituzioni compe-tenti a un necessario coordina-mento sul territorio nazionaledelle misure in materia di Coro-navirus, invita tutti i titolari deltrattamento ad attenersi scrupo-losamente alle indicazioni for-nite dal Ministero della salutee   dalle istituzioni competentiper la prevenzione della diffu-sione del Coronavirus, senza ef-fettuare iniziative autonome cheprevedano la raccolta di datianche sulla salute di utenti e la-voratori che non siano normati-vamente previste o disposte dagliorgani competenti.

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“BonuS” rEnzi aDDio?un DECrEto lEggE lo SoStituiràDal 1º luglio 2020 Con il nuoVo“trattamEnto intEgratiVo”

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Importante novità in arrivo che potrebbe riguardaremolti lavoratori e di riflesso molte imprese.Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, emanato conlo scopo di attuare una revisione del cuneo fiscale (cosìcome disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020), se saràconvertito in legge, farà entrare in vigore a partire dal1° luglio 2020 il nuovo bonus irpef e abolirà il bonusRenzi.Il D.L. 3/2020 che, come premesso, per avere piena ef-ficacia dovrà essere convertito in legge dal Parlamentoentro 60 giorni dalla pubblicazione, in sintesi, intro-duce:• a partire da luglio 2020 e nelle more di una revisionedegli strumenti di sostegno al reddito, una somma a ti-tolo di trattamento integrativo, che non concorre allaformazione del reddito, per i percettori di redditi di la-voro dipendente fino a 28 mila euro l’anno;• per il periodo luglio – dicembre 2020, in vista di unarevisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali,una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di la-voro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 milal’anno.

Il nuovo trattamento integrativo è pari ad euro 600,00(mediamente 100,00 euro al mese), spettante in bustapaga da luglio a dicembre 2020 a chi ha un reddito in-feriore a 28.000,00 euro. Dal 2021 spetteranno1.200,00 euro annui in busta paga di trattamento inte-grativo. Inoltre, oltre 28.000,00 euro e fino a 40.000,00euro, con un doppio sistema di calcolo (quindi per co-loro che non hanno mai percepito il Bonus Renzi), lostesso Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha intro-dotto il diritto dei lavoratori ad una nuova detrazione fi-scale per lavoro dipendente, che si aggiunge allaclassica detrazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 delTUIR. Tale ulteriore detrazione decresce al crescere delreddito del lavoratore e sarebbe valida fino a dicembre2020.Pertanto, i lavoratori continueranno a percepire il BonusRenzi in busta paga fino a giugno 2020, ma dalla bustapaga di luglio 2020 scattano le novità volute dal Go-verno Conte, vale a dire le misure di riduzione delcuneo fiscale. E quindi, come detto, a partire dal 1° lu-glio 2020 dalle buste paga sparirà il bonus Renzi e com-

parirà una voce chiamata trattamento integrativo, esen-tasse.

noRMativaIl trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipen-dente e assimilati è contenuto nell'art. 1 del DecretoLegge n. 3 del 5 febbraio 2020, di seguito riportato in-tegralmente:

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di soste-gno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata suiredditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelliindicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, letterea), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importosuperiore a quello della detrazione spettante ai sensidell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è ri-conosciuta una somma a titolo di trattamento integra-tivo, che non concorre alla formazione del reddito, diimporto pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euroa decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivonon è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rappor-tato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni resedal 1° luglio 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del de-creto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ri-partendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1°luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spet-tanza dello stesso.

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Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui alcomma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostitutid'imposta provvedono al recupero del relativo importo,tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detra-zione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predettoimporto superi 60 euro, il recupero dello stesso è effet-tuato in quattro rate di pari ammontare a partire dallaretribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogatoai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'arti-colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

BenefiCiaRi del tRattaMentointegRativo e PeR quali RedditiLa normativa indica che il trattamento integrativo spettaai "redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelliindicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, letterea), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle im-poste sui redditi, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Sono glistessi beneficiari dell'ex bonus Renzi. Pertanto nehanno diritto:

- i lavoratori dipendenti;- soci di cooperative;- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi perincarichi di terzi;- coloro che percepiscono borse di studio o altre attivitàdi addestramento professionale;- i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);- i sacerdoti;- i lavoratori socialmente utili;- i percettori di indennità di mobilità, prestazioni diesodo, cassa integrazione o Naspi.

Bonus Renzi e tRattaMento integRativo:diffeRenze e auMento in Busta PagaIl Bonus Renzi, come ormai noto, è pari a 960,00 eurosu base annua (e mediamente 80,00 euro al mese). Conil nuovo bonus, “trattamento integrativo”, invece, da lu-glio 2020 spetteranno invece 600,00 euro in 6 mesi(quindi 100,00 euro al mese mediamente); e da gen-naio 2021 (e teoricamente per sempre) spetteranno1.200,00 euro annui, ossia mediamente 100,00 euroal mese. Quindi potrebbe esserci un aumento di circa 20,00euro al mese per coloro che già beneficiavano delbonus Renzi, mentre, essendosi allargate le maglie, puòsuccedere che nuovi beneficiari possano vedersi100,00 euro in più in busta paga: infatti, l'ulteriore dif-ferenza fondamentale è che il bonus Renzi spetta in mi-sura piena (ossia 960,00 euro su base annua da

rapportare ai periodi di lavoro, ossia ai giorni spettantidi detrazione per lavoro dipendente) fino ad un redditoimponibile fiscale di 24.600,00 euro e poi scende finoad azzerarsi al superamento di quota 26.600,00 eurodi imponibile fiscale (che ricordiamo non è la RAL, mageneralmente la retribuzione lorda al netto dei contri-buti a carico del lavoratore), mentre il trattamento in-tegrativo spetta in misura piena fino a 28.000,00 eurodi reddito imponibile fiscale del contribuente. Quindiper i lavoratori con redditi da 24.600,00 euro a26.600,00 euro l'aumento è superiore a 20,00 euro. Percoloro che sono nella fascia di reddito tra 26.600,00euro e 28.000,00 euro scatta un aumento medio di100,00 euro al mese.Inoltre, il nuovo trattamento integrativo prevede una ul-teriore detrazione per lavoro dipendente per coloro chehanno un reddito nella fascia 28.001 euro – 35.000euro, calcolata in un modo, e nella fascia 35.001 –40.000 euro, calcolata in un differente modo. Quest'ul-timi quindi non percepiranno il trattamento integrativo,ma, appunto, un’ulteriore detrazione fiscale.

CalColo tRattaMento integRativo

Il nuovo trattamento integrativo spetterà invece nellamisura di 600,00 euro per il semestre luglio-dicembre2020 e nella misura di 1.200,00 euro annui dal 2021.Ed è sempre con gli stessi requisiti, quindi scatta lad-dove l'imposta lorda del lavoratore contribuente superila detrazione per lavoro dipendente. Siccome è rappor-tato ai periodi di lavoro, nel 2020, essendo scattato dal1° luglio, il calcolo sarà 600 diviso 184 giorni e molti-

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SEguE a pag. 5

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L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n.1 del 12 febbraio 2020, con la quale fornisce iprimi chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 4,del c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), in caso diappalto c.d. endo-aziendale.

Ricordiamo che dal 17 febbraio 2020 scatta l’ob-bligo per i nuovi adempimenti, previsti dall’arti-colo 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, incaso di appalto endo-aziendale. Li riportiamo insintesi: le aziende (committenti) che affidano ilcompimento di un’opera o di uno servizio, di im-porto complessivo annuo superiore a 200.000euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, su-bappalto, affidamento a soggetti consorziati o rap-porti negoziali comunque denominati,caratterizzati da prevalente utilizzo di manodoperapresso le sedi di attività del committente, con l’uti-lizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ul-timo o ad esso riconducibili in qualunque forma,

sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (ealle imprese subappaltatrici), copia delle deleghedi pagamento relative al versamento delle ritenutefiscali dei lavoratori direttamente impiegati nel-l’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dal-l’impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese su-bappaltatrici), con distinte deleghe per ciascuncommittente, senza possibilità di compensazione. Tali nuovi adempimenti possono essere dribblaticon l’ottenimento del modello di certificazione(c.d. DURF).In attesa che l’Agenzia delle entrate metta a dispo-sizione il Durf tramite cassetto fiscale, le impreseinteressate possono recarsi fisicamente (o tramitedelegato) presso l’ufficio territoriale della Direzioneprovinciale competente in base al domicilio fiscaledell’impresa, per richiedere l’emissione del pre-

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plicato per i giorni del mese.Nel concreto, in attesa di una apposita circolare del-l'Agenzia delle Entrate, a luglio dovrebbero spettare101,09 euro in busta paga ai lavoratori, essendo lugliodi 31 giorni. Analogo calcolo sarà effettuato per ottobre2020.A settembre e novembre 2020, che sono di 30 giornispetteranno 97,83 euro. Dal 2021 il calcolo sarà 1.200euro diviso 365 per i giorni di detrazione per lavoro di-pendente di ogni mese.

Cosa suCCede in Busta PagaDalla busta paga di luglio 2020, attendendo sempre laconversione in legge del decreto, sparirà pertanto ilbonus Renzi, esposto in busta paga come "credito art.1 D.L. 66/2014" e comparirà una voce tra le compe-tenze chiamata probabilmente "trattamento integrativoart. 1 d.l. 3/2020". Una voce esentasse, che quindi au-menta il netto della cifra di circa 100 euro al mese. Sitratta di un dettaglio giuridico, ma nella sostanza se ilbonus Renzi introduceva un "credito" che non è un cre-dito d'imposta, il trattamento integrativo introduce una"somma", quindi una sorta di retribuzione esentasse nel

TUIR, che si aggiunge alle voci che non concorrono aformare il reddito, previste dal comma 2 dell'art. 51 delTUIR.Presumibilmente, in busta paga il trattamento integra-tivo verrà esposto nelle competenze, mentre l'ulterioredetrazione fiscale dovrebbe comparire accanto alla de-trazione per lavoro dipendente generalmente nellaparte bassa del cedolino paga.E siccome in Italia vi è l'armonizzazione delle basi im-ponibili fiscali e previdenziali, il trattamento integrativooltre ad essere esentasse sarà anche una somma esclusaanche dalla base imponibile contributiva.

Reddito oltRe 28 Mila euRo:aRRiva una nuova detRazione,da luglio a diCeMBRe 2020Coloro che hanno un reddito superiore a 28 mila euronon percepiranno il trattamento integrativo, ma se nonsupera i 40.000 euro di reddito imponibile fiscale, per-cepiranno un’ulteriore detrazione fiscale per redditi dalavoro dipendente, la quale fino a 35 mila euro spettain misura più corposa e poi fino a 40 mila euro in mi-sura proporzionalmente ridotta fino ad azzerarsi.

nuoVi oBBlighi SullE ritEnutE fiSCali nEgli appaltii primi ChiarimEnti Dall’agEnzia EntratE

SEguE a pag. 6

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detto certificato.A tal proposito si ricorda che potranno ottenere ilDurf le imprese appaltatrici, affidatarie e subappal-tatrici in possesso, congiuntamente, di tutti i se-guenti requisiti:

- essere in attività da almeno 3 anni;- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;- aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cuisi riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentatenell’ultimo triennio, complessivi versamenti regi-strati nel conto fiscale, per un importo non inferioreal 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensirisultanti dalle dichiarazioni medesime;- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecu-tivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della ri-scossione relativi alle imposte sui redditi, all’impostaregionale sulle attività produttive, alle ritenute e aicontributi previdenziali per importi superiori a50.000 euro, per i quali i termini di pagamentosiano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti onon siano in essere provvedimenti di sospensione(le disposizioni di cui al periodo precedente non siapplicano per le somme oggetto di piani di ratea-zione per i quali non sia intervenuta decadenza).

Si evidenzia senza indugi il nobile scopo del legi-slatore di cercare di contrastare l’illecita sommini-strazione di manodopera che, negli anni, è statasempre di più evidenziata dagli organi di vigilanza,soprattutto, negli appalti c.d. “labour intensive” ecioè laddove vi è una prevalenza nell’utilizzo dellamanodopera rispetto alle attrezzature ed ai mezzia disposizione dell’appaltatore.

Ad ogni modo, nella circolare n. 1/E/2020, vieneprevisto un periodo di tolleranza fino al 30 aprile2020 per il mancato utilizzo delle deleghe distinte,sempre che l’appaltatore abbia correttamente de-terminato ed effettuato i versamenti delle ritenutefiscali: il problema è che tale circostanza escludesempre l’applicazione di sanzioni e, quindi, sembrauna tolleranza di facciata, tanto che viene comun-que richiesto che entro il 30 aprile sia fornita alcommittente “la documentazione indicata al para-grafo 4.2”, cioè l’elenco dei lavoratori impiegatinell’appalto con il dettaglio di ore di lavoro, retri-buzione e ritenute.Nessuna tolleranza, viceversa, è prevista per il di-vieto di compensazione: riguardo a quest’ultimoaspetto, positiva è la precisazione che il divieto dicompensazione di cui all’articolo 17-bis, comma1, ultimo periodo, D.Lgs. 241/1997, non sia appli-cabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità

di sostituto d’imposta (bonus 80 euro, rimborsi cor-risposti a seguito di assistenza fiscale, conguagliodi fine anno o per cessazione del rapporto di la-voro, etc.).

La circolare ha chiarito che non rientrano nell’am-bito di applicazione della disposizione i contrattidi somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi del-l’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81, i quali si caratterizzano per la circostanzache l’agenzia di somministrazione autorizzata«mette a disposizione di un utilizzatore uno o piùlavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la du-rata della missione, svolgono la propria attivitànell’interesse e sotto la direzione e il controllodell’utilizzatore».

In ultimo si segnala il chiarimento relativo all’intro-duzione del meccanismo del “reverse charge”. Neicontratti di appalto, subappalto, affidamento a sog-getti consorziati o rapporti, comunque, caratteriz-zati da prevalente utilizzo di manodopera presso lesedi del committente (ad esempio, macellazione,gestione delle mense aziendali, logistica, ecc.) econ l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo oad esso riconducibili in qualunque forma, l’IVAviene pagata direttamente dal committente: fannoeccezione le operazioni effettuate nei confrontidelle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti e so-cietà individuati dall’art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 e delle Agenzie per il Lavoro.  Nella so-stanza, si tratta di un’aggiunta che avviene, alcomma 6, con la lettera “a – quinquies” ove giàerano previste le prestazioni di pulizia, di demoli-

ritEnutE fiSCali nEgli appalti: ChiarimEnti - SEguE

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inpS: massimali 2020 dei trattamenti diintegrazione salariale (Cig, naSpi, DiS-Coll…)

ritEnutE fiSCali nEgli appalti: ChiarimEnti - SEguE

zione, di installazione di impianti e di completa-mento degli edifici, oltre ai subappalti in edilizia.Nello specifico la relazione tecnica di accompa-gnamento rileva come in tali settori “critici” si regi-stri una sistematica omissione dell’IVA ol’azzeramento della stessa attraverso l’utilizzo difatture false a fronte della detrazione di imposta daparte del committente con il c.d. “salto d’imposta”,con un evidente vantaggio riscontrabile nei minoricosti sostenuti. Per la piena efficacia di tale dispo-sizione occorrerà attendere l’autorizzazione delConsiglio dell’Unione Europea secondo la previ-sione contenuta nell’art. 395 della Direttiva

2006/112.

In conclusione, a pochi giorni dalla prima scadenzaper il fisco, quella di metà febbraio, l’Agenzia delleentrate, con la circolare n. 1/e del 12 febbraio2020, emette 35 pagine di primi chiarimenti che, aparere di chi scrive, purtroppo non sembrano essereesaustivi. A tal proposito, segnaliamo che comeConfcommercio attendiamo ancora risposta dalMinistro dell’Economia e delle Finanze in meritoalla soppressione di tale norma (oppure ad una suaproroga) richiesta con lettera redatta di concertocon tutte le altre organizzazioni datoriali nazionali.

Con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2020 (in allegato), l’INPS ha comunicato le misure, in vigore dal 1°gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del-l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo disolidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupa-zione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile del-l’assegno per le attività socialmente utili.

RetRiBuzione (euRo)

Inferiore o uguale a 2.159,48

Superiore a 2.159,48

tetto

Basso

Alto

iMPoRto loRdo (euRo)

998,18

1.199,72

iMPoRto netto (euRo)

939,89

1.129,66

tRattaMenti di integRazione salaRiale

Si sottolinea inoltre che, in base al combinato dispostodell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) em), del D.lgs n. 148/2015 (abrogazione dell’art. 1 delD.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dallaL. n. 863/84 e dell’art. 13 della L. 223/91), anche perle integrazioni salariali relative ai contratti di solida-rietà il trattamento ammonterà all’80% della retribu-zione globale che sarebbe spettata al lavoratore per leore di lavoro non prestate con il limite dei massimaliche, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti re-

lativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova di-sciplina del D.lgs n. 148/2015.Detti importi massimi devono essere incrementati, inrelazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17,della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misuraulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione sa-lariale concessi in favore delle imprese del settoreedile e lapideo per intemperie stagionali.

SEguE a pag. 8

tRattaMenti di integRazione salaRialeSi riportano gli importi massimi mensili dei tratta-menti di integrazione salariale di cui al citato arti-colo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in vigoredal 1° gennaio 2020, e la retribuzione lorda mensile,maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive,

oltre la quale è possibile attribuire il massimale piùalto.Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo eal netto della riduzione prevista dall’articolo 26 dellalegge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente èpari al 5,84%.

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iMPRese e teRRitoRio Mondo del lavoRo8

RetRiBuzione (euRo)

Inferiore o uguale a 2.159,48

Superiore a 2.159,48

tetto

Basso

Alto

iMPoRto loRdo (euRo)

1.197,82

1.439,66

iMPoRto netto (euRo)

1.127,87

1.355,58

tRattaMenti di integRazione salaRiale - settoRe edile (inteMPeRie stagionali)

RetRiBuzione Mensile loRda (euRo)

Inferiore a 2.184,24

Compresa tra 2.184,24 - 3.452,74

Superiore a 3.452,74

MassiMale (euRo)

1.186,29

1.367,35

1.727,41

MassiMali assegno oRdinaRio

RetRiBuzione taBellaReannua loRda (euRo)

Inferiore a 41.829,33

Compresa tra 41.829,33- 55.037,77

Superiore a 3.452,74

iMPoRto al loRdo della Riduzione5,84% (aRt. 26 l. n. 41/1986) (euRo)

2.443,35

2.752,41

3.852,34

iMPoRto al netto della Riduzione5,84% (aRt. 26 l. n. 41/1986) (euRo)

2.300,66

MassiMali assegno eMeRgenziale

RetRiBuzione taBellaReannua loRda (euRo)

Inferiore a 39.543,11

Compresa tra 39.543,11- 55.152,99

Superiore a 55.152,99

iMPoRto al loRdo della Riduzione5,84% (aRt. 26 l. n. 41/1986) (euRo)

2.343,44

3.151,99

3.666,06

iMPoRto al netto della Riduzione5,84% (aRt. 26 l. n. 41/1986) (euRo)

2.206,58

MassiMali assegno eMeRgenziale fondo del CRedito CooPeRativo

inpS: maSSimali 2020 - SEguE

La previsione degli importi massimi delle presta-zioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del D.lgs n.148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per

intemperie stagionali nel settore agricolo, stantequanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del me-desimo decreto legislativo.

fondo CReditoassegno oRdinaRioSi riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10,

comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordina-rio, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzionimensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

assegno eMeRgenzialeSi riportano i massimali mensili previsti dall’articolo12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegnoemergenziale, aggiornati per l’anno 2020, nonché leretribuzioni mensili di riferimento per l’applicazionedegli stessi.L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80%della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e

al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 dellalegge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%.Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12,comma 3, lett. a), del citato D.I., tale riduzione è co-munque applicabile esclusivamente nell’eventualitàin cui la prestazione in pagamento risulti pari o supe-riore all’80%della retribuzione teorica, comprensivadi rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

fondo CRedito CooPeRativoassegno eMeRgenzialeSi riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10,

comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordina-rio, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzionimensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

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iMPRese e teRRitoRio 9Mondo del lavoRo

aCCESSo allE E-mail DEll’Ex DipEnDEntE E priVaCY

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inpS: maSSimali 2020 - SEguE

indennità di disoCCuPazione nasPiAi sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decretolegislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prenderea riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazioneNASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n.94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 per il 2020.L’importo massimo mensile di detta indennità, per la qualenon opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n.41/1986, non può in ogni caso superare, per il2020, € 1.335,40.

indennità di disoCCuPazione dis-CollAi sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del D.lgsn. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per ilcalcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari,secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile2015, a € 1.227,55 per il 2020.L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni

caso superare, per il 2020, € 1.335,40.

indennità di disoCCuPazione agRiColaPer quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinariaagricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2020con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno2019, trovano applicazione, in ossequio al principio dellacompetenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolaren. 5 del 25 gennaio 2019 con riferimento ai trattamenti di in-tegrazione salariale, vale a dire a € 1.193,75 (per ciò che ri-guarda il massimale più alto) e a  € 993,21  (quanto almassimale più basso).

assegno PeR attività soCialMente utiliL’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svol-gono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2020,a € 595,93. Anche a tale prestazione non si applica la ridu-zione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Il 4 dicembre 2019 il Garante per la Protezione dei DatiPersonali (di seguito, anche “Garante” o “Autorità”) haemanato il Provvedimento, n. 216/2019 con il quale si èpronunciato in merito all’obbligo del datore di lavoro dicancellare l’account di posta elettronica aziendale asse-gnato al lavoratore a seguito della cessazione del rapportodi lavoro con lo stesso. Il Provvedimento fa seguito al re-clamo di un ex dipendente, il quale ha contestato alla so-cietà la mancata disattivazione dell’account aziendale el’accesso ai messaggi ricevuti dopo l’avvenuta cessazionedel rapporto di lavoro. Infatti, nel corso di un giudizio pro-mosso nei suoi confronti dall’ex datore di lavoro, l’ex di-pendente aveva appreso che il suo account di postaelettronica di tipo individualizzato era ancora attivo, es-sendo stata depositata agli atti del giudizio una e-mailgiunta sulla casella di posta in questione un anno dopo lacessazione dal servizio.

Nel pronunciarsi sul reclamo, l’Autorità ha preliminar-mente sottolineato come: • sia ormai pacifica l’estensione all’ambito lavorativo dellaprotezione della vita privata; • la corrispondenza del lavoratore (estranea o meno al-l’attività lavorativa) scambiata attraverso un account azien-dale individualizzato - vale a dire riconducibile a unapersona identificata o identificabile - consenta di cono-scere dati personali ai sensi dell’art. 4 del RegolamentoUE n. 679/2016, cd. GDPR. (es. il contenuto della corri-spondenza; i nominativi dei mittenti e/o dei destinataridelle comunicazioni; la data, l’ora e l’oggetto delle e-mail;

gli allegati); • i messaggi di posta elettronica riguardino forme di cor-rispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate co-stituzionalmente e garantite anche in ambito lavorativo,in virtù delle quali, quindi, il lavoratore e i soggetti terzicoinvolti possono vantare una legittima aspettativa di ri-servatezza su alcune forme di comunicazione anchequando viene a cessare il rapporto di lavoro (cfr. Lineeguida del Garante per posta elettronica e Internet, 1°marzo 2007). Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità ha dichiaratoillecita la prassi adottata dalla società, consistente nel rein-dirizzare automaticamente e per un periodo di tempo ir-ragionevolmente lungo i messaggi pervenuti sull’accountdell’ex dipendente su un diverso account di posta azien-dale.

Alla luce dei principi ribaditi dal Garante nel provvedi-mento, è opportuno prendere in considerazione di adot-tare delle procedure interne affinché subito dopo lacessazione del rapporto di lavoro vengano rimossi gli ac-count di posta elettronica riconducibili all’ex dipendente,adottando però al contempo sistemi automatici volti adinformarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi al-ternativi riferiti all’attività professionale, provvedendo al-tresì ad adottare misure idonee ad impedire lavisualizzazione dei messaggi in arrivo durante il periodoin cui tale sistema automatico è in funzione e limitandol’accesso alle informazioni necessarie a garantire la con-tinuità della gestione della propria attività.

inDiCazioni opEratiVE ai titolari DEl trattamEnto pEr EVitarE illECiti

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iMPRese e teRRitoRio Mondo del lavoRo10

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Spese anticipate dal dipendente e gestione busta paga

il ContriButo (c.d. “ticket”) Di liCEnziamEntoaggiornamento normativa

in busta paga vanno inseriti i rim-borsi di spese anticipate dal di-pendente con fatture intestateall’azienda?

Quando il dipendente effettuaspese anticipandole per la suaazienda, facendosi rilasciare unafattura intestata all’azienda datricedi lavoro, i relativi rimborsi ero-gati dall’azienda che risarcisconol’uscita economica che ha antici-pato il lavoratore, non vanno in-seriti in busta paga. Lo avevaprecisato il Ministero del Lavorocon il “Vademecum sul LibroUnico del Lavoro”, del

05/12/2008.Infatti, nella sezione B del citatodocumento - “Soggetti da iscri-vere nel Libro Unico e contenutidelle registrazioni” - al punto 12,tale casistica viene così regola-mentata: «non vanno indicate sulLibro Unico del Lavoro le sommerimborsate al dipendente che co-stituiscono mera anticipazione dispese che lo stesso ha sostenuto innome e per conto dell’azienda da-trice di lavoro relativamente a do-cumenti di spesa intestatiall’azienda medesima».

Fatta eccezione per la casistica di

cui sopra, preme ricordare che,normalmente, le somme erogate atitolo di rimborso spese devonoessere iscritte nel Libro unico dellavoro (interpello del 06/07/2010n. 27 del Ministero del Lavoro). L’omessa registrazione nel Librounico del lavoro dei rimborsispese normalmente corrisposti èsanzionabile, tranne i casi di er-rore meramente materiale. La san-zione amministrativa pecuniariava da un minimo di € 150,00 adun massimo di € 1.500,00, ma sela violazione si riferisse a più didieci lavoratori si sale da € 500,00ad € 3.000,00.

Il contributo NASpI deve essere erogato dal datoredi lavoro privato in caso di licenziamento del lavo-ratore assunto a tempo indeterminato. E comunque,in qualsiasi caso in cui il rapporto recede senza unavolontà del lavoratore (es. dimissioni per giustacausa).Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratorenon abbia maturato i requisiti soggettivi per l’ac-cesso alla NASpI, ovvero il datore di lavoro è a co-noscenza della ricollocazione del lavoratore pressoaltro impiego.

Il contributo, per l’anno 2020, è pari a 503,30 euro ,vale a dire il 41% di 1.227,55 euro (importo stabilitodall’Inps, vedasi articolo precedente “Inps: Massi-mali 2020 trattamenti di integrazione salariale”) perogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimodi 3 anni (l’importo massimo del contributo è paria 1.509,90 euro – arrotondato alle 2 cifre – per rap-porti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).Il contributo deve essere calcolato in proporzione aimesi di anzianità aziendale e senza operare alcunadistinzione tra tempo pieno e part-time. Infine,vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quotamensile è pari a 41,94 euro/mese (503,30/12).Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entroil giorno 16 del secondo mese successivo al licen-

ziamento.

Di seguito riportiamo una sintesi della normativa re-lativa “ticket” licenziamento, sulla imputabilità esulla quantità relativamente ai licenziamenti collet-tivi ed individuali.

liCenziaMenti CollettiviNell’ambito di una procedura di licenziamento col-lettivo, i datori di lavoro sono tenuti a versare il con-tributo che è costituito da una somma pari all’82%del massimale mensile naspi per ogni 12 mesi di

SEguE a pag. 11

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anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (articolo 1,comma 137, della legge n. 205/2017).Per l’anno 2020, essendo il massimale mensileNASpI pari a 1.227,55 euro, per ogni 12 mesi di an-zianità aziendale, la contribuzione da versare è paria  1.006,59 euro (1.227,55 x 82%). Per ilavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi ilcontributo è pari a 3.019,77 euro (1.006,59 x 3).

nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichia-razione di eccedenza del personale (articolo 4,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), nonabbia formato oggetto di accordo sindacale, la mi-sura del contributo è moltiplicata per 3 volte.Il contributo deve essere rideterminato in propor-zione al numero dei mesi di durata del rapporto dilavoro.

tiPologia di Risoluzione da RaPPoRto a teMPo indeteRMinato tiCket dovuto

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo SI

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo SI

Licenziamento per giusta causa SI

Licenziamento durante o al termine del periodo di prova SI

Licenziamento per superamento del periodo di comporto SI

Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente SIper i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale)

Licenziamento personale domestico NO

Recesso dell’Apprendista al termine del periodo formativo SI

Dimissioni volontarie NO

Dimissioni per giusta causa SI

Dimissioni nel periodo tutelato per maternità SI

Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione NOdi conciliazione DTL (articolo 410 c.p.c.)

Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) NO

Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria SIper GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziendein tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confrontidei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti

Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore SI

Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai qualisiano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione diclausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl NO

Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore NOdelle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere 

Decesso del lavoratore NO

il ContriButo Di liCEnziamEnto - SEguE

liCenziaMenti individuali

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iMPRese e teRRitoRio Mondo del lavoRo12

entro il 31 marzo 2018 le aziende dovranno provvedere al versamento all’enasaRCo del fondoindennità Risoluzione Rapporto (fiRR). il contributo fiRR si calcola in base ai seguenti scaglioni:

anni 2020aliquota contributiva 17,00%

scaglione provvigionale 2020Fino a 13 milioni di euro (*) 4,00%

soggetti oBBligati all’isCRizione enasaRCo

31 MaRzo 2019: sCadenza veRsaMento fiRR

inCReMenti aliquota ContRiButiva

ContRiButo PeR agenti oPeRanti in foRMa di soCietà di CaPitali

MassiMali PRovvigionali (*) MiniMali ContRiButivi

EnaSarCo 2020 Con minimali riValutati

tiPologia di Mandato MassiMale tiPologia di Mandato MiniMale

Monomandatari € 38.523,00Plurimandatari € 25.682,00

Monomandatari € 961,00 (*)Plurimandatari € 431,00 (*)

(*) Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata delrapporto di agenzia nell’anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione.sia i Massimali provvigionali che i minimali contributivi sono in attesa di rivalutazione 2019.

(*) Per brevità riportiamo le aliquote relative agli scaglioni successivi solo per l’anno 2020 : tra 13 e 20 milioni dieuro 2,00%; tra 20 e 26 milioni di euro 1,0%; oltre 26 milioni di euro 0,50%.

attenzione: l’incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il regolamento 2011 (2% per il primo scaglione, 1% per il secondoscaglione, 0,5% per il terzo scaglione e 0,1% per il quarto scaglione) è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.

Sulle provvigioni fino a euro 12.400,00 annuiSulla quota delle provvigioni tra euro 12.400,01 ed euro18.600,00 annuiSulla quota delle provvigioni oltre euro 18.600,00 annui

Sulle provvigioni fino ad euro 6.200,0 annuiSulla quota delle provvigioni tra euro 6.200,01 edeuro 9.300,00 annuiSulla quota delle provvigioni oltre euro 9.300 annui

4%2%

1%

Casa Mandante agente zona attività isCRizioneagente enasaRCo

Italiana o preponenti stranieri con sede in Italia ITALIANO ITALIA SÌ

Italiana o preponenti stranieri con sede in Italia ITALIANO ESTERO NO (*)

Italiana o preponenti stranieri con sede in Italia ITALIANO ITALIA SÌ

Italiana o preponenti stranieri con sede in Italia ESTERO ESTERO NO

Straniera (senza sede in Italia) ITALIANO ITALIA SÌ

Straniera (senza sede in Italia) ITALIANO ESTERO NO

MassiMali PRovvigionali agenti PluRiMandataRialiquota

(*) fatti salvi i diritti degli agenti operanti all’estero alla fondazione enasarco prima del 31/12/2003

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Regione PieMonte PoR-fesR 2014-2020 eneRgia

ContRiButi a fondo PeRduto/finanziaMento agevolati dalla RegionePieMonte PeR le PiCCole e Medie iMPRese del CoMMeRCio, aRtigianato,seRvizi, RistoRazione e seRvizi di RistoRazione, BaR - legge Regionale n. 34/04

iMPRese e teRRitoRio 13Mondo del lavoRo

altrE notiziE pEr lE imprESE

dal 23 marzo 2020 sarà riaperto lo sportello di pre-sentazione delle domande a valere sul bando PORFesr Energia (Azione IV.4b.2.1), che agevola i se-guenti interventi: • installazione di impianti di cogenerazione ad altorendimento;• interventi finalizzati all’aumento dell’efficienzaenergetica nei processi produttivi;• interventi finalizzati all’aumento dell’efficienzaenergetica degli edifici;• sostituzione puntuale di sistemi e componenti abassa efficienza con altri a maggiore efficienza; • installazione di nuove linee di produzione dotatedi nuove tecnologie energetiche ad alta efficienza. • installazione di impianti a fonte rinnovabile.

Tra le principali novità:- le imprese devono risultare iscritte al registro delleimprese da almeno 2 anni e possedere almeno 2 bi-lanci chiusi ed approvati;- estensione delle agevolazioni al settore commer-cio e alle attività di imballaggio/confezionamentoconto terzi e alle lavanderie industriali.

Risultano agevolabili le seguenti voci di costo soste-nute dopo la presentazione della domanda: a) fornitura dei componenti necessari alla modificadei processi o alla realizzazione degli impianti odegli involucri edilizi ad alta efficienza; b) installazione e posa in opera degli impianti e deicomponenti degli involucri edilizi; c) opere murarie ad esclusivo asservimento di im-pianti/macchinari oggetto di finanziamento; d) spese tecniche per progettazione, direzione la-vori, collaudo, certificazione nel limite del 10% del

totale delle spese e comunque per un importo nonsuperiore a € 50.000.

Confermato il tenore agevolativo che prevede:- un finanziamento a tasso agevolato sull’80% delprogramma ammesso composto da 75% di fondi re-gionali a tasso zero e 25% di quota bancaria a tassodi convenzione- un contributo a fondo perduto pari al 20% delprogramma ammesso.

L’Ufficio Ascomfidi Nord-Ovest è a disposizione peraltre informazioni in merito ai seguenti riferimenti:

Chiara Chiavazza tel. 0173/226663e-mail [email protected] davide Paganotti tel. 0173/226671e-mail [email protected]

l’agevolazione per le imprese, recentemente dispo-nibile, finanzia gli interventi per la realizzazione diprogetti di investimento, sviluppo, consolidamentoe per le connesse necessità di scorte.I progetti di spesa dovranno essere di importo mi-nimo pari a € 25.000,00 per micro e piccole im-prese, € 250.000,00 per le medie imprese e €500.000,00 per le grandi imprese.Sono previste due linee di intervento:• linea a per le MPMi (micro piccole medie im-

prese).La linea a è dedicata alle MPMI operanti nei settoridi commercio, artigianato, servizi, ristorazione e ser-vizi di ristorazione, bar come da codice attività pre-valente in visura camerale; • linea B per le grandi imprese.L’agevolazione consiste in un finanziamento dell’in-tero progetto di investimento con il concorso di ri-

arEa CrEDito SEguE a pag. 14

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iMPRese e teRRitoRio Mondo del lavoRo14

arEa CrEDito SEguE Da pag. 13sorse regionali fino al 70% dell’importo richiesto atasso zero e di risorse messe a disposizione da ban-che ma anche dalla Ascomfidi Nord-Ovest, a tassi dimercato convenzionati.

In aggiunta è possibile ottenere un contributo afondo perduto concesso con le seguenti percentualimassime:• micro imprese: 10% della quota di finanziamentopubblico erogata;• piccole imprese: 8% della quota di finanziamentopubblico erogata;• medie imprese: 4% della quota di finanziamentopubblico erogata.

Per le grandi imprese non è previsto il fondo perdutoSono agevolabili le seguenti tipologia di spesa:• macchinari e impianti di servizio ai macchinari,attrezzature• hardware e software• mobili, arredi e macchine d’ufficio, strumentali alprogetto di investimento• automezzi per trasporto di cose solo nuovi (per gliagenti di commercio è possibile acquistare auto-mezzo)• opere edili• brevetti, marchi, licenze e diritti d’autore

• sistemi e certificazioni aziendali che riguardino laqualità della lavorazione, il rispetto per l’ambiente ela sicurezza e la salute dei lavoratori• certificazioni di prodotto non obbligatorie rila-sciate da Organismi adeguatamente accreditati.

Spese ammesse anche le seguenti tipologia di spesama con limitazioni: • acquisto e/o costruzione di immobili (max importospese principali) • avviamento d'azienda (max 35% spese principali)• scorte (max 20% spese principali) • spese per servizi, (max 25% spese principali) • spese generali (max 5% spese principali).

Il progetto deve essere concluso entro e non oltre: - 18 mesi per i progetti inferiori o uguali a 250.000€ - 24 mesi per i progetti superiori

entro l'11 aprile 2020 possono essere presentatedomande di agevolazione per progetti con spese so-stenute e già fatturate nel periodo 11/04/2019 -11/04/2020 per un ammontare in misura pari o in-feriore al 30% del totale dei costi ammissibili.  

Prima dell’invio domanda occorre avere parere fa-vorevole dall’istituto finanziatore.

L’Ufficio Credito dell’Associazione CommerciantiAlbesi è disponibile alla redazione delle domandedi finanziamento ai seguenti recapiti:

Chiara Chiavazza 0173/[email protected] davide Paganotti 0173/[email protected] Montrucchio 0173/[email protected]

Ascomfidi Nord-Ovest – Confidi “Autorizzato” dal FondoCentrale di Garanzia – propone un nuovo tipo di finanzia-mento agevolato a favore delle imprese del territorio conle seguenti caratteristiche:

- importo massimo finanziamento richiedibile € 35.000erogato da banche convenzionate del territorio;- garanzia 1a richiesta erogata da ascomfidi fino all'80%del finanziamento;- opportunità di tasso agevolato;- iter istruttoria semplificato con esito concessione garan-zia in 48 ore.

Le finalità del finanziamento potranno essere gli investi-

menti come la ristrutturazione della sede attività, l’acquistodi attrezzature, l’acquisto di automezzi e/o liquidità per ac-quisto scorte destinate alla rivendita, il pagamento delleutenze, servizi e tasse.L’Ufficio Ascomfidi Nord-Ovest è a disposizione per altreinformazioni in merito ai seguenti riferimenti:

Chiara Chiavazza tel. 0173/226663e-mail [email protected] davide Paganotti tel. 0173/226671e-mail [email protected]

finanziaMenti fino a € 35.000 in CollaBoRazioneCon il fondo CentRale di gaRanzia (Legge 662/96)

arEa CrEDito SEguE a pag. 15

Page 15: Sito internet - Autorizz. Trib. di Alba del …ftp.acaweb.it/allegati/IT/NP-03-20.pdf · 2020-03-06 · sire una “autodichiara-zione” da parte dei dipendenti in ordine all’as-senza

iMPRese e teRRitoRio 15Mondo del lavoRo

arEa CrEDito SEguE Da pag. 14

le notizie di AREA CREDITO sul sito internet www.ACAwEb.IT

seRvizio veRifiCa aMMissiBilità - fondo CentRale di gaRanzia(legge 662/96)

La garanzia emessa dal Fondo Centrale di Garanzia è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Eco-nomico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessida istituti bancari a favore delle Imprese. L’intervento di garanzia è concesso sia sui finanziamenti a brevetermine sia sui finanziamenti a medio-lungo termine con finalità liquidità o investimenti. Con una analisi semplice ma efficace Ascomfidi verifica se l’Impresa socia possiede i parametri per ottenerela garanzia del Fondo e quindi migliorare la capacità di ottenere credito dal sistema bancario.

Chiara Chiavazza tel. 0173/226663 - e-mail [email protected] davide Paganotti tel. 0173/226671 - e-mail [email protected]

Bando inail 2019: ContRiButi PeR le iMPResePuBBliCati i teRMini PeR la PResentazione doMande

Anche per il 2020 l’INAIL ha stanziato dei fondi perle aziende che intendono realizzare interventi per ilmiglioramento delle condizioni di sicurezza e diigiene nei luoghi di lavoro.

Possono concorrere alla richiesta di contributo iprogetti, non ancora realizzati, finalizzati al miglio-ramento delle condizioni di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro ricadenti in uno dei seguenti inter-venti:

• progetti di investimento;• progetti per l’adozione di modelli organizzativi edi responsabilità sociale;• progetti per la riduzione del rischio da movimen-tazione manuale dei carichi (MMC);• progetti di bonifica da materiali contenentiamianto;• progetti per micro e piccole imprese operanti inspecifici settori di attività (imprese del settore pesca,industrie tessili, fabbricazione articoli in pelle e si-mili, e aziende addette al confezionamento di arti-coli di abbigliamento);• progetti per micro e piccole imprese operanti nelsettore della produzione agricola primaria.

La misura dei contributi, erogati a fondo perduto,sarà compresa tra il 40% e il 65% delle spese am-missibili.

Ricordiamo che per presentare domanda le aziendedevono: • essere in regola con le disposizioni minime obbli-gatorie in materia di sicurezza sul lavoro;• poter fornire apposita certificazione di regolaritàcontributiva (mod. DURC).

Sul sito INAIL è stato pubblicato il calendario di tuttigli step per l’accesso alle agevolazioni al Bando ISIInail 2019.

Il calendario è così articolato:1. apertura della procedura informatica per la com-pilazione della domanda: 16 aprile 2020;2. chiusura della procedura informatica per la com-pilazione della domanda: 29 maggio 2020;3. acquisizione codice identificativo per l'inoltroonline: 5 giugno 2020;4. comunicazione relativa alle date di inoltro on-line: 5 giugno 2020.L’Ufficio Ascomfidi Nord-Ovest è a disposizione peraltre informazioni in merito ai seguenti riferimenti:

Chiara Chiavazza tel. 0173/226663e-mail [email protected] davide Paganotti tel. 0173/226671e-mail [email protected]

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iMPRese e teRRitoRio Mondo del lavoRo16

le notizie di SEGRETERIA GENERALE sul sito internet www.ACAwEb.IT

arEa formazionE

L’accordo tra la S.I.A.E. e la Fipe/Confcommercio e laFederalberghi prevede uno sconto sulle tariffe da versarealla S.I.A.E. per tutte le imprese associate che utilizzanoapparecchi musicali (televisioni, videoregistratori, filo-diffusori, impianti stereo, Juke-box, ecc.). Possono usufruire della convenzione: pubblici esercizi- alberghi - negozi - self service - grandi magazzini - pa-lestre - impianti sportivi. Presso la Segreteria A.C.A. è

disponibile la necessaria modulistica.La scadenza per il pagamento inizialmente fissata nel28 febbraio 2020 è stata prorogata al 20 marzo 2020.

Per informazionisegReteRia geneRaletel. 0173/226611e-mail [email protected]

addetti al seRvizio antinCendioin attività a RisCHio di inCendio Bassodurata: 4 ore destinatari: lavoratori incaricati al ruolo di addetti alla pre-venzione incendi in attività a rischio di incendio basso.obiettivo: il corso si sviluppa sulla base dell’acquisizionedelle competenze fondamentali per l’attuazione delle mi-sure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestionedelle emergenze in attività a rischio d’incendio basso (D.M.10/03/1998).quando: mercoledì 26/04/2020 dalle ore 19.30 alle ore23.30.

addetti ai lavoRi elettRiCi -  nuova norma Cei 11 - 27durata: 16 ore.destinatari: tutti i lavoratori coinvolti nell'esecuzione di la-vori nei quali l'operatore può essere esposto a rischi elet-trici e tutti gli operatori che svolgono lavori con accesso aparti potenzialmente in tensione.obiettivo: conferire ai soggetti interessati il necessario ri-conoscimento di Persona esperta (PES), Persona avvertita(PAV) e Persona idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI). quando: lunedì 30/03 e mercoledì 01/04/2020 orario 9.00– 13.00 e 14.00 – 18.00.

ResPonsaBile seRvizio PRevenzionee PRotezione dai RisCHi(RsPP) – RisCHio Bassodurata: 16 ore.destinatari: datori di lavoro che adempiono al ruolo di Re-sponsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai ri-schi an attività a rischio basso (art. 34 D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i.).obiettivo: obiettivo del corso è fornire ai Datori di Lavoroche intendono svolgere direttamente i compiti propri delServizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DLSPP) laformazione indispensabile circa la prevenzione, la sicu-rezza e la salute nei luoghi di lavoro e le novità della vigentenormativa. quando: lunedì e mercoledì dal 15/04/2020 al 27/04/2020orario 19.30 – 23.30.

foRMazione siCuRezza lavoRatoRiBasso RisCHiodurata: 8 ore.destinatari: tutti i lavoratori, esclusi i coadiuvanti di ditteindividuali e i lavoratori agricoli stagionali, appartenenti allacategoria basso rischio di cui all’Allegato 2 dell’AccordoStato – Regioni del 21 dicembre 2011. obiettivo: l'obiettivo del corso è di fornire una formazionesufficiente ed adeguata al lavoratore in materia di sicurezzae di salute in aziende con classe di rischio basso, con par-ticolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle propriemansioni. (Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).quando: martedì 24 marzo 2020 orario 9.00 – 13.00 e14.00 – 18.00.

Per informazioni ed iscrizioniuffiCio foRMazionetel. 0173/226691e-mail [email protected]

s.i.a.e. - sConti PeR i soCi a.C.a. - PRoRoga al 20 MaRzo 2020

SEgrEtEria gEnEralE

siCuRezza sul lavoRo: i PRossiMi CoRsi in PaRtenza

le notizie di AREA CREDITO sul sito internet www.ACAwEb.IT

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iMPRese e teRRitoRio 17Mondo del lavoRo

MaRzo

lunedì 16Ritenute – Versamento ritenutesu redditi da lavoro dipendente eassimilati, lavoro autonomo,provvigioni, corrispettivi per con-tratti d’appalto nei confronti dicondomini nonché sull’ammon-tare dei canoni / corrispettivi re-lativi ai contratti di locazionebreve (febbraio 2020).iva – Liquidazione e versamento(febbraio 2020).Versamento imposta a saldo risul-tante da dichiarazione annualeIVA relativa al 2019.iMPosta sugli intRatteni-Menti.ContRiButi PRevidenziali –Versamento contributi febbraio2020: INPS lavoratori dipendenti- INPS Gestione ex ENPALS lavo-ratori dello spettacolo - Gestioneseparata INPS committenti -INPGI giornalisti professionisti.Versamento contributi manodo-pera agricola III trimestre 2019.Conguaglio sostitutid’iMPosta.tassa annuale liBRi Con-taBili e soCiali.iMPosta di soggioRno.

MeRColedì 25elenCHi intRastat.

MaRtedì 31CeRtifiCazioni utili - Conse-gna ai percettori delle certifica-zioni relative agli utili corrispostinel 2019.Cu 2020 sintetiCa redditi dalavoro dipendente e assimilati,redditi diversi e da locazionebreve percepiti nel 2019 - Conse-gna.denunCia unieMens.fiRR - Versamento contributo an-

nuale.liBRo uniCo.vaRiazione dati Mod. eas.

aPRile

veneRdì 10inPs - Versamento contributi pre-videnziali per il personale dome-stico (I trimestre 2020).fondo negRi Besusso Pa-stoRe.CoMuniCazione oPeRa-zioni in Contanti legateal tuRisMo (ContRiBuentiMensili).

giovedì 16Ritenute – Versamento ritenutesu redditi da lavoro dipendente eassimilati, lavoro autonomo,provvigioni, corrispettivi per con-tratti d’appalto nei confronti dicondomini nonché sull’ammon-tare dei canoni / corrispettivi re-lativi ai contratti di locazionebreve (marzo 2020).iva – Liquidazione e versamento(marzo 2020).addizionali (marzo 2020).

iMPosta sugli intRatteni-Menti.ContRiButi PRevidenziali -Versamento contributi marzo2020: INPS lavoratori dipendenti- INPS Gestione ex ENPALS lavo-ratori dello spettacolo - Gestioneseparata INPS committenti -INPGI giornalisti professionisti.iMPosta di soggioRno.

lunedì 20PREVINDAI E PREVINDAPI - Ver-samento contributi integrativi perdirigenti industriali (I trim. 2020).iMPosta di Bollo.CoMuniCazione oPeRa-zioni in Contanti legateal tuRisMo (contribuenti tri-mestrali) - Presentazione telema-tica Mod. Polivalente (quadroTU) da parte di commercianti alminuto ed agenzie di viaggio,che eseguono la liquidazione IVAtrimestrale, per comunicare i cor-rispettivi (superiori ad euro15.000,00) relativi ad operazioniin contanti effettuate nell’anno2019 da parte di turisti apparte-nenti all’UE (non residenti in Ita-lia) ed extraUE.

GLI UFFICI DEL SERVIZIO PAGHE DELL’A.C.A. SONO A DISPOSIZIONEPER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI AI SEGUENTI RECAPITI:

TEL. 0173/226611 - FAX 0173/362139

E-MAIL: [email protected] SITO INTERNET: www.acaweb.it

prinCipali SCaDEnzE Di marzo-aprilE 2020agEnDa

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