Sistema di regolamento lordo BI-REL/TARGET Guida per gli...

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Sistema di regolamento lordo BI-REL/TARGET Guida per gli aderenti Sezione I Caratteristiche del sistema BI-REL 3° aggiornamento - ristampa integrale Roma - Novembre 2000

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Sistema di regolamento lordo BI-REL/TARGETGuida per gli aderenti

Sezione ICaratteristiche del sistema BI-REL

3° aggiornamento - ristampa integrale

Roma - Novembre 2000

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Premessa..........................................................................................................................................5

1. Il sistema di regolamento lordo BI-REL ...................................................................................8

2. Convertitore ................................................................................................................................9

3. Depositi e anticipazioni............................................................................................................10

4. Architettura dei conti ...............................................................................................................11

4.1. Conto di gestione ...................................................................................................................124.1.1. Conto di riserva.....................................................................................................................................................................134.1.2. Conto di anticipazione infragiornaliera in conto corrente ..............................................................................................14

4.2. “Altri conti” ............................................................................................................................14

5. Procedure di scambio all’ingrosso...........................................................................................15

6. Partecipazione al sistema di regolamento lordo BI-REL.......................................................16

7. Adempimenti preordinati al perfezionamento dei rapporti con la Banca d’Italia...............19

7.1. Soggetti con sede legale all’estero ........................................................................................20

7.2. Accesso remoto al sistema BI-REL ......................................................................................21

8. Definizione dei rapporti contrattuali relativi al conto di gestione.......................................22

8.1. Deposito in conto corrente a gestione accentrata (conto di riserva) ....................................22

8.2. Anticipazione infragiornaliera in conto corrente....................................................................238.2. 1. Costituzione delle garanzie per operazioni di anticipazione infragiornaliera ..............................................................248.2.2. Mancato rientro dall’utilizzo dell’anticipazione infragiornaliera in conto corrente ....................................................27

8.3. Trasferimento del conto di gestione ......................................................................................27

9. Sospensione, esclusione, recesso, risoluzione del rapporto....................................................28

10. Deposito in conto corrente libero a gestione locale..............................................................29

11. Modalità di adesione alle procedure di scambio all’ingrosso ..............................................30

12. Altre operazioni ......................................................................................................................31

13. Abilitazione all’utilizzo dei canali telematici di BI-REL ....................................................31

14. Comovimentazione..................................................................................................................32

15. Giornata operativa..................................................................................................................34

16. Liste di attesa ..........................................................................................................................36

17. Movimentazione dei conti.......................................................................................................39

17.1. Elaborazioni automatiche ......................................................................................................40

17.2. Canali telematici...................................................................................................................40

17.3. Filiali della Banca d’Italia .....................................................................................................40

18. Causali e date valuta..............................................................................................................47

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19. Prenotazione del contante......................................................................................................47

20. Interessi ...................................................................................................................................48

21. Tariffe......................................................................................................................................48

21.2. Scritturazione delle tariffe relative alle incapienze nella “Titoli” e nella “Recapiti” .........51

22. Chiusura dei conti ..................................................................................................................51

23. Informativa..............................................................................................................................53

23.1 Filiali della Banca d’Italia ......................................................................................................53

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Premessa

Il sistema di Regolamento lordo BI-REL costituisce parte integrante di TARGET (Trans-europeanAutomated Real-time Gross settlement Express Transfer system),il sistema europeo di regolamentolordo in tempo reale a supporto della politica monetaria e dell’integrazione dei mercati monetari del Si-stema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).TARGET è un sistema decentrato costituito dai sistemi diregolamento lordo nazionali, dall’ECB Payment Mechanism (EPM)1 della BCE e da un insieme di in-frastrutture tecniche e procedure comuni (Interlinking) atte a fornire un unico “sistema” perl’esecuzione dei pagamenti. In tale ambito, le BCN svolgono oltre alla tradizionale funzione di Agente diregolamento anche quella di Agente dei pagamenti (Per l’operatività cross-border nel sistema TARGETcfr. la II Sezione della presente Guida).

Nel corso dei due anni trascorsi dall’avvio della Terza fase dell’Unione economica e monetaria(U.E.M.) la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) che hanno adottatol’euro come valuta nazionale (Eurosistema) hanno introdotto alcuni emendamenti alle regole di funzio-namento del sistema TARGET. Essi sono stati recepiti in un nuovo testo della TARGET Guideline chedisciplina il funzionamento del sistema TARGET e alla quale si devono conformare le regole di funzio-namento dei sistemi RTGS nazionali. La disciplina relativa al sistema di regolamento lordo italiano BI-REL è stata conseguentemente aggiornata. In particolare:

- è stato introdotto uno schema di rimborso al quale i partecipanti potranno ricorrere in caso di man-cato buon fine di ordini di pagamento (domestici e cross-border) dovuto a malfunzionamenti del si-stema. Il rimborso potrà essere chiesto a condizione che per effetto di tali malfunzionamenti i parte-cipanti abbiano fatto ricorso alle standing facilities dell’Eurosistema (ove controparti per le opera-zioni di politica monetaria);

- al fine di ridurre il rischio legale derivante dalla partecipazione a BI-REL di soggetti con sede legaleall’estero è stato introdotto, come ulteriore criterio di accesso al sistema, il rilascio di due pareri le-gali – il Capacity opinion e il Country opinion – relativi, rispettivamente, alla capacità del parte-cipante di assumere e adempiere le obbligazioni sorte in base alle regole di funzionamento di BI-REL e agli aspetti della legislazione del paese di origine del partecipante rilevanti per il sistema;

- è stato ridefinito il calendario TARGET e, di conseguenza, il calendario operativo di BI-REL, al fi-ne di ricomprendere tra i giorni di chiusura giornate che costituiscono festività nazionali per la mag-gior parte dei paesi membri.

A seguito delle recenti modifiche al regime europeo della riserva obbligatoria, le quali non consen-tono alle banche di effettuare segnalazioni di rettifica dell’aggregato soggetto dopo la c.d. data di“congelamento”(cfr. “Strumenti di politica monetaria dell’eurosistema- Guida per gli operatori”), a par-tire dal 27 dicembre p.v. le rettifiche di scritturazioni errate nei conti aperti in BI-REL, non saranno più

1 Trattasi della procedura per l’elaborazione dei pagamenti della Banca Centrale Europea.

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effettuate dalle Filiali con la valuta del giorno in cui si è verificata la scritturazione errata (valuta anterga-ta), ma con la valuta del giorno di regolamento (valuta stesso giorno).

Nell’ottica di accrescere l’efficienza del sistema è stata introdotta la possibilità di eseguirenell’ambito del sistema BI-REL operazioni telematiche attraverso la messaggistica S.W.I.F.T. che si af-fianca a quella R.N.I. - BI-REL senza sostituirla. L’affiancamento al canale telematico domestico (RNI-BI-REL) di un ulteriore canale telematico in uso a livello internazionale (S.W.I.F.T.) ha l’obiettivo di fa-vorire la partecipazione in via remota a BIREL da parte di soggetti insediati nello Spazio EconomicoEuropeo; al fine di garantire lo scambio di messaggi tra soggetti che aderiscono a canali telematici diver-si, la procedura BI-REL prevede un servizio di conversione tra i rispettivi protocolli.

In considerazione dell’evoluzione in atto nell’operatività delle banche, proiettate nell’offerta diservizi alla clientela pur in assenza di proprie dipendenze sul territorio, è stato eliminato il vincolo checircoscriveva la possibilità di prelevare all’ambito territoriale della Filiale della Banca d’Italia.

I soggetti con sede legale nello Spazio Economico Europeo potranno disporre di più conti in BI-REL intestati, rispettivamente a una succursale/struttura operativa insediata in Italia e/o direttamente alladirezione generale/amministrazione centrale che opera per via remota, in regime di libera prestazione diservizi, in ragione della specificità della rispettiva operatività. Il conto aperto all’aderente remoto, peral-tro, deve essere esclusivamente finalizzato ad attività afferenti al sistema dei pagamenti, mentre quelloaperto alla succursale può essere utilizzato anche ai fini del rispetto dell’obbligo di riserva.

L’attivazione del nuovo sistema di regolamento telematico D.V.P.- EXPRESS gestito dalla MonteTitoli S.p.A., che consente di regolare operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari in tempo reale, hareso necessari alcuni interventi alla procedura che gestisce il sistema BI-REL, nell’ottica di assicurareadeguati livelli operativi e informativi agli operatori che se ne avvarranno. Sono stati conseguentementedelineati i criteri (causali, priorità e tariffe) con i quali è gestito il regolamento telematico del contante re-lativo alle operazioni della specie.

Nell’ottica di razionalizzare il quadro normativo di BI-REL, nella presente “Guida” sono state ri-portate anche le disposizioni relative alle procedure di scambio all’ingrosso, nell’ambito delle quali ven-gono trattate le operazioni interbancarie (domestiche e cross-border) disposte dalla clientela per importirilevanti.

La Guida viene integralmente rivista alla luce del nuovo contesto. Essa è ora articolata in tre sezioni:la prima è finalizzata a fornire le caratteristiche del sistema di regolamento lordo BI-REL e le modalitàper aderirvi; in essa sono tra l’altro contenuti i nuovi schemi contrattuali che gli operatori devono sotto-scrivere per la partecipazione a BI-REL. La seconda sezione delinea le caratteristiche del sistemaTARGET e le informazioni necessarie per avvalersene in maniera efficiente, fornendo una visione chiara

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degli aspetti comuni e di quelli specifici di ciascun paese. La terza, infine, dedicata all’utilizzo dei canalitelematici di BI-REL contiene, per ciascuno di essi, la descrizione delle rispettive funzionalità e il trac-ciato dei singoli messaggi.

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1. Il sistema di regolamento lordo BI-REL

Il sistema di regolamento lordo BI-REL consente agli operatori di regolare i singoli pagamenti di-rettamente nei conti di gestione in euro detenuti dai medesimi presso la Banca d’Italia, assicurandonel’immediata disponibilità.

La procedura BI-REL gestisce il regolamento nei conti di gestione:a) delle operazioni domestiche disposte direttamente dagli operatori in via telematica tramite la

Rete Nazionale Interbancaria (di seguito R.N.I.) e/o la Rete S.W.I.F.T.;b) delle operazioni rivenienti dalle “Elaborazioni automatiche” della Banca d’Italia e dal Sistema

informativo estero (S.I.E.);c) delle operazioni originate dalle Filiali dell’Istituto;

d) dei saldi multilaterali della compensazione nazionale dei recapiti (di seguito Recapiti);e) dei saldi multilaterali del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti

finanziari (di seguito Liquidazione titoli);f) del contante delle operazioni su strumenti finanziari regolate su base lorda attraverso il sistema

D.V.P. – EXPRESS (di seguito servizio EXPRESS), gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;g) delle operazioni perfezionate sul mercato telematico dei depositi interbancari (M.I.D.);h) delle operazioni rivenienti dalle procedure di scambio “Girofondi in lire/euro di conto estero e

controvalore in lire/euro delle operazioni in cambi (G.E.C.)”, “Bonifici di importo rilevante(B.I.R.) “ e ” Bonifici di conto estero (BO.E)”;

i) delle operazioni transfrontaliere ( c.d. cross-border) eseguite nel sistema TARGET via R.N.I.e/o S.W.I.F.T..

Il regolare funzionamento del sistema è agevolato dall’offerta di liquidità infragiornaliera da partedella Banca d’Italia, nella forma dell’anticipazione infragiornaliera garantita da attività idonee. I parteci-panti al sistema possono altresì mobilizzare l’intera riserva obbligatoria su base giornaliera.

Per aumentare la flessibilità del sistema nel regolamento delle singole operazioni, ciascun conto digestione dispone di un meccanismo di riproposizione automatica delle operazioni temporaneamente pri-ve di copertura (c.d. liste di attesa).

Lo smaltimento delle liste di attesa avviene in base alla priorità assegnata a ciascuna operazionein relazione alla sua tipologia. Nell’ambito della stessa priorità, lo smaltimento segue l’ordine cronolo-gico di immissione delle operazioni in lista di attesa (c.d. sistema F.I.F.O. first in first out). Allo scopodi favorire il regolare funzionamento del sistema, la Banca d’Italia può attivare - di norma in momentidefiniti della giornata operativa - un processo di ottimizzazione che agevoli il regolamento del maggiornumero possibile di operazioni in lista di attesa (F.A.F.O. first available first out).

La struttura informativa di BI-REL consente ai partecipanti - se abilitati ad utilizzare i canali te-lematici di BI-REL - di conoscere in tempo reale, mediante un sistema di notifiche, la situazione deipropri conti (R.N.I. e/o S.W.I.F.T.) e delle relative liste di attesa ( solo R.N.I. ) (cfr. Sezione III).

La giornata operativa si articola in fasi successive, ognuna delle quali ha termine in “momenti in-termedi di chiusura” (c.d. cut-off time). In corrispondenza dei primi due cut-off sono inviati al regola-

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mento i saldi multilaterali della “Recapiti” e quelli della “Liquidazione titoli”. I cut-off time successivi -comuni a tutti i sistemi di regolamento lordo componenti o collegati al TARGET- individuano il termineultimo per l’esecuzione delle operazioni per conto della clientela e di quelle interbancarie, nonché perrichiedere operazioni di rifinanziamento marginale e costituire depositi overnight.

Il sistema di regolamento lordo si completa con una serie di funzionalità volte ad attribuire maggiorecorrentezza all’operatività dei partecipanti. Con la comovimentazione , il titolare di un conto di gestionepuò estendere la facoltà di movimentare il medesimo ad un altro intestatario di conto di gestione, purchéabilitato ad utilizzare la messaggistica R.N.I.-BI-REL e/o la messaggistica S.W.I.F.T., ferma restandola responsabilità del comovimentato per le obbligazioni connesse con la titolarità del conto. La prenota-zione del contante consente al titolare di un conto di gestione di vincolare le disponibilità sullo stessoper soddisfare le proprie esigenze di cassa.

La partecipazione al sistema di regolamento lordo BI-REL è consentita esclusivamente alle ban-che, agli enti creditizi non bancari, alle imprese di investimento, agli enti del settore pubblico e ai soggettiche offrono servizi di compensazione o di regolamento ed è subordinata:a) al possesso di specifici requisiti (cfr. il paragrafo 6);b) alla titolarità di un conto di riserva, quale componente essenziale del conto di gestione che funge

da conto di regolamento nel sistema BI-REL.

La Banca d’Italia può sospendere la partecipazione al sistema di regolamento lordo di un titolaredi conto di gestione o escludere il medesimo dal sistema in parola qualora la partecipazione possaostacolare ovvero abbia ostacolato il regolare funzionamento del sistema.

2. Convertitore

La procedura BI-REL opera esclusivamente in euro. Nel periodo di transizione alla moneta unica(c.d. changeover), la procedura BI-REL offre un meccanismo di conversione automatica (c.d. conver-titore) che consente di immettere nel sistema di regolamento lordo operazioni denominate in euro o inlire, provvedendo in quest’ultimo caso a convertire automaticamente in euro gli importi originari. Benefi-cia del convertitore anche la prenotazione del contante, se eseguita via R.N.I.(1).

La conversione in euro delle operazioni espresse in lire avviene con i seguenti criteri:a) la conversione è eseguita al tasso irrevocabilmente fissato dal Consiglio dell’Unione europea con ap-

posito regolamento; il tasso di conversione si compone di sei cifre significative ed è definito nel for-mato “incerto per certo” per esprimere il prezzo in lire di 1 euro;

b) il tasso di conversione non viene arrotondato o troncato all’atto della conversione;c) non viene utilizzato un tasso inverso derivato dal tasso di conversione;

1 Il convertitore non provvede a effettuare la conversione della prenotazione disposta in lire tramite le Filiali della

Banca d’Italia. In questo caso, la conversione viene effettuata dalla Filiale interessata.

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d) gli importi ottenuti dopo la conversione dalle lire all’euro sono arrotondati per eccesso o per difettoal centesimo più vicino; se l’applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà,la somma viene arrotondata per eccesso.

L’informativa concernente i movimenti prodotta per gli operatori (estratti-conto, notifiche via R.N.I.- BI-REL ovvero via S.W.I.F.T., partitario giornaliero, ecc.) espone i relativi importi in euro e, qualorail movimento immesso in BI-REL sia denominato in lire, lo espone anche in tale valuta.

3. Depositi e anticipazioni

Le operazioni di deposito e di anticipazione presso la Banca d’Italia sono disciplinate:- dallo Statuto del S.E.B.C.;- dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;- dal codice civile;- dallo Statuto della Banca d’Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e successi-

ve modificazioni e integrazioni (di seguito Statuto);- dalla normativa della Banca d’Italia.

Le operazioni di deposito e di anticipazione perfezionate con la Banca d’Italia possono perseguireobiettivi di politica monetaria, essere volte ad agevolare il regolare funzionamento del sistema dei paga-menti ovvero rispondere ad altre finalità istituzionali.

a) Operazioni di politica monetaria

Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del S.E.B.C. la Bancad’Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo Statuto dello stesso. Quest’ultimo con-sente di:

- aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettarecome garanzia attività idonee, ivi compresi i titoli scritturali;

- effettuare operazioni di credito con istituzioni creditizie ed altri operatori di mercato, erogando iprestiti sulla base di adeguate garanzie.

Le operazioni di deposito e di anticipazione perfezionate con la Banca d’Italia nell’ambito della po-litica monetaria unica del S.E.B.C. o ad essa connesse includono:

- le operazioni su iniziativa delle controparti (c.d. standing facilities): deposito overnight e rifinan-ziamento marginale;

- i depositi a tempo determinato;- i conti correnti per la gestione dei margini di variazione concernenti le operazioni di mercato

aperto. Le operazioni in questione sono disciplinate dalla specifica normativa emanata in materia dalla Ban-

ca d’Italia (cfr. “Strumenti di politica monetaria nell’eurosistema - Guida per gli operatori”).

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b) Operazioni volte ad agevolare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti

Le B.C.N. possono accordare facilitazioni al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pa-gamento efficienti e affidabili all’interno della Comunità europea e nei rapporti con i paesi terzi. Allostesso fine la B.C.E. può stabilire regolamenti e la Banca d’Italia emanare disposizioni.

In applicazione della normativa sopra richiamata le banche, gli enti creditizi non bancari, le impresedi investimento, gli enti del settore pubblico e i soggetti che offrono servizi di compensazione o di rego-lamento possono perfezionare con la Banca d’Italia operazioni di:

- deposito in conto corrente libero a gestione accentrata (conto di riserva);- anticipazione infragiornaliera in conto corrente.

c) Altre operazioni

Le B.C.N. possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto del S.E.B.C., ameno che il Consiglio direttivo della B.C.E. decida che esse interferiscono con gli obiettivi e i compitidel S.E.B.C. medesimo. La Banca d’Italia assolve compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge e puòcompiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento dei compitiad essa attribuiti in aggiunta a quelli propri del S.E.B.C. In particolare, la Banca d’Italia può riceveresomme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine.

4. Architettura dei conti

L’operatività strettamente legata al sistema di regolamento lordo in tempo reale si incentra sul con-to di gestione che funge da conto di regolamento e comprende i due conti indicati in figura. I soggettiche aderiscono a BI-REL dispongono altresì di un pool di conti denominati in euro, gestiti dalla stessaprocedura.

Al conto di gestione si aggiungono, nel pool,il conto di deposito overnight, il conto di depositoa tempo determinato, il conto di rifinanziamento marginale e gli “altri conti”.

L'architettura del pool è rappresentata graficamente come segue.

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4.1. Conto di gestione

Il conto di gestione può articolarsi nel solo conto di riserva ovvero nei conti di riserva e di anticipa-zione infragiornaliera in c/c.

I conti di riserva e di anticipazione infragiornaliera sono movimentabili tramite il conto di gestione.Quest’ultimo, qualunque sia la sua composizione, è accentrato e movimentabile in una qualsiasi giornatain cui il sistema di regolamento lordo BI-REL è operativo.

Il conto può essere movimentato attraverso i canali telematici di BI-REL ed essere utilizzato per ilregolamento telematico delle operazioni rivenienti dai mercati, dalle procedure di scambio e di trasferi-mento dei fondi e dai sistemi di compensazione e di regolamento determinati dalla Banca d’Italia e se-condo le disposizioni dalla stessa emanate. Presso le Filiali della Banca d’Italia può essere effettuataqualsiasi operazione a valere sul conto di gestione, ferma restando la competenza esclusiva della Sede diMilano per le operazioni di politica monetaria non regolate attraverso il sistema DVP-EXPRESS.

Conto di riserva

Conto di anticip. infragiornaliera

Deposito in c/c libero

Depositi integrativi

C/c per la gestione dei margini divariazione

Anticipazione ex D.M. 27.9.1974

Altri

BANCA D’ITALIA

POOL DEI CONTI

A

C

C

E

N

T

R

A

T

I

L

O

C

A

L

I

“ALTRI CONTI”CONTO DI GESTIONE

CONTO DI DEP. OVERNIGHT

CONTO DI RIFINANZIAMENTOMARGINALE

CONTO DI DEPOSITOA TEMPO DETERMINATO

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Qualora il conto di gestione si articoli nei conti di riserva e di anticipazione infragiornaliera in c/c, imovimenti sul medesimo vengono scritturati nei conti che lo compongono secondo una regola di impu-tazione automatica.

In particolare, la procedura BI-REL contabilizza gli addebitamenti attingendo alle disponibilità in-fragiornaliere del conto di gestione solo dopo l’esaurimento di quelle giornaliere. L’ordine di contabiliz-zazione è il seguente:1) conto di riserva, fino ad esaurimento delle disponibilità libere e di quelle corrispondenti alla mobiliz-

zazione della riserva obbligatoria, se esistente;2) conto di anticipazione infragiornaliera in c/c, se esistente.

Gli accreditamenti seguono l’ordine inverso.La procedura consente di eseguire discrezionalmente giroconti nell'ambito del conto di gestione,

dal conto di riserva al conto di anticipazione infragiornaliera in c/c e viceversa.Il conto di gestione usufruisce del meccanismo di riproposizione automatica delle operazioni tem-

poraneamente prive di copertura (cfr. par. 16).

4.1.1. Conto di riserva

Il conto di riserva è un deposito in conto corrente a gestione accentrata. Possono essere titolari diun conto di riserva:1) le banche e gli enti creditizi non bancari;2) le imprese di investimento, gli enti del settore pubblico e i soggetti che offrono servizi di compensa-

zione o di regolamento;

qualora in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 6.

L’apertura di un conto di riserva è chiesta per:a) costituire un deposito in conto corrente in base monetaria allo scopo di partecipare al sistema di re-

golamento lordo BI-REL e quindi al sistema TARGET;b) assolvere agli obblighi di riserva, limitatamente agli operatori che vi siano tenuti.

Ciascun soggetto può essere titolare presso la Banca d’Italia di un solo deposito in conto correntea gestione accentrata (c.d. conto di riserva), ad eccezione dei soggetti insediati nello Spazio Economi-co Europeo che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi (c.d. “accesso remoto” ) eattraverso una succursale, i quali possono essere titolari di più depositi in conto corrente a gestione ac-centrata.

Al fine di distinguere in procedura BI-REL i conti di riserva intestati a soggetti aventi diversa naturagiuridica, i conti medesimi sono denominati nel seguente modo:- conto di riserva obbligatoria per le banche e gli enti creditizi non bancari;- conto di riserva libera per gli enti del settore pubblico;- conto di riserva infruttifero per le imprese di investimento e i soggetti che offrono servizi di com-

pensazione/regolamento.Le disponibilità presenti sui conti, ivi comprese la riserva dovuta nonché l’eventuale riserva detenuta

per conto di altri soggetti (c.d. riserva indiretta), possono essere utilizzati sia dal titolare del conto di ri-serva sia dal suo eventuale comovimentatore/procuratore

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Le riserve libere depositate nel conto corrente sono remunerate al tasso di interesse stabilito dalGovernatore con proprio provvedimento; esso è attualmente pari a zero. La riserva obbligatoria è re-munerata al tasso di interesse stabilito dal Consiglio direttivo della B.C.E. con proprio regolamento.

4.1.2. Conto di anticipazione infragiornaliera in conto corrente

Il conto corrente di anticipazione infragiornaliera é aperto alle banche, agli enti creditizi non bancari,alle imprese di investimento, agli enti del settore pubblico e ai soggetti che offrono servizi di compensa-zione o di regolamento che ne facciano richiesta. I beneficiari dell’anticipazione infragiornaliera devonoessere insediati sul territorio nazionale; per i soggetti che offrono servizi di compensazione o di regola-mento la concessione è subordinata alla preventiva approvazione della B.C.E..

La linea di credito – generalmente illimitata a fronte di attività idonee sottostanti - è volta ad agevo-lare l’esecuzione dei pagamenti interbancari nel sistema di regolamento lordo BI-REL.

Ciascun operatore può essere titolare di un solo conto della specie. Sulle operazioni di anticipazio-ne infragiornaliera non è prevista la corresponsione di interessi.

Per le controparti abilitate al rifinanziamento marginale il mancato rimborso dell’operazione entrola fine della giornata viene considerato automaticamente come una richiesta di rifinanziamento marginale.

Per le SIM e per le imprese di investimento richiesta la stipula di un accordo con una controparteammessa al rifinanziamento marginale che obbliga inderogabilmente quest’ultima a rimborsare a finegiornata l’eventuale saldo a debito del conto di anticipazione infragiornaliera dei soggetti stessi. La Ban-ca d’Italia può concedere il credito infragiornaliero alle SIM e alle imprese di investimento titolari di unconto di riserva, che non abbiano stipulato tale accordo, a condizione che abbiano un conto presso undepositario centralizzato; la Banca d’Italia fissa limiti operativi all’utilizzo del finanziamento infragiorna-liero da parte di questi soggetti, nella forma di un massimale sull’importo concesso o di un termine orarioanticipato rispetto a quello ordinario. In ogni caso, per tutti i soggetti detentori di un conto di anticipa-zione infragiornaliera non abilitati al rifinanziamento marginale il mancato rimborso comportal’applicazione di una penale (cfr. il paragrafo 8.2.2).

L’utilizzo della linea di credito può essere sospeso dalla Banca d’Italia fino a nuovo avviso per ilsingolo operatore o per l’intero sistema.

4.2. “Altri conti”

Gli operatori dispongono, nell'ambito del pool dei conti, di "altri conti" di natura locale, movimen-tabili dalla sola Filiale della Banca d’Italia che ne ha curato l’apertura. La movimentazione tramite Filialedei conti della specie è pertanto possibile solo nelle giornate operative di BI-REL lavorative per le sin-gole Filiali detentrici dei conti medesimi e nei limiti degli orari operativi di queste ultime (cfr. il paragrafo17.3 ).

I conti della specie non usufruiscono del meccanismo di riproposizione automatica delle operazionitemporaneamente prive di copertura (liste di attesa).

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Gli "altri conti" comprendono il conto per le anticipazioni ex D.M. 27 settembre 1974, il contocorrente per la gestione dei margini di variazione, nonché un insieme di conti di deposito. Questi ultimipossono essere intestati a operatori istituzionali e a privati e annoverano:a) i depositi in conto corrente liberi a gestione locale; tali depositi sono remunerati al tasso di interesse

stabilito dal Governatore (1);b) i depositi connessi con l’esercizio della politica monetaria: conto corrente per la gestione dei margini

di variazione(2) e deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale aperto in caso disospensione/esclusione dal sistema di regolamento lordo BI-REL;

c) i depositi accesi d'ufficio (es.: conti disponibili e indisponibili; tra questi ultimi i depositi integratividella riserva obbligatoria da costituire nel caso di mancato rispetto dell’obbligo medio di riserva e diapplicazione della relativa sanzione), per disposizioni di legge (es.: depositi ex art. 48 Legge Cam-biaria) o per disposizioni interne (es.: depositi per assegnazioni presso le Stanze).

5. Procedure di scambio all’ingrosso

Le procedure di scambio all’ingrosso trattano le operazioni interbancarie disposte dalla clientela perimporti rilevanti, nonché il trasferimento di fondi tra operatori. Il regolamento dei relativi flussi avvienedirettamente in BI-REL. Le procedure in parola sono costituite da:• B.I.R. (Bonifici di Importo Rilevante);• BO.E. (Bonifici Esteri);• G.E.C. (Giri in lire di Conto Estero e Operazioni in Cambi).

In particolare in:1. B.I.R. - possono essere trattati i trasferimenti domestici di fondi in lire o in euro, effettuati fra i par-

tecipanti per ordine e/o a favore di clientela residente (privati e imprese) di importo pari o superiorea lire 500 milioni o all’equivalente in euro, nonché quelli di importo inferiore, purché da regolarenella medesima giornata (c.d. urgenti);

2. BO.E. - possono essere trattati i trasferimenti domestici di fondi in lire o in euro senza limite di im-porto, effettuati fra partecipanti per ordine e/o a favore di clientela, per i quali l’ordinante e/o il be-neficiario siano soggetti non residenti. La medesima procedura viene utilizzata in ambito TARGETper l’esecuzione di pagamenti cross-border in euro effettuati fra partecipanti per ordine e/o a fa-vore di clientela (privati e imprese);

3. G.E.C. - possono essere trattati trasferimenti domestici di fondi in lire o in euro di conto estero econtrovalore in lire o in euro delle operazioni in cambi effettuati fra partecipanti. La medesima pro-cedura viene utilizzata in ambito TARGET per l’esecuzione di trasferimenti cross-border di fondi ineuro fra partecipanti senza limite di importo, non effettuati per ordine e/o a favore di clientela (privatie imprese).

Le procedure BO.E-TARGET e G.E.C.-TARGET sono utilizzate anche per veicolare i pagamentitra soggetti insediati e soggetti che accedono al sistema di regolamento lordo BI-REL in via remota

1 Cfr. il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 3 dicembre 1998.2 Cfr. la normativa in materia della Banca d’Italia.

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qualora essi utilizzino esclusivamente il canale telematico S.W.I.F.T.; in questo caso, BI-REL fornisceun servizio di conversione R.N.I.-S.W.I.F.T.

6. Partecipazione al sistema di regolamento lordo BI-REL

Possono partecipare a BI-REL le banche, gli enti creditizi non bancari, le imprese di investimento,gli enti del settore pubblico e i soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento. A talescopo i soggetti di cui sopra possono essere titolari presso la Banca d’Italia di un solo deposito inconto corrente a gestione accentrata (c.d. conto di riserva)ad eccezione dei soggetti insediati all’esteroche operano in Italia sia in regime di libera prestazione di servizi (c.d. “accesso remoto”) sia attraversouna succursale, i quali possono essere titolari di più depositi in conto corrente a gestione accentrata. Ilconto aperto all’aderente remoto è esclusivamente finalizzato ad attività afferenti al sistema dei paga-menti, mentre quello aperto alla succursale può essere utilizzato anche a fini dell’assolvimentodell’obbligo di riserva.

La Banca si riserva di verificare il ricorrere di tali circostanzeIl perfezionamento del relativo rapporto contrattuale è subordinato al possesso dei requisiti di se-

guito indicati per tipologia di soggetti.

a) Banche

Le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico bancario o comunque operanti in Italiaai sensi dell’art. 16 dello stesso Testo Unico (c.d. libera prestazione di servizi) possono perfezionare idepositi della specie qualora le banche medesime siano:

- sottoposte alla vigilanza di cui al titolo III, capo I, del Testo Unico bancario e, nel caso in cui ab-biano la sede legale in uno Stato diverso dall’Italia, siano assoggettate - da parte delle autoritàcompetenti di tale Stato - ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigi-lanza armonizzata nell’ambito dell’Unione europea/Spazio economico europeo(1) ovvero a formedi vigilanza a questa equivalenti;

- insediate con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una suc-cursale(2) - debitamente autorizzata ove richiesto - nel territorio di uno Stato appartenente alloSpazio economico europeo, nel caso in cui tali banche abbiano la sede legale in uno Stato diversodall’Italia e operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi (c.d. accesso remoto a BI-REL).

1 Vigilanza armonizzata in base alla direttiva del Consiglio della Comunità europea del 20 marzo 2000 - direttiva

2000/12/CE in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 26 maggio 2000 . Lo Spazio economico europeo com-prende gli Stati membri dell’Unione europea (Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Ge r-mania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Granducato delLussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica portoghese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia), nonché la Repubblica d’Islanda, il Principato delLiechtenstein e il Regno di Norvegia.

2 Per succursale deve intendersi una sede che costituisce parte - sprovvista di personalità giuridica - della banca eche effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca medesima. La direzione generale/amministrazionecentrale non rientra nella definizione di succursale.

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b) Enti creditizi non bancari

Possono partecipare a BI-REL i soggetti inclusi nell’elenco di cui all’art. 2, paragrafo 3, della diret-tiva del Consiglio della Comunità europea del 20 marzo 2000 (direttiva 2000/12 CEE in Gazzetta Uffi-ciale della Comunità europea del 26 maggio 2000) e successive modifiche , qualora siano:- assoggettati - da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale - ad alme-

no una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell’ambitodell’Unione europea/Spazio economico europeo ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;

- insediati con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una suc-cursale - debitamente autorizzata ove richiesto - nel territorio di uno Stato appartenente allo Spa-zio economico europeo, nel caso in cui tali enti abbiano la sede legale in uno Stato diversodall’Italia e svolgano la propria attività in Italia senza avervi stabilito succursali (c.d. accesso re-moto a BI-REL).

c) Imprese di investimento

Il perfezionamento dei depositi della specie è consentito:1) alle società di intermediazione mobiliare iscritte all’albo di cui all’art. 20 del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58 (di seguito Testo Unico sulla finanza), autorizzate a prestare i servizi di investi-mento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) o c) del medesimo Testo Unico;

2) alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie iscritte all’albo di cui all’art. 20 del Te-sto Unico sulla finanza ovvero nell’elenco allegato al medesimo qualora tali soggetti:

- operino in Italia ai sensi degli artt. 27 e 28 del Testo Unico sulla finanza nel caso - rispettiva-mente - di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

- siano autorizzati a esercitare almeno uno dei servizi di investimento di cui ai punti 2, 3 e 5 dellaSezione A dell’Allegato del Testo Unico sulla finanza (esecuzione per conto terzi di ordini inrelazione a uno o più strumenti indicati nella Sezione B dello stesso Allegato, negoziazione perconto proprio di tutti gli strumenti indicati nella sezione B, assunzione a fermo per tutte o peralcune emissioni degli strumenti indicati nella Sezione B e collocamento di tali emissioni);

- siano assoggettati - da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale -alle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata in base alla direttiva delConsiglio delle Comunità europee del 10 maggio 1993(1) ovvero a forme di vigilanza a questaequivalenti;

- siano insediati con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almenouna succursale(2) - debitamente autorizzata ove richiesto - nel territorio di uno Stato apparte-nente allo Spazio economico europeo, nel caso in cui tali soggetti svolgano la propria attività inItalia senza stabilimento di succursali (c.d. accesso remoto a BI-REL).

1 Direttiva 93/22/CEE in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell’11 giugno 1993, n. L 141.2 Per succursale deve intendersi una sede di attività che costituisce una parte - priva di personalità giuridica -

dell’impresa di investimento e che fornisce servizi di investimento per i quali l’impresa di investimento medesima èstata autorizzata. La direzione generale e l’amministrazione centrale non rientrano nella definizione di succursale.

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d) Enti del settore pubblico

Il perfezionamento dei depositi della specie è consentito:1. ai Ministeri del Tesoro o organi equivalenti dei governi centrali o regionali degli Stati membri

dell’Unione europea, se attivi nei mercati monetari;2. agli enti del settore pubblico di seguito indicati(1), se autorizzati a detenere conti per la cliente-

la:-istituzioni e organi della Comunità europea;-amministrazioni statali, enti regionali e locali, altri enti pubblici, altri organismi di diritto pubbli-co e imprese pubbliche, purché appartenenti ai settori pubblici degli Stati membri dell’Unioneeuropea.Per impresa pubblica deve intendersi(2) qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti terri-toriali possano esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante per la strutturaproprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina. L’influenza dominante èpresunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardidell’impresa:- detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa, oppure- dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall’impresa, op-

pure- possano designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o

di vigilanza dell’impresa.

I soggetti in parola possono perfezionare un rapporto di partecipazione al sistema BI-REL a pre-scindere dalla presenza o meno (c.d. accesso remoto a BI-REL) di una loro struttura operativa nel ter-ritorio della Repubblica italiana.

e) Soggetti che offrono servizi di compensazione/regolamento

I soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento possono perfezionare i depositidella specie solo nel caso in cui:

- siano insediati con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno unastruttura operativa - debitamente autorizzata ove richiesto - nel territorio di uno Stato apparte-nente allo Spazio economico europeo;

- offrano i servizi sopra indicati per il tramite di detta direzione generale/amministrazione centraleovvero di detta struttura operativa;

- siano sottoposti alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia di cuiall’art. 77 del Testo Unico sulla finanza e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art.146 del Testo Unico bancario e, nel caso in cui abbiano la propria sede legale in uno Stato diver-

1 Cfr. art. 3 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993, n. 3603/93 in Gazzetta Uffi-

ciale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L 332.2 Cfr. art. 8 del regolamento richiamato nella nota precedente.

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so dall’Italia, siano sottoposti - da parte delle autorità competenti di tale Stato - a forme di super-visione equivalenti.

I soggetti della specie possono pertanto accedere anche per via remota a BI-REL.

7. Adempimenti preordinati al perfezionamento dei rapporti con la Banca d’Italia

Il perfezionamento dei singoli rapporti con la Banca d’Italia richiede la stipula di appositi contratti,diversi in funzione della tipologia di conto richiesta.

In generale, il singolo rapporto si perfeziona con lo scambio di lettere-contratto tra la Bancad’Italia e il richiedente. Quest’ultimo deve consegnare direttamente a mano, tramite corriere ovvero in-viare per posta alla competente Filiale della Banca d’Italia la lettera-contratto con la quale chiede ilperfezionamento dell’operazione prescelta, elegge un domicilio speciale(1) e rende noti l’indirizzo telex -qualora esistente - e quello fax(2) ai quali ricevere le comunicazioni della Banca d’Italia concernenti ilrapporto. Alla richiesta è allegata la convenzione che disciplina lo specifico rapporto e che costituisceparte integrante della lettera-contratto stessa.

Il richiedente non può farsi rappresentare da terzi nella sottoscrizione del documento, il quale deveessere firmato dal legale rappresentante del richiedente stesso; la sottoscrizione deve essere apposta siasulla richiesta sia sulla convenzione ad essa allegata ed essere ripetuta a margine di ciascun foglio.

La Banca d’Italia, ricevuta la lettera-contratto, comunica all’interessato l’esito della richiesta; in ca-so di esito positivo consegna direttamente a mano, tramite corriere ovvero invia per posta al domiciliospeciale eletto dal richiedente la propria accettazione. Per il rapporto di partecipazione al sistema BI-REL l’accettazione riporta l’indirizzo, la sigla telex - qualora esistente - e i numeri di fax della Filialedella Banca d’Italia ai quali il richiedente può inviare le comunicazioni relative allo specifico rapporto.

Gli adempimenti amministrativi sopra descritti si applicano anche all’abilitazione all’utilizzo dellamessaggistica R.N.I. - BI-REL e/o S.W.I.F.T.(cfr. Sezione III ), nonché all’iter per il perfezionamentodei rapporti di comovimentazione.

Qualora intervengano variazioni del domicilio speciale, dell’indirizzo telex e dei numeri difax specificati dalla Banca d’Italia ovvero dalla controparte, quest’ultima deve comunicare tempesti-vamente per iscritto:

- le variazioni del domicilio speciale eletto, dell’indirizzo telex e del numero di fax indicati in sede didefinizione del rapporto di partecipazione al sistema BI-REL, alla Filiale della Banca d’Italia deten-trice del proprio conto di gestione;

- le variazioni del domicilio speciale eletto per le operazioni a gestione locale alla Filiale della Bancad’Italia detentrice del relativo conto;

1 I soggetti non insediati in Italia con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale

(es. titolari di un conto di gestione che accedono per via remota a BI-REL) possono eleggere il domicilio specialeanche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessaelezione di domicilio presso la Banca d’Italia.

2 La comunicazione dell’indirizzo telex e del numero di fax è richiesta solo per i rapporti di deposito e di anticipazio-ne a gestione accentrata, nonché per le Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria eper i rapporti di comovimentazione.

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le comunicazioni devono essere consegnate direttamente a mano, tramite corriere ovvero inviate per po-sta ed essere sottoscritte dal legale rappresentante.

Le Filiali della Banca d’Italia comunicano al domicilio speciale eletto dai titolari dei conti di ge-stione in essere presso le stesse le variazioni ad esse relative; nei confronti di titolari di conti locali la co-municazione in questione verrà effettuata al variare del solo indirizzo della Filiale.

Le comunicazioni tra le Filiali della Banca d’Italia e le controparti concernenti l’estinzione dei rap-porti contrattuali (recesso, risoluzione, sospensione, ecc.) devono essere trasmesse attraverso gli stessicanali. Inoltre:- le comunicazioni della Banca d’Italia sono trasmesse al domicilio speciale eletto dalla controparte per

il rapporto che si estingue;- le comunicazioni della controparte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e trasmesse

all’indirizzo della competente Filiale della Banca d’Italia.Gli adempimenti amministrativi sopra descritti si applicano anche alla rinuncia e sospensione al-

la/dell’utilizzo dei canali telematici di BI-REL, nonché all’estinzione dei rapporti di comovimentazione.

Nei paragrafi che seguono si forniscono ulteriori indicazioni per il perfezionamento e l’estinzionepeculiari ai singoli rapporti e se ne illustrano gli aspetti contrattuali e amministrativi di maggiore rilevanza,nonché le modalità di apertura dei conti sottostanti, fermo restando che quest’ultima può avvenire nellesole giornate lavorative per le Filiali della Banca d’Italia direttamente interessate.

7.1. Soggetti con sede legale all’estero

Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere da a) a e) del paragrafo 6che abbiano la propria sede legale in un paese diverso dall’Italia, sia all’interno sia all’esterno dello spa-zio economico europeo, agli adempimenti di cui sopra si aggiunge la necessità di sottoporre alla Bancad’Italia i pareri di cui agli Allegati 3/A e 3/B dell’Allegato 3 redatti in lingua italiana. I documenti in pa-rola devono essere prodotti all’atto della richiesta di partecipazione al sistema BI-REL non solo nel ca-so in cui il soggetto operi in via remota, ma anche qualora si avvalga di strutture insediate in Italia. Nelprimo caso essi devono essere trasmessi alla Sede di Milano, nel secondo alla Filiale territorialmentecompetente. La Filiale provvede tempestivamente a trasmettere i pareri al Servizio S.D.P. che ne verifi-ca la correttezza. La produzione dei cennati documenti deve comunque aggiungersi alla documentazioneprevista per gli aderenti remoti (cfr. par. 2.3 e 2.4) qualora i soggetti interessati intendano operare contale modalità.

Il parere di cui all’Allegato 3/B deve essere redatto da un consulente legale esterno al soggetto ri-chiedente e la sua presentazione non è necessaria qualora in precedenza un partecipante provenientedallo stesso paese abbia provveduto a presentarlo. Il ricorrere di tale ipotesi viene comunicato dalla Fi-liale della Banca d’Italia all’atto della richiesta di partecipazione. Il parere deve essere aggiornato, a ca-rico di tutti i partecipanti provenienti dallo stesso paese, ogni due anni. A tal fine la Banca d’Italia. ren-

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derà nota con congruo anticipo, per il tramite delle Filiali, la scadenza del termine entro il quale deve es-sere effettuato l’aggiornamento in questione affinché i partecipanti interessati vi provvedano.

Il parere di cui all’Allegato A deve essere rilasciato in ogni caso e può essere redatto anche da unconsulente legale interno al soggetto richiedente.

7.2. Accesso remoto al sistema BI-REL

Accedono in via remota a BI-REL i soggetti insediati nello Spazio Economico Europeo che svol-gono attività sul territorio della Repubblica italiana in regime di libera prestazione di servizi, a prescin-dere dal loro insediamento in Italia con una succursale.

Il soggetto che intende operare in regime di libera prestazione di servizi deve:a) darne comunicazione alla Banca d’Italia qualora il richiedente sia un soggetto comunitario;b) ottenere l’autorizzazione della Banca d’Italia qualora il richiedente sia un soggetto extra-comunitario.

Il soggetto con sede legale all’estero che accede in via remota a BI-REL deve consegnare alla Se-de di Milano la lettera-contratto (cfr. All.1) sottoscritta dal legale rappresentante. A tal fine, il richie-dente che appartiene a uno Stato comunitario deve fornire alla Sede in questione copia conformedell’atto da cui risulta, ai sensi degli artt. 2 comma 1 lettera d) e 3 della Direttiva 68/151/CEE del 9marzo 1968, quali persone hanno il potere di obbligare il richiedente di fronte ai terzi. La copia con ladichiarazione di conformità all’originale deve essere accompagnata da una traduzione giurata in linguaitaliana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. Il richiedente appartenente aduno Stato comunitario può comunque proporre, in base al proprio diritto interno, una procedura diversada quella sopra illustrata per attestare i poteri di firma del legale rappresentante.

Il richiedente che intende accedere in via remota a BI- REL deve inoltre depositare presso la Sededi Milano della Banca d’Italia la firma del legale rappresentante; il deposito materiale della firma può es-sere sostituito con l’invio alla Sede di un atto pubblico contenente lo specimen di firma del legale rap-presentante dal quale risulti - conformemente alla legislazione dello Stato di provenienza -l’appartenenza dello specimen al legale rappresentante.

Nessuna forma di legalizzazione dell’atto pubblico redatto all’estero è necessaria nel caso in cui es-so sia stato formato in Belgio, Danimarca o Francia in virtù dell’art. 6 paragrafo 3 della Convenzione diBruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 24 aprile 1990 n. 106. Nel caso in cuitale Convenzione sia invocata in relazione ad atti pubblici redatti nel territorio di altri Stati membridell’Unione Europea, la Banca d’Italia valuterà di volta in volta i casi specifici. Nel caso in cui non possaessere invocata la Convenzione di Bruxelles e l’atto pubblico sia stato formato in uno degli Stati aderentialla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966 n.1253, in calce all’atto pubblico in questione deve essere apposta la postilla prevista dalla medesimaConvenzione, recante l’attestazione (in lingua francese) “Apostille (Convention de La Haye du 5 octo-bre 1961)”. La postilla, che attesta l’autenticità della firma e la qualifica del pubblico ufficiale che ha re-datto l’atto pubblico, deve essere rilasciata dall’autorità competente dello Stato di provenienza del do-cumento. L’elenco dei paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja è contenuto nell’Allegato 2 della Circ.N. 179 del 19 febbraio 1993 del Servizio S.D.P.. Qualora l’atto non sia redatto in uno dei paesi ade-renti alla Convenzione dell’Aja, la firma dell’autorità estera deve essere legalizzata ai sensi dell’art.17della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Ove infine ri-corrano accordi bilaterali in materia di legalizzazione tra l’Italia e lo stato di appartenenza dell’aderente

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remoto (ad esempio per la Germania, la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), trova applicazionel’accordo specifico.

8. Definizione dei rapporti contrattuali relativi al conto di gestione

8.1. Deposito in conto corrente a gestione accentrata (conto di riserva)

Per la formalizzazione del rapporto il richiedente deve trasmettere alla Filiale della Banca d’Italiaterritorialmente competente la lettera-contratto “Partecipazione al sistema BI-REL” (cfr. All. 1) sotto-scritta dal legale rappresentante, comprensiva della convenzione (All. 3) che ne costituisce parte inte-grante.

In particolare dovrà essere utilizzata la richiesta di cui:a) all’allegato 1 da parte delle banche e degli enti creditizi non bancari;a) all’allegato 2 da parte delle imprese di investimento, enti del settore pubblico e soggetti che offrono

servizi di compensazione/regolamento.

La sottoscrizione della lettera-contratto abilita il richiedente anche all’esecuzione di operazionicross-border, qualora sia stata barrata la relativa opzione nel contratto stesso.La domanda deve essere trasmessa:- alla Filiale della Banca d’Italia coesistente con la propria direzione generale/amministrazione centrale

(corrispondente per le banche alla Filiale competente per territorio ai sensi delle Istruzioni di Vigilan-za) o, in assenza di questa, con la sede legale;

- alla Filiale della Banca d’Italia coesistente con la succursale ovvero con la succursale principale, per isoggetti non aventi la sede legale e la direzione generale/amministrazione centrale in Italia, ma inse-diati nel territorio della Repubblica rispettivamente con una o più succursali; in particolare, per suc-cursale principale deve intendersi quella designata dal soggetto interessato:i. come responsabile del rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le succursali insediate

in Italia, per i soggetti sottoposti all’obbligo di riserva (cfr. “Strumenti di politica monetarianell’eurosistema- Guida per gli operatori”);

ii. a perfezionare con la Banca d’Italia il rapporto di partecipazione al sistema BI-REL, per i restantisoggetti;

- alla Sede di Milano della Banca d’Italia, nel caso di soggetti che accedono per via remota a BI-REL. La Banca d’Italia, accertato che il richiedente possieda i requisiti per partecipare al sistema BI-

REL e verificata la regolarità della documentazione prodotta, provvede all’apertura di un conto di riser-va, a comunicare al richiedente la propria accettazione e ad addebitare nel conto medesimo il canone dipartecipazione al sistema di regolamento lordo(1). La Sede di Milano della Banca d’Italia rende altresìnoti al titolare il proprio indirizzo, la sigla telex e i propri numeri di fax (2).

L’apertura del conto di riserva attiva automaticamente il conto di gestione .

1 Cfr. il paragrafo “Tariffe”. 2 Tale comunicazione non viene effettuata nel caso in cui sia già avvenuta per le Condizioni generali di contratto

per le operazioni di politica monetaria.

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8.2. Anticipazione infragiornaliera in conto corrente

Per la richiesta dell’anticipazione infragiornaliera in conto corrente, gli operatori abilitati devonopresentare alla Banca d’Italia la relativa lettera-contratto (cfr. allegato 4), nonché le norme per l'imputa-zione delle operazioni tra conto di riserva e conto di anticipazione infragiornaliera alla stessa allegate.

Verificato il possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’operazione in questione, la Bancad’Italia provvede all’apertura del relativo conto nonchè del conto in titoli a garanzia dell’operazione,dandone conferma al richiedente.

Per poter utilizzare il credito infragiornaliero, l’operatore è tenuto a depositare in garanzia attivitàidonee (cfr. “Strumenti di politica monetaria nell’eurosistema. Guida per gli operatori”).

Nell’ipotesi in cui entro il V cut off time non siano stati restituiti i fondi utilizzati, se il beneficiario è:- controparte di politica monetaria abilitata al rifinanziamento marginale, esso accede al rifinanziamento

marginale automatico, tramite la procedura che estingue l’anticipazione infragiornaliera trasforman-dola in credito overnight;

- operatore non ammesso al rifinanziamento marginale che abbia stipulato il previsto accordo con unacontroparte ammessa al rifinanziamento marginale, esso rimborsa tramite quest’ultima il saldo a de-bito del conto di anticipazione infragiornaliera.

In relazione ad esigenze di controllo della liquidità del sistema dei pagamenti, la Banca d'Italia può,d’iniziativa, nel corso della giornata operativa di BI-REL e previa comunicazione al sistema o ai singolioperatori interessati - azzerare l'ammontare del credito aperto nei confronti di tutti i beneficiaridell’anticipazione infragiornaliera o di singoli operatori.

La Banca d’Italia sospende, può sospendere o interdire ovvero interdice l’accesso della con-troparte alle operazioni di anticipazione infragiornaliera al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 21, rispetti-vamente commi 1, 2 e 3 del contratto-quadro (cfr. allegato 4).

In tutte le ipotesi di interdizione sopra richiamate la Banca d’Italia può recedere dal rapporto dianticipazione infragiornaliera con effetto immediato.

Il titolare può recedere dal rapporto di anticipazione infragiornaliera con un preavviso non inferiorea dieci giorni di calendario. La Banca d’Italia può consentire il recesso anche se comunicato con preav-visi inferiori.

Il titolare che intende esercitare il recesso deve darne comunicazione scritta alla Filiale della Bancad’Italia detentrice del relativo conto, specificando la data in cui intende procedere all'estinzione e allaconseguente chiusura del conto di deposito delle attività a garanzia.

Il rapporto di anticipazione infragiornaliera si risolve al ricorrere delle ipotesi di cui al comma 3dell’art. 22 del contratto-quadro (cfr. allegato 3).

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8.2. 1. Costituzione delle garanzie per operazioni di anticipazione infragiornaliera

Ai sensi dell’art. 18.1 del S.E.B.C. tutte le operazioni di rifinanziamento debbono essere effettuatea fronte di adeguate garanzie fornite dalle controparti sotto forma di trasferimenti di proprietà ovverosotto forma di pegno.

Il pegno sulle attività depositate a fronte delle operazioni di anticipazione infragiornaliera e di rifi-nanziamento marginale è iscritto con annotazione sul "Registro dei vincoli", producendo gli effettipropri della costituzione del vincolo.

L'annotazione sul registro della costituzione o dell'estinzione del pegno avviene automaticamente aseguito delle scritturazioni contabili di carico e scarico delle attività sui depositi a garanzia delle opera-zioni di rifinanziamento marginale e di anticipazione infragiornaliera, derivanti sia dalla movimentazionediretta via R.N.I. dei titoli da parte dei soggetti abilitati, sia dalla movimentazione tramite le Filiali dellaBanca d’Italia.

Le attività da depositare a garanzia possono essere movimentate:- direttamente tramite la R.N.I. Tale possibilità, che riguarda le attività depositate presso la Monte

Titoli favorisce un maggior grado di flessibilità operativa nella costituzione delle garanzie;- tramite la Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto di gestione ovvero tramite la Sede di Mila-

no della Banca d’Italia, in caso di malfunzionamento della RNI. Le controparti beneficiarie di un finanziamento infragiornaliero possono direttamente tramite

R.N.I., integrare il pegno, ove necessario, o sostituire le attività depositate a garanzia. In caso di mal-funzionamento della RNI, le Filiali della Banca d’Italia detentrici dei conti e la Sede di Milano dellaBanca d’Italia hanno facoltà di consentire direttamente le integrazioni del pegno e le sostituzioni delleattività depositate a garanzia.

La gestione del deposito a garanzia è affidata alla Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto dideposito.

Le attività a garanzia vengono valutate al loro valore di mercato (corso secco più eventuali inte-ressi maturati) stabilito in base al prezzo ufficiale rilevato sul mercato di riferimento stabilito dalS.E.B.C.(1).

Giornalmente la Banca d’Italia effettua una rivalutazione delle attività depositate a garanzia del cre-dito infragiornaliero.Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del valore delle attività date in ga-ranzia determinano, con effetto immediato, variazioni in aumento o in diminuzione del credito aperto uti-lizzabile.

Lo svincolo delle attività depositate a garanzia è effettuato tramite R.N.I. In caso di malfunziona-mento della R.N.I. le suddette attività possono essere svincolate tramite la Filiale della Banca d’Italiadetentrice del conto di gestione.

Le controparti del S.E.B.C. possono utilizzare attività idonee tra paesi della Unione europea.. Inparticolare le controparti insediate in Italia possono rivolgersi alla Banca d’Italia per ottenere credito a 1 I mercati di riferimento per le attività emesse in Italia sono il MOT e l’MTS.

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fronte di attività detenute presso un altro Stato membro. A tal fine è stato predisposto il Modello diBanche Centrali Corrispondenti (c.d. CCBM), nel quale ciascuna banca centrale svolge il ruolo di de-positario (“corrispondente”) nei confronti delle altre banche centrali per le attività localizzate nel proprioStato. Ciò consente che tutte le attività di primo e di secondo livello possano essere utilizzate in tutti ipaesi dell’area dell’euro (utilizzo cross-border delle attività) a garanzia di operazioni di rifinanziamentomarginale e di credito infragiornaliero (Per le operazioni di politica monetaria cfr. “Strumenti di politicamonetaria nell’eurosistema. Guida per gli operatori”).

La controparte che intende offrire attività estere a garanzia di un finanziamento infragiornaliero co-munica la lista di dette attività alla Banca d’Italia - Servizio S.D.P.. tramite l’applicazione “Messaggi li-beri di sistema” della R.N.I. (msg. A97). Nel messaggio inviato deve essere specificato:− l’operazione per cui vengono offerte le attività estere;− il codice ISIN, l’ammontare espresso in valore nominale e la valuta per ciascuna attività offerta;− il BIC code dell’operatore estero incaricato di effettuare il trasferimento (propria filiale estera o cor-

rispondente estero);− il depositario centralizzato presso cui l’attività è depositata(1);− se le attività sono offerte in predeposito.

In caso di malfunzionamento della R.N.I. o di non adesione alla stessa, la controparte invia un fax oun telex alla Banca d’Italia - Servizio S.D.P. con le medesime informazioni previste per il messaggio diR.N.I.(2).

La richiesta della controparte alla Banca d’Italia può essere effettuata, in circostanze normali, tra leore 9:00 e le ore 16:00 di ogni giorno lavorativo. In circostanze eccezionali la Banca d’Italia può auto-rizzare le richieste pervenute fino alle ore 18:30. In questi casi, la Banca d’Italia comunica - non oltre leore 16:30 - la variazione di orario alle controparti e alle altre banche centrali nazionali. Ricevuta la ri-chiesta, la Banca d’Italia comunica alla banca centrale corrispondente l’elenco delle attività che la con-troparte intende offrire in garanzia. A seguito della conferma da parte della banca centrale corrispon-dente dell’avvenuto trasferimento della garanzia sul conto di custodia aperto a nome della Banca d’Italiapresso la banca centrale medesima, la Banca d’Italia effettua l’operazione di carico delle attività sulconto di deposito a garanzia interessato(3).

Particolari disposizioni, allegate al contratto-quadro per le operazioni di anticipazione infragiorna-liera, trovano applicazione per attività emesse in alcuni paesi del SEBC.

La restituzione delle attività estere alla controparte avviene a seguito dell’invio da parte dellastessa di un messaggio - tramite l’applicazione “Messaggi liberi di sistema” della R.N.I. (msg. A97) -alla Banca d’Italia - Servizio S.D.P. Analogamente a quanto avviene per la costituzione in garanzia diattività estere, nel messaggio inviato deve essere specificato, per ciascuna attività offerta, il codice ISIN,

1 Per le attività non negoziabili, che non sono depositate presso un depositario centralizzato, deve essere indicata

la banca centrale presso cui dette attività sono state o saranno trasferite.2 L’invio del fax deve avvenire al numero comunicato dalla Banca d’Italia.3 Per le cambiali disciplinate dall’allegato II ai contratti-quadro per le operazioni di politica monetaria (cfr. allegato E)

e di finanziamento infragiornaliero (cfr. allegato K), il valore nominale deve essere posto pari a 1; per gli impieghibancari disciplinati dall’allegato II del contratto-quadro per le operazioni di politica monetaria e di finanziamentoinfragiornaliero, il valore nominale deve essere pari al valore del credito offerto in garanzia.

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l’ammontare espresso in valore nominale, il BIC code dell’operatore estero a cui trasferire l’attività e ildepositario centralizzato presso cui l’attività è depositata(1).

La Banca d’Italia esegue lo scarico delle attività dal conto di deposito a garanzia a nome della con-troparte.

In caso di malfunzionamento della R.N.I. o di non adesione alla stessa, la controparte presenta amano, via fax o via telex alla Sede di Milano della Banca d’Italia, l’elenco delle attività estere da svin-colare con le medesime modalità previste per la richiesta di svincolo dai conti a garanzia dei titoli italiani(cfr. allegato J). La Sede di Milano esegue lo scarico delle attività dal conto di deposito a garanzia inte-ressato. Conclusa l’operazione, la banca centrale corrispondente effettua il rilascio delle garanzie a fa-vore della controparte.

La controparte, rimborsato il finanziamento, invia alla Banca d’Italia - Servizio S.D.P. un messaggio- tramite l’applicazione “Messaggi liberi di sistema” della R.N.I. (msg. A97) - di richiesta di restituzio-ne delle garanzie. Le informazioni contenute nel messaggio sono le medesime sopra specificate.

Nel caso di credito infragiornaliero alla data di restituzione delle attività depositate a garanzia indi-cate dalla controparte al momento della richiesta di finanziamento, nel caso di credito infragiornaliero, laBanca d’Italia effettua le relative contabilizzazioni.

La restituzione delle attività non negoziabili di secondo livello, disciplinate dall’allegato II delcontratto-quadro per le operazioni di finanziamento infragiornaliero (cfr. allegato K), avviene alla data apartire dalla quale tali attività cessano di essere idonee (book-out date), secondo quanto preventiva-mente comunicato alla Banca d’Italia dalle banche centrali che hanno inserito nella propria lista di se-condo livello tali attività.

La Banca d’Italia - due giorni antecedenti il book-out date - avvisa tramite fax le controparti, affin-ché rimborsino i finanziamenti concessi in contropartita delle attività non negoziabili di secondo livellosopra indicate. Il rimborso deve avvenire al più tardi nel book-out date.

A rimborso avvenuto, la controparte invia un messaggio - tramite l’applicazione “Messaggi liberi disistema” della R.N.I. - alla Banca d’Italia - Servizio S.D.P., richiedendo la restituzione delle attività perla quale si rinvia a quanto sopra specificato.

Per quanto riguarda il rimborso di titoli o altre attività, la sera prima del giorno di scadenza la pro-cedura CAT azzera i saldi presenti sui conti. Il giorno di scadenza o di stacco cedole la banca centralecorrispondente riconosce il controvalore alla Banca d’Italia tramite TARGET; la Banca d’Italia accre-dita gli importi sul conto di gestione delle controparti, ripartendoli in base ai saldi per titolo (espressi invalore nominale) presenti sui conti a garanzia di operazioni di rifinanziamento infragiornaliero.

Per quanto riguarda lo stacco delle cedole, le controparti sono tenute a ritirare i titoli il giornoprecedente la data di pagamento, eventualmente sostituendoli con altre attività. Qualora i titoli non sianoritirati, la Banca d’Italia riconosce gli importi alle controparti, ripartendoli in base ai criteri sopra esposti,non prima delle ore 18:00 del giorno lavorativo successivo alla data di stacco.

1 Per le attività non-marketable, che non sono depositate presso un depositario centralizzato, deve essere indicata

la banca centrale presso cui dette attività sono state o saranno trasferite.

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8.2.2. Mancato rientro dall’utilizzo dell’anticipazione infragiornaliera in conto corrente

Nell’ipotesi in cui al V cut off venga rilevato il mancato rimborso di anticipazioni infragiornaliere:

a) la controparte inadempiente è soggetta ad una penale, calcolata in base al tasso fissato dal S.E.B.C.Il mancato rientro è dato dal saldo contabile del conto di anticipazione infragiornaliera quale risulta altermine delle procedure di controllo di fine giornata avviate in corrispondenza del V cut-off time. Ilcalcolo della penale avviene nel seguente modo:

penale = importo mancato rientro x (tasso/36000)

Il tasso è pari a quello applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale, aumentato di 5 puntipercentuali, qualora il mancato rimborso si verifichi per la prima volta nei dodici mesi terminanti alladata del mancato rimborso. Esso viene ulteriormente maggiorato di 2,5 punti percentuali, per ognimancato rimborso successivo al primo, verificatosi nei dodici mesi terminanti alla data di mancatorimborso.L’operatore che non ripiani la liquidità infragiornaliera è penalizzato anche con riferimento alle even-tuali giornate non operative di BI-REL successive a quella in cui si è verificato il mancato rientro(1).La penale è addebitata automaticamente il primo giorno operativo di BI-REL successivo a quello delmancato rientro con data valuta “stesso giorno”.

b) La Banca d’Italia, sentita la B.C.E., può sospendere l’utilizzo del credito aperto amministrativo inanticipazione infragiornaliera. La sospensione può essere anche a tempo indeterminato ed è dispostadalla Banca d’Italia con provvedimento motivato, comunicato al soggetto interessato.

La sospensione ha effetto dal giorno indicato nel provvedimento medesimo.

8.3. Trasferimento del conto di gestione

Il titolare di un conto di gestione è tenuto a chiederne il trasferimento quando:a) stabilisce la sede della direzione generale/amministrazione centrale(2) in una località ricompresa

nell’ambito di competenza territoriale di una Filiale della Banca d’Italia diversa da quella detentricedel conto medesimo;

b) non avendo la sede legale e succursali in Italia (accesso remoto a BI-REL) si insedia con una succur-sale in una località che non rientra nell’ambito di competenza territoriale della Sede di Milano dellaBanca d’Italia;

1 Per esempio l’operatore inadempiente il venerdì è penalizzato per lo stesso mancato rientro anche il sabato e la

domenica.2 In assenza della direzione generale/amministrazione centrale si fa riferimento alla sede legale; per il titolare che non

ha la sede legale in Italia, ma è insediato nel territorio della Repubblica con una o più succursali, si ha riguardo ri-spettivamente alla succursale ovvero alla succursale principale.

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c) non avendo la sede legale in Italia, è insediato con un’unica succursale/la succursale principale nelterritorio di competenza di una Filiale diversa dalla Sede di Milano della Banca d’Italia e decide diaccedere per via remota al sistema BI-REL.

Al ricorrere delle circostanze di cui sopra, il titolare deve tempestivamente chiedere alla Filiale dellaBanca d’Italia detentrice del conto di gestione e a quella di “destinazione” il trasferimento del proprioconto; la richiesta può essere consegnata a mano, tramite corriere ovvero essere inviata per posta edeve indicare la data in cui il trasferimento avrà luogo. Il trasferimento non richiede la sottoscrizione dinuovi contratti; il titolare deve peraltro comunicare alla Filiale di “destinazione” il mantenimento ovverola variazione del domicilio speciale, dell’indirizzo telex e del numero di fax indicati nella lettera-contrattoconcernente la partecipazione al sistema BI-REL, seguendo le modalità indicate nel paragrafo…...

Il trasferimento è eseguito dalla Banca d’Italia. Il trasferimento del conto di gestione avviene con iltrasferimento dei singoli conti che lo compongono; esso comporta anche il trasferimento del conto dideposito a garanzia dell’anticipazione infragiornaliera.

In corrispondenza dell’ultima giornata operativa di BI-REL precedente la data del trasferimento, iltitolare deve provvedere a estinguere l’eventuale debito in anticipazione infragiornaliera e a svincolare leattività infungibili ovvero a gestione “manuale” eventualmente costituite a garanzia dell’anticipazione in-fragiornaliera in c/c.

Eseguito il trasferimento del conto di gestione la Filiale di “destinazione” ne dà conferma al titolarecomunicando altresì il proprio indirizzo, sigla telex - qualora esistente - e i numeri di fax(1).

9. Sospensione, esclusione, recesso, risoluzione del rapporto

La Banca d’Italia può sospendere anche a tempo indeterminato la partecipazione al sistema di re-golamento lordo BI-REL o escludere il partecipante da detto sistema, con provvedimento motivato edeventualmente con effetto immediato.

La sospensione/esclusione dal sistema comporta l’estinzione del rapporto di deposito in contocorrente a gestione accentrata. Pertanto, la Banca d’Italia provvede alla chiusura del conto di riserva delsoggetto interessato e, con esso, del conto di gestione.

A partire dalla data di decorrenza della sospensione/esclusione e per l’intera durata della medesi-ma, il soggetto interessato:

1. Non può regolare direttamente – per conto proprio o per conto di terzi – le operazioni rivenientida mercati e/o procedure di scambio;

2. qualora tenuto a versare la riserva obbligatoria, deve adempiere all’obbligo in parola costituendoun deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale (cfr. “Strumenti di politicamonetaria nell’eurosistema..Guida per gli operatori”);

3. non può perfezionare con la Banca d’Italia nuove operazioni di anticipazione infragiornaliera inc/c, deposito overnight, deposito a tempo determinato e rifinanziamento marginale.

La sospensione/esclusione avviene - di norma - con il seguente iter: la Banca d’Italia rende noto,con apposita comunicazione, il provvedimento di sospensione/esclusione al soggetto interessato e prov-

1 Tale comunicazione è trasmessa secondo le consuete modalità.

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vede alla chiusura del conto di riserva in corrispondenza della data di decorrenza della sospensio-ne/esclusione.

Il partecipante può recedere dal contratto di partecipazione al sistema BI-REL con un preavvisonon inferiore a dieci giorni di calendario. La Banca d’Italia può consentire il recesso anche se comuni-cato con preavvisi inferiori. In ogni caso, i partecipanti non possono recedere durante i periodi di man-tenimento nel corso dei quali sono tenuti a eseguire i versamenti di riserva obbligatoria e/o a effettuarequelli concernenti la riserva obbligatoria eventualmente detenuta per conto di terzi (c.d. riserva indiretta).Analoga facoltà compete alla Banca d’Italia.

Il partecipante che intende esercitare il recesso deve darne comunicazione scritta alla Filiale dellaBanca d’Italia detentrice del conto.

Il recesso della Banca d’Italia segue - di norma - l’iter sopra illustrato per la sospensione/esclusionedal sistema di regolamento lordo BI-REL.

Il rapporto di partecipazione al sistema BI-REL si risolve nel caso in cui la competente autorità -giudiziaria o di altra natura - adotti un provvedimento che dispone la liquidazione coatta del titolare, ov-vero una analoga procedura .

Al ricorrere di tali circostanze, la Banca d’Italia provvede - di norma - alla chiusura del conto di ri-serva in corrispondenza della data di decorrenza del provvedimento sopra richiamato, dandone comuni-cazione al soggetto interessato (liquidatore ovvero organo analogo).

10. Deposito in conto corrente libero a gestione locale

Il perfezionamento di un rapporto di deposito in conto corrente libero a gestione locale è consenti-to:1) ai soggetti che non possiedono i requisiti necessari per partecipare al sistema di regolamento lordo

BI-REL;2) eccezionalmente per i soggetti che possiedono i requisiti in parola.

Un soggetto può detenere anche più depositi della specie presso la stessa Filiale o Filiali diversedella Banca d’Italia, fermo restando che il medesimo deve essere insediato con la direzione generale o,in mancanza di questa, con la sede legale, ovvero con almeno una succursale nel territorio di competen-za della Filiale della Banca d’Italia presso la quale intende aprire il deposito in conto corrente.

In merito agli adempimenti volti al perfezionamento dei rapporti della specie:

- per i soggetti di cui al precedente punto 2) la formalizzazione è subordinata alla preventiva autorizza-zione della Banca d’Italia. A tal fine il richiedente deve presentare istanza debitamente motivata allaFiliale della Banca d’Italia presso la quale intende aprire il deposito in conto corrente; la Bancad’Italia autorizza il perfezionamento dell’operazione solo al ricorrere di motivi eccezionali.

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- per i soggetti di cui al precedente punto 1) e, qualora autorizzati, al punto 2) gli adempimenti sonoquelli descritti nel paragrafo 8; ai fini del perfezionamento deve essere utilizzata la lettera-contratto dicui all’allegato 5.

La Banca d’Italia - accertato che il richiedente non possieda i requisiti necessari per partecipare alsistema di regolamento lordo BI-REL ovvero, in caso contrario, avendo autorizzato il richiedente ad as-sumere la titolarità di un deposito in conto corrente libero a gestione locale - provvede all’apertura delconto e a comunicare al richiedente la propria accettazione.

Il titolare può recedere dal rapporto di deposito in conto corrente a gestione locale con un preav-viso non inferiore a dieci giorni di calendario. La Banca d’Italia può consentire il recesso anche se co-municato con preavvisi inferiori. Analoga facoltà compete alla Banca d’Italia.

Il titolare che intende esercitare il recesso deve darne comunicazione scritta alla Filiale della Bancad’Italia detentrice del conto.

Il recesso della Banca d’Italia segue - di norma - l’iter illustrato nel paragrafo precedente per la so-spensione/esclusione dal sistema di regolamento lordo BI-REL.

Il rapporto di deposito in conto corrente a gestione locale si risolve nel caso in cui la competenteautorità - giudiziaria o di altra natura - adotti un provvedimento che dispone la liquidazione coatta deltitolare, ovvero una procedura analoga .

Al ricorrere di tali circostanze, la Banca d’Italia provvede, di norma, alla chiusura del conto cor-rente in corrispondenza della data di decorrenza del provvedimento sopra richiamato, dandone comuni-cazione al soggetto interessato (liquidatore ovvero organo analogo).

11. Modalità di adesione alle procedure di scambio all’ingrosso

Alle procedure di scambio all’ingrosso B.I.R., BO.E. e G.E.C. possono aderire tutti i soggetti chepossiedono i requisiti per poter essere titolari, presso la Banca d’Italia, di un deposito in conto correntea gestione accentrata.

Ai fini dell’adesione gli operatori devono:- aver dichiarato di accettare gli accordi interbancari, definiti in ambito ABI e disponibili presso la stessa

Associazione, che disciplinano, per quanto di competenza, l’utilizzo delle procedure di scambioall’ingrosso;

- aver posto in essere tutti gli adempimenti formali preordinati all’adesione alla Rete Nazionale Interban-caria.

Il rapporto di adesione alle procedure di scambio all’ingrosso si perfeziona con la stipula diun’apposita convenzione con la Società Interbancaria per l’Automazione(S.I.A.). L’efficacia della con-venzione è subordinata all’esistenza e al permanere in capo al partecipante dei requisiti previsti perl’accesso alle procedure stesse. Alla verifica dell’esistenza e del permanere dei requisiti previsti provve-de la Banca d’Italia che ne dà comunicazione alla S.I.A..

La partecipazione può essere riferita alle singole o a tutte le procedure di scambio.Il partecipante diretto allo scambio può regolare direttamente o indirettamente. Il partecipante in-

diretto allo scambio regola solo indirettamente. Si configurano così tre distinte figure di partecipanti:

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a) aderente diretto: partecipa direttamente alle procedure di scambio e regola direttamente;a) aderente indiretto senza tecnologia: partecipa indirettamente alle procedure di scambio e regola in-

direttamente;b) aderente indiretto con tecnologia: partecipa direttamente alle procedure di scambio e regola indiret-

tamente.

In quest’ultimo caso tra rappresentante (partecipante diretto) e rappresentato (partecipante indi-retto con tecnologia) possono essere concordati valori limite all’operatività (c.d. caps), il cui livello deveessere comunicato alla S.I.A. in sede di richiesta di partecipazione.

L’operatore che intende partecipare alle procedure di scambio secondo le modalità di cui al puntoa), regolando eventualmente anche operazioni per conto di terzi, oltre a possedere i requisiti sopra ri-portati deve:a1) essere titolare di un conto di gestione presso la Banca d’Italia;a2) essere abilitato all’utilizzo di uno o entrambi i canali telematici di BI-REL.

Con riferimento al partecipante diretto, al venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui ai puntia1) e a2), ovvero nel caso di impossibilità a regolare per qualsiasi causa, i messaggi immessi non ver-ranno inviati al regolamento fino a quando non vengano ripristinati i requisiti stessi, ovvero venga indi-cato alla S.I.A. un nuovo soggetto regolante. Qualora a fine giornata non venga comunque individuatoun soggetto abilitato a regolare, le operazioni tenute in sospeso fino a quel momento vengono scartate.

L’aderente indiretto con tecnologia deve disporre di un regolante per le operazioni da lui trasmesse.Nell’ipotesi di recesso del proprio regolante o di impossibilità di quest’ultimo a regolare per qualsiasicausa, il partecipante è tenuto a nominarne uno nuovo; in casi eccezionali tale comunicazione può essereeffettuata nel corso della stessa giornata operativa. Le operazioni facenti capo all’aderente indiretto ven-gono tenute in sospeso fino all’indicazione di un nuovo regolante; in assenza di tale indicazione esse ven-gono scartate alla fine della giornata operativa.

12. Altre operazioni

Per la formalizzazione dei rapporti di deposito e di anticipazione diversi da quelli trattati nei prece-denti paragrafi (depositi a tempo determinato, conto corrente per la gestione dei margini di variazione,anticipazioni ex D.M. 27 settembre 1974, ecc.), i soggetti interessati devono attenersi alla specificanormativa in materia della Banca d’Italia e/o alle specifiche istruzioni che verranno comunicate dallastessa.

13. Abilitazione all’utilizzo dei canali telematici di BI-REL

I titolari di conto di gestione possono chiedere di essere abilitati all’utilizzo della messaggistica deicanali telematici di BI-REL (RNI/SWIFT) prevista per la gestione dei conti di natura accentrata.. Gli

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adempimenti preordinati all’utilizzo dei canali telematici e gli schemi dei messaggi sono riportati nella Se-zione III.

Il titolare di un conto di gestione abilitato all’utilizzo della messaggistica R.N.I./SWIFT può rinun-ciare all’utilizzo in parola. A tal fine il titolare deve comunicare la rinuncia - per iscritto e con congruopreavviso - alla Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto medesimo; la comunicazione deve indi-care la data a decorrere dalla quale il titolare intende rinunciare. La Banca d’Italia provvede quindi a di-sabilitare il titolare dall’utilizzo della messaggistica.

La Banca d’Italia può sospendere con provvedimento motivato il singolo operatore - anche atempo indeterminato e con effetto immediato - dall’utilizzo dei canali telematici di BI-REL, qualora pos-sa ostacolare ovvero abbia ostacolato il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

La Banca d’Italia comunica al soggetto interessato il provvedimento di sospensione, disabilitandolodall’utilizzo dei canali telematici di BI-REL a partire dalla data di decorrenza della sospensione medesi-ma.

14. Comovimentazione

Il titolare di un conto di gestione può estendere la facoltà di movimentazione del proprio conto adun terzo, in base ad accordi definiti bilateralmente e con le modalità di seguito specificate (comovimen-tazione).

La comovimentazione riguarda il conto di gestione nel suo complesso. In particolare, con la co-movimentazione il titolare di un conto di riserva (comovimentato) conferisce ad un altro soggetto (co-movimentatore) il potere di disporre addebitamenti ed effettuare prelevamenti di contante e versamentisul conto medesimo. La comovimentazione si estende senza ulteriori formalità al conto di anticipazioneinfragiornaliera in conto corrente già aperto o che eventualmente venisse aperto in data successiva aquella di decorrenza della comovimentazione o in pari data. Il comovimentatore può pertanto disporreanche giroconti interni al conto di gestione comovimentato.

La comovimentazione - che può avvenire via R.N.I. e/o SWIFT o tramite le Filiali della Bancad’Italia con le modalità indicate nel paragrafo “Filiali della Banca d’Italia” - non fa venire meno il dirittodel titolare di movimentare il proprio conto di gestione. La prenotazione del contante(1) non è oggetto diconferimento, restando di esclusiva competenza del comovimentato; il comovimentatore non può inoltreavvalersi delle disponibilità prenotate dal comovimentato.

La natura giuridica delle parti non rileva per il perfezionamento del rapporto; peraltro una bancanon può conferire la comovimentazione ad un soggetto non bancario. Inoltre il comovimentato e il co-movimentatore devono rispettare - per l'intera durata del rapporto - i seguenti requisiti:a) il comovimentato non può ricoprire il ruolo di comovimentatore o attribuire la comovimentazione

contemporaneamente a più soggetti;

1 Cfr. il paragrafo “Prenotazione del contante”.

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b) il comovimentatore deve essere titolare di un conto di gestione non comovimentato e deve essereabilitato ad utilizzare i canali telematici di BI-REL.

L'esercizio della comovimentazione avviene in nome e nell'interesse del comovimentato, produ-cendo i suoi effetti direttamente nei confronti di quest’ultimo. Gli eventuali limiti posti dal comovimentatoai poteri conferiti (es. limiti di importo, modalità di movimentazione del conto, ecc.), il conflitto di inte-ressi tra comovimentato e comovimentatore e più in generale le eccezioni relative all’inosservanza deglielementi del rapporto lasciati all’autonomia contrattuale delle parti dalla convenzione sottoscritta con laBanca d’Italia non sono opponibili a quest’ultima.

L'efficacia della comovimentazione nei confronti della Banca d’Italia è condizionata alla sottoscri-zione da parte del comovimentato e del comovimentatore di apposite convenzioni con la medesima. Inparticolare l’iter di perfezionamento del rapporto di comovimentazione si articola in due fasi successi-ve.a) Sottoscrizione una tantum da parte del comovimentatore di apposita lettera-contratto Il titolare di un conto di gestione che intende assumere il ruolo di comovimentatore per uno o più

soggetti deve presentare una tantum alla Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto medesimoapposita lettera-contratto conforme al facsimile di cui all’allegato 6. Con la lettera-contratto il richie-dente si impegna a comunicare alla Filiale sopra indicata ogni singolo rapporto di comovimentazioneche lo stesso porrà in essere (cfr. successiva lettera b)). La Banca d’Italia, accertato che il richie-dente possieda i requisiti necessari per assumere il ruolo di comovimentatore, comunica al richie-dente la propria accettazione.

b) Comunicazione da parte del comovimentatore dei singoli rapporti di comovimentazione posti in es-sere e sottoscrizione da parte dei comovimentati di apposita lettera-contrattoTerminato l’iter di cui alla precedente lettera a), il comovimentatore deve comunicare alla Filiale dellaBanca d’Italia detentrice del suo conto di gestione il perfezionamento del singolo rapporto di como-vimentazione con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo rispetto alla relativa data di decorrenza. Lacomunicazione deve essere conforme al facsimile di cui all’allegato 7 e riportare gli estremi del co-movimentato, la Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto di riserva di quest’ultimo, la data didecorrenza del rapporto di comovimentazione e la sua eventuale data di estinzione(1). Qualora il co-movimentatore perfezioni più rapporti di comovimentazione, lo stesso può inviare una sola comunica-zione onnicomprensiva con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo rispetto alla più vicina data didecorrenza tra quelle segnalate.Il comovimentato deve presentare alla Filiale della Banca d’Italia detentrice del suo conto di gestione- con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di decorrenza del rapporto di como-vimentazione - apposita lettera-contratto conforme al facsimile di cui all’allegato 8(2).La Banca d’Italia, accertato che il comovimentato e il comovimentatore possiedano i requisiti sopraindicati, comunica ad entrambi l’accettazione del rapporto di comovimentazione.

1 Nel caso in cui il comovimentatore non indichi la data di estinzione, la comovimentazione si intende conferita a

tempo indeterminato.2 Nel caso in cui il comovimentato non indichi la data di estinzione, la comovimentazione si intende conferita a tem-

po indeterminato.

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La revoca da parte del comovimentato, la rinunzia del comovimentatore e - più in generale -l’estinzione del rapporto che intervenga prima della data indicata dalle parti devono essere comunicatealla rispettiva Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto di gestione con un preavviso di almeno duegiorni lavorativi rispetto alla loro decorrenza.

La perdita di uno dei requisiti precedentemente indicati comporta l’estinzione con effetto immediatodel rapporto di comovimentazione; rientra in tale ipotesi la chiusura del conto di gestione del comovi-mentato ovvero del comovimentatore a seguito di una sospensione/esclusione dal sistema di regola-mento lordo BI-REL(1).

Il trasferimento del conto di gestione del comovimentato o del comovimentatore ad altra Filialedella Banca d’Italia non estingue il rapporto di comovimentazione.

La fusione per unione o incorporazione del comovimentato estingue il rapporto di comovimen-tazione a partire dalla data di decorrenza giuridica della fusione medesima; la fusione per unione o in-corporazione del comovimentatore non estingue la comovimentazione, sempre che siano osservati i re-quisiti precedentemente indicati.

La Banca d’Italia ha la facoltà di sospendere anche a tempo indeterminato - con provvedimentomotivato ed un preavviso di almeno due giorni di calendario - l’esercizio dei poteri conferiti qualoral’esercizio medesimo possa ostacolare ovvero abbia ostacolato il regolare funzionamento del sistema.

La sospensione viene comunicata dalla Banca d’Italia al comovimentato e al comovimentatore.

15. Giornata operativa

Il sistema di regolamento lordo BI-REL è operativo in tutte le giornate previste dal calendario delsistema europeo TARGET.

La giornata operativa di BI-REL inizia alle ore 7:00. Prima di tale orario la procedura riceve per ilregolamento le operazioni generate dalle “Elaborazioni automatiche” della Banca d’Italia, i pagamenti dicedole e/o titoli in scadenza immessi dai gestori centralizzati, le operazioni domestiche concluse nei mer-cati e/o procedure che regolano in BI-REL per via telematica e a tal fine immesse nelle specifiche pro-cedure in giornate operative precedenti a quelle di regolamento stesso. A partire dalle ore 7:00 è possi-bile inviare al regolamento i pagamenti “all’ingrosso” (operazioni G.E.C., B.I.R., BO.E., G.E.C.-TARGET e BO.E.-TARGET, le operazioni M.I.D. con regolamento stesso giorno, le operazioniD.V.P. del Servizio EXPRESS gestite dalla Monte Titoli S.p.A. nonchè le altre operazioni dispostetramite i canali telematici di BI-REL (messaggi R.N.I. e/o S.W.I.F.T.). Le operazioni tramite le Filialidella Banca d’Italia possono essere effettuate a partire dalle ore 8:15.

La giornata si articola in fasi successive, ognuna delle quali termina in “momenti intermedi di chiu-sura” detti cut-off time in corrispondenza dei quali sono attivati gli “eventi” di seguito illustrati:- I cut-off time: regolamento nei conti di gestione dei saldi multilaterali della Recapiti;

1 Cfr. il paragrafo “Deposito in conto corrente a gestione accentrata”.

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- II cut-off time: regolamento nei conti di gestione dei saldi multilaterali della Liquidazione titoli;- III cut-off time: termine ultimo per l’esecuzione di operazioni per conto della clientela:

• blocco della possibilità di disporre operazioni B.I.R., BO.E. e BO.E.-TARGET, messaggiS.W.I.F.T. per conto della clientela e operazioni D.V.P. per conto della clientela inviate al rego-lamento dal Servizio “EXPRESS” gestito dalla Monte Titoli ;

• processo di ottimizzazione delle operazioni in lista di attesa;• cancellazione delle operazioni in lista di attesa inviate dalla procedura di scambio BO.E.-

TARGET e i bonifici cross-border disposti via S.W.I.F.T. (msgg. MT100/MT103); tali opera-zioni non sono più riproposte automaticamente al regolamento;

- IV cut-off time: termine ultimo per l’esecuzione di operazioni interbancarie:• blocco della possibilità di disporre girofondi tramite canali telematici e operazioni M.I.D., G.E.C.

e G.E.C.-TARGET;• processo di ottimizzazione delle operazioni in lista di attesa;• cancellazione dalle liste di attesa dei girofondi disposti tramite canali telematici, delle operazioni ri-

venienti dal M.I.D. e dalle procedure di scambio B.I.R., BO.E., G.E.C. e G.E.C.-TARGET,delle operazioni D.V.P. rivenienti dal Servizio “EXPRESS” e delle operazioni immesse dalle Filialidell’Istituto; le operazioni non sono più riproposte automaticamente al regolamento;

- V cut-off time: termine ultimo per l’accesso al rifinanziamento marginale e per la costituzione di de-positi overnight, avvio delle procedure di controllo di fine giornata del TARGET tra la B.C.E. e leB.C.N., chiusura della giornata operativa di BI-REL e, al termine delle procedure di controllo, tra-sformazione automatica del mancato rientro dell’anticipazione infragiornaliera in c/c in rifinanziamentomarginale per i soggetti che possono accedere a tale operazione:• blocco della possibilità di disporre giroconti tramite canali telematici;• cancellazione delle operazioni presenti in lista di attesa; le operazioni cancellate non sono più ri-

proposte automaticamente al regolamento.

La Banca d’Italia comunica agli operatori gli orari dei singoli cut-off time.

Il regolamento dei saldi della Liquidazione titoli (II cut-off time) è avviato anche nel caso in cui ilregolamento dei saldi della Recapiti non sia stato completato. Alle ore 16:00 BI-REL cancella le opera-zioni in lista di attesa immesse dalle Filiali o generate dalle “Elaborazioni automatiche” della Bancad’Italia(1). A partire dal III cut-off time, gli “eventi” associati a ciascun cut-off vengono attivati solo adavvenuto completamento di tutti gli “eventi” precedenti. Le operazioni in contropartita alla Banca d’Italiaconnesse con l’esercizio della politica monetaria non sono cancellate automaticamente dalle liste di atte-sa.(2).

La Banca d’Italia può effettuare in corso di giornata gli interventi di seguito indicati:1. modifica degli orari dei cut-off time o degli “eventi” ad essi associati;

1 Categorie FIL e FAU.2 Addebitamenti dei conti di gestione per operazioni di mercato aperto temporanee in valuta, temporanee in titoli,

definitive in titoli, addebitamenti dei conti di gestione concernenti l’emissione di certificati di debito, giroconti dalconto di gestione ai conti di deposito overnight, di deposito a tempo determinato e di rifinanziamento marginale,giroconti/girofondi dal conto di gestione al conto margini p/t, addebitamenti dei conti di gestione per interessi re-lativi al rifinanziamento marginale automatico e al conto margini p/t (Categoria FIL - causali 7, 8, 28, 42, 43, 45, 74,80 e 89; categoria FAU - causali 7, 8, 43, 45, 74 e 80; categoria GIC - causali 42 e 89).

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2. sospensione dell’avvio di uno o più “eventi”;3. qualsiasi altra modifica della giornata operativa che si rendesse necessaria per motivi eccezionali;dandone comunicazione agli operatori tramite l’applicazione “Messaggi liberi di sistema” dei canali tele-matici di BI-REL.

16. Liste di attesa

Ciascun conto di gestione dispone di una lista di attesa con un meccanismo che ripropone automa-ticamente le operazioni prive di copertura al momento dell’invio al regolamento; ogni operazione di ad-debito del conto di gestione viene accodata nella corrispondente lista di attesa in base ad una prioritàpredefinita(1). Per le operazioni contraddistinte dalla stessa priorità, l’accodamento segue l’ordine cro-nologico di acquisizione in lista (c.d. principio F.I.F.O. - first in first out).

Le operazioni così accodate vengono inviate automaticamente e in successione al regolamento nelconto di gestione. L’incapienza del conto di gestione per la scritturazione della prima operazione in listanon consente l’invio al regolamento di quelle accodate alla medesima; quest’ultima viene riproposta alregolamento ogni qualvolta si verifichi un aumento delle disponibilità sul conto di gestione.

Fanno eccezione al meccanismo sopra illustrato le seguenti operazioni:1. i giroconti interni al conto di gestione (2) che seguono le regole generali di accodamento e di invio

al regolamento sopra descritte, ma sono scartati in caso di incapienza del conto da addebitare (contodi riserva ovvero conto di anticipazione infragiornaliera in conto corrente);

2. le operazioni disposte con assegno emesso dal titolare del conto di gestione o dal suo eventualecomovimentatore/procuratore a favore di un soggetto diverso dal traente medesimo ovvero emessoda uno dei soggetti cennati a proprio favore e trasferito mediante girata ad un qualsiasi soggetto di-verso dal traente medesimo che non usufruiscono del meccanismo di riproposizione automatica(3):queste operazioni vengono scartate automaticamente qualora non trovino immediata copertura nelconto di gestione; l’immissione in BI-REL della somma portata dall’assegno equivale a presentazioneal pagamento dell’assegno medesimo.

Il meccanismo di riproposizione automatica è operativo fino al regolamento nel conto di gestionedelle operazioni acquisite in lista di attesa ovvero alla loro cancellazione dalla lista medesima. In parti-colare:- alle ore 16:00 la procedura cancella le operazioni presenti in lista di attesa immesse dalle Filiali della

Banca d’Italia o generate dalle “Elaborazioni automatiche” della medesima(4);

1 Cfr. l’allegato 9 che elenca le priorità delle diverse categorie di operazioni e per ciascuna di esse le operazioni a

debito del conto di gestione e l’allegato Q per la descrizione delle causali di regolamento.2 Categorie GIC - causale 35 e FIL - causale 35.3 Categoria FIL, causale 16; gli assegni emessi a proprio favore e girati per l’incasso alla Tesoreria dello Stato (cau-

sale 52) usufruiscono delle consuete modalità di riproposizione automatica.4 Categorie FIL e FAU. La procedura non cancella le operazioni in contropartita alla Banca d’Italia concernenti la

politica monetaria.

37

- in corrispondenza del III e IV cut-off time la procedura attiva un processo di ottimizzazione delleoperazioni in lista di attesa; l’ottimizzazione ha lo scopo di consentire il regolamento delle operazioniaccodate che per prime trovino copertura nel conto di gestione (c.d. principio F.A.F.O. ;

- terminati i processi di ottimizzazione e in corrispondenza del V cut-off time, le operazioni non rego-late sono cancellate automaticamente dalle liste; la cancellazione avviene per categoria di operazioniin corrispondenza dei diversi cut-off(1).

Il titolare del conto di gestione abilitato all’utilizzo della messaggistica R.N.I. - BI-REL e il suoeventuale comovimentatore possono richiedere tramite la Rete Nazionale Interbancaria (msg. 64J) in-formazioni sintetiche ovvero analitiche sulle operazioni presenti in lista di attesa.

Le operazioni acquisite in lista di attesa e non ancora regolate nei conti di gestione possono esserecancellate dalle liste medesime in qualsiasi momento della giornata operativa (c.d. cancellazione a ri-chiesta):- su richiesta del debitore ovvero del suo eventuale comovimentatore se questi ha disposto

l’operazione;- con il consenso del creditore.

Le operazioni inviate al regolamento attraverso il sistema DVP-EXPRESS gestito dalla Monte Ti-toli possono essere cancellate dalle liste di attesa su richiesta del gestore del servizio stesso, per contodelle controparti, attraverso specifico messaggio telematico.

Non sono suscettibili di cancellazione a richiesta(2):a) i saldi della Recapiti e quelli della Liquidazione titoli;b) i giroconti interni al conto di gestione.

La cancellazione riveste carattere di eccezionalità ed è eseguita in procedura dalla Banca d’Italia.L’iter da seguire si differenzia a seconda che l’operazione sia stata immessa in lista di attesa:a) via R.N.I.(3), SWIFT ovvero tramite scritture automatiche(4);b) da una Filiale della Banca d’Italia(5).

Nei casi di cui alla lettera a) la cancellazione deve essere richiesta al Servizio S.D.P. della Bancad’Italia. A tale scopo il debitore , ovvero il suo eventuale comovimentatore , e il creditore devono in-viare tempestivamente al Servizio S.D.P. apposita comunicazione via fax(6); al riguardo si precisa che:- il debitore può chiedere la cancellazione delle scritture automatiche e solo delle operazioni R.N.I. e/o

SWIFT disposte dallo stesso;- l’eventuale comovimentatore del debitore può chiedere la cancellazione solo delle operazioni R.N.I.

e/o SWIFT disposte dallo stesso;- se l’operazione è a credito della Banca d’Italia o della Tesoreria dello Stato, la richiesta via fax deve

essere trasmessa solamente dal debitore ovvero dal suo eventuale comovimentatore per le operazio-ni R.N.I. e/o SWIFT disposte da quest’ultimo.

1 Cfr. il paragrafo precedente. La procedura non cancella le operazioni in contropartita alla Banca d’Italia concernen-

ti la politica monetaria.2 Categorie TGB, TGG, LTG, REC, GIC - causale 35 e FIL - causale 35.3 Categorie GIC e GIF.4 Categorie FAU, MID, ING, SIE.5 Categoria FIL.6 Le comunicazioni via fax devono avvenire con i moduli specifici predisposti e distribuiti dall’A.B.I. ed essere effet-

tuate al numero comunicato dalla Banca d’Italia.

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Qualora non sia stato possibile procedere alla cancellazione in tempo utile e l’operazione sia statascritturata sui conti:- la Banca d’Italia procede allo storno delle operazioni errate rivenienti dalle “Elaborazioni automa-

tiche” della Banca d’Italia ovvero dalla procedura S.I.E.; in ogni caso, l’esecuzione dello storno èconsentito solo qualora l’errore sia stato commesso dalla Banca d’Italia quale gestore del relativocanale di movimentazione;

- in tutti i casi diversi da quello indicato al precedente alinea (es. girofondi R.N.I.- SWIFT interbanca-ri, giroconto R.N.I.- SWIFT di costituzione di un deposito overnight, ecc.) non è consentito lostorno e la sistemazione di tali operazioni è lasciata alle relative controparti(1).

Nel caso di cui alla lettera b) si applica lo stesso iter sopra descritto, fermo restando che il debitorenon può chiedere la cancellazione di operazioni disposte dal suo eventuale comovimentatore e vicever-sa. Qualora non sia stato possibile procedere alla cancellazione dalle liste in tempo utile e l’operazionesia stata scritturata sui conti, non è consentito lo storno e la sistemazione di tali operazioni è lasciata allerelative controparti.

La Banca d’Italia può sospendere con provvedimento motivato - anche a tempo indeterminato econ effetto immediato - l’utilizzo della singola lista di attesa qualora quest’ultimo possa ostacolare ov-vero abbia ostacolato il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

La Banca d’Italia comunica il provvedimento di sospensione al titolare del conto di gestione inte-ressato.

La sospensione non riguarda i saldi della Recapiti e quelli della Liquidazione titoli che continuano inogni caso a beneficiare del meccanismo di riproposizione automatica delle liste di attesa. Qualora la so-spensione intervenga in corso di giornata, le eventuali operazioni presenti in lista di attesa vengono in-viate al regolamento nell’ordine con cui sono accodate e, in caso di mancata capienza del conto di ge-stione, scartate. Qualora tra queste ultime siano presenti:- operazioni immesse dalle Filiali della Banca d’Italia su iniziativa della medesima;- operazioni in contropartita alla Banca d’Italia connesse con l’esercizio della politica monetaria, im-

messe dalla Sede di Milano ovvero rivenienti dalle “Elaborazioni automatiche” della Banca d’Italia;- altre operazioni rivenienti dalle “Elaborazioni automatiche” della Banca d’Italia;la Banca d’Italia pone in essere gli adempimenti previsti nei paragrafi “Filiali della Banca d’Italia” e“Scritture automatiche”.

Al fine di agevolare il regolare funzionamento del sistema, la Banca d’Italia si riserva inoltre di ef-fettuare senza preavviso e in corso di giornata gli interventi di seguito indicati:a) modifica della priorità di una o più operazioni accodate in lista di attesa;b) attivazione per l’intero sistema del processo di ottimizzazione delle operazioni in lista anche in orari

diversi dal III e IV cut-off time;c) attivazione di un’apposita funzione di sblocco delle code per risolvere situazioni di stallo(2).

1 Ad esempio il creditore dell’operazione errata può disporre un girofondi per restituire al debitore le somme indebi-

tamente percepite.2 L’attivazione di tale funzione rende le eventuali disponibilità prenotate fruibili anche per il regolamento di opera-

zioni diverse dal prelevamento di contante con assegno da parte del titolare del conto.

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17. Movimentazione dei conti

I conti del pool possono essere movimentati tramite i seguenti canali:1. le elaborazioni automatiche;2. i canali telematici dell’applicazione BI-REL ( RNI e/o SWIFT);3. le Filiali della Banca d’Italia.

Le scritturazioni nel conto di gestione sono notificate automaticamente via Rete Nazionale Interban-caria (msg. 64D) o via SWIFT (msgg. MT 900 e MT 910) al titolare del conto medesimo abilitatoall’utilizzo della relativa messaggistica e al suo eventuale comovimentatore sulla base della scelta effet-tuata in sede di richiesta di utilizzo dei canali telematici di BI-REL. Le variazioni delle disponibilità delconto di gestione non dovute a movimentazioni del medesimo(1) risultano dal messaggio di notifica delprimo movimento successivo alla variazione.

La procedura, inoltre, notifica via Rete Nazionale Interbancaria (msg. 64F) e SWIFT (msg. MT198/sub 157) al titolare di un conto di gestione e al suo eventuale comovimentatore la cancellazionedalle liste di attesa e lo scarto delle operazioni a debito del conto di gestione e dei giroconti interni almedesimo. Qualora la cancellazione o lo scarto riguardino girofondi disposti via R.N.I.e/o SWIFT ov-vero operazioni rivenienti dalle procedure di scambio e dai mercati, la stessa notifica viene inviata ancheal titolare del conto di gestione che doveva essere accreditato, se abilitato ad utilizzare la messaggisticaR.N.I. - BI-REL, e al suo eventuale comovimentatore

I movimenti dei conti di gestione intestati a soggetti non abilitati all’utilizzo della messaggisticaR.N.I.e/o SWIFT figurano nel partitario giornaliero inviato dalla Banca d’Italia ai titolari dei conti.

Qualsiasi operazione a debito di un conto del pool è irrevocabile dal momento in cui il relativoimporto è scritturato nel conto medesimo. Pertanto:- le operazioni disposte per via telematica se scritturate nei conti, non possono essere stornate e la si-

stemazione delle partite è lasciata alle relative controparti(2);- le operazioni immesse dalle Filiali e quelle rivenienti dalle “Elaborazioni automatiche” della Banca

d’Italia e dalla procedura S.I.E., se scritturate nei conti, possono essere stornate solo in caso di er-rore commesso dalla Banca d’Italia quale gestore del relativo canale di movimentazione; in tutti glialtri casi lo storno non è consentito e la sistemazione delle partite è lasciata alle relative controparti.

Le scritture di storno e quelle di ripristino competono esclusivamente alla Banca d’Italia, che leesegue attribuendo alle medesime la data valuta “stesso giorno”.

1 A seguito, per esempio, di modifiche del credito aperto dell’anticipazione infragiornaliera in c/c. Tale informazione

è disponibile solo per le notifiche RNI-BIREL in quanto espongono il saldo del conto.2 Ad esempio il creditore dell’operazione errata può disporre un girofondi per restituire al debitore le somme indebi-

tamente percepite.

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17.1. Elaborazioni automatiche

Rientrano in questa tipologia le fiche automatiche prodotte da procedure di Banca d’Italia (interes-si, rimborsi, tariffe etc.), nonché gli ordini di pagamento in euro disposti da Corrispondenti esteri dellaBanca d’Italia a favore di banche italiane. Tali operazioni vengono regolate automaticamente sui conti digestione delle banche beneficiarie.

17.2. Canali telematici

Gli aderenti a BI-REL hanno la possibilità di regolare direttamente sul proprio conto di gestioneoperazioni concluse sui mercati ovvero nell’ambito di procedure di scambio che si avvalgono, per la tra-smissione, di specifici canali telematici. Allo scopo di garantire la dovuta tempestività nella gestione delleinformazioni prodotte da ciascuna procedura/mercato, gli aderenti che intendono regolare direttamenteoperazioni della specie devono essere abilitati all’utilizzo di uno o entrambi i canali telematici di BI-REL(R.N.I./S.W.I.F.T.).

I canali telematici di BI-REL possono peraltro essere utilizzati non solo per la veicolazione delleinformazioni, ma anche per l’esecuzione di operazioni nei confronti di altri aderenti ovvero per la movi-mentazione di conti intestati al medesimo titolare.

Le principali funzionalità di tali canali, attualmente costituiti da R.N.I. e S.W.I.F.T. sono illustratenella Sezione III.

La Banca d’Italia può sospendere con provvedimento motivato - anche a tempo indeterminato econ effetto immediato - l’utilizzo del conto di gestione per il regolamento telematico di cui sopra qualoral’utilizzo medesimo possa ostacolare ovvero abbia ostacolato il regolare funzionamento del sistema.

17.3. Filiali della Banca d’Italia

Le Filiali della Banca d’Italia possono scritturare nei conti del pool le seguenti operazioni:1. versamento di contante o di valori assimilati;2. operazioni di prelevamento di contante;3. girofondi e giroconti "cartacei";4. accreditamenti e addebitamenti.

I conti accentrati sono movimentabili da qualsiasi Filiale della Banca d’Italia; quelli locali dallasola Filiale detentrice del conto.

I conti del pool possono essere movimentati in lire o in euro dalle Filiali della Banca d’Italia dalleore 8:15:

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- alle ore 16:00 dei giorni lavorativi, allorquando la procedura cancella le operazioni in lista di attesaimmesse dalle Filiali della Banca d’Italia o generate dalle “Elaborazioni automatiche” della stessa(1);

- fino all’orario di chiusura delle Filiali previsto per le giornate semifestive a livello nazionale (14 ago-sto, 24 e 31 dicembre) e locale (es. festa del S. Patrono) nell’attuale quadro regolamentare.

Dopo le ore 16:00, le Filiali di norma non effettuano scritturazioni a valere sui conti del pool, nédanno seguito a disposizioni di pagamento (es. girofondi, giroconti, lettere di addebitamento, ecc.) rice-vute dopo tale orario, con l’eccezione di quanto previsto di seguito per la Sede di Milano.

Le operazioni cancellate alle 16:00 sono reimmesse dalla Banca d’Italia il primo giorno successivoa quello in cui è avvenuta la cancellazione solo se le operazioni in parola rivengono dalle “Elaborazioniautomatiche” della Banca d’Italia ovvero sono state immesse dalle Filiali su iniziativa della Banca d’Italiamedesima; alle operazioni reimmesse viene attribuita data valuta “stesso giorno”.

Al fine di consentire il regolamento delle operazioni di politica monetaria non immesse nel sistemaDVP nelle giornate operative del sistema europeo TARGET, nonché delle operazioni eccezionalmenteautorizzate dalla Banca d’Italia, la Sede di Milano :1) può movimentare i conti del pool in tutte le giornate operative del sistema di regolamento lordo;2) è l’unica Filiale autorizzata a scritturare operazioni in contropartita alla Banca d’Italia connesse con

l’esercizio della politica monetaria (causali 5, 6, 7, 8, 28, 42, 43, 45, 74, 80, 89);3) può movimentare i conti del pool anche dalle ore 16:00 fino al V cut-off time, esclusivamente per

le operazioni connesse con l’esercizio della politica monetaria sopra richiamate e, in via eccezionale,per quelle esplicitamente autorizzate dalla Banca d’Italia.

Le operazioni immesse dalla Sede di Milano in via eccezionale dopo le ore 16:00 e cancellate au-tomaticamente in corrispondenza del IV cut-off time ovvero del V cut-off sono reimmesse dalla Bancad’Italia la prima giornata operativa di BI-REL successiva a quella in cui è avvenuta la cancellazione solose tali operazioni sono state immesse su iniziativa della Banca d’Italia medesima. Alle operazioni reim-messe viene attribuita data valuta “stesso giorno”.

Nelle giornate semifestive a livello nazionale/locale, la Banca d’Italia provvede - in corrispon-denza dell’orario di chiusura delle proprie Filiali previsto per tali giornate - alla cancellazione delle ope-razioni presenti in lista di attesa:- immesse dalle Filiali interessate dalla semifestività;- rivenienti dalle “Elaborazioni automatiche” della Banca d’Italia e a debito dei conti di gestione in es-

sere presso le Filiali interessate dalla semifestività; con l’eccezione delle operazioni in contropartita alla Banca d’Italia concernenti la politica monetaria.

La prima giornata lavorativa successiva a quella semifestiva, la Banca d’Italia reimmette le opera-zioni cancellate solo se tali operazioni sono state immesse dalle Filiali su iniziativa della Banca d’Italiaovvero rivengono dalle “Elaborazioni automatiche” della medesima, attribuendo alle stesse data valuta“stesso giorno”.

Per quanto riguarda le singole operazioni si fa presente quanto segue.

a) I versamenti di contante o di valori assimilati possono essere effettuati:

1 Categorie FIL e FAU.

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• presso qualsiasi Filiale della Banca d’Italia, per i conti a gestione accentrata;• di norma presso la Filiale della Banca d’Italia detentrice, per i conti a gestione locale.

In ogni caso non sono consentiti versamenti presso la Sede di Milano nelle giornate festive infrasetti-manali.

La distinta relativa ai versamenti può essere sottoscritta sia dal titolare/comovimentatore del contosia dall’esibitore. La sottoscrizione da parte di un esibitore è consentita anche per i versamenti effettuatisul conto di gestione dall’eventuale comovimentatore. I versamenti eseguiti da terzi diversi dal comovi-mentatore e dal procuratore sono subordinati all’accettazione della Banca d’Italia, che li esegue in casieccezionali per conto del titolare.

Fino all’introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro, i versamenti di contantepossono essere eseguiti esclusivamente in lire e la relativa distinta deve riportare l’importo del versa-mento espresso in tale divisa; la distinta di versamento dei valori assimilati al contante deve riportarel’importo del versamento espresso nella divisa di denominazione del valore oggetto del versamento. Laprocedura BI-REL provvede a convertire automaticamente in euro l’importo del versamento, inviandoloal regolamento nel conto interessato.

Le Banca d’Italia rilascia - ove ne sia fatta richiesta - la ricevuta dei versamenti effettuati.

b) La Banca d’Italia - ai sensi dell’art. 52 dello Statuto del S.E.B.C. - assicura il cambio delle banco-note dei Paesi partecipanti all’Unione economica e monetaria al loro rispettivo valore di parità, irre-vocabilmente fissato, contro valuta nazionale ovvero accreditamento in conto del controvalore (c.d.“cambio alla pari”). Le operazioni di versamento in conto delle banche sono accettate unicamentepresso la Filiale di Roma Tuscolano della Banca d’Italia e devono essere effettuate con cadenzaquindicinale, previo contatto con la Filiale medesima. L’accreditamento nel conto di gestione dellabanca interessata del complessivo controvalore della valuta presentata per il cambio è effettuato nellastessa giornata di ricevimento delle banconote.

c) I prelevamenti e gli addebitamenti dal/del conto di gestione possono essere eseguiti: 1) dal titolare:

• di norma presso qualunque Filiale della Banca d’Italia;• presso la Sede di Milano della Banca d’Italia:

- nel caso di titolari che accedono per via remota a BI-REL;- in casi particolari (es. nelle giornate festive infrasettimanali) per i restanti titolari.

2) dal comovimentatore:• di norma presso la Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto di gestione del comovimen-

tatore medesimo;• eccezionalmente presso la Sede di Milano;

anche se tali Filiali non sono territorialmente competenti per le dipendenze del comovimentato e ilcomovimentatore non è presente con una propria dipendenza nel territorio di competenza della Sededi Milano.

I prelevamenti e gli addebitamenti da/di un conto a gestione locale possono essere eseguiti daltitolare esclusivamente presso la Filiale detentrice del conto medesimo.

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In ogni caso nelle giornate festive infrasettimanali presso la Sede di Milano non sono consentiteoperazioni per cassa quali prelevamenti e addebitamenti disposti con gli assegni rilasciati dalla Bancad’Italia:

Gli addebitamenti del conto di gestione in contropartita alla Banca d’Italia connessi con l’eserciziodella politica monetaria devono essere disposti/sono scritturati esclusivamente presso la/dalla Sede diMilano.

In relazione a quanto sopra, i titolari di un conto di gestione e i comovimentatori devono porre inessere gli adempimenti di seguito illustrati relativamente ai poteri di firma e ai cartellini per l’evidenzadelle firme di traenza. 1) Titolare di un conto di gestione:

- è tenuto a comunicare per iscritto alla Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto medesimo ipoteri di firma dei dipendenti abilitati a operare - congiuntamente o disgiuntamente sulle singolepiazze;

- attraverso le proprie dipendenze interessate al prelevamento/addebitamento presso le coesistentiFiliali della Banca d’Italia deve trasmettere a queste ultime i cartellini delle firme di traenza conl’indicazione degli eventuali massimali validi per singolo documento. In assenza di dipendenze nelterritorio di competenza della Filiale nell’ambito del quale il titolare intende comunque operare, icartellini dovranno essere trasmessi alla Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto che, ef-fettuati i previsti controlli provvede a inviarli alla Filiale interessata;

- non avente sede legale né succursali in Italia (accesso remoto) deve trasmettere i cartellini soloalla Sede di Milano della Banca d’Italia;

- i poteri di firma e i massimali di traenza dei dipendenti del titolare abilitati a operare presso la Fi-liale della Banca d’Italia detentrice del conto di gestione si estendono senza ulteriori formalitàall’operatività sul conto di gestione posta in essere dal titolare presso la Sede di Milano.

2) Comovimentatore:- è tenuto a comunicare per iscritto alla Filiale della Banca d’Italia detentrice del proprio conto

di gestione i poteri di firma dei dipendenti abilitati a operare - congiuntamente o disgiuntamente- presso la Filiale medesima;

- deve trasmettere alla Filiale della Banca d’Italia detentrice del proprio conto di gestione i car-tellini delle firme di traenza dei dipendenti di cui al precedente alinea, con l’indicazione deglieventuali massimali validi per singolo documento;

- i poteri di firma e i massimali di traenza segnalati si estendono senza ulteriori formalitàall’operatività posta in essere dal comovimentatore presso la Sede di Milano della Bancad’Italia sul conto comovimentato.

La validità della documentazione afferente ai poteri di firma del titolare/comovimentatore di unconto di gestione si intende riferita al conto di gestione nel suo complesso. Pertanto, nel caso in cui il ti-tolare di un conto di gestione/di un conto di gestione comovimentato composto dal solo conto di riservaottenga successivamente un'anticipazione infragiornaliera in c/c, la validità dei documenti cennati prodottidal titolare/comovimentatore si estende automaticamente a quest’ultima operazione.

d) I prelevamenti di contante e, più in generale, le operazioni di addebitamento possono essere effettuatimediante gli assegni rilasciati dalla Banca d’Italia, predisposti in lire e in euro ovvero attraversol’ordine di prelevamento.

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I libretti di assegni devono essere richiesti dall'intestatario del conto ovvero dal suo comovimentato-re.- Le Filiali competenti alla consegna dei libretti sono quelle presso le quali il richiedente abbia de-

positato le firme di traenza, a prescindere dalla presenza di dipendenze su territorio; per il como-vimentatore è quella detentrice del relativo conto di gestione. I dipendenti del titolare di un contodi gestione che accede per via remota a BI-REL possono chiedere il rilascio degli assegni allasola Sede di Milano, purché i relativi cartellini delle firme siano stati depositati presso la Sede me-desima. La presentazione degli assegni può essere effettuata presso qualsiasi Filiale della Bancad’Italia alla quale siano state trasmesse le firme di traenza e di quietanza.

Il comovimentatore che intende eseguire operazioni mediante assegno a valere sul conto di gestionecomovimentato può utilizzare esclusivamente gli assegni allo stesso rilasciati, che recano la dicitura “Ilcomovimentatore” anteposta allo spazio riservato alla firma di traenza. All’eventuale procuratore del ti-tolare del conto gli assegni devono essere forniti dal titolare medesimo; quest’ultimo deve altresì prov-vedere ad apporre su ognuno di essi la dicitura: ”Il procuratore del traente” anteposta allo spazio riser-vato alla firma di traenza.

Fino all’introduzione delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, gli assegni inquest’ultima valuta possono essere utilizzati solo per eseguire operazioni che non comportano la mate-riale movimentazione di valori e i prelevamenti di contante possono essere eseguiti esclusivamente in liremediante gli assegni denominati in tale divisa. La procedura BI-REL provvede a convertire automatica-mente in euro l’importo del prelevamento, inviandolo al regolamento nel conto interessato.

I prelevamenti di contante a valere su un conto di gestione seguono le modalità di regolamento illu-strate nel paragrafo 16.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di assegni in bianco il titolare/comovimentatore delconto deve darne comunicazione scritta - direttamente a mano, ovvero tramite corriere o per posta -alla Filiale della Banca d’Italia che ha rilasciato gli assegni, allegando la copia dell’eventuale denuncia difurto o di smarrimento presentata all’autorità di pubblica sicurezza.

All'atto dell’estinzione del conto, il titolare e il suo eventuale comovimentatore sono tenuti a resti-tuire alla Banca d’Italia gli assegni in bianco rimasti in loro possesso(1). Analogo obbligo compete alcomovimentatore nel caso di sospensione/estinzione del rapporto di comovimentazione.

e) I conti del pool possono essere addebitati dal titolare del conto e, limitatamente al conto di gestione,dall’eventuale comovimentatore con apposite richieste “cartacee”. Le disposizioni di addebito devo-no essere trasmesse - con le modalità di seguito indicate - alle competenti Filiali della Banca d’Italiatramite ordini di girofondi, per il riconoscimento di somme sul conto di un altro intestatario, ordinidi giroconto, al fine di trasferire disponibilità tra conti dello stesso intestatario, e lettere di addebi-to, per eseguire versamenti presso la Tesoreria dello Stato e per altre operazioni in contropartita allaBanca d’Italia. Il titolare di un conto di gestione può eseguire i prelevamenti di contante mediante una richiesta car-tacea (c.d. ordine di prelevamento) (cfr. allegato). Analoga possibilità è offerta al titolare di unconto a gestione locale.

1 Il titolare è tenuto a restituire anche gli assegni in bianco rimasti in possesso del suo eventuale procuratore.

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Le operazioni di cui sopra possono essere effettuate presso una qualsiasi Filiale della Banca d’Italia acondizione che siano stati depositati i relativi cartellini delle firme di traenza, a prescinderedall’insediamento di dipendenze sul territorio. L’ordine di prelevamento può essere presentato direttamente alla Filiale interessata ovvero trasmes-so mediante fax. In quest’ultimo caso il titolare deve rilasciare la manleva di cui all’allegato ).

In proposito si precisa che:• Il titolare di un conto di gestione deve produrre la manleva presso la Filiale della Banca d’Italia

detentrice del conto, specificando con quali Filiali intende scambiare comunicazioni attraverso talecanale. Queste ultime verranno informate direttamente dalla detentrice del conto.

• Il titolare di un conto locale deve presentare la dichiarazione in parola alla Filiale della Bancad’Italia detentrice del conto.

Le disposizioni “cartacee” possono essere espresse in lire o in euro e devono indicare la data ri-chiesta per l’esecuzione dell’operazione. Le richieste di girofondi e giroconti “cartacei” devono essereeffettuate utilizzando fotocopie dei facsimile di cui all’allegato S.

In ogni caso si precisa che:- i titolari di conto di gestione abilitati all’utilizzo dei canali telematici di BI-REL e i comovimentatori

devono di norma avvalersi degli stessi per eseguire girofondi tra conti di gestione, nonché giro-conti interni al conto di gestione e dal conto di gestione al conto di deposito overnight ovvero alconto di rifinanziamento marginale, ricorrendo solo in via eccezionale (es. malfunzionamenti tecni-ci) alle Filiali della Banca d’Italia per eseguire i corrispondenti girofondi e giroconti “cartacei”;

- la Sede di Milano della Banca d’Italia non dà seguito ai giroconti dal conto di gestione al conto dideposito overnight ricevuti dopo il V cut-off time;

- gli ordini di giroconto per i rimborsi delle operazioni di rifinanziamento marginale devono riportareil numero identificativo della singola operazione di rifinanziamento marginale e l’importo del solocapitale che si rimborsa; BI-REL calcola automaticamente l’importo comprensivo del capitale edegli interessi maturati sull'ammontare del rimborso, inviandolo al regolamento sul conto di gestio-ne in unica soluzione(1).

Sulla base dei moduli presentati, le Filiali della Banca d’Italia eseguono le scritturazioni nella gior-nata richiesta dall’ordinante per l’esecuzione dell’operazione, con data valuta “stesso giorno”. L’importodel movimento viene immesso nella divisa (lire/euro) indicata dall’ordinante nella richiesta; la proceduraBI-REL provvede automaticamente alla conversione in euro degli importi espressi in lire. I giroconti dalconto di gestione al conto di rifinanziamento marginale sono sempre acquisiti in euro, anche se richiesti inlire.

Per quanto concerne le modalità di trasmissione delle comunicazioni tra le Filiali della Bancad’Italia e gli ordinanti si precisa che di norma le comunicazioni possono essere consegnate direttamentea mano, tramite corriere ovvero inviate per posta o via fax. In quest’ultimo caso l’ordinante deve sotto-scrivere la manleva di cui all’allegato

1 A fronte del rimborso, il beneficiario del rifinanziamento può svincolare le attività costituite a garanzia direttamen-

te, via Rete Nazionale Interbancaria, ovvero tramite la Sede di Milano della Banca d’Italia. In caso di rimborsi par-ziali, l'operazione di svincolo deve interessare una quantità di attività il cui controvalore, al netto dello scarto digaranzia, risulti quanto più vicino possibile all'importo del capitale rimborsato. L'operazione di svincolo delle atti-vità costituite in garanzia viene scartata qualora la procedura rilevi l'assenza del rimborso ovvero dia luogo ad uncredito aperto in titoli inferiore al debito residuo.

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In merito alla richiesta si precisa che:1) l’ordinante deve trasmetterla:

- all’indirizzo della Filiale della Banca d’Italia interessata, se l’ordine è consegnato tramite cor-riere ovvero inviato per posta;

- al numero di fax comunicato dalla Filiale della Banca d’Italia interessata per il rapporto di de-posito in conto corrente a gestione accentrata (conto di riserva) dell’ordinante, se l’ordine ètrasmesso via fax;

2) le comunicazioni delle Filiali della Banca d’Italia (trasmissione all’ordinante del secondo esemplaredell’ordine di girofondi/giroconto) tramite corriere o per posta sono trasmesse:

- al domicilio speciale eletto dall’ordinante per il rapporto contrattuale interessato dall’ordinemedesimo, qualora quest’ultimo sia stato presentato dal titolare del conto da addebitare allaFiliale della Banca d’Italia detentrice del medesimo;

- al domicilio speciale eletto dal comovimentatore per il proprio rapporto di deposito in contocorrente a gestione accentrata (conto di riserva), qualora l’ordine sia stato presentato dal co-movimentatore alla Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto di gestione del comovi-mentatore medesimo;

- al domicilio speciale eletto dall’ordinante per il proprio rapporto di deposito in conto correntea gestione accentrata (conto di riserva), qualora l’ordine sia stato presentato dal titolare delconto di gestione/comovimentatore alla Sede di Milano della Banca d’Italia e l’ordine consistain un addebitamento del conto di gestione o in un giroconto interno al medesimo;

- all’indirizzo comunicato di volta in volta per le vie brevi dall’ordinante, qualora l’ordine siastato presentato dal titolare del conto da addebitare ad una Filiale della Banca d’Italia diversada quella detentrice del conto medesimo e dalla Sede di Milano;

3) le comunicazioni via fax sono effettuate delle Filiali della Banca d’Italia al numero indicatodall’ordinante per il proprio rapporto di deposito in conto corrente a gestione accentrata (contodi riserva).

f) Le operazioni a debito dei conti di gestione e i giroconti interni al medesimo sono acquisiti inlista di attesa(1) e inviati al regolamento con le modalità illustrate nel paragrafo 16. L’acquisizione inlista degli addebitamenti a valere sul conto di gestione è notificata automaticamente via RNI (msg.64C) o via SWIFT (msg. 198/sub 156) al titolare del conto medesimo abilitato all’utilizzo di uno oentrambi i canali telematici di BI-REL e al suo eventuale comovimentatore.Qualora un addebitamento al conto di gestione ovvero un giroconto interno al medesimo immessi dauna Filiale della Banca d’Italia siano scartati per mancata capienza, la Banca d’Italia riproponel’operazione se:i) consiste in un addebitamento del conto di gestione in contropartita alla Banca d’Italia connesso

con l’esercizio della politica monetaria non regolato attraverso il sistema EXPRESS gestito dallaMonte Titoli;

ii) è immessa su iniziativa della Banca d’Italia medesima.Qualora la riproposizione delle operazioni cennate non sia stata possibile nella giornata in cui è av-

venuto lo scarto, la Banca d’Italia reimmette le operazioni di cui al precedente punto ii) il primo giorno

1 Categoria FIL.

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successivo a quello in cui è avvenuto lo scarto, attribuendo alle medesime data valuta “stesso giorno”;per le operazioni di cui al precedente punto i), provvede ad effettuare le valutazioni del caso.

18. Causali e date valuta

Le operazioni a valere sui conti del pool sono identificate da causali numeriche attribuite, a se-conda dei casi, in via automatica ovvero dalla Filiale della Banca d’Italia che esegue la registrazionedell’operazione (cfr. allegato 10).

A tutte le operazioni (addebitamenti e accreditamenti) a valere sui conti del pool si applica valuta“stesso giorno”. Per valuta “stesso giorno” si intende la data valuta del giorno in cui viene eseguital’operazione.

19. Prenotazione del contante

Il titolare di un conto di gestione può vincolare le disponibilità sul proprio conto allo scopo di effet-tuare prelevamenti di contante mediante assegno ovvero ordine di prelevamento.

La prenotazione - unica a livello nazionale e denominata in euro - può essere attivata, modificata oannullata unicamente dal titolare del conto di gestione ; resta pertanto esclusa la sua conferibilità aterzi, ivi compreso l’eventuale comovimentatore/procuratore.

Le disponibilità prenotate sono utilizzabili esclusivamente dal titolare del conto di gestione medianteuna o più operazioni di prelevamento di contante con assegno emesso dallo stesso a proprio favore(1)ovvero con ordine di prelevamento. L’eventuale comovimentatore/procuratore non può quindi avvalersidi tali disponibilità.

La prenotazione può essere richiesta per uno o più giorni consecutivi ed è operativa in ciascuno diessi fino all’orario stabilito e comunicato dalla Banca d’Italia ai titolari dei conti di gestione. Dopo taleorario, le eventuali disponibilità prenotate e non prelevate diventano fruibili per l’addebitamento di ope-razioni anche diverse dal prelevamento di contante.

La prenotazione con una decorrenza successiva alla data di attivazione in procedura è operativadalle ore 00:00 del/i giorno/i richiesto/i. Qualora le date di attivazione e di decorrenza coincidano, laprenotazione è immediatamente operativa se acquisita in procedura prima dell’orario giornaliero di finevalidità della prenotazione comunicato dalla Banca d’Italia.

I prelevamenti di contante eseguiti dal titolare riducono di un ammontare corrispondente l’importoprenotato per la singola giornata, se effettuati entro l’orario di fine validità della prenotazione.

Il titolare può prelevare contante a valere sulla prenotazione effettuata anche presso Filiali dellaBanca d’Italia diverse da quella utilizzata per attivare la prenotazione medesima.

Il titolare del conto di gestione può attivare, modificare o annullare la prenotazione:- di norma via R.N.I. (msg. 64H) ( 2);

1 Fino all’immissione in circolazione delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, il prelevamento

di contante può essere effettuato solo in lire.2 La funzione di prenotazione del contante non è al momento disponibile via SWIFT.

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- tramite la Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto di gestione e, solo in via del tutto straordi-naria, mediante le restanti Filiali della Banca d’Italia nel cui ambito territoriale rientrino le dipendenzeall’uopo utilizzate nel caso di titolari non abilitati all’utilizzo della messaggistica R.N.I. - BI-REL e incaso di recovery (per es. nell’ipotesi di malfunzionamento della R.N.I.),; in particolare, la prenota-zione può essere attivata, modificata o annullata - senza limiti di importo - solo dai dipendenti del ti-tolare del conto dallo stesso abilitati alla traenza sul medesimo presso la singola Filiale della Bancad’Italia e che abbiano depositato presso la stessa i propri autografi di firma.

L’attivazione, la modifica e l’annullamento della prenotazione possono essere disposti sia in euroche in lire. In quest’ultimo caso, la procedura BI-REL esegue automaticamente la conversionedell’importo in euro qualora la prenotazione sia stata disposta via R.N.I. - BI-REL. La prenotazione di-sposta tramite le Filiali della Banca d’Italia è sempre acquisita in euro, anche se richiesta in lire.

La procedura BI-REL acquisisce solo variazioni in aumento o in diminuzione - per l’intero periododi validità richiesto - di prenotazioni preesistenti. Per tale motivo, qualora la prenotazione preesistentesia pari a zero (per assenza di prenotazione o a seguito di annullamento), l’attivazione è eseguita immet-tendo in procedura come variazione l’ammontare desiderato della prenotazione.

L’attivazione, la modifica e l’annullamento della prenotazione sono notificati automaticamente viaR.N.I. (msg. 64I) al titolare del conto di gestione interessato, se abilitato all’utilizzo della messaggisticaR.N.I. - BI-REL, e al suo eventuale comovimentatore(1).

Per attivare, modificare o annullare la prenotazione attraverso una Filiale della Banca d’Italia, il ti-tolare del conto deve trasmettere alla Filiale interessata apposita richiesta debitamente firmata in dupliceesemplare, secondo il facsimile di cui all’allegato T, indicando la variazione - per uno o più giorni conse-cutivi - in aumento o in diminuzione di prenotazioni preesistenti e la divisa in cui la variazione richiesta èdenominata. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni tra la Filiale della Banca d’Italia interessatae il titolare del conto sono le stesse previste nel paragrafo “Filiali della Banca d’Italia” per gli addebita-menti del conto di gestione.

20. Interessi

Le disponibilità sul conto di riserva eccedenti l’importo medio giornaliero detenuto ai finidell’adempimento dell’obbligo di riserva sono reminerate al tasso stabilito dal Governatore della Bancad’Italia con proprio provvedimento. Tale tasso, valido comunque per tutte le somme in libera disponibi-lità detenute nei conti di deposito, è attualmente pari a zero.

21. Tariffe

Lo schema tariffario di BI-REL si articola in un canone annuo di partecipazione e su tariffe per isingoli pagamenti “domestici” e cross-border. Sono inoltre previste tariffe per disincentivare i ritardi nelregolamento dei saldi della Liquidazione titoli e della Recapiti.

1 L’importo notificato è espresso in euro; per la prenotazione disposta via rete in lire, il msg. 64I notifica l’importo

richiesto denominato in tale divisa.

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La Banca d’Italia consegna direttamente a mano, tramite corriere ovvero invia per posta al domici-lio speciale eletto dal soggetto interessato per lo specifico rapporto di conto le comunicazioni relativealle scritturazioni concernenti le tariffe illustrate in questo paragrafo.

a) Canone di partecipazione a BI-REL

I titolari dei conti di gestione sono tenuti a corrispondere in via anticipata alla Banca d’Italia un ca-none annuo pari a 1.500 euro per fruire del sistema di regolamento lordo BI-REL.

Il canone, corrisposto da tutti i titolari di conto di gestione, viene addebitato:- all’apertura di un conto di gestione; qualora il conto abbia una data di inizio operatività successi-

va, la scritturazione viene effettuata in corrispondenza di quest’ultima data;- il secondo giorno lavorativo successivo al 23 gennaio di ogni anno. Nessun importo viene restituito dalla Banca d’Italia ai titolari dei conti di gestione in caso di chiu-

sura degli stessi in corso d’anno.

b) Tariffe sui movimenti

Le tariffe sui movimenti sono addebitate per le movimentazioni effettuate nei conti di riserva, di anti-cipazione infragiornaliera in c/c, di deposito in conto corrente libero a gestione locale e di riserva obbli-gatoria a gestione locale. In particolare, la tariffa è addebitata:

- al mittente per le operazioni interbancarie disposte dallo stesso effettuate per via telematica(“domestiche” e transfrontaliere regolate nel TARGET) e tramite le Filiali della Banca d’Italia,nonché per i pagamenti degli operatori a favore della Tesoreria dello Stato;

- al titolare del conto per le rimanenti operazioni (istituzionali, automatiche e accessorie al servizio diconto corrente).

Le tariffe sono scritturate automaticamente il secondo giorno operativo di BI-REL successivo allachiusura di ciascun periodo di mantenimento con riferimento alle operazioni (“domestiche” e transfronta-liere) regolate nel mese precedente(1). L’addebito è effettuato con valuta “stesso giorno”.

Per i pagamenti “domestici” sono previsti due livelli tariffari in relazione al canale di movimenta-zione utilizzato per regolare l’operazione:

- 0,50 euro per i pagamenti interbancari effettuati via rete telematica, per le scritture automatiche eper le operazioni istituzionali;

- 12 euro per le altre operazioni scritturate dalle Filiali della Banca d’Italia. Sono esentate dal pagamento della tariffa le operazioni disposte dalla Tesoreria dello Stato a favore

degli operatori, le scritture automatiche e le operazioni delle Filiali della Banca d’Italia di importo ugualeo inferiore a 10 euro, nonché le operazioni concernenti la gestione dei conti (es.: spese, bolli, commis-sioni, penali, ecc.).

Per i pagamenti transfrontalieri regolati in TARGET le tariffe sono pari a: - 1,75 euro per le prime 100 operazioni regolate nel mese; - 1 euro per le successive 900 operazioni; - 0,80 euro oltre le 1.000 operazioni. L’elenco delle tariffe per ciascuna causale di regolamento è riportato nell’allegato U.

1 Ad esempio il 25 febbraio per i movimenti effettuati nel mese di gennaio.

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c) Tariffe per le incapienze della Liquidazione titoli e della Recapiti

La tariffa è corrisposta dai titolari dei conti di gestione sprovvisti, per causa propria, della liquiditànecessaria al regolamento dei propri saldi debitori. L’importo dell’incapienza è pari alla differenza tra ilsaldo debitore e le disponibilità esistenti nel conto di gestione al momento del regolamento del saldo de-bitore stesso.

Sono previste tariffe in quota percentuale per le incapienze della Liquidazione titoli e in quota fissaper quelle della Recapiti.

1) Incapienze della Liquidazione titoli I livelli tariffari sono differenziati per: - tipologia dei movimenti di copertura - operazioni telematiche (girofondi R.N.I. e accreditamenti

rivenienti dai mercati e dalle procedure di scambio), operazioni “cartacee” (girofondi tramite leFiliali della Banca d’Italia) e operazioni di rifinanziamento marginale;

- orario di regolamento dei movimenti telematici di copertura. I livelli tariffari sono i seguenti:• operazioni telematiche (1):

- tariffa pari all'interesse per un giorno, calcolato al tasso di rifinanziamento marginale, per leoperazioni effettuate entro i primi trenta minuti dopo l’avvio della fase di regolamento deisaldi (I fascia);

- tariffa pari all'interesse per un giorno, calcolato al tasso di rifinanziamento marginale, più 6punti, per le operazioni effettuate oltre i trenta minuti dopo l’avvio della fase di regolamentodei saldi (II fascia);

• operazioni “cartacee”(2): - tariffa pari all'interesse per un giorno, calcolato al tasso di rifinanziamento marginale, più 8

punti;• operazioni di rifinanziamento marginale(3):

- tariffa pari all’interesse per un giorno, calcolato al tasso di rifinanziamento marginale, più 8punti.

Le tariffe non possono essere inferiori a 500 euro, né superiori a 25.000 euro, qualunque sial’operazione effettuata per la copertura dell’incapienza. Per completezza, gli importi delle tariffe sonoriportate nella tavola seguente:

1 Girofondi R.N.I. (causale 77) e accreditamenti rivenienti dai mercati e dalle procedure di scambio nonché dal Servi-

zio D.V.P. EXPRESS (causali 48, 51, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 62). Sono inoltre tariffate le coperture effettuate attraversol’aumento della liquidità infragiornaliera a seguito della costituzione di titoli nel relativo conto a garanzia nonchéquelle rivenienti dal regolamento di operazioni di politica monetaria tramite il Servizio D.V.P. EXPRESS della MonteTitoli (causale 72).

2 Girofondi effettuati tramite le Filiali della Banca d’Italia (causale 41).3 Giroconti dal conto di rifinanziamento marginale al conto di gestione (causale 89).

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TIPO DI COPERTURA E FASCE ORARIE DOPO LA FASE DI

REGOLAMENTO

PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE

(TASSI PER UN GIORNO) Operazioni telematiche

- fino a 30 minuti Tasso di rifinanziamento marginale - oltre 30 minuti Tasso di rifinanziamento marginale + 6 Operazioni “cartacee” Tasso di rifinanziamento marginale + 8 Operazioni rifinanziamento marginale Tasso di rifinanziamento marginale + 8 Tariffa minima 500 euro Tariffa massima 25.000 euro

I ritardi nella copertura delle incapienze sono calcolati con riferimento all’orario di avvio della fa-se di regolamento dei saldi debitori della Liquidazione titoli nei conti di gestione (coincidente con l'ini-zio della prima fascia oraria). Tale orario è riportato nel messaggio che notifica al titolare del conto digestione interessato l’acquisizione in lista di attesa dei saldi debitori.

Per i movimenti telematici di copertura delle incapienze, l'orario di riferimento è quello di registra-zione dei movimenti negli archivi applicativi della procedura BI-REL, comunicato agli operatori con imessaggi RNI- BIREL e/o SWIFT.

2) Incapienze della Recapiti

La tariffa è pari a 500 euro a prescindere dall’importo dell’incapienza ed è applicata sulle tipologiedei movimenti di copertura indicati per le incapienze della Liquidazione titoli.

21.2. Scritturazione delle tariffe relative alle incapienze nella “Titoli” e nella “Recapiti”

Il primo giorno operativo di BI-REL del secondo mese successivo a quello in cui si sono verificatele incapienze, le tariffe per le incapienze della Liquidazione titoli sono inviate automaticamente al rego-lamento nei conti di gestione. Nello stesso giorno in cui sono scritturate le tariffe per le incapienze dellaLiquidazione titoli, la Banca d’Italia provvede altresì ad addebitare le tariffe per le incapienze della Re-capiti; qualora tale giornata sia non lavorativa per la Filiale interessata della Banca d’Italia, l’addebitoviene effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

L’addebito delle tariffe è effettuato con data valuta “stesso giorno”.

22. Chiusura dei conti

Le operazioni di chiusura di un conto del pool possono essere eseguite soltanto dalla Filiale dellaBanca d’Italia detentrice nelle giornate lavorative per la Filiale medesima e devono concludersi nellastessa giornata in cui si è avviato l'iter di chiusura in procedura BI-REL.

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Il conto di gestione viene chiuso con la chiusura dei conti che lo compongono. La chiusura del conto di riserva può avvenire solo dopo che sia stato chiuso il conto di anticipa-

zione infragiornaliera in c/c. Essa resta altresì subordinata all’avvenuta estinzione delle operazioni di de-posito overnight, a tempo determinato e rifinanziamento marginale perfezionate con la Banca d’Italiadal titolare del conto di gestione.

La chiusura di un conto di anticipazione infragiornaliera in c/c è subordinata all’avvenuta resti-tuzione delle somme utilizzate a valere sulla relativa linea di credito. La Banca d’Italia provvede altresì aestinguere il relativo deposito a garanzia.

Nel caso di fusione per unione o incorporazione di due o più banche si fa presente quanto se-gue. 1) I conti di riserva delle banche fuse ovvero incorporate devono essere chiusi:

- il giorno 24 immediatamente successivo alla data di decorrenza giuridica della fusione o - se nonlavorativo per le Filiali della Banca d’Italia detentrici - il primo giorno lavorativo successivo, qua-lora la data di decorrenza giuridica della fusione rientri in un periodo di mantenimento per il qualela banca fusa/incorporata sia tenuta a eseguire versamenti di riserva obbligatoria;

- in corrispondenza della data di decorrenza giuridica della fusione/incorporazione ovvero, se nonlavorativo per le Filiali della Banca d’Italia detentrici, il primo giorno lavorativo successivo, neirestanti casi.

Nel caso di cui al primo alinea, la banca incorporante può - per effetto dell'atto di fusione e per ilperiodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica della medesima e il giorno di chiu-sura dei conti di riserva delle banche incorporate - movimentare tali conti e disporre della mobilizza-zione della riserva obbligatoria. I soggetti abilitati alla traenza possono restare gli stessi a suo tempoindicati dalle banche incorporate, ma in tal senso deve intervenire specifica conferma da parte dellaincorporante. La conferma rende superflua la produzione dei nuovi cartellini delle firme - nel soloperiodo in questione - da parte della incorporante. Nel caso in cui venga realizzata la fusione per unione tra più banche è la nuova banca - nata dallafusione stessa - a dover produrre la documentazione sopra illustrata. La Banca d’Italia provvede alla chiusura dei conti di riserva, scritturando nel conto di gestione dellabanca incorporante ovvero di quella derivante dalla fusione le somme risultanti dalle chiusure condata valuta “stesso giorno”.

2) La chiusura dei conti di anticipazione infragiornaliera in c/c delle banche fuse ovvero incorporate de-ve avvenire in corrispondenza della data di decorrenza giuridica della fusione ovvero, se non lavora-tiva per le Filiali della Banca d’Italia detentrici, il primo giorno lavorativo successivo. Ad avvenutachiusura dell’anticipazione, la Banca d’Italia procede alla restituzione delle attività costituite a garan-zia alla banca risultante dalla fusione ovvero a quella incorporante.

3) I conti di deposito overnight in essere a nome delle banche fuse ovvero incorporate devono esserechiusi in corrispondenza della data di decorrenza giuridica della fusione ovvero, se non lavorativa perle Filiali della Banca d’Italia detentrici, il primo giorno lavorativo successivo.

4) L’incorporazione ovvero la fusione per unione del comovimentato estingue il relativo rapporto di co-movimentazione a partire dalla data di decorrenza giuridica della fusione medesima;l’incorporazione ovvero la fusione per unione del comovimentatore non estingue il relativo rapportodi comovimentazione, purché siano osservati i requisiti di cui al paragrafo “Comovimentazione”

5) La banca risultante dalla fusione per unione è tenuta a sottoscrivere nuove lettere-contratto relati-vamente ai rapporti contrattuali con la Banca d’Italia nei quali sia succeduta alle banche estinte.

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Rientrano in tale previsione, oltre ai rapporti concernenti le singole operazioni, anche la comovimen-tazione e l’abilitazione all’utilizzo dei canali telematici di BI-REL. Nell’ipotesi di incorporazione, la sottoscrizione delle lettere-contratto da parte della banca incorpo-rante deve avvenire:- per i rapporti contrattuali con la Banca d’Italia preesistenti all’incorporazione, nel caso in cui

l’incorporante modifichi la propria ragione sociale e/o il codice identificativo;- per i nuovi rapporti contrattuali con la Banca d’Italia nei quali la banca incorporante sia succeduta

all’incorporata(1);- per i rapporti di anticipazione infragiornaliera in c/c, nel caso in cui la banca incorporante intenda

instaurare per la prima volta un rapporto della specie.

Nel caso di fusione per unione o incorporazione di due o più soggetti non bancari, la chiu-sura dei conti di gestione deve avvenire in corrispondenza della data di decorrenza giuridica della fusio-ne ovvero, se non lavorativa per le Filiali della Banca d’Italia detentrici, il primo giorno lavorativo suc-cessivo.

23. Informativa

I titolari dei conti del pool e i comovimentatori dei conti di gestione possono acquisire informazionisui conti medesimi tramite:a) i canali telematici di BI-REL (RNI/SWIFT);b) le Filiali della Banca d’Italia.

Per quanto riguarda l’informativa prodotta dai canali telematici di BI-REL si fa rinvio alla SezioneIII della Guida.

23.1 Filiali della Banca d’Italia

I titolari dei conti di gestione non abilitati all’utilizzo della messaggistica R.N.I. - BI-REL ricevonodalle Filiali della Banca d’Italia detentrici il partitario relativo alle operazioni scritturate nei conti mede-simi nella singola giornata operativa. Per ogni operazione scritturata il partitario espone il relativo im-porto denominato in euro, nonché l’importo espresso nella divisa di immissione in BI-REL (c.d. importooriginario)(2). Le informazioni contenute nel partitario consentono di verificare il rispetto dell’obbligomedio di riserva, il mancato rientro dall’utilizzo dell’anticipazione infragiornaliera in conto corrente per glioperatori che non hanno accesso al rifinanziamento marginale e la scritturazione di operazioni con datavaluta “stesso giorno”. Il partitario giornaliero viene prodotto anche per i conti di deposito in c/c di ri-serva obbligatoria a gestione locale. Il partitario è trasmesso il primo giorno lavorativo successivo alla

1 Ad esempio per la comovimentazione, qualora una banca incorpori un comovimentatore, possieda i requisiti per

svolgere tale ruolo e non abbia già sottoscritto con la Banca d’Italia la relativa lettera-contratto.2 Cfr. la nota precedente.

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giornata in cui sono state effettuate le scritturazioni ed é consegnato direttamente a mano o tramite cor-riere ovvero inviato per posta o via fax rispettivamente al domicilio speciale eletto ovvero al numero difax indicato dal titolare per lo specifico rapporto. L’invio via fax è possibile solo per i conti di gestione.

Le dipendenze del titolare di un conto di gestione non rientranti nell’ambito di competenza territo-riale della Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto possono chiedere alla Filiale della Banca ter-ritorialmente competente per le stesse l’invio dell’elenco settimanale dei movimenti scritturati dallaFiliale medesima nel conto cennato. Per ogni operazione scritturata l’elenco espone il relativo importodenominato in euro, nonché l’importo espresso nella divisa di immissione in BI-REL (c.d. importo origi-nario)(1). L’elenco in parola è consegnato direttamente a mano o tramite corriere ovvero inviato per po-sta all’indirizzo comunicato dalla dipendenza del titolare.

I titolari, abilitati o meno all’utilizzo della messaggistica R.N.I. - BI-REL, ricevono dalleFiliali della Banca d’Italia detentrici dei conti interessati - a mezzo di raccomandata inviata al domiciliospeciale eletto dal titolare per lo specifico rapporto - gli estratti conto e i tabulati con il computo degliinteressi.

1. Gli estratti conto sono prodotti per i conti di gestione e di deposito in c/c di riserva obbligatoria agestione locale, nonché per i conti di deposito overnight, di deposito a tempo determinato, di depo-sito in c/c libero a gestione locale, per i conti correnti per la gestione dei margini di variazione, per iconti di anticipazione ex D.M. 27 settembre 1974, ecc.• Gli estratti conto dei conti di gestione e di deposito in c/c di riserva obbligatoria a gestione locale

sono prodotti ogni mese e possono essere:- “analitici” o “sintetici” per i conti di gestione;- solo “analitici” per i conti di deposito in c/c di riserva obbligatoria a gestione locale. Gli estratti conto “analitici” riportano per ognuno dei conti nei quali si articola il conto di gestio-ne ovvero per il conto di deposito in c/c di riserva obbligatoria a gestione locale:- i saldi di inizio e fine mese espressi in euro;- i singoli movimenti scritturati denominati in euro e il corrispondente importo espresso nella divi-

sa di immissione in BI-REL (c.d. importo originario)(2);- gli importi totali dei movimenti a debito e a credito espressi in euro. Gli estratti conto “sintetici” si compongono di una sola pagina che riporta per ciascun conto incui si articola il conto di gestione:- i saldi di inizio e di fine mese espressi in euro;- gli importi totali dei movimenti a debito e a credito espressi in euro. L’invio dell’estratto conto - “sintetico” o “analitico” - produce gli effetti di cui alle vigenti disposi-zioni di legge e assolve gli obblighi contrattuali della Banca d’Italia. L’estratto conto “sintetico” viene trasmesso in sostituzione di quello “analitico” solo ai titolari cheabbiano espresso formale consenso. A tal fine il titolare interessato deve consegnare direttamentea mano o tramite corriere ovvero inviare per posta alla Filiale della Banca d’Italia detentrice delconto di gestione apposita dichiarazione di accettazione - conforme al facsimile di cui all’allegatoV - firmata dal legale rappresentante. Qualora la dichiarazione pervenga alla Filiale in parola entro

1 Cfr. la nota precedente.2 Cfr. la nota precedente.

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il giorno 20, la Banca d’Italia invia il primo estratto conto “sintetico” a partire - di norma - dalmese successivo alla data di ricevimento della dichiarazione medesima. In caso contrario, il primoestratto conto “sintetico” viene inviato a partire dal mese seguente. Il titolare del conto di gestione può revocare l’accettazione dell’invio di estratti conto “sintetici”mediante comunicazione scritta. La revoca - firmata dal legale rappresentante - deve essere tra-smessa con le modalità sopra indicate alla Filiale della Banca d’Italia detentrice del conto di ge-stione interessato in anticipo di almeno dieci giorni di calendario rispetto al mese a partire dalquale il titolare del conto medesimo intende ricevere gli estratti conto “analitici”.

• Gli estratti conto per i restanti conti sono prodotti mensilmente, qualora il conto interessato abbiapresentato almeno un movimento nel periodo al quale si riferisce l’estratto conto, e - in ogni caso- semestralmente. Essi riportano:- i saldi di inizio e fine mese espressi in euro;- i singoli movimenti scritturati denominati in euro e il corrispondente importo espresso nella divi-

sa di immissione in BI-REL (c.d. importo originario);- gli importi totali dei movimenti a debito e a credito espressi in euro.

Gli estratti conto sono assoggettati all’imposta di bollo secondo le vigenti disposizioni di legge.L’imposta di bollo sugli estratti conto dei conti di gestione è assolta in maniera virtuale, mediantel’addebitamento - in unica soluzione e con data valuta “stesso giorno” - del relativo importo nel conto digestione interessato. In particolare, la Banca d’Italia esegue tale addebitamento:

a) l’8 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento ovvero - se non lavorativo per la Filialeinteressata della Banca d’Italia - il primo giorno lavorativo successivo, per i conti di gestione inessere presso le Filiali medesime al 31 dicembre precedente la data di scritturazione. Per i contiaperti nel corso dell’anno di riferimento, il recupero tiene conto dei mesi di effettiva aperturanell’anno medesimo;

b) contestualmente alla chiusura, per i conti di gestione estinti in corso d’anno; in questo caso il re-cupero tiene conto dei mesi di effettiva apertura nell’anno in cui avviene la chiusura; inoltre, qua-lora la chiusura avvenga nel periodo compreso tra il 1° e il 7 gennaio (inclusi), la Banca d’Italiarecupera l’imposta di bollo anche per l’anno precedente, scritturando il relativo importo nellastessa giornata di chiusura con le modalità indicate alla precedente lettera a).Ai fini del conteggio dei mesi di effettiva apertura per i conti aperti o chiusi in corso d’anno, la fra-zione di mese viene considerata come mese intero.

2. I tabulati con il computo degli interessi sono inviati con periodicità:- mensile per i conti di riserva e per il conto di deposito overnight;- semestrale per il conto di anticipazione ex D.M. 27 settembre 1974.