Simone Ferrari, La prestazione di assistenza nell'omissione di soccorso

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bilizzazione della situazione processuale e ` allo stato degli atti 13 ) ossia e ` suscettibile di venire meno al mutare delle condizioni che hanno giustificato l’adozione della misura cautelare. Conseguentemente in subiecta materia la piat- taforma cautelare, valutabile rebus sic stantibus, puo ` sem- pre essere rimessa in discussione con il controllo ope ju- dicis della revoca o sostituzione, indipendentemente dal decorso temporale. Ed allora, in questo contesto, non e ` necessario scomo- dare in sede processuale il principio del tempus regit actum per giustificare l’operativita ` della decisione 14 ) giacche ´e ` fuori discussione come gli effetti dello scruti- nio di incostituzionalita ` ricadano certamente sul giudizio pendente 15 ), altrimenti mancherebbe lo stesso interesse ad adire la Corte costituzionale ma anche su ogni altro giudizio ancora aperto. Inaspettatamente il Giusdicente fornisce una esegesi di ortopedia ricostruttiva in osse- quio al favor libertatis che ispira l’art. 13 Cost., ineccepi- bile circa la valutazione degli effetti dell’art. 136 Cost. e normativa costituzionale collegata sulle situazioni giuri- diche de libertate gia ` pendenti. La chiusura di una fase o di un grado non equivale certo alla chiusura del pro- cesso e soprattutto non equivale alla chiusura del sub- procedimento cautelare che rimane comunque ancillare a tutto il processo cognitivo sino al formarsi del giudi- cato. Diego Lacchi Cassazione penale,VSezione, 14 dicembre 2004 (dep. 2 febbraio 2005), n. 3397/05 — Foscarini Presidente —Fumo Relatore —Monetti P. M. (conf.). — Pennino e altro, ricorrenti. Omissione di soccorso — Prestazione di assistenza — Concetto (C. p. art. 593, 2 o comma). In tema di omissione di soccorso, nel concetto di « pre- stazione di assistenza » non puo ` non rientrare l’adozione di quelle cautele atte a limitare il danno gia ` riportato dalla parte offesa, ovvero a scongiurare la sua ulteriore esposi- zione a pericolo (nella specie gli imputati, imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente, si erano limitati a con- tattare la Polizia e le Autorita ` Sanitarie, ma non avevano presidiato il posto allo scopo di evitare che altre vetture potessero investire l’infortunato) (1). Omissis. — Pennino Giuseppe e Giancamilli Marianne sono imputati di omissione di soccorso. Gli stessi sono stati condannati nei primi due gradi di giudizio. Ricorrono deducendo violazione di legge e contraddittorieta ` della motivazione, atteso che: 1) la sentenza da ` per certo che essi, imbattutisi in un moto- ciclista vittima di un incidente, si fermarono e telefonicamente avvertirono la competente autorita ` di Polizia; 2) e ` certo che entrambi si allontanarono dal luogo dell’inci- dente solo quando udirono le sirene delle auto della Polizia e dell’ambulanza che stavano giungendo; 3) la vittima dell’incidente era ormai deceduta e quindi essi non avevano nessuna ragione di trattenersi in loco. La Giancamilli inoltre rileva che ella era una semplice tra- sportata a bordo della vettura del Pennino e che non ha fornito (ne ´ avrebbe potuto) alcun contributo causale alla commissione del preteso reato. I ricorsi sono manifestamente infondati e, in parte, articolati in fatto. Essi dunque vanno dichiarati inammissibili. La sentenza di secondo grado afferma che: a) gli imputati avrebbero dovuto trattenersi in loco perche ´ il corpo era al cen- tro strada, b) Michelangeli era ancora in vita (e questa era anche l’opinione del Pennino — il quale dunque non puo ` invocare la buona fede — dal momento che egli stesso poi telefono ` in ospe- dale per chiedere notizie). Ebbene, mentre quello sub b)e ` un dato di fatto, emerso, evidentemente, dalla istruzione dibattimentale e contestato solo verbalmente dai ricorrenti, quella sub a)e ` una considerazione esatta in diritto, atteso che, come giustamente e ` stato osservato, entrambe le condotte (contattare Polizia e Autorita ` sanitarie e presidiare il posto alla scopo di evitare che altre vetture potes- sero investire l’infortunato) erano necessarie. E invero nel con- cetto di «prestazione di assistenza» non puo ` non rientrare, in- nanzitutto, l’adozione di quelle cautele atte a limitare il danno gia ` riportato dalla PO, ovvero a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo. La condotta omissiva di Pennino e Giancamilli integra dunque perfettamente la fattispecie di reato (omissivo, appunto, e di natura permanente), in quanto i due avrebbero dovuto trattenersi sul posto nel quale rinvennero il Michelangeli fin quando altri non avessero potuto assumerne la vigilanza e la cura. — Omissis. (1) La «prestazione di assistenza» nell’omis- sione di soccorso La sentenza annotata riguarda il caso di due soggetti (condannati nei primi due gradi di giudizio) che, imbat- tutisi in un motociclista vittima di un incidente (giacente in mezzo alla strada, ancora vivo), si fermarono ed avver- tirono telefonicamente la competente Autorita ` di Polizia, ma si allontanarono prima dell’arrivo della Polizia e del- l’ambulanza. Trattandosi di dovere di attivarsi, con implicazioni an- che rilevanti o gravose per l’individuo soccorritore, il do- vere di soccorso e ` sempre stato oggetto di vivaci contra- sti, coinvolgendo la perenne dialettica tra altruismo ed egoismo, tra « morale del dovere » e « morale dell’eccelle- re », tra il neminem laedere e l’operare il bene, tra la sfera della punibilita ` dell’omissione e la sfera della premialita ` dell’adempimento, tra lo « splendido samaritano » e l’« o- nesto samaritano». Il che spiega le sue alterne vicende nella storia del pensiero giuridico e delle legislazioni ed il suo definitivo affermarsi come dovere generale, per tutti, 13 ) In dottrina per una ricostruzione del c.d. giudicato cautelare, utilmente: Confalonieri, Ne bis in idem in materia di misure cau- telari, in Giur. It., 1993, II, 217; Monaco, Il c.d. giudicato cautelare, in Cass. Pen., 1996, 870. V., altresı ´, A. Gaito, Proroga e rinnova- zione delle misure cautelari, in Materiali d’esercitazione per un corso di procedura penale, a cura di A. Gaito, Padova, 1996, 405; Lacchi, « Impiego » anomalo del giudicato cautelare, in Giur. It., 1999, 1050; Id., Il ne bis in idem cautelare nei reati associativi, ivi, 2000; Lo- russo, Una impropria utilizzazione del concetto di giudicato penale: il c.d. ne bis in idem cautelare, in Cass. Pen., 1994, 650; Santo- riello, Vizi formali del provvedimento coercitivo e giudicato caute- lare, in Giur. It., 2000, 142. 14 ) In argomento v., per tutti, A. Gaito, Custodia preventiva e successione di leggi, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1975, 1361. 15 ) «Cio ` apparira ` piu ´ chiaro ove si rifletta: a) che, in un ordina- mento a costituzione rigida nel quale, per di piu ´ , esiste un apposito organo deputato a sindacare la legittimita ` costituzionale delle leggi, sarebbe contraddittorio che le leggi dichiarate costituzionalmente illegittime continuino a spiegare i loro effetti; b) che, se “la perdita di efficacia” valesse per l’avvenire (ex nunc) e non anche per il pas- sato (ex tunc), nessuna parte in giudizio solleverebbe la questione di legittimita ` costituzionale, per il semplice motivo che non avrebbe interesse; infatti, la sentenza di accoglimento della Corte non spie- gherebbe i suoi effetti nel giudizio in cui la questione e ` stata solle- vata giacche ´ il giudice sarebbe tenuto ad applicare la norma oggetto della questione nonostante che la Corte l’abbia dichiarata illegit- tima. E ` intuitivo, del resto, che la parte in tanto sollevera ` la que- stione in quanto abbia interesse a che la norma supposta illegittima venga dichiarata tale dalla Corte e, quindi, non venga applicata» (cosı ´, Martines, Diritto costituzionale,9 a ed., Milano, 1997, 626). 137 DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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bilizzazione della situazione processuale e allo stato degliatti13) ossia e suscettibile di venire meno al mutare dellecondizioni che hanno giustificato l’adozione della misuracautelare. Conseguentemente in subiecta materia la piat-taforma cautelare, valutabile rebus sic stantibus, puo sem-pre essere rimessa in discussione con il controllo ope ju-dicis della revoca o sostituzione, indipendentemente daldecorso temporale.

Ed allora, in questo contesto, non e necessario scomo-dare in sede processuale il principio del tempus regitactum per giustificare l’operativita della decisione14)giacche e fuori discussione come gli effetti dello scruti-nio di incostituzionalita ricadano certamente sul giudiziopendente15), altrimenti mancherebbe lo stesso interessead adire la Corte costituzionale ma anche su ogni altrogiudizio ancora aperto. Inaspettatamente il Giusdicentefornisce una esegesi di ortopedia ricostruttiva in osse-quio al favor libertatis che ispira l’art. 13 Cost., ineccepi-bile circa la valutazione degli effetti dell’art. 136 Cost. enormativa costituzionale collegata sulle situazioni giuri-diche de libertate gia pendenti. La chiusura di una fase odi un grado non equivale certo alla chiusura del pro-cesso e soprattutto non equivale alla chiusura del sub-procedimento cautelare che rimane comunque ancillarea tutto il processo cognitivo sino al formarsi del giudi-cato.

Diego Lacchi

Cassazione penale, V Sezione, 14 dicembre 2004(dep. 2 febbraio 2005), n. 3397/05 — FoscariniPresidente — Fumo Relatore — Monetti P. M.(conf.). — Pennino e altro, ricorrenti.

Omissione di soccorso — Prestazione di assistenza —Concetto (C. p. art. 593, 2o comma).

In tema di omissione di soccorso, nel concetto di «pre-stazione di assistenza» non puo non rientrare l’adozione diquelle cautele atte a limitare il danno gia riportato dallaparte offesa, ovvero a scongiurare la sua ulteriore esposi-zione a pericolo (nella specie gli imputati, imbattutisi in unmotociclista vittima di un incidente, si erano limitati a con-tattare la Polizia e le Autorita Sanitarie, ma non avevanopresidiato il posto allo scopo di evitare che altre vetturepotessero investire l’infortunato) (1).

Omissis. — Pennino Giuseppe e Giancamilli Mariannesono imputati di omissione di soccorso. Gli stessi sono

stati condannati nei primi due gradi di giudizio.

Ricorrono deducendo violazione di legge e contraddittorietadella motivazione, atteso che:

1) la sentenza da per certo che essi, imbattutisi in un moto-ciclista vittima di un incidente, si fermarono e telefonicamenteavvertirono la competente autorita di Polizia;

2) e certo che entrambi si allontanarono dal luogo dell’inci-dente solo quando udirono le sirene delle auto della Polizia edell’ambulanza che stavano giungendo;

3) la vittima dell’incidente era ormai deceduta e quindi essinon avevano nessuna ragione di trattenersi in loco.

La Giancamilli inoltre rileva che ella era una semplice tra-sportata a bordo della vettura del Pennino e che non ha fornito(ne avrebbe potuto) alcun contributo causale alla commissionedel preteso reato.

I ricorsi sono manifestamente infondati e, in parte, articolatiin fatto. Essi dunque vanno dichiarati inammissibili.

La sentenza di secondo grado afferma che: a) gli imputatiavrebbero dovuto trattenersi in loco perche il corpo era al cen-tro strada, b) Michelangeli era ancora in vita (e questa era anchel’opinione del Pennino — il quale dunque non puo invocare labuona fede — dal momento che egli stesso poi telefono in ospe-dale per chiedere notizie).

Ebbene, mentre quello sub b) e un dato di fatto, emerso,evidentemente, dalla istruzione dibattimentale e contestato soloverbalmente dai ricorrenti, quella sub a) e una considerazioneesatta in diritto, atteso che, come giustamente e stato osservato,entrambe le condotte (contattare Polizia e Autorita sanitarie epresidiare il posto alla scopo di evitare che altre vetture potes-sero investire l’infortunato) erano necessarie. E invero nel con-cetto di «prestazione di assistenza» non puo non rientrare, in-nanzitutto, l’adozione di quelle cautele atte a limitare il dannogia riportato dalla PO, ovvero a scongiurare la sua ulterioreesposizione a pericolo. La condotta omissiva di Pennino eGiancamilli integra dunque perfettamente la fattispecie di reato(omissivo, appunto, e di natura permanente), in quanto i dueavrebbero dovuto trattenersi sul posto nel quale rinvennero ilMichelangeli fin quando altri non avessero potuto assumerne lavigilanza e la cura. — Omissis.

(1) La «prestazione di assistenza» nell’omis-sione di soccorso

La sentenza annotata riguarda il caso di due soggetti(condannati nei primi due gradi di giudizio) che, imbat-tutisi in un motociclista vittima di un incidente (giacentein mezzo alla strada, ancora vivo), si fermarono ed avver-tirono telefonicamente la competente Autorita di Polizia,ma si allontanarono prima dell’arrivo della Polizia e del-l’ambulanza.

Trattandosi di dovere di attivarsi, con implicazioni an-che rilevanti o gravose per l’individuo soccorritore, il do-vere di soccorso e sempre stato oggetto di vivaci contra-sti, coinvolgendo la perenne dialettica tra altruismo edegoismo, tra «morale del dovere» e «morale dell’eccelle-re», tra il neminem laedere e l’operare il bene, tra la sferadella punibilita dell’omissione e la sfera della premialitadell’adempimento, tra lo «splendido samaritano» e l’«o-nesto samaritano». Il che spiega le sue alterne vicendenella storia del pensiero giuridico e delle legislazioni ed ilsuo definitivo affermarsi come dovere generale, per tutti,

13) In dottrina per una ricostruzione del c.d. giudicato cautelare,utilmente: Confalonieri, Ne bis in idem in materia di misure cau-telari, in Giur. It., 1993, II, 217; Monaco, Il c.d. giudicato cautelare,in Cass. Pen., 1996, 870. V., altresı, A. Gaito, Proroga e rinnova-zione delle misure cautelari, in Materiali d’esercitazione per un corsodi procedura penale, a cura di A. Gaito, Padova, 1996, 405; Lacchi,«Impiego» anomalo del giudicato cautelare, in Giur. It., 1999, 1050;Id., Il ne bis in idem cautelare nei reati associativi, ivi, 2000; Lo-russo, Una impropria utilizzazione del concetto di giudicato penale:il c.d. ne bis in idem cautelare, in Cass. Pen., 1994, 650; Santo-riello, Vizi formali del provvedimento coercitivo e giudicato caute-lare, in Giur. It., 2000, 142.

14) In argomento v., per tutti, A. Gaito, Custodia preventiva esuccessione di leggi, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1975, 1361.

15) «Cio apparira piu chiaro ove si rifletta: a) che, in un ordina-

mento a costituzione rigida nel quale, per di piu, esiste un appositoorgano deputato a sindacare la legittimita costituzionale delle leggi,sarebbe contraddittorio che le leggi dichiarate costituzionalmenteillegittime continuino a spiegare i loro effetti; b) che, se “la perditadi efficacia” valesse per l’avvenire (ex nunc) e non anche per il pas-sato (ex tunc), nessuna parte in giudizio solleverebbe la questione dilegittimita costituzionale, per il semplice motivo che non avrebbeinteresse; infatti, la sentenza di accoglimento della Corte non spie-gherebbe i suoi effetti nel giudizio in cui la questione e stata solle-vata giacche il giudice sarebbe tenuto ad applicare la norma oggettodella questione nonostante che la Corte l’abbia dichiarata illegit-tima. E intuitivo, del resto, che la parte in tanto sollevera la que-stione in quanto abbia interesse a che la norma supposta illegittimavenga dichiarata tale dalla Corte e, quindi, non venga applicata»(cosı, Martines, Diritto costituzionale, 9a ed., Milano, 1997, 626).

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solo in stati piu avanzati della civilta umana e giuridica(Mantovani, Diritto penale, parte speciale, I, Padova,1995, 234).

Negli ordinamenti penali europeo continentali e statariconosciuta al diritto penale una funzione sociale tesa amigliorare la qualita dei rapporti tra gli individui e, intaluni casi, a rafforzare lo spirito di solidarieta, elevandola collaborazione fra i consociati alla dignita di un doveregenerale imposto dalla legge penale, anche al fine di unamaggiore tutela delle categorie piu deboli, quali i minori,gli incapaci e gli infermi. Esprime questo indirizzo la pre-visione di reati omissivi, consistenti nel trasgredire al do-vere di tenere una condotta imposta, come appunto l’art.593 del nostro codice penale, che vanno ad aggiungersi aitradizionali reati di azione, consistenti nel trasgredire aldovere di non fare (Vinciguerra, Diritto penale inglesecomparato. I principi, 2a ed., Padova, 2002, 243). Comeaccenneremo al termine, le cose stanno diversamente ne-gli ordinamenti di common law.

Va premesso che per la configurabilita del delitto diomissione di soccorso non e sufficiente la mera notiziache taluno versi in pericolo in luogo sottratto alla direttapercezione visiva dell’agente, ma occorre che sussistacontatto materiale, attraverso gli organi sensoriali, traquest’ultimo e la persona oggetto del ritrovamento(Cass., Sez. V, 15 marzo 2002, Seralessandri, in Riv. Pen.,2003, 172; Id., Sez. I, 15 ottobre 1987, P.S., ivi, 1988, 904;App. Firenze, 13 febbraio 1997, Lami, in Rep. Foro It.,1998, voce «Omissione di soccorso», n. 1: «La portatanormativa dell’art. 593 c. p. non puo andare al di la del-l’interpretazione della nozione di ritrovamento nel sensodi una situazione di contatto sensoriale, anche mediato,tra il soggetto cui e imposto il dovere di solidarieta e soc-corso e la persona che trovasi nelle situazioni di pericoloillustrate nelle tre distinte fattispecie descritte dallanorma; deve, pertanto, escludersi che nella nozione diritrovamento rientri la ben diversa situazione di fatto co-stituita, non gia dal contatto sensoriale con chi necessitasoccorso, bensı dal semplice venire a conoscenza at-traverso la moderna tecnologia — telefono, fax, televi-sione — che altri versa in stato di pericolo»).

Inoltre, per l’esistenza del reato di omissione di soc-corso non e sufficiente il riferimento ad una mera gene-rica condizione di pericolo, ma e necessario che la ferita ole altre condizioni soggettive siano tali da privare il sog-getto della capacita di provvedere a se stesso. L’incapa-cita all’autodeterminazione e presunta nell’ipotesi di per-sona che non dia segni di vita, o che sembri inanimata, eva accertata caso per caso nell’ipotesi di persona ferita oaltrimenti in pericolo (Cass., Sez. V, 24 settembre 1996,Marmorale, in Riv. Pen., 1996, 1338).

Cosı, si e deciso che non sussiste l’obbligo di un imme-diato intervento soccorritore ai sensi dell’art. 593 c. p.ove non possano ravvisarsi gli estremi di un’obiettiva si-tuazione di pericolo, intesa come possibilita concreta eattuale di un danno futuro alla salute del pericolante (nel-la specie, si e escluso che possano integrare tali estremi lostato d’ansia e il persistente disagio provocati ad un sog-getto affetto da diabete mellito, dalla rottura dell’unicafiala di insulina in suo possesso) (Trib. Rieti, 11 ottobre1994, Sartorelli, in Foro It., 1995, II, 182).

Per cio che concerne segnatamente l’obbligo del soc-corso, va detto che esso deve essere assolto sulla base nondella formula (che fa pensare a due modalita di adempi-mento alternative, intercambiabili), ma della ratio legis:a) in via principale, attraverso la prestazione dell’assi-stenza al pericolante (soccorso diretto), in quanto questae nei limiti in cui questa, essendo piu rapida ed imme-diata, sia anche piu efficace e, quindi, prevalente rispettoall’avviso all’Autorita. Onde si deve ricorrere esclusiva-mente ad essa soltanto nei casi in cui l’assistenza risponda

ad un bisogno immediato e non procrastinabile del sog-getto e sia sufficiente a rimuovere il pericolo. E deve trat-tarsi di assistenza non qualsiasi, ma «occorrente», cioe lapiu idonea, in rapporto alla situazione concreta, a farfronte alla situazione di pericolo; b) in via subordinata,mediante l’avviso all’Autorita (soccorso indiretto), do-vendosi ricorrere ad esso, esclusivamente o cumulativa-mente con l’assistenza suddetta, nei casi in cui questa siainutile o addirittura dannosa oppure, comunque, impos-sibile per incapacita personale del ritrovatore, oppure in-sufficiente a rimuovere il pericolo, mostrandosi necessa-rio l’intervento di persone specializzate o di strutture ido-nee e l’astensione da manovre imprudenti (Mantovani,Diritto penale, cit., 240; Reinotti, voce «Omissione disoccorso», in Enc. Dir., XXX, Milano, 1980, 48).

In sostanza, per quanto la legge sembri equiparare nel-l’alternativa l’obbligo di assistenza a quello di avviso, nonv’e dubbio che, se e indispensabile un’assistenza imme-diata e il soggetto e in grado di prestarla, egli e tenuto inprimo luogo a fornire il soccorso. Qualora non lo presti esi limiti a dare avviso all’Autorita, sara responsabile deldelitto in questione. Ne gioverebbe opporre la possibilitadell’intervento di altre persone (Antolisei, Manuale didiritto penale, parte speciale, I, 14a ed., Milano, 2002,125).

Ma non si puo negare che questa contenga un’alterna-tiva equivoca e che il legislatore del 1930 abbia perdutol’occasione per eliminare quel difetto di formulazione,che era gia del codice del 1889 (art. 389 c. p. Zanardelli:«Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fan-ciullo minore degli anni sette o altra persona incapace,per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sestessa, omette di darne immediato avviso alla Autorita odai suoi agenti, e punito con la multa da lire cinquanta acinquecento. - Alla stessa pena soggiace colui che, tro-vando una persona ferita o altrimenti in pericolo, od uncorpo umano che sia o sembri inanimato, omette,quando cio non lo esponga a danno o pericolo personale,di prestare l’assistenza occorrente, o di darne immediatoavviso all’Autorita od ai suoi agenti») (Manzini, Trattatodi diritto penale italiano, 5a ed. aggiornata da Nuvolone ePisapia, VIII, Torino, 1985, 380).

Si e al contrario osservato che forse la tesi dell’equiva-lenza degli obblighi fornisce un esito piu congruo su al-meno tre piani: a) evita in primo luogo l’aleatorieta e l’ir-razionalita soggettiva della valutazione sulla necessitadell’assistenza (e cioe se quest’ultima sia «occorrente»);b) favorisce in secondo luogo l’intervento di un soccorsopiu qualificato e piu consono ai mezzi ed alla sensibilitadel nostro tempo; c) sacrifica infine nella misura piu fun-zionale possibile la liberta individuale di colui che percaso si imbatte in un soggetto pericolante (Musco, voce«Omissione di soccorso», in Dig. Disc. Pen., VIII, To-rino, 1994, 565).

Secondo Mantovani, Diritto penale, cit., 241, l’omis-sione di soccorso comprende: a) sia la mancata presta-zione del soccorso, diretto o indiretto; b) sia l’insuffi-ciente prestazione del soccorso in rapporto ai bisogni delpericolante e delle concrete possibilita soccorritrici delrinvenitore [il dovere di assistenza ha ovviamente un li-mite naturale nelle possibilita pratiche e nella capacitaindividuale: si puo pretendere soltanto cio che puo farsiin concreto; e non si deve esigere che un profano prestiassistenza medica o chirurgica, che una donna o un vec-chio compia sforzi superiori alla sua potenza fisica, cheun debole agisca da forte, ecc. (Manzini, Trattato di di-ritto penale italiano, cit., 378)]; c) sia la ritardata presta-zione del soccorso in rapporto alle effettive possibilita diun intervento soccorritore piu tempestivo [nel caso del-l’assistenza ingiustificatamente ritardata, ma tuttora utile,la violazione giuridica non viene meno, se il ritardo ha

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determinato conseguenze di pericolo o di danno che nonsi sarebbero verificate ove l’assistenza fosse stata prestataprima; in questi casi l’assistenza tardiva, ma tuttora par-zialmente efficace, puo concretare l’attenuante stabilitanel n. 6 dell’art. 62 c. p.: v. Manzini, Trattato di dirittopenale italiano, cit., 378)].

Va notato che nell’assistenza possono rientrare anchefatti, costituenti in se reato, se e nella misura in cui deb-bano ritenersi «occorrenti». E, pur nella relativita delgiudizio, essi devono considerarsi tali, qualora ricorra ilduplice requisito: a) della loro verosimile necessita, nonpotendosi adeguatamente fare fronte al pericolo con altrimezzi a disposizione; b) della verosimile proporzione trabeneficio e danno (Mantovani, Diritto penale, cit., 240).

Ad esempio, si e asserito che non e punibile, in appli-cazione dell’esimente dell’adempimento di un doveregiuridico desumibile dagli artt. 2 Cost. e 593 c. p., l’im-putato ammesso agli arresti domiciliari nella propria abi-tazione che se ne allontani per prestare soccorso ad unautomobilista finito fuori strada (Pret. Putignano, 20gennaio 1988, Pugliese, in Foro It., 1988, II, 539).

Talvolta poi l’assistenza prestata ad una determinatapersona, date certe condizioni, costituisce reato (artt.307, 378, 418 c. p.). Ma anche in questi casi non vienemeno il dovere di assistenza stabilito nell’art. 593, 2o

comma, c. p., ove sussista il pericolo personale ivi indi-cato. Chi omette di adempiere a tale dovere risponde deldelitto in esame; e chi vi adempie non risponde del de-litto di favoreggiamento o d’altro reato specifico, se nonha compiuto fatti diversi da quello di prestare l’occor-rente assistenza al pericolante (Manzini, Trattato di di-ritto penale italiano, cit., 378).

Nel concetto di assistenza, essendo esso piu ampio diquello di soccorso, pur se entrambi usati in genere comesinonimi, vengono fatte rientrare ipotesi piu difficilmentericonducibili al soccorso. Si pensi ai classici esempi di chinon avvisa il cieco che sta per cadere nel precipizio onella buca aperta nella strada, o di chi non avvisa coluiche sta entrando con la candela accesa in una polveriera oin un locale saturo di gas (Mantovani, Diritto penale,cit., 241).

Piu in dettaglio, «assistenza» significa quel soccorsoche risulta necessario, tenuto conto del modo, del luogo,del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila(Antolisei, Manuale di diritto penale, cit., 124; Man-zini, Trattato di diritto penale italiano, cit., 378). Adesempio, Cass., Sez. II, 10 maggio 1939, Manzi, in Giust.Pen., 1941, II, 508, ha ritenuto che integra il reato in pa-rola il fatto del medico, libero professionista, che, chia-mato al letto di una partoriente, si rifiuti di curarla senzacompenso anticipato. Analogamente, si e puntualizzatoche non risponde a titolo di concorso morale nel reato, exart. 110 c. p., colui il quale abbia semplicemente assistitoalla condotta delittuosa posta in essere da un suo amicoin danno di una donna, senza dar seguito alle richieste diaiuto invocate dalla medesima (nella specie, e stata affer-mata la responsabilita dell’imputato in ordine al reato dicui all’art. 593, 2o comma, c. p.) (Trib. Venezia, 22 mag-gio 1996, Taleb, in Foro It., 1997, II, 356).

L’omissione di soccorso, in quanto consistente, comeogni omissione, nel non facere quod debetur, resta pre-clusa in tutti i casi in cui il dovere di soccorrere non sus-siste oppure resta assorbito in altro piu specifico dovere.

In particolare, il dovere ex art. 593 c. p., non e confi-gurabile: 1) nei confronti dei soggetti gia gravati da auto-nomi obblighi di garanzia della vita e incolumita indivi-duale altrui; 2) nei confronti degli autori della situazionedi pericolo mediante un fatto di reato, doloso o colposo[invece, secondo la giurisprudenza di merito, rispondedel reato di omissione di soccorso lo spacciatore di eroinache non presti la necessaria assistenza al tossicomane il

quale, dopo essersi iniettato in sua presenza la sostanzastupefacente, cada in stato di evidente malessere (App.Palermo, 13 gennaio 1982, Bonomolo, in Foro It., 1983,II, 513; contra Marini, Delitti contro la persona, Torino,1996, 186. In argomento, cfr. Reinotti, voce «Omissio-ne di soccorso», cit., 48)]; 3) nei confronti — in caso dipluralita di ritrovatori, sia successivi, sia concomitanti —di quelli che sono stati liberati dall’obbligo di soccorsodall’altrui adeguato intervento soccorritore. Cio percheviene meno, in questo caso, il requisito tipico della man-cata prestazione dell’«assistenza occorrente», non es-sendo piu necessaria l’assistenza da parte degli altri ritro-vatori (secondo Cass., Sez. V, 25 settembre 2001, DiRocco, in Guida Dir., 2002, n. 1, 77, ai fini della configu-rabilita del reato in discorso, qualora i «ritrovatori» dellapersona in pericolo siano piu di uno, il dovere di assi-stenza, come quello dell’immediato avviso all’Autorita,incombe su ciascuno di essi. Peraltro, l’assistenza puonon ritenersi occorrente quando il ferito o il pericolantesia gia convenientemente assistito da altri; analogamente,non e necessario che l’avviso all’Autorita venga adem-piuto da tutti quando risulti accertato che l’avvertimentosia stato gia dato da uno di essi. In questa prospettiva,Manzini, Trattato di diritto penale italiano, cit., 379, hascritto che l’assistenza non e piu occorrente quando ilpericolante sia gia sufficientemente assistito da terzi, mala presenza di altri soccorritori non esime dal dovere dicooperare, quando l’assistenza dei primi risulti insuffi-ciente per scarsezza di mezzi o per altra ragione, ed ap-paia necessario od utile il concorso del sopravvenuto); 4)nei confronti di chi versa nell’impossibilita di adempierel’obbligo del soccorso, diretto o indiretto, postulandoquesto la possibilita materiale di tenere la condotta soc-corritrice idonea: ad impossibilia nemo tenetur (Antoli-sei, Manuale di diritto penale, cit., 125); 5) nei casi disoccorso pericoloso per il soccorritore o per altri, purche,pero, sussistano gli estremi dello stato di necessita (art. 54c. p.). Nel senso che l’omissione di soccorso deve esseredovuta alla necessita di salvare se od altri dal pericoloattuale, non volontariamente causato e non altrimentievitabile, di un danno grave alla persona. E sempre che ilfatto omissivo nella sua prevedibile dannosita sia propor-zionato al pericolo e il soggetto non abbia il particolaredovere di esporsi al pericolo (Antolisei, Manuale di di-ritto penale, cit., 125; Reinotti, voce «Omissione di soc-corso», cit., 49. Sulla questione, v. Bellagamba, Ai con-fini dello stato di necessita, in Cass. Pen., 2000, 1832); 6)nei casi di dissenso del soggetto pericolante, cioe quandoquesti opponga un rifiuto, autentico ed inequivoco, al-l’assistenza implicante interventi sul proprio corpo e,quindi, atti dispositivi dello stesso; 7) nei casi di dissensodel soggetto pericolante per tentato suicidio o per auto-lesioni volontarie (Mantovani, Diritto penale, cit., 241).

Quid iuris nell’ipotesi in cui la persona da assistere siagia morta o sia in procinto di morire?

Nell’art. 593 c. p. l’espressione «corpo umano che sia osembri inanimato» sta ad indicare: a) che per «corpo ina-nimato» deve, innanzitutto, intendersi il corpo inanimatodi persona vivente (Marini, Delitti contro la persona, cit.,190), cio perche rispetto al cadavere il reato non e confi-gurabile: non tanto perche si tratti di reato impossibile(art. 49, 2o comma, c. p.), ma ancor prima perche non siha «omissione» rispetto all’obbligo dell’«assistenza oc-corrente» per l’ovvia mancanza del presupposto del pe-ricolo per la vita o l’incolumita; oppure perche, altri-menti, si degrada un delitto contro la vita o l’incolumitaindividuale, limitandosi l’obbligo alla denuncia del cada-vere alla Pubblica Autorita, ad un’infrazione di poliziamortuaria, meritevole di essere punita come contravven-zione o mero illecito amministrativo; b) che per corpoinanimato non deve neppure intendersi il corpo di per-

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sona semplicemente dormiente, sopita o assorta, noncreando tale stato, almeno di regola, il suddetto pericolo;c) che, di fronte alla parvenza di corpo inanimato, il ri-trovatore e tenuto innanzitutto ad accertare, coi mezzi adisposizione, se trattasi di soggetto in tale reale stato, an-che quando si possa pensare di trovarsi, verosimilmente,di fronte a persona dormiente o assorta; d) che nei nonrari casi di persistente incertezza se trattasi di corpo ina-nimato di persona vivente o di persona morta, non sussi-stendo inequivoche condizioni di fatto o mancando il ri-trovatore delle cognizioni mediche per una sicura dia-gnosi di morte, questi dovra, nell’altrui e nel propriointeresse, prestare il soccorso. Cio poiche, qualora poirisulti che la persona non era morta ma bisognosa di soc-corso, la parvenza di corpo inanimato preclude, secondoi canoni dell’accertamento del dolo, la prova del sicuroconvincimento che trattavasi di soggetto non pericolante(Mantovani, Diritto penale, cit., 236; Musco, voce«Omissione di soccorso», cit., 563).

Sul problema, la giurisprudenza di legittimita ha evi-denziato che l’illecito in discussione, in quanto reato dipericolo, sussiste sotto il profilo dell’omesso avviso al-l’Autorita anche quando si accerti che l’assistenza sa-rebbe stata impossibile o inutile ed e escluso, sotto il pro-filo dell’omissione di soccorso, soltanto se la persona daassistere era gia morta (Cass., 17 ottobre 1990, Notaro, inRiv. Pen., 1991, 868). Cfr. peraltro Cass., Sez. IV, 24 gen-naio 1991, De Patre, in Riv. It. medicina legale, 1994,1077, secondo cui «il reato di omissione di soccorso incaso di investimento di persona e configurabile solo se visia un effettivo bisogno di assistenza alla persona inve-stita, ma non esclude il reato il giudizio “ex post” circal’inutilita dell’assistenza o perche l’investito non ha ripor-tato lesioni o perche l’assistenza e stata prestata da altri,ovvero perche l’investito e deceduto sul colpo. Pertanto,poiche nel caso di specie solo successivamente si e potutoaccertare che l’investito era deceduto quasi all’istante, ilreato non viene meno in quanto l’imputato, nell’assenzadi qualsiasi altra persona nel luogo, avrebbe dovuto ac-certare se il pedone avesse avuto o meno bisogno di soc-corso immediato».

Nel caso di abbandono, dopo averlo assicurato alla pa-rete, da parte dei compagni di un alpinista vittima di unacaduta che, data la molteplicita e la gravita delle lesioni,ne avrebbe provocato la morte in poche ore, non e rav-visabile ne il reato di abbandono ne quello di omissionedi soccorso; nella situazione descritta manca l’obiettivitadel reato previsto e punito dagli artt. 591 e 593 c. p. cheprevedono l’abbandono o omissione di soccorso di per-sona che proprio dall’interessamento del soggetto agentepotrebbe trarre un vantaggio per la sua incolumita o so-pravvivenza; manca inoltre l’elemento soggettivo delreato avendo gli imputati la certezza, successivamenteavallata dalla perizia medica, di non poter far nulla di piuo di diverso per lo sventurato amico (App. Torino, 27dicembre 1982, Rosti, in Riv. Dir. Sport., 1984, 336).

Da ultimo, Cass., Sez. IV, 27 ottobre 2000, Arancio, inCass. Pen., 2002, 252, ha stabilito che non e configurabileil delitto di omissione di soccorso, sotto il profilo delmancato avviso all’Autorita, quando il soggetto obbligatoa tale adempimento, per la qualifica rivestita, sia eglistesso espressione dell’Autorita cui l’avviso puo esseredato (in applicazione di tale principio la Corte ha esclusola sussistenza del reato in un’ipotesi in cui duranteun’operazione di Polizia Giudiziaria era stata, per col-pa, cagionata la morte di un uomo e gli ufficiali di P.G.presenti avevano omesso di segnalare immediatamente ilfatto).

Alla luce di quanto precede, pare esatto il principio didiritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenzache si annota.

Invero, nel caso di specie entrambe le condotte — con-tattare Polizia e Autorita Sanitarie e presidiare il postoallo scopo di evitare che altre vetture potessero investireil motociclista ancora vivo — erano necessarie: i due ri-correnti si sarebbero dovuti trattenere nel luogo in cuirinvennero la vittima fin quando altri non avessero po-tuto assumerne la cura.

L’impostazione solidaristica che l’art. 593 c. p. imprimeal nostro ordinamento penale costituisce una delle ra-gioni della sua distanza dagli ordinamenti di common lawed in particolare dal diritto penale del Regno Unito, che,sotto questo profilo, risente l’influenza dello spirito indi-vidualista radicatosi nel corso dei secoli e da cui e per-meata la common law, secondo la quale lo scopo del di-ritto penale e di reprimere la commissione di azioni dan-nose mediante comportamenti attivi e che e riluttante adimporre la responsabilita penale per omissione, tranne inparticolari ipotesi di gravita indiscutibile. La common lawpreferisce lasciare alla public opinion, alla morale ed allareligione il compito di spingere i consociati al compi-mento di azioni positive verso gli estranei (cfr.Ashworth, The scope of criminal liability for omission,in Law Quarterly Review, 1989, 424).

Percio, manca nel diritto penale inglese un dovere ge-nerale di soccorso penalmente sanzionato e le ipotesi diresponsabilita per omissione dipendono dall’esistenza diuno specifico dovere di agire per evitare l’offesa. Tale do-vere puo dipendere: da contratto (duty of contract); daparticolari legami fra il reo e l’offeso dipendenti da unrapporto qualificato (duty of relationship); dalla sponta-nea assunzione di interessamento nei confronti dell’of-feso (duty of care); dalla creazione di uno stato di pericolo(duty from creation of a dangerous situation). Ai quattrodoveri di elaborazione giurisprudenziale il processo diespansione della statute law ne ha affiancato un quinto: illegal duty dovuto all’inserimento nella legge scritta diqualche dovere fondante la responsabilita penale peromissione. Cosı e avvenuto per il dovere di assistenza e dicura dei genitori sancito nell’art. 1 Children and YoungPersons Act 1933 e per il dovere del conducente di unautoveicolo di fermarsi in caso di incidente stradale (art.25 Road Traffic Act 1972) (cfr. Vinciguerra, Diritto pe-nale inglese comparato. I principi, cit., 246).

Simone Ferrari

Cassazione penale, III Sezione, 9 dicembre 2004(dep. 20 gennaio 2005), n. 1383 — Zumbo Presi-dente — Onorato Relatore — Iacoviello P. M.(parz. diff.). — Alpino, ricorrente.

Indagini preliminari — Archiviazione — Richiesta di ar-chiviazione — Notificazione alla persona offesa cheha chiesto di essere informata — Omissione — Ri-medi — Ricorso per cassazione — Ammissibilita(C. p. p. artt. 408, 409, 410; Disp. att. c. p. p. artt.125, 126).

Indagini preliminari — Archiviazione — Richiesta di ar-chiviazione — Notificazione alla persona offesa cheha chiesto di essere informata — Omissione — Ri-medi — Ricorso per cassazione — Decorrenza deitermini dell’impugnazione — Operativita della di-sciplina comune — Esclusione (C. p. p. artt. 127,408, 409, 410, 585, 606).

Indagini preliminari — Archiviazione — Richiesta di ar-chiviazione — Notificazione alla persona offesa che

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