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Funzionamento del

Comune

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GLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE LOCALE.

Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) dedica agli organi di governo deglienti locali, l’intero Titolo III, Parte prima. In particolare, il TUELindividua quali organi di governo del Comune:

* il Sindaco,* il Consiglio Comunale* la Giunta.

Il modello di governo dell’ente locale è un modello istituzionale ditipo ternario, nel quale il Sindaco, il Consiglio e la Giunta,interagiscono tra loro in forma circolare, (mediante una pluralità diforme, non tutte tipizzate) al fine di conseguire un unico obiettivocomune, cioè

la realizzazione del programma politico-amministrativo, votato dagli elettori.

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Il comma 3 dell’art. 42 sancisce il principio di necessariacollaborazione e coordinamento tra gli organi di governonell’attuazione del programma politico-amministrativo.

In forza di tale principio, il Consiglio partecipa – nei modidisciplinati dallo Statuto – alla definizione, all’adeguamento ealla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmaticheda parte del Sindaco e dei singoli assessori.

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IL SINDACO

Il Sindaco è uno degli organi governo del Comune insieme al Consiglioed alla Giunta, ex art. 36 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Il Sindaco è un organo monocratico. Sotto questo aspetto il Sindacodifferisce dalla Giunta e dal Consiglio, che sono organi collegiali.

Il Sindaco, alla pari del Consiglio Comunale, è un organo elettivo,essendo eletto dai cittadini residenti nel Comune, a suffragiouniversale e diretto, ex art. 46, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.Sotto questo aspetto il Sindaco differisce dalla Giunta che è “unorgano cooptato”, essendo i suoi componenti, nominati dallo stessoSindaco.

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A differenza della Giunta che è un organo a competenza residuale, exart. 48, comma 2, primo periodo del T.U.E.L., il Sindaco, alla pari delConsiglio Comunale , è un organo a competenza tassativa.

La competenza di tipo tassativo del Sindaco è confermata dall’art.50, comma 3 del T.U.E.L., nella parte in cui chiarisce che il Sindacoesercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e daiRegolamenti.

Il Sindaco, nella sua qualità di organo dell’ente, è alla pari delConsiglio e della Giunta Comunale, un organo di indirizzo e controllopolitico- amministrativo.

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L’attività del Sindaco è intimamente legata a quella del Consiglio ed aquella della Giunta.Quanto ai rapporti del Sindaco con il Consiglio Comunale, va detto chea) il Sindaco è membro di diritto del Consiglio comunale, ex art. 46,comma 1 del T.U.E.L..b) Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro iltermine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, ex art. 40,comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.c) Nei comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti, la primaseduta del Consiglio comunale, non solo è convocata dal Sindaco, ma èanche da lui presieduta, fino all’elezione del Presidente del Consiglio,ex art. 40, comma 5 del T.U.E.L., sempre che lo Statuto dell’entepreveda l’istituzione di tale figura. Infatti, nei Comuni conpopolazione sino a 15000 abilitanti, la previsione, ad opera delloStatuto, della figura del Presidente del Consiglio, è facoltativa, ex art.39, comma 1, ultima parte del T.U.E.L..Qualora lo Statuto dell’ente non preveda la figura del Presidente delConsiglio, è il Sindaco che presiede e convoca il Consiglio Comunale.

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d) Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta diinsediamento, il giuramento di osservare lealmente la CostituzioneItaliana, ex art. 50, comma 11 del T.U.E.L..In passato, prima dell’intervento della Legge n. 127/1997, ilgiuramento era prestato dal Sindaco innanzi al Prefettoterritorialmente competente.La nuova previsione normativa è espressione del carattere diautonomia, che il Legislatore ha voluto riconoscere al Sindaco, nelcontesto del sistema delle autonomie locali.Dalla circostanza che il giuramento è prestato nella prima seduta delConsiglio Comunale, convocata dallo stesso Sindaco, si evince che –contrariamente a quanto accade per il Presidente del Consiglio deiMinistri e per i Ministri, ex art. 93 Cost. – il giuramento del Sindaco sipresenta non come una condizione a cui è subordinata l’assunzionedelle funzioni, ma come un momento di integrazione dell’efficacia delprocedimento di immissione in carica.

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Quanto ai rapporti del Sindaco con la Giunta Comunale, va detto cheil Sindaco:a) nomina i componenti della Giunta e tra questi il Vicesindaco. Dellanomina dei componenti della Giunta, il Sindaco dà comunicazione alConsiglio Comunale nella prima seduta, successiva all’elezione, ex art.46, comma 2 del T.U.E.L..b) Il Sindaco, come nomina gli Assessori può revocarli, dandonemotivata comunicazione al Consiglio Comunale, ex art. 46, comma 4del T.U.E.L..Gli atti di nomina e revoca dei componenti della Giunta sono attipolitici, e come tali non vanno in alcun modo motivati: deve esseremotivata solo la successiva comunicazione al Consiglio Comunale,dell’avvenuta revoca.c) Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale

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Quanto, invece, ai rapporti tra Sindaco e dirigenti/titolari diPosizione Organizzativa (P.O.), va detto che il TUEL ha escluso lapossibilità per il Sindaco di riformare, annullare o avocare a sé un attodi natura dirigenziale.

Quanto detto è confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa,che ritiene illegittimi i provvedimenti, adottati dal Sindaco, diannullamento di atti gestionali dirigenziali, anche se gli stessi sonocontrofirmati dal Segretario Comunale (Cfr: TAR Campania, Sez. VI,sent. n. 2006/2006).

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IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA POLITICA EGESTIONEIl principio di separazione tra organi di governo e organi di direzioneburocratica amministrativa (dirigenti) trova la sua fonte per gli Entilocali nell’art. 107, comma 1 del TUEL e per le amministrazioni statalinell’art. 4 del D.lgs. n. 165/01.

In forza di tale principio, mentre gli organi di governo esercitano lefunzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioèdefiniscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano(attraverso il controllo strategico) la rispondenza dei risultatidell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, invece idirigenti/titolari di P.O. curano la gestione finanziaria, tecnica eamministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazionedelle risorse umane, strumentali e di controllo.

In altri termini, i dirigenti adottano le procedure, idonee a realizzaregli obiettivi e i programmi degli organi di governo; obiettivi eprogrammi, che finiscono, pertanto, per limitare il loro raggio d’azione

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Il principio di separazione tra l’attività gestionale, appannaggio deidirigenti, e l’attività di indirizzo politico, prerogativa degli organielettivi ha lo scopo di eliminare possibili ingerenze degli organi politicinella gestione amministrativa dell’Ente, che finirebbero peralimentare il pericolo di commistioni o sviamenti.Allo scopo di tutelare e rafforzare la distinzione tra politica egestione, l’art. 78, comma 1 del TUEL, eleva il rispetto del principio diseparazione a canone generale di comportamento degli amministratorilocali.Il principio di separazione tra l’attività gestionale e l’attività diindirizzo politico opera una distribuzione delle competenze tra organielettivi e organi burocratici: in forza di tale principio è inibito agliorgani di governoa) di riformare, revocare, avocare gli atti dirigenziali(residuano,invece, in capo agli organi di governo i poteri di indirizzo,di controllo e di attivazione e contestazione della responsabilitàdirigenziale);

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b) di esercitare i poteri di gestione diretta. Pertanto, gli atti di naturagestionale, adottati indebitamente dall’organo politico sono illegittimiper vizio di incompetenza assoluta, e quindi sono nulli. (Il TARLombardia -Brescia con sent. n. 316 del 12 aprile 2005 ha ritenutoillegittimo perché in contrasto con il principio di separazione, ilprovvedimento con il quale il Sindaco di un Comune ha revocato unincarico di prestazione professionale. La revoca è un atto tipico digestione, e, pertanto, spetta non all’organo di governo (Sindaco) ma alDirigente).

c) Agli organi di governo è, altresì, inibito di adottare direttiveeccessivamente dettagliate o improntate a circoscriveresproporzionalmente la discrezionalità gestionale dei dirigenti.

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È importante sottolineare che il principio della separazione dellecompetenze tra organi politici e dirigenti non è da intendere, però,in termini assoluti. Infatti, il TUEL guarda alla politica e alla gestione,non come a 2 momenti istituzionali del tutto separati tra loro. Infatti,la politica e la gestione, sebbene animate da differenti finalità,tuttavia risultano, unificati da un comune denominatore:

La tutela del Pubblico Interesse.

Pertanto, bisogna pensare alla politica e alla gestione come a 2 cerchiconcentrici, fra di loro interagenti in un continuum logico.In particolare, il momento di massima interazione si ha in occasionedella predisposizione del PEG, ex art. 169 del TUEL.

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Il PEG (Piano Esecutivo di Gestione), approvato annualmente dallaGiunta, sulla base del bilancio di previsione, adottato dal Consiglio :- determina gli obiettivi di gestione che ciascun dirigente oresponsabile dei servizi deve realizzare nel corso dell’eserciziofinanziario,- assegna ai dirigenti le risorse umane, materiali e finanziarie (e, cioè,singoli capitoli di entrata o di spesa), necessarie al raggiungimento ditali obiettivi (in sostanza, suddivide le risorse tra i vari centri diresponsabilità).In sede di predisposizione del PEG, i dirigenti collaborano con laGiunta, svolgendo un’attività istruttoria, propositiva e di informazione(si pensi, ad esempio, al dirigente del settore viabilità che informa laGiunta circa l’esigenza di migliorare la viabilità attraverso lacollocazione di nuova segnaletica stradale; o il rifacimento del mantostradale).

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Il momento dell’interazione tra la Giunta e i dirigenti si ha non solo inoccasione della predisposizione del PEG, ma anche in occasione dellevariazioni del PEG (dovute a seguito della segnalazione del dirigenteche il budget, originariamente stanziato per il rifacimento del mantostradale, è insufficiente) e di quelle di bilancio.Sempre a conferma del fatto che il principio della separazione dellecompetenze tra organi politici e dirigenti non è da intendere intermini assoluti, va ricordata la previsione di cui all’art. 53, comma23 della Legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001), come riformatodall’art. 29 della legge n. 448 del 2001 (Finanziaria 2002).L’articolo 53, comma 23 - allo scopo di contenere la spesa per ilpersonale (contenimento che deve essere documentato ogni anno, conapposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio) - prevedeche nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, possaessere attribuita agli Assessori o allo stesso sindaco la responsabilitàdegli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di naturatecnico-gestionale (ad esempio, gli atti adottati con riferimento allagestione del personale).

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In tali enti, (come accade, attualmente, aComerio) vi potrà essere, in deroga al principio diseparazione, una coincidenza tra il politico e ilgestore.

Il politico-gestore non potrà, comunque, far partedi commissioni di concorso.

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AUTORITA’ LOCALE ED UFFICIALE DI GOVERNODelle attribuzioni del Sindaco si occupano gli artt. 50 e 54 del TUEL.L’art. 50 del TUEL si riferisce alle funzioni che il Sindaco svolge nella suaqualità di “Autorità Locale”.

L’art. 54 del TUEL si riferisce alle funzioni che il Sindaco svolge nella suaveste di “Ufficiale del Governo”, cioè di organo periferico dello Stato,incaricato di svolgere talune funzioni nei servizi comunali di competenzastatale:* i servizi elettorali;* i servizi di Stato civile;* i servizi di anagrafe;* i servizi di leva militare;* i servizi di statistica.L’art. 50, comma 1 del TUEL, qualifica il Sindaco come organoresponsabile dell’amministrazione del Comune. Tale responsabilità è“generale” e “politica”. La responsabilità è “generale”, nel senso cheil Sindaco è chiamato costantemente a farsi interprete della tutela degliinteressi generali del proprio territorio, delle esigenze dei cittadini edella qualità della vita della Comunità che amministra.

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La responsabilità è “politica”, nel senso che ilSindaco ha il compito di tradurre in programmi eprogetti amministrativi, il più ampio manifestopolitico programmatico, sottoposto al corpoelettorale e da questo successivamente votato.La responsabilità di cui all’art. 50, comma 1 delD.Lgs. n. 267/2000, se da un lato, è svincolata dacontrolli di giuridicità, dall’altro viene premiata osanzionata dalla misura del consenso dei cittadini edelle formazioni sociali (gruppi, movimenti opolitici), che il Sindaco riesce a raccogliere attornoalla propria attività.

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Quanto alle funzioni che il Sindaco svolge in qualità di “AutoritàLocale”, va detto che :1) il Sindaco ha la rappresentanza “politica” dell’ente. L’esercizio di talerappresentanza è circoscritto alle funzioni di indirizzo e controllo politico.2) Il Sindaco convoca e presiede la Giunta.3) Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio, qualora non sia prevista lafigura del Presidente del Consiglio. È quanto accade nei Comuni sino a15000 abilitanti4) Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (ad esempio, inordine ai requisiti professionali rappresentanti del Comune), ex art. 42,comma 2, lett. m) del T.U.E.L., provvede entro 45 giornidall’insediamento, alla nomina e alla designazione dei rappresentanti delComune, presso gli enti, le Aziende e le Istituzioni. Il Sindaco provvedeanche alla revoca degli stessi.- 5) L’art. 50, comma 5 chiarisce che il Sindaco, quale rappresentantedella Comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, perreprimere e prevenire emergenze sanitarie o di igiene pubblica, chepresentino carattere esclusivamente locale.

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Dal testo dell’art. 50, comma 5, si evince chiaramente come ladimensione territoriale dell’emergenza, che giustifica l’emanazionedelle ordinanze, si pone come limite assoluto alla competenza delSindaco.L’art. 50, comma 5 chiarisce che “negli altri casi, l’adozione deiprovvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri eorganismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni inragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventualeinteressamento di più ambiti territoriali”.- 6) Il Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunalee nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione (vediart. 24, comma 1, lett. l) del TUEL), coordina e riorganizza gli oraridegli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.Qualora tali indirizzi non siano stati formulati, il Sindaco provvede arichiederli al Consiglio Comunale fissando un termine, superatoinutilmente il quale, il Sindaco è libero da ulteriori vincoli procedurali.

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7) Il Sindaco svolge una funzione di sovrintendenza “esterna” all’ente.In particolare, il Sindaco sovrintende all’espletamento delle funzionistatali (e regionali), attribuite o delegate (art. 14 del T.U.E.L.) alComune, ex comma 3, art. 50 del T.U.E.L..

8) Il Sindaco svolge una funzione di sovrintendenza “interna” all’ente.In particolare, il Sindaco sovrintende sia al funzionamento dei servizi edegli uffici, sia all’esecuzione degli atti di indirizzo e controllo, ex art.50, comma 2, ultimo periodo del T.U.E.L..Per quanto riguarda lafunzione di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli Uffici,va detto che il Sindaco ha il potere :

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a) di nominare e revocare il Segretario Comunale (artt. 99 e 100 del T.U.E.L.);b) di nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, ex art. 50, comma 10 del T.U.E.L.;c) di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del TUEL, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti Comunali, ex art. 50, comma 10 del T.U.E.L.. Per quanto riguarda la funzione di sovrintendenza all’esecuzione degli atti di indirizzo e controllo, va detto che il Sindaco individua le linee politiche e il modello di amministrazione pubblica locale, che meglio risponde alle esigenze dei cittadini/elettori.L’esercizio di tale funzione di sovrintendenza (generale sorveglianza e alta vigilanza) non può in alcun modo interferire con le funzioni di sovrintendenza del Segretario Comunale e, ove nominato, del Direttore generale.

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La differenza tra la funzione di sovrintendenza del Sindaco e la funzione di sovrintendenza del Segretario comunale/Direttore generale sta nel fatto che :a) il Sindaco, nella sua qualità di organo di Governo, sovrintende all’attività di indirizzo,b) mentre il Segretario comunale/del Direttore generale, quale organo di vertice dell’apparato amministrativo, sovrintende all’intera attività gestionale, cioè vigila affinché nell’attuazione ed esecuzione dei programmi, stabiliti dagli organi di governo, si osservino criteri di efficienza, efficacia, economicità, legalità e correttezza amministrativa.

Concludendo, va detto che è categoricamente esclusa la possibilità di riconoscere al Sindaco un potere generale sostitutivo o di avocazione nei confronti del Segretario Comunale e dei Dirigenti.

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LE COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNOPassando ad elencare le funzioni che il Sindaco svolge in qualità di“ufficiale del Governo”, va detto che a mente dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (1), il Sindaco:a) sovrintende all’emanazione degli atti, che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica (1bis).b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla Legge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.c) sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Sindaco concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell’Interno.Il Sindaco inoltre sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri dello Stato civile e del registro della popolazione residente nel Comune e agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

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IL POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACOIl Sindaco può adottare ordinanze contingibili (legate ad un particolare

evento) e urgenti (indifferibili temporalmente).Si pensi, ad esempio, all’ordinanza con la quale, il Sindaco, in presenza dispecifici pericoli per la salute pubblica, ordini la cessazione di attivitàlavorative nocive e dannose (1).L'art. 54, comma 4 prevede che il Sindaco, in veste di Ufficiale delGoverno, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generalidell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, allo scopo direprimere e prevenire pericoli gravi che minacciano l’incolumità pubblica e lasicurezza urbana (2).L’art. 54, comma 6 prevede che in casi di emergenza,connessi al traffico, all’inquinamento atmosferico o acustico, o nei casi in cuiper effetto di circostanze straordinarie, si verifichino particolari necessitàdell’utenza, o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può adottareprovvedimenti contingibili e urgenti, con cui modificare gli orari degli esercizicommerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.Inoltre, sempre nei casi di cui sopra, il Sindaco d’intesa con i responsabiliterritorialmente competenti delle amministrazioni interessate, può modificaregli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, compresigli uffici comunali.

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LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

A differenza della Giunta che è un organo acompetenza residuale, il Consiglio comunale, cosìcome il Sindaco, è un organo a competenzatassativa.

In particolare, le attribuzioni del Consiglio sonotassativamente elencate dal comma 2 dell’art. 42del TUEL.

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Il Consiglio svolge, innanzitutto una funzionenormativa.In particolare, il Consiglio comunale- delibera lo Statuto dell’ente, con il voto favorevole dei 2/3 deiConsiglieri assegnati, e procede alle modifiche dello Statuto conle stesse modalità previste per la sua adozione;- delibera lo Statuto delle Aziende speciali, ex art. 114, comma 1del TUEL;- adotta i vari regolamenti dell’ente, eccezion fatta per ilRegolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, che anorma dell’art. 48, comma 3, spetta alla Giunta Comunale;- fissa i criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici edei servizi, (cioè quelli di efficacia, efficienza ed economicità),di cui dovrà tenere conto la Giunta Comunale, nel procedereall’adozione del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e deiservizi.

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- adotta i piani finanziari, si pensi al PEI ex art. 200 e al PEF, ex art.201 del TUEL;- approva la Relazione previsionale e programmatica, sulla base di uno schema che viene predisposto dalla Giunta entro il termine congruo stabilito dal Regolamento di contabilità;- approva entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Bilancio annuale di previsione, sulla base di uno schema, che viene predisposto dalla Giunta, entro un termine congruo, stabilito dal Regolamento di contabilità.- procede alle variazioni di bilancio, e nell’ipotesi in cui queste siano deliberate in via d’urgenza dalla Giunta, provvede alla loro ratifica, ex art. 175, comma 4, entro i 60 giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

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- Approva il bilancio pluriennale, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta, entro il termine congruo stabilito dalRegolamento di contabilità. Analogamente a quanto accade per ilbilancio di previsione annuale, il Consiglio è competente a procedere alle variazioni del bilancio pluriennale.- Approva il Programma triennale dei lavori pubblici, sulla base di uno schema, che la Giunta approva, entro il 30 settembre di ogni anno. Resta, comunque, ferma la possibilità per il Consiglio di introdurre modifiche allo Schema predisposto dalla Giunta.- Delibera (ex art. 227, comma 2 del TUEL) il Rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario, oggetto di rendicontazione, tenuto conto motivatamente della relazione dell’organo di revisione, di cui al comma 1, lett. d) dell’art. 239.- Approva i piani territoriali e urbanistici; i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione; le eventuali deroghe ad essi; e rende pareri in dette materie.

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Il Consiglio svolge funzioni in materia tributaria. In particolare,il Consiglio istituisce i tributi (potestà impositiva) e provvede allaloro disciplina, (c.d. ordinamento dei tributi) medianteregolamenti.Il Consiglio ha una funzione di indirizzo nei confronti delleaziende pubbliche e di quegli enti dipendenti, (diretti adattuare finalità pubbliche locali) che proprio perché concorronoin via strumentale all’attuazione dell’indirizzo politico dell’ente,sono destinatari di risorse dell’ente stesso.Al Consiglio spetta l’emissione di prestiti obbligazionari, lacontrazione dei mutui e di aperture di credito non previsteespressamente in atti fondamentali del Consiglio (art. 42,comma 2, lett. h) del TUEL).Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e ladesignazione (in sostanza, i criteri di scelta, quali laprofessionalità) dei rappresentanti del Comune presso enti,aziende e Istituzioni. A tali indirizzi dovrà attenersi ilSindaco/presidente della provincia (a cui spetta la nomina).

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Spetta, inoltre, al Consiglio la nomina dei rappresentanti delConsiglio presso enti, Aziende, Istituzioni, ad esso espressamenteriservata dalla legge. Il Consiglio partecipa sia alla definizione eall’adeguamento delle Linee programmatiche sia alla verificaperiodica dell’attuazione di tali Linee da parte delSindaco/Presidente cella provincia e dei singoli assessori, exart. 42, comma 3.Il Consiglio adotta le Convenzioni tra i comuni e le Convenzionitra i comuni e la provincia ex art. 30; provvede allacostituzione e alla modificazione di forme associative; ilriferimento è ai Consorzi (art. 31 del TUEL) e all’Unione deicomuni (art. 32 del TUEL).Il Consiglio istituisce gli organismi di decentramento epartecipazione, definendone compiti e le norme sulfunzionamento. Il riferimento è ad esempio alle circoscrizioni didecentramento comunale ex art. 17 del TUEL..

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Il Consiglio svolge una pluralità di funzioni in materia di servizipubblici. In particolare, il Consiglio comunale- provvede a organizzare i servizi pubblici locali;- costituisce Istituzioni e Aziende speciali;- delibera la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, ex artt. 113 e 116 del TUEL;- delibera l’affidamento di attività o servizi mediante Convenzione ;- disciplina, mediante atti regolamentari, le tariffe dei servizi pubblici, vale a dire il prezzo che il fruitore del servizio paga al gestore, per poter godere del servizio, da quest’ultimo prodotto, ex art. 42, comma 2 lett. f). Si pensi, ad esempio, al prezzo di un biglietto di trasporto o al prezzo per la fruizione dell’impianto sportivo. La determinazione in concreto della tariffa, invece, quale provvedimento attuativo dell’indirizzo generale del Consiglio, compete alla Giunta.

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Infine, vanno ricordate le competenze di cui alle lett. i) ed l)del comma 2 dell’art. 42.L’art. 42, comma 2 lett. l) chiarisce che spettano ai Consigli gliacquisti di immobili, le alienazioni di immobili, le relativepermute, gli appalti e le concessioni.L’art. 42, comma 2 lett. i) chiarisce che spettano ai Consigli lespese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi a quellocorrente, escluse le spese relative alle locazioni di immobili ealla somministrazione e fornitura di beni e servizi a caratterecontinuativo, che per esclusione, devono ritenersi di competenzadella Giunta.L’art. 42, comma 2, lett. i) deve essere coordinato con l’art. 107,comma 3, lett. d), a mente del quale gli atti di gestionefinanziaria, compresi gli impegni di spesa vengono adottati daidirigenti.La dottrina precisa che dall’art. 42, comma 2, lett. i) si ricavache i dirigenti non possono adottare, atti di impegno di spesapluriennale ma possono assumere impegni di spesa, solorelativamente alla gestione di competenza.

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LA GIUNTA: COMPOSIZIONELa Giunta Comunale è uno degli organi di governo dell’ente locale.La Giunta - al pari del Consiglio comunale - è un organo collegiale;sotto questo aspetto differisce dal Sindaco che è, invece, un organomonocratico.La giunta comunale è compostaa) dal Sindaco, che la presiede,b) e dagli assessori.Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunita' tradonne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, icomponenti della giunta (art. 46, comma 2 del TUEL, recentementemodificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n.215).Il Sindaco dà comunicazione della nomina degli Assessori al Consiglio,nella prima seduta successiva all’elezione.Il Sindaco tra i componenti della Giunta, provvede, tra l’altro, anominare contestualmente anche il Vicesindaco.

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Il numero degli assessori è stabilito dallo Statuto, e in ogni caso, nondeve, comunque, essere superiore a 1/3 arrotondatoaritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali,(che l’art. 37 del TUEL, assegna all’ente, in rapporto al numero degliabitanti del Comune/Provincia), computando a tal fine il Sindaco e ilPresidente della Provincia.

In ogni caso, il numero degli assessori non può essere superiore a 12unità, ex art. 47, comma 1 del TUEL.

L’art. 47, comma 2 riconosce comunque allo Statuto, la possibilità difissare nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del citato art. 47, “ilnumero degli assessori (numero fisso) o il numero massimo degli stessi(numero variabile)”.

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Il Sindaco può nominare assessori, anche i Consiglieri. In taleipotesi, occorre però distinguere a seconda che il Comune abbiapiù o meno di 15000 abitanti. Infatti:

- nei comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti, ilConsigliere che assume la carica di assessore “cessa” dallacarica di Consigliere, all’atto dell’accettazione della nomina adassessore;

- nei comuni con popolazione fino a 15000 abitanti, ilConsigliere che assume la carica di assessore “conserva” lacarica di Consigliere.

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Nei comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti enelle Province, il Sindaco/Presidente della provincia puònominare, come assessori, anche cittadini non facenti partedel Consiglio (c.d. assessori esterni), purchè in possesso deirequisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità allacarica di consigliere, ex art. 47, comma 3.

Nei comuni con popolazione fino a 15000 abitanti, ilSindaco può nominare, come assessori, cittadini non facentiparte del consiglio, solo se tale possibilità è prevista dalloStatuto, ex art. 47, comma 4, e sempre che il cittadino sia inpossesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità ecompatibilità alla carica di consigliere.

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La Giunta è un organo a competenza residuale nel senso checompie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge alConsiglio, o dalla legge e dallo Statuto, al Sindaco/Presidentedella Provincia o agli organi di decentramento, ex art. 48,comma 2, primo periodo del TUEL.Delle competenze della Giunta si occupa l’art. 48 del TUEL, ilquale chiarisce che :

- la Giunta “collabora con il Sindaco/Presidente dellaprovincia nel governo del Comune o della provincia”, ex art.48, comma 1.

- la Giunta “collabora con il Sindaco/Presidente dellaprovincia nell’attuazione degli indirizzi generali delConsiglio”, ex art. 48, comma 2, secondo periodo.

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Dalla disposizione, adesso citata, si ricava quella che è lacaratteristica peculiare del rapporto Giunta/consiglio: se, daun lato, il Consiglio definisce l’indirizzo politico, dall’altro,

la Giunta definisce le concrete politiche attuativedegli indirizzi espressi dal Consiglio.

Quanto detto si ricava dall’art. 48, comma 3, a mente delquale nel rispetto dei criteri generali fissati (ex art. 42,comma 2, lett. a) del TUEL) dal Consiglio in materia diordinamento degli uffici e dei servizi, la Giunta adotta ilRegolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

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La previsione di cui all’art. 48, comma 3 conferma che laGiunta ha competenza generale in materia diorganizzazione degli Uffici e dei servizi e nella gestionedelle risorse umane.

Così, ad esempio, la dotazione organica e le relativevariazioni; il programma triennale dei fabbisogni dipersonale di cui all’art. 39 della legge n. 449/97 sonoassorbite dalla competenza della Giunta, in forza delprincipio di residualità di cui al comma 2 dell’art. 48.

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La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propriaattività e svolge attività propositiva e di impulso neiconfronti dello stesso, ex art. 48, comma 2, ultimoperiodo.

Così, ad esempio, è la Giunta che elabora lo schema delbilancio annuale di previsione, lo schema del bilanciopluriennale, lo schema della Relazione previsionale eprogrammatica, che andranno, poi, presentati al Consiglio,per l’approvazione (ex art. 174, comma 1).

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È la Giunta Comunale che, entro il 30 settembre di ogni anno, predispone lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici, che presenta al Consiglio, per il quale rimane ferma la possibilità di introdurre modifiche allo Schema di programma triennale, predisposto dalla Giunta

E’ la Giunta che determina le aliquote d’imposta. Infatti, la determinazione delle aliquote d’imposta è espressamente sottratta al Consiglio, dall’art. 42, comma 2 lett. f), che riconosce invece allo stesso il potere di istituire i tributi.

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Nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o ledotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelinoinsufficienti, la Giunta può adottare, fino al 31 dicembre diciascun esercizio, la deliberazione, che autorizza i prelevamentidal Fondo di riserva.

- La Giunta può adottare entro il 15 dicembre di ciascun anno levariazioni al PEG di cui all’art. 169, ex art. 175, comma 9.

- La Giunta adotta in via d’urgenza, le variazioni di bilancio,che, però, a pena di decadenza, devono essere ratificate daparte dell’organo consiliare, entro i 60 giorni seguenti, ecomunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale datanon sia scaduto il predetto termine, ex art. 175, comma 5.

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La Giunta redige la Relazione al rendiconto di gestione, c.d. Relazioneillustrativa della Giunta, che come previsto dall’art. 151, comma 6 edall’art. 227, comma 5, lett. a) è allegata al Rendiconto della gestione.

In tale Relazione, la Giunta

a) esprime le valutazioni circa l’efficacia dell’azione condotta (daidirigenti), sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi eai costi sostenuti;

b) evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componentieconomiche;

c) analizza gli scostamenti principali, intervenuti rispetto alle previsioni,motivando le cause che li hanno determinati, ex art. 231.

La Giunta adotta le deliberazioni che consentono le anticipazioni diTesoreria, ex art. 222 (1).

La Giunta approva la proposta del rendiconto di gestione e latrasmette al Collegio dei revisori ex art. 239, comma 1, lett. d).

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IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

La dottrina ritiene che, nonostante il silenzio serbato dal TUEL inmateria di funzionamento e di organizzazione della Giunta, loStatuto dell’ente – nell’ambito della funzione ad esso attribuitadi fissare “i criteri generali di organizzazione dell’ente” – dettiuna disciplina essenziale sul funzionamento della Giunta.

Secondo tale disciplina essenziale, il funzionamento el’organizzazione della Giunta (ad esempio, le modalità diconvocazione; il numero legale; la validità delle votazioni; ilcomputo degli astenuti) è disciplinato da apposito regolamento,approvato dalla Giunta medesima.

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DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALIDei

Art.43Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.