SICUREZZA SUL LAVORO: gli obblighi del datore di lavoro, dei … · 2007. 11. 19. · 1 SICUREZZA...

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1 SICUREZZA SUL LAVORO: SICUREZZA SUL LAVORO: gli gli obblighi obblighi del del datore datore di di lavoro lavoro , , dei dei dirigenti dirigenti , , dei dei preposti preposti e e dei dei lavoratori lavoratori Bari, Bari, 16 novem bre 16 novem bre 20 07 20 07 Paolo Vil lani Paolo Vil lani INFN Pisa INFN Pisa

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SICUREZZA SUL LAVORO:SICUREZZA SUL LAVORO:

gligli obblighiobblighi del del datoredatore di di lavorolavoro, , deidei dirigentidirigenti, , deidei prepostipreposti e e deidei lavoratorilavoratori

Bari,Bari, 16 novembre

16 novembre 20072007

Paolo Villani

Paolo Villani –– INFN PisaINFN Pisa

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QualiQuali sonosono i soggetti i soggetti chiamatichiamati ad ad applicareapplicare le le normenorme in in materiamateria di di sicurezzasicurezza sui sui luoghiluoghi di di lavorolavoro

QualiQuali sonosono gligli obblighiobblighi cheche la la LeggeLeggepone a pone a caricocarico di di talitali soggettisoggetti

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LL’’individuazioneindividuazione deidei soggettisoggettichiamatichiamati ad ad occuparsioccuparsi di di sicurezzasicurezza

in un in un luogoluogo di di lavorolavoro pubblicopubblico vienevienecondottacondotta sullasulla base di base di tretre principiprincipi

fondamentalifondamentali

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I)I) PersonalitPersonalitàà della responsabilitdella responsabilitàà penalepenale•• Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente leIl Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le

violazioni in materia antinfortunisticaviolazioni in materia antinfortunistica

•• EE’’ bene sottolineare che le condotte possono essere bene sottolineare che le condotte possono essere attive/attive/commissivecommissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore aventi rilevanza penale in questo settore èè riferibile a condotte riferibile a condotte omissive, cioomissive, cioèè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicarepreventivamente conoscere e successivamente applicare

•• Nel sistema giuridico italiano la responsabilitNel sistema giuridico italiano la responsabilitàà penale penale èèpersonale (art. 27 Costituzione), quindi risponde davanti alla personale (art. 27 Costituzione), quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o pidi una o piùù disposizioni sanzionabili penalmentedisposizioni sanzionabili penalmente

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... segue ...... segue ...I) PersonalitI) Personalitàà della responsabilitdella responsabilitàà penalepenale

•• la responsabilitla responsabilitàà penale, a differenza di quella penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico delle persone civile, non può essere a carico delle persone giuridiche, quali lgiuridiche, quali l’’UniversitUniversitàà, la sezione INFN di Pisa , la sezione INFN di Pisa ecc.ecc.

•• si tratta di una responsabilitsi tratta di una responsabilitàà che non può che non può essere assicurataessere assicurata

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La La responsabilitresponsabilitàà civilecivile, , inveceinvece, , puòpuò essereessere assicurataassicurata::

nellnell’’I.N.F.NI.N.F.N. . èè operanteoperante unauna polizzapolizza assicurativaassicurativa, come , come risultarisulta dallodalloSchema di Schema di VerbaleVerbale delladella riunioneriunione del del ConsiglioConsiglio DirettivoDirettivo INFN del INFN del 21 21 luglioluglio 2000, 3852000, 385^̂ sedutaseduta, , redattoredatto dalladallaDirezioneDirezione AffariAffari GeneraliGenerali e e OrdinamentoOrdinamento::…… ““VarieVarie –– Su Su invitoinvito del del PresidentePresidente, , ilil dott. dott. PellegriniPellegrini fornisceforniscechiarimentichiarimenti in in ordineordine allealle coperturecoperture assicurativeassicurative previstepreviste dalladallaPolizzaPolizza di di ResponsabilitResponsabilitàà CivileCivile delldell’’IstitutoIstituto verso verso terziterzi e verso e verso prestatoriprestatori di di lavorolavoro (n. 151/60/399527). In (n. 151/60/399527). In particolareparticolare, con nota del , con nota del 19.4. 19.4. u.su.s., ., ll’’AssitaliaAssitalia S.p.A. ha S.p.A. ha precisatoprecisato cheche tuttotutto ilil personalepersonaledelldell’’IstitutoIstituto, , compresocompreso quelloquello inquadratoinquadrato daldal IV al X IV al X livellolivelloprofessionaleprofessionale, , godegode di di coperturacopertura assicurativaassicurativa per per eventualieventuali dannidannicagionaticagionati a a terziterzi, o a , o a sottopostisottoposti, , nellnell’’espletamentoespletamento delladella propriapropriaattivitattivitàà lavorativalavorativa””

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II) Responsabilizzazione dei detentori del potereII) Responsabilizzazione dei detentori del potere

La responsabilitLa responsabilitàà, cio, cioèè, sta esattamente , sta esattamente llíí dove dove stanno i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono stanno i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono responsabilitresponsabilitàà. Se invece ci sono i poteri (nei limiti . Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilitconnesse responsabilitàà, al di l, al di làà del del ““nomennomen jurisjuris””che viene attribuito ad ogni singolo soggettoche viene attribuito ad ogni singolo soggetto

La responsabilitLa responsabilitàà deve essere localizzata laddove si deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteritrovano le competenze e i poteri

RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ POTEREPOTERE

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III)III) Principio di effettivitPrincipio di effettivitàà (o prevalenza della (o prevalenza della situazione reale su quella apparente)situazione reale su quella apparente)

LL’’individuazioneindividuazione deidei soggettisoggetti penalmentepenalmenteresponsabiliresponsabili devedeve essereessere condottacondotta, non , non attraversoattraverso la la qualificazionequalificazione astrattaastratta deideirapportirapporti tratra i i diversidiversi soggettisoggetti, , bensbensììessenzialmenteessenzialmente in in concretoconcreto, , tenendotenendo contocontodelledelle mansionimansioni in in realtrealtàà svoltesvolte dada ciascunciascunsoggettosoggetto, , ancheanche di di propriapropria iniziativainiziativa..

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La La seconda linea (consultivaseconda linea (consultiva) ) èè imperniata sul Servizio imperniata sul Servizio Prevenzione e Protezione, che ha compiti di consulenza, Prevenzione e Protezione, che ha compiti di consulenza, che sono svolti a beneficio del datore di lavoro.che sono svolti a beneficio del datore di lavoro.Pertanto, chi pensasse che allPertanto, chi pensasse che all’’interno della sezione X interno della sezione X delldell’’INFN INFN esiste il SPP e ci penseranno loroesiste il SPP e ci penseranno loro, sarebbe fuori , sarebbe fuori strada, in quanto si tratta di un servizio consultivo del strada, in quanto si tratta di un servizio consultivo del datore di lavoro che se ne serve per meglio adempiere ai datore di lavoro che se ne serve per meglio adempiere ai suoi obblighi di legge, per sapere quali sono le soluzioni suoi obblighi di legge, per sapere quali sono le soluzioni giuste, ma dalle attivitgiuste, ma dalle attivitàà che svolge il SPP non deriva una che svolge il SPP non deriva una diminuzione di responsabilitdiminuzione di responsabilitàà a carico di datore, dirigente a carico di datore, dirigente e preposto in relazione agli obblighi a loro carico e preposto in relazione agli obblighi a loro carico penalmente sanzionati.penalmente sanzionati.

Con il d. Con il d. lgslgs. 626 un luogo di lavoro sicuro si raggiunge con . 626 un luogo di lavoro sicuro si raggiunge con due lineedue lineeugualmente importanti: ugualmente importanti: la prima (operativa)la prima (operativa) si impernia sui soggetti si impernia sui soggetti chiamati a funzioni operative, ciochiamati a funzioni operative, cioèè il datore, il dirigente e il preposto.il datore, il dirigente e il preposto.

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Corte di Cassazione 2.2 2007

“I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, essendo gli ausiliari del datore di lavoro, non possonoessere chiamati a rispondere direttamente del loro operatoin quanto difettano di un effettivo potere decisionale.

Sono dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loroelaborazioni vengono fatti propri dal vertice che li ha sceltie che della loro opera si avvale per meglio ottemperareagli obblighi di cui è esclusivo destinatario”.

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Tuttavia il RSPP non puo’ pensare di adempiere ai suoi obblighiconsultivi al di fuori di ogni responsabilità: immaginiamo che non abbia assolto o abbia assolto inadeguatamente ad un propriocompito, per esempio non abbia saputo individuare un rischiopresente nel luogo di lavoro e a causa di questa condotta siverifichi un infortunio sul lavoro una malattia professionale.

In queste ipotesi il RSPP, magari in concorso col datore di lavoro, puo’ essere chiamato a rispondere del delitto di omicidiocolposo o lesioni personali colpose…

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Corte di Cassazione 17.4.2007

Il responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione puo’essere chiamato a rispondere anche penalmente per la svolgimento della propria attività; egli infatti, qualora agendocolposamente abba dato un suggerimento sbagliato o abbiatrascurato di segnalare una situazione di rischio, cosi inducendoil datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosamisura di prevenzione, risponderà del danno che ne è derivatoall’integrità fisica del lavoratore.

Ciò anche in caso di mancata elaborazione delle procedure di sicurezza o quando non abbia fornito ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.

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E’ stato notato che ancora oggi in talune aziende il Servizio di Prevenzione e Protezione non è quell’ insieme di persone, sistemie mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischiprofessionali, ma si riduce ad un singolo individuo abbandonatoa se stesso e non adeguatamente formato, e tuttavia trasformatoin un soggetto individuato come l’unico responsabile dellasicurezza, una sorta di “parafulmine processuale”.

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QualiQuali sonosono le le lineelinee portantiportanti aiai finifini delladellaindividuazioneindividuazione deglidegli obblighiobblighi giuridicigiuridici(e (e delledelle conseguenticonseguenti responsabilitresponsabilitàà) ) per i soggetti chiamati ad occuparsi di per i soggetti chiamati ad occuparsi di sicurezzasicurezza??

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In materia di responsabilitIn materia di responsabilitàà, , la prima linea portante la prima linea portante introdotta con i decreti legislativi di origine comunitaria introdotta con i decreti legislativi di origine comunitaria èèla la centralitcentralitàà della figura del datore di lavorodella figura del datore di lavoro; questo non ; questo non èè un concetto del tutto nuovo, nel senso che anche prima un concetto del tutto nuovo, nel senso che anche prima del 626, nella gerarchia dei soggetti tenuti ad applicare le del 626, nella gerarchia dei soggetti tenuti ad applicare le norme in materia, il datore era al primo posto e in questo norme in materia, il datore era al primo posto e in questo senso la sua posizione senso la sua posizione èè rimasta immutatarimasta immutata

La centralitLa centralitàà del datore di lavoro nel 626 del datore di lavoro nel 626 èè un un concetto concetto giuridico pigiuridico piùù articolatoarticolato, nel senso che il datore di lavoro , nel senso che il datore di lavoro non non èè pipiùù chiamato ad attuare a pioggia i singoli chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma precetti della prevenzione, ma èè obbligato a dotarsi di obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale che adesso diventa una rete organizzativa e gestionale che adesso diventa obbligatoria e la cui mancanza obbligatoria e la cui mancanza èè penalmente penalmente sanzionatasanzionata

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La seconda linea portante del nuovo sistema di sicurezza La seconda linea portante del nuovo sistema di sicurezza èè un un obbligo di carattere gestionaleobbligo di carattere gestionale: la : la ((riri) ) valutazionevalutazione del del rischiorischio, che viene poi tradotta nel c.d. piano di sicurezza: , che viene poi tradotta nel c.d. piano di sicurezza: non si chiede pinon si chiede piùù al datore il semplice rispetto dei singoli al datore il semplice rispetto dei singoli adempimenti, ma si chiede di adempimenti, ma si chiede di valutare tutti i rischivalutare tutti i rischi connessi connessi allall’’attivitattivitàà e di tradurre questa valutazione in un e di tradurre questa valutazione in un documentodocumentoche non solo specifica i criteri con cui si che non solo specifica i criteri con cui si èè valutato i rischi, ma valutato i rischi, ma contiene poi il contiene poi il programma [e i tempi] degli interventiprogramma [e i tempi] degli interventi con i con i quali il datore ritiene di dover fronteggiare i rischi che ha quali il datore ritiene di dover fronteggiare i rischi che ha valutato; immediatamente dopo aver valutato i rischi valutato; immediatamente dopo aver valutato i rischi il datore il datore di lavoro deve adottare le misure necessariedi lavoro deve adottare le misure necessarie, altrimenti deriva , altrimenti deriva a suo carico una ben precisa responsabilita suo carico una ben precisa responsabilitàà (adempimento (adempimento non delegabile)non delegabile)..

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La La ValutazioneValutazione del del rischiorischio non non èè un atto un atto burocraticoburocratico--documentaledocumentale, e quindi va , e quindi va criticata la tendenza alla standardizzazione di tale valutazionecriticata la tendenza alla standardizzazione di tale valutazione

Ogni luogo di lavoro Ogni luogo di lavoro èè diverso da un altro; le Strutture delldiverso da un altro; le Strutture dell’’INFN si assomigliano INFN si assomigliano come categoria generale ma poi ognuna ha delle specificitcome categoria generale ma poi ognuna ha delle specificitàà (ad esempio i (ad esempio i macchinari o le scale, le vie di fuga, la collocazione rispetto macchinari o le scale, le vie di fuga, la collocazione rispetto agli altri edifici ...).agli altri edifici ...).

NellNell’’InfnInfn la la valutazionevalutazione deidei rischirischi devedeve essereessere effettuataeffettuata ancheanche con con riferimentoriferimento aiairischirischi cui cui èè espostoesposto ilil personalepersonale in in missionemissione: : CircolareCircolare InfnInfn 28.3.200728.3.2007

Costituisce la CARTA Costituisce la CARTA DD’’IDENTITAIDENTITA’’ del luogo di lavorodel luogo di lavoro

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Il datore di lavoro procede alla valutazione dei rischi in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e dopo aver consultato ilRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Legislatore considera la prevenzione non più come una serie di “adempimenti parcellizzati” che gravano su vari oggetti, ma unafunzione complessa a cui, a vario titolo, concorrono più soggettiche intervengono a definire, a valutare, ad aggiornare, ad attivare un programma che sia in grado di cogliere le

particolarità del rischio in quel luogo di lavoro.

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Corte di Cassazione 5 ottobre 2006

In base all’art. 4 del decreto n. 626 il documento di valutazione del rischio deve contenere sia la valutazionedel rischio, sia l’individuazione delle misure di prevenzionee protezione necessarie a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; una carenzanell’individuazione di tali misure integra la violazione dellanorma stessa

Pertanto si configura come reato non solo l’omessaredazione del documento di valutazione del rischio ma anche la redazione di un documento incompleto o inadeguato

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La La terzaterza linealinea portanteportante èè costituita dagli obblighi di Formazione costituita dagli obblighi di Formazione e Informazione: gli art. 21 e 22 sono due momenti chiave del e Informazione: gli art. 21 e 22 sono due momenti chiave del funzionamento dellfunzionamento dell’’intero sistema di prevenzione nei luoghi di intero sistema di prevenzione nei luoghi di lavorolavoro

Il Legislatore, avvertendo una carenza diffusa nelle aziende Il Legislatore, avvertendo una carenza diffusa nelle aziende private e pubbliche per la scarsissima preparazione soggettiva private e pubbliche per la scarsissima preparazione soggettiva dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene, (e alla luce dedei lavoratori in materia di sicurezza e igiene, (e alla luce delle lle statistiche che indicano come solo il 10% degli infortuni avvienstatistiche che indicano come solo il 10% degli infortuni avviene e per cause tecniche e strutturali mentre il 90 % per cause tecniche e strutturali mentre il 90 % èè causato dal causato dal comportamento delle persone), ha inteso rimarcare tali obblighi comportamento delle persone), ha inteso rimarcare tali obblighi trasformandoli in obblighi espliciti e specifici: trasformandoli in obblighi espliciti e specifici: ““Il datore di lavoro Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente in materia di sicurezza e salute e unsufficiente in materia di sicurezza e salute e un’’adeguata adeguata informazione sui rischi e pericoli esistenti allinformazione sui rischi e pericoli esistenti all’’interno del luogo di interno del luogo di lavorolavoro””

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Corte di Cassazione 28 luglio 2006

Carattere preventivo della formazione:deve avvenire prima che al lavoratore vengaassegnata una certa mansione o prima cheabbia luogo un cambiamento di mansioni

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Corte di Cassazione 12 settembre2006

Effettività della formazione, cioè esigenza che la formazione e l’informazione non venga semplicemente data ai lavoratori, ma venga effettivamente ricevuta dai lavoratori.

Ciò comporta che un datore di lavoro non si limiti a fornire la formazione e l’informazione, ma si preoccupi di verificare chequeste siano state realmente recepite e assimilate dai lavoratoriattraverso la verifica dell’apprendimento.

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[[QuartaQuarta Linea Linea PortantePortante]]

Responsabilizzazione dei lavoratoriResponsabilizzazione dei lavoratori: con il d. : con il d. lgslgs. 626 si . 626 si passa da un sistema che considerava il lavoratore passa da un sistema che considerava il lavoratore

soltanto come il soggetto da proteggere, ciosoltanto come il soggetto da proteggere, cioèè un mero un mero creditore di sicurezza, ad una normativa che individua creditore di sicurezza, ad una normativa che individua

nel lavoratore un soggetto obbligato a farsi carico nel lavoratore un soggetto obbligato a farsi carico anche lui del dovere di sicurezza, quindi un soggetto anche lui del dovere di sicurezza, quindi un soggetto

responsabile, naturalmente con riferimento agli obblighi responsabile, naturalmente con riferimento agli obblighi che la legge pone a suo carico (non che la legge pone a suo carico (non èè lui che deve lui che deve

comprare le macchine, comprare le macchine, nnèè renderle sicure ...)renderle sicure ...)

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DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

DIRIGENTEDIRIGENTE

PREPOSTOPREPOSTO

LAVORATORILAVORATORI

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ll’’attivitattivitàà delldell’’ISTITUTOISTITUTO

hannohanno ilil doveredovere di di attuazioneattuazione

deglidegli obblighiobblighi e e deglidegliadempimentiadempimenti di di sicurezzasicurezza

I.N.F.N.: GLI OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI

Il Datore di lavoro(direttore Sezione/Laboratorio)

I Dirigenti(capigruppo)

I preposti

(responsabili dei servizi)

esercitaesercita dirigonodirigono sovrintendonosovrintendono

sullsull’’attuazioneattuazione deglidegli obblighiobblighie e deglidegli adempimentiadempimenti di di sicurezzasicurezza

(c.d. (c.d. vigilanzavigilanza oggettivaoggettiva))

hannohanno ilil doveredovere di di vigilanzavigilanza

sullsull’’osservanzaosservanza dada partepartedeidei singolisingoli lavoratorilavoratori

(c.d. (c.d. vigilanzavigilanza soggettivasoggettiva))

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Chi Chi èè il datore di lavoro nellil datore di lavoro nell’’I.N.F.N.I.N.F.N. ??

Il Il DirettoreDirettore di di SezioneSezione//LaboratorioLaboratorio..(in base al c.d. (in base al c.d. ““decretodecreto 626 626 bisbis”” eded allaalla interpretazioneinterpretazione del del DipartimentoDipartimento delladella FunzioneFunzione PubblicaPubblica pressopresso la la PresidenzaPresidenza del del ConsiglioConsiglio deidei MinistriMinistri))

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GruppoGruppo OTISOTIS

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GruppoGruppo OTISOTIS

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ObblighiObblighi indelegabiliindelegabili del del datoredatore di di lavorolavoro(Art. 4 d. (Art. 4 d. lgslgs. 626/94). 626/94)

1.1. DesignazioneDesignazione del del ResponsabileResponsabile del del ServizioServizio di di PrevenzionePrevenzione e e ProtezioneProtezione

2.2. ValutazioneValutazione deidei rischirischi per la per la sicurezzasicurezzae la salute e la salute deidei lavoratorilavoratori

3.3. ElaborazioneElaborazione di un di un documentodocumentocontenentecontenente unauna relazionerelazione sullasullavalutazionevalutazione deidei rischirischi

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CheChe cosacosa significasignificaobblighiobblighi indelegabiliindelegabili ??

CheChe nene risponderispondepersonalmentepersonalmente ilildatoredatore di di lavorolavoro

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Chi Chi dirigedirige ilil lavorolavoro altruialtrui devedeve farsifarsi caricocaricoancheanche delladella suasua incolumitincolumitàà

•• DipendenzaDipendenza amministrativaamministrativa e e direzionedirezionefunzionalefunzionale sonosono due due concetticoncetti distintidistinti

•• La La responsabilitresponsabilitàà delladella sicurezzasicurezza e salute e salute del del lavoratorelavoratore èè di chi lo di chi lo impiegaimpiega

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““Chi accoglie nel proprio luogo di lavoro personale Chi accoglie nel proprio luogo di lavoro personale appartenente ad altre strutture (per contratto, per appartenente ad altre strutture (per contratto, per convenzione ecc.)convenzione ecc.)

-- deve aver cura della sua sicurezza e salutedeve aver cura della sua sicurezza e salute-- non può adibirlo a lavorazioni pericolose o non può adibirlo a lavorazioni pericolose o

farlo lavorare in locali inadattifarlo lavorare in locali inadatti””

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Quando il personale si reca a svolgere attivitQuando il personale si reca a svolgere attivitàà di ricerca indi ricerca inlaboratori esterni, la responsabilitlaboratori esterni, la responsabilitàà si trasferisce a quel si trasferisce a quel laboratorio per tutto ciò che non laboratorio per tutto ciò che non èè disciplinabiledisciplinabile dal direttore di dal direttore di Sezione.Sezione.In particolare, il personale In particolare, il personale InfnInfn che opera in laboratori esteri, che opera in laboratori esteri, per quanto attiene alle per quanto attiene alle norme comportamentali, norme comportamentali, èè dadaconsiderarsi parte integrante dello staff del laboratorio considerarsi parte integrante dello staff del laboratorio ospitante (circolare ospitante (circolare InfnInfn 28.3.2007).28.3.2007).

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Per non Per non incorrereincorrere in in errorierrori nellanella gestionegestione delladellasicurezzasicurezza in in trasfertatrasferta èè necessarionecessario osservareosservare i i

seguentiseguenti principiprincipi ::

•• Il principio dellIl principio dell’’ affidamentoaffidamento puòpuò avereavere valorevalore solo in un solo in un ambitoambito di di preventivapreventiva osservanzaosservanza di di unauna normanorma antinfortunisticaantinfortunistica: non : non fornirefornire aiai lavoratorilavoratori attrezzatureattrezzature di di lavorolavoro sicuresicure o non o non fornirlefornirle affattoaffattocostituiscecostituisce gigiàà di per di per sséé profiloprofilo di di colpacolpa rilevanterilevante per per ilil datoredatore di di lavorolavoro..

•• Il Il lavoratorelavoratore devedeve essereessere in in possessopossesso di di puntualepuntuale formazioneformazione, , quindiquindi ilil datoredatore di di lavorolavoro devedeve assicurarsiassicurarsi cheche abbiaabbia ricevutoricevutopreventivamentepreventivamente unauna completacompleta e e specificaspecifica formazioneformazione..

•• VaVa sceltoscelto ilil lavoratorelavoratore idoneoidoneo: : ilil datoredatore di di lavorolavoro ha ha ll’’obbligoobbligodi di accertarsiaccertarsi cheche ilil lavoratorelavoratore siasia dotatodotato delladella sufficientesufficiente esperienzaesperienza e e delladella sufficientesufficiente affidabilitaffidabilitàà e e disciplinadisciplina nellnell’’applicazioneapplicazione delledelle normenormee procedure di e procedure di sicurezzasicurezza..

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Chi Chi èè tenuto a vigilare non incorre in colpa tenuto a vigilare non incorre in colpa qualora:qualora:

·· effettua una verifica alleffettua una verifica all’’inizio dellinizio dell’’attivitattivitàà

·· fa un controllo periodico nel corso dellfa un controllo periodico nel corso dell’’attivitattivitàà

·· se da tale controllo emerge una violazione se da tale controllo emerge una violazione interviene energicamente per farla cessare interviene energicamente per farla cessare ((““vigilanza vigilanza impositivaimpositiva”” e non semplicemente e non semplicemente dispositiva)dispositiva)

LL’’obbligo di vigilanza nel corretto e sicuro svolgimento obbligo di vigilanza nel corretto e sicuro svolgimento dei lavori permane anche quando sia stato nominato dei lavori permane anche quando sia stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Cassazione 19.9.2001)protezione (Cassazione 19.9.2001)

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Corte di Cassazione 19 gennaio 2005I soggetti preposti alla vigilanza devono assicurare, più che la presenzafisica che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza deilavoratori, la gestione oculata dei luoghi di lavoro mediante l’aver postoin essere tutte le misure imposte normativamente (informazione, formazione, attrezzature adeguate e presidi di sicurezza) nonché ognialtra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro

EE’’ obbligatoriaobbligatoria la la presenzapresenza costantecostante sulsul luogoluogo di di lavorolavoro del del datoredatore di di lavorolavoro

(o di un (o di un prepostopreposto allaalla vigilanzavigilanza)?)?

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Il 90 % Il 90 % deglidegli attiatti di di citazionecitazione per per infortuniinfortuni sulsullavorolavoro si si riferisconoriferiscono allaalla violazioneviolazione di di tretrearticoliarticoli del d. del d. lgslgs. 626:. 626:

•• Art. Art. 2121: : InformazioniInformazioni deidei lavoratorilavoratori

•• Art. Art. 2222: : FormazioneFormazione deidei lavoratorilavoratori

•• Art. Art. 3535: : UsoUso delledelle attrezzatureattrezzature di di lavorolavoro: : obblighiobblighi del del datoredatore di di lavorolavoro

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Corte di Cassazione 7.8.2007

Programmazione degli interventi antincendio

Nel luogo di lavoro, oltre al piano di emergenza, deve essere presenteanche un registro o altro supporto che documenti il rispetto delledisposizioni ex art 12 d.lgs. n. 626/94, cioe’ l’aver programmato gliinterventi necessari in caso di pericolo per i dipendenti e l’aver istruitogli stessi sul comportamento da tenere al presentarsi di un simile pericolo, in particolare (ma non esclusivamente) sull’ubicazione e l’utilizzo dei mezzi antincendio e delle vie di fuga.

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Il termine "dirigente" in materia di Il termine "dirigente" in materia di sicurezza non sta ad indicare una sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una qualifica formale, ma una FUNZIONEFUNZIONE: : sostituire il datore di lavoro in settori di sostituire il datore di lavoro in settori di attivitattivitàà nei limiti in cui il datore non nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioagire in piena autonomia, cioèè con il con il trasferimento dei poteri necessari per trasferimento dei poteri necessari per operareoperare

DirigenteDirigente in materia di sicurezza in materia di sicurezza

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LL’’organizzazione di un gruppo organizzazione di un gruppo ““mistomisto”” sotto la sotto la direzione funzionale di un capodirezione funzionale di un capo--gruppo, gruppo, comporta (per la Corte di Cassazione) la comporta (per la Corte di Cassazione) la creazione di una funzione dicreazione di una funzione di

ResponsabilitResponsabilitàà di fattodi fattoche a sua volta determina una sorta diche a sua volta determina una sorta di

Dirigente di fattoDirigente di fatto

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... ... obblighiobblighi del del dirigentedirigente ……

Il Il Principio di Principio di effettiviteffettivitàà delledelle funzionifunzioni ha ha portatoportato la la CassazioneCassazionea a considerareconsiderare dirigentedirigente ancheanche ilil soggettosoggetto cheche, , purpur non non ricoprendoricoprendo nellnell’’organigrammaorganigramma tale tale posizioneposizione, , avevaaveva di di fattofattoimpartitoimpartito ll’’ordineordine di di effettuareeffettuare un un lavorolavoro..

Chi Chi ddàà in in concretoconcreto ll’’ordineordine di di effettuareeffettuare un un lavorolavoro assume di assume di fattofatto la la mansionemansione di di dirigentedirigente sicchsicchéé ha ha ilil doveredovere di di accertarsiaccertarsicheche ilil lavorolavoro vengavenga fattofatto nelnel rispettorispetto delledelle normenormeantinfortunisticheantinfortunistiche, , senzasenza lasciarelasciare aiai lavoratorilavoratori –– non non solitisoliti ad ad eseguirloeseguirlo -- la la sceltascelta dellodello strumentostrumento dada utilizzareutilizzare..

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La Corte di Cassazione si è occupata dellasicurezza del lavoro nei laboratoriuniversitari, dando insegnamenti suquestioni quali la mancanza di risorse e la sospensione delle attività insicure.

In più di una sentenza è stato affrontato ilproblema degli infortuni agli studenti, che la legge equipara ai lavoratori subordinati.

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Corte di Cassazione 2 febbraio 2005

In caso d’infortunio sul lavoro subito presso un laboratoriouniversitario da un dottorando intento a un’operazione di manutenzione di un apparecchio laser vetusto e sprovvistodei necessari dispositivi di sicurezza, è colpevole del reato di lesione personale colposa cui all’art. 590 c.p. il responsabiledel laboratorio di Spettroscopia Laser del Dipartimento di Scienze Fisiche che, pur non dotato di autonomia di spesa e nonostante le richieste di sostituzione dell’apparecchioinutilmente avanzate all’Università, ne abbia consentito la manutenzione da parte del dottorando e non ne abbiaimpedito l’uso, con la conseguenza della partenzaaccidentale del raggio laser.

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Corte di Corte di CassazioneCassazione 20.3.200220.3.2002

Al preposto compete - in via autonoma - la direzione e la sorveglianza dei lavoratori per evitare che questi possano eseguire operazioni e manovre avventate

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La legislazione non dLa legislazione non dàà una definizione di preposto, ma affianca ripetutamente a tale una definizione di preposto, ma affianca ripetutamente a tale figura il verbo figura il verbo ““sovraintenderesovraintendere”” come riepilogativo della totalitcome riepilogativo della totalitàà dei suoi obblighi dei suoi obblighi istituzionali. Figure istituzionali. Figure ““classicheclassiche”” di preposto sono: caporeparto, capodi preposto sono: caporeparto, capo--officina, capo officina, capo servizio, caposervizio, capo--ufficioufficio

FUNZIONI DEL PREPOSTOFUNZIONI DEL PREPOSTO

COLLABORA ai fini dellCOLLABORA ai fini dell’’attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate dal datore di lavoro (o dal dirigente che lo rappresenta) per ildal datore di lavoro (o dal dirigente che lo rappresenta) per il concreto svolgimento concreto svolgimento delldell’’attivitattivitàà lavorativalavorativa

CONTROLLA che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza indiCONTROLLA che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza individuali e gli altri mezzi viduali e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli perdi protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sséé e per gli altrie per gli altri

VERIFICA se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino VERIFICA se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino rischi imprevisti e rischi imprevisti e prende le opportune cauteleprende le opportune cautele

ATTUA il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifATTUA il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli iche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienzasulle stesse per garantirne la perfetta efficienza

SEGNALA prontamente al datore di lavoro pericoli e carenze dei sSEGNALA prontamente al datore di lavoro pericoli e carenze dei sistemi di istemi di protezioneprotezione

(Cassazione 27.1.1999, 3.10.2001, 29.11.2001)(Cassazione 27.1.1999, 3.10.2001, 29.11.2001)

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“E’ irrilevante l’occasionalità dell’incarico dato di preposto a un certo soggetto”Anche se l’incarico è occasionale, ciò non toglie che in rapporto a questo incarico egli svolga ed abbia tutti gli obblighi tipici del preposto.

Cassazione 10.10.2001

“Sono altresì irrilevanti anche i poteri di spesa:I dirigenti ed i preposti possono anche non avere grandi poteri decisionali e di spesa, ma hanno comunque il grande compito di rilevare e di segnalare, a chi possiede i poteri decisionali e di spesa, le situazioni di carenza nelle misure di sicurezza”.

Cassazione 21.2.2003

“Esiste un preposto anche se non c’è una formale nomina da parte del datore di lavoro: l’importante è accertare l’esistenza di un modello organizzativo che preveda una divisione di compiti con il datore di lavoro e la preminenza organizzativa di un certo soggetto, da considerarsi quindi preposto a tutti gli effetti, sugli altri lavoratori. Da ciò si ritiene provato che il soggetto svolge il ruolo di preposto”.

Cassazione 23.7.2001

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Il Il PrepostoPreposto (e (e ilil DirigenteDirigente) ha ) ha obblighiobblighi di di leggeleggesoltantosoltanto se ha se ha ricevutoricevuto unauna delegadelega??

I I prepostipreposti e i e i dirigentidirigenti rispondonorispondono in in quantoquanto prepostipreposti e e dirigentidirigenti: : non non cc’è’è bisognobisogno di un di un attoatto in cui in cui ilil datoredatore di di lavorolavoro specificaspecificacheche tale tale soggettosoggetto assume assume ancheanche gligli obblighiobblighi in in materiamateria di di sicurezzasicurezza: : attendereattendere unauna delegadelega scrittascritta in in materiamateria di di sicurezzasicurezza èèun un ““calcolo miope”! (= ! (= èè unauna tesitesi non non accettabileaccettabile e e susu cui la cui la giurisprudenzagiurisprudenza èè costantecostante))Ad Ad esempioesempio ilil responsabileresponsabile di un di un ServizioServizio INFN di INFN di OfficinaOfficina MeccanicaMeccanica, per , per ilil fattofattostessostesso di di essereessere responsabileresponsabile di di questoquesto ServizioServizio ha ha deglidegli obblighiobblighi in in materiamateria di di sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro: non : non puòpuò non non preoccuparsipreoccuparsi di di tutelaretutelare la la sicurezzasicurezza delledellepersonepersone cheche operanooperano nelnel ServizioServizioQuestoQuesto vale per vale per chiunquechiunque: : ilil capoofficinacapoofficina, , ilil caposquadracaposquadra, , ilil capo capo delldell’’ufficioufficiopersonalepersonale …… QuestQuest’’ultimoultimo, molto , molto spessospesso, , ritieneritiene di di esserneesserne esenteesente in in quantoquanto non non ss’’intendeintende di di sicurezzasicurezza: no, : no, inveceinvece, , perchperchéé se capita un se capita un infortunioinfortunio nellnell’’ufficioufficio del del personalepersonale èè un un problemaproblema suosuo, , perchperchéé dovrdovràà dimostraredimostrare di di essersiessersi occupatooccupato di di garantiregarantire la la sicurezzasicurezza deidei lavoratorilavoratori dada luilui coordinaticoordinati

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… obblighi del preposto …

QuandoQuando le le misuremisure di di sicurezzasicurezza non non sonosono rispettaterispettate daidailavoratorilavoratori, , ilil prepostopreposto non non devedeve limitarsilimitarsi a a benevolibenevolirichiamirichiami, ma , ma devedeve prontamenteprontamente informareinformare ilil datoredatore di di lavorolavoro o o ilil dirigentedirigente legittimatolegittimato a a infliggereinfliggere richiamirichiamiformaliformali e e sanzionisanzioni a a caricocarico deidei lavoratorilavoratori riottosiriottosi..Questa Questa èè la la linealinea di di comportamentocomportamento dada seguireseguire, non , non seguirlaseguirla comportacomporta la la responsabilitresponsabilitàà per per infortunioinfortunio..Il Il richiamorichiamo puòpuò concretizzarsiconcretizzarsi nellonello strumentostrumento giuridicogiuridicoprevistoprevisto daidai contratticontratti collettivicollettivi nazionalinazionali di di lavorolavoro ……

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Art. 28 Art. 28 –– CodiceCodice disciplinaredisciplinare

4. La 4. La sanzionesanzione disciplinaredisciplinare del del rimproverorimprovero verbaleverbale vienevienecomminatacomminata nelnel rispettorispetto delladella dignitdignitàà personalepersonale del del dipendentedipendenteper le per le infrazioniinfrazioni di cui al di cui al presentepresente comma, comma, quandoquando esseesse sianosiano di di lievelieve entitentitàà. Le . Le sanzionisanzioni disciplinaridisciplinari, , daldal rimproverorimprovero scrittoscritto al al massimomassimo delladella multamulta di di importoimporto paripari a a quattroquattro ore di ore di retribuzioneretribuzione, si , si applicanoapplicano, , graduandograduando ll’’entitentitàà delledelle sanzionisanzioni in in relazionerelazione aiai critericriteri di cui di cui aiai commicommi 1 e 2, per le 1 e 2, per le seguentiseguentiinfrazioniinfrazioni::

d) d) inosservanzainosservanza deglidegli obblighiobblighi in in materiamateria di di prevenzioneprevenzione deglidegliinfortuniinfortuni e di e di sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro, , quandoquando non non nene siasia derivatoderivato un un pregiudiziopregiudizio per per ilil servizioservizio o per o per gligli interessiinteressi delldell’’EnteEnte o di o di terziterzi..

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 6720-3-2002

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Il dirigente e il preposto in materia di sicurezza prescindono dIl dirigente e il preposto in materia di sicurezza prescindono dalla alla qualifica formale.qualifica formale.

Puoi organizzare strutturalmente un servizio? Puoi dare istruzioPuoi organizzare strutturalmente un servizio? Puoi dare istruzioni? Puoi ni? Puoi dirigere il lavoro altrui? In tal caso sei un dirigente.dirigere il lavoro altrui? In tal caso sei un dirigente.

Sei incaricato di Sei incaricato di sovraintenderesovraintendere una certa procedura di sicurezza una certa procedura di sicurezza emanata da altri? Sei incaricato di vigilare sui lavoratori? Allemanata da altri? Sei incaricato di vigilare sui lavoratori? Allora sei un ora sei un

preposto.preposto.

In In alcunialcuni ambientiambienti soprattuttosoprattutto nellanella pubblicapubblica amministrazioneamministrazionecici sonosono soggettisoggetti cheche non non sannosanno essereessere deidei prepostipreposti……

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Paolo Villani I.N.F.N. Paolo Villani I.N.F.N. –– PisaPisa

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La funzione del rls è quella di rappresentare i lavoratoriesclusivamente in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sullavoro, con una fondamentale differenza, che a differenza deglialtri delegati sindacali gli rls non hanno un ruolo negoziale. Capita talvolta che essi siedano ad un tavolo per contrattare ciò che sideve fare e ciò che si puo’ anche rimandare, ma non è questo ilcompito degli rls.Ove contratti, il rls, se ne potrebbe assumere una responsabilità di carattere penale.

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Corte di Cassazione 15 settembre 2006Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato, invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall’azienda nel settore della sicurezza; svolge tutta una serie di funzioni che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell’attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.Nel sistema delineato dal d.leg.vo 626/1994 – ha osservato la Corte – la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro, e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non

sono cumulabili nella stessa persona.

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““LavoratoriLavoratori””

DocentiDocentiRicercatoriRicercatoriTecnologiTecnologiTecniciTecniciAmministrativiAmministrativiDocentiDocenti a a contrattocontratto

StudentiStudenti

DottorandiDottorandiBorsistiBorsistiTirocinantiTirocinantiSpecializzandiSpecializzandiAssegnistiAssegnistiF.A.I.F.A.I.CollaboratoriCollaboratori a a progettoprogetto

Anche gliAnche gli studentistudenti sonosono considerati lavoratori quando siano considerati lavoratori quando siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazioneesposti a rischi individuati nel documento di valutazione

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NelleNelle recentirecenti sentenzesentenze delladella Corte di Corte di CassazioneCassazione si si sottolineasottolinea cheche èècambiatacambiata la la concezioneconcezione legislativalegislativa in in materiamateria di di debitodebito di di sicurezzasicurezzasui sui luoghiluoghi di di lavorolavoro. .

Il Il lavoratorelavoratore, in base a , in base a questaquesta nuovanuova filosofiafilosofia, , devedeve considerarsiconsiderarsi a a suasuavoltavolta responsabileresponsabile delladella sicurezzasicurezza propriapropria e e deidei propripropri compagnicompagni di di lavorolavoro..Un tempo Un tempo cc’’eraera un un creditocredito di di sicurezzasicurezza vantatovantato daldal lavoratorelavoratore neineiconfronticonfronti del del datoredatore di di lavorolavoro; in base al ; in base al decretodecreto n. 626, n. 626, questoquestogenericogenerico creditocredito di di sicurezzasicurezza si si èè concretatoconcretato in un in un creditocredito di di informazioneinformazione, di , di formazioneformazione, di , di misuremisure dettagliatamentedettagliatamente fissatefissate..

PertantoPertanto, prima , prima avevamoavevamo unauna genericagenerica indeterminataindeterminata serieserie di di impegniimpegni del del datoredatore di di lavorolavoro neinei confronticonfronti del del dipendentedipendente, , oraora inveceinveceabbiamoabbiamo un un sistemasistema cheche individuaindividua responsabilitresponsabilitàà in capo a in capo a tuttatutta unaunaserieserie di di soggettisoggetti, , compresicompresi i i lavoratorilavoratori

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Corte di Cassazione 1 giugno 2007

Con la sentenza del 1 giugno 2007, n. 21587, la Cassazione, sezione quarta penale, ha stabilito che il datore ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore, ma ciò non significa che possano essere giustificate l'imprudenza o la negligenza del lavoratore stesso o di altri colleghi coinvolti nell’infortunio.

D'altra parte, anche la sentenza della Corte di Giustizia CE, sezione III, del 14 giugno 2007, n. C127/05 ha confermato tale orientamento, stabilendo che il datore di lavoro non è oggettivamente responsabile in caso di infortuni e che gli stati membri non sono obbligati a predisporre norme per stabilire a priori una responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro.

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Corte di Cassazione 1 giugno 2007Se da una parte le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, e quindi a tutelare il lavoratore per cui è rilevabile la responsabilità dell'infortunio in caso di inosservanza delle norme da parte del datore di lavoro, dall’altra hanno una loro rilevanza anche gli incidenti derivanti dalla disattenzione del lavoratore ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso o di altri lavoratori che vi concorrono.Per la Corte di Cassazione ne consegue che il datore di lavoro in tali casi non è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore.

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Corte di Cassazione 1 giugno 2007

Comunque, secondo la Cassazione, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità per esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze che ne discendono presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, come nel caso in questione.

In tali situazioni estreme, in effetti, si è completamenteal di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazionein corso, e quindi oltre la pur estesa sfera di responsabilità del datore di lavoro.

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Corte di Cassazione 4.7.2007Infortunio "per mera curiosità"

in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione (puramente arbitraria ed animata da mere finalità personali) dalle normali modalità lavorative, comportante rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalitàdi esecuzione della prestazione.

La Suprema Corte, ribadendo il consolidato orientamento, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore, partecipante ad un corso di perfezionamento antincendio, il quale, durante la pausa-caffe', per osservare da vicino il vano del discensore dei vigili del fuoco, si era avvicinato tanto da perdere l'equilibrio e precipitarvi dentro.