SICUREZZA DEI PRODOTTI E TUTELA DEL CONSUMA T ORE … il sistema di garanzia p er i metalli preziosi...

21
il sistema di garanzia per i metalli preziosi il sistema di garanzia per i metalli preziosi CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO UFFICIO ISPEZIONI Corso Silvano Fedi, 36 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573 991456 - Fax 0573 991470 - CF/P.IVA 00332700475 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia marzo 2005 2 UFFICIO ISPEZIONI SICUREZZA DEI PRODOTTI E TUTELA DEL CONSUMATORE

Transcript of SICUREZZA DEI PRODOTTI E TUTELA DEL CONSUMA T ORE … il sistema di garanzia p er i metalli preziosi...

il sistemadi garanzia per i metalli preziosi

il sistemadi garanzia per i metalli preziosi

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATOUFFICIO ISPEZIONI

Corso Silvano Fedi, 36 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573 991456 - Fax 0573 991470 - CF/P.IVA 00332700475

CameradiCommercioIndustriaArtigianatoe AgricolturadiPistoia

mar

zo 2

005

2UFFICIO ISPEZIONISICUREZZA DEI PRODOTTIE TUTELA DEL CONSUMATORE

1 - DISCIPLINA DEI METALLI PREZIOSI ......................... 3Norme nazionali .......................................................................... 3Marchio di identificazione ........................................................... 3Titolo ............................................................................................ 3Materie prime .............................................................................. 3

2 - TITOLI LEGALI ................................................................. 5

3 - IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE ........................... 7Rinnovo annuale .......................................................................... 9Responsabilità del marchio .......................................................... 10Esenzioni dall'obbligo di marchiatura .......................................... 10Modalità di marchiatura per oggetti particolari ........................... 11Il Registro degli assegnatari dei Marchi di identificazione ......... 13Marchi tradizionali di fabbrica .................................................... 14

4 -DISPOSIZIONI PER LA MARCHIATURA DEI METALLI PREZIOSI .................................................. 15Importazione ................................................................................ 15Oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzatiin ambito UE o SEE .................................................................... 15Oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializatifuori dallo spazio UE o SEE ........................................................ 15Alcune tipologie di marcature estere ........................................... 15Disposizioni speciali per oggetti placcati, dorati, argentati,rinforzati o di fabbricazione mista ............................................... 18

5 - GARANZIE E CONTROLLI ............................................. 23Metodi di analisi per effettuare il saggio ..................................... 23Tipologie di lavorazione dei prodotti orafi .................................. 24Saggio facoltativo ........................................................................ 25Certificazione aggiuntiva ............................................................. 26Funzioni di controllo e di vigilanza delle C.C.I.A.A. .................. 27PRELIEVO CAMPIONI ............................................................. 28Tecniche di prelievo ..................................................................... 28Scelta dei punti di prelevamento ................................................. 29Materie prime .............................................................................. 29Oggetti Finiti ............................................................................... 29Strumenti per pesare .................................................................... 31

6 - VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE .......... 33Sanzioni amministrative .............................................................. 35Reati penali connessi alla normativa sui metalli preziosi ............ 37Sequestro di oggetti in metallo prezioso ...................................... 38

7- INDIRIZZI UTILI ................................................................ 39

40

e-mail: [email protected] -Internet: www.vi.camcom.it/a_73_IT_399_1.htmlDirettore: P.Chim. Elio Poma

S.A.G.OR. - Servizio Analisi e Garanzia dell’Oreficeria di ArezzoVia Spallanzani 29 - 52100 ArezzoTel. 0575/984196 - 7 - Fax 0575/984603e-mail: [email protected] - Internet: www.sagoritalia.itDirettore: Dr. Mario Caneschi

Laboratorio Chimico Merceologico della SardegnaVia Emilio Segre sn 09132 Elmas (CA)Tel. 070/241224 - Fax 070/212646e-mail: [email protected]: Dr. Enrico Muttoni

CISGEM - Azienda Speciale Centro Informazione e Servizi Gemmologici di MilanoVia delle Orsole 4 - 20123 MilanoTel. 02/85155324 - Fax 02/85155258e-mail: [email protected]: Dott.ssa Margherita Specchi

Azienda Speciale Laboratorio Chimico Merceologico di NapoliC.so Meridionale 58 - 80143 NapoliTel. 081/5547757 - Fax 081/5547757e-mail: [email protected]: Dr. Raffaele Di Fiore

Laboratorio chimico-merceologico Camera di Commercio Industria, Artigianato eAgricoltura di RomaVia Appia Nuova 218 - 00183 RomaTel. 06/7004390 - Fax 06/7000545e-mail: [email protected]: Dr. Enzo Niri

Azienda Speciale “Real Precious Quality” di MacerataVia Avogadro, 2 – 62010 Montelupone (MC)Tel. 0733 224084e-mail: [email protected] - Internet: www.an.camcom.itDirettore: Dr. Diego Mordini

indic

e

39

UFFICIO ISPEZIONI

Tel 0573 991456

0573 991480

0573 991481

Fax 0573 991470

INDIRIZZI UTILI

Ufficio metrico provinciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato edAgricoltura di PistoiaCorso Silvano Fedi 36, 51100 Pistoia - Tel. 0573- 991456 - Fax 0573 – 991470e-mail: [email protected] - Internet: www.pt.camcom.it (1)

(1) percorso per accedere alla normativa e alla modulistica: servizi ! ufficio metrico ! metalli preziosi

Ministero delle attività produttive – Direzione generale per l’armonizzazione delmercato e la tutela dei consumatori – ufficio D2 (metrologia e metalli preziosi)N.B.: prevalentemente attività amministrativaVia Molise, 2 – 00187 Roma - Tel. 0647052869 - Fax 0647887912Internet: www.minindustria.it

Ministero delle attività produttive – Direzione generale per l’armonizzazione delmercato e la tutela dei consumatori – ufficio D3 (strumenti di misura)N.B.: prevalentemente attività tecnicaVia Bosio, 15 – 00161 Roma - Tel. 068416825 - Fax 068414194Internet: www.minindustria.it

Assicor - Associazione intercamerale di coordinamento per lo sviluppo produttivodell’oreficeria, argenteria ed affiniSede legale: c/o Unioncamere – Piazza Sallustio, 21 – RomaSede operativa: Via G.B. Morgagni, 30-H – Roma - Tel. 06 44285435 - Fax 06 44285220e-mail: [email protected] - Internet: www.infoimprese.it/assicoritalia

ConfedorafiViale Trastevere 108 - 00153 RomaTel. (39) 06-58.13.613 - (39) 06-58.13.164 - Fax. (39) 06-58.14.523e-mail: [email protected] - Internet: www.confedorafi.it

ELENCO DEI LABORATORI DELLE CAMERE DI COMMERCIO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ANALISI DEI METALLI PREZIOSI

Laboratorio Saggio Metalli Preziosi e chimico-merceologico di VicenzaStradella del Garofolino, 5 - 36100 VicenzaTel. 0444/994.868 - Fax 0444/994.834 oppure 0444/32.45.83

7

3

38

LA DISCIPLINA DEI METALLI PREZIOSI

Norme nazionaliD.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112D.Lgs. 22 Maggio 1999, n. 251D.P.C.M. 06 Luglio 1999D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 150

La disciplina dei titoli e dei marchi preziosi è contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 22/05/1999 e nel regolamento attuativo adottato con DPR 30/05/2002 n. 150.Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio in Italia devono esse-re a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione(art. 4, D.Lgs. 251/99). Tale obbligo è alla base del sistema italiano della garanziadel titolo. Adottando tale sistema lo Stato affida in gestione fiduciaria il marchio digaranzia al produttore, il quale assume la piena responsabilità sull’ esattezza delcontenuto dichiarato di metallo prezioso negli oggetti prodotti, rispondendone sianei confronti dell’ acquirente che della collettività. Nella maggior parte dei Paesi UEi titoli degli oggetti vengono garantiti dagli Assay Office.Le Camere di Commercio sono state delegate dallo Stato a vigilare sul rispetto dellenorme che regolano la produzione e la commercializzazione dei metalli preziosiattraverso ispezioni, prelievi di campioni e saggi.La marchiatura deve avvenire prima che le materie prime e gli oggetti in metalloprezioso siano posti in commercio (art. 4.4, DPR 150/02). Le materie prime e glioggetti in metallo prezioso sono considerati pronti per la vendita quando recano ilmarchio ed il titolo ed hanno ultimato il ciclo produttivo o quando lasciano la sededel fabbricante - importatore - commerciante per essere consegnati all’ acquirente.

Marchio di identificazione:impronta poligonale recante all’ interno la sagoma di una stella a cinque punte, ilnumero caratteristico attribuito all’azienda e la sigla della provincia in cui l’ aziendaha la propria sede legale. Individua il produttore responsabile dell’ oggetto

Titolo:rapporto espresso in millesimi tra il peso del fino ed il peso del complesso dei metal-li componenti la lega

Materie prime:le materie prime sono esclusivamente metalli preziosi puri e le loro leghe nelle se-guenti forme:

SEQUESTRO DI OGGETTI IN METALLO PREZIOSO

Il sequestro degli oggetti preziosi è obbligatorio in caso di dubbio sull’ autenticitàdei marchi, in caso di incompletezza, assenza o illeggibilità delle impronte del mar-chio e del titolo.I campioni di materie prime, semilavorati e oggetti finiti sequestrati- sono racchiusi in involucri autosigillanti firmati dal funzionario che ha effettuato

il prelevamento e dal proprietario dello stesso materiale prelevato o da chi lo harappresentato durante le operazioni

- sono successivamente inviati all’ autorità giudiziaria.Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell’ ufficio cui appartiene ilpubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la firma del capodell’ ufficio o del soggetto di cui al secondo comma dell’ art. 7 del DPR 571 del 1982(art. 5 comma 1 DPR 571/82)Qualora siano stati sequestrati atti o documenti, coloro che li avevano in depositopossono chiedere all’ autorità indicata nel primo comma dell’ art. 18 della legge 689/1981 con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche. La predetta autorità,nel caso in cui autorizzi il rilascio, ne informa il capo dell’ ufficio cui appartiene ilpubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, il quale provvede a rilasciare le copieed a certificarne l’ autenticità. Sulle copie deve in ogni caso essere fatta menzionedel sequestro esistente. Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che perle spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richie-dente (art. 6 DPR 571/1982).

1

4

37

- i lingotti- i pani- le verghe- i bottoni- i granuli- i prodotti ricavati da fusione- i laminati e i trafilati in barre, lamine, fili e ogni altro prodotto predisposto ad

ogni processo di trasformazione- i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, che pur presentando una struttura

finita o semifinita non possono essere direttamente utilizzati ma sono destinatiad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complessodal produttore che ne opera il montaggio

- le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature ad argento destinate adimpieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi

Il D.Lgs. 251/99 riconosce e disciplina i seguenti metalli preziosi:

PLATINO (Pt)PALLADIO (Pd)ORO (Au)ARGENTO (Ag)

Altri metalli come ad esempio il Rodio o il Rutenio, sebbene molto costosi e quindipreziosi per gli operatori, non sono invece considerati dalla legge italiana metallipreziosi.

REATI PENALI CONNESSI ALLA NORMATIVA SUI METALLI PREZIOSI

Nel campo dei metalli preziosi sono previste le seguenti ipotesi di reato con relativesanzioni penali:

Contraffazione di pubblici sigilli o utilizzo di sigilli contraffattiex art. 468 C.P.Reclusione da uno a cinque annimulta da Euro 103,00 a 1033,00

Messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri,di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alte-rati tali da produrre nocumento all’ industria nazionaleex art. 514 C.P.Reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a Euro 516,00

Reato di frode in commercio ex art.515 C.P.(titolo inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura)Reclusione fino a tre anni e multa da Euro 103,00 a 2066

Messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell’ ingegno o prodot-ti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti aindurre in inganno il compratore sull’ origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodottoex art. 517 C.P.Reclusione fino a un anno o multa fino a Euro 1032,00

Una copia del processo verbale, contenente anche l’ indicazione dell’ autorità allaquale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell’ art. 19 della legge689/1981, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sonostate sequestrate (art. 4 comma 2 DPR 571/1982)

36

5

alcun segno di alterazione(pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 144,00 );

Chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metallicomuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli legali, oppure con indica-zioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle legali, è punitocon la sanzione amministrativada 30,00 ¤ a 309,00 ¤(pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 60,00 );

Chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediatadenuncia alla Camera di Commercio è punito con la sanzione amministrativada 30,00 ¤ a 309,00 ¤(pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 60,00 );

una sanzione amministrativada 30,99 ¤ a 309,87 ¤si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni sulla marchiatura dioggetti particolari (vedi punto 1) nonché per l’ inosservanza delle altre disposi-zioni previste dal D.Lgs. 251/99 e del D.P.R. 150/02(pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 61,98 );

Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condannapenale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codicepenale (art. 26.1, D.Lgs. 251/99).

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e se-guenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensionedall’esercizio dell’attività di produzione o commercio di materie prime od oggettidi metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6mesi (art. 26.2, D.Lgs. 251/99).

Nella determinazione della misura della sanzione amministrativa si applicano ledisposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

2 TITOLI LEGALI

I titoli legali da garantire a fusione (indipendentemente dalla eterogeneità della legao della natura compositiva delle diverse parti del manufatto), per ogni parte deglioggetti, sono i seguenti (art. 3 comma 2, D.Lgs. 251/99):

per il PLATINO 950, 900 e 850 millesimi;

per il PALLADIO 950 e 500 millesimi

per l’ORO 750, 585 e 375 millesimi;

per l’ARGENTO 925 e 800 millesimi;E’ ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metallipreziosi (art. 3 comma 3, D.Lgs. 251/99).E’ inoltre ammesso in via eccezionale il titolo 753 millesimi esclusivamente per glioggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa con iniezione centrifu-ga.Gli oggetti in metallo prezioso aventi un titolo effettivo compreso tra due titolilegali rispettivamente ammessi, devono essere marchiati con il titolo legale inferio-re (es. oro 700 millesimi deve essere marcato 585 millesimi) (art. 4.1, DPR 150/02).Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare im-pressa l’indicazione del loro titolo reale (art. 4.3, DPR 150/02).La forma geometrica e le dimensioni dell’ impronta del marchio del titolo, conte-nente le cifre del titolo legale, devono essere a norma di legge (art. 16 comma 1,DPR 150/02).

Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull’oggetto e non impresse a rilievo(art. 16 comma 2, DPR 150/02). Per motivi tecnici e pratici l’impronta di ciascuntitolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze (art. 16 comma 3,DPR 150/02).Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente,nelle forme normalizzate e sotto la propria responsabilità, alla fabbricazione deipunzoni recanti le impronte dei titoli legali (art. 16, comma 4, DPR 150/02).L’indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l’impiego di im-

6

35

pronte normalizzate nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente aduno dei titoli legali ammessi dal decreto (art. 17 comma 1, DPR 150/02). In tutti glialtri casi il titolo reale si appone con l’impiego di impronte non normalizzate, conl’indicazione dei millesimi in cifre, del relativo simbolo Pt, Pd, Au oppure Ag e delsimbolo ‰ oppure della frazione con denominatore 1000 (art. 17.2, DPR 150/02).Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartello indi-cante, in cifre, in maniera chiara e ben in vista, i relativi titoli (art. 4.6, DPR 150/02).Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati nonché su quelli legali,con la sola eccezione dei casi elencati dall’art. 3.4, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 251/99, ovvero:a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di

5‰; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranzadi 5‰;

b) negli oggetti di platino a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10‰;negli oggetti di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10‰;

c) per gli oggetti in oro eseguiti con il metodo della fusione in cera persa, con inie-zione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con tolleranza di 3 millesimi.Per la determinazione del titolo effettivo nell’ambito del saggio viene tenuto contosolamente del fattore d’incertezza del metodo d’analisi. Per l’oro e l’argento det-to fattore d’incertezza non è superiore a +/- 1,0 ‰.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatti salvi i casi di esenzione previsti dall’ art. 12 nonché quelli previsti dall’ art. 5del D. Lgs. 251/1999 (oggetti preziosi prodotti e marcati in Paesi UE):- E’ fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in

metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale;- E’ fatto divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per

la vendita sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale;Salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora ilfatto costituisca reato, per le violazioni delle norme di cui al D.Lgs. 251/99 ed alD.P.R. 150/02 si applicano le seguenti sanzioni (art. 25, D.Lgs. 251/99):

Chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime edoggetti in metalli preziosi senza aver ottenuto l’assegnazione del marchio, ovve-ro usa marchi assegnati ad altri (ad eccezione del caso in cui il titolare di marchiodi identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità,fa apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchidi identificazione, che partecipano al processo produttivo), ovvero usa marchinon assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con la sanzione amministra-tiva da 154,00 ¤ a 1.549,00 ¤(pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 258,00 );

Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggettiin metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti dimarchi illeggibili e diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministra-tivada 154,00 ¤ a 1.549,00 ¤(pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 258,00 );

Chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo ri-sulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativada 309,00 ¤ a 3.098,00 ¤(pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 618,00 );

Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggettidi metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punitocon la sanzione amministrativada 77,00 ¤ a 774,00 ¤,salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano

34

7

3 IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

I metalli preziosi e le loro leghe, prima di essere posti in vendita, devono portareimpresso il marchio di identificazione. Il marchio ha forma poligonale recante all’interno la sagoma di una stella a 5 punte, il numero caratteristico attribuito dallaCamera di Commercio all’ azienda assegnataria e la sigla della provincia ove lamedesima ha la propria sede legale (vedi all. III DPR150/2002). E’ vietato l’uso dimarchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalle norme vigenti (art. 2, D.Lgs.251/99).

I punzoni recanti l’ impronta del marchio di identificazione possono essere ordinatinelle quattro grandezze legali:

1) altezza mm 0,6 – larghezza mm 1,82) altezza mm 0,8 – larghezza mm 2,73) altezza mm 1,2 – larghezza mm 3,84) altezza mm 1,6 – larghezza mm 5,6

Sono tuttavia ammesse forme e dimensioni per punzoni di tipo speciale (autorizzatidalla Camera di Commercio competente per territorio, previa motivata richiesta ac-compagnata da un disegno quotato dei punzoni).È altresì autorizzato dalla Camera di Commercio, sempre previa motivata richiestaaccompagnata da un disegno quotato dei punzoni, l’ allestimento di punzoni che,oltre a quelle del marchio di identificazione e del titolo, rechino l’ impronta anche dimarchi tradizionali di fabbrica o di sigle particolari.I punzoni in uso alle aziende sono sottoposti a rigoroso rendiconto e sono oggetto dicontrollo ispettivo.Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delleseguenti attività (art. 26, DPR 150/02):a. vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;b. fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;c. importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli pre-

ziosi o loro leghe.

In riferimento al punto b), il marchio di identificazione deve anche essere richiesto

000PT

6

8

33

da quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la ven-dita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laborato-rio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metallo prezioso (art. 7 D.Lgs. 251/99).La concessione è comunque subordinata all’accertamento di tale requisito, da effet-tuarsi a spese dell’azienda interessata, dalla Camera di Commercio competente perterritorio.

La domanda deve contenere:1) la denominazione dell’ azienda e la sede legale2) le generalità del titolare della licenza di P.S. (art. 127 TULPS 773/31), non obbli-

gatoria per gli iscritti all’ albo delle imprese artigiane (art. 16 D.Lgs 112/98) e lasua posizione in seno all’ azienda, oppure, per le ditte individuali o per le impreseartigiane, le generalità del titolare

3) l’ attività svolta dall’ azienda4) il numero e l’ ubicazione di eventuali filiali o stabilimenti (anche in altra provin-

cia)Dovranno essere allegati: copia della licenza di PS (ove prevista), ricevuta di avve-nuto pagamento dei diritti di saggio e marchio, autocertificazione nel caso di azien-de industriali del numero di dipendenti indipendentemente dalla loro qualifica e dalloro impiego in seno all’ azienda.La camera di commercio non oltre 2 mesi dalla data di presentazione della richiestaassegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matricirecanti le impronte del marchio stesso. Le matrici vengono depositate presso la ca-mera di commercio che provvederà anche alla loro conservazione. Sulla base di talimatrici la stessa camera di commercio, su richiesta del assegnatario del marchio,provvede alla fabbricazione dei punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, iquali vengono muniti inoltre dello speciale bollo che garantisce l’autenticità deipunzoni. Tale bollo è rappresentato da una figura geometrica contenente il numerocaratteristico della Camera di Commercio (vedi all. VI al DPR 150/02).

Diritti di concessione per l’iscrizione al registro degli assegnatari di marchi di iden-tificazione (pagamento unico):

VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

32

9

imprese artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane ......... 65,00 Eurolaboratori annessi ad aziende commerciali ................................ 65,00 Euroaziende industriali fino a 100 dipendenti ................................... 258,00 Euroaziende industriali con più di 100 dipendenti ............................ 516,00 Euro

RINNOVO ANNUALE

La concessione del marchio è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento diun diritto da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno. In caso di ritardatopagamento sarà applicata l’indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto an-nuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.Qualora il pagamento non venga effettuato entro l’anno la Camera di Commercioprovvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registrodegli assegnatari del marchio d’identificazione. Comunicazione del ritiro è trasmes-sa anche al questore, affinché provveda al ritiro della licenza di pubblica sicurezza(art. 7, D.Lgs. 251/99).

Diritti di concessione per il rinnovo annuale del marchio di identificazione (entrogennaio):

imprese artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane ......... 32,00 Eurolaboratori annessi ad aziende commerciali ................................ 32,00 Euroaziende industriali fino a 100 dipendenti ................................... 129,00 Euroaziende industriali con più di 100 dipendenti ............................ 258,00 Euro

Il marchio di identificazione ritirato per mancato pagamento del diritto entro l’ annopuò essere riattribuito dalla Camera di Commercio subordinatamente alla presenta-zione di una nuova domanda di iscrizione al Registro e di concessione del marchio.Dei marchi di identificazione scaduti/ritirati/annullati o riattribuiti viene data infor-mazione attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Il marchio di identificazione è assegnato all’ impresa e ad essa rimane attribuitoindipendentemente dalle variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licen-za di P.S. (ove richiesta). Il trasferimento di proprietà dell’ impresa comporta ancheil trasferimento al subentrante del vecchio marchio di identificazione, a condizioneche questi continui l’ esercizio della medesima attività, possegga (ove richiesta) lalicenza di P.S. e comunichi entro 30 gg. alla Camera di Commercio la denominazio-ne dell’ azienda, la sede legale, le generalità del titolare della licenza di pubblicasicurezza, l’ attività esercitata e gli altri dati richiesti dall’ art. 27 del DPR 150/2002.Il numero caratteristico del marchio è assegnato in ordine progressivo alla data di

10

31

ricevimento delle domande; quello scaduto/ritirato/annullato non può essere più at-tribuito.Lo smarrimento o il furto di punzoni riportanti l’ impronta del marchio di identifica-zione deve essere denunciato entro 48 ore all’Ufficio Metrico della Camera di Com-mercio. Dei marchi di identificazione smarriti o rubati viene data notizia attraversola pubblicazione sulla G.U. della Repubblica.I punzoni del marchio di identificazione delle aziende che cessano l’ attività e quelliusurati, cioè che non garantiscono una marchiatura regolare e leggibile, devono es-sere restituiti all’ufficio metrico della Camera di Commercio.I punzoni scaduti/ritirati/annullati o quelli inservibili riconsegnati alla Camera diCommercio sono successivamente deformati a cura dell’ Ufficio Metrico.

Responsabilità del marchio:se concorrono alla fabbricazione diversi fabbricanti la responsabilità è di colui cheimmette in commercio il prodotto finito (lo scambio delle parti dell’ oggetto devesempre avvenire attraverso involucri chiusi e sigillati). Sono esentati dall’ obbligo didetenere ed apporre il marchio (documenti giustificativi comprovanti l’ origine e laproprietà dell’ oggetto):a) soggetti che eseguono per conto terzi titolari di marchi lavori parziali che non

alterano la sostanza costitutiva dell’ oggetto (pulitura, incastonatura, montaggio)b) riparatori di oggetti per conto di privati.

Esenzioni dall’obbligo di marchiatura:non sono soggetti all’obbligo del marchio di identificazione e dell’indicazione deltitolo (art. 12, D.Lgs. 251/99):a. gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;b. i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;c. gli oggetti di antiquariato; l’autenticità degli stessi deve essere riconosciuta da

esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, tenuti dalla camera di commer-cio;

d. i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;e. gli strumenti ed apparecchi scientifici;f. le monete;g. le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del

marchio di identificazione, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zeccamedesima;

h. gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali; la prova di oggetto usatodeve essere data dalla descrizione dell’oggetto riportata nel registro delle opera-zioni previsto dall’art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ap-

finiti), del DPR 150/03, l’interessato può usufruire della possibilità che una partedella materia prelevata, sigillata dal personale della camera di commercio, vengalasciata in consegna all’interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventualicontestazioni e ripetizioni dei saggi.I saggi dei campioni non danno luogo ad indennizzo.

STRUMENTI PER PESARE

Per la vendita diretta al pubblico possono essere usate, ai sensi dell’art. 2 e 3 comma2 del D.Lgs. 29.12.1992, n. 517, esclusivamente bilance di tipo legale, che rispetta-no cioè le previsioni dell’ art. 3 comma 2 del D.Lgs. 517/92. Gli strumenti perpesare non legali NON possono essere messi in servizio.Le bilance soggette a verifica devono inoltre essere sottoposte a verifica periodicacon scadenza triennale (art. 10 D.Lgs. 517/92 - D.M. 28.03.2000, n. 182).

30

11

provato con regio decreto 18.06.1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura re-datta dal commerciante acquirente;

i. i residui di lavorazione;j. le leghe saldanti a base argento, platino o palladio

Le materie prime in piccoli grani, in polvere e i semilavorati in genere di strutturaparticolare o di particolari dimensioni per i quali non è possibile eseguire bollatura,devono essere vendute in involucri chiusi, sigillati e autodistruttivi; i sigilli sonoapposti su laminette in metallo o plastica recanti la parola “sigillo” seguita dall’indicazione del titolo e dal marchio di identificazione del produttore (art. 19 DPR150/2002). Lo stesso vale per gli oggetti preziosi di peso inferiore ad un grammo,nonché per i residui di lavorazione quando sono ceduti a terzi e quando provengonoda materie prime di titolo omogeneo (art. 23 DPR 150/2002).

Modalità di marchiatura per oggetti particolari(art. 20 DPR 150/2002)

Oggetti delicati o con forma complessa o in cui siano presenti perle, pietre prezioseo smalti:possono essere marchiati dal produttore ancora prima di essere finiti (allo stato grez-zo o non ancora montati); il marchio è impresso su parte principale dell’ oggetto (dipeso o volume prevalente) se tecnicamente idonea alla punzonatura oppure in qual-siasi altra parte se la principale rischia il danneggiamento per effetto della punzonatura(art. 20 DPR 150/2002)

Oggetti composti di più parti dello stesso metallo smontabili manualmente:i marchi sono apposti su ciascuna di tali parti salvo il caso che alcune di queste sonodi peso inferiore a un grammo (art. 20 c. 3 DPR 150/2002); in tal caso il marchiosulla parte principale garantisce anche le parti di peso inferiore.

Catenine:marchio apposto sugli anellini terminali che possono essere asportati senza defor-mare le maglie contigue

Oggetti che non consentono una diretta marchiatura o di particolare pregio artisti-co o i gioielli con pietre preziose:il marchio e l’ impronta del titolo legale sono apposti su piastrina dello stesso metal-lo dell’ oggetto, unita ad esso mediante saldatura con tale metallo (il valore aggiuntoincluso il valore delle pietre preziose deve superare di almeno 10 volte il valore del

ne di un filo continuo:3 prelievi compatibilmente con l’ estensione dell’ oggetto, ritagliati in più puntidell’ oggetto stesso.

Il titolo effettivo dell’ oggetto è dato dalla media aritmetica dei singoli saggi.Gli oggetti in platino, palladio, oro e argento di piccole dimensioni o di scarso pesosono prelevati in due o più esemplari.Il produttore/importatore/commerciante ha facoltà di effettuare direttamente o con l’ausilio di persona di sua fiducia i prelievi seguendo le indicazioni fornite dal perso-nale della Camera di Commercio

Il verbale di prelievo, sottoscritto dal funzionario camerale che opera il prelievo edal titolare dell’ azienda (o dal suo rappresentante), deve indicare:

- luogo e circostanze del prelievo- eventuali altre indicazioni utili- dichiarazioni dell’ interessato o suo rappresentante

Se il prelievo è effettuato presso aziende commerciali o che partecipano al processoproduttivo ed autorizzate all’ utilizzo di marchio altrui, il titolare può richiedere nelverbale che i referti siano trattenuti presso la Camera di Commercio per almeno 5giorni (per informare il titolare del marchio).Gli oggetti prelevati sono chiusi in plichi sigillati dal funzionario camerale e conse-gnati a chi ha in affidamento l’ azienda (con redazione di apposito verbale di conse-gna) con obbligo di presentare il plico alla Camera di Commercio entro le 24 oresuccessive.I campioni prelevati sono inviati al laboratorio chiusi in involucri sigillati e firmatidal funzionario che ha operato il prelievo e dal proprietario o rappresentante.Il laboratorio di saggio invia il risultato del saggio alla Camera di Commercio me-diante certificato unitamente ai residui dei campioni; il risultato può essere rilascia-to, in copia e dietro richiesta, all’ interessato. Il proprietario dell’ oggetto può richie-dere, a sue spese, l’ esecuzione della fusione completa da effettuarsi nel laboratoriodi saggio o presso l’ officina del titolare del marchio, se idoneamente attrezzata, allapresenza e secondo le direttive dei funzionari camerali.Se il titolo risulta conforme, il proprietario provvede entro 60 gg. dal ricevimentodella comunicazione al ritiro dei residui e dei campioni (trascorso tale periodo laconsegna verrà effettuata d’ ufficio).Qualora il titolo non risulti conforme si procederà con l’ irrogazione delle sanzionipreviste e ne verrà data notizia al Questore. I residui e i campioni non usati sonotrattenuti dalla Camera di Commercio per gli ulteriori adempimenti di legge.In base all’art. 7, comma 3 (materia prima) nonché all’art. 9, comma 3 (prodotti

12

29

metallo (art. 20 DPR 150/2002); l’ accertamento viene fatto sulla base delle relativefatturazioni e in caso di dubbio è affidato ad esperti debitamente riconosciuti a nor-ma dell’ art. 12 c. 3 del DPR 150/2002).

Casse da orologio:marchiatura apposta esclusivamente sul fondello, sia nella parte esterna, sia in quel-la interna a condizione che il fondello sia apribile agevolmente, senza danno, perogni possibile controllo. Le parti non marchiate sono allo stesso titolo del fondello esi intendono garantite dalla indicazione apposta su questo. I braccialetti ed ogni altrocomplemento o ornamento accessorio, applicato agli orologi, sono considerati a tut-ti gli effetti parti staccabili e sono sottoposti a specifica marchiatura.

Oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi:marchio e titolo vanno apposti su ciascuno dei metalli componenti nei casi in cuiciascun elemento sia di peso maggiore di un grammo e costituisca una parte netta-mente distinta da ogni altra parte dell’ oggetto e risulti tecnicamente atta a ricevere l’impronta. Negli altri casi le impronte del marchio e del titolo del metallo prezioso dipeso prevalente vanno apposte su quest’ ultimo (art. 22 DPR 150/2002)

Marchi dati in uso (contrattualizzato) a produttori assegnatari di marchio: i produt-tori su richiesta dei committenti hanno la facoltà di apporre l’indicazione del nomi-nativo dei medesimi e della loro ragione sociale od apposite sigle identificative indi-cate dai singoli clienti; anche in questo caso i produttori devono presentare formaledichiarazione alla Camera di Commercio competente per territorio (art. 33 comma2, DPR 150/02). Tali marchi dovranno essere depositati presso la Camera di Com-mercio su supporto cartaceo o informatico.

MATERIE PRIME (art. 7, c. 4 DPR 150/2002)

- Lingotti, verghe e simili:3 prelievi di cui 2 alle opposte estremità del pezzo ed una in profondità del corpomedesimo

- Bottoni e pezzi tondeggianti in genere:2 prelievi di cui uno nel corpo del pezzo; nel caso di bottoni di piccole dimensio-ni si procede al ritiro di uno o più esemplari scelti a caso

- Lastre, profilati ecc.:2 prelievi in punti convenientemente distanti dal pezzo

- Semilavorati:a) se di peso inferiore a 5 grammi: ritiro di 2 o più esemplari scelti a casob) se di peso superiore a 5 grammi: prelievo di almeno un grammo di metallo suciascun esemplare, da un gruppo di almeno 3, scelti a caso

- Polveri ed affini:prelievo nella massa, previo rimescolamento della stessa

- Leghe brasanti:2 prelievi in punti convenientemente distanti

OGGETTI FINITI (art. 9, c. 4 DPR 150/2002)

- Oggetti stampati o microfusi o a canna vuota a diametro costante o elettroformatidi grandi dimensioni:3 prelievi in zone convenientemente distanti l’ una dall’ altra.

- Oggetti a canna vuota a diametro variabile:3 o più prelievi in zone convenientemente distanti in punti di diametro diverso.

- Oggetti elettroformati di piccola pezzatura:fusione completa

- Oggetti assemblati tramite saldature:un prelievo in parti lontane dalle saldature stesse. Ove questo non sia possibile(punti di saldatura non visibili), il titolo dell'oggetto é dato dalla media matema-tica dei risultati dei 3 prelievi.

- Oggetti formati da leghe di colore diverso:ove possibile è fatto almeno un prelievo per ogni colore. Il titolo dell’ oggetto èdato dalla media aritmetica dei risultati dei prelievi per ogni colore; il numero deiprelievi non è inferiore a 3;

- Lavori in filigrana, a piccole maglie e oggetti in genere ottenuti dalla lavorazio-

28

13

IL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE(art. 14, D.Lgs. 251/99):

Presso la camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi diidentificazione al quale devono iscriversi

- coloro che vendono platino, palladio, oro ed argento in lingotti, verghe, laminati,profilati e semilavorati in genere;

- coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti platino, palladio, oro edargento.

Tale registro è pubblico.

In applicazione delle norme di legge la camera di commercio territorialmente com-petente svolge i seguenti compiti:

- gestione del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione;- il deposito delle matrici, dalle quali sono ricavati i marchi di identificazione;- la produzione dei punzoni del marchio di identificazione;- registrazione di marchi tradizionali di fabbrica;- autorizzazione ai laboratori per l’esecuzione dei saggi di metalli preziosi;- effettuazione di visite ispettive, anche non preannunciate allo scopo di:

a) prelevare campioni di materie prime, semilavorati ed oggetti finiti in metalloprezioso pronti per la vendita, per sottoporli a saggio ed accertare la corri-spondenza del titolo legale o reale a quello dichiarato (vedi sopra punto 4);

b) verificare l’esistenza della dotazione di punzoni recanti l’ impronta del mar-chio di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idonei-tà all’uso;

d) controllare la corretta apposizione dei marchi e la loro legalità.

PRELIEVO DEI CAMPIONI(ex art. 21 D.Lgs. 251/99)

I prelievi vengono effettuati secondo le modalità stabilite dall’art. 7 (materie prime)e dall’art. 9 (oggetti finiti) del D.P.R. 150/02, acquisendo la quantità di campione dianalisi necessaria per l’ effettuazione di almeno quattro saggi (almeno 4 grammi). L’interessato, qualora lo preferisca, può chiedere il prelievo dell’intero oggetto (art. 44comma 2, DPR 150/02).

Tecniche di prelievo:- trapanatura (qualsiasi tipo di oggetto)- cesoiatura (qualsiasi tipo di oggetto)- unghiatura (semilavorati e materie prime)- raschiatura (solo per i semilavorati)

SCELTA DEI PUNTI DI PRELEVAMENTOI prelievi dovranno essere effettuati in più punti, compatibilmente con le caratteristi-che e le dimensioni dell’ oggetto, dopo aver pulito le porzioni di superficie prescelte,avendo cura che materiali estranei eventualmente aderenti al metallo prezioso o agliutensili impiegati non abbiano a mescolarsi col campione prelevato.

14

27

MARCHI TRADIZIONALI DI FABBRICA

I produttori di oggetti in metallo prezioso hanno la possibilità di apporre, in aggiuntaal marchio di identificazione, dei marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari.Gli stessi non devono però contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivocicon i titoli ed il marchio medesimo (art. 9, D.Lgs. 251/99).I produttori che intendono avvalersi della suddetta facoltà, devono presentare for-male dichiarazione alla Camera di Commercio competente per territorio, accompa-gnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascu-na delle grandezze del marchio medesimo. I marchi tradizionali sono inoltre deposi-tati su supporto cartaceo e informatico alla Camera di Commercio (formato PDF oJPG).La Camera di Commercio adotta un provvedimento di accettazione o di divieto diapposizione del marchio nel caso questi possa generare equivoco con un marchiolegale. Contro l’ eventuale provvedimento di divieto è ammesso ricorso al Segreta-rio Generale della Camera di Commercio, il quale potrà avvalersi di parere tecnicorilasciato dall’ ufficio D3 del Ministero delle Attività Produttive (art. 33 DPR 150/2002).

verificare che i prodotti siano conformi, con particolare riguardo all’ apposizione deimarchi, ed effettua il prelevamento di un campione di analisi.Se l’ esito è positivo viene rilasciata all’ azienda, entro 60 gg. dalla visita, la facoltàdi avvalersi della certificazione aggiuntiva. Su richiesta degli interessati può essereconcesso l’ uso di un logo le cui caratteristiche e modalità d’ uso sono stabilite dallaboratorio o dall’ organismo che ha rilasciato la certificazione, il cui uso è subordi-nato alla permanenza della certificazione e la cui impronta, depositata presso la Ca-mera di Commercio competente per territorio, è riprodotta sul registro degliassegnatari dei marchi a fianco dell’ indicazione del laboratorio o dell’ organismoche ha certificato l’ azienda.Se l’ esito è negativo perché i campioni saggiati non sono conformi alle disposizionidi legge o perché il titolo reale degli oggetti è inferiore a quello indicato l’ autorizza-zione non viene rilasciata o viene revocata (in caso di controllo periodico). Di ciòdeve esserne data immediata comunicazione alla Camera di Commercio competen-te, che provvederà alla cancellazione dell’ azienda quale “azienda certificata” dalRegistro degli assegnatari dei marchi di identificazione.L‘ azienda può richiedere nuovamente la certificazione aggiuntiva non prima di seimesi.

La certificazione aggiuntiva diventa sempre più un fattore di rilievo per molti grandifornitori orafi, poiché questo garantisce maggiormente i produttori loro clienti che,marchiando il prodotto, si assumono in ultima istanza tutte le responsabilità previ-ste dalla normativa.

FUNZIONI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La legge non consente di vendere né di detenere per la vendita oggetti in metalloprezioso privi di marchio di identificazione o con impronta falsa, illeggibile o diver-sa da quella legaleLa vigilanza è esercitata dal personale camerale che riveste funzioni di ufficiale oagente di polizia giudiziaria. Agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria ven-gono rilasciate dalla Camera di Commercio apposite tessere di identificazione. Aloro è consentito, durante l’ apertura al pubblico o durante la normale attività lavora-tiva, il libero accesso ai locali di: produzione, deposito (inclusi armadi di sicurezza ecasseforti), vendita.In caso di rifiuto da parte del titolare/sostituto si ricorrerà all’ ausilio della forzapubblica; l’ assenza del titolare/rappresentante legale non impedisce l’ esecuzionedella visita ispettiva.

Gran Bretagna

26

15

DISPOSIZIONI PER LA MARCHIATURA DI METALLI PREZIOSI IMPORTATI O ESPORTATI

IMPORTAZIONE:a. oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati in ambito UE o SEE:

gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei paesimembri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, possono essereposti in commercio sul territorio italiano, se recano impressi l’indicazione deltitolo in millesimi e il marchio di responsabilità previsto dalla normativa delPaese di provenienza, o, in sostituzione di quest’ultimo, di una punzonatura aventeun contenuto informativo equivalente a quello del marchio di identificazione ita-liano e comprensibile per il consumatore finale (art. 5.1, D.Lgs. 251/99).

b. oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati fuori dallo spazio UEo SEE: gli oggetti in metallo prezioso importati da paesi che non siano membridell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in com-mercio nel territorio italiano, devono essere a titolo legale, recarne l’indicazionein millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed ilmarchio di identificazione dell’importatore italiano (art. 5.2, D.Lgs. 251/99).L’applicazione del marchio di identificazione da parte dell’importatore italianopuò essere messa soltanto nel caso in cui esiste un accordo di mutuo riconosci-mento tra l’Italia ed il paese estero non appartenente all’UE o allo SEE da cuiprovengono gli oggetti (art. 5.3, D.Lgs. 251/99).

Tabella di comparazione per i titoli e marchi riportati su oggetti importatiAl fine di garantire una corretta informazione al consumatore, chiunque vende aldettaglio oggetti in metallo prezioso che riportano titoli e marchi differenti da quelliprevisti per gli oggetti di produzione italiana, deve esporre in maniera chiara e benvisibile una tabella di comparazione.

ALCUNE TIPOLOGIE DI MARCATURE ESTERE

CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA(art. 19 D.Lgs. 251/1999)

Il fabbricante o il suo mandatario può avvalersi della facoltà di certificazioneaggiuntiva per qualificarsi maggiormente sia sul mercato interno che su quello este-ro; per fare questo deve rivolgersi ad un ente di certificazione o ad un laboratorioaccreditato presentando apposita domanda nella quale deve:

- specificare la finalità di garantire la conformità degli oggetti, dei semilavorati edelle materie prime alle disposizioni di legge;

- autorizzare il laboratorio o l’ organismo prescelto a svolgere periodicamente, ecomunque almeno tre volte l’ anno, presso le sedi di deposito, controlli sui lavoripronti per la vendita mediante prelievi di campioni da sottoporre ad analisi.

L’ elenco aggiornato delle aziende che si avvalgono della certificazione aggiuntiva ètrasmesso annualmente alla Camera di Commercio competente per territorio da par-te dei laboratori e degli enti di certificazione.

Le modalità di prelievo dei campioni di analisi- sono indicate nell’ art. 7 del DPR 150/2002 (vedi sopra al punto 4)- per ogni tipologia produttiva e tipo di lega utilizzata il numero di esemplari che

costituisce il campione di saggio è individuato nell’ allegato VIII del DPR 150/2002

Una copia dei certificati di analisi dei campioni sono inviati all’ azienda interessatache li conserva per almeno 5 anni.Il laboratorio o l’ organismo prescelto effettua una prima visita presso l’ azienda per

Numero di oggetti dellastessa tipologia produttiva

e tipo di lega

Numero degli esemplari da prelevare

MINIMO MASSIMO

1 - 80 1 3 81 - 224 4 7225 - 449 8 14450 - 700 15 21701 - 1000 22 30 oltre 1000 30 esemplari + 1 ogni 100

oggetti oltre i 1000

4

SAGGIO FACOLTATIVO

I metalli preziosi e gli oggetti contenenti metalli preziosi possono essere sottoposti asaggio, a richiesta degli interessati ed a proprie spese, da parte della Camera di Com-mercio attraverso le loro Aziende Speciali. Le relative analisi vengono eseguite pressoun laboratorio autorizzato in rispetto dei metodi ufficiali. Anche in questo caso nonsono ammesse tolleranze negative sui titoli. La Camera di Commercio appone sulmetallo o sull’oggetto saggiato apposito marchio (art. 13, D.Lgs. 251/99 e art. 34 c.2 DPR 150/2002) con le impronte normalizzate con le dimensioni di cui all’ allegatoVII DPR 150/2002.Nel caso in cui dall’analisi di oggetti destinati ad essere posti in vendita risulti untitolo reale inferiore a quello impresso sugli oggetti stessi, essi sono resi all’interes-sato e non sono rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge.Il marchio facoltativo si appone, altresì, sulle materie prime, a garanzia del titoloreale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di saggio provvede diret-tamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accan-to al predetto marchio. L’apposizione di tale marchio facoltativo è, in ogni caso,subordinato alla preventiva apposizione da parte del produttore del proprio marchiodi identificazione e del titolo.Se è presentato al saggio facoltativo un considerevole numero di oggetti, al fine digarantire modalità omogenee di prelevamento, il numero degli esemplari da cui estrar-re i campioni di analisi, per ogni tipologia produttiva e lega utilizzata è fissato dalregolamento D.P.R. 150/02 (vedasi allegato VIII al DPR 150/02). In presenza diesito positivo delle analisi si procede, in alternativa su richiesta dell’interessato,all’applicazione del marchio su tutti gli oggetti, ovvero, alla certificazione dell’inte-ra partita.Attualmente la certificazione aggiuntiva è disponibile solo presso le Camere di Arezzoe Vicenza.

16

25

London Assay Office

Argento (Silver)

Titolo

Londra

anno in cui è stata eseguitala punzonatura dal LAO

(C=1958)

Esempio di marcatura

Irlanda

24

17

TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI ORAFI

I metalli preziosi possono essere lavorati seguendo svariate tecniche; le più comunisonoOggetti in lastraciondoli, medaglie piatte o accoppiateMicrofusioneutilizzata nella produzione di anelli, statuette, chiusure, croci e medagliette senzasaldaturaOggetti pieni e massiccilavorazione tipica, quasi sempre eseguita a mano, dei gioielli più preziosiCanna vuotaquesta lavorazione (detta anche “in filo vuoto”) è eseguita chiudendo una canna dimetallo prezioso, quasi sempre oro, sopra un filo di rame. Il tutto viene poi immersoin un bagno di acido nitrico che scioglie il rame. Con questa tecnica, ad esempio,vengono spesso realizzati gli orecchini, affinché siano più leggeri. Si distingue dallalavorazione a canna piena (o “in filo pieno”) per un rigo laterale più scuro, simile aduna saldatura senza rilievi.Oggetti elettroformativengono realizzati per elettrolisi, utilizzando una forma in Zama, una lega a bassis-simo grado di fusione composta da Zinco, Alluminio, Magnesio adoperata, dopopressofusione, anche per la realizzazione di rubinetterie, maniglie, corpi di pompe ecarburatori. Si distinguono dalle altre lavorazioni per un forellino che serve per losvuotamento della struttura utilizzata per il processo di elettrodeposizione; si usa peroggetti piuttosto grandi.

Portogallo

Francia

Spagna

Austria Rep. Ceca Danimarca

Finlandia Irlanda Olanda Norvegia

Portogallo Svezia Svizzera

Gran Bretagna

Esportazione:E’ consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dalla normaitaliana sia ai fini dell’esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia dicommercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreché tali ti-toli siano previsti dalla normativa di quel Paese (art. 6, D.Lgs. 251/99).

DISPOSIZIONI SPECIALI PER OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

Le denominazioni “gioielleria” “oreficeria” e “argenteria” non sono applicabili a:

- Oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro:in questi casi è consentita solo l’ iscrizione del termine “dorato”, “placcato”,“laminato” seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai sim-boli Pt, Pd, Ag, sono usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio eargento (art. 36 DPR 150/2002 c.1)

- Oggetti costituiti di sostanze non metalliche, senza pregiudizio di limite di pesospecifico, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimentodi deposizione elettrogalvanica:è consentita l’ apposizione di un particolare marchio di fabbrica composto da unaimpronta racchiusa in un ottagono (modello unificato - vedasi allegato IX, D.P.R.150/02) recante all’ interno (art. 36 DPR 150/2002 c. 2):- sigla del produttore- indicazione DG- simbolo del metallo prezioso- peso del fino in grammi (seguito dalla “g”)- sigla della provincia in cui il produttore ha la sua sede legale

18 23

5 GARANZIA E CONTROLLI

METODI DI ANALISI PER L’EFFETTUAZIONE DEL SAGGIO

Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono eseguite con doppia determinazione deltitolo, per ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in esame (art. 11.2, DPR150/02).Si procede alla fusione completa quando il primo (o eventualmente anche il secon-do) saggio presenta dubbi o quando il possessore dell’ oggetto lo richiede esplicita-menteLe analisi sono eseguite presso i laboratori di analisi o presso l’ officina (idonea) deltitolare del marchio in presenza e sotto le direttive del personale camerale.

Metodi ufficiali di analisi per l’ accertamento dei titoli sono:Platino(3 metodi): norma UNI EN ISO 11210, norma UNI EN ISO 11489, coppellazione espartimento (quest’ ultimo per le sole materie prime)Grado di precisione: incertezza ! ± 3,0 ‰Palladio:norma UNI EN ISO 11490Grado di precisione: incertezza ! ± 2,0 ‰Oro:norma UNI EN ISO 11426Grado di precisione: incertezza ! ± 1,0 ‰Argento:(2 metodi): norma UNI EN 31427, norma UNI EN 3753Grado di precisione: incertezza ! ± 1,0 ‰

Possono essere considerati metodi ufficiali di analisi tutti quei metodi previsti danorme emanate da enti di normazione nazionale o internazionale il cui grado diprecisione comporti una incertezza eguale o minore a quelli dettati nell’ allegato IIdel DPR 150/02.Un elenco dei laboratori delle camere di commercio che effettuano il saggio deimetalli preziosi è disponibile presso la Camera di Commercio.

MT

DG AgAggg

123mascherina di alloggiamentoper i punzoni delle cifrerelative al peso

sigla della provincia in cuiil produttore ha la sede legale

spazio riservato allogotipo del produttore

grammi

simbolo chimico del metallo prezioso

19

Gli oggetti devono rispondere alle seguenti prescrizioni:- il materiale ricoperto non è alterabile né degradabile- il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua

parte, l’ applicazione delle indicazioni di cui sopra.Il marchio particolare di fabbrica, prova dell’ indicazione relativa al peso, è de-positato dagli interessati presso la Camera di Commercio competente per territo-rio, che stabilisce se lo stesso è conforme alle prescrizioni del modello unificatoed ha facoltà di vietare, in caso di difformità, l’uso del marchio stesso. E' ammes-so il ricorso gerarchico al Segretario Generale nel caso di divieto dell'uso delmarchio ritenuto dalla Camera di Commercio non conforme al modello

- oggetti costituiti da una lamina sottilissima di metallo prezioso (contenente al-meno 1 g di fino) applicata su una lastra di metallo comune:è consentita in questo caso l’ apposizione, nell’ordine, di tutti i seguenti elemen-ti:- sigla della provincia in cui l’ azienda ha sede legale- simbolo chimico del metallo prezioso- indicazione in cifra della massa di fino arrotondata al grammo seguita dal sim-

bolo “g” e sigla del produttore coincidente con il numero caratteristico delmarchio di identificazione (art. 36 c. 6 DPR 150/2002)Su tali oggetti è vietata l’impressione del marchio di identificazione, nonchéqualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati a norma dell’articolo 15del decreto (art. 36.7 D.P.R. 150/02).

Gli oggetti completati con legno, osso, avorio, cuoio, porcellana, smalto, cristal-lo, marmi e pietre dure, fissati al metallo prezioso con collegamenti in modovisibile, e le lastre in metallo prezioso realizzate con la tecnica dello stampaggioe successivamente completate con materiale plastico o similare, sono soggettiall’ obbligo della apposizione dei soli titolo e marchio (art. 37 DPR 150/2002).

Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che, per loro natura o per gliusi cui sono destinati o per esigenze di ordine tecnico, si compongono di parti inmetallo prezioso e di parti in metallo comune sono soggetti all’obbligo della indica-zione del titolo e del marchio e alle seguenti ulteriori prescrizioni:a. tutte le parti in metallo comune devono essere chiaramente visibili e distinguibili,

anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo prezioso;b. su ciascuna delle parti in metallo non prezioso è impressa in maniera visibile

l’indicazione “M”, racchiusa in un quadrato o, facoltativamente, l’indicazione“Metallo”, ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegata, o, per

lavorazione a cera persa

lavorazione in filigrana

20

21

l’acciaio, l’indicazione “inox” (art. 38.1 D.P.R. 150/02).Sugli oggetti in lega di metallo prezioso è fatto divieto di depositare metalli nonpreziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizionegalvanica o metodi simili (art. 38.2 D.P.R. 150/02).

Negli oggetti cavi di platino, palladio, oro e argento è vietata l’ introduzione di me-talli non preziosi e di sostanze di qualsiasi genere con le seguenti eccezioni:- negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di metallo prezioso è

consentito l’ uso di mastice per fissare la lamina al suo supporto, a condizioneche la densità del mastice non sia superiore a 2,5 g/cm3 e che la sua percentualein peso non superi il 25% del peso totale dell’ oggetto, e che sia incisa l’ indica-zione “R” racchiusa in un quadrato accompagnata dalla indicazione del peso delmetallo in grammi e decimi di grammo seguita dal simbolo “g” per i rivestimentiin platino, palladio e oro (per i rivestimenti in argento vedi più avanti);

- nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe e oggetti affini che per praticitàdi uso sono rinforzati ed appesantiti è ammessa la introduzione di un riempimen-to metallico a condizione che questo sia applicato in maniera da poter esseresmontato e che risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o coper-chi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in modo da poter essereagevolmente smontata. Su ogni parte di metallo comune, ivi comprese le piastredi copertura, deve essere impressa l’ indicazione “metallo” ovvero il nome speci-fico del metallo o della lega usati. Nel caso in cui la piastra di copertura sia inmetallo prezioso, reca il marchio di identificazione, l’ indicazione del titolo, iltermine “riempito”, nonché il peso del metallo fino espresso in grammi seguitodalla lettera “g” della piastra stessa

- nei manici di coltelli è ammesso il riempimento con sostanze non metallichesenza pregiudizio dei limiti di densità, ed è consentito altresì che la lama siafissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ognimanico sia inciso il termine “riempito” o facoltativamente l’ indicazione “R”

racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso della lega dimetallo prezioso, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo “g”. Neimanici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso è inferiore o uguale a 50grammi, detto peso però può essere espresso anziché col suo valore effettivo, inmaniera approssimata, facendo seguire la lettera “R” da una delle seguenti nota-

zioni: due cifre, separate dal simbolo “÷” seguite dalla lettera “g”, nelle quali lecifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo entro i quali il pesostesso deve intendersi contenuto (art. 39 DPR 150/2002).

Gli oggetti contenenti congegni a molla hanno le molle composte dello stessometallo costitutivo dell’ oggetto, con le seguenti eccezioni nelle quali è consenti-to l’ impiego di molle in materiale non prezioso per motivi di funzionalità:

- anellini a molla, moschettoni con molle e braccialetti estensibili, ad elementismontabili, con il limite di peso di 1,5 grammi;

- portasigarette, accendisigari, borsette, scatole, casse da orologio, e in genere qual-siasi altro oggetto nel quale la presenza di molle di acciaio è giustificata da esi-genze tecniche e le molle stesse sono applicate in modo visibile e distinguibiledal metallo prezioso e il loro peso non supera 1g per il platino, palladio ed oro edi 3g per l’ argentoIn questi ultimi due casi le molle non sono campionate per la determinazione deltitolo.Se gli oggetti sono provvisti di molle superiori a quelli indicati, o di organi inacciaio di varia natura quali viti, perni, cerniere e simili, è impressa l’ indicazione“M” (metallo) racchiusa in un quadrato ed il peso complessivo delle parti inacciaio espresse in grammi e decimi di grammo seguito dal simbolo “g” (art. 40DPR 150/2002).

Oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi:marchio e titolo vanno su ciascuno dei metalli componenti nei casi in cui ciascunelemento sia di peso maggiore di un grammo e costituisca una parte nettamentedistinta da ogni altra parte dell’ oggetto e risulta tecnicamente atta a ricevere l’ im-pronta. Le impronte del marchio e del titolo del metallo prezioso di peso prevalentevanno apposte su quest’ ultimo in tutti gli altri casi (art. 22 DPR 150/2002) e inparticolare:

a) negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando distinguibili uno dall’ altrosono intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o per esigenze di naturatecnica

b) negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio sono inseriti, per incastonaturaod intarsi, nel corpo del metallo di peso prevalente

c) nelle casse da orologio (fondello)

R