Siae Di Giunio Lavizzari Cuneo

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SIAE Relazione di Giunio Lavizzari Cuneo Premessa Il presente documento intende offrire alle Compagnie affiliate alla F.I.T.A. uno strumento per meglio comprendere il ruolo e l’attività della Società Italiana Autori ed Editori e per conoscere le modalità operative per la realizzazione di uno spettacolo nel rispetto della normativa vigente. Autori e SIAE Scopo principale della SIAE è quello di tutelare l’opera degli autori e di riscuotere i Diritti d’Autore loro spettanti. Per quanto concerne la tutela dell’opera il deposito alla SIAE garantisce anche all’autore una “data certa” (che corrisponde appunto alla data del deposito) e che quindi offre una garanzia in caso di plagio da parte di terzi e costituisce elemento essenziale in caso di azione giudiziaria per comprovare quale dei due testi sia stato scritto prima. In questo “vademecum” non tratteremo la parte concernente la cinematografia perché irrilevante ai fini dell’attività delle Compagnie F.I.T.A. Gli autori di musica vengono iscritti alla Sezione Musica e quelli teatrali alla Sezione DOR. Un autore può essere iscritto a tutte e due se svolge attività in entrambe i campi. Successivamente all’iscrizione l’autore deposita le proprie opere che vengono contrassegnate dalla SIAE con un numero denominato comunemente “numero dell’opera”. É sempre opportuno, laddove possibile, utilizzare tale numero nelle comunicazioni alla SIAE di qualsiasi specie (richiesta del “permesso”, “inizio attività”, ecc.). L’indicazione del numero dell’opera evita confusioni e possibili errori. Un’opera può essere depositata anche da più di un autore e nel caso di una canzone viene distinto l’autore delle parole da quello della musica. All’atto del deposito di un’opera con più autori viene anche decisa dagli stessi la ripartizione percentuale dei proventi (X% al primo autore e Y% al secondo, Z% al compositore delle parole di una canzone, K% al primo compositore della musica, H% al secondo e così via). L’autore può decidere, al momento del deposito ovvero in qualunque momento egli lo ritenga opportuno, se la propria opera può essere liberamente rappresentata oppure se porre dei vincoli alla rappresentazione (divieto di rappresentazione, concessione in esclusiva ad una compagnia, necessità di benestare preventivo da parte dell’autore, ecc.). Analogamente l’autore può richiedere minimali o percentuali più elevate per i Diritti d’Autore lui spettanti per la rappresentazione dell’opera. Appare evidente che è importante che le compagnie verifichino in SIAE se esistono vincoli o altro per la rappresentazione dell’opera che intendono mettere in scena. Le compagnie professionistiche all’inizio della stagione chiedono l’autorizzazione a rappresentare le opere che intendono mettere in scena e viene loro rilasciato un “Permesso Generale” contenente appunto tali opere e ciò impedisce che nel corso della CONFERENZA FORMATIVA DEI QUADRI F.I.T.A. COMMISSIONE DEGLI ELETTI 11,12 e 13 GIUGNO 2010 Hotel Villa Lina, Via Vallicelle, 24 - Fiuggi Terme (FR

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SIAE Relazione di Giunio Lavizzari Cuneo

Premessa Il presente documento intende offrire alle Compagnie affiliate alla F.I.T.A. uno strumento

per meglio comprendere il ruolo e l’attività della Società Italiana Autori ed Editori e per

conoscere le modalità operative per la realizzazione di uno spettacolo nel rispetto della normativa vigente.

Autori e SIAE Scopo principale della SIAE è quello di tutelare l’opera degli autori e di riscuotere i Diritti

d’Autore loro spettanti. Per quanto concerne la tutela dell’opera il deposito alla SIAE garantisce anche all’autore una “data certa” (che corrisponde appunto alla data del

deposito) e che quindi offre una garanzia in caso di plagio da parte di terzi e costituisce

elemento essenziale in caso di azione giudiziaria per comprovare quale dei due testi sia

stato scritto prima. In questo “vademecum” non tratteremo la parte concernente la cinematografia perché

irrilevante ai fini dell’attività delle Compagnie F.I.T.A. Gli autori di musica vengono iscritti alla Sezione Musica e quelli teatrali alla Sezione DOR.

Un autore può essere iscritto a tutte e due se svolge attività in entrambe i campi. Successivamente all’iscrizione l’autore deposita le proprie opere che vengono

contrassegnate dalla SIAE con un numero denominato comunemente “numero dell’opera”. É sempre opportuno, laddove possibile, utilizzare tale numero nelle comunicazioni alla

SIAE di qualsiasi specie (richiesta del “permesso”, “inizio attività”, ecc.). L’indicazione del

numero dell’opera evita confusioni e possibili errori. Un’opera può essere depositata anche da più di un autore e nel caso di una canzone viene distinto l’autore delle parole da quello

della musica. All’atto del deposito di un’opera con più autori viene anche decisa dagli stessi

la ripartizione percentuale dei proventi (X% al primo autore e Y% al secondo, Z% al

compositore delle parole di una canzone, K% al primo compositore della musica, H% al

secondo e così via).

L’autore può decidere, al momento del deposito ovvero in qualunque momento egli lo

ritenga opportuno, se la propria opera può essere liberamente rappresentata oppure se porre dei vincoli alla rappresentazione (divieto di rappresentazione, concessione in

esclusiva ad una compagnia, necessità di benestare preventivo da parte dell’autore, ecc.).

Analogamente l’autore può richiedere minimali o percentuali più elevate per i Diritti d’Autore lui spettanti per la rappresentazione dell’opera.

Appare evidente che è importante che le compagnie verifichino in SIAE se esistono vincoli

o altro per la rappresentazione dell’opera che intendono mettere in scena.

Le compagnie professionistiche all’inizio della stagione chiedono l’autorizzazione a rappresentare le opere che intendono mettere in scena e viene loro rilasciato un

“Permesso Generale” contenente appunto tali opere e ciò impedisce che nel corso della

CONFERENZA FORMATIVA DEI QUADRI F.I.T.A. COMMISSIONE DEGLI ELETTI

11,12 e 13 GIUGNO 2010 Hotel Villa Lina, Via Vallicelle, 24 - Fiuggi Terme (FR

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stagione un autore decida di porre dei vincoli alla rappresentazione vanificando il lavoro di

messa in scena dell’opera da parte della compagnia stessa. Le compagnie amatoriali non soggiacciono all’obbligo del “Permesso Generale”, ma sono

quindi esposte al rischio di allestire una commedia il cui autore decida nel corso della

stagione di porre delle limitazioni alla rappresentazione. Suggeriamo quindi alle compagnie FITA di avviare anche opportuni contatti con l’autore per verificare se egli (o i suoi eredi)

abbia intenzione di porre delle limitazioni alla rappresentazione del suo testo.

Per contattare un autore (o i suoi eredi) si può richiedere alla SIAE l’indirizzo dello stesso,

ove egli abbia autorizzato la SIAE a farlo, oppure si può richiedere alla SIAE di far

pervenire allo stesso la richiesta di avviare un contatto con la compagnia.

Mel caso di opere scritte originariamente in lingua straniera si aggiunge la figura del traduttore che può avere o meno l’esclusiva per l’Italia. Ai nostri fini dobbiamo considerare

il traduttore alla stregua di un autore

Abbiamo prima accennato agli eredi: infatti la tutela di un’opera non cessa con la morte

dell’autore, bensì dopo 70 anni dalla sua morte, o meglio sarebbe dire dopo 70 anni dalla morte dell’ultimo avente diritto. Ciò concerne le opere scritte da più autori, ma anche le

opere scritte da autore straniero morto da più di 70 anni, ma tradotte in italiano da un

traduttore ancora vivo o morto da meno di 70 anni. In quest’ultimo caso è possibile effettuare una nuova traduzione senza alcun vincolo, ma

se si utilizza quella già esistente valgono tutte le considerazioni precedentemente fatte.

Alla scomparsa dell’ultimo avente diritto l’opera viene definita “di pubblico dominio” e la messa in scena del testo non comporta neppure il pagamento dei Diritti d’Autore.

Autori non iscritti alla SIAE

Anche gli autori non iscritti alla SIAE possono depositare le proprie opere per ottenere la cosiddetta “data certa” di cui abbiamo già trattato all’inizio del precedente capitolo. In ogni caso le opere degli autori non iscritti alla SIAE sono definite “non tutelate” poiché

la SIAE non percepisce alcun diritto d’Autore in caso di rappresentazione e non vi sono vincoli o restrizioni per la messa in scena dei testi.

Ad un autore non iscritto alla SIAE non spetta alcun compenso per i Diritti d’Autore, nè da parte della compagnia che rappresenta l’opera, nè da parte dell’organizzatore dello

spettacolo. Vi possono essere tuttavia dei casi particolari cui è bene accennare:un autore non iscritto può accordarsi con una qualsiasi compagnia per affidargli la messa in scena di una propria

opera teatrale oppure può impegnarsi a scrivere un’opera “su commissione” della stessa

compagnia. É ovvio che in tali occasioni l’autore non iscritto può dare il copione alla compagnia o scrivere l’opera richiesta senza compenso alcuno, ma può anche richiedere il

pagamento per quanto realizzato. Tale pagamento può essere forfettario una tantum

oppure può essere a percentuale sugli incassi realizzati dalla compagnia oppure mediante

corresponsione di una cifra fissa per ogni rappresentazione effettuata. Si tratta sempre e comunque di un accordo privatistico tra due soggetti: da una parte l’autore e dall’altra la

compagnia. L’accordo non coinvolge minimamente la SIAE e tantomeno i terzi

organizzatori di spettacoli (teatri, comuni, enti, associazioni, ecc.). La compagnia che rappresenterà l’opera si accorda con l’organizzatore sul compenso o sul rimborso spese

Pagamento dei Diritti d’Autore

Per le opere “tutelate” normalmente (fatto salvo come abbiamo già detto la volontà diversa dell’autore) i Diritti d’Autore sono percepiti dalla SIAE nella misura del 10%

sull’incasso netto. I minimali variano a seconda della capienza del teatro e sono aggiornati

ogni anno dalla SIAE. Analogamente ogni anno la SIAE stabilisce quanto deve essere corrisposto in caso di rappresentazioni di opere teatrali con ingresso gratuito ed anche in

questo caso tali cifre sono diverse a seconda della capienza del locale dove viene

effettuato lo spettacolo.

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Al 10% sull’incasso netto viene altresì percepito dalla SIAE un ulteriore 3,33% sull’incasso

netto quando l’opera teatrale è accompagnata da musiche di scena. Anche per le musiche di scena sono previsti dei minimali.

Ricordiamo che se un’opera teatrale (ovvero DOR) è “non tutelata” ovvero di “pubblico

dominio” non paga i Diritti d’Autore. Tuttavia se la stessa opera prevede musiche di scena e queste sono ancora “tutelate”, è previsto il pagamento dei Diritti d’Autore nella misura

del 3,33% sull’incasso netto.

In apposito capitolo riassumeremo, comunque, le aliquote SIAE per le diverse tipologie di

spettacolo.

Un chiarimento è d’obbligo per quanto attiene al concetto di “incasso netto” sul quale

vengono calcolati i Diritti d’Autore. Nel caso di spettacoli organizzati (sia chiaro che organizzatore è colui che richiede il permesso SIAE per l’attività di spettacolo e non ha

importanza quale sia la compagnia che effettua lo spettacolo) da operatori abituali (teatri,

cinema, ecc.) oppure da operatori anche occasionali, ma in possesso di Partita IVA, i

biglietti venduti sono comprensivi dell’aliquota IVA del 10%. Pertanto in questo caso è necessario “scorporare” l’IVA dal totale dell’incasso (incasso totale diviso 110 e

moltiplicato per 100). La cifra che si ottiene è l’incasso netto. Su questa cifra si calcola il

Diritto d’Autore. Un esempio esplicativo: incasso vendita biglietti € 900,00 (900 diviso 110 moltiplicato 100

= 818,18) incasso netto € 818,18 Diritti SIAE 10% pari a € 81,82 . Alla cifra così ottenuta

si aggiunge € 1,00 per diritti amministrativi e l’IVA al 20% e quindi: € 81,82 + 1 = 82,82 + IVA 20% € 16,57 = € 99,39. Ecco quanto dovremo pagare. L’IVA che abbiamo

precedentemente “scorporato” andrà versata a cura dell’organizzatore nei tempi e nei

modi previsti dalla Legge. Nel caso di operatori occasionali ed in possesso di solo Codice Fiscale (ribadiamo e non di Partita IVA) l’incasso della vendita dei biglietti non è soggetto a IVA 10% e quindi in

questo caso l’incasso della vendita dei biglietti corrisponde all’incasso netto. Si procederà così al calcolo dei Diritti d’Autore.

Proponiamo anche qui un esempio esplicativo: incasso vendita biglietti € 900,00 corrispondente all’incasso netto, quindi il calcolo dei Diritti d’Autore è € 900,00 per 10% =

€ 90,00 + € 1,00 per diritti amministrativi = € 91,00 + 20% IVA pari a € 18,20 = € 109,20. Ecco quanto dovremo pagare in questo caso. Termini di pagamento

Gli operatori abituali (teatri, cinema, ecc.) effettuano i pagamenti SIAE quindicinalmente:

dal giorno 1 al giorno 15 e dal giorno 16 alla fine del mese. I pagamenti afferenti la prima quindicina vanno effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese cui si riferiscono e quelli

afferenti alla seconda quindicina entro il giorno 8 del mese successivo. Nel caso in cui il

giorno 23 oppure il giorno 8 fossero festivi la scadenza s’intende prorogata al primo giorno

lavorativo utile. Gli operatori abituali generalmente presentano un programma generale dell’intera stagione ed ottengono dalla SIAE un unico “permesso” valido appunto per

l’intero ciclo degli eventi di spettacolo in programmazione. In caso di eventi non

programmati all’inizio della stagione, ma inseriti successivamente, gli operatori abituali hanno l’obbligo di comunicare alla SIAE, prima che lo stesso sia realizzato, l’inserimento

del nuovo evento.

Nel caso di operatori occasionali, invece, la procedura è diversa. L’organizzatore deve recarsi alla Sede o Agenzia SIAE competente per territorio prima di realizzare l’evento di

spettacolo, ottenere il “permesso” ed effettuare il deposito cauzionale richiesto. L’entità del

deposito cauzionale è decisa dalla SIAE in relazione alla capienza del locale dove si effettuerà lo spettacolo, alla tipologia dello stesso ed al costo del biglietto d’ingresso.

L’organizzatore dovrà altresì dichiarare la tipologia dello spettacolo che intende realizzare

(teatrale, concerto, ecc.), la compagnia teatrale, il gruppo musicale, o gli esecutori singoli

che interverranno. In caso di opera teatrale, lirica, di operetta, commedia musicale o

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consimili, dovrà altresì dichiarare il titolo esatto dell’opera e gli autori. Nel caso intenda

invece organizzare un concerto (di musica leggera, lirica, classica, ecc.) ovvero intenda portare in scena un’opera teatrale con musiche, la SIAE consegnerà all’organizzatore

anche un “programma musicale” che dovrà essere restituito alla SIAE, debitamente

compilato e firmato, entro 5 giorni dalla realizzazione dell’evento. Ovviamente, laddove il quinto giorno sia festivo, il termine per la restituzione del programma musicale s’intende

prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Nel caso in cui lo spettacolo programmato sia ad ingresso gratuito (e per tale s’intende

senza alcuna raccolta di denaro, sia pure a titolo liberale e volontaristico come ad esempio

l’utilizzo della formula “ingresso ad oblazione”) la SIAE percepisce, in fase di rilascio del

permesso, l’intera somma dei Diritti d’Autore dovuti. Ovviamente non sarà più necessario ritornare in SIAE, eccezion fatta per la restituzione dell’eventuale “programma musicale”

se in possesso dell’organizzatore.

Nel caso di eventi con ingresso a pagamento l’organizzatore dovrà recarsi in SIAE per

effettuare il relativo pagamento entro 5 giorni dalla realizzazione dell’evento. Ovviamente, laddove il quinto giorno sia festivo, il termine per la restituzione del programma musicale

s’intende prorogato al primo giorno lavorativo utile. L’organizzatore deve portare in SIAE

una “distinta d’incasso” ovvero una dichiarazione con la quale attesta il numero dei biglietti venduti ed il totale incassato. Analoga “distinta d’incasso” andrà compilata in caso

di spettacoli con ingresso “ad offerta libera” ovvero “ad oblazione volontaria” ovvero con

qualunque altra formula che prevede la raccolta di denaro. La “distinta d’incasso” riporterà semplicemente il totale dell’importo percepito dall’organizzatore. Sul totale della “distinta

d’incasso” verranno calcolati i Diritti d’Autore. Quanto sopra vale anche in caso di

spettacoli il cui incasso sia devoluto in beneficenza. Al momento del pagamento dei Diritti d’Autore la SIAE compenserà quanto dovuto con il deposito cauzionale versato in precedenza che verrà così recuperato dall’organizzatore.

Aliquote SIAE per diverse tipologie di spettacolo Ad ogni tipologia di spettacolo corrisponde una diversa aliquota percentuale da applicare

all’incasso netto. É altresì previsto un “minimale” che però varia a seconda della capienza del locale, se la compagnia che recita è professionista oppure amatoriale ed infine se lo

spettacolo è gratuito oppure a pagamento. Tali “minimali” sono adeguati ogni anno e pertanto sarebbe errato indicarli in questo capitolo. In allegato al “vademecum” è riportata la tabella relativa all’anno 2009. Le singole compagnie potranno richiedere annualmente

l’aggiornamento di detta tabella direttamente a qualsiasi Sede o Agenzia SIAE.

Si ricorda infine che le aliquote sotto riportate sono quelle percepite dalla SIAE in assenza di specifiche istruzioni dell’autore che può richiedere percentuali e minimali più elevati.

DOR (compagnie amatoriali) 10%

DOR (compagnie amatoriali) con musiche di scena 10% + 3,33%

DOR (compagnie professionali: 1 rappresentazione sola) 10% DOR (compagnie professionali: come sopra con musiche scena 10% + 3,33%

DOR (compagnie professionali: più rappresentazioni - per la 1ª) 12%

DOR (compagnie professionali: come sopra con musiche scena 12% + 4% DOR (compagnie professionali: più rappresentazioni dalla 2ª) 10%

DOR (compagnie professionali: come sopra con musiche di scena 10% + 3,33%

Concerto musica leggera 10% Concerto musica classica 10%

Concerto lirica 10%

Operette 10% Danza (senza coreografie tutelate) 10%

Arte varia 04%

Per “arte varia” s’intende uno spettacolo di tipologia composita (danza, DOR, musica, ecc.)

e quindi non riconducibile ad un genere specifico.

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Spettacoli organizzati dalle compagnie per i loro soci

Può accadere che una compagnia organizzi spettacoli destinati ai soci ed ai loro familiari: ad esempio la prova generale di un nuovo allestimento, una festa privata della compagnia,

ecc. In questo caso, sia che l’ingresso sia libero che a pagamento, è necessario comunque

adempiere alle formalità previste (ovvero richiesta “permesso” e successivo pagamento. In questo caso le compagnie F.I.T.A. possono chiedere alla SIAE l’applicazione della

“convenzione C.S.A.I.N.” ovvero della convenzione con l’Ente di Promozione Sportiva

suddetto al quale ogni Compagnia F.I.T.A. è affiliata.

É una convenzione vantaggiosa che riduce molto i costi.