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INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO ANCONA, 23 MARZO 2016 2016 Procuratore Regionale MAURIZIO MIRABELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

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INAUGURAZIONEDELL’ANNO GIUDIZIARIO

ANCONA, 23 MARZO 2016

2016

Procuratore RegionaleMAURIZIO MIRABELLA

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

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Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

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Inaugurazione

dell’Anno Giudiziario

2016PROCURATORE REGIONALE

MAURIZIO MIRABELLA

ANCONA, 23 MARZO 2016

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1 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

Introduzione

Signor Presidente,

desidero, innanzitutto, ringraziare le illustrissime autorità politiche, civili, militari e religiose, le

Signore ed i Signori intervenuti a questa cerimonia.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario è occasione per una breve riflessione sull’attività della Corte

dei conti a tutela dell’unità economico – finanziaria della Repubblica, che si realizza sia attraverso

la giurisdizione contabile, sia per mezzo di una efficiente ed efficace azione di controllo.

I due circuiti, infatti, della giurisdizione e del controllo si saldano in un unicum che vede il controllo

come fase a regime e la giurisdizione intervenire in un momento successivo, per così dire, patologico,

come chiusura del sistema.

In quest’ottica, la Corte – organo a rilevanza costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) secondo una

risalente dottrina, ora meglio definita come “potere dello Stato” (Zagrebelsky), in posizione paritaria

rispetto agli altri poteri che hanno radici nella Costituzione - svolge la propria funzione di ausiliarietà

sia nei confronti del Parlamento che del Governo, in maniera equidistante, attraverso la sua attività

di controllo, specifica e puntuale, di legittimità e sulla gestione, con particolare riguardo alla

regolarità amministrativa contabile, alla rispondenza agli obiettivi dell’azione amministrativa, in

ispecie relativamente ai costi, alle modalità e alla tempistica dello svolgimento dell’attività

medesima.

Ruolo e funzioni della Corte hanno trovato progressiva valorizzazione, dalle riforme del ’94 in poi,

con riguardo agli snodi fondamentali della pubblica finanza, al rispetto dell’equilibrio di bilancio,

alle fasi dell’entrata e della spesa, con particolare “focus” sulle aree critiche di quest’ultima; il tutto,

in una rinnovata attenzione del Parlamento – che ha anche intensificato le audizioni della

magistratura contabile sulle tematiche economico-finanziarie - e della collettività, sottoposta a

rilevante pressione fiscale, che domanda al Governo risposte adeguate ai suoi sacrifici.

La sensibilità sociale non ammette più sprechi e distrazioni di risorse pubbliche e, a tal fine, l’azione

della Procura contabile è diventata sempre più penetrante, anche grazie all’impegno dei suoi

magistrati e del personale amministrativo, della Guardia di Finanza e delle altre Forze di polizia.

Vi è grande sinergia pure con la magistratura penale, con la quale vi sono ottimi rapporti di

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collaborazione, allorquando le due magistrature si occupano della stessa vicenda; la prima, sotto il

profilo penale ovvero inerente i reati, che hanno come conseguenza una pena criminale; la seconda,

nell’ottica del danno erariale, ovvero della deminutio patrimonii che l’Erario abbia sofferto a causa

della condotta dolosa o gravemente colposa, attiva od omissiva, di agenti pubblici legati

all’Amministrazione da rapporto di impiego o di servizio, in assenza di cause di giustificazione.

I rapporti tra la giurisdizione contabile e quella penale presentano, tuttavia, profili di peculiare

rilevanza, che meritano di essere approfonditi nel dettaglio.

1 RAPPORTI TRA LA GIURISDIZIONE CONTABILE EQUELLA PENALE

Nel previgente codice di procedura penale, con gli articoli 3, 25, 27 e 28, era prevista una pregiudiziale

penale, vale a dire la prevalenza del giudizio penale rispetto a quello contabile, che, perciò, doveva

essere sospeso necessariamente in attesa della definizione del primo.

Circa, poi, le conseguenze delle risultanze penali nel processo contabile, nella giurisprudenza degli

anni ’50 la Corte dei conti era orientata nel senso di ritenere i fatti accertati in sede di giudizio penale

come res iudicata anche nei confronti del processo contabile, relativamente alla esistenza del fatto

contestato, alla sua contrarietà al diritto, perché conseguenza di condotta in violazione dei doveri

giuridici, nonché alla accertata ascrivibilità al reo a seguito di condanna definitiva1.

La giurisprudenza successiva2, invece, si era attestata nel senso di consentire un nuovo ed autonomo

apprezzamento, da parte del giudice contabile, dei fatti materiali già oggetto del giudicato penale, la

cui autorità restava, in applicazione dell’art. 28 sopra richiamato, limitata alla loro sussistenza sul

piano storico-fenomenico, alla loro oggettività, privata di qualsiasi qualificazione giuridica, ma che

il giudice contabile poteva nuovamente valutare ai diversi effetti delle norme sulla responsabilità

amministrativa patrimoniale e contabile.

In seguito all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447

del 22 settembre 1988, in vigore dal 24 ottobre 1989, e delle relative norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie di cui al D.lgs. n. 271 del 28 luglio 1989, il processo contabile è divenuto

1 V., ex pluribus, Corte dei conti: Sez. I, n. 97 del 24 luglio 1952 e n. 8840 del 5 maggio 1957.2 Tra le molte, v. Corte dei conti: Sez. I, n. 352 del 9 luglio 1959, n. 54 del 6 maggio 1961; Sez. II, n. 88 del 2 dicembre 1964; Sez. I, n.118 del 2 dicembre 1972, n. 30 del 9 aprile 1975; Sez. riun., n. 205 del 12 maggio 1978; Sez. I, n. 106 del 12 novembre 1980, n. 77 del 3luglio 1982 e n. 43 del 12 aprile 1984; Sez. riun. n. 589/A del 30 luglio 1988.

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effettivamente autonomo da quello penale, non essendo stata riprodotta la disposizione sulla

pregiudiziale penale di cui all’art. 3 del codice del 1930.

Il legislatore, invero, ha statuito l’applicazione dell’istituto della sospensione necessaria solo in casi

limitati e particolari (art. 75, comma 3, c.p.p.)3 - che non riguardano il giudizio contabile - regolando,

contestualmente, i rapporti tra azione civile e azione penale (nel medesimo articolo 75 c.p.p.),

l’efficacia della sentenza penale di condanna (art. 651 c.p.p.) e l’efficacia della sentenza penale di

assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno (artt. 652, 654 c.p.p.).

Fin qui tutto sembra essere chiaro; meno semplice appare, invece, il coordinamento tra le varie

norme in sede di giudizio contabile, poiché i soggetti agenti per il risarcimento del danno possono

essere due: la pubblica Amministrazione, che può costituirsi parte civile nel processo penale, ma che

non può costituirsi nel processo contabile, salva l’ipotesi di intervento adesivo dipendente4, ed il

Procuratore regionale, la cui azione per il risarcimento del danno erariale è obbligatoria innanzi al

giudice contabile ma che non può costituirsi nel processo penale.

Relativamente alla sospensione necessaria del giudizio contabile, la giurisprudenza prevalente5,

considerato che il citato art. 75, comma 36, si riferisce espressamente al giudizio civile di danno,

ritiene la norma non suscettibile di applicazione analogica ai giudizi di responsabilità

amministrativo-contabile7; diversamente, il Procuratore regionale vedrebbe sospesa la sua azione

obbligatoria nel processo per responsabilità amministrativa patrimoniale, in analogia con quanto

avviene nel processo civile, restando la sua azione subordinata a quella dell’Amministrazione.

In alcuni casi, peraltro, il giudice contabile fa ricorso alla sospensione facoltativa o discrezionale,

qualora la definizione del processo penale costituisca indispensabile antecedente logico giuridico del

giudizio contabile8.

Ai sensi, poi, dell’art. 651 c.p.p, applicabile nel giudizio contabile per giurisprudenza consolidata9, la

3 L’art. 75, comma 3, c.p.p. (Rapporti tra azione civile e azione penale) recita: “Se l’azione è proposta in sede civile nei confrontidell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile èsospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.4 Detto intervento, nel giudizio contabile, è previsto dal R.D. 1038/1933, art. 47. Occorre, al riguardo, precisare che la giurisprudenzacontabile ritiene ammissibile soltanto l’intervento adesivo dipendente, in quanto esso non amplia il tema della decisione.5 In termini, Corte dei conti, SS.RR. 2 marzo 1992 n. 754.6 Che così recita: “Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processopenale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggettaa impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.7 Si veda, ex multis, Corte dei conti, Sez. riun., 22 aprile 2014 n. 14; Sez. Lombardia, 19 novembre 2012 n. 450; id., Sez. Friuli VeneziaGiulia, 15 dicembre 2011 n. 270.L’art. 295 c.p.c. - sospensione necessaria - prevede che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso oaltro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.8 Corte dei conti, Sez. Campania, 14 marzo 2012 n. 323; id., Sez. Sardegna, 10 giugno 2011 n. 358.9 Corte dei conti, Sez. Sicilia, 12 aprile 2012 n. 1201; id., Sez. Sicilia, 15 novembre 2010 n. 2402; id., Sez. III, 20 aprile 2006 n. 183/A.

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sentenza penale irrevocabile di condanna, emanata a seguito sia di dibattimento, sia di giudizio

abbreviato10, ha efficacia di giudicato “quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e

all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”, anche se al giudice contabile resta demandato il

compito di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra condotta illecita ed evento11.

La giurisprudenza12 è, invece, costante nel ritenere che la sentenza emanata a seguito del c.d.

“patteggiamento” di cui all’art. 444 e seguenti c.p.p. non costituisca pregiudiziale vincolante per il

giudice contabile; tuttavia, è stato ritenuto possibile da parte del giudice contabile l’utilizzo del

materiale probatorio acquisito alla luce del principio della libertà delle prove e dell’unità della

funzione giurisdizionale13, tra cui dichiarazioni confessorie14 o dichiarazioni rese al P.M. penale da

coimputati nel processo penale15.

Il fatto è, sicuramente, interamente valutabile16, nella sua multiforme configurazione, dal giudice

contabile, posto che esso è stato oggetto di verifica giudiziale e su di esso si è, comunque, formato

l’accordo delle parti del processo.

Per quanto concerne la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata relativamente ai

medesimi fatti oggetto del giudizio contabile, questa, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., ha efficacia di

giudicato anche in quest’ultimo giudizio, in virtù della novella introdotta dalla L. n. 97/2001, art. 9,

che ha allargato anche ai giudizi promossi nell’interesse del danneggiato, oltre che a quelli promossi

dal danneggiato, l’efficacia della sentenza assolutoria. Tale vincolo di giudicato, però, ha valore

relativo, poiché attiene all’accertamento dei fatti in senso fenomenico, ma non anche alla loro

qualificazione giuridica: l’identità oggettiva del fatto non esclude la diversità dell’elemento

soggettivo, e quindi la libera valutazione delle prove da parte del giudice, con la conseguenza che

può configurarsi responsabilità erariale anche in ipotesi di sentenza penale di assoluzione, sempre

che la formula assolutoria non abbia escluso la materialità dei fatti. Nessun vincolo, consegue,

invece, dalla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., di per sé non idonea, per sua natura,

ad acquisire efficacia di giudicato17, né da quella dichiarativa della prescrizione del reato, in quanto

meramente accertativa di una causa di non doversi procedere18.

10 Ad eccezione del caso in cui si sia opposta la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p..11 Cfr. Corte dei conti, Sez. riun. 17 novembre 1993 n. 920/A.12 Cfr. per tutte, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, n. 656 del 21 giugno 1999.13 V., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lazio, n. 1 del 3 gennaio 2000.14 Cfr., ex multis, Sez. giurisdiz. Piemonte, n. 308 del 21 maggio 1998.15 V., Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, n. 440 del 15 aprile 1999.16 Corte dei conti: Sez. Puglia, 24 gennaio 2008, n. 95; Sez. I App., 5 maggio 2006, n. 104; Sez. Molise, 12 aprile 2000, n. 34.17 Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, 28 aprile 2008 n. 263.18 Corte dei conti: Sez. I App., 26 giugno 2001 n. 188/A; S.R., 15 febbraio 1999 n. 3/A.

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1.1 L’AZIONE RISARCITORIA ESERCITATA IN SEDE PENALE:GLI EFFETTI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILEDELL’AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA

Un profilo critico può riscontrarsi nel caso in cui il giudice penale, contestualmente all’accertamento

del reato ascritto all’imputato, sia chiamato ad emettere una sentenza risarcitoria nei confronti

dell’Amministrazione lesa e, nello stesso tempo, sia stata esercitata, in parallelo, dal P.M. contabile,

l’azione di responsabilità per danno erariale.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei conti si è costantemente orientata nel ritenere che la

costituzione dell’Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, anche in

riferimento a fatti materiali identici commessi dagli stessi responsabili, non precluda l’autonoma

valutazione del giudice contabile nell’accertamento e nella determinazione del danno arrecato alla

finanza pubblica nella sua totalità19, essendosi in presenza non di un’attività meramente ricognitiva

di quanto già verificato dal giudice penale, ma di un autonomo giudizio di responsabilità

amministrativa patrimoniale sulla base di presupposti diversi, quali il rapporto di servizio, la

condotta, l’elemento soggettivo, il nesso di causalità e il danno erariale.

Tali considerazioni hanno sempre portato la Suprema Corte di Cassazione a negare la sussistenza del

problema del “ne bis in idem” e ad affermare il principio secondo cui “giurisdizione penale e civile, da

un lato, e giurisdizione contabile dall’altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali,

anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra

tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità davanti alla

Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione”20.

L’azione del P.M. contabile risulta, dunque, impedita non dalla costituzione di parte civile

dell’Amministrazione in sede penale ma, eventualmente, soltanto dall’integrale ed effettivo ristoro

del danno erariale, che darebbe luogo ad archiviazione del procedimento.

Proprio considerando la specializzazione del giudice contabile, la Corte costituzionale ha affermato21

che il giudice penale dovrebbe pronunciarsi soltanto sulla “astratta” idoneità del comportamento del

19 Cfr. ex multis, Corte dei conti: Sezioni riunite, sentenza 18 gennaio 2011 n. 1; Sez. Piemonte, 15 febbraio 2011 n. 44.20 Cass. civ., Sez. Un., ord. 4 gennaio 2012 n. 11; conforme, Cass. civ., 3 febbraio 1989 n. 664. Il principio è stato ribadito in Corte deiconti: Sez. I, 6 giugno 2003 n. 187/A; Sez. III, 4 novembre 2005 n. 651.21 La Suprema Corte, con sentenza 13 luglio 2007 n. 272, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionaledell’art. 75, comma 3, c.p.p., sollevata, in riferimento all’art. 103, comma 2, Cost., dalla Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, haevidenziato che il rimettente “…non valuta la possibile idoneità dell’art. 538, comma 2, del medesimo codice a risolvere il prospettatoproblema di raccordo tra la giurisdizione ordinaria e contabile”.

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convenuto a produrre un danno all’Amministrazione, demandando alla magistratura della Corte dei

conti la determinazione del quantum debeatur ai sensi dell’art. 538, comma 2, c.p.p.22 La suddetta

pronuncia, tuttavia, non sembra essere sempre osservata dal giudice penale, il quale non si limita ad

una condanna generica dell’imputato ma liquida, invece, frequentemente, danni manifestamente

erariali23.

Tale problematica è stata, recentemente, richiamata dal Procuratore generale della Corte dei conti

Martino Colella24, il quale ha auspicato un attivo raccordo tra i Procuratori regionali della Corte e i

Capi dei corrispondenti uffici magistratuali ordinari, al fine di evitare detta diffusa, seppur

involontaria, prassi.

1.2 RAPPORTI TRA P.M. PENALE E P.M. CONTABILE: PROFILICRITICI E DIFFICOLTÀ OPERATIVE

I rapporti tra P.M. penale e P.M. contabile sono regolati, in primo luogo, dall’art. 129 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in cui, al comma 3, viene statuito che:

“Quando esercita l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico ministero

informa il procuratore generale (oggi regionale) presso la Corte dei conti, dando notizia della

imputazione”.

Il successivo comma 3 bis, prevede poi, con riferimento agli impiegati dello stato o di altro ente

Pubblico, che il pubblico ministero invii l’informazione contenente l’indicazione delle norme di legge

che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti sopra indicati sia stato arrestato o fermato

ovvero si trovi in stato di custodia cautelare.

Con l’art. 7, L. n. 97/2001, è stato anche previsto l’obbligo di comunicare al competente Procuratore

regionale della Corte dei conti le sentenze irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti di

dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica,

per i reati disciplinati nel capo I del titolo II del libro II del codice penale25. Negli stessi casi, l’art. 6

della medesima legge dispone la trasmissione anche delle sentenze di condanna non ancora

22 L’art. 538, comma 2, c.p.p. statuisce che. “Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresìalla liquidazione, salvo che vi sia la competenza di altro giudice.”23 La giurisprudenza penale interpreta l’indirizzo della Consulta nel senso che la riserva di giurisdizione contabile riguarderebbe solola determinazione del quantum, mentre essa non sussisterebbe nel caso di condanna ad una provvisionale ai sensi dell’art. 539 c.p.p.(in tal senso, v. Cass. pen., Sez. III, 25 settembre 2009 n. 43278).24 Indirizzo di coordinamento n. 3/MC del 30 marzo 2015.25 Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

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irrevocabili, affinché il Procuratore generale (rectius regionale) della Corte dei conti proceda agli

accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

L’introduzione di detta normativa mira, evidentemente, stando alle attuali attribuzioni degli uffici

di Procura, a due scopi: il primo, è quello di conferire al Procuratore regionale la possibilità, sulla

base di una sentenza non avente ancora valore di giudicato, di svolgere accertamenti patrimoniali,

che consentano re adhuc integra di esercitare un’eventuale azione cautelare diretta alla conservazione

del credito; il secondo, è quello di permettere al medesimo Procuratore regionale la conoscenza di

delitti che abbiano procurato danno erariale, al fine di consentirgli la promozione di eventuale

procedimento di responsabilità.

Il quadro normativo complessivo evidenzia, tuttavia, alcune criticità. Tra queste, il fatto che la

comunicazione al P.M. contabile da parte del P.M. penale, ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.p. cit, è

prevista solo successivamente alla chiusura delle indagini preliminari di quest’ultimo, determinando

tale sistema possibili ritardi nell’azione di danno del Procuratore regionale della Corte dei conti; ed,

inoltre, la circostanza che, essendo tale comunicazione dovuta solo in caso di esercizio dell’azione

penale “per un reato che ha cagionato un danno per l’erario”, sembrerebbe che il legislatore non abbia

tenuto conto di tutta una serie di condotte che, seppur prive di rilievo penale, possono, tuttavia,

essere fonte di responsabilità contabile: si richiamano, in proposito, le fattispecie nelle quali il

procedimento penale viene definito a seguito di archiviazione, o di assoluzione dell’imputato per

mancanza dell’elemento soggettivo. In tali ipotesi, il giudice erariale spesso non ottiene

l’informazione da parte del collega penale, pur potendo l’autore del fatto dannoso aver agito con

“dolo contabile” o anche solo con “colpa grave”.

I doveri di informazione, così come tratteggiati, consentono, tuttavia, al P.M. penale di collaborare,

nell’interesse della giustizia, con il P.M. contabile, attraverso condotte che, colmando eventuali

lacune normative, pongano quest’ultimo nella condizione di esercitare tempestivamente l’actio

damni. A conferma di tale conclusione, si richiama l’art. 73 dell’ordinamento giudiziario, il quale

stabilisce che: “il Pubblico Ministero veglia all’osservanza delle leggi, alla pronta e regolare

amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche …”.

Appare, quindi, auspicabile una sempre più fattiva collaborazione tra le Procure, penale e contabile,

in particolar modo necessaria quando vi siano procedimenti contestualmente pendenti avanti al P.M.

penale e a quello della Corte dei conti. Ed, invero, in tali evenienze, dato che gli atti del P.M. penale

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sono coperti dal segreto investigativo26, appare importante che tra i due pubblici ministeri vi sia

accordo sul momento della loro ostensibilità. Ciò, tenuto conto del fatto che né detto art. 329 c.p.p.,

né altra norma, precludono al P.M. contabile di conseguire la trasmissione degli atti e delle

informazioni prima del momento dell’esercizio dell’azione penale, utili per permettergli lo studio

degli atti, talvolta estremamente corposi, restando, peraltro, preclusa la loro utilizzabilità

processuale, vigente il segreto investigativo27.

Sarebbe necessario, sul tema, un intervento normativo regolatore, che consentisse, comunque, al

P.M. contabile di intervenire tempestivamente senza attendere i tempi, spesso necessariamente

lunghi, delle indagini penali anche al fine di poter agire con immediatezza, attraverso lo strumento

del sequestro conservativo, per evitare che, nelle more delle stesse, il diritto al risarcimento del danno

erariale, alla cui tutela il processo contabile è finalizzato, possa essere messo in pericolo o per il

comportamento del presunto debitore o per altre cause che determinino una variazione della

situazione patrimoniale del medesimo.

Per quanto riguarda, infine, l’utilizzabilità, da parte del P.M. erariale, degli atti di indagine compiuti

dal P.M. penale, la giurisprudenza contabile ammette costantemente l’acquisizione del materiale

probatorio raccolto dal magistrato penale, quale i rapporti della polizia giudiziaria, le risultanze di

ispezioni ed accertamenti, le dichiarazioni degli indagati e delle persone informate sui fatti, le perizie

e le consulenze tecniche, le intercettazioni telefoniche, etc.

Dette risultanze probatorie sono liberamente valutate dal giudice erariale, senza alcun tipo di

condizionamento28.

Da quanto sopra illustrato emerge il carattere indefettibile del giudizio di responsabilità

amministrativa patrimoniale, in cui l’azione del Procuratore regionale della Corte dei conti non si

svolge a tutela di interessi settoriali, di parte, dell’Amministrazione, bensì di interessi generali, di

natura pubblica, dell’ordinamento nel suo complesso, violato dalla commissione di un illecito; ciò in

26 L’art. 329 c.p.p., comma 1, prevede che: “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono copertidal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.27 Diverse sono, peraltro, le disposizioni che consentono la deroga alla regola del segreto, ad esempio: l’art. 329 c.p.p., comma 2,secondo cui, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il P.M. può, in deroga a quanto previsto dall’art. 114, consentire,con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi....; il D.P.R. n. 633/72, art. 63, in base al quale il P.M. puòautorizzare la Guardia di Finanza a utilizzare a fini fiscali le informative di reato; l’art. 118 c.p.p., il quale prevede che “il Ministrodegli interni…possa ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti diprocedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatoriol’arresto in flagranza”, salvo stabilire, al terzo comma, che “le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dalsegreto d’ufficio”. Uno scambio di informazioni è previsto anche tra Consob e autorità giudiziaria dall’art. 187 decies del D.lgs. n.58/1998 e s.m.i. e con gli organi di disciplina sportiva ex art. 2, L. n. 401/1989.28 In tal senso, Corte dei conti: Sez. giurisd. Lazio, 13 maggio 2004; Sez. giurisdiz. Abruzzo, 7 aprile 2004 n. 311; Sez. I App., 20 maggio2003 n. 142/A.

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9 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

quanto il P.M. contabile, come rilevato dalla Corte di Cassazione29, non agisce come sostituto

processuale dell’Amministrazione stessa, ma in proprio nome, in posizione di neutralità, a fini di

giustizia e ad esclusivo servizio di un superiore interesse pubblico, per l’attuazione della legge.

Nel rapporto tra processo contabile e penale, tuttavia, può ancora porsi, come detto, il problema

dell’interdipendenza, nonostante il regime di autonomia e di separatezza tra i due giudizi stabilito

ormai dalla riforma del codice di procedura penale. Nelle more, pertanto, di un necessario intervento

legislativo chiarificatore, viene rimesso alla saggezza dei due organi inquirenti lo sviluppo di azioni

sinergiche, dirette ed interpersonali, per conseguire l’innegabile vantaggio di una collaborazione

anticipata, rispetto all’avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.c., a

seguito del quale viene meno il segreto d’indagine, il cui fine pratico è rappresentato da migliori

possibilità di ristoro del danno erariale, con conseguente tutela e soddisfazione dell’interesse pubblico

generale.

In merito alla tematica del ristoro del danno erariale, si segnala come la normativa relativa alla

riforma della P.A (art. 15 bis L. n. 124/2015) abbia previsto la ridefinizione delle disposizioni

concernenti l’esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo

al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e resistere in giudizio innanzi al giudice civile

dell'esecuzione. Tale scelta è perfettamente in linea con quanto auspicato da questo Requirente in

occasione dell’anno giudiziario 2015, riguardo alla questione della esecuzione delle sentenze di

condanna.

2 ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE

I dati relativi all’attività della Procura regionale possono essere sintetizzati come segue.

I fascicoli istruttori in trattazione, concernenti vicende relative a fenomeni di tipo corruttivo sono

335.

Le istruttorie attualmente in corso, che hanno assunto rilievo in ambito contabile, aperte nei

confronti di pubblici dipendenti, ditte private ed amministratori, anche a seguito di comunicazione

di illeciti penali, riguardano presunte ipotesi di: indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato

29 Cass. Sez. un., n. 1282 del 2 marzo 1982.

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10 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

(n. 37), peculato (n. 9), abuso d’ufficio (n. 10), truffa (n. 4), falso ideologico e materiale (n. 3),

concussione (n. 5), corruzione (n. 4), accesso abusivo a sistemi informatici (n. 1), omissione atti

d’ufficio (n. 2), violazione pubblica custodia (n. 1) e assenteismo (n. 6).

Nel 2015 sono state avviate n. 983 nuove istruttorie e ne sono state concluse n. 369. Il numero di

quelle pendenti, a fine anno, è di n. 4.488.

Sono stati emessi n. 41 atti di citazione, n. 1 appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale

della Corte dei conti per le Marche, 27 istanze per resa di conto.

Per quanto riguarda le citazioni, si evidenzia:

citazione in giudizio n. 21891. La vicenda si riferisce alla reiterata appropriazione di fondi, e

al conseguente danno all’immagine, da parte dell’economo di un Comune, mediante falsificazione di

numerosi mandati di pagamento (danno contestato: € 2.157.595,73);

citazione in giudizio n. 21802. La vicenda riguarda la lesione all’immagine e il danno da

disservizio all’Amministrazione di appartenenza, conseguente alla condanna per concussione,

corruzione e abuso d’ufficio di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, del segretario e di un giudice

della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro (danno contestato: € 810.312,50);

citazione in giudizio n. 21818. La fattispecie dannosa riguarda l’indebita percezione di somme

46%

12%

11%

8%

6%

5%

5%

4%

1%

1%

1%

Fenomeni di tipo corruttivo Indebita percezione di erogazioni adanni dello Stato

Abuso d'ufficio

Peculato

Assenteismo

Concussione

Truffa

Corruzione

Falso ideologico e materiale

Accesso Abusivo a sistemiinformatici

Violazione pubblica custodia

Omissione atti d'ufficio

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11 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

di denaro e contributi previdenziali a fronte di prestazioni non fornite da parte di un medico pediatra

titolare di studio convenzionato con l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (danno contestato: €

366.708,63);

citazione in giudizio n. 21846. La contestazione riguarda il risarcimento del danno,

riconosciuto al proprietario di un terreno illecitamente occupato dal Comune per la realizzazione di

un’opera pubblica, in assenza di legittimo procedimento di esproprio (danno contestato: €

275.091,39);

citazione in giudizio n. 21851. La contestazione riguarda l’appropriazione, da parte di un

professionista incaricato dal giudice delle esecuzioni, di somme derivanti dalla vendita di immobili

disposta dal Tribunale (danno contestato: € 90.750,00);

citazione in giudizio n. 21801. L’evento dannoso riguarda l’illegittimo conferimento di un

incarico, da parte dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa presso il servizio di igiene e sanità del dipartimento di prevenzione, per

attività prive di utilità (danno contestato: € 78.140,08);

citazione in giudizio n. 21830. La contestazione riguarda il danno derivante dall’omesso

riversamento nelle casse dello Stato, da parte di titolare di ricevitoria, dei proventi del gioco del lotto

(danno contestato: € 48.073,52);

citazione in giudizio n. 21786. La vicenda riguarda le maggiori spese sostenute per il

pagamento di canoni di locazione, interessi ed accessori da parte di un Comune a seguito di

procedimento civile intentato da privato che ha visto soccombente l’Amministrazione (danno

contestato: € 46.326,85);

citazione in giudizio n. 21848. La fattispecie concerne la sottrazione, da parte di personale in

servizio presso un ospedale della Regione, di farmaci dopanti destinati all’illecita

commercializzazione (danno contestato: € 41.928,92);

citazione in giudizio n. 21793. L’evento dannoso consiste nelle somme liquidate, da un

Comune ad un ex dipendente, a seguito di condanna da parte della locale Corte di Appello, per

illegittimo rinnovo dei contratti di lavoro (danno contestato: € 32.454,84);

citazione in giudizio n. 21819. La contestazione è relativa all’indebita percezione, da parte di

una ditta individuale, di contributi nazionali e comunitari destinati alla realizzazione di locali da

adibire a stalla per il ricovero degli animali da pascolo (danno contestato: € 27.000,00);

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12 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

citazione in giudizio n. 21836. La vicenda si riferisce al danno all’immagine derivante da

sentenza di condanna per peculato a carico di un appuntato dell’Arma dei Carabinieri (danno

contestato: € 20.000,00);

citazione in giudizio n. 21850. La contestazione riguarda l’omesso versamento dei proventi

del gioco del lotto da parte del titolare di una ricevitoria (danno contestato: € 19.630,07);

citazione in giudizio n. 21790. La contestazione ha interessato un dirigente medico in servizio

presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale per omessa custodia dei ricettari sanitari in dotazione,

successivamente utilizzati per fini illeciti (danno contestato: € 19.304,49);

citazione in giudizio n. 21829. La fattispecie dannosa riguarda la liquidazione a favore di un

medico, da parte dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, di compensi non spettanti (danno

contestato: € 13.917,40);

citazione in giudizio n. 21787. La fattispecie dannosa è legata all’indebito riconoscimento, da

parte di funzionari comunali, di emolumenti retributivi accessori (indennità di turnazione) liquidati

ad un agente di polizia municipale (danno contestato: € 11.080,97);

citazione in giudizio n. 21884. La contestazione riguarda il danno erariale conseguente alla

accertata inesigibilità del credito, per intervenuta decadenza dalla potestà impositiva, causata dal

comportamento tenuto da un dipendente dell’Agenzia delle Entrate (danno contestato: € 9.758,19);

citazione in giudizio n. 21791. La fattispecie riguarda l’irregolare gestione, da parte di

dipendente di ente comunale, di contributi nazionali e comunitari finalizzati a lavori di

manutenzione straordinaria di pavimentazione e illuminazione stradali (danno contestato: €

7.576,92);

citazione in giudizio n. 21849. La vicenda riguarda la liquidazione, effettuata dagli addetti al

fondo economale di una Università, di spese non adeguatamente o irregolarmente documentate

(danno contestato: € 6.255,09);

citazione in giudizio n. 21853. L’evento dannoso riguarda l’attività svolta da militare

appartenente all’Arma dei Carabinieri, in assenza di autorizzazione, a bordo di imbarcazioni private

utilizzate per acquacoltura, in qualità di operaio (danno contestato: € 3.850,00);

citazione in giudizio n. 21827. La contestazione riguarda il danno all’immagine derivante da

sentenza di condanna definitiva per concussione a carico di ex docente universitario (danno

contestato: € 3.098,74);

citazione in giudizio n. 21784. La vicenda riguarda l’omesso versamento, a favore di un ente

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13 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

locale, di somme incassate a titolo di tributi da parte di società concessionaria del servizio riscossioni

(danno contestato: € 3.060,92);

citazione in giudizio n. 21854. La fattispecie dannosa ha interessato un sottufficiale della

Marina Militare per aver falsamente attestato il proprio stato di infermità e d’avere,

contestualmente, prestato attività professionale presso una struttura privata in assenza di

autorizzazione (danno contestato: € 2.437,54);

citazione in giudizio n. 21782. La contestazione concerne la cessione a titolo gratuito, disposta

dal dirigente di un Istituto di istruzione superiore, di beni librari in dotazione al locale archivio

scolastico (danno contestato: € 2.070,00);

citazione in giudizio n. 21820. La vicenda si riferisce all’indebita percezione, da parte di una

ditta individuale agricola, di contributi pubblici destinati alla realizzazione di ovili e fienili in zone

disagiate (danno contestato: € 1.277,03);

citazione in giudizio n. 21881. La fattispecie dannosa consiste nelle somme indebitamente

liquidate a privati, da parte di una Unione Montana, per servizi di ristorazione in favore di

appartenenti al Corpo Forestale dello Stato (danno contestato: € 1.162,00);

citazione in giudizio n. 21803. La fattispecie in contestazione riguarda la mancata adozione,

da parte di dipendenti comunali, degli atti necessari ad impedire l’estinzione di sanzioni pecuniarie

per violazione al Codice della strada (danno contestato: € 846,00);

citazione in giudizio n. 21879. La fattispecie è relativa al danno arrecato ad un Comune per il

mancato adeguamento di oneri per opere di urbanizzazione, da parte di funzionari dell’ente stesso,

agli indici annuali ISTAT (danno contestato: € 743,25).

citazione in giudizio n. 21878. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa per il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, con fondi assegnati dalla

Regione negli anni dal 2010 al 2012, da parte di presidente di Gruppo consiliare (danno contestato:

€ 52.520,62);

citazione in giudizio n. 21882. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per il finanziamento

delle attività dei gruppi consiliari da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 39.250,09);

citazione in giudizio n. 21890. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per finanziamento delle

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14 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

attività dei gruppi consiliari da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 34.257,32);

citazione in giudizio n. 21889. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per finanziamento delle

attività dei gruppi consiliari da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 33.258,05);

citazione in giudizio n. 21859. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa per le attività dei gruppi consiliari, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal

2010 al 2012, da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 31.281,68);

citazione in giudizio n. 21885. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per finanziamento delle

attività dei gruppi consiliari da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 20.963,37,);

citazione in giudizio n. 21857. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa per le attività dei gruppi consiliari, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal

2010 al 2012, da parte di Presidente di Gruppo (danno contestato: € 30.703,94);

citazione in giudizio n. 21888. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per finanziamento delle

attività dei gruppi consiliari da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 15.274,26,);

citazione in giudizio n. 21877. La fattispecie dannosa riguarda rimborsi spesa, riconosciuti da

presidente di Gruppo consiliare ad un consigliere, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal

2010 al 2012, per il finanziamento delle attività dei gruppi (danno contestato: € 12.050,00);

citazione in giudizio n. 21883. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa riconosciuti da presidente di Gruppo consiliare ad un consigliere, con fondi assegnati

dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per il finanziamento delle attività dei gruppi (danno

contestato: € 9.592,04);

citazione in giudizio n. 21876. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spese riconosciuti da presidente di Gruppo consiliare ad un consigliere, con fondi assegnati

dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per il finanziamento delle attività dei gruppi (danno

contestato: € 8.700,00);

citazione in giudizio n. 21870. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa riconosciuti da presidente di Gruppo consiliare ad un consigliere, con fondi assegnati

dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per il finanziamento delle attività dei gruppi (danno

contestato: € 3.375,00);

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15 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

citazione in giudizio n. 21860. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei

rimborsi spesa riconosciuti da presidente di Gruppo consiliare ad un consigliere, con fondi assegnati

dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per il finanziamento delle attività dei gruppi (danno

contestato: € 3.346,46).30

Per quanto concerne il ricorso in appello, esso ha riguardato la pronuncia della Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche n. 77 del 22 giugno 2015. In detta sentenza erano

stati ritenuti insussistenti gli elementi caratterizzanti un comportamento gravemente colposo, posto

in essere da un dirigente di ente locale, in occasione dell’attivazione di una collaborazione coordinata

e continuativa, nel convincimento, tra l’altro, che la spesa sarebbe stata comunque sopportata anche

tramite il ricorso a personale interno. L’appello è stato proposto evidenziando come la normativa di

settore preveda l’obbligo di garantire la temporaneità nella sottoscrizione dei contratti c.d. co.co.co.,

previa verifica dell’assenza di figure professionali adeguate all’interno dell’ente stesso, nonché

l’indicazione di individuati obiettivi negli incarichi da assegnare.

Le istanze per resa del conto giudiziale sono state disposte nei confronti di agenti contabili comunali.

La mancata resa dei conti ha riguardato, prevalentemente, concessionari e consegnatari.

La durata media delle indagini, che hanno portato alla chiamata in giudizio, si è attestata in 1039

giorni dall’apertura dell’istruttoria.

L’ammontare complessivo del danno erariale contestato e/o accertato, nel 2015 da questa Procura,

è pari ad € 4.395.023,90.

Nel corso delle istruttorie, anche a seguito di invito a dedurre, è stato conseguito il recupero di €

231.113,83; tra le somme incamerate ricordiamo:

77.136,55, in favore della Regione Marche, per somme non versate, relative a tasse

automobilistiche, da parte di titolari di tabaccherie;

€ 58.322,58, in favore del Ministero della Difesa, per danni arrecati, da parte di militari, ad

automezzi dell’Amministrazione, a seguito di incidenti stradali;

€ 57.226,64, a favore dell’Agenzia delle Entrate, per recupero proventi derivanti dalla vendita

di contrassegni sostitutivi delle marche da bollo e concessioni governative;

30 Il quadro relativo alla vicenda dell’irregolare gestione e rendicontazione, da parte dei Presidenti dei Gruppi e dei consiglieri, deirimborsi spesa con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012 per il finanziamento dei Gruppi consiliari si è conclusoall’inizio del corrente anno con la notificazione di altre n. 13 citazioni.

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16 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

€ 19.995,25, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per somme riscosse, a titolo

di proventi del gioco del lotto, da parte di titolari di ricevitoria;

7.981,16, in favore dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, per somme indebitamente

liquidate per prestazioni non fornite da parte di un infermiere;

€ 650,46, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze per sanzioni amministrative,

a carico di titolari di ricevitoria, per ritardo nel versamento di somme provenienti dal gioco

del lotto.

Le istruttorie concluse con provvedimento di archiviazione sono state n. 369.

L’attività investigativa si è concretata nell’emissione di n. 719 note istruttorie. La Guardia di

Finanza ha ricevuto n. 35 deleghe e l’Arma dei Carabinieri n. 5.

In materia di conti giudiziali, hanno ottenuto il visto n. 1.636 proposte per l’estinzione e n. 389

relazioni per il discarico.

Particolare attenzione si è concentrata nel monitoraggio dell’effettiva esecuzione delle sentenze di

condanna; in tale fase esecutiva si trovano, attualmente, n. 120 sentenze e n. 9 ordinanze, per un

danno erariale pari ad € 22.123.679,44, che le Amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare.

Diversamente, questa Procura eserciterà l’azione risarcitoria per il danno da mancata riscossione del

credito de quo.

La somma complessivamente recuperata, in corso d’anno, ammonta a € 116.199,81.

La provenienza delle segnalazioni di danno dalle quali sono scaturite le indagini è stata la seguente:

n. 617 da autorità amministrative (pari al 63%); n. 219 da privati cittadini (pari al 22%); n. 53 da

organi giurisdizionali (pari al 5%). Le rimanenti istruttorie, pari al 10%, sono state attivate a seguito

di notizie stampa o di altri mezzi di informazione, su iniziativa autonoma del Procuratore regionale,

nonché da organi di controllo.

Tabella Prima – Segnalazioni

1.1 – PROVENIENZA DELLEDENUNCE

N.

Organi giurisdizionali 53

Organi amministrativi 617

Organi di controllo 1

Organi di informazione 64

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Privati 219

Iniziativa autonoma 29

Totale delle denunce 983

Fonte: dati interni.

1.2 - AMMINISTRAZIONIINTERESSATE

N.

Stato 452

Regione 74

Province 27

Comunità Montane 6

Comuni 362

Aziende Ospedaliere e Sanitarie 17

Società ed Enti partecipati 12

Altri Enti 33

Totale 983

Fonte: dati interni.

Tabella Seconda – Attività investigativa

2.1 – MODALITÀ DELL’ISTRUTTORIA N.

Diretta 679

Deleghe Guardia di Finanza 35

Deleghe Carabinieri 5

Fonte: dati interni.

2.2 – DELEGHE ALLA GUARDIA DIFINANZA

N.

Deleghe conferite 35

Deleghe concluse 27

Fonte: dati interni.

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18 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

Tabella Terza – Attività preprocessuale

INVITI A DEDURRE N.

Atti d’invito 69

Soggetti invitati 142

Audizioni 76

Proroghe istruttorie concesse 5

Archiviazioni a seguito d’invito 21

Fonte: dati interni.

Tabella Quarta – Citazioni

4.1 - ATTI DI CITAZIONE N.

Giudizi di responsabilità 41

Giudizi per resa di conto 27

Soggetti citati 71

Reclami per nullità 0

Riassunzioni 0

4.2 - AMMINISTRAZIONIDANNEGGIATE

N.

Stato 8

Regione 20

Comuni 8

Altri Enti 5

4.3 – UDIENZE N.

Udienze 63

Fonte: dati interni.

Tabella Quinta – Conti Giudiziali

MODALITÀ N.

Proposte di estinzione 1.636

Relazioni di discarico 389

Fonte: dati interni.

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19 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

Tabella Sesta – Appelli

ATTI DI APPELLO N.

Appelli di convenuti condannati avverso le

sentenze di primo grado della Sezione Marche4

Appelli del Procuratore regionale 1

Fonte: dati interni.

Tabella Settima – Archiviazioni

TIPOLOGIA N.

Assenza di dolo o colpa grave 248

Legge n. 141/09 23

Assenza di danno 29

Danno risarcito 37

Altro 32

Totale delle archiviazioni 369

Fonte: dati interni.

Tabella Ottava – Recuperi

TIPOLOGIA €

Ante causam 231.113,83

A seguito di condanna 116.199,81

Fonte: dati interni.

Tabella Nona – Riepilogo generale

SINTESI DELL’ATTIVITÀ N.

Istruttorie in corso all’1/1/2015 3.988

Istruttore aperte 983

Istruttorie archiviate, trasferite eriunite

415

Citazioni depositate 68

Istruttorie in corso al 31/12/2015 4.488

Fonte: dati interni.

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20 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016

Conclusione

Come emerge da quanto fin qui detto, opera a salvaguardia dell’Erario e dei cittadini una Istituzione

articolata e caratterizzata da multifunzionalità - la Corte dei conti - la cui azione è divenuta

indefettibile nell’ambito di un sistema normativo che si bilancia attraverso pesi e contrappesi.

Nel passato, vi sono state epoche contrassegnate da “illegalesimo legale” (l’espressione è del

Calamandrei); oggi, come osserva il Cassese, da “codificazioni doppiate da leggi speciali” con “giuristi

chiamati a cercare le regole tra le deroghe, a stabilire le norme prevalenti, a separare norme ordinarie

da quelle straordinarie”. Ci troviamo, infatti, prosegue quest’ultimo, in un periodo in cui “ha

prevalso una giuridicità debole, caratterizzata da sovrabbondanza di norme e deroghe, con ampio

spazio per la scelta del diritto, la negoziazione della norma applicabile, discrezionalità del potere

pubblico e conseguente forte conflittualità”; siamo in una fase storica nella quale il nostro Istituto

si pone come fermo punto di riferimento in materia di governo delle pubbliche finanze, divenendo

tale anche nel circuito europeo ed internazionale, oltre che, sul piano interno, nel contesto delle

autonomie locali.

La Corte, organo dello Stato-comunità, come più volte affermato dalla Consulta, è oggi la sede

istituzionale deputata, sia a livello centrale, sia nelle sue articolazioni decentrate, a verificare in

modo del tutto autonomo e indipendente il corretto uso delle risorse pubbliche, il rispetto del patto

di stabilità interno e l’utilizzo dei fondi comunitari, in uno con il continuo monitoraggio della qualità

e quantità della spesa in rapporto alle entrate.

In conclusione del mio intervento, ringrazio il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del

Consiglio regionale, i Senatori e i Deputati della Regione Marche, il Sindaco della città di Ancona, il

Prefetto, il Presidente della Provincia, Sua Eminenza il Cardinale Edoardo Menichelli, gli Assessori

regionali, i Colleghi della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, i Rettori delle

Università delle Marche, l’Avvocatura distrettuale dello Stato e gli avvocati del libero Foro, i Giudici

di pace ed i Difensori civici, per l’attenzione che hanno sempre riservato al nostro Istituto.

Ringrazio vivamente la Guardia di Finanza, per il grande impegno profuso, con risultati meritevoli

di encomio, con alto senso del dovere, dello Stato e dei valori costituzionali.

Ringrazio, inoltre, l’Arma dei Carabinieri per il proficuo impegno e l’alto senso delle Istituzioni

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sempre dimostrato.

Desidero ringraziare, altresì, per il loro apporto, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, la

Polizia municipale, i Rappresentanti delle collettività locali e tutti gli Organi dello Stato e della

Regione.

Ringrazio i Colleghi Magistrati V.P.G. Stefano Grossi e S.P.G. Antonio Palazzo per il notevole

impegno profuso nella trattazione delle istruttorie loro assegnate ed i Colleghi della Sezione del

controllo per l’attenta e puntuale collaborazione.

Un ringraziamento rivolgo, ancora, al personale amministrativo del mio Ufficio ed un vivo elogio

per il senso del dovere con cui svolge il suo lavoro, con rilevanti risultati.

Ringrazio, anche, il personale amministrativo della Sezione giurisdizionale, della Sezione del

controllo e del S.A.U.R. per l’attività svolta.

L’informazione delle reti televisive e degli organi di stampa è stata sempre puntuale ed apprezzata.

Un cordiale e sentito ringraziamento rivolgo, infine, ai Colleghi rappresentanti, rispettivamente, del

Consiglio di Presidenza e dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, per l’intervento a questa

inaugurazione.

Sig. Presidente,

nel ringraziare il Collegio e tutti i gentili Ospiti presenti, Le chiedo di dichiarare aperto, in nome del

Popolo italiano, l’anno giudiziario 2016 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione Marche.

Ancona, 23 marzo 2016

(Maurizio Mirabella)

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INDICE

Introduzione..... …………………………………………………………………………………...1

Capitolo 1. Rapporti tra la giurisdizione contabile e quella penale.......................................... 2

Paragrafo 1.1. L’azione risarcitoria esercitata in sede penale: gli effetti della costituzione di

parte civile dell’Amministrazione danneggiata............................................. 5

Paragrafo 1.2. Rapporti tra P.M. penale e P.M. contabile: profili critici e difficoltà

operative ..................................................................................................... 6

Capitolo 2. Attività della Procura Regionale.......................................................................... 9

Conclusione........................................................................................................................... 20

INDICE DELLE TABELLE

Tabella Prima - Segnalazioni ................................................................................................ 16

Tabella Seconda – Attività investigativa .............................................................................. 17

Tabella Terza – Inviti a dedurre............................................................................................ 18

Tabella Quarta - Citazioni..................................................................................................... 18

Tabella Quinta – Conti Giudiziali.......................................................................................... 18

Tabella Sesta - Appelli .......................................................................................................... 19

Tabella Settima - Archiviazioni ............................................................................................ 19

Tabella Ottava - Recuperi..................................................................................................... 19

Tabella Nona – Riepilogo generale........................................................................................ 19

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