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REGIONE LOMBARDIA: regole per l’efficienza energetica degli edifici GUIDA D’APPROFONDIMENTO TECNICO Settembre 2015

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REGIONE LOMBARDIA: regole per l’efficienza energetica degli edifici

GUIDA D’APPROFONDIMENTO TECNICO

Settembre 2015

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GUIDA ANIT – Regione Lombardia

Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico www.anit.it

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LE GUIDE ANIT ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, pubblica periodicamente guide e manuali sulle tematiche legate all’efficienza energetica e all’isolamento acustico degli edifici. Gli argomenti trattati riguardano la legislazione, le norme tecniche di riferimento, le tecnologie costruttive, le indicazioni di posa e molto altro. I SOCI ANIT possono scaricare gratuitamente tutti i documenti, costantemente aggiornati, dal sito www.anit.it

ASSOCIARSI CONVIENE! I soci ANIT ricevono:

x Costante aggiornamento legislativo e normativo x La SUITE ANIT, che comprende i software PAN, ECHO, LETO, e IRIS, per il calcolo delle prestazioni

termiche e acustiche degli edifici x Abbonamento alla rivista Neo-Eubios x Un volume a scelta della collana ANIT “L’isolamento termico e acustico” x Sconti e convenzioni x … e molto altro!

La quota associativa per i SOCI INDIVIDUALI 2015 è di € 95 + IVA L’associazione scade il 31 dicembre.

Per maggiori informazioni vai su www.anit.it

Tutti i diritti sono riservati Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta senza l’autorizzazione scritta di ANIT. I contenuti di questo documento sono curati da ANIT. Le informazioni sono da ritenersi comunque indicative ed è necessario sempre riferirsi ai documenti ufficiali. Sul sito www.anit.it sono disponibili i testi di legge. Edito da TEP srl, Via Savona 1/B – 20144 Milano

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INTRODUZIONE La GUIDA ANIT sintetizza i contenuti della legislazione e delle norme tecniche sull’isolamento termico e acustico degli edifici. La guida è strumento pratico, messo a punto dallo staff tecnico di ANIT, col fine di facilitare la comprensione dei riferimenti legislativi e normativi per i tecnici che operano nel settore. I Soci possono scaricare tutte le GUIDE dal sito e ricevono un volume ogni anno.

LA COLLANA EDITORIALE ANIT Maggiori approfondimenti su questi argomenti sono disponibili anche nei volumi della collana editoriale ANIT “L’isolamento termico e acustico” (per acquisto e informazioni: www.anit.it).

Volume 1 I materiali isolanti Edizione 2013 La “guida ANIT” sui materiali isolanti. Caratteristiche tecniche dei materiali e 27 schede esplicative. 192 pagine

Volume 4 Muffa, condensa e ponti termici Edizione 2014 La guida completa alla diagnosi igrotermica degli edifici. 170 pagine

Volume 2 Guida alla nuova Legge 10 Edizione 2015 Una guida pratica per capire e applicare le nuove regole per l’efficienza energetica in edilizia e le procedure di calcolo del sistema edificio-impianto. 266 pagine

Volume 5 Prestazioni estive degli edifici Edizione 2011 Obblighi di legge, caratteristiche dinamiche dell'involucro, legame tra temperatura degli ambienti interni e comfort estivo, tecniche di misura in opera. 185 pagine

Volume 3 Manuale di acustica edilizia Edizione 2013 Informazioni semplici e chiare per i tecnici che vogliono approfondire il tema dell’acustica edilizia. Leggi, norme, metodi di calcolo, indicazioni di posa e misurazioni fonometriche. 192 pagine

Volume 6 La classificazione acustica delle unità immobiliari Edizione 2013 I contenuti della norma tecnica UNI 11367 che definisce la procedura per classificare acusticamente le unità immobiliari. 160 pagine

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INDICE

1. EVOLUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE .................................................... 4

2. LE REGOLE DA RISPETTARE ....................................................................... 5

3. LE VERIFICHE DA RISPETTARE ................................................................... 7

4. REQUISITI ENERGETICI E LIMITI .............................................................. 21

5. CERTIFICAZIONE ENERGETICA ................................................................ 28

6. SCOMPUTI VOLUMETRICI E DISTANZE DAI CONFINI ............................... 35

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1. EVOLUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE Regolamenti comunitari e nazionali In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha indicato ai Paesi membri la strada da percorrere con la Direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” detta anche EPBD, ovvero Energy Performance Buildings Directive successivamente aggiornata con la Direttiva 2010/31/UE (detta anche EPBD2) in vigore dal 9 luglio 2010. L’Italia introduce nel proprio regolamento nazionale le indicazioni delle due direttive attraverso il DLgs 192/05 (di recepimento della direttiva 2002/91) e il Decreto Legge 63/13 (di recepimento della direttiva 2010/31) convertito in legge il 3 agosto 2013 dalla Legge 90/13. L’ultimo atto dell’evoluzione legislativa nazionale riguarda la pubblicazione a luglio 2015 del decreto attuativo della Legge 90/13 ovvero il DM 26/6/15. Regolamenti regionali La Lombardia è stata la prima regione a scegliere la via del recepimento autonomo pubblicando a partire dal luglio 2007 una serie di norme regionali e procedure di calcolo per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici da adottare sul solo territorio lombardo. La procedura amministrativa autonoma (requisiti, limiti, procedure e classificazione) è entrata in vigore nel settembre 2007 con la DGR VIII/5018 “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del DLgs 192/5 e degli art. 9 e 25 della LR 24/06” , modificata successivamente con la DGR VIII/5773 (BURL 9 novembre 2007) e poi con la DGR VIII/8745 (BURL 15 gennaio 2009). La procedura di calcolo (anche questa riscritta dal legislatore lombardo) è stata introdotta dalla DGR VIII/5018 (BURL 20 luglio 2007), poi modificata dal DDG 15833 del 13 dicembre 2007 (BURL 25 gennaio 2008) e dal DDG 5796/09 dell’11 giugno 2009 (BURL 26 giugno 2009). Col Decreto n. 6480 del 30/7/2015, seguito alla Delibera della Giunta regionale n. 3868 del 17/07/2015 la Lombardia adegua di fatto la propria normativa ai contenuti nazionali del DM 26/6/, con alcune differenze, descritte nella stessa DGR 3868.

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2. LE REGOLE DA RISPETTARE

NB. Ogni volta che nel testo seguente si trova la generica dicitura “Allegato” si intende l’Allegato al Decreto dirigente unità organizzativa, 30 luglio 2015 n. 6480 NON CONTRASSEGNATO DA ALCUNA LETTERA. Gli altri allegati allo stesso decreto sono contrassegnati da lettere (dalla A alla H). ENTRATA IN VIGORE Le disposizioni della DGR 3868 del 17/07/2015 entrano in vigore:

a) per il calcolo della prestazione energetica ed il relativo Attestato degli edifici esistenti, nello stato di fatto in cui si trovano, dal primo ottobre 2015;

b) per la verifica del rispetto dei requisiti progettuali di prestazione energetica degli interventi, dal primo gennaio 2016

I requisiti sull’efficienza energetica e la procedura di calcolo descritte dalla DGR VIII/5018 e s.m.i. restano in vigore fino a tali date. È consentito l’utilizzo della procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5796/2009 per redigere l’Attestato di prestazione energetica relativo alla chiusura dei lavori presentati, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 2015 e i cui requisiti prestazionali di progetto, descritti nella relazione di cui all’allegato B della d.g.r. 8745/2008, sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con lo stesso decreto 5796/2009. Eventuali variazioni progettuali potranno rispettare i requisiti prestazionali e la procedura di calcolo previsti con d.g.r. 8745/2008 e con decreto 5796/2009 solo nel caso in cui non rientrino nelle variazioni essenziali di cui all’art. 54 della l.r. 12/2005. VARIANTI IN CORSO D’OPERA Nel caso di variante in corso d’opera avvenuta dopo l’entrata in vigore di un riferimento legislativo differente da quello in vigore al momento della richiesta di permesso di costruire o DIA, si procede come indicazioni riportata sul sito www.cened.it FAQ 6.2.c:

x Qualora la variante al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio si configuri come essenziale (secondo quanto previsto all’art. 54 della LR 12/05), il proprietario deposita in Comune la relazione tecnica (vedi allegato B alla DGR 8745), aggiornata secondo le varianti introdotte, utilizzando la procedura di calcolo vigente in quel momento.

x Qualora la variante al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio si configuri come non essenziale (secondo quanto previsto all’art. 54 della LR 12/05), il proprietario deposita in Comune la relazione tecnica aggiornata secondo le varianti introdotte e, a tale scopo, può utilizzare la procedura di calcolo vigente al momento della presentazione del titolo abilitativo.

LA RELAZIONE LEGGE 10 (Allegato punti 4.8-4.17 e Allegato C) Con “Relazione Legge 10” si intende la relazione tecnica contenente tutte le informazioni per accertare il rispetto delle verifiche previste. È obbligatorio predisporre e consegnare la relazione per tutti i casi in cui la legge indica una prescrizione da rispettare (vd. il capitolo 3 della Guida). È utile ricordare che per individuare tali prescrizioni si deve far riferimento al testo di legge in vigore alla data di richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività per l’intervento considerato.

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Per la regione Lombardia il modello della “Relazione Legge 10” è pubblicato nell’Allegato C del Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868. La relazione tecnica può non essere prodotta nei casi seguenti:

x sostituzione del generatore di calore con uno avente potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, pari a 50 kW, se non c’è cambio di combustibile o tipologia di generatore.

x di nuova installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW o sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW.

LE ESCLUSIONI Secondo il punto 3.2 sono escluse dall’applicazione del Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868 le seguenti categorie di edifici e di impianti:

x gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

x edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; x i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2; x gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione

d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

x gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. x le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi;

Sono esclusi dal solo obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica:

x gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

x gli immobili che, pur non essendo soggetti al vincolo di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) rientrino in piani di recupero dettati dallo strumento urbanistico locale, allorché l’intervento edilizio dovesse implicare, al fine del rispetto delle prescrizioni regionali in materia di efficienza energetica, un’alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico;

x gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

x gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

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3. LE VERIFICHE DA RISPETTARE Le verifiche da rispettare in Lombardia, come detto sono descritte nel Decreto 6480 del 30/07/2015, attuativo della DGR X/3868, che ricalca i regolamenti nazionali (DM 26/6/15) con alcune modifiche. Per valutare a colpo d’occhio le differenze riportiamo in verde le modifiche regionali alle regole nazionali. Per determinare le verifiche da rispettare proponiamo la seguente procedura basata su 3 semplici passaggi:

1. Si determina il “Tipo di intervento” e la “Classificazione dell’edificio” (DPR 412/93) 2. Si ricava l’elenco completo delle prescrizioni da rispettare dallo “Schema delle verifiche” 3. Si prende atto delle prescrizioni consultando l’“Elenco delle verifiche”

Per determinare le verifiche da rispettare in accordo con le regole nazionali proponiamo la seguente procedura basata su 3 semplici passaggi:

4. Si determina il “Tipo di intervento” e la “Classificazione dell’edificio” (DPR 412/93) 5. Si ricava l’elenco completo delle prescrizioni da rispettare dallo “Schema delle verifiche” 6. Si prende atto delle prescrizioni consultando l’“Elenco delle verifiche”

TIPO DI INTERVENTO (Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR X/3868)

Nuova costruzione (All.A def.15) Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868

Sono assimilati a edifici di nuova costruzione:

Demolizione e ricostruzione (All.A def.15) Rientrano in questa categoria gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario.

Ampliamento di edifici esistenti con nuovo impianto (Allegato art.5.1) (*) Ampliamento di edifici esistenti (dotati di nuovi impianti tecnici) per il quale valga almeno una delle seguenti condizioni:

x nuovo volume lordo climatizzato > 15% volume lordo climatizzato esistente x nuovo volume lordo climatizzato > 500 m3

La parte ampliata di fatto è trattata come una porzione di nuova costruzione.

Ampliamento di edifici esistenti con estensione di impianto (Allegato art.5.1) (*) Ampliamento di edifici esistenti (collegati all’impianto termico esistente) per il quale valga almeno una delle seguenti condizioni:

x nuovo volume lordo climatizzato > 15% volume lordo climatizzato esistente x nuovo volume lordo climatizzato > 500 m3

Il decreto individua la categoria delle “Ristrutturazioni importanti” come segue:

Ristrutturazioni importanti di primo livello (All. A def.63) La ristrutturazione prevede contemporaneamente:

x un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza > 50 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (**);

x la ristrutturazione dell’impianto termico (***) per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

In tal caso i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

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Ristrutturazioni importanti di secondo livello (All. A def.64) L’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza > 25 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (**) e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Le verifiche previste per questa casistica riguardano quindi il controllo di prestazioni sull’involucro e/o sugli impianti in base all’intervento previsto. Per facilitare la lettura della nostra guida, si è deciso di scindere la casistica in due parti riconducendo le verifiche separatamente all’involucro e/o agli impianti se previsto.

Il decreto individua infine la categoria delle “Riqualificazioni energetiche” per tutti gli interventi non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. In questa categoria ricadono interventi sia sull’involucro che sugli impianti come di seguito descritto:

Riqualificazione energetica dell’involucro (All.A def.66) Interventi sull’involucro che coinvolgono una superficie ≤ 25 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici (**).

Nuova installazione di impianto (All.A def.66) Gli interventi di nuova installazione di impianto termico asservito all’edificio per i servizi di riscaldamento, di raffrescamento e produzione di ACS.

Ristrutturazione di impianto (All. A def.65 e 66) Gli interventi di ristrutturazione di impianto termico asservito all’edificio (***) per i servizi di riscaldamento, di raffrescamento e produzione di ACS.

Sostituzione del generatore (All.A def.80) Gli interventi di sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio.

Note: (*) Per gli ampliamenti i requisiti vanno rispettati dalla parte ampliata o volume recuperato (ndr, nel caso

di ampliamenti con volume ≤ 15% del volume lordo climatizzato o ≤ 500 m3, si ritiene che l’intervento sia da considerare come una “Riqualificazione energetica”).

(**) Con superficie disperdente si intende la superficie disperdente lorda degli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture.

(***) Con ristrutturazione dell’impianto si intende quanto previsto dal DLgs192/2009 All.A, ovvero: “l’insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato”

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Categorie di edifici: Le verifiche che gli edifici di nuova costruzione o gli interventi su edifici esistenti devono rispettare sono vincolate al tipo di utenza così come definita dal DPR 412/93:

CATEGORIE EDIFICI (DPR 412/93) E. 1 (1) EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione continuativa E. 1 (2) EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione saltuaria E. 1 (3) EDIFICI ADIBITI ad ALBERGO, PENSIONE ed attività similari E. 2 EDIFICI per UFFICI e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite

anche ad attività industriali o artigianali, purché siano tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico

E. 3 OSPEDALI, CASE di CURA, e CLINICHE o assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici

E. 4 (1) EDIFICI adibiti ad attività cinema, teatri e sale di riunione per congressi E. 4 (2.1) EDIFICI adibiti ad mostre, musei e biblioteche E. 4 (2.2) EDIFICI adibiti a luoghi di culto E. 4 (3.1) EDIFICI adibiti a sale da ballo E. 4 (3.2) EDIFICI adibiti bar e ristoranti E. 5 EDIFICI adibiti ad attività COMMERCIALI e assimilabili: negozi. Magazzini di vendita all’ingrosso

o al minuto, supermercati e esposizioni E. 6 (1) EDIFICI adibiti ad attività SPORTIVE: piscine, saune e assimilabili E. 6 (2) EDIFICI adibiti ad attività SPORTIVE: palestre e assimilabili E. 6 (3) EDIFICI adibiti ad attività SPORTIVE: servizi di supporto alle attività sportive E. 7 EDIFICI adibiti ad attività SCOLASTICHE a tutti i livelli e assimilabili E. 8 EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI riscaldati per il comfort degli occupanti

STRUMENTI ANIT PER LA PROFESSIONE:

“Guida alla nuova Legge 10” Il volume 2 della collana editoriale ANIT “L’isolamento termico e acustico” è pensato per aiutare il professionista a sbrogliare la matassa legislativa e normativa in tema di efficienza energetica degli edifici. Oltre al riassunto delle nuove regole introdotte dal DM 26/6/15, il libro descrive con chiarezza un caso di studio guidando il lettore passo passo alla predisposizione della relazione tecnica da portare in Comune. 266 pagine – Ed. Settembre 2015 – 25 euro (IVA incl.) Gratuito per i soci ANIT! I soci con la quota annuale scelgono a piacere un libro della collana editoriale ANIT.

Maggiori informazioni: www.anit.it

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SCHEMA DELLE VERIFICHE Incrociando il tipo d’intervento (colonne) con la classificazione dell’edificio (righe) si ottiene l’elenco completo delle prescrizione da rispettare.

E1(1)

A,B,D,F,G,H, J,K,L,M, P,Q,R,S, T,W,X,Y

B,F,H, K,Q,S, T,W,Y

A,B,D,E,F,G,H,J,K,L,M, P,Q R,S, T,U,V, W,X,Y B,C,D,E,F,I,

K

C,D,E,F,I, K,Q

E, M,N,O, Q, R,S,

U,V, W,X,Y

M,O, Q, R,S,

W,X

E1(2) E1(3) E2 E3 E4 E5 E7

E6

A,B,D,F,H, J,K,L,M, P,Q R,S, T,W,X,Y

A,B,D,E,F, H,J,K,L,M, P,Q R,S, T,U,V, W,X,Y

E8

A,B,F,H, J,K,L,M, P,Q R,S,

T,W,X,Y,Z

A,B,E,F, H,J,K,L,M, P,Q R,S, T,U,V, W,X,Y

B,C,E,F, K

C,E,F, K,Q

Note:

- Per tutti i casi non espressamente citati è necessario valutare se si rientra in uno o più dei tipi di intervento riportati nel decreto. È il caso ad esempio del “cambio di destinazione d’uso” di un edificio: in questo caso l’intervento va ricondotto a una (o più) delle casistiche sopra riportate a seconda della degli interventi previsti (sull’involucro e sugli impianti).

- Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a classi di utenza differenti (ad esempio un palazzo con negozi al piano terra e appartamenti residenziali ai piani superiori) le stesse devono essere valutate separatamente ciascuna nella categoria che le compete.

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ELENCO DELLE VERIFICHE (Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR X/3868)

A EP (Allegato art. 6.13 lettera b, Allegato B)

Verificare che: EPH,nd < EPH,nd,limite EPC,nd < EPH,nd,limite EPgl,tot < EPgl,tot,limite

Dove: EPH,nd : è l’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento [kWh/m2] EPC,nd : è l’indice di prestazione termica utile per il raffrescamento [kWh/m2] EPgl,tot : è l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio totale (ovvero sia

rinnovabile che non rinnovabile) [kWh/m2] L’indice è calcolato con la seguente somma: EPgl = EPH + EPW + EPV + EPC + EPL + EPT Dove: EPH è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale [kWh/m2] EPW è l’indice di prestazione energetica per la produzione di ACS [kWh/m2] EPV è indice di prestazione energetica per la ventilazione [kWh/m2] EPC è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva [kWh/m2] EPL è indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale [kWh/m2] EPT è indice di prestazione energetica per il trasporto di persone e cose [kWh/m2]

Note: x I valori limite sono calcolati utilizzando l’edificio di riferimento (vd. Cap.4 della

Guida) x Gli indici EPL ed EPT che concorrono al calcolo di EPgl,tot non si calcolano per la

categoria E.1, fatta eccezione per collegi, convegni, case di pena, caserme ed edifici ricadenti nella categoria E.1(3).

x Gli indici EPgl,tot ed EPgl,tot,limite sono calcolati tenendo conto sia del contributo di energia rinnovabile che non rinnovabile con l’utilizzo del fattore di conversione citati nell’Allegato art. 4.7 e riportati nelle tabelle all’allegato 2 all’allegato H.

B H’T (Allegato art. 6.13 lettera b e art. 7.2, Allegato B art 2.1)

Verificare che: H’T < H ’T, limite

Dove: H’T: è il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di

superficie disperdente [W/m2K]

Note: x I limiti sono riportati nella Tabella 10, dell’Allegato B riferimento alla categoria di

edificio e all’ambito di intervento (vd. Cap.4 della Guida). x H’T si calcola come rapporto tra il coefficiente globale di scambio termico per

trasmissione dell’involucro Htr,adj (calcolato in accordo con UNI/TS 11300-1 ed espresso in W/K) e la sommatoria delle superfici dei componenti opachi e trasparenti costituenti l’intervento (¦Ak valutata in m2).

C Trasmittanza (Allegato art. 8.2, Allegato B)

Verificare che: Trasmittanza strutture opache verticali ≤ valori limite (Allegato.B Tab. 12) Trasmittanza strutture opache oriz. coperture ≤ valori limite (Allegato.B Tab.13) (escl.E8) Trasmittanza strutture opache oriz. pavimenti ≤ valori limite (Allegato.B Tab.14) Trasmittanza chiusure tecniche trasp. o opache ≤ valori limite (Allegato.B Tab.15) (escl.E8)

Note: x I limiti sono riportati nell’Appendice B (vd. Cap.4 della Guida).

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x Le strutture da verificare sono quelle oggetto di intervento e delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno e verso i locali non climatizzati.

x Per le chiusure tecniche trasparenti e opache apribili e assimilabili il valore di trasmittanza è calcolato comprensivo di infissi e non tenendo conto della componente oscurante.

x Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata.

x Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.

x Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell’effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.

x I valori di trasmittanza limite si considerano comprensivi dei ponti termici all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione (a esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione (ndr, per il calcolo del coefficiente Ψ le norme di riferimento sono UNI EN ISO 14683 e UNI E N ISO 10211).

Deroghe (Allegato art. 8.3): x Solo in caso di interventi di riqualificazione energetica che prevedano l’isolamento

termico della superficie opaca interna dell’involucro edilizio o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 12 a 15 dell’Allegato B, sono incrementati del 30%.

D Divisori (Allegato art. 6.17)

Verificare che: Udivisori ≤ 0.8 W/m2K

Note: x La verifica si applica nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di

primo livello di edifici esistenti. In questo ultimo caso limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni (ndr, ovvero solo se si demolisce e ricostruisce un divisorio interno), da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F.

x Il termine Udivisori si riferisce alle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari (sia orizzontali che verticali).

x Il limite si applica anche alle strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati.

E Deroga altezza min. (Allegato art. 5.5)

Le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma del DM 5/7/75 possono essere derogate fino a un massimo di 10 centimetri.

Note: x La deroga si applica per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o

a riqualificazioni energetiche nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno.

x Nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55.

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F Verifiche igrotermiche (Allegato art. 5.3)

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:

x di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;

x di condensazioni interstiziali.

Note: x Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla

norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. x Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni

diverse, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

G Inerzia involucro opaco (Allegato art. 6.16 lettera b)

Ad esclusione della zona F per le località in cui il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione Im,s ≥ 290 W/m2, verificare che:

x per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-ovest/Nord/Nord-Est) sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

o Ms > 230 kg/m2 o YIE < 0,10 W/m²K

x per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, che: o YIE < 0,18 W/m²K

Dove: Ms : rappresenta la massa superficiale della parete opaca compresa la malta dei giunti

ed esclusi gli intonaci [kg/m2]. YIE : rappresenta la trasmittanza termica periodica valutata in accordo con UNI EN ISO

13786:2008 e successivi aggiornamenti [W/m²K].

Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza

termica periodica delle pareti opache, possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell’irraggiamento solare. In tale caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni. Nota:

x Il valore di Im,s si ricava in accordo con UNI 10349 a partire dai dati climatici delle due province più vicine alla località in esame.

H Asol,est/Asup u (Allegato art.6.13 lettera b, Allegato B art. 2.2)

Verificare che: Asol,est/Asup utile < 0,030 per gli edifici di categoria E1 fatta eccezione per collegi, conventi,

case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3); Asol,est/Asup utile < 0,040 Per tutti gli altri edifici.

Dove: Asup utile: è l’area della superficie utile dell’edificio; Asol,est : è l’ area solare equivalente estiva dell’edificio [m2] calcolata come sommatoria

delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato k, ovvero: = ¦k Fsh,ob x ggl+sh x (1 - FF) x Aw,p x Fsol,est

Fsh,ob : è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l’area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k–esima, riferito al mese di luglio;

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ggl+sh : è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la schermatura solare è utilizzata;

FF : è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area proiettata totale del componente finestrato;

Aw,p : è l’area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra); Fsol,est : è il fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato come rapporto

tra l’irradianza media nel mese di luglio, nella località e sull’esposizione considerata, e l’irradianza media annuale di Roma, sul piano orizzontale.

I ggl+sh (Allegato art. 8.2 lettera d Allegato B art. 3.1 tab.16)

Verificare che per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud: ggl+sh ≤ 0,35

Dove: ggl+sh : è il valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata,

quando la schermatura solare è utilizzata [-] (def. secondo UNI/TS 11300-1).

Note: x Secondo UNI/TS 11300-1 nel calcolo di ggl+sh si considera solo l’effetto delle

schermature mobili applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente.

J Sistemi schermanti (Allegato art. 6.16 lettera a)

Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare.

K Controllo estivo coperture (Allegato art. 5.4)

Per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di:

x materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a: 0,65 nel caso di coperture piane, 0,30 nel caso di copertura a falde;

x tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde).

Note: x Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella

relazione tecnica. x Tali verifiche sono previste al fine di limitare i fabbisogni energetici per la

climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana.

L Fonti rinnovabili (Allegato art. 6.13 lettera c Art 6.15)

Il progettista, con l’utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, rinnovabile e non rinnovabile (vd. Cap.4 della Guida), assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del DLgs 28/11, di seguito riportati.

Rinnovabile termico Gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso a fonti rinnovabili, di:

50% EPacs e 50% (EPi + EPe+ EPacs)

Rinnovabile elettrico La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che devono essere

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obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, deve essere superiore o uguale al valore calcolato secondo la seguente formula: P = (1/K) ∙ S

Dove: S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente [m2/kW] che assume il valore di 50.

Note: x gli obblighi di cui alla lettera c) non possono essere assolti tramite impianti da fonti

rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

x in caso di utilizzo di pannelli solari termici e fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;

x gli obblighi di cui al punto 6.13, lettera c) non si applicano qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria;

x gli obblighi di cui al punto 6.13, lettera c) sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici;

x . l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al punto 6.13, lettera c) deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili;

x nei casi di cui alla lettera v precedente, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica globale totale dell’edificio, EPgl,tot, che risulti inferiore al valore limite calcolato con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, EPgl, tot limite, nel rispetto della seguente formula:

»»¼

º

««¬

ª ��d

421 %

%

lim,,PobbligoPeffettiva

obbligoeffettiva

itetotgltotgl EPEP

Dove: � %obbligo è il valore della percentuale della somma dei fabbisogni di energia primaria

previsti per l’acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva che deve essere coperta, ai sensi del punto 6.13 lettera c), tramite fonti rinnovabili, equivalente al 50 %;

� %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta; � Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del punto 6.13 lettera c);

� Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installati sopra o all’interno o nelle relative pertinenze dell’edificio.

M KH, KW , KC (Allegato - art. 6.13 lettera b, -art. 8.6 lettera a,-art. 8.7 lettera a

Verificare che: KH > KH,limite

KW > KW,limite KC > KC,limite

Dove: KH : è l’efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale [-]. KW : è l’efficienza media stagionale dell’impianto di produzione di ACS [-].

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-art. 8.8) KC : è l’efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità) [-].

Note: x I valori limite corrispondono alle efficienze indicate per l’edificio di riferimento per il

quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell’Allegato B (vd. Cap.4 della Guida)

x In caso di ristrutturazione importante di secondo livello i suddetti limiti riguardano i singoli sistemi impiantistici oggetto di intervento.

N Diagnosi energetica (Allegato art. 8.5)

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore ≥ 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).

Note: x La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica sulla

base dei risultati della diagnosi. x La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo,

almeno le seguenti opzioni: a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione

e termoregolazione del calore per singola unità abitativa; b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con

contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa; c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici; d) impianto centralizzato di cogenerazione; e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al

decreto legislativo n. 102 del 2014; f) per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione

automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

O Sostituzione di impianto (Allegato art. 8.6 lettera d, art. 8.7 lettera c, art. 8.8)

Sostituzione generatore di calore (impianto di climatizzazione invernale): x si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale

dell’energia, incluse quelle di cui alla lettera M della Guida ANIT, qualora coesistano le seguenti condizioni:

i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale ≥ 90+2logPn Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza nominale utile del generatore (kW). Per Pn > 400 kW il limite è 400 kW.

ii. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore ai valori riportati alle Tabelle da 17 a 20 dell’Allegato B (vd. Cap.4 della Guida).

iii. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831;

iv. nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

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Sostituzione di macchine frigorifere (impianto di climatizzazione estiva): x si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale

dell’energia, incluse quelle di di cui alla lettera M della Guida ANIT, qualora coesistano le seguenti condizioni:

i. le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale > 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore a valori riportati alle alle Tabelle da 17 a 20 dell’Allegato B (vd. Cap.4 della Guida);

ii. nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

Sostituzione di generatori di calore per l’ACS (impianto per la produzione di ACS): x devono essere rispettati, per la corrispondente tipologia impiantistica, i requisiti

minimi definiti per la sostituzione di generatore di calore sopra citati. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari suddetti, le precedenti indicazioni non si applicano nel caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.

P Automazion. (Allegato art. 6.11 Art. 8.5 lettera f)

Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per gli edifici ad uso non residenziale, è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente.

Q Termo- regolazione (Allegato art. 6.8, art. 8.4, art. 8.6 lettera b art. 8.7 lettera b)

Gli obblighi legati alla regolazione automatica della temperatura nei singoli locali sono riportati in più passaggi del decreto. Di seguito proponiamo l’elenco:

Allegato art. 6.8: x In caso di nuova costruzione o ristrutturazione di primo livello gli impianti di

climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica di cui al punto 4.8.

Allegato art. 8.4: x Per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare

residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l’installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione è previsto l’obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

Allegato art. 8.6 lettera b: x Nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in

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edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi è obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica; tale prescrizione ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 11 dicembre 2006 n.24 e s.m.i vale anche per gli edifici esistenti.

Allegato art. 8.7 lettera b: x Nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici

esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori è obbligatoria l’ installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi ai sensi del punto 10.2 e 10.3 della Delibera emanata ai sensi dell’art.9 della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e s.m.i. possono riguardare esclusivamente la ristrutturazione dell’impianto termico o la sostituzione del generatore di calore.

R Contabiliz. (Allegato art. 6.9 e 6.10 Art. 8.6 lettera c Art. 8.7 lettera b)

Gli obblighi legati alla contabilizzazione del calore sono riportati in più passaggi del decreto. Di seguito proponiamo l’elenco:

Allegato art. 6.9: x Nel caso di nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo

livello, in presenza di impianti termici è obbligatoria l’installazione di sistemi di misurazione intelligente dell’energia consumata, conformemente a quanto previsto all’Art. 9 del DLgs 102/04.

Allegato art. 6.10: x Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria

l’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell’acqua calda sanitaria, conformemente a quanto previsto all’Art. 9 del DLgs 102/04.

Allegato art. 8.6 lettera c: x Nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in

edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi è obbligatoria, nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, l’installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; tale prescrizione ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 11 dicembre 2006 n.24 e s.m.i vale anche per gli edifici esistenti.

Allegato art. 8.7 lettera b: x Nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici

esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori è obbligatoria l’ installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi ai sensi del punto 10.2 e 10.3 della Delibera emanata ai sensi dell’art.9 della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e s.m.i. possono riguardare esclusivamente la ristrutturazione dell’impianto termico o la sostituzione del generatore di calore

S Uso degli

L’installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui

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impianti a biomassa (Allegato art. 5.6)

alle pertinenti norme di prodotto (vd. Allegato Tab. 1).

T Teleriscal-damento (Allegato art. da 6.2 a 6.7)

Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti. Tutti i dettagli tecnici per il rispetto della suddetta prescrizione sono riportati all’Allegato art. da 6.3 a 6.7.

U Illuminaz. (Allegato art. 8.9)

In caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

Eccezione: x l’obbligo non si applica agli edifici di categoria E.1, fatta eccezione per collegi,

conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3).

V Ventilazione (Allegato art. 8.10)

In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

W Acqua e ACS (Allegato art. 5.7 e 5.8)

Trattamento dell’acqua di impianto: x è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico in relazione alla

qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale (con o senza produzione di ACS);

x è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto per impianti di potenza termica del focolare > 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale > 15 °f

Acqua calda sanitaria: x è obbligatoria l’installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria

prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l’impianto di riscaldamento nel caso di nuova installazione di impianti termici per la climatizzazione invernale aventi potenza termica nominale del generatore > 35 kW.

Note: x Per il trattamento dell’acqua di impianto il riferimento è la norma tecnica UNI 8065. x Per quanto riguarda l’ACS, le letture dei contatori installati dovranno essere

riportate sul libretto di impianto.

X Micro-cogeneraz. (Allegato art. 5.9)

Nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, verificare che: PES ≥ 0

Dove: PES : è l’indice di risparmio di energia primaria che esprime il rendimento energetico

delle unità di produzione.

Note: x L’indice PES è calcolato conformemente a quanto previsto dall’Allegato III del DLgs

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20/07, misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto).

x Il progettista dovrà inserire nella relazione tecnica il calcolo dell’indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

a) devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie mensili di ritorno) in funzione della tipologia di impianto;

b) i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046.

Y Ascensori e scale mobili (Allegato art. 5.10)

Gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di motori elettrici con livello minimo di efficienza IE3, come definito all’Allegato I, punto 1, del Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009. Tali impianti devono essere dotati altresì di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta, per gli ascensori: tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo energetico per ciclo di riferimento, potenza di standby; mentre per le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi mobili): tipo di tecnologia, potenza nominale del motore, consumo energetico con funzionamento in continuo. Tali schede dovranno essere conservate dal responsabile dell’impianto.

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4. REQUISITI ENERGETICI E LIMITI

PARAMETRI DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO Con “edificio di riferimento” si intende un edificio identico a quello in esame in termini di:

x geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti); x orientamento; x ubicazione territoriale; x destinazione d’uso; x situazione al contorno.

e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati in accordo all’Allegato e all’Allegato B del Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti si utilizzano i valori dell’edificio reale. L’analisi dell’edificio di riferimento è necessaria per affrontare le verifiche riportate alla lettera A dello schema della Guida ANIT, ovvero per il calcolo di:

x EPH,nd, l’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento; x EPC,nd, l’indice di prestazione termica utile per il raffrescamento; x EPgl,tot, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio.

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PARAMETRI INVOLUCRO Le seguenti tabelle riportano i valori delle trasmittanze di riferimento delle strutture (comprensive di incidenza del ponte termico) da utilizzare nel calcolo degli indici di prestazione energetica.

TABELLA 1 (Allegato B) Trasmittanza termica U di riferimento delle strutture opache verticali, verso l’esterno, gli ambienti non riscaldati o contro terra

Urif [W/m2K] Zona

climatica E 0,26 F 0,24

TABELLA 2 (Allegato B) Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno e gli ambienti non riscaldati

Urif [W/m2K] Zona

climatica E 0,22 F 0,20

TABELLA 3 (Allegato B) Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno, gli ambienti non riscaldati o contro terra

Urif [W/m2K] Zona

climatica E 0,26 F 0,24

TABELLA 4 (Allegato B) Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e ambienti non riscaldati

Urif [W/m2K] Zona

climatica E 1,40 F 1,10

TABELLA 5 (Allegato B) Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti

Urif [W/m2K] Zona

climatica Tutte 0,8

TABELLA 6 (Allegato B) Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl+sh

per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud

ggl+sh [-] Zona

climatica Tutte 0,35

Note importanti: x Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume come

trasmittanza il valore della pertinente tabella moltiplicato per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.

x Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370.

x I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell’effetto dei ponti termici. x Per le strutture opache verso l’esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell’edificio reale. x Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i

componenti finestrati ggl+sh riportato in Tabella 6, in presenza di una schermatura mobile.

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PARAMETRI IMPIANTO L’edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell’edificio reale. In assenza del servizio energetico nell’edificio reale non si considera fabbisogno di energia primaria per quel servizio. Per i servizi di climatizzazione invernale (H) e climatizzazione estiva (C) si utilizzano i parametri del fabbricato di riferimento. Per il servizio di acqua calda sanitaria (W) il fabbisogno di energia termica utile QW,nd è pari a quello dell’edificio reale. Le efficienze medie ηu del complesso dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e dell’eventuale accumulo) e di generazione sono definite nelle Tabelle 7 e 8 di seguito e sono comprensive dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria.

TABELLA 7 (Allegato B) Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione dell’edificio di riferimento per i servizi di H, C, W Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηu H C W Distribuzione idronica 0,81 0,81 0,70 Distribuzione aeraulica 0,83 0,83 - Distribuzione mista 0,82 0,82 -

TABELLA 8 (Allegato B) Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione dell’edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ.

Sottosistemi di generazione: Produzione di energ. termica Produzione di energia

elettrica in situ H C W Generatore a combustibile liquido 0,82 - 0,80 - Generatore a combustibile gassoso 0,95 - 0,85 - Generatore a combustibile solido 0,72 - 0,70 - Generatore a biomassa solida 0,72 - 0,65 - Generatore a biomassa liquida 0,82 - 0,75 - Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico 3,00 (*) 2,50 -

Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico - 2,50 - -

Pompa di calore ad assorbimento 1,20 (*) 1,10 -

Macchina frigorifera a fiamma indiretta - 0,60 x ηgn (**) - -

Macchina frigorifera a fiamma diretta - 0,60 - - Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico 1,15 - 1,05 -

Cogeneratore 0,60 - 0,60 0,20 Riscaldamento con resistenza elettrica 1,00 - - - Teleriscaldamento 0,97 - - - Teleraffrescamento - 0,97 - - Solare termico 0,3 - 0,3 - Solare fotovoltaico - - - 0,1 Mini eolico e mini idroelettrico - - - (**)

Nota: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore (*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento si considera lo stesso valore delle macchine

frigorifere della stessa tipologia (**) Si assume l’efficienza media del sistema installato nell’edificio reale

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In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell’edificio di riferimento si considerano le medesime portata di aria che nell'edificio reale. Nell'edificio di riferimento si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica per la ventilazione riportati nella seguente Tabella.

TABELLA 9 (Allegato B) Fabbisogno di energia elettrica specifico per m3 di aria movimentata Tipologia di impianto Eve [Wh/m3] Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione 0,25 Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione 0,30 Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero 0,35 Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero 0, 50

UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione Europea in attuazione delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell’edificio reale.

Per gli impianti di illuminazione, per l’edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri(occupazione,sfruttamento della luce naturale) dell’edificio reale e sistemi automatici di regolazione di classe B (UNI EN 15232).

REQUISITI MINIMI Di seguito sono riportati i valori limite per le verifiche descritte nello schema della Guida dalla lettera B in poi. Le tabelle sono prese dall’Allegato B del Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868. COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO H’T H’T = Htr,adj / ¦k Ak [W/m2K]

Dove: Htr,adj: è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro [W/K]; Ak è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l’involucro [m2].

Il valore di H’T deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato in Tabella 10 in funzione della zona climatica e del rapporto S/V.

TABELLA 10 (Appendice A) Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T [W/m2K] Zona climatica N. riga RAPPORTO DI FORMA (S/V) E F 1 S/V ≥ 0,7 0,50 0,48 2 0,7 > S/V ≥ 0,4 0,55 0,53 3 0,4 > S/V 0,75 0,70 Zona climatica N. riga TIPOLOGIA DI INTERVENTO E F 4 Ampliamenti e Ristrutturazioni importanti di

secondo livello per tutte le tipologie edilizie 0,65 0,62

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TRASMITTANZE TERMICHE LIMITE PER EDIFICI ESISTENTI

TABELLA 12 (Allegato B) Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l’esterno soggette a riqualificazione

Ulimite [W/m2K] Zona

climatica E 0,28 F 0,26

TABELLA 13 (Allegato B) Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno soggette a riqualificazione

Ulimite [W/m2K] Zona

climatica E 0,24 F 0,22

TABELLA 14 (Allegato B) Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno soggette a riqualificazione

Ulimite [W/m2K] Zona

climatica E 0,29 F 0,28

TABELLA 15 (Allegato B) Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatiz. soggette a riqualificazione

Ulimite [W/m2K] Zona

climatica E 1,40 F 1,00

TABELLA 16 (Allegato B) Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl+sh

per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile

ggl+sh [-] Zona

climatica Tutte 0,35

Note importanti: x Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti

devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata x Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non riscaldati, i valori limite di

trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura divisa per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1.

x Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell’effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.

x I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensive dei ponti termici all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione (a esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione.

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REQUISITI PER POMPE DI CALORE E MACCHINE FRIGORIFERE

TABELLA 17 (Allegato B) Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non) Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [°C] Ambiente interno [°C] COP

aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6

Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido all’entr.: 15 3,5

aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW

Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 3,8

aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW

Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 3,5

salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido all’entr.: 15 4,0

salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4,0

acqua/aria Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12

Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15 4,2

acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4,2

TABELLA 18 ( Allegato B ) Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio raffrescamento (macchine reversibili e non) Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC] EER

aria/aria Bulbo secco all’entrata: 35 Bulbo umido all’entr.: 24

Bulbo secco all’entrata: 27 Bulbo umido all’entr.: 19 3,0

aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW

Bulbo secco all’entrata : 35 Bulbo umido all’entr.: 24

Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 3,5

aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW

Bulbo secco all’entrata: 35 Bulbo umido all’entr.: 24

Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 3,0

salamoia/aria Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35

Bulbo secco all’entrata: 27 Bulbo umido all’entr.: 19 4,0

salamoia/ acqua Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35

Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 4,0

acqua/aria Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35

Bulbo secco all’entrata: 27 Bulbo umido all’entr.: 19 4,0

acqua/acqua Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35

Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 4,2

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TABELLA 19 (Allegato B) Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non) Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC] (*)

GUE

aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo secco all’entrata: 20 1,38

aria/acqua Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura all’entrata:30 (*) 1,30

salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 1,45 salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura all’entrata: 30 (*) 1,40 acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 1,50 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura all’entrata: 30 (*) 1,45

(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

I valori di cui alle Tabelle da 17 a 20 possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con azionamento a velocità variabile. La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità alle seguenti norme:

a. per le pompe di calore elettriche in base alla UNI EN 14511; b. per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla UNI EN 12309-2 (valori di prova sul

p.c.i.); c. per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base

alla UNI EN 14511.

L’EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO Il Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868 definisce “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

x tutti i requisiti di seguito elencati (Allegato art.6.13 lettera b): o H’T o Asol,est/Asup utile o EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot o KH, KW, KC

x gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato art. 6.13 lettera c

TABELLA 20 ( Allegato B ) Requisiti di efficienza energetica per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche per il servizio di raffrescamento, per tutte le tipologie Tipo di pompa di calore EER Assorbimento ed endotermiche 0,6

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5. CERTIFICAZIONE ENERGETICA Di seguito proponiamo una sintesi dei principali argomenti legati alla certificazione energetica regionale tratti dalla Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868 e dal sito di CENED. Per approfondire il tema o per maggiori chiarimenti segnaliamo:

� il sito internet: www.cened.it dal quale è possibile scaricare tutte i testi delle norme vigenti in Lombardia e consultare l’elenco di risposte alle FAQ curato dai tecnici di CENED.

� il numero 02 66737400 con cui è possibile contattare direttamente lo staff CENED

IN QUALI CASI È OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO: Punto 10 del Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868: La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nei seguenti casi:

1) Edifici per i quali, a decorrere dal 1 gennaio 2016, viene presentata la domanda di permesso di costruire o s.c.i.a per:

- nuova costruzione - ristrutturazione importante di primo o secondo livello.

Tali edifici devono essere dotati dell’APE al termine dei lavori e prima della dichiarazione di agibilità.

2) Edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico o recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, il cui volume lordo climatizzato risulti superiore al 15% dell’esistente o comunque superiore a 500 m3, devono essere dotati di Attestati di Prestazione Energetica, per ciascuna unità immobiliare appartenente: a) all’edificio esistente comprensivo dell’ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti mediante l’estensione dei sistemi tecnici preesistenti;

b) all’ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da sistemi tecnici ad essi dedicati.

3) edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico, la cui superficie utile superi i 250 m2 , a cura del proprietario o del soggetto responsabile della gestione, ove presente.

4) contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati, ove l’Attestato di Prestazione Energetica non fosse già stato predisposto. Per contratto “nuovo” si intende quello perfezionato a partire dal 1° gennaio 2008. Per contratto “rinnovato” deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2008. E’ fatto obbligo, per l’aggiudicatario del servizio, dotare l’edificio interessato di Attestato di Prestazione Energetica, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale. Nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere aggiornato, senza oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque intervento che comporti la decadenza dello stesso.

5) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici

pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico, ove l’Attestato di Prestazione Energetica non fosse già stato predisposto.

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6) trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari. In questo caso l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato all’atto, in copia conforme all’originale depositato nel Catasto Regionale Energetico Edifici Regionale (CEER), o al contratto stesso nei casi per i quali è posto l’obbligo di dotazione.

7) contratti di locazione soggetti a registrazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. Per contratto “nuovo” deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1° luglio 2010. Per contratto “rinnovato” deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza dal 1° luglio 2010. In tali casi l’Attestato di Prestazione Energetica, deve essere allegato al contratto di locazione in copia conforme all’originale depositato nel Catasto Regionale Energetico Edifici Regionale (CEER)

Note: - L’obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi

nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal presente punto.

- Rientrano nell’obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio “di riferimento”. Tali unità, pertanto, anche quando privi di impiantistica rilevante ai fini energetici, qualora oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso, sono sottoposti alla disciplina che prevede l’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, negli stessi termini e alle medesime condizioni e con le stesse eccezioni previste per gli edifici o singole unità immobiliari provvisti di impianti.

IN QUALI CASI NON È PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO: Ambito di applicazione: Punti 3.2 e 3.4 del Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868 Sono esclusi dall’applicazione dall’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione energetica:

a) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

b) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;

d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

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f) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo

trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d’uso gratuito;

g) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;

h) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;

i) gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;

j) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento: � agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali

esterne o di elementi dell’involucro edilizio; � agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

k) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all’Allegato A al Decreto 6480

del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868 (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

l) la locazione di porzioni di unità immobiliari.

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LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA L’indice di prestazione energetica globale La classe energetica di un edificio è definita dall’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl-nren. Dove :

EPgl,nren= EPH,nren + EPW,nren+ EPC,nren + EPV,nren+ EPL,nren+ EPT,nren EPH,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale; EPW,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la produzione dell’acqua calda sanitaria; EPC,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva; EPV,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione; EPL,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per l’illuminazione artificiale; EPT,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per il trasporto di persone e cose. Tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno. Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e nel settore residenziale di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti. In caso di assenza si simulano in maniera virtuale considerando gli impianti standard previsti per la definizione dell’indicatore di classe. La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl-

nren,rif,standard. Tale indice è posto quale limite di separazione tra la classe A1 e B. EPgl-nren,rif,standard si calcola partendo dall’edificio di riferimento a cui vengono imposti i valori di riferimento per l’involucro definiti al punto 1 dell’Allegato B e ipotizzando che nell’edificio siano installati gli impianti standard descritti nella tabella 4.

TABELLA 4 (Allegato art. 15.4) Tecnologie standard dell’edificio di riferimento Climatizzazione invernale Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui

alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa appendice.

Climatizzazione estiva Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa appendice.

Ventilazione Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 9 dell’Appendice A dell’Allegato 1 del DM requisiti minimi.

Acqua calda sanitaria Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa appendice.

Illuminazione Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.2 dell’Appendice A all’allegato 1 del DM requisiti minimi.

Trasporto di persone e cose Rispetto dei requisiti al DM requisiti minimi.

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TABELLA 5 (Allegato art. 15.4) Scala di classificazione

Classe A4 ≤ 0,40 EPgl,nr,Lst

0,40 EPgl,nren,rif < Classe A3 ≤ 0,60 EPgl,nr,Lst

0,60 EP gl,nren,rif < Classe A2 ≤ 0,80 EPgl,nr,Lst

0,80 EP gl,nren,rif < Classe A1 ≤ 1,00 EP gl,nren,rif

1,00 EP gl,nren,rif < Classe B ≤ 1,20 EP gl,nren,rif

1,20 EP gl,nren,rif < Classe C ≤ 1,50 EP gl,nren,rif

1,50 EP gl,nren,rif < Classe D ≤ 2,00 EP gl,nren,rif

2,00 EPgl,nr,Lst < Classe E ≤ 2,60 EP gl,nren,rif

2,60 EP gl,nren,rif < Classe F ≤ 3,50 EP gl,nren,rif

Classe G > 3,50 EP gl,nren,rif

Altri indicatori presenti nell’attestato L’attestato richiede poi la compilazione obbligatoria delle raccomandazioni migliorative che vanno segnalate a seguito della valutazione economica e dei tempi di ritorno. Nell’APE sono indicate anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro. Tali informazioni sono fornite qualitativamente tramite un indicatore grafico del livello di qualità.

Il nuovo modello dell’APE (Allegato D al Decreto 6480 del 30/07/2015 attuativo della DGR 3868) Stralcio della prima pagina dell’APE con la classificazione energetica

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Prestazione energetica invernale dell’involucro edilizio EPH,nd

L’indicatore è definito a partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell’edificio di riferimento a cui si impongono le caratteristiche definite al punto 1 dell’Allegato B: EPH,nd;limite.

TABELLA 6 (Allegato art. 15.5) Indicatore della prestazione energetica invernale dell’involucro, al netto dell’efficienza degli impianti presenti

Prestazione invernale dell’involucro Qualità Indicatore

EPH,nd ≤ 1*EPH,nd,L alta

1*EPH,nd,L < EPH,nd ≤ 1,7*EPH,nd,L media

EPH,nd > 1,7*EPH,nd,L bassa

Prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio EPC,nd

L’indicatore è definito in base alla trasmittanza termica periodica YiE e all’area solare equivalente estiva per unità di superficie Asol,est/Asup Utile con riferimento ai parametri definiti al punto 2 dell’Allegato B.

TABELLA 7 (Allegato art. 15.6) Indicatore della prestazione energetica estiva dell’involucro, al netto dell’efficienza degli impianti presenti

Prestazione estiva dell’involucro Qualità Indicatore

Asol,est/Asup Utile ≤ 0,03 YiE ≤ 0,14 alta

Asol,est/Asup Utile ≤ 0,03 YiE > 0,14 media

Asol,est/Asup Utile > 0,03 YiE ≤ 0,14

Asol,est/Asup Utile > 0,03 YiE > 0,14 bassa

Nel caso della trasmittanza termica periodica si prende in considerazione il valore medio pesato in base alle superfici, con l’esclusione delle superfici verticali esposte a nord. In caso di immobili con esposizione esclusivamente a nord delle superfici verticali, la trasmittanza termica periodica è posta pari a 0,14.

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LA TARGA ENERGETICA La targa energetica è rilasciata, conformemente al modello riportato nell’Allegato E, dall’Organismo di accreditamento a valle del versamento di un contributo da parte del Soggetto certificatore e pari a euro 50,00. La targa può essere richiesta solo per singola unità immobiliare. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di richiedere la targa e di esporre la stessa in un luogo che ne garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità. La targa ha validità per tutto il periodo di idoneità dell’Attestato di prestazione energetica a cui si riferisce. Con l’introduzione del Decreto 2598 del 18 marzo 2009, la targa non riporta più il valore del fabbisogno calcolato con l’ACE, ma evidenzia semplicemente la classe d’appartenenza dell’edificio attraverso una colorazione secondo il seguente criterio:

x colore ORO per le targhe di classe A+ e A x colore ARGENTO per le targhe di classe B e C x colore BRONZO per le targhe di classe D,E,F,G

CONTROLLO DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA L’Organismo regionale di accreditamento, anche avvalendosi di soggetti esterni ai sensi dell’art. 27 comma 17 nonies della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e s.m.i. , provvede a verificare la correttezza di quanto riportato nell’Attestato di Prestazione Energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore, di cui al successivo punto 16, entro 5 anni dalla registrazione del medesimo nel Catasto Energetico Edifici Regionale. A tale scopo, l’Organismo regionale di accreditamento, potrà chiedere al Comune la relazione tecnica di cui all’ Allegato punto 4.8 (Relazione Legge 10), nonché i documenti progettuali ritenuti necessari.

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6. SCOMPUTI VOLUMETRICI E DISTANZE DAI CONFINI A livello nazionale sono previste diverse possibilità per usufruire di premi o scomputi volumetrici in fase di nuova progettazione o di interventi sull’edilizia esistente e s ritrovano nel Piano Casa e nel DLgs 115/08. Alcune Regioni hanno una regolamentazione differente che può essere alternativa a quella Nazionale, la Regione Lombardia già nel 1995 ha definito deroghe e scomputi volumetrici per interventi di riqualificazione energetica nella Legge Regionale n. 26 pubblicata nel BURL in data 24 aprile 1995: “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica.” Nel 2007 tale Legge è stata modificata dalla Legge Regionale n. 33 pubblicata nel BURL in data 29 dicembre 2007, a cui è seguita una circolare di chiarimenti approvata con decreto n.8935 del 7 agosto 2008 pubblicata nel BURL in data 29 dicembre 2007. Un’altra importante precisazione in merito alla procedura da utilizzare per verificare il rispetto dei requisiti richiesti per beneficiare di premi e/o scomputi volumetrici, è stata fornita mediante Decreto 7538 pubblicato nel BURL in data 10 agosto 2009 Nello schema seguente i passaggi significativi:

LR n. 26/1995

Art.1

(..) La presente legge si applica a: a) nuove costruzioni; b) interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le

manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie. Tali disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali; restano invariate le norme sulle distanze minime.

Art. 2 comma 1 Nuove costruzioni

I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

Art.2 comma 2 Edifici esistenti

Le norme del precedente comma si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.

Art.2 commi 3-4 Procedure e vincoli

3. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per l’ottenimento di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non

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possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi 1 e 2, salvo l’applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme. 4. Alle istanze per l’ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell’edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto.

Art.3

Le parti di volume e di copertura determinate esclusivamente dal maggior spessore di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 non vengono considerate nemmeno ai fini della l.r. 5 dicembre 1977, n. 60 e successive modificazioni.

LR n. 39/2004

Art.12

Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 è aggiunto il comma 1 bis: 1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.

Decreto 7538/2009

Punto 2

REDAZIONE DELLA RELAZIONE EX L.10/91 E DELL’ACE E VERIFICA DEI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 2. (…) Il rispetto (…) dei requisiti per usufruire del diritto allo scomputo di cui all’art. 2, comma 1 ter della l.r. 26/1995 o di altri benefici previsti dalle norme comunali deve essere verificato utilizzando la procedura di calcolo vigente al momento della presentazione della relazione ex art.28 l.10 della l.10/91.

LR n. 33/2007

Art.12 comma 1

Alla Legge regionale n. 26 /1995 (…) dopo il comma 1- bis dell’articolo 2 è inserito il seguente comma:

1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento, dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10% rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate.

Art.12 comma 2 Procedure e vincoli

E’ istituito un fondo (…) per le imprese di costruzioni che attuino interventi edilizia nel rispetto dei valori di eccellenza di cui al comma 1-ter della l.r. 26/1995.

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CHIARIMENTI SULLA LEGGE REGIONALE N. 26/1995 CON RIFERIMENTO AL DLGS 115/2008 Applicazione art. 2 comma 1-ter della l.r. 26/1995 in rapporto con l’Art. 11 del D.Lgs. 115/2008 Con Decreto della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, n. 8935 del 07/08/2008, la Regione ha voluto chiarire alcuni punti critici sull’applicazione della LR n. 26, sia per quanto riguarda le procedure che le prescrizioni da considerare. Si riporta una sintesi di quanto previsto nella circolare approvata:

1. La possibilità di scomputo introdotta dall’art. 12 della LR 33/2007 si applica dall’1 gennaio 2008 ai titoli abilitativi perfezionati dopo tale data, anche a seguito di variante del precedente titolo abilitativo, purché questo sia ancora efficace; ne deriva che, anche qualora un intervento non rientri nell’obbligo di rispettare le prescrizioni della Dgr 5018/2007, perché il relativo procedimento è stato avviato prima dell’1 gennaio 2008 (data che coincide anche con l’entrata in vigore dei limiti di prestazione energetica previsti dalla deliberazione citata), se l’avente titolo vuole avvalersi dello scomputo previsto dall’art. 2, comma 1-ter, della Lr 26/1995 deve chiedere una variante in corso d’opera, evidenziando i limiti di prestazione energetica conseguiti. 2. Qualora il progetto preveda prestazioni energetiche corrispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2 comma 1-ter della Lr 26/1995 pur senza usufruire dei relativi “benefici”, (…), la successiva volontà di avvalersi dei suddetti benefici presuppone la modifica del progetto presentato tramite la presentazione di una variante in corso d’opera, possibilità (…) preclusa qualora sia stata dichiarata l’ultimazione dei lavori. 3. (…) la possibilità di scomputo prevista dall’art. 12 della Lr 33/2007 implica che la superficie e la volumetria di riferimento su cui calcolare gli abitanti insediabili nell’edificio nuovo o ristrutturato, sia calcolata al netto dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l’involucro esterno. 4. Lo scomputo della superficie lorda di pavimento e dei volumi si riflette sulla determinazione degli oneri di urbanizzazione, essendo questi determinati, sia per gli edifici residenziali sia per gli edifici industriali, artigianali, commerciali, turistici, ecc. sulla base di misure lorde (art. 44 commi 5 e 6 della Lr 12/1995). Diversamente, lo scomputo dell’involucro esterno previsto dall’art. 12 della Lr 33/2007 non incide sulla determinazione del contributo sul costo di costruzione, essendo questo basato, di norma, sulla superficie utile (Dm 10 maggio 1977). 5. (…) lo scomputo in questione si applica ai “muri perimetrali” nonché ai solai che costituiscono "l’involucro esterno" e, pertanto, occorre fare riferimento alla parte di costruzione che confina con l’esterno o con un altro edificio, restando escluse le parti che confinano con il vano scala o altri locali non riscaldati dello stesso edificio, in quanto delimitano l’unità immobiliare, non la “costruzione”. 6. Per calcolare lo scomputo relativo agli edifici esistenti, occorre tener presente che l’art. 2, comma 3 della Lr 26/1995 non è stato modificato dall’art. 12 della Lr 33/2007 e, pertanto, le sue previsioni restano tutt’ora valide, fermo restando che lo spessore aggiunto ai muri perimetrali e ai solai non deve essere considerato come incremento volumetrico e, quindi, non riduce le eventuali possibilità di ampliamento dell’edificio.

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Diverso è il caso degli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, in quanto la volumetria del nuovo edificio potrà essere calcolata al netto dello spessore dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l’involucro esterno. 7. In relazione agli adempimenti e ai requisiti necessari per certificare la riduzione stabilita, (…) l’ammissibilità dei benefici previsti dall’art. 2, comma 1-ter della Lr 26/1995 così come di altri benefici riconosciuti dal Comune per effetto delle proprie norme regolamentari, dovrà essere verificata e confermata anche a fine lavori con la certificazione energetica. In caso di discordanza tra il fabbisogno energetico dichiarato nella relazione ex art. 28 legge 10/1991 e quello successivamente certificato, il Comune dovrà provvedere a revocare i benefici concessi e, ove ricorrano i presupposti, a sanzionare l’abuso edilizio verificatosi. In caso di interventi parziali, soggetti al rispetto dei soli limiti di trasmittanza termica, il progettista dovrà comunque dimostrare, mediante una relazione tecnica corredata da certificazioni relative ai materiali utilizzati, le prestazioni energetiche della componente costruttiva su cui si interviene. Anche in questo caso, la dichiarazione di fine lavori, sottoscritta dal progettista/direttore dei lavori, dovrà dar conto della conformità delle opere al progetto e del conseguente rispetto dei limiti di trasmittanza previsti. 8. La relazione di cui comma 4 dell’art. 2 della Lr 26/1995 comprende la relazione tecnica di cui al punto precedente (punto 7, ultimo capoverso), mentre nel caso di un intervento edilizio soggetto alla certificazione, tale relazione e` sostituita dalla relazione ex art. 28 della legge 10/1991 (redatta come da Allegato B alla Dgr 5018 e s.m.i). 9. Per quanto riguarda la compatibilità delle norme regionali citate con quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del Dlgs 115 del 30 maggio 2008, la norma regionale è prevalente in quanto introdotta da Regione Lombardia proprio con le stesse finalità dell’articolo 11 citato. Ciò rende superflua l’adozione di una nuova norma regionale in attuazione dell’art. 11, comma 4 del Dlgs 115/2008. (…) Pertanto, per quanto riguarda la deroga alle distanze minime e alle altezze massime, è legittima l’applicazione delle possibilità previste dal Dlgs 115/2008, fermo restando che la riduzione dei limiti di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica, necessari per accedere alla suddetta deroga, devono essere calcolati con riferimento alla normativa regionale (art. 12 Lr 33/2007 e Dgr 5018/2007 e s.m.i.) e la possibilità di deroga (in assenza di una diversa legge regionale) deve essere circoscritta agli spessori decurtabili in base all’art. 11 del Dlgs 115/2007

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