Sentenza sul contratto di agenzia e indennità di cessazione del rapporto
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Sentenza sul contratto di agenzia e indennità di cessazione del rapporto
Cassazione civile, Sez. Lav. , 24 Luglio 2007
Giuseppe Rotolo e Alessandra Ometti
Massima Sul tema dell’indennità in caso di cessazione
del rapporto di agenzia il giudice deve sempre applicare la norma che assicuri all’agente, a seconda del rapporto concluso, il risultato migliore. Ne consegue, pertanto, che l’indennità contemplata rappresenta per l’agente un trattamento minimo garantito.
Art.1751c.c. All’atto della cessazione del rapporto, il proponente è tenuto a corrispondere
all’agente un’indennità
Cosa dice il Codice Civile
Condizioni che devono verificarsi per l’ottenimento dell’indennità:
1) L’agente ha procurato nuovi clienti al proponente ed ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il proponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
2) Il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la perdita delle provvigioni da parte dell’agente.
I Soggetti
Agente Può essere una persona fisica o una società e assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un’altra parte, verso una retribuzione, la conclusione di contratti.
Proponente E’ il datore di lavoro dell’agente.
Il Fatto
Un agente di commercio a seguito del recesso del proponente, ha chiesto a quest’ultimo il pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto.
Riepilogo
Agente Proponente
Fine rapporto
Richiesta indennità
NormativeArt. 1751c.c. in base ai vantaggi che l’agente ha fornito al suo proponente
La Sentenza
La Suprema Corte ha affermato che l’indennità contemplata dagli accordi economici collettivi rappresenta per l’agente un trattamento minimo garantito.