Sentenza n. 8720/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. … · pagina 2 di 13 INTESA SANPAOLO s.p.a., in...

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pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott.ssa Letizia Ferrari Da Grado giud. dott. Claudio Marangoni giud. rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 87927 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 vertente TRA BEST OFFICE s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; Adriana Carolina RUGIERO; elett. dom.te in Milano, via Chiossetto 7, presso lo studio del procuratore avv. Monica NILSSON che le rappresenta e difende; - attrici - E Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e Sentenza n. 8720/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 87927/2012 Repert. n. 7503/2015 del 15/07/2015 http://bit.ly/1oF3599

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi pres.

dott.ssa Letizia Ferrari Da Grado giud.

dott. Claudio Marangoni giud. rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 87927 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012

vertente

TRA

BEST OFFICE s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;

Adriana Carolina RUGIERO;

elett. dom.te in Milano, via Chiossetto 7, presso lo studio del procuratore avv. Monica NILSSON che le

rappresenta e difende;

- attrici -

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INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. dom.ta in Milano, corso Italia 8, presso lo studio dei procuratori avv. Valerio TAVORMINA e

avv. Miriam BOSURGI che la rappresentano e difendono;

- convenuta –

OGGETTO: diritto bancario e antitrust.

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni dell’18.2.2015 i procuratori delle parti così

concludevano:

per l’attrice (dall’atto di citazione): ”1) Nel merito, in via principale, relativamente al rapporto di

finanziamento:

1.A) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del rapporto di

finanziamento intercorso tra le parti e di ogni suo effetto, per i motivi tutti di cui in narrativa, in

particolare per violazione della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 e delle norme di cui al d. lgs. n. 385 del

1° Settembre 1993 ed anche ove occorra per vizio del consenso, e per l'effetto ripristinare la situazione

quo ante alla sua conclusione, con declaratoria di insussistenza anche relativamente alla garanzia

fideiussoria e con condanna della Banca alla ripetizione di quanto corrisposto, oltre gli interessi al tasso

legale da ogni singolo addebito alla restituzione e con rivalutazione monetaria nella qualità della

società attrice di società commerciale, la quale avrebbe potuto utilizzare le somme in alternativo modo;

in via subordinata alla lettera 1.A):

1.B) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti di cui in narrativa ed in particolare per violazione della

Legge 10 ottobre 1990 n. 287, delle norme di cui al d. lgs. N. 385 del 1° Settembre 1993 ed altresì ove

occorra per vizio del consenso, la nullità e/o l'annullamento di ogni clausola relativa al rapporto di

finanziamento, illegittima e/o comunque viziata, ed in particolare di quella che preveda l'applicazione

di un tasso di interesse non determinato o comunque determinato in base ad elementi esterni e per

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l’effetto dichiararsi l'applicabilità di nessun tasso, oppure del tasso legale di interesse in sostituzione del

tasso in contratto, con verifica contestuale del superamento del tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996,

considerandosi ogni e qualsivoglia voce di spesa e/o di interesse pure moratorio applicata dalla banca

in rapporto ed in tale ipotesi accertarsi e dichiararsi comunque che non è dovuto alcun tasso di interesse

anche ai sensi dell'art. 1815 c.c.;

1.C) Accertarsi e dichiararsi anche la non debenza della capitalizzazione degli interessi dovuti dalla

debitrice, dichiarando che nessuna capitalizzazione è dovuta per l’intero rapporto contrattuale;

1.D) Accertarsi comunque le esatte risultanze del rapporto di finanziamento intercorso senza alcun

tasso di interesse, o in subordine con l'applicazione del tasso legale, e senza alcuna capitalizzazione e

spesa non autorizzata e per l'effetto dichiararsi la somma risultante a debito e/o credito degli attori,

condannando la Banca alla ripetizione di quanto corrisposto in eccedenza oltre agli interessi al tasso

legale da ogni singolo addebito alla restituzione e con rivalutazione monetaria nella qualità della

società attrice di società commerciale la quale avrebbe potuto utilizzare le somme in alternativo modo;

2) Ancora nel merito in via principale, relativamente ai rapporti di conto corrente:

- Accertarsi e dichiararsi l'inefficacia delle modifiche sfavorevoli per la cliente intervenute dall'inizio di

ogni rapporto oggetto del giudizio, dei tassi di interesse, delle commissioni e delle spese, non

preventivamente comunicate alla società correntista ai sensi dell'art. 118 d. lgs. 385/93;

- Accertarsi e dichiararsi in ogni caso !a nullità della clausola del contratto che prevede la applicazione

di tassi di interesse non determinati o comunque determinati in base ad elementi esterni al contratto, ed

in ogni caso accertarsi e dichiararsi la invalidità dei tassi di interesse applicati dalla Banca e la non

debenza dei relativi addebiti per tutti i motivi portati in narrativa e per quanto risulterà in corso di

giudizio;

- Accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola del contratto che prevede la capitalizzazione periodica

degli interessi, ed accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme addebitate a titolo di periodica

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capitalizzazione per tutta la durata dei rapporti oggetto del giudizio, per tutti i motivi portati in

narrativa e per quanto risulterà in corso di giudizio;

- Accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola contrattuale che prevede l'applicazione di

commissioni, anche di massimo scoperto e comunque accertarsi e dichiararsi la non debenza delle

somme addebitate a titolo di commissioni, per i motivi portati in narrativa e per quanto risulterà in

corso di giudizio;

- Accertarsi e dichiararsi la illegittimità e la non debenza degli addebiti di spese anche di chiusura

infrannuale e/o annuale, per i motivi portati in narrativa e per quanto risulterà in corso di giudizio;

- Accertarsi e dichiararsi l'applicazione di valuta d'uso fittizia alle operazioni svolte in relazione ad ogni

rapporto intrattenuto ed annullare tali operazioni, facendo retroagire la data di valuta a quella di

effettiva immissione delle somme relative in rapporto di conto corrente, per i motivi portati in narrativa

e per quanto risulterà in corso di giudizio;

- Accertarsi Ie esatte risultanze contabili di ogni rapporto oggetto del giudizio, dall’inizio del medesimo

sino alla attualità, senza alcuna capitalizzazione degli interessi e commissioni od altra spesa o diritto,

con la corretta data di valuta nelle operazioni eseguite, con applicazione agli interessi passivi ed attivi

del tasso legale, o eventualmente di nessun tasso, in sostituzione di quello applicato dalla convenuta

Banca e senza considerare le variazioni sfavorevoli di tassi, commissioni e spese facendo retroagire la

data di valuta a quella di effettiva immissione delle somme relative in rapporto di conto corrente,

condannando parte convenuta al pagamento delle somme corrisposte in eccedenza a quanto dovuto e

per tutti i motivi portati, con maturazione degli interessi a credito della cliente dalla data di ogni singolo

addebito sino all'effettivo soddisfo e rivalutazíone monetaria e comunque dichiararsi la non debenza da

parte degli attori degli importi eventualmente accertati a debito;

in ogni caso:

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- Verificata l’effettiva esistenza della lettera fìdeiussoria, altrimenti nulla dovendo la garante, accertarsi

la nullità della fideiussione prestata a garanzia della società attrice, per i motivi tutti di cui in narrativa e

comunque la non debenza degli interessi in particolare moratori in capo al fideiussore nonché di ogni

spesa ed onere applicati alla garantita;

- Condannarsi comunque anche ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c. parte convenuta alla ripetizione di

tutte le somme accertate quali corrisposte in eccedenza per ogni rapporto di cui è causa, con

maturazione degli interessi a credito della cliente dalla data di ogni singolo addebito sino all'effettivo

soddisfo e rivalutazione monetaria;

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

per la convenuta: “a) preliminarmente, confermare la competenza della sezione specializzata in materia

di impresa presso il Tribunale di Milano;

b) nel merito, rigettare ogni domanda svolta dagli attori nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. in quanto

inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto per tutte le eccezioni e difese svolte in atti

da Intesa Sanpaolo s.p.a.;

c) sempre nel merito, in via riconvenzionale, previa ogni opportuna declaratoria o pronuncia in ordine

alla risoluzione per inadempimento della mutuataria e/o decadenza dal beneficio del termine in

relazione al finanziamento n. 0135061843054 del 31 ottobre 2012 concesso dalla Banca, condannare

l'attrice Best Office s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché 1'attrice sig.ra

Adriana Carolina Rugiero, in solido tra loro per le ragioni ed i titoli e secondo le quantificazioni

illustrate in atti da lntesa Sanpaolo s.p.a., a pagare ad Intesa Sanpaolo s.p.a. la somma di complessivi

euro 834.255,79 (limitata ad euro 650.000,00 oltre interessi moratori quanto alla garante sig.ra Adriana

Carolina Rugiero) secondo la quantificazione svolta in atti, oltre accessori e spese ed interessi maturati

e maturandi nella misura convenzionale e di mora pattuita nei relativi titoli e dalle relative scadenze

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fino al saldo (in subordine quanto al finanziamento n. 0735061843054, nella denegata ipotesi di sua

ritenuta nullità, anche a titolo di ripetizione di indebito e accessori, come illustrato in atti);

in via istruttoria, confermare il rigetto e comunque rigettare qualsivoglia avversa istanza istruttoria in

quanto esplorativa, inammissibile ed irrilevante;

sempre in via istruttoria all'occorrenza, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'avversa

contestazione (tardiva, e comunque generica ed inammissibile) in ordine alla mancata ricezione delle

comunicazioni di modifica unilaterale, e sempre che non si ritenga già dimostrata aliunde

l’infondatezza e comunque l'irrilevanza di tale contestazione, ammettere prova per testi sui seguenti

capitoli di prova e con i testi di seguito indicati:

1) vero che per tutto il corso dei rapporti con la Best Office s.p.a. dal febbraio 2010 in avanti la banca

Intesa Sanpaolo s.p.a. ha sempre provveduto a trasmettere alla predetta cliente gli estratti conto

periodici, i documenti di sintesi e gli avvisi e le comunicazioni anche di modifica unilaterale delle

condizioni (ivi compreso quanto prodotto sub docc. 8, 16, 11, 18, 32 e 39 nel fascicolo di parte

convenuta Intesa Sanpaolo s.p.a., documenti tutti che si rammostrano al teste) all'indirizzo della cliente

da questa comunicato alla banca;

2) vero che gli invii di cui al cap. 1 che precede sono stati effettuati dalla banca Intesa Sanpaolo s.p.a. a

livello centralizzato ed anche tramite il ricorso a processi di spedizione con tracciatura del recapito

nonché a mezzo del servizio di rendicontazione on line di cui al servizio Links e, a partire dal 6 marzo

2012, di cui al contratto di remote banking "InBiz" prodotto quale doc. 40 nel fascicolo di parte

convenuta Intesa Sanpaolo s.p.a. che si rammostra al teste;

3) vero che le comunicazioni di cui ai docc. 32 e 39 del fascicolo di parte convenuta Intesa Sanpaolo

s.p.a., che si rammostrano al teste, sono state inviate da Intesa Sanpaolo s.p.a. a Best Office s.p.a. a

mezzo del servizio di rendicontazione on line di cui al contratto prodotto quale doc. 40 nel fascicolo di

parte convenuta Intesa Sanpaolo s.p.a. che si rammostra al teste, e in particolare ai sensi dell'art. 12 del

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predetto contratto dette comunicazioni sono state rese disponibili rispettivamente in data 13 luglio 2012

e 15 gennaio 2013 nell'area del Portale Internet “Inbiz" riservata alla cliente Best Office;

si indica come teste sui capitoli di prova che precedono il dott. Francesco Mauriello, domiciliato presso

la Direzione Centrale Acquisti di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. in Corso Savona n. 58 10024

Monca1ieri.”

FATTO E DIRITTO

1. La parte attrice ha chiesto in via principale di dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento n.

0735061843054 concluso dalle parti in data 31.10.2012 (doc. 1 parte attrice). La nullità andrebbe

dichiarata quanto meno con riguardo alla clausola relativa alla pattuizione del tasso di interesse.

In virtù di tale accordo Best Office s.p.a. ha ricevuto a titolo di mutuo l’importo di Euro 500.000,00 che

si è impegnata a restituire alla Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. in n. 36 rate mensili con applicazione di

interesse variabile.

Le condizioni economiche di accompagnamento al contratto, prevedono un “tasso di interesse

variabile, determinato in misura nominale annua della somma di: 1) una quota fissa pari al 4.50%; 2)

una quota variabile pari al tasso lettera EURIBOR a un mese, base 360”.

Il primo motivo di nullità del contratto, o quanto meno della clausola relativa alla pattuizione del tasso

di interesse, andrebbe ravvisato in base ad una asserita violazione della norme antitrust riguardo alla

determinazione del tasso Euribor.

Il richiamo a tale ipotesi di illecito (art. 2 L. 287/90) ha determinato la competenza funzionale di questa

Sezione specializzata in materia di impresa (Sezione A) in ragione della competenza ormai esclusiva ad

essa assegnata dall'art. 3 del D.Lgs. 168/03, come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 1/12 per

tutti gli illeciti antitrust, siano essi di estensione comunitaria che fondati sulla legislazione nazionale.

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L’Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali

banche europee. Si tratta, dunque, di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di

interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell’eurozona.

La parte attrice sulla base di alcune fonti giornalistiche ha sostenuto che la determinazione di detto

tasso di interesse è il prodotto di un’intesa interbancaria da ritenersi illecita ai sensi dell’art. 2 L.

287/90. In particolare, le 45 banche di riferimento non comunicherebbero in maniera libera il tasso di

interesse che sono disponibili a praticare nelle transazioni finanziarie, ma, al contrario, si

accorderebbero nel riferire all’ Agenzia incaricata del calcolo parametri oggetto di intervenuti accordi.

La media aritmetica, pertanto, sarebbe calcolata su dati manipolati e non determinati in un modo

concorrenziale, con conseguente violazione della norma antitrust.

Sul piano giuridico, si profilerebbero gli estremi per l'applicazione dell'art. 2 della L. 187/1990 secondo

cui “sono vietate le intese fra imprese che hanno ad oggetto o quale effetto quello di impedire,

restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte

rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di

acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, con conseguente nullità dell’intesa.

Ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti necessari per confermare l’ipotesi di illecito così

prospettata dalle parti attrici.

Innanzitutto, giova ricordare che l'onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne

assume l'esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia

stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza

sul mercato (AGCM), potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (v.

Cass. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. 5941/11, Cass. 5942/11, Cass. 7039/12).

Ebbene, nel caso di specie non si può ritenere che l'onere della prova sia stato soddisfatto attraverso

una mera allegazione di notizie divulgate a mezzo stampa.

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Gli elaborati giornalistici, infatti, non suffragano di per se stessi l'esistenza di un’intesa illecita ma

riferiscono solo dell'avvio di una indagine su un cartello bancario che opererebbe nella comunicazioni

di tassi di interesse concordati, sulla cui base viene calcolato l'Euribor. Tali articoli peraltro non

riportano nemmeno l'esito dell'indagine avviata, né le parti attrici hanno dedotto alcunchè circa gli

eventuali esiti di tali indagini preliminari, sicchè appare evidente come sulla base di tali esili

informazioni non sia possibile ritenere comprovata la pratica anticoncorrenziale contestata da parte

delle banche di riferimento. Peraltro, le informazioni riportate non risultano di fatto riferibili ad un

determinato periodo temporale, non potendosi pertanto operare neppure un riscontro circa una

eventuale astratta incidenza di tale asserito cartello sul contratto di finanziamento oggetto di causa.

Da un'informazione così genericamente tratteggiata, in definitiva, non si può inferire alcuna prova

obiettiva che il tasso Euribor sia di per sé calcolato su dati manipolati da un cartello bancario e che

pertanto sia stata posta in essere un'intesa ostativa alla libera concorrenza.

Peraltro l'indagine assunta a sostegno della tesi di parte attrice non vedrebbe nemmeno coinvolta nel

presunto cartello anche Intesa Sanpaolo s.p.a..

Quand'anche fosse dimostrato che il tasso Euribor sia stato elaborato sulla base di un’intesa

anticoncorrenziale, in ogni caso graverebbe su parte attrice anche l’ulteriore prova che l’odierna

convenuta sia stata effettivamente partecipe di tale ipotetica intesa.

2. La nullità degli interessi dedotti nel contratto di finanziamento è stata altresì prospettata sotto il

profilo della determinatezza e della conoscibilità del tasso Euribor: ne consegue – secondo le parti

attrici - che l'operazione di finanziamento dovrebbe riqualificarsi a titolo gratuito o al più dovrebbe

essere regolata ai sensi dell' art. 1284 c.c., secondo cui trovano applicazione gli interessi in misura

legale.

Anche tale eccezione di nullità non è fondata.

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Repert. n. 7503/2015 del 15/07/2015

http://bit.ly/1oF3599

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Come ricordato nel precedente paragrafo, le condizioni economiche del contratto individuano in

maniera puntuale il tasso di interesse corrispettivo facendo riferimento al “tasso di interesse variabile,

determinato in misura nominale annua della somma di: 1) una quota fissa pari al 4.50%; 2) una quota

variabile pari al tasso lettera EURIBOR a un mese, base 360”.

L’ampia diffusione del tasso Euribor, la sue modalità di determinazione, espressamente richiamate

all'art. 4 del contratto di finanziamento, e la sua conoscibilità comportano che il tasso possa

considerarsi determinato al momento della conclusione dell'accordo. Va altresì osservato che l'esplicita

previsione del tasso Euribor rispetta il requisito della forma scritta, prevista dall’art. 1284 c.c. per gli

interessi ultra legali.

Sempre sotto questo profilo, la parte attrice ha poi domandato l’annullamento del contratto di

finanziamento per vizio del consenso, deducendo la complessità dei calcoli matematici richiesti per

comprendere l’effettivo costo dell'operazione.

Tale circostanza è stata riportata in modo del tutto generico e, anche ove sussistente, non può ritenersi

integrante un vizio della volontà rilevante ex art. 1425 c.c., tale da poter quindi giustificare

l'annullamento del contratto.

D’altra parte il carattere di determinabilità deve ritenersi pertinente all’indicazione del tasso variabile di

riferimento e non agli importi delle singole rate a scadere la cui variabilità è evidentemente connaturata

alla stessa tipologia dello specifico tasso prescelto e concordato.

3. Parimenti infondata è la doglianza circa l’illecita applicazione da parte dell’istituto di credito di

interessi anatocistici in relazione al contratto di finanziamento.

Gli interessi corrispettivi al momento della scadenza della rata diventano, infatti, parte del capitale e

sulla rata così rideterminata - capitale più interessi corrispettivi - si applicano gli interessi moratori, in

conformità a quanto disposto dall’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, emanata in attuazione dell’art.

120 TUB nel testo applicabile al rapporto in questione ratione temporis.

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Repert. n. 7503/2015 del 15/07/2015

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Dunque, non si profila nel caso di specie alcuna applicazione di interessi di natura anatocistica.

4. L’asserita applicazione di interessi anatocistici è infondata anche con riguardo agli invocati rapporti

di conto corrente, di cui peraltro non viene fatto alcun specifico riferimento da parte delle attrici.

Quanto alla corretta applicazione della parti della periodicità della capitalizzazione degli interessi

attivi/passivi, appare del tutto evidente come in realtà parte attrice alleghi una mera ipotesi, tanto da

richiedere di accertare “se la Banca abbia utilizzato tassi effettivi superiori rispetto a quelli nominali

per gli interessi passivi, ed abbia invece utilizzato la medesima percentuale per gli interessi attivi”.

Palese è l’intento puramente esplorativo di tale richiesta, in assenza di alcun fatto determinato sul quale

detta ipotesi possa ritenersi effettivamente fondata.

Né può trovare accoglimento la doglianza di esercizio illegittimo da parte della Banca della disciplina

dello ius variandi regolato dall’art. 118 TUB, non essendo state indicate le specifiche condizioni

contrattuali che sarebbero state oggetto di variazione unilaterale della Banca.

Del tutto generica è anche la doglianza relativa alle valute applicate dalla Banca, in relazione alla quale

le parti attrici non hanno contestato alcuna specifica operazione attuata dall'istituto di credito

convenuto.

5. Le attrici hanno, poi, sollevato un'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto della

fideiussione rilasciata in data 23.3.2010 da Rugiero Adriana Carolina a garanzia delle operazioni

bancarie poste in essere da Best Office s.p.a. nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo s.p..a..

Grazie alla produzione di parte convenuta di tale contratto e della relativa integrazione (cfr. docc. 9 –

10), può apprezzarsi come l'oggetto della garanzia prestata dalla Rugiero sia invece ben determinato.

Da una disamina dell'accordo si evince, infatti, come il soggetto garante abbia assunto verso la Banca

un'obbligazione di pagamento nei limiti di Euro 299.000,00 - valore aumentato in un secondo momento

a Euro 650.000,00 – per qualsiasi obbligazione di pagamento gravante sul debitore principale nei

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confronti dell'istituto di credito posta in essere nell’ambito dell’attività imprenditoriale di Best Office

s.p.a.

Tale previsione negoziale risulta determinata e, comunque, determinabile, avendo le parti stabilito sia

la fissazione di un importo massimo, per il quale il soggetto garante si è impegnato, sia un criterio per

relationem, che delimita il perimetro della portata degli obblighi di pagamento del fideiussore alle

obbligazioni di pagamento del debitore principale verso l'istituto di credito (cfr. Cass. 6414/1998).

L'eccezione di nullità va quindi reputata priva di fondamento.

Sempre in relazione al contratto di garanzia si deve ritenere infondata la pretesa di non pagare gli

interessi moratori. Si rileva, sul punto, che nel contratto di garanzia è espressamente convenuta una

specifica clausola in merito alla debenza da parte della garante degli interessi moratori nella stessa

misura ed alle stesse condizioni previste a carico della debitrice principale (art. 7 del contratto di

fideiussione, doc. 9 conv.).

6. Attesa l’infondatezza di parte delle domande di parte attrice e l’indeterminatezza delle restanti così

delineate non vi è necessità di disporre alcuna Ctu tecnico contabile.

Va altresì rigettata la domanda di ordine di esibizione degli estratti conto dall'inizio del rapporto

contrattuale fino all'attualità, non essendosi parte attrice neppure premurata di indicare a quali rapporti

di conto corrente siano da riferire gli estratti conto richiesti. Peraltro, tale documentazione è nella

disponibilità del correntista, il quale in base all'art. 119 TUB può chiederne copia alla Banca. Ne deriva

che all'esibizione per ordine del giudice può procedersi solo a fronte di un infruttuoso esperimento

dell'iniziativa stragiudiziale, nel caso di specie non sussistente.

7. La parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento

dell'importo di Euro 834.255,79, di cui Euro 321.724,56 in relazione ai fidi revocati ed allo scoperto di

conto corrente n. 1000/467 ed Euro 512.531,23 in relazione al finanziamento n. 0735061843054 (docc.

3 – 6, 7, 8).

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Tale credito è contabilizzato dalla Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. al 30.6.2013 e in relazione ad esso parte

attrice non ha svolto eccezioni diverse rispetto a quelle sopra affrontate e disattese.

La domanda riconvenzionale di condanna al pagamento deve, pertanto, essere accolta per l'ammontare

complessivo di Euro 834.255,79, oltre interessi di mora convenzionali dal 1.7.2013.

In forza della fideiussione stipulata in data 23.3.2010 e incrementata in data 30.3.2011, (doc. 9 e 10

convenuta) la garante Adriana Carolina RUGIERO è obbligata in solido con il debitore principale fino

all'importo di Euro 650.000,00.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte attrice

nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) respinge le domande avanzate dalle attrici BEST OFFICE s.p.a. e Adriana Carolina RUGIERO nei

confronti della convenuta INTESA SANPAOLO s.p.a. con atto di citazione del 12.12.2012;

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta, condanna in solido fra

loro BEST OFFICE s.p.a. e Adriana Carolina RUGIERO – quest’ultima nei limiti dell’importo di Euro

650.000,00 oltre interessi moratori - a pagare a INTESA SANPAOLO s.p.a. la somma di Euro

834.255,79, oltre interessi moratori convenzionali a decorrere dal 1.7.2013;

3) condanna le parti attrici in solido fra loro al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte

convenuta, liquidate nella misura di Euro 23.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario ed

oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 maggio 2015.

Il Giudice est. Il Presidente

Claudio Marangoni Marina Tavassi

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