Sentenza n. 8720/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. … · pagina 2 di 13 INTESA SANPAOLO s.p.a., in...
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi pres.
dott.ssa Letizia Ferrari Da Grado giud.
dott. Claudio Marangoni giud. rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 87927 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012
vertente
TRA
BEST OFFICE s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;
Adriana Carolina RUGIERO;
elett. dom.te in Milano, via Chiossetto 7, presso lo studio del procuratore avv. Monica NILSSON che le
rappresenta e difende;
- attrici -
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INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, corso Italia 8, presso lo studio dei procuratori avv. Valerio TAVORMINA e
avv. Miriam BOSURGI che la rappresentano e difendono;
- convenuta –
OGGETTO: diritto bancario e antitrust.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni dell’18.2.2015 i procuratori delle parti così
concludevano:
per l’attrice (dall’atto di citazione): ”1) Nel merito, in via principale, relativamente al rapporto di
finanziamento:
1.A) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del rapporto di
finanziamento intercorso tra le parti e di ogni suo effetto, per i motivi tutti di cui in narrativa, in
particolare per violazione della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 e delle norme di cui al d. lgs. n. 385 del
1° Settembre 1993 ed anche ove occorra per vizio del consenso, e per l'effetto ripristinare la situazione
quo ante alla sua conclusione, con declaratoria di insussistenza anche relativamente alla garanzia
fideiussoria e con condanna della Banca alla ripetizione di quanto corrisposto, oltre gli interessi al tasso
legale da ogni singolo addebito alla restituzione e con rivalutazione monetaria nella qualità della
società attrice di società commerciale, la quale avrebbe potuto utilizzare le somme in alternativo modo;
in via subordinata alla lettera 1.A):
1.B) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti di cui in narrativa ed in particolare per violazione della
Legge 10 ottobre 1990 n. 287, delle norme di cui al d. lgs. N. 385 del 1° Settembre 1993 ed altresì ove
occorra per vizio del consenso, la nullità e/o l'annullamento di ogni clausola relativa al rapporto di
finanziamento, illegittima e/o comunque viziata, ed in particolare di quella che preveda l'applicazione
di un tasso di interesse non determinato o comunque determinato in base ad elementi esterni e per
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Repert. n. 7503/2015 del 15/07/2015
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l’effetto dichiararsi l'applicabilità di nessun tasso, oppure del tasso legale di interesse in sostituzione del
tasso in contratto, con verifica contestuale del superamento del tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996,
considerandosi ogni e qualsivoglia voce di spesa e/o di interesse pure moratorio applicata dalla banca
in rapporto ed in tale ipotesi accertarsi e dichiararsi comunque che non è dovuto alcun tasso di interesse
anche ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
1.C) Accertarsi e dichiararsi anche la non debenza della capitalizzazione degli interessi dovuti dalla
debitrice, dichiarando che nessuna capitalizzazione è dovuta per l’intero rapporto contrattuale;
1.D) Accertarsi comunque le esatte risultanze del rapporto di finanziamento intercorso senza alcun
tasso di interesse, o in subordine con l'applicazione del tasso legale, e senza alcuna capitalizzazione e
spesa non autorizzata e per l'effetto dichiararsi la somma risultante a debito e/o credito degli attori,
condannando la Banca alla ripetizione di quanto corrisposto in eccedenza oltre agli interessi al tasso
legale da ogni singolo addebito alla restituzione e con rivalutazione monetaria nella qualità della
società attrice di società commerciale la quale avrebbe potuto utilizzare le somme in alternativo modo;
2) Ancora nel merito in via principale, relativamente ai rapporti di conto corrente:
- Accertarsi e dichiararsi l'inefficacia delle modifiche sfavorevoli per la cliente intervenute dall'inizio di
ogni rapporto oggetto del giudizio, dei tassi di interesse, delle commissioni e delle spese, non
preventivamente comunicate alla società correntista ai sensi dell'art. 118 d. lgs. 385/93;
- Accertarsi e dichiararsi in ogni caso !a nullità della clausola del contratto che prevede la applicazione
di tassi di interesse non determinati o comunque determinati in base ad elementi esterni al contratto, ed
in ogni caso accertarsi e dichiararsi la invalidità dei tassi di interesse applicati dalla Banca e la non
debenza dei relativi addebiti per tutti i motivi portati in narrativa e per quanto risulterà in corso di
giudizio;
- Accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola del contratto che prevede la capitalizzazione periodica
degli interessi, ed accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme addebitate a titolo di periodica
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Sentenza n. 8720/2015 pubbl. il 15/07/2015RG n. 87927/2012
Repert. n. 7503/2015 del 15/07/2015
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capitalizzazione per tutta la durata dei rapporti oggetto del giudizio, per tutti i motivi portati in
narrativa e per quanto risulterà in corso di giudizio;
- Accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola contrattuale che prevede l'applicazione di
commissioni, anche di massimo scoperto e comunque accertarsi e dichiararsi la non debenza delle
somme addebitate a titolo di commissioni, per i motivi portati in narrativa e per quanto risulterà in
corso di giudizio;
- Accertarsi e dichiararsi la illegittimità e la non debenza degli addebiti di spese anche di chiusura
infrannuale e/o annuale, per i motivi portati in narrativa e per quanto risulterà in corso di giudizio;
- Accertarsi e dichiararsi l'applicazione di valuta d'uso fittizia alle operazioni svolte in relazione ad ogni
rapporto intrattenuto ed annullare tali operazioni, facendo retroagire la data di valuta a quella di
effettiva immissione delle somme relative in rapporto di conto corrente, per i motivi portati in narrativa
e per quanto risulterà in corso di giudizio;
- Accertarsi Ie esatte risultanze contabili di ogni rapporto oggetto del giudizio, dall’inizio del medesimo
sino alla attualità, senza alcuna capitalizzazione degli interessi e commissioni od altra spesa o diritto,
con la corretta data di valuta nelle operazioni eseguite, con applicazione agli interessi passivi ed attivi
del tasso legale, o eventualmente di nessun tasso, in sostituzione di quello applicato dalla convenuta
Banca e senza considerare le variazioni sfavorevoli di tassi, commissioni e spese facendo retroagire la
data di valuta a quella di effettiva immissione delle somme relative in rapporto di conto corrente,
condannando parte convenuta al pagamento delle somme corrisposte in eccedenza a quanto dovuto e
per tutti i motivi portati, con maturazione degli interessi a credito della cliente dalla data di ogni singolo
addebito sino all'effettivo soddisfo e rivalutazíone monetaria e comunque dichiararsi la non debenza da
parte degli attori degli importi eventualmente accertati a debito;
in ogni caso:
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- Verificata l’effettiva esistenza della lettera fìdeiussoria, altrimenti nulla dovendo la garante, accertarsi
la nullità della fideiussione prestata a garanzia della società attrice, per i motivi tutti di cui in narrativa e
comunque la non debenza degli interessi in particolare moratori in capo al fideiussore nonché di ogni
spesa ed onere applicati alla garantita;
- Condannarsi comunque anche ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c. parte convenuta alla ripetizione di
tutte le somme accertate quali corrisposte in eccedenza per ogni rapporto di cui è causa, con
maturazione degli interessi a credito della cliente dalla data di ogni singolo addebito sino all'effettivo
soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
per la convenuta: “a) preliminarmente, confermare la competenza della sezione specializzata in materia
di impresa presso il Tribunale di Milano;
b) nel merito, rigettare ogni domanda svolta dagli attori nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. in quanto
inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto per tutte le eccezioni e difese svolte in atti
da Intesa Sanpaolo s.p.a.;
c) sempre nel merito, in via riconvenzionale, previa ogni opportuna declaratoria o pronuncia in ordine
alla risoluzione per inadempimento della mutuataria e/o decadenza dal beneficio del termine in
relazione al finanziamento n. 0135061843054 del 31 ottobre 2012 concesso dalla Banca, condannare
l'attrice Best Office s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché 1'attrice sig.ra
Adriana Carolina Rugiero, in solido tra loro per le ragioni ed i titoli e secondo le quantificazioni
illustrate in atti da lntesa Sanpaolo s.p.a., a pagare ad Intesa Sanpaolo s.p.a. la somma di complessivi
euro 834.255,79 (limitata ad euro 650.000,00 oltre interessi moratori quanto alla garante sig.ra Adriana
Carolina Rugiero) secondo la quantificazione svolta in atti, oltre accessori e spese ed interessi maturati
e maturandi nella misura convenzionale e di mora pattuita nei relativi titoli e dalle relative scadenze
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fino al saldo (in subordine quanto al finanziamento n. 0735061843054, nella denegata ipotesi di sua
ritenuta nullità, anche a titolo di ripetizione di indebito e accessori, come illustrato in atti);
in via istruttoria, confermare il rigetto e comunque rigettare qualsivoglia avversa istanza istruttoria in
quanto esplorativa, inammissibile ed irrilevante;
sempre in via istruttoria all'occorrenza, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'avversa
contestazione (tardiva, e comunque generica ed inammissibile) in ordine alla mancata ricezione delle
comunicazioni di modifica unilaterale, e sempre che non si ritenga già dimostrata aliunde
l’infondatezza e comunque l'irrilevanza di tale contestazione, ammettere prova per testi sui seguenti
capitoli di prova e con i testi di seguito indicati:
1) vero che per tutto il corso dei rapporti con la Best Office s.p.a. dal febbraio 2010 in avanti la banca
Intesa Sanpaolo s.p.a. ha sempre provveduto a trasmettere alla predetta cliente gli estratti conto
periodici, i documenti di sintesi e gli avvisi e le comunicazioni anche di modifica unilaterale delle
condizioni (ivi compreso quanto prodotto sub docc. 8, 16, 11, 18, 32 e 39 nel fascicolo di parte
convenuta Intesa Sanpaolo s.p.a., documenti tutti che si rammostrano al teste) all'indirizzo della cliente
da questa comunicato alla banca;
2) vero che gli invii di cui al cap. 1 che precede sono stati effettuati dalla banca Intesa Sanpaolo s.p.a. a
livello centralizzato ed anche tramite il ricorso a processi di spedizione con tracciatura del recapito
nonché a mezzo del servizio di rendicontazione on line di cui al servizio Links e, a partire dal 6 marzo
2012, di cui al contratto di remote banking "InBiz" prodotto quale doc. 40 nel fascicolo di parte
convenuta Intesa Sanpaolo s.p.a. che si rammostra al teste;
3) vero che le comunicazioni di cui ai docc. 32 e 39 del fascicolo di parte convenuta Intesa Sanpaolo
s.p.a., che si rammostrano al teste, sono state inviate da Intesa Sanpaolo s.p.a. a Best Office s.p.a. a
mezzo del servizio di rendicontazione on line di cui al contratto prodotto quale doc. 40 nel fascicolo di
parte convenuta Intesa Sanpaolo s.p.a. che si rammostra al teste, e in particolare ai sensi dell'art. 12 del
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Sentenza n. 8720/2015 pubbl. il 15/07/2015RG n. 87927/2012
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predetto contratto dette comunicazioni sono state rese disponibili rispettivamente in data 13 luglio 2012
e 15 gennaio 2013 nell'area del Portale Internet “Inbiz" riservata alla cliente Best Office;
si indica come teste sui capitoli di prova che precedono il dott. Francesco Mauriello, domiciliato presso
la Direzione Centrale Acquisti di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. in Corso Savona n. 58 10024
Monca1ieri.”
FATTO E DIRITTO
1. La parte attrice ha chiesto in via principale di dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento n.
0735061843054 concluso dalle parti in data 31.10.2012 (doc. 1 parte attrice). La nullità andrebbe
dichiarata quanto meno con riguardo alla clausola relativa alla pattuizione del tasso di interesse.
In virtù di tale accordo Best Office s.p.a. ha ricevuto a titolo di mutuo l’importo di Euro 500.000,00 che
si è impegnata a restituire alla Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. in n. 36 rate mensili con applicazione di
interesse variabile.
Le condizioni economiche di accompagnamento al contratto, prevedono un “tasso di interesse
variabile, determinato in misura nominale annua della somma di: 1) una quota fissa pari al 4.50%; 2)
una quota variabile pari al tasso lettera EURIBOR a un mese, base 360”.
Il primo motivo di nullità del contratto, o quanto meno della clausola relativa alla pattuizione del tasso
di interesse, andrebbe ravvisato in base ad una asserita violazione della norme antitrust riguardo alla
determinazione del tasso Euribor.
Il richiamo a tale ipotesi di illecito (art. 2 L. 287/90) ha determinato la competenza funzionale di questa
Sezione specializzata in materia di impresa (Sezione A) in ragione della competenza ormai esclusiva ad
essa assegnata dall'art. 3 del D.Lgs. 168/03, come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 1/12 per
tutti gli illeciti antitrust, siano essi di estensione comunitaria che fondati sulla legislazione nazionale.
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Sentenza n. 8720/2015 pubbl. il 15/07/2015RG n. 87927/2012
Repert. n. 7503/2015 del 15/07/2015
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L’Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali
banche europee. Si tratta, dunque, di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di
interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell’eurozona.
La parte attrice sulla base di alcune fonti giornalistiche ha sostenuto che la determinazione di detto
tasso di interesse è il prodotto di un’intesa interbancaria da ritenersi illecita ai sensi dell’art. 2 L.
287/90. In particolare, le 45 banche di riferimento non comunicherebbero in maniera libera il tasso di
interesse che sono disponibili a praticare nelle transazioni finanziarie, ma, al contrario, si
accorderebbero nel riferire all’ Agenzia incaricata del calcolo parametri oggetto di intervenuti accordi.
La media aritmetica, pertanto, sarebbe calcolata su dati manipolati e non determinati in un modo
concorrenziale, con conseguente violazione della norma antitrust.
Sul piano giuridico, si profilerebbero gli estremi per l'applicazione dell'art. 2 della L. 187/1990 secondo
cui “sono vietate le intese fra imprese che hanno ad oggetto o quale effetto quello di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di
acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, con conseguente nullità dell’intesa.
Ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti necessari per confermare l’ipotesi di illecito così
prospettata dalle parti attrici.
Innanzitutto, giova ricordare che l'onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne
assume l'esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia
stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza
sul mercato (AGCM), potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (v.
Cass. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. 5941/11, Cass. 5942/11, Cass. 7039/12).
Ebbene, nel caso di specie non si può ritenere che l'onere della prova sia stato soddisfatto attraverso
una mera allegazione di notizie divulgate a mezzo stampa.
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Gli elaborati giornalistici, infatti, non suffragano di per se stessi l'esistenza di un’intesa illecita ma
riferiscono solo dell'avvio di una indagine su un cartello bancario che opererebbe nella comunicazioni
di tassi di interesse concordati, sulla cui base viene calcolato l'Euribor. Tali articoli peraltro non
riportano nemmeno l'esito dell'indagine avviata, né le parti attrici hanno dedotto alcunchè circa gli
eventuali esiti di tali indagini preliminari, sicchè appare evidente come sulla base di tali esili
informazioni non sia possibile ritenere comprovata la pratica anticoncorrenziale contestata da parte
delle banche di riferimento. Peraltro, le informazioni riportate non risultano di fatto riferibili ad un
determinato periodo temporale, non potendosi pertanto operare neppure un riscontro circa una
eventuale astratta incidenza di tale asserito cartello sul contratto di finanziamento oggetto di causa.
Da un'informazione così genericamente tratteggiata, in definitiva, non si può inferire alcuna prova
obiettiva che il tasso Euribor sia di per sé calcolato su dati manipolati da un cartello bancario e che
pertanto sia stata posta in essere un'intesa ostativa alla libera concorrenza.
Peraltro l'indagine assunta a sostegno della tesi di parte attrice non vedrebbe nemmeno coinvolta nel
presunto cartello anche Intesa Sanpaolo s.p.a..
Quand'anche fosse dimostrato che il tasso Euribor sia stato elaborato sulla base di un’intesa
anticoncorrenziale, in ogni caso graverebbe su parte attrice anche l’ulteriore prova che l’odierna
convenuta sia stata effettivamente partecipe di tale ipotetica intesa.
2. La nullità degli interessi dedotti nel contratto di finanziamento è stata altresì prospettata sotto il
profilo della determinatezza e della conoscibilità del tasso Euribor: ne consegue – secondo le parti
attrici - che l'operazione di finanziamento dovrebbe riqualificarsi a titolo gratuito o al più dovrebbe
essere regolata ai sensi dell' art. 1284 c.c., secondo cui trovano applicazione gli interessi in misura
legale.
Anche tale eccezione di nullità non è fondata.
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Come ricordato nel precedente paragrafo, le condizioni economiche del contratto individuano in
maniera puntuale il tasso di interesse corrispettivo facendo riferimento al “tasso di interesse variabile,
determinato in misura nominale annua della somma di: 1) una quota fissa pari al 4.50%; 2) una quota
variabile pari al tasso lettera EURIBOR a un mese, base 360”.
L’ampia diffusione del tasso Euribor, la sue modalità di determinazione, espressamente richiamate
all'art. 4 del contratto di finanziamento, e la sua conoscibilità comportano che il tasso possa
considerarsi determinato al momento della conclusione dell'accordo. Va altresì osservato che l'esplicita
previsione del tasso Euribor rispetta il requisito della forma scritta, prevista dall’art. 1284 c.c. per gli
interessi ultra legali.
Sempre sotto questo profilo, la parte attrice ha poi domandato l’annullamento del contratto di
finanziamento per vizio del consenso, deducendo la complessità dei calcoli matematici richiesti per
comprendere l’effettivo costo dell'operazione.
Tale circostanza è stata riportata in modo del tutto generico e, anche ove sussistente, non può ritenersi
integrante un vizio della volontà rilevante ex art. 1425 c.c., tale da poter quindi giustificare
l'annullamento del contratto.
D’altra parte il carattere di determinabilità deve ritenersi pertinente all’indicazione del tasso variabile di
riferimento e non agli importi delle singole rate a scadere la cui variabilità è evidentemente connaturata
alla stessa tipologia dello specifico tasso prescelto e concordato.
3. Parimenti infondata è la doglianza circa l’illecita applicazione da parte dell’istituto di credito di
interessi anatocistici in relazione al contratto di finanziamento.
Gli interessi corrispettivi al momento della scadenza della rata diventano, infatti, parte del capitale e
sulla rata così rideterminata - capitale più interessi corrispettivi - si applicano gli interessi moratori, in
conformità a quanto disposto dall’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, emanata in attuazione dell’art.
120 TUB nel testo applicabile al rapporto in questione ratione temporis.
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Dunque, non si profila nel caso di specie alcuna applicazione di interessi di natura anatocistica.
4. L’asserita applicazione di interessi anatocistici è infondata anche con riguardo agli invocati rapporti
di conto corrente, di cui peraltro non viene fatto alcun specifico riferimento da parte delle attrici.
Quanto alla corretta applicazione della parti della periodicità della capitalizzazione degli interessi
attivi/passivi, appare del tutto evidente come in realtà parte attrice alleghi una mera ipotesi, tanto da
richiedere di accertare “se la Banca abbia utilizzato tassi effettivi superiori rispetto a quelli nominali
per gli interessi passivi, ed abbia invece utilizzato la medesima percentuale per gli interessi attivi”.
Palese è l’intento puramente esplorativo di tale richiesta, in assenza di alcun fatto determinato sul quale
detta ipotesi possa ritenersi effettivamente fondata.
Né può trovare accoglimento la doglianza di esercizio illegittimo da parte della Banca della disciplina
dello ius variandi regolato dall’art. 118 TUB, non essendo state indicate le specifiche condizioni
contrattuali che sarebbero state oggetto di variazione unilaterale della Banca.
Del tutto generica è anche la doglianza relativa alle valute applicate dalla Banca, in relazione alla quale
le parti attrici non hanno contestato alcuna specifica operazione attuata dall'istituto di credito
convenuto.
5. Le attrici hanno, poi, sollevato un'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto della
fideiussione rilasciata in data 23.3.2010 da Rugiero Adriana Carolina a garanzia delle operazioni
bancarie poste in essere da Best Office s.p.a. nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo s.p..a..
Grazie alla produzione di parte convenuta di tale contratto e della relativa integrazione (cfr. docc. 9 –
10), può apprezzarsi come l'oggetto della garanzia prestata dalla Rugiero sia invece ben determinato.
Da una disamina dell'accordo si evince, infatti, come il soggetto garante abbia assunto verso la Banca
un'obbligazione di pagamento nei limiti di Euro 299.000,00 - valore aumentato in un secondo momento
a Euro 650.000,00 – per qualsiasi obbligazione di pagamento gravante sul debitore principale nei
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confronti dell'istituto di credito posta in essere nell’ambito dell’attività imprenditoriale di Best Office
s.p.a.
Tale previsione negoziale risulta determinata e, comunque, determinabile, avendo le parti stabilito sia
la fissazione di un importo massimo, per il quale il soggetto garante si è impegnato, sia un criterio per
relationem, che delimita il perimetro della portata degli obblighi di pagamento del fideiussore alle
obbligazioni di pagamento del debitore principale verso l'istituto di credito (cfr. Cass. 6414/1998).
L'eccezione di nullità va quindi reputata priva di fondamento.
Sempre in relazione al contratto di garanzia si deve ritenere infondata la pretesa di non pagare gli
interessi moratori. Si rileva, sul punto, che nel contratto di garanzia è espressamente convenuta una
specifica clausola in merito alla debenza da parte della garante degli interessi moratori nella stessa
misura ed alle stesse condizioni previste a carico della debitrice principale (art. 7 del contratto di
fideiussione, doc. 9 conv.).
6. Attesa l’infondatezza di parte delle domande di parte attrice e l’indeterminatezza delle restanti così
delineate non vi è necessità di disporre alcuna Ctu tecnico contabile.
Va altresì rigettata la domanda di ordine di esibizione degli estratti conto dall'inizio del rapporto
contrattuale fino all'attualità, non essendosi parte attrice neppure premurata di indicare a quali rapporti
di conto corrente siano da riferire gli estratti conto richiesti. Peraltro, tale documentazione è nella
disponibilità del correntista, il quale in base all'art. 119 TUB può chiederne copia alla Banca. Ne deriva
che all'esibizione per ordine del giudice può procedersi solo a fronte di un infruttuoso esperimento
dell'iniziativa stragiudiziale, nel caso di specie non sussistente.
7. La parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento
dell'importo di Euro 834.255,79, di cui Euro 321.724,56 in relazione ai fidi revocati ed allo scoperto di
conto corrente n. 1000/467 ed Euro 512.531,23 in relazione al finanziamento n. 0735061843054 (docc.
3 – 6, 7, 8).
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Tale credito è contabilizzato dalla Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. al 30.6.2013 e in relazione ad esso parte
attrice non ha svolto eccezioni diverse rispetto a quelle sopra affrontate e disattese.
La domanda riconvenzionale di condanna al pagamento deve, pertanto, essere accolta per l'ammontare
complessivo di Euro 834.255,79, oltre interessi di mora convenzionali dal 1.7.2013.
In forza della fideiussione stipulata in data 23.3.2010 e incrementata in data 30.3.2011, (doc. 9 e 10
convenuta) la garante Adriana Carolina RUGIERO è obbligata in solido con il debitore principale fino
all'importo di Euro 650.000,00.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte attrice
nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) respinge le domande avanzate dalle attrici BEST OFFICE s.p.a. e Adriana Carolina RUGIERO nei
confronti della convenuta INTESA SANPAOLO s.p.a. con atto di citazione del 12.12.2012;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta, condanna in solido fra
loro BEST OFFICE s.p.a. e Adriana Carolina RUGIERO – quest’ultima nei limiti dell’importo di Euro
650.000,00 oltre interessi moratori - a pagare a INTESA SANPAOLO s.p.a. la somma di Euro
834.255,79, oltre interessi moratori convenzionali a decorrere dal 1.7.2013;
3) condanna le parti attrici in solido fra loro al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte
convenuta, liquidate nella misura di Euro 23.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario ed
oneri di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 maggio 2015.
Il Giudice est. Il Presidente
Claudio Marangoni Marina Tavassi
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