Sentenza n. 8610/2018 pubbl. il 07/08/2018 RG n. 6698/2014 N. … · 2019-05-04 · Il Tribunale,...

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pagina 1 di 20 N. R.G. 6698/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6698/2014 promossa da: GMB CONSULENZA AMBIENTALE E SICUREZZA SRL (C.F.07715810961), con il patrocinio dell’avv. BERTAZZI NICOLA FRANCESCO MARIA e dell’avv. TRAVAGLIA PAOLO (TRVPLA63P17B300E) VIA PERGOLESI 1 BUSTO ARSIZIO; elettivamente domiciliata in LARGO RICHINI, 2 20122 MILANO, attore contro LABORATORIO ANALISI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL (C.F. 09863230158), con il patrocinio dell’avv. BURANA LORENZO ALFONSO, elettivamente domiciliata in VIALE REGINA MARGHERITA, 39 20122 MILANO convenuto GIALNLUCA BORDONI (C.F. BRDGLC75L23F205Q), GIANLUCA MASSARDI (C.F. MSSGLC71P19F205W) con il patrocinio dell’avv. TRAVAGLIA PAOLO, elettivamente domiciliati in VIA PERGOLESI 1 BUSTO ARSIZIO terzi chiamati CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fffed59a458e3155ed9851fc8718af0 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 162b68 Sentenza n. 8610/2018 pubbl. il 07/08/2018 RG n. 6698/2014 Repert. n. 6511/2018 del 07/08/2018 http://bit.ly/2PNMEqk

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N. R.G. 6698/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6698/2014 promossa da:

GMB CONSULENZA AMBIENTALE E SICUREZZA SRL (C.F.07715810961), con il patrocinio

dell’avv. BERTAZZI NICOLA FRANCESCO MARIA e dell’avv. TRAVAGLIA PAOLO

(TRVPLA63P17B300E) VIA PERGOLESI 1 BUSTO ARSIZIO; elettivamente domiciliata in

LARGO RICHINI, 2 20122 MILANO,

attore

contro

LABORATORIO ANALISI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL (C.F. 09863230158), con il

patrocinio dell’avv. BURANA LORENZO ALFONSO, elettivamente domiciliata in VIALE REGINA

MARGHERITA, 39 20122 MILANO

convenuto

GIALNLUCA BORDONI (C.F. BRDGLC75L23F205Q), GIANLUCA MASSARDI (C.F.

MSSGLC71P19F205W) con il patrocinio dell’avv. TRAVAGLIA PAOLO, elettivamente domiciliati

in VIA PERGOLESI 1 BUSTO ARSIZIO

terzi chiamati

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente

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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

GMB Consulenza Ambientale e sicurezza S.r.l. (“GMB”) ha citato in giudizio Laboratorio Analisi e

Tecnologie Ambientali S.r.l., (LATA) chiedendo di accertare che la convenuta è obbligata al

pagamento in suo favore della somma di euro 49.095,96 (oltre interessi di mora ex d.lgs 231/02 dalla

data della domanda al saldo) in ragione dell’attività di servizio svolta in favore della stessa.

LATA si è costituita in giudizio, chiedendo di chiamare in causa i terzi Gianluca Bordoni e Gianluca

Massardi, e formulando domanda riconvenzionale per la condanna in solido degli stessi e della

società attrice al risarcimento del danno in tesi subito per effetto di una condotta di concorrenza sleale

posta in essere nei confronti di LATA o comunque per violazione del patto di non concorrenza in

essere tra LATA e i due terzi chiamati, danno quantificato in comparsa di costituzione in euro

375.961,24, e in conclusionale in euro 175.960,71 in principalità ed in subordine in euro 124.814,55.

A fondamento delle proprie domande parte convenuta ha dedotto che:

- la società, attiva a partire da fine degli anni ’80 nel settore della consulenza con specifico riguardo

alle materie della tutela dell’ambiente e della sicurezza del lavoro, si era valsa della collaborazione

dei signori Massardi e Bordoni quali lavoratori dipendenti;

- costoro tra la fine del 2011 ed il 2012 avrebbero rassegnato le dimissioni dalla società adducendo

motivi poi smentiti dagli stessi (l’uno avendo affermato di voler andare a lavorare per un amico del

padre, l’altro di essere stato obtorto collo costretto a rinunciare al posto di lavoro per non meglio

specificate “ragioni di carattere psico – fisico”); dette dimissioni, inaspettate e contestuali,

avrebbero messo in gravissima difficoltà il Laboratorio, ponendolo nella condizione di non essere

in grado continuare a somministrare la attività di consulenza sino ad allora erogata verso le società

proprie clienti;

- di lì a poco era, tuttavia, emerso che i due dipendenti receduti avevano costituito la GMB, avente

lo stesso oggetto sociale della L.A.T.A., per la quale svolgevano la stessa attività di consulenza già

un tempo espletata come dipendenti presso LATA;

- sicchè in data 14 febbraio 2014 le parti avevano concluso un contratto di collaborazione in virtù

del quale tra l’altro: a) i corrispettivi maturati da GMB a fronte delle prestazioni rese su mandato

di L.A.T.A. sarebbero divenuti esigibili solo “successivamente al pagamento” di costoro; b) “gli

accordi relativi al patto di non concorrenza e alla riservatezza”, a suo tempo sottoscritti da

Massardi e Bordoni, in qualità di dipendenti, sarebbero rimasti validi anche nei confronti di GMB

senza subire “alcuna variazione nei limiti di luogo e di tempo concordati”.

- ciò nonostante sarebbero insorti problemi in sede di esecuzione del contratto (donde l’iniziativa

giudiziale dii GMB per il pagamento di quanto preteso) anche perché LATA avrebbe appreso che

Massardi e Bordoni, nell’esercizio dell’attività svolta su suo mandato, avrebbero posto in essere

un’attività di grave e sistematica denigrazione dell’operato e della organizzazione di LATA,

facendo credere ai suoi clienti che la stessa fosse in gravi difficoltà di ordine economico-

patrimoniale ed addirittura, non più in grado di portare a termine gli incarichi, a suo tempo,

assunti, ed avrebbero, altresì, slealmente sviato verso GMB alcune storiche clienti di LATA.

Gianluca Bordoni e Gianluca Massardi hanno chiesto che i patti di non concorrenza invocati da LATA

fossero dichiarati in via alternativa:

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a) “nulli e/o annullabili e/o inefficaci, in particolare perché imposti avvalendosi dello stato di

soggezione e necessità degli allora dipendenti, nonché carenti del necessario congruo rapporti

sinallagmatico tra le obbligazioni assunte”

b) risolti a causa del reiterato e grave inadempimento delle obbligazioni assunte da Laboratorio e

Analisi e Tecnologie Ambientali S.r.l.;

c) “non opponibili ai terzi chiamati, stante l’inefficacia novativa del consenso a che gli stessi

prestassero la loro attività in favore e per conto dell’attrice”.

Quindi di respingere le domande e le pretese formulate da LATA nei loro confronti: i terzi chiamati

hanno sostenuto che nessun patto di non concorrenza era stato concluso tra la GMB e la LATA e che

anche la scrittura 14.02.2012 non contemplerebbe alcun accordo al riguardo tra dette società.

L’attività svolta da GMB non sarebbe neppure configurabile quale concorrenza sleale nei confronti

della convenuta stante il fatto che i rapporti coi clienti sarebbero oggetto di contratti aventi durata

annuale, né LATA avrebbe provato che qualcuno dei clienti l’ha abbandonata in pendenza del rapporto

annuale.

A tali conclusioni si è unita GMB nella prima memoria di trattazione in risposta alla riconvenzionale

formulata dalla convenuta

---

All’udienza di prima trattazione il Tribunale invitava le parti a voler prender in considerazione una

soluzione bonaria che contemplasse la rinuncia, da parte dell’attrice, al pagamento di quanto da lei

preteso in causa, a fronte della correlata rinuncia, di LATA, al mancato guadagno che la stessa avrebbe

patito nel triennio corrente da gennaio 2012 a gennaio 2015, in conseguenza dell’attività posta in essere

da GMB (“mancato guadagno da individuarsi alla luce del margine netto della convenuta riferi-bile alla

quota di clientela eventualmente acquisita dalla società attrice”).

Le trattative non andavano a buon fine.

Presone atto, il Tribunale, disponeva istruttoria orale, ordinava a GMB di esibire copia del proprio

‘Registro I.V.A. Vendite’ dal 30 gennaio 2012 alla data del provvedimento; disponeva consulenza

tecnica per verificare quali e quanti clienti fossero passati nel triennio 2012-2015 da LATA a GMB, e

per quantificare il danno sofferto dalla prima in conseguenza della perdita di detti clienti

In data 20 dicembre le parti discutevano la relazione tecnica; all’esito della discussione, LATA

proponeva di comporre la controversia tramite l’abbandono delle rispettive pretese, a spese

integralmente compensate, con divisione paritaria dei costi di C.T.U.

GMB si riservava di valutare la proposta.

GMB respingeva la proposta transattiva, avendo contestando a controparte di aver artatamente redatto

a posteriori (il contratto 4 marzo 2009); in relazione alle modalità di attribuzione di data certa al

menzionato contratto, l’avv. di GMB e dei due terzi chiamati riportando le parole del proprio C.T.P.,

scriveva: «Un’ipotesi, che al momento rimane tale, e che L.A.T.A. abbia richiesto di apporre detti

timbri con siffatte modalita a un addetto compiacente che nel frattempo si era trasferito dal primo al

secondo dei predetti uffici. Sul punto ci si riserva di chiedere i necessari chiarimenti alle Poste

Italiane».

Il difensore di LATA riscontrava le predette affermazioni qualificandole come “false e suscettibili di

ledere gravemente l’onore e la reputazione di L.A.T.A.”; e precisando che la denunziata anacronistica

apposizione del timbro sul francobollo non poteva in alcun modo essere imputabile a L.A.T.A., dal

momento che, dell’incombente, si era occupata nel 2009 una società di servizi ( di cui forniva il nome a

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controparte) e che a fini di causa rilevava solo che il contratto in questione fosse in essere nel 2009”

come provato dalle scritture contabili relative a quell’anno e già prodotte in giudizio. Chiedendo di

esser autorizzato a produrre il carteggio intercorso.

Motivi della decisione

a) Sulla legittimazione passiva da parte dei convenuti:

L’eccezione dei terzi chiamati circa la domanda proposta in via riconvenzionale da LATA è infondata:

ai sensi dell’art. 106 c.p.c “ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune

la causa ..”; come risulta dalla disciplina della connessione quale fenomeno di coordinamento

processuale in grado di prevenire un conflitto potenziale di giudicati, due domande possono essere

decise in un unico processo ove abbiano in comune almeno uno degli elementi dell’azione, cioè, o i

soggetti o il petitum o la causa petendi: la domanda riconvenzionale spiegata da LATA verso G.M.B. si

fonda su un petitum ed una causa petendi che accomuna GMB e i due chiamati (violazione

dell’accordo del 14.2.2012, dei principi della concorrenza leale, della clausola di non concorrenza

asseritamente impegnativa per GMB e i terzi chiamati).

Altra questione è il fondamento nel merito della pretesa di LATA di vedere condannati in via solidale

GMB e i sig. Massardi e Bonardi in proprio, ciò dipendendo dal fatto che sussista o meno un contributo

causale autonomo e distinto dei tre soggetti alla produzione del danno lamentato.

b) Il patto intercorso tra GMB e LATA.

LATA, evocata in giudizio per la condanna al pagamento dei corrispettivi maturati in favore di G.M.B.,

ha formulato domanda riconvenzionale diretta ad accertare l’illecita condotta di parte attrice e dei terzi

chiamati, Gianluca Massardi e Gianluca Bordoni:

il primo è stato assunto in LATA il 1 aprile 1993 e, dal 1993 al 2003 ha svolto le attività di prelievo

di emissioni in atmosfera e ambiente di lavoro e di tecnico rivelatore di rumore; dal 2003 al 31

novembre 2011, data delle dimissioni dalla società, era impiegato nell’attività di consulenza in

materia di ambiente, bonifica del suolo e sicurezza sul lavoro, presso tutti i clienti e ricopriva altresì

il ruolo di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione);

il secondo è stato assunto in LATA in data 26 febbraio 2002 e dal 2002 al 14 dicembre 2011, data

delle dimissioni dalla società, ha svolto attività di consulenza in materia di ambiente e sicurezza sul

lavoro, con ruolo di responsabile del comparto

Non appena rassegnate le loro dimissioni - adducendo peraltro motivazioni del tutto pretestuose poi

dagli stessi smentite – e venendo meno ai patti di non concorrenza stipulati con LATA, i due

dipendenti hanno costituito una società da loro interamente partecipata e operante nel campo della

protezione ambientale e della sicurezza sul posto di lavoro, con oggetto sociale esattamente identico a

quello di L.A.T.A.: la GMB.

La causa riguarda la lamentata violazione che le parti reciprocamente si muovono delle

obbligazioni nascenti dall’accordo in seguito concluso fra LATA, GMB, Massardi e Bordoni in

data 14 febbraio 2012 (doc. n. 12 conv.), accordo cui le parti sono addivenute proprio in ragione del

fatto che LATA, trovatasi in difficoltà per la concomitante cessazione dei due rapporti di lavoro con

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due tecnici che lavoravano in azienda rispettivamente da 20 e 10 anni, era venuta a conoscenza del fatto

che – a dispetto delle motivazioni addotte in sede di dimissioni – i due ex dipendenti avevano costituito

la società (violando il patto di non concorrenza volontariamente sottoscritto).

Ciò che LATA contesta è il fatto che, GMB pur avendo pattuito con LATA una modalità di convivenza

sul mercato tramite un accordo di consulenza contenente un patto di non concorrenza limitato nel

tempo ad un triennio secondo quanto già convenuto con i due ex dipendenti, ha, invece, violato

detto patto ed approfittato del contatto commerciale coi clienti della società, garantito proprio

dall’esistenza di detto accordo negoziale, per acquisirli al portafoglio della loro società, con danno per

LATA .

Invero il contratto in questione era stato voluto “in considerazione dell’attivita gia svolta dagli

amministratori (di GMB, cioè Massardi e Bordoni), quali consulenti in materia di ambiente e sicurezza

sul lavoro presso alcune societa clienti ( di lata ndr)” ed aveva ad oggetto “le stesse attivita nei

confronti dei Clienti”.

Esso prevedeva che GMB svolgesse le prestazioni di consulenza richieste da LATA, alle seguenti

condizioni:

- le prestazioni di consulenza fossero eseguite, esclusivamente, dagli amministratori di GMB, cioè

da Massardi e Bordoni, secondo l’incarico che ognuno di essi, per competenza, avrebbe ricevuto

personalmente dalla Direzione Generale di L.A.T.A.(art. 1)

- pagamento delle prestazioni rese da GMB avvenisse solo all’esito de pagamento in favore di

L.A.T.A. da parte dei clienti di quest’ultima (art. 2);

L’art. 3 dell’accordo del 14.2.2012 inoltre prevedeva espressamente che “gli accordi relativi al patto

di non concorrenza e alla riservatezza sottoscritti dal signor Gianluca Bordoni in data 2 febbraio 2010

e del signor Gianluca Massardi in data 30 luglio 2009 restano naturalmente validi e non subiscono

alcuna variazione nei limiti di luogo e di tempo concordati”.

Evidentemente con detta specifica clausola approvata per iscritto da tutti i soggetti coinvolti e

soprattutto , per quanto qui rileva, dalla GMB mirava a consentire e rendere lecita l’attività di GMB

nei confronti di clienti LATA quando la stessa, in assenza di detto accordo di collaborazione, avrebbe

costituito chiaramente illecito concorrenziale per sviamento di clientela.

In tal senso va letta la pattuizione (che supera ogni profilo di validità in sé dei patti precedentemente

sottoscritti dagli ex dipendenti, che, peraltro, lungi dal contestarli li hanno espressamente richiamati

agli effetti del contenuto e dell’estensione spazio/ temporale).

Esso peraltro è da ritenersi del tutto lecito quale patto tra imprese: invero, rispetta i requisiti indicati

dall’art. 2596 c.c. in quanto è stato perfezionato per iscritto, contiene una specifica delimitazione

territoriale (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) e temporale, e una puntuale

delimitazione dell’oggetto: il divieto è circoscritto all’attività eventualmente prestata “a favore di

iniziative industriali o commerciali da loro direttamente intraprese o di società al cui capitale fossero

interessati, operanti nel campo della protezione ambientale e della sicurezza sul posto di lavoro,

secondo quanto descritto nell’oggetto sociale di L.A.T.A. di cui ribadivano di aver precisa conoscenza”

(cfr art. 3 Accordo).

Non pertinente, del resto, è l’eccezione di “risoluzione dei patti di non concorrenza stipulati tra GMB

e LATA”: in causa si discute della violazione dell’accordo, e non della sua risoluzione, e che comunque

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si è pacificamente interrotto a partire dal giugno 2013 (cfr. infine pag.14 concl.replica LATA); in ogni

caso la risoluzione dell’accordo di collaborazione non alcun effetto sull’efficacia o vincolante delle

obbligazioni in esso contenute sino alla sua vigenza e sulla sussistenza di un obbligo di concorrenza

secondo principi di lealtà ex art. 2598 3° c.c. dopo la sua interruzione/risoluzione.

c) L’inadempimento del patto.

La copiosa corrispondenza prodotta da controparte evidenzia anzitutto una generale negligenza

insoddisfazione dei clienti LA.T.A. verso i servizi di consulenza resi dalla stessa società: ritardi,

imprecisioni, disdetta di appuntamenti all’ultimo momento, ma altresì una condotta scorretta funzionale

a creare i presupposti perché la clientela storica di LATA insoddisfatta delle prestazioni dell’azienda,

optasse per un nuovo rapporto di consulenza ( spesso con GMB) .

Nel giugno 2012 Laboratoires Phyto Technique s.r.l. scrive testualmente a L.A.T.A.:

“abbiamo verificato e confermiamo che le partite scadute e/o in scadenza indicate nella mail

sottostante sono tutte aperte (ancora da pagare). Questo perche con L.A.T.A., come da contratto,

avremmo [dovuto avere] 4 incontri all’anno con il nostro R.S.P.P. (MASSARDI, mandato in

Laboratoires da L.A.T.A.) + 1 riunione annuale con il medico. Siamo a fine giugno ed il nostro R.S.P.P

quest’anno non ci ha mai nemmeno fatto una telefonata!!! Inoltre, ci mancano le piantine con le vie di

fuga che ci erano state promesse incluse nell’offerta di valutazione dei rischi. Pensavamo di non essere

piu Vs. Clienti ..., tanto e vero che abbiamo richiesto preventivi per i medesimi servizi ad altre societa;

risultati tutti molto piu economici ...” (cfr. doc. L.A.T.A. n. 13, nonche doc. L.A.T.A. n. 60).

Laboratoires, dunque, non ha pagato l’importo di € 2.293,36, poi divenuto 4.660,04 oltre interessi, da

slei dovuto a L.A.T.A. in quanto il suo consulente responsabile R.S.P.P., per conto di L.A.T.A., cioè

MASSARDI, tenuto a effettuare, per contratto, quattro uscite annuali, a metà anno non aveva neanche

contattato la cliente, tanto da indurre la stessa a ritenere di non es- ser nemmeno piu seguita da

L.A.T.A.

A causa dell’inadempimento di controparte, L.A.T.A ha perso il cliente e non ha potuto procedere al

recupero del credito, risultando essa nei rapporti con Laboratoires inadempiente (a causa del negligente

operato del suo tecnico). Peraltro la stessa ha poi deciso di rivolgersi proprio a GMB.

--

Il14 febbraio 2013 il dott. Luca Romano, safety manager di Kone Industrial s.p.a. e Slimpa s.p.a.,

clienti storici di L.A.T.A. (nel senso che L.A.T.A. era, all’epoca, loro referente, rispettivamente: dal

1995 per Kone s.p.a - all’epoca Fiam s.p.a. -; dal 2004 per Kone Industrial s.p.a. e dal 2011 per

Slimpa s.p.a.), comunicava che, nonostante l’incombere di una visita ispettiva, in vista

dell’ottenimento della certificazione sul lavoro OHSAS, per due volte MASSARDI si era dichia-

rato indisponibile a svolgere i relativi necessari audit e a stendere i conseguenti reports (cfr. doc.

L.A.T.A. n. 17); poiche L.A.T.A., tramite il signor Beggio, aveva tentato di porre riparo

all’inadempimento di MASSARDI, rappresentando al proprio cliente l’esistenza di un “problema di

salute” del MASSARDI (in realtà, inesistente), lo stesso dott. Romano rappresentava, a L.A.T.A.,

che una “eventuale non conformita dell’audit OHSAS dovuta a una mancanza di L.A.T.A. (come da

contratto) [avrebbe pesato] sul possibile prosieguo della collaborazione futura per entrambi gli

stabilimenti” (cfr. di nuovo doc. L.A.T.A. n. 17);

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quindici giorni dopo, in data 5 marzo 2013, lo stesso dott. Romano lamentava, di essere “in attesa

da circa 1 mese e mezzo dei ... reports (...) Atex, ROA e Rischio Elettrico” (di competenza

Massardi), doglianza che il medesimo tornava a formulare il successivo giorno 22 marzo (cfr. docc.

L.A.T.A. nn. 30 e 47).

In ordine a detti fatti rileva lo scambio di e-mail intervenuto tra L.A.T.A. e Massardi in data 14

febbraio 2013 (v. doc. L.A.T.A. n. 47, pp. 3, 4 e 5) da cui emerge come questi abbia accampato

pretesti ‘a giustificazione’ del fatto di avere solo la sera prima manifestato la propria indisponibilità

a effettuare la, da tempo programmata, visita in Kone del giorno seguente; e come, in conseguenza

di cio, L.A.T.A. si sia vista costretta a mentire al cliente per cercare di recuperare la situazione.

Alla luce della documentazione predetta paiono poco attendibili le affermazioni del dott. Luca

Romano all’udienza 14 novembre 2016: “Fino a quando Bordoni e Massardi ... hanno continuato a

essere le persone di riferimento per l’esecuzione dei servizi commissionati a L.A.T. A. non abbiamo

avuto nulla di cui lamentarci”.

Così come le ragioni addotte per spiegare l’interruzione del rapporto di consulenza con LATA per

quanto concerne Salute e Sicurezza sul lavoro che avrebbero riguardato “l’incompetenza, dovuta

alla mancanza di esperienza (...), del tecnico propostoci da L.A.T.A. [il dott. Diego Cantu], una

volta che si interruppe il rapporto di collaborazione tra questa ultima e MASSARDI, tecnico che

lavoro con noi e che avemmo modo di valutare per un anno, anche un anno e mezzo, fino alla

scadenza del contratto annuale in essere con L.A.T.A.”, quand’anche genuine mettono in evidenza

che fu comunque l’inadempimento di Mssari e la necessità di sostituirlo con Cantu che genero

l’insoddisfazione del cliente Kone Industrial, che a dicembre 2013 non rinnovò il contratto con

LATA.

Significative in proposito risultano anche:

- la testimonianza del dott. Roberto Monguzzi, direttore LATA: “In precedenza vi erano state

occasioni di lamentela, da parte di Kone, in concomitanza con gli scontri che erano in corso tra

l’azienda e Massardi, per cui vi erano state ina dempienze e ritardi nello svolgimento dei servizi

da Kone; pertanto, io proposi alla societa di sostituire nel servizio il signor Cantu al signor

Massardi, il che avvenne a meta del 2013; poi la situazione non si ricompose e sfocio nel mancato

rinnovo del contratto, per- che la Kone non era comunque soddisfatta dell’operato del tecnico

offerto in sostituzione” (cfr. verbale udienza 14 novembre 2016);

- la testimonianza del signor Marco Beggio, dipendente L.A.T.A.: “quanto all’interruzione dei

rapporti tra L.A.T.A. e Kone, rispetto al servizio Salute e Sicurezza sul lavoro, ricordo d’aver

ricevuto, credo nel 2013, una telefonata dal signor Romano che lamentava alcuni ritardi nella

consegna di documenti, in quel momento del servizio s’occupava il signor Massardi; non so dire

pero se fu questo il motivo per cui non venne rinnovato il contratto con riguardo al settore Salute e

Sicurezza sul lavoro” (cfr. sempre udienza 14 novembre 2016).

--

In data 16 aprile 2013, Metallurgica Minotti s.a.s. comunicava e “ancora” a L.A.T. A. la propria

“non soddisfazione” rispetto al servizio di assistenza in materia di Sicurezza sul lavoro erogato

tramite Massardi (per GMB) (v. doc. n. 65A, dove, a fronte della richiesta formulata dal dott.

Passoni di L.A.T.A., di “mandare [al “signor Filippo”] questa scheda al fornitore, [che] dice che

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non riesce a trovarti”, Massardi rispondeva, in data 8 maggio 2013: “Sono a fare delle docenze.

Stiamo aspettando che i legali si incontrino per il proseguo di tutto. Poi vedremo”.

--

In data 15 aprile 2013 Costante Sesino s.p.a. scriveva alla A.S.L. e a Massardi per confermare la

data del successivo giorno 23 per l’esecuzione di un sopralluogo presso lo stabilimento (il

messaggio in questione sia stato dimesso a Massardi all’indirizzo g.massardi@gmb- consulting.eu,

laddove in quella data i clienti L.A.T.A. avrebbero dovuto ignorare della esistenza stessa dei

legami fra Massardi e GMB) . Lo stesso giorno, 15 aprile, il signor Borella comunicava a L.A.T.A.

“di aver gia concordato (direttamente con Massardi) la disponibilita per il giorno 23 aprile in

occasione della visita di funzionari A.S.L. di Gorgonzola”. Il giorno prima del sopralluogo

concordato - ovvero in data 22 aprile 2013 - Borel- la scriveva a L.A.T.A. lamentandosi di “non

[avere] ancora ricevuto Vostra conferma sulla nostra richiesta di presenza del signor MASSARDI

fissata (per il giorno succes- sivo)” (v. doc. L.A.T.A. n. 20, nonche doc.. n. 59, a p. 5). Qualche

ora dopo, Bordoni per Massardi scriveva a L.A.T.A. accampando la presunta mancanza di un

ordine o di autorizzazione scritto da parte di L.A.T.A., laddove lo stesso Massardi aveva già fissato

l’appuntamento di- rettamente con Borella, come da prassi - per cercar di giustificare questo suo

nuovo negligente operato volto- secondo LATA - a null’altro se non a mettere L.A.T.A. in cattiva

luce agli occhi del proprio cliente (v. doc. L.A.T.A. n. 21, nonche doc. L.A.T.A. n. 59, p. 3). In

data 23 aprile 2013, L.A.T.A. rispondeva testualmente quanto segue: “Egregio dott. Bordoni,

...Come ben sa, dato che gli accordi con il cliente Sesino - fra l’altro, secondo prassi abituale -

sono sempre stati tenuti direttamente dal per. ind. Massardi non si vede come possa essere

addebitato alcunche a L.A.T.A.Quanto sopra, si evince anche dalle e-mail del signor Borella,

girateci ieri mattina, proprio da Lei .Risulta, quindi, che Massardi prima, in data 15 aprile,

fissava l’appuntamento del successivo giorno 23, e poi, si “dimenticava ” sia di confermarlo per

tempo al cliente sia di chiedere l’autorizzazione all’uscita a L.A.T.A. (trattandosi di intervento

extra contratto come solo lui poteva sapere), costringendo la cliente, alle ore 8 e 15 del mattino

del 22, a chiedere conferma a noi, non avendo ricevuto ancora conferma da Massardi stesso. Del

resto, non si tratta che dell’ultimo - in ordine di tempo - Vostro inadempimento contrattuale, di cui

Vi sara naturalmente chiesto riscontro” (v. doc. L.A.T.A. n. 53, p. 2).

Due giorni dopo – il 24 aprile 2013 - ricevuta conferma del fatto che L.A.T.A. non avrebbe piu

modificato le condizioni di pagamento convenute ad agosto, GMB comunicava a questa esponente

di vedersi “costretta a sospendere con effetto immediato la esecuzione degli ordini in corso” (cfr.

doc. L.A.T.A. n. 22); esecuzione per sua natura non sospendibile, in conseguenza della quale

L.A.T.A. veniva chiamata a gestire una situazione di estrema emergenza con Cosmo s.p.a., cliente

Assoservizi, uno dei primi referenti commerciali di L.A.T.A.: poiché in Cosmo, dal 6 al 16 maggio

2013, si sarebbe tenuta una visita ispettiva ‘A.I.F.A.’, che avrebbe necessariamente richiesto la

presenza del responsabile della sicurezza, cioè di Massardi LATA comunicava la sostituzione di

questi col dott. Monguzzi. Informato della circostanza, da Cosmo, Massardi, tacendo di essersi

autosospeso, scriveva ad Assoservizi - di esser rimasto “esterrefatto nell’apprendere che avete

ricevuto comunicazione (di cui vi chiedo ... di trasmettermi una copia) nella quale si asserisce che

mi sarei dimesso dall’incarico di R.S.P.P. Posto peraltro che detto incarico e stato conferito in

forza di contratto stipulato direttamente con L.A.T.A. s.r.l., che a questo punto devo supporre

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abbia attuato siffatta iniziativa, mi vedo a maggior ragione costretto a astenermi dal prestare la

mia consulenza in Vostro favore e tutelare i miei interessi nelle sedi competenti” [v. doc. L.A.T.A.

n. 23].

Intervenendo a quel punto nella querelle fra L.A.T.A., GMB, Massardi il dott. Gradella di

Assoservizi, in data 2 maggio 2013, per la prima volta in venti anni di collaborazione, ( come

sottolinea LATA, cfr doc. LATA n. 38) faceva presente a LATA che “qualsiasi eventuale danno,

[che Assoservizi avesse sofferto] da [detta] situazione [sarebbe stato] attribuito [a L.A.T.A.] nelle

modalita previste dalla normativa, oltre che in subordine dal ns. accordo” (cfr. doc. L.A.T.A. n.

24). Il successivo 6 maggio 2013, dopo avere ricordato a L.A.T.A. che “la coppia MASSARDI-

BORDONI presidia, per Vostro conto, la meta dei nostri clienti”, chiedeva formalmente alla stessa

L.A.T.A. di avere “quanto prima un riscontro circa cio che intendete fare”, aggiungendo di

ritenere, in seconda battuta, “indispensabile un incontro con queste aziende per spiegare loro

eventuali evoluzioni organizzative”.

In data 9 maggio 2013, lo stesso dott. Gradella scrivendo a Monguzzi di LATA testualmente:

“Nonostante le sue rassicurazioni, riceviamo comunicazione, da L.A.T.A., che MASSARDI sara

sostituito in Saver da tale signor Cantu, che non conosciamo. Mi spiace non avere avuto un suo

personale feed back sulla situazione molto complicata che ci sta ormai da giorni occupando buona

parte del tempo. Gradiremmo avere al piu presto il quadro della situazione attuale, che pare

variato da quanto prospettato dalle ultime sue informazioni. Oltretutto riceviamo ora anche

sollecitazione dal cliente Cosmo che chiede per domani un incontro con MASSARDI. La situazione

sta diventando ingestibile esigiamo chiarimenti immediati” (cfr. doc. L. A.T.A. n. 27) In risposta a

una mail di chiarimenti del dott. Monguzzi, Graddella scriveva “La ringrazio per la sua ultima e-

mail e il relativo dettaglio, sono certo che nessuno ne in Assolombarda ne in Assoservizi abbia mai

dubitato della sua personale capacita e buona fede, ne della professionalita di L.A.T.A. ... Credo

che l’equivoco in sostanza sia stato questo: Voi, convinti di risolvere la situa- zione [con

MASSARDI e BORDONI ndr ] quanto prima, avete in buona fede omesso di tenerci

preventivamente informati, la vs. controparte invece, usando i ns. clienti, ha creato e sta ancora

creando, ad arte, una situazione di allarme. Proprio per questo la ns. esigenza e sempre e solo

stata quella di essere preventivamente informati da Voi per poter fare «fronte comune» nei

confronti degli interlocutori coinvolti, gli stessi clienti, MASSARDI e socio” (cfr. doc. L.A.T.A. n.

93; ma, sempre con riguardo alla ‘Questione Cosmo s.p.a.’, cfr. anche tutta l’eloquente

corrispondenza intercorsa fra i dott. Monguzzi, Gradella, Spagnuolo dal 2 al 10 mag-gio 2013 e di

cui al doc. L.A.T.A. n. 38).

--

In data 7 maggio 2013, il dott. Carloni, di Saver s.p.a., scriveva alla d.ssa Bressi di Assolombarda

- con Massardi in copia conoscenza al suo indirizzo in GMB, [email protected],

senza coinvolgere L.A.T.A. - “... avremmo l’impellente necessita di effettuare un incontro con il

nostro referente della sicurezza - tramite Assoservizi main contractor, per discutere delle attivita

inerenti al nostro programma di sicurezza per Saver s.p.a.La prego di contattarci o di farci

contattare dal Vostro interlocutore con la massima urgenza” (v. doc. L.A.T.A. n. 61].

In data 3 luglio 2013, il dott. Passoni di L.A.T.A. avrebbe poi riferito via mail al dott. Monguzzi di

esser appena rientrato da Saver s.p.a., da cui era stato col dott. Cantu (“Diego”), precisando:

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“Abbiamo reimpostato il lavoro da fare per il 2013, che non e poco, per cui sicura- mente Diego

dovra fare in tempi brevi alcune operazioni ...Carloni ha lamentato il fatto che il contratto e

partito a novembre 2012 e da allora MASSARDI non e mai andato in azienda e le attivita di

aggiornamento anche piuttosto urgenti di cui aveva bisogno ... non sono mai state consegnate”

(cfr. doc. L.A. T.A. n. 63).

--

In data 20 maggio 2013, la d.ssa Bottinelli di Zec s.p.a., altro cliente Assoservizi gestito in

partnership tecnica con L.A.T.A., chiamava la d.ssa Meletti di Assolombarda riferendo che

Massardi non aveva adempiuto al mandato conferitogli e che quella azienda non lo voleva piu (cfr.

doc. L.A.T.A. n. 29); il giorno successivo la stessa d.ssa Bottinelli confermava via e-mail quanto

anticipato scrivendo testualmente che “a seguito del contratto con Voi sottoscritto in data

11.3.2013, il dott. MASSARDI ci ha reso consulenza sulle attrezzature soggette a verifica

periodica in data 13.3.2013. Purtroppo, da quella data, nonostante i solleciti, non abbiamo

ricevuto alcun rapporto che ci relazionasse in merito alla corretta osservanza delle norme da

parte della nostra azienda e agli eventuali adempimenti da attuare.Vi chiediamo di voler

contattare il dott. MASSARDI affinche ci faccia avere prontamente le sue osservazioni” (cfr. doc.

L.A.T.A. n. 43, p. 6). Lo stesso giorno L.A.T.A. scriveva a Massardi (cfr. doc. L.A.T.A. n. 43, p.

8), MASSARDI rispondeva che “i documenti erano pronti, ma che li avrebbe consegnati solo

dopo l’incontro con gli avvocati” (cfr. doc. L.A.T.A. n. 43, p. 1). Ancora in data 5 giugno 2013, la

relazione non risultava trasmessa (insieme a quella, cui già si è cennato, relativa a Kone Industrial

s.p.a.).L.A.T.A. veniva infine a sapere che MASSARDI si era presentato in Zec s.p.a. “come

rappresentante di GMB e non come referente di L.A.T.A.” (v. doc. L.A.T.A. n. 43, pp. 12-14).

--

l. in data 22 maggio 2013, Assoservizi lamentava che Bordoni non si era presentato ad un

appuntamento di consulenza ambientale “per autorizzazione alle emissioni” presso Mipharm

s.p.a. (cfr. doc. L.A.T.A. n. 64).

--

in data 26 luglio 2013, Assoservizi, tramite la d.ssa Meletti ricevuta da L.A.T.A. la fattura n. 694,

24 aprile 2013, scriveva alla stessa: “causa i disagi arrecati in questo ultimo trimestre in

particolare per il cliente Cosmo non riteniamo corretta la richiesta da parte Vs. del corrispettivo

pre- visto. Pertanto Vi comunichiamo la nostra intenzione di non pagare la Vs. fattura in oggetto

(v. supra, doc. L.A.T.A. n. 28).

--

In data 4 ottobre 2013, la d.ssa Bressi, Assolombarda, per chiudere il cerchio sulla cliente Cosmo

s.p.a., rappresentava a L.A.T.A. che il signor Blandini le stava di-endo al telefono proprio in quel

momento che la relazione ATEX fatturata da Assolombarda a tal cliente finale - di cui Blandini era

referente - “non [era] mai stat[a] fatt[a] da MASSARDI, che [aveva] sempre rimandato il lavoro”

(v. infine doc. L.A.T. A. n. 40).

* * *

Il Tribunale, dato atto della minuziosa ricostruzione documentale effettuata da LATA, concorda sul

fatto che quanto precede dimostri gli inadempimenti negoziali posti in essere da GMB, rispetto alle

obbligazioni contratte, ed evidenzi che la condotta dell’ attrice attraverso i terzi chiamati sia stata

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“informata a tutto, tranne che a una collaborazione leale e trasparente, nei confronti di L.A.T.A.”,

come avrebbe imposto l’esecuzione corretta e secondo buona fede dell’accordo di collaborazione

che avevano concluso.

Addirittura nel lavorare presso gli ex clienti L.A.T.A., essi informarono i medesimi dell’esistenza di un

patto di non concorrenza con la stessa, dicendo loro che, da una certa data in poi, gli stessi sarebbero

potuti passare a GMB, perche il patto avrebbe cessato di avere efficacia: in tal senso depongono i due

passaggi della testimonianza resa dal dott. L. Romano, safety manager di Kone Industrial s.p.a. e di

Slimpa s.p.a. in cui lo stesso dichiara: “Abbiamo deciso di non rinnovare il contratto di durata annuale

che avevamo in essere con L.A.T.A. quanto a Salute e Sicurezza sul lavoro perche, nel gennaio 2015, a

scadenza di un patto di non concorrenza tra GMB e L.A.T.A., abbiamo deciso di intraprendere il

rapporto di servizio per quanto riguarda il tema della sicurezza sul lavoro con GMB... quindi, una

volta cessato il patto di non concorrenza, che sapevamo esistente tra le due societa, abbiamo optato

per i servizi offerti da GMB”.

E’ evidente che se, da un lato, l’accordo obbligava GMB e i due consulenti/amministratori ad eseguire

le prestazioni secondo correttezza e buona fede ovvero salvaguardando l’interesse di controparte,

dall’altro escludeva, a maggior ragione, che i predetti tenessero una condotta funzionale a sviare la

clientela storica di LATA una volta che il patto fosse scaduto

In altre parole se in ragione dell’art. 3 dell’Accordo1 l’attrice (e i suoi amministratori in proprio) si

erano innanzi tutto obbligati a non svolgere attività in concorrenza tout court con L.A.T.A., per tutto il

periodo di durata dell’Accordo, nel corso dello stesso e dopo la cessazione della sua efficacia

tantomeno avrebbero potuto tenere condotte concorrenziali sleali ai sensi dell’art. 2598 3° c.c., ovvero

non avrebbero potuto sviare i clienti storici di LATA per cui avevano fino a quel momento prestato i

servizi di consulenza, approfittando delle relazioni di fiducia con questi nel frattempo intercorsi.

Dai docc. GMB nn. 90-94, prodotti a fronte di specifico ordine giudiziale, hanno permesso di accertare

in sede di C.T.U., che, mentre l’Accordo aveva esecuzione, 19 clienti di L.A.T.A. sono migrati dal

portafoglio clienti di questa a quello di GMB; in dettaglio:

nel 2012 GMB ha fatturato:

- € 82.716,51 a L.A.T.A.;

- € 28.742,51 a ex clienti L.A.T.A.;

- € 17.272,76 a propri clienti.

nel 2013 GMB ha fatturato:

- € 25.673,16 a L.A.T.A.;

- € 55.324,89 ad ex clienti L.A.T.A.;

- € 75.030,49 a propri clienti

nel 2014 GMB ha fatturato:

- € 0,00 a L.A.T.A.;

- € 102.028,09 ad ex clienti L.A.T.A.;

1 “Gli accordi relativi a[i] patt[i] di non concorrenza ... sottoscritti da ... BORDONI in data 02/02/2010 e da ... MASSARDI in data

30/07/2009 restano naturalmente validi e non subiscono alcuna variazione nei limiti di luogo e tempo concordati, cosi come la

prestazione in favore di nostri clienti, su nostra esplicita richiesta, non contravviene ad alcun vincolo nascente dai predett[i] patt[i] di

non concorrenza”.

sottoscritto, tanto da GMB, testuale destinataria della proposta negoziale da lei sottoscritta “per accettazione”, quanto da MAS- SARDI e

BORDONI, in proprio, sempre “per accettazione” (cfr. doc. n. 12)

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- € 57.207,30 a propri clienti.

nel 2015 GMB ha fatturato:

- € 0,00 a L.A.T.A.;

- € 139.986,13 ad ex clienti L.A.T.A.;

- € 59.817,82 a propri clienti.

nel solo trimestre gennaio-marzo 2016, GMB ha fatturato:

- € 0,00 a L.A.T.A.;

- € 29.985,77 ad ex clienti L.A.T.A.;

- € 15.884,35 a propri clienti.

Già li tali dati indicano che, via, via GMB ha eseguito prestazioni, in favore di clienti L.A.T.A. senza

che quest’ultima avesse formulato alcuna richiesta in tal senso, lucrando i relativi importi (con

nocumento di L.A.T.A.) e che approfittando del “contatto” venutosi a creare con i clienti di LATA, ha

poi acquisito una parte del portafoglio/clienti della propria partner negoziale.

Diversamente da quanto sostengono l’attrice e i terzi chiamati, per le ragioni predette a nulla rileva, la

presunta risoluzione o invalidità dei patti di non concorrenza del 2009-2010: quel che rileva è

l’Accordo stipulato con GM rispetto al quale L.A.T.A. , i “reiterati” inadempimenti a tale Accordo

consumati da GMB, e soprattutto la sua esecuzione contraria ai principi di buona fede. Invero va

condiviso l’assunto di LATA per cui costituisce violazione della buona fede contrattuale ed una

condotta concorrenziale illecita ex art. 2598 3°c.c. la condotta di chi, mentre viene pagato dal proprio

partner commerciale per lavorare presso alcuni clienti di quest’ultimo, si serva del contatto venutosi,

necessariamente, a creare con costoro e della possibilità di continuare a frequentarli, per sottrarre quei

clienti al predetto suo partner onde generare un avviamento (acquisendo quei clienti al proprio

portafoglio) la cui creazione secondo una condotta corretta avrebbe necessitato di assai più tempo.

In giurisprudenza è consolidato l’orientamento per cui “ il dovere di correttezza della parte in un

rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) ed il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (art.

1375 c.c.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all’altra, si che

l’obbligo di astenersi dalla concorrenza permea come elemento connaturale ogni rapporto di

collaborazione economica” (Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2013, n. 7141, e Cass. civ. 23 luglio 2008,

n. 20312). Tanto che durante lo svolgimento di un rapporto commerciale l’obbligo di astenersi da

concorrenza renderebbe inutile, ossia privo di causa, il patto accessorio” (Cass. civ., 6 maggio 2009, n.

10403, in Giur. it., Rep., 2009)

Nella specie, GMB, attraverso Massardi e Bordoni ha violato detti doveri di correttezza, di lealtà e di

buona fede che ne avrebbero dovuto orientare la condotta nei confronti di L.A.T.A. creando le

premesse dello storno, ragionevolmente già quando i due convenuti ancora erano dipendenti di

L.A.T.A. (al riguardo, è eloquente il fatto che clienti L.A.T.A. come A.L. & S. Ambiente Lavoro e

Sicurezza di Paolo Ius, Brivio Pierino & C. s.r.l., Maeco s.r.l., Manera Pietro e Teco Milano s.r.l., siano

divenuti clienti di GMB sin dal suo primo giorno di vita), e comunque durante la sua esecuzione

acquisendo sistematicamente al portafoglio della loro nuova società GMB clienti del proprio ex datore

di lavoro, come ha dimostrato la consulenza tecnica disposta in causa

* * *

d) Sul quantum debeatur.

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Repert. n. 6511/2018 del 07/08/2018

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In punto danno emergente, risulta accertato il mancato pagamento a L.A.T.A., ad opera di Assoservizi

s.p.a., dell’importo di € 6.663,50 somma non pagata, da questa a quella, in relazione alla tormentata

gestione della posizione Cosmo di cui sopra, nonché dell’omesso pagamento della fattura L.A.T.A. n.

1018, in data 31 ottobre 2012, di € 1.408,88.

Dunque la somma complessiva di € 8.072,38, oltre a interessi ex art. 5, decreto legislativo 9

ottobre 2002, n. 23: capitale + interessi di mora 3.236,90 = 11.309,28

Ai fini dell’accertamento del danno patito in termini di lucro cessante per effetto dell’illecito

anticoncorrenziale all’udienza del 31 maggio 2016, veniva conferito incarico alla dott.ssa Monica

Carnio alla quale veniva formulato il seguente quesito:

“Dica il CTU letti gli atti e i documenti di causa, e quelli che le parti depositeranno su richiesta dello

stesso volontariamente quali e quanti clienti siano passati nel triennio 15 gennaio 2012 e 15 gennaio

2015 da L.A.T.A. a G.M.B. e quantifichi il danno sofferto da L.A.T.A. in conseguenza della perdita di

detti clienti alla luce delle caratteristiche dell’attivita aziendale”.

Quanto al tipo di attività da prendere in considerazione si concorda con il CTP dott. Vestita per cui il

fatto che le analisi ambientali non fossero comprese nell’accordo o che GMB svolgesse o meno dette

attività di analisi era inconferente rispetto al quesito del Giudice; così come sul fatto che non si

sarebbero dovute operare distinzioni in ragione del ruolo di ogni singolo socio (Massardi o Bonardi),

ma che si sarebbe, viceversa, dovuta considerare l’attività svolta da GMB nel suo complesso.

Come del resto la stessa CTU ha correttamente ritenuto così motivando: “La scrivente non ha ritenuto

di distinguere i clienti trasferiti, nell’arco temporale 15.01.2013 – 15.01.2015, in funzione delle

prestazioni rese da GMB, sulla base delle considerazioni seguenti: gli impegni assunti da entrambi

hanno per oggetto il divieto di svolgimento di attivita .... nel campo della protezione ambientale e

sicurezza sul posto di lavoro (doc. 6 e 7 fascicolo Lata) senza alcuna distinzione tra attivita di

consulenza ambientale e attivita di responsabile per la sicurezza (RSPP), .... ne in proprio ne alle

dipendenze o per conto di terzi, ne per interposta persona o ente .... a favore di iniziative industriali e/o

commerciali da Lei direttamente intraprese, o societa al cui capitale Lei sia comunque interessato”

Né rileva il fatto che i patti di non concorrenza dei due ex dipendenti avessero diversa scadenza,

essendo superata detta diversità: a) dall’accordo che impegnava la società, b) interrotto il contratto,

dall’obbligo generale ex art. 2598 c.c.

Il C.T.U. sottoponeva, quindi, ai CC.TT.PP. il prospetto da lei predisposto, riportante le fatture emesse

da GMB da febbraio 2012 a marzo 2016, come risultanti dai Registri I.V.A. GMB (infine depositati),

con evidenza dei nominativi indicati nell’elenco trasmesso dal dott. Vestita quali clienti che avrebbero

dovuto essere presenti anche nei Registri I.V.A. L.A.T.A.

Per agevolare tale verifica, il C.T.U. domandava a L.A.T.A., in aggiunta a quanto già richiesto, di poter

avere le schede contabili relative ai 32 clienti che presuntivamente erano migrati per le annualità 2003-

2016

Al fine di uniformare i dati, il C.T.U. chiedeva infine a GMB di integrare la produzione del suo

Registro I.V.A. Vendite con la parte relativa al periodo da aprile 2016 a giugno 2016.

Da ultimo, veniva affrontato il problema dei costi

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Repert. n. 6511/2018 del 07/08/2018

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Il C.T.U.trasmetteva ai CC.TT.PP. la bozza della propria relazione tecnica, nella quale evidenziava

anzitutto come, nel corso dell’indagine, si fosse resa necessaria la produzione di nuovi documenti,

esigenza cui LATA aveva manifestato massima disponibilità e collaborazione. Passava poi all’analisi

del quesito e all’individuazione dei clienti già L.A.T.A. che, nel triennio 2012- 2015, risultavano esser

passati a GMB, e alla quantificazione del danno conseguente a tale passaggio (la determinazione dei

clienti migrati veniva compiuta individuando i soli nominativi cui L.A.T.A. risultava avere emesso

fatture di vendita nel periodo dal 01.01.2003 al 15.0 1.2015).

Il C.T.U. ribadiva di non aver voluto – correttamente - aderire all’eccezione di diversa durata dei patti

di non concorrenza ripetutamente sollevata dal CTU di pare attrice dott. Cosili

La d.ssa Carnio dichiarava di avere individuato 19 nominativi rispetto ai 32 segnalati da LATA.

Il prospetto elaborato dalla consulente evidenziava, un incremento di fatturato LATA verso i predetti

19 clienti fino all’anno 2012 e un’inversione di tendenza - “(crollo)” - a partire dal 2013, “cio sia

relativamente a ciascuna attivita svolta da L. A.T.A., sia rispetto alle due attivita svolte in concorrenza

con GMB” (v. relazione, p. 28, nonche il relativo prospetto, da cui risulta come il fatturato di L.A.T.A.

rispetto ai clienti in questione fosse passato da € 134.025,85 nel 2012 ad € 57.228,99 nel 2013 e poi

ad € 31.289,62 nel 2014).

La quantificazione del danno patito da L.A.T.A. era, quindi, effettuata in funzione del lucro cessante

calcolato quale media del fatturato riferito ai 19 clienti descritti come migrati, dedotti i costi variabili o

incrementali. E ciò precisando – correttamente - di aver fatto riferimento ad un concetto di lucro

cessante inteso quale mera conseguenza del passaggio della clientela, da L.A.T.A. a GMB, a

prescindere dalla tipologia di prestazione perduta dall’una e eventualmente acquisita o non acquisita

dall’altra società, cosi superando l’obiezione, piu volte sollevata da GMB, per cui il fatturato perduto

da L.A.T.A. non avrebbe potuto comprendere quello relativo alle analisi chimiche, di cui GMB non si

sarebbe potuta giovare.

Con metodologia chiara motivata e corretta2 con riferimento a ognuno dei 19 clienti individuati il

C.T.U. indicava il fatturato perduto da L.A.T.A. (v. relazione, da p. 33 a p. 53); salvo che per :

a) il cliente A.L. & S. Ambiente Lavoro e Sicurezza di Paolo Ius, (non individuava perdite di

fatturato);

b) i clienti Brivio Pierino & C. s.r.l., Co.Ra.Tek s.r.l., P.G.M. s.r.l., Pompe Cucchi s.r.l.(che venivano

esclusi attesa la sporadicità e la natura risalente delle prestazioni rese da L.A.T.A.),

c) il cliente Landgraf s.r.l. (escluso, invece, in considerazione della discontinuità delle prestazioni

rese).

Al termine dell’analisi che precede, la relazione identificava la perdita di fatturato di L.A.T.A. in €

59.462,00 per i clienti interessati dalle aree di attività svolta anche da GMB, in € 89.511,00 per i

clienti Maeco s.r.l. e Teco Milano s.r.l. interessati al solo settore analisi.

Il tutto per una perdita totale pari ad € 148.973,00 (v. relazione, pp. 53 e 54).

Fatto quanto precede, il C.T.U. procedeva, quindi all’individuazione dei costi variabili, cioè di quelli

che L.A.T.A. avrebbe sostenuto per realizzare il fatturato perduto in relazione ad ogni singola tipologia

2 in particolare la CTU ha correttamente respinto l’eccezione di GMB, per cui L.A.T.A. non avrebbe avuto legittime aspettative di

fatturato, dal momento che era solita stipulare contratti annuali coi propri clienti, replicando , correttamente, che, in esito ad una disamina

condotta su dieci anni di fatturato, si era potuto verificare come le relazioni della convenuta con i propri clienti erano risultate in generale

stabili (v. relazione, p. 31).

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Sentenza n. 8610/2018 pubbl. il 07/08/2018RG n. 6698/2014

Repert. n. 6511/2018 del 07/08/2018

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di attività (esclusi i costi fissi indipendenti dal fatturato realizzato) per poi rapportare i medesimi ai

relativi ricavi annui, si da ottenere la percentuale d’incidenza dei costi variabili sui ricavi, da applicare

a quelli perduti verso i clienti migrati.

Seguiva l’esposizione analitica dei costi qualificati incrementali3. Quanto a CVM ( questione discussa

nel contraddittorio tecnico) il C.T.U. concludeva – correttamente - affermando che, “pur assumendo

non incrementale il costo delle consulenze prestate da CVM” si dovesse tuttavia ritenere che, in

assenza di tale consulenza, L.A.T.A., per produrre il fatturato dell’attività di analisi realizzata nel 2009

e 2010, si sarebbe dovuta verosimilmente dotare di ulteriore personale (v. relazione, p. 61).Ha quindi

espunto i costi incrementali per le annualità 2009 e 2010 del costo della consulenza CVM (per l’anno

2011 lo stesso non era stato corrisposto) ed aggiunto il costo dei dipendenti impiegati nel settore analisi

per le medesime annualità, il costo dei 4 dipendenti che operavano presso CVM; tenuto conto del fatto

che CVM aveva altri clienti oltre L.A.T.A., la d.ssa Carnio ha – operando in modo ragionevole e

motivato – stimato il costo sulla commessa L.A.T.A. di detti dipendenti in misura pari al 50% del

costo azienda dei medesimi per il 2011.; pertanto aggiungeva nel conteggio del costo del personale

impiegato per la attività di analisi negli anni 2009 e 2010, il 50 % del costo dei n. 4 dipendenti CVM,

come calcolato per il 20114.

L’utile perduto da L.A.T.A. in conseguenza dell’attività di sviamento della clientela attuato in

violazione del patto di non concorrenza e comunque dell’art. 2598 c.c. le posta in essere da GMB nel

periodo 15.01.2012-15.01.2015 veniva dunque stimato, nella bozza di relazione del C.T.U., come

segue:

– € 34.677,00 verso i clienti cui L.A.T.A. offriva prestazioni sia di analisi chimiche, sia di consulenza

ambientale e R.S.P.P.;

– € 58.618,00 verso i clienti (Maeco s.r.l. e Teco Milano s.r.l.), a cui L.A.T.A. offriva esclusivamente

prestazioni di analisi chimiche.

Il tutto per un totale pari ad € 93.295,00 (v. relazione, p. 64).

Nel termine assegnato entrambi i CC.TT.PP. formulavano osservazioni.

a) Il C.T.P. L.A.T.A., dato atto della correttezza delle conclusioni raggiunte nella perizia, rilevava,

tuttavia, come l’arco temporale preso a riferimento per la determinazione del danno patito da

L.A.T.A. non sarebbe stato congruo, perché il C.T.U. avrebbe erroneamente limitato il periodo di

analisi del danno subito da L.A.T.A. a quello corrente tra il 15 gennaio 2012 e il 15 gennaio 2015,

laddove il quesito aveva limitato a detto periodo soltanto la determinazione dei clienti passati da

L.A.T.A. a GMB; mentre il calcolo del danno non avrebbe quindi dovuto essere circoscritto entro il

ridetto limite temporale, ma avrebbe dovuto essere determinato - aderendo a quanto richiesto dal

quesito - solo ed esclusivamente con riferimento alle “caratteristiche dell’attività aziendale”,

considerando gli utili maturandi sulle cd. “Vendite Ponte”, ovvero sulle vendite che sarebbero state

realizzate da L.A.T.A. successivamente al 15.01.2015 se GMB avesse rispettato i propri obblighi

sino a tale data; e perveniva a quantificare tale (ulteriore) utile perduto in € 31.916,00, rispetto ai

3 (v. relazione, p. 57);

4 La percentuale di incidenza dei costi variabili per il settore analisi risultava, cosi, essere pari al 34,51% dei ricavi, mentre

quella riferita al settore consulenza / R.S.P.P. risultava pari al 43,70 %.

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clienti interessati da prestazioni sia di consulenza sia di analisi, e in € 50.749,71, rispetto ai clienti

Maeco s.r.l. e Teco Milano s.r.l. (cfr. osservazioni, dott. Vestita, p. 8)

La C.T.U. osservava che la teoria delle “Vendite Ponte” sarebbe stata concepita in riferimento alle

sole ipotesi di violazione di brevetto e che la stessa farebbe riferimento a concetti generali non

ancorati a criteri oggettivi. Considerando arbitraria la modalità con cui L.A.T.A. avrebbe ritenuto di

applicare la teoria al caso di specie, reputava di non volerne tenere conto nella liquidazione del

danno (v. relazione, p. 65).

Il Tribunale non condivde l’osservazione del CTP dott. Vestita circa il limite temporale entro cui

doveva essere proiettato il danno, considerate le “caratteristiche dell’attività aziendale”: è verosimile,

invero, che una volta interrotto il rapporto e il patto di non concorrenza, i clienti che non fossero stati

illecitamente nelle more sviati avrebbero continuato a rivolgersi a LATA almeno per 18 mesi ancora,

ma considerato che l’accordo si è di fatto risolto a giugno 2013, il termine tenuto in considerazione dal

CTU appare ragionevole e conforme alla stessa proiezione del CTP

b) Il C.T.P. GMB proponeva varie osservazioni, una delle quali ha indotto il C.T.U. a rivedere le sue

conclusioni, ossia quella afferente il profilo dei corrispettivi riconosciuti da L.A.T.A. a CVM a

titolo di consulenza, per gli anni 2009, 2010 e 2011. In proposito, il CTP di GMB, dott. Cosili,

sosteneva che il contratto stipulato tra l’odierna concludente e CVM, 4 marzo 2009, sarebbe stato

“artatamente redatto a posteriori” (oltre ad ulteriori del tutto infondate obiezioni sulla validità del

contratto), e sulla base di queste premesse, concludeva per l’inattendibilità dei bilanci L.A.T.A. e di

tutta la documentazione dalla stessa messa a disposizione del C.T.U., nel corso di cinque mesi di

indagine.

Premesso che i vizi che il CTP contesta a prescindere dalla loro fondatezza non sono opponibili dai

convenuti, ed tanto meno in questo contesto ove, peraltro, sarebbero comunque del tutto irrilevanti,

anche la contestazione relativa alla presunta retrodatazione è infondata. Si tratta di argomento che non

ha trovato in causa alcun riscontro5: L.A.T.A. ha messo a disposizione il contratti, entro il termine

assegnato; come risulta dalle fatture e dalle schede contabili CVM ha eseguito, in favore di L.A.T.A.,

“prestazioni professionali relative a consulenza, analisi chimiche e ambientali”, da svolgersi nel corso

di ciascuno dei tre anni, oggetto di contratto, su incarico della convenuta, senza necessità di ordini ad

hoc o incarichi specifici.

Peraltro l’approdo finale del C.T.U. non si concilia – come giustamente osservato dal CTP di LATA6-

con (i) la considerazione di prima relazione, secondo la quale, pur non corrispondendo esattamente “i

5L’ incongruenza tra la data d’emissione del francobollo e quella di sua vidimazione (rispetto al contratto di consulenza stipulato tra

L.A.T.A. e GMB in data 4 marzo 2009) non risulta imputabile a L.A.T.A. che ha esibito la fattura, comprovante l’affidamento, tra le

altre cose, dell’incarico di provvedere alla datazione del contratto ad un’agenzia di servizi, certa Cooperativa Sviluppo e Lavori s.c. a r.l.

in liquidazione, già con sede legale in Milano, Piazza Diaz 6/c; agenzia indicata a L.A.T.A. dal suo commercialista dell’epoca, per

permetterle di far fronte a alcune incombenze di segrete ria, mentre la sua impiegata si trovava in maternità (v. doc. n. 135 la ci

ammissione in giudizio deriva dal fatto che la questione non è mai stata oggetto di contestazione nei termini di trattazione ) 6 Il quale rilevava anche come fosse difficile comprendere la ragione in forza della quale un costo, in un primo tempo,

definito dallo stesso C.T.U. come fisso, in quanto “chiaramente slegato da specifiche commesse” e perche riferito

indistintamente a tutta l’attività aziendale, potesse esser poi qualificato variabile solo perche uno dei tre contratti di

consulenza, quello del 4 marzo 2009, presentava una anomalia nella data, tutta l’altra documentazione di riferimento

essendo rimasta invariata; e come quand’anche detta modifica si fosse ritenuta giustificata con riferimento ai costi del 2009,

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compensi annui fatturati da CVM (2009-2011) all’importo forfettario dei contratti stipulati per

ciascuna annualita, tuttavia, in particolare per l’anno 2010, le fatture emesse da CVM risultano

chiaramente slegate da specifiche commesse e di ammontare fisso mensile”, e (ii) con quella per cui, in

ragione specialmente di detto rilievo, “il costo per le consulenze prestate da CVM doveva essere

assunto come non incrementale”.

Sono invece condivisibili le obiezioni sollevate da GMB con riguardo al cliente EIM s.r.l., e la

riduzione da € 4.404,00 a € 1.100,00 del danno da migrazione del cliente sulla base della

considerazione che già nel 2012 (prima dell’intervento di GMB) il fatturato in capo a L.A.T.A. si era

sostanzialmente azzerato e della particolare situazione del cliente poi fallito.

Sicchè l’utile netto, perduto da L.A.T.A., a seguito dell’illecita attività di GMB per i clienti verso cui

L.A.T.A. aveva svolto attività di analisi, consulenza e R.S.P.P., va ridotta da euro 93.295,00 ad euro

89.991,00; su tale somma già rivalutata all’attualità sono dovuti gli interessi di mora dalla data della

domanda ad oggi: interessi di mora 23256,39 + capitale= euro 113.247,39.

Detta quantificazione, non è incisa dalle risultanze delle assunte prove orali:

quanto a Laboratoire Phyto Technique s.r.l., è risultato che il rapporto fra L.A.T.A. e tale cliente

non ha potuto continuare a causa del mancato pagamento a opera della cleinte stessa delle fatture

emesse da L.A.T.A. (interrogatorio dott.. Burana); e che – come si è già detto poco sopra - la cliente

non ha pagato L.A.T.A. perche insoddisfatto dell’attività svolta da Massardi quale referente di

L.A.T.A., che ometteva, non solo, di trasmettere i documenti previsti in contratto, ma addirittura di

contattare per sei mesi il cliente (doc. 13conv.). Quanto a Vibromac s.r.l. le dichiarazioni rese

all’udienza del 14 novembre 2016 dal teste indicato da GMB ( Marco Enrico Gerosa, presidente

CdA)7 appaiono irrilevanti stante il patto di non concorrenza in essere: anche se fosse stata la

cliente (ex L.A.T. A.) a insistere con Massardi affinche GMB formulasse un’offerta invece di

LATA, GMB non avrebbe potuto esercitare attività in concorrenza con LATA e tantomeno

sottrargli un cliente;

quanto al cliente Teco Milano s.r.l., la e-mail, dalla signora Anna Cannavo , in data 6 luglio 2015

conferma lo sviamento della cliente ( “a partire dal 2014, abbiamo diminuito i campioni ambientali

o relativi alle emissioni da dare a loro [da] analizzare. Questo in quanto una persona che conosco da

anni ha offerto lo stesso servizio a prezzi piu vantaggiosi. In piu quest’ultimo laboratorio si trova

molto vicino a noi, quindi logisticamente risulta molto piu comodo”;

“davvero incomprensibile risultava la ratio in forza della quale anche i costi del 2010 e del 2011 (neppure sostenuti)

potessero subire la stessa sorte”. 7 Il testimone ha dichiarato al riguardo:

“Posso dire che, circa a fine marzo 2013, ricevetti una lettera da L.A.T.A. che comu-nicava il fatto che MASSARDI si era dimesso dal

ruolo di responsabile del servizio prevenzione, il che per me fu un fulmine a ciel sereno poiche MASSARDI non mi aveva mai anticipato

nulla. L.A.T.A. mi propose un nuovo tecnico ma, dal momento che si trattava di cambiare il professionista di riferimento [, MASSARDI],

decisi di sentire altre proposte e invitai altre aziende a farmi offerte per la copertura del servizio; MASSARDI non mi fece alcuna offerta;

allora io, dopo tre mesi, lo contattai, chiedendogli di fare a sua volta un’offerta per il servizio che io dovevo coprire; ancora non mi

rispose, sicche a fine giugno, poiche dovevo nominare il responsabile del servizio prevenzione, lo richiamai dicendogli che, se entro

venerdi non avesse fatto un’offerta, mi sarei rivolto a qualcun altro. A quel punto lui mi fece un’offerta e io lo nominai responsabile del

servizio prevenzione della mia società.”

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quanto al cliente Meco. s.r.l.: la testimonianza della titolare8 è irrilevante a fronte delle risultanze

della CTU:

“Cliente di LATA dal 2009 al 2013 esclusivamente per l’attivita di analisi chimiche, con fatturati

significativi nell’ordine di circa 40 – 50 mila euro annui fino al 2012, ridotti a circa mille euro

nell’anno 2013. Negli anni successivi (2014 – 1° semestre 2016) Lata non ha fatturato alcuna

prestazione al cliente (tabella 1);

Cliente di GMB nel 2012 (fatturato € 1.620,00) e nel 2015 (fatture del 30.05.2015 e 30.06.2015 per

totali € 1.150,00, oltre al periodo indicato nel quesito) per prestazioni di consulenza ambientale

(tabella 2).

---

In conclusione le risultanze dell’elaborato peritale mostrano una progressiva acquisizione dei clienti da

parte di G.M.B. ai danni di L.A.T.A..

La CTU con una ricostruzione minuziosa e attenta ha individuato 19 clienti migrati da L.A.T.A. a

GMB nel periodo oggetto di indagine, i cui nominativi sono riportati nel prospetto in paragrafo num. 1,

colonna IV). Le conclusioni della CTU devono essere riviste – come detto poca sopra – solo con

riguardo al periodo di proiezione del danno, che va esteso , in ragione della tipologia di attività, oltre il

15 gennaio 2015 di 18 mesi secondo una valutazione di equità: nonostante il patto di non concorrenza,

invero GMB ha beneficiato di un avviamento costituito sostanzialmente tutto nel triennio 2012 -2015

quando invece avrebbe dovuto partire con la ricerca di una propria clientela proprio a partire dalla

scadenza dell’accordo, con la conseguenza che L.A.T.A. avrebbe mantenuto i propri clienti sino a tutto

il 2015, per poi se del caso perderli nel corso del 2016 e del 2017. Il danno ulteriore è stato calcolato in

via equitativa in un terzo dell’utile perduto, come sopra motivato.

Al danno da lucro cessante va aggiunto il danno emergente pari ad euro di € 11.309,28

Del danno così determinato in euro 124.556,67 (113.247,39 + 11.309,28) risponde solo la società

GMB, non i suoi amministratori, poichè la condotta dedotta in giudizio di violazione del patto di non

concorrenza e comunque di concorrenza sleale per sviamento di clientela può rispondere solo la società

concorrente, e non i suoi amministratori, non essendo individuabile in capo agli stessi una condotta

illecita diversa e distinta da quella da essi tenuta ma imputabile alla società in ragione del rapporto

organico.

Pertanto va valutata la sussistenza dei presupposti della compensazione tra il credito vantato da LATA

nei confronti di GMB a titolo di risarcimento del danno e quello vantato da GMB verso LATA per

compensi dell’attività di consulenza svolta.

Invero ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo L.A.T.A. si è obbligata a pagare le prestazioni di GMB per un

prezzo di € 50,00 o di € 35,00 all’ora, a seconda che l’esecuzione delle stesse richiedesse o no

8 e (titolare della società) ha riferito “Gli unici rapporti che ho avuto con GMB sono stati frutto di una mia iniziativa chiamai in due

occasioni la societa, tra l’altro a distanza di due anni, se non due anni e mezzo, l’una dall’altra, per chiedere una consulenza con

riguardo a due piccoli lavori (relativi, cioe, a consulenze del valore di circa 2.000,00 / 2.500,00 euro), si trattava in un caso della

autorizzazione a un impianto di recupero dei rifiuti e nell’altro caso di un’autorizza- zione alle emissioni in atmosfera…Ho cambiato il

laboratorio di riferimento in quanto, dovendo consegnare un campione o piu campioni, non ricordo, a L.A.T.A., mi recai presso il loro

laboratorio, ove il dott. Passoni mi disse che il dott. Bordoni - cui mi rivolgevo - non lavorava piu li. Per un po’ di tempo continuai a

rivolgermi a L.A.T.A. poi cambiai riferimento in occasione di un lavoro che stavo conducendo con L.A.T.A. ma che mi indusse ad aver

rapporti con un altro laboratorio piemontese, Comi s.r.l., cui poi chiesi di mandarmi dei listini ed in seguito anche dei preventivi, donde

verificai che i prezzi offerti erano migliori di quelli di L.A.T.A. per cui divenni cliente di questa societa”.

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trasferimenti oltre i 20 chilometri. Ai sensi dello stesso art. 2, le parti pattuivano che la somma predetta

sarebbe stata erogata in riferimento e successivamente ai pagamenti dei Clienti.

LATA sostiene che a partire dal settembre del 2012 i pagamenti dei clienti L.A.T.A. avvenivano con

ritardo onde le parti avrebbero convenuto che le prestazioni rese da LATA sarebbero state pagate in

misura pari a € 3.000,00 / 4.000,00 al mese, a prescindere dall’intervenuto pagamento o meno da parte

dei clienti. Solo nel febbraio 2013 GMB avrebbe insistito per cambiare nuovamente le condizioni di

pagamento e perché LATA, quindi, saldasse tutte le fatture sino a quel momento emesse.

A quel punto LATA – stanti le rimostranze dei propri clienti circa le negligenze e gli inadempimenti

degli incaricati e i sospetti di violazione della clausola sulla non concorrenza da parte di GMB- avrebbe

deciso di non sottostare piu “alle indebite pretese di GMB… almeno sino a che non si fosse fatta piena

chiarezza sulla condotta della propria partner negoziale e dei suoi amministratori”.

Tuttavia di tale ricostruzione di parte convenuta non v’è riscontro in atti, ed in particolare nella

documentazione prodotta dall’attrice (cfr scambi di e-mail tra GMB e LATA) ove non v’è alcuna

traccia di un’eccezione di inadempimento tesa a giustificare il mancato pagamento delle fatture. Sicchè

il mancato pagamento delle fatture non risulta “pienamente legittimo e giustificato” come sostiene la

convenuta, onde contestare la pretesa di controparte relativa agli interessi di mora sull’importo capitale

azionato da GMB.

Pertanto va dichiarata la compensazione tra il credito di LATA di euro euro 124.556,67 (somma

corrispondente ad un danno già rivalutato all’attualità, ed interessi ad oggi) e il credito di GMB pari ad

euro 64.688,78 (somma capitale pretesa 46.173,78+ interessi di mora calcolati dal 31.12.2012

all’attualità 18.515,00)

Per cui effettuata la compensazione tra i due crediti, GMB va condannata a corrispondere a LATA la

somma di euro 59.867,89, oltre interessi di mora dalla pronuncia al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sicchè GMB va condannata a rifondere a LATA le spese che

si liquidano – tenuto conto della somma effettivamente dovuta, delle tariffe, e dell’impegno

difensivo profuso – in euro 10.000,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie CPA e

IVA come per legge.

Le spese della CTU – già liquidate nel decreto 21.12 2016 in euro 21.000,00 oltre C.P. ed IVA come

per legge vanno compensate tra le parti in ragione della metà; sicchè GMB deve rifondere a LATA la

sola somma di euro 10.500, oltre CP ed IVA come per legge. Restano compensate tra le parti le spese

della rispettive CTP.

PQM

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa- A, in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così provvede:

a) accertata la violazione da parte della GMB s.r.l. dell’accordo inter partes concluso in data 14

febbraio 2012 nonchè la commissione da parte della stessa di atti di concorrenza sleale in

violazione dell’art. 2598 3° comma c.c. e, dichiara la società GMB S.r.l. tenuta al pagamento in

favore della società L.A.T.A. S.r.l. a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 124.556,67;

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b) accertato l’inadempimento di L.A.T.A. s.r.l. alle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del

contratto inter partes concluso in data 14 febbraio relative al pagamento delle fatture oggetto di

causa, dichiara L.A.T.A. s.r.l. tenuta a corrispondere a GMB s.r.l. la somma di euro 64.688,78;

c) effettuata la compensazione giudiziale tra i due crediti, condanna GMB S.r.l. al pagamento in

favore di L.A.T.A. s.r.l. della somma di euro 59.867,89, oltre interessi di mora dalla pronuncia al

saldo;

d) condanna GMB S.r.l. al pagamento in favore di L.A.T.A. s.r.l. delle spese di lite liquidate in euro

10.000,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie CPA e IVA come per legge.

e) condanna GMB S.r.l. a rifondere a L.A.T.A s.r.l. le spese della CTU nella misura di euro 10.500,

oltre CP ed IVA come per legge, restando compensate tra le parti le spese di CTU per la parte

restante e le spese della rispettive CTP.

Milano, 6 agosto 2018

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Dal Moro

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