Sentenza n. 835/2018 pubbl. il 25/01/2018 RG n. 9816/2014 · 2018. 5. 15. · 1345 c.c., nonché...

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pagina 1 di 12 N. 9816/2014 R.G. alla quale è riunita la n. 9818/2014 R. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B” Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Riva Crugnola Presidente dott. Angelo Mambriani Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9816/2014 R.G. alla quale è riunita la n. 9818/2014 R.G promossa da: CGL ITALIA S.P.A. (C.F. 05476560965) e SGB FINANCE ITALIA S.P.A. (C.F. 05476720965), entrambe con il patrocinio dell’avv. GROSSI GIAN LUCA e dell’avv. TINELLI VITTORIANO (TNLVTR80R25H096B) VIA VITTOR PISANI, 20 20124 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI, 20 20124 MILANO presso il difensore avv. GROSSI GIAN LUCA PARTE ATTRICE contro GIULIANO DI LUCA (C.F. DLCGLN45E18A746V) e LORENZO DI LUCA (C.F. DLCLNZ74E18C523X), entrambi con il patrocinio dell’avv. BANDIRALI ELISABETTA e dell’avv. MASSUCCO STEFANO (MSSSFN76E02I693M) VIA CRISTOFORO COLOMBO, 28/3 16033 LAVAGNA; elettivamente domiciliato in VIA ANFOSSI, 19 20135 MILANO presso il difensore avv. BANDIRALI ELISABETTA TREDIMAR S.R.L. (C.F. 03865210102), con il patrocinio dell’avv. BANDIRALI ELISABETTA e dell’avv. BARUCCO PAOLA (BRCPLA64H42D969H) PIAZZA VERDI, 6/9 16121 GENOVA; , elettivamente domiciliato in VIA ANFOSSI, 19 20135 MILANO presso il difensore avv. BANDIRALI ELISABETTA PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI Per CGL ITALIA S.P.A. respinta ogni contraria istanza ed ogni avversa domanda, conclusione, deduzione ed eccezione, Voglia l’Ill.mo Giudice adito, I) in via principale, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, accertare la responsabilità dei convenuti ai Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b Sentenza n. 835/2018 pubbl. il 25/01/2018 RG n. 9816/2014 http://bit.ly/2jXTMBa

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N. 9816/2014 R.G. alla quale è riunita la n. 9818/2014 R.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B”

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Elena Riva Crugnola Presidente

dott. Angelo Mambriani Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9816/2014 R.G. alla quale è riunita la n. 9818/2014 R.G

promossa da:

CGL ITALIA S.P.A. (C.F. 05476560965) e SGB FINANCE ITALIA S.P.A. (C.F. 05476720965),

entrambe con il patrocinio dell’avv. GROSSI GIAN LUCA e dell’avv. TINELLI VITTORIANO

(TNLVTR80R25H096B) VIA VITTOR PISANI, 20 20124 MILANO; , elettivamente domiciliato in

VIA VITTOR PISANI, 20 20124 MILANO presso il difensore avv. GROSSI GIAN LUCA

PARTE ATTRICE

contro

GIULIANO DI LUCA (C.F. DLCGLN45E18A746V) e LORENZO DI LUCA (C.F.

DLCLNZ74E18C523X), entrambi con il patrocinio dell’avv. BANDIRALI ELISABETTA e dell’avv.

MASSUCCO STEFANO (MSSSFN76E02I693M) VIA CRISTOFORO COLOMBO, 28/3 16033

LAVAGNA; elettivamente domiciliato in VIA ANFOSSI, 19 20135 MILANO presso il difensore avv.

BANDIRALI ELISABETTA

TREDIMAR S.R.L. (C.F. 03865210102), con il patrocinio dell’avv. BANDIRALI ELISABETTA e

dell’avv. BARUCCO PAOLA (BRCPLA64H42D969H) PIAZZA VERDI, 6/9 16121 GENOVA; ,

elettivamente domiciliato in VIA ANFOSSI, 19 20135 MILANO presso il difensore avv. BANDIRALI

ELISABETTA

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per CGL ITALIA S.P.A. respinta ogni contraria istanza ed ogni avversa domanda, conclusione, deduzione ed eccezione, Voglia l’Ill.mo Giudice

adito,

I) in via principale, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, accertare la responsabilità dei convenuti ai

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sensi degli artt. 2043 c.c., 2395 c.c., 2476 sesto comma e/o settimo comma c.c., 2740 c.c. nonché alla luce della violazione

delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., o per ogni

miglior titolo e ragione ritenuti da Codesto Ill.mo Giudice, e per l’effetto condannare il Sig. Giuliano Di Luca e il Sig.

Lorenzo Di Luca, in solido ovvero ciascuno in relazione al grado di responsabilità accertato da Codesto Ill.mo Giudice, al

risarcimento del danno in favore di SGB nella misura di Euro 161.960,32 (centosessantunomilanovecentosessanta/32), oltre

a tutte le spese legali infruttuosamente sostenute dalle attrici, ivi incluse quelle liquidate nel decreto ingiuntivo Tribunale di

Milano n. 35866/2012, ovvero in quel veriore importo, così come sarà determinato in corso di causa, corrispondente al

pregiudizio complessivo subito dalla società SGB Finance Italia S.p.A., a titolo di danno emergente e/o lucro cessante o ad

ogni miglior titolo ritenuto da Codesto Ill.mo Giudice adito, in ogni caso con maggiorazione di interessi e rivalutazione

monetaria;

II) in via principale, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2740 c.c.

nonché alla luce della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e alla luce delle disposizioni di cui agli

artt. 2621 e ss. c.c., o per ogni miglior titolo e ragione ritenuti da Codesto Ill.mo Giudice, condannare Tredimar S.r.l. in

persona del legale rappresentante pro tempore in solido con i Sig.ri Di Luca Giuliano e Di Luca Lorenzo ovvero in proprio

in proporzione al proprio grado di responsabilità, al risarcimento del danno nella misura di Euro 161.960,32

(centosessantunomilanovecentosessanta/32), oltre a tutte le spese legali infruttuosamente sostenute dall’attrice, ivi incluse

quelle liquidate nel decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 35866/2012, o di quella miglior somma ritenuta da Codesto

Ill.mo Giudice adito, in ogni caso con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria;

III) in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di rigetto delle sopraestese domande, per tutti i motivi di fatto e

di diritto di cui in narrativa, accertata anche in via incidentale la natura distrattiva dei negozi giuridici e delle operazioni

poste in essere dai convenuti così come la nullità delle operazioni medesime, ai sensi degli artt. 1418, 1421, 1343, 1344,

1345 c.c., nonché alla luce della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e alla luce delle disposizioni di

cui agli artt. 2621 e ss. c.c., condannare tutti i convenuti in solido fra loro ovvero ciascuno per il rispettivo grado di

responsabilità, ai sensi degli artt. 2043, 2395, 2476 sesto e settimo comma o per ogni miglior titolo e ragione ritenuti da

Codesto Ill.mo Giudice al risarcimento del danno in favore dell’attrice di Euro 161.960,32

(centosessantunomilanovecentosessanta/32), oltre a tutte le spese legali a suo tempo infruttuosamente sostenute dall’attrice

ai fini dell’esazione di Euronautica S.r.l. in liquidazione, ivi incluse quelle liquidate nel decreto ingiuntivo Tribunale di

Milano n. 35866/2012, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;

IV) in via istruttoria:

parte attrice chiede che venga disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio affinché il Consulente Tecnico nominato,

previa rituale formulazione del quesito, si esprima sulla congruità del canone relativo al contratto d’affitto d’azienda

intercorso fra Euronautica S.r.l. e Tredimar S.r.l. e dica, sulla base dell’esperienza e sulla base delle grandezze fondamentali

indicate nei bilanci di Euronautica S.r.l. (attivo patrimoniale, ricavi etc.) prodotti in giudizio, quale avrebbe dovuto essere, a

suo avviso, rispetto al canone pattuito, un canone di mercato congruo e/o una fascia di valori congrui di canoni di mercato in

relazione all’operazione economica posta in essere fra le parti, tenuto conto degli elementi aziendali concessi in godimento;

parte attrice chiede altresì di ammettersi prova per interrogatorio formale delle parti convenute e prova per testi sui

seguenti capitoli con i testi sotto indicati. Con riferimento alla richiesta di testimonianza a prova diretta del Curatore del

Fallimento di Euronautica S.r.l., Avv. Carmela Matranga, parte attrice sottolinea come non sia ravvisabile alcuna incapacità

della stessa a rendere testimonianza, atteso che la Curatrice rappresenta attualmente un soggetto che non è parte in questo

giudizio e, comunque, che ricopre una funzione pubblicistica (Curatore del Fallimento di Euronautica) a partire da epoca

successiva ai fatti di causa, ragione per cui nessun interesse della stessa, nemmeno indiretto, potrebbe ravvisarsi nel giudizio

de quo.

Capitoli di prova.

1) vero che con riferimento all’esercizio sociale di Euronautica S.r.l. 1 gennaio-31 dicembre 2011, in occasione della

relazione del collegio sindacale datata 6 dicembre 2012, allegata sub 14 agli atti di causa che si esibisce al teste, il collegio

sindacale ha formulato svariate richieste di informazioni e documenti relativamente alla determinazione delle poste di

bilancio, fra le quali il magazzino, le imbarcazioni di proprietà e/o in leasing e gli oneri straordinari;

2) vero che mai i Sig.ri Giuliano Di Luca o Lorenzo Di Luca hanno fornito al collegio sindacale i documenti e le

informazioni che quest’ultimo richiedeva con riferimento agli esercizi 2009, 2010 e 2011 e, in particolare, con riferimento

all’esercizio sociale di Euronautica S.r.l. 1 gennaio-31 dicembre 2011;

3) vero che i componenti del collegio sindacale, con particolare riferimento all’esercizio sociale di Euronautica S.r.l. 1

gennaio-31 dicembre 2011, hanno in più occasioni rilevato come i Sig.ri Giuliano Di Luca e Lorenzo Di Luca tenessero

condotte non trasparenti e come gli stessi non abbiano mai acconsentito al collegio sindacale di svolgere liberamente il

controllo sulla gestione;

4) vero che i componenti del collegio sindacale hanno fatto in più occasioni rilevare al Sig. Giuliano Di Luca di avere

effettuato, nel corso degli anni 2011 e 2012, operazioni economiche con parti correlate, intendendosi per tali soggetti con i

quali intercorreva una parentela o persone giuridiche in tutto o in parte possedute o amministrate dallo stesso Sig. Giuliano

Di Luca o da soggetti ai quali lo stesso era legato da altri rapporti societari o di parentela;

5) vero che mai Euronautica S.r.l, il Sig. Giuliano Di Luca e il Sig. Lorenzo Di Luca, prima del deposito del bilancio

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relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2011, avvenuto in data 9 gennaio 2013, hanno dichiarato o comunicato ad alcuno o alle

società attrici che Euronautica S.r.l. versava in gravi difficoltà economico-patrimoniali;

6) vero che CGL ed SGB mai hanno avuto conoscenza, prima di apprenderlo dal bilancio di Euronautica S.r.l. relativo

all’esercizio chiuso al 31/12/2011 depositato in data 9 gennaio 2013, delle condizioni patrimoniali e finanziarie della stessa

Euronautica S.r.l.;

7) vero che il Curatore Fallimentare, Avv. Carmela Matranga, una volta insediato l’ufficio, ha interrotto il Contratto di

affitto di ramo d’azienda allegato sub 12 all’atto di citazione.

Nel denegato e non creduto caso in cui siano ammesse le istanze istruttorie di controparte, parte attrice chiede in ogni caso

sin d’ora di essere ammessa anche a prova contraria con i testi sotto indicati.

Si indicano a testi:

il Curatore Fallimentare Avv. Carmela Matranga, con studio in Milano, Via Fontana, 5, cap 20122;

Dr. Paolo Toso, già Presidente del Collegio Sindacale al tempo della relazione sul bilancio d’esercizio al 31

dicembre 2011, domiciliato in Torino, Via Giolitti, 51, cap 10123;

Dr. Vincenzo Gambaruto, già sindaco effettivo, con studio in Torino, Piazza Solferino, 20, cap 10121;

Dr. Paola Giovannuzzi, già sindaco effettivo, domiciliata in Milano, Via Alessandro Tadino, 62, cap 20124;

Dr. Fabrizio Bonacina, impiegato, domiciliato presso le sedi di CGL e SGB in Milano, Via Guglielmo Silva, 34,

cap 20149;

Sig. Mattia Sbrizzi, impiegato, domiciliato presso le sedi di CGL e SGB in Milano, Via Guglielmo Silva, 34, cap

20149.

V) in ogni caso, condannare i convenuti alla rifusione di tutte le spese, esborsi, compensi professionali del presente

giudizio, oltre oneri di legge, IVA e CPA, e successive ed occorrende;

Per SGB FINANCE ITALIA S.P.A. CONCLUSIONI

respinta ogni contraria istanza ed ogni avversa domanda, conclusione, deduzione ed eccezione, Voglia l’Ill.mo Giudice

adito,

I) in via principale, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, accertare la responsabilità dei convenuti ai

sensi degli artt. 2043 c.c., 2395 c.c., 2476 sesto comma e/o settimo comma c.c., 2740 c.c. nonché alla luce della violazione

delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., o per ogni

miglior titolo e ragione ritenuti da Codesto Ill.mo Giudice, e per l’effetto condannare il Sig. Giuliano Di Luca e il Sig.

Lorenzo Di Luca, in solido ovvero ciascuno in relazione al grado di responsabilità accertato da Codesto Ill.mo Giudice, al

risarcimento del danno in favore di SGB nella misura di Euro 161.960,32 (centosessantunomilanovecentosessanta/32), oltre

a tutte le spese legali infruttuosamente sostenute dalle attrici, ivi incluse quelle liquidate nel decreto ingiuntivo Tribunale di

Milano n. 35866/2012, ovvero in quel veriore importo, così come sarà determinato in corso di causa, corrispondente al

pregiudizio complessivo subito dalla società SGB Finance Italia S.p.A., a titolo di danno emergente e/o lucro cessante o ad

ogni miglior titolo ritenuto da Codesto Ill.mo Giudice adito, in ogni caso con maggiorazione di interessi e rivalutazione

monetaria;

II) in via principale, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2740 c.c.

nonché alla luce della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e alla luce delle disposizioni di cui agli

artt. 2621 e ss. c.c., o per ogni miglior titolo e ragione ritenuti da Codesto Ill.mo Giudice, condannare Tredimar S.r.l. in

persona del legale rappresentante pro tempore in solido con i Sig.ri Di Luca Giuliano e Di Luca Lorenzo ovvero in proprio

in proporzione al proprio grado di responsabilità, al risarcimento del danno nella misura di Euro 161.960,32

(centosessantunomilanovecentosessanta/32), oltre a tutte le spese legali infruttuosamente sostenute dall’attrice, ivi incluse

quelle liquidate nel decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 35866/2012, o di quella miglior somma ritenuta da Codesto

Ill.mo Giudice adito, in ogni caso con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria;

III) in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di rigetto delle sopraestese domande, per tutti i motivi di fatto e

di diritto di cui in narrativa, accertata anche in via incidentale la natura distrattiva dei negozi giuridici e delle operazioni

poste in essere dai convenuti così come la nullità delle operazioni medesime, ai sensi degli artt. 1418, 1421, 1343, 1344,

1345 c.c., nonché alla luce della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e alla luce delle disposizioni di

cui agli artt. 2621 e ss. c.c., condannare tutti i convenuti in solido fra loro ovvero ciascuno per il rispettivo grado di

responsabilità, ai sensi degli artt. 2043, 2395, 2476 sesto e settimo comma o per ogni miglior titolo e ragione ritenuti da

Codesto Ill.mo Giudice al risarcimento del danno in favore dell’attrice di Euro 161.960,32

(centosessantunomilanovecentosessanta/32), oltre a tutte le spese legali a suo tempo infruttuosamente sostenute dall’attrice

ai fini dell’esazione di Euronautica S.r.l. in liquidazione, ivi incluse quelle liquidate nel decreto ingiuntivo Tribunale di

Milano n. 35866/2012, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;

IV) in via istruttoria:

parte attrice chiede che venga disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio affinché il Consulente Tecnico nominato,

previa rituale formulazione del quesito, si esprima sulla congruità del canone relativo al contratto d’affitto d’azienda

intercorso fra Euronautica S.r.l. e Tredimar S.r.l. e dica, sulla base dell’esperienza e sulla base delle grandezze fondamentali

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indicate nei bilanci di Euronautica S.r.l. (attivo patrimoniale, ricavi etc.) prodotti in giudizio, quale avrebbe dovuto essere, a

suo avviso, rispetto al canone pattuito, un canone di mercato congruo e/o una fascia di valori congrui di canoni di mercato in

relazione all’operazione economica posta in essere fra le parti, tenuto conto degli elementi aziendali concessi in godimento;

parte attrice chiede altresì di ammettersi prova per interrogatorio formale delle parti convenute e prova per testi sui

seguenti capitoli con i testi sotto indicati. Con riferimento alla richiesta di testimonianza a prova diretta del Curatore del

Fallimento di Euronautica S.r.l., Avv. Carmela Matranga, parte attrice sottolinea come non sia ravvisabile alcuna incapacità

della stessa a rendere testimonianza, atteso che la Curatrice rappresenta attualmente un soggetto che non è parte in questo

giudizio e, comunque, che ricopre una funzione pubblicistica (Curatore del Fallimento di Euronautica) a partire da epoca

successiva ai fatti di causa, ragione per cui nessun interesse della stessa, nemmeno indiretto, potrebbe ravvisarsi nel giudizio

de quo.

Capitoli di prova.

1) vero che con riferimento all’esercizio sociale di Euronautica S.r.l. 1 gennaio-31 dicembre 2011, in occasione della

relazione del collegio sindacale datata 6 dicembre 2012, allegata sub 14 agli atti di causa che si esibisce al teste, il collegio

sindacale ha formulato svariate richieste di informazioni e documenti relativamente alla determinazione delle poste di

bilancio, fra le quali il magazzino, le imbarcazioni di proprietà e/o in leasing e gli oneri straordinari;

2) vero che mai i Sig.ri Giuliano Di Luca o Lorenzo Di Luca hanno fornito al collegio sindacale i documenti e le

informazioni che quest’ultimo richiedeva con riferimento agli esercizi 2009, 2010 e 2011 e, in particolare, con riferimento

all’esercizio sociale di Euronautica S.r.l. 1 gennaio-31 dicembre 2011;

3) vero che i componenti del collegio sindacale, con particolare riferimento all’esercizio sociale di Euronautica S.r.l. 1

gennaio-31 dicembre 2011, hanno in più occasioni rilevato come i Sig.ri Giuliano Di Luca e Lorenzo Di Luca tenessero

condotte non trasparenti e come gli stessi non abbiano mai acconsentito al collegio sindacale di svolgere liberamente il

controllo sulla gestione;

4) vero che i componenti del collegio sindacale hanno fatto in più occasioni rilevare al Sig. Giuliano Di Luca di avere

effettuato, nel corso degli anni 2011 e 2012, operazioni economiche con parti correlate, intendendosi per tali soggetti con i

quali intercorreva una parentela o persone giuridiche in tutto o in parte possedute o amministrate dallo stesso Sig. Giuliano

Di Luca o da soggetti ai quali lo stesso era legato da altri rapporti societari o di parentela;

5) vero che mai Euronautica S.r.l, il Sig. Giuliano Di Luca e il Sig. Lorenzo Di Luca, prima del deposito del bilancio

relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2011, avvenuto in data 9 gennaio 2013, hanno dichiarato o comunicato ad alcuno o alle

società attrici che Euronautica S.r.l. versava in gravi difficoltà economico-patrimoniali;

6) vero che CGL ed SGB mai hanno avuto conoscenza, prima di apprenderlo dal bilancio di Euronautica S.r.l. relativo

all’esercizio chiuso al 31/12/2011 depositato in data 9 gennaio 2013, delle condizioni patrimoniali e finanziarie della stessa

Euronautica S.r.l.;

7) vero che il Curatore Fallimentare, Avv. Carmela Matranga, una volta insediato l’ufficio, ha interrotto il Contratto di

affitto di ramo d’azienda allegato sub 12 all’atto di citazione.

Nel denegato e non creduto caso in cui siano ammesse le istanze istruttorie di controparte, parte attrice chiede in ogni caso

sin d’ora di essere ammessa anche a prova contraria con i testi sotto indicati.

Si indicano a testi:

il Curatore Fallimentare Avv. Carmela Matranga, con studio in Milano, Via Fontana, 5, cap 20122;

Dr. Paolo Toso, già Presidente del Collegio Sindacale al tempo della relazione sul bilancio d’esercizio al 31

dicembre 2011, domiciliato in Torino, Via Giolitti, 51, cap 10123;

Dr. Vincenzo Gambaruto, già sindaco effettivo, con studio in Torino, Piazza Solferino, 20, cap 10121;

Dr. Paola Giovannuzzi, già sindaco effettivo, domiciliata in Milano, Via Alessandro Tadino, 62, cap 20124;

Dr. Fabrizio Bonacina, impiegato, domiciliato presso le sedi di CGL e SGB in Milano, Via Guglielmo Silva, 34,

cap 20149;

Sig. Mattia Sbrizzi, impiegato, domiciliato presso le sedi di CGL e SGB in Milano, Via Guglielmo Silva, 34, cap

20149.

V) in ogni caso, condannare i convenuti alla rifusione di tutte le spese, esborsi, compensi professionali del presente

giudizio, oltre oneri di legge, IVA e CPA, e successive ed occorrende;

Per GIULIANO DI LUCA Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei motivi tutti esposti in atti e previe le declaratorie meglio viste,

nonché reietta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione, così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, in rito

-dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere territorialmente competente il Tribunale di Genova,

IN VIA PRINCIPALE, nel merito

-respingere tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto improponibili, ingiuste, inammissibili, non provate ed

infondate in fatto ed in diritto.

IN OGNI CASO,

-con vittoria di compensi professionali di causa e spese, da distrarre al difensore antistatario come da nota spese che verrà

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depositata.

IN VIA ISTRUTTORIA,

si insiste su tutti i mezzi probatori richiesti nelle memorie istruttorie e di controprova depositate tramite PCT in data

16/10/2014 e 04/11/2014.

Per LORENZO DI LUCA Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei motivi tutti esposti in atti e previe le declaratorie meglio viste,

nonché reietta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione, così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, in rito

-dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere territorialmente competente il Tribunale di Genova,

IN VIA PRINCIPALE, nel merito

-respingere tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto improponibili, ingiuste, inammissibili, non provate ed

infondate in fatto ed in diritto.

IN OGNI CASO,

-con vittoria di compensi professionali di causa e spese, da distrarre al difensore antistatario come da nota spese che verrà

depositata.

IN VIA ISTRUTTORIA,

si insiste su tutti i mezzi probatori richiesti nelle memorie istruttorie e di controprova depositate tramite PCT in data

16/10/2014 e 04/11/2014.

Per TREDIMAR S.R.L.

- Dichiarare l’inammissibilità dell’azione, sulla base della legittimazione (esclusiva) ad agire in via risarcitoria del

Curatore fallimentare, attraverso le azioni contrattuali ed extracontrattuali mirate a paralizzare gli atti pregiudizievoli per i

creditori, ivi comprese le azioni di responsabilità degli amministratori e le azioni nei confronti dell’eventuale responsabile

solidale del danno cagionato alla società fallita. Spetterebbe al terzo la residua e unica azione rientrante negli schemi della

responsabilità extracontrattuale.

- Dichiarare l’infondatezza delle pretese risarcitorie avversarie.

- In via istruttoria, ammissione di prova testimoniale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata rimessa al Collegio la decisione sulle due cause riunite

n. 9816/2014 RG promossa da COMPAGNIE GENERALE DEL LOCATION

D’EQUIPEMENTS già CGL ITALIA S.p.a. (in breve CGL) e

n. 9818/2014 R.G. promossa da SGB FINANCE S.A. già SGB Finance Italia s.p.a.

(in breve SGB).

Entrambe le società erano finanziarie specializzate nel settore della concessione di finanziamenti e

leasing a favore di società operanti nel settore della nautica e commercializzazione unità da diporto.

Nei rispettivi atti di citazione entrambe deducono la responsabilità ex art 2476, sesto e settimo comma,

2395 e 2043 c.c. nei confronti:

degli amministratori di Euronautica s.r.l., società che operava nel settore della vendita di

imbarcazioni, dichiarata fallita dal tribunale di Milano il 22 luglio 2013:

- GIULIANO DI LUCA, Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 27

dicembre 2007 al 29 marzo 2012) e poi Amministratore unico (dal 29 marzo 2012 al 10

luglio 2012) e liquidatore (dal 10 luglio 2012 al fallimento) e

- LORENZO DI LUCA Amministratore delegato (5 febbraio 2008 al 29 marzo

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2012) di Euronautica s.r.l.,

e della società TREDIMAR srl, con la quale Euronautica s.r.l. aveva stipulato un “contratto

d’affitto di ramo d’azienda”.

Nei due atti introduttivi analoga è la prospettazione degli addebiti nei confronti dei convenuti.

In primo luogo, espongono le attrici che nel corso dell’anno 2009, Euronautica sottoscriveva due

“Contratti Quadro di Finanziamento per l’Acquisto di Imbarcazioni Usate” rispettivamente con CGL e

con SGB, in base ai quali queste ultime mettevano a disposizioni di Euronautica un importo massimo

finanziabile (doc. 3 degli atti di citazione).

Poiché CGL e SGB non avevano motivo di dubitare della robustezza patrimoniale di Euronautica, in

esecuzione dei suddetti contratti le stesse concedevano erogazioni asservite all’acquisto di

imbarcazioni entro l’importo contrattualmente pattuito, pari ad un milione di euro ciascuna; più

precisamente:

o CGL erogava finanziamenti per un totale di Euro 785.655,00

o SGB erogava finanziamenti per un totale di Euro 312.684,68,

A partire dalla primavera del 2012 Euronautuca si rendeva inadempiente agli obblighi di rimborso,

cosicché sia CGL che SGB si vedevano costrette a depositare avanti al Tribunale di Milano ricorso per

decreto ingiuntivo, che veniva emesso rispettivamente:

per euro 654.489,35 oltre interessi e spese a favore di CGL

di euro 161.960,32 oltre interessi e spese a favore di SGB

Entrambi i decreti ingiuntivi non venivano opposti e divenivano esecutivi e nell’accingersi ad avviare

l’esecuzione forzata, le attrici si avvedevano che la situazione patrimoniale di Euronautica era ben

diversa da quella rappresentata con il bilancio relativo all’esercizio 2010, inoltre:

- alcune tra le imbarcazioni acquistate con i finanziamenti erogati da contratto da parte di

SGB erano depositate presso terze società e risultavano non pignorabili in quanto gravate da

diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 552 c. nav. in favore di queste ultime, anch’esse rimaste

insoddisfatte;

- sugli immobili di cui era titolare Euronautica risultavano numerose iscrizioni

pregiudizievoli, in particolare diverse ipoteche, volontarie e giudiziali;

- nel bilancio relativo all’esercizio 2011, depositato solo in data 9 gennaio 2013,

Euronautica riportava un risultato negativo pari ad euro 13.898.874.

Entrambe le società attrici lamentano l’inattendibilità dei dati sui quali avevano fatto affidamento negli

anni precedenti, sostenendo che il bilancio al 31 dicembre 2011 (veritiero) “correggeva” in una volta

sola “difetti” degli esercizi passati (ed in particolar modo di quello non veritiero relativo al 2010)

evidenziando una disastrosa situazione patrimoniale della società che, se conosciuta a tempo debito,

avrebbe certamente indotto le stesse ad evitare l’erogazione dei finanziamenti.

Agli ex amministratori Giuliano DI LUCA e Lorenzo DI LUCA viene dunque addebitato in primo

luogo di aver dolosamente occultato lo stato di dissesto in cui versava Euronautica attraverso una

rappresentazione inveritiera della situazione economico-finanziaria della stessa nei bilanci precedenti a

quello relativo all’esercizio 31 dicembre 2011.

In secondo luogo le due società attrici lamentano che con il contratto d’affitto di ramo d’azienda

stipulato il 4 giugno 2012 (doc. 12) con la società TREDIMAR S.r.l., di fatto la società veniva

spogliata dell’intera azienda – e non solo di un suo ramo – a fronte di un canone di affitto annuale di

soli euro 48.000 euro del tutto incongruo, se rapportato:

ai ricavi di diverse decine di milioni di euro che l’azienda aveva prodotto tra il 2008 e il 2011

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al valore degli elementi patrimoniali complessivamente trasferiti, costituto da immobili (uffici e

capannoni, box e posti auto), automezzi e attrezzature, avviamento, i permessi, le autorizzazioni e così

via.

Secondo la tesi delle attrici mediante tale contratto di affitto era stata realizzata una vera e propria

attività distrattiva ai danni di Euronautica e a favore della società TREDIMAR, di cui era socio lo

stesso Lorenzo DI LUCA, già amministratore Euronautica.

Evidenziavano inoltre che Giuliano DI LUCA, a sua volta socio di Euronautica, aveva ricoperto per

molti anni la carica di Amministratore unico della TREDIMAR (fino al 2011), a riprova della

sussistenza di un unico centro d’interessi societari e familiari che legava soci e amministratori delle

due società, interessi che avrebbero dato luogo all’utilizzo opportunistico dell’azienda Euronautica “al

fine di proseguire l’attività della stessa mediante una veste giuridica diversa (Tredimar) ed al fine di

sottrarre ai creditori di Euronautica quella che si assume essere l’unica fonte di garanzia del

pagamento dei debiti: l’azienda” (pag. 25 atto citazione).

Sulla base di tale prospettazione:

- CGL domanda il risarcimento del danno, quantificato in euro 654.489,35 oltre alle spese

liquidate nel decreto ingiuntivo e tutte le atre spese infruttuosamente sostenute,

- SGB domanda il risarcimento del danno, quantificato in euro 161.960,32 oltre alle spese

liquidate nel decreto ingiuntivo e tutte le atre spese infruttuosamente sostenute,

importi pari all’ammontare dei rispettivi crediti, derivanti dal mancato rientro dall’affidamento

ottenuto, crediti insinuati all’attivo del Fallimento di Euronautica in via chirografaria, e destinati a

rimanere insoddisfatti a causa della carenza di attivo.

Tutti i convenuti si sono costituti nei termini, Giuliano DI LUCA e Lorenzo DI LUCA con un'unica

comparsa, contrastando l’avversa prospettazione sia in fatto che in diritto, ed eccependo:

1. Giuliano DI LUCA e Lorenzo DI LUCA, l’incompetenza per territorio, per insussistenza dei

criteri di collegamento di cui agli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. con il Tribunale di Milano e

ritenendo la competenza del Tribunale di Genova, quale foro generale dei convenuti,

entrambi residenti a Genova.

2. TREDIMAR s.r.l. il difetto di legittimazione attiva quanto alla domanda di risarcimento dei

danni derivanti dalla stipulazione del contratto di affitto d’azienda, in quanto azione

riservata - dopo il fallimento - al curatore quale unico soggetto legittimato ad agire in luogo

dei singoli creditori sociali ex artt. 2394-2394-bis e art. 146, 2° comma l.f..

3. L’inammissibilità della domanda nei confronti di Giuliano DI LUCA, quale fidejussore di

SGB, quanto all’asserito danno derivante dal mancato rimborso dei finanziamenti, dal

momento che SGB aveva già chiesto ed ottenuto la condanna dello stesso al pagamento

delle somme portate dal decreto ingiuntivo sopra già menzionato.

4. Il difetto di legittimazione passiva in capo a Lorenzo DI LUCA, in quanto soggetto estraneo

sia alla stipula dei contratti di finanziamento con CGL e SGB sottoscritti dal fratello, sia alla

stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda concluso da Euronautica, in persona

dell’amministratore unico Giuliano DI LUCA.

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Concludendo per il rigetto di tutte le avverse domande.

***

L’eccezione d’incompetenza per territorio è infondata, dovendosi considerare rilevante –

come precisato dalle attrici - il criterio del forum commissi delicti in relazione alla natura delle

azioni di responsabilità intraprese ex art. 2043 e 2476, sesto comma, c.c. (norma quest’ultima

che secondo l’interpretazione prevalente disciplina una ipotesi di responsabilità extracontrattuale,

in modo corrispondente a quanto previsto dall’art. 2395 c.c. per le società per azioni).

Nel circondario di Milano sono state poste in essere le condotte che secondo la prospettazione

in atto di citazione sarebbero produttive di danno, dal momento che:

- la società Euronautica ha sede legale a Milano,

- i bilanci d’esercizio della stessa sono stati pubblicati presso il Registro delle Imprese di

Milano e

- il contratto d’affitto d’azienda è stato sottoscritto a Milano.

Quanto alle eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva in capo alle società CGL e

SGB, è necessario distinguere le azioni proposte, in relazione alla natura del danno prospettato,

tenuto conto di quanto più volte ribadito dalla Giurispredenza di legittimità nel senso che:

“In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 cod.

civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento

dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera

individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi

siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso

del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva

gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 cod. civ.,

esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimazione del creditore ad agire ex art. art. 2395 cod.

civ. nel caso in cui si accerti che gli amministratori della società fallita, attraverso il sostanziale

trasferimento di tutte le attività e passività aziendali in favore di altro soggetto, avessero

perseguito l'obiettivo di sottrarre la garanzia patrimoniale con riguardo unicamente

all'obbligazione di cui l'attore era titolare)”. Così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8458 del

10/04/2014; conforme a Cass. 2087/2012; Cass. 15220/2010.

Dall’applicazione di tale chiaro principio discende che quanto all’azione ex art. 2476, sesto

comma, c.c. (come detto si tratta di azione corrispondente a quella prevista per le società per

azioni dall’art. 2395 c.c.) sussiste la legittimazione attiva in capo alle società attrici, avendo le

stesse fatto valere un danno diretto al loro patrimonio, derivante direttamente dalla asserita

condotta illecita degli amministratori (aver indotto mediante la redazione e pubblicazione di

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bilanci falci le attrici a confidare sulla capacità patrimoniale di EURONAUTICA e dunque a

finanziare o continuare a finanziare ana società ormai decotta).

Quanto invece al secondo addebito, relativo alla stipulazione del contratto di affitto di ramo

d’azienda, la domanda deve essere correttamente qualificata ai sensi dell’art. 2394 c.c., attesa

l’incidenza diretta dell’addebito – per come prospettato - sulla integrità del patrimonio sociale di

EURONAUTICA e dunque sulla garanzia patrimoniale dei creditori.

Il contratto di affitto di ramo d’azienda, secondo la prospetta zione delle attrici, avrebbe infatti

arrecato un danno, in quanto produttivo di depauperamento patrimoniale per la società, (che

avrebbe ceduto il godimento dei principali beni aziendali a fronte di un canone esiguo e del tutto

incongruo). Le stesse attrici hanno definito tale contratto come “distrattivo” in quanto idoneo ad

impoverire ulteriormente la società e ridurre così le prospettive di soddisfacimento dei creditori

(cfr. pag.21 atto di citazione SGB).

Così qualificata questa azione, con riferimento al contratto di affitto di ramo d’azienda, risulta

fondata l’eccezione proposta da TREDIMAR di difetto di legittimazione ad agire in capo a

CGL e SGB, quali singoli creditori sociali che fanno valere la responsabilità degli

amministratori per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio

sociale, trattandosi di una tipica azione di massa volta ad ottenere il risarcimento in misura

correlata al depauperamento patrimoniale subita dalla società.

Con riferimento a tale azione, così ri-qualificata, la legittimazione esclusiva spetta

esclusivamente al curatore fallimentare di Euronautica s.r.l. in liquidazione, ex art. 2394 bis c.c.

(norma che la giurisprudenza prevalente consolidata in questa sezione da tempo ha ritenuto

applicabile anche alle società a responsabilità limitata).

In conclusione, quanto alla posizione della convenuta TREDIMAR s.r.l., nei cui confronti è

stato svolto unicamente l’addebito relativo alla stipulazione del contratto di affitto d’azienda,

l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva è assorbente ed in

quanto tale idonea ad esonerare dall’esame di tutte le altre questioni relative a contenuto ed

effetti di tale contratto.

Passando ora ad esaminare la vicenda relativa ai due contratti di finanziamento stipulati

da Euronautica con le due società attrici (doc. 3 allegati ai rispettivi atti di citazione), queste

ultime ribadiscono anche in comparsa conclusionale che “se avessero avuto conoscenza di una

simile situazione, non avrebbero concesso il finanziamento”, sottolineando la gravità della

condotta degli amministratori, i quali avrebbero “occultato lo stato di dissesto societario

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attraverso una rappresentazione a dir poco non veritiera del bilancio e delle scritture contabili, in

palese violazione dei principi redazionali del bilancio” (pag. 13)1.

Deducono inoltre che una parte rilevante delle erogazioni rimaste inadempiute fosse avvenuta

nel corso del 2011, periodo in cui Euronautica era ancora concessionaria dei Cantieri AZIMUT-

BENETTI ( cfr. contratto di finanziamento CGL) e BENETEAU (cfr. contratto di finanziamento

SGB), mentre i convenuti sostengono che dopo la prima messa a disposizione di somme nel 2009

(fino a un milione di euro da parte di ciascuna società) nei successivi anni le attrici si erano

limitate a mere operazioni di “giroconto” delle somme già erogate, attraverso le quali “in

sostanza, CGL e SGB consentivano ad Euronautica di trattenere fondi a suo tempo ricevuti,

nonostante la vendita delle imbarcazioni finanziate ed a copertura di altre imbarcazioni usate”.

Ora a prescindere dalla valutazione sulle fondatezza di tali difese,

- che invero hanno trovato un primo riscontro documentale nelle contabili relative alla

situazione dare e avere fra le parti, i cui dati non risultano essere stati specificatamente contestati

dai convenuti (doc. 7 e 4 allegati alle comparse di costituzione) - la domanda così prospettata

non può trovare accoglimento per un evidente difetto di corrispondenza logica fra i fatti posti a

fondamento della stessa ed il petitum.

La prospettazione delle attrici è fondata sull’assunto che qualora il bilancio chiuso al 31

dicembre 2010 fosse stato veritiero, si sarebbero “da un lato certamente astenute dall’erogare

nuovi prestiti e dall’altro avrebbero tempestivamente avviato azioni di recupero dei propri

crediti” (pag. 15 citazione).

Poiché in base alla documentazione prodotta emerge che l’accredito delle prime erogazioni (di

un milione di euro) è avvenuto il 16 luglio 2009 (doc. 7 e 4 dei convenuti), mentre le successive

“erogazioni” ovvero, diversamente qualificando la medesima operazione, i successivi

“giroconti” sono avvenuti nei mesi successivi di agosto-settembre del 2011 (cfr. anche doc. 26 di

parte attrice), una corretta prospettazione della domanda presupponeva l’allegazione (e la prova)

delle circostanze da cui desumere l’effettivo affidamento riposto sui dati (asseritamente falsi)

riportati nei bilanci pubblicati al momento in cui le singole operazioni sono state poste in essere.

Ciò premesso, appare evidente che al momento della messa a disposizione delle prime somme

(nel luglio 2009) le società attrici potevano conoscere solo il bilancio d’esercizio 2008 e quelli

anteriori, ma non certo il bilancio 2009 e tanto meno il bilancio 2010, asseritamente non

1 Si legge a pag. 8 della comparsa conclusionale: “Tale bilancio “tardivo” recava infatti una somma di

componenti negative di oltre 17 milioni - in particolare un fondo rischi di Euro 9.752.732 e

svalutazioni del magazzino pari ad Euro 7.860.000 - riferiti a precedenti sovrastime o omesse

svalutazioni dell’attivo stratificatisi nel corso degli anni. In altre parole, essendo stati omessi gli

opportuni accantonamenti e le opportune svalutazioni nei relativi esercizi di competenza, il bilancio al

31/12/2011 “correggeva” in una volta sola “difetti” degli esercizi passati che, se conosciuti a tempo

debito, avrebbero certamente evitato l’erogazione di finanziamenti da parte delle attrici”.

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veritiero, per cui queste rappresentazioni contabili (veritiere o false che siano) risultano del tutto

ininfluenti rispetto alla decisione di concedere i finanziamenti; mentre va evidenziato che bilanci

relativi agli esercizi precedenti non sono stati oggetto di alcuna specifica censura, anzi il bilancio

relativo al 2008 non è stato neppure prodotto in giudizio;

Sulla base del medesimo ragionamento si può affermare, inoltre, che poiché al momento della

effettuazione dei c.d. giroconto le società attrici disponevano del bilancio relativo all’esercizio

2010 (doc. 5 atto di citazione) ben potevano avere comunque contezza della preoccupante

situazione economico finanziaria della società, dal momento che questo bilancio (pur se non

veritiero) chiudeva in ogni caso con una perdita di oltre 2 milioni di euro, risultato negativo che

a fronte di un capitale sociale di soli 100.000 euro, già era sufficiente a giustificare l’adozione

delle misure previste dal codice in caso di perdite idonee ad assorbire l’intero ammontare del

capitale sociale.

La prospettazione delle attrici risulta dunque gravemente carente sotto il profilo della

allegazione (prima ancora che della prova) del nesso di causalità che deve sussistere fra la

condotta asseritamente illegittima degli amministratori e il danno lamentato, dal momento che le

evidenze contabili sono tali da far ritenere che anche nel caso in cui le erogazioni (o i giroconti)

fossero state interrotte, in ogni caso era noto che l’attivo patrimoniale di cui Euronautica poteva

disporre in quel momento (luglio 2011) non sarebbe stato comunque sufficiente a soddisfare

tutti i creditori della stessa in quella data stante l’evidente squilibrio patrimoniale certificato dal

bilancio 2010 pubblicato.

Peraltro le attrici, nonostante avessero possibilità di iscrivere ipoteca o costituire pegno sulle

imbarcazioni usate oggetto dei finanziamenti, non hanno fornito prova di aver eseguito tali

formalità, contribuendo in tal modo con questa omissione a rendere ancor più difficoltoso il

recupero del proprio credito.

La prospettazione di parte attrice risulta dunque su questo punto del tutto insufficiente.

Tutte le domande proposte vanno pertanto rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto

dell’attività processuale effettivamente espletata (nessun incombente istruttorio richiesto è stato

ammesso) e della natura e complessità delle questioni trattate da ciascuna difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione

collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9816/2014 R.G. alla quale è

riunita la n. 9818/2014 R.,

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta per le ragioni esposte tutte le domande proposte;

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2. condanna le società attrici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

in solido a rifondere ai convenuti le spese legali che si liquidano:

- a favore di Giuliano DI LUCA e Lorenzo DI LUCA in complessivi euro 25.000,00

per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,

- a favore di TREDIMAR s.r.l. in complessivi euro 25.000,00 per compensi, oltre spese

generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018

L’Estensore

Maria Antonietta Ricci

Il Presidente

Elena Riva Crugnola

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