Sentenza n. 7202/2015 pubbl. il 11/06/2015 RG n. 75059/2008 … · 2016. 9. 2. · pagina 3 di 17...
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N.R.G. 75059/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi Presidente
dott. Fernando Ciampi Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 75059/2008 promossa da:
IRIS S.R.L., con il patrocinio dell’avv. RIZZI ANTONELLA e dell’avv. GANDOLFO FILIPPO,
elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE, 9 20145 MILANO, presso il difensore avv. RIZZI
ANTONELLA
BIAGIO ANTONACCI, con il patrocinio dell’avv. RIZZI ANTONELLA e dell’avv. GANDOLFO
FILIPPO, elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE, 9 20145 MILANO, presso il difensore
avv. RIZZI ANTONELLA
ATTORI
contro
UNIVERSAL MUSIC ITALIA S.R.L., con il patrocinio dell’avv. QUIRICONI GIANPIETRO e
dell’avv. DE PRETO ELENA MARIA ADELAIDE, elettivamente domiciliata in via F. SFORZA, 14
20122 MILANO presso il difensore avv. QUIRICONI GIANPIETRO
CONVENUTA
SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT GERMANY GMBH e SONY BMG MUSIC
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ENTERTAINMENT ITALY S.P.A., con il patrocinio dell’avv. MALMSHEIMER GRETEL
ELISABETTA e dell’avv. FERRARA FEDERICO MARIA, elettivamente domiciliate in MILANO,
Corso di Porta Vittoria n. 9, presso il difensore avv. MALMSHEIMER GRETEL ELISABETTA
TERZA CHIAMATA
BASTA EDIZIONI MUSICALI S.R.L. con il patrocinio dell’avv. RIZZI ANTONELLA e dell’avv.
GANDOLFO FILIPPO, elettivamente domiciliata in CORSO SEMPIONE, 9 20145 MILANO presso il
difensore avv. RIZZI ANTONELLA
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del 16.12.2014, di precisazione
delle conclusioni
OGGETTO: accertamento della violazione del diritto morale e patrimoniale d’autore su composizioni
musicali, inibitoria, risarcimento del danno, pubblicazione e ritiro dal commercio, domanda
riconvenzionale di accertamento della violazione del diritto patrimoniale d’autore, risarcimento del
danno; domanda riconvenzionale di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c., risarcimento del
danno
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2008, il noto cantante Biagio Antonacci e la società Iris
s.r.l., nelle rispettive qualità di autore/interprete e produttore fonografico, hanno lamentato la
pubblicazione e la distribuzione a cura della convenuta Universal Music Italia s.r.l. (di seguito UMI) di
un fonogramma denominato “Best Of Biagio Antonacci 2001-2007” effettuata in violazione di un
contratto di licenza esclusiva vigente tra le parti sino al 2012. Tale condotta sarebbe stata posta in
essere al fine di danneggiare l’Artista il quale aveva nel frattempo concluso un diverso accordo con
altra Casa di produzione (Sony Italy s.p.a.) avente ad oggetto proprio la pubblicazione di un “Best Of”
dell’Autore.
Gli attori hanno esposto che l’illecito si stava altresì estendendo alla pubblicazione a cura di UMI di un
cofanetto discografico contenente tre CD dell’Artista relativi ai suoi successi dal 1989 al 2007, la cui
uscita era prevista proprio per la stesso giorno, il 31.10.2008, di quella di pubblicazione dell’Album
curato da Sony.
Parte attrice ha introdotto quindi un procedimento in corso di causa diretto ad ottenere la tutela urgente
delle proprie prerogative. Instaurato il contraddittorio, le misure urgenti -negate in prime cure- sono
state accolte in sede di reclamo, con conseguente concessione dell’inibitoria, del sequestro e del ritiro
dal commercio.
Costituendosi nel giudizio di merito, UMI ha invocato il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti
ed ha chiamato in giudizio Sony Music Entertainment Germany GmbH, la sua consociata italiana Sony
Music Entertainment Italy s.p.a. nonché della nuova Casa editrice di Antonacci Basta Edizioni Musicali
s.r.l.: nei confronti di quest’ultima, di Sony Italy e degli attori ha lamentato l’illecita utilizzazione -
nell’Album dal titolo “il cielo in una porta” - dei master recording di nove brani, tutti di sua proprietà.
Di tale condotta integrante a suo dire anche un’ipotesi di concorrenza sleale c.d. dipendente ex art.
2598 n. 3 c.c., ha chiesto l’inibitoria assistita da penale ed il risarcimento del danno, quantificato in €
2.000.000,00. Inoltre ha lamentato che sul sito internet www.antonacci.sonybmg.de intestato a Sony
Germany erano stati caricati, senza la sua autorizzazione, nove registrazioni fonografiche di sua
titolarità, condotta della quale ha chiesto l’inibitoria nei confronti degli attori e di Sony Italy.
Autorizzata la chiamata, si sono costituiti tutti i terzi chiamati con autonome difese, eccependo
l’inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta nei loro confronti in quanto estranea all’oggetto
del contendere e chiedendone in ogni caso il rigetto. Sony Italy a sua volta ha svolto domanda
riconvenzionale nei confronti di UMI, lamentando condotte di concorrenza sleale per avere controparte
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Repert. n. 6095/2015 del 11/06/2015
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pubblicato indebitamente l’Album litigioso contemporaneamente al proprio “Best Of”. Con
conseguente confusione presso il mercato, approfittamento della campagna pubblicitaria compiuta da
Sony in occasione del lancio del proprio Album, sviamento di clientela e grave pregiudizio del quale ha
a sua volta invocato il ristoro.
A seguito delle difese delle terze chiamate, Universal preso atto che a partire dal 11.2.2009 il sito
internet www.antonacci.sonybmg.de intestato a Sony Germany era inattivo mentre era stato aperto il
diverso sito www.antonacci.it registrato da Basta, ha esteso le proprie domande inibitorie e risarcitorie
anche in relazione agli illeciti compiuti via web contro gli attori e la terza chiamata Basta.
Cristallizzato l’oggetto del contendere, sono state assunte le prove orali richieste dalle parti ed
ammesse dal giudice. All’esito è stato ordinato ad Universal di esibire le proprie scritture contabili ed è
stato dato ingresso ad una CTU contabile diretta ad accertare le conseguenze dannose lamentate dagli
attori.
Infine, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate all’udienza del 16.12.2014 la causa è stata
rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse
conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
2. Le domande degli attori contro UMI
2.1.Il contratto concluso tra Universal ed Iris
Come accennato, la condotta illecita contestata dagli attori alla convenuta attiene all’illecita
produzione, pubblicazione e distribuzione del CD “Best Of Biagio Antonacci2001/2007”, contenuto
anche nel cofanetto “Best Of Biagio Antonacci 1989/2000-2001/2007”.
UMI contesta l’illecito, sottolineando che la pubblicazione le era stata consentita dagli stessi attori in
virtù del contratto sottoscritto tra le parti in data 26.2.2001. Tale negozio attribuiva a UMI lo
sfruttamento di tre Album indicati nel contratto per cinque ulteriori anni dalla pubblicazione
dell’ultimo di essi e, dunque, fino al 2012. La scrittura aveva in particolare ad oggetto le registrazioni,
originali ed inedite, che gli attori si erano obbligati a produrre in un certo numero e durata ed a
consegnare alla convenuta. Esso prevedeva, secondo la convenuta, la facoltà (art.3) ma anche l’obbligo
(art.6) di quest’ultima di riprodurre, pubblicare e diffondere tali composizioni (cfr. doc. 6 fascicolo
Universal).
Per quel che qui rileva, alla Casa di Produzione era riconosciuta espressamente la facoltà di
“pubblicare, anche separatamente (..) le registrazioni” (art. 2.3. del testo contrattuale): tale clausola
secondo UMI le consentiva quindi di pubblicare -senza ulteriori consensi- anche il “Best of”
dell’Artista, oggetto della controversia.
Tale interpretazione è tuttavia contestata dagli attori.
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E’ dunque nelle pieghe di tale accordo che tale il conflitto va risolto.
Il Tribunale condivide sul punto le osservazioni già espresse dal Collegio in sede di reclamo ed in
particolare:
-il “contratto di concessione di licenza di utilizzazione di registrazioni fonografiche” perfezionato in
data 26.2.2001 tra Iris e UMI (sottoscritto anche dall’Artista) aveva ad oggetto tre Album di Antonacci:
Iris si obbligava a realizzare “le registrazioni in numero sufficiente da consentire la produzione di 3
(tre) CD compact Disc o di parti di dischi fonografici di diverso tipo per corrispondenti durate”. UMI
aveva a sua volta la facoltà (art.3) e l’obbligo (art.6) di utilizzare le registrazioni, curando i necessari
rivestimenti e mettendo in commercio i fonogrammi entro un certo tempo dalla consegna dei master;
-il negozio prevedeva stringenti regole per lo sfruttamento dei prodotti a cura della licenziataria in
relazione sia alla data di pubblicazione (attribuita a UMI, ma nel rispetto delle esigenze di Iris, cfr. art.
6.2) sia alle attività promozionali e pubblicitarie (da decidersi di comune accordo, cfr. art. 10). La
scrittura subordinava altresì al “previo consenso scritto” di Iris la realizzazione di “compilation”
(intese queste ultime quali fonogrammi contenenti registrazioni di artisti diversi, cfr. premesse del
testo, punto Gn) e l’autorizzazione dell’Artista per l’accoppiamento delle registrazioni “con altre
registrazioni non oggetto del contratto, limitatamente ai dischi prodotti direttamente ed
indirettamente” da UMI (cfr. art. 7.1 e 7.2. nonché premesse punto B);
-il contratto non menzionava né disciplinava espressamente la facoltà di UMI di procedere alla
pubblicazione di un “Best Of” dell’Autore;
-il “Best Of” è una raccolta autonoma per struttura e grafica rispetto ai singoli Album, al quale è
riconducibile sia un’utilità nuova e diversa sia, soprattutto, una scelta dell’Autore nella selezione delle
composizioni, nella loro sequenza nonché nel filo “narrativo” che l’Artista intende seguire. Tale
particolare raccolta costituisce in effetti uno dei prodotti più importanti per l’Autore che si snoda –
anche- attraverso l’accostamento di immagini e precise scelte pubblicitarie;
-nei precedenti rapporti negoziali intercorsi tra le parti, quando Universal aveva inteso procedere alla
pubblicazione di un “Best Of” di Antonacci, la Casa si era assicurata il preventivo ed espresso assenso
scritto dell’Artista e le condizioni di pubblicazione e di distribuzione avevano infatti previsto un
autonomo e corposo corrispettivo (il “Best Of” del 2000 pubblicato da Universal aveva fruttato €
1.200.000,00, cfr. doc. 16 parte attrice);
Si deve allora concludere che la locuzione litigiosa (“la facoltà di pubblicare, anche separatamente
(..) le registrazioni”) riconosciuta dall’art. 2.3. configurava la mera facoltà della convenuta di
pubblicare o l’insieme delle registrazioni relative ad ogni singolo Album consegnato (CD, art. 2.2.) o
anche singole registrazioni, ma estratte ciascuna dai singoli CD già consegnati: così realizzando
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fonogrammi di capacità inferiore rispetto a quella dei singoli Album o in ogni caso legati all’Album
originale.
Non era invece contemplata la facoltà di estrarre dai diversi Album singole composizioni da riabbonare
tra loro a scelta di UMI, così da comportare una nuova autonoma raccolta quale, appunto, il “Best Of”
litigioso.
Ricorrendo quindi al criterio interpretativo della buona fede, ad Universal non era dunque attribuito il
diritto di procedere ad un altro e diverso “appaiamento di varie registrazioni non appartenenti allo
stesso master (e già oggetto di consegne separate”), così da realizzare –senza alcun consenso di Iris e
dell’Artista- un prodotto discografico del tutto nuovo nato da scelte autonome di UMI sia nella
sequenza delle composizioni selezionate sia nella scelta di quali canzoni meglio rappresentassero
l’Artista.
Tale interpretazione è del resto conforme sia all’oggetto del contratto ex art.1369 c.c. (relativo alle
registrazioni originali ed inedite e non alla ripubblicazione in forma diversa di opere già edite); sia al
complesso delle clausole negoziali ed ai distinti passi del documento negoziale ex art. 1363 c.c. (si
rammenta che il consenso dell’Artista era richiesto addirittura per il solo apparentamento con “altre
registrazioni” dello stesso artista, anche se di proprietà di UMI ed alla necessità di concordare data
della pubblicazione ecc) sia alla condotta precedente e successiva tenuta dalle parti ex art. 1362 c.c..
Le censure sollevate sul punto da Universal non appaiono del resto dirimenti. Ed in particolare:
-quanto alla mancanza di un divieto specifico contrattuale dalla quale far discendere implicitamente la
facoltà di Universal di procedere alla realizzazione del “Best Of”, a tale interpretazione osta sia la
lettura complessiva dell’accordo negoziale, sia il richiamato principio della buona fede. Considerato
che il “Best Of” costituisce uno dei più importanti progetti artistici dell’Autore e si caratterizza per
scelte del tutto personali, non si può ritenere che Antonacci e la sua Casa Editrice si fossero riservati un
controllo specifico su scelte discografiche meno rilevanti del Produttore per poi attribuire a
quest’ultimo ogni insindacabile scelta sulla realizzazione proprio di tale prodotto;
-quanto alla considerazione che nelle trattative originariamente avviate per il rinnovo del contratto di
licenza (poi non giunte a buon fine) era prevista espressamente la realizzazione di un “Best Of”, tale
elemento gioca qui un ruolo neutro, considerato che tale necessità potrebbe essere sorta a seguito di
dubbi interpretativi sorti ovvero ancora a seguito della scelta di introdurre tale pubblicazione a fronte di
nuove utilità;
-quanto alla facoltà di Universal di disporre delle registrazioni licenziate anche attraverso negozi
digitali, sì da consentire persino all’utente finale la realizzazione di proprie compilation, va ribadito
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Repert. n. 6095/2015 del 11/06/2015
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quanto già rilevato in sede di reclamo, ossia che tali abbinamenti si collocano nell’ambito della
fruizione personale ed esulano dalla possibilità di una lecita circolazione commerciale;
-quanto infine alla possibilità di UMI di riversare le registrazioni su supporti discografici di qualsiasi
natura (e, dunque, anche su supporti, come dischi mix, CD singoli ecc..), l’esecuzione di tali attività
non impedisce il rispetto delle tracce originali e soprattutto l’accostamento originale dei brani (cfr.,
pag. 6 ordinanza del giudice del reclamo).
La pubblicazione del “Best Of” da parte di Universal non era dunque consentita dagli accordi negoziali
intercorsi tra le parti.
La condotta censurata, oltre a violare gli accordi contrattuali, ha anche leso i diritti morali dell’Artista
giacché l’indebita estrazione dei “singoli” dai diversi Album ed il loro nuovo abbinamento in una
autonoma raccolta concreta una manipolazione dell’Opera, essendosi sostituita UMI nella scelta
dell’Autore delle composizioni più rappresentative del suo percorso artistico e nella scelta della loro
sequenza.
Inoltre la pubblicazione litigiosa viola la disposizione di cui all’art. 18, comma 2, l. aut. che contempla
tra i diritti patrimoniali d’autore quello di “pubblicare le opere in raccolta” anche se “le singole opere
fossero già sotto contratto con uno o più editori” (Trib. Palermo 9.5.2003).
2.2.Il quantum del pregiudizio
2.2. 1.Il danno non patrimoniale
All’Autore spetta il risarcimento del danno morale patito sia quale Autore sia anche quale Interprete ed
Esecutore a seguito dell’illecita pubblicazione del prodotto litigioso.
A ciò si aggiunge, sempre quale posta di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito alla sua
immagine presso il pubblico per essere state offerti al mercato pressocché contemporaneamente quattro
distinti prodotti discografici di contenuto analogo: il “Best Of Biagio Antonacci 1898-2000”, il “Best
Of Biagio Antonacci 2001-2007”, un cofanetto contenente entrambi i “Best Of” e infine il disco di
Sony.
Tale sovraesposizione commerciale non ha peraltro rispettato gli intervalli temporali nella
pubblicazione dei dischi, ben noti ad Universal: si pensi ad esempio alla previsione di cui all’art. 2.2.
del contratto di licenza, in ordine al tempo minimo per la consegna delle registrazioni del primo CD,
fissato in dodici mesi dall’uscita del “Best Of” pubblicato alla fine del 2000 e all’identico periodo di
tempo minimo fissato per la consegna delle registrazioni dei diversi CD.
Inoltre, quanto all’immagine, va sottolineato che Universal ha posto in vendita al pubblico i due “Best
Of” ad un prezzo, il primo ad € 18,90 ed il secondo ad € 15,90, il cui importo complessivo è di molto
superiore a quello –pari ad € 19.90- del cofanetto che il conteneva entrambi: i fan che hanno proceduto
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all’acquisto separato hanno poi potuto accertare la pressoché quasi identica offerta degli stessi prodotti
ad un prezzo di gran lunga più conveniente.
Ai fini della quantificazione del danno morale occorre tenere conto, quale parametro di riferimento, la
frazione temporale nella quale si è dispiegato l’illecito, prima dell’ordine inibitorio del Tribunale, e la
sua estensione quantitativa. Sotto quest’ultimo profilo, dalla CTU contabile è emerso che:
-il CD “Best Of Biagio Antonacci 2001-2007” contrassegnato dal codice 1781480 è stato venduto per
64.094 copie ed i resi sono stato 21.200: le copie vendute, al netto dei resi, ammontano quindi a 42.894
unità;
-il CD “Best Of Biagio Antonacci 2009-2007 contrassegnato dal codice 1782995 è stato venduto in
57.220 copie ed i resi sono stati 35.581: le vendite nette ammontano quindi a 21.639;
-Il ricavo di Universal ammonta ad € 545.465 mentre gli utili risultano negativi, giacché i ricavi dalla
stessa ottenuti non sono stati sufficienti a coprire i costi sostenuti per la produzione e la distribuzione
del disco, anche a causa del ritiro dal commercio disposto dal Tribunale.
A titolo di danno morale viene liquidato quindi in via equitativa l’importo di € 100.000,00, somma già
liquidata in moneta attuale, sulla quale decorrono gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
2.2.2.Il pregiudizio non patrimoniale
Passando al pregiudizio patrimoniale, va osservato che l’Artista- in qualità di
cantante/artista/interprete/esecutore in relazione al nuovo contratto avente ad oggetto il “Best Of”
licenziato a SMEI da Basta- ha ceduto “tutti i diritti di utilizzazione economica al fine della
riproduzione dei fonogrammi nonché in generale, per qualsivoglia ulteriore utilizzazione” alla società
Basta Edizioni Musicali s.r.l., in veste di produttore (cfr. le premesse del contratto di concessione di
licenza di utilizzazione di registrazioni fonografiche perfezionato tra Basta e Sony Italy e sottoscritto
altresì dall’Artista, cfr. doc. 3 di SMEI). E’ Basta che ha infatti ottenuto da SMEI il pagamento del
minimo garantito, pari a € 2.000.000,00 sul quale le percentuali spettanti a Basta sarebbero andate in
compensazione fino alla copertura della complessiva somma sopra indicate (cfr. art. 14.2 del contratto).
Era dunque Basta -cessionaria dall’Autore dei diritti patrimoniali per la realizzazione del “Best Of” poi
negoziato con Sony - legittimata a chiedere l’eventuale risarcimento. E ciò benché dai dati contabili
emersi non risulti che, anche considerando le vendite illecite operate da Universal, sarebbe stato
raggiunto l’importo di € 2.000.000,00 a titolo di royalty portate in compensazione da Sony, oltre il
quale maturava il diritto di Basta di ottenere nuove royalty.
Quest’ultima considerazione porta ad escludere che anche Antonacci abbia subito un pregiudizio da
lucro cessante in relazione ai rapporti interni di dare/avere con Basta.
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La richiesta risarcitoria a favore dell’Autore per danno patrimoniale può allora trovare accoglimento
per altro verso- in relazione ai rapporti interni di dare/avere con Iris- e nei soli limiti di seguito indicati.
Passando ad Iris, a suo favore era stata compiuta dall’Artista la cessione dei diritti patrimoniali sui tre
Album licenziati ad Universal con il contratto del febbraio 2001 (cfr. premesse del contratto del
26.2.2001, cfr. doc. 1 di parte attrice).
La gestione dei diritti per la realizzazione di “Best Of”, come ricordato, era invece stata trasferita alla
nuova Casa Editrice Basta, la quale poi ne ha negoziato la licenza con Sony Italy. Dall’attenta lettura
proprio del contratto di licenza tra Sony e Basta risulta in effetti che anche Iris ha partecipato
all’Accordo, sottoscrivendo il contratto in relazione alla clausola 14.2 (a Sony è attribuito il diritto, ove
non venga recuperato il minimo garantito, di trattenere le stesse fino ad integrale recupero “anche sulle
royalty che matureranno per lo sfruttamento delle registrazioni” di cui al separato contratto stipulato
in data odierna con Iris s.r.l. che a tal fine sottoscrive il presente accordo per accettazione” cfr. doc. 3
di Sony Italy). La sua partecipazione a tale operazione non è stata tuttavia articolata agli atti (né risulta
depositato il contratto dianzi citato) e non emerge quindi quali diritti abbia acquistato né quali siano
stati lesi in via autonoma rispetto eventualmente a quelli di Basta.
Il pregiudizio patito da Iris –e dall’Autore- si concreta dunque nel solo lucro cessante conseguente alle
minori vendite degli Album licenziati a Universal e contemporaneamente presenti sul mercato: seppure
non si tratti degli stessi prodotti fonografici, non vi è dubbio che la contemporanea presenza del “Best
Of” di Universal abbia compresso le vendite degli altri Album dell’Artista offerti ai fan, e per i quali
contrattualmente Universal doveva corrispondere le royalty a Iris.
Ai fini della quantificazione in via presuntiva si può ritenere che, in mancanza di illecito, la frazione di
1/2 delle copie del “Best Of” illecito vendute da Universal si sarebbero convertite in altrettanti acquisti
degli Album commercializzati legittimante dalla convenuta.
Appare inoltre opportuno ricorrere al criterio del prezzo del consenso (quello della retroversione degli
utili non appare infatti applicabile, giacché come ricordato quelli di Universal in proposito sono stati
negativi cfr. pagina 7 della perizia): in proposito, il contratto che legava Iris ad Universal prevedeva la
corresponsione per compensi pari “al 33% del prezzo effettivo di vendita (..) calcolato sul 90% dei
fonogrammi prodotti ed effettivamente venduti in Italia”
In via equitativa si liquida dunque a favore di Iris a titolo di lucro cessante per mancate royalty
conseguite a causa delle minori vendite dei tre Album licenziati l’importo di € 85.910,81 (pari alla metà
di € 171.821,63, cfr. CTU agli atti).
Tale somma va liquidata a favore di Iris in solido con l’Artista, trattandosi della stessa voce di
pregiudizio subita da Antonacci per le mancate vendite dei tre Album licenziati a Universal nel 2001.
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3.Le domande riconvenzionali di UMI
3.1.L’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 36 c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte da UMI, in quanto ritenute
estranee dalla disciplina dell’art. 36 c.p.c., va disattesa.
Premesso che la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio
dall'attore viene intesa in senso più elastico e più ampio rispetto alla nozione di causa petendi, tanto da
atteggiarsi a “comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le
contrapposte pretese delle parti (Cass. 6520/2007), qui le domande di UMI introducono nel perimetro
dell’indagine giudiziale una situazione –ossia le registrazioni disciplinate del contratto del febbraio
2001- già oggetto del contendere. E ciò seppure qui se ne predichi la violazione per altro profilo
(Universal si dichiara titolare delle registrazioni e lamenta l’indebito utilizzo) rispetto a quello già
censurato dagli attori e dai terzi chiamati (Universal avrebbe abbinato tali registrazioni a sua scelta
pubblicando il “Best Of” litigioso).
Le condizioni di cui all’art. 36 c.p.c. sono dunque state rispettate.
3.2.la richiesta di SMEG di dichiarazione di cessazione della materia del contendere
SMEI ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo al suo rapporto
processuale con Universal avente ad oggetto il ritenuto indebito utilizzo sulla pagina del subdomain
www.antonacci.sonymg.de delle registrazioni fonografiche della convenuta. Infatti sin dal 11.2.2009,
dunque sin da prima della chiamata in causa della società tedesca, tale pagina non era più accessibile
agli utenti.
Va premesso che la cessazione della materia del contendere costituisce fenomeno di natura sostanziale
che consegue a fatti ed eventi verificatisi nel corso del processo ed incidenti sull’azione sostanziale in
modo tale da rendere superflua la prosecuzione dello stesso. L’istituto – elaborato dalla giurisprudenza
- ha natura ed effetti peculiari, che lo differiscono dall’estinzione del processo la quale discende dalla
rinuncia agli atti del giudizio o dall’inattività delle parti ed al quale è equiparato solo quanto agli effetti.
Tale richiesta nel caso in esame non può essere accolta, non sussistendo i presupposti richiesti dagli ultimi
indirizzi di legittimità: le parti non si sono date infatti reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della
situazione sostanziale dedotta in giudizio e non hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi in tal senso
(Cass. 16150/2010).
3.3.L’’utilizzo illecito di registrazioni fonografiche UMI sul sito www.antonacci.sonybmg.de
UMI sostiene che sin dal 2008 l’Artista avrebbe indebitamente utilizzato sul proprio sito ufficiale
www.antonacci.sonybmg.de, inizialmente registrato da Sony Music Entertainment, e successivamente
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trasferito a Basta le proprie registrazioni. E di tale condotta illecita chiede il ristoro ad Antonacci, a
Sony ed a Basta.
Parte attrice non ha negato che su tale sito fosse possibile ascoltare gratuitamente e per trenta secondi i
frammenti dei brani, ma ha eccepito il consenso di controparte.
In particolare, UMI, attraverso il proprio dipendente Giuseppe Bergamini ed il collaboratore di Basta -
Emiliano Fantuzzi- avrebbe fornito alla società attrice le registrazione e si sarebbe altresì occupata del
relativo caricamento. Tale eccezione trova in effetti riscontro nella dichiarazione testimoniale resa dallo
stesso Emiliano Fantuzzi (“avevo un referente presso la Universal Music Italia nella persona del
signor Giuseppe Bergamini con cui avevo i contatti(..) il signor Bergamini in più occasioni mi ha
fornito copia fisica di album prodotti (..) da cui estrapolavo 30 secondi per ogni brano (..)pubblicati in
streaming sulla pagina discografica del sito” (cfr. verbale de. 16.11.2010).
Del resto, ulteriori argomenti di prova del consenso a suo tempo espresso da UMI all’utilizzo delle
tracce si rinvengono, da un lato, dalla mancata opposizione della convenuta al suo utilizzo fino
all’introduzione del presente giudizio; d’altro lato dalla considerazione che quella qui esaminata non si
trattava di un’offerta al pubblico a scopo di vendita, ma esclusivamente di una scelta promozionale
dell’immagine e delle composizioni dell’Artista che poteva avere solo una ricaduta positiva sulle stesse
vendite degli Album di UMI, che contenevano proprio tali brani.
La domanda di Universal va quindi rigettata.
3.4.Il preteso utilizzo indebito delle registrazioni di UMI
La seconda doglianza di UMI ha riguardo all’Album dal titolo “Il cielo ha una porta sola” contenente
le registrazioni dei brani “Quanto tempo ancora”, “Iris (tra le tue poesie)”, “se è vero che tu ci
sei”,”Fiore”, “Lo conosco poco”, “Pazzo di lei”; “Convivendo”; “Sognami” e “Quell’uomo lì”
distribuito da Sony e prodotto da Basta: UMI sostiene che tale Album sarebbe stato utilizzato
utilizzando parti dei master recording sua proprietà.
Parte convenuta ha prodotto in proposito una relazione di parte (ing. Bontempi) che ha esaminato sei
brani: in relazione a tre di essi(“Sappi Amore mio”, “Angela” e “Mio padre è un re”) non sono stati
evidenziati elementi di somiglianza: per tali composizioni è insomma lo stesso consulente di parte
attrice in riconvenzionale che attesta “caratteristiche di produzione autonome ed indipendenti” (cfr.
doc. 60 di parte Universal).
Per altri tre brani il consulente UMI ha invece ritenuto che:
-quanto alla composizione “Sognami”, la registrazione di Basta sarebbe originale ad eccezione del
suono delle chitarre stile “marango”; sotto quest’ultimo profilo va tuttavia osservato che in sede
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istruttoria Stefano Di Maio ha confermato come anche tali strumenti sono stati registrati ex novo
dall’Artista e da Saverio Lanza
-quanto al brano “Pazzo di Lei”, la registrazione di Basta sarebbe stata compiuta ex novo per la voce e
per altri strumenti (e precisamente il Basso) con l’introduzione di un mandolino, e di una chitarra
ritmica e dello start di Charleston: tuttavia vi sarebbe identità della sezione ritmica e della struttura di
appoggio del brano rispetto alla registrazione Universal;
-infine, quanto alla composizione “Convivendo” Basta non avrebbe utilizzato le stesse tracce audio
originali, ma solo le tracce MIDI originali: a questi ultimi sarebbero stati poi assegnati singolarmente
suoni leggermente diversi rispetto all’originale, per poi mixarli con una nuova voce ed eliminando il
suono della chitarra ritmica.
Da tali considerazioni emerge che anche per il consulente di parte UMI le registrazioni di Basta degli
ultimi tre brani esaminati presentano molti elementi disomogenei rispetto a quelli di Universal: ed
infatto sono autonome sia le parti vocali sia numerosi elementi musicali.
Ritiene allora il Tribunale di dovere ricondurre gli stessi ad una autonoma rielaborazione, senza
l’utilizzo indebito degli originali delle Tracce “MiDi” in possesso di Universal. Del resto, le esigue
sovrapposizioni riscontrate sembrano da ricondurre alla circostanza che tutti i brani pubblicati da SMEI
sono stati registrati “nella stessa sala di registrazione, con la stessa strumentazione tecnica utilizzata in
occasione della precedente registrazione da parte della IRIS s.r.l. “(cfr. dichiarazioni rese da Stefano
De Maio). La prospettazione della convenuta è infine smentita dalle prove testimoniali raccolte (cfr.
dichiarazioni rese da Stefano De Maio in data 8.11.2011 e da Alfredo Clarizia in data 6.11.2012).
Le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta Universal vanno dunque respinte.
4.Le domande riconvenzionali di SONY
4.1 L’an delle condotte
Come accennato, Sony Music Entertainment Italy s.p.a. (SMEI) nel mese di giugno del 2007 ha
sottoscritto con Basta un contratto di licenza di registrazioni fonografiche in virtù del quale Basta si è
impegnata a realizzare e consegnare a SMEI una raccolta di “Best Of” contenente alcune
reinterpretazioni di brani già editi di Biagio Antonacci nonché due registrazioni di brani inediti
dell’Artista da pubblicare entro il 30.10.2008 (cfr. doc. 3 di parte SMEI). SMEI si è obbligata a
corrispondere l’importo di € 2.000.000,00 quale minimo garantito, recuperabile sulle royalty maturate a
favore del licenziante sulle vendite dei dischi. Consegnato il master a cura di Basta- contenente 12
reinterpretazioni dell’Artista di brani già in precedenza pubblicati da Universal, due nuove
interpretazioni di brani già cantate da Laura Pausini e due brani inediti di Antonacci- in data
20.10.2008 SMEI ha pubblicato il disco “Il cielo ha una sola porta” (doc. 4 di SMEI).
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Ciò premesso, in questa sede SMEI ha svolto a sua volta domanda riconvenzionale contro Universal,
lamentando condotte di concorrenza sleale poste in essere mediante la pubblicazione non autorizzata
dai titolari dei relativi diritti in data 23.10.2008 del cofanetto “Best Of- Biagio Antonacci 1989/2000-
2001/2007” contenente, come già più volte ricordato, sia il “Best Of 1989/2000” già in precedenza
legittimamente pubblicato dalla convenuta, sia il “Best Of” 2001-2007”, non autorizzato dai titolari.
In particolare, il “Best Of” pubblicato da SMEI e quello di Universal contemplavano 9 brani identici:
“Quanto tempo ancora”, “Iris (tra le tue poesie)”. “Se è vero che ci sei”, “Fiore”, “Lo conosco
poco”, “Pazzo di lei” “Convivendo”, “Sognami” e “Quell’uomo lì”.
La commercializzazione nella stessa frazione temporale, ossia nel mese di ottobre 2008 (la raccolta di
SMEI è stata lanciata al pubblico a soli 3 giorni di distanza da quella, successiva, di Universal) di uno
stesso prodotto discografico, del medesimo Autore e per di più contenente molti brani identici ma ad un
prezzo inferiore (il “Best Of” di SMEI è stato posto in vendita ad € 19,00, cfr. doc. 105 fasc. Iris,
mentre il cofanetto Universal a soli € 17,08, cfr. doc. 6 fascicolo Iris) ha comportato un pregiudizio
illecito a carico di SMEI, sviando la clientela e pregiudicando le vendite.
Solo SMEI infatti ha sostenuto gli ingenti costi sopra ricordati per ottenere l’autorizzazione dai titolari,
che Universal non ha invece sopportato. Ciò ha consentito alla convenuta di offrire in vendita la propria
raccolta ad un costo più contenuto, al contempo avvantaggiandosi sia della campagna pubblicitaria che
ha preceduto ed accompagnato la pubblicazione del “Best Of” di SMEI sia della pregressa conoscenza
presso i fan di Universal, quale storica Casa di produzione di Antonacci.
La condotta di UMI va pertanto sanzionata sia in quanto contraria alla correttezza professionale sia in
quanto confusoria, giacché al pubblico è stato offerto negli stessi giorni una raccolta non autorizzata di
Biagio Antonacci dal contenuto per 9 brani sovrapponibile a quella, autorizzata, di SMEI.
4.2. Il quantum della pretesa di SMEI
Passando al profilo risarcitorio, va ritenuto che, trattandosi di prodotti per la gran parte fungibili, in
mancanza della condotta illecita le vendite compiute da UMI si sarebbero convertite in altrettante
vendite a favore di SMEI.
Quest’ultima ha invocato il risarcimento del danno quantificato:
-inizialmente in € 1.235.000,00: tale somma è pari alla differenza tra € 2.000.000,00 (ossia il minimo
garantito erogato da SMEI (e non restituibile ex art. 14 del contratto di licenza del 29.6.2007 alla nuova
Casa di produzione di Biagio Antonacci) e quanto recuperato dalla vendita, pari ad € 967.044,756 (cfr.
sul punto anche la relazione tecnica di parte di cui all’art. 7 di SMEI);
-successivamente, partendo dai dati di vendita emersi dall’indagine tecnica e non contestati, ha ritenuto
di ridurre la propria pretesa: ha confermato la richiesta risarcitoria pari ad € 203.000,00 a titolo di
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rimborso delle spese sostenute per la promozione del CD; ha invece invocato, quale posta di lucro
cessante, la minor somma di € 230.887,77 a titolo di minimo garantito che SMEI avrebbe recuperato
dalla vendita di ulteriori 64.533 copie del CD commercializzate da UMI. In alternativa ed in via
subordinata a quest’ultima cristallizzazione ha quantificato n € 250.388,04 il pregiudizio patito
calcolando quale margine lordo € 3,88 per copia non venduta a vantaggio di Universal.
In effetti, il primo criterio di quantificazione offerto da SMEI non appare corretto, non potendosi
stabilire un nesso eziologico diretto tra l’illecito di UMI e quanto non recuperato- in valore assoluto- da
SMEI sul minimo garantito già corrisposto a Basta.
Appare in effetti più congruo quale parametro: la somma che SMEI avrebbe recuperato dal minimo
garantito a Basta dalla vendita di ulteriori 64.533 copie del CD (invece commercializzate da UMI) va
quantificata dunque in €230.887,77.
Quanto agli esborsi sostenuti per la campagna pubblicitaria in parte frustrata a causa degli indebiti
comportamenti di Universal, ritiene il Collegio di quantificare il pregiudizio subito dalla terza chiamata
non già nella frazione della metà di tali spese, bensì nella minore percentuale di 1/4, pari dunque ad €
101.500,00. E ciò considerato che, a seguito dell’intervento giudiziale, i prodotti litigiosi sono stati
tempestivamente ritirati dal commercio e che, dunque, il pregiudizio si è esteso solo alla prima fase del
lancio del” Best Of” di SMEI e che, inoltre, si tratta quelli litigiosi di prodotti che subiscono una rapida
riduzione della loro attrattiva commerciale presso i fan a favore di nuovi altri Album e prodotti dello
stesso Autore.
A favore di SMEI va quindi liquidato l’importo complessivo di € 332.387,77 oltre interessi legali dalla
pronuncia al saldo.
5.Il comando giudiziale
Oltre all’accertamento delle condotte illecite poste in essere da UMI sia nei confronti degli attori sia nei
confronti di SMEI, alle conseguenti pronunce inibitorie, assistite da penale, ed al risarcimento del
danno nei limiti sopra, gli attori hanno chiesto altresì il ritiro dal commercio e la pubblicazione.
La prima misura è già stata concessa in sede di reclamo ed alla stessa è già stata data esecuzione, come
accertato anche in sede di CTU contabile con riguardo alle numerosissime copie illecite rese ad UMI.
In questa sede il rimedio va confermato, con la precisazione che l’art. 161 l. aut. –in relazione alle
doglianze svolte sul punto dalla difesa UMI ed alla ritenuta necessità di estendere il contraddittorio
anche a soggetti autori e editori di composizioni contenute nel cofanetto litigioso- che la misura può
essere concessa anche le opere risultino eseguite dal contributi di più persone, nei casi di particolare
gravità, quale deve ritenersi quello in esame. In ogni caso, come già avvenuto in sede cautelare, la
misura va confermata in relazione ai soli prodotti litigiosi e quindi al fonogramma “Best Of- Biagio
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Antonacci 2001/2007 catalogo n. 178148-0 e degli ulteriori prodotti che lo contengono, tra i quali
quello denominato “Best of-Biagio Antonacci” catalogo n. 178299-5.
Ritiene il Collegio di non concedere la misura della pubblicazione, tenuto conto del tempestivo ritiro
dal commercio dei fonogrammi illeciti a seguito dell’ordine giudiziale e del lasso temporale intercorso
rispetto alla commissione dell’illecito.
Occorre infine rigettare tutte le domande della convenuta UMI.
6.Il governo delle spese
Universal è soccombente sia sulle domande svolte nei suoi confronti dagli attori e dalla terza Sony Italy
sia sulle domande riconvenzionali svolte dalla stessa.
Pertanto sopporta la condanna alle spese nei confronti di tutte le parti.
Nella relativa liquidazione vanno considerati la pluralità delle questioni trattate, l’articolazione del
giudizio in una fase cautelare, di prima e seconda istanza, la lunga istruttoria -estesa anche in
un’indagine tecnica- nonché infine gli importi effettivamente liquidati a titolo risarcitorio.
Occorre altresì considerare, quanto ad Iris ed Antonacci, che essi si sono avvalsi di un’unica difesa
articolando identiche argomentazioni. Inoltre essi hanno partecipato al procedimento urgente
conclusosi a loro favore: complessivamente viene loro liquidato in solido l’importo di € 40.000,00,
comprensivo di spese e compensi.
Sony Italy e Sony Germany –le quali non hanno partecipato alla fase cautelare- pur avvalendosi degli
stessi difensori, hanno depositato atti separati articolatisi in distinte argomentazioni difensive; va infine
tenuto conto che Sony Italy ha anche svolto domanda riconvenzionale che l’ha vista vittoriosa: alla
prima viene liquidato l’importo di € 19.000,00 ed alla seconda quello di € 15.000,00.
Quest’ultima somma viene liquidata a favore anche di Basta, la quale non ha articolato nuove
domande.
Infine: anche le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa vengono poste a carico definitivo di
Universal, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande
formulate da Biagio Antonacci e Iris s.r.l. contro Universal Music Italia s.r.l. con atto di citazione
notificato in data 29.10.2008 e con la chiamata dei terzi Sony Music Entertainment Germany GmbH,
Sony Music Entertainment Italy s.p.a. e Basta Edizioni Musicali s.r.l. nonché sulle domande
riconvenzionali svolte da Universal Music Italia s.r.l. contro Basta Edizioni Musicali s.r.l., Sony Music
Entertainment Italy s.p.a. e Sony Music Entertainment Germany GmbH, nonché infine sulle domande
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Sentenza n. 7202/2015 pubbl. il 11/06/2015RG n. 75059/2008
Repert. n. 6095/2015 del 11/06/2015
http://bit.ly/2bOPYw4
http://bit.ly/2bOPYw4
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riconvenzionali svolte da Sony Music Entertainment Italy s.p.a. contro Universal Music Italia s.r.l.,
ogni altra e diversa domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa così provvede:
1)in parziale accoglimento delle domande attoree:
- accerta e dichiara che la pubblicazione, la distribuzione, la commercializzazione e la promozione del
“Best Of -Biagio Antonacci 2001-2007-” catalogo n. 178148-0 e degli ulteriori prodotti che lo
contengono, tra i quali quello denominato “Best Of -Biagio Antonacci”- catalogo n. 178299-5
compiute da Universal Music Italia s.r.l. costituiscono violazione del contratto sottoscritto tra Iris s.r.l.
e Universal Music Italia s.r.l. in data 26.2.2001;
- accerta e dichiara che la pubblicazione, la distribuzione, la commercializzazione e la promozione del
“Best Of” Biagio Antonacci 2001-2007” catalogo n. 178148-0 e degli ulteriori prodotti che lo
contengono, tra i quali quello denominato “Best Of- Biagio Antonacci- catalogo n. 178299-5 compiute
da Universal Music Italia s.r.l. costituiscono violazione dei diritti morali e patrimoniali di Biagio
Antonacci nonché dei diritti patrimoniali di Iris s.r.l. per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa;
-inibisce ad Universal Music Italia s.r.l. l’ulteriore pubblicazione, distribuzione, commercializzazione e
promozione del “Best Of - Biagio Antonacci 2001-2007” catalogo n. 178148-0 e degli ulteriori prodotti
che lo contengono, tra i quali quello denominato “Best Of- Biagio Antonacci - catalogo n. 178299-5,
fissando a titolo di penale la somma di € 500,00 per ogni giorno di violazione a partire dalla data di
pubblicazione della presente sentenza;
- condanna Universal Music Italia s.r.l. al risarcimento del danno liquidato a favore di Biagio
Antonacci nell’importo di € 100.000,00 a titolo di danno morale e liquidato in solido a favore di Biagio
Antonacci e Iris s.r.l. nell’importo di € 85.910,81 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali
sulle somme sopra liquidate dalla pronuncia al saldo;
-conferma l’ordine di ritiro dal commercio già disposto in sede cautelare degli Album indicati ai punti
sub 1) a spese e a cura di Universal Music Italia s.r.l.;
2) rigetta tutte le domande svolte da Universal Music Italia s.r.l. contro gli attori e contro i terzi
chiamati per le ragioni espresse in narrativa;
3) in accoglimento delle domande riconvenzionali svolte da Sony Music Entertainment Italy s.p.a.
contro Universal Music Italia s.r.l.:
-accerta e dichiara che la produzione e la distribuzione dei CD intitolati “Best Of Biagio Antonacci
2001/2007” e “Best Of- Biagio Antonacci 1989/2000- 2001/2007” concretizza atti di concorrenza
sleale ex art. 2598 commi 1 e 3 c.c.;
-condanna Universal Music Italia s.r.l. al risarcimento del danno a favore di Sony Music Entertainment
Italy s.p.a. liquidato in € 332.387,77, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
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Sentenza n. 7202/2015 pubbl. il 11/06/2015RG n. 75059/2008
Repert. n. 6095/2015 del 11/06/2015
http://bit.ly/2bOPYw4
http://bit.ly/2bOPYw4
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pagina 17 di 17
4) condanna Universal Music Italia s.r.l. alla rifusione delle spese processuali nei confronti di tutte le
altre parti ed in particolare:
-a favore di Iris s.r.l. e Biagio Antonacci in solido fra loro in € 40.000,00, di cui € 1.286,44 di spese ed
il residuo per compensi, oltre IVA; CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie;
-a favore di Sony Music Entertainment Germany Gmbh in € 15.000,00, di cui € 40,00 di spese ed il
residuo per compensi, oltre IVA; CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie;
-a favore di Sony Music Entertainment Italy s.p.a. in € 19.000,00 di cui € di cui € 40,00 di spese ed il
residuo per compensi, oltre IVA; CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie;
-a favore di Basta Edizioni Musicali s.r.l. in € 15.000,00 di cui di cui € 300,00 di spese ed il residuo per
compensi, oltre IVA; CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie;
5) pone definitivamente a carico di Universal Music Italia s.r.l. le spese di CTU già liquidate in corso di
causa.
Così deciso in Milano, 19.3.2015
Il Presidente
dott.ssa Marina Tavassi
Il giudice istruttore
dott.ssa Alima Zana
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Repert. n. 6095/2015 del 11/06/2015
http://bit.ly/2bOPYw4
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