Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015 RG n. 9293/2012 ... · 3 tutti i motivi di cui in...

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1 SENT RGAC CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 9293, Ruolo Generale dell’anno 2012 e trattenuta in decisione all’udienza del 27 ottobre 2014, vertente TRA SAMORI’ Matteo, titolare della ditta individuale ‘2 Emme Soluzioni Informatiche di Samorì Matteo’, elettivamente domiciliato a Roma, via Otranto n° 18, presso lo studio dell’avv.to Antonio Petillo, da cui è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dall’avv.to Marco Giacomucci del Foro di Forlì - Cesena, in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione, OPPONENTE E SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via Cassiodoro n° 19, presso lo studio degli avv.ti Antonio e Valentina Rombolà, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta, OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015 RG n. 9293/2012 Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015 http://bit.ly/1CC1BD1

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N° SENT

N° RGAC

N° CRON

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo

Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 9293, Ruolo Generale dell’anno 2012 e

trattenuta in decisione all’udienza del 27 ottobre 2014, vertente

TRA

SAMORI’ Matteo, titolare della ditta individuale ‘2 Emme Soluzioni Informatiche di

Samorì Matteo’, elettivamente domiciliato a Roma, via Otranto n° 18, presso lo

studio dell’avv.to Antonio Petillo, da cui è rappresentato e difeso, anche

disgiuntamente dall’avv.to Marco Giacomucci del Foro di Forlì - Cesena, in forza di

procura speciale a margine dell’atto di citazione,

OPPONENTE

E

SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via Cassiodoro n° 19, presso lo

studio degli avv.ti Antonio e Valentina Rombolà, che la rappresentano e difendono in

forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI:

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per la parte opponente (foglio di conclusioni, allegato al verbale di udienza):

“Voglia il Tribunale di Roma, … in via pregiudiziale e in rito: accertare e dichiarare,

con ordinanza ex art 44 c.p.c., l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ex

art. 38, 1° comma c.p.c. adito dalla ricorrente in sede monitoria e dichiarare

competente per territorio in ordine alla presente controversia il Tribunale di Forlì,

essendo l’unico Ufficio Giudiziario territorialmente competente in base a tutti i criteri

di collegamento di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., sulla base di quanto sopra esposto e,

per l’effetto, dichiarare la nullità o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto indicato in

epigrafe - n. 022229/2011 R.Decr.Ing., pronunciato dal Tribunale di Roma, nel

procedimento ingiuntivo n. 61982/2011 R.G., l’16 novembre 2011, depositato in

cancelleria in pari data e notificato all’opponente, a mezzo del servizio postale,

tramite Racc. A/R spedita l’11 gennaio 2012 - assegnando alle parti un termine

perentorio per riassumere la causa dinanzi al Giudice dichiarato competente ex art. 50

c.p.c.; nel merito: accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto,

l’inesistenza dei crediti vantati dalla convenuta - opposta, Service Information

Technology – SIT S.r.l., nei confronti dell’attore - opponente, Samorì Matteo, titolare

dell’impresa individuale denominata “2 Emme Soluzioni Informatiche” di Samorì

Matteo, in forza delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicate nel

presente atto di opposizione, per un complessivo importo di € 13.286,56; per l’effetto,

in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare,

dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo

opposto indicato in epigrafe - n. 022229/2011 R.Decr.Ing., pronunciato dal Tribunale

di Roma, nel procedimento ingiuntivo n. 61982/2011 R.G., l’16 novembre 2011,

depositato in cancelleria in pari data e notificato all’opponente, a mezzo del servizio

postale, tramite racc. A/R spedita l’11 gennaio 2012 - poiché infondato in fatto e in

diritto; con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario 12,50

% spese generali, I.V.A. 21% e C.P.A. 4% come per legge”;

per la parte opposta (comparsa di risposta): “Voglia il Tribunale adito 1)

preliminarmente e pregiudizialmente: respingere l’eccezione sollevata da parte

opponente di incompetenza territoriale, in quanto infondata in fatto e in diritto, per

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tutti i motivi di cui in narrativa; concedere, in via immediata, la provvisoria

esecuzione al d.i. opposto per l’intero importo o in via subordinata per il diverso

importo pari a 6.647,12 euro o per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia …;

2) nel merito: respingere la domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo opposto

e tutte le domande attoree e le eccezioni, siccome spiegate e formulate, in quanto

infondate in fatto e in diritto, quanto meno perché non provate, per tutti i motivi di cui

in narrativa; confermare il decreto della società opposta e il d.i. n° 22229/11, rg

61982/11, emesso in data 16/11/11, per l’intera somma; in via subordinata, per la

diversa somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice adito o che verrà accertata e

riconosciuta in corso di causa, con ogni provvedimento connesso e conseguente …”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Service

Information Technology Srl (nel prosieguo solo SIT Srl), l’attore Samorì Matteo,

titolare della ditta individuale ‘2 Emme Soluzioni Informatiche di Samorì Matteo’,

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 22229/11 del 16/11/11 di

questo Tribunale (n° 61982/11 Rg), ottenuto dalla predetta convenuta per il

pagamento della complessiva somma di 19.933,68 euro, a titolo di preteso

corrispettivo delle forniture eseguite nel corso del 2010, come da fatture allegate,

emesse dal 19/1/10 al 5/8/10. Al riguardo l’attore, eccepita in via pregiudiziale

l’incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di

Forlì, allegava che in ogni caso la pretesa era in parte infondata, in quanto

riconosceva come dovuta solo la minor somma di 6.647,12 euro, portata dalle fatture

n° 1230 del 5 luglio 2010 per 798,40 euro, n° 1272 del 14 luglio 2010 per 1.389,60

euro, n° 1332 del 23 luglio 2010 per 1.099,32 euro, n° 1346 del 27 luglio 2010 per

827,40 euro e n° 1400 del 5 agosto 2010 per 2.532,40 euro; che viceversa contestava

la debenza del residuo importo esatto in via monitoria, in quanto relativo a merce mai

ricevuta, disconoscendo tutte le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, in

quanto non attribuibili a sé stesso o a soggetti incaricati della ricezione. Tanto

premesso, l’attore concludeva come in epigrafe riportato.

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Si costituiva in giudizio la convenuta Service Information Technology Srl (nel

prosieguo, come detto, solo SIT Srl), la quale concludeva per l’accoglimento delle

rassegnate conclusioni.

Con ordinanza pronunciata all’udienza del 18/9/12 era concessa la

provvisoria esecutorietà per la somma non contestata di 6.647,12 euro, importo che

risulta essere stato corrisposto in sede di accordo stragiudiziale, come dichiarato dal

sostituto processuale del procuratore dell’opposta all’udienza di p.c..

La causa veniva istruita documentalmente, essendo stata ritenuta non

ammissibile ogni ulteriore attività istruttoria, ed all’udienza di p.c. del 27/10/14 era

trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di

comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt.

190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 19/1/15.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ribadito che è indifferente riferirsi alla ditta, in persona

del titolare, ovvero alla persona fisica, titolare della ditta stessa (cfr. Cass. 8784/98:

“La ditta e' segno distintivo dell'imprenditore, ma non e' soggetto distinto dal suo

titolare, e pertanto questi, pur senza specificare la sua qualità, e' legittimato ad

opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella”; Cass. 9260/10).

In ordine alla sollevata eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale

ritiene il Giudicante che la stessa, pur ammissibile in quanto ritualmente sollevata con

riferimento a ciascuno dei possibili concorrenti criteri di collegamento previsti dalla

legge -quello generale (art. 19 c.p.c.) e quelli facoltativi (art. 20 c.p.c.)-, non possa

essere accolta.

Invero l’eccezione è infondata in base al combinato disposto dagli artt. 20

c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c., in relazione al luogo di esecuzione della prestazione

(pagamento del corrispettivo) dedotta in giudizio; infatti la prestazione doveva essere

eseguita a Roma, sede della società opposta (attrice sostanziale e creditrice della

prestazione dedotta in giudizio), come pacificamente indicato nell’epigrafe del ricorso

monitorio e risultante in atti e come dalla stessa rilevato in comparsa.

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Non conferente appare il riferimento, fatto dall’opponente, a Cass. 22401/04

in ordine alla mancanza di natura contrattuale della fattura e di inidoneità della stessa

ad incidere sulla competenza territoriale, in quanto, a prescindere da ogni altra

considerazione, l’opponente non ha contestato la debenza di parte della somma

ingiunta per il titolo dedotto in ricorso (corrispettivo dovuto per fornitura merce), per

cui, ammessa dall’attrice l’esistenza del proprio debito per una somma determinata di

denaro in relazione ad un non contestato rapporto contrattuale, appare di ogni

evidenza l’applicabilità dell’art. 1182, 3° comma, c.c. e la manifesta infondatezza

dell’eccezione sollevata.

Passando finalmente al merito, si osserva che l’opposizione è in parte fondata

e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma l’opponente va condannato al

pagamento della somma risultata ancora dovuta.

Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento

anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito

dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie

regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli

oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza

che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di

validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa

creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione

di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;

Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente

convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,

indipendentemente dall’esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge

richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).

L’opposta SIT Srl (attrice sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il

pagamento della complessiva somma di 19.933,68 euro, a titolo di preteso credito per

corrispettivi dovuti a seguito di fornitura di merce in favore dell’opponente, come

risultava dalle seguenti fatture: n° 82 del 19/1/10 per 1.955,40 euro, n° 89 del 20/1/10

per 1.773,54 euro, n° 214 dell’11/2/10 per 648,10 euro, n° 516 del 19/3/10 per

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1.272,37 euro, n° 691 del 20/4/10 per 1.450,27 euro, n° 780 del 30/4/10 per 2.040,62

euro, n° 888 del 17/5/10 per 1.525,98 euro, n° 905 del 19/5/10 per 367,08 euro, n°

993 del 28/5/10 per 1.174,16 euro, n° 1141 del 21/6/10 per 1.079,04 euro, n° 1230 del

5/7/10 per 798,40 euro, n° 1272 del 14/7/10 per 1.389,60 euro, n° 1332 del 23/7/10

per 1.099,32 euro, n° 1346 del 27/7/10 per 827,40 euro e n° 1400 del 5/8/10 per

2.532,40 euro.

Da parte sua l’opponente ha riconosciuto la debenza di 6.647,12 euro, somma

portata dalle fatture n° 1230 del 5/7/10 per 798,40 euro, n° 1272 del 14/7/10 per

1.389,60 euro, n° 1332 del 23/7/10 per 1.099,32 euro, n° 1346 del 27/7/10 per 827,40

euro e n° 1400 del 5/8/10 per 2.532,40 euro, mentre ha contestato di dovere alcunché

in relazione alle altre fatture, non avendo ricevuto la merce ivi indicata ed avendo

disconosciuto, come propria o di soggetto autorizzato, le sottoscrizioni in calce ai

DDT allegati.

Orbene, in base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che

il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a

fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza

del termine per l’adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che

va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto

estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l’eccepisce, al pari della prova di

eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08;

Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).

Dalle allegazioni delle parti, avuto a mente l’art. 115, 1° comma, c.p.c. nel

testo introdotto dall’art. 45, 14° comma, della L. 69/09 ed applicabile ratione

temporis (“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della

decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non

specificatamente contestati dalla parte costituita”), è allora agevole rilevare che la

società opposta (attrice sostanziale) è esonerata dall’onere di provare l’effettuazione

della prestazione (fornitura di merce) dedotta in giudizio e relativa alla somma non

contestata di 6.647,12 euro, portata dalle citate fatture n° 1230 del 5/7/10 per 798,40

euro, n° 1272 del 14/7/10 per 1.389,60 euro, n° 1332 del 23/7/10 per 1.099,32 euro,

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n° 1346 del 27/7/10 per 827,40 euro e n° 1400 del 5/8/10 per 2.532,40 euro; quindi,

risultata pacifica l’effettuazione della relativa prestazione, si tratta ora di verificare

l’esistenza di fatti estintivi quanto all’obbligazione di pagamento del corrispettivo.

Risulta, come emerge dal verbale di udienza del 18/9/12, che era stato inviato

ai legali della società opposta un assegno circolare di 6.647,12 euro a favore

dell’opposta SIT Srl e che a tal riguardo l’avv.to Valentina Rombolà aveva dichiarato

a verbale che “ … il pagamento offerto, assegno circolare … n° 4022042730-04 reca

data 06/09/2012, pervenuto presso lo studio Rombolà in data 12/09/2012. e non posto

all’incasso, è successivo rispetto alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto

…”; quindi, pacifico il fatto storico della trasmissione dell’assegno circolare per

6.647,12 euro, non risultava a quel momento l’avvenuto incasso.

Nella comparsa conclusionale l’opposta ha espressamente allegato che “ …

parte opponente inviava in data 10/9/2012 offerta di pagamento, a mezzo assegni, per

la somma di € 6.647,12, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto,

ma nulla inviava a titolo di spese e/o onorari. Si chiede la condanna della Due Emme

Soluzioni Informatiche di Samorì Matteo alla somma liquidata a titolo di onorari,

spese, competenze ed onorari, oltre Iva e Cpa nel decreto ingiuntivo opposto. Si

chiede altresì la condanna di parte opponente agli onorari, spese e competenze, oltre

Iva, Cpa e Spese generali del 15% del presente giudizio, da distrarsi a favore dei

presenti procuratori antistatari …”

Allo stato pertanto, benché negli scritti difensivi conclusionali e di replica

l’attore parli ancora di mera offerta ex art. 1220 c.c., deve ritenersi che l’opposta

abbia poi proceduto all’incasso dell’assegno con conseguente estinzione del relativo

debito per sorte -si deve presumere al riguardo che l’imputazione, con il verosimile

consenso del creditore (cfr. art. 1194 c.c.), sia stata fatta direttamente al capitale,

attesa l’estinzione dello stesso (arg. ex citata comparsa conclusionale della società

opposta, in cui sono state precisate le conclusioni definitive)-, mentre nulla risulta

quanto al pagamento degli interessi dovuti ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/02 dalla

maturazione fino, quanto meno, al 10/9/12, data dell’offerta non formale ex art. 1220

c.c..

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Per quanto riguarda l’imputazione ex art. 1194 c.c., già si è detto, per cui deve

ritenersi estinta la sorte di cui alle fatture non contestate.

In relazione al dies a quo per il calcolo degli interessi moratori si osserva che

nelle fatture, oggetto delle prestazioni non contestate, erano previsti pagamenti con la

modalità ‘bonifico bancario a vista’.

In relazione al dies ad quem per il calcolo degli interessi ex D.Lgs 231/02

deve farsi riferimento alla data (10/9/12) dell’offerta non formale, della cui serietà e

conseguente incidenza sull’ulteriore maturazione degli interessi moratori non è dato

dubitare, essendo stato inviato un assegno circolare, poi incassato, di importo pari alla

sorte dovuta (cfr. Cass. 22734/14: “L'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod.

civ., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio

intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore

con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità. …”; Cass. 25155/10).

Passando all’esame della somma residua di 13.286,56 euro, portata dalle

fatture contestate n° 82 del 19/1/10 per 1.955,40 euro, n° 89 del 20/1/10 per 1.773,54

euro, n° 214 dell’11/2/10 per 648,10 euro, n° 516 del 19/3/10 per 1.272,37 euro, n°

691 del 20/4/10 per 1.450,27 euro, n° 780 del 30/4/10 per 2.040,62 euro, n° 888 del

17/5/10 per 1.525,98 euro, n° 905 del 19/5/10 per 367,08 euro, n° 993 del 28/5/10 per

1.174,16 euro e n° 1141 del 21/6/10 per 1.079,04 euro, è di tutta evidenza che, di

fronte alla contestazione dell’opponente, il quale ha negato di aver ricevuto la merce

indicata in tali fatture ed ha disconosciuto le sottoscrizioni risultanti sui DDT, sarebbe

stato onere di parte convenuta (attrice sostanziale) dimostrare l’esistenza del titolo

dedotto in giudizio: nulla risulta al riguardo.

L’opposta ha inteso fornire con testimoni la prova dell’effettuazione della

prestazione contestata.

Premesso che all’udienza del 27/10/14 di precisazione delle conclusioni

l’opposta non è comparsa e non ha quindi insistito sull’ammissione dei mezzi di

prova costituendi, con tutto ciò che ne consegue in ordine al ritenuto abbandono

dell’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio (cfr. Cass. 10748/12; Cass.

9231/13 in motivazione), si ribadisce ad ogni buon conto che, emersa l’irrilevanza

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della prova sulla predisposizione della merce da parte del personale dell’opposta, non

era -e non è- in ogni caso ammissibile la prova testimoniale dei non meglio

individuati legali rappresentanti di TNT Global Express Spa, della TNT Traco, della

Bartolini Spa e della Bartolini Roma Eur in ordine all’effettuazione della specifica

consegna della merce che qui ci occupa.

In comparsa conclusionale l’opposta ha ulteriormente argomentato nel senso

che ad ogni fattura era allegato il documento di presa in consegna della merce da

parte del trasportatore, con la relativa fattura per il servizio prestato e che quanto

riportato nelle fatture azionate in via monitoria corrispondeva esattamente alla merce

presa in carico.

Si evidenzia peraltro l’irrilevanza, ai fini della prova dell’effettuazione della

prestazione dedotta in giudizio, della fatturazione dei servizi fra l’opposta e dette

società in quanto, a tacer d’altro, dalla fatturazione del servizio non si ricava in via

automatica la certezza dell’effettiva consegna della merce al Samorì e ciò anche in

considerazione del fatto che i vari DDT riportano sigle incomprensibili.

Inoltre difetta, a monte, la prova stessa della conclusione di apposito contratto

per la fornitura del materiale portato dalle suddette fatture contestate, non essendo

stati prodotti gli ordini o proposte contrattuali né essendo stato allegato -e richiesto di

provare- alcunché in tal senso.

Da ultimo, risulta per tabulas che, come allegato dall’opponente in citazione,

in occasione della ricezione in data 15/5/11 della raccomandata dei legali di SIT Srl

con la diffida di pagamento di 25.179,82 euro, relativamente anche alle fatture del

2010 per cui è causa (cfr. doc. 2 di parte opponente), il Samorì aveva replicato alla

pretesa nel successivo periodo di giugno-luglio del 2011, chiedendo via e-mail

l’inoltro delle fatture non rinvenute (cfr. doc. 3 di parte opponente); quindi la

contestazione in giudizio non appare estemporanea e sollevata solo per paralizzare la

pretesa dell’ingiungente, ma risale anche ad una fase ben anteriore.

In conclusione non vi è prova dell’ordine e della fornitura della merce per

13.286,56 euro.

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Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene pertanto necessario revocare il

decreto ingiuntivo opposto n° 22229/11 del 16/11/11 di questo Tribunale (n°

61982/11 Rg), in quanto non risulta dovuta l’intera somma esatta in via monitoria.

L’opponente va peraltro condannato, in base alle risultanze di causa ed alla

luce delle superiori osservazioni in fatto ed in diritto, al pagamento, in favore

dell’opposta, degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/02 sulle somme portate

dalle fatture non contestate (n° 1230 del 5/7/10 per 798,40 euro, n° 1272 del 14/7/10

per 1.389,60 euro, n° 1332 del 23/7/10 per 1.099,32 euro, n° 1346 del 27/7/10 per

827,40 euro e n° 1400 del 5/8/10 per 2.532,40 euro) dalle date di scadenza indicate

nelle singole fatture (art. 4 D.Lgs 231/02) fino al 10/9/12 nella misura prevista

dall’art. 5 del medesimo D.Lgs 231/02.

Il calcolo matematico, essendo noti tutti i parametri di riferimento (importi

unitari delle singole fatture, ammontare degli interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02, data di

decorrenza e di scadenza del calcolo), ben può essere effettuato in sede esecutiva.

La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale

condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso

per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell’opposizione vi è esercizio di

un’azione di condanna; quindi non vi è alcuna ultrapetizione neanche a fronte di una

mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto e nulla impedisce, in caso

di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via

monitoria ovvero per pagamenti intervenuti o per questioni formali attinenti al

decreto monitorio, che l’opponente possa essere condannato al pagamento della

somma accertata come effettivamente ancora dovuta alla data della sentenza (cfr.

Cass. 1954/09; Cass. 9021/05; Cass. 15186/03; Cass. 15339/00; Cass. 5074/99; Cass.

1656/98): sul punto si consideri la disciplina di cui all’art. 653, 2° comma, c.p.c..

Per quanto riguarda il regime delle spese dell’intera procedura -si rammenta

che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto

ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese- ritiene il Giudice,

preso atto dell’ammontare dell’effettivo debito e del pagamento dopo la notifica del

ricorso monitorio nonché peraltro dell’infondatezza della sollevata eccezione

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pregiudiziale di incompetenza territoriale, che le stesse devono essere compensate per

2/3 e che il residuo, liquidato in dispositivo in favore dei procuratori dell’opposta

dichiaratisi antistatari, deve essere posto a carico dell’opponente per il grado di

soccombenza.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto

Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri

forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l’attività professionale

del legale; infatti l’udienza di p.c. si è tenuta il 27/10/14 e i termini ex artt. 190 e 281

quinquies c.p.c. sono scaduti il 19/1/15; quindi deve essere applicato integralmente il

nuovo regime, alla luce dell’art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex Cass. SU 17405/12,

in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140).

Si è proceduto alla somma degli importi medi indicati nella tabella relativa ai

‘giudizi di cognizione davanti al tribunale’ e nello scaglione di valore ‘5.201 - 26.000

euro’, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità

delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore.

Sull’importo così risultante di 4.835,00 euro va operata la compensazione per

2/3.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato

DM 55/14).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n°

22229/11 del 16/11/11 di questo Tribunale (n° 61982/11 Rg);

condanna peraltro l’opponente Samorì Matteo, titolare della ditta individuale ‘2

Emme Soluzioni Informatiche di Samorì Matteo’, al pagamento, in favore

dell’opposta Service Information Technology – S.I.T. Srl, degli interessi moratori ex

artt. 4 e 5 D.Lgs 231/02 sulle somme portate dalle fatture non contestate (n° 1230 del

5/7/10 per 798,40 euro, n° 1272 del 14/7/10 per 1.389,60 euro, n° 1332 del 23/7/10

per 1.099,32 euro, n° 1346 del 27/7/10 per 827,40 euro e n° 1400 del 5/8/10 per

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2.532,40 euro) dalle date di scadenza indicate nelle singole fatture fino al 10/9/12, il

tutto come meglio indicato in motivazione;

compensa per 2/3 le spese di lite e pone a carico della società opponente il residuo

che liquida in complessivi 1.610,00 euro per compensi professionali e 100,00 euro

per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge. Ordina la distrazione

delle spese di lite in favore dei procuratori della società opposta, dichiaratisi

antistatari.

Così deciso a Roma, il 25/3/15

il Giudice

dott. Francesco Remo Scerrato

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