Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 · pagina 3 di 51 GDQQL GHOO¶DWWULFH...
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi pres.
dott.ssa Paola Gandolfi giud.
dott. Claudio Marangoni giud. rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 25028l ruolo generale per gli
affari contenziosi dell’anno 2012 vertente
TRA
ALLIANZ s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via Santa Sofia 12, presso lo studio dei
procuratori avv.ti Gustavo GHIDINI, Marco MERGATI e Claudia SIGNORINI
che la rappresentano e difendono;
- attrice -
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ASSIRISK s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
Giorgio PIVA;
Marco VENTURELLI;
ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr.te
pro tempore;
elett. dom.te in Milano, piazzetta Pattari 2, presso lo studio
dell’avv. Francesco De Sio, rappresentate e difese dall’avv. Mauro
ARBOSTI del foro di Brescia;
- convenute –
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per
l’Italia, in persona del legale rappr.te pro tempore;
ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a., in persona del legale rappr.te pro
tempore;
elett. dom.te in Milano, via dei Giardini 7, presso lo studio dei
procuratori avv.ti Fabrizio AROSSA, Paolo BERTONI e Marco MONTESANO
che le rappresentano e difendono;
- convenute –
OGGETTO: concorrenza sleale e sottrazione informazioni riservate.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2013 i
procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice: “Nel merito:
- previa ogni opportuna declaratoria del caso accertare e
dichiarare che i convenuti si sono resi responsabili ai
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danni dell’attrice, per i fatti descritti in atti
dall’esponente, di violazione degli artt. 98 e 99 CPI per
aver abusivamente acquisito, rivelato a terzi e utilizzato
informazioni segrete di Allianz, di violazione dei diritti
dell’attrice, ex artt. 64-quinquies e 102-bis l.a., sulle
banche dati e per la commissione di atti di concorrenza
sleale per storno di clienti, appropriazione e uso di
informazioni segrete, scorrettezza professionale, atti
confusori, ai sensi dell’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., o in
subordine ex art. 2043 c.c.;
- conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra
loro o, in subordine, in via parziaria, al risarcimento di
tutte le voci di danni, patrimoniali e morali, nonché
all’immagine, provocati all’attrice, da liquidarsi ai sensi
degli artt. 125 CPI e 158 l.a. o in subordine ex artt. 2043
e 2056 c.c., anche in via equitativa, nell’importo che si
indica in non meno di 3.000.000 € o nella maggiore somma
che verrà quantificata in corso di causa, oltre agli
interessi e alla rivalutazione, condannando altresì i
convenuti alla restituzione degli utili realizzati da
ciascuno di essi, nella misura in cui eccedano il
risarcimento;
- inibire ai convenuti la reiterazione degli illeciti
accertati ai sensi degli artt. 124 CPI, 156 l.a. e 2599
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c.c., con fissazione di una somma di € 500 per ogni giorno
di ritardo nell’esecuzione e per ciascuna violazione o
inosservanza, ovvero di quegli altri importi ritenuti di
giustizia;
- ordinare la distruzione, a cura dell’attrice e a spese dei
convenuti, da rimborsarsi dietro esibizione di idoneo
giustificativo fiscale, di tutte le informazioni
illecitamente acquisite e detenute, su qualsivoglia
supporto (cartaceo, informatico e quant’altro) esse si
trovino, ivi comprese le informazioni riservate di Allianz
già oggetto di descrizione;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell’emananda
sentenza di condanna, a caratteri doppi del normale, per
due edizioni non consecutive, sui quotidiani Corriere della
Sera, La Repubblica, Il Sole24Ore sui periodici Panorama,
L’Espresso e, a cura dell’attrice e a spese dei convenuti,
da rimborsarsi dietro esibizione dei relativi
giustificativi fiscali;
- emettere, anche ai sensi dell’art. 2599 c.c., ogni altro
provvedimento ritenuto di giustizia al fine di eliminare
gli effetti dell’attività illecita dei convenuti;
- respingere tutte le domande e istanze avversarie perché
infondate in fatto e in diritto e, in particolare, quella
di pubblicazioni di una manifestazione di gratitudine nei
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confronti del Sig. Sandro Piva per carenza di
legittimazione attiva;
- confermare l’ordinanza del 6 luglio 2012 emessa dal G. Des.
Dott. Marangoni.
In via istruttoria:
- occorrendo, confermare la già disposta acquisizione del
fascicolo della descrizione R.G. 9440/11;
- disporre, ai sensi degli artt. 121 CPI, 156-bis l.a. e 210
c.p.c., l’esibizione delle scritture contabili dei
convenuti e di tutti gli altri documenti contabili (elenchi
clienti, fatture, ricevute, estratti conto e ricevute
bancarie e quant’altro occorra) dai quali risulti ovvero
sia possibile determinare il volume d’affari realizzato dai
convenuti stessi grazie agli illeciti commessi in danno
dell’attrice come meglio indicato nella memoria ex art.
183, co VI, n. 2 c.p.c. al par. 3.1;
- ordinare ai convenuti, anche mediante interrogatorio dei
legali rappresentanti di Zurich Investments Life S.p.A.,
Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l’Italia,
Assirisk S.r.l. e Assirisk Piva in liquidazione di
comunicare anche ai sensi degli artt. 121-bis, 156-bis e
156-ter l.a., i nomi e gli indirizzi dei clienti Allianz
che hanno stipulato polizze con Zurich Investments Life
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S.p.A., Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per
l’Italia, specificando il numero di polizze stipulate e
l’importo dettagliato e complessivo dei premi incassati da
tali clienti, nonché l’importo delle corrispondenti
provvigioni incassate da Assirisk Piva, Assirisk e dai
Sig.ri Marco Venturelli e Giorgio Piva, come meglio
indicato nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. al
par. 3.2;
- occorrendo, disporre CTU contabile al fine di determinare
il complessivo pregiudizio arrecato all’attrice come meglio
indicato nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. al
par. 3.3;
- occorrendo, disporre CTU sulla documentazione elettronica e
cartacea acquisita in sede di descrizione al fine di
valutare la sua riferibilità ad Allianz e ai suoi sistemi
informativi;
- ammettere l’interrogatorio dei legali rappresentanti delle
società convenute e dei Sig.ri Giorgio Piva e Marco
Venturelli sulle seguenti domande:
A. dica i nomi e gli
indirizzi dei clienti di Allianz (come indicati nei tabulati
prodotti sub docc. 18 e 40) che hanno stipulato polizze con
Zurich;
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B. dica il numero
delle predette polizze;
C. dica l’importo
dettagliato e complessivo dei premi relativi alle predette
polizze e incassati da Zurich;
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di
prova:
1. Vero che
l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia
“ASIA” descritto sub doc. 44, che si rammostra al
teste, può effettuare estrazioni cosiddette
preconfezionate (ad es. estrazioni di tipo contabile-
amministrativo, estrazioni volte ad approfondire la
conoscenza della composizione del portafoglio di
agenzia, estrazioni finalizzate a monitorare la
situazione dei sinistri dei clienti di agenzia) oppure
personalizzate (create dall'utente)?
2. Vero che
l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia
“ASIA” descritto sub doc. 44 che si rammostra al
teste, può ottenere la visione complessiva del carico
delle quietanze relative ad una determinata mensilità?
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Si indicano come testi sui capitoli di prova n. 1 e 2 l’Ing.
Piergiacomo Ferrari e il Dott. Roberto Ticini, entrambi domiciliati
presso Allianz S.p.A., in Corso Italia, 23, 20122 Milano;
3. Vero che le
fatture prodotte sub docc. 16 e 53, fatture che si
rammostrano al teste, sono relative a parte dei costi
sostenuti da Allianz, nel corso degli anni 2010-2011-
2012, per la gestione dei sistemi di hardware e
software, per la manutenzione, la verifica e
l’aggiornamento delle banche dati “ASIA”, “CLIRAS” e
per la sicurezza dell’ apparato informativo della
Compagnia?
4. Vero che ogni
anno viene stanziata per la gestione e per la
manutenzione dell’apparato informativo della Compagnia
in Italia di una somma complessiva pari a 120 milioni
di Euro?
5. Vero che
l’importo di 35 milioni di Euro è destinato a gestire
i sistemi hardware e software centrali (server) e
localizzati nelle agenzie necessari per conservare i
dati già esistenti e per consentire il costante
aggiornamento della banca dati stessa?
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6. Vero che
l’importo di 50 milioni di Euro è destinato alla
ordinaria manutenzione i sistemi hardware e software
centrali (server) e comprende anche il costo del
personale specificamente addetto a tale attività?
Si indica come teste sui capitoli di prova da n. 3 a 6 il Sig.
Luciano Di Modugno, domiciliato presso Allianz S.p.A., in Corso
Italia, 23, 20122 Milano;
- l’attrice si oppone all’ammissione delle istanze
istruttorie avversarie per le ragioni dedotte in atti; in
ogni caso nella denegata ipotesi di ammissione delle
istanze istruttorie avversarie, si richiede di essere
ammessi a prova contraria, con i testi già indicati, nonché
si chiede siano ammessi i seguenti capitoli a prova
contraria:
In caso di ammissione dei capitoli di prova da LXXVIII a LXXXIV
dedotti da Assirisk, si formulano i seguenti capitoli a prova
contraria:
A. Vero che nei mesi
di febbraio e marzo 2010 Lei (Sig. Paolo Benvenuti) ha
svolto, insieme al Sig. Cardani, le operazioni di riconsegna
presso l’Agenzia Assirisk su incarico di Allianz come da
verbale (cfr. verbale di riconsegna allegato al verbale di
descrizione sub doc. 7) che si rammostra al teste?
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B. Vero che la
procedura di riconsegna di agenzia adottata da Allianz
prevede la restituzione da parte dell’agente di tutta la
documentazione cartacea ed elettronica relativa alla
clientela intermediata per conto di Allianz, quale, a titolo
esemplificativo, elenco dei clienti, copie delle polizze
sottoscritte dai clienti, con-tratti, schedari, stampati,
corrispondenza?
C. Vero che, in
occasione delle operazioni di riconsegna svolte presso
l’agenzia Assirisk nei mesi di febbraio e marzo 2010, il Sig.
Paolo Benvenuti ha richiesto agli agenti Sig.ri Giorgio Piva
e Marco Venturelli di procedere alla restituzione della
documentazione di cui al capitolo che precede, ossia elenco
dei clienti, copie delle polizze sottoscritte dai clienti,
contratti, schedari, stampati, corrispondenza?
D. Vero che nella
riconsegna di cui al capitolo che precede gli agenti non
richiesero che le operazioni di consegna avvenissero
“analiticamente” e si procedette alla consegna complessiva di
tutti i beni e i documenti di pertinenza di Allianz?
Si indicano come testi sui capitoli di prova lett. A, B, C, D che
precedono i Sig.ri Paolo Benvenuti, Gianluigi Cardani, domiciliati
presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano
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E. Vera la firma
(Alessio Frate) apposta in calce alla dichiarazione prodotta
sub. doc. 30 (fascicolo descrizione), la quale dichiarazione
si rammostra. Veri i fatti e le circostanze ivi dedotte?
F. Vero che, nel
mese di giugno 2010, ha seguito i lavori di carico e scarico
del materiale di titolarità di Allianz presso l’ex agenzia
Assirisk S.r.l. di Asola?
G. Vero che in
occasione delle operazioni di cui al capitolo che precede Le
è stato confermato, nel corso dell’ultimo sopralluogo in
agenzia, dalla madre dell’ex delegato assicurativo Sig.
Giorgio Piva che erano stati consegnati tutti i beni e i
documenti di titolarità di Allianz e ad essa riferibili?
Si indica come teste sui capitoli di prova lett. E, F, G che
precedono il Sig. Alessio Frate, domiciliato presso Allianz S.p.A.,
Corso Italia 23, 20122 Milano.
H. Vera la
dichiarazione prodotta sub. doc. 30 (fascicolo descrizione),
la quale dichiarazione si rammostra. Veri i fatti e le
circostanze ivi dedotte?
Si indica come teste sul capitolo di prova che precede lett. H il
Sig. Gianluigi Cardani, domiciliato presso Allianz S.p.A., Corso
Italia, 23, 20122 Milano.
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- si chiede, occorrendo, l’ammissione dei seguenti capitoli
di prova subordinati alla richiesta di CTU tecnica
avversaria:
I. Vero che il
sistema informativo di agenzia “ASIA” descritto sub doc. 44,
fascicolo merito, che si rammostra al teste, consente
all’agente di effettuare estrazioni di dati in formato Excel?
L. Vero che
l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia “ASIA”
descritto sub doc. 44, fascicolo merito, che si rammostra al
teste, può vedere ed estrarre in formato Excel i dati
relativi al portafoglio (attivo e non) dei clienti
intermediati per conto di Allianz?
Si indicano come testi sui capitoli di prova che precedono l’Ing.
Piergiacomo Ferrari e il Dott. Roberto Ticini, entrambi domiciliati
presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano.
M. Vero che il doc.
18, che si rammostra al teste, è stato ottenuto tramite
un’estrazione dalla banche dati Allianz dei dati relativi al
portafoglio danni?
N. Vero che i dati
estratti dalla banca dati Allianz e riportati nel doc. 18 di
cui al capitolo che precede erano aggiornati al mese di
dicembre 2010?
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O. Vero che nel
doc. 18 di Allianz, che si rammostra al teste, è contenuto
l’elenco delle polizze danni c.d. “vive” e “ morte”, ossia
delle polizze ancora in essere e di quelle disdettate e non
più in vigore al mese di dicembre 2010?
P. Vero che l’elenco
delle polizze “vive” di cui al doc. 18, che si rammostra al
teste, furono poi trasferite da Allianz, cessato il rapporto
di agenzia con Assirisk, a favore dell’agenzia di Mantova
Borsa cod. 5531?
Q. Vero che l’elenco
delle polizze morte di cui al doc 18 è costituito dall’elenco
delle disdette registrate dal 1 febbraio 2010 (data di
cessazione del rapporto di agenzia con Assirisk) fino al 31
dicembre 2010 in riferimento all’ex agenzia Assirisk?
R. Vero che il
tabulato contenuto nel doc. 40, che si rammostra al teste,
rappresenta il portafoglio relativo al ramo vita riferibile
all’ex agenzia Assirisk al 30 novembre 2010?
Si indicano come testi sui capitoli di prova che precedono il Dott.
Fulvio Ravera e il Dott. Fabrizio Biccocca, entrambi domiciliati
presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano.
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Si formula, infine, ogni più ampia riserva istruttoria anche in
ragione delle domande e delle istanze istruttorie che saranno
formulate ex adverso.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso
forfettario delle spese, come per legge.”
Per le parti convenute Assirisk s.r.l., Assirisk Piva s.r.l. in
liquidazione, Giorgio Piva e Marco Venturelli: “In via preliminare:
a) autorizzarsi la chiamata in giudizio della CHARTIS EUROPE S.A.
c.f. 08607540583, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona
del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano,
Via della Chiusa 2 e della MILANO ASS.NI-DIVISIONE NUOVA MAA, c.f.
00957670151, in persona del proprio legale rappresentante pro
tempore, con sede in Milano, Via Senigallia 18/2, ex artt. 106 e 269
c.p.c., differendo all’uopo la fissanda prima udienza di comparizione
delle parti, allo scopo di consentire la citazione dei terzi come
univocamente individuati nel rispetto dei termini previsti dall’art.
163 bis c.p.c.;
b) per i motivi tutti di cui in premessa, dichiararsi l’incompetenza
per materia o funzionale della sezione specializzata adita, in favore
del Tribunale Ordinario di Brescia;
in via principale: sempre per quanto illustrato in narrativa,
rigettare le domande tutte come formulate dalla Allianz s.p.a., in
persona del legale rappresentante nei confronti dei convenuti
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Assirisk s.r.l., Assirisk Piva s.r.l. in Liquidazione, nonché Piva
Giorgio e Venturelli Marco, in quanto infondate in fatto oltre che in
diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui le domande
formulate dall’avversario dovessero trovare anche parziale
accoglimento, mantenere la Assirisk s.r.l., il Presidente ed i
Consiglieri, indenni da ogni e qualsiasi pretesa, condannando la
CHARTIS EUROPE S.A. c.f. 08607540583, Rappresentanza Generale per
l’Italia, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
per la quota del 70%, e la MILANO ASS.NI-DIVISIONE NUOVA MAA, in
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, per la residua
quota del 30% al risarcimento del danno patito dalla società attrice,
debitamente decurtato in ragione di quanto provato ex art. 2697 c.c.
e decurtato ex art. 1227 c.c.
in via riconvenzionale:
- per le ragioni illustrate anche al capo III.f. della comparsa di
costituzione e risposta, i.e. accertata la sussistenza delle ipotesi
di cui all’art. 96 comma I, II per quanto attiene al procedimento
cautelare, nonchè III c.p.c., oltre che l’evidente animus vexandi con
cui la controparte ha agito nei confronti dei convenuti, condannare
parte attrice al risarcimento dei danni patiti e, comunque, al
pagamento di una somma equitativamente ritenuta di giustizia in
favore degli stessi.
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- si chiede che la pubblicazione di un estratto della sentenza,
ovvero la pubblicazione sempre in ragione della condanna ex art. 96
c.p.c., a cura di parte attrice, ove si evidenzi una manifestazione
di gratitudine nei confronti del capostipite e fondatore, sig. Piva
Sandro, nelle sue citate qualità, per aver dedicato cinquant’anni
della propria vita ed attività lavorativa alla assicuratrice Allianz,
in una o più testate giornalistiche dal Giudice designate, anche ex
art. 120 c.p.c..
Con conferma del provvedimento di rigetto della misura cautelare nei
confronti delle convenute e vittoria di spese per entrambe le fasi
del giudizio ex art. 91 c.p.c..
In via istruttoria: si reiterano anche in questa sede la richiesta di
accoglimento delle istanze istruttorie tutte così come dedotte nelle
memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2) e n. 3) depositate
nell’interesse dei convenuti.“
Per le parti convenute Zurich Insurance Public Limited Company e
Zurich Investments Life s.p.a.: “1. in via
preliminare nel merito, accertare il difetto di legittimazione
passiva di ZIP e ZIL nel presente giudizio;
2. nel merito,
respingere tutte le domande proposta da Allianz in quanto del tutto
infondate in fatto e diritto;
3. in via
riconvenzionale, condannare Allianz al risarcimento dei danni in
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favore di ZIP e ZIL ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, primo
comma, c.p.c., e, comunque, quando l’Ill.mo Tribunale si pronuncerà
sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., condannare Allianz ex art.
96, terzo comma, c.p.c. a risarcire a ZIP e ZIL un importo
forfettario ed equitativo anche a titolo di tutti i disagi e dei
costi non ripetibili, tutti provocati dalla proposizione
dell’iniziativa processuale avversaria;
4. in via
subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
promosse da Allianz con il presente giudizio, accertare e dichiarare
la responsabilità esclusiva o concorrente dei convenuti Assirisk,
Assirisk Piva S.r.l. in liquidazione, i signori Giorgio Piva e Marco
Venturelli per i fatti da essi commessi e dedotti in giudizio e, per
gli effetti, rigettare le domande formulate da Allianz nei confronti
di ZIP e ZIL;
5. in via
ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi fosse accertata una
responsabilità (anche indiretta) di ZIP e/o di ZIL, condannare
Assirisk a manlevare e tenere indenni ZIP e ZIL dai danni derivati
alle compagnie esponenti per fatti illeciti dolosi e/o colposi
commessi da Assirisk o da suoi collaboratori o da persone di cui si
sia avvalsa nei confronti di Allianz;
6. in estremo
subordine e, condizionatamente all’ipotetica (accertata) esistenza di
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un vincolo di solidarietà passiva dei soggetti convenuti in giudizio
da Allianz, (a) accertare e dichiarare la gravità delle colpe dei
convenuti e la diseguale efficienza causale di essi in relazione al
verificarsi del fatto dannoso anche in funzione della ripartizione
interna di responsabilità del peso del risarcimento tra i
responsabili, e, per gli effetti, e (b) previo accertamento del
diritto di regresso di ZIP e ZIL verso gli altri coobligati ex art.
2055 c.c. e valutato il concorso di colpa di Allianz ai sensi
dell’art. 1227 e/o 2056 c.c., condannare Assirisk, Assirisk Piva
S.r.l. in liquidazione, i signori Giorgio Piva e Marco Venturelli a
rimborsare integralmente, o nella misura che verrà ritenuta dal
Tribunale, le somme eventualmente corrisposte a controparte da ZIP e
ZIL;
7. in via
istruttoria,
- rigettare tutte le istanze e le richieste di Allianz in quanto
generiche e/o, comunque, inammissibili;
- ammettere le prove testimoniali richieste da ZIP / ZIL sui capitoli
di prova 1)-8) di cui alla propria memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c., co. VI n. 2 datata 19 novembre 2012 e, ove occorra a prova
contraria, ammettere le prove testimoniali richieste da ZIP / ZIL sui
capitoli 9)-15) di cui alla propria memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c., co. VI n. 3 datata 10 dicembre 2012;
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- in subordine, nel caso di accoglimento dell’istanza Allianz di CTU
sia informatica che contabile, quest’ultima venga limitata
all’accertamento degli eventuali illeciti commessi da Assirisk e,
pertanto, la relativa esecuzione venga circoscritta unicamente ad
Assirisk (senza rivelazione di informazioni commerciali e di dati
reperibili presso ZIP e/o ZIL);
- in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui siano accolte una o più
delle istanze istruttorie di Allianz, adottare tutte le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate di natura
commerciale di ZIP e/o ZIL, nonché disporre, che tutte le parti
coinvolte in giudizio abbiano pieno e libero accesso ai documenti
prodotti (ivi incluso il doc. 40 di Allianz prodotto ex adverso in
via segretata) a garanzia del contraddittorio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA rifuse.”
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di provvedimento di descrizione eseguito ante causam
ALLIANZ s.p.a. ha instaurato la presente causa al fine di ottenere
l’accertamento dell’indebita sottrazione da parte dei soggetti
convenuti in giudizio di informazioni commerciali segrete da essi
utilizzate al fine di sviare in loro favore la clientela della
società attrice.
In particolare ASSIRISK s.r.l. – già agente ALLIANZ s.p.a. dal 2008
fino al 1.2.2010, in continuazione del rapporto già esistente con
ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione – nell’ambito della quale
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operavano quali delegati assicurativi i convenuti Giorgio PIVA e
Marco VENTURELLI avrebbe provveduto ad intermediare il portafoglio
clienti riferibile ad ALLIANZ s.p.a. in favore dell’altra mandataria
ZURICH, così come sarebbe emerso dalle numerose disdette ricevute
dall’attrice in tempi ristretti (sostanzialmente concentrate
nell’agosto 2008, complessivamente 1200 tra il 1.2.2010 ed il
31.12.2010) ed alla prima scadenza utile, individuata nel momento
della fusione tra la società attrice ed altra impresa assicuratrice
che in base alla normativa vigente aveva consentito agli assicurati
di recedere dai contratti senza dover corrispondere penali.
Secondo informazioni ricevute dall’attrice, presso ASSIRISK s.r.l.
venivano sistematicamente predisposte delle buste vuote recanti quali
mittente il nominativo dell’assicurato e spedite all’agenzia circa
sessanta giorni prima della scadenza delle polizze; quindi il Piva ed
i suoi collaboratori provvedevano a contattare detti clienti per
proporre nuovi contratti con altre imprese assicuratrici –
assicurando ad essi anche sconti sui premi - e facendo ad essi
sottoscrivere un modulo già predisposto di disdetta.
Ciò era possibile in quanto ASSIRISK s.r.l. aveva organizzato un
archivio polizze parallelo che riproduceva polizze e dati dei
rapporti assicurativi facenti capo ad ALLIANZ s.p.a., come di fatto
risultava confermato dal fatto che i clienti continuavano a ricevere
dalla società convenuta comunicazioni – recanti anche i marchi ZURICH
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– relative alle scadenze delle polizze ALLIANZ s.p.a. per il
pagamento dei relativi premi.
La società attrice ha richiamato l’esito del procedimento di
descrizione – anche nella prospettiva della violazione dei diritti
previsti dalla legge sul diritto d’autore in relazione alla banca
dati ai sensi degli artt. 64 quinquies e 102 bis L.A. – che aveva
avuto quali destinatari anche ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
– Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE
s.p.a. (oltre ad Axa Assicurazioni s.p.a. ed Axa Life Europe Limited,
non convenute nella presente causa) in qualità di concorrenti
nell’illecito concorrenziale ipotizzato, e ne evidenziava le positive
risultanze quanto al rinvenimento di numerosa documentazione
proveniente da ALLIANZ s.p.a. o riferibile a rapporti contrattuali
della stessa con i suoi clienti.
Sulla base del quadro emergente dall’eseguita descrizione la società
attrice ha dunque in primo luogo confermato la contestazione di
indebito sfruttamento delle informazioni presenti presso il database
Allianz – informazioni rispetto alle quali sussisterebbero tutti i
presupposti necessari ai fini dell’integrazione dell’illecito di cui
agli artt. 98 e 99 c.p.i. – né avrebbe rilevanza alcuna la tesi
secondo la quale ASSIRISK s.r.l. avrebbe legittimamente utilizzato
informazioni presenti nel suo archivio informatico, posto che per un
verso essa avrebbe dovuto restituire alla sua ex-mandante ogni
documento relativo a detti rapporti e che in ogni caso essa avrebbe
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continuato ad attingere ai dati riservati dell’attrice anche
successivamente al recesso.
Ha contestato inoltre ALLIANZ s.p.a anche la violazione dei propri
diritti quale autore e quale costitutore della sua banca dati (artt.
64 quinquies e 102 bis L.A.) in ragione della sottrazione di parte
sostanziale di detto archivio per i dati già riferibili al rapporto
di mandato in essere fino al 1.2.2010 e tutte le predette violazioni
sarebbero state strumentali e finalizzate all’attività di sistematica
sottrazione della clientela già di ALLIANZ s.p.a.
Tali condotte – secondo parte attrice – sarebbero imputabili, oltre
che ad ASSIRISK s.r.l., anche a tutte le altre parti convenute, per
ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione in quanto attività già poste in
essere a partire dal 2008 sotto l’attività diretta ed il
coordinamento dei convenuti Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI, mentre
per le altre convenute ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY –
Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a.
in ragione del vantaggio da esse acquisito nella stipulazione dei
nuovi rapporti contrattuali con i clienti indebitamente stornati e
comunque in relazione alla responsabilità ex art. 2049 c.c.
Alla domanda di accertamento dunque di tutti gli illeciti dedotti
parte attrice ha unito la richiesta di inibitoria all’ulteriore
prosecuzione degli stessi e di risarcimento di tutti i conseguenti
danni.
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Si sono costituite con memoria comune le parti convenute ASSIRISK
s.r.l., ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, Giorgio PIVA e Marco
VENTURELLI, deducendo in primo luogo sia l’inopponibilità di quanto
acquisito in sede di descrizione nei confronti di ASSIRISK PIVA
s.r.l. in liquidazione – non coinvolta direttamente nel procedimento
svoltosi ante causam – sia l’estraneità della stessa alle
contestazioni svolte, in quanto le vicende per cui è causa sarebbero
intervenute in epoca successiva alla cessazione del rapporto con
ALLIANZ s.p.a. in relazione alla sua messa in liquidazione (2008).
Hanno inoltre eccepito l’incompetenza della Sezione specializzata per
la proprietà industriale ed intellettuale – oggi Sezione
specializzata in materia di impresa – in favore del Tribunale di
Brescia in quanto la fattispecie concreta sarebbe estranea alle
ipotesi previste dall’art. 134 c.p.i.
Premessa la ricostruzione del lungo rapporto intercorso tra la
società attrice e la famiglia Piva nonché il profondo radicamento di
quest’ultima nel suo ambito locale di operatività, hanno contestato
all’attrice l’ingiustificato clima di sospetto da essa sollevato a
partire dal dicembre 2008 quanto alla gestione svolta da ASSIRISK
s.r.l. e le gravi conseguenze determinate dalla stessa attrice con la
diffusione negli ultimi mesi del 2010 presso la clientela della
notizia dell’imminente fusione di essa con altra impresa assicurativa
e della possibilità per la clientela di riscattare la posizione
maturata senza alcuna penalizzazione.
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Tale ultima iniziativa avrebbe determinato la richiesta di moltissime
famiglie di approfittare di tale possibilità di riscatto in tempi
necessariamente circoscritti, sicchè le numerose richieste di
disdetta sarebbero in realtà imputabili all’imprudente condotta della
stessa attrice mentre peraltro nulla vietava che l’agente e le sue
dipendenti provvedessero a trascrivere la volontà dell’assicurato ed
a spedire le relative raccomandate di disdetta.
Inoltre i legami della clientela con la famiglia Piva si erano
altresì oggettivamente rafforzati in conseguenza del fatto che la
nuova agente di ALLIANZ s.p.a. aveva poi trasferito la sua sede da
Asola – dove operava ASSIRISK s.r.l. - a Mantova.
Hanno contestato – anche ai fini dell’improprio radicamento della
competenza dinanzi alla Sezione specializzata per la proprietà
industriale ed intellettuale – la sussistenza dei presupposti
relativi alla segretezza delle informazioni in relazione agli artt.
98 e 99 c.p.i., perché dette informazioni erano liberamente
accessibili per gli agenti e non avevano dunque valore economico né
in quanto segrete (perché raccolte mediante software di gestione dati
sostanzialmente comune a tutte le imprese assicuratrici) né per se
stesse (poiché raccoglibili anche attraverso elenchi pubblici ed in
quanto soggette a pubblica conoscenza per effetto dell’apertura del
mercato assicurativo); in ogni caso esse sarebbero state raccolte in
maniera indipendente dall’agente mediante il proprio sistema
informatico al fine di svolgere la sua attività sia in favore di
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ALLIANZ s.p.a. che per le altre imprese assicuratrici di cui era
mandataria.
Quanto al richiamo al diritto d’autore in relazione ai diritti sulle
banche dati, rilevava che la struttura della banca dati di ALLIANZ
s.p.a. non era frutto di alcuna idea creativa quanto alla sua
elaborazione mentre nessuna prova vi era circa il fatto che
effettivamente alcuna delle parti convenute dopo la cessazione del
mandato avesse compiuto accessi in tale banca dati, accessi che – ove
effettivamente avvenuti - sarebbero stati debitamente registrati e
tracciati dal sistema stesso.
Richiamavano la necessità che l’ambito di tutela dei diritti di
proprietà industriale e della concorrenza fosse connaturato alla
concreta realtà delle varie situazioni eliminando posizioni di
monopolio o di oligopolio, ottica nella quale la condotta delle
convenute non poteva ritenersi illecita ma anzi espressione di
libertà concorrenziale.
Hanno dunque chiesto in via preliminare la chiamata in giudizio dei
terzi Chartis Europe S.A. e della Milano Ass.ni – Divisione Nuova MAA
in relazione ai rapporti assicurativi per la responsabilità
professionale intercorrenti con ASSIRISK s.r.l., l’accertamento
dell’incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito e nel
merito il rigetto delle domande svolte da ALLIANZ s.p.a., salvo in
caso di accoglimento delle stesse la manleva nei confronti dei
soggetti a tal fine chiamati in causa. In via riconvenzionale hanno
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chiesto la condanna di parte attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c. con
pubblicazione della relativa sentenza.
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per
l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. hanno confermato di aver
conferito ad ASSIRISK s.r.l. rispettivamente la prima nel 2008
mandato agenziale per il ramo danni e la seconda nel 2010 per il ramo
vita, circostanze che dovevano ritenersi note ad ALLIANZ s.p.a. sia
per le comunicazioni ad essa trasmesse da ASSIRISK s.r.l. che per
quanto rilevabile dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi
(R.U.I.).
Hanno sostenuto la loro estraneità sia alle circostanze che avevano
determinato la revoca da parte di ALLIANZ s.p.a. del mandato
agenziale nei confronti di ASSIRISK s.r.l. sia alle vicende
successive, tenuto altresì conto delle argomentazioni svolte dalle
altre convenute quanto alle motivazioni che avrebbero in realtà
determinato il massiccio allontanamento della clientela da ALLIANZ
s.p.a. nel corso del 2010 e del fatto obbiettivo che nel corso della
descrizione non era stato acquisito alcun documento che dimostrasse
il possesso da parte di Zurich di alcuna informazione circa la
clientela di ALLIANZ s.p.a., avendo il CTU esplicitamente affermato
che nei pc riconducibili ad esse convenute presenti nella sede di
ASSIRISK s.r.l. e da esso esaminati non erano stati rinvenuti files
pertinenti all’oggetto della descrizione stessa.
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Contestavano altresì ogni ipotesi di presunta responsabilità ex art.
2049 c.c. per condotte eventualmente riferibili alla mandataria,
operante in piena autonomia giuridica ed organizzativa, né potendosi
ritenere sussistente alcun rapporto di occasionalità necessaria tra
gli eventuali illeciti e il rapporto tra ASSIRISK s.r.l. e le
convenute, rilevando altresì che nessuna effettiva ipotesi di
corresponsabilità avrebbe potuto sostenere nei loro confronti anche
la contestazione di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. in difetto di
qualsiasi prova circa il loro effettivo coinvolgimento fattivo nei
presunti illeciti.
Quanto al merito delle condotte contestate, ne deducevano
l’infondatezza svolgendo argomentazioni simili a quelle già
richiamate nelle difese delle altre convenute ed in particolare
sostenendo che le informazioni utilizzate da ASSIRISK s.r.l. non
provenivano da ALLIANZ s.p.a. ma costituivano elementi di conoscenza
autonomamente sviluppati in maniera indipendente da ASSIRISK s.r.l.
Hanno concluso dunque per l’accertamento del difetto di
legittimazione passiva di esse convenute e comunque per il rigetto
delle domande svolte dall’attrice e, in via riconvenzionale, per la
condanna della stessa per responsabilità ex art. 96 c.p.c. In via
subordinata – in caso di accoglimento delle domande svolte da ALLIANZ
s.p.a. – hanno chiesto che venisse affermato nei confronti di
ASSIRISK s.r.l. l’obbligo di manleva o, accertata l’effettiva misura
della gravità delle colpe tra i convenuti, che fossero condannate in
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via di regresso le altre parti convenute a rimborsare integralmente o
nella misura accertata le somme che ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED
COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS
LIFE s.p.a. avrebbero dovuto corrispondere ad ALLIANZ s.p.a. per
effetto della pronuncia di condanna solidale.
2. In via preliminare deve essere confermata la decisione del giudice
istruttore di non consentire la chiamata in causa delle società
assicuratrici Chartis Europe S.A. e della Milano Ass.ni – Divisione
Nuova MAA, che avevano stipulato con ASSIRISK s.r.l. polizza per
responsabilità professionale e che tale convenuta intendeva
coinvolgere in causa a fini di manleva in caso di eventuale
accoglimento delle domande svolte nei suoi confronti dalla società
attrice.
Come è noto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario
di cui all'art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di
fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo
ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ha natura discrezionale, sicchè il
giudice può rifiutare di accogliere detta istanza motivando la
propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di
ragionevole durata del processo (Cass. S.U.4309/10).
In effetti la richiesta svolta da ASSIRISK s.r.l. ad una valutazione
sommaria e preliminare della tutela assicurativa dedotta (v. docc. 3
fasc. Assirisk) poneva concreti dubbi in ordine all’estensione della
stessa anche in relazione alle condotte contestate in questa sede da
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ALLIANZ s.p.a., incentrate sulla violazione (dolosa) della normativa
in tema di diritto d’autore quanto alla tutela delle banche dati,
sulla violazione delle norme del Codice della proprietà industriale
quanto alle informazioni aziendali segrete e sulla illiceità dello
sfruttamento di tali informazioni a fini di indebito storno della
clientela ai sensi dell’art. 2598 c.c., illeciti cui sembra estraneo
il profilo di responsabilità professionale di natura colposa proprio
dell’ambito dei rischi oggetto di copertura assicurativa né essendo
convenuti in giudizio dipendenti della stessa ASSIRISK s.r.l. per
comportamenti di natura dolosa.
Deve dunque convenirsi che l’estensione del contraddittorio anche nei
confronti delle società indicate da ASSIRISK s.r.l. avrebbe
comportato un indebito allungamento dei tempi del processo per
effetto del presumibile ulteriore contenzioso interno attinente alla
fondatezza di tali chiamate in causa, tenuto altresì nel debito conto
anche la complessità della controversia e dei molteplici profili di
fatto e di diritto già facenti parte dell’ampio contraddittorio
sviluppatosi tra le parti costituite.
3. Quanto alla contestata competenza della Sezione specializzata per
la proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di
Milano – oggi Sezione specializzata in materia di impresa – le parti
convenute ASSIRISK s.r.l., ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione,
Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI hanno affermato l’insussistenza dei
presupposti propri della tutela delle informazioni segrete dedotta da
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parte attrice che avrebbe fondato lo spostamento della competenza
rispetto a quella propria del Tribunale di Brescia in relazione
all’art. 134 c.p.i., ritiene il Collegio che essa debba essere invece
confermata in favore di questa sezione specializzata, al momento
dell’instaurazione della causa competente anche per il territorio
compreso nella Corte d’appello di Brescia.
Invero la prospettazione di parte attrice contenuta in atto di
citazione coinvolge esplicitamente l’illecito utilizzo di
informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. – indicate
come quelle afferenti sia alla lista clienti Allianz che alle
informazioni commerciali relative alle polizze da essi sottoscritte
(scadenze, tipologia di polizza, premi ecc.) – che appare
suscettibile di determinare l’inclusione della controversia
nell’ambito dell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art.
134 c.p.i. o comunque l’ipotesi di illecito concorrenziale dedotto
nell’ambito della concorrenza sleale interferente di cui alla lett.
a) della medesima disposizione di legge.
Su diverso piano – non direttamente incidente sulla determinazione
della competenza del giudice adito – deve essere valutato invece il
fatto che a parere delle convenute non sussistano tutti gli elementi
necessari per accertare l’effettiva integrazione dei presupposti
previsti dall’art. 98 c.p.i. per l’accesso a tale specifica tutela
(così come gli ulteriori profili di violazione della legge sul
diritto d’autore), posto che tale aspetto attiene più propriamente
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all’ambito delle valutazioni di merito – da verificarsi all’esito del
contraddittorio tra le parti, anche sulla base di eventuale specifica
attività istruttoria e delle possibili integrazioni anche documentali
da eseguirsi nei termini di legge – che avrebbero dovuto confermare o
meno l’applicabilità della disciplina in questione.
Se la competenza deve fondarsi sulla prospettazione svolta dalla
parte, nel caso di specie appare positivamente valutabile allo stato
degli atti proprio della fase introduttiva della causa l’allegazione
della vasta documentazione acquisita all’esito della descrizione
giudiziale eseguita ante causam menzionata dall’attrice nel suo atto
di citazione che di per sé sembra poter supportare la non artificiosa
ipotesi di illecito utilizzo non già di un mero elenco clienti –
peraltro in sé non estraneo al novero delle informazioni commerciali
riservate, posto che nel suo complesso tale elenco di soggetti
privati non sarebbe noto o facilmente accessibile ad operatori non
facenti parte della rete Allianz – ma anche di informazioni
commerciali ulteriori e rilevanti sotto il profilo della loro
intrinseca riservatezza (tipologie di polizze, scadenze contrattuali
ecc.).
4. Quanto al merito della controversia, ritiene il Collegio che il
complesso di informazioni personali e commerciali costituito in forma
organizzata nel sistema informatico generale di ALLIANZ s.p.a. possa
ritenersi tale da essere ricompreso nell’ambito dell’art. 98 c.p.i.
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Non sembra possa invero dubitarsi che tale rilevante complesso di
informazioni aziendali di natura commerciale ed inerente ai contratti
in essere con gli assicurati non possa essere sia nei singoli dati in
esso compresi che nel suo complesso generalmente noto o facilmente
accessibile agli operatori del settore, costituendo la somma di una
rilevante pluralità di rapporti contrattuali di natura individuale
dai quali sono derivate informazioni su profili diversi di ciascun
singolo assicurato (reddito, beni patrimoniali, stato di salute ecc.)
connessi ad informazioni di carattere più propriamente commerciale
(natura degli investimenti assicurativi, tipologie di polizze,
scadenze delle stesse, storico delle polizze, ammontare dei premi
ecc.) così come rilevabile dalla produzione documentale offerta da
parte attrice che ne evidenzia anche le possibilità di organizzazione
ed estrazione secondo modalità diverse (v. docc. 33, 43, 44 fasc.
attr.).
Il patrimonio di tali informazioni è il risultato di un’attività
imprenditoriale sviluppatasi per anni e rispetto alla quale ingenti
sono le risorse economiche investite nel tempo e la loro
disponibilità ed utilizzazione a fini aziendali appare riservata –
per ciò che attiene agli esterni all’azienda - ai soli soggetti che
operano nell’ambito di un rapporto di agenzia con ALLIANZ s.p.a. e
per i fini strettamente strumentali allo svolgimento di tale
rapporto.
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Indubbio è anche il valore economico di tale complesso di
informazioni nell’ambito dell’attività di impresa della società
attrice, sicchè esse posseggono un carattere di segretezza che ne
determina anche la possibilità di utilizzo volta a tutelare ed
incrementare la capacità di tali informazioni di consentire
l’espansione ed il miglior sfruttamento delle capacità dell’azienda
sia nel proporre ed ideare nuove soluzioni assicurative alla
clientela che nell’incremento di qualità ed efficienza delle sue
potenzialità operative.
Quanto alle misure predisposte da ALLIANZ s.p.a. per conservare e
tutelare la segretezza di tali dati, se per un verso può ritenersi
del tutto nota l’importanza delle risorse che grandi compagnie
assicuratrici – così come istituti bancari, grandi soggetti
imprenditoriali ecc. – investono nella costruzione e sviluppo di un
sistema informatico efficiente e di notevole complessità strutturale
e per la tutela di esso da intrusioni esterne, in ogni caso parte
attrice ha prodotto documentazione rilevante al fine di dare conto
delle cautele e delle misure di protezione applicate alla gestione di
tale banca dati.
A tal fine appare sufficiente menzionare quanto previsto da ALLIANZ
s.p.a. nell’ambito specifico dei rapporti agenziali, in particolare
le istruzioni impartite agli agenti quanto all’uso di tali dati
(riservatezza dei dati personali trattati, strumentalità del loro uso
in via esclusiva alla gestione del mandato agenziale, obblighi di
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cancellazione dati e divieto di conservazione di essi in caso di
cessazione del rapporto di agenzia ecc.: v. doc. 3 fasc. attr.) e le
specifiche misure tecniche che regolano l’accesso al data base (docc.
14, 15 fasc. attr.).
Se dunque risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 98
c.p.i. quanto alla natura ed alla segretezza delle informazioni
contenute nel database di ALLIANZ s.p.a., ritiene altresì il Collegio
che la raccolta di tali dati eseguita dall’agente nel corso del suo
rapporto con la mandante non possa integrare i presupposti della
raccolta svolta in maniera indipendente da tale soggetto che in tale
ipotesi – secondo l’ultimo periodo dell’art. 99 c.p.i. – potrebbe
sfuggire ai divieti di utilizzazione di tali informazioni.
Invero appare evidente che tale raccolta di dati ed informazioni non
può ritenersi svolta in maniera effettivamente indipendente
dall’agente, il quale invece ha operato in favore della sua mandante
nell’ambito del rapporto di agenzia che lo legava all’impresa
assicuratrice e che anche per tale specifica funzione era remunerato
dalla mandante.
Se appare d’altro canto del tutto verosimile che lo svolgimento
pluriennale di un’attività di agenzia in un determinato territorio
possa determinare il crearsi di rapporti di conoscenza personale e di
fiducia tra l’agente ed il cliente, tuttavia lo stabilirsi di tale
tipologia di relazione non implica che per l’agente sia lecito
utilizzare dati commerciali e contrattuali propri di un determinato
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cliente nei suoi rapporti con l’impresa assicurativa con la quale
egli ha stipulato contratti anche successivamente alla cessazione del
mandato agenziale con detta impresa.
Gli obblighi di cessazione dell’utilizzo di qualsiasi informazione
commerciale e personale dei clienti al momento della cessazione del
mandato di agenzia sono connaturati a tale tipologia di rapporto,
così come la restituzione di ogni documento afferente ai rapporti
contrattuali tra la clientela e la mandante e la cancellazione di
qualsiasi informazione ad essi connessa risultano obblighi
espressamente previsti sia dagli accordi generali intercorsi tra le
imprese e gli agenti (v. in particolare art. 23 dell’Accordo
Nazionale Agenti del 2003, integrato nel 2009) che nella specifica
regolamentazione contrattuale predisposta da ALLIANZ s.p.a. (doc. 3
fasc. attr.).
5. Ritiene il Collegio che la documentazione prodotta da parte
attrice e quanto acquisito all’esito della descrizione eseguita ante
causam consentano di ritenere fondate le contestazioni svolte
sull’abusivo possesso ed illecita utilizzazione delle informazioni
riservate di pertinenza di ALLIANZ s.p.a. da parte delle parti
convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI.
Appare opportuno procedere in primo luogo ad evidenziare in tale
prospettiva quanto prelevato dal CTU in sede di descrizione presso la
sede di Asola di ASSIRISK s.r.l. e da esso poi esaminato e valutato
quanto alla pertinenza di tale raccolta rispetto alle indagini ad
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esso delegate (v. relazione peritale ing. Bongiovanni depositata in
data 15.11.2011).
Tra gli elementi pertinenti – che assumono specifica rilevanza ai
fini di causa - sono stati evidenziati (v. pagg. da 9 a della
reazione ing. Bongiovanni):
a) file Disdette Allianz.doc: costituito da 2.428 pagine, ciascuna
costituente una lettera di disdetta di polizze Allianz: tale
documento – come affermato dal CTU – appare il frutto di una
procedura di “stampa-unione”, che associa automaticamente i dati
inseriti nel documento (in particolare ciascuna lettera associa ad un
nominativo di un cliente e le polizze di cui è titolare, indicate
ciascuna di esse per numero per descrizione e per scadenza, formando
una lettera di disdetta);
b) file Cartel1.xls: contiene 12 nominativi clienti Allianz con dati
di polizza;
file Cartell2.xls: contiene 98 nominativi clienti Allianz con dati di
polizza;
c) 10 files excel contenenti complessivamente 28 nominativi clienti
Allianz con numeri di polizza;
d) file Elenco disdette Allianz.xls: presenta 1.364 records relativi
a numeri di polizza che, confrontati con il doc. 18 di Allianz, ha
mostrato 813 risultati positivi in relazione ai nomi per cliente e
1.246 risultati positivi se confrontati i numeri di polizza;
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e) file Elenco Diana 1.xls: contiene 579 records relativi a numeri di
polizza e il confronto con l doc. 18 di Allianz ha dimostrato la
coincidenza con 177 nominativi ivi presenti e contiene riferimenti
espliciti a Zurich (colonna “compagnia new”) e ad Allianz (colonna
“compagnia old”);
f) file Avvisi giugno2.xls: contiene 618 records relativi a numeri di
polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e 250 nominativi
presenti nel doc. 18 Allianz;
g) file Avvisi agosto.csv: contiene 370 records relativi a numeri di
polizza, di cui 44 coincidenti con polizze Allianz e 110 nominativi
presenti nel doc. 18 Allianz;
h) file Avvisi destinatar1.csv: contiene 619 records relativi a
numeri di polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e
251nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
i) file avvisi destinatari aprile: contiene 601 records relativi a
numeri di polizza, di cui 164 coincidenti con polizze Allianz e 243
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
l) file Avvisi destinatari febbraio.csv: contiene 394 records
relativi a numeri di polizza, di cui 12 coincidenti con polizze
Allianz e 158 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
m) file Avvisi destinatari marzo.csv: contiene 487 records relativi a
numeri di polizza, di cui 14 coincidenti con polizze Allianz e 200
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
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n) file Avvisi destinatari gennaio.csv: contiene 545 records relativi
a numeri di polizza, di cui 133 coincidenti con polizze Allianz e 198
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
o) file Avvisi destinatari giugno.csv: contiene 618 records relativi
a numeri di polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e 250
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
p) file Avvisi destinatari ott.csv: contiene 609 records relativi a
numeri di polizza, di cui 78 coincidenti con polizze Allianz e 193
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;
q) file Avvisi destinatari1 nov.csv: contiene 496 records relativi a
numeri di polizza, di cui 66 coincidenti con polizze Allianz e 182
nominativi presenti nel doc. 18 Allianz.
Il confronto generale tra i documenti informatici innanzi menzionati
e il doc. 18 Allianz – che presenta l’elenco dei nominativi e delle
polizze già in carico ad ASSIRISK s.r.l. prima della cessazione del
mandato - ha consentito al CTU di rilevare che rispetto al confronto
complessivo tra nominativi (1.532 nel documento Allianz e 1.273
rinvenuti nei files acquisiti presso ASSIRISK s.r.l. ) vi è
coincidenza nella misura dell’83,09%, mentre il medesimo confronto
eseguito tra polizze (2.114 nel documento Allianz e 1.883 nei files
ASSIRISK s.r.l.) ha mostrato coincidenza pari all’89,12%.
Nell’ambito dell’ampia ed accurata analisi tecnica appare opportuno
segnalare che il CTU ha provveduto a verificare anche le date di
“ultima modifica” dei files esaminati e – sia pure con le cautele
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espresse dallo stesso CTU quanto all’attendibilità di tale analisi
(v. pagg. 69 e 70 rel.) – tale indagine ha consentito di rilevare che
tutti i files innanzi menzionati dalla lett. f) alla lett. q) sono
stati effettivamente aperti ed utilizzati dopo la cessazione del
mandato agenziale di ASSIRISK s.r.l., e cioè in epoca successiva al
1.2.2010.
A tali rilievi deve essere altresì associato il fatto che nel corso
delle operazioni di descrizione sono stati rinvenuti anche documenti
cartacei riferibili ad ALLIANZ s.p.a. e la cui presenza nei locali
dell’agenzia di ASSIRISK s.r.l. non poteva trovare effettiva
giustificazione dopo la cessazione del mandato agenziale.
Si tratta di un archivio di 57 fascicoli originali di Polizze danni
Allianz ed un ulteriore archivio di 327 fascicoli originali di
Polizze vita Allianz, oltre ad ulteriori documenti Allianz reperiti
dopo una ricerca a campione quali fotocopie di polizze RC Auto, di
polizze indennitarie e di un elenco di quietanze e polizze
coincidenti con le polizze di cui al doc. 18 Allianz.
6. Da quanto obbiettivamente risulta dalle acquisizioni derivate dal
procedimento di descrizione – in unione alla documentazione prodotta
dalla parte attrice, in particolare le quasi 1.300 disdette ricevute
da clienti già riferibili all’agenzia di ASSIRISK s.r.l. – ritiene il
Collegio che il quadro complessivo che emerge dall’esame di tali
documenti confermi senza ombra di dubbio e senza necessità di
articolati ragionamenti l’effettiva sussistenza dell’ipotesi di
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concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. per lo storno di
clientela posto in essere utilizzando modalità illecite quali la
violazione dei diritti dell’attrice sulle proprie informazioni
segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. in ragione dell’indebito
possesso da parte di ASSIRISK s.r.l. di dati ed informazioni
attinenti alla sua cessata qualità di agente di ALLIANZ s.p.a. e
della loro utilizzazione per il sistematico contatto della clientela
avente in corso rapporti contrattuali con l’attrice al fine di
determinarne l’interruzione.
A tal fine appare sufficiente richiamare il perdurante possesso da
parte di ASSIRISK s.r.l. di dati commerciali (in particolare dati di
polizza e nominativi dei clienti facenti capo ad ASSIRISK s.r.l.) di
pertinenza esclusiva della ex-mandante, la sistematica utilizzazione
di tali dati in epoca successiva alla cessazione di tale mandato e
per tutto il 2010, la rilevantissima entità delle disdette ricevute
da ALLIANZ s.p.a. per rapporti contrattuali facenti capo all’ex-
agente dopo la cessazione del mandato e la loro predisposizione ed
invio da parte di ASSIRISK s.r.l., la loro concentrazione in un
determinato e ristretto lasso di tempo.
Tale è il quadro che emerge dalle risultanze documentali ed
istruttorie che sostiene efficacemente le contestazioni svolte
dall’attrice.
Se l’ulteriore rilievo riferibile al possesso ed utilizzazione della
banca dati della società attrice connessa al disposto dell’art. 64
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quinquies L.A. non può essere confermata per la mancata prova della
presenza di un’attività creativa nella predisposizione di un’autonoma
ed originale modalità di scelta, disposizione o riorganizzazione dei
materiali ivi raccolti, tuttavia la medesima condotta appare
rilevante al fine di ritenere che quantomeno l’estrazione di una
parte sostanziale del contenuto del database della società attrice ed
abusivamente trattenuto da ASSIRISK s.r.l. abbia effettivamente
violato i diritti del costitutore della banca dati in relazione a
quanto stabilito dall’art. 102 bis L.A.
Non vi è dubbio, invero, che ALLIANZ s.p.a. abbia impiegato rilevanti
investimenti per la costituzione di tale banca dati e che la
riproduzione dei dati personali e commerciali relativi ai clienti
della società attrice facenti parte dell’agenzia di Asolo di ASSIRISK
s.r.l. possa ritenersi quale trasferimento permanente di parte
sostanziale – in quanto riferibile all’attività di un’intera agenzia
– del suo contenuto.
7. Le tesi difensive sostenute dalle parti convenute ASSIRISK s.r.l.,
ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI
possono essere accolte esclusivamente in relazione alla posizione di
ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, soggetto che non risulta aver
posto in essere le condotte innanzi ritenute lesive dei diritti
dell’attrice ed avendo cessato la propria attività di agente Allianz
sin dal 2008.
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In effetti non vi è prova effettiva e sufficiente che l’entità dei
recessi sollecitati dalle parti convenute abbia raggiunto prima della
data di cessazione del mandato da parte di ASSIRISK s.r.l. un livello
di effettivo allarme e di significativa dimostrazione dell’esistenza
di un comportamento illecito già a tale epoca operante e definito.
Per ciò che attiene alle altre parti convenute ASSIRISK s.r.l., PIVA
e VENTURELLI innanzi menzionate deve rilevarsi che esse non hanno
depositato la loro comparsa conclusionale, procedendo tuttavia al
deposito di comparsa di replica alla conclusionale depositata da
ALLIANZ s.p.a.
Tale condotta ha introdotto di fatto un effettivo squilibrio nelle
posizioni delle parti, privando sostanzialmente l’attrice della
possibilità di replicare alle argomentazioni conclusive di tali
convenute e dunque in potenziale violazione del diritto al
contraddittorio.
Di tale memoria di replica pertanto il Collegio non può tener conto,
se non nei limiti delle allegazioni e contestazioni già svolte negli
atti precedentemente depositati da tali parti e sui quali pertanto il
contraddittorio può dirsi effettivamente sviluppato.
Tali contestazioni non possono comunque pregiudicare il quadro di
palese indebito possesso ed utilizzazione di dati riservati della
società attrice innanzi descritto e le conseguenti violazioni
ritenute sussistenti.
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In buona sostanza dette convenute hanno eccepito – non contestando di
fatto di aver effettivamente provveduto alla predisposizione e
trasmissione delle oltre mille disdette dei clienti Allianz – che i
numerosi recessi dedotti da controparte sarebbero conseguenza della
stessa condotta di ALLIANZ s.p.a., che avrebbe diffuso comunicazioni
riguardanti l’operazione di fusione e comunicato la possibilità di
recedere dai contratti in essere senza penalità e che il duraturo
rapporto di fiducia stabilitosi nel tempo tra la famiglia Piva e la
clientela avrebbe indotto quest’ultima a “seguire” in massa le
diverse scelte dell’agenzia locale.
Tali argomentazioni non possono essere ritenute effettivamente
rilevanti al fine di escludere la responsabilità di ASSIRISK s.r.l. e
dei delegati assicurativi PIVA e VENTURELLI che in essa operavano.
Si è già detto in via generale che è innegabile che possa stabilirsi
un rapporto di fiducia personale tra agente e clientela locale, cui
può conseguire anche il fatto che in una certa misura si verifichi
una “trasmigrazione” di clienti in connessione con la cessazione di
un mandato agenziale in relazione ad un’impresa assicurativa e
l’assunzione di analogo rapporto con altra impresa.
Tuttavia tale fenomeno non può essere riconosciuto nella sua
rilevanza quantitativa al di là di un limite fisiologico, che nel
caso di specie è stato senza dubbio ampiamente oltrepassato e che si
è anche accompagnato ad una sistematica attività di contatto e di
sollecitazione – certamente illecita - svolta all’evidente (e
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raggiunto) fine di spostare la sostanziale totalità della clientela
dell’agenzia da ALLIANZ s.p.a. ad altre imprese concorrenti.
Né la diffusione della notizia della fusione appare suscettibile di
aver provocato di per se stessa una reazione della clientela di tale
allarme da indurre – come sostenuto da detti convenuti – ad una fuga
di massa dai prodotti assicurativi proposti da ALLIANZ s.p.a.
Tale prospettazione non è stata invero sostenuta da alcuna effettiva
emergenza probatoria, risultando tutte le articolazioni istruttorie
dedotte dalle convenute in questione a sostegno dell’allegazione di
tale fenomeno di massa del tutto insufficienti a tal fine per gli
argomenti sinteticamente ma chiaramente esposti nell’ordinanza di
ammissione delle istanze istruttorie delle parti dell’11.2.2013 e che
in questa sede devono ritenersi integralmente richiamati.
Va peraltro osservato che le parti convenute interessate omettendo di
depositare la loro comparsa conclusionale non hanno in alcun modo
sostenuto e motivato la reiterazione della loro richiesta di
ammissione delle medesime istanze istruttorie formulata in sede di
precisazione delle conclusioni.
Così è rimasta anche sostanzialmente indimostrata la circostanza
dedotta dalle parti convenute a pretesa giustificazione di tale
massiccio esodo secondo la quale i prodotti assicurativi proposti da
ALLIANZ s.p.a. fossero di minor convenienza ed appetibilità per la
clientela.
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In effetti se per un verso tale pretesa scarsa competitività dei
prodotti Allianz non è stata sostenuta da alcun effettivo e rilevante
elemento probatorio – quanto, ad esempio, alle affermate migliori
condizioni contrattuali offerte da altre compagnie per prodotti
assicurativi analoghi – può altresì rilevarsi come risulti del tutto
singolare che tale affermata maggiore onerosità di premi assicurativi
sia stata percepita pressochè contemporaneamente da una moltitudine
di contraenti tutti facenti capo alla medesima agenzia assicurativa,
i quali poi si sarebbero spontaneamente indotti a sottoscrivere
ulteriori contratti assicurativi presso altre compagnie – sostitutivi
di quelli già sottoscritti con ALLIANZ s.p.a. – proprio mediante la
stessa agenzia che fino a pochi mesi prima aveva offerto e promosso
quei prodotti Allianz di cui avrebbero accertato la non convenienza.
Deve dunque concludersi che non vi siano argomenti convincenti – sia
in punto di fatto che secondo logica – che possano giustificare tale
massiccia interruzione di rapporti con ALLIANZ s.p.a. al di fuori
della dolosa attivazione delle parti convenute ASSIRISK s.r.l. e dei
suoi delegati assicurativi Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI per
ottenere, evidentemente anche con promessa di sconti sui premi, il
passaggio di tale clientela su compagnie assicurative diverse.
8. Per ciò che attiene invece alla posizione delle altre società
convenute ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza
Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. – che secondo
la prospettazione attorea avrebbero consapevolmente beneficiato di
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tale passaggio di clientela, in quanto “dirottata” sui prodotti
assicurativi da esse rispettivamente offerti – ritiene il Collegio
che non vi siano elementi sufficienti per dichiararne la
corresponsabilità con le altre parti convenute ASSIRISK s.r.l.,
Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI.
Al di là del fatto che anche nel procedimento per descrizione non
sono stati rinvenuti elementi documentali o di altra natura che
confortino tale consapevole concorso – il pc appartenente a tali
compagnia esaminato presso l’agenzia di Asolo dal CTU non conteneva
alcun dato rilevante – e che in effetti ASSIRISK s.r.l. era agente
anche di altre compagnie assicurative, non può non rilevarsi che
anche l’eventuale accertamento che un numero consistente di polizze
offerte da tali soggetti sia stato effettivamente sottoscritto da ex-
clienti di ALLIANZ s.p.a. presso l’agenzia ASSIRISK s.r.l. non
costituirebbe elemento di per sé sufficiente a dare conto anche della
sussistenza di un atteggiamento da parte di tali convenute di
consapevole concorso nelle condotte illecite di sfruttamento di
informazioni riservate e nella concorrenza sleale innanzi accertate.
Anche il file Elenco Diana 1.xls acquisito dal server di ASSIRISK
s.r.l. – nel quale era rilevabile un raffronto tra polizze di Allianz
(old) e di Zurich (new) – non pare di per sé rilevante, sia per il
relativamente ristretto numero di coincidenze di nominativi rispetto
a clienti Allianz (177 unità) sia per la mancanza di analoghe
coincidenze per ciò che attiene alle polizze riportate nella colonna
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riferita ad Allianz rispetto a quelle presenti nel doc. 18 depositato
dall’attrice (contenente i numeri di polizza stipulate da clienti
tramite ASSIRISK s.r.l.), ma soprattutto per il fatto che il CTU ha
attestato che l’ultimo salvataggio di detto file risaliva alla data
del 20.5.2009 e cioè in epoca antecedente alla cessazione del mandato
tra ALLIANZ s.p.a. ed ASSIRISK s.r.l.
In effetti la circostanza che i soggetti cui gli illeciti sono stati
imputati non fossero meri dipendenti o incaricati delle compagnie
assicuratrici ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY –
Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a.
bensì autonomi soggetti giuridici che operavano nel perseguimento di
un loro specifico interesse – ancorchè legati da un rapporto di
mandato (anche) con le compagnie Zurich – avrebbe richiesto la
sussistenza di specifici elementi di prova atti a dimostrare
quantomeno la consapevolezza di tali mandanti dell’illiceità dei
comportamenti della mandataria al fine di individuare l’esistenza di
un atteggiamento attivo di concertazione o addirittura di istigazione
al porre in essere le condotte illecite.
Né peraltro la mera esistenza del rapporto di mandato sembra
sufficiente a rinvenire nell’art. 2049 c.c. la fonte di
corresponsabilità delle stesse convenute nell’attività illecita della
mandataria, tenuto conto del fatto che ASSIRISK s.r.l. è agente
plurimandatario e in tale veste egli agiva anche in relazione al
perseguimento di interessi propri non necessariamente coincidenti con
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quelli di ciascuna delle sue mandanti i cui prodotti doveva
confrontare e presentare al cliente secondo le specifiche esigenze di
questi.
D’altra parte la stessa natura ed estensione dell’attività illecita
innanzi rilevata sembra più propriamente essere connessa alla volontà
dell’agenzia di mantenere a sé legata la sua clientela di riferimento
locale, non tanto per far conseguire all’una o all’altra delle sue
mandanti specifici vantaggi, quanto piuttosto per mantenere intatta
la sua capacità di gestione di una specifica parte del territorio di
sua pertinenza anche nel caso in cui vengano a mutare nel tempo i
suoi rapporti di mandato.
In tale prospettiva deve essere anche adeguatamente valutato il
rapporto di occasionalità necessaria che costituisce uno dei
presupposti della fattispecie di cui all’art. 2049 c.c., posto che la
stessa esistenza di più soggetti mandanti obbiettivamente
contribuisce a rendere non univoco tale riferimento alle società
assicuratrici convenute in questa sede mentre la stessa attrice ha
ritenuto di non convenire nel giudizio di merito anche le altre
società assicuratrici nei confronti delle quali era stato instaurato
il procedimento di descrizione eseguito ante causam (società
appartenenti al gruppo Axa).
9. Devono dunque essere pronunciate nei confronti delle parti
convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI
l’inibitoria alla prosecuzione dell’utilizzazione delle informazioni
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riservate relativi ai soggetti aventi polizze in essere con ALLIANZ
s.p.a. alla data dell’1.2.2010 ed a ulteriori contatti con detti
clienti al fine di promuovere la risoluzione dei rapporti
contrattuali ancora in essere con la società attrice con imposizione
di penale per eventuale violazione di detta inibitoria.
La causa dovrà proseguire nei confronti di tali parti convenute per
le attività necessarie al fine di quantificazione del risarcimento
del danno conseguente agli illeciti accertati, come indicato in
separata ordinanza.
Devono invece essere respinte le domande svolte dalla parte attrice
nei confronti di ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, di ZURICH
INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per
l’Italia e di ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a., così come devono essere
ritenute infondate le domande svolte in via riconvenzionale dalle
parti convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI in
quanto incompatibili con l’accertata illiceità delle condotte delle
stesse nonché quelle proposte dalle altre parti convenute e fondate
sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Invero a tale proposito non può non rilevarsi che la condotta
dell’attrice non poteva ritenersi colpevolmente rivolta
all’arbitraria persecuzione dei soggetti rispetto ai quali –
all’esito della causa – il Collegio ha ritenuto non sufficientemente
fondato il prospettato concorso con le condotte illecite delle
convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI, tenuto
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conto della complessità dell’illecito e della difficoltà obbiettiva
della sua preventiva individuazione quanto alle specifiche posizioni
di tutti i soggetti comunque coinvolti.
Tali considerazioni, oltre a fondare il rigetto della riconvenzionale
di responsabilità ex art. 96 c.p.c., risultano idonee altresì a dare
giustificazione anche della decisione del Collegio di procedere alla
compensazione integrale delle spese del giudizio e della preventiva
fase di descrizione tra ALLIANZ s.p.a. e le convenute ASSIRISK PIVA
s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY –
Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a.
Le spese del giudizio rispetto alle parti soccombenti saranno invece
regolate all’esito della sentenza che provvederà sulle altre domande
ancora pendenti tra dette parti e l’attrice.
P.Q.M.
il Tribunale:
1) in parziale accoglimento delle domande avanzate dall’attrice
ALLIANZ s.p.a. nei confronti delle parti convenute ASSIRISK s.r.l.,
Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI con atto di citazione del 19.3.2012,
accertato che le parti convenute hanno posto in essere violazioni ed
indebito sfruttamento di informazioni segrete ex artt. 98 e 99 c.p.i.
nonché attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. in danno
della società attrice, inibisce a dette parti convenute l’ulteriore
utilizzazione in qualsiasi forma di tutte le informazioni riservate
relative ai soggetti aventi polizze assicurative in essere con
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ALLIANZ s.p.a. alla data dell’1.2.2010 ed a ulteriori contatti con
detti clienti al fine di promuovere la risoluzione dei rapporti
contrattuali ancora in essere con la società attrice;
2) fissa a carico delle parti convenute in caso di violazione
dell’inibitoria di cui al capo 1) del presente dispositivo la somma
di € 500,00 per ogni cliente oggetto di indebito storno eseguito con
le modalità illecite accertate;
3) respinge le domande svolte da ALLIANZ s.p.a. nei confronti delle
convenute ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE
PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e
ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. nonché le domande svolte in via
riconvenzionale da tutte le parti convenute;
4) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio e del
procedimento di descrizione tra parte attrice e le convenute ASSIRISK
PIVA s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
– Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE
s.p.a. e dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del
presente giudizio rispetto alle altre convenute.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014.
Il Giudice estensore Il Presidente
Claudio Marangoni Marina Tavassi
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