Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 · pagina 3 di 51 GDQQL GHOO¶DWWULFH...

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pagina 1 di 51 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott.ssa Paola Gandolfi giud. dott. Claudio Marangoni giud. rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25028l ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 vertente TRA ALLIANZ s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via Santa Sofia 12, presso lo studio dei procuratori avv.ti Gustavo GHIDINI, Marco MERGATI e Claudia SIGNORINI che la rappresentano e difendono; - attrice - E Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Sentenza n. 6579/2014 pubbl. il 21/05/2014 RG n. 25028/2012 http://bit.ly/1B7MiuS

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti

magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi pres.

dott.ssa Paola Gandolfi giud.

dott. Claudio Marangoni giud. rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 25028l ruolo generale per gli

affari contenziosi dell’anno 2012 vertente

TRA

ALLIANZ s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. dom.ta in Milano, via Santa Sofia 12, presso lo studio dei

procuratori avv.ti Gustavo GHIDINI, Marco MERGATI e Claudia SIGNORINI

che la rappresentano e difendono;

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ASSIRISK s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

Giorgio PIVA;

Marco VENTURELLI;

ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr.te

pro tempore;

elett. dom.te in Milano, piazzetta Pattari 2, presso lo studio

dell’avv. Francesco De Sio, rappresentate e difese dall’avv. Mauro

ARBOSTI del foro di Brescia;

- convenute –

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per

l’Italia, in persona del legale rappr.te pro tempore;

ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a., in persona del legale rappr.te pro

tempore;

elett. dom.te in Milano, via dei Giardini 7, presso lo studio dei

procuratori avv.ti Fabrizio AROSSA, Paolo BERTONI e Marco MONTESANO

che le rappresentano e difendono;

- convenute –

OGGETTO: concorrenza sleale e sottrazione informazioni riservate.

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2013 i

procuratori delle parti così concludevano:

per l’attrice: “Nel merito:

- previa ogni opportuna declaratoria del caso accertare e

dichiarare che i convenuti si sono resi responsabili ai

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danni dell’attrice, per i fatti descritti in atti

dall’esponente, di violazione degli artt. 98 e 99 CPI per

aver abusivamente acquisito, rivelato a terzi e utilizzato

informazioni segrete di Allianz, di violazione dei diritti

dell’attrice, ex artt. 64-quinquies e 102-bis l.a., sulle

banche dati e per la commissione di atti di concorrenza

sleale per storno di clienti, appropriazione e uso di

informazioni segrete, scorrettezza professionale, atti

confusori, ai sensi dell’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., o in

subordine ex art. 2043 c.c.;

- conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra

loro o, in subordine, in via parziaria, al risarcimento di

tutte le voci di danni, patrimoniali e morali, nonché

all’immagine, provocati all’attrice, da liquidarsi ai sensi

degli artt. 125 CPI e 158 l.a. o in subordine ex artt. 2043

e 2056 c.c., anche in via equitativa, nell’importo che si

indica in non meno di 3.000.000 € o nella maggiore somma

che verrà quantificata in corso di causa, oltre agli

interessi e alla rivalutazione, condannando altresì i

convenuti alla restituzione degli utili realizzati da

ciascuno di essi, nella misura in cui eccedano il

risarcimento;

- inibire ai convenuti la reiterazione degli illeciti

accertati ai sensi degli artt. 124 CPI, 156 l.a. e 2599

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c.c., con fissazione di una somma di € 500 per ogni giorno

di ritardo nell’esecuzione e per ciascuna violazione o

inosservanza, ovvero di quegli altri importi ritenuti di

giustizia;

- ordinare la distruzione, a cura dell’attrice e a spese dei

convenuti, da rimborsarsi dietro esibizione di idoneo

giustificativo fiscale, di tutte le informazioni

illecitamente acquisite e detenute, su qualsivoglia

supporto (cartaceo, informatico e quant’altro) esse si

trovino, ivi comprese le informazioni riservate di Allianz

già oggetto di descrizione;

- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell’emananda

sentenza di condanna, a caratteri doppi del normale, per

due edizioni non consecutive, sui quotidiani Corriere della

Sera, La Repubblica, Il Sole24Ore sui periodici Panorama,

L’Espresso e, a cura dell’attrice e a spese dei convenuti,

da rimborsarsi dietro esibizione dei relativi

giustificativi fiscali;

- emettere, anche ai sensi dell’art. 2599 c.c., ogni altro

provvedimento ritenuto di giustizia al fine di eliminare

gli effetti dell’attività illecita dei convenuti;

- respingere tutte le domande e istanze avversarie perché

infondate in fatto e in diritto e, in particolare, quella

di pubblicazioni di una manifestazione di gratitudine nei

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confronti del Sig. Sandro Piva per carenza di

legittimazione attiva;

- confermare l’ordinanza del 6 luglio 2012 emessa dal G. Des.

Dott. Marangoni.

In via istruttoria:

- occorrendo, confermare la già disposta acquisizione del

fascicolo della descrizione R.G. 9440/11;

- disporre, ai sensi degli artt. 121 CPI, 156-bis l.a. e 210

c.p.c., l’esibizione delle scritture contabili dei

convenuti e di tutti gli altri documenti contabili (elenchi

clienti, fatture, ricevute, estratti conto e ricevute

bancarie e quant’altro occorra) dai quali risulti ovvero

sia possibile determinare il volume d’affari realizzato dai

convenuti stessi grazie agli illeciti commessi in danno

dell’attrice come meglio indicato nella memoria ex art.

183, co VI, n. 2 c.p.c. al par. 3.1;

- ordinare ai convenuti, anche mediante interrogatorio dei

legali rappresentanti di Zurich Investments Life S.p.A.,

Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l’Italia,

Assirisk S.r.l. e Assirisk Piva in liquidazione di

comunicare anche ai sensi degli artt. 121-bis, 156-bis e

156-ter l.a., i nomi e gli indirizzi dei clienti Allianz

che hanno stipulato polizze con Zurich Investments Life

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S.p.A., Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per

l’Italia, specificando il numero di polizze stipulate e

l’importo dettagliato e complessivo dei premi incassati da

tali clienti, nonché l’importo delle corrispondenti

provvigioni incassate da Assirisk Piva, Assirisk e dai

Sig.ri Marco Venturelli e Giorgio Piva, come meglio

indicato nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. al

par. 3.2;

- occorrendo, disporre CTU contabile al fine di determinare

il complessivo pregiudizio arrecato all’attrice come meglio

indicato nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. al

par. 3.3;

- occorrendo, disporre CTU sulla documentazione elettronica e

cartacea acquisita in sede di descrizione al fine di

valutare la sua riferibilità ad Allianz e ai suoi sistemi

informativi;

- ammettere l’interrogatorio dei legali rappresentanti delle

società convenute e dei Sig.ri Giorgio Piva e Marco

Venturelli sulle seguenti domande:

A. dica i nomi e gli

indirizzi dei clienti di Allianz (come indicati nei tabulati

prodotti sub docc. 18 e 40) che hanno stipulato polizze con

Zurich;

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B. dica il numero

delle predette polizze;

C. dica l’importo

dettagliato e complessivo dei premi relativi alle predette

polizze e incassati da Zurich;

- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di

prova:

1. Vero che

l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia

“ASIA” descritto sub doc. 44, che si rammostra al

teste, può effettuare estrazioni cosiddette

preconfezionate (ad es. estrazioni di tipo contabile-

amministrativo, estrazioni volte ad approfondire la

conoscenza della composizione del portafoglio di

agenzia, estrazioni finalizzate a monitorare la

situazione dei sinistri dei clienti di agenzia) oppure

personalizzate (create dall'utente)?

2. Vero che

l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia

“ASIA” descritto sub doc. 44 che si rammostra al

teste, può ottenere la visione complessiva del carico

delle quietanze relative ad una determinata mensilità?

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Si indicano come testi sui capitoli di prova n. 1 e 2 l’Ing.

Piergiacomo Ferrari e il Dott. Roberto Ticini, entrambi domiciliati

presso Allianz S.p.A., in Corso Italia, 23, 20122 Milano;

3. Vero che le

fatture prodotte sub docc. 16 e 53, fatture che si

rammostrano al teste, sono relative a parte dei costi

sostenuti da Allianz, nel corso degli anni 2010-2011-

2012, per la gestione dei sistemi di hardware e

software, per la manutenzione, la verifica e

l’aggiornamento delle banche dati “ASIA”, “CLIRAS” e

per la sicurezza dell’ apparato informativo della

Compagnia?

4. Vero che ogni

anno viene stanziata per la gestione e per la

manutenzione dell’apparato informativo della Compagnia

in Italia di una somma complessiva pari a 120 milioni

di Euro?

5. Vero che

l’importo di 35 milioni di Euro è destinato a gestire

i sistemi hardware e software centrali (server) e

localizzati nelle agenzie necessari per conservare i

dati già esistenti e per consentire il costante

aggiornamento della banca dati stessa?

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6. Vero che

l’importo di 50 milioni di Euro è destinato alla

ordinaria manutenzione i sistemi hardware e software

centrali (server) e comprende anche il costo del

personale specificamente addetto a tale attività?

Si indica come teste sui capitoli di prova da n. 3 a 6 il Sig.

Luciano Di Modugno, domiciliato presso Allianz S.p.A., in Corso

Italia, 23, 20122 Milano;

- l’attrice si oppone all’ammissione delle istanze

istruttorie avversarie per le ragioni dedotte in atti; in

ogni caso nella denegata ipotesi di ammissione delle

istanze istruttorie avversarie, si richiede di essere

ammessi a prova contraria, con i testi già indicati, nonché

si chiede siano ammessi i seguenti capitoli a prova

contraria:

In caso di ammissione dei capitoli di prova da LXXVIII a LXXXIV

dedotti da Assirisk, si formulano i seguenti capitoli a prova

contraria:

A. Vero che nei mesi

di febbraio e marzo 2010 Lei (Sig. Paolo Benvenuti) ha

svolto, insieme al Sig. Cardani, le operazioni di riconsegna

presso l’Agenzia Assirisk su incarico di Allianz come da

verbale (cfr. verbale di riconsegna allegato al verbale di

descrizione sub doc. 7) che si rammostra al teste?

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B. Vero che la

procedura di riconsegna di agenzia adottata da Allianz

prevede la restituzione da parte dell’agente di tutta la

documentazione cartacea ed elettronica relativa alla

clientela intermediata per conto di Allianz, quale, a titolo

esemplificativo, elenco dei clienti, copie delle polizze

sottoscritte dai clienti, con-tratti, schedari, stampati,

corrispondenza?

C. Vero che, in

occasione delle operazioni di riconsegna svolte presso

l’agenzia Assirisk nei mesi di febbraio e marzo 2010, il Sig.

Paolo Benvenuti ha richiesto agli agenti Sig.ri Giorgio Piva

e Marco Venturelli di procedere alla restituzione della

documentazione di cui al capitolo che precede, ossia elenco

dei clienti, copie delle polizze sottoscritte dai clienti,

contratti, schedari, stampati, corrispondenza?

D. Vero che nella

riconsegna di cui al capitolo che precede gli agenti non

richiesero che le operazioni di consegna avvenissero

“analiticamente” e si procedette alla consegna complessiva di

tutti i beni e i documenti di pertinenza di Allianz?

Si indicano come testi sui capitoli di prova lett. A, B, C, D che

precedono i Sig.ri Paolo Benvenuti, Gianluigi Cardani, domiciliati

presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano

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E. Vera la firma

(Alessio Frate) apposta in calce alla dichiarazione prodotta

sub. doc. 30 (fascicolo descrizione), la quale dichiarazione

si rammostra. Veri i fatti e le circostanze ivi dedotte?

F. Vero che, nel

mese di giugno 2010, ha seguito i lavori di carico e scarico

del materiale di titolarità di Allianz presso l’ex agenzia

Assirisk S.r.l. di Asola?

G. Vero che in

occasione delle operazioni di cui al capitolo che precede Le

è stato confermato, nel corso dell’ultimo sopralluogo in

agenzia, dalla madre dell’ex delegato assicurativo Sig.

Giorgio Piva che erano stati consegnati tutti i beni e i

documenti di titolarità di Allianz e ad essa riferibili?

Si indica come teste sui capitoli di prova lett. E, F, G che

precedono il Sig. Alessio Frate, domiciliato presso Allianz S.p.A.,

Corso Italia 23, 20122 Milano.

H. Vera la

dichiarazione prodotta sub. doc. 30 (fascicolo descrizione),

la quale dichiarazione si rammostra. Veri i fatti e le

circostanze ivi dedotte?

Si indica come teste sul capitolo di prova che precede lett. H il

Sig. Gianluigi Cardani, domiciliato presso Allianz S.p.A., Corso

Italia, 23, 20122 Milano.

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- si chiede, occorrendo, l’ammissione dei seguenti capitoli

di prova subordinati alla richiesta di CTU tecnica

avversaria:

I. Vero che il

sistema informativo di agenzia “ASIA” descritto sub doc. 44,

fascicolo merito, che si rammostra al teste, consente

all’agente di effettuare estrazioni di dati in formato Excel?

L. Vero che

l’agente, tramite il sistema informativo di agenzia “ASIA”

descritto sub doc. 44, fascicolo merito, che si rammostra al

teste, può vedere ed estrarre in formato Excel i dati

relativi al portafoglio (attivo e non) dei clienti

intermediati per conto di Allianz?

Si indicano come testi sui capitoli di prova che precedono l’Ing.

Piergiacomo Ferrari e il Dott. Roberto Ticini, entrambi domiciliati

presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano.

M. Vero che il doc.

18, che si rammostra al teste, è stato ottenuto tramite

un’estrazione dalla banche dati Allianz dei dati relativi al

portafoglio danni?

N. Vero che i dati

estratti dalla banca dati Allianz e riportati nel doc. 18 di

cui al capitolo che precede erano aggiornati al mese di

dicembre 2010?

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pagina 13 di 51

O. Vero che nel

doc. 18 di Allianz, che si rammostra al teste, è contenuto

l’elenco delle polizze danni c.d. “vive” e “ morte”, ossia

delle polizze ancora in essere e di quelle disdettate e non

più in vigore al mese di dicembre 2010?

P. Vero che l’elenco

delle polizze “vive” di cui al doc. 18, che si rammostra al

teste, furono poi trasferite da Allianz, cessato il rapporto

di agenzia con Assirisk, a favore dell’agenzia di Mantova

Borsa cod. 5531?

Q. Vero che l’elenco

delle polizze morte di cui al doc 18 è costituito dall’elenco

delle disdette registrate dal 1 febbraio 2010 (data di

cessazione del rapporto di agenzia con Assirisk) fino al 31

dicembre 2010 in riferimento all’ex agenzia Assirisk?

R. Vero che il

tabulato contenuto nel doc. 40, che si rammostra al teste,

rappresenta il portafoglio relativo al ramo vita riferibile

all’ex agenzia Assirisk al 30 novembre 2010?

Si indicano come testi sui capitoli di prova che precedono il Dott.

Fulvio Ravera e il Dott. Fabrizio Biccocca, entrambi domiciliati

presso Allianz S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano.

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pagina 14 di 51

Si formula, infine, ogni più ampia riserva istruttoria anche in

ragione delle domande e delle istanze istruttorie che saranno

formulate ex adverso.

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso

forfettario delle spese, come per legge.”

Per le parti convenute Assirisk s.r.l., Assirisk Piva s.r.l. in

liquidazione, Giorgio Piva e Marco Venturelli: “In via preliminare:

a) autorizzarsi la chiamata in giudizio della CHARTIS EUROPE S.A.

c.f. 08607540583, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona

del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano,

Via della Chiusa 2 e della MILANO ASS.NI-DIVISIONE NUOVA MAA, c.f.

00957670151, in persona del proprio legale rappresentante pro

tempore, con sede in Milano, Via Senigallia 18/2, ex artt. 106 e 269

c.p.c., differendo all’uopo la fissanda prima udienza di comparizione

delle parti, allo scopo di consentire la citazione dei terzi come

univocamente individuati nel rispetto dei termini previsti dall’art.

163 bis c.p.c.;

b) per i motivi tutti di cui in premessa, dichiararsi l’incompetenza

per materia o funzionale della sezione specializzata adita, in favore

del Tribunale Ordinario di Brescia;

in via principale: sempre per quanto illustrato in narrativa,

rigettare le domande tutte come formulate dalla Allianz s.p.a., in

persona del legale rappresentante nei confronti dei convenuti

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pagina 15 di 51

Assirisk s.r.l., Assirisk Piva s.r.l. in Liquidazione, nonché Piva

Giorgio e Venturelli Marco, in quanto infondate in fatto oltre che in

diritto;

in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui le domande

formulate dall’avversario dovessero trovare anche parziale

accoglimento, mantenere la Assirisk s.r.l., il Presidente ed i

Consiglieri, indenni da ogni e qualsiasi pretesa, condannando la

CHARTIS EUROPE S.A. c.f. 08607540583, Rappresentanza Generale per

l’Italia, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,

per la quota del 70%, e la MILANO ASS.NI-DIVISIONE NUOVA MAA, in

persona del proprio legale rappresentante pro tempore, per la residua

quota del 30% al risarcimento del danno patito dalla società attrice,

debitamente decurtato in ragione di quanto provato ex art. 2697 c.c.

e decurtato ex art. 1227 c.c.

in via riconvenzionale:

- per le ragioni illustrate anche al capo III.f. della comparsa di

costituzione e risposta, i.e. accertata la sussistenza delle ipotesi

di cui all’art. 96 comma I, II per quanto attiene al procedimento

cautelare, nonchè III c.p.c., oltre che l’evidente animus vexandi con

cui la controparte ha agito nei confronti dei convenuti, condannare

parte attrice al risarcimento dei danni patiti e, comunque, al

pagamento di una somma equitativamente ritenuta di giustizia in

favore degli stessi.

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pagina 16 di 51

- si chiede che la pubblicazione di un estratto della sentenza,

ovvero la pubblicazione sempre in ragione della condanna ex art. 96

c.p.c., a cura di parte attrice, ove si evidenzi una manifestazione

di gratitudine nei confronti del capostipite e fondatore, sig. Piva

Sandro, nelle sue citate qualità, per aver dedicato cinquant’anni

della propria vita ed attività lavorativa alla assicuratrice Allianz,

in una o più testate giornalistiche dal Giudice designate, anche ex

art. 120 c.p.c..

Con conferma del provvedimento di rigetto della misura cautelare nei

confronti delle convenute e vittoria di spese per entrambe le fasi

del giudizio ex art. 91 c.p.c..

In via istruttoria: si reiterano anche in questa sede la richiesta di

accoglimento delle istanze istruttorie tutte così come dedotte nelle

memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2) e n. 3) depositate

nell’interesse dei convenuti.“

Per le parti convenute Zurich Insurance Public Limited Company e

Zurich Investments Life s.p.a.: “1. in via

preliminare nel merito, accertare il difetto di legittimazione

passiva di ZIP e ZIL nel presente giudizio;

2. nel merito,

respingere tutte le domande proposta da Allianz in quanto del tutto

infondate in fatto e diritto;

3. in via

riconvenzionale, condannare Allianz al risarcimento dei danni in

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favore di ZIP e ZIL ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, primo

comma, c.p.c., e, comunque, quando l’Ill.mo Tribunale si pronuncerà

sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., condannare Allianz ex art.

96, terzo comma, c.p.c. a risarcire a ZIP e ZIL un importo

forfettario ed equitativo anche a titolo di tutti i disagi e dei

costi non ripetibili, tutti provocati dalla proposizione

dell’iniziativa processuale avversaria;

4. in via

subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande

promosse da Allianz con il presente giudizio, accertare e dichiarare

la responsabilità esclusiva o concorrente dei convenuti Assirisk,

Assirisk Piva S.r.l. in liquidazione, i signori Giorgio Piva e Marco

Venturelli per i fatti da essi commessi e dedotti in giudizio e, per

gli effetti, rigettare le domande formulate da Allianz nei confronti

di ZIP e ZIL;

5. in via

ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi fosse accertata una

responsabilità (anche indiretta) di ZIP e/o di ZIL, condannare

Assirisk a manlevare e tenere indenni ZIP e ZIL dai danni derivati

alle compagnie esponenti per fatti illeciti dolosi e/o colposi

commessi da Assirisk o da suoi collaboratori o da persone di cui si

sia avvalsa nei confronti di Allianz;

6. in estremo

subordine e, condizionatamente all’ipotetica (accertata) esistenza di

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un vincolo di solidarietà passiva dei soggetti convenuti in giudizio

da Allianz, (a) accertare e dichiarare la gravità delle colpe dei

convenuti e la diseguale efficienza causale di essi in relazione al

verificarsi del fatto dannoso anche in funzione della ripartizione

interna di responsabilità del peso del risarcimento tra i

responsabili, e, per gli effetti, e (b) previo accertamento del

diritto di regresso di ZIP e ZIL verso gli altri coobligati ex art.

2055 c.c. e valutato il concorso di colpa di Allianz ai sensi

dell’art. 1227 e/o 2056 c.c., condannare Assirisk, Assirisk Piva

S.r.l. in liquidazione, i signori Giorgio Piva e Marco Venturelli a

rimborsare integralmente, o nella misura che verrà ritenuta dal

Tribunale, le somme eventualmente corrisposte a controparte da ZIP e

ZIL;

7. in via

istruttoria,

- rigettare tutte le istanze e le richieste di Allianz in quanto

generiche e/o, comunque, inammissibili;

- ammettere le prove testimoniali richieste da ZIP / ZIL sui capitoli

di prova 1)-8) di cui alla propria memoria istruttoria ex art. 183

c.p.c., co. VI n. 2 datata 19 novembre 2012 e, ove occorra a prova

contraria, ammettere le prove testimoniali richieste da ZIP / ZIL sui

capitoli 9)-15) di cui alla propria memoria istruttoria ex art. 183

c.p.c., co. VI n. 3 datata 10 dicembre 2012;

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- in subordine, nel caso di accoglimento dell’istanza Allianz di CTU

sia informatica che contabile, quest’ultima venga limitata

all’accertamento degli eventuali illeciti commessi da Assirisk e,

pertanto, la relativa esecuzione venga circoscritta unicamente ad

Assirisk (senza rivelazione di informazioni commerciali e di dati

reperibili presso ZIP e/o ZIL);

- in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui siano accolte una o più

delle istanze istruttorie di Allianz, adottare tutte le misure

idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate di natura

commerciale di ZIP e/o ZIL, nonché disporre, che tutte le parti

coinvolte in giudizio abbiano pieno e libero accesso ai documenti

prodotti (ivi incluso il doc. 40 di Allianz prodotto ex adverso in

via segretata) a garanzia del contraddittorio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA rifuse.”

FATTO E DIRITTO

1. A seguito di provvedimento di descrizione eseguito ante causam

ALLIANZ s.p.a. ha instaurato la presente causa al fine di ottenere

l’accertamento dell’indebita sottrazione da parte dei soggetti

convenuti in giudizio di informazioni commerciali segrete da essi

utilizzate al fine di sviare in loro favore la clientela della

società attrice.

In particolare ASSIRISK s.r.l. – già agente ALLIANZ s.p.a. dal 2008

fino al 1.2.2010, in continuazione del rapporto già esistente con

ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione – nell’ambito della quale

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operavano quali delegati assicurativi i convenuti Giorgio PIVA e

Marco VENTURELLI avrebbe provveduto ad intermediare il portafoglio

clienti riferibile ad ALLIANZ s.p.a. in favore dell’altra mandataria

ZURICH, così come sarebbe emerso dalle numerose disdette ricevute

dall’attrice in tempi ristretti (sostanzialmente concentrate

nell’agosto 2008, complessivamente 1200 tra il 1.2.2010 ed il

31.12.2010) ed alla prima scadenza utile, individuata nel momento

della fusione tra la società attrice ed altra impresa assicuratrice

che in base alla normativa vigente aveva consentito agli assicurati

di recedere dai contratti senza dover corrispondere penali.

Secondo informazioni ricevute dall’attrice, presso ASSIRISK s.r.l.

venivano sistematicamente predisposte delle buste vuote recanti quali

mittente il nominativo dell’assicurato e spedite all’agenzia circa

sessanta giorni prima della scadenza delle polizze; quindi il Piva ed

i suoi collaboratori provvedevano a contattare detti clienti per

proporre nuovi contratti con altre imprese assicuratrici –

assicurando ad essi anche sconti sui premi - e facendo ad essi

sottoscrivere un modulo già predisposto di disdetta.

Ciò era possibile in quanto ASSIRISK s.r.l. aveva organizzato un

archivio polizze parallelo che riproduceva polizze e dati dei

rapporti assicurativi facenti capo ad ALLIANZ s.p.a., come di fatto

risultava confermato dal fatto che i clienti continuavano a ricevere

dalla società convenuta comunicazioni – recanti anche i marchi ZURICH

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– relative alle scadenze delle polizze ALLIANZ s.p.a. per il

pagamento dei relativi premi.

La società attrice ha richiamato l’esito del procedimento di

descrizione – anche nella prospettiva della violazione dei diritti

previsti dalla legge sul diritto d’autore in relazione alla banca

dati ai sensi degli artt. 64 quinquies e 102 bis L.A. – che aveva

avuto quali destinatari anche ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

– Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE

s.p.a. (oltre ad Axa Assicurazioni s.p.a. ed Axa Life Europe Limited,

non convenute nella presente causa) in qualità di concorrenti

nell’illecito concorrenziale ipotizzato, e ne evidenziava le positive

risultanze quanto al rinvenimento di numerosa documentazione

proveniente da ALLIANZ s.p.a. o riferibile a rapporti contrattuali

della stessa con i suoi clienti.

Sulla base del quadro emergente dall’eseguita descrizione la società

attrice ha dunque in primo luogo confermato la contestazione di

indebito sfruttamento delle informazioni presenti presso il database

Allianz – informazioni rispetto alle quali sussisterebbero tutti i

presupposti necessari ai fini dell’integrazione dell’illecito di cui

agli artt. 98 e 99 c.p.i. – né avrebbe rilevanza alcuna la tesi

secondo la quale ASSIRISK s.r.l. avrebbe legittimamente utilizzato

informazioni presenti nel suo archivio informatico, posto che per un

verso essa avrebbe dovuto restituire alla sua ex-mandante ogni

documento relativo a detti rapporti e che in ogni caso essa avrebbe

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continuato ad attingere ai dati riservati dell’attrice anche

successivamente al recesso.

Ha contestato inoltre ALLIANZ s.p.a anche la violazione dei propri

diritti quale autore e quale costitutore della sua banca dati (artt.

64 quinquies e 102 bis L.A.) in ragione della sottrazione di parte

sostanziale di detto archivio per i dati già riferibili al rapporto

di mandato in essere fino al 1.2.2010 e tutte le predette violazioni

sarebbero state strumentali e finalizzate all’attività di sistematica

sottrazione della clientela già di ALLIANZ s.p.a.

Tali condotte – secondo parte attrice – sarebbero imputabili, oltre

che ad ASSIRISK s.r.l., anche a tutte le altre parti convenute, per

ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione in quanto attività già poste in

essere a partire dal 2008 sotto l’attività diretta ed il

coordinamento dei convenuti Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI, mentre

per le altre convenute ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY –

Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a.

in ragione del vantaggio da esse acquisito nella stipulazione dei

nuovi rapporti contrattuali con i clienti indebitamente stornati e

comunque in relazione alla responsabilità ex art. 2049 c.c.

Alla domanda di accertamento dunque di tutti gli illeciti dedotti

parte attrice ha unito la richiesta di inibitoria all’ulteriore

prosecuzione degli stessi e di risarcimento di tutti i conseguenti

danni.

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Si sono costituite con memoria comune le parti convenute ASSIRISK

s.r.l., ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, Giorgio PIVA e Marco

VENTURELLI, deducendo in primo luogo sia l’inopponibilità di quanto

acquisito in sede di descrizione nei confronti di ASSIRISK PIVA

s.r.l. in liquidazione – non coinvolta direttamente nel procedimento

svoltosi ante causam – sia l’estraneità della stessa alle

contestazioni svolte, in quanto le vicende per cui è causa sarebbero

intervenute in epoca successiva alla cessazione del rapporto con

ALLIANZ s.p.a. in relazione alla sua messa in liquidazione (2008).

Hanno inoltre eccepito l’incompetenza della Sezione specializzata per

la proprietà industriale ed intellettuale – oggi Sezione

specializzata in materia di impresa – in favore del Tribunale di

Brescia in quanto la fattispecie concreta sarebbe estranea alle

ipotesi previste dall’art. 134 c.p.i.

Premessa la ricostruzione del lungo rapporto intercorso tra la

società attrice e la famiglia Piva nonché il profondo radicamento di

quest’ultima nel suo ambito locale di operatività, hanno contestato

all’attrice l’ingiustificato clima di sospetto da essa sollevato a

partire dal dicembre 2008 quanto alla gestione svolta da ASSIRISK

s.r.l. e le gravi conseguenze determinate dalla stessa attrice con la

diffusione negli ultimi mesi del 2010 presso la clientela della

notizia dell’imminente fusione di essa con altra impresa assicurativa

e della possibilità per la clientela di riscattare la posizione

maturata senza alcuna penalizzazione.

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Tale ultima iniziativa avrebbe determinato la richiesta di moltissime

famiglie di approfittare di tale possibilità di riscatto in tempi

necessariamente circoscritti, sicchè le numerose richieste di

disdetta sarebbero in realtà imputabili all’imprudente condotta della

stessa attrice mentre peraltro nulla vietava che l’agente e le sue

dipendenti provvedessero a trascrivere la volontà dell’assicurato ed

a spedire le relative raccomandate di disdetta.

Inoltre i legami della clientela con la famiglia Piva si erano

altresì oggettivamente rafforzati in conseguenza del fatto che la

nuova agente di ALLIANZ s.p.a. aveva poi trasferito la sua sede da

Asola – dove operava ASSIRISK s.r.l. - a Mantova.

Hanno contestato – anche ai fini dell’improprio radicamento della

competenza dinanzi alla Sezione specializzata per la proprietà

industriale ed intellettuale – la sussistenza dei presupposti

relativi alla segretezza delle informazioni in relazione agli artt.

98 e 99 c.p.i., perché dette informazioni erano liberamente

accessibili per gli agenti e non avevano dunque valore economico né

in quanto segrete (perché raccolte mediante software di gestione dati

sostanzialmente comune a tutte le imprese assicuratrici) né per se

stesse (poiché raccoglibili anche attraverso elenchi pubblici ed in

quanto soggette a pubblica conoscenza per effetto dell’apertura del

mercato assicurativo); in ogni caso esse sarebbero state raccolte in

maniera indipendente dall’agente mediante il proprio sistema

informatico al fine di svolgere la sua attività sia in favore di

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ALLIANZ s.p.a. che per le altre imprese assicuratrici di cui era

mandataria.

Quanto al richiamo al diritto d’autore in relazione ai diritti sulle

banche dati, rilevava che la struttura della banca dati di ALLIANZ

s.p.a. non era frutto di alcuna idea creativa quanto alla sua

elaborazione mentre nessuna prova vi era circa il fatto che

effettivamente alcuna delle parti convenute dopo la cessazione del

mandato avesse compiuto accessi in tale banca dati, accessi che – ove

effettivamente avvenuti - sarebbero stati debitamente registrati e

tracciati dal sistema stesso.

Richiamavano la necessità che l’ambito di tutela dei diritti di

proprietà industriale e della concorrenza fosse connaturato alla

concreta realtà delle varie situazioni eliminando posizioni di

monopolio o di oligopolio, ottica nella quale la condotta delle

convenute non poteva ritenersi illecita ma anzi espressione di

libertà concorrenziale.

Hanno dunque chiesto in via preliminare la chiamata in giudizio dei

terzi Chartis Europe S.A. e della Milano Ass.ni – Divisione Nuova MAA

in relazione ai rapporti assicurativi per la responsabilità

professionale intercorrenti con ASSIRISK s.r.l., l’accertamento

dell’incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito e nel

merito il rigetto delle domande svolte da ALLIANZ s.p.a., salvo in

caso di accoglimento delle stesse la manleva nei confronti dei

soggetti a tal fine chiamati in causa. In via riconvenzionale hanno

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chiesto la condanna di parte attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c. con

pubblicazione della relativa sentenza.

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per

l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. hanno confermato di aver

conferito ad ASSIRISK s.r.l. rispettivamente la prima nel 2008

mandato agenziale per il ramo danni e la seconda nel 2010 per il ramo

vita, circostanze che dovevano ritenersi note ad ALLIANZ s.p.a. sia

per le comunicazioni ad essa trasmesse da ASSIRISK s.r.l. che per

quanto rilevabile dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi

(R.U.I.).

Hanno sostenuto la loro estraneità sia alle circostanze che avevano

determinato la revoca da parte di ALLIANZ s.p.a. del mandato

agenziale nei confronti di ASSIRISK s.r.l. sia alle vicende

successive, tenuto altresì conto delle argomentazioni svolte dalle

altre convenute quanto alle motivazioni che avrebbero in realtà

determinato il massiccio allontanamento della clientela da ALLIANZ

s.p.a. nel corso del 2010 e del fatto obbiettivo che nel corso della

descrizione non era stato acquisito alcun documento che dimostrasse

il possesso da parte di Zurich di alcuna informazione circa la

clientela di ALLIANZ s.p.a., avendo il CTU esplicitamente affermato

che nei pc riconducibili ad esse convenute presenti nella sede di

ASSIRISK s.r.l. e da esso esaminati non erano stati rinvenuti files

pertinenti all’oggetto della descrizione stessa.

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Contestavano altresì ogni ipotesi di presunta responsabilità ex art.

2049 c.c. per condotte eventualmente riferibili alla mandataria,

operante in piena autonomia giuridica ed organizzativa, né potendosi

ritenere sussistente alcun rapporto di occasionalità necessaria tra

gli eventuali illeciti e il rapporto tra ASSIRISK s.r.l. e le

convenute, rilevando altresì che nessuna effettiva ipotesi di

corresponsabilità avrebbe potuto sostenere nei loro confronti anche

la contestazione di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. in difetto di

qualsiasi prova circa il loro effettivo coinvolgimento fattivo nei

presunti illeciti.

Quanto al merito delle condotte contestate, ne deducevano

l’infondatezza svolgendo argomentazioni simili a quelle già

richiamate nelle difese delle altre convenute ed in particolare

sostenendo che le informazioni utilizzate da ASSIRISK s.r.l. non

provenivano da ALLIANZ s.p.a. ma costituivano elementi di conoscenza

autonomamente sviluppati in maniera indipendente da ASSIRISK s.r.l.

Hanno concluso dunque per l’accertamento del difetto di

legittimazione passiva di esse convenute e comunque per il rigetto

delle domande svolte dall’attrice e, in via riconvenzionale, per la

condanna della stessa per responsabilità ex art. 96 c.p.c. In via

subordinata – in caso di accoglimento delle domande svolte da ALLIANZ

s.p.a. – hanno chiesto che venisse affermato nei confronti di

ASSIRISK s.r.l. l’obbligo di manleva o, accertata l’effettiva misura

della gravità delle colpe tra i convenuti, che fossero condannate in

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via di regresso le altre parti convenute a rimborsare integralmente o

nella misura accertata le somme che ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED

COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS

LIFE s.p.a. avrebbero dovuto corrispondere ad ALLIANZ s.p.a. per

effetto della pronuncia di condanna solidale.

2. In via preliminare deve essere confermata la decisione del giudice

istruttore di non consentire la chiamata in causa delle società

assicuratrici Chartis Europe S.A. e della Milano Ass.ni – Divisione

Nuova MAA, che avevano stipulato con ASSIRISK s.r.l. polizza per

responsabilità professionale e che tale convenuta intendeva

coinvolgere in causa a fini di manleva in caso di eventuale

accoglimento delle domande svolte nei suoi confronti dalla società

attrice.

Come è noto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario

di cui all'art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di

fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo

ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ha natura discrezionale, sicchè il

giudice può rifiutare di accogliere detta istanza motivando la

propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di

ragionevole durata del processo (Cass. S.U.4309/10).

In effetti la richiesta svolta da ASSIRISK s.r.l. ad una valutazione

sommaria e preliminare della tutela assicurativa dedotta (v. docc. 3

fasc. Assirisk) poneva concreti dubbi in ordine all’estensione della

stessa anche in relazione alle condotte contestate in questa sede da

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ALLIANZ s.p.a., incentrate sulla violazione (dolosa) della normativa

in tema di diritto d’autore quanto alla tutela delle banche dati,

sulla violazione delle norme del Codice della proprietà industriale

quanto alle informazioni aziendali segrete e sulla illiceità dello

sfruttamento di tali informazioni a fini di indebito storno della

clientela ai sensi dell’art. 2598 c.c., illeciti cui sembra estraneo

il profilo di responsabilità professionale di natura colposa proprio

dell’ambito dei rischi oggetto di copertura assicurativa né essendo

convenuti in giudizio dipendenti della stessa ASSIRISK s.r.l. per

comportamenti di natura dolosa.

Deve dunque convenirsi che l’estensione del contraddittorio anche nei

confronti delle società indicate da ASSIRISK s.r.l. avrebbe

comportato un indebito allungamento dei tempi del processo per

effetto del presumibile ulteriore contenzioso interno attinente alla

fondatezza di tali chiamate in causa, tenuto altresì nel debito conto

anche la complessità della controversia e dei molteplici profili di

fatto e di diritto già facenti parte dell’ampio contraddittorio

sviluppatosi tra le parti costituite.

3. Quanto alla contestata competenza della Sezione specializzata per

la proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di

Milano – oggi Sezione specializzata in materia di impresa – le parti

convenute ASSIRISK s.r.l., ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione,

Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI hanno affermato l’insussistenza dei

presupposti propri della tutela delle informazioni segrete dedotta da

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parte attrice che avrebbe fondato lo spostamento della competenza

rispetto a quella propria del Tribunale di Brescia in relazione

all’art. 134 c.p.i., ritiene il Collegio che essa debba essere invece

confermata in favore di questa sezione specializzata, al momento

dell’instaurazione della causa competente anche per il territorio

compreso nella Corte d’appello di Brescia.

Invero la prospettazione di parte attrice contenuta in atto di

citazione coinvolge esplicitamente l’illecito utilizzo di

informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. – indicate

come quelle afferenti sia alla lista clienti Allianz che alle

informazioni commerciali relative alle polizze da essi sottoscritte

(scadenze, tipologia di polizza, premi ecc.) – che appare

suscettibile di determinare l’inclusione della controversia

nell’ambito dell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art.

134 c.p.i. o comunque l’ipotesi di illecito concorrenziale dedotto

nell’ambito della concorrenza sleale interferente di cui alla lett.

a) della medesima disposizione di legge.

Su diverso piano – non direttamente incidente sulla determinazione

della competenza del giudice adito – deve essere valutato invece il

fatto che a parere delle convenute non sussistano tutti gli elementi

necessari per accertare l’effettiva integrazione dei presupposti

previsti dall’art. 98 c.p.i. per l’accesso a tale specifica tutela

(così come gli ulteriori profili di violazione della legge sul

diritto d’autore), posto che tale aspetto attiene più propriamente

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all’ambito delle valutazioni di merito – da verificarsi all’esito del

contraddittorio tra le parti, anche sulla base di eventuale specifica

attività istruttoria e delle possibili integrazioni anche documentali

da eseguirsi nei termini di legge – che avrebbero dovuto confermare o

meno l’applicabilità della disciplina in questione.

Se la competenza deve fondarsi sulla prospettazione svolta dalla

parte, nel caso di specie appare positivamente valutabile allo stato

degli atti proprio della fase introduttiva della causa l’allegazione

della vasta documentazione acquisita all’esito della descrizione

giudiziale eseguita ante causam menzionata dall’attrice nel suo atto

di citazione che di per sé sembra poter supportare la non artificiosa

ipotesi di illecito utilizzo non già di un mero elenco clienti –

peraltro in sé non estraneo al novero delle informazioni commerciali

riservate, posto che nel suo complesso tale elenco di soggetti

privati non sarebbe noto o facilmente accessibile ad operatori non

facenti parte della rete Allianz – ma anche di informazioni

commerciali ulteriori e rilevanti sotto il profilo della loro

intrinseca riservatezza (tipologie di polizze, scadenze contrattuali

ecc.).

4. Quanto al merito della controversia, ritiene il Collegio che il

complesso di informazioni personali e commerciali costituito in forma

organizzata nel sistema informatico generale di ALLIANZ s.p.a. possa

ritenersi tale da essere ricompreso nell’ambito dell’art. 98 c.p.i.

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Non sembra possa invero dubitarsi che tale rilevante complesso di

informazioni aziendali di natura commerciale ed inerente ai contratti

in essere con gli assicurati non possa essere sia nei singoli dati in

esso compresi che nel suo complesso generalmente noto o facilmente

accessibile agli operatori del settore, costituendo la somma di una

rilevante pluralità di rapporti contrattuali di natura individuale

dai quali sono derivate informazioni su profili diversi di ciascun

singolo assicurato (reddito, beni patrimoniali, stato di salute ecc.)

connessi ad informazioni di carattere più propriamente commerciale

(natura degli investimenti assicurativi, tipologie di polizze,

scadenze delle stesse, storico delle polizze, ammontare dei premi

ecc.) così come rilevabile dalla produzione documentale offerta da

parte attrice che ne evidenzia anche le possibilità di organizzazione

ed estrazione secondo modalità diverse (v. docc. 33, 43, 44 fasc.

attr.).

Il patrimonio di tali informazioni è il risultato di un’attività

imprenditoriale sviluppatasi per anni e rispetto alla quale ingenti

sono le risorse economiche investite nel tempo e la loro

disponibilità ed utilizzazione a fini aziendali appare riservata –

per ciò che attiene agli esterni all’azienda - ai soli soggetti che

operano nell’ambito di un rapporto di agenzia con ALLIANZ s.p.a. e

per i fini strettamente strumentali allo svolgimento di tale

rapporto.

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Indubbio è anche il valore economico di tale complesso di

informazioni nell’ambito dell’attività di impresa della società

attrice, sicchè esse posseggono un carattere di segretezza che ne

determina anche la possibilità di utilizzo volta a tutelare ed

incrementare la capacità di tali informazioni di consentire

l’espansione ed il miglior sfruttamento delle capacità dell’azienda

sia nel proporre ed ideare nuove soluzioni assicurative alla

clientela che nell’incremento di qualità ed efficienza delle sue

potenzialità operative.

Quanto alle misure predisposte da ALLIANZ s.p.a. per conservare e

tutelare la segretezza di tali dati, se per un verso può ritenersi

del tutto nota l’importanza delle risorse che grandi compagnie

assicuratrici – così come istituti bancari, grandi soggetti

imprenditoriali ecc. – investono nella costruzione e sviluppo di un

sistema informatico efficiente e di notevole complessità strutturale

e per la tutela di esso da intrusioni esterne, in ogni caso parte

attrice ha prodotto documentazione rilevante al fine di dare conto

delle cautele e delle misure di protezione applicate alla gestione di

tale banca dati.

A tal fine appare sufficiente menzionare quanto previsto da ALLIANZ

s.p.a. nell’ambito specifico dei rapporti agenziali, in particolare

le istruzioni impartite agli agenti quanto all’uso di tali dati

(riservatezza dei dati personali trattati, strumentalità del loro uso

in via esclusiva alla gestione del mandato agenziale, obblighi di

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cancellazione dati e divieto di conservazione di essi in caso di

cessazione del rapporto di agenzia ecc.: v. doc. 3 fasc. attr.) e le

specifiche misure tecniche che regolano l’accesso al data base (docc.

14, 15 fasc. attr.).

Se dunque risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 98

c.p.i. quanto alla natura ed alla segretezza delle informazioni

contenute nel database di ALLIANZ s.p.a., ritiene altresì il Collegio

che la raccolta di tali dati eseguita dall’agente nel corso del suo

rapporto con la mandante non possa integrare i presupposti della

raccolta svolta in maniera indipendente da tale soggetto che in tale

ipotesi – secondo l’ultimo periodo dell’art. 99 c.p.i. – potrebbe

sfuggire ai divieti di utilizzazione di tali informazioni.

Invero appare evidente che tale raccolta di dati ed informazioni non

può ritenersi svolta in maniera effettivamente indipendente

dall’agente, il quale invece ha operato in favore della sua mandante

nell’ambito del rapporto di agenzia che lo legava all’impresa

assicuratrice e che anche per tale specifica funzione era remunerato

dalla mandante.

Se appare d’altro canto del tutto verosimile che lo svolgimento

pluriennale di un’attività di agenzia in un determinato territorio

possa determinare il crearsi di rapporti di conoscenza personale e di

fiducia tra l’agente ed il cliente, tuttavia lo stabilirsi di tale

tipologia di relazione non implica che per l’agente sia lecito

utilizzare dati commerciali e contrattuali propri di un determinato

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cliente nei suoi rapporti con l’impresa assicurativa con la quale

egli ha stipulato contratti anche successivamente alla cessazione del

mandato agenziale con detta impresa.

Gli obblighi di cessazione dell’utilizzo di qualsiasi informazione

commerciale e personale dei clienti al momento della cessazione del

mandato di agenzia sono connaturati a tale tipologia di rapporto,

così come la restituzione di ogni documento afferente ai rapporti

contrattuali tra la clientela e la mandante e la cancellazione di

qualsiasi informazione ad essi connessa risultano obblighi

espressamente previsti sia dagli accordi generali intercorsi tra le

imprese e gli agenti (v. in particolare art. 23 dell’Accordo

Nazionale Agenti del 2003, integrato nel 2009) che nella specifica

regolamentazione contrattuale predisposta da ALLIANZ s.p.a. (doc. 3

fasc. attr.).

5. Ritiene il Collegio che la documentazione prodotta da parte

attrice e quanto acquisito all’esito della descrizione eseguita ante

causam consentano di ritenere fondate le contestazioni svolte

sull’abusivo possesso ed illecita utilizzazione delle informazioni

riservate di pertinenza di ALLIANZ s.p.a. da parte delle parti

convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI.

Appare opportuno procedere in primo luogo ad evidenziare in tale

prospettiva quanto prelevato dal CTU in sede di descrizione presso la

sede di Asola di ASSIRISK s.r.l. e da esso poi esaminato e valutato

quanto alla pertinenza di tale raccolta rispetto alle indagini ad

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esso delegate (v. relazione peritale ing. Bongiovanni depositata in

data 15.11.2011).

Tra gli elementi pertinenti – che assumono specifica rilevanza ai

fini di causa - sono stati evidenziati (v. pagg. da 9 a della

reazione ing. Bongiovanni):

a) file Disdette Allianz.doc: costituito da 2.428 pagine, ciascuna

costituente una lettera di disdetta di polizze Allianz: tale

documento – come affermato dal CTU – appare il frutto di una

procedura di “stampa-unione”, che associa automaticamente i dati

inseriti nel documento (in particolare ciascuna lettera associa ad un

nominativo di un cliente e le polizze di cui è titolare, indicate

ciascuna di esse per numero per descrizione e per scadenza, formando

una lettera di disdetta);

b) file Cartel1.xls: contiene 12 nominativi clienti Allianz con dati

di polizza;

file Cartell2.xls: contiene 98 nominativi clienti Allianz con dati di

polizza;

c) 10 files excel contenenti complessivamente 28 nominativi clienti

Allianz con numeri di polizza;

d) file Elenco disdette Allianz.xls: presenta 1.364 records relativi

a numeri di polizza che, confrontati con il doc. 18 di Allianz, ha

mostrato 813 risultati positivi in relazione ai nomi per cliente e

1.246 risultati positivi se confrontati i numeri di polizza;

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e) file Elenco Diana 1.xls: contiene 579 records relativi a numeri di

polizza e il confronto con l doc. 18 di Allianz ha dimostrato la

coincidenza con 177 nominativi ivi presenti e contiene riferimenti

espliciti a Zurich (colonna “compagnia new”) e ad Allianz (colonna

“compagnia old”);

f) file Avvisi giugno2.xls: contiene 618 records relativi a numeri di

polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e 250 nominativi

presenti nel doc. 18 Allianz;

g) file Avvisi agosto.csv: contiene 370 records relativi a numeri di

polizza, di cui 44 coincidenti con polizze Allianz e 110 nominativi

presenti nel doc. 18 Allianz;

h) file Avvisi destinatar1.csv: contiene 619 records relativi a

numeri di polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e

251nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;

i) file avvisi destinatari aprile: contiene 601 records relativi a

numeri di polizza, di cui 164 coincidenti con polizze Allianz e 243

nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;

l) file Avvisi destinatari febbraio.csv: contiene 394 records

relativi a numeri di polizza, di cui 12 coincidenti con polizze

Allianz e 158 nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;

m) file Avvisi destinatari marzo.csv: contiene 487 records relativi a

numeri di polizza, di cui 14 coincidenti con polizze Allianz e 200

nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;

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n) file Avvisi destinatari gennaio.csv: contiene 545 records relativi

a numeri di polizza, di cui 133 coincidenti con polizze Allianz e 198

nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;

o) file Avvisi destinatari giugno.csv: contiene 618 records relativi

a numeri di polizza, di cui 149 coincidenti con polizze Allianz e 250

nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;

p) file Avvisi destinatari ott.csv: contiene 609 records relativi a

numeri di polizza, di cui 78 coincidenti con polizze Allianz e 193

nominativi presenti nel doc. 18 Allianz;

q) file Avvisi destinatari1 nov.csv: contiene 496 records relativi a

numeri di polizza, di cui 66 coincidenti con polizze Allianz e 182

nominativi presenti nel doc. 18 Allianz.

Il confronto generale tra i documenti informatici innanzi menzionati

e il doc. 18 Allianz – che presenta l’elenco dei nominativi e delle

polizze già in carico ad ASSIRISK s.r.l. prima della cessazione del

mandato - ha consentito al CTU di rilevare che rispetto al confronto

complessivo tra nominativi (1.532 nel documento Allianz e 1.273

rinvenuti nei files acquisiti presso ASSIRISK s.r.l. ) vi è

coincidenza nella misura dell’83,09%, mentre il medesimo confronto

eseguito tra polizze (2.114 nel documento Allianz e 1.883 nei files

ASSIRISK s.r.l.) ha mostrato coincidenza pari all’89,12%.

Nell’ambito dell’ampia ed accurata analisi tecnica appare opportuno

segnalare che il CTU ha provveduto a verificare anche le date di

“ultima modifica” dei files esaminati e – sia pure con le cautele

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espresse dallo stesso CTU quanto all’attendibilità di tale analisi

(v. pagg. 69 e 70 rel.) – tale indagine ha consentito di rilevare che

tutti i files innanzi menzionati dalla lett. f) alla lett. q) sono

stati effettivamente aperti ed utilizzati dopo la cessazione del

mandato agenziale di ASSIRISK s.r.l., e cioè in epoca successiva al

1.2.2010.

A tali rilievi deve essere altresì associato il fatto che nel corso

delle operazioni di descrizione sono stati rinvenuti anche documenti

cartacei riferibili ad ALLIANZ s.p.a. e la cui presenza nei locali

dell’agenzia di ASSIRISK s.r.l. non poteva trovare effettiva

giustificazione dopo la cessazione del mandato agenziale.

Si tratta di un archivio di 57 fascicoli originali di Polizze danni

Allianz ed un ulteriore archivio di 327 fascicoli originali di

Polizze vita Allianz, oltre ad ulteriori documenti Allianz reperiti

dopo una ricerca a campione quali fotocopie di polizze RC Auto, di

polizze indennitarie e di un elenco di quietanze e polizze

coincidenti con le polizze di cui al doc. 18 Allianz.

6. Da quanto obbiettivamente risulta dalle acquisizioni derivate dal

procedimento di descrizione – in unione alla documentazione prodotta

dalla parte attrice, in particolare le quasi 1.300 disdette ricevute

da clienti già riferibili all’agenzia di ASSIRISK s.r.l. – ritiene il

Collegio che il quadro complessivo che emerge dall’esame di tali

documenti confermi senza ombra di dubbio e senza necessità di

articolati ragionamenti l’effettiva sussistenza dell’ipotesi di

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concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. per lo storno di

clientela posto in essere utilizzando modalità illecite quali la

violazione dei diritti dell’attrice sulle proprie informazioni

segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. in ragione dell’indebito

possesso da parte di ASSIRISK s.r.l. di dati ed informazioni

attinenti alla sua cessata qualità di agente di ALLIANZ s.p.a. e

della loro utilizzazione per il sistematico contatto della clientela

avente in corso rapporti contrattuali con l’attrice al fine di

determinarne l’interruzione.

A tal fine appare sufficiente richiamare il perdurante possesso da

parte di ASSIRISK s.r.l. di dati commerciali (in particolare dati di

polizza e nominativi dei clienti facenti capo ad ASSIRISK s.r.l.) di

pertinenza esclusiva della ex-mandante, la sistematica utilizzazione

di tali dati in epoca successiva alla cessazione di tale mandato e

per tutto il 2010, la rilevantissima entità delle disdette ricevute

da ALLIANZ s.p.a. per rapporti contrattuali facenti capo all’ex-

agente dopo la cessazione del mandato e la loro predisposizione ed

invio da parte di ASSIRISK s.r.l., la loro concentrazione in un

determinato e ristretto lasso di tempo.

Tale è il quadro che emerge dalle risultanze documentali ed

istruttorie che sostiene efficacemente le contestazioni svolte

dall’attrice.

Se l’ulteriore rilievo riferibile al possesso ed utilizzazione della

banca dati della società attrice connessa al disposto dell’art. 64

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quinquies L.A. non può essere confermata per la mancata prova della

presenza di un’attività creativa nella predisposizione di un’autonoma

ed originale modalità di scelta, disposizione o riorganizzazione dei

materiali ivi raccolti, tuttavia la medesima condotta appare

rilevante al fine di ritenere che quantomeno l’estrazione di una

parte sostanziale del contenuto del database della società attrice ed

abusivamente trattenuto da ASSIRISK s.r.l. abbia effettivamente

violato i diritti del costitutore della banca dati in relazione a

quanto stabilito dall’art. 102 bis L.A.

Non vi è dubbio, invero, che ALLIANZ s.p.a. abbia impiegato rilevanti

investimenti per la costituzione di tale banca dati e che la

riproduzione dei dati personali e commerciali relativi ai clienti

della società attrice facenti parte dell’agenzia di Asolo di ASSIRISK

s.r.l. possa ritenersi quale trasferimento permanente di parte

sostanziale – in quanto riferibile all’attività di un’intera agenzia

– del suo contenuto.

7. Le tesi difensive sostenute dalle parti convenute ASSIRISK s.r.l.,

ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI

possono essere accolte esclusivamente in relazione alla posizione di

ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, soggetto che non risulta aver

posto in essere le condotte innanzi ritenute lesive dei diritti

dell’attrice ed avendo cessato la propria attività di agente Allianz

sin dal 2008.

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In effetti non vi è prova effettiva e sufficiente che l’entità dei

recessi sollecitati dalle parti convenute abbia raggiunto prima della

data di cessazione del mandato da parte di ASSIRISK s.r.l. un livello

di effettivo allarme e di significativa dimostrazione dell’esistenza

di un comportamento illecito già a tale epoca operante e definito.

Per ciò che attiene alle altre parti convenute ASSIRISK s.r.l., PIVA

e VENTURELLI innanzi menzionate deve rilevarsi che esse non hanno

depositato la loro comparsa conclusionale, procedendo tuttavia al

deposito di comparsa di replica alla conclusionale depositata da

ALLIANZ s.p.a.

Tale condotta ha introdotto di fatto un effettivo squilibrio nelle

posizioni delle parti, privando sostanzialmente l’attrice della

possibilità di replicare alle argomentazioni conclusive di tali

convenute e dunque in potenziale violazione del diritto al

contraddittorio.

Di tale memoria di replica pertanto il Collegio non può tener conto,

se non nei limiti delle allegazioni e contestazioni già svolte negli

atti precedentemente depositati da tali parti e sui quali pertanto il

contraddittorio può dirsi effettivamente sviluppato.

Tali contestazioni non possono comunque pregiudicare il quadro di

palese indebito possesso ed utilizzazione di dati riservati della

società attrice innanzi descritto e le conseguenti violazioni

ritenute sussistenti.

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In buona sostanza dette convenute hanno eccepito – non contestando di

fatto di aver effettivamente provveduto alla predisposizione e

trasmissione delle oltre mille disdette dei clienti Allianz – che i

numerosi recessi dedotti da controparte sarebbero conseguenza della

stessa condotta di ALLIANZ s.p.a., che avrebbe diffuso comunicazioni

riguardanti l’operazione di fusione e comunicato la possibilità di

recedere dai contratti in essere senza penalità e che il duraturo

rapporto di fiducia stabilitosi nel tempo tra la famiglia Piva e la

clientela avrebbe indotto quest’ultima a “seguire” in massa le

diverse scelte dell’agenzia locale.

Tali argomentazioni non possono essere ritenute effettivamente

rilevanti al fine di escludere la responsabilità di ASSIRISK s.r.l. e

dei delegati assicurativi PIVA e VENTURELLI che in essa operavano.

Si è già detto in via generale che è innegabile che possa stabilirsi

un rapporto di fiducia personale tra agente e clientela locale, cui

può conseguire anche il fatto che in una certa misura si verifichi

una “trasmigrazione” di clienti in connessione con la cessazione di

un mandato agenziale in relazione ad un’impresa assicurativa e

l’assunzione di analogo rapporto con altra impresa.

Tuttavia tale fenomeno non può essere riconosciuto nella sua

rilevanza quantitativa al di là di un limite fisiologico, che nel

caso di specie è stato senza dubbio ampiamente oltrepassato e che si

è anche accompagnato ad una sistematica attività di contatto e di

sollecitazione – certamente illecita - svolta all’evidente (e

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raggiunto) fine di spostare la sostanziale totalità della clientela

dell’agenzia da ALLIANZ s.p.a. ad altre imprese concorrenti.

Né la diffusione della notizia della fusione appare suscettibile di

aver provocato di per se stessa una reazione della clientela di tale

allarme da indurre – come sostenuto da detti convenuti – ad una fuga

di massa dai prodotti assicurativi proposti da ALLIANZ s.p.a.

Tale prospettazione non è stata invero sostenuta da alcuna effettiva

emergenza probatoria, risultando tutte le articolazioni istruttorie

dedotte dalle convenute in questione a sostegno dell’allegazione di

tale fenomeno di massa del tutto insufficienti a tal fine per gli

argomenti sinteticamente ma chiaramente esposti nell’ordinanza di

ammissione delle istanze istruttorie delle parti dell’11.2.2013 e che

in questa sede devono ritenersi integralmente richiamati.

Va peraltro osservato che le parti convenute interessate omettendo di

depositare la loro comparsa conclusionale non hanno in alcun modo

sostenuto e motivato la reiterazione della loro richiesta di

ammissione delle medesime istanze istruttorie formulata in sede di

precisazione delle conclusioni.

Così è rimasta anche sostanzialmente indimostrata la circostanza

dedotta dalle parti convenute a pretesa giustificazione di tale

massiccio esodo secondo la quale i prodotti assicurativi proposti da

ALLIANZ s.p.a. fossero di minor convenienza ed appetibilità per la

clientela.

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In effetti se per un verso tale pretesa scarsa competitività dei

prodotti Allianz non è stata sostenuta da alcun effettivo e rilevante

elemento probatorio – quanto, ad esempio, alle affermate migliori

condizioni contrattuali offerte da altre compagnie per prodotti

assicurativi analoghi – può altresì rilevarsi come risulti del tutto

singolare che tale affermata maggiore onerosità di premi assicurativi

sia stata percepita pressochè contemporaneamente da una moltitudine

di contraenti tutti facenti capo alla medesima agenzia assicurativa,

i quali poi si sarebbero spontaneamente indotti a sottoscrivere

ulteriori contratti assicurativi presso altre compagnie – sostitutivi

di quelli già sottoscritti con ALLIANZ s.p.a. – proprio mediante la

stessa agenzia che fino a pochi mesi prima aveva offerto e promosso

quei prodotti Allianz di cui avrebbero accertato la non convenienza.

Deve dunque concludersi che non vi siano argomenti convincenti – sia

in punto di fatto che secondo logica – che possano giustificare tale

massiccia interruzione di rapporti con ALLIANZ s.p.a. al di fuori

della dolosa attivazione delle parti convenute ASSIRISK s.r.l. e dei

suoi delegati assicurativi Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI per

ottenere, evidentemente anche con promessa di sconti sui premi, il

passaggio di tale clientela su compagnie assicurative diverse.

8. Per ciò che attiene invece alla posizione delle altre società

convenute ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza

Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. – che secondo

la prospettazione attorea avrebbero consapevolmente beneficiato di

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tale passaggio di clientela, in quanto “dirottata” sui prodotti

assicurativi da esse rispettivamente offerti – ritiene il Collegio

che non vi siano elementi sufficienti per dichiararne la

corresponsabilità con le altre parti convenute ASSIRISK s.r.l.,

Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI.

Al di là del fatto che anche nel procedimento per descrizione non

sono stati rinvenuti elementi documentali o di altra natura che

confortino tale consapevole concorso – il pc appartenente a tali

compagnia esaminato presso l’agenzia di Asolo dal CTU non conteneva

alcun dato rilevante – e che in effetti ASSIRISK s.r.l. era agente

anche di altre compagnie assicurative, non può non rilevarsi che

anche l’eventuale accertamento che un numero consistente di polizze

offerte da tali soggetti sia stato effettivamente sottoscritto da ex-

clienti di ALLIANZ s.p.a. presso l’agenzia ASSIRISK s.r.l. non

costituirebbe elemento di per sé sufficiente a dare conto anche della

sussistenza di un atteggiamento da parte di tali convenute di

consapevole concorso nelle condotte illecite di sfruttamento di

informazioni riservate e nella concorrenza sleale innanzi accertate.

Anche il file Elenco Diana 1.xls acquisito dal server di ASSIRISK

s.r.l. – nel quale era rilevabile un raffronto tra polizze di Allianz

(old) e di Zurich (new) – non pare di per sé rilevante, sia per il

relativamente ristretto numero di coincidenze di nominativi rispetto

a clienti Allianz (177 unità) sia per la mancanza di analoghe

coincidenze per ciò che attiene alle polizze riportate nella colonna

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riferita ad Allianz rispetto a quelle presenti nel doc. 18 depositato

dall’attrice (contenente i numeri di polizza stipulate da clienti

tramite ASSIRISK s.r.l.), ma soprattutto per il fatto che il CTU ha

attestato che l’ultimo salvataggio di detto file risaliva alla data

del 20.5.2009 e cioè in epoca antecedente alla cessazione del mandato

tra ALLIANZ s.p.a. ed ASSIRISK s.r.l.

In effetti la circostanza che i soggetti cui gli illeciti sono stati

imputati non fossero meri dipendenti o incaricati delle compagnie

assicuratrici ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY –

Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a.

bensì autonomi soggetti giuridici che operavano nel perseguimento di

un loro specifico interesse – ancorchè legati da un rapporto di

mandato (anche) con le compagnie Zurich – avrebbe richiesto la

sussistenza di specifici elementi di prova atti a dimostrare

quantomeno la consapevolezza di tali mandanti dell’illiceità dei

comportamenti della mandataria al fine di individuare l’esistenza di

un atteggiamento attivo di concertazione o addirittura di istigazione

al porre in essere le condotte illecite.

Né peraltro la mera esistenza del rapporto di mandato sembra

sufficiente a rinvenire nell’art. 2049 c.c. la fonte di

corresponsabilità delle stesse convenute nell’attività illecita della

mandataria, tenuto conto del fatto che ASSIRISK s.r.l. è agente

plurimandatario e in tale veste egli agiva anche in relazione al

perseguimento di interessi propri non necessariamente coincidenti con

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quelli di ciascuna delle sue mandanti i cui prodotti doveva

confrontare e presentare al cliente secondo le specifiche esigenze di

questi.

D’altra parte la stessa natura ed estensione dell’attività illecita

innanzi rilevata sembra più propriamente essere connessa alla volontà

dell’agenzia di mantenere a sé legata la sua clientela di riferimento

locale, non tanto per far conseguire all’una o all’altra delle sue

mandanti specifici vantaggi, quanto piuttosto per mantenere intatta

la sua capacità di gestione di una specifica parte del territorio di

sua pertinenza anche nel caso in cui vengano a mutare nel tempo i

suoi rapporti di mandato.

In tale prospettiva deve essere anche adeguatamente valutato il

rapporto di occasionalità necessaria che costituisce uno dei

presupposti della fattispecie di cui all’art. 2049 c.c., posto che la

stessa esistenza di più soggetti mandanti obbiettivamente

contribuisce a rendere non univoco tale riferimento alle società

assicuratrici convenute in questa sede mentre la stessa attrice ha

ritenuto di non convenire nel giudizio di merito anche le altre

società assicuratrici nei confronti delle quali era stato instaurato

il procedimento di descrizione eseguito ante causam (società

appartenenti al gruppo Axa).

9. Devono dunque essere pronunciate nei confronti delle parti

convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI

l’inibitoria alla prosecuzione dell’utilizzazione delle informazioni

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riservate relativi ai soggetti aventi polizze in essere con ALLIANZ

s.p.a. alla data dell’1.2.2010 ed a ulteriori contatti con detti

clienti al fine di promuovere la risoluzione dei rapporti

contrattuali ancora in essere con la società attrice con imposizione

di penale per eventuale violazione di detta inibitoria.

La causa dovrà proseguire nei confronti di tali parti convenute per

le attività necessarie al fine di quantificazione del risarcimento

del danno conseguente agli illeciti accertati, come indicato in

separata ordinanza.

Devono invece essere respinte le domande svolte dalla parte attrice

nei confronti di ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, di ZURICH

INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per

l’Italia e di ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a., così come devono essere

ritenute infondate le domande svolte in via riconvenzionale dalle

parti convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI in

quanto incompatibili con l’accertata illiceità delle condotte delle

stesse nonché quelle proposte dalle altre parti convenute e fondate

sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.

Invero a tale proposito non può non rilevarsi che la condotta

dell’attrice non poteva ritenersi colpevolmente rivolta

all’arbitraria persecuzione dei soggetti rispetto ai quali –

all’esito della causa – il Collegio ha ritenuto non sufficientemente

fondato il prospettato concorso con le condotte illecite delle

convenute ASSIRISK s.r.l., Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI, tenuto

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conto della complessità dell’illecito e della difficoltà obbiettiva

della sua preventiva individuazione quanto alle specifiche posizioni

di tutti i soggetti comunque coinvolti.

Tali considerazioni, oltre a fondare il rigetto della riconvenzionale

di responsabilità ex art. 96 c.p.c., risultano idonee altresì a dare

giustificazione anche della decisione del Collegio di procedere alla

compensazione integrale delle spese del giudizio e della preventiva

fase di descrizione tra ALLIANZ s.p.a. e le convenute ASSIRISK PIVA

s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY –

Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a.

Le spese del giudizio rispetto alle parti soccombenti saranno invece

regolate all’esito della sentenza che provvederà sulle altre domande

ancora pendenti tra dette parti e l’attrice.

P.Q.M.

il Tribunale:

1) in parziale accoglimento delle domande avanzate dall’attrice

ALLIANZ s.p.a. nei confronti delle parti convenute ASSIRISK s.r.l.,

Giorgio PIVA e Marco VENTURELLI con atto di citazione del 19.3.2012,

accertato che le parti convenute hanno posto in essere violazioni ed

indebito sfruttamento di informazioni segrete ex artt. 98 e 99 c.p.i.

nonché attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. in danno

della società attrice, inibisce a dette parti convenute l’ulteriore

utilizzazione in qualsiasi forma di tutte le informazioni riservate

relative ai soggetti aventi polizze assicurative in essere con

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ALLIANZ s.p.a. alla data dell’1.2.2010 ed a ulteriori contatti con

detti clienti al fine di promuovere la risoluzione dei rapporti

contrattuali ancora in essere con la società attrice;

2) fissa a carico delle parti convenute in caso di violazione

dell’inibitoria di cui al capo 1) del presente dispositivo la somma

di € 500,00 per ogni cliente oggetto di indebito storno eseguito con

le modalità illecite accertate;

3) respinge le domande svolte da ALLIANZ s.p.a. nei confronti delle

convenute ASSIRISK PIVA s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE

PUBLIC LIMITED COMPANY – Rappresentanza Generale per l’Italia e

ZURICH INVESTMENTS LIFE s.p.a. nonché le domande svolte in via

riconvenzionale da tutte le parti convenute;

4) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio e del

procedimento di descrizione tra parte attrice e le convenute ASSIRISK

PIVA s.r.l. in liquidazione, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

– Rappresentanza Generale per l’Italia e ZURICH INVESTMENTS LIFE

s.p.a. e dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del

presente giudizio rispetto alle altre convenute.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014.

Il Giudice estensore Il Presidente

Claudio Marangoni Marina Tavassi

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