Sentenza n. 5439/2015 pubbl. il 29/04/2015 RG n. 19523/2011 … · pagina 2 di 16 E contro WARNER...

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pagina 1 di 16 N.R.G.19523/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fernando Ciampi Presidente dott. Claudio Marangoni Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice Estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19523/2011 promossa da: CASA MUSICALE EDIZIONI CARRATA, con il patrocinio degli avv.ti SVEVA ANTONINI, ANTONIO DESIDERIO del foro di Bologna e STEFANO CASALI del Foro Milano ATTRICE contro SUGAR S.P.A., con il patrocinio degli avv.ti ALBERTO POJAGHI e GIANLUCA POJAGHI del foro di Milano CONVENUTA e contro ALMUD EDIZIONI MUSICALI S.R.L., con il patrocinio degli avv.ti EUGENIO D’ANDREA, STEFANO MARZANO, FERDINANDO TOZZI, DEREK DI PERRI e FILIPPO GANDOLFO del Foro di Milano CONVENUTA Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Sentenza n. 5439/2015 pubbl. il 29/04/2015 RG n. 19523/2011 Repert. n. 4510/2015 del 29/04/2015 http://bit.ly/2aHd7kR

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N.R.G.19523/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA

IN MATERIA DI IMPRESA

SEZIONE A

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fernando Ciampi Presidente

dott. Claudio Marangoni Giudice a latere

dott.ssa Alima Zana Giudice Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19523/2011 promossa da:

CASA MUSICALE EDIZIONI CARRATA, con il patrocinio degli avv.ti SVEVA ANTONINI,

ANTONIO DESIDERIO del foro di Bologna e STEFANO CASALI del Foro Milano

ATTRICE

contro

SUGAR S.P.A., con il patrocinio degli avv.ti ALBERTO POJAGHI e GIANLUCA POJAGHI del foro

di Milano

CONVENUTA

e contro

ALMUD EDIZIONI MUSICALI S.R.L., con il patrocinio degli avv.ti EUGENIO D’ANDREA,

STEFANO MARZANO, FERDINANDO TOZZI, DEREK DI PERRI e FILIPPO GANDOLFO del

Foro di Milano

CONVENUTA

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E contro

WARNER MUSIC ITALIA S.R.L., con gli Avv.ti Giorgio Mondini e Anna Carabelli del Foro di

Milano

CONVENUTA

e con la chiamata di

DAVID FOSTER, ERIN TAYLOR FOSTER, FOZBEATS MUSIC, FAVORITE DAUGHTER

MUSIC LLC, PEERMUSIC ITALY S.R.L., con il patrocinio degli avv.ti GIORGIO MONDINI,

GIACOMO NONELLI e ANNA CARBELLI di Milano

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni

del 9.12.2014 da intendersi qui integralmente richiamate

OGGETTO

Azione di plagio avente ad oggetto il testo letterario di una canzone musicale, inibitoria, risarcimento

del danno, pubblicazione e ritiro dal commercio; domande di manleva e regresso dei terzi chiamati e

del convenuto Warner

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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.le vicende processuali

La controversia ha ad oggetto la ritenuta violazione dei diritti d’autore di titolarità dell’attrice Casa

Musicale Edizioni Carrara a seguito della pubblicazione nel corso dell’autunno del 2009 della

composizione musicale “Silent Night” contenuta nel CD e nel DVD “My Christmas – Andrea Bocelli”

di cui sono rispettivamente produttore fonografico Sugar s.r.l., editore Almund Edizioni Musicali s.r.l.

ed distributore per l’Italia Warner Music Italia s.r.l..

Parte attrice ha lamentato in particolare il plagio –in Italia e all’estero- da parte delle società convenute

dell’opera “Astro del Ciel Preghiera di Natale”, tratta da una elaborazione musicale del Maestro Luigi

Picchi dell’opera di pubblico dominio “Stille Nacht” di Franz Xaver Gruber e con testo (ancora

tutelato) dell’Autore Mons. Angelo Meli, i cui diritti di sfruttamento economico le apparterrebbero. Ha

lamentato altresì la violazione dei diritti morali di paternità e di integrità dell’opera, pregiudizi tutti dei

quali ha chiesto il ristoro a carico solidale dei convenuti, oltre che l’inibitoria assistita da penale e la

pubblicazione.

Si sono costituite tutte le convenute, sollevando numerose eccezioni preliminare, quali tra l’altro la

carenza di legittimazione attiva dell’attrice e la mancata integrazione del contraddittorio dal lato attivo

nei confronti dei titolari del diritto morale sul brano. Nel merito hanno negato la titolarità in capo al

Meli della qualità d’autore, contestando la trasmissione dei relativi diritti a favore dell’attrice, la

sussistenza di qualsivoglia profilo soggettivo nell’eventuale illecito accertato e contestando infine il

quantum.

Con ordinanza resa in data del 9.01.2012 il Tribunale ha disposto l’integrazione del contradditorio nei

confronti di David e Erin Taylor Foster quali coautori dell’opera litigiosa (“Silent Night – Andrea

Bocelli”), Fozbeats Music e Favorite Daughter Music LLC (quali Editori originali di David e Erin

Taylor Foster) e Peermusic Italy s.r.l. (quale sub-editore).

Integrato il contraddittorio a cura di Edizioni Carrara con estensione della richiesta di condanna nei

loro confronti, si sono costituiti tutti i terzi chiamati, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via

subordinata, svolgendo domanda riconvenzionale di regresso nei confronti della convenuta Sugar.

Nel corso dell’istruttoria è stata ordinata a Sugar l’esibizione della documentazione contabile

relativamente ai proventi ottenuti per la pubblicazione fonografica di “My Christmas” in relazione ai

soli diritti editoriali sia in Italia sia all’Estero.

All’esito, la causa è stata rimessa alla fase decisoria sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in

data 9.12.2014, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

2.Le questioni preliminari

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2.1 La procura alle liti

La censura di nullità della procura rilasciata ai difensori dell’attrice per mancato riferimento in essa

contenuto al giudizio di cui tratta e per essere stata apposta su foglio separato è superata alla luce degli

arresti di legittimità sul punto, i quali sottolineano la non necessità di tale requisiti formali. Essi infatti

non sono indispensabili per consentire di riferire la procura al relativo giudizio e la sua provenienza

dalla parte legittimata al relativo rilascio (Cass.5033/2008). La procura è apposta di seguito al corpo

dell’atto introduttivo, nell’ultima pagina e senza soluzione di continuità con lo stesso; infine essa è

valida ancorchè rilasciata prima della redazione dell’atto difensivo (Cass.5150/98).

2.2. Il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria

La difesa Warner ha eccepito l’improcedibilità dell’azione per mancato ricorso al procedimento di

mediazione introdotto con decreto d.lgs. 28/2010.

La doglianza va disattesa, considerato che per ormai pacifico indirizzo i diritti di proprietà intellettuale

non possono essere assimilati alla categoria dei diritti reali, per i quali soltanto è prevista tale

condizione di procedibilità.

La riconducibilità ai diritti reali è stata negata in virtù di due considerazioni, anche sulla scorta della più

autorevole dottrina: da un lato è stata attribuita alla nozione "proprietà" intellettuale una portata non già

riferibile alla tradizione romanistica, bensì un significato sui generis, tenuto conto che il concetto di

proprietà mutuata dai paesi anglosassoni (e dunque nei TRIPS) non richiama la categoria romanistica

del "dominium", bensì quella di “property”. Quest’ultima è nozione più elastica, estesa financo a

ricomprendere i diritti derivanti da diritti di credito. D'altro lato, si è sottolineato che i diritti di

proprietà intellettuale -pur caratterizzati dall’assolutezza erga omnes- non sono dotati della materialità

dell’oggetto, ossia della res per la quale sia predicabile, ad esempio, una situazione possessoria.

2.3. Il difetto di legittimazione attiva per la tutela dei diritti morali

E’ parzialmente fondata la censura formulata dai convenuti, di carenza di legittimazione attiva in capo

all’attrice con riguardo alla violazione dei c.d. diritti morali del Poeta.

Tale presupposto processuale si apprezza alla luce della prospettazione della domanda, a prescindere

dalla fondatezza nel merito, e si concreta nella coincidenza tra soggetto che agisce in giudizio e colui

che nella domanda è affermato titolare del diritto sostanziale ritenuto violato.

E, come più volte ribadito anche con pronunce recenti rese da questo Tribunale, il diritto morale

d'autore non può essere attribuito ad enti o soggetti diversi dalle persone fisiche, trattandosi di sfera

relativa alla tutela della personalità dell'autore strettamente connesso al processo materiale creativo

propedeutico alla realizzazione dell'opera. La necessaria capacità creativa costituisce invero una qualità

riconducibile alla sola persona fisica (ed in effetti il diritto morale sotto il profilo genetico nasce all'atto

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della creazione dell'opera e sotto il profilo funzionale attiene al legame di paternità intellettuale a cui si

rapportano i vari momenti del diritto). Del resto, le numerose regole del diritto d'autore presenti nel

sistema europeo -nel tipicizzare il contenuto della privativa sulle opere dell'ingegno- dichiarano in

modo espresso di assegnarli ab origine al creatore intellettuale (cfr. sul punto l'art. 2580 c.c. e il

considerando n. 28 della direttiva 9/1996 in materia di dati personali ma con una formulazione che pare

sottintendere un principio generale nel dichiarare l'appartenenza alla persona che ha creato l'opera).

Tale regola non è infine derogata neppure dagli artt. 11, 12 bis e ter l. aut., né dall'art. 2 del direttiva

24/2009, i quali attribuiscono l'acquisto in via automatica ma comunque derivativa dei soli diritti

patrimoniali d'autore all'ente finanziatore ovvero al datore di lavoro (anche se persona giuridica).

Quelli morali sono diritti inalienabili, indisponibili ed autonomi rispetto a quelli aventi derivazione

economica (art. 22, co. 1, LDA): la legittimazione ad agire a loro tutela spetta esclusivamente all’autore

ovvero agli eredi ex art. 23, co. 1, LDA.

Va esclusa quindi la legittimazione attiva di Edizioni Carrara ad agire a tutela dei diritti morali del

Poeta, di paternità e di integrità dell’Opera, qui articolati nella mancata menzione del nome

dell’Autore, nella parziale trasformazione del testo (ed in particolare della parola “nunziar” in

“annunziar”); nella traduzione del titolo dell’Opera ed infine nell’abbinamento ad altra rielaborazione

musicale.

Analogamente, parte attrice non è legittimata ad agire, in qualità di Editore, per la tutela dei c.d. diritti

discografici, i quali spettano, secondo l’espresso dettato di cui all’art. 73 l.aut. al solo produttore

fonografico. In questa sede Edizioni Carrara, secondo la prospettazione della domanda, si è dichiarata

solo editore e non già produttore, ossia soggetto che avrebbe provveduto alla fabbricazione del

supporto materiale (nastro, disco, banda sonora, ecc) sul quale sono stati riprodotti i suoni e le voci

della canzone “Astro del Ciel” mediante la loro diretta registrazione (Art. 78 l.d .aut.).

Anche tale domanda va dunque disattesa.

2.4. L’integrazione del contraddittorio

La carenza di legittimazione attiva dell’attrice per la tutela dei diritti morali autoriali non impone infine

di estendere il contraddittorio nei confronti dei soggetti che, secondo la prospettazione dei convenuti,

sono invece dotati di tale legittimazione (Meli, Picchi o i loro eredi), non essendo la pronuncia qui

adottata a loro opponibile e non pregiudicando in alcun modo le loro posizioni.

Non si verte qui infatti nell’ipotesi di litisconsorzio necessario, rinvenibile oltre che nei casi previsti

dalla legge, nelle ipotesi in cui la situazione plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in

maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe.

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Qui infatti la controversia rimane circoscritta al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra

attore e convenuti e terzi chiamati ed al rigetto della stessa per mancanza di una delle condizioni

dell’azione. E ciò “senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed

autonoma azionabilità del proprio diritto, e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i

riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è

abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 cod. proc. civ. (Confr.

Sent. 06156 DEL 27/06/1994; e così pure SENT. 08485 DEL 13/07/1992).

3.Il diritto d’autore in capo ad Angelo Meli

3.1.E’ provata la paternità della parte letteraria nella versione italiana della composizione “Astro del

Ciel Preghiera di Natale” in capo ad Angelo Meli.

Com’è noto l’art. 8 LDA individua, secondo lo schema della c.d. presunzione iuris tantum, quale

Autore colui che sia indicato tale secondo le c.d. forme d’uso quali sono ritenute, in via esemplificativa,

l’indicazione del nome dell’autore in copertina, nella prefazione (App. Milano 8.11.2002; App. Milano,

11.1.2000), sugli spartiti nelle opere musicali (Trib. Milano 14.11.1996), nel bollettino SIAE (Trib.

Milano 16.6.2010) e sulle testate giornalistiche ove l’opera è stata pubblicata (Trib. Milano 17.9.2010).

Tale presunzione è iuris tantum ed è superabile da prova contraria (App. Milano 11.1.2000).

La prova della paternità qui si desume:

a) dal modulo di deposito a cura delle Edizioni Carrara in data 31.12.1937 dell’opera litigiosa presso

l’Ufficio della Proprietà Intellettuale secondo la legge all’epoca vigente (ed in particolare l’art. 58 del

R.D. legge 7.11.1925 n. 1950); in tale documento espressamente viene indicato quale autore dello

”adattamento ritmico” il “poeta” Angelo Meli mentre quale Autore delle elaborazioni corali e

strumentali è indicato il maestro Luigi Picchi (doc. 1, parte attrice);

b) dalla comunicazione dell’attrice al Direttore Generale della S.I.A.E in data 21.12.1937, ove viene

specificamente indicato quale poeta dell’Opera per le ”due voci bianche, voci femminili, coro voci

virili, p. voci miste, p. Organo e per armonio Angelo Meli” (cfr. doc. 1 parte attrice);

c) dalla risposta alla comunicazione di cui al punto sub. B) a cura del Vice Direttore di SIAE, ove viene

nuovamente confermata la qualità di coautori in capo al Mieli ed al Picchi;

d) dal tenore del “Bollettino di dichiarazione e mandato alla “SIAE” del 25.2.1938, ove si dichiara che

all’attrice viene ceduta la proprietà del testo “Preghiera di Natale” (Astro del ciel) con “parole di

Angelo Meli” composto da melodia tedesca di pubblico dominio del M. Picchi” (doc. 2 di parte

attrice). Ed ancora si specifica:“il sottoscritto Editore, con firma del presente foglio, dichiara anche

che i versi della composizione qui dichiarata sono stati composti appositamente dal sig. Angelo Meli e

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da questi ceduti all’Editore firmatario, il quale si rende responsabile a tutti gli effetti legali” (cfr. pag.

2 del doc. 2 di parte attrice);

e) dalle dichiarazioni del Meli, rese in periodo non sospetto, ossia nel dicembre del 1962, ove lo stesso

in una lettera vergata a mano e poi riprodotta in un articolo di Stampa, rammenta la genesi della propria

rielaborazione letteraria, precisando che rispetto al testo tedesco si tratta non di un “rimaneggiamento

di esso, ma di una cosa nuova o, meglio, un piccolo centone o serto ritmato (adattamento ritmico,

dicevano giustamente le vostre edizioni”(cfr. doc. 37 e 39 di parte attrice). E’ dunque superata

l’eccezione svolta dalle convenute sul significato del termine “adattamento ritmico”, tale da ricondurre

in capo a Meli esclusivamente la rielaborazione musicale, interpretazione peraltro distonica rispetto alla

qualifica di “poeta” ivi attribuita al Meli ed all’indicazione di altro soggetto- il Maestro Picchi- quale

autore della parte musicale.

Va infine disattesa la doglianza circa l’assenza nel bollettino della SIAE, nella parte relativa all’autore

del testo letterario, dell’indicazione dell’Autore, con la sola indicazione di “soggetto non

amministrato” (desunta dall’estratto SIAE) che indicherebbe la caduta in pubblico dominio dell’Opera.

Giova ricordare che tale espressione non significa né che l’autore è “ignoto” né che l’opera sia di

“pubblico dominio”, bensì, più semplicemente, che l’avente diritto ha deciso di non essere

rappresentato da SIAE: l’adesione da parte di un autore o di un editore presso la SIAE non è

obbligatoria, ma libera e volontaria.

3.2.La protezione anche delle traduzioni

Il testo letterario di cui si discute consiste in una rielaborazione creativa dal testo in lingua tedesca,

dunque tutelato dall’art. 4 l. aut. che riconduce a tale alveo anche “le traduzioni in altra lingua, le

trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che

costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi

le variazioni costituenti opera originale”.

Angelo Meli ha proceduto infatti ad adattare le parole alla musica ed al suo ritmo, con una autonoma e

nuova rielaborazione “indipendentemente dal testo originale tedesco, al ritmo della melodia (cfr. doc.

38, citato).

L’Autore non ha dunque posto in essere una mera attività di traduzione del testo letterario dal tedesco,

che difficilmente in lingua italiana può combaciare metricamente con la ritmica della musica di Gruber,

bensì ha creato un nuovo ed originale componimento letterario, autonomamente tutelato.

4.Il passaggio dei diritti patrimoniali da Meli alla Casa Editrice Carrara.

Parte attrice ha provato l’acquisto dei diritti di utilizzazione economica delle parole della canzone

litigiosa a favore dell’ attrice.

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Occorre ricordare che nel 1937 la legge vigente richiedeva per l’acquisto di tali diritti la forma scritta

ad substantiam (art. 37 e 51 l. aut. 1925) mentre oggi è richiesta la forma ad probationem: in entrambi i

casi, tuttavia, come correttamente sottolineato dalla difesa dell’attrice, tale regola trova applicazione

nelle sole ipotesi in cui vi sia un conflitto tra titoli in capo alle parti litigiose e non già a quelle, come

nel caso di specie, ove l’acquisto venga invocato da un soggetto che si assuma leso da un terzo; in tal

caso il contratto “ha caratteri di mero fatto e può essere provato senza alcuna limitazione” (Cass. n.

10957/2010).

Ciò premesso, qui è provato il rapporto di committenza tra Edizioni Carrara ed il Poeta ai fini della

traduzione in lingua italiana del brano tedesco adattato alla musica.

Sul punto va osservato che:

-è infondata la censura di natura processuale svolta dalla difesa delle controparti, secondo le quali tale

prospettazione –introdotta dall’attrice con la memoria ex art. 183 comma 6, n.1 c.p.c.- concreterebbe

un’inammissibile mutatio libelli rispetto alla cristallizzazione della pretesa in sede di atto di citazione,

nel quale il rapporto tra Edizioni Carrara ed il Poeta era stato qualificato come contratto di edizione.

Nel caso in esame si verte nell’ipotesi di diritti c.d. autodeterminati ove la causa petendi si incentra non

già sul fatto costitutivo del diritto dell’attore (contratto di edizione o di commissione con l’autore) ma

sul fatto lesivo: l’identificazione dell’azione si incentra dunque sul petitum (plagio e risarcimento del

danno), compiutamente indicato sin dall’atto di citazione ed in relazione al quale il principio del

contraddittorio è stato rispettato.

Escluso quindi che si tratti di una c.d. mutatio libelli, qui il rapporto di commissione con la Casa

Editrice risulta da una dichiarazione contra sé resa dallo stesso Autore in una lettera vergata di pugno,

(doc. 39 di parte attrice).

Sul punto, la contestazione di non autenticità di tale documento va disattesa considerato che:

- l’azione di disconoscimento di una scrittura proveniente dal terzo può essere effettuata solo nella

forma di cui all’art. 221 c.p.c., risolvendosi in una eccezione di falso (Cass. 6362/2003); ma tale facoltà

processuale qui non è stata esercitata;

-la pretesa non corrispondenza tra la copia fotostatica e l’originale si deve concretare in una

contestazione circostanziata, mediante cioè la deduzione di fatti che ne attestino la non corrispondenza

tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. 8998/2001), onere qui non assolto.

Superati tali rilievi, nel documento in questione, poi riprodotto in un articolo di giornale dell’Epoca

(doc. 38), il Poeta fa espressamente riferimento all’“incarico” conferitogli dalla Fondazione Carrara per

la rielaborazione in lingua italiana del testo poetico “Astro del Ciel”.

A tale elemento si aggiungono ulteriori riscontri che confortano la tesi:

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1Sentenza n. 5439/2015 pubbl. il 29/04/2015RG n. 19523/2011

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- dagli atti emerge un consolidato rapporto di committenza tra Angelo Meli e Edizioni Carrara per la

rielaborazione delle parole di composizioni religiose, seppure non venga espressamente richiamato il

testo litigioso (cfr. doc. 40 di parte attrice);

- nel contratto di Edizione con parte attrice e l’Autore della Musica, il maestro Picchi, al quale –si badi-

spettava in via esclusiva la facoltà di esercitare i diritti di utilizzazione economica dell’Opera nel suo

complesso, ossia anche delle parole applicate alla musica, facoltà non attribuita invece al Meli (cfr. sul

punto la disciplina speciale riservata all’opera composta di una parte musicale ed una parte in parole,

sia sotto il regime del R.D. 1950/1926, art. 19, sia a seguito dell’entrata in vigore della L. 633/1941,

artt. 33-37), parte attrice non si è premurata di ottenere la licenza anche delle parole: ciò conferma la

deduzione che di esse la Casa Editrice ne aveva già la disponibilità.

Dunque in virtù del rapporto di committenza parte attrice ha acquistato in via derivativa i diritti

patrimoniali sul testo letterario della composizione.

In ogni caso, il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico della composizione letteraria a

favore di Edizioni Carrara si ricava da indizi gravi, precisi e concordanti quali:

1) la lunga continuità temporale nella quale Edizioni Carrara ha speso sul mercato la qualità di Editore

senza opposizione alcuna del Poeta;

2) l’assolvimento di parte attrice degli oneri gravanti sull’Editore quali:

-il deposito presso SIAE e presso l’ufficio della Proprietà Intellettuale della Composizione, con

l’indicazione del nome di Angelo Meli, riportato anche nel bollettino SIAE oltre che negli altri

documenti qui prodotti (cfr. docc. nn. 1 e 2 di parte attrice),

-la ripartizione dei proventi a favore del Meli, compiuta in aderenza al dettato di cui all’art. 19 R.D. n.

1950 del 1925: 50% in favore dell’Autore della Musica (Luigi Picchi) e 50% in favore dell’Editore-

Proprietario (docc. 36, 37 di parte ricorrente);

3) il riconoscimento nel corso degli anni da parte di soggetti terzi a favore dell’attore della qualità di

Editore anche delle parole dell’Opera litigiosa (cfr. doc. 4, pag. 2, di parte attrice, datata 23.3.1993 di

richiesta di autorizzazione alla pubblicazione ad Edizioni Carrara da parte del mons. Luigi Sessa; cfr.

doc.5, recante data 7.4.1986, costituito da analoga richiesta di autorizzazione da parte dell’Ufficio

Musica Sacra Curia Vescovile di Lucca).

4.2.L’inapplicabilità dell’art.122 l. aut. al contratto di licenza

E’ infine infondata l’eccezione delle convenute, secondo le quali il rapporto di edizione tra l’autore e

Edizioni Carrara sarebbe comunque cessato per decorrenza del termine massimo di venti anni stabilito

dall’art. 122 l.aut..

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Tale disposizione non trova applicazione nel caso di specie al quale, si è visto, è sotteso un contratto di

commissione che ha comportato il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica a favore della

Casa Committente. In ogni caso, per completezza, la disposizione in parola non è applicabile neppure

al contratto di edizione ritenuto, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, quale fattispecie

atipica “rientrante nella categoria dei contratti di cessione dei diritti di utilizzazione economica, con

una causa diversa da quella del contratto di edizione, in quanto opera un trasferimento della stessa

titolarità dei diritti di utilizzazione economica e non al concessione in uso degli stessi, ed a differenza

di quest’ultimo non è un contratto di durata” (cfr. già Tribunale di Milano, 12.3.1992, n. 3927,

Confermata in Appello, 7.11.1995 n. 3322).

Le pronunce sul punto sottolineano che tale disposizione afferisce esclusivamente alle pubblicazioni a

“mezzo stampa”, nella quale la prestazione dell’autore si esaurisce nella mera consegna dell’opera e

quella dell’editore in quella della riproduzione meramente meccanica. Nell’ipotesi di pubblicazioni

fonografiche di composizioni meccaniche si richiedano ulteriori prestazioni (ad esempio l’esecuzione

dell’opera) la disciplina di cui all’art. 122 l. aut, di natura speciale non si applica (Corte d’Appello

Roma, 20.6.1995).

Pertanto, i relativi diritti non sono ancora caduti in pubblico dominio, non essendo ancora trascorsi 70

anni dalla morte dell’Autore, intervenuta nel 1970.

5.Il plagio

5.1 L’elemento oggettivo

Non è contestata la pubblicazione nell’autunno del 2009 a cura di Sugar- in qualità di Editore e

Produttore Fonografico- Almud Edizioni Musicali s.r.l. –in qualità di solo Editore- Warner Music Italia

s.r.l.- in qualità di distributore per l’Italia- del C.D. “Andrea Bocelli- “My Christmas” contenente 16

brani di cui uno “Silent Night”, composto da una elaborazione musicale degli artisti David ed Erin

Taylor Foster della nota musica del brano tedesco, mentre quanto alla parte letteraria due delle tre

strofe riproducono il testo “Astro del Ciel” del maestro Angelo Meli.

E altresì pacifico che la produzione e la distribuzione della Composizione è avvenuta senza

autorizzazione di Edizioni Carrara.

Si verte qui in un caso di c.d. plagio in senso proprio giacché il brano litigioso riprende sostanzialmente

ed integralmente la rielaborazione letteraria del poeta Meli. Le minime differenze (“nunziar” anziché

“annunziar”) e la ripresa di due anziché tre strofe è inidonea a rendere la seconda produzione autonoma

diversa rispetto alla prima (App. Milano 1.6.2004). Si tratta infatti di lievi differenziazioni di natura

linguistica che non consentono di predicarne l’autonoma rielaborazione degna di autonoma tutela,

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dunque ininfluenti al fine di attribuirne carattere di creatività all’opera accusata di contraffazione (App.

Milano 1511/2013).

Oltre alle convenute, ognuna nella sua qualità, anche le altre terze chiamate hanno concorso con distinti

ruoli alla realizzazione della condotta rispettivamente quali coeditori o subeditori: Forzbeats Music e

Favourite daughter Music LLC in qualità di società coeditrici dell’elaborazione di David Foster, società

entrambe amministrate dalla chiamata Peeermusic III Ltd, il maggiore editore musicale indipendente;

infine Peermusic Italy s.r.l., quale rappresentante dell’omonima società Americana in qualità sub

editore per il solo territorio dell’Italia della quota di spettanza di Fozbeats e Favourite Daughter Music.

E altresì pacifico che la produzione e la distribuzione della Composizione è avvenuta senza

autorizzazione di Edizioni Carrara, titolare dei diritti di utilizzazione economica.

5.2. L’elemento soggettivo

Sugar e gli altri soggetti chiamati a rispondere dell’illecito sono soggetti qualificati dediti, vuoi per

attività professionale (i Foster) vuoi per oggetto dell’attività d’impresa (le società convenute e

chiamate), alla produzione di opere discografiche ed alla loro distribuzione su scala anche

internazionale.

Nell’esercizio di tali attività, la diligenza loro richiesta, ossia quella qualificata ex art. 1176, comma 2

c.c., qui non è stata provata. Seppure non si possa predicare una partecipazione soggettiva di natura

dolosa, avendo dimostrato Sugar di avere compiuto alcune richieste di informazioni presso SIAE, va

ritenuto qui l’elemento soggettivo colposo della produttrice.

L’insufficiente cura nella ricerca di eventuali privative sul testo litigioso è provata dalla circostanza

che altre Case Editrici hanno chiesto nel corso degli anni le necessarie autorizzazioni per utilizzare il

brano litigioso, ove autore del testo letterario era indicato A. Meli (cfr. doc.6 di parte attrice). Inoltre,

opportunamente sollecitata da altra Casa Editrice, S.I.A.E. rispondeva che la versione italiana del testo

“Astro Del Ciel” di Angelo Meli, deceduto nel 1970, era ancora tutelata (cfr. doc.21 di parte attrice).

Nè la buona fede del produttore si può dedurre, per le considerazioni già espresse, dall’utilizzo della

locuzione “avente diritto non amministrato” nei registri SIAE ovvero dalla mancata indicazione del

codice IPI nei relativi estratti.

Analoghe considerazioni, seppure con grado soggettivo di partecipazione inferiore valgono per il

distributore italiano Warner (si veda sulla responsabilità del distributore tra gli altri già Trib. Milano,

20.6.1988) e per gli editori sia italiani (Almund) sia esteri (qui le società terze chiamate a rispondere in

qualità di editori e sub-editori, avendo amministrato i relativi diritti negli Stati Uniti ove, non

sussistendo alcun vincolo monopolistico di gestione collettiva, non è stato attribuito l’incarico di

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gestione all’Agenzia Harry Fox, unico soggetto convenzionato con SIAE (cfr. docc. 5, 27, 49 di parte

attrice).

Infine anche gli artisti David Foster e Tylor Foster avrebbero dovuto accertarsi dell’utilizzo legittimo

del testo letterario associato alla loro rielaborazione. Sul punto agli atti tuttavia nulla è stato provato.

Il minor grado di colpa incide come di seguito nel riparto interno dell’illecito.

6.Il quantum risarcibile

Passando alla quantificazione del pregiudizio lamentato da Edizioni Carrara, la valutazione va operata

ricorrendo al criterio equitativo, alla luce dei criteri legali che impongono di tenere conto delle

conseguenze economiche negative, del mancato guadagno, dei benefici illegalmente conseguita

dall’autore della violazione, sulla base “quanto meno” prezzo del consenso (art. 158, ultimo comma, l.

aut.).

Vanno considerati i dati emersi nel corso del giudizio ed in particolare:

-come già osservato, l’illecito ha riguardo alla riproduzione della parte letteraria della composizione

“Astro del Ciel preghiera di Natale” utilizzata su una rielaborazione musicale interpretata da Andrea

Bocelli, pubblicata su CD e DVD contenenti altre 15 composizioni, estranee al perimetro della lite: la

corrispondente percentuale di proventi maturati a favore delle convenute e dei terzi chiamati pro quota

(per la frazione cioè di 15/16) va esclusa dal computo del lucro cessante;

- di tali supporti sono state vendute nel mondo circa 5 milioni di copie (doc. 51, 60, 61, 62, e 63 di

parte attrice);

- la base di calcolo per computare la percentuale dei diritti editoriali (da scorporare tra compositore,

autore ed editore) è il c.d. P.P.D. – acronimo di Publisched Price to Dealer- ossia il Prezzo Pubblicato

al Dettagliante: tale valore in relazione quantomeno al mercato italiano ammonta per i CD ad € 12,91 e

per Cd più DVD ad € 14,30, con una media dunque di € 13,50 (doc. 5 di Warner); il rateo percentuale

del diritto editoriale secondo i regolamenti SAIE ammonta per i DVD a circa il 7.5% del P.P.D.;

- sono state eseguite tre pubbliche esecuzioni nel 2009, al cui successo ha evidentemente contribuito la

fama di Andrea Bocelli (doc. 63 di parte attrice);

- secondo la previsione del contratto di cessione Editoriale con il Maestro Picchi (doc.37 di parte

attrice) all’autore e al compositore del testo letterario era riservata la quota del 33% ciascuno, per le

pubbliche esecuzioni residuando quindi alla Casa Editrice il 33% della quota di diritti editoriali

(compatibile con il Regolamento SIAE che prevede a favore dell’editore in tali casi una quota non

superiore al 12/24). Sul punto, si può presumere, ricorrendo al criterio il prezzo del consenso, ùche di

tale 33% solo la metà sarebbe stata convenzionalmente attribuita ad Edizione Carrara mentre l’altra

metà all’Editore della composizione “Silent Night”;

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- Sugar ha depositato il rendiconto globale dei proventi maturati nel mondo a favore suo e di Almud

(coeditore del brano, amministrato dalla prima); tali importi corrispondono ad € 42.067,12 pari,

secondo la difesa della convenuta, alla frazione di 6/24 del totale (3/24 per Sugar e 3/24 per Almud) per

il solo brano litigioso, già scorporati i proventi ricavati dagli altri 15 brani, estranei alla lite (doc. 8 di

Sugar);

- a seguito dell’ordine di esibizione avente ad oggetto i soli diritti editoriali sul territorio nazionale

amministrato da SIAE e all’estero da enti collegati, Sugar ha prodotto altresì le fatture, e relativi estratti

notarili, corrisposte dalla propria capogruppo Sugarmusic, alla quale vengono versati tutti gli introiti

provenienti dall’estero, poi girati per la quota di propria pertinenza alla convenuta (doc. 9 e 10 di

Sugar). Tali importi ammontano ad € 48.457,40 comprendendo –a differenza del documento n. 8,

depositato agli atti nel mese di marzo 2013- anche i proventi maturati fino al 30.6.2013. Non appaiono

quindi fondate le censure di parte attrice circa la mancata esaustività dell’esibizione di controparte alla

luce, ad esempio, della carenza di documentazione relativa al secondo semestre 2009 considerato che i

ricavi per l’editore maturano in periodo successivo alla distribuzione sul mercato.

Tenuto conto di tali evidenze, ritiene il Tribunale di liquidare in via equitativa a titolo di mancato

guadagno l’importo di € 53.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Quanto alle pubbliche esecuzioni, ed in particolare ai tre concerti tenuti da Andrea Bocelli per i quali

sarebbero stati incassati oltre 5,6 milioni di dollari, il Tribunale in via equitativa liquida l’importo di €

10.000,00 per ciascuna esecuzione. E ciò tenuto conto che il plagio ha avuto riguardo solo ad uno dei

brani eseguiti in tali manifestazioni, dell’autonomo traino presso il pubblico dell’interpretazione offerta

da Andrea Bocelli.

Complessivamente viene liquidato a titolo risarcitorio l’importo di € 83.000,00 in moneta attuale, oltre

interessi legali dalla pronuncia al saldo.

7.La solidarietà passiva

Come già osservato, rispondono del plagio di un’opera tutte le parti che senza la dovuta diligenza

hanno utilizzato la rielaborazione (Trib. Roma 11.1.2005).

Sul lato esterno, le poste risarcitorie sono poste a carico solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c. di tutte le

parti convenute e terze chiamate, ognuna dalle quali ha concorso pro quota nell’illecito, anche alla luce

dell’indirizzo della Corte, favorevole all’estensione della responsabilità solidale, essendo sufficiente

allo scopo che ciascuna delle parti chiamate abbia concorso in modo efficiente a cagionare l’illecito

(Cass. 761872010).

Sul lato interno, la domanda di manleva svolta da Warner Music è fondata: la distributrice italiana ha

infatti stipulato con Sugar un contratto di licenza per la fabbricazione, la vendita e la distribuzione sul

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territorio nazionale dei relativi supporti. Nell’ambito di tale accordo, Sugar si è obbligata a manlevare

Warner da “qualunque pretesa di terzi” e da “ogni conseguenza dannosa nell’ipotesi in cui

l’utilizzazione delle registrazioni o delle immagini (..) comportasse la violazione di norme di legge o di

diritti di terzi” (cfr. art. 4, contratto di concessione di licenza di fabbricazione e vendita di tali supporti,

doc. 1 di parte Warner). Warner va dunque integralmente manlevata dal produttore fonografico di

quanto sia chiamata a corrispondere all’attrice.

Quanto alla domanda dei terzi chiamati di essere tenuti indenni da Sugar, essi non fondano tale pretesa

su obblighi negoziali. Viene dunque in rilievo l’art. 2055, comma 2, c.c. il quale com’è noto gradua il

regresso a seconda della gravità delle rispettive colpe dei condebitori e dell’entità delle conseguenza

che sono derivate.

Sugar in effetti quale produttore attraverso la sua struttura tecnica-organizzativa ha assunto l’iniziativa

imprenditoriale ed il relativo rischio per la produzione dei CD e del DVD litigiosi: è la convenuta che si

è attivata, seppure con modalità non esaustive, per verificare eventuali privative. Nei rapporti interni

quindi ha svolto un ruolo preminente rispetto agli altri compartecipi. Viene pertanto superata la

presunzione di pari responsabilità dei condebitori solidali: ritiene il Tribunale di quantificare la quota

responsabilità di Sugar nella frazione di 4/5 e nel residuo 1/5 quella tutti gli altri chiamati a rispondere

dell’illecito. Per la quota percentuale di 4/5, viene dunque accolta la domanda di regresso svolta dai

terzi chiamati nei confronti di Sugar.

8.Il comando giudiziale e le spese di lite

Va dunque accertata la violazione dei diritti d’Editore di titolarità dell’attrice aventi ed oggetto il testo

letterario dell’opera “Astro del Ciel Preghiera di Natale” di cui è autore Angelo Meli, mediante la

pubblicazione, vendita e la distribuzione della canzone “Silent Night” contenuta del CD e del DVD

“My Christmas-Andrea Bocelli”. Segue l’inibitoria assistita da penale come meglio indicata in

dispositivo quantificata in € 7,00 in relazione al prezzo di vendita a pubblico delle res litigiose. Tutti i

convenuti ed i terzi chiamati, ai quali parte attrice evocandoli in giudizio, ha esteso la domanda di

condanna, vengono condannati in solido al risarcimento del danno come sopra liquidato: seguono

l’accoglimento della domanda di manleva di Warner nei confronti di Sugar e quella di regresso nei

limiti del 4/5 da parte dei terzi chiamati nei confronti di Sugar ,regresso e malenva che si estendono

anche alla pronuncia sulle spese.

Viene negato invece il ritiro dal commercio, tenuto conto che i CD ed i DVD contengono non solo,

quale singolo, il pezzo musicale litigioso, ma altresì altri quindici brani estranei alla lite. Inoltre tale

rimedio lederebbe diritti anche di soggetti terzi, quale l’interprete Andrea Bocelli. E, seppure l’art. 161

l.d.a. eccezionalmente consenta estensione del rimedio nei confronti di terzi, tuttavia -trattandosi di

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previsione costituente deroga al principio per cui la pronuncia “inter alios acta,tertio neque nocet

neque prodest- tale norma deve essere interpretata restrittivamente. Con la conseguenza che possono

essere considerati terzi soltanto quei soggetti rispetto a quali la necessità di esecuzione del

provvedimento non poteva essere nota o che non potevano essere individuati al momento della

proposizione del processo (Cass. 2873/20007).

Non viene neppure concessa la misura della pubblicazione, strumento a vocazione riparatoria in forma

specifica e preventiva, giacché tale rimedio non è proporzionato all’illecito riscontrato il quale, si

ricorda, non attiene ai diritti morali autoriali e si riferisce solo ad un parte letteraria dell’Opera litigiosa.

Il giudice civile non è competente ad irrogare le sanzioni penali invocate da parte attrice: la relativa

domanda va dunque rigettata.

Quanto alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico solidale dei convenuti e dei terzi chiamati in

via solidale, salvo il diritto di regresso dei terzi chiamati nei limiti sopra indicati e di manleva di

Warner. Non trova infatti applicazione la regola di cui all’art. 91, comma 1, ultima parte, c.p.c. giacché

la proposta transattiva di Sugar non era esaustiva di tutte le poste risarcitorie qui riconosciute, ed in

particolare quelle relative ai proventi delle pubbliche esecuzioni. Infine: le spese vengono liquidate

tenuto conto sia delle numerose questioni trattate sia dell’importo effettivamente liquidato a titolo

risarcitorio e non di quello richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande

formulata da Casa Musicale Edizioni Carrara contro Sugar s.p.a., Almud Edizioni Musicali s.r.l.,

Warner Music Italia s.r.l. con atto di citazione notificato in data 23.3.2011 con la chiamata di David

Foster, Erin Taylor Foster, Fozbeats Music, Favorite Daughter Music LLC ed Peermusic Italy s.r.l.

nonché sulle domande di manleva e regresso svolte dai terzi chiamati e dalla convenuta Warner Music

Italia s.r.l.:

1) accerta e dichiara che i convenuti ed i terzi chiamati in concorso tra loro hanno violato i diritti

editoriali di titolarità dell’attrice aventi ed oggetto il testo letterario dell’opera “Astro del Ciel Preghiera

di Natale” di cui è autore Angelo Meli, mediante la pubblicazione, la vendita e la distribuzione della

canzone “Silent Night” contenuta del CD e del DVD “My Christmas- Andrea Bocelli”;

2) inibisce ai convenuti ed ai terzi chiamati l’ulteriore produzione, pubblicazione, distribuzione e

vendita della canzone “Silent Night” contenuta del CD e del DVD “My Christmas-Andrea Bocelli”;

3) fissa a titolo di penale per ogni violazione accertata dell’inibitoria di cui al punto sub. 2 l’importo di

€ 7,00 a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza;

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1Sentenza n. 5439/2015 pubbl. il 29/04/2015RG n. 19523/2011

Repert. n. 4510/2015 del 29/04/2015

http://bit.ly/2aHd7kR

pagina 16 di 16

4) condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno a favore di Casa Musicale Edizioni Carrara,

liquidato nell’importo complessivo di € 83.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

5) dichiara Sugar s.p.a. tenuta a manlevare Warner Music Italia s.r.l., di tutti gli importi che

quest’ultima debba corrispondere a parte attrice in virtù dei capi sub. 4 e sub. 7;

6) accerta e dichiara il diritto al regresso di Peermusic Italiy s.r.l., David Foster, Erin Taylor Foster,

Fozbeats Music e Favorite Daughter Music LLc di nei confronti di Sugar s.p.a. fino alla frazione di 4/5

di quanto gli stessi debbano tenuti corrispondere a favore di Edizioni Carrara per i titolo di cui ai capi

sub. 4 e sub. 7;

7) condanna i convenuti ed i terzi chiamati in solido tra loro a rifondere a favore di parte attrice le spese

di lite, liquidate nell’importo di € 25.000,00 di cui € 1000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre

IVA, CPA, spese di registrazione e spese generali apri al 15%.

Così deciso in data 29.3.2015

Ai sensi dell’art. 132 c.p.c. a seguito del decesso del dott. Fernando Ciampi sottoscrive la presente

sentenza il giudice anziano

dott. Claudio Marangoni

Il giudice estensore

dott.ssa Alima Zana

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1Sentenza n. 5439/2015 pubbl. il 29/04/2015RG n. 19523/2011

Repert. n. 4510/2015 del 29/04/2015

http://bit.ly/2aHd7kR