Sentenza n. 5009/2015 pubbl. il 04/03/2015 RG n. 10872 ... · In subordin e, per il caso in cui il...
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r.g.n. 10872/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice designato dott. Guglielmo Garri,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10872/2011 del Ruolo generale degli affari contenziosi
civili vertente
tra
TXXX DI SANT'AGATA ERCXX Andrea, (c.f. --------------------------)
elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Trionfale 77, presso lo studio
dell'avv. Domenico Giugni che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine
dell'atto di citazione, unitamente all'avv. Mario Lacagnina che lo rappresenta e
difende in forza di delega a margine della comparsa di costituzione di secondo
difensore,
attore
contro
TRAGLIAXXXXX SNC di ANDREA E IORIS ERCXX, in persona
dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore Arch. Ioris ERCXX (c.f.
04025271000), elettivamente domiciliata in Roma, largo Leopoldo Fregoli 8, presso
lo studio degli avv.ti Rosario Salonia e Alessandro Ghittoni, che la rappresentano e
difendono in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
e contro
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Repert. n. 4538/2015 del 04/03/2015
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Repert. n. 4538/2015 del 04/03/2015 ERCXX Ioris, (c.f RCLRSI51D18H501I), elettivamente domiciliato in Roma, largo Leopoldo Fregoli n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rosario Salonia, che lo rappresenta e
difende unitamente all'Avv. Alessandro Ghittoni, giusta delega a margine della
comparsa di costituzione e risposta.
convenuto
oggetto: recesso socio s.n.c. e liquidazione quota.
conclusioni:
- per parte attrice (memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.): “Voglia l’On.
Tribunale adito, respinta ogni e qualsivoglia eccezione o contraria istanza:
Accertare l’intervenuto recesso del dottor Andrea ERCXX dalla TRAGLIAXXX
S.N.C. con decorrenza settembre 2006 e condannare per l’effetto le parti convenute
a corrispondere al concludente una somma di denaro, a titolo di liquidazione della
sua quota del 33%, da determinarsi, sulla base dell’effettivo valore del patrimonio
sociale alla data del settembre 2006, nella misura di € 3.561.296,89
(tremilionicinquecentosessantunomiladuecentonovantasei/89), ovvero nella diversa,
maggiore o minore misura che il Giudicante riterrà giusta ed equa.
In subordine, per il caso in cui il Giudicante dovesse ritenere non sussistente, o
comunque non provato il recesso dell’esponente alla data del settembre 2006,
accertare l’intervenuto recesso del dottor Andrea ERCXX dalla TRAGLIAXXX
S.N.C. in data successiva e comunque quantomeno con decorrenza 17.11.2009
ovvero con decorrenza dal terzo mese successivo alla ricezione della comunicazione
datata 17.11.2009 (doc. n. 3) e condannare per l’effetto i convenuti a corrispondere al
concludente una somma di denaro, a titolo di liquidazione della sua quota del 33%, da
determinarsi, sulla base dell’effettivo valore del patrimonio sociale alla detta data,
nella misura di € 3.561.296,89
(tremilionicinquecentosessantunomiladuecentonovantasei/89), ovvero nella diversa,
maggiore o minore misura che il Giudicante riterrà giusta ed equa e dichiarare in pari
tempo il diritto del concludente a vedersi riconosciuti gli utili fino alla data
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medesima, rinviando a separato giudizio per la quantificazione.
In ogni caso con attualizzazione delle relative somme alla data del soddisfo con il
computo di interessi e rivalutazione e maggior danno ex art. 1224 c.c., come per
legge.
- per parte convenuta TRAGLIAXXX snc (comparsa di costituzione e
risposta): “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
1) in via principale, accertati i fatti come dedotti in narrativa, tenuto conto della
necessaria corrispondenza che deve sussistere tra chiesto e pronunciato,
rigettare le domande proposte dal Sig. TXXX di Sant'Agata ERCXX siccome
infondate in fatto ed in diritto;
2) in via gradata, accertare la data di efficacia del recesso al fine di consentire
alla convenuta di poter redigere il bilancio straordinario ai fini della
liquidazione della quota del socio sulla base del riferimento temporale
accertato, rigettando al contempo ogni ulteriore e diversa domanda.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
- per parte convenuta ERCXX Ioris (comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
passiva dell’Arch. Ioris ERCXX con riferimento alle domande avanzate dall’attore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato Andrea TXXX di Sant'Agata
ERCXX ha convenuto in giudizio la società TRAGLIAXXX s.n.c. e Ioris ERCXX
per sentire accertare l'intervenuto recesso del socio dalla società convenuta ai
sensi dell'art. 2285 c.c. e condannare i convenuti al pagamento della somma
spettante a titolo di liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 c.c..
L'attore ha affermato di essere socio della TRAGLIAXXX s.n.c. per una quota
pari al 33%, essendo il restante 67% di titolarità del convenuto ERCXX Ioris,
e di aver comunicato all'altro socio e amministratore la propria volontà di
recedere già dal Firm
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mese di settembre 2006. Secondo l'attore, a seguito di tale manifestazione di volontà,
entrambi i soci avrebbero incaricato un professionista di propria fiducia per la stima
del valore della quota da liquidare al sig. TXXX di S'Agata, sul presupposto del suo
intervenuto recesso. Tuttavia, la determinazione del valore sarebbe stata oggetto di
lunghe ed infruttuose trattative, tanto che il sig. TXXX di Sant'Agata, dopo aver
ribadito l'intervenuto recesso con comunicazione scritta in data 17.11.2009, si è
trovato costretto a promuovere il presente giudizio.
La società convenuta si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande,
contestando il diritto dell'attore ad esercitare il recesso e, comunque, il fatto che il
recesso sia intervenuto nel 2006, atteso che non vi sarebbe stata alcuna
comunicazione in tal senso, mentre l'attore avrebbe continuato a percepire gli utili
della società fino al 2009 in qualità di socio. Soltanto con la comunicazione del
17.11.2009 – ricevuta dall'altro socio in data 19.11.2009 - egli avrebbe manifestato
per la prima volta la volontà di recedere. In ogni caso, il recesso non avrebbe avuto
efficacia prima del decorso dei tre mesi di preavviso di cui all'art. 2285 comma 3 c.c..
La convenuta ha contestato, altresì, che il valore della quota sociale dell'attore, pari al
33%, corrisponda ad un terzo del valore dell'azienda, poiché questa è soltanto un
cespite conferito nella società e il suo valore non coincide con quello che rappresenta
la situazione patrimoniale della società.
Ha contestato, altresì, la fondatezza della domanda di percezione degli utili, in quanto
sarebbero già stati corrisposti.
Si è costituito in giudizio anche il convenuto Ioris ERCXX, il quale ha
rilevato l’insussistenza della ritenuta solidarietà passiva tra la società e il socio non
receduto per il debito per cui è causa ed ha quindi eccepito la propria carenza di
legittimazione passiva.
Alla luce delle difese della società convenuta, con la memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c. l'attore ha modificato la propria domanda, chiedendo in via subordinata
l'accertamento del recesso con efficacia dal terzo mese successivo alla ricezione della
comunicazione del 17.11.2009. La società convenuta ha contestato la novità della
domanda ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c..
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La causa è stata assegnata dapprima alla dott.ssa Tronci ed è pervenuta solo
successivamente a questo Giudice.
È stata esperita istruttoria, mediante audizione di testimoni ed espletamento di CTU
sul seguente quesito: “dica il CTU, esaminati gli atti di causa ed esperite le opportune
indagini, il valore della quota sociale della società TRAGLIAXXX snc di Andrea e
Ioris ERCXX ai sensi dell'art. 2289 c.c. tenuto conto della situazione patrimoniale
alla data di verificazione dello scioglimento del rapporto sociale (19.2.2010), ciò con
riferimento alla quota sociale del dott. Andrea TXXX di S'Agata ERCXX”.
All'udienza dello 01/07/2014 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in
epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui
all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
L'attore ha proposto tre distinte domande, una di accertamento del proprio
recesso dalla s.n.c. TRAGLIAXXX, l'altra di condanna dei convenuti alla
liquidazione del valore della propria quota e l'ultima di accertamento del suo diritto
alla percezione degli utili fino alla data di scioglimento dal rapporto societario.
La prima domanda deve essere accolta, per quanto di ragione, nei limiti di
seguito specificati.
È pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che l'attore è stato titolare di
una quota pari al 33% del capitale sociale della società TRAGLIAXXX s.n.c.- e che
le restanti quote, pari al 67%, sono di proprietà dell’altro socio, nonché
amministratore Ioris ERCXX.
Benchè genericamente contestato dalla società convenuta, è altresì certo che l’attore
avesse il diritto di recedere dal rapporto societario, ai sensi dell'art. 2285 comma 1 e 3
c.c., atteso che l'art. 5 dei patti sociali (doc. 1 di parte attrice) stabilisce la durata della
società fino al 31 dicembre 2200, e dunque per un tempo indubbiamente superiore
alle aspettative di vita media, sicchè l'ipotesi è assimilabile a quella della costituzione
di società a tempo indeterminato, con conseguente diritto dei soci di recedere ad
nutum, salvo il preavviso di tre mesi stabilito dalla norma richiamata.
L'attore ha affermato di aver comunicato all'altro socio e amministratore Ioris
ERCXX,
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odierno convenuto, la propria volontà di recedere dalla società già nel settembre del
2006. Ciò sarebbe avvenuto verbalmente e sarebbe confermato dal fatto che entrambi
i soci, al fine di poter procedere alla liquidazione della quota del recedente, avrebbero
incaricato ciascuno un professionista di propria fiducia per la stima dell'importo da
corrispondere. Afferma inoltre che, stante l'inerzia della società nel provvedere alla
liquidazione della quota, egli ribadiva il proprio recesso con comunicazione scritta in
data 17.11.2009.
La società convenuta ha negato che il recesso sia stato mai comunicato prima del
19.11.2009, data di ricezione della raccomandata sopra citata da parte del socio
Ioris ERCXX (doc. 3 di parte attrice), tanto che l'attore avrebbe continuato a
percepire gli utili della società fino a tutto il 2009. Ha eccepito altresì che
l'attore avrebbe proceduto ad una tardiva ed inammissibile modificazione della
domanda in sede di memoria ec art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., laddove ha
chiesto, in via subordinata, accertarsi l'intervenuto recesso decorsi tre mesi
dalla comunicazione scritta del novembre 2009. L'indicazione di una diversa data
di efficacia del recesso, rispetto a quella individuata nelle conclusioni prese nell'atto
di citazione integrerebbe, secondo la società convenuta, una domanda nuova e
pertanto inammissibile.
Sulla base delle risultanze istruttorie, ritiene questo giudicante che il recesso del
sig. Andrea TXXX di S'Agata ERCXX dalla società TRAGLIAXXX s.n.c. sia stato
esercitato con la comunicazione a sua firma datata 17.11.2009 ricevuta dal socio
ERCXX Ioris in data 19.11.2009, con effetto dal 19.2.2010, decorso cioè il termine
di preavviso di tre mesi dalla ricezione della stessa, come disposto dall'art. 2285,
comma 3 c.c..
Il recesso è infatti atto unilaterale recettizio che non soggiace, secondo
uniforme giurisprudenza, ad alcun requisito di forma, tuttavia, non può
accogliersi la tesi dell'attore sull'intervenuta comunicazione verbale risalente al
2006, in mancanza di prova della sua reale effettuazione e del suo recepimento
da parte dell'altro socio, destinatario della comunicazione stessa - circostanza
quest'ultima, la cui sussistenza è necessaria trattandosi, come detto, di atto
recettizio, che spiega i propri effetti soltanto una volta pervenuto nella sfera di
conoscibilità del destinatario.
Poiché l'attore ha affermato di aver dato una comunicazione verbale, era suo
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provare la circostanza in modo rigoroso. Al contrario, le dichiarazioni rese dai due
testimoni indotti dall’attore, ascoltati in giudizio sul punto, sono generiche e non
consentono di ritenere dimostrato quanto affermato dallo stesso. La sig.ra Guzzi è un
teste de relato, che ha riferito quanto a sua volta è venuta a sapere dal padre, che
avrebbe assistito alle trattative tra i due soci e che le “riferiva dopo gli incontri con i
clienti il contenuto dei medesimi”; in particolare, le avrebbe riportato che “l'attore
aveva comunicato allo zio durante un incontro nello studio la sua volontà di recedere
dalla società in quanto non percepiva utili ed aveva interesse alla liquidazione della
quota”. La teste ha dichiarato anche che “l'attore e il convenuto sono più volte venuti
a studio al fine di poter trovare un accordo sulla liquidazione della quota, ma a quanto
ne so l'accordo non è mai stato trovato. Tutto ciò dal settembre 2006”.
Ne emerge che vi sono state delle trattative tra le parti per la stima del valore
della quota del socio ERCXX Andrea, tuttavia non è chiaro se esse abbiano seguito
la riferita comunicazione della volontà di recedere, ovvero siano state a ciò
prodromiche, atteso che la teste non ha precisato quando l'attore avrebbe
comunicato detta volontà. In ogni caso, non risulta neppure che tale volontà sia
stata univocamente manifestata così da poter essere qualificata come una effettivo
esercizio del diritto di recesso, ben potendo le parole della teste essere riconducibili
anche alla mera esternazione di un intento da attuare in futuro, magari proprio
all'esito di un accordo sul valore della quota.
Nessun ulteriore elemento probatorio emerge dalle dichiarazioni del teste Eleuteri, il
quale si è limitato a riferire quanto appreso dall'attore in ordine all'avvenuto recesso.
D'altra parte, il fatto che entrambi i soci, in epoca successiva all'avvio delle riferite
trattative di cui sopra, abbiano incaricato professionisti di propria fiducia per la
redazione di perizie di stima del patrimonio sociale, non è una circostanza univoca
che consente di ritenere provato l'intervenuto recesso, dovendosi al più dedurre che
erano in corso, appunto, trattative tra i soci, nell'ambito delle quali essi avevano
ritenuto opportuno far stimare il patrimonio sociale, anche in vista del futuro
eventuale recesso di uno dei due. In proposito, è appena opportuno rilevare che
nell'incipit della perizia dell'ing. Trovato, incaricato dall'attore (doc. 6), si legge che
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“il dott. ERCXX Andrea (..) ha affidato allo scrivente (..) l'incarico di individuare il
più attendibile valore di mercato alla attualità del complesso medesimo per finalità di
natura amministrativa”, ovvero per scopi che niente hanno a che vedere con la
liquidazione della quota all'esito del recesso, di cui non si fa menzione.
Pertanto, deve ritenersi che, per effetto della dichiarazione sottoscritta
dall'attore datata 17.11.2009 e ricevuta in data 19.11.2009 dal socio ERCXX Ioris
(circostanze queste pacifiche in quanto ammesse dalle parti), il recesso del socio
ERCXX Andrea, esercitato in data 19.11.2009, ha avuto effetto il 19.02.2010, ai
sensi dell'art. 2285 comma 3 c.c.. E' da rigettare l'eccezione proposta dalla convenuta
in ordine alla inammissibile modificazione della domanda attorea relativamente alla
data di efficacia del recesso. L'attore ha infatti, fin dall'atto di citazione, allegato e
provato documentalmente di aver comunicato il recesso in data 19.11.2009. Il fatto
che il recesso sia divenuto produttivo di effetti soltanto dopo tre mesi dalla sua
comunicazione è una conseguenza automatica che si produce ex lege in forza del
disposto dell'art. 2285 comma 3 c.c., pertanto è del tutto irrilevante che l'attore, in
citazione, non abbia chiesto accertarsi l'efficacia del recesso a tale data ma a quella
anteriore di invio della comunicazione, poiché il recesso esercitato non poteva che
produrre effetti decorso il termine di preavviso e fermo restando, comunque, che
l'attore ha correttamente e tempestivamente allegato il fatto costitutivo del diritto di
cui ha chiesto l'accertamento.
Spetta pertanto al sig. Andrea ERCXX la liquidazione del valore della
propria quota, avuto riferimento alla data di efficacia del recesso, pertanto la
relativa domanda deve essere accolta, per quanto di ragione.
Il valore della quota deve essere determinato, ai sensi dell'art. 2289 comma 2 c.c.,
avuto riferimento alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si
verifica lo scioglimento, attribuendo ai beni il loro valore effettivo. Questo
Giudicante ritiene corretto quantificare la somma spettante nella misura indicata dal
CTU, pari ad euro 3.097.922,15, corrispondente al 33% del valore patrimoniale
complessivo, stimato sulla base dei dati emergenti dal bilancio al 19 febbraio 2010, e
pari ad euro 9.387.855,00.
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Come rappresentato alla pag. 17 della CTU, tale valore complessivo del patrimonio
della società è dato dalla sommatoria del capitale sociale – voci immobilizzazioni
materiali, terreni e fabbricati risultanti dal bilancio - , delle riserve e del plusvalore su
terreni e fabbricati emerso in perizia, cioè del valore effettivo dei beni e non di quello
prudenziale con il quale gli stessi sono iscritti a bilancio.
Il Ctu ha preliminarmente precisato di aver applicato il criterio “patrimoniale
semplice” per la determinazione del “capitale economico” dell'azienda, essendo
questa “fortemente capitalizzata” (pag. 5 della CTU). Tale metodo, secondo il Ctu, ha
consentito di raggiungere risultati privi di rilevanti margini di discrezionalità ed è
risultato proficuamente applicabile (in luogo di altri, ad esempio quello patrimoniale-
reddituale) poichè la società in questione è caratterizzata essenzialmente da un
ingente patrimonio immobiliare (terreni agricoli e immobili ad essi pertinenziali).
Tale metodologia non è stata oggetto di contestazione delle parti, che hanno invece
contestato:
- quanto all'attore, la mancata valutazione di taluni beni (macchine, attrezzature,
scorte vive, diritti, quote, premi, prodotti di scorta) nonché l'omessa rivalutazione del
valore complessivo dei beni aziendali, in misura del 3%, in ragione
dell'organizzazione aziendale, atteso che detti beni non dovrebbero essere valutati
come singoli cespiti, ma come complesso produttivo organizzato;
- quanto alla società convenuta, l'erronea stima del valore dei terreni, avuto
riferimento alla loro riconducibilità all'ambito della “collina interna” piuttosto che
della “pianura” e ai relativi valori di mercato (che il Ctu non avrebbe recepito,
attribuendo valori ingiustificatamente superiori a quelli risultanti dai contratti allegati
alla Ctu e difformi, per eccesso, da quelli risultanti dalla banca dati INEA che il Ctu
afferma aver consultato), nonché l'eccessivo valore attribuito agli edifici facenti parte
dell'azienda, che non terrebbe conto della loro vetustà.
Il Ctu ha chiarito di aver attribuito un valore soltanto ai beni risultanti dalla situazione
contabile della società e non anche ai beni immateriali, quali ad esempio il know how
e le “risorse umane”, in quanto trattasi di componenti di difficile valutazione
obiettiva, precisando, in risposta alle osservazioni critiche del Ctp di parte attrice, di
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aver attribuito valore a tutte le voci di bilancio, senza esclusione alcuna, comprese
macchine, attrezzature, bestiame e foraggi (indicati questi ultimi come “magazzino”,
per un valore di euro 176.279,00), oltre a beni quali impianti elettrici e telefonici che
il Ctp di parte attrice invece non menziona e con esclusione dei premi comunitari, che
il Ctp riterrebbe assimilabile ai ricavi, in quanto tale voce non è valutabile sulla base
del metodo patrimoniale semplice utilizzato dal Ctu.
Parimenti, ha precisato che tale metodo di stima non prevede l'applicazione di alcun
coefficiente di valorizzazione, tantomeno nella misura del 3% indicata dall'attore,
avuto riferimento al dato dell'organizzazione aziendale. Poiché l'utilizzo di tale
criterio di stima, come già rilevato, non è stato contestato, in sé, dalle parti, non
possono essere accolte le censure formulate dal Ctp di parte attrice in ordine alla
mancata applicazione del coefficiente di valorizzazione.
Quanto ai rilievi mossi dalla società convenuta, l'ausiliare del Ctu, Ing. Curcuruto, ha
chiarito che la convenuta ha erroneamente fatto riferimento ai valori dei terreni
collocati nell'ambito della “collina interna”, mentre l'azienda si colloca sulla fascia
costiera (dista infatti dal mare circa 10 km in linea d’aria) ed è posta ad un'altitudine
di 149 m. s.l.m. e pertanto si colloca nell'ambito della “pianura”, con conseguente
riconoscimento di valori di mercato superiori. D'altra parte, il Ctu ha attribuito ai
terreni valori prudenziali, anche inferiori a quelli che, dai dati riportati, sono propri
della “collina interna”.
L'ing. Curcuruto ha altresì rilevato come le contestazioni relative alla valutazione dei
fabbricati si basano sull'applicazione di coefficienti di riduzione eccessivi se
commisurati allo stato d'uso degli stessi e peraltro non coerenti tra loro e dunque
ingiustificati, avendo il Ct di parte convenuta attribuito diversi coefficienti riduttivi ad
immobili che si trovano nel medesimo stato di fatto. Pertanto, anche sotto tali profili,
le conclusioni del Ctu in ordine al valore degli edifici aziendali risultano
condivisibili.
D'altra parte, il valore degli immobili, come correttamente stimato dal Ctu, è
sostanzialmente corrispondente a quello risultante nelle due perizie stragiudiziali
depositate dall'attore (doc. 5 e 6, rispettivamente alle pagine 4 e 30), redatte su
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Repert. n. 4538/2015 del 04/03/2015 incarico l'una del medesimo attore e l'altra dell'odierno convenuto Ioris ErcXXX.
Complessivamente, le valutazioni del Ctu non appaiono censurabili, avendo questi
dato conto in modo esplicito del criterio di stima utilizzato, quello patrimoniale
semplice, applicabile nel caso di specie atteso che l'azienda si caratterizza per la sua
spiccata patrimonializzazione, essendo costituita essenzialmente da terreni agricoli,
immobili strumentali alla conduzione dell'azienda oltre che da bestiame e macchinari,
mentre scarso rilievo hanno evidentemente beni immateriali quali il know how, il
fattore umano ecc, trattandosi di azienda agricola condotta, a quanto consta, con
sistemi tradizionali. D'altra parte, il Ctu ha condivisibilmente ritenuto di valutare
soltanto i beni materiali esposti nella situazione contabile della società, così da
pervenire ad una stima il più possibile obiettiva del patrimonio societario.
Sulla somma di euro 3.097.922,15 decorrono gli interessi legali ai sensi dell'art.
1224 c.c. e dell'art. 1219 n. 3 c.c., trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una
somma di denaro, da eseguirsi pertanto al domicilio del creditore ai sensi dell'art.
1182 comma 3 c.c. nel termine, ormai decorso, di sei mesi dallo scioglimento del
rapporto societario (ovvero il 19.08.2010). Gli interessi, al saggio legale, decorrono
pertanto dalla predetta data del 19.08.2010.
Non spetta invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta,
come tale soggetta al principio nominalistico.
Non spetta neppure la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c.,
mancandone ogni allegazione e prova.
L'attore ha chiesto la condanna al pagamento del valore della quota da parte
della società e del socio ERCXX Ioris, il quale, costituendosi in giudizio, ha
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affermando che la solidarietà
passiva per le obbligazioni della società stabilita dall'art. 2291 c.c opera soltanto
nei confronti dei TXXX e non anche per i debiti della società nei confronti dei
soci, quale è quello derivante dal recesso.
Il principio richiamato è condivisibile e affermato costantemente dalla giurisprudenza
in tema di liquidazione della quota di una società di persone: unico legittimato
passivo rispetto alla relativa domanda è infatti la società stessa, e non anche gli altri
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Sentenza n. 5009/2015 pubbl. il 04/03/2015RG n. 10872/2011
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soci non receduti, poiché la regola della solidarietà tra i soci è stabilita a favore dei
TXXX che vantino crediti nei confronti della società, e non è applicabile alle
obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola
generale secondo cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi
debitori (Cass. 1036/2009 sez. I).
Pertanto, la domanda di condanna nei confronti di Ioris ERCXX deve essere rigettata,
con conseguente condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite in favore del
convenuto ERCXX, da liquidare, nella misura indicata in dispositivo, avuto
riferimento alle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio e con l’ulteriore
riduzione di cui all’art.4 comma 4 del D.M. 55/2014, atteso che il convenuto non ha
svolto attività istruttoria, né depositato comparsa conclusionale e memoria di replica
e considerato che le questioni di fatto e di diritto dallo stesso affrontate nella propria
difesa non sono di particolare complessità, essendo, tra l’altro, pacifico
l’orientamento giurisprudenziale richiamato a sostegno dell’eccezione di carenza di
legittimazione passiva.
Infine, deve essere accolta la domanda di accertamento del diritto alla
percezione degli utili fino al 19.02.2010, avendo l'attore conservato la qualità di socio
fino a tale data, mentre parte convenuta non ha allegato né provato l'esistenza di fatti
impeditivi del venire ad esistenza del diritto del socio, atteso che i pagamenti che
asserisce aver effettuato a titolo di ripartizione degli utili (e peraltro contestati
dall'attore) incidono, eventualmente, sulla quantificazione delle somme spettanti, che
tuttavia non è oggetto del presente giudizio, atteso che l'attore ha formulato una
domanda di mero accertamento.
La regolamentazione delle spese tra l’attore e la società convenuta segue il principio
della soccombenza e le stesse, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a
carico della società, così come le spese di Ctu, precedentemente liquidate con
separato provvedimento in data 16 gennaio 2014 e poste provvisoriamente a carico
delle parti in solido.
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Repert. n. 4538/2015 del 04/03/2015
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definitivamente pronunciando,
- accerta il recesso di Andrea TXXX di S'Agata ERCXX dalla società
TRAGLIAXXX s.n.c. con efficacia dal 19.2.2010;
- accerta la sussistenza del rapporto societario fino alla data del 19.2.2010 con
conseguente diritto di Andrea TXXX di S'Agata ERCXX a percepire gli utili della
società TRAGLIAXXX s.n.c. fino alla predetta data;
- condanna TRAGLIAXXX s.n.c. al pagamento in favore di Andrea TXXX di
S'Agata ERCXX della somma di euro 3.097.922,15, a titolo di liquidazione del valore
della quota societaria del socio receduto, oltre interessi legali dal 19.08.2010
all'effettivo pagamento;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna TRAGLIAXXX s.n.c. al pagamento, in favore dell'attore, delle
spese di lite, che liquida in complessivi euro 29.073,00, di cui euro 27.852,00 per
compensi professionali ed euro 1.221,00 per spese oltre spese generali Iva e
CAP, nonché al pagamento delle spese di CTU che pone definitivamente a
carico della società convenuta, liquidate con separato decreto in euro 7.686,34
a titolo di onorari oltre IVA e Cassa di previdenza ed euro 3.960,96 per il
compenso del collaboratore del CTU;
- condanna Andrea TXXX di S'Agata ERCXX al pagamento in favore di Ioris ERCXX
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro
4.308,50 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa.
Roma, 27 febbraio 2015
Il Giudice designato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato
ordinario in tirocinio dott.ssa Laura Scotto
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