Sentenza n. 5009/2015 pubbl. il 04/03/2015 RG n. 10872 ... · In subordin e, per il caso in cui il...

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r.g.n. 10872/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice designato dott. Guglielmo Garri, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10872/2011 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra TXXX DI SANT'AGATA ERCXX Andrea, (c.f. --------------------------) elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Trionfale 77, presso lo studio dell'avv. Domenico Giugni che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine dell'atto di citazione, unitamente all'avv. Mario Lacagnina che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine della comparsa di costituzione di secondo difensore, attore contro TRAGLIAXXXXX SNC di ANDREA E IORIS ERCXX, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore Arch. Ioris ERCXX (c.f. 04025271000), elettivamente domiciliata in Roma, largo Leopoldo Fregoli 8, presso lo studio degli avv.ti Rosario Salonia e Alessandro Ghittoni, che la rappresentano e difendono in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuta e contro Firmato Da: GARRI GUGLIELMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14d6 Sentenza n. 5009/2015 pubbl. il 04/03/2015 RG n. 10872/2011 Repert. n. 4538/2015 del 04/03/2015 http://bit.ly/1GhnipW

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r.g.n. 10872/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

III SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice designato dott. Guglielmo Garri,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10872/2011 del Ruolo generale degli affari contenziosi

civili vertente

tra

TXXX DI SANT'AGATA ERCXX Andrea, (c.f. --------------------------)

elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Trionfale 77, presso lo studio

dell'avv. Domenico Giugni che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine

dell'atto di citazione, unitamente all'avv. Mario Lacagnina che lo rappresenta e

difende in forza di delega a margine della comparsa di costituzione di secondo

difensore,

attore

contro

TRAGLIAXXXXX SNC di ANDREA E IORIS ERCXX, in persona

dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore Arch. Ioris ERCXX (c.f.

04025271000), elettivamente domiciliata in Roma, largo Leopoldo Fregoli 8, presso

lo studio degli avv.ti Rosario Salonia e Alessandro Ghittoni, che la rappresentano e

difendono in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

e contro

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Repert. n. 4538/2015 del 04/03/2015 ERCXX Ioris, (c.f RCLRSI51D18H501I), elettivamente domiciliato in Roma, largo Leopoldo Fregoli n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rosario Salonia, che lo rappresenta e

difende unitamente all'Avv. Alessandro Ghittoni, giusta delega a margine della

comparsa di costituzione e risposta.

convenuto

oggetto: recesso socio s.n.c. e liquidazione quota.

conclusioni:

- per parte attrice (memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.): “Voglia l’On.

Tribunale adito, respinta ogni e qualsivoglia eccezione o contraria istanza:

Accertare l’intervenuto recesso del dottor Andrea ERCXX dalla TRAGLIAXXX

S.N.C. con decorrenza settembre 2006 e condannare per l’effetto le parti convenute

a corrispondere al concludente una somma di denaro, a titolo di liquidazione della

sua quota del 33%, da determinarsi, sulla base dell’effettivo valore del patrimonio

sociale alla data del settembre 2006, nella misura di € 3.561.296,89

(tremilionicinquecentosessantunomiladuecentonovantasei/89), ovvero nella diversa,

maggiore o minore misura che il Giudicante riterrà giusta ed equa.

In subordine, per il caso in cui il Giudicante dovesse ritenere non sussistente, o

comunque non provato il recesso dell’esponente alla data del settembre 2006,

accertare l’intervenuto recesso del dottor Andrea ERCXX dalla TRAGLIAXXX

S.N.C. in data successiva e comunque quantomeno con decorrenza 17.11.2009

ovvero con decorrenza dal terzo mese successivo alla ricezione della comunicazione

datata 17.11.2009 (doc. n. 3) e condannare per l’effetto i convenuti a corrispondere al

concludente una somma di denaro, a titolo di liquidazione della sua quota del 33%, da

determinarsi, sulla base dell’effettivo valore del patrimonio sociale alla detta data,

nella misura di € 3.561.296,89

(tremilionicinquecentosessantunomiladuecentonovantasei/89), ovvero nella diversa,

maggiore o minore misura che il Giudicante riterrà giusta ed equa e dichiarare in pari

tempo il diritto del concludente a vedersi riconosciuti gli utili fino alla data

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medesima, rinviando a separato giudizio per la quantificazione.

In ogni caso con attualizzazione delle relative somme alla data del soddisfo con il

computo di interessi e rivalutazione e maggior danno ex art. 1224 c.c., come per

legge.

- per parte convenuta TRAGLIAXXX snc (comparsa di costituzione e

risposta): “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:

1) in via principale, accertati i fatti come dedotti in narrativa, tenuto conto della

necessaria corrispondenza che deve sussistere tra chiesto e pronunciato,

rigettare le domande proposte dal Sig. TXXX di Sant'Agata ERCXX siccome

infondate in fatto ed in diritto;

2) in via gradata, accertare la data di efficacia del recesso al fine di consentire

alla convenuta di poter redigere il bilancio straordinario ai fini della

liquidazione della quota del socio sulla base del riferimento temporale

accertato, rigettando al contempo ogni ulteriore e diversa domanda.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

- per parte convenuta ERCXX Ioris (comparsa di costituzione e risposta):

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione

passiva dell’Arch. Ioris ERCXX con riferimento alle domande avanzate dall’attore.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Svolgimento del giudizio

Con atto di citazione ritualmente notificato Andrea TXXX di Sant'Agata

ERCXX ha convenuto in giudizio la società TRAGLIAXXX s.n.c. e Ioris ERCXX

per sentire accertare l'intervenuto recesso del socio dalla società convenuta ai

sensi dell'art. 2285 c.c. e condannare i convenuti al pagamento della somma

spettante a titolo di liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 c.c..

L'attore ha affermato di essere socio della TRAGLIAXXX s.n.c. per una quota

pari al 33%, essendo il restante 67% di titolarità del convenuto ERCXX Ioris,

e di aver comunicato all'altro socio e amministratore la propria volontà di

recedere già dal Firm

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mese di settembre 2006. Secondo l'attore, a seguito di tale manifestazione di volontà,

entrambi i soci avrebbero incaricato un professionista di propria fiducia per la stima

del valore della quota da liquidare al sig. TXXX di S'Agata, sul presupposto del suo

intervenuto recesso. Tuttavia, la determinazione del valore sarebbe stata oggetto di

lunghe ed infruttuose trattative, tanto che il sig. TXXX di Sant'Agata, dopo aver

ribadito l'intervenuto recesso con comunicazione scritta in data 17.11.2009, si è

trovato costretto a promuovere il presente giudizio.

La società convenuta si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande,

contestando il diritto dell'attore ad esercitare il recesso e, comunque, il fatto che il

recesso sia intervenuto nel 2006, atteso che non vi sarebbe stata alcuna

comunicazione in tal senso, mentre l'attore avrebbe continuato a percepire gli utili

della società fino al 2009 in qualità di socio. Soltanto con la comunicazione del

17.11.2009 – ricevuta dall'altro socio in data 19.11.2009 - egli avrebbe manifestato

per la prima volta la volontà di recedere. In ogni caso, il recesso non avrebbe avuto

efficacia prima del decorso dei tre mesi di preavviso di cui all'art. 2285 comma 3 c.c..

La convenuta ha contestato, altresì, che il valore della quota sociale dell'attore, pari al

33%, corrisponda ad un terzo del valore dell'azienda, poiché questa è soltanto un

cespite conferito nella società e il suo valore non coincide con quello che rappresenta

la situazione patrimoniale della società.

Ha contestato, altresì, la fondatezza della domanda di percezione degli utili, in quanto

sarebbero già stati corrisposti.

Si è costituito in giudizio anche il convenuto Ioris ERCXX, il quale ha

rilevato l’insussistenza della ritenuta solidarietà passiva tra la società e il socio non

receduto per il debito per cui è causa ed ha quindi eccepito la propria carenza di

legittimazione passiva.

Alla luce delle difese della società convenuta, con la memoria ex art. 183 comma 6 n.

1 c.p.c. l'attore ha modificato la propria domanda, chiedendo in via subordinata

l'accertamento del recesso con efficacia dal terzo mese successivo alla ricezione della

comunicazione del 17.11.2009. La società convenuta ha contestato la novità della

domanda ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c..

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La causa è stata assegnata dapprima alla dott.ssa Tronci ed è pervenuta solo

successivamente a questo Giudice.

È stata esperita istruttoria, mediante audizione di testimoni ed espletamento di CTU

sul seguente quesito: “dica il CTU, esaminati gli atti di causa ed esperite le opportune

indagini, il valore della quota sociale della società TRAGLIAXXX snc di Andrea e

Ioris ERCXX ai sensi dell'art. 2289 c.c. tenuto conto della situazione patrimoniale

alla data di verificazione dello scioglimento del rapporto sociale (19.2.2010), ciò con

riferimento alla quota sociale del dott. Andrea TXXX di S'Agata ERCXX”.

All'udienza dello 01/07/2014 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in

epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui

all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

L'attore ha proposto tre distinte domande, una di accertamento del proprio

recesso dalla s.n.c. TRAGLIAXXX, l'altra di condanna dei convenuti alla

liquidazione del valore della propria quota e l'ultima di accertamento del suo diritto

alla percezione degli utili fino alla data di scioglimento dal rapporto societario.

La prima domanda deve essere accolta, per quanto di ragione, nei limiti di

seguito specificati.

È pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che l'attore è stato titolare di

una quota pari al 33% del capitale sociale della società TRAGLIAXXX s.n.c.- e che

le restanti quote, pari al 67%, sono di proprietà dell’altro socio, nonché

amministratore Ioris ERCXX.

Benchè genericamente contestato dalla società convenuta, è altresì certo che l’attore

avesse il diritto di recedere dal rapporto societario, ai sensi dell'art. 2285 comma 1 e 3

c.c., atteso che l'art. 5 dei patti sociali (doc. 1 di parte attrice) stabilisce la durata della

società fino al 31 dicembre 2200, e dunque per un tempo indubbiamente superiore

alle aspettative di vita media, sicchè l'ipotesi è assimilabile a quella della costituzione

di società a tempo indeterminato, con conseguente diritto dei soci di recedere ad

nutum, salvo il preavviso di tre mesi stabilito dalla norma richiamata.

L'attore ha affermato di aver comunicato all'altro socio e amministratore Ioris

ERCXX,

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odierno convenuto, la propria volontà di recedere dalla società già nel settembre del

2006. Ciò sarebbe avvenuto verbalmente e sarebbe confermato dal fatto che entrambi

i soci, al fine di poter procedere alla liquidazione della quota del recedente, avrebbero

incaricato ciascuno un professionista di propria fiducia per la stima dell'importo da

corrispondere. Afferma inoltre che, stante l'inerzia della società nel provvedere alla

liquidazione della quota, egli ribadiva il proprio recesso con comunicazione scritta in

data 17.11.2009.

La società convenuta ha negato che il recesso sia stato mai comunicato prima del

19.11.2009, data di ricezione della raccomandata sopra citata da parte del socio

Ioris ERCXX (doc. 3 di parte attrice), tanto che l'attore avrebbe continuato a

percepire gli utili della società fino a tutto il 2009. Ha eccepito altresì che

l'attore avrebbe proceduto ad una tardiva ed inammissibile modificazione della

domanda in sede di memoria ec art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., laddove ha

chiesto, in via subordinata, accertarsi l'intervenuto recesso decorsi tre mesi

dalla comunicazione scritta del novembre 2009. L'indicazione di una diversa data

di efficacia del recesso, rispetto a quella individuata nelle conclusioni prese nell'atto

di citazione integrerebbe, secondo la società convenuta, una domanda nuova e

pertanto inammissibile.

Sulla base delle risultanze istruttorie, ritiene questo giudicante che il recesso del

sig. Andrea TXXX di S'Agata ERCXX dalla società TRAGLIAXXX s.n.c. sia stato

esercitato con la comunicazione a sua firma datata 17.11.2009 ricevuta dal socio

ERCXX Ioris in data 19.11.2009, con effetto dal 19.2.2010, decorso cioè il termine

di preavviso di tre mesi dalla ricezione della stessa, come disposto dall'art. 2285,

comma 3 c.c..

Il recesso è infatti atto unilaterale recettizio che non soggiace, secondo

uniforme giurisprudenza, ad alcun requisito di forma, tuttavia, non può

accogliersi la tesi dell'attore sull'intervenuta comunicazione verbale risalente al

2006, in mancanza di prova della sua reale effettuazione e del suo recepimento

da parte dell'altro socio, destinatario della comunicazione stessa - circostanza

quest'ultima, la cui sussistenza è necessaria trattandosi, come detto, di atto

recettizio, che spiega i propri effetti soltanto una volta pervenuto nella sfera di

conoscibilità del destinatario.

Poiché l'attore ha affermato di aver dato una comunicazione verbale, era suo

onere

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provare la circostanza in modo rigoroso. Al contrario, le dichiarazioni rese dai due

testimoni indotti dall’attore, ascoltati in giudizio sul punto, sono generiche e non

consentono di ritenere dimostrato quanto affermato dallo stesso. La sig.ra Guzzi è un

teste de relato, che ha riferito quanto a sua volta è venuta a sapere dal padre, che

avrebbe assistito alle trattative tra i due soci e che le “riferiva dopo gli incontri con i

clienti il contenuto dei medesimi”; in particolare, le avrebbe riportato che “l'attore

aveva comunicato allo zio durante un incontro nello studio la sua volontà di recedere

dalla società in quanto non percepiva utili ed aveva interesse alla liquidazione della

quota”. La teste ha dichiarato anche che “l'attore e il convenuto sono più volte venuti

a studio al fine di poter trovare un accordo sulla liquidazione della quota, ma a quanto

ne so l'accordo non è mai stato trovato. Tutto ciò dal settembre 2006”.

Ne emerge che vi sono state delle trattative tra le parti per la stima del valore

della quota del socio ERCXX Andrea, tuttavia non è chiaro se esse abbiano seguito

la riferita comunicazione della volontà di recedere, ovvero siano state a ciò

prodromiche, atteso che la teste non ha precisato quando l'attore avrebbe

comunicato detta volontà. In ogni caso, non risulta neppure che tale volontà sia

stata univocamente manifestata così da poter essere qualificata come una effettivo

esercizio del diritto di recesso, ben potendo le parole della teste essere riconducibili

anche alla mera esternazione di un intento da attuare in futuro, magari proprio

all'esito di un accordo sul valore della quota.

Nessun ulteriore elemento probatorio emerge dalle dichiarazioni del teste Eleuteri, il

quale si è limitato a riferire quanto appreso dall'attore in ordine all'avvenuto recesso.

D'altra parte, il fatto che entrambi i soci, in epoca successiva all'avvio delle riferite

trattative di cui sopra, abbiano incaricato professionisti di propria fiducia per la

redazione di perizie di stima del patrimonio sociale, non è una circostanza univoca

che consente di ritenere provato l'intervenuto recesso, dovendosi al più dedurre che

erano in corso, appunto, trattative tra i soci, nell'ambito delle quali essi avevano

ritenuto opportuno far stimare il patrimonio sociale, anche in vista del futuro

eventuale recesso di uno dei due. In proposito, è appena opportuno rilevare che

nell'incipit della perizia dell'ing. Trovato, incaricato dall'attore (doc. 6), si legge che

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“il dott. ERCXX Andrea (..) ha affidato allo scrivente (..) l'incarico di individuare il

più attendibile valore di mercato alla attualità del complesso medesimo per finalità di

natura amministrativa”, ovvero per scopi che niente hanno a che vedere con la

liquidazione della quota all'esito del recesso, di cui non si fa menzione.

Pertanto, deve ritenersi che, per effetto della dichiarazione sottoscritta

dall'attore datata 17.11.2009 e ricevuta in data 19.11.2009 dal socio ERCXX Ioris

(circostanze queste pacifiche in quanto ammesse dalle parti), il recesso del socio

ERCXX Andrea, esercitato in data 19.11.2009, ha avuto effetto il 19.02.2010, ai

sensi dell'art. 2285 comma 3 c.c.. E' da rigettare l'eccezione proposta dalla convenuta

in ordine alla inammissibile modificazione della domanda attorea relativamente alla

data di efficacia del recesso. L'attore ha infatti, fin dall'atto di citazione, allegato e

provato documentalmente di aver comunicato il recesso in data 19.11.2009. Il fatto

che il recesso sia divenuto produttivo di effetti soltanto dopo tre mesi dalla sua

comunicazione è una conseguenza automatica che si produce ex lege in forza del

disposto dell'art. 2285 comma 3 c.c., pertanto è del tutto irrilevante che l'attore, in

citazione, non abbia chiesto accertarsi l'efficacia del recesso a tale data ma a quella

anteriore di invio della comunicazione, poiché il recesso esercitato non poteva che

produrre effetti decorso il termine di preavviso e fermo restando, comunque, che

l'attore ha correttamente e tempestivamente allegato il fatto costitutivo del diritto di

cui ha chiesto l'accertamento.

Spetta pertanto al sig. Andrea ERCXX la liquidazione del valore della

propria quota, avuto riferimento alla data di efficacia del recesso, pertanto la

relativa domanda deve essere accolta, per quanto di ragione.

Il valore della quota deve essere determinato, ai sensi dell'art. 2289 comma 2 c.c.,

avuto riferimento alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si

verifica lo scioglimento, attribuendo ai beni il loro valore effettivo. Questo

Giudicante ritiene corretto quantificare la somma spettante nella misura indicata dal

CTU, pari ad euro 3.097.922,15, corrispondente al 33% del valore patrimoniale

complessivo, stimato sulla base dei dati emergenti dal bilancio al 19 febbraio 2010, e

pari ad euro 9.387.855,00.

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Come rappresentato alla pag. 17 della CTU, tale valore complessivo del patrimonio

della società è dato dalla sommatoria del capitale sociale – voci immobilizzazioni

materiali, terreni e fabbricati risultanti dal bilancio - , delle riserve e del plusvalore su

terreni e fabbricati emerso in perizia, cioè del valore effettivo dei beni e non di quello

prudenziale con il quale gli stessi sono iscritti a bilancio.

Il Ctu ha preliminarmente precisato di aver applicato il criterio “patrimoniale

semplice” per la determinazione del “capitale economico” dell'azienda, essendo

questa “fortemente capitalizzata” (pag. 5 della CTU). Tale metodo, secondo il Ctu, ha

consentito di raggiungere risultati privi di rilevanti margini di discrezionalità ed è

risultato proficuamente applicabile (in luogo di altri, ad esempio quello patrimoniale-

reddituale) poichè la società in questione è caratterizzata essenzialmente da un

ingente patrimonio immobiliare (terreni agricoli e immobili ad essi pertinenziali).

Tale metodologia non è stata oggetto di contestazione delle parti, che hanno invece

contestato:

- quanto all'attore, la mancata valutazione di taluni beni (macchine, attrezzature,

scorte vive, diritti, quote, premi, prodotti di scorta) nonché l'omessa rivalutazione del

valore complessivo dei beni aziendali, in misura del 3%, in ragione

dell'organizzazione aziendale, atteso che detti beni non dovrebbero essere valutati

come singoli cespiti, ma come complesso produttivo organizzato;

- quanto alla società convenuta, l'erronea stima del valore dei terreni, avuto

riferimento alla loro riconducibilità all'ambito della “collina interna” piuttosto che

della “pianura” e ai relativi valori di mercato (che il Ctu non avrebbe recepito,

attribuendo valori ingiustificatamente superiori a quelli risultanti dai contratti allegati

alla Ctu e difformi, per eccesso, da quelli risultanti dalla banca dati INEA che il Ctu

afferma aver consultato), nonché l'eccessivo valore attribuito agli edifici facenti parte

dell'azienda, che non terrebbe conto della loro vetustà.

Il Ctu ha chiarito di aver attribuito un valore soltanto ai beni risultanti dalla situazione

contabile della società e non anche ai beni immateriali, quali ad esempio il know how

e le “risorse umane”, in quanto trattasi di componenti di difficile valutazione

obiettiva, precisando, in risposta alle osservazioni critiche del Ctp di parte attrice, di

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Sentenza n. 5009/2015 pubbl. il 04/03/2015RG n. 10872/2011

Repert. n. 4538/2015 del 04/03/2015

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aver attribuito valore a tutte le voci di bilancio, senza esclusione alcuna, comprese

macchine, attrezzature, bestiame e foraggi (indicati questi ultimi come “magazzino”,

per un valore di euro 176.279,00), oltre a beni quali impianti elettrici e telefonici che

il Ctp di parte attrice invece non menziona e con esclusione dei premi comunitari, che

il Ctp riterrebbe assimilabile ai ricavi, in quanto tale voce non è valutabile sulla base

del metodo patrimoniale semplice utilizzato dal Ctu.

Parimenti, ha precisato che tale metodo di stima non prevede l'applicazione di alcun

coefficiente di valorizzazione, tantomeno nella misura del 3% indicata dall'attore,

avuto riferimento al dato dell'organizzazione aziendale. Poiché l'utilizzo di tale

criterio di stima, come già rilevato, non è stato contestato, in sé, dalle parti, non

possono essere accolte le censure formulate dal Ctp di parte attrice in ordine alla

mancata applicazione del coefficiente di valorizzazione.

Quanto ai rilievi mossi dalla società convenuta, l'ausiliare del Ctu, Ing. Curcuruto, ha

chiarito che la convenuta ha erroneamente fatto riferimento ai valori dei terreni

collocati nell'ambito della “collina interna”, mentre l'azienda si colloca sulla fascia

costiera (dista infatti dal mare circa 10 km in linea d’aria) ed è posta ad un'altitudine

di 149 m. s.l.m. e pertanto si colloca nell'ambito della “pianura”, con conseguente

riconoscimento di valori di mercato superiori. D'altra parte, il Ctu ha attribuito ai

terreni valori prudenziali, anche inferiori a quelli che, dai dati riportati, sono propri

della “collina interna”.

L'ing. Curcuruto ha altresì rilevato come le contestazioni relative alla valutazione dei

fabbricati si basano sull'applicazione di coefficienti di riduzione eccessivi se

commisurati allo stato d'uso degli stessi e peraltro non coerenti tra loro e dunque

ingiustificati, avendo il Ct di parte convenuta attribuito diversi coefficienti riduttivi ad

immobili che si trovano nel medesimo stato di fatto. Pertanto, anche sotto tali profili,

le conclusioni del Ctu in ordine al valore degli edifici aziendali risultano

condivisibili.

D'altra parte, il valore degli immobili, come correttamente stimato dal Ctu, è

sostanzialmente corrispondente a quello risultante nelle due perizie stragiudiziali

depositate dall'attore (doc. 5 e 6, rispettivamente alle pagine 4 e 30), redatte su

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Repert. n. 4538/2015 del 04/03/2015 incarico l'una del medesimo attore e l'altra dell'odierno convenuto Ioris ErcXXX.

Complessivamente, le valutazioni del Ctu non appaiono censurabili, avendo questi

dato conto in modo esplicito del criterio di stima utilizzato, quello patrimoniale

semplice, applicabile nel caso di specie atteso che l'azienda si caratterizza per la sua

spiccata patrimonializzazione, essendo costituita essenzialmente da terreni agricoli,

immobili strumentali alla conduzione dell'azienda oltre che da bestiame e macchinari,

mentre scarso rilievo hanno evidentemente beni immateriali quali il know how, il

fattore umano ecc, trattandosi di azienda agricola condotta, a quanto consta, con

sistemi tradizionali. D'altra parte, il Ctu ha condivisibilmente ritenuto di valutare

soltanto i beni materiali esposti nella situazione contabile della società, così da

pervenire ad una stima il più possibile obiettiva del patrimonio societario.

Sulla somma di euro 3.097.922,15 decorrono gli interessi legali ai sensi dell'art.

1224 c.c. e dell'art. 1219 n. 3 c.c., trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una

somma di denaro, da eseguirsi pertanto al domicilio del creditore ai sensi dell'art.

1182 comma 3 c.c. nel termine, ormai decorso, di sei mesi dallo scioglimento del

rapporto societario (ovvero il 19.08.2010). Gli interessi, al saggio legale, decorrono

pertanto dalla predetta data del 19.08.2010.

Non spetta invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta,

come tale soggetta al principio nominalistico.

Non spetta neppure la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c.,

mancandone ogni allegazione e prova.

L'attore ha chiesto la condanna al pagamento del valore della quota da parte

della società e del socio ERCXX Ioris, il quale, costituendosi in giudizio, ha

eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affermando che la solidarietà

passiva per le obbligazioni della società stabilita dall'art. 2291 c.c opera soltanto

nei confronti dei TXXX e non anche per i debiti della società nei confronti dei

soci, quale è quello derivante dal recesso.

Il principio richiamato è condivisibile e affermato costantemente dalla giurisprudenza

in tema di liquidazione della quota di una società di persone: unico legittimato

passivo rispetto alla relativa domanda è infatti la società stessa, e non anche gli altri

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soci non receduti, poiché la regola della solidarietà tra i soci è stabilita a favore dei

TXXX che vantino crediti nei confronti della società, e non è applicabile alle

obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola

generale secondo cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi

debitori (Cass. 1036/2009 sez. I).

Pertanto, la domanda di condanna nei confronti di Ioris ERCXX deve essere rigettata,

con conseguente condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite in favore del

convenuto ERCXX, da liquidare, nella misura indicata in dispositivo, avuto

riferimento alle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio e con l’ulteriore

riduzione di cui all’art.4 comma 4 del D.M. 55/2014, atteso che il convenuto non ha

svolto attività istruttoria, né depositato comparsa conclusionale e memoria di replica

e considerato che le questioni di fatto e di diritto dallo stesso affrontate nella propria

difesa non sono di particolare complessità, essendo, tra l’altro, pacifico

l’orientamento giurisprudenziale richiamato a sostegno dell’eccezione di carenza di

legittimazione passiva.

Infine, deve essere accolta la domanda di accertamento del diritto alla

percezione degli utili fino al 19.02.2010, avendo l'attore conservato la qualità di socio

fino a tale data, mentre parte convenuta non ha allegato né provato l'esistenza di fatti

impeditivi del venire ad esistenza del diritto del socio, atteso che i pagamenti che

asserisce aver effettuato a titolo di ripartizione degli utili (e peraltro contestati

dall'attore) incidono, eventualmente, sulla quantificazione delle somme spettanti, che

tuttavia non è oggetto del presente giudizio, atteso che l'attore ha formulato una

domanda di mero accertamento.

La regolamentazione delle spese tra l’attore e la società convenuta segue il principio

della soccombenza e le stesse, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a

carico della società, così come le spese di Ctu, precedentemente liquidate con

separato provvedimento in data 16 gennaio 2014 e poste provvisoriamente a carico

delle parti in solido.

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definitivamente pronunciando,

- accerta il recesso di Andrea TXXX di S'Agata ERCXX dalla società

TRAGLIAXXX s.n.c. con efficacia dal 19.2.2010;

- accerta la sussistenza del rapporto societario fino alla data del 19.2.2010 con

conseguente diritto di Andrea TXXX di S'Agata ERCXX a percepire gli utili della

società TRAGLIAXXX s.n.c. fino alla predetta data;

- condanna TRAGLIAXXX s.n.c. al pagamento in favore di Andrea TXXX di

S'Agata ERCXX della somma di euro 3.097.922,15, a titolo di liquidazione del valore

della quota societaria del socio receduto, oltre interessi legali dal 19.08.2010

all'effettivo pagamento;

- rigetta ogni altra domanda;

- condanna TRAGLIAXXX s.n.c. al pagamento, in favore dell'attore, delle

spese di lite, che liquida in complessivi euro 29.073,00, di cui euro 27.852,00 per

compensi professionali ed euro 1.221,00 per spese oltre spese generali Iva e

CAP, nonché al pagamento delle spese di CTU che pone definitivamente a

carico della società convenuta, liquidate con separato decreto in euro 7.686,34

a titolo di onorari oltre IVA e Cassa di previdenza ed euro 3.960,96 per il

compenso del collaboratore del CTU;

- condanna Andrea TXXX di S'Agata ERCXX al pagamento in favore di Ioris ERCXX

delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro

4.308,50 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa.

Roma, 27 febbraio 2015

Il Giudice designato

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato

ordinario in tirocinio dott.ssa Laura Scotto

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