Sentenza n. 3884/2016 pubbl. il 17/06/2016 RG n. 5871/2008 ... · riguardo il Presidente della...

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Cons. Biagio Roberto Cimini Sentenza n. 3884/2016 pubbl. il 17/06/2016 RG n. 5871/2008 Reper t. n. 5353/2016 del 17/06/20116 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magi strati: FANTI Dott. Lucia CIMINI Dott. Biagio Roberto MIRAGLIA Dott. Luigi PRESIDENTE CONSIGLIERE re!. CONSIGLIERE riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5871 R.G. degli affari contenziosi del 2008 trattenuta in decisione all'udienza del 17.4. 2015 AWOCATU RADELLO STATO L. 103/79 TRA APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE E APPEILU\Tl- APPELLANTI INCIDENTALI

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Cons. Biagio Roberto Cimini

Sentenza n. 3884/2016 pubbl. il 17/06/2016 RG n. 5871/2008

Repert. n. 5353/20 16 del 17/06/20116

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati:

FANTI Dott. Lucia

CIMINI Dott. Biagio Roberto

MIRAGLIA Dott. Luigi

PRESIDENTE

CONSIGLIERE re!.

CONSIGLIERE

riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5871 R.G. degli affari contenziosi del

2008 trattenuta in decisione all'udienza del 17.4 . 2015

AWOCATURADELLO STATO L. 103/79

TRA

APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE

E

APPEILU\Tl- APPELLANTI INCIDENTALI

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Cons. Biagio Roberto Cimini

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Repert. n. 5353/20 16 del 17/06/2016

E

APPELLATI

OGGETIO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito

bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario - Appello

avverso la sentenza n. 20697/2007 del Tribunale di Roma, sezione nona, del 26. 10.2007

CONCLUSIONI: All'udienza del 17 aprile 2015 le parti hanno precisato le conclusioni

come da scritti difensivi e verbali in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132, comma l , n.

4) c. p. c., quale novellato dall'art. 45, comma 17, legge 18 giugno 2009 n. 69. Al

riguardo il Presidente della Corte d'Appello di Roma, nel piano redatto ai sensi dell'art.

37 D. L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011

n.I II , ha osservato che un'interpretazione razionale del novellato art. 132, confonne aJ

fine acceleratorio ed al principio generale statuito dall'art. 359 c. p. C., ne consente

infatti una generalizzata applicazione.

Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto avverso la

sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma con la quale era stato così statuito:

a pagare in favore

solido tra loro, la somma di € 220.000,00 ed a rifondere agli stessi le spese

processuali che liquida in € 470,58 per spese, 3.751,00 per diritti e 7.000,00 per onorari.

Rigetta la de>m,mdl, nei confronti

causa e la condanna a rifondere agli stessi le spese processua1i che liquida in € 200,00

per spese, E 1.300,00 per diritti ed E 2.700,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario

per spese generali, IV A e CAP come per legge.

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Cans. Biagio Roberto Clmini

Sentenza n. 3884/2016 pubbl. il 17/06/2016 RG n. 5871/2008

Repert. n. 5353/20 16 del 17/06/2016

La decisione dci Tribunale riguardava la richiesta di risarcimento danni avanzata, con

atto di citazione del 18. lO. 2002, da cointestatari

della cassetta di sicurezza n. 717 presso la filiale n. 91 della banca, ubicata in P. le

Clodio all'interno della città giudiziaria, in relazione al furto subito, insieme a molti

altri intestatari di cassette, il 18. 6. 1999, di tutti i valori depositati, consistenti in

numerosi gioielli, monete d'argento e d 'oro ed una collezione di monete d'oro emesse

un controvalore di € 135.998,95 secondo la perizia redatta dal

rag. Potenza il 12. 9. 2001, cifra da attualizzare alla data della domanda in €

154.937,00.

Con decreto presidenziale in data 28. 3. 2014 il presente procedimento veniva assegnato

all'odierno relatore.

All'udienza del 17.4. 2015 la causa veniva trattenuta in decisione con i tennini di cui agli

am. 190 e 352 c. p. c.

Quanto al gravame, parte appellante deduce quattro motivi.Hl gravarM.

Il primo motivo riguarda l'esclusione della responsabilità per caso fortuito. Infatti, pur

cssendo pacifico che il furto in quanto tale non escluderebbe il caso fortuito, il Tribunale

avrebbe omesso di valutare la specificità del furto subito, avvenuto con il concorso

detenninante dei carabinieri addetti alla vigilanza, condannati con rito abbreviato per i

reati di cui agli artt. 624, 319, 321, 479 c. p. dal GUP di Perugia con sentenza dello 12.

2001. Le modalità del furto commesso sarebbero tali da integrare il easo fortuito idoneo

ad escludere la responsabili tà della banca. La circostanza della pianificazione ed

esecuzione del furto da parte degli addetti alla vigilanza e di un dipendente della Banca

dimostrerebbe l'assoluta imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento da parte della banca.

Il Tribunale invece di considerare la rilevanza di tale circostanza avrebbe preferito non

affrontarla, da un lato fondando la propria decisione sulla genericità delle deduzioni

riguardanti le concrete modalità del farto, dall'altro non acquisendo le sentenze dalle

quali avrebbe potuto agevolmente trarre la dettagliata narrazione degli eventi.

Con il secondo motivo viene contestata la decisione del Tribunale per avere ritenuto

provato il contenuto della cassetta al momento del furto, in assenza di precisi clementi al

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Cons. BIagio Roberto Cimlni

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riguardo e suUa base delle sole dichiarazioni della s ;gnm~ ' che,

sentita all ' udienza del 13. 10.2004, aveva riferito che quei beni erano nella cassetta sino

alla data del furto, senza precisare, però, quando aveva accompagnato la madre ad

esaminare il contenuto della cassetta.

Il terzo motivo riguarda la rcsponsabilitit del Ministero della Difesa, rispetto alla quale il

Tribunale avrebbe erroneamenl'e ritenuto il difetto di legittimazi,one passiva invocando il

fano che la violazione imputata ai carabinieri, in servi7jo di pubblica sicurezza, esulasse

dalla competenza di detto Ministero. Conclusione che si porrebbe in contrasto con la

giurisprudenza di legittimità.

Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le

domande svolte dalla banca nei confronti dei terzi chiamati affermando la carenza di

legittimazione del Ministero della Difesa, mentre quanto al Ministero dell'Interno

avrebbe erroneamente ritenuto che la responsabilità. penale dei carabinieri condannati

avrebbe reciso il rapporto organico con l'ente preponente. così escludendo la

responsabilità del Ministero.

La responsabilità dei Ministeri, invece, sussisterebbe sia a titolo diretto che di

responsabilità oggettiva ex art. 2049 c. c. La responsabilità diretta della PA per il fatto

illecito del dipendente non potrebbe considerarsi esclusa dal compimento di un fatto

doloso, anche se configurante reato, purché sussistente il nesso di occasionalità

necessaria tra il componamento del dipendente e le incombenze ad esso affidate.

Nel caso di specie, la condotta posta .in essere dai carabinieri coinvolti nel furto si

inserirebbe nell ' attività loro assegnata di vigilanza e controllo del palazzo di giustizia.

Ove non condivisa tale prospettazione dovrebbe comunque ritenersi sussistente la

responsabilità ex art. 2049 c. C., in virtù del fatto che il dolo del dipendente non potrebbe

escludere il rapporto di occasionalità necessaria.

Si costituivano in g;" dbcio ' per chiedere il rigetto

dell 'appello principale proposto perché infondato, cd in accoglimento dell'appello

incidentale la riforma della sentenza impugnata per vedere , m,dann"ta '

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Cons. Biagio Roberto Ciminl

Sentenza n. 3884/2016 pubbl. il 17/06/2016 RG n. 5871/2008

Repert. n. 5353/20 16 del 17/06/201

a corrispondere ai predetti la somma di € 350.000,00, comprensiva di interessi e

rivalutazione o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.

Rispetto ai motivi di gravame dell'appellante deducevano quanto segue in ordine a quelli

loro riferibili.

Primo motivo.

li Tribunale avrebbe correttamente valutato il mancato assolvimento da parte della banca

non dell 'ODcre probatorio su essa incombente di dimostrare che "inadempimento

dell'obbligazione di custodia fosse ascrivibile ad impossibilità deUa prestazione ad essa

non imputabile; la sua responsabilità non potrebbe essere esclusa dalla generica

dimostrazione della diligenza impiegata in astratto per prote~ere i locali con idonei

mezzi di sicurezza. L'unica esenzione di responsabilità sussisterebbe in ipotesi di caso

fortuito, cui il furto dovrebbe considerarsi estraneo, perehé evento prevedibilc in

rela7Jone alla natura della prestazione dedotta. La banca non avrebbe dimostrato in alcun

modo la sua effettiva impossibilità dì esercitare un qualunque tipo di controllo atto a

prevenire il verificarsi dell'evento e sotto altro profilo il Tribunale, lungi dal riconoscere

la completa dotazione di misure di protezione e di sicurezza d i cui disponeva la filiale

avrebbe evidenziato, invece, la scarsa diligenza della banca rispetto alle modalità dì

custodia dei locali, in quanto: il furto sarebbe stato commesso senza effrazione; le chiavi

per l'accesso al caveau sarebbero state custodite in un cassetto aperto accessibile a tutti i

dipendenti della banca; il caveau non sarebbe stato munito né di rivelatore voIumctrico,

né di telecamera e l' unico sistema di sicurezza sarebbe consistito in un sistema di allarme

collegato con la questura e con la sicurezza della banca; il servizio di cassette di

sicurezza veniva effettuato anche il sabato, nonché una serie di ulteriori gravi disfunzioni

dimostrate da un documento di lafifenmano di essere venuti

in possesso dopo la definizione del giudizio di primo grado(la cui produzione è stata

contestata dalla banca)e che non potrebbe essere considerato nuovo percbé espresswncnte

ricbiamato dal teste_ escusso all'udienza del 13. 10. 2004.

Secondo motivo.

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Cons. Biagio Roberto Cimlnl

Sentenza n. 3884/2016 pubbl. il 17/06/2016 RG n. 5871/2008

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Le censure rappresentate sarebbero prive di pregio avendo la teste, invece, esattamente

individuato il periodo temporale in cui si era recata in banca insieme alla madre. Infatti,

considerando che la sig. sarebbe agevole desumere che la

teste si era recata in banca nel 1998. Inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto provata

l'esistenza del danno lamentato anche suUa base delle testimonianze e della condizione

sociale degli appellati(i l padre del Sarbarito era un alto fu,,,jconario '

lo un alto dirigente bancario). Sussisterebbero, peraltro, nel caso di

specie, tutti gli elementi per dimostrare il contenuto deUa cassetta(condizione economica,

costo sopportato per la disponibi lità della cassetta di sicurezza, immediata presentazione

di denuncia di furto, immediata consegna dell'elenco di beni con dettagliata descrizione).

Quanto all'appello incidentale, tempestivamente proposto, con esso si chiede la

ridetenninazione dell'importo della somma da corrispondersi agli appellati, dal momento

che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei rilievi critici alla CTU contenuti nelle note

difensive depositate all'udienza del 25. 10.2006 e dell ' ulteriore aumento della quotazione

dell'oro e dei preziosi intervenuto dall'ottobre 2006 al momento della decisionc(ottobre

2007), tramite supplemento di CTU sul punto.

I Ministeri costituitisi hanno invocato j'infondatezza dell'appello proposto deducendo,

quanto alla earenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, che il

comportamento omissivo dei carabinieri non sarebbe in aleun modo riconducibile al

Ministero della Difesa, in considerazione dell 'attività di pubblica sicurezza da essi svolta,

che si porrebbe al di fuori delle funzioni istituzionali del suddetto Ministero, avendo il D.

Lgs. n. 297 del 2000 riordinato l' arma dei carabinieri prevedendo che essa dipende dal

Ministero dell ' Interno per quanto attiene ai compiti di tutela deU'ordine e della sicurezza

pubblica. Tale disposizione confermerebbe positivamente la ripartizione tra funzioni di

carattere militare(riconducibili al Ministero della Difesa)~ civi li(riconducibi li al

Ministero dell'Interno). Conseguentemente, rispetto al caso di specie andrebbe

confe rmata la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della

Difesa, ed il solo legittimato passivo{vertendosi in ipotesi di funzioni civili)sarebbe il

Ministero dell ' Intemo.

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Cons. Biagio Roberto Omln!

Sentenza n. 3884/2016 pubbl. il 17/06/2016 RG n. 5871/2008

Repert. n. 5353/20 16 del 17/06/2016

Rispetto a quest 'ultimo, l'orientamento prevalente in giurisprudenza sarebbe quello

secondo cui la responsabilità della PA verso i terzi per condotta dei propri dipendenti

sarebbe disciplinata dalI'art. 2043 c. c.(responsabilitù soggettiva diretta) e non dall'art.

2049 c. c. (responsabil ità obiettiva indiretta). La conseguenza sarebbe che la

responsabilità della PA dovrebbe incontrare il limite antologico della occasionalità

necessaria, che tuttavia verrebbe meno qualora la condotta dannosa del dipendente fosse

frutto di comportamenti dolosi od egoistici, ed in particolare qUfllldo si tradurrebbe in un

illecito penale doloso, da, quale deriverebbe la cesura del rapporto organico con la PA,

con conseguente impossibilità per la stessa di essere chiamata a rispondere per il fatto

doloso del dipendente. Nel caso di specie i carabinieri avrebbero, pur nell'esercizio di

proprie funzioni durante l'orario di servizio, agito per finalità e motivazioni

assolutamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente di appartenenza. La

circostanza che il ruolo ricoperto dai carabinieri avrebbe agevolato e reso possibile

l'evento criminoso di cui si discute non sarebbe suffic iente per affermare la

responsabilità del Ministero avendo comunque i carabinieri agito per iJ perseguimento di

uno scopo esclusivamente egoistico, completamente estraneo alle finalità istituzionali.

Quanto alla dedotta sussistenza del caso fortuito, s i rappresenta che l'istruttoria svolta,

soprattutto quella testimoniale. avrebbe evidenziato la scarsa di.ligenza della banca nella

custodia delle cassette di sicurezza ed il ruolo centrale svolto da alcuni suoi dipendenti.

L'es istenza di una grave colpa della banca impedirebbe di considerare che l'evento

dannoso possa essere considerato imprevedibile ed inevitabi le.

L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati e devono essere respinti.

Il primo motivo di gravame è infondato e non mcrita accog1imento.

Vanno condivise al riguardo le argomentazioni svolte dal Tribunale per escludere la

sussistenza nel caso di specie del caso fortuito .

Infatti, IO in tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di

sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto - il quale non

integra il caso fortuito, in quanto è evento prcvedibile, in considerazione della natura della

prestazione dedotta in contratto - grava sulla banca, ai sensi deU:art. 1218 cod. civ., l'onere

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Cons. 8iagio Roberto Cimini

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di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad

impossibilità della prestazione ad essa non imputabile (per avere tempestivamente

predisposto impianti rispondenti alle più recenti prescrizioni in tema di sicurezza

raccomandate nel settore), non essendo sufficiente, ad escludere la colpa, la prova generica

della sua diligenza, dal momento che tale disposizione generale, che regola

l'inadempimento delle obbligazioni contrattual i, si appl ica anche in presenza di una

clausola limitativa della responsabilità della banca, da ricondurre all'art. 1229 cod. civ. c

che riguardi ['ammontare del debito risarcitorio, non l'oggetto del contratto "(v. Casso Sez.

1, Sentenza n. 28835 del 27/ 121201 I).

Alla stregua di tali premesse e prescindendo dal contenuto della lettera prodotta dagli

appellati, che non viene utilizzata per la presente decisione, dovendosi condividere

l'eccezione di tardività sollevata sul punto dalla banca, la Corte ritiene che l'appellante si

sia limitata a prospettare una serie di circostanze attinenti alle specifiche modalità di

esecuzione del furto, che ha visto coinvolti anche diversi carabinieri addetti alla vigilanza,

ma senza in realtà fornire la prova positiva della sussistenza dell 'esistenza, nel caso di

specie, del caso fortuito, desumibile ad esempio dall'adozione di una serie cautele o

dall'aver predisposto tempestivamente impianti rispondenti alle più recenti prescrizioni in

tema di sicurezza raccomandate nel settore.

Peraltro, anche dal contenuto delle dichiarazioni rese dal teste _ all' udienza dci 19.

5. 2004) è emerso che il furto era avvenuto senza effrazione, che l'allanne, sebbene

presente, non aveva mai fatlo pervenire alcun segnale alla Questura, che non era prevista.

la compilazione di un modulo di passaggio chiavi, che le chiavi del caveau erano custodite

in un cassetto accessibile ai dipendenti della banca e che qualunque dipendente della banca

poteva accedere al caveau previa compilazione del relativo modulo.

Dalla valutazione globale di tutti tali elementi la Corte ritiene che la banca non abbia

assolto all'onere probatorio su di essa incombente di dimostrd.re la sussistenza del caso

fortuito ed essere sollevata dalla propria responsabilità, non avendo neanche spiegato, né

giustificato, perché le misure predisposte, che avrebbero dovuto tenere conto anche della

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Cons. Biagio Roberto Cimin!

Sentenza n. 3884/2016 pubbl. il 17/06/2016 RG n. 5871/2008

Repert. n. 5353/20 16 del 17/06/2016

possibile implicazione di qualche dipendente infedele, non siano state in grado di impedire

l'accesso al caveau dei ladri .

Il secondo motivo deve ritenersi infondato e non merita accoglimento.

Infatti, il Tribunale ha correttamente ritenuto che abbiano

offerto la prova parziale del contenuto della cassetta sulla base della deposizione della

la cui collocazione temporale della visita effettuata con la

madre, come esattamente osservato dagli appellati, può essere individuata nel 1998 tramite

i riferimenti offerti dalla teste(madre ottantenne, nata nel 1918); inoltre, il Tribunale ha

inferito l'esistenza del contenuto della cassetta anche dalla descrizione del contenuto della

cassetta effettuato dagli attori, ritenuto congruo rispetto alla loro condizione sociale.

Tali elementi, tuttavia, non hanno consentito di raggiungere la prova positiva dell'analitico

contenuto della cassetta, ma hanno reso ammissibile la valutazione equitativa del danno

subito dagli attori.

Quanto al terzo motivo deve osservarsi che l'art. 2 del D. Lvo n . 297 del 2000 prevede che

" l'arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito Ciel Ministero della difesa,

con rango di Forza annata ed é forza militare di polizia a competenza generale e in

servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle

nonne in vigore. L'Arma dei carabinieri dipende:

a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto

attiene ai compiti militari;

b) funzionalmente dal Mini stro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Correttamente il Tribunale ha inquadrato la fattispec ie nell'ambito della nuova disciplina

ora richiamata, affermando, conseguentemente, il difetto di legittimazione passiva del

Ministero della Difesa, regolarmente costituitosi nel giudizio di primo grado, rispetto alle

domande svolte dalla banca.

Infine, per quanto attiene al quarto motivo, la Corte osserva che " IO tema

di responsabilità diretta della P.A. per fatto lesivo derivante dall'operato dei suoi

dipendenti, non può essere esclusa la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria

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Cens. Biagio Roberto Cimini

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Repert. n. 5353/20 16 del 17/06/2016

tra l'attività del dipendente e l'evento lesivo in presenza dell'eventuale abuso compiuto da

quest'ultimo o dall'illegittimità del suo operato, qualora la condotta del dipendente

medesimo si innesti, comunque, nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente. Ne

consegue che il riferimento della condotta del dipendente alla P.A. può venire meno solo

quando egli agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico,

ed il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al

conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri della Amministrazione, possono

anche considerarsi propri dell'ufficio nel quale il dipendente stesso è inserito "(v. Casso

Se7_ 3, Sentenza n. 2089 del 3010112008).

In applicazione di tale principio deve rilevarsi che nel caso di specie i carabinieri che

hanno posto in essere il furto di cui si discute hanno sicuramente agito per un fine di

profitto strettamente personale, assolutamente non di retto al conseguimento di fini

istituzionali o propri dell'ufficio in cui essi erano inseriti, così facendo venire meno il

rapporto di occasionalità necessaria e la riferibilità del loro operato alla PA, e non

potendosi neanche configurare, nel caso di specie, alcuna ipotesi di responsabilità

indiretta.

Infme, quanto all'appello incidentale deve rilevarsi che è anch'esso infondato e deve

essere respinto.

Gli appellati hanno chiesto la rideterminazione dell'importo della somma da

corrispondersi, in ragione del fatto che i l Tribunale non avrebbe tenuto conto dei rilievi

critici alla CTU contenuti nelle note difensive depositate all'udienza del 25. 10.2006 e

dell'ulteriore aumento della quotazione dell'oro e dei preziosi intervenuto dall'ottobre

2006 sino al momento della decisione( ottobre 2007), chiedendo un supplemento di CTU

sul punto.

Il Tribunale, ritenendo che gli attori avessero fomito la prova parziale del contenuto della

cassetta di sicurezza ha correttamente proceduto ad una liquidazione equitativa del danno

supportata sia dalla ero svolta per operare la stima del valore degli oggetti descritti

dagli attori, sia dalle osservazioni del CTP.

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Repert. n. 5353/20 16 del 17/06/201 Cons. Biagio Roberto Omlnl

La Cone rispeno alle valutazioni del consulente tecnico di ufficio ed alle note critiche

degli appellati ri tiene che l' impossibilità di stabilire con assoluta certezza 1'esatto

contenuto della cassetta di sicurezza, alla stregua di quanto evidenziato in precedenza

consenta di confennarc la liquidazione equitativa così come operata dal giud ice di primo

grado e di non disporre un supplemento d i CTU.

Alla luce di quanto sinora esposto l'appello principale e l'appello incidentale proposti

devono ritenersi infondati e devono essere respinti.

Tenuto conto della reciproca soccombenza e della peculiarità e complessità della presente

vicenda processuale le spese processuali del presente grado di giudizio vanno

mentre integralmente compensate tra

seguono la soccombenza nel rapporto spese che vengono

liquidate come da dispositivo, ai sensi delle tabelle allegate al DM 5512014, tenuto conto

~ della natura della causa e dell'attività professionale prestata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull 'appello p",posto '

avverso la sentenza n. 20697/2007 del Tribunale di Roma, sezione nona, del 26. lO.

2007, così provvede:

A) Respinge l'appello principale e l'appello incidentale proposti e conferma la sentem·..a

impugnata;

A) Spese processuali del presente grado di giudizio integralmente compensate tra

pagamento, in favore delle

spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 5.500,00

ciascuno per compensi professionali oltre accessori di legge.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 20 16

lI~~CJ. ___ , n residente

DEPOSITATO IN CANCfJcUe;;r--~-000"-- ~] _ . 2016 __ . __ ILFWM~

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