Mattarella, nulla da dichiarare? - Il Fattoquotidiano 18.03.2017
Sentenza n. 3747/2015 pubbl. il 18/02/2015 RG n. 35424 ... · PDF file2 dichiarare nullo e di...
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N° SENT
N° RGAC
N° CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 35424, Ruolo Generale dell’anno 2012
e trattenuta in decisione all’udienza del 10 novembre 2014, vertente
TRA
MIGLIO Carlo, elettivamente domiciliato a Roma, via Augusto Riboty n° 1, presso lo
studio dell’avv.to Michele Di Ciaccio, rappresentato e difeso dall’avv.to Mino
Daniele Bembo in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione,
OPPONENTE
E
GIUSTINI Roberto, elettivamente domiciliato a Roma, via D. Cimarosa n° 13, presso
lo studio legale avv.to Marcello Troiani, rappresentato e difeso dall’avv.to Ermanno
Simone Davide Santorelli Giuseppe in forza di procura speciale a margine della
comparsa di risposta,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
per la parte opponente (atto di citazione): “ … in via preliminare: sospensione
dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo e comunque dell’opposizione,
ricorrendone i presupposti. Nel merito: in accoglimento della spiegata opposizione: a)
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dichiarare nullo e di nessun effetto il precetto di pagamento notificato il 14 maggio
2012 per i motivi su esposti; b) revocare il decreto ingiuntivo n° 5042/12, dichiarando
nulla la garanzia prestata con conseguente inesistenza del credito; autorizzare la
chiamata in causa di F&C Service Srl …; condannare La F&C Service Srl a garantire
e manlevare il sig. Miglio Carlo in caso di sua soccombenza ad ogni effetto di legge.
Condannare l’opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, con il favore
di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
per la parte opposta (comparsa di risposta): “Voglia il Giudice adito in via
preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione
dell’opposto decreto ingiuntivo; sempre in via preliminare rigettare la richiesta di
chiamata di terzo. Nel merito: … rigettare la richiesta di revoca dell’opposto decreto
ingiuntivo e per l’effetto condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti e
onorari del presente giudizio”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione l’attore Miglio Carlo proponeva opposizione avverso
il decreto ingiuntivo n° 5024/12 del 14/3/12 di questo Tribunale (n° 1724/12 Rg),
ottenuto in via provvisoriamente esecutiva dal convenuto Giustini Roberto per il
pagamento della complessiva somma di 10.000,00 euro, oltre interessi legali e spese,
portata da assegno bancario, non onorato. Al riguardo l’opponente, eccepita anche la
nullità dell’atto di precetto a suo tempo notificatogli, allegava, in relazione
all’opposizione a decreto ingiuntivo che qui ci occupa, che doveva considerarsi nulla
la garanzia sottesa al rilascio dell’assegno postdatato (30/6/11) a margine della
cessione in data 18/5/11 delle azioni della BIZ Solution Spa dal Giustini (cedente)
alla F&C Service Srl (cessionaria), del cui capitale sociale esso attore era titolare
nella misura del 99%; che invero vi era in tal modo uno stravolgimento della natura e
della funzione dell’assegno bancario, che invero costituisce un mezzo di pagamento e
non uno strumento di garanzia; che inoltre non era stata da lui rilasciata alcuna
fideiussione, come si desumeva dall’esame dell’atto di cessione di azioni a rogito
notaio Bellelli del 19/5/11; che pertanto, attesa l’inesistenza di qualsiasi rapporto
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sottostante, l’assegno non poteva essere considerato neanche come una promessa di
pagamento. Tanto premesso, l’attore concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva in giudizio il convenuto Giustini Roberto, il quale concludeva
come in epigrafe riportato.
Nel corso del giudizio con ordinanza riservata del 9/1/13 veniva accolta
l’istanza ex art. 649 c.p.c..
La causa veniva istruita con produzione di documentazione varia ed all’udienza
del 10/11/14 era trattenuta in decisione con l’assegnazione dei termini di legge per il
deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20
giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 29/1/15.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento
anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito
dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie
regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli
oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza
che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di
validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa
creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione
di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente
convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall’esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge
richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Come risulta dal ricorso monitorio, l’odierno opposto (attore sostanziale) ha
agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di
10.000,00 euro, portata da un assegno bancario, emesso in suo favore in data 30/6/11
a firma dell’opponente e rilasciatogli a garanzia del pagamento, da parte della F&C
Services Srl, del corrispettivo pattuito per la cessione delle azioni della BIZ Solution
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Spa, in forza del contratto del 19/5/11 fra esso opposto (cedente) ed appunto la F&C
Services Srl (cessionaria), di cui l’opponente era socio, in quanto titolare del 99% del
relativo capitale sociale; quindi l’opposto ha allegato in ricorso che con il rilascio
dell’assegno in garanzia il predetto Miglio Carlo aveva assunto una garanzia
personale nei confronti di esso opposto per il buon esito della cessione delle azioni.
L’opponente ha invece eccepito la nullità del preteso patto di garanzia, stante
la postdatazione dell’assegno e l’illegittima e non legislativamente prevista funzione
di strumento di garanzia così attribuita all’assegno, e l’inesistenza di qualsiasi
rapporto sottostante, atto a giustificare la qualificazione dell’assegno come promessa
di pagamento.
Va richiamata la predetta ordinanza riservata del 9/1/13 di accoglimento della
istanza ex art, 649 c.p.c., del seguente contenuto: “ … constatato che nel ricorso
monitorio appare espresso il riferimento all’emissione dell’assegno, posto a
fondamento del richiesto decreto ingiuntivo, a mero titolo di garanzia, anche in
considerazione della emersa postdatazione del titolo; constatato, al riguardo, che
l’opponente non era parte del contratto di cessione di azioni del 19/5/11, essendo
invero mero titolare della quasi totalità del capitale sociale della cessionaria;
ritenuto, come eccepito e dedotto dall’opponente, che l’assegno può legittimamente
valere come mezzo di pagamento, ma non come strumento di garanzia, e che dal
contratto di cessione di azioni non risulta l’assunzione di garanzia fideiussoria da
parte dell’odierno opponente, così da potersi presumere l’esistenza di un valido
rapporto sottostante all’emissione dell’assegno stesso; ritenuto pertanto che appare
fondata, quanto al fumus boni iuris, l’istanza ex art. 649 c.p.c.; ….. constatato che
entrambe la parti hanno chiesto la fissazione di udienza di precisazione delle
conclusioni, senza richiesta di termini ex art. 183/6 c.p.c. …” (cfr. ordinanza
riservata 9/1/13, in atti).
Dunque, ricordato che l’emissione di un assegno bancario postdatato a
garanzia dell’adempimento di una obbligazione propria, costituisce atto contrario a
norme imperative e non è meritevole di tutela (cfr. Cass. 26232/13), è evidente che
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detto principio vale a maggior ragione nel caso, come quello che qui ci occupa, di
preteso rilascio di garanzia per l’adempimento di una obbligazione da parte di terzi.
Ribadisce pertanto il Giudice, con il conforto di condivisa giurisprudenza di
legittimità e di merito, che la funzione, attribuita dalla legge all’assegno bancario, è
appunto quella di mezzo di pagamento e non di strumento di garanzia o di credito;
che la postdatazione dell’assegno e quindi la funzione di garanzia rende nullo il patto
di garanzia; che nei rapporti diretti tra traente e prenditore l’assegno può comunque
pur sempre valere come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c. (cfr. Cass.
4368/95: “L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa
ricorso per realizzare il fine di garanzia -nel senso che esso è consegnato
a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia
regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo
nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di
inadempimento-, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del
R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla
meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della
conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato
dall'art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale
sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari
nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988
c.c.”).
Dunque, anche in questi casi -come da consolidata giurisprudenza
dell’Ufficio-, l’assegno, privato della sua natura cartolare, può conservare, peraltro
solo nei rapporti diretti fra il traente ed il prenditore del titolo, la natura di promessa
di pagamento, cui consegue la presunzione di esistenza del rapporto sottostante fino a
prova contraria (presunzione relativa o iuris tantum) e cioè fino a che l’emittente non
fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto.
Tanto la ricognizione di debito quanto la promessa di pagamento (art. 1988
c.c.), pur non essendo autonome fonti di obbligazioni, comportano pertanto sul piano
processuale l’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza di una causa debendi
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(cd. astrazione processuale); quindi il destinatario della promessa di pagamento è
dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si
presume esistente fino a prova contraria, mentre è onere del debitore, il quale intenda
resistere all’azione di adempimento, provare appunto l’inesistenza o l’invalidità dello
stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione (cfr. Cass. 18311/03; Cass.
4804/06).
Dunque si tratta di verificare se l’opponente (debitore sostanziale), chiamato
all’adempimento, abbia provato, in base a conferente allegazione, l’inesistenza o
l’invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione.
In citazione l’attore ha allegato che “ … fra le parti non è mai stata posta in
essere alcuna fideiussione: il creditore esperisce un’azione facendo valere un rapporto
giuridico (la fideiussione) inesistente. …. dall’atto di cessione di azioni a rogito del
Notar Bellelli del 19 maggio 2011 non c’è traccia di alcuna garanzia prestata dal
Miglio in favore del sig. Giustini. …”, con la conclusione che “ … alla luce di tanto
la pretesa creditoria non può essere accolta, ritenendo insussistente il rapporto
sottostante al titolo così come invocato dal creditore …” (cfr. atto di citazione).
Orbene dall’esame del contratto del 19/5/11 di cessione delle azioni della BIZ
Solution Spa a rogito notaio Elvira Bellelli di Roma fra l’odierno opposto Giustini
Roberto (cedente) e la F&C Service Srl (cessionaria) non risulta l’assunzione di
alcuna garanzia personale da parte dell’opponente Miglio Carlo, che possa
giustificare l’emissione del predetto assegno.
Nel ricorso monitorio e, da ultimo, nella comparsa conclusionale l’opposto,
nel contestare l’ordinanza ex art. 649 c.p.c., ha ribadito la fondatezza della domanda
di condanna, evidenziando che l’esistenza del rapporto (di garanzia), sottostante
all’emissione dell’assegno, risultava dal contenuto della lettera del 21/11/11 a firma
dell’opponente, in cui vi era appunto il riconoscimento dell’assunzione della garanzia
da parte del Miglio (cfr. doc. 5 di parte opposta: lettera del 21/11/11 a firma del
Miglio alla locale Procura della Repubblica, al Comando della GdF di Roma e a due
avvocati).
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Nella citata lettera è scritto, fra l’altro, che “ … alla fine, in data 19 maggio
2011, si perveniva alla cessione delle azioni della Rainbow It Solutions Spa di cui il
Giustini era titolare. La cessione avveniva per il corrispettivo di complessivi €
20.000,00, di cui € 10.000,00 versati contestualmente all’atto (dalla Rainbow stessa
…) ed € 10.000,00 al successivo 30 giugno 2011. Il Giustini, non fidandosi
assolutamente né del Piermarini né tantomeno dell’amministratore di comodo rumeno
messo dal Piermarini in varie sue società, tra cui la F&C Services Srl, formale
acquirente delle azioni, pretendeva un assegno da parte del sottoscritto che sarebbe
stato restituito alla scadenza del 30 giugno, al momento del saldo del prezzo
effettuato dal Piermarini ….” (cfr. citato doc. 5).
Orbene, a prescindere da ogni altra questione anche in ordine a possibili refusi
da parte del Miglio, è sufficiente osservare che il preteso riconoscimento di
prestazione di garanzia riguarda espressamente la cessione di azioni di tale Rainbow
It Solutions Spa e non della BIZ Solution Spa, oggetto di causa.
Pertanto, ammesso e non concesso che all’epoca vi fosse stata una volontaria
assunzione di garanzia da parte dell’opponente -va ricordato, al riguardo, che la
volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo chiaro ed
inequivocabile-, non può non prendersi atto che nella citata lettera di alcuni mesi più
tardi, pur in presenza di altri elementi apparentemente coerenti con la cessione per cui
è causa, il Miglio abbia fatto esplicito riferimento alla cessione di azioni di una
diversa società e non si può escludere che nella stessa giornata e fra le stesse parti vi
possa essere stata anche detta ulteriore e distinta cessione di azioni.
Alla luce delle risultanze di causa, l’opposizione va accolta, in quanto
l’opposto non risulta vantare alcun credito nei confronti dell’opponente in relazione al
titolo dedotto in giudizio; va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto n° 5024/12
del 14/3/12 di questo Tribunale (n° 1724/12 Rg).
Risulta assorbita ogni questione sulla contestuale opposizione a precetto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in favore del procuratore antistatario,
seguono la soccombenza.
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Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto
Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri
forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l’attività professionale
del legale; l’udienza di p.c. si è infatti tenuta il 10/11/14 ed i termini ex artt. 281
quinquies e 190 c.p.c. sono scaduti il 29/1/15 e pertanto deve essere applicato
integralmente il nuovo regime, alla luce dell’art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex
Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero
Giustizia 20/7/12 n° 140).
Si è proceduto alla somma degli importi minimi indicati nella seconda tabella
(giudizi di cognizione innanzi al tribunale) con riferimento allo scaglione di valore da
‘5.201 a 26.000’, ridotti del 30% (art. 4 DM), tenuto conto della natura e del valore
della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività
complessivamente svolta dal difensore.
Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato
DM 55/14).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n°
5024/12 del 14/3/12 di questo Tribunale (n° 1724/12 Rg);
dichiara pertanto che nulla deve l’opponente Miglio Carlo all’opposto Giustini
Roberto per il titolo dedotto in giudizio;
condanna l’opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in 1.468,60 euro
per compensi professionali e in 120,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario,
Cp ed Iva come per legge. Ordina la distrazione delle spese in favore del
procuratore dell’opponente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Roma, il 12/2/15
il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato
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