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Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense
Tecniche di redazione atti e pareri
Diritto Processuale Civile – I anno
5 maggio 2017
Docente : Avv. Alessio Ritucci
Art. 24 Cost. “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi . . .”
La redazione dell’atto giudiziario è la terza ed ultima prova della
sessione di esame tesa a comprovare “conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in
materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale
ed il diritto amministrativo’’.
Può consistere nella redazione di un atto di citazione, di una
comparsa di risposta, di una memoria illustrativa, di una comparsa
conclusionale, ovvero di un atto di appello.
Stesura dell’atto :
- elaborazione di uno schema sviluppando l’iter argomentativo con
consequenzialità logico temporale;
- procedere alla stesura dell’atto con buona grafia;
- chiarezza e concisione espositiva; *
- negli atti parla quasi esclusivamente la parte e, eccezionalmente il
difensore (cfr. memorie e scritti conclusionali);
- la frase deve seguire lo schema : soggetto, verbo e predicato; tutti i
complementi di specificazione seguono il predicato, non lo precedono;
- evitare ripetizioni;
- utilizzare con moderazione e quanto possibile le clausole standard sì
come già predisposte ed archiviate in banca dati del computer; tanto
evita errori, risparmia tempi e da unità di stile allo studio;
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- attenzione alla punteggiatura ed in particolare eliminare tutte le
virgole non strettamente necessarie;
- specificità delle richieste;
- suddivisione per punti;
- omesse ridondanze e ripetizioni; un uso moderato dell’ironia ed in
generale dell’humor è non solo lecito ma efficace (cfr. art. 89 c.p.c.)
- semplicità della veste grafica;
- in atti complessi premettere uno schema riassuntivo ed in ogni caso
riassumere in conclusione.
* NOTE :
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee suggerisce
esplicitamente agli avvocati alcuni precetti, quali quelli di
completezza, concisione, chiarezza e precisione giacché “una
semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti
essenziali di fatto e di diritto, fino a prescrivere la lunghezza
massima e la struttura dei ricorsi”.
In Italia, il codice del processo amministrativo prevede
espressamente all’art. 3 il “dovere di motivazione e sinteticità degli
atti” – Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e
sintetica.
Da noi, la Corte di Cassazione ha più volte ed in materie disparate
cercato di riassumere gli snodi essenziali, mostrando – su un piano
argomentativo, certamente, e non di mero linguaggio – di tenere in
conto linearità e chiarezza di pensiero: e non va trascurato il ripetuto
richiamo del Primo Presidente a criteri di concisione e di chiarezza –
così nella Relazione all’apertura dell’anno giudiziario 2012, e già
prima, dopo le riforme del 2009, nel provvedimento sulla
motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili
del 2011.
§§§
3
Nella redazione dell’atto giudiziario, particolare attenzione meritano le
prescrizioni del codice di procedura che regolano la materia.
Estrema attenzione devono ricevere pertanto:
la scelta del tipo di atto da redigere; (1)
il controllo sull’osservanza dei termini processuali, spesso stabiliti
a pena di decadenza, nonché nell’individuazione dell’Autorità giudiziaria competente; (2,3,4,5,6)
la predisposizione degli elementi richiesti a pena di
inammissibilità o di nullità dell’atto;
l’individuazione e la prospettazione degli elementi di prova a
sostegno di quanto si afferma in diritto; (7,8,11)
la ricostruzione di un rigoroso iter logico giuridico che possa
convincere l’Autorità giudiziaria adita della bontà della propria tesi;
il richiamo alla giurisprudenza per rafforzare il suddetto iter
logico-giuridico; (8)
la definizione e la compiuta articolazione delle domande che si
rivolgono all’Autorità giudiziaria. (10)
Struttura generale dell’atto :
la descrizione del fatto;
l’esposizione dei principi e degli istituti giuridici rilevanti;
l’illustrazione delle conseguenze che nel caso di specie
derivano dall’applicazione dei principi stessi;
la formulazione delle conclusioni che, in via generale, possono
svolgersi su un triplice piano:
in via preliminare e/o pregiudiziale;
nel merito (in via principale, in via subordinata, in estremo
subordine);
in via istruttoria.
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Struttura logica (citazione / comparsa)
In generale, l’ordine logico di esposizione delle argomentazioni
difensive dovrebbe essere il seguente.
Questioni pregiudiziale di rito :
a. validità e regolarità formale degli atti processuali (cfr. art.
164 c.p.c.)
b. sussistenza dei presupposti processuali (giurisdizione e
competenza del giudice investito della domanda, capacità e
legittimazione processuale delle parti ad agire e contraddire
(art. 75), assenza di impedimenti derivanti dalla litispendenza e
dal compromesso)
Questioni preliminari di merito :
ovvero tutte quelle questioni di diritto sostanziale la cui soluzione può
essere direttamente o indirettamente rilevante ai fini della decisione
sulla fondatezza della domanda proposta nel processo dall’attore
ovvero dal convenuto. Tipica questione preliminare di merito è quella
introdotta con eccezione di prescrizione del diritto controverso; (cfr.
artt. 187 – 279 c.p.c.); decadenza, incapacità a contrarre
(interdizione)
Richieste istruttorie :
prove orali e prove documentali; individuazione oneri probatori e
singoli argomenti di prova; l’indicazione dei mezzi di prova deve
avvenire con modalità tali da portare il giudice a considerarli
“ammissibili e rilevanti”;
Articolazione della prova orale : *
- prova per testimoni – “Modo di deduzione” - art. 244 c.p.c.
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- indicare per ciascun capitolo (circostanza/argomento) i testi
chiamati a deporre;
- evitare di indicare quali testimoni persone incapaci a testimoniare;
(art. 246 cpc)
- nella redazione dei capitoli di prova :
a. prediligere la formula della c.d. ‘‘domanda chiusa’’ che porti il teste
all’affermazione o alla negazione del fatto (‘‘dica il teste se è vero che
...); evitare di contro la formulazione dei capitoli che implichi
narrazioni del fatto secondo la tesi prospettata dalla parte (con
deduzione di premesse, di subordinate o di ipotetiche);
b. evitare di richiedere la prova su circostanze provate o da provare
per tabulas (vero che Caia è stata assente da lavoro per
problematiche di salute attestate da certificato medico)(vero che Caio
è proprietario di terreni come da visure catastali che si producono);
c. evitare di richiedere la prova su circostanze irrilevanti ai fini
decisori;
d. evitare l’uso di aggettivi (vero che l’abitazione di tizio è curata) ;
e. evitare valutazioni (vero che il comportamento di Caio destava
sdegno nei colleghi);
f. evitare di formulare capitoli negativi (vero che Caio non portava
avanti il suddetto progetto) (vero che non comunico la circostanza
agli addetti alla sicurezza);
g. evitare di richiedere la prova su circostanze riferite in atti e non
contestati;
h. evitare di capitolare circostanze inconferenti, generiche, prive di
riferimenti spazio temporali;
Produzioni documentali :
- i documenti da produrre devono essere finalizzati a provare la
domanda
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- le produzioni documentali devono essere numerate e rispettare il
disposto degli artt. 74 e 87 disp. att.ne c.p.c. a pena di inutilizzabilità
LE PROVE
PROVE DOCUMENTALI PROVE NON DOCUMENTALI
• ATTO PUBBLICO (art. 2699)
• SCRITTURA PRIVATA (art. 202)
• SCRITTURE CONTABILI
• CONFESSIONE (art. 2730)
• GIURAMENTO (art. 2736)
• PROVA TESTIMONIALE (art. 2721)
• CONSULENZA TECNICA
• PRESUNZIONI (art. 2729)
La precisazione delle conclusioni :
- le conclusioni costituiscono il petitum, cioè l’oggetto della domanda
(o dei motivi di opposizione all’accoglimento dell’altrui domanda) che
dovrebbe poi trasfondersi nel decisum del giudice.
1. Consigli pratici per la redazione di atti giudiziari in materia di diritto civile
Per una buona redazione dell’atto giudiziario occorre tenere presenti
alcune considerazioni.
Innanzitutto, l’oggetto della terza prova scritta impone un approccio
parzialmente diverso all’esame. Nella redazione di un parere, infatti, il
candidato è investito dell’onere di consigliare il protagonista della
traccia assegnata e, a tal fine, dovrà illustrare almeno
sommariamente gli istituti giuridici sottesi alla fattispecie proposta,
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chiarire tutti i pro ed i contra della situazione giuridica prospettata e
fornire una soluzione corretta al caso.
La redazione dell’atto giudiziario, invece, “costringe” il candidato a
calarsi nelle vesti dell’avvocato che, incaricato della difesa
dell’assistito, dovrà agire o costituirsi in giudizio per quest’ultimo. In
altre parole, egli è chiamato ad utilizzare soltanto gli strumenti
processuali e di diritto sostanziale necessari a tutelare le ragioni del
cliente.
Per far questo dovrà:
(1) Individuare l’atto più idoneo
Spesso nella traccia è indicato esplicitamente l’atto richiesto. Nella
malaugurata ipotesi in cui ciò non accada, però, spetterà al candidato
individuarlo. Alcune volte il margine di scelta è assolutamente
irrilevante (è ovvio, infatti, che se, ad esempio, viene richiesto di
contraddire rispetto ad una citazione, l’unico atto utilizzabile sarà la
comparsa di costituzione e risposta); altre circostanze impongono,
invece, una scelta tra più ipotesi applicabili e, a volte, non proprio
intercambiabili. Mi vengono in mente alcune fattispecie teoricamente
adattabili sia ad un atto di citazione ordinario, sia a ricorsi cautelari
piuttosto che a quelli possessori. E non a caso ho utilizzato l’avverbio
“apparentemente”, perché in pratica, la vostra scelta sarà più o meno
idonea alla tutela completa ed effettiva dei diritti del vostro forzato
cliente. Fortunatamente gli atti civili sono tipici, hanno un contenuto
predeterminato e sono vincolati nella forma.
Ovviamente, il nomen dell’atto andrà indicato in epigrafe, subito dopo
l’indicazione dell’autorità giudiziaria alla quale avrete deciso di
rivolgervi.
(2) Esaminare con attenzione tutte le norme che disciplinano
l’atto prescelto
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Come accennato, l’atto civile è atto tipico, a contenuto
predeterminato e a forma vincolata. Queste caratteristiche vi
impongono di consultare accuratamente tutte le norme che lo
disciplinano e che, a volte, non troverete “raggruppate” nella stessa
sede. Sarà, pertanto, opportuno individuare le disposizioni utili
tramite l’indice analitico del codice di procedura e tenerle ben
presenti, onde evitare di redigere un atto nullo o di incorrere in
preclusioni o decadenze.
(3) Verificare eventuali cause di carenza di giurisdizione
(riparto di competenze tra giurisdizione ordinaria e
amministrativa; esistenza di clausole arbitrali) (artt. 1 – 6
c.p.c.)
Difficilmente può porsi una questione di giurisdizione. Tuttavia,
soprattutto ove vi troviate nella condizione di difensori del convenuto
(o del resistente) potrebbe esservi concessa un’eccezione di
giurisdizione che potrebbe paralizzare l’azione della parte attrice. È,
allora, opportuno spendere un paio di minuti nella verifica di tale
requisito fondamentale, controllando se la questione rientra tra quelle
su cui il giudice ordinario può jus dicere, oppure se essa è attratta
nell’orbita di quelle riservate alla giurisdizione amministrativa, o,
ancora, se sia stata sottratta, dalla volontà delle parti, alla cognizione
della magistratura civile (in questo caso, ovviamente, nella traccia
troverete indicazioni relative all’esistenza di clausole
compromissorie).
(4) Verificare criteri di competenza del giudice (artt. 5, 7 – 30
bis c.p.c.)
Premesso che va sempre e comunque effettuato un controllo relativo
alla competenza per materia, ove nella traccia siano indicati i luoghi
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della controversia o il valore della causa sarà assolutamente
necessario utilizzare i criteri di competenza per valore e per territorio,
ai fini della corretta individuazione dell’autorità giudiziaria che si deve
adire (se siete attori o ricorrenti) o ai fini del controllo dell’esattezza
della scelta operata dalla controparte (se siete nella posizione di
convenuti o resistenti).
L’esatta determinazione del giudice competente è requisito essenziale
di un elaborato sufficiente ed è frequente che la redazione dell’atto
giudiziario di costituzione in giudizio del convenuto postuli
un’eccezione di incompetenza.
(5) Verificare la sussistenza di legittimazione attiva e passiva
(art. 81 c.p.c.)
Il processo deve essere instaurato tra legittimi contraddittori: fuori
dai casi espressamente previsti dalla legge, infatti, nessuno può far
valere in un processo in nome proprio, un diritto altrui (art. 81
c.p.c.). In altre parole, è necessario che l’attore o il ricorrente siano
legittimati ad agire e che il convenuto o il resistente siano legittimati
a contraddire (si parla, a tale proposito, di legittimazione attiva e
passiva), cioè, che si tratti, rispettivamente, di coloro che, in ragione
delle argomentazioni svolte in atti, hanno la titolarità del diritto o
dell’obbligo scaturenti dal rapporto giuridico controverso (carenza di
legittimazione attiva / passiva – eccezione preliminare rilevabile
anche d’ufficio).
Esperire un’indagine di questo tipo può essere fondamentale, non
soltanto per una corretta determinazione della posizione del o dei
propri assistiti prossimi attori (ad esempio, se vi si chiede di difendere
più di un soggetto, occorrerà verificare che tutti siano dotati di
legittimazione attiva rispetto al diritto che si vuol far valere in
giudizio), ma, soprattutto, per poter eventualmente formulare,
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nell’atto di costituzione del convenuto, un’eccezione di difetto di
legittimazione attiva o passiva che paralizzerebbe la difesa attrice.
(6) Indicare gli elementi necessari per l’individuazione delle
parti (artt. 125 e 163, comma 3, n.2 c.p.c.)
Le parti devono essere individuate attraverso l’indicazione di: nome,
cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, domicilio eletto.
Chiaramente, come detto sopra, qualora tali elementi non siano
contenuti nella traccia, dovrete sostituirli con dei puntini di
sospensione.
Andrà anche precisato da chi la parte è rappresentata e difesa, con
l’indicazione del relativo codice fiscale. (l’omessa indicazione del
codice fiscale del procuratore rileva sotto il profilo tributario
allorquando andrà versato a titolo di sanzione una somma pari alla
metà del contributo già corrisposto)
(7) Rappresentare i fatti posti a fondamento della domanda
Nell’allegazione dei fatti occorrerà mantenere un ordine cronologico,
in modo tale da consentire un’ordinata ricostruzione della vicenda
dalla quale trae origine il contenzioso.
7.bis) Rappresentare le ragioni giuridiche poste a fondamento
della domanda
Nell’esposizione delle ragioni di diritto sottese alla domanda, sarà,
invece, necessario seguire un iter logico e consequenziale che risulti il
più fluido possibile. Evitate di perdervi in dissertazioni su contrasti
dottrinari e/o giurisprudenziali: sarebbe inutile e, anzi,
controproducente. Dovrete, infatti, selezionare e ordinare soltanto le
argomentazioni favorevoli al vostro assistito e, in base a queste,
costruire una convincente e rigorosa linea difensiva. Illustrare
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nell’atto di citazione tesi contrarie alla vostra, non farebbe che
pregiudicare la credibilità di quella sostenuta e dare spunti
all’avversario.
Per quanto innanzi, sarà opportuno distinguere l’atto in due sezioni:
in fatto (o premesso che) e in diritto (o considerato che); la
suddivisione può essere anche ideale.
(8) Rielaborare la giurisprudenza favorevole evitando il
sistema “taglia e incolla”
La ricerca giurisprudenziale è un momento essenziale nella redazione
dell’atto.
Le allegazioni giurisprudenziali poste a sostegno della tesi difensiva
vanno individuate ed argomentate.
È, infatti, utile ed opportuno indicare precedenti giurisprudenziali, ma
è assolutamente controproducente copiare le massime trovate nei
codici commentati (ne potrebbe risultare un elaborato contorto e
disomogeneo).
Sarà, pertanto, compito del candidato individuare le decisioni più
calzanti al caso assegnato (in primo luogo quelle relative a fattispecie
identiche e, successivamente, se necessario, quelle inerenti ipotesi
analoghe) e darne una rielaborazione personale che possa collocarsi
in modo armonico nel corpo dell’atto.
(9) Evitare di utilizzare elementi di fatto non contenuti nella
traccia
Nella traccia c’è già tutto ciò che serve allo svolgimento del compito
assegnato. Non solo, quindi, è inutile aggiungere dati ulteriori, ma
può essere anche controproducente per due ragioni: 1) gli elementi
inseriti possono essere fuorvianti; 2) potrebbero essere interpretati
come segni di riconoscimento.
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Qualora vi troviate costretti a dover supplire a qualche carenza (ad
esempio, date di nascite, nomi delle parti, luoghi) potrete
tranquillamente farlo sostituendo ciò che manca con dei puntini di
sospensione (ad esempio, il sig. ……., nato a….., in data….., Tribunale
di……).
Prestate particolare attenzione, se sono espressamente indicate, alle
date in cui vengono collocati gli eventi. Potrebbero risultare
importanti ai fini dell’applicazione di istituti giuridici, soprattutto
prescrizione e decadenza.
e) Citazione in giudizio
Nella parte relativa alla vocatio in ius, vanno indicati la data e l’ora
dell’udienza di prima comparizione, nonché il luogo e l’autorità nel
quale e dinanzi alla quale il convenuto dovrà presentarsi. Spetta,
infatti, all’attore determinare la data dell’udienza (nel rispetto dei
termini a comparire - non meno di novanta o centocinquanta giorni
dalla notifica della citazione - previsti dall’art. 163 bis c.p.c., così
come novellato dalla L. n. 263/2005). Naturalmente, in sede
d’esame, non sarete in grado di stabilire una data concreta (anzi,
determinarla potrebbe costituire elemento d’identificazione
dell’elaborato), né l’indirizzo della sede in cui si trova il giudice adito.
Dovrete, pertanto, utilizzare, in sostituzione di tali elementi, puntini di
sospensione.
f) Invito rivolto al convenuto per la costituzione in giudizio
È necessario che l’attore formuli nei confronti del convenuto
l’espresso invito a costituirsi in giudizio e che lo avverta
specificamente rispetto alle decadenze conseguenti la tardiva o
mancata costituzione. La formula è agevolmente desumibile dal testo
dell’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.
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(10) Specificazione delle conclusioni/delle domande proposte
(artt. 163, comma 3, n.4, 167, comma 1, c.p.c.)
La formulazione delle conclusioni costituisce momento essenziale
della redazione di ogni atto giudiziario. Esse, infatti, esprimono cosa
intendete ottenere dal giudizio, quali sono i provvedimenti richiesti al
giudice investito della causa. Ovviamente, il loro contenuto andrà
modulato in base alle allegazioni e alle eccezioni contenute nella parte
narrativa e in quella argomentativa. È anche corretto graduare le
domande secondo uno schema fisso che prevede: eccezioni
preliminari di rito e di merito (per gli atti di costituzione in giudizio del
convenuto); domande principali di merito; domande subordinate di
merito (eventuali); richiesta di rifusione delle spese processuali.
A volte è possibile formulare più richieste, congiunte o alternative. In
quest’ultimo caso occorrerà graduare le domande, ponendo come
principale quella più ampia e più vantaggiosa per l’attore e come
subordinate le eventuali altre. Esemplificando: se l’attore intende
ottenere la risoluzione di un contratto, la restituzione del bene
consegnato in adempimento di quel negozio ed il risarcimento del
danno subito, potrà domandarle tutte in via principale (cioè dirà: In
via principale, Voglia il Giudice adito, dichiarata la risoluzione del
contratto per colpa del convenuto, condannare lo stesso alla
restituzione del bene X, nonché al risarcimento in favore dell’attore
della somma di Euro 50.000). Ove si renda conto, però di non poter
provare interamente l’entità del danno, potrà formulare un’ipotesi
subordinata riducendo la pretesa o rimettendola alla determinazione
del giudice (ad esempio: In via subordinata, dichiarata la risoluzione
del contratto per colpa del convenuto, condannare lo stesso alla
restituzione del bene X, nonché al risarcimento del danno nella
misura che sarà ritenuta di giustizia all’esito del processo).
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(11) Formulare le richieste istruttorie (artt. 163, comma 3,
n.5, 165, 166 c.p.c.)
Le richieste istruttorie vanno formulate negli atti introduttivi del
giudizio, salvo, poi, “correggere il tiro” o integrare in base alle difese
dell’avversario (opportunità questa che non avrete in sede d’esame).
Per le prove orali occorre articolare i relativi capitoli, specificare, cioè,
su quali circostanze si ritiene necessaria l’escussione dei testimoni o
l’interrogatorio formale della controparte. Potreste, però, trovarvi
sprovvisti del tempo necessario a tale complessa operazione. È,
pertanto, opportuno strutturare la parte narrativa dell’atto (il fatto) in
punti, distinguendo ogni allegazione con un numero, in modo tale da
poter effettuare un semplice richiamo alle circostanze già esplicitate.
Per le prove documentali non ci sono, invece, problemi particolari:
sarà, infatti, sufficiente, indicare i documenti prodotti elencandoli.
12) Dichiarazioni accessorie
• la dichiarazione prescritta dal DPR n. 115/2002 e relativa al
computo del contributo unificato;
• la dichiarazione, prevista dal novellato art. 170, comma 4, c.p.c., di
voler ricevere le comunicazioni degli atti e degli avvisi al proprio
numero telefax o indirizzo e-mail. L’omissione delle stesse non si
traduce in un vero e proprio errore: la prima è, infatti, un
adempimento necessario ai soli fini fiscali, la cui omissione è
sanzionata con l’applicazione dell’importo massimo previsto; la
seconda serve semplicemente a rendere possibile l’utilizzazione di
nuovi metodi di scambio di memorie e comparse e di comunicazioni di
cancelleria. Tuttavia, ne appare opportuna l’inserzione: ricordate che
state vestendo i panni del legale incaricato e che ai clienti non piace
pagare più del dovuto e che, inoltre, il nuovo tipo di comunicazione
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tra colleghi o tra avvocato e cancelleria rende molto più celeri i
relativi adempimenti.
13) Sottoscrizione dell’atto da parte del procuratore
(14) Redazione della procura alle liti (art. 83 c.p.c.)
Si tratta di un elemento indefettibile: quando, infatti, la parte sta in
giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di
procura speciale.
Se vi viene assegnato un atto che rientra tra quelli indicati dal comma
3 dell’art. 83 c.p.c. (ad esempio, citazione, comparsa di costituzione e
risposta, o di intervento, ricorso, controricorso), dovrete redigere in
calce all’atto, o a margine dello stesso, la procura speciale
(ricordatevi di aggiungere la certificazione dell’autografia della parte).
Nell’improbabile ipotesi in cui vi venga assegnato un compito diverso,
dovrete fare riferimento ad una procura, generale o speciale,
rilasciata con separato atto pubblico o scrittura privata autenticata.
(15) Relazione di notifica
In passato era un atto dell’ufficiale giudiziario ora anche
dell’avvocato. La stesura della medesima non è necessaria a meno
che non sia la traccia stessa a richiederla.
§§§
1.1. L’atto di citazione
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- TRIBUNALE DI PESCARA -
ATTO DI CITAZIONE
La sig.ra ___________, (C.F. _________________), nata a __________ (__) il
____________, residente in _____________ (___), Via ________ n. __, ed
elettivamente domiciliata in Pescara, ______________, presso lo studio dell’Avv.
____________, c.f. _______________, pec. __________________ dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, ex art. 83
c.p.c., in calce al presente atto.
PREMESSO CHE
(enunciazione del fatto)
- in data _____________, in Pescara, trovavasi a percorrere Corso Umberto I, con
direzione monti/mare;
- giunta nei pressi del civico n. ______, nell’intento di visionare le vetrine dei negozi ivi
ubicati (_______), accedeva al relativo porticato e così facendo, del tutto
inaspettatamente inciampava in una buca presente sulla pavimentazione posta in
adiacenza ad una delle colonne, così cadendo rovinosamente a terra; (doc. 5)
- quale conseguenza di detta caduta derivavano all’esponente “trauma
__________________________________”; per l’effetto, una inabilità temporanea
totale di giorni 15, una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, una inabilità
temporanea parziale al 50% di giorni 20 e postumi permanenti nella misura del 6%;
(doc.ti 1/4)
- da quanto sopra un diritto risarcitorio in favore della sig.ra ____________ che può
così individuarsi e quantificarsi:
1) danno biologico da I.T.T., giorni 15, pari ad euro _____________;
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2) danno biologico da I.T.P., giorni 55, pari ad euro ______________
3) danno biologico da I.P. nella misura del 5% pari ad euro _______________;
4) danno patrimoniale: euro _________
e così per complessivi euro ___________ s.e.o., a titolo di danno patrimoniale e non;
CONSIDERATO CHE
(enunciazione delle ragioni di diritto)
- in ragione dell’ubicazione e morfologia della suddetta buca, oggettivamente
pericolosa e soggettivamente non percepibile, indubbio come la stessa abbia dato causa
al sinistro de quo, costituendo, tralaltro, un insidia non visibile e non prevedibile per i
passanti e, nel caso di specie, per la sig.ra ____________;
- del pari la responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. della _____________ s.r.l.,
sedente in Pescara – via ___________, quale proprietaria e custode della relativa unità
immobiliare, allorquando l’evento dannoso è da porsi in rapporto di causalità con la
suddetta buca ed omessa manutenzione della pavimentazione cui insisteva; (doc. 8)
- indiziante, poi, della responsabilità della citata società, la circostanza che vede
quest’ultima, solo all’esito della verificazione del sinistro, conferire incarico alla Ditta
_________________ dell’esecuzione dei lavori di ripristino / riparazione della
pavimentazione, così da rimuovere la buca ivi presente; (doc.6)
- giusta lettera raccomandata A.R. del ______________/ ___________ la sig.ra
__________________ per il tramite del proprio procuratore, era a svolgere formale
istanza risarcitoria in ordine ai danni alla stessa occorsi in ragione del descritto evento;
(doc. 7)
- su incarico delle Generali Ass.ni s.p.a., società assicuratrice parte convenuta per la
responsabilità civile, faceva seguito perizia dei luoghi dell’occorso sinistro ed
accertamento medico sulla persona dell’esponente;
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- inevasi i reiterati solleciti di adempimento, a tutt’oggi, non si è provveduto al
risarcimento dei danni sofferti dall’esponente.
Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra _______________, come in epigrafe
rappresentata, difesa e domiciliata
CITA
la ____________ s.r.l., c.f./p.i. _______________, in persona di _______________,
amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, sedente in Pescara, Via
____________ n.___, a comparire dinanzi il Tribunale di Pescara alla udienza civile che
si terrà il giorno _____________, ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà
designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’invito a costituirsi nel termine di almeno
venti giorni antecedenti la menzionata udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.
166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si
procederà in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti istanze e
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis (respinta ogni contraria istanza
deduzione), in accoglimento della presente domanda:
- NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la responsabilità, ex artt. 2051 e/o 2043 cod. civ., della
_________________ s.r.l. nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra __________
in data _____________;
- per l’effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non derivatene
all’esponente, quantificabili nella misura di € _____________ ( euro
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_____________________), o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso
di causa o ritenuta di giustizia;
- IN VIA SUBORDINATA :
- . . . . . . ;
Con salvezza di spese e competenze di lite, accessori come per legge.
- IN VIA ISTRUTTORIA
Se oggetto di contestazione l'assunto di cui in premessa chiede ammettersi relativa
prova orale per interpello e per testi; si indicano sin d'ora quali testimoni:
- _____________, residente in Pescara, via __________________, sulla seguente
circostanza di fatto : “vero che _______________________”;
- ___________________, residente in Pescara, via _______________ , sulla seguente
circostanza di fatto : “ vero che ______________________”;
- __________________, quale titolare della omonima ditta individuale, sedente in
Pescara, ________________________ n.____, sulla seguente circostanza di fatto : “
vero che _______________”;
- ovvero :
- Tizio, residente in __________________, sulle circostanze sub capi _______ di cui
in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “vero
che “;
Si opus sit, chiede disporsi C.T.U. medica per la valutazione e quantificazione delle
lesioni subìte dalla sig.ra ___________________ e l’accertamento dello stato dei luoghi
di cui all’occorso sinistro.
Con riserva di svolgere ulteriori istanze istruttorie nei modi e termini di legge.
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0
Ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sulla determinazione ed il
versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente
procedimento è pari ad euro _______ (oppure indeterminato / indeterminabile).
A conforto della spiegata domanda, si producono, in allegato al fascicolo di parte che
si deposita in cancelleria all'atto della costituzione in giudizio, i seguenti documenti:
1. referto medico del ________________ a cura del “Servizio di pronto soccorso” c/o
Presidio Ospedaliero Spirito Santo Pescara;
2. certificazione medica del _______________ a firma del Dott. _____________;
3. n. ___ certificazioni mediche, risp. del _______________ a firma della Dott.ssa
_________;
4. relazione medico/legale del ___________ redatta dalla Dott.ssa __________;
5. n. ____ fotografie relative allo stato dei luoghi alla data del sinistro;
6. n. ____ fotografie relative allo stato dei luoghi all’esito dell’intervento effettuato
dalla Ditta ____________;
7. lettera racc. a.r. del ______________, Avv. _____________ / ______________;
8. visura camera di commercio Pescara del ___________, “____________ s.r.l..
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 170, comma 4, c.p.c., si dichiara voler ricevere
gli avvisi e le comunicazioni previste nella predetta norma al seguente numero telefax
_____________, o indirizzo pec ________________.
Salvis Juribus
Pescara, ________________
Avv. ___________
- PROCURA SPECIALE -
Per ogni stadio e grado del presente giudizio, dell'eventuale fase di opposizione,
esecuzione e riassunzione, conferisco mandato di rappresentanza e difesa, con ogni più
ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti
ed accettare dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio, incassare pagamenti,
quietanzare e ritirare titoli, farsi sostituire, designare procuratori domiciliatari, chiamare
in causa terzi e presenziare l'udienza ex artt. 183/320 c.p.c., perché a conoscenza dei
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fatti di causa, all'Avv. _______________, c.f. ________________, presso il cui studio
in Pescara, ________________ n. ___, eleggo domicilio.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 196/03 e succ. modifiche, presto sin d’ora
il consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali, in particolare di quelli
sensibili, per l’espletamento dell’incarico conferito.
Dichiaro essere stato informato, nei casi contemplati dalla vigente normativa, della
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e
della Legge n. 98 del 09.08.2013, e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto; dichiaro di essere stato altresì informato della facoltà di ricorrere alla
convenzione di negoziazione assistita ex art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014, convertito
in L. 162/2014.
Pescara _______________
F.to _________________
Per autentica
Avv. ________________
RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad istanza dell'Avv. _____________, procuratore come in atti, io sottoscritto ufficiale
giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Pescara, ho notificato copia
conforme del suesteso atto di citazione a:
- _______ s.r.l., in persona di _______________, amministratore unico e legale
rappresentante pro-tempore, sedente in Pescara, Via ______________ n. ____, ivi
facendone consegna a mani di ______________ / ivi inviandone copia a mezzo del
servizio postale
RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Cron. n.__/2017
Io sottoscritto Avv. __________ del Foro di Pescara, in virtù di autorizzazione del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara n. ____ del ____________, quale
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procuratore della _______________, c.f./p.i. ___________ , giusta procura alle liti
rilasciata in data ______________, previa apposizione del timbro di vidimazione da
parte dell’Ufficio Postale,
NOTIFICO
copia conforme del suesteso atto di citazoine e procura alle liti a:
- ______________, c.f./p.i. _______________, residente/sedente in
________________, via ______________, mediante servizio postale, in piego
raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall’Ufficio Postale di Pescara ___, in
data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. ______________
Raccomandata n. ______________________
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avv. ________________________, c.f. ______________, iscritto
all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di _______, ai sensi e per gli
effetti della L. 53/94 e successive modifiche, quale procuratore ad litem
di______________________________, c.f./p.i.____________________, in virtù di
procura speciale rilasciata in data ___________, in calce all’atto di citazione, ex art. 83,
3° comma c.p.c.
NOTIFICO
- atto di citazione __________________________ del ______________;
- procura alle liti del __________________;
a __________________________ c.f./p.i. ______________, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, con sede in _______________, via ___________ a mezzo
posta elettronica certificata al seguente indirizzo : ___________________
estratto dal seguente elenco pubblico delle PEC : www.inipec.gov.it
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis, comma 2, e dell’art. 6, comma1, L. 53/94, e
dell’art. 22, comma 2, del D.Lvo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod., che l’atto notificato,
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firmato digitalmente, è copia informatica conforme al relativo originale informatico da
me redatto ed in mio possesso.
ATTESTO
altresì, che il messaggio P.E.C, oltre alla presente relata di notifica
sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:
- atto di citazione del ____________;
- procura alle liti del ____________;
Pescara, ________________2017
Avv. _____________