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1 Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense Tecniche di redazione atti e pareri Diritto Processuale Civile I anno 5 maggio 2017 Docente : Avv. Alessio Ritucci Art. 24 Cost. “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi . . .” La redazione dell’atto giudiziario è la terza ed ultima prova della sessione di esame tesa a comprovare “conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo’’. Può consistere nella redazione di un atto di citazione, di una comparsa di risposta, di una memoria illustrativa, di una comparsa conclusionale, ovvero di un atto di appello. Stesura dell’atto : - elaborazione di uno schema sviluppando l’iter argomentativo con consequenzialità logico temporale; - procedere alla stesura dell’atto con buona grafia; - chiarezza e concisione espositiva; * - negli atti parla quasi esclusivamente la parte e, eccezionalmente il difensore (cfr. memorie e scritti conclusionali); - la frase deve seguire lo schema : soggetto, verbo e predicato; tutti i complementi di specificazione seguono il predicato, non lo precedono; - evitare ripetizioni; - utilizzare con moderazione e quanto possibile le clausole standard sì come già predisposte ed archiviate in banca dati del computer; tanto evita errori, risparmia tempi e da unità di stile allo studio;

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Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense

Tecniche di redazione atti e pareri

Diritto Processuale Civile – I anno

5 maggio 2017

Docente : Avv. Alessio Ritucci

Art. 24 Cost. “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti ed interessi legittimi . . .”

La redazione dell’atto giudiziario è la terza ed ultima prova della

sessione di esame tesa a comprovare “conoscenze di diritto

sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in

materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale

ed il diritto amministrativo’’.

Può consistere nella redazione di un atto di citazione, di una

comparsa di risposta, di una memoria illustrativa, di una comparsa

conclusionale, ovvero di un atto di appello.

Stesura dell’atto :

- elaborazione di uno schema sviluppando l’iter argomentativo con

consequenzialità logico temporale;

- procedere alla stesura dell’atto con buona grafia;

- chiarezza e concisione espositiva; *

- negli atti parla quasi esclusivamente la parte e, eccezionalmente il

difensore (cfr. memorie e scritti conclusionali);

- la frase deve seguire lo schema : soggetto, verbo e predicato; tutti i

complementi di specificazione seguono il predicato, non lo precedono;

- evitare ripetizioni;

- utilizzare con moderazione e quanto possibile le clausole standard sì

come già predisposte ed archiviate in banca dati del computer; tanto

evita errori, risparmia tempi e da unità di stile allo studio;

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- attenzione alla punteggiatura ed in particolare eliminare tutte le

virgole non strettamente necessarie;

- specificità delle richieste;

- suddivisione per punti;

- omesse ridondanze e ripetizioni; un uso moderato dell’ironia ed in

generale dell’humor è non solo lecito ma efficace (cfr. art. 89 c.p.c.)

- semplicità della veste grafica;

- in atti complessi premettere uno schema riassuntivo ed in ogni caso

riassumere in conclusione.

* NOTE :

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee suggerisce

esplicitamente agli avvocati alcuni precetti, quali quelli di

completezza, concisione, chiarezza e precisione giacché “una

semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti

essenziali di fatto e di diritto, fino a prescrivere la lunghezza

massima e la struttura dei ricorsi”.

In Italia, il codice del processo amministrativo prevede

espressamente all’art. 3 il “dovere di motivazione e sinteticità degli

atti” – Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e

sintetica.

Da noi, la Corte di Cassazione ha più volte ed in materie disparate

cercato di riassumere gli snodi essenziali, mostrando – su un piano

argomentativo, certamente, e non di mero linguaggio – di tenere in

conto linearità e chiarezza di pensiero: e non va trascurato il ripetuto

richiamo del Primo Presidente a criteri di concisione e di chiarezza –

così nella Relazione all’apertura dell’anno giudiziario 2012, e già

prima, dopo le riforme del 2009, nel provvedimento sulla

motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili

del 2011.

§§§

3

Nella redazione dell’atto giudiziario, particolare attenzione meritano le

prescrizioni del codice di procedura che regolano la materia.

Estrema attenzione devono ricevere pertanto:

la scelta del tipo di atto da redigere; (1)

il controllo sull’osservanza dei termini processuali, spesso stabiliti

a pena di decadenza, nonché nell’individuazione dell’Autorità giudiziaria competente; (2,3,4,5,6)

la predisposizione degli elementi richiesti a pena di

inammissibilità o di nullità dell’atto;

l’individuazione e la prospettazione degli elementi di prova a

sostegno di quanto si afferma in diritto; (7,8,11)

la ricostruzione di un rigoroso iter logico giuridico che possa

convincere l’Autorità giudiziaria adita della bontà della propria tesi;

il richiamo alla giurisprudenza per rafforzare il suddetto iter

logico-giuridico; (8)

la definizione e la compiuta articolazione delle domande che si

rivolgono all’Autorità giudiziaria. (10)

Struttura generale dell’atto :

la descrizione del fatto;

l’esposizione dei principi e degli istituti giuridici rilevanti;

l’illustrazione delle conseguenze che nel caso di specie

derivano dall’applicazione dei principi stessi;

la formulazione delle conclusioni che, in via generale, possono

svolgersi su un triplice piano:

in via preliminare e/o pregiudiziale;

nel merito (in via principale, in via subordinata, in estremo

subordine);

in via istruttoria.

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Struttura logica (citazione / comparsa)

In generale, l’ordine logico di esposizione delle argomentazioni

difensive dovrebbe essere il seguente.

Questioni pregiudiziale di rito :

a. validità e regolarità formale degli atti processuali (cfr. art.

164 c.p.c.)

b. sussistenza dei presupposti processuali (giurisdizione e

competenza del giudice investito della domanda, capacità e

legittimazione processuale delle parti ad agire e contraddire

(art. 75), assenza di impedimenti derivanti dalla litispendenza e

dal compromesso)

Questioni preliminari di merito :

ovvero tutte quelle questioni di diritto sostanziale la cui soluzione può

essere direttamente o indirettamente rilevante ai fini della decisione

sulla fondatezza della domanda proposta nel processo dall’attore

ovvero dal convenuto. Tipica questione preliminare di merito è quella

introdotta con eccezione di prescrizione del diritto controverso; (cfr.

artt. 187 – 279 c.p.c.); decadenza, incapacità a contrarre

(interdizione)

Richieste istruttorie :

prove orali e prove documentali; individuazione oneri probatori e

singoli argomenti di prova; l’indicazione dei mezzi di prova deve

avvenire con modalità tali da portare il giudice a considerarli

“ammissibili e rilevanti”;

Articolazione della prova orale : *

- prova per testimoni – “Modo di deduzione” - art. 244 c.p.c.

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- indicare per ciascun capitolo (circostanza/argomento) i testi

chiamati a deporre;

- evitare di indicare quali testimoni persone incapaci a testimoniare;

(art. 246 cpc)

- nella redazione dei capitoli di prova :

a. prediligere la formula della c.d. ‘‘domanda chiusa’’ che porti il teste

all’affermazione o alla negazione del fatto (‘‘dica il teste se è vero che

...); evitare di contro la formulazione dei capitoli che implichi

narrazioni del fatto secondo la tesi prospettata dalla parte (con

deduzione di premesse, di subordinate o di ipotetiche);

b. evitare di richiedere la prova su circostanze provate o da provare

per tabulas (vero che Caia è stata assente da lavoro per

problematiche di salute attestate da certificato medico)(vero che Caio

è proprietario di terreni come da visure catastali che si producono);

c. evitare di richiedere la prova su circostanze irrilevanti ai fini

decisori;

d. evitare l’uso di aggettivi (vero che l’abitazione di tizio è curata) ;

e. evitare valutazioni (vero che il comportamento di Caio destava

sdegno nei colleghi);

f. evitare di formulare capitoli negativi (vero che Caio non portava

avanti il suddetto progetto) (vero che non comunico la circostanza

agli addetti alla sicurezza);

g. evitare di richiedere la prova su circostanze riferite in atti e non

contestati;

h. evitare di capitolare circostanze inconferenti, generiche, prive di

riferimenti spazio temporali;

Produzioni documentali :

- i documenti da produrre devono essere finalizzati a provare la

domanda

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- le produzioni documentali devono essere numerate e rispettare il

disposto degli artt. 74 e 87 disp. att.ne c.p.c. a pena di inutilizzabilità

LE PROVE

PROVE DOCUMENTALI PROVE NON DOCUMENTALI

• ATTO PUBBLICO (art. 2699)

• SCRITTURA PRIVATA (art. 202)

• SCRITTURE CONTABILI

• CONFESSIONE (art. 2730)

• GIURAMENTO (art. 2736)

• PROVA TESTIMONIALE (art. 2721)

• CONSULENZA TECNICA

• PRESUNZIONI (art. 2729)

La precisazione delle conclusioni :

- le conclusioni costituiscono il petitum, cioè l’oggetto della domanda

(o dei motivi di opposizione all’accoglimento dell’altrui domanda) che

dovrebbe poi trasfondersi nel decisum del giudice.

1. Consigli pratici per la redazione di atti giudiziari in materia di diritto civile

Per una buona redazione dell’atto giudiziario occorre tenere presenti

alcune considerazioni.

Innanzitutto, l’oggetto della terza prova scritta impone un approccio

parzialmente diverso all’esame. Nella redazione di un parere, infatti, il

candidato è investito dell’onere di consigliare il protagonista della

traccia assegnata e, a tal fine, dovrà illustrare almeno

sommariamente gli istituti giuridici sottesi alla fattispecie proposta,

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chiarire tutti i pro ed i contra della situazione giuridica prospettata e

fornire una soluzione corretta al caso.

La redazione dell’atto giudiziario, invece, “costringe” il candidato a

calarsi nelle vesti dell’avvocato che, incaricato della difesa

dell’assistito, dovrà agire o costituirsi in giudizio per quest’ultimo. In

altre parole, egli è chiamato ad utilizzare soltanto gli strumenti

processuali e di diritto sostanziale necessari a tutelare le ragioni del

cliente.

Per far questo dovrà:

(1) Individuare l’atto più idoneo

Spesso nella traccia è indicato esplicitamente l’atto richiesto. Nella

malaugurata ipotesi in cui ciò non accada, però, spetterà al candidato

individuarlo. Alcune volte il margine di scelta è assolutamente

irrilevante (è ovvio, infatti, che se, ad esempio, viene richiesto di

contraddire rispetto ad una citazione, l’unico atto utilizzabile sarà la

comparsa di costituzione e risposta); altre circostanze impongono,

invece, una scelta tra più ipotesi applicabili e, a volte, non proprio

intercambiabili. Mi vengono in mente alcune fattispecie teoricamente

adattabili sia ad un atto di citazione ordinario, sia a ricorsi cautelari

piuttosto che a quelli possessori. E non a caso ho utilizzato l’avverbio

“apparentemente”, perché in pratica, la vostra scelta sarà più o meno

idonea alla tutela completa ed effettiva dei diritti del vostro forzato

cliente. Fortunatamente gli atti civili sono tipici, hanno un contenuto

predeterminato e sono vincolati nella forma.

Ovviamente, il nomen dell’atto andrà indicato in epigrafe, subito dopo

l’indicazione dell’autorità giudiziaria alla quale avrete deciso di

rivolgervi.

(2) Esaminare con attenzione tutte le norme che disciplinano

l’atto prescelto

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Come accennato, l’atto civile è atto tipico, a contenuto

predeterminato e a forma vincolata. Queste caratteristiche vi

impongono di consultare accuratamente tutte le norme che lo

disciplinano e che, a volte, non troverete “raggruppate” nella stessa

sede. Sarà, pertanto, opportuno individuare le disposizioni utili

tramite l’indice analitico del codice di procedura e tenerle ben

presenti, onde evitare di redigere un atto nullo o di incorrere in

preclusioni o decadenze.

(3) Verificare eventuali cause di carenza di giurisdizione

(riparto di competenze tra giurisdizione ordinaria e

amministrativa; esistenza di clausole arbitrali) (artt. 1 – 6

c.p.c.)

Difficilmente può porsi una questione di giurisdizione. Tuttavia,

soprattutto ove vi troviate nella condizione di difensori del convenuto

(o del resistente) potrebbe esservi concessa un’eccezione di

giurisdizione che potrebbe paralizzare l’azione della parte attrice. È,

allora, opportuno spendere un paio di minuti nella verifica di tale

requisito fondamentale, controllando se la questione rientra tra quelle

su cui il giudice ordinario può jus dicere, oppure se essa è attratta

nell’orbita di quelle riservate alla giurisdizione amministrativa, o,

ancora, se sia stata sottratta, dalla volontà delle parti, alla cognizione

della magistratura civile (in questo caso, ovviamente, nella traccia

troverete indicazioni relative all’esistenza di clausole

compromissorie).

(4) Verificare criteri di competenza del giudice (artt. 5, 7 – 30

bis c.p.c.)

Premesso che va sempre e comunque effettuato un controllo relativo

alla competenza per materia, ove nella traccia siano indicati i luoghi

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della controversia o il valore della causa sarà assolutamente

necessario utilizzare i criteri di competenza per valore e per territorio,

ai fini della corretta individuazione dell’autorità giudiziaria che si deve

adire (se siete attori o ricorrenti) o ai fini del controllo dell’esattezza

della scelta operata dalla controparte (se siete nella posizione di

convenuti o resistenti).

L’esatta determinazione del giudice competente è requisito essenziale

di un elaborato sufficiente ed è frequente che la redazione dell’atto

giudiziario di costituzione in giudizio del convenuto postuli

un’eccezione di incompetenza.

(5) Verificare la sussistenza di legittimazione attiva e passiva

(art. 81 c.p.c.)

Il processo deve essere instaurato tra legittimi contraddittori: fuori

dai casi espressamente previsti dalla legge, infatti, nessuno può far

valere in un processo in nome proprio, un diritto altrui (art. 81

c.p.c.). In altre parole, è necessario che l’attore o il ricorrente siano

legittimati ad agire e che il convenuto o il resistente siano legittimati

a contraddire (si parla, a tale proposito, di legittimazione attiva e

passiva), cioè, che si tratti, rispettivamente, di coloro che, in ragione

delle argomentazioni svolte in atti, hanno la titolarità del diritto o

dell’obbligo scaturenti dal rapporto giuridico controverso (carenza di

legittimazione attiva / passiva – eccezione preliminare rilevabile

anche d’ufficio).

Esperire un’indagine di questo tipo può essere fondamentale, non

soltanto per una corretta determinazione della posizione del o dei

propri assistiti prossimi attori (ad esempio, se vi si chiede di difendere

più di un soggetto, occorrerà verificare che tutti siano dotati di

legittimazione attiva rispetto al diritto che si vuol far valere in

giudizio), ma, soprattutto, per poter eventualmente formulare,

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nell’atto di costituzione del convenuto, un’eccezione di difetto di

legittimazione attiva o passiva che paralizzerebbe la difesa attrice.

(6) Indicare gli elementi necessari per l’individuazione delle

parti (artt. 125 e 163, comma 3, n.2 c.p.c.)

Le parti devono essere individuate attraverso l’indicazione di: nome,

cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, domicilio eletto.

Chiaramente, come detto sopra, qualora tali elementi non siano

contenuti nella traccia, dovrete sostituirli con dei puntini di

sospensione.

Andrà anche precisato da chi la parte è rappresentata e difesa, con

l’indicazione del relativo codice fiscale. (l’omessa indicazione del

codice fiscale del procuratore rileva sotto il profilo tributario

allorquando andrà versato a titolo di sanzione una somma pari alla

metà del contributo già corrisposto)

(7) Rappresentare i fatti posti a fondamento della domanda

Nell’allegazione dei fatti occorrerà mantenere un ordine cronologico,

in modo tale da consentire un’ordinata ricostruzione della vicenda

dalla quale trae origine il contenzioso.

7.bis) Rappresentare le ragioni giuridiche poste a fondamento

della domanda

Nell’esposizione delle ragioni di diritto sottese alla domanda, sarà,

invece, necessario seguire un iter logico e consequenziale che risulti il

più fluido possibile. Evitate di perdervi in dissertazioni su contrasti

dottrinari e/o giurisprudenziali: sarebbe inutile e, anzi,

controproducente. Dovrete, infatti, selezionare e ordinare soltanto le

argomentazioni favorevoli al vostro assistito e, in base a queste,

costruire una convincente e rigorosa linea difensiva. Illustrare

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nell’atto di citazione tesi contrarie alla vostra, non farebbe che

pregiudicare la credibilità di quella sostenuta e dare spunti

all’avversario.

Per quanto innanzi, sarà opportuno distinguere l’atto in due sezioni:

in fatto (o premesso che) e in diritto (o considerato che); la

suddivisione può essere anche ideale.

(8) Rielaborare la giurisprudenza favorevole evitando il

sistema “taglia e incolla”

La ricerca giurisprudenziale è un momento essenziale nella redazione

dell’atto.

Le allegazioni giurisprudenziali poste a sostegno della tesi difensiva

vanno individuate ed argomentate.

È, infatti, utile ed opportuno indicare precedenti giurisprudenziali, ma

è assolutamente controproducente copiare le massime trovate nei

codici commentati (ne potrebbe risultare un elaborato contorto e

disomogeneo).

Sarà, pertanto, compito del candidato individuare le decisioni più

calzanti al caso assegnato (in primo luogo quelle relative a fattispecie

identiche e, successivamente, se necessario, quelle inerenti ipotesi

analoghe) e darne una rielaborazione personale che possa collocarsi

in modo armonico nel corpo dell’atto.

(9) Evitare di utilizzare elementi di fatto non contenuti nella

traccia

Nella traccia c’è già tutto ciò che serve allo svolgimento del compito

assegnato. Non solo, quindi, è inutile aggiungere dati ulteriori, ma

può essere anche controproducente per due ragioni: 1) gli elementi

inseriti possono essere fuorvianti; 2) potrebbero essere interpretati

come segni di riconoscimento.

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Qualora vi troviate costretti a dover supplire a qualche carenza (ad

esempio, date di nascite, nomi delle parti, luoghi) potrete

tranquillamente farlo sostituendo ciò che manca con dei puntini di

sospensione (ad esempio, il sig. ……., nato a….., in data….., Tribunale

di……).

Prestate particolare attenzione, se sono espressamente indicate, alle

date in cui vengono collocati gli eventi. Potrebbero risultare

importanti ai fini dell’applicazione di istituti giuridici, soprattutto

prescrizione e decadenza.

e) Citazione in giudizio

Nella parte relativa alla vocatio in ius, vanno indicati la data e l’ora

dell’udienza di prima comparizione, nonché il luogo e l’autorità nel

quale e dinanzi alla quale il convenuto dovrà presentarsi. Spetta,

infatti, all’attore determinare la data dell’udienza (nel rispetto dei

termini a comparire - non meno di novanta o centocinquanta giorni

dalla notifica della citazione - previsti dall’art. 163 bis c.p.c., così

come novellato dalla L. n. 263/2005). Naturalmente, in sede

d’esame, non sarete in grado di stabilire una data concreta (anzi,

determinarla potrebbe costituire elemento d’identificazione

dell’elaborato), né l’indirizzo della sede in cui si trova il giudice adito.

Dovrete, pertanto, utilizzare, in sostituzione di tali elementi, puntini di

sospensione.

f) Invito rivolto al convenuto per la costituzione in giudizio

È necessario che l’attore formuli nei confronti del convenuto

l’espresso invito a costituirsi in giudizio e che lo avverta

specificamente rispetto alle decadenze conseguenti la tardiva o

mancata costituzione. La formula è agevolmente desumibile dal testo

dell’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.

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(10) Specificazione delle conclusioni/delle domande proposte

(artt. 163, comma 3, n.4, 167, comma 1, c.p.c.)

La formulazione delle conclusioni costituisce momento essenziale

della redazione di ogni atto giudiziario. Esse, infatti, esprimono cosa

intendete ottenere dal giudizio, quali sono i provvedimenti richiesti al

giudice investito della causa. Ovviamente, il loro contenuto andrà

modulato in base alle allegazioni e alle eccezioni contenute nella parte

narrativa e in quella argomentativa. È anche corretto graduare le

domande secondo uno schema fisso che prevede: eccezioni

preliminari di rito e di merito (per gli atti di costituzione in giudizio del

convenuto); domande principali di merito; domande subordinate di

merito (eventuali); richiesta di rifusione delle spese processuali.

A volte è possibile formulare più richieste, congiunte o alternative. In

quest’ultimo caso occorrerà graduare le domande, ponendo come

principale quella più ampia e più vantaggiosa per l’attore e come

subordinate le eventuali altre. Esemplificando: se l’attore intende

ottenere la risoluzione di un contratto, la restituzione del bene

consegnato in adempimento di quel negozio ed il risarcimento del

danno subito, potrà domandarle tutte in via principale (cioè dirà: In

via principale, Voglia il Giudice adito, dichiarata la risoluzione del

contratto per colpa del convenuto, condannare lo stesso alla

restituzione del bene X, nonché al risarcimento in favore dell’attore

della somma di Euro 50.000). Ove si renda conto, però di non poter

provare interamente l’entità del danno, potrà formulare un’ipotesi

subordinata riducendo la pretesa o rimettendola alla determinazione

del giudice (ad esempio: In via subordinata, dichiarata la risoluzione

del contratto per colpa del convenuto, condannare lo stesso alla

restituzione del bene X, nonché al risarcimento del danno nella

misura che sarà ritenuta di giustizia all’esito del processo).

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(11) Formulare le richieste istruttorie (artt. 163, comma 3,

n.5, 165, 166 c.p.c.)

Le richieste istruttorie vanno formulate negli atti introduttivi del

giudizio, salvo, poi, “correggere il tiro” o integrare in base alle difese

dell’avversario (opportunità questa che non avrete in sede d’esame).

Per le prove orali occorre articolare i relativi capitoli, specificare, cioè,

su quali circostanze si ritiene necessaria l’escussione dei testimoni o

l’interrogatorio formale della controparte. Potreste, però, trovarvi

sprovvisti del tempo necessario a tale complessa operazione. È,

pertanto, opportuno strutturare la parte narrativa dell’atto (il fatto) in

punti, distinguendo ogni allegazione con un numero, in modo tale da

poter effettuare un semplice richiamo alle circostanze già esplicitate.

Per le prove documentali non ci sono, invece, problemi particolari:

sarà, infatti, sufficiente, indicare i documenti prodotti elencandoli.

12) Dichiarazioni accessorie

• la dichiarazione prescritta dal DPR n. 115/2002 e relativa al

computo del contributo unificato;

• la dichiarazione, prevista dal novellato art. 170, comma 4, c.p.c., di

voler ricevere le comunicazioni degli atti e degli avvisi al proprio

numero telefax o indirizzo e-mail. L’omissione delle stesse non si

traduce in un vero e proprio errore: la prima è, infatti, un

adempimento necessario ai soli fini fiscali, la cui omissione è

sanzionata con l’applicazione dell’importo massimo previsto; la

seconda serve semplicemente a rendere possibile l’utilizzazione di

nuovi metodi di scambio di memorie e comparse e di comunicazioni di

cancelleria. Tuttavia, ne appare opportuna l’inserzione: ricordate che

state vestendo i panni del legale incaricato e che ai clienti non piace

pagare più del dovuto e che, inoltre, il nuovo tipo di comunicazione

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tra colleghi o tra avvocato e cancelleria rende molto più celeri i

relativi adempimenti.

13) Sottoscrizione dell’atto da parte del procuratore

(14) Redazione della procura alle liti (art. 83 c.p.c.)

Si tratta di un elemento indefettibile: quando, infatti, la parte sta in

giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di

procura speciale.

Se vi viene assegnato un atto che rientra tra quelli indicati dal comma

3 dell’art. 83 c.p.c. (ad esempio, citazione, comparsa di costituzione e

risposta, o di intervento, ricorso, controricorso), dovrete redigere in

calce all’atto, o a margine dello stesso, la procura speciale

(ricordatevi di aggiungere la certificazione dell’autografia della parte).

Nell’improbabile ipotesi in cui vi venga assegnato un compito diverso,

dovrete fare riferimento ad una procura, generale o speciale,

rilasciata con separato atto pubblico o scrittura privata autenticata.

(15) Relazione di notifica

In passato era un atto dell’ufficiale giudiziario ora anche

dell’avvocato. La stesura della medesima non è necessaria a meno

che non sia la traccia stessa a richiederla.

§§§

1.1. L’atto di citazione

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- TRIBUNALE DI PESCARA -

ATTO DI CITAZIONE

La sig.ra ___________, (C.F. _________________), nata a __________ (__) il

____________, residente in _____________ (___), Via ________ n. __, ed

elettivamente domiciliata in Pescara, ______________, presso lo studio dell’Avv.

____________, c.f. _______________, pec. __________________ dal quale è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, ex art. 83

c.p.c., in calce al presente atto.

PREMESSO CHE

(enunciazione del fatto)

- in data _____________, in Pescara, trovavasi a percorrere Corso Umberto I, con

direzione monti/mare;

- giunta nei pressi del civico n. ______, nell’intento di visionare le vetrine dei negozi ivi

ubicati (_______), accedeva al relativo porticato e così facendo, del tutto

inaspettatamente inciampava in una buca presente sulla pavimentazione posta in

adiacenza ad una delle colonne, così cadendo rovinosamente a terra; (doc. 5)

- quale conseguenza di detta caduta derivavano all’esponente “trauma

__________________________________”; per l’effetto, una inabilità temporanea

totale di giorni 15, una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, una inabilità

temporanea parziale al 50% di giorni 20 e postumi permanenti nella misura del 6%;

(doc.ti 1/4)

- da quanto sopra un diritto risarcitorio in favore della sig.ra ____________ che può

così individuarsi e quantificarsi:

1) danno biologico da I.T.T., giorni 15, pari ad euro _____________;

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2) danno biologico da I.T.P., giorni 55, pari ad euro ______________

3) danno biologico da I.P. nella misura del 5% pari ad euro _______________;

4) danno patrimoniale: euro _________

e così per complessivi euro ___________ s.e.o., a titolo di danno patrimoniale e non;

CONSIDERATO CHE

(enunciazione delle ragioni di diritto)

- in ragione dell’ubicazione e morfologia della suddetta buca, oggettivamente

pericolosa e soggettivamente non percepibile, indubbio come la stessa abbia dato causa

al sinistro de quo, costituendo, tralaltro, un insidia non visibile e non prevedibile per i

passanti e, nel caso di specie, per la sig.ra ____________;

- del pari la responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. della _____________ s.r.l.,

sedente in Pescara – via ___________, quale proprietaria e custode della relativa unità

immobiliare, allorquando l’evento dannoso è da porsi in rapporto di causalità con la

suddetta buca ed omessa manutenzione della pavimentazione cui insisteva; (doc. 8)

- indiziante, poi, della responsabilità della citata società, la circostanza che vede

quest’ultima, solo all’esito della verificazione del sinistro, conferire incarico alla Ditta

_________________ dell’esecuzione dei lavori di ripristino / riparazione della

pavimentazione, così da rimuovere la buca ivi presente; (doc.6)

- giusta lettera raccomandata A.R. del ______________/ ___________ la sig.ra

__________________ per il tramite del proprio procuratore, era a svolgere formale

istanza risarcitoria in ordine ai danni alla stessa occorsi in ragione del descritto evento;

(doc. 7)

- su incarico delle Generali Ass.ni s.p.a., società assicuratrice parte convenuta per la

responsabilità civile, faceva seguito perizia dei luoghi dell’occorso sinistro ed

accertamento medico sulla persona dell’esponente;

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- inevasi i reiterati solleciti di adempimento, a tutt’oggi, non si è provveduto al

risarcimento dei danni sofferti dall’esponente.

Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra _______________, come in epigrafe

rappresentata, difesa e domiciliata

CITA

la ____________ s.r.l., c.f./p.i. _______________, in persona di _______________,

amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, sedente in Pescara, Via

____________ n.___, a comparire dinanzi il Tribunale di Pescara alla udienza civile che

si terrà il giorno _____________, ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà

designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’invito a costituirsi nel termine di almeno

venti giorni antecedenti la menzionata udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.

166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine

implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si

procederà in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti istanze e

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis (respinta ogni contraria istanza

deduzione), in accoglimento della presente domanda:

- NEL MERITO:

- accertare e dichiarare la responsabilità, ex artt. 2051 e/o 2043 cod. civ., della

_________________ s.r.l. nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra __________

in data _____________;

- per l’effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non derivatene

all’esponente, quantificabili nella misura di € _____________ ( euro

1

9

_____________________), o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso

di causa o ritenuta di giustizia;

- IN VIA SUBORDINATA :

- . . . . . . ;

Con salvezza di spese e competenze di lite, accessori come per legge.

- IN VIA ISTRUTTORIA

Se oggetto di contestazione l'assunto di cui in premessa chiede ammettersi relativa

prova orale per interpello e per testi; si indicano sin d'ora quali testimoni:

- _____________, residente in Pescara, via __________________, sulla seguente

circostanza di fatto : “vero che _______________________”;

- ___________________, residente in Pescara, via _______________ , sulla seguente

circostanza di fatto : “ vero che ______________________”;

- __________________, quale titolare della omonima ditta individuale, sedente in

Pescara, ________________________ n.____, sulla seguente circostanza di fatto : “

vero che _______________”;

- ovvero :

- Tizio, residente in __________________, sulle circostanze sub capi _______ di cui

in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “vero

che “;

Si opus sit, chiede disporsi C.T.U. medica per la valutazione e quantificazione delle

lesioni subìte dalla sig.ra ___________________ e l’accertamento dello stato dei luoghi

di cui all’occorso sinistro.

Con riserva di svolgere ulteriori istanze istruttorie nei modi e termini di legge.

2

0

Ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sulla determinazione ed il

versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente

procedimento è pari ad euro _______ (oppure indeterminato / indeterminabile).

A conforto della spiegata domanda, si producono, in allegato al fascicolo di parte che

si deposita in cancelleria all'atto della costituzione in giudizio, i seguenti documenti:

1. referto medico del ________________ a cura del “Servizio di pronto soccorso” c/o

Presidio Ospedaliero Spirito Santo Pescara;

2. certificazione medica del _______________ a firma del Dott. _____________;

3. n. ___ certificazioni mediche, risp. del _______________ a firma della Dott.ssa

_________;

4. relazione medico/legale del ___________ redatta dalla Dott.ssa __________;

5. n. ____ fotografie relative allo stato dei luoghi alla data del sinistro;

6. n. ____ fotografie relative allo stato dei luoghi all’esito dell’intervento effettuato

dalla Ditta ____________;

7. lettera racc. a.r. del ______________, Avv. _____________ / ______________;

8. visura camera di commercio Pescara del ___________, “____________ s.r.l..

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 170, comma 4, c.p.c., si dichiara voler ricevere

gli avvisi e le comunicazioni previste nella predetta norma al seguente numero telefax

_____________, o indirizzo pec ________________.

Salvis Juribus

Pescara, ________________

Avv. ___________

- PROCURA SPECIALE -

Per ogni stadio e grado del presente giudizio, dell'eventuale fase di opposizione,

esecuzione e riassunzione, conferisco mandato di rappresentanza e difesa, con ogni più

ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti

ed accettare dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio, incassare pagamenti,

quietanzare e ritirare titoli, farsi sostituire, designare procuratori domiciliatari, chiamare

in causa terzi e presenziare l'udienza ex artt. 183/320 c.p.c., perché a conoscenza dei

2

1

fatti di causa, all'Avv. _______________, c.f. ________________, presso il cui studio

in Pescara, ________________ n. ___, eleggo domicilio.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 196/03 e succ. modifiche, presto sin d’ora

il consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali, in particolare di quelli

sensibili, per l’espletamento dell’incarico conferito.

Dichiaro essere stato informato, nei casi contemplati dalla vigente normativa, della

possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e

della Legge n. 98 del 09.08.2013, e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del

medesimo decreto; dichiaro di essere stato altresì informato della facoltà di ricorrere alla

convenzione di negoziazione assistita ex art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014, convertito

in L. 162/2014.

Pescara _______________

F.to _________________

Per autentica

Avv. ________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. _____________, procuratore come in atti, io sottoscritto ufficiale

giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Pescara, ho notificato copia

conforme del suesteso atto di citazione a:

- _______ s.r.l., in persona di _______________, amministratore unico e legale

rappresentante pro-tempore, sedente in Pescara, Via ______________ n. ____, ivi

facendone consegna a mani di ______________ / ivi inviandone copia a mezzo del

servizio postale

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Cron. n.__/2017

Io sottoscritto Avv. __________ del Foro di Pescara, in virtù di autorizzazione del

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara n. ____ del ____________, quale

2

2

procuratore della _______________, c.f./p.i. ___________ , giusta procura alle liti

rilasciata in data ______________, previa apposizione del timbro di vidimazione da

parte dell’Ufficio Postale,

NOTIFICO

copia conforme del suesteso atto di citazoine e procura alle liti a:

- ______________, c.f./p.i. _______________, residente/sedente in

________________, via ______________, mediante servizio postale, in piego

raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall’Ufficio Postale di Pescara ___, in

data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. ______________

Raccomandata n. ______________________

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA

CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. ________________________, c.f. ______________, iscritto

all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di _______, ai sensi e per gli

effetti della L. 53/94 e successive modifiche, quale procuratore ad litem

di______________________________, c.f./p.i.____________________, in virtù di

procura speciale rilasciata in data ___________, in calce all’atto di citazione, ex art. 83,

3° comma c.p.c.

NOTIFICO

- atto di citazione __________________________ del ______________;

- procura alle liti del __________________;

a __________________________ c.f./p.i. ______________, in persona del suo legale

rappresentante pro-tempore, con sede in _______________, via ___________ a mezzo

posta elettronica certificata al seguente indirizzo : ___________________

estratto dal seguente elenco pubblico delle PEC : www.inipec.gov.it

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis, comma 2, e dell’art. 6, comma1, L. 53/94, e

dell’art. 22, comma 2, del D.Lvo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod., che l’atto notificato,

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firmato digitalmente, è copia informatica conforme al relativo originale informatico da

me redatto ed in mio possesso.

ATTESTO

altresì, che il messaggio P.E.C, oltre alla presente relata di notifica

sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- atto di citazione del ____________;

- procura alle liti del ____________;

Pescara, ________________2017

Avv. _____________