Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018 RG n. 45164 ... · LUCARELLI IVO elettivamente...

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Cardinali presidente rel. dott. Umberto Gentili giudice dott. Francesco Remo Scerrato giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 45164/14 RG, vertente T R A FALLIMENTO M.I.D.A.L. S.P.A. in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Spallanzani n. 22, presso lo studio dell’avv. Mauro Orlandi, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Arnaldo Falconi, giusta procura apposta in calce all’atto di citazione ATTORE E BARBERINI PAOLO Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fad060d44c Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018 RG n. 45164/2014 Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018 http://bit.ly/2MAQDTG

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI ROMA

    SEZIONE XVI CIVILE

    SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

    Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

    dott. Stefano Cardinali presidente rel.

    dott. Umberto Gentili giudice

    dott. Francesco Remo Scerrato giudice

    ha pronunciato la seguente

    S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A

    nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 45164/14 RG, vertente

    T R A

    FALLIMENTO M.I.D.A.L. S.P.A.

    in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

    via Spallanzani n. 22, presso lo studio dell’avv. Mauro Orlandi, che lo

    rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Arnaldo

    Falconi, giusta procura apposta in calce all’atto di citazione

    ATTORE

    E

    BARBERINI PAOLO

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    elettivamente domiciliato in Roma, via via Virginio Orsini n. 25 bis,

    presso lo studio dell’avv. Giovanni Sicari, che lo rappresenta e difende,

    unitamente all'avv. Luca Maria Pietrosanti, giusta procura apposta a

    margine della comparsa di risposta

    ROSANNA IZZI

    elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 82, presso lo

    studio dell’avv. Stefano Bassi che la rappresenta e difende giusta

    procura apposta a margine della comparsa di risposta

    LUCARELLI IVO

    elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Orestano n. 21, presso

    lo studio dell’avv. Fabio Pontesilli, rappresentato e difeso dall’avv.

    Maria Rita Zannella giusta procura apposta a margine della comparsa di

    risposta

    GASBARRA SERGIO

    elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11, presso

    lo studio dell'avv. Aldo Fontanelli, che lo rappresenta e difende giusta

    procura apposta in calce alla comparsa di risposta

    GASBARRA PIETRO

    elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 357, presso lo studio

    dell'avv. Andrea d'Ambrosio, che lo rappresenta e difende giusta procura

    apposta a margine della comparsa di risposta

    PISANU STEFANO

    elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso

    lo studio degli avv.ti Fabrizio Paratore e Alessandro Nobiloni, che lo

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    rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce alla comparsa

    di risposta

    SILENZI SANDRO

    non elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dagli

    avv.ti Mauro Calenda e Simona Fanfarillo giusta procura apposta a

    margine della comparsa di risposta

    PONTILLO SILVIA

    elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 82, presso lo

    studio dell'avv. Stefano Bassi, che la rappresenta e difende giusta

    procura apposta a margine della comparsa di risposta

    TINTISONA PAOLO

    contumace

    CONVENUTI

    E NEI CONFRONTI DI

    GENERALI ITALIA S.P.A.

    in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

    domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio

    dell'avv. Marco Vincenti, che la rappresenta e difende giusta procura

    alle liti per atto notaio Giovanni Battista dell’Armi di Treviso del

    18/12/14

    AIG EUROPE LTD

    in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

    domiciliata in Roma, via dei Due Macelli n. 66, presso lo studio

    dell'avv. Sara Sparagna, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.

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    David Marino, giusta procura apposta in calce alla copia notificata

    dell’atto di citazione di chiamata in causa di terzo

    TERZI CHIAMATI IN CAUSA

    OGGETTO: responsabilità amministratori e sindaci

    CONCLUSIONI:

    per l'attore: “1) In via principale, accertare e dichiarare, ai sensi

    dell’art. 146 l.f. in relazione all’art. 2394-bis cod. civ. , che a) Izzi

    Rosanna; b) Barberini Paolo; c) Lucarelli Ivo; d) Gasbarra Sergio; e)

    Pisanu Stefano; f) Gasbarra Pietro; g) Silenzi Sandro; h) Pontillo Silvia;

    i) Tintisona Paolo, sono responsabili, in concorso o secondo titoli propri

    del danno derivante i)

    dalle alterazioni compiute dall’esercizio 2005 nel sistema contabile

    attraverso la introduzione di poste creditizie fittizie, quindi ii) dalla

    mistificazione della causa di scioglimento maturatasi dallo stesso

    esercizio e quindi iii) dalla prosecuzione della attività con aggravamento

    del dissesto.

    2) Per l’effetto, in via principale, condannarli al risarcimento del danno

    così distinto:

    2a) Izzi Rosanna, Barberini Paolo, Lucarelli Ivo, Gasbarra Sergio,

    Pisanu Stefano, Gasbarra Pietro e Silenzi Sandro, per il periodo

    dall’1.1.2005 al 31.12.2010, in solido, all’importo di €. 37.125.932,32 o

    della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;

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    2b) Izzi Rosanna e Lucarelli Ivo, in solido, per il periodo dall’ 1.1.2011

    al 1.6.2011, in solido, all’importo di €. 47.851,25 o della somma

    maggiore o minore accertanda in corso di causa;

    2c) Izzi Rosanna, per il periodo dall’1.6.2011 alla data del fallimento,

    all’importo di €. 2.826.216,43 o della somma maggiore o minore

    accertanda in corso di causa;

    2d) Tintisona Paolo, quale amministratore di fatto, in concorso con

    Rosanna Izzi (dall’1.1.2011 alla data del fallimento) e con Lucarelli Ivo

    (dall’1.1.2011 all’1.6.2011), in solido, all’importo di € 2.874.067,68 o

    della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;

    2e) Pontillo Silvia, in solido con le persone di cui al punto 2a) che

    precede, e per il titolo che la concerne nello specifico fatto ad essa

    imputato, all’importo di € 700.000,00 o della somma maggiore o minore

    accertanda in corso di causa.

    3) Nello stesso titolo di responsabilità (alterazioni compiute

    dall’esercizio 2005 nel sistema contabile attraverso la introduzione di

    poste creditizie fittizie, mistificazione della causa di scioglimento

    maturatasi dallo stesso esercizio, prosecuzione della attività con

    aggravamento del dissesto), qualora il Tribunale ritenesse di identificare

    quale sussidiario parametro del danno quello delle specifiche condotte

    che hanno determinato l’aggravamento del dissesto e quindi i fatti

    descritti dal § 5.1 al § 5.5 della narrativa, condannarli al risarcimento del

    danno maturato dal 2005 alla data del fallimento così distinto:

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    3a) Rosanna Izzi, all’importo di Euro 10.068.310,39 o della somma

    maggiore o minore accertanda in corso di causa per i fatti descritti dal §

    5.1 al § 5.5 della narrativa;

    3b) Barberini Paolo, Lucarelli Ivo, Gasbarra Sergio, Pisanu Stefano,

    Gasbarra Pietro, Silenzi Sandro, in solido, all’importo di €. 7.309.085,71

    o della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa per i fatti

    descritti dal § 5.1 al § 5.3 della narrativa;

    3c) Pontillo Silvia, all’importo di € 700.000,00 o della somma maggiore

    o minore accertanda in corso di causa per il fatto descritto al § 5.2 della

    narrativa;

    3d) Tintisona Paolo, all’importo di € 2.759.224,68 o della somma

    maggiore o minore accertanda in corso di causa per il fatto descritto al §

    5.4 della narrativa.

    4) In via concorrente con la domande sub 1) e sub 3), ma a distinti titoli,

    per il periodo dal 2000 sino al 31.12.2004, accertare la responsabilità di

    Izzi Rosanna, Barberini Paolo, Lucarelli Ivo, Gasbarra Sergio e Silenzi

    Sandro per i singoli fatti di mala gestio cui al § 5.1 della narrativa e per

    l’effetto condannarli, in solido o secondo rispettive responsabilità ma

    comunque sino alla concorrenza dell’intero, al risarcimento del danno

    pari ad € 2.563.850,87 (fatture estere pagate ante 2005); altresì, per il

    periodo dall’1.1.2002 al 31.12.2004 , accertare la responsabilità di Izzi

    Rosanna, Barberini Paolo, Lucarelli Ivo, Gasbarra Sergio e Silenzi

    Sandro per i singoli fatti di mala gestio cui al § 5.3. della narrativa e per

    l’effetto condannarli, in solido o secondo rispettive responsabilità ma

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    comunque sino alla concorrenza dell’intero, al risarcimento del danno

    pari ad €. 1.584.991,73 (emolumenti pagati a Gasbarra 2002 - 2004).

    4.1 In via subordinata alle conclusioni del punto 4) che precede, per il

    solo Gasbarra Sergio, dichiarare nulli, per violazione dell’art. 2399 I

    comma lett. c) cod. civ. in relazione all’art. 1418 cod. civ. ovvero per

    illiceità della causa, tutti i rapporti di consulenza che ha intrattenuto con

    la Midal s.p.a. dal 2002 fino al 31.12.2004, siccome menzionati nelle

    fatture di riferimento, e per l’effetto, condannarlo ex art. 2033 cod. civ.

    alla restituzione delle somme percepite dal 2002 al 2004 per l’importo di

    €. 1.584.991,73 o della somma maggiore o minore accertanda in corso

    di causa.

    In via gradata

    5) In via gradata, nella denegata ipotesi il Tribunale non ritenesse

    fondato il titolo di responsabilità relativo alle alterazioni compiute

    dall’esercizio 2005 nel sistema contabile attraverso la introduzione di

    poste creditizie fittizie, alla mistificazione della causa di scioglimento

    maturatasi dallo stesso esercizio ed alla prosecuzione della attività con

    aggravamento del dissesto, accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 146

    l.f. in relazione all’art. 2394-bis cod. civ. , che a) Izzi Rosanna; b)

    Barberini Paolo; c) Lucarelli Ivo; d) Gasbarra Sergio; e) Pisanu Stefano;

    f) Gasbarra Pietro; g) Silenzi Sandro; h) Pontillo Silvia; i) Tintisona

    Paolo, sono responsabili, in concorso o secondo titoli propri

  • 8

    nella operazione che la concerne> del danno derivante dagli atti di mala

    gestio descritti ai §§ da 5.1 a 5.5 della narrativa.

    6) Per l’effetto, in via principale, condannarli al risarcimento del danno

    così distinto:

    6a) Rosanna Izzi, all’importo di € 14.217.152,99 (sono stati aggiunti gli

    emolumenti Gasbarra 2002 - 2004) o della somma maggiore o minore

    accertanda in corso di causa per i fatti descritti dal § 5.1 al § 5.5 della

    narrativa;

    6b) Barberini Paolo, Lucarelli Ivo, Gasbarra Sergio e Silenzi Sandro, in

    solido, all’importo di €. 11.457.928,31 (sono stati aggiunti gli

    emolumenti Gasbarra 2002-2004) o della somma maggiore o minore

    accertanda in corso di causa per i fatti descritti dal § 5.1 al § 5.3 della

    narrativa;

    6c) Pisanu Stefano e Gasbarra Pietro, nonché Silenzi Sandro

    [(quest’ultimo per la sola ipotesi non rispondesse ai sensi del punto 6b)

    che precede], in solido, all’importo di €. 7.309.085,71 o della somma

    maggiore o minore accertanda in corso di causa per i fatti descritti dal §

    5.1 al § 5.3 della narrativa;

    6d) Pontillo Silvia, all’importo di € 700.000,00 o della somma maggiore

    o minore accertanda in corso di causa per il fatto descritto al § 5.2 della

    narrativa;

    6e) Tintisona Paolo, all’importo di € 2.759.224,68 o della somma

    maggiore o minore accertanda in corso di causa per il fatto descritto al §

    5.4 della narrativa.

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    7) In via subordinata alle conclusioni del punto 6b) che precede, per il

    solo Gasbarra Sergio, dichiarare nulli, per violazione dell’art. 2399 I

    comma lett. c) cod. civ. in relazione all’art. 1418 cod. civ. ovvero per

    illiceità della causa, tutti i rapporti di consulenza che ha intrattenuto con

    la Midal s.p.a. dal 2002 fino al 31.12.2004, siccome menzionati nelle

    fatture di riferimento, e per l’effetto, condannarlo ex art. 2033 cod. civ.

    alla restituzione delle somme percepite dal 2002 al 2004 per l’importo di

    €. 1.584.991,73 o della somma maggiore o minore accertanda in corso

    di causa.

    8) In ognuna delle conclusioni che precedono, oltre la rivalutazione

    monetaria e gli interessi legali, sulla somma tempo per tempo rivalutata,

    a far data dal giorno delle condotte al saldo ovvero dalla notificazione

    della citazione al saldo.

    9) Accertare e dichiarare la nullità della transazione conclusa il 15

    dicembre 2010 tra il sig. Barberini e la Midal s.p.a. per violazione di

    norme imperative ex art. 1418 I comma cod. civ. ovvero per illiceità

    della causa ovvero per illiceità dei motivi, comuni e determinanti il

    consenso ex art. 1345 cod. civ. e, in ogni caso, poiché stipulata in frode

    alla legge ex art. 1344 cod. civ.

    10) In via gradata alla domanda sub. 9, accogliere l’azione revocatoria

    ex art. 2901 in relazione all’art. 2394, comma 4, cod. civ. e per l’effetto

    dichiarare inefficace la transazione conclusa il 15 dicembre 2010 tra il

    sig. Barberini e la Midal s.p.a..

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  • 10

    11) In via gradata alla domanda sub. 10, dichiarare inopponibile la

    transazione conclusa il 15 dicembre 2010 tra il sig. Barberini e la Midal

    s.p.a. per i motivi esposti in premessa.

    12) In ogni caso, accertare e dichiarare inesistente ovvero nulla ovvero

    inopponibile la clausola di manleva contenuta nella transazione conclusa

    il 15 dicembre 2010 tra il sig. Barberini e la Midal s.p.a.

    13) Estendere le domande formulate nei confronti dei convenuti sig.

    Sergio Gasbarra, sig. Pietro Gasbarra e sig. Stefano Pisanu alle rispettive

    assicurazioni da essi chiamate in causa;

    14) Con il favore delle spese di lite”;

    per il convenuto Paolo Barberini: “Respingere, in quanto

    inammissibili, decadute, improcedibili e comunque infondate, le

    domande avanzate nei confronti dell’esponente dai convenuti Izzi,

    Lucarelli, e Pisanu. Respingere comunque ogni domanda della Curatela

    e segnatamente: in via preliminare respingere ogni domanda in quanto

    inammissibile e/o infondata, per intervenuta transazione e/o per

    prescrizione; in via gradata, di merito, respingere ogni domanda in

    quanto infondata e non provata; in via ulteriormente subordinata, se del

    caso anche previo accoglimento delle eccezioni preliminari, ridurre ogni

    pretesa; in via di eccezione riconvenzionale, condannare parte attrice

    alla convenuta manleva e quindi compensare integralmente le somme

    oggetto di eventuale riconoscimento con quanto spettante per

    l’eccezione di transazione e manleva, o subordinatamente con la somma

    di euro 350.000,00 spettante all’esponente per le descritte cambiali; il

    tutto respingendo, come argomentato nella seconda memoria ex art. 183

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    Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018

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  • 11

    c.p.c., la domanda di nullità e/o revocatoria della intercorsa transazione,

    tardivamente introdotta dalla Curatela, in quanto inammissibile, nulla,

    decaduta, infondata e non provata; vittoria di spese e compensi di lite.”;

    per la convenuta Rosanna Izzi: “In via preliminare: accertare e

    dichiarare essere decorso il termine di prescrizione e/o decadenza del

    termine di legge per la proposizione dell’azione ex parte actoris. In via

    principale: rigettare in toto la domanda attorea, in quanto infondata in

    fatto e diritto per tutti i motivi esposti negli scritti defensionali. In via

    meramente gradata: in caso di accertamento di una responsabilita’ della

    Sig.ra Izzi, per tutti o alcuno dei fatti sopra esposti, accertata l’efficacia

    della transazione intervenuta con il coobbligato Barberini in data 9

    dicembre 2010, rigettare in toto la domanda attorea nei confronti della

    Sig.ra Izzi, o limitare tale responsabilità alla quota parte di competenza

    ed in ogni caso commisurare la quota parte risarcitoria imputabile alla

    stessa, in base al minimo apporto nella causazione degli eventi lesivi da

    parte della convenuta, altresì accertando e dichiarando la maggiore

    responsabilità dei Sigg. Paolo Barberini, Sergio Gasbarra, Pietro

    Gasbarra e Sandro Silenzi. Con vittoria di spese ed onorari del presente

    giudizio”;

    per il convenuto Ivo Lucarelli: “in via pregiudiziale: dichiarare la

    nullità dell’atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all’art. 163

    nn. 3 e 4 c.p.c., stante la genericità della cosa oggetto della domanda e la

    mancata esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della

    domanda non meglio qualificata, per i motivi tutti indicati nella

    narrativa della comparsa di costituzione e risposta. Nel merito, in via

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  • 12

    principale: dichiarare l’inammissibilità della domanda per carenza di

    interesse ad agire. In via subordinata e secondo l’ordine: 1. rigettare la

    domanda perché infondata in fatto e in diritto, in ogni caso non provata

    e comunque perché prescritto il relativo diritto; 2. ritenere l’esclusiva

    responsabilità di Barberini Paolo e Izzi Rosanna e/o Gasbarra Sergio,

    Gasbarra Pietro, Pisanu Stefano e Silenzi Sandro, per le condotte

    addebitate al Lucarelli Ivo e in luogo di quest’ultimo tenuti a

    corrispondere al Fallimento le somme che per l’effetto risulteranno

    dovute a titolo di danni, con domanda da intendersi espressamente

    estesa alle compagnie di assicurazione chiamate in causa con funzioni di

    garanzia da ciascun convenuto; 3. ordinare a Barberini Paolo e Izzi

    Rosanna e/o a Gasbarra Sergio, Gasbarra Pietro, Pisanu Stefano e

    Silenzi Sandro, e per essi alle compagnie di assicurazione chiamate in

    causa da ciascun convenuto con funzioni di garanzia, cui la domanda di

    manleva della scrivente difesa deve intendersi espressamente estesa, di

    manlevare e garantire Lucarelli Ivo di quanto quest’ultimo fosse

    costretto a corrispondere al fallimento per i fatti eventualmente accertati

    a suo carico;

    4. accertare e quantificare, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 2055

    c.c., il danno a carico di ciascun responsabile nella misura determinata

    dalla gravità delle rispettive colpe, dall’entità delle conseguenze che ne

    sono derivate e dai vantaggi tratti. Con vittoria di spese e compensi di

    lite”;

    per il convenuto Sergio Gasbarra: “In via preliminare: dichiarare

    prescritta, ex art. 2947, primo comma c.c.; art. 2949 c.c., inammissibile

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  • 13

    e/o improcedibile l’azione di responsabilità ipotizzata ed avanzata nei

    confronti del Convenuto Dott. Sergio Gasbarra per tutti quei fatti e /o

    condotte da lui asseritamente poste in essere a danno della società Midal

    quale Presidente del Collegio Sindacale per l’intervenuto decorso del

    termine oltre che dichiarare l’intervenuta prescrizione decennale per gli

    effetti delle domande di infondata mala gestio in concorso e di pretesa

    nullità e/o illiceità della causa dei rapporti di consulenza intrattenuti dal

    Dott. Sergio Gasbarra con la Midal S.p.a. nel periodo 2002-2004 svolte

    da controparte anche in via concorrente, subordinata e/o gradata,

    essendo stato notificato l’atto introduttivo del presente giudizio soltanto

    il giorno 18 luglio 2014 e per l’effetto rigettare tutte le domande avverse

    anche in punto di condanna ex art. 2033 c.c.; 2) in via principale:

    accertare e dichiarare l’estraneità del Dott. Sergio Gasbarra per i fatti di

    cui è causa e riconoscere l’assoluta correttezza professionale dello stesso

    nello svolgimento della propria attività in occasione del mandato

    conferitogli, a partire dal luglio 2004 e sino alla data del pronunciato

    fallimento, per ricoprire la carica di Presidente del collegio Sindacale

    della MIDAL S.p.A., e per gli effetti rigettare ogni avversa domanda

    perché generica ed inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, e

    comunque non provata anche in punto del quantum debeatur e del nesso

    causale con l’evento danno per cui è causa; rigettare comunque ogni

    domanda avversa volta al preteso risarcimento del danno per inesistente

    “mala gestio” in proprio e in solido con gli amministratori e con i

    componenti degli organi di controllo perché prescritta e comunque

    generica ed inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, e comunque

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  • 14

    non provata, ed ancora rigettare la domanda di restituzione ex art. 2033

    c.c. mossa nei confronti del Dott. Sergio Gasbarra in proprio perché

    prescritta e comunque generica ed inammissibile, infondata in fatto ed in

    diritto, e comunque non provata. In via subordinata, nella denegata

    ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attrici, graduare le

    responsabilità come per legge e limitare la liquidazione del risarcimento

    esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato ed in

    stretto nesso causale con la condotta del Dott. Sergio Gasbarra e nella

    percentuale che dovesse essere eventualmente a lui ascritta, rigettando

    ogni superiore e/o diversa avversa domanda perché prescritta e

    comunque generica, inammissibile e/o improcedibile, infondata in fatto

    ed in diritto e in ogni caso non provata anche in punto del quantum

    debeatur e del nesso causale con l’evento danno per cui è causa. Sempre

    in via subordinata, nella denegata e non riconosciuta ipotesi di

    accoglimento anche parziale della domanda attrice, rigettare comunque

    la avversa domanda relativa al cumulo degli interessi e della

    rivalutazione. In via ulteriormente subordinata: per mero scrupolo

    difensivo, nella denegata e non riconosciuta ipotesi che l’odierno

    convenuto fosse tenuto, in tutto o solo in parte, al risarcimento richiesto

    dall’Attrice per i titoli da questa dedotti: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito

    dichiarare la Generali Italia S.p.A., (già INA Assitalia S.p.A.), in

    persona del legale rappresentante pro tempore, sulla base della polizza

    RC professionisti Commercialista n. 373 00627603, con scadenza alla

    data 24 novembre 2017, tenuta a manlevare il convenuto Dott. Sergio

    Gasbarra da ogni eventuale e non creduto onere ed obbligo risarcitorio

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  • 15

    nei confronti della parte attrice, nella denegata e non creduta ipotesi che

    venga ravvisata e a lui ascritta una qualche responsabilità allorché

    Presidente del Collegio Sindacale della Midal S.p.a. adesso fallita ed in

    proprio quale professionista commercialista.”;

    per il convenuto Pietro Gasbarra: “in via pregiudiziale: 1) dichiarare

    nullo e/o improcedibile l’atto di citazione notificato in data 24 giugno

    2014 dalla curatela del Fallimento MIDAL S.p.A. per i motivi meglio

    esposti sub 1a) e 1b) della comparsa di costituzione e risposta, ovvero

    perché l’atto di citazione è stato sottoscritto dai curatori fallimentari in

    violazione dell’art 31, l. fall. e perché manca l’autorizzazione ad agire ai

    sensi dell’art. 104 ter l. fall.; 2) dichiarare prescritta, in tutto o in parte,

    l’azione introdotta dalla curatela del Fallimento MIDAL S.p.A. con

    l’atto di citazione notificato in data 24 giugno 2014 per i motivi meglio

    esposti sub 2) della comparsa di costituzione e risposta. Nel merito:

    rigettare le domande tutte proposte dalla curatela del fallimento MIDAL

    S.p.A. con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2014 in quanto

    infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa della

    comparsa di costituzione e risposta;

    in ogni caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei

    confronti del Dott. Pietro Gasbarra, condannare Generali Italia S.p.A.,

    cod. fisc. 00409920584, in persona del legale rappresentante p.t., con

    sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, a garantire,

    manlevare e tenere indenne, in virtù del contratto di assicurazione di cui

    in premessa, l’odierno convenuto e concludente dalle eventuali

    conseguenze pregiudizievoli risarcitorie, dalle spese legali sostenute e

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  • 16

    da sostenere, ossia da quanto lo stesso fosse condannato a pagare in

    favore della parte attrice, per spese legali ed interessi inclusi, in

    dipendenza del presente giudizio.

    in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”;

    per il convenuto Stefano Pisanu: “in via preliminare, accertare e

    dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità e delle

    azioni risarcitorie e di manleva promosse rispettivamente dalla parte

    attrice e dal sig. Ivo Lucarelli; sempre in via preliminare, accertare e

    dichiarare la tardività delle nuove domande formulate dal fallimento

    MIDAL con le prime e seconde memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. sulle

    quali non si accetta il contraddittorio; nel merito, accertare e dichiarare

    che il dott. Stefano Pisanu ha svolto con diligenza e perizia l’attività di

    membro del collegio sindacale di MIDAL S.p.a. e, per l’effetto, rigettare

    la domanda del Fallimento MIDAL S.p.a. e la domanda di garanzia del

    sig. Ivo Lucarelli;

    in via subordinata, qualora si ritenesse sussistere una responsabilità,

    individuale o solidale, del dott. Pisanu, accertare e dichiarare la limitata

    entità del danno risarcibile a carico della parte convenuta; sempre in via

    subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità

    solidale, accertare e dichiarare la minima partecipazione del medesimo

    alla causazione degli eventi lesivi del patrimonio di MIDAL s.p.a. e la

    maggior responsabilità dei componenti degli organi sociali sig.ri Paolo

    Barberini, Sergio Gasbarra e Sandro Silenzi; per l’effetto, condannare

    gli stessi anche in via solidale ex art. 1298 e 1299 c.c. a corrispondere al

    dott. Pisanu le somme che il medesimo fosse chiamato a pagare al fall.

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  • 17

    MIDAL in eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità ovvero a

    garantirlo e tenerlo indenne da tali pregiudizi; in via di pari ordine,

    qualora si ritenesse accertata la sussistenza di una qualsiasi

    responsabilità in capo al dott. Pisanu, accertare e dichiarare l’obbligo di

    garanzia e manleva in capo alla compagnia d’assicurazione AIG Europe

    Limited in virtù della polizza assicurativa per copertura da rischi

    professionali n. IFL0003051.017252 ovvero delle polizze di anno in

    anno contratte tra le parti, e così manlevare e tenere indenne il dott.

    Pisanu dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del presente

    giudizio; in ogni caso, rigettare le domande del Fallimento MIDAL

    s.p.a. e del sig. Ivo Lucarelli in quanto infondate in fatto ed in diritto.

    Con vittoria di compensi e spese”;

    per il convenuto Sandro Silenzi: “In via pregiudiziale in rito,

    dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Curatela del

    Fallimento Midal Spa all'esercizio dell'azione di responsabilità nei

    confronti del Revisore Dott. Silenzi per inesistenza della norma

    attributiva, nei termini eccepiti al punto I della narrativa che precede (di

    cui alla comparsa di costituzione 25/11/14).

    Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta

    prescrizione dell'azione di risarcimento promossa ex art. 146 l.f. e 2934

    bis c.c. nei confronti del Revisore Dott. Silenzi in relazione al disposto

    di cui all'art. 15 comma 3 del D. Lgs 39/10, nei termini eccepiti al punto

    II della narrativa che precede (di cui alla comparsa di costituzione

    25/11/14). In caso di denegata ipotesi di mancato accoglimento delle

    domande sopra formulate, rigettare le avverse domande rassegnate nei

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  • 18

    confronti del Revisore Dott. Silenzi in via principale sub 1 e 2, perché

    infondate in fatto e in diritto per le motivazioni espresse al punto VI

    della narrativa che precede (di cui alla comparsa di costituzione

    25/11/14); così come rigettare le avverse domande rassegnate nei

    confronti del Revisore Dott. Silenzi in via principale sub 3 e 3b in via

    principale, sub 4 in via concorrente nonché sub 5, 6 e 6b in via gradata e

    sub 6c in via gradata e alternativa a quella sub 6b, perché infondate in

    fatto e diritto per le motivazioni espresse al punto VII della narrativa che

    precede (di cui alla comparsa di costituzione 25/11/14).

    Quanto alle richieste di chiamata in causa del Convenuto Silenzi da

    parte del Convenuto Pisanu, dichiararla improcedibile per i motivi

    riportati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc.; in via di mero

    subordine e di tuziorismo difensivo, comunque respingerla perché

    infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compenso, da distrarsi

    a favore dei sottoscritti Difensori antistatari”;

    per la convenuta Silvia Pontillo: “In via preliminare: accertare e

    dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta, sig.ra

    Silvia Pontillo, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale

    per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione e nei successivi

    scritti defensionali. In via principale: rigettare in toto la domanda

    attorea, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti

    negli scritti defensionali. Con vittoria di spese ed onorari del presente

    giudizio”;

    per la terza chiamata in causa Generali Italia S.P.A.: nei confronti di

    Pietro Gasbarra: “in via principale, estromettere la concludente dal

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  • 19

    presente giudizio, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, con il

    favore delle spese di lite; in subordine, accertata e dichiarata

    l’inoperatività della polizza Assitalia n. 373/00027642, per i motivi

    esposti, rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti della

    concludente dal dott. Pietro Gasbarra siccome palesemente infondata in

    fatto e in diritto; in via di estremo subordine, nella denegata e non

    creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia svolta dal

    dott. Pietro Gasbarra, contenere la eventuale condanna della concludente

    nei limiti delle condizioni previste dal contratto assicurativo, da

    intendersi qui tutte richiamate, e del massimale di polizza, pari ad €

    500.000,00, previa applicazione dello scoperto del 10%, e così nella

    minor misura di € 450.000,00, rigettando qualunque altra domanda da

    chiunque formulata siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto. Con

    vittoria di spese, competenze ed onorari”;

    nei confronti di Sergio Gasbarra: “in via principale, estromettere la

    concludente dal presente giudizio, per tutti i motivi esposti negli scritti

    difensivi, con il favore delle spese di lite; in subordine, accertata e

    dichiarata l’inoperatività della polizza Assitalia n. 373/00027603, per i

    motivi esposti, rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti

    della concludente dal dott. Sergio Gasbarra siccome palesemente

    infondata in fatto e in diritto; in via di estremo subordine, nella

    denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di

    garanzia svolta dal dott. Sergio Gasbarra, contenere la eventuale

    condanna della concludente nei limiti delle condizioni tutte previste dal

    contratto assicurativo, da intendersi qui richiamate, e del massimale di

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  • 20

    polizza, pari ad € 500.000,00, previa applicazione dello scoperto del

    10%, e così nella minor somma di € 450.000,00, rigettando qualunque

    altra domanda da chiunque formulata siccome del tutto infondata in fatto

    ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;

    per la terza chiamata in causa AIG Europe LTD: “Nel merito, in via

    principale: - respingere le domande tutte svolte nei confronti del dott.

    Pisanu perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova e,

    conseguentemente, la domanda di manleva di questi ultimi nei confronti

    di AIG in base alla Polizza per i motivi indicati in narrativa. Nel merito,

    in via subordinata: - nella davvero non creduta e denegata ipotesi di

    accoglimento della domanda avanzata dal Fallimento nei confronti del

    dott. Pisanu e delle domande formulate da questo nei confronti di AIG,

    accertare e dichiarare che la copertura assicurativa di cui alla Polizza

    non opera nel caso in esame, per una o più delle ragioni esposte in

    narrativa. In via di estremo subordine: - nella denegata ipotesi di

    accoglimento della domanda avanzata dal Fallimento nei confronti del

    dott. Pisanu e delle domande formulate da questo nei confronti di AIG,

    determinare l'indennizzo eventualmente dovuto da quest'ultima nei

    limiti della quota di responsabilità attribuibile al dott. Pisanu medesimo

    di cui si chiede l'accertamento, previa detrazione dello scoperto dell'1%

    con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00 previsto per

    l'attività di sindaco di cui al punto 4 del Frontespizio di Polizza ed entro

    il limite di Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) di cui al punto 4

    del Frontespizio di Polizza, a condizione che il predetto limite massimo

    di indennizzo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito del

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  • 21

    pagamento di indennizzi PER effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa

    annualità di polizza. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi

    professionali, ivi incluso il rimborso delle spese generali nella misura

    del 15%”.

    Ragioni in fatto e in diritto della decisione

    Con atto di citazione regolarmente notificato, il fallimento della

    MIDAL S.P.A. ha convenuto in giudizio Paolo Barberini, Rosanna Izzi

    e Ivo Lucarelli – quali amministratori –, Sergio Gasbarra, Pietro

    Gasbarra e Stefano Pisanu – quali sindaci –, Sandro Silenzi – quale

    revisore contabile – nonché Paolo Tintisona – quale amministratore di

    fatto – e Silvia Pontillo – quale terza concorrente nell'illecito posto in

    essere dagli amministratori con riguardo alla vendita di un immobile

    della società –affinché venisse accertata la loro responsabilità solidale

    per l’inosservanza dei doveri derivanti dalle cariche rispettivamente

    rivestite in relazione alle circostanze e ai comportamenti specificamente

    indicati in atto di citazione, con conseguente condanna dei medesimi, in

    solido, al risarcimento dei danni, diversamente quantificati in relazione

    al ruolo di ciascuno.

    In particolare ha sostenuto:

    1) che, sin dall'anno 2005, la MIDAL S.P.A. aveva riportato delle

    perdite di esercizio, dissimulate da artifici contabili che avevano

    consentito di esporre in bilancio attività inesistenti, e che tali perdite

    avevano comportato la completa erosione del capitale sociale, con

    conseguente verificarsi della causa di scioglimento prevista dall'art.

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  • 22

    2484, n. 4), c.c. e necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art.

    2487 c.c.;

    2) che l'organo amministrativo della MIDAL, all'epoca costituito da un

    consiglio di amministrazione composto da Paolo Barberini, Rosanna

    Izzi e Ivo Lucarelli, aveva continuato, anche negli esercizi successivi, a

    mascherare la situazione di insolvenza in cui ormai versava la società

    attraverso analoghi artifici contabili con i quali venivano esposte in

    bilancio attività inesistenti, proseguendo illegittimamente l'attività di

    impresa che, in mancanza di ricapitalizzazione della società, avrebbe

    dovuto essere interrotta fin dal 2005, e ponendo in essere una serie di

    ulteriori condotte di mala gestio, molte delle quali aventi natura

    distrattiva di beni della Midal in favore di società ad essa collegate e dei

    soci o amministratori delle stesse;

    3) che il danno causato da tali comportamenti poteva essere determinato

    in circa € 40.000.000,00, attraverso il criterio sintetico adottato dalla

    giurisprudenza con riguardo alla differenza del valore del patrimonio

    netto della società al momento del verificarsi della causa di scioglimento

    rispetto a quello dello stesso patrimonio netto al momento in cui

    l'attività di impresa era stata effettivamente interrotta – momento

    coincidente nel caso in esame con la data della dichiarazione di

    fallimento della MIDAL (19/1/12) che aveva fatto seguito alla

    presentazione di una proposta di concordato in data 13/12/11 –;

    4) che di tale danno avrebbero dovuto rispondere, in primo luogo, gli

    amministratori, per importi differenziati in considerazione dei seguenti

    avvicendamenti negli incarichi gestionali: nel periodo 1/1/05-31/12/10,

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  • 23

    Paolo Barberini, Rosanna Izzi e Ivo Lucarelli quali componenti del

    consiglio di amministrazione; nel periodo 1/1/11-1/6/11, a seguito delle

    dimissioni di Paolo Barberini, Rosanna Izzi e Ivo Lucarelli, quali

    componenti del consiglio di amministrazione; nel periodo 2/6/11-

    19/2/12, a seguito delle dimissioni di Ivo Lucarelli, Rosanna Izzi quale

    amministratore unico;

    5) che degli stessi danni avrebbero dovuto rispondere, in solido con gli

    amministratori e, quanto a questi ultimi, limitatamente ai danni che si

    erano prodotti nel periodo in cui erano in carica, anche i componenti del

    collegio sindacale, Sergio Gasbarra, Pietro Gasbarra e Stefano Pisanu, e

    il revisore legale dei conti, Sandro Silenzi, i quali, omettendo di

    esercitare i poteri-doveri di controllo loro attribuiti, avevano reso

    possibile l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa da parte della

    MIDAL e l'aggravamento del dissesto che ne era derivato;

    6) che, in ogni caso, nel periodo in considerazione, erano state poste in

    essere dagli amministratori, con la connivenza degli organi di controllo,

    determinate condotte di mala gestio, analiticamente descritte in atto di

    citazione (false consulenze estere, pagamenti in favore di terzi soggetti

    privi di giustificazione, emolumenti in favore degli organi sociali,

    acquisto di un immobile di proprietà di Rosanna Izzi in conflitto di

    interessi e per un prezzo notevolmente superiore al suo valore di

    mercato, rapporti con la S.R.L. Le Botteghe rapporti di cessione di

    crediti e compensazioni con la Iperbon S.R.L.) che avevano comportato

    autonome ragioni di danno del quale il fallimento attore ha chiesto il

    risarcimento in via subordinata;

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  • 24

    7) che, oltre agli amministratori e agli organi di controllo, del danno

    provocato dall'acquisto dell'immobile della Izzi doveva rispondere anche

    la figlia di quest'ultima, Silvia Pontillo, quale beneficiaria della

    distrazione posta in essere dalla madre, e del danno provocato dai

    rapporti con la S.R.L. Le Botteghe e altre società collegate avrebbe

    dovuto rispondere anche Paolo Tintisona, il quale, dopo l'uscita di scena

    del Barberini, aveva condizionato l'attività di gestione della MIDAL

    svolgendo funzioni di amministratore di fatto, con particolare riguardo

    al tentativo di far confluire tutte le attività del gruppo MIDAL nella

    società di nuova costituzione Le Botteghe S.R.L.;

    8) che gli amministratori e gli organi di controllo avrebbero dovuto

    rispondere anche di atti distrattivi posti in essere prima del 2005, con

    particolare riguardo ai pagamenti effettuati in favore di società estere per

    prestazioni mai rese, pari a € 2.563.850,87, e ai pagamenti effettuati in

    favore di Sergio Gasbarra per prestazioni di consulenza “nella duplice e

    incompatibile veste di presidente del collegio sindacale e consulente

    aziendale”, pari a € 1.584.991,73;

    9) che, in subordine, il convenuto Sergio Gasbarra avrebbe dovuto

    restituire i pagamenti indebitamente ricevuti, per l’importo indicato, in

    forza dei rapporti di consulenza da dichiararsi nulli per illeceità della

    causa.

    Tutti i convenuti, ad eccezione di Paolo Tintisona, rimasto contumace,

    si sono costituiti eccependo, con la sola eccezione di Silvia Pontillo,

    l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dal fallimento attore e

    l'infondatezza nel merito delle domande dallo stesso spiegate, delle quali

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  • 25

    hanno chiesto il rigetto, anche con riguardo a numerose e specifiche

    eccezioni pregiudiziali che saranno di seguito esaminate. In subordine,

    ad eccezione di Silvia Pontillo, ciascuno dei convenuti costituiti ha

    chiesto che venisse accertata la responsabilità, esclusiva o prevalente,

    degli altri nella causazione dei danni lamentati dal fallimento e di essere,

    conseguentemente manlevati dagli altri convenuti in relazione ad ogni

    somma che sarebbero stati condannati a pagare all'attore.

    Pietro Gasbarra, Sergio Gasbarra e Stefano Pisanu, inoltre, hanno

    chiamato in giudizio le rispettive compagnie di assicurazione, Generali

    Italia S.P.A., per Pietro e Sergio Gasbarra, e AIG Europe LTD, per

    Stefano Pisanu, per essere da esse manlevati, nei limiti dei rispettivi

    massimali di polizza, in caso di accertamento di una loro responsabilità

    nei confronti dell'attore e di conseguente condanna al risarcimento del

    danno in favore di quest’ultimo.

    Si sono, quindi, costituite le terze chiamate Generali Italia S.P.A. e

    AIG Europe LTD, contestando l’operatività delle polizze poste a

    fondamento delle richieste degli assicurati e chiedendo il rigetto delle

    domande spiegate nei loro confronti e, in subordine, la limitazione

    dell’eventuale condanna a loro carico alle somme effettivamente dovute

    in considerazione dei massimali di polizza e delle diverse condizioni

    contenute in ciascun contratto. Quindi, precisate le conclusioni come in

    epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione sulle produzioni

    documentali delle parti.

    Al riguardo, premesso che, nel corso del giudizio, il fallimento ha

    prodotto l’autorizzazione del giudice delegato a promuovere l’azione in

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  • 26

    questione, che eventuali vizi della procedura autorizzativa possono

    essere dedotti solo nell’ambito della procedura fallimentare (cfr. Cass.

    Civ. n. 20637/04) e che la sottoscrizione di un atto processuale

    effettuata dalla parte in aggiunta a quella effettuata dal suo difensore

    non ne comporta la nullità, occorre iniziare ad esaminare le ulteriori

    questioni pregiudiziali sollevate dai convenuti, a partire dall'eccezione

    di prescrizione, comune a tutti i convenuti costituiti, ad eccezione della

    Pontillo.

    In proposito, si deve ritenere che l’azione esercitata dal fallimento

    non può considerarsi prescritta per l’assorbente ragione, valida nei

    confronti di tutti i convenuti, che, avendo il fallimento attore promosso

    cumulativamente tanto l’azione sociale, quanto quella dei creditori

    sociali, conformemente al consolidato orientamento della

    giurisprudenza di legittimità e di merito, esso può valersi del termine di

    prescrizione più favorevole (cfr. Cass. Civ. n. 25977/08) e che, nel caso

    di specie, tale termine, al momento dell’introduzione del giudizio, non

    era certamente trascorso nei confronti di nessuno dei convenuti, con

    riguardo all’azione dei creditori sociali. A proposito dell’azione dei

    creditori sociali, anch’essa, come detto, esercitata dall’attore

    cumulativamente con l’azione sociale, infatti, si deve rilevare che, non

    potendo trovare applicazione la sospensione di cui al citato n. 7 dell’art.

    2941 c.c. (cfr. Cass. Civ. SSUU n. 5241/81 costantemente confermata

    dalla successiva giurisprudenza di legittimità), la decorrenza del

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  • 27

    termine prescrizionale deve essere valutata con riferimento al

    momento in cui l’insufficienza patrimoniale della società per il

    soddisfacimento dei creditori si sia manifestata verso l’esterno,

    divenendo oggettivamente conoscibile ai creditori (cfr. Cass. Civ. n.

    8516/09): momento che solo presuntivamente la giurisprudenza

    individua nell’epoca della dichiarazione di fallimento, gravando sul

    convenuto l’onere di provare la preesistenza della manifestazione

    dell’insufficienza patrimoniale e la conseguente decorrenza anteriore

    del termine prescrizionale (cfr. Cass. Civ. n. 17121/10). Sotto questo

    profilo, se pure l’anteriorità dell’insufficienza patrimoniale della MIDAL

    rispetto alla dichiarazione di fallimento è stata riconosciuta dal

    medesimo attore, che ha dedotto che tale situazione si è manifestata

    all’esterno solo all’epoca della presentazione della domanda di

    concordato (dicembre 2011), non può dubitarsi che la prova della

    conoscibilità in un momento ancora antecedente da parte dei creditori

    dell’impossibilità della società di far fronte con, il proprio patrimonio

    effettivo, alle passività risultanti dai bilanci non possa desumersi dagli

    accertamenti tributari in precedenza condotti nei suoi confronti, in

    considerazione, da un lato, della mancanza di pubblicità dei relativi atti

    e, dall’altro, della circostanza che l’esposizione in bilancio di attività

    inesistenti – falsa rappresentazione che costituisce uno dei presupposti

    degli addebiti formulati dall’attore – avrebbe reso impossibile, prima

    della presentazione della domanda di concordato, la percezione della

    reale situazione finanziaria della società da parte dei terzi. Ne discende

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  • 28

    che la situazione di insufficienza del patrimonio della società a

    soddisfare i creditori, in forza delle alterazioni contabili operate in sede

    di bilancio, la cui rilevazione avrebbe richiesto un’analisi delle singole

    appostazioni normalmente eseguita dagli organi sociali, ma non anche

    dai terzi e creditori estranei alla società, non può considerarsi

    manifestata e oggettivamente percepibile all’esterno in epoca

    anteriore alla proposizione della domanda di concordato. L’azione

    esercitata dal fallimento, pertanto, non può considerarsi prescritta,

    essendo stata l’odierna azione introdotta nel quinquennio successivo

    alla presentazione della domanda di concordato e, quindi,

    all’emersione dell’insufficienza patrimoniale della società debitrice.

    Il Barberini, d’altra parte, ha sostenuto, sempre in via pregiudiziale,

    l'inammissibilità dell'azione sociale spiegata nei suoi confronti a causa

    della transazione stipulata nel 2010 con la società al momento delle sue

    dimissioni: transazione formalizzata in un verbale del consiglio di

    amministrazione e nel verbale dell'assemblea che espressamente

    l'autorizzava, con i quali, a fronte della rinuncia del Barberini a far

    valere i propri diritti economici per differenze retributive e contributive

    di sua spettanza, la società aveva rinunciato a promuovere un'eventuale

    azione di responsabilità e si era impegnata a garantirlo e manlevarlo per

    eventuali rivendicazioni di terzi o creditori. A prescindere da ogni

    ulteriore considerazione, tuttavia, sembra evidente che la transazione

    stipulata dalla società in bonis non può precludere l’esercizio da parte

    della curatela dell’azione di responsabilità dei creditori sociali,

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  • 29

    certamente terzi estranei alla transazione in questione, salva la

    valutazione degli effetti di questa sui rapporti fra il Barberini e la

    procedura, di cui si dirà nel prosieguo.

    Si può, pertanto, procedere all’esame delle domande spiegate dal

    fallimento attore, cominciando da quelle che riguardano gli

    amministratori della Midal, ai quali è stato contestato, in primo luogo e

    in via principale, di aver violato il disposto degli artt. 2486, 2487 e 2487

    bis c.c., continuando a svolgere attività di impresa nonostante, fin

    dall’anno 2005, si fossero verificate perdite di esercizio che, tenuto

    conto dell’effettiva situazione patrimoniale della società, avevano

    comportato l’azzeramento del capitale sociale. Tale comportamento,

    secondo l’allegazione dell’attore, avrebbe causato un danno al

    patrimonio sociale corrispondente alla differenza del suo valore netto

    nel 2005 rispetto a quello riscontrato nel 2011, quando l’attività è

    effettivamente cessata, e la sua efficienza causale rispetto a detta

    diminuzione di valore si desume agevolmente, come sostenuto dal

    fallimento, dalla considerazione che, se l’attività di gestione

    dell’impresa fosse stata tempestivamente interrotta, non sarebbero state

    compiute le operazioni che hanno comportato l’incremento del passivo e

    il relativo danno non si sarebbe prodotto. Ne discende che, avendo

    l’attore assolto l’onere di allegare un inadempimento degli

    amministratori causalmente idoneo a produrre il danno prospettato, si

    deve valutare se, dalle risultanze processuali, si possa desumere il

    comportamento omissivo addebitato a costoro e l’esistenza di un

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  • 30

    incremento delle passività della società derivato dall’illegittima

    prosecuzione dell’attività sociale.

    In relazione ad entrambi gli aspetti, il Tribunale ritiene di dovere

    evidenziare la utilizzabilità degli atti del procedimento penale tuttora in

    corso nei confronti di alcuni dei convenuti, atti richiamati dall’attore in

    citazione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c.. Conformemente a quanto

    già rilevato in occasione di analoghe controversie, infatti, si deve

    osservare che, per giurisprudenza costante, al di fuori dei casi di prova

    legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per

    cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei

    confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove

    rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il giudice

    può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove

    raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche

    prove raccolte in un giudizio penale, esaminandone direttamente il

    contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo

    penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere

    discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto

    il giudice penale (in questi termini, Cassazione civile, sez. lav., 16

    maggio 2000, n. 6347, ma si vedano, altresì, Cassazione civile, sez. II,

    11 agosto 1999, n. 8585, Cassazione civile, 9 settembre 2004, n. 18131,

    nonché da ultimo, Cass., 22 ottobre 2014, n. 22384 che ha ritenuto

    utilizzabile dal giudice civile le risultanze della relazione di una

    consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari e le

    dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di

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  • 31

    sommarie informazioni testimoniali; Cass., 17 giugno 2013, n. 15112;

    Cass. 23 gennaio 2014, n. 1440).

    Fatta questa premessa, si deve rilevare che l’azzeramento del capitale

    sociale della Midal a partire dall’esercizio 2005 si desume in modo

    univoco dalla circostanza che l’attivo patrimoniale indicato nel bilancio

    relativo a tale esercizio risulta costituito, per € 8.101.154,00, da “note di

    credito da ricevere” che non trovano corrispondenza in alcun credito

    reale della società. La falsità di tale voce di attivo, che ha consentito di

    esporre un utile di esercizio inesistente occultando la reale perdita

    d’esercizio che si era verificata e occultando il valore effettivo del

    patrimonio netto, è emersa, infatti, nel corso del procedimento penale

    tuttora pendente nei confronti di alcuni dei convenuti, come emerge

    dall’esame della consulenza tecnica fatta eseguire dal PM e dai

    documenti ad essa allegati. In particolare, come rilevato dal consulente

    del PM, nel bilancio relativo all’esercizio 2005, nella sezione ricavi,

    risultano appostati premi attivi su forniture che non trovano alcun

    riscontro nella documentazione contabile della società né dai riscontri

    diretti resi da alcuni dei fornitori che hanno prodotto documentazione

    attestante il riconoscimento di premi in misura grandemente inferiore a

    quella esposta in bilancio. Dalle verifiche effettuate nel corso delle

    indagini dal consulente del PM, risulta, al contrario, un ammontare degli

    acquisti che non giustifica in alcun modo il riconoscimento di premi

    nella misura indicata in bilancio, con contabilizzazione, nella maggior

    parte dei casi, di premi di ammontare superiore rispetto al totale dei

    corrispettivi dovuti per gli acquisti effettuati, oltre all’imputazione in

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  • 32

    altri conti dell’attivo dei premi effettivamente riconosciuti, con la

    conseguenza che, già nel 2005, il patrimonio netto della Midal, depurato

    di tale voce di attivo inesistente, assumeva un valore negativo di €

    2.651.510,00, con conseguente totale erosione del capitale sociale.

    La falsità della appostazione nel bilancio del 2005 della detta voce

    dell’attivo patrimoniale d’altra parte, è stata espressamente riconosciuta

    dall’organo amministrativo in sede di proposta di concordato preventivo

    presentata nel 2011 e non è stata contestata dai convenuti, alcuni dei

    quali, richiamando le consulenze di parte depositate nel corso del

    giudizio, hanno piuttosto sostenuto che, anche procedendo alle rettifiche

    necessarie per depurare il patrimonio netto della Midal delle false

    attività costituite dai premi su forniture inesistenti, questo avrebbe

    sempre conservato un valore positivo, tenuto conto, dell’effettivo valore

    degli immobili e delle partecipazioni in imprese controllate che

    costituivano l’attivo patrimoniale della società: effettivo valore, che, per

    quanto riguarda gli immobili, avrebbe trovato espressione nella

    rivalutazione del patrimonio immobiliare della Midal operata nel

    bilancio di esercizio al 31/12/08 e, per quanto riguarda le partecipazioni

    sociali, doveva essere valutato con riferimento al loro valore di mercato

    e non secondo il criterio del costo storico utilizzato nella redazione del

    bilancio al 2005. La reale consistenza del patrimonio netto della Midal,

    pertanto, sia nel 2005, sia negli anni successivi, avrebbe indotto ad

    escludere, secondo la tesi dei convenuti, che, pur tenendo conto della

    posta inesistente contabilizzata all’attivo come premi da ricevere dai

    fornitori, si fossero verificate perdite di esercizio che avevano ridotto

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  • 33

    sotto il minimo legale il capitale sociale e che tali perdite avessero

    realizzato la causa di scioglimento il cui mancato tempestivo

    accertamento costituiva il fondamento dell’addebito contestato in via

    principale agli amministratori dal fallimento attore.

    Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa, dovendosi ritenere,

    conformemente all’orientamento dottrinario seguito da larga parte della

    giurisprudenza, che la diminuzione del capitale sociale per perdite cui si

    riferiscono gli artt. 2482 bis e ter c.c. – perdite che rendono necessaria

    l’adozione dei provvedimenti previsti dalla seconda norma e la

    cessazione dell’attività di impresa nei casi in cui abbiano diminuito il

    capitale al di sotto del minimo legale – debba essere apprezzata sulla

    base di una situazione patrimoniale redatta secondo le regole che

    presiedono alla redazione del bilancio di esercizio e che l’estensione

    della disciplina del bilancio alla situazione patrimoniale comporta

    l’impossibilità di utilizzare ai fini della determinazione dell’attivo

    patrimoniale criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per la

    redazione del bilancio e, in particolare, l’impossibilità di rivalutare i

    beni iscritti all’attivo al fine di far emergere plusvalori latenti nel

    patrimonio sociale in grado di contrarre o escludere la perdita, stante

    l’impossibilità di modificare i criteri di valutazione da un esercizio

    all’altro sancita dall’art. dall’art. 2423 bis c.c., richiamato per le S.R.L.

    dall’art. 2478 bis c.c., salve le deroghe consentite “in casi eccezionali”,

    che riguardano la valutazione oggettiva dei beni e non possono

    individuarsi, come pretendono i convenuti, in particolari esigenze

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  • 34

    dell’organismo sociale di compensare le perdite emerse nel corso della

    gestione.

    Ne discende che, indipendentemente da ogni considerazione circa la

    congruità dei criteri adottati dai convenuti per la determinazione del

    valore di mercato degli immobili e delle partecipazioni sociali detenute

    dalla Midal, non può dubitarsi che la non contestata esposizione delle

    attività inesistenti non possa essere compensata dalla asserita mancanza

    di esposizione in bilancio di attività effettivamente esistenti e non

    correttamente valutate, con la conseguenza che il patrimonio netto della

    Midal al 31/12/05 non può che considerarsi negativo e che l’addebito

    formulato in via principale dal fallimento attore nei confronti degli

    amministratori appare, pertanto, fondato.

    Il comportamento inadempiente posto in essere dagli amministratori

    con il proseguire l’attività di impresa dal 2005 alla data in cui tale

    attività è effettivamente cessata comporta, dunque, che essi debbano

    rispondere dei danni che tale comportamento ha causato, da valutarsi,

    come detto, sulla scorta della differenza dei netti patrimoniali che la

    società esponeva alle due differenti date, operate le opportune rettifiche

    e riclassificazioni alla luce della accertata falsità delle voci di attivo

    “note di credito da ricevere” e “premi fine anno corrente clienti”, per un

    totale di € 8.101.154,00, e sottratto, comunque, il valore di tutte le

    componenti negative che si sarebbero realizzate anche se la fase di

    liquidazione fosse iniziata al 31/12/05. A tale scopo, pertanto, è

    necessario disporre una CTU, come da separata ordinanza, dovendosi

    dichiarare accertata la responsabilità di tutti gli amministratori per i

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  • 35

    danni causati dalla loro condotta qui considerata, salve le limitazioni del

    risarcimento richiesto dall’attore con riferimento ai periodi in cui essi

    hanno rivestito l’incarico, che costituiranno oggetto di valutazione in

    sede di condanna, all’esito degli accertamenti tecnici disposti.

    Con riguardo alla responsabilità di tutti gli amministratori, infatti, non

    può dubitarsi che l’esistenza dell’occultamento nel bilancio del 2005,

    attraverso la falsa esposizione di attività inesistenti, del passivo che

    aveva determinato il verificarsi della causa di scioglimento non poteva

    essere ignorata dagli allora componenti del consiglio di

    amministrazione, anche di quelli non specificamente incaricati della

    redazione del bilancio, in considerazione dell’evidente impossibilità per

    la società di vantare un credito per premi di acquisto superiore al costo

    delle merci acquistate, con la conseguenza che, pur dovendosi

    considerare venuto meno, a seguito della riforma del 2003, il generale

    obbligo di vigilanza che la precedente giurisprudenza attribuiva anche

    agli amministratori privi di delega, il mancato rilievo della alterazione

    contabile – che, in presenza della decritta manifesta incongruità

    dell’ammontare dei premi rispetto all’ammontare degli ordini, avrebbe

    dovuto indurre anche gli amministratori privi di specifiche deleghe ad

    assumere le informazioni necessarie a verificare la veridicità delle

    appoastazioni riportate nel bilancio – e la mancata adozione dei

    provvedimenti conseguenti al verificarsi della causa di scioglimento

    artatamente occultata non potevano giustificarsi con le informazioni

    ricevute dagli amministratori “operativi” e costituiscono, quindi,

    violazione dell’obbligo di agire informati che, secondo il comune

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  • 36

    orientamento di giurisprudenza e dottrina, gravano tuttora anche sugli

    amministratori privi di deleghe.

    Il fallimento attore – che ha chiesto solo in via subordinata, per

    l’ipotesi in cui non si ritenesse fondato l’addebito mosso agli

    amministratori con riguardo alla illegittima prosecuzione dell’attività di

    impresa, che venissero accertati nei loro confronti ulteriori

    comportamenti inadempienti consistiti in diverse condotte distrattive del

    patrimonio sociale poste in essere nel periodo successivo al 31/12/05 –,

    ha, inoltre, chiesto, in aggiunta alla domanda appena esaminata, che gli

    stessi amministratori fossero chiamati a rispondere anche di alcuni atti

    mala gestio compiuti prima di tale data e reiterati nel periodo

    successivo. Atti consistiti in illegittimi pagamenti effettuati in favore di

    società estere per prestazioni mai ricevute e in favore del convenuto

    Sergio Gasbarra per consulenze che il medesimo non avrebbe potuto

    rendere, rivestendo l’incarico di sindaco della società, e che avrebbero

    comportato un danno al patrimonio sociale corrispondente ai pagamenti

    indebitamente effettuati che, mentre con riguardo agli esborsi successivi

    al 31/12/05 deve considerarsi assorbito dal danno causato dalla

    illegittima prosecuzione dell’attività, con riguardo ai pagamenti

    effettuati nel periodo precedente deve considerarsi costituire una

    autonoma voce di danno, di cui l’attore ha chiesto il risarcimento.

    Per quanto riguarda i pagamenti in favore delle società estere per

    prestazioni mai ricevute, risulta dalla consulenza esperita nel corso del

    procedimento penale e dalla documentazione ad essa allegata e non è in

    contestazione fra le parti che la Midal, negli anni 2000-2005, ha

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  • 37

    effettuato pagamenti in favore della Conway & Shaw LTD, per un totale

    di € 1.667.850,87, e in favore della W Trading and Management LTD,

    per un totale di € 896.000,00, a seguito della ricezione di fatture per

    prestazioni di consulenza e servizi che il fallimento attore sostiene non

    siano mai state rese in favore della società poi fallita. La mancata

    prestazione dei servizi di consulenza appare confermata dalla esplicita

    confessione resa dal Barberini e dalla testimonianza del teste

    Alessandrini, dipendente amministrativo della Midal (cfr. docc. 46 e 41

    allegati all’atto di citazione) e dalla mancanza di elementi univoci

    prospettati dai convenuti al fine di dimostrarne l’effettivo espletamento.

    Premesso, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della

    giurisprudenza di legittimità e di merito, nell’ambito dell’azione di

    responsabilità esercitata dalla società o dal fallimento, a fronte

    dell’allegazione di uno specifico inadempimento posto in essere dagli

    amministratori, grava su questi ultimi l’onere di dimostrare di aver

    correttamente adempiuto ai propri obblighi o di essere esenti da colpa o

    dolo con riguardo alle condotte loro addebitate, si deve ritenere, a

    prescindere dal rimpallo di responsabilità che i convenuti si sono

    reciprocamente rivolto e da ogni valutazione circa i motivi che

    avrebbero indotto alcuni di essi ad effettuare gli illegittimi pagamenti in

    questione, che l’esecuzione da parte delle società inglesi delle

    prestazioni per le quali tali pagamenti sono stati eseguiti non può

    ritenersi provata né dalla produzione del contratto intercorso con la W

    Trading – per corrispettivi, comunque, inferiori ai pagamenti effettuati e

    del tutto neutro rispetto alla dimostrazione dell’effettiva esecuzione

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    Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014

    Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018

    http://bit.ly/2MAQDTG

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  • 38

    delle prestazioni in esso previste – né da alcun altro documento

    acquisito al giudizio, il cui contenuto possa smentire quanto affermato

    dal Barberini e dall’Ambrosini. Il danno causato dai pagamenti effettuati

    per ragioni estranee al perseguimento dello scopo sociale,

    corrispondente al loro ammontare – che, per il periodo anteriore al

    31/12/05, è pari a € 2.563.850,87 –, deve, dunque, essere risarcito da

    tutti i componenti del consiglio di amministrazione, atteso che, da un

    lato, deve presumersi che, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova

    contraria al riguardo, tutti avessero il potere di operare sui conti della

    società dai quali è stato prelevato il denaro necessario ad effettuarli e

    che, dall’altro, indipendentemente dal ruolo defilato rispetto

    all’amministrazione attiva della gestione sociale che ciascuno di essi

    assume di aver rivestito in concreto, l’affidamento di incarichi di

    consulenza per importi certamente rilevanti, che non risulta aver

    costituito oggetto di specifiche deleghe, avrebbe dovuto costituire

    oggetto di valutazione da parte del consiglio di amministrazione e

    valutato da ciascun consigliere, quanto meno, dopo l’effettuazione dei

    primi pagamenti, la cui registrazione in contabilità ne aveva reso palese

    l’esistenza.

    Con riferimento ai pagamenti effettuati, prima del 31/12/05, in favore

    del componente del collegio sindacale Sergio Gasbarra per prestazioni

    di consulenza rese in favore della Midal o di società ad essa collegate, il

    fallimento ha sostenuto che la responsabilità degli amministratori

    deriverebbe dall’aver stipulato, e aver adempiuto alle relative

    obbligazioni da essi previste a carico della società, dei contratti di

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RD

    INA

    LI S

    TE

    FA

    NO

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    esso

    Da:

    AR

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    Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014

    Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018

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  • 39

    consulenza da considerarsi nulli perché in contrasto con il disposto

    dell’art. 2399 lett. C) c.c., che prevede l’ineleggibilità o la decadenza del

    sindaco che sia legato alla società o alle società da questa controllate da

    un rapporto di lavoro, di consulenza o di prestazione d’opera. Ha

    chiesto, pertanto, la condanna al risarcimento del danno, corrispondente

    all’ammontare dei pagamenti effettuati, a carico degli amministratori e

    del beneficiario dei pagamenti, Sergio Gasbarra, che avrebbe concorso

    alla sua produzione. In subordine, ha chiesto che, accertata la nullità dei

    detti contratti di consulenza, il Gasbarra venisse condannato alla

    restituzione degli importi ricevuti in esecuzione dei contratti nulli a

    titolo di ripetizione dell’indebito. Entrambe le domande, tuttavia, non

    possono trovare accoglimento, atteso che il citato art. 2399 c.c. non

    prevede alcuna nullità dei contratti stipulati dai sindaci con la società,

    ma solo la loro ineleggibilità o la loro decadenza, e che il

    comportamento addebitato ai convenuti, indipendentemente da ogni

    considerazione circa la sua illegittimità, non appare di per sé idoneo, in

    mancanza di specifiche allegazioni sul punto, a causare un danno al

    patrimonio sociale che giustifichi la domanda di risarcimento.

    Accertata la responsabilità solidale degli amministratori per i fatti

    sopra descritti, si deve rilevare che il fallimento attore ha inteso limitare

    le proprie richieste risarcitorie nei confronti di ciascuno di essi ai danni

    che si sono prodotti nel periodo in cui i medesimi erano in carica, con la

    conseguenza che Paolo Barberini, Rosanna Izzi e Ivo Lucarelli devono

    essere condannati in solido tra loro – e con i componenti del collegio

    Firm

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    Da:

    CA

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    Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018

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    sindacale e il revisore dei conti per i