Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018 RG n. 45164 ... · LUCARELLI IVO elettivamente...
Transcript of Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018 RG n. 45164 ... · LUCARELLI IVO elettivamente...
-
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Stefano Cardinali presidente rel.
dott. Umberto Gentili giudice
dott. Francesco Remo Scerrato giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 45164/14 RG, vertente
T R A
FALLIMENTO M.I.D.A.L. S.P.A.
in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
via Spallanzani n. 22, presso lo studio dell’avv. Mauro Orlandi, che lo
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Arnaldo
Falconi, giusta procura apposta in calce all’atto di citazione
ATTORE
E
BARBERINI PAOLO
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
2
elettivamente domiciliato in Roma, via via Virginio Orsini n. 25 bis,
presso lo studio dell’avv. Giovanni Sicari, che lo rappresenta e difende,
unitamente all'avv. Luca Maria Pietrosanti, giusta procura apposta a
margine della comparsa di risposta
ROSANNA IZZI
elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 82, presso lo
studio dell’avv. Stefano Bassi che la rappresenta e difende giusta
procura apposta a margine della comparsa di risposta
LUCARELLI IVO
elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Orestano n. 21, presso
lo studio dell’avv. Fabio Pontesilli, rappresentato e difeso dall’avv.
Maria Rita Zannella giusta procura apposta a margine della comparsa di
risposta
GASBARRA SERGIO
elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11, presso
lo studio dell'avv. Aldo Fontanelli, che lo rappresenta e difende giusta
procura apposta in calce alla comparsa di risposta
GASBARRA PIETRO
elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 357, presso lo studio
dell'avv. Andrea d'Ambrosio, che lo rappresenta e difende giusta procura
apposta a margine della comparsa di risposta
PISANU STEFANO
elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso
lo studio degli avv.ti Fabrizio Paratore e Alessandro Nobiloni, che lo
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
3
rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce alla comparsa
di risposta
SILENZI SANDRO
non elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Mauro Calenda e Simona Fanfarillo giusta procura apposta a
margine della comparsa di risposta
PONTILLO SILVIA
elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 82, presso lo
studio dell'avv. Stefano Bassi, che la rappresenta e difende giusta
procura apposta a margine della comparsa di risposta
TINTISONA PAOLO
contumace
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
GENERALI ITALIA S.P.A.
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio
dell'avv. Marco Vincenti, che la rappresenta e difende giusta procura
alle liti per atto notaio Giovanni Battista dell’Armi di Treviso del
18/12/14
AIG EUROPE LTD
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Due Macelli n. 66, presso lo studio
dell'avv. Sara Sparagna, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
4
David Marino, giusta procura apposta in calce alla copia notificata
dell’atto di citazione di chiamata in causa di terzo
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità amministratori e sindaci
CONCLUSIONI:
per l'attore: “1) In via principale, accertare e dichiarare, ai sensi
dell’art. 146 l.f. in relazione all’art. 2394-bis cod. civ. , che a) Izzi
Rosanna; b) Barberini Paolo; c) Lucarelli Ivo; d) Gasbarra Sergio; e)
Pisanu Stefano; f) Gasbarra Pietro; g) Silenzi Sandro; h) Pontillo Silvia;
i) Tintisona Paolo, sono responsabili, in concorso o secondo titoli propri
del danno derivante i)
dalle alterazioni compiute dall’esercizio 2005 nel sistema contabile
attraverso la introduzione di poste creditizie fittizie, quindi ii) dalla
mistificazione della causa di scioglimento maturatasi dallo stesso
esercizio e quindi iii) dalla prosecuzione della attività con aggravamento
del dissesto.
2) Per l’effetto, in via principale, condannarli al risarcimento del danno
così distinto:
2a) Izzi Rosanna, Barberini Paolo, Lucarelli Ivo, Gasbarra Sergio,
Pisanu Stefano, Gasbarra Pietro e Silenzi Sandro, per il periodo
dall’1.1.2005 al 31.12.2010, in solido, all’importo di €. 37.125.932,32 o
della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
5
2b) Izzi Rosanna e Lucarelli Ivo, in solido, per il periodo dall’ 1.1.2011
al 1.6.2011, in solido, all’importo di €. 47.851,25 o della somma
maggiore o minore accertanda in corso di causa;
2c) Izzi Rosanna, per il periodo dall’1.6.2011 alla data del fallimento,
all’importo di €. 2.826.216,43 o della somma maggiore o minore
accertanda in corso di causa;
2d) Tintisona Paolo, quale amministratore di fatto, in concorso con
Rosanna Izzi (dall’1.1.2011 alla data del fallimento) e con Lucarelli Ivo
(dall’1.1.2011 all’1.6.2011), in solido, all’importo di € 2.874.067,68 o
della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
2e) Pontillo Silvia, in solido con le persone di cui al punto 2a) che
precede, e per il titolo che la concerne nello specifico fatto ad essa
imputato, all’importo di € 700.000,00 o della somma maggiore o minore
accertanda in corso di causa.
3) Nello stesso titolo di responsabilità (alterazioni compiute
dall’esercizio 2005 nel sistema contabile attraverso la introduzione di
poste creditizie fittizie, mistificazione della causa di scioglimento
maturatasi dallo stesso esercizio, prosecuzione della attività con
aggravamento del dissesto), qualora il Tribunale ritenesse di identificare
quale sussidiario parametro del danno quello delle specifiche condotte
che hanno determinato l’aggravamento del dissesto e quindi i fatti
descritti dal § 5.1 al § 5.5 della narrativa, condannarli al risarcimento del
danno maturato dal 2005 alla data del fallimento così distinto:
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
6
3a) Rosanna Izzi, all’importo di Euro 10.068.310,39 o della somma
maggiore o minore accertanda in corso di causa per i fatti descritti dal §
5.1 al § 5.5 della narrativa;
3b) Barberini Paolo, Lucarelli Ivo, Gasbarra Sergio, Pisanu Stefano,
Gasbarra Pietro, Silenzi Sandro, in solido, all’importo di €. 7.309.085,71
o della somma maggiore o minore accertanda in corso di causa per i fatti
descritti dal § 5.1 al § 5.3 della narrativa;
3c) Pontillo Silvia, all’importo di € 700.000,00 o della somma maggiore
o minore accertanda in corso di causa per il fatto descritto al § 5.2 della
narrativa;
3d) Tintisona Paolo, all’importo di € 2.759.224,68 o della somma
maggiore o minore accertanda in corso di causa per il fatto descritto al §
5.4 della narrativa.
4) In via concorrente con la domande sub 1) e sub 3), ma a distinti titoli,
per il periodo dal 2000 sino al 31.12.2004, accertare la responsabilità di
Izzi Rosanna, Barberini Paolo, Lucarelli Ivo, Gasbarra Sergio e Silenzi
Sandro per i singoli fatti di mala gestio cui al § 5.1 della narrativa e per
l’effetto condannarli, in solido o secondo rispettive responsabilità ma
comunque sino alla concorrenza dell’intero, al risarcimento del danno
pari ad € 2.563.850,87 (fatture estere pagate ante 2005); altresì, per il
periodo dall’1.1.2002 al 31.12.2004 , accertare la responsabilità di Izzi
Rosanna, Barberini Paolo, Lucarelli Ivo, Gasbarra Sergio e Silenzi
Sandro per i singoli fatti di mala gestio cui al § 5.3. della narrativa e per
l’effetto condannarli, in solido o secondo rispettive responsabilità ma
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
7
comunque sino alla concorrenza dell’intero, al risarcimento del danno
pari ad €. 1.584.991,73 (emolumenti pagati a Gasbarra 2002 - 2004).
4.1 In via subordinata alle conclusioni del punto 4) che precede, per il
solo Gasbarra Sergio, dichiarare nulli, per violazione dell’art. 2399 I
comma lett. c) cod. civ. in relazione all’art. 1418 cod. civ. ovvero per
illiceità della causa, tutti i rapporti di consulenza che ha intrattenuto con
la Midal s.p.a. dal 2002 fino al 31.12.2004, siccome menzionati nelle
fatture di riferimento, e per l’effetto, condannarlo ex art. 2033 cod. civ.
alla restituzione delle somme percepite dal 2002 al 2004 per l’importo di
€. 1.584.991,73 o della somma maggiore o minore accertanda in corso
di causa.
In via gradata
5) In via gradata, nella denegata ipotesi il Tribunale non ritenesse
fondato il titolo di responsabilità relativo alle alterazioni compiute
dall’esercizio 2005 nel sistema contabile attraverso la introduzione di
poste creditizie fittizie, alla mistificazione della causa di scioglimento
maturatasi dallo stesso esercizio ed alla prosecuzione della attività con
aggravamento del dissesto, accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 146
l.f. in relazione all’art. 2394-bis cod. civ. , che a) Izzi Rosanna; b)
Barberini Paolo; c) Lucarelli Ivo; d) Gasbarra Sergio; e) Pisanu Stefano;
f) Gasbarra Pietro; g) Silenzi Sandro; h) Pontillo Silvia; i) Tintisona
Paolo, sono responsabili, in concorso o secondo titoli propri
-
8
nella operazione che la concerne> del danno derivante dagli atti di mala
gestio descritti ai §§ da 5.1 a 5.5 della narrativa.
6) Per l’effetto, in via principale, condannarli al risarcimento del danno
così distinto:
6a) Rosanna Izzi, all’importo di € 14.217.152,99 (sono stati aggiunti gli
emolumenti Gasbarra 2002 - 2004) o della somma maggiore o minore
accertanda in corso di causa per i fatti descritti dal § 5.1 al § 5.5 della
narrativa;
6b) Barberini Paolo, Lucarelli Ivo, Gasbarra Sergio e Silenzi Sandro, in
solido, all’importo di €. 11.457.928,31 (sono stati aggiunti gli
emolumenti Gasbarra 2002-2004) o della somma maggiore o minore
accertanda in corso di causa per i fatti descritti dal § 5.1 al § 5.3 della
narrativa;
6c) Pisanu Stefano e Gasbarra Pietro, nonché Silenzi Sandro
[(quest’ultimo per la sola ipotesi non rispondesse ai sensi del punto 6b)
che precede], in solido, all’importo di €. 7.309.085,71 o della somma
maggiore o minore accertanda in corso di causa per i fatti descritti dal §
5.1 al § 5.3 della narrativa;
6d) Pontillo Silvia, all’importo di € 700.000,00 o della somma maggiore
o minore accertanda in corso di causa per il fatto descritto al § 5.2 della
narrativa;
6e) Tintisona Paolo, all’importo di € 2.759.224,68 o della somma
maggiore o minore accertanda in corso di causa per il fatto descritto al §
5.4 della narrativa.
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
9
7) In via subordinata alle conclusioni del punto 6b) che precede, per il
solo Gasbarra Sergio, dichiarare nulli, per violazione dell’art. 2399 I
comma lett. c) cod. civ. in relazione all’art. 1418 cod. civ. ovvero per
illiceità della causa, tutti i rapporti di consulenza che ha intrattenuto con
la Midal s.p.a. dal 2002 fino al 31.12.2004, siccome menzionati nelle
fatture di riferimento, e per l’effetto, condannarlo ex art. 2033 cod. civ.
alla restituzione delle somme percepite dal 2002 al 2004 per l’importo di
€. 1.584.991,73 o della somma maggiore o minore accertanda in corso
di causa.
8) In ognuna delle conclusioni che precedono, oltre la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali, sulla somma tempo per tempo rivalutata,
a far data dal giorno delle condotte al saldo ovvero dalla notificazione
della citazione al saldo.
9) Accertare e dichiarare la nullità della transazione conclusa il 15
dicembre 2010 tra il sig. Barberini e la Midal s.p.a. per violazione di
norme imperative ex art. 1418 I comma cod. civ. ovvero per illiceità
della causa ovvero per illiceità dei motivi, comuni e determinanti il
consenso ex art. 1345 cod. civ. e, in ogni caso, poiché stipulata in frode
alla legge ex art. 1344 cod. civ.
10) In via gradata alla domanda sub. 9, accogliere l’azione revocatoria
ex art. 2901 in relazione all’art. 2394, comma 4, cod. civ. e per l’effetto
dichiarare inefficace la transazione conclusa il 15 dicembre 2010 tra il
sig. Barberini e la Midal s.p.a..
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
10
11) In via gradata alla domanda sub. 10, dichiarare inopponibile la
transazione conclusa il 15 dicembre 2010 tra il sig. Barberini e la Midal
s.p.a. per i motivi esposti in premessa.
12) In ogni caso, accertare e dichiarare inesistente ovvero nulla ovvero
inopponibile la clausola di manleva contenuta nella transazione conclusa
il 15 dicembre 2010 tra il sig. Barberini e la Midal s.p.a.
13) Estendere le domande formulate nei confronti dei convenuti sig.
Sergio Gasbarra, sig. Pietro Gasbarra e sig. Stefano Pisanu alle rispettive
assicurazioni da essi chiamate in causa;
14) Con il favore delle spese di lite”;
per il convenuto Paolo Barberini: “Respingere, in quanto
inammissibili, decadute, improcedibili e comunque infondate, le
domande avanzate nei confronti dell’esponente dai convenuti Izzi,
Lucarelli, e Pisanu. Respingere comunque ogni domanda della Curatela
e segnatamente: in via preliminare respingere ogni domanda in quanto
inammissibile e/o infondata, per intervenuta transazione e/o per
prescrizione; in via gradata, di merito, respingere ogni domanda in
quanto infondata e non provata; in via ulteriormente subordinata, se del
caso anche previo accoglimento delle eccezioni preliminari, ridurre ogni
pretesa; in via di eccezione riconvenzionale, condannare parte attrice
alla convenuta manleva e quindi compensare integralmente le somme
oggetto di eventuale riconoscimento con quanto spettante per
l’eccezione di transazione e manleva, o subordinatamente con la somma
di euro 350.000,00 spettante all’esponente per le descritte cambiali; il
tutto respingendo, come argomentato nella seconda memoria ex art. 183
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
11
c.p.c., la domanda di nullità e/o revocatoria della intercorsa transazione,
tardivamente introdotta dalla Curatela, in quanto inammissibile, nulla,
decaduta, infondata e non provata; vittoria di spese e compensi di lite.”;
per la convenuta Rosanna Izzi: “In via preliminare: accertare e
dichiarare essere decorso il termine di prescrizione e/o decadenza del
termine di legge per la proposizione dell’azione ex parte actoris. In via
principale: rigettare in toto la domanda attorea, in quanto infondata in
fatto e diritto per tutti i motivi esposti negli scritti defensionali. In via
meramente gradata: in caso di accertamento di una responsabilita’ della
Sig.ra Izzi, per tutti o alcuno dei fatti sopra esposti, accertata l’efficacia
della transazione intervenuta con il coobbligato Barberini in data 9
dicembre 2010, rigettare in toto la domanda attorea nei confronti della
Sig.ra Izzi, o limitare tale responsabilità alla quota parte di competenza
ed in ogni caso commisurare la quota parte risarcitoria imputabile alla
stessa, in base al minimo apporto nella causazione degli eventi lesivi da
parte della convenuta, altresì accertando e dichiarando la maggiore
responsabilità dei Sigg. Paolo Barberini, Sergio Gasbarra, Pietro
Gasbarra e Sandro Silenzi. Con vittoria di spese ed onorari del presente
giudizio”;
per il convenuto Ivo Lucarelli: “in via pregiudiziale: dichiarare la
nullità dell’atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all’art. 163
nn. 3 e 4 c.p.c., stante la genericità della cosa oggetto della domanda e la
mancata esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda non meglio qualificata, per i motivi tutti indicati nella
narrativa della comparsa di costituzione e risposta. Nel merito, in via
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
12
principale: dichiarare l’inammissibilità della domanda per carenza di
interesse ad agire. In via subordinata e secondo l’ordine: 1. rigettare la
domanda perché infondata in fatto e in diritto, in ogni caso non provata
e comunque perché prescritto il relativo diritto; 2. ritenere l’esclusiva
responsabilità di Barberini Paolo e Izzi Rosanna e/o Gasbarra Sergio,
Gasbarra Pietro, Pisanu Stefano e Silenzi Sandro, per le condotte
addebitate al Lucarelli Ivo e in luogo di quest’ultimo tenuti a
corrispondere al Fallimento le somme che per l’effetto risulteranno
dovute a titolo di danni, con domanda da intendersi espressamente
estesa alle compagnie di assicurazione chiamate in causa con funzioni di
garanzia da ciascun convenuto; 3. ordinare a Barberini Paolo e Izzi
Rosanna e/o a Gasbarra Sergio, Gasbarra Pietro, Pisanu Stefano e
Silenzi Sandro, e per essi alle compagnie di assicurazione chiamate in
causa da ciascun convenuto con funzioni di garanzia, cui la domanda di
manleva della scrivente difesa deve intendersi espressamente estesa, di
manlevare e garantire Lucarelli Ivo di quanto quest’ultimo fosse
costretto a corrispondere al fallimento per i fatti eventualmente accertati
a suo carico;
4. accertare e quantificare, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 2055
c.c., il danno a carico di ciascun responsabile nella misura determinata
dalla gravità delle rispettive colpe, dall’entità delle conseguenze che ne
sono derivate e dai vantaggi tratti. Con vittoria di spese e compensi di
lite”;
per il convenuto Sergio Gasbarra: “In via preliminare: dichiarare
prescritta, ex art. 2947, primo comma c.c.; art. 2949 c.c., inammissibile
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
13
e/o improcedibile l’azione di responsabilità ipotizzata ed avanzata nei
confronti del Convenuto Dott. Sergio Gasbarra per tutti quei fatti e /o
condotte da lui asseritamente poste in essere a danno della società Midal
quale Presidente del Collegio Sindacale per l’intervenuto decorso del
termine oltre che dichiarare l’intervenuta prescrizione decennale per gli
effetti delle domande di infondata mala gestio in concorso e di pretesa
nullità e/o illiceità della causa dei rapporti di consulenza intrattenuti dal
Dott. Sergio Gasbarra con la Midal S.p.a. nel periodo 2002-2004 svolte
da controparte anche in via concorrente, subordinata e/o gradata,
essendo stato notificato l’atto introduttivo del presente giudizio soltanto
il giorno 18 luglio 2014 e per l’effetto rigettare tutte le domande avverse
anche in punto di condanna ex art. 2033 c.c.; 2) in via principale:
accertare e dichiarare l’estraneità del Dott. Sergio Gasbarra per i fatti di
cui è causa e riconoscere l’assoluta correttezza professionale dello stesso
nello svolgimento della propria attività in occasione del mandato
conferitogli, a partire dal luglio 2004 e sino alla data del pronunciato
fallimento, per ricoprire la carica di Presidente del collegio Sindacale
della MIDAL S.p.A., e per gli effetti rigettare ogni avversa domanda
perché generica ed inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, e
comunque non provata anche in punto del quantum debeatur e del nesso
causale con l’evento danno per cui è causa; rigettare comunque ogni
domanda avversa volta al preteso risarcimento del danno per inesistente
“mala gestio” in proprio e in solido con gli amministratori e con i
componenti degli organi di controllo perché prescritta e comunque
generica ed inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, e comunque
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
14
non provata, ed ancora rigettare la domanda di restituzione ex art. 2033
c.c. mossa nei confronti del Dott. Sergio Gasbarra in proprio perché
prescritta e comunque generica ed inammissibile, infondata in fatto ed in
diritto, e comunque non provata. In via subordinata, nella denegata
ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attrici, graduare le
responsabilità come per legge e limitare la liquidazione del risarcimento
esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato ed in
stretto nesso causale con la condotta del Dott. Sergio Gasbarra e nella
percentuale che dovesse essere eventualmente a lui ascritta, rigettando
ogni superiore e/o diversa avversa domanda perché prescritta e
comunque generica, inammissibile e/o improcedibile, infondata in fatto
ed in diritto e in ogni caso non provata anche in punto del quantum
debeatur e del nesso causale con l’evento danno per cui è causa. Sempre
in via subordinata, nella denegata e non riconosciuta ipotesi di
accoglimento anche parziale della domanda attrice, rigettare comunque
la avversa domanda relativa al cumulo degli interessi e della
rivalutazione. In via ulteriormente subordinata: per mero scrupolo
difensivo, nella denegata e non riconosciuta ipotesi che l’odierno
convenuto fosse tenuto, in tutto o solo in parte, al risarcimento richiesto
dall’Attrice per i titoli da questa dedotti: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito
dichiarare la Generali Italia S.p.A., (già INA Assitalia S.p.A.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, sulla base della polizza
RC professionisti Commercialista n. 373 00627603, con scadenza alla
data 24 novembre 2017, tenuta a manlevare il convenuto Dott. Sergio
Gasbarra da ogni eventuale e non creduto onere ed obbligo risarcitorio
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
15
nei confronti della parte attrice, nella denegata e non creduta ipotesi che
venga ravvisata e a lui ascritta una qualche responsabilità allorché
Presidente del Collegio Sindacale della Midal S.p.a. adesso fallita ed in
proprio quale professionista commercialista.”;
per il convenuto Pietro Gasbarra: “in via pregiudiziale: 1) dichiarare
nullo e/o improcedibile l’atto di citazione notificato in data 24 giugno
2014 dalla curatela del Fallimento MIDAL S.p.A. per i motivi meglio
esposti sub 1a) e 1b) della comparsa di costituzione e risposta, ovvero
perché l’atto di citazione è stato sottoscritto dai curatori fallimentari in
violazione dell’art 31, l. fall. e perché manca l’autorizzazione ad agire ai
sensi dell’art. 104 ter l. fall.; 2) dichiarare prescritta, in tutto o in parte,
l’azione introdotta dalla curatela del Fallimento MIDAL S.p.A. con
l’atto di citazione notificato in data 24 giugno 2014 per i motivi meglio
esposti sub 2) della comparsa di costituzione e risposta. Nel merito:
rigettare le domande tutte proposte dalla curatela del fallimento MIDAL
S.p.A. con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2014 in quanto
infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa della
comparsa di costituzione e risposta;
in ogni caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei
confronti del Dott. Pietro Gasbarra, condannare Generali Italia S.p.A.,
cod. fisc. 00409920584, in persona del legale rappresentante p.t., con
sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, a garantire,
manlevare e tenere indenne, in virtù del contratto di assicurazione di cui
in premessa, l’odierno convenuto e concludente dalle eventuali
conseguenze pregiudizievoli risarcitorie, dalle spese legali sostenute e
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
16
da sostenere, ossia da quanto lo stesso fosse condannato a pagare in
favore della parte attrice, per spese legali ed interessi inclusi, in
dipendenza del presente giudizio.
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”;
per il convenuto Stefano Pisanu: “in via preliminare, accertare e
dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità e delle
azioni risarcitorie e di manleva promosse rispettivamente dalla parte
attrice e dal sig. Ivo Lucarelli; sempre in via preliminare, accertare e
dichiarare la tardività delle nuove domande formulate dal fallimento
MIDAL con le prime e seconde memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. sulle
quali non si accetta il contraddittorio; nel merito, accertare e dichiarare
che il dott. Stefano Pisanu ha svolto con diligenza e perizia l’attività di
membro del collegio sindacale di MIDAL S.p.a. e, per l’effetto, rigettare
la domanda del Fallimento MIDAL S.p.a. e la domanda di garanzia del
sig. Ivo Lucarelli;
in via subordinata, qualora si ritenesse sussistere una responsabilità,
individuale o solidale, del dott. Pisanu, accertare e dichiarare la limitata
entità del danno risarcibile a carico della parte convenuta; sempre in via
subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità
solidale, accertare e dichiarare la minima partecipazione del medesimo
alla causazione degli eventi lesivi del patrimonio di MIDAL s.p.a. e la
maggior responsabilità dei componenti degli organi sociali sig.ri Paolo
Barberini, Sergio Gasbarra e Sandro Silenzi; per l’effetto, condannare
gli stessi anche in via solidale ex art. 1298 e 1299 c.c. a corrispondere al
dott. Pisanu le somme che il medesimo fosse chiamato a pagare al fall.
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
17
MIDAL in eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità ovvero a
garantirlo e tenerlo indenne da tali pregiudizi; in via di pari ordine,
qualora si ritenesse accertata la sussistenza di una qualsiasi
responsabilità in capo al dott. Pisanu, accertare e dichiarare l’obbligo di
garanzia e manleva in capo alla compagnia d’assicurazione AIG Europe
Limited in virtù della polizza assicurativa per copertura da rischi
professionali n. IFL0003051.017252 ovvero delle polizze di anno in
anno contratte tra le parti, e così manlevare e tenere indenne il dott.
Pisanu dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del presente
giudizio; in ogni caso, rigettare le domande del Fallimento MIDAL
s.p.a. e del sig. Ivo Lucarelli in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi e spese”;
per il convenuto Sandro Silenzi: “In via pregiudiziale in rito,
dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Curatela del
Fallimento Midal Spa all'esercizio dell'azione di responsabilità nei
confronti del Revisore Dott. Silenzi per inesistenza della norma
attributiva, nei termini eccepiti al punto I della narrativa che precede (di
cui alla comparsa di costituzione 25/11/14).
Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione dell'azione di risarcimento promossa ex art. 146 l.f. e 2934
bis c.c. nei confronti del Revisore Dott. Silenzi in relazione al disposto
di cui all'art. 15 comma 3 del D. Lgs 39/10, nei termini eccepiti al punto
II della narrativa che precede (di cui alla comparsa di costituzione
25/11/14). In caso di denegata ipotesi di mancato accoglimento delle
domande sopra formulate, rigettare le avverse domande rassegnate nei
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
18
confronti del Revisore Dott. Silenzi in via principale sub 1 e 2, perché
infondate in fatto e in diritto per le motivazioni espresse al punto VI
della narrativa che precede (di cui alla comparsa di costituzione
25/11/14); così come rigettare le avverse domande rassegnate nei
confronti del Revisore Dott. Silenzi in via principale sub 3 e 3b in via
principale, sub 4 in via concorrente nonché sub 5, 6 e 6b in via gradata e
sub 6c in via gradata e alternativa a quella sub 6b, perché infondate in
fatto e diritto per le motivazioni espresse al punto VII della narrativa che
precede (di cui alla comparsa di costituzione 25/11/14).
Quanto alle richieste di chiamata in causa del Convenuto Silenzi da
parte del Convenuto Pisanu, dichiararla improcedibile per i motivi
riportati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc.; in via di mero
subordine e di tuziorismo difensivo, comunque respingerla perché
infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compenso, da distrarsi
a favore dei sottoscritti Difensori antistatari”;
per la convenuta Silvia Pontillo: “In via preliminare: accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta, sig.ra
Silvia Pontillo, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale
per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione e nei successivi
scritti defensionali. In via principale: rigettare in toto la domanda
attorea, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti
negli scritti defensionali. Con vittoria di spese ed onorari del presente
giudizio”;
per la terza chiamata in causa Generali Italia S.P.A.: nei confronti di
Pietro Gasbarra: “in via principale, estromettere la concludente dal
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
19
presente giudizio, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, con il
favore delle spese di lite; in subordine, accertata e dichiarata
l’inoperatività della polizza Assitalia n. 373/00027642, per i motivi
esposti, rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti della
concludente dal dott. Pietro Gasbarra siccome palesemente infondata in
fatto e in diritto; in via di estremo subordine, nella denegata e non
creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia svolta dal
dott. Pietro Gasbarra, contenere la eventuale condanna della concludente
nei limiti delle condizioni previste dal contratto assicurativo, da
intendersi qui tutte richiamate, e del massimale di polizza, pari ad €
500.000,00, previa applicazione dello scoperto del 10%, e così nella
minor misura di € 450.000,00, rigettando qualunque altra domanda da
chiunque formulata siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari”;
nei confronti di Sergio Gasbarra: “in via principale, estromettere la
concludente dal presente giudizio, per tutti i motivi esposti negli scritti
difensivi, con il favore delle spese di lite; in subordine, accertata e
dichiarata l’inoperatività della polizza Assitalia n. 373/00027603, per i
motivi esposti, rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti
della concludente dal dott. Sergio Gasbarra siccome palesemente
infondata in fatto e in diritto; in via di estremo subordine, nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di
garanzia svolta dal dott. Sergio Gasbarra, contenere la eventuale
condanna della concludente nei limiti delle condizioni tutte previste dal
contratto assicurativo, da intendersi qui richiamate, e del massimale di
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
20
polizza, pari ad € 500.000,00, previa applicazione dello scoperto del
10%, e così nella minor somma di € 450.000,00, rigettando qualunque
altra domanda da chiunque formulata siccome del tutto infondata in fatto
ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
per la terza chiamata in causa AIG Europe LTD: “Nel merito, in via
principale: - respingere le domande tutte svolte nei confronti del dott.
Pisanu perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova e,
conseguentemente, la domanda di manleva di questi ultimi nei confronti
di AIG in base alla Polizza per i motivi indicati in narrativa. Nel merito,
in via subordinata: - nella davvero non creduta e denegata ipotesi di
accoglimento della domanda avanzata dal Fallimento nei confronti del
dott. Pisanu e delle domande formulate da questo nei confronti di AIG,
accertare e dichiarare che la copertura assicurativa di cui alla Polizza
non opera nel caso in esame, per una o più delle ragioni esposte in
narrativa. In via di estremo subordine: - nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda avanzata dal Fallimento nei confronti del
dott. Pisanu e delle domande formulate da questo nei confronti di AIG,
determinare l'indennizzo eventualmente dovuto da quest'ultima nei
limiti della quota di responsabilità attribuibile al dott. Pisanu medesimo
di cui si chiede l'accertamento, previa detrazione dello scoperto dell'1%
con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00 previsto per
l'attività di sindaco di cui al punto 4 del Frontespizio di Polizza ed entro
il limite di Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) di cui al punto 4
del Frontespizio di Polizza, a condizione che il predetto limite massimo
di indennizzo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito del
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
21
pagamento di indennizzi PER effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa
annualità di polizza. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi
professionali, ivi incluso il rimborso delle spese generali nella misura
del 15%”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il fallimento della
MIDAL S.P.A. ha convenuto in giudizio Paolo Barberini, Rosanna Izzi
e Ivo Lucarelli – quali amministratori –, Sergio Gasbarra, Pietro
Gasbarra e Stefano Pisanu – quali sindaci –, Sandro Silenzi – quale
revisore contabile – nonché Paolo Tintisona – quale amministratore di
fatto – e Silvia Pontillo – quale terza concorrente nell'illecito posto in
essere dagli amministratori con riguardo alla vendita di un immobile
della società –affinché venisse accertata la loro responsabilità solidale
per l’inosservanza dei doveri derivanti dalle cariche rispettivamente
rivestite in relazione alle circostanze e ai comportamenti specificamente
indicati in atto di citazione, con conseguente condanna dei medesimi, in
solido, al risarcimento dei danni, diversamente quantificati in relazione
al ruolo di ciascuno.
In particolare ha sostenuto:
1) che, sin dall'anno 2005, la MIDAL S.P.A. aveva riportato delle
perdite di esercizio, dissimulate da artifici contabili che avevano
consentito di esporre in bilancio attività inesistenti, e che tali perdite
avevano comportato la completa erosione del capitale sociale, con
conseguente verificarsi della causa di scioglimento prevista dall'art.
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
22
2484, n. 4), c.c. e necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art.
2487 c.c.;
2) che l'organo amministrativo della MIDAL, all'epoca costituito da un
consiglio di amministrazione composto da Paolo Barberini, Rosanna
Izzi e Ivo Lucarelli, aveva continuato, anche negli esercizi successivi, a
mascherare la situazione di insolvenza in cui ormai versava la società
attraverso analoghi artifici contabili con i quali venivano esposte in
bilancio attività inesistenti, proseguendo illegittimamente l'attività di
impresa che, in mancanza di ricapitalizzazione della società, avrebbe
dovuto essere interrotta fin dal 2005, e ponendo in essere una serie di
ulteriori condotte di mala gestio, molte delle quali aventi natura
distrattiva di beni della Midal in favore di società ad essa collegate e dei
soci o amministratori delle stesse;
3) che il danno causato da tali comportamenti poteva essere determinato
in circa € 40.000.000,00, attraverso il criterio sintetico adottato dalla
giurisprudenza con riguardo alla differenza del valore del patrimonio
netto della società al momento del verificarsi della causa di scioglimento
rispetto a quello dello stesso patrimonio netto al momento in cui
l'attività di impresa era stata effettivamente interrotta – momento
coincidente nel caso in esame con la data della dichiarazione di
fallimento della MIDAL (19/1/12) che aveva fatto seguito alla
presentazione di una proposta di concordato in data 13/12/11 –;
4) che di tale danno avrebbero dovuto rispondere, in primo luogo, gli
amministratori, per importi differenziati in considerazione dei seguenti
avvicendamenti negli incarichi gestionali: nel periodo 1/1/05-31/12/10,
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
23
Paolo Barberini, Rosanna Izzi e Ivo Lucarelli quali componenti del
consiglio di amministrazione; nel periodo 1/1/11-1/6/11, a seguito delle
dimissioni di Paolo Barberini, Rosanna Izzi e Ivo Lucarelli, quali
componenti del consiglio di amministrazione; nel periodo 2/6/11-
19/2/12, a seguito delle dimissioni di Ivo Lucarelli, Rosanna Izzi quale
amministratore unico;
5) che degli stessi danni avrebbero dovuto rispondere, in solido con gli
amministratori e, quanto a questi ultimi, limitatamente ai danni che si
erano prodotti nel periodo in cui erano in carica, anche i componenti del
collegio sindacale, Sergio Gasbarra, Pietro Gasbarra e Stefano Pisanu, e
il revisore legale dei conti, Sandro Silenzi, i quali, omettendo di
esercitare i poteri-doveri di controllo loro attribuiti, avevano reso
possibile l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa da parte della
MIDAL e l'aggravamento del dissesto che ne era derivato;
6) che, in ogni caso, nel periodo in considerazione, erano state poste in
essere dagli amministratori, con la connivenza degli organi di controllo,
determinate condotte di mala gestio, analiticamente descritte in atto di
citazione (false consulenze estere, pagamenti in favore di terzi soggetti
privi di giustificazione, emolumenti in favore degli organi sociali,
acquisto di un immobile di proprietà di Rosanna Izzi in conflitto di
interessi e per un prezzo notevolmente superiore al suo valore di
mercato, rapporti con la S.R.L. Le Botteghe rapporti di cessione di
crediti e compensazioni con la Iperbon S.R.L.) che avevano comportato
autonome ragioni di danno del quale il fallimento attore ha chiesto il
risarcimento in via subordinata;
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
24
7) che, oltre agli amministratori e agli organi di controllo, del danno
provocato dall'acquisto dell'immobile della Izzi doveva rispondere anche
la figlia di quest'ultima, Silvia Pontillo, quale beneficiaria della
distrazione posta in essere dalla madre, e del danno provocato dai
rapporti con la S.R.L. Le Botteghe e altre società collegate avrebbe
dovuto rispondere anche Paolo Tintisona, il quale, dopo l'uscita di scena
del Barberini, aveva condizionato l'attività di gestione della MIDAL
svolgendo funzioni di amministratore di fatto, con particolare riguardo
al tentativo di far confluire tutte le attività del gruppo MIDAL nella
società di nuova costituzione Le Botteghe S.R.L.;
8) che gli amministratori e gli organi di controllo avrebbero dovuto
rispondere anche di atti distrattivi posti in essere prima del 2005, con
particolare riguardo ai pagamenti effettuati in favore di società estere per
prestazioni mai rese, pari a € 2.563.850,87, e ai pagamenti effettuati in
favore di Sergio Gasbarra per prestazioni di consulenza “nella duplice e
incompatibile veste di presidente del collegio sindacale e consulente
aziendale”, pari a € 1.584.991,73;
9) che, in subordine, il convenuto Sergio Gasbarra avrebbe dovuto
restituire i pagamenti indebitamente ricevuti, per l’importo indicato, in
forza dei rapporti di consulenza da dichiararsi nulli per illeceità della
causa.
Tutti i convenuti, ad eccezione di Paolo Tintisona, rimasto contumace,
si sono costituiti eccependo, con la sola eccezione di Silvia Pontillo,
l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dal fallimento attore e
l'infondatezza nel merito delle domande dallo stesso spiegate, delle quali
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
25
hanno chiesto il rigetto, anche con riguardo a numerose e specifiche
eccezioni pregiudiziali che saranno di seguito esaminate. In subordine,
ad eccezione di Silvia Pontillo, ciascuno dei convenuti costituiti ha
chiesto che venisse accertata la responsabilità, esclusiva o prevalente,
degli altri nella causazione dei danni lamentati dal fallimento e di essere,
conseguentemente manlevati dagli altri convenuti in relazione ad ogni
somma che sarebbero stati condannati a pagare all'attore.
Pietro Gasbarra, Sergio Gasbarra e Stefano Pisanu, inoltre, hanno
chiamato in giudizio le rispettive compagnie di assicurazione, Generali
Italia S.P.A., per Pietro e Sergio Gasbarra, e AIG Europe LTD, per
Stefano Pisanu, per essere da esse manlevati, nei limiti dei rispettivi
massimali di polizza, in caso di accertamento di una loro responsabilità
nei confronti dell'attore e di conseguente condanna al risarcimento del
danno in favore di quest’ultimo.
Si sono, quindi, costituite le terze chiamate Generali Italia S.P.A. e
AIG Europe LTD, contestando l’operatività delle polizze poste a
fondamento delle richieste degli assicurati e chiedendo il rigetto delle
domande spiegate nei loro confronti e, in subordine, la limitazione
dell’eventuale condanna a loro carico alle somme effettivamente dovute
in considerazione dei massimali di polizza e delle diverse condizioni
contenute in ciascun contratto. Quindi, precisate le conclusioni come in
epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione sulle produzioni
documentali delle parti.
Al riguardo, premesso che, nel corso del giudizio, il fallimento ha
prodotto l’autorizzazione del giudice delegato a promuovere l’azione in
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
26
questione, che eventuali vizi della procedura autorizzativa possono
essere dedotti solo nell’ambito della procedura fallimentare (cfr. Cass.
Civ. n. 20637/04) e che la sottoscrizione di un atto processuale
effettuata dalla parte in aggiunta a quella effettuata dal suo difensore
non ne comporta la nullità, occorre iniziare ad esaminare le ulteriori
questioni pregiudiziali sollevate dai convenuti, a partire dall'eccezione
di prescrizione, comune a tutti i convenuti costituiti, ad eccezione della
Pontillo.
In proposito, si deve ritenere che l’azione esercitata dal fallimento
non può considerarsi prescritta per l’assorbente ragione, valida nei
confronti di tutti i convenuti, che, avendo il fallimento attore promosso
cumulativamente tanto l’azione sociale, quanto quella dei creditori
sociali, conformemente al consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità e di merito, esso può valersi del termine di
prescrizione più favorevole (cfr. Cass. Civ. n. 25977/08) e che, nel caso
di specie, tale termine, al momento dell’introduzione del giudizio, non
era certamente trascorso nei confronti di nessuno dei convenuti, con
riguardo all’azione dei creditori sociali. A proposito dell’azione dei
creditori sociali, anch’essa, come detto, esercitata dall’attore
cumulativamente con l’azione sociale, infatti, si deve rilevare che, non
potendo trovare applicazione la sospensione di cui al citato n. 7 dell’art.
2941 c.c. (cfr. Cass. Civ. SSUU n. 5241/81 costantemente confermata
dalla successiva giurisprudenza di legittimità), la decorrenza del
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
27
termine prescrizionale deve essere valutata con riferimento al
momento in cui l’insufficienza patrimoniale della società per il
soddisfacimento dei creditori si sia manifestata verso l’esterno,
divenendo oggettivamente conoscibile ai creditori (cfr. Cass. Civ. n.
8516/09): momento che solo presuntivamente la giurisprudenza
individua nell’epoca della dichiarazione di fallimento, gravando sul
convenuto l’onere di provare la preesistenza della manifestazione
dell’insufficienza patrimoniale e la conseguente decorrenza anteriore
del termine prescrizionale (cfr. Cass. Civ. n. 17121/10). Sotto questo
profilo, se pure l’anteriorità dell’insufficienza patrimoniale della MIDAL
rispetto alla dichiarazione di fallimento è stata riconosciuta dal
medesimo attore, che ha dedotto che tale situazione si è manifestata
all’esterno solo all’epoca della presentazione della domanda di
concordato (dicembre 2011), non può dubitarsi che la prova della
conoscibilità in un momento ancora antecedente da parte dei creditori
dell’impossibilità della società di far fronte con, il proprio patrimonio
effettivo, alle passività risultanti dai bilanci non possa desumersi dagli
accertamenti tributari in precedenza condotti nei suoi confronti, in
considerazione, da un lato, della mancanza di pubblicità dei relativi atti
e, dall’altro, della circostanza che l’esposizione in bilancio di attività
inesistenti – falsa rappresentazione che costituisce uno dei presupposti
degli addebiti formulati dall’attore – avrebbe reso impossibile, prima
della presentazione della domanda di concordato, la percezione della
reale situazione finanziaria della società da parte dei terzi. Ne discende
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
28
che la situazione di insufficienza del patrimonio della società a
soddisfare i creditori, in forza delle alterazioni contabili operate in sede
di bilancio, la cui rilevazione avrebbe richiesto un’analisi delle singole
appostazioni normalmente eseguita dagli organi sociali, ma non anche
dai terzi e creditori estranei alla società, non può considerarsi
manifestata e oggettivamente percepibile all’esterno in epoca
anteriore alla proposizione della domanda di concordato. L’azione
esercitata dal fallimento, pertanto, non può considerarsi prescritta,
essendo stata l’odierna azione introdotta nel quinquennio successivo
alla presentazione della domanda di concordato e, quindi,
all’emersione dell’insufficienza patrimoniale della società debitrice.
Il Barberini, d’altra parte, ha sostenuto, sempre in via pregiudiziale,
l'inammissibilità dell'azione sociale spiegata nei suoi confronti a causa
della transazione stipulata nel 2010 con la società al momento delle sue
dimissioni: transazione formalizzata in un verbale del consiglio di
amministrazione e nel verbale dell'assemblea che espressamente
l'autorizzava, con i quali, a fronte della rinuncia del Barberini a far
valere i propri diritti economici per differenze retributive e contributive
di sua spettanza, la società aveva rinunciato a promuovere un'eventuale
azione di responsabilità e si era impegnata a garantirlo e manlevarlo per
eventuali rivendicazioni di terzi o creditori. A prescindere da ogni
ulteriore considerazione, tuttavia, sembra evidente che la transazione
stipulata dalla società in bonis non può precludere l’esercizio da parte
della curatela dell’azione di responsabilità dei creditori sociali,
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
29
certamente terzi estranei alla transazione in questione, salva la
valutazione degli effetti di questa sui rapporti fra il Barberini e la
procedura, di cui si dirà nel prosieguo.
Si può, pertanto, procedere all’esame delle domande spiegate dal
fallimento attore, cominciando da quelle che riguardano gli
amministratori della Midal, ai quali è stato contestato, in primo luogo e
in via principale, di aver violato il disposto degli artt. 2486, 2487 e 2487
bis c.c., continuando a svolgere attività di impresa nonostante, fin
dall’anno 2005, si fossero verificate perdite di esercizio che, tenuto
conto dell’effettiva situazione patrimoniale della società, avevano
comportato l’azzeramento del capitale sociale. Tale comportamento,
secondo l’allegazione dell’attore, avrebbe causato un danno al
patrimonio sociale corrispondente alla differenza del suo valore netto
nel 2005 rispetto a quello riscontrato nel 2011, quando l’attività è
effettivamente cessata, e la sua efficienza causale rispetto a detta
diminuzione di valore si desume agevolmente, come sostenuto dal
fallimento, dalla considerazione che, se l’attività di gestione
dell’impresa fosse stata tempestivamente interrotta, non sarebbero state
compiute le operazioni che hanno comportato l’incremento del passivo e
il relativo danno non si sarebbe prodotto. Ne discende che, avendo
l’attore assolto l’onere di allegare un inadempimento degli
amministratori causalmente idoneo a produrre il danno prospettato, si
deve valutare se, dalle risultanze processuali, si possa desumere il
comportamento omissivo addebitato a costoro e l’esistenza di un
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
30
incremento delle passività della società derivato dall’illegittima
prosecuzione dell’attività sociale.
In relazione ad entrambi gli aspetti, il Tribunale ritiene di dovere
evidenziare la utilizzabilità degli atti del procedimento penale tuttora in
corso nei confronti di alcuni dei convenuti, atti richiamati dall’attore in
citazione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c.. Conformemente a quanto
già rilevato in occasione di analoghe controversie, infatti, si deve
osservare che, per giurisprudenza costante, al di fuori dei casi di prova
legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per
cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei
confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove
rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il giudice
può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove
raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche
prove raccolte in un giudizio penale, esaminandone direttamente il
contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo
penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere
discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto
il giudice penale (in questi termini, Cassazione civile, sez. lav., 16
maggio 2000, n. 6347, ma si vedano, altresì, Cassazione civile, sez. II,
11 agosto 1999, n. 8585, Cassazione civile, 9 settembre 2004, n. 18131,
nonché da ultimo, Cass., 22 ottobre 2014, n. 22384 che ha ritenuto
utilizzabile dal giudice civile le risultanze della relazione di una
consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari e le
dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
31
sommarie informazioni testimoniali; Cass., 17 giugno 2013, n. 15112;
Cass. 23 gennaio 2014, n. 1440).
Fatta questa premessa, si deve rilevare che l’azzeramento del capitale
sociale della Midal a partire dall’esercizio 2005 si desume in modo
univoco dalla circostanza che l’attivo patrimoniale indicato nel bilancio
relativo a tale esercizio risulta costituito, per € 8.101.154,00, da “note di
credito da ricevere” che non trovano corrispondenza in alcun credito
reale della società. La falsità di tale voce di attivo, che ha consentito di
esporre un utile di esercizio inesistente occultando la reale perdita
d’esercizio che si era verificata e occultando il valore effettivo del
patrimonio netto, è emersa, infatti, nel corso del procedimento penale
tuttora pendente nei confronti di alcuni dei convenuti, come emerge
dall’esame della consulenza tecnica fatta eseguire dal PM e dai
documenti ad essa allegati. In particolare, come rilevato dal consulente
del PM, nel bilancio relativo all’esercizio 2005, nella sezione ricavi,
risultano appostati premi attivi su forniture che non trovano alcun
riscontro nella documentazione contabile della società né dai riscontri
diretti resi da alcuni dei fornitori che hanno prodotto documentazione
attestante il riconoscimento di premi in misura grandemente inferiore a
quella esposta in bilancio. Dalle verifiche effettuate nel corso delle
indagini dal consulente del PM, risulta, al contrario, un ammontare degli
acquisti che non giustifica in alcun modo il riconoscimento di premi
nella misura indicata in bilancio, con contabilizzazione, nella maggior
parte dei casi, di premi di ammontare superiore rispetto al totale dei
corrispettivi dovuti per gli acquisti effettuati, oltre all’imputazione in
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
32
altri conti dell’attivo dei premi effettivamente riconosciuti, con la
conseguenza che, già nel 2005, il patrimonio netto della Midal, depurato
di tale voce di attivo inesistente, assumeva un valore negativo di €
2.651.510,00, con conseguente totale erosione del capitale sociale.
La falsità della appostazione nel bilancio del 2005 della detta voce
dell’attivo patrimoniale d’altra parte, è stata espressamente riconosciuta
dall’organo amministrativo in sede di proposta di concordato preventivo
presentata nel 2011 e non è stata contestata dai convenuti, alcuni dei
quali, richiamando le consulenze di parte depositate nel corso del
giudizio, hanno piuttosto sostenuto che, anche procedendo alle rettifiche
necessarie per depurare il patrimonio netto della Midal delle false
attività costituite dai premi su forniture inesistenti, questo avrebbe
sempre conservato un valore positivo, tenuto conto, dell’effettivo valore
degli immobili e delle partecipazioni in imprese controllate che
costituivano l’attivo patrimoniale della società: effettivo valore, che, per
quanto riguarda gli immobili, avrebbe trovato espressione nella
rivalutazione del patrimonio immobiliare della Midal operata nel
bilancio di esercizio al 31/12/08 e, per quanto riguarda le partecipazioni
sociali, doveva essere valutato con riferimento al loro valore di mercato
e non secondo il criterio del costo storico utilizzato nella redazione del
bilancio al 2005. La reale consistenza del patrimonio netto della Midal,
pertanto, sia nel 2005, sia negli anni successivi, avrebbe indotto ad
escludere, secondo la tesi dei convenuti, che, pur tenendo conto della
posta inesistente contabilizzata all’attivo come premi da ricevere dai
fornitori, si fossero verificate perdite di esercizio che avevano ridotto
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
33
sotto il minimo legale il capitale sociale e che tali perdite avessero
realizzato la causa di scioglimento il cui mancato tempestivo
accertamento costituiva il fondamento dell’addebito contestato in via
principale agli amministratori dal fallimento attore.
Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa, dovendosi ritenere,
conformemente all’orientamento dottrinario seguito da larga parte della
giurisprudenza, che la diminuzione del capitale sociale per perdite cui si
riferiscono gli artt. 2482 bis e ter c.c. – perdite che rendono necessaria
l’adozione dei provvedimenti previsti dalla seconda norma e la
cessazione dell’attività di impresa nei casi in cui abbiano diminuito il
capitale al di sotto del minimo legale – debba essere apprezzata sulla
base di una situazione patrimoniale redatta secondo le regole che
presiedono alla redazione del bilancio di esercizio e che l’estensione
della disciplina del bilancio alla situazione patrimoniale comporta
l’impossibilità di utilizzare ai fini della determinazione dell’attivo
patrimoniale criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per la
redazione del bilancio e, in particolare, l’impossibilità di rivalutare i
beni iscritti all’attivo al fine di far emergere plusvalori latenti nel
patrimonio sociale in grado di contrarre o escludere la perdita, stante
l’impossibilità di modificare i criteri di valutazione da un esercizio
all’altro sancita dall’art. dall’art. 2423 bis c.c., richiamato per le S.R.L.
dall’art. 2478 bis c.c., salve le deroghe consentite “in casi eccezionali”,
che riguardano la valutazione oggettiva dei beni e non possono
individuarsi, come pretendono i convenuti, in particolari esigenze
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
34
dell’organismo sociale di compensare le perdite emerse nel corso della
gestione.
Ne discende che, indipendentemente da ogni considerazione circa la
congruità dei criteri adottati dai convenuti per la determinazione del
valore di mercato degli immobili e delle partecipazioni sociali detenute
dalla Midal, non può dubitarsi che la non contestata esposizione delle
attività inesistenti non possa essere compensata dalla asserita mancanza
di esposizione in bilancio di attività effettivamente esistenti e non
correttamente valutate, con la conseguenza che il patrimonio netto della
Midal al 31/12/05 non può che considerarsi negativo e che l’addebito
formulato in via principale dal fallimento attore nei confronti degli
amministratori appare, pertanto, fondato.
Il comportamento inadempiente posto in essere dagli amministratori
con il proseguire l’attività di impresa dal 2005 alla data in cui tale
attività è effettivamente cessata comporta, dunque, che essi debbano
rispondere dei danni che tale comportamento ha causato, da valutarsi,
come detto, sulla scorta della differenza dei netti patrimoniali che la
società esponeva alle due differenti date, operate le opportune rettifiche
e riclassificazioni alla luce della accertata falsità delle voci di attivo
“note di credito da ricevere” e “premi fine anno corrente clienti”, per un
totale di € 8.101.154,00, e sottratto, comunque, il valore di tutte le
componenti negative che si sarebbero realizzate anche se la fase di
liquidazione fosse iniziata al 31/12/05. A tale scopo, pertanto, è
necessario disporre una CTU, come da separata ordinanza, dovendosi
dichiarare accertata la responsabilità di tutti gli amministratori per i
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
35
danni causati dalla loro condotta qui considerata, salve le limitazioni del
risarcimento richiesto dall’attore con riferimento ai periodi in cui essi
hanno rivestito l’incarico, che costituiranno oggetto di valutazione in
sede di condanna, all’esito degli accertamenti tecnici disposti.
Con riguardo alla responsabilità di tutti gli amministratori, infatti, non
può dubitarsi che l’esistenza dell’occultamento nel bilancio del 2005,
attraverso la falsa esposizione di attività inesistenti, del passivo che
aveva determinato il verificarsi della causa di scioglimento non poteva
essere ignorata dagli allora componenti del consiglio di
amministrazione, anche di quelli non specificamente incaricati della
redazione del bilancio, in considerazione dell’evidente impossibilità per
la società di vantare un credito per premi di acquisto superiore al costo
delle merci acquistate, con la conseguenza che, pur dovendosi
considerare venuto meno, a seguito della riforma del 2003, il generale
obbligo di vigilanza che la precedente giurisprudenza attribuiva anche
agli amministratori privi di delega, il mancato rilievo della alterazione
contabile – che, in presenza della decritta manifesta incongruità
dell’ammontare dei premi rispetto all’ammontare degli ordini, avrebbe
dovuto indurre anche gli amministratori privi di specifiche deleghe ad
assumere le informazioni necessarie a verificare la veridicità delle
appoastazioni riportate nel bilancio – e la mancata adozione dei
provvedimenti conseguenti al verificarsi della causa di scioglimento
artatamente occultata non potevano giustificarsi con le informazioni
ricevute dagli amministratori “operativi” e costituiscono, quindi,
violazione dell’obbligo di agire informati che, secondo il comune
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
36
orientamento di giurisprudenza e dottrina, gravano tuttora anche sugli
amministratori privi di deleghe.
Il fallimento attore – che ha chiesto solo in via subordinata, per
l’ipotesi in cui non si ritenesse fondato l’addebito mosso agli
amministratori con riguardo alla illegittima prosecuzione dell’attività di
impresa, che venissero accertati nei loro confronti ulteriori
comportamenti inadempienti consistiti in diverse condotte distrattive del
patrimonio sociale poste in essere nel periodo successivo al 31/12/05 –,
ha, inoltre, chiesto, in aggiunta alla domanda appena esaminata, che gli
stessi amministratori fossero chiamati a rispondere anche di alcuni atti
mala gestio compiuti prima di tale data e reiterati nel periodo
successivo. Atti consistiti in illegittimi pagamenti effettuati in favore di
società estere per prestazioni mai ricevute e in favore del convenuto
Sergio Gasbarra per consulenze che il medesimo non avrebbe potuto
rendere, rivestendo l’incarico di sindaco della società, e che avrebbero
comportato un danno al patrimonio sociale corrispondente ai pagamenti
indebitamente effettuati che, mentre con riguardo agli esborsi successivi
al 31/12/05 deve considerarsi assorbito dal danno causato dalla
illegittima prosecuzione dell’attività, con riguardo ai pagamenti
effettuati nel periodo precedente deve considerarsi costituire una
autonoma voce di danno, di cui l’attore ha chiesto il risarcimento.
Per quanto riguarda i pagamenti in favore delle società estere per
prestazioni mai ricevute, risulta dalla consulenza esperita nel corso del
procedimento penale e dalla documentazione ad essa allegata e non è in
contestazione fra le parti che la Midal, negli anni 2000-2005, ha
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
37
effettuato pagamenti in favore della Conway & Shaw LTD, per un totale
di € 1.667.850,87, e in favore della W Trading and Management LTD,
per un totale di € 896.000,00, a seguito della ricezione di fatture per
prestazioni di consulenza e servizi che il fallimento attore sostiene non
siano mai state rese in favore della società poi fallita. La mancata
prestazione dei servizi di consulenza appare confermata dalla esplicita
confessione resa dal Barberini e dalla testimonianza del teste
Alessandrini, dipendente amministrativo della Midal (cfr. docc. 46 e 41
allegati all’atto di citazione) e dalla mancanza di elementi univoci
prospettati dai convenuti al fine di dimostrarne l’effettivo espletamento.
Premesso, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità e di merito, nell’ambito dell’azione di
responsabilità esercitata dalla società o dal fallimento, a fronte
dell’allegazione di uno specifico inadempimento posto in essere dagli
amministratori, grava su questi ultimi l’onere di dimostrare di aver
correttamente adempiuto ai propri obblighi o di essere esenti da colpa o
dolo con riguardo alle condotte loro addebitate, si deve ritenere, a
prescindere dal rimpallo di responsabilità che i convenuti si sono
reciprocamente rivolto e da ogni valutazione circa i motivi che
avrebbero indotto alcuni di essi ad effettuare gli illegittimi pagamenti in
questione, che l’esecuzione da parte delle società inglesi delle
prestazioni per le quali tali pagamenti sono stati eseguiti non può
ritenersi provata né dalla produzione del contratto intercorso con la W
Trading – per corrispettivi, comunque, inferiori ai pagamenti effettuati e
del tutto neutro rispetto alla dimostrazione dell’effettiva esecuzione
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
38
delle prestazioni in esso previste – né da alcun altro documento
acquisito al giudizio, il cui contenuto possa smentire quanto affermato
dal Barberini e dall’Ambrosini. Il danno causato dai pagamenti effettuati
per ragioni estranee al perseguimento dello scopo sociale,
corrispondente al loro ammontare – che, per il periodo anteriore al
31/12/05, è pari a € 2.563.850,87 –, deve, dunque, essere risarcito da
tutti i componenti del consiglio di amministrazione, atteso che, da un
lato, deve presumersi che, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova
contraria al riguardo, tutti avessero il potere di operare sui conti della
società dai quali è stato prelevato il denaro necessario ad effettuarli e
che, dall’altro, indipendentemente dal ruolo defilato rispetto
all’amministrazione attiva della gestione sociale che ciascuno di essi
assume di aver rivestito in concreto, l’affidamento di incarichi di
consulenza per importi certamente rilevanti, che non risulta aver
costituito oggetto di specifiche deleghe, avrebbe dovuto costituire
oggetto di valutazione da parte del consiglio di amministrazione e
valutato da ciascun consigliere, quanto meno, dopo l’effettuazione dei
primi pagamenti, la cui registrazione in contabilità ne aveva reso palese
l’esistenza.
Con riferimento ai pagamenti effettuati, prima del 31/12/05, in favore
del componente del collegio sindacale Sergio Gasbarra per prestazioni
di consulenza rese in favore della Midal o di società ad essa collegate, il
fallimento ha sostenuto che la responsabilità degli amministratori
deriverebbe dall’aver stipulato, e aver adempiuto alle relative
obbligazioni da essi previste a carico della società, dei contratti di
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
39
consulenza da considerarsi nulli perché in contrasto con il disposto
dell’art. 2399 lett. C) c.c., che prevede l’ineleggibilità o la decadenza del
sindaco che sia legato alla società o alle società da questa controllate da
un rapporto di lavoro, di consulenza o di prestazione d’opera. Ha
chiesto, pertanto, la condanna al risarcimento del danno, corrispondente
all’ammontare dei pagamenti effettuati, a carico degli amministratori e
del beneficiario dei pagamenti, Sergio Gasbarra, che avrebbe concorso
alla sua produzione. In subordine, ha chiesto che, accertata la nullità dei
detti contratti di consulenza, il Gasbarra venisse condannato alla
restituzione degli importi ricevuti in esecuzione dei contratti nulli a
titolo di ripetizione dell’indebito. Entrambe le domande, tuttavia, non
possono trovare accoglimento, atteso che il citato art. 2399 c.c. non
prevede alcuna nullità dei contratti stipulati dai sindaci con la società,
ma solo la loro ineleggibilità o la loro decadenza, e che il
comportamento addebitato ai convenuti, indipendentemente da ogni
considerazione circa la sua illegittimità, non appare di per sé idoneo, in
mancanza di specifiche allegazioni sul punto, a causare un danno al
patrimonio sociale che giustifichi la domanda di risarcimento.
Accertata la responsabilità solidale degli amministratori per i fatti
sopra descritti, si deve rilevare che il fallimento attore ha inteso limitare
le proprie richieste risarcitorie nei confronti di ciascuno di essi ai danni
che si sono prodotti nel periodo in cui i medesimi erano in carica, con la
conseguenza che Paolo Barberini, Rosanna Izzi e Ivo Lucarelli devono
essere condannati in solido tra loro – e con i componenti del collegio
Firm
ato
Da:
CA
RD
INA
LI S
TE
FA
NO
Em
esso
Da:
AR
UB
AP
EC
S.P
.A. N
G C
A 3
Ser
ial#
: 7d6
fdd9
4a7d
27e3
81db
2b4f
ad06
0d44
c
Sentenza n. 3028/2018 pubbl. il 09/02/2018RG n. 45164/2014
Repert. n. 2990/2018 del 09/02/2018
http://bit.ly/2MAQDTG
http://bit.ly/2MAQDTG
-
40
sindacale e il revisore dei conti per i