Sentenza n. 10431/2017 pubbl. il 18/10/2017 RG n. 88663/2013 · CORRADO LUIGI LORENZO LAZZARO NO...
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N. 88663/2013 RG al quale è riunito il n. 10605/15 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente
dott. Marianna Galioto Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 88663/2013 RG al quale è riunito il n. 10605/15
RG
promossa da:
GILBERTO SALVATORE NOCCO (C.F. NCCGBR46S11D862H), con il patrocinio
dell’avv. COLOMBO LUCA, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 18 MILANO presso
il difensore avv. COLOMBO LUCA
ATTORE
contro
SPYRIDON CHRYSSICOPOULOS (C.F. CHRSYR55P02Z115O), con il patrocinio
dell’avv. MARAVALLE CORRADO LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA MARECHIARO,
1 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO presso il difensore avv. MARAVALLE
CORRADO LUIGI
LORENZO LAZZARO NOCCO, con il patrocinio dell’avv. ARBAN ISABELLA,
elettivamente domiciliato in VIALE F. DI SAVOIA N. 2, 20124 MILANO presso il difensore
avv. ARBAN ISABELLA
PATRIZIA TRESOLDI (C.F. TRSPRZ62S67E522L), con il patrocinio dell’avv. TOGNON
MONICA, elettivamente domiciliato in VIALE F. DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il
difensore avv. TOGNON MONICA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per l’attore GILBERTO SALVATORE NOCCO Nel merito ed in via principale:
Accertare e dichiarare, che il sig. Gilberto Salvatore Nocco aveva pattuito con la sig.ra Tresoldi
e il sig. Lorenzo Lazzaro Nocco, la costituzione, in via fiduciaria, della società SCS MANI &
CIE S.R.L.;
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Accertare e dichiarare, che tra il sig. Gilberto Salvatore Nocco, la sig.ra Tresoldi e il sig.
Chryssicopoulos era stata pattuita l’intestazione fiduciaria a quest’ultimo delle quote di proprietà
della sig.ra Tresoldi con il patto che, a richiesta del sig. Gilberto Salvatore Nocco, il sig.
Chryssicopoulos avrebbe ritrasferito le stesse al sig. Gilberto Salvatore Nocco o a persona/società
di sua fiducia;
e per l’effetto
1) Accertare e dichiarare, la violazione del patto fiduciario di ri-trasferimento delle quote
della società SCS MANI & CIE S.R.L. da parte del sig. Chryssicopoulos in favore del signor
Gilberto Salvatore Nocco,
2) Condannare e ordinare al sig. Chryssicopoulos di trasferire le quote di sua proprietà
della SCS MANI & CIE S.R.L. (ora SCS MANI SRL LTD) al sig. Gilberto Salvatore Nocco,
senza oneri per quest’ultimo.
Nel merito in via subordinata
Nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale:
1) Accertare e dichiarare, la risoluzione del contratto di cessione quote della società SCS
MANI & CIE S.R.L. (ora SCS MANI SRL LTD) avvenuto tra la Sig.ra Tresoldi e il sig.
Chryssicopoulos;
2) Condannare e ordinare al sig. Chryssicopoulos di trasferire le quote di sua proprietà
della SCS MANI & CIE S.R.L. (ora SCS MANI SRL LTD) alla sig.ra Tresoldi, senza oneri per
quest’ultima.
In ogni caso spese e compensi di causa interamente rifusi.
In via istruttoria A) Ammettere la prova diretta per testimoni sulle persone di Mara Venturini, (colf) Via
Catalani 9 Palazzolo Milanese sui capitoli 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12 ,13 /// Paolo di Pasquale Via
Massimo D’Azeglio 5 Paderno Dugnano sui capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21. ///
Alessandro Re Via Mascagni Senago sui capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13. /// Elena
Rignanese Via San Sebastiano 25 Nova Milanese sui capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28. Marina Bosatra Via Roma 32b Paderno Dugnano sui capitoli 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23. /// Santina Petruzza Corso Italia Bovisio
Masciago sui capitoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23. /// Rita Tomanin, Via Silvio Pellico 9
Paderno Dugnano sui capitoli 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24. /// Moreno Tilli Via Lamarmora 31
Paderno Dugnano sui capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13. /// Barbara Maschi Piazza Tricolore
Senago sui capitoli 2, 3, 8, 21. /// Micaela Bassino Viale Casiraghi 491 Sesto San Giovanni sui
capitoli 2, 3. /// Marina Ronconi Via Lamarmora 31 Paderno Dugnano sui capitoli 2, 3. /// Marisa
Cunato Via Groane 85 Limbiate sui capitoli 2, 3. /// Patrizia Garolfi Via Lodi 1 Paderno Dugnano
sui capitoli 2,3. /// Nicoletta Lanzillo Via Seregno 3 Seveso sui capitoli 2, 3. /// Davide Scansani
Viale Casiraghi 491 Sesto San Giovanni sui capitoli 2, 3. /// Cristina Vanin Viale Casiraghi 491
Sesto San Giovanni sui capitoli 2, 3. /// Cristiano Guerzoni Viale Casiraghi 491 Sesto San
Giovanni sui capitoli 2, 3 /// su i seguenti capitoli:
1. Vero che Lei presta lavoro presso l’abitazione dei sigg. Nocco/Tresoldi?
2. Vero che Lei frequentava e frequenta la casa dei sigg. Nocco/Tresoldi a dal 1995 in
avanti?
3. Vero che dal 1995 anche il sig. Spyridon ha frequentato assiduamente le case dei sigg.
Nocco/Tresoldi Chryssicopoulos e molte volte vi pernottava?
4. Vero che nella prima metà dell’anno 2006 il sig. Nocco decideva di conferire mandato
fiduciario alla sig.ra Patrizia Tresoldi, all’epoca sua moglie, e a suo fratello, il sig. Lorenzo
Lazzaro Nocco, affinché costituissero una società, avente per oggetto la gestione di immobili?
5. Vero che la società costituita attraverso il patto fiduciario di cui al punto che precedere è
la SCS MANI SRL (CF / PIVA 05432680964)?
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6. Vero che grazie all’opera e agli interventi del sig. Gilberto Nocco la società SCS MANI
SRL ha acquisito la proprietà dell’immobile industriale sito in Canaro (Rovigo) accendendo il
mutuo fondiario n. 262708 Rep. n. 23527 Racc. Notaio Sessa di Milano presso la Banca Popolare
di Sondrio (doc. 5)?
7. Vero che grazie all’opera e agli interventi del sig. Gilberto Nocco, la società, SCS
MANI SRL, è subentrata in un contratto di leasing riferito ad un immobile sito in Castenedolo
(Brescia) regolarmente locato alla società “Compagnia Mercantile della Lana & del Cotone
S.r.l.”?
8. Vero che i coniugi sig.ra Tresoldi e il sig. Nocco alla fine del 2011 addivenivano alla
decisione di separarsi consensualmente?
9. Vero che da fine 2011, il sig. Nocco e la sig.ra Tresoldi, dopo la loro separazione
consensuale, hanno maturato l’interesse e l’esigenza di attribuire dalla sig.ra Tresoldi la titolarità
fiduciaria delle quote della SCS MANI SRL ad altra persona?
10. Vero che il sig. Nocco - di concerto con la ex moglie sig.ra Tresoldi - si è attivato per
ricercare una persona terza, di assoluta fiducia di entrambi, cui intestare - sempre in via fiduciaria
- le quote della SCS MANISRL?
11. Vero che tale persona è stata individuata nel dott. Spyridon Chryssicopoulos, amico di
famiglia e di lunga data del signor Nocco e, poi, anche della sig.ra Tresoldi?
12. Vero che in più incontri avvenuti a Limbiate e a Milano, nei mesi da febbraio a maggio
2012, tra il sig. Nocco, la sig.ra Tresoldi e il sig. Chryssicopoulos è stato sancito l’accordo
fiduciario a seguito del quale la titolarità delle quote della SCS MANI SRL sono state trasferite a
quest’ultimo?
13. Vero che in base all’accordo fiduciario di cui al capitolo che precede, il sig.
Chryssicopoulos si è obbligato a trasferire tutte le quote della SCS MANI SRL a prima richiesta
del sig. Nocco, direttamente a quest’ultimo ovvero a persona di sua fiducia?
14. Vero che tale suddetto importo doveva essere pagato dal sig. Chryssicopoulos alla sig.ra
Tresoldi attraverso una provvista fornita dagli stessi sig.ri Nocco e Tresoldi?
15. Vero che tale suddetta provvista è stata costituita in più occasioni attraverso denaro
contante consegnato al sig. Chryssicopoulos direttamente dalla sig.ra Tresoldi, ovvero consegnato
attraverso money transfer diretti al sig. Chryssicopoulos o a persone da quest’ultimo indicate?
16. Vero che tali suddetti money transfer sono stati eseguiti da terzi incaricati dalla sig.ra
Tresoldi, con denaro fornito da quest’ultima?
17. Vero che è stato pagato alla sig.ra Tresoldi € 37.000 (doc. 8 in atti)?
18. Vero che la somma di € 37.000 (doc. 8 in atti) è stata pagata alla signora Tresoldi con
una provvista di denaro appositamente creata presso il Chryssicopoulos dagli stessi Nocco e
Tresoldi, al fine di evitare al Chryssicopoulos anche l’onere di dover reperire i fondi necessari per
pagare le quote?
19. Vero che tale denaro veniva consegnato brevi manu in più occasioni dalla sig.ra Tresoldi
e dalla sig.ra Rita Tomanin al sig. Chryssicopoulos?
20. Vero che lei ha personalmente consegnato al sig. Chryssicopoulos somme in contanti in
Limbiate alla presenza anche della sig.ra Tresoldi, qualche giorno prima delle date di
effettuazione dei bonifici che le vengono rammostrati sub. doc. 8?
21. Vero che lei ha effettuato su richiesta della sig.ra Tresoldi dei money transfer in favore
del sig. Chryssicopoulos utilizzando soldi contanti forniti dalla sig.ra Tresoldi, come da
documento n. 11 che le viene rammostrato, al fine di costituire la provvista necessaria per
l’acquisto delle quote della società SCS MANI da parte del sig. Chryssicopoulos?
22. Vero che lei ha effettuato su richiesta della sig.ra Tresoldi dei money transfer in favore
della sig.ra Eleni Kyriakoy (ndr amministratrice della SCS MANI) utilizzando soldi contanti
forniti dalla sig.ra Tresoldi, come da documento che le viene rammostrato, al fine di costituire la
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provvista necessaria per l’acquisto delle quote della società SCS MANI da parte del sig.
Chryssicopoulos?
23. Vero che lei ha effettuato su richiesta della sig.ra Tresoldi dei money transfer in favore
del sig. Costas Kyriakoy (ndr persona indicata dal sig. Chryssicopoulos) utilizzando soldi
contanti forniti dalla sig.ra Tresoldi, come da documento che le viene rammostrato, al fine di
costituire la provvista necessaria per l’acquisto delle quote della società SCS MANI da parte del
sig. Chryssicopoulos?
24. Vero che lei ha effettuato su richiesta della sig.ra Tresoldi dei money transfer in favore
della sig.ra Maroula Merakli (ndr persona indicata dal sig. Chryssicopoulos) utilizzando soldi
contanti forniti dalla sig.ra Tresoldi, come da documento che le viene rammostrato, al fine di
costituire la provvista necessaria per l’acquisto delle quote della società SCS MANI da parte del
sig. Chryssicopoulos?
25. Vero che nel luglio 2013 lei ha partecipato, su invito della sig.ra Tresoldi, ad una cena
presso un ristorante giapponese di Palazzolo Milanese con la sig.ra Kyriakoy (ndr
amministratrice di SCS MANI) e l’avv. Verdi?
26. Vero che in quella occasione l’avv. Verdi ha avuto modo di confermare che tutto quello
che si stava compiendo con la SCS MANI SRL era basato sull’accordo fiduciario tra il sig.
Nocco, il sig. Chryssicopoulos e la sig.ra Tresoldi?
27. Vero che in tale suddetta occasione, l’avv. Verdi ha confermato l’esistenza dell’obbligo
del sig. Chryssicopoulos di restituire le quote della SCS MANI SRL al sig. Nocco, nel momento
in cui quest’ultimo glielo avesse chiesto?
28. Vero che la fideiussione di cui al doc. 9 a garanzia del mutuo di cui al doc. 5 è ancora
oggi a carico della sig.ra Tresoldi?
B) Ammettere la prova contraria per testimoni sulle persone di Rag. Franco Colombo,
domiciliato presso il proprio studio in Lissone, Via Dante n. 45; /// Dott. Ivano Passoni,
domiciliato presso il proprio studio in Monza, Piazza Cambiaghi n. 6 /// su tutti i capitoli di prova
indicati nella memoria ex art. 183 c6 n2 cpc della parte convenuta Chryssicopoulos e sull’
ulteriore seguente capitolo: “Vero è che il sig. Chryssicopoulos ha acquistato in data 14.06.2012
le quote della società SCS MANI & CIE Srl per cui è causa perché il sig. Nocco e la sig.ra
Tresoldi lo avevano individuato come fiduciario e, quindi, con l’accordo che a semplice richiesta
del sig. Nocco, lo stesso sig. Chryssicopoulos avrebbe dovuto retrocedere a quest’ultimo le
predette quote?”
C) Ammettere le seguenti produzioni documentali:
1) Visura Scs Mani & Cie di Gilberto Nocco.
2) Mandato fiduciario 21.06.2006.
3) Atto costitutivo Scs Mani & Cie Srl.
4) Atto cessione quote 02.07.2010 Nocco L.L. / Tresoldi.
5) Mutuo Banca Popolare di Sondrio.
6) Omologa separazione Nocco G.S. / Tresoldi.
7) Cessione quote 14.06.2012 Tresoldi / Chryssicopoulos.
8) Bonifici per € 37.000.
9) Fideiussione Tresoldi / Banca Popolare di Sondrio.
10) Visura storica e statuto Santa Elena Co. Sme Ltd Srl.
11) n. 6 dettagli transazioni money transfer;
12) fideiussione e solleciti di pagamento;
13) Ricorso per separazione dei coniugi;
14) Frontespizio istanza di revoca misura cautelare Nocco- Tilli.
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Alla luce della documentazione depositata, la difesa del sig. Chryssicopoulos Spyridon
evidenzia la cessazione della materia del contendere del presente giudizio n. 88663/2013 r.g.
in quanto la società (SANTA ELENA CO. SME Limited s.r.l.) di cui si discute la proprietà
delle quote sociali deve ritenersi estinta e cancellata dal Registro Imprese. Tant’è che nei separati
procedimenti civili che vedevano come parte processuale la stessa società è stata dichiarata
l’interruzione ai sensi dell’art. 300 c.p.c..
Fermo restando quanto sopra ed evidenziata la cessazione della materia del contendere del
presente giudizio per intervenuta estinzione della società SANTA ELENA CO. SME Limited
s.r.l. (delle cui quote sociali si discute nella presente controversia), in ogni caso il sig.
Chryssicopoulos Spyridon precisa le proprie conclusioni così come formulate nella prima
memoria ex art. 183 c..c. del 22.07.2015 e qui di seguito trascritte:
“Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali espresse in narrativa: - in
via preliminare, accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano
essendo competente il Tribunale di Fermo;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig.
Gilberto Salvatore Nocco in quanto privo di qualsiasi titolarità in ordine alle quote della
società SCS MANI & CIE s.r.l. e perché tra l’attore ed il convenuto non è mai stato sottoscritto
e mai è intercorso alcun rapporto contrattuale;
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal sig. Gilberto
Salvatore Nocco con atto di citazione notificato in data 6.3.2014 dichiarandone l’assoluta
infondatezza in fatto ed in diritto e, per l’effetto, accertare e dichiarare che il sig.
Chryssicopoulos Spyridon non ha violato alcun patto fiduciario e che nulla deve al sig. Gilberto
Salvatore Nocco;
- sempre nel merito, voler condannare l'attore Gilberto Salvatore Nocco a risarcire al
convenuto Chryssicopoulos Spyridon i danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi
in corso di causa in via equitativa;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale imputabile alla
convenuta Patrizia Tresoldi;
- sempre nel merito, dichiarare la risoluzione del contratto di cessione quote sociali del
15.6.2012 tra la sig.ra Patrizia Tresoldi ed il sig. Chryssicopoulos Spyridon;
- sempre nel merito, condannare la convenuta Patrizia Tresoldi alla restituzione delle somme
versate dal sig. Chryssicopoulos Spyridon pari ad € 60.000,00 per l’acquisto delle intere quote
della società SCS Mani e Cie S.r.l. (ora SANTA ELENA CO. SME LTD s.r.l.);
- sempre nel merito, condannare la convenuta Patrizia Tresoldi, al risarcimento dei danni
subiti dal sig. Chryssicopoulos Spyridon nella somma che sarà provata nel corso del giudizio o
in quella diversa somma che si riterrà di giustizia; Il tutto con vittoria di spese e competenze di
lite”.
Per LORENZO LAZZARO NOCCO
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare: Nel merito ed in via principale:
Accertare e dichiarare che il sig. Gilberto Salvatore Nocco aveva pattuito con la sig.ra Tresoldi e il sig. Lorenzo Lazzaro Nocco, la costituzione, in via fiduciaria, della società SCS Mani & Cie srl.;
Accertare e dichiarare che tra il sig. Gilberto Salvatore Nocco, la sig.ra Tresoldi ed il sig. Chryssicopoulos era stata pattuita l’intestazione fiduciaria in capo a
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quest’ultimo delle quote della società SCS Mani & Cie srl con il patto che, a richiesta del sig. Gilberto Salvatore Nocco, il sig. Chryssicopoulos avrebbe ritrasferito le stesse in qualunque momento senza eccezione alcuna al sig. Gilberto Salvatore Nocco e/o a persona/società di sua fiducia;
e per l’effetto
Accertare e dichiarare, la violazione del patto fiduciario di ri-trasferimento delle quote della società SCS Mani & Cie srl. da parte del sig. Chryssicopoulos in favore del signor Gilberto Salvatore Nocco;
Condannare e ordinare al sig. Chryssicopoulos di ri-trasferire le quote della società SCS Mani & Cie srl (ora Santa Elena Co Sme LTD srl) al sig. Gilberto Salvatore Nocco, senza oneri alcuni.
respingere le domande tutte formulate dal sig. Chryssicopoulos. In ogni caso spese e compensi di causa interamente rifusi. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva istruttoria, si chiede ammettersi la prova testomoniale del
sig. Ivan Passoni, via Cernuschi 6 Monza, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione "vero che" ed espunta ogni possibile valutazione:
1) Nella primavera del 2012 il sig. Gilberto Nocco aveva comunicato alla signora Patrizia Tresoldi la sua intenzione di sostituire la stessa, nel rapporto fiduciario della SCS Mani, con un altro soggetto di sua fiducia;
2) Nella primavera del 2012 il sig. Gilberto Nocco individuava nel sig. Chryssicopoulos il soggetto a cui trasferire in via fiduciaria le quote della SCS Mani in sostituzione della sig.ra Tresoldi, essendo sua intenzione continuare a possedere la SCS Mani in via fiduciaria.
Per PATRIZIA TRESOLDI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che il sig. Gilberto Salvatore Nocco aveva pattuito con la sig.ra
Tresoldi ed il sig. Lorenzo Lazzaro Nocco, la costituzione, in via fiduciaria, della società SCS
MANI & CIE S.R.L.;
- accertare e dichiarare che tra il sig. Gilberto Salvatore Nocco, la sig.ra Patrizia Tresoldi ed il
sig. Chryssicopoulos era stata pattuita l’intestazione fiduciaria a quest’ultimo delle quote di
proprietà della sig.ra Tresoldi con il patto che, a richiesta del sig. Gilberto Salvatore Nocco, il sig.
Chryssicopoulos avrebbe ritrasferito le stesse al sig. Gilberto Salvatore Nocco o a persona/società
di sua fiducia;
e per l’effetto
- accertare e dichiarare la violazione del patto fiduciario di ri-trasferimento delle quote della
società SCS MANI & CIE S.R.L. da parte del sig. Chryssicopoulos in favore del sig. Gilberto
Salvatore Nocco;
- condannare ed ordinare al sig. Chryssicopoulos di ri-trasferire le quote di sua proprietà della
SCS MANI & CIE S.R.L. (ora SCS MANI SRL LTD) al sig. Gilberto Salvatore Nocco, senza
pagamento di prezzo ed oneri per quest’ultimo.
In via istruttoria: Si chiede la remissione in istruttoria della presente causa al fine di assumere i capitoli di
prova, nonché di assumere le testimonianze di cui ai capitoli di prova indicati nelle memorie ex
art. 183 VI° comma c.p.c. in atti, ritenute essenziali ai fini dell’accertamento dei fatti di causa.
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Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come da nota allegata,
oltre Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi direttamente in favore dell’Avv. Monica
Tognon. ***
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2014 Gilberto Salvatore NOCCO ha convenuto in
giudizio Spyridon CHRYSSICOPOULOS, chiedendo:
l’accertamento del patto fiduciario intervenuto tra l’attore, la sua ex moglie
Patrizia TRESOLDI e il figlio Lorenzo Lazzaro NOCCO
per la costituzione della società SCS MANI & CIE s.r.l. (in breve anche SCS);
l’accertamento dell’accordo fiduciario intervenuto tra l’attore, Patrizia
TRESOLDI e Spyridon CHRYSSICOPOULOS
in forza del quale le quote della predetta società vennero intestate fiduciariamente
a quest’ultimo con il patto che, a richiesta dell’attore, lo stesso avrebbe ritrasferito le
quote al medesimo sig. Nocco o a persona di sua fiducia;
l’accertamento della violazione del predetto patto fiduciario da parte del
CHRYSSICOPOULOS, con conseguente condanna dello stesso a ritrasferire le
quote in capo all’attore, senza oneri per quest’ultimo.
A sostegno delle proprie domande, la difesa dell’attore ha esposto che:
il 25 settembre 2006, in forza dell’accordo di cui sopra, veniva costituita la società SCS
MANI & CIE S.R.L., avente come soci Patrizia TRESOLDI (all’epoca moglie dell’attore) con
partecipazione del 90% e il sig. Lorenzo Nazzaro Nocco con partecipazioni pari al 10% del
capitale sociale;
in data 2 luglio 2010 Patrizia TRESOLDI diveniva socia unica a seguito di cessione di
quota da Lorenzo Nazzaro NOCCO;
a seguito del deterioramento dei rapporti personali tra l’attore e la moglie, in data 14
giugno 2012 le quote della TRESOLDI venivano intestate all’odierno convenuto (medico e
amico di lunga data dell’attore),
pattuendo un prezzo di Euro 60.000, di cui solo 37.000 pagati da
CHRYSSICOPOULOS,
o peraltro mediante “una provvista di denaro messa a disposizione di
Chryssicopoulos dagli stessi Nocco e Tresoldi al fine di evitare al convenuto anche
l’onere di dover reperire i fondi necessari per pagare le quote”;
o tale denaro veniva versato in contanti al convenuto ovvero messo nella sua
disponibilità attraverso l’utilizzo di servizio di money transfer;
con espresso accordo che il sig. CHRYSSICOPOULOS avrebbe ritrasferito le
quote a semplice richiesta del sig. Nocco
nel giugno 2013, l’attore decideva di intestarsi le quote e ne richiedeva il trasferimento
al convenuto, il quale si rendeva, tuttavia, completamente irreperibile:
la società veniva quindi, da ultimo, affidata alla gestione di un amministratore cipriota di
fiducia del convenuto, sig.ra Elena Kyriacou;
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in data 18 gennaio 2013, la ragione sociale veniva modificata in “Santa Elena Co. SME
LTD SRL”.
in data 30 ottobre 2013, la sede legale della società veniva trasferita a Cipro e quindi
cancellata dal Registro Imprese di Milano.
Si è costituito in giudizio il sig. SPYRIDON CHRYSSICOPOULOS, contrastando le
avverse domande ed eccependo, in via pregiudiziale e preliminare:
l’incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Fermo,
in quanto
- il convenuto ha la propria residenza in Porto Sant’Elpidio (Fermo);
- a nulla valeva la circostanza che l’atto di cessione delle quote del 14 giugno 2012 sia
stato sottoscritto in Milano, in quanto l’attore non era parte del predetto accordo;
la carenza di legittimazione attiva in capo all’attore, stante
- la carenza di titolarità in capo all’attore delle quote della SCS,
- la riconducibilità delle predetta titolarità esclusivamente in capo alla TRESOLDI,
- l’assenza di un qualsiasi accordo contrattuale o societario o fiduciario tra l’attore e il
convenuto,
- l’assenza di un accordo in forma scritta idoneo a dimostrare l’esistenza di un “patto
fiduciario” avente ad oggetto il trasferimento delle quote della società.
A fondamento della propria difesa il convenuto ha osservato:
di aver pagato il valore delle quote acquistate,
- con risorse proprie e non anche attraverso la presunta “provvista di danaro” che parte
attrice pretende aver messo a disposizione per il pagamento delle quote sociali;
- ma di non aver corrisposto Euro 16.000, stante un ammanco di cassa al momento
dell’acquisto della società;
che l’accordo fiduciario tra Gilberto Nocco, Lorenzo Nocco e Patrizia TRESOLDI,
privo di data certa e intervenuto tra soggetti legati da parentela, non sarebbe opponibile al sig.
CHRYSSICOPOULOS;
che, avanti il Tribunale di Monza, pende un giudizio tra CHRYSSICOPOULOS e
Patrizia TRESOLDI (ora RG n. 10605/15), in cui:
CHRYSSICOPOULOS,
ha avanzato domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote de
quo, chiedendo che le quote fossero retrocesse alla medesima
stante le omesse informazioni in ordine alla reale consistenza patrimoniale della società,
dopo l’emersione di ingenti debiti erariali e di un rilevante contenzioso nei confronti di una
società di leasing relativo ad un immobile sociale sito in Castenedolo che ha implicato
l’inesistenza di un valido titolo per percepire i canoni di locazione;
di restituzione dei 60.000 Euro corrisposti “di tasca propria” per la cessione delle quote sociali;
risarcimento dei danni subiti in seguito all’acquisto di una società che si è rilevata in realtà
sola fonte di debiti
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TRESOLDI
ha aderito alla predetta domanda di risoluzione,
pur contestando il dedotto inadempimento e l’avvenuto versamento di euro 60.000.
All’esito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rilevata dal Giudice la
necessità di integrare il contraddittorio di tutte le parti degli originari accordi fiduciari, l’attore ha
convenuto in giudizio Lorenzo NOCCO E Patrizia TRESOLDI,
i quali si sono costituiti:
aderendo integralmente alla domanda di parte attrice.
In particolare:
Lorenzo Nazzaro NOCCO
pur rilevando la sua assoluta estraneità al presente giudizio, in quanto nei suoi confronti non è
stata svolta alcuna domanda, ha confermato:
- la sussistenza del patto fiduciario intervenuto con Gilberto Nocco e Patrizia Tresoldi per
la costituzione della SCS;
- di essere a conoscenza del patto fiduciario in forza del quale le quote sociali venivano
trasferite a CHRYSSICOPOULOS, con l’accordo sottostante di ritrasferimento a semplice
richiesta di Gilberto NOCCO;
- la corresponsione al CHRYSSICOPOULOS da parte della TRESOLDI e di Gilberto
NOCCO di somme da utilizzare per l’acquisto delle quote.
Patrizia TRESOLDI
ha confermato tutte le circostanze inerenti i patti fiduciari di cui è causa dedotte dall’attore,
tuttavia precisando che:
- le parti pattuirono una riduzione del prezzo di cessione a 37.000 euro a causa della
sussistenza di un ammanco di cassa riscontrato solo successivamente all’acquisto delle quote
sociali;
- i 37.000 euro corrisposti da CHRYSSICOPOULOS per la cessione erano stati prelevati
dalla riserva di Euro 60.000 messa a disposizione del medesimo da TRESOLDI e da G. NOCCO
a tal fine.
Nelle more, il Tribunale di Monza con ordinanza del 2 febbraio 2014 si è dichiarato
incompetente per essere competente il Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese, e
avanti a questa veniva riassunto il giudizio di risoluzione del contratto di cessione di quote
sociali tra CHRYSSICOPOULOS e Patrizia TRESOLDI, giudizio iscritto al numero 10605/15
RG, che a sua volta veniva riunito al presente procedimento.
A seguito della riunione sono stati nuovamente concessi i termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., le parti hanno precisato le proprie domande. In particolare,
Gilberto NOCCO
ha confermato le domande avanzate,
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chiedendo, in via subordinata, che la condanna al trasferimento delle quote – conseguente
all’accertamento della risoluzione del contratto di cessione tra TRESOLDI e
CHRYSSICOPOULOS – fosse disposto a favore della TRESOLDI
la quale in forza dell’originario patto fiduciario avrebbe poi ritrasferito a sua volta le
medesime quote all’attore;
CHRYSSICOPOULOS
ha insistito in tutte le conclusioni già rassegnate, tanto nei confronti dell’attore che della
TRESOLDI;
Patrizia TRESOLDI
ha rinunciato alla domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti di
CHRYSSICOPOULOS;
L. Nazzaro NOCCO
ha insistito in tutte le conclusioni già rassegnate sostanzialmente aderendo alla prospettazione
dell’originario attore.
Tutte le parti hanno avanzato istanze istruttorie, formulando numerosi capitoli di prova orale
Patrizia TRESOLDI ha chiesto altresì l’esibizione di tutta la documentazione contabile della
società Sant’Elena.
Sulle richieste istruttorie è stata disposta la comparizione personale delle parti.
Spyridon CHRYSSICOPOULOS non è comparso.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa alla decisione
del collegio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, previo scambio delle comparse
conclusionali e memorie di replica.
***
1 . In via pregiudiziale, va disattesa sotto plurimi profili l’eccezione d’incompetenza per
territorio riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni dal convenuto
CHRYSSICOPOULOS, che ha indicato il Tribunale di Fermo, nel cui circondario è residente,
come unico Tribunale competente.
Invero, l’eccezione non è stata ritualmente formulata dal momento che non sono stati
contestati tutti i possibili fori alternativi, secondo l’ormai consolidato e condivisibile
orientamento della Suprema corte che afferma: “Nelle cause relativa a diritti di obbligazione,
il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi
previste dall'art. 28 c.p.c., ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo
quanto è dato desumere dall'art. 38, comma 2, c.p.c., il giudice competente, ma anche di
contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di
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competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli
art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che
quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la
scelta del giudice. Ne consegue che in mancanza di una tempestiva e completa contestazione
l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come una proposta, e, pertanto,
definitivamente radicata la sua competenza” (così fra le tante Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 13202 del 16 giugno 2011 e da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, ord. n. 21769 del 27
ottobre 2016); CRYSSICOPOULOS si è limitato a indicare come foro territorialmente il solo
Tribunale di Fermo, nel cui circondario egli è residente, senza prendere in esame gli altri
criteri alternativi, in particolare ai fini che qui rilevano, il c.d. forum contractus e il forum
destinatae solutionis.
Inoltre, poiché la decisione va assunta con riguardo a tutte le domande svolte, in
entrambe le cause riunite, è palese l’infondatezza dell’eccezione quanto alla domanda di
risoluzione per inadempimento del contratto di cessione partecipazioni nella SCS s.r.l
proposta dallo stesso CHRYSSICOPOULOS avanti al giudice di Monza, tenuto conto che
quel Tribunale con ordinanza del 2 dicembre 2014 ha declinato la competenza a favore della
Sezione Specializzata in materia di Imprese di Milano, territorialmente competente: rispetto a
questa decisione il convenuto è rimasto quiescente.
il Collegio ritiene di dover condividere quella decisione anche con riguardo alla
domanda posta nella prima causa iscritta a ruolo avanti a questo Tribunale, avente ad oggetto
l’accertamento della natura fiduciaria dell’intestazione delle partecipazioni nella stessa SCS
s.r.l., dovendosi aver riguardo al luogo in cui – in base alla prospettazione di parte attrice – è
sorto il vincolo fiduciario fra le parti ex art. 20 c.p.c. (Limbiate in Comune di Monza) e delle
norme che regolano la competenza territoriale delle sezioni specializzate del Tribunale delle
Imprese, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 come
modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24
marzo 2012, n. 27, in forza dei quali le controversie relative al “trasferimento delle
partecipazioni sociali, o ad ogni altro negozio aventi ad oggetto partecipazioni sociali o diritti
inerenti” che “secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza per territorio e
nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattati dagli uffici
giudiziari compresi nel territorio della regione” sono assoggettate alla sezione specializzata
avente sede nel capoluogo di regione.
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2. Cessazione della materia del contendere.
Spyridon CHRYSSICOPOULOS ha prodotto all’udienza di precisazione delle conclusioni un
certificato rilasciato dal Ministero del Commercio della Repubblica di Cipro attestante la
cancellazione della società Sant’Elena Co. Ltd. (già denominata Scs Mani & Cie s.r.l.), a far data
dal 1° giugno 2016, dal Registro delle società di quel paese.
Secondo il convenuto, da siffatto evento estintivo deriverebbe la cessazione della materia del
contendere, in quanto oggetto di causa è la titolarità di quote di una società al momento non più
esistente.
Il Tribunale ritiene di non poter condividere la conclusione cui giunge la difesa
CRYSSICOPOULOS sul piano processuale (cessazione della materia del contendere) per effetto
dell’evento pacificamente sopravvenuto (la documentazione citata non è stata contestata in punto
di effettiva cancellazione della società) sulla base delle seguenti considerazioni:
secondo il consolidato e del tutto condivisibile orientamento della giurisprudenza di
legittimità si ha cessazione della materia del contendere “per effetto della sopravvenuta carenza
d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del
giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da
rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di
merito” (così fra le tante Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18.530 del 21/09/2016, Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015, conformi a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009); non vi può essere dunque cessazione della materia di contendere finché perduri
l’interesse della parte ad una pronuncia di merito;
è certo vero che a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese e dunque della
estinzione della società Sant’Elena (già SCS) non si può più parlare di patrimonio sociale né di
partecipazioni o di quote di capitale di una società non più esistente, ma ciò non toglie che in caso
di sopravvenienze passive o di un residuo attivo non liquidato (come nel caso in esame) si debba
pur sempre far riferimento ai soci per individuare i soggetti cui tali poste (attive o passive) vanno
imputate;
è noto infatti che:
“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione
della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,
non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si
determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto
del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso
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a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero
limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si
trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere
pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui
inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il
cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia
rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
(principio affermato da Cass. SS. UU. n. 6070/2013, richiamato anche dalla difesa
CRYSSICOPOULOS).
Dunque la cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina
automaticamente alcun effetto estintivo dei rapporti attivi o passivi, dal momento che
obbligazioni e crediti della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali sono
tenuti a rispondere verso i creditori sociali non soddisfatti nei limiti di quanto riscosso a seguito
della liquidazione, ovvero si avvantaggiano di eventuali sopravvenienze attive.
Ben si comprende dunque, come permanga in capo all’attore Gilberto NOCCO ed in capo a
Patrizia TRESOLDI l’interesse a sentir accertata l’effettiva titolarità delle quote della società
Sant’Elena Ltd (già SCS s.r.l.) al momento della sua definitiva cancellazione dal registro delle
imprese, dovendosi aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società al momento della
sua estinzione, ovvero delle passività, così come del cespite immobiliare, sito in Castenedolo in
provincia di Brescia, di cui la società risultava ancora essere titolare al momento della
cancellazione (si vedano in questo senso le dichiarazioni rese dalla difesa di Patrizia TRESOLDI
nel corso dell’udienza del 17 maggio 2016, non contrastate dalle altre parti).
La causa va dunque decisa nel merito non essendosi verificato alcuna evento idoneo a
giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
3. Le domande delle parti.
Ferme le conclusioni come sopra riportate, nella comparsa conclusionale la difesa dell’attore
ha dichiarato che Gilberto Salvatore NOCCO “non ha più interesse a che il Giudice adito accerti
e dichiari l’esistenza di un qualsiasi patto fiduciario, e ciò sia per quello relativo alla
costituzione della società, sia per quello riguardante il trasferimento delle quote della stessa.
Gilberto Salvatore Nocco, non ha chiesto condanne di risarcimento ma soltanto la condanna
alla restituzione delle quote della società a sé ovvero, senza alcun pregiudizio, alla sua ex
moglie”. Prosegue quindi precisando che poiché vi è “convergenza univoca fra le parti a che sia
dichiarata la risoluzione del contratto di cessione di quote” stipulato in data 14 giungo 2012 “si
confida che l’odierno Giudice si pronuncerà in tal senso, disponendo, per l’effetto conseguente a
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questa dichiarazione, la restituzione delle quote oggetto del contratto risolto accogliendo di
fatto la domanda attorea”.
Patrizia TRESOLDI dal canto suo ha insistito nelle conclusioni già rese, ovvero nella richiesta
di:
“accertare e dichiarare la violazione del patto fiduciario di ri-trasferimento delle quote della
società SCS MANI & CIE S.R.L. da parte del sig. Chryssicopoulos in favore del sig. Gilberto
Salvatore Nocco e per l’effetto di condannare Chryssicopoulos a ri-trasferire le quote della SCS
MANI & CIE S.R.L. a Gilberto Nocco, senza pagamento di prezzo ed oneri per quest’ultimo”.
L’accertamento dell’effettiva titolarità delle quote di SCS al momento della cancellazione
della società dal Registro delle Imprese è domanda il cui accoglimento costituisce il presupposto
logico giuridico per le domande conseguenziali proposte sia da NOCCO che da TRESOLDI volte
ad ottenere la caducazione del contratto di cessione concluso con CRYSSICOPOULOS e il
trasferimento delle quote in capo agli stessi.
Tale accertamento presuppone necessariamente una pronuncia sulla efficacia fra le parti, ed in
particolare nei confronti del convenuto CRYSSICOPOULOS, dell’accordo fiduciario volto alla
costituzione della società e di quello successivo che lo vede coinvolto quale intestatario
fiduciario.
Al riguardo il Collegio ritiene di doversi pronunciare su tali domande presupposte nonostante
la dichiarazione di rinuncia resa dal difensore di Gilberto NOCCO sia nel corso dell’udienza del
17 maggio 20016, sia in seno alla comparsa conclusionale, e ciò:
- non solo in quanto si tratta di rinuncia non accettata dall’unica parte effettivamente
contro-interessata, ovvero Spyridon CRYSSICOPOULOS, che ha insistito nelle difese
conclusive nel negare esistenza ed effetti nei suoi confronti di tali accordi fiduciari;
- ma soprattutto tenuto conto dell’assorbente considerazione che, a fronte del
convergente interesse delle principali parti a che venga dichiarata la risoluzione del contratto
di cessione di quote, sono differenti le ragioni che sostengono tale richiesta; infatti, a fronte di
un identico petitum (risoluzione del contratto) vengono prospettate dalle parti causae petendi
diverse (inadempimento rispetto alla consistenza patrimoniale delle quote della società ceduta,
da un lato, inosservanza del pactum fiduciae, dall’altro). Più precisamente:
Spyridon CHRYSSICOPOULOS ha interesse a una declaratoria di risoluzione del
contratto per inadempimento imputabile a TRESOLDI in relazione alla mancata
informazione sulla effettiva situazione patrimoniale della società SCS MANI;
Gilberto NOCCO e Patrizia TRESOLDI chiedono la risoluzione del contratto e la
conseguente retrocessione a loro favore delle quote della medesima, in forza del (secondo)
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patto fiduciario, di cui è parte Spyridon CHRYSSICOPOULOS; o, comunque, hanno
interesse a ottenere l’accertamento giudiziale relativo alla titolarità delle quote della società
in capo agli stessi al momento della cancellazione della detta società dal Registro delle
imprese dello Stato di Cipro.
In ogni caso l’esame e l’accoglimento della domanda fondata sulla esistenza dei patti fiduciari,
comporta il rigetto di quella del convenuto, che è logicamente incompatibile.
4. I patti fiduciari.
Il primo accordo fiduciario avente ad oggetto la costituzione della Società SCS MANI EC
s.r.l. è stato di fatto ammesso da tutti i soggetti interessati: Gilberto NOCCO, Patrizia
TRESOLDI e Lorenzo Lazzaro NOCCO (questi ultimi chiamati in giudizio iussu iudicis). Del
resto il patto trova conferma nel mandato fiduciario sottoscritto dagli stessi in data 21 giugno
2006 (doc. 2 di parte attrice).
Poiché è noto che il pactum fiduciae è inopponibile ai terzi, è irrilevante la carenza di data
certa.
Con il secondo accordo, le quote della società in questione sarebbero state cedute sempre a
titolo fiduciario, da TRESOLDI (anch’essa intestataria fiduciaria) a favore di Spyridon
CRYSSICOPOULOS. Questo accordo ha evidentemente coinvolto anche Gilberto NOCCO,
quale originario fiduciante, il quale deve aver acconsentito alla nuova intestazione.
Ai fini della prova di tale secondo patto, non è necessaria – come invece sostenuto da
CRYSSICOPOULOS – la prova scritta, dal momento che il negozio fiduciario si distingue dalla
simulazione assoluta, ove l’effetto traslativo non si produce, per cui non trovano applicazione le
limitazioni dettate dall’articolo 1417 c.c. (salvo che la natura dei diritti trasferiti non richiedano la
forma scritta – cfr. Cass. sez. I, 28 settembre 1994 n. 78991 in Foro it. 1995, I, 1527 e Cass. sez.
6-1, 30 maggio 2014, n. 12138).
Considerato che il pactum fiduciae in questione inerisce a un contratto di cessione quote di
s.r.l., per la cui validità ed efficacia tra le parti non è richiesta la forma scritta (necessaria ex art
2470 secondo comma c.c. solo per l’opponibilità ai terzi), ne consegue che ai fini della prova
possono essere utilizzate anche le presunzioni ex art. 2729 c.c., senza che trovino applicazione i
limiti di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., anche tenuto conto della natura dei rapporti intercorsi fra
1 Così massimata: “Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali (per azioni o a
responsabilità limitata) il cui capitale sia stato solo ad uno di essi conferito effettivamente, mentre gli altri sono solo
apparentemente intestatari di azioni o quote sociali, si ha una mera intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote la
quale fa sorgere, a carico dell'intestatario, l'obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici. In
siffatta ipotesi dovendosi procedere all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della
ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova, non si applicano le disposizioni degli
artt. 2721 e 2722 cod. civ., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, ne' modifica il contenuto di un altro
negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - ne' si
applicano le disposizioni dell'art. 2725 cod. civ., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma
scritta”.
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le parti (Gilberto NOCCO e Patrizia TRESOLDI erano coniugi e CRYSSICOPOULOS era
legato a entrambi da vincoli di amicizia) e dalle circostanze concrete in cui la cessione va
collocata.
Sulla base di quanto emerge dai documenti prodotti e tenuto conto delle allegazioni in fatto
non specificamente contestate, il Collegio ritiene assumano particolare rilevanza ai fini della
decisione le seguenti circostanze:
a) CHRYSSICOPOULOS non ha provveduto a svolgere una due diligence preventiva
sull’effettiva consistenza patrimoniale della società SCS MANI di cui si accingeva a divenire
unico socio; tale circostanza è stata ammessa (come si legge a pagina 4 della prima memoria ex
art 183 sesto comma c.p.c. depositata dallo stesso convenuto in data 9 luglio 2014) ed è chiaro
indice del rapporto fiduciario intercorso fra le parti;
b) dopo la cessione delle quote al convenuto, Patrizia TRESOLDI continua a essere
fideiussore unico a favore della Banca Popolare di Sondrio, fino alla concorrenza di 300.000,00
euro, per un debito contratto dalla società SCS, nonostante non ne sia più socia (doc. 9 parte
attrice); anche questa circostanza è significativa del permanere in capo alla originaria fiduciaria di
un interesse concreto ai risultati patrimoniali e finanziari della società;
c) CHRYSSICOPOULOS non ha fornito alcuna prova del pagamento integrale del prezzo,
ovvero del versamento dei 60.000,00 euro di cui chiede in via giudiziale la restituzione. Invero la
sua ricostruzione in ordine agli effettivi rapporti di dare e avere nei confronti della TRESOLDI è
confusa e in parte anche contraddittoria, dal momento che sostiene di aver versato solo 37.000
euro e di aver effettuato versamenti a titolo di rimborso finanziamento soci, senza tuttavia
produrre in causa la contabilità della società, al fine di documentare tali rapporti;
d) CHRYSSICOPOULOS ha poi riconosciuto ulteriori (e non meglio specificati)
pagamenti a favore di Patrizia TRESOLDI effettuati “in considerazione della sua necessità di
denaro dovuti anche ai difficili rapporti con il marito” (cfr. pag. 7, seconda memoria ex art 183,
sesto comma, c.p.c.);
e) CHRYSSICOPOUOLOS ha ammesso inoltre che le casse della società sono state gestite
da un professionista di fiducia di Patrizia TRESOLDI, il quale aveva anche effettuato la stima del
prezzo di acquisto delle quote (ibidem);
f) Gilberto NOCCO, fiduciante di Patrizia TRESOLDI, non ha in alcun modo reagito
all’atto della cessione delle quote da quest’ultima a favore di CHRYSSICOPOULOS.
Tutte queste circostanze costituiscono indizio chiaro, preciso e univoco che prova la tesi
processuale dedotta in giudizio da NOCCO e TRESOLDI in relazione alla conclusione tra le parti
(non solo del primo ma anche) del secondo patto fiduciario, la cui efficacia priva di peso ogni
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difesa del convenuto CHRYSSICOPOULOS (compresa quella relativa al versamento di somme a
TRESOLDI, incompatibile con la natura fiduciaria dell’intestazione e spiegabile nell’ottica di far
apparire la stessa reale agli occhi dei terzi), essendo fondata peraltro su assunti del tutto generici e
poco credibili, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società al momento dell’acquisto
delle quote e dell’assenza di preclusioni a compiere verifiche che gli avrebbero permesso una
immediata percezione dell’effettiva consistenza patrimoniale della stessa.
La domanda del convenuto di restituzione di somme deve dunque essere rigettata, così come
l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva svolta nei confronti di Gilberto
NOCCO, sulla base degli argomenti sopra svolti.
La sopravvenuta estinzione della società SCS determina un effetto rilevante anche sul piano
processuale, ovvero l’impossibilità giuridica di porre in essere qualunque atto o provvedimento
avente ad oggetto il trasferimento delle quote di detta società, in quanto con la cancellazione –
come già detto – è venuto meno sia il patrimonio sociale (inteso come insieme unitario di beni e
di rapporti giuridici riferibili a una persona giuridica), sia quel particolare “bene giuridico” che
rappresenta la partecipazione del socio a detto patrimonio, ovvero la quota.
Ciò preclude l’accoglimento della domanda di trasferimento delle quote di partecipazione al
capitale della medesima società, allo stato non più esistenti.
5. Spese. Al rigetto di tutte le domande avanzate da Spyridon CRYSSICOPOULOS segue la
condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute da tutte le controparti. Tali spese si
liquidano, in considerazione della natura della controversia, dell’iter processuale dei singoli
rapporti processuali dedotti in causa (con riferimento alla causa riunita), della non particolare
complessità delle questioni trattate, della condotta processuale delle parti e di ogni altro elemento
rilevante, come in dispositivo.
Il difensore di Patrizia TRESOLDI ha chiesto la distrazione delle spese a suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 88663/2013 RG al
quale è riunita la n. 10605/15 RG,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta gli intervenuti accordi fiduciari
fra le parti come meglio descritti in parte motiva;
accerta e dichiara che alla data della cancellazione dal Registro delle imprese dello
Stato di Cipro le quote della società Santa Elena Co Sme LTD (già SCS Mani & Cie s.r.l.)
facevano capo all’attore Gilberto Salvatore NOCCO;
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rigetta in quanto infondate tutte le domande del convenuto Spyridon
CRYSSICOPOULOS;
- condanna Spyridon CRYSSICOPOULOS a rifondere alle altre parti le spese legali che
si liquidano:
- a favore di Gilberto Salvatore NOCCO in euro 1.514,00 per esborsi, euro 8.000,00 per
compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge;
- a favore di Patrizia TRESOLDI in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali
al 15%, IVA e CPA come per legge; importi tutti di cui dispone la distrazione a favore del
difensore Avv. Monica Tognon;
- a favore di Lorenzo Lazzaro NOCCO in 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2017
L’Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Elena Riva Crugnola
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