Sentenza n. 10431/2017 pubbl. il 18/10/2017 RG n. 88663/2013 · CORRADO LUIGI LORENZO LAZZARO NO...

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pagina 1 di 18 N. 88663/2013 RG al quale è riunito il n. 10605/15 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B” Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente dott. Marianna Galioto Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 88663/2013 RG al quale è riunito il n. 10605/15 RG promossa da: GILBERTO SALVATORE NOCCO (C.F. NCCGBR46S11D862H), con il patrocinio dell’avv. COLOMBO LUCA, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 18 MILANO presso il difensore avv. COLOMBO LUCA ATTORE contro SPYRIDON CHRYSSICOPOULOS (C.F. CHRSYR55P02Z115O), con il patrocinio dell’avv. MARAVALLE CORRADO LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA MARECHIARO, 1 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO presso il difensore avv. MARAVALLE CORRADO LUIGI LORENZO LAZZARO NOCCO, con il patrocinio dell’avv. ARBAN ISABELLA, elettivamente domiciliato in VIALE F. DI SAVOIA N. 2, 20124 MILANO presso il difensore avv. ARBAN ISABELLA PATRIZIA TRESOLDI (C.F. TRSPRZ62S67E522L), con il patrocinio dell’avv. TOGNON MONICA, elettivamente domiciliato in VIALE F. DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il difensore avv. TOGNON MONICA CONVENUTI CONCLUSIONI Per l’attore GILBERTO SALVATORE NOCCO Nel merito ed in via principale: Accertare e dichiarare, che il sig. Gilberto Salvatore Nocco aveva pattuito con la sig.ra Tresoldi e il sig. Lorenzo Lazzaro Nocco, la costituzione, in via fiduciaria, della società SCS MANI & CIE S.R.L.; Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b Sentenza n. 10431/2017 pubbl. il 18/10/2017 RG n. 88663/2013 http://bit.ly/2ygayA2

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N. 88663/2013 RG al quale è riunito il n. 10605/15 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B”

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente

dott. Marianna Galioto Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 88663/2013 RG al quale è riunito il n. 10605/15

RG

promossa da:

GILBERTO SALVATORE NOCCO (C.F. NCCGBR46S11D862H), con il patrocinio

dell’avv. COLOMBO LUCA, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 18 MILANO presso

il difensore avv. COLOMBO LUCA

ATTORE

contro

SPYRIDON CHRYSSICOPOULOS (C.F. CHRSYR55P02Z115O), con il patrocinio

dell’avv. MARAVALLE CORRADO LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA MARECHIARO,

1 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO presso il difensore avv. MARAVALLE

CORRADO LUIGI

LORENZO LAZZARO NOCCO, con il patrocinio dell’avv. ARBAN ISABELLA,

elettivamente domiciliato in VIALE F. DI SAVOIA N. 2, 20124 MILANO presso il difensore

avv. ARBAN ISABELLA

PATRIZIA TRESOLDI (C.F. TRSPRZ62S67E522L), con il patrocinio dell’avv. TOGNON

MONICA, elettivamente domiciliato in VIALE F. DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il

difensore avv. TOGNON MONICA

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per l’attore GILBERTO SALVATORE NOCCO Nel merito ed in via principale:

Accertare e dichiarare, che il sig. Gilberto Salvatore Nocco aveva pattuito con la sig.ra Tresoldi

e il sig. Lorenzo Lazzaro Nocco, la costituzione, in via fiduciaria, della società SCS MANI &

CIE S.R.L.;

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Accertare e dichiarare, che tra il sig. Gilberto Salvatore Nocco, la sig.ra Tresoldi e il sig.

Chryssicopoulos era stata pattuita l’intestazione fiduciaria a quest’ultimo delle quote di proprietà

della sig.ra Tresoldi con il patto che, a richiesta del sig. Gilberto Salvatore Nocco, il sig.

Chryssicopoulos avrebbe ritrasferito le stesse al sig. Gilberto Salvatore Nocco o a persona/società

di sua fiducia;

e per l’effetto

1) Accertare e dichiarare, la violazione del patto fiduciario di ri-trasferimento delle quote

della società SCS MANI & CIE S.R.L. da parte del sig. Chryssicopoulos in favore del signor

Gilberto Salvatore Nocco,

2) Condannare e ordinare al sig. Chryssicopoulos di trasferire le quote di sua proprietà

della SCS MANI & CIE S.R.L. (ora SCS MANI SRL LTD) al sig. Gilberto Salvatore Nocco,

senza oneri per quest’ultimo.

Nel merito in via subordinata

Nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale:

1) Accertare e dichiarare, la risoluzione del contratto di cessione quote della società SCS

MANI & CIE S.R.L. (ora SCS MANI SRL LTD) avvenuto tra la Sig.ra Tresoldi e il sig.

Chryssicopoulos;

2) Condannare e ordinare al sig. Chryssicopoulos di trasferire le quote di sua proprietà

della SCS MANI & CIE S.R.L. (ora SCS MANI SRL LTD) alla sig.ra Tresoldi, senza oneri per

quest’ultima.

In ogni caso spese e compensi di causa interamente rifusi.

In via istruttoria A) Ammettere la prova diretta per testimoni sulle persone di Mara Venturini, (colf) Via

Catalani 9 Palazzolo Milanese sui capitoli 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12 ,13 /// Paolo di Pasquale Via

Massimo D’Azeglio 5 Paderno Dugnano sui capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21. ///

Alessandro Re Via Mascagni Senago sui capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13. /// Elena

Rignanese Via San Sebastiano 25 Nova Milanese sui capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28. Marina Bosatra Via Roma 32b Paderno Dugnano sui capitoli 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23. /// Santina Petruzza Corso Italia Bovisio

Masciago sui capitoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23. /// Rita Tomanin, Via Silvio Pellico 9

Paderno Dugnano sui capitoli 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24. /// Moreno Tilli Via Lamarmora 31

Paderno Dugnano sui capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13. /// Barbara Maschi Piazza Tricolore

Senago sui capitoli 2, 3, 8, 21. /// Micaela Bassino Viale Casiraghi 491 Sesto San Giovanni sui

capitoli 2, 3. /// Marina Ronconi Via Lamarmora 31 Paderno Dugnano sui capitoli 2, 3. /// Marisa

Cunato Via Groane 85 Limbiate sui capitoli 2, 3. /// Patrizia Garolfi Via Lodi 1 Paderno Dugnano

sui capitoli 2,3. /// Nicoletta Lanzillo Via Seregno 3 Seveso sui capitoli 2, 3. /// Davide Scansani

Viale Casiraghi 491 Sesto San Giovanni sui capitoli 2, 3. /// Cristina Vanin Viale Casiraghi 491

Sesto San Giovanni sui capitoli 2, 3. /// Cristiano Guerzoni Viale Casiraghi 491 Sesto San

Giovanni sui capitoli 2, 3 /// su i seguenti capitoli:

1. Vero che Lei presta lavoro presso l’abitazione dei sigg. Nocco/Tresoldi?

2. Vero che Lei frequentava e frequenta la casa dei sigg. Nocco/Tresoldi a dal 1995 in

avanti?

3. Vero che dal 1995 anche il sig. Spyridon ha frequentato assiduamente le case dei sigg.

Nocco/Tresoldi Chryssicopoulos e molte volte vi pernottava?

4. Vero che nella prima metà dell’anno 2006 il sig. Nocco decideva di conferire mandato

fiduciario alla sig.ra Patrizia Tresoldi, all’epoca sua moglie, e a suo fratello, il sig. Lorenzo

Lazzaro Nocco, affinché costituissero una società, avente per oggetto la gestione di immobili?

5. Vero che la società costituita attraverso il patto fiduciario di cui al punto che precedere è

la SCS MANI SRL (CF / PIVA 05432680964)?

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6. Vero che grazie all’opera e agli interventi del sig. Gilberto Nocco la società SCS MANI

SRL ha acquisito la proprietà dell’immobile industriale sito in Canaro (Rovigo) accendendo il

mutuo fondiario n. 262708 Rep. n. 23527 Racc. Notaio Sessa di Milano presso la Banca Popolare

di Sondrio (doc. 5)?

7. Vero che grazie all’opera e agli interventi del sig. Gilberto Nocco, la società, SCS

MANI SRL, è subentrata in un contratto di leasing riferito ad un immobile sito in Castenedolo

(Brescia) regolarmente locato alla società “Compagnia Mercantile della Lana & del Cotone

S.r.l.”?

8. Vero che i coniugi sig.ra Tresoldi e il sig. Nocco alla fine del 2011 addivenivano alla

decisione di separarsi consensualmente?

9. Vero che da fine 2011, il sig. Nocco e la sig.ra Tresoldi, dopo la loro separazione

consensuale, hanno maturato l’interesse e l’esigenza di attribuire dalla sig.ra Tresoldi la titolarità

fiduciaria delle quote della SCS MANI SRL ad altra persona?

10. Vero che il sig. Nocco - di concerto con la ex moglie sig.ra Tresoldi - si è attivato per

ricercare una persona terza, di assoluta fiducia di entrambi, cui intestare - sempre in via fiduciaria

- le quote della SCS MANISRL?

11. Vero che tale persona è stata individuata nel dott. Spyridon Chryssicopoulos, amico di

famiglia e di lunga data del signor Nocco e, poi, anche della sig.ra Tresoldi?

12. Vero che in più incontri avvenuti a Limbiate e a Milano, nei mesi da febbraio a maggio

2012, tra il sig. Nocco, la sig.ra Tresoldi e il sig. Chryssicopoulos è stato sancito l’accordo

fiduciario a seguito del quale la titolarità delle quote della SCS MANI SRL sono state trasferite a

quest’ultimo?

13. Vero che in base all’accordo fiduciario di cui al capitolo che precede, il sig.

Chryssicopoulos si è obbligato a trasferire tutte le quote della SCS MANI SRL a prima richiesta

del sig. Nocco, direttamente a quest’ultimo ovvero a persona di sua fiducia?

14. Vero che tale suddetto importo doveva essere pagato dal sig. Chryssicopoulos alla sig.ra

Tresoldi attraverso una provvista fornita dagli stessi sig.ri Nocco e Tresoldi?

15. Vero che tale suddetta provvista è stata costituita in più occasioni attraverso denaro

contante consegnato al sig. Chryssicopoulos direttamente dalla sig.ra Tresoldi, ovvero consegnato

attraverso money transfer diretti al sig. Chryssicopoulos o a persone da quest’ultimo indicate?

16. Vero che tali suddetti money transfer sono stati eseguiti da terzi incaricati dalla sig.ra

Tresoldi, con denaro fornito da quest’ultima?

17. Vero che è stato pagato alla sig.ra Tresoldi € 37.000 (doc. 8 in atti)?

18. Vero che la somma di € 37.000 (doc. 8 in atti) è stata pagata alla signora Tresoldi con

una provvista di denaro appositamente creata presso il Chryssicopoulos dagli stessi Nocco e

Tresoldi, al fine di evitare al Chryssicopoulos anche l’onere di dover reperire i fondi necessari per

pagare le quote?

19. Vero che tale denaro veniva consegnato brevi manu in più occasioni dalla sig.ra Tresoldi

e dalla sig.ra Rita Tomanin al sig. Chryssicopoulos?

20. Vero che lei ha personalmente consegnato al sig. Chryssicopoulos somme in contanti in

Limbiate alla presenza anche della sig.ra Tresoldi, qualche giorno prima delle date di

effettuazione dei bonifici che le vengono rammostrati sub. doc. 8?

21. Vero che lei ha effettuato su richiesta della sig.ra Tresoldi dei money transfer in favore

del sig. Chryssicopoulos utilizzando soldi contanti forniti dalla sig.ra Tresoldi, come da

documento n. 11 che le viene rammostrato, al fine di costituire la provvista necessaria per

l’acquisto delle quote della società SCS MANI da parte del sig. Chryssicopoulos?

22. Vero che lei ha effettuato su richiesta della sig.ra Tresoldi dei money transfer in favore

della sig.ra Eleni Kyriakoy (ndr amministratrice della SCS MANI) utilizzando soldi contanti

forniti dalla sig.ra Tresoldi, come da documento che le viene rammostrato, al fine di costituire la

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provvista necessaria per l’acquisto delle quote della società SCS MANI da parte del sig.

Chryssicopoulos?

23. Vero che lei ha effettuato su richiesta della sig.ra Tresoldi dei money transfer in favore

del sig. Costas Kyriakoy (ndr persona indicata dal sig. Chryssicopoulos) utilizzando soldi

contanti forniti dalla sig.ra Tresoldi, come da documento che le viene rammostrato, al fine di

costituire la provvista necessaria per l’acquisto delle quote della società SCS MANI da parte del

sig. Chryssicopoulos?

24. Vero che lei ha effettuato su richiesta della sig.ra Tresoldi dei money transfer in favore

della sig.ra Maroula Merakli (ndr persona indicata dal sig. Chryssicopoulos) utilizzando soldi

contanti forniti dalla sig.ra Tresoldi, come da documento che le viene rammostrato, al fine di

costituire la provvista necessaria per l’acquisto delle quote della società SCS MANI da parte del

sig. Chryssicopoulos?

25. Vero che nel luglio 2013 lei ha partecipato, su invito della sig.ra Tresoldi, ad una cena

presso un ristorante giapponese di Palazzolo Milanese con la sig.ra Kyriakoy (ndr

amministratrice di SCS MANI) e l’avv. Verdi?

26. Vero che in quella occasione l’avv. Verdi ha avuto modo di confermare che tutto quello

che si stava compiendo con la SCS MANI SRL era basato sull’accordo fiduciario tra il sig.

Nocco, il sig. Chryssicopoulos e la sig.ra Tresoldi?

27. Vero che in tale suddetta occasione, l’avv. Verdi ha confermato l’esistenza dell’obbligo

del sig. Chryssicopoulos di restituire le quote della SCS MANI SRL al sig. Nocco, nel momento

in cui quest’ultimo glielo avesse chiesto?

28. Vero che la fideiussione di cui al doc. 9 a garanzia del mutuo di cui al doc. 5 è ancora

oggi a carico della sig.ra Tresoldi?

B) Ammettere la prova contraria per testimoni sulle persone di Rag. Franco Colombo,

domiciliato presso il proprio studio in Lissone, Via Dante n. 45; /// Dott. Ivano Passoni,

domiciliato presso il proprio studio in Monza, Piazza Cambiaghi n. 6 /// su tutti i capitoli di prova

indicati nella memoria ex art. 183 c6 n2 cpc della parte convenuta Chryssicopoulos e sull’

ulteriore seguente capitolo: “Vero è che il sig. Chryssicopoulos ha acquistato in data 14.06.2012

le quote della società SCS MANI & CIE Srl per cui è causa perché il sig. Nocco e la sig.ra

Tresoldi lo avevano individuato come fiduciario e, quindi, con l’accordo che a semplice richiesta

del sig. Nocco, lo stesso sig. Chryssicopoulos avrebbe dovuto retrocedere a quest’ultimo le

predette quote?”

C) Ammettere le seguenti produzioni documentali:

1) Visura Scs Mani & Cie di Gilberto Nocco.

2) Mandato fiduciario 21.06.2006.

3) Atto costitutivo Scs Mani & Cie Srl.

4) Atto cessione quote 02.07.2010 Nocco L.L. / Tresoldi.

5) Mutuo Banca Popolare di Sondrio.

6) Omologa separazione Nocco G.S. / Tresoldi.

7) Cessione quote 14.06.2012 Tresoldi / Chryssicopoulos.

8) Bonifici per € 37.000.

9) Fideiussione Tresoldi / Banca Popolare di Sondrio.

10) Visura storica e statuto Santa Elena Co. Sme Ltd Srl.

11) n. 6 dettagli transazioni money transfer;

12) fideiussione e solleciti di pagamento;

13) Ricorso per separazione dei coniugi;

14) Frontespizio istanza di revoca misura cautelare Nocco- Tilli.

Per SPYRIDON CHRYSSICOPOULOS

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Alla luce della documentazione depositata, la difesa del sig. Chryssicopoulos Spyridon

evidenzia la cessazione della materia del contendere del presente giudizio n. 88663/2013 r.g.

in quanto la società (SANTA ELENA CO. SME Limited s.r.l.) di cui si discute la proprietà

delle quote sociali deve ritenersi estinta e cancellata dal Registro Imprese. Tant’è che nei separati

procedimenti civili che vedevano come parte processuale la stessa società è stata dichiarata

l’interruzione ai sensi dell’art. 300 c.p.c..

Fermo restando quanto sopra ed evidenziata la cessazione della materia del contendere del

presente giudizio per intervenuta estinzione della società SANTA ELENA CO. SME Limited

s.r.l. (delle cui quote sociali si discute nella presente controversia), in ogni caso il sig.

Chryssicopoulos Spyridon precisa le proprie conclusioni così come formulate nella prima

memoria ex art. 183 c..c. del 22.07.2015 e qui di seguito trascritte:

“Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali espresse in narrativa: - in

via preliminare, accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano

essendo competente il Tribunale di Fermo;

- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig.

Gilberto Salvatore Nocco in quanto privo di qualsiasi titolarità in ordine alle quote della

società SCS MANI & CIE s.r.l. e perché tra l’attore ed il convenuto non è mai stato sottoscritto

e mai è intercorso alcun rapporto contrattuale;

- in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal sig. Gilberto

Salvatore Nocco con atto di citazione notificato in data 6.3.2014 dichiarandone l’assoluta

infondatezza in fatto ed in diritto e, per l’effetto, accertare e dichiarare che il sig.

Chryssicopoulos Spyridon non ha violato alcun patto fiduciario e che nulla deve al sig. Gilberto

Salvatore Nocco;

- sempre nel merito, voler condannare l'attore Gilberto Salvatore Nocco a risarcire al

convenuto Chryssicopoulos Spyridon i danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi

in corso di causa in via equitativa;

- sempre nel merito, accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale imputabile alla

convenuta Patrizia Tresoldi;

- sempre nel merito, dichiarare la risoluzione del contratto di cessione quote sociali del

15.6.2012 tra la sig.ra Patrizia Tresoldi ed il sig. Chryssicopoulos Spyridon;

- sempre nel merito, condannare la convenuta Patrizia Tresoldi alla restituzione delle somme

versate dal sig. Chryssicopoulos Spyridon pari ad € 60.000,00 per l’acquisto delle intere quote

della società SCS Mani e Cie S.r.l. (ora SANTA ELENA CO. SME LTD s.r.l.);

- sempre nel merito, condannare la convenuta Patrizia Tresoldi, al risarcimento dei danni

subiti dal sig. Chryssicopoulos Spyridon nella somma che sarà provata nel corso del giudizio o

in quella diversa somma che si riterrà di giustizia; Il tutto con vittoria di spese e competenze di

lite”.

Per LORENZO LAZZARO NOCCO

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare: Nel merito ed in via principale:

Accertare e dichiarare che il sig. Gilberto Salvatore Nocco aveva pattuito con la sig.ra Tresoldi e il sig. Lorenzo Lazzaro Nocco, la costituzione, in via fiduciaria, della società SCS Mani & Cie srl.;

Accertare e dichiarare che tra il sig. Gilberto Salvatore Nocco, la sig.ra Tresoldi ed il sig. Chryssicopoulos era stata pattuita l’intestazione fiduciaria in capo a

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quest’ultimo delle quote della società SCS Mani & Cie srl con il patto che, a richiesta del sig. Gilberto Salvatore Nocco, il sig. Chryssicopoulos avrebbe ritrasferito le stesse in qualunque momento senza eccezione alcuna al sig. Gilberto Salvatore Nocco e/o a persona/società di sua fiducia;

e per l’effetto

Accertare e dichiarare, la violazione del patto fiduciario di ri-trasferimento delle quote della società SCS Mani & Cie srl. da parte del sig. Chryssicopoulos in favore del signor Gilberto Salvatore Nocco;

Condannare e ordinare al sig. Chryssicopoulos di ri-trasferire le quote della società SCS Mani & Cie srl (ora Santa Elena Co Sme LTD srl) al sig. Gilberto Salvatore Nocco, senza oneri alcuni.

respingere le domande tutte formulate dal sig. Chryssicopoulos. In ogni caso spese e compensi di causa interamente rifusi. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva istruttoria, si chiede ammettersi la prova testomoniale del

sig. Ivan Passoni, via Cernuschi 6 Monza, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione "vero che" ed espunta ogni possibile valutazione:

1) Nella primavera del 2012 il sig. Gilberto Nocco aveva comunicato alla signora Patrizia Tresoldi la sua intenzione di sostituire la stessa, nel rapporto fiduciario della SCS Mani, con un altro soggetto di sua fiducia;

2) Nella primavera del 2012 il sig. Gilberto Nocco individuava nel sig. Chryssicopoulos il soggetto a cui trasferire in via fiduciaria le quote della SCS Mani in sostituzione della sig.ra Tresoldi, essendo sua intenzione continuare a possedere la SCS Mani in via fiduciaria.

Per PATRIZIA TRESOLDI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:

In via principale e nel merito:

- accertare e dichiarare che il sig. Gilberto Salvatore Nocco aveva pattuito con la sig.ra

Tresoldi ed il sig. Lorenzo Lazzaro Nocco, la costituzione, in via fiduciaria, della società SCS

MANI & CIE S.R.L.;

- accertare e dichiarare che tra il sig. Gilberto Salvatore Nocco, la sig.ra Patrizia Tresoldi ed il

sig. Chryssicopoulos era stata pattuita l’intestazione fiduciaria a quest’ultimo delle quote di

proprietà della sig.ra Tresoldi con il patto che, a richiesta del sig. Gilberto Salvatore Nocco, il sig.

Chryssicopoulos avrebbe ritrasferito le stesse al sig. Gilberto Salvatore Nocco o a persona/società

di sua fiducia;

e per l’effetto

- accertare e dichiarare la violazione del patto fiduciario di ri-trasferimento delle quote della

società SCS MANI & CIE S.R.L. da parte del sig. Chryssicopoulos in favore del sig. Gilberto

Salvatore Nocco;

- condannare ed ordinare al sig. Chryssicopoulos di ri-trasferire le quote di sua proprietà della

SCS MANI & CIE S.R.L. (ora SCS MANI SRL LTD) al sig. Gilberto Salvatore Nocco, senza

pagamento di prezzo ed oneri per quest’ultimo.

In via istruttoria: Si chiede la remissione in istruttoria della presente causa al fine di assumere i capitoli di

prova, nonché di assumere le testimonianze di cui ai capitoli di prova indicati nelle memorie ex

art. 183 VI° comma c.p.c. in atti, ritenute essenziali ai fini dell’accertamento dei fatti di causa.

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Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come da nota allegata,

oltre Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi direttamente in favore dell’Avv. Monica

Tognon. ***

Con atto di citazione notificato in data 6.3.2014 Gilberto Salvatore NOCCO ha convenuto in

giudizio Spyridon CHRYSSICOPOULOS, chiedendo:

l’accertamento del patto fiduciario intervenuto tra l’attore, la sua ex moglie

Patrizia TRESOLDI e il figlio Lorenzo Lazzaro NOCCO

per la costituzione della società SCS MANI & CIE s.r.l. (in breve anche SCS);

l’accertamento dell’accordo fiduciario intervenuto tra l’attore, Patrizia

TRESOLDI e Spyridon CHRYSSICOPOULOS

in forza del quale le quote della predetta società vennero intestate fiduciariamente

a quest’ultimo con il patto che, a richiesta dell’attore, lo stesso avrebbe ritrasferito le

quote al medesimo sig. Nocco o a persona di sua fiducia;

l’accertamento della violazione del predetto patto fiduciario da parte del

CHRYSSICOPOULOS, con conseguente condanna dello stesso a ritrasferire le

quote in capo all’attore, senza oneri per quest’ultimo.

A sostegno delle proprie domande, la difesa dell’attore ha esposto che:

il 25 settembre 2006, in forza dell’accordo di cui sopra, veniva costituita la società SCS

MANI & CIE S.R.L., avente come soci Patrizia TRESOLDI (all’epoca moglie dell’attore) con

partecipazione del 90% e il sig. Lorenzo Nazzaro Nocco con partecipazioni pari al 10% del

capitale sociale;

in data 2 luglio 2010 Patrizia TRESOLDI diveniva socia unica a seguito di cessione di

quota da Lorenzo Nazzaro NOCCO;

a seguito del deterioramento dei rapporti personali tra l’attore e la moglie, in data 14

giugno 2012 le quote della TRESOLDI venivano intestate all’odierno convenuto (medico e

amico di lunga data dell’attore),

pattuendo un prezzo di Euro 60.000, di cui solo 37.000 pagati da

CHRYSSICOPOULOS,

o peraltro mediante “una provvista di denaro messa a disposizione di

Chryssicopoulos dagli stessi Nocco e Tresoldi al fine di evitare al convenuto anche

l’onere di dover reperire i fondi necessari per pagare le quote”;

o tale denaro veniva versato in contanti al convenuto ovvero messo nella sua

disponibilità attraverso l’utilizzo di servizio di money transfer;

con espresso accordo che il sig. CHRYSSICOPOULOS avrebbe ritrasferito le

quote a semplice richiesta del sig. Nocco

nel giugno 2013, l’attore decideva di intestarsi le quote e ne richiedeva il trasferimento

al convenuto, il quale si rendeva, tuttavia, completamente irreperibile:

la società veniva quindi, da ultimo, affidata alla gestione di un amministratore cipriota di

fiducia del convenuto, sig.ra Elena Kyriacou;

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in data 18 gennaio 2013, la ragione sociale veniva modificata in “Santa Elena Co. SME

LTD SRL”.

in data 30 ottobre 2013, la sede legale della società veniva trasferita a Cipro e quindi

cancellata dal Registro Imprese di Milano.

Si è costituito in giudizio il sig. SPYRIDON CHRYSSICOPOULOS, contrastando le

avverse domande ed eccependo, in via pregiudiziale e preliminare:

l’incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Fermo,

in quanto

- il convenuto ha la propria residenza in Porto Sant’Elpidio (Fermo);

- a nulla valeva la circostanza che l’atto di cessione delle quote del 14 giugno 2012 sia

stato sottoscritto in Milano, in quanto l’attore non era parte del predetto accordo;

la carenza di legittimazione attiva in capo all’attore, stante

- la carenza di titolarità in capo all’attore delle quote della SCS,

- la riconducibilità delle predetta titolarità esclusivamente in capo alla TRESOLDI,

- l’assenza di un qualsiasi accordo contrattuale o societario o fiduciario tra l’attore e il

convenuto,

- l’assenza di un accordo in forma scritta idoneo a dimostrare l’esistenza di un “patto

fiduciario” avente ad oggetto il trasferimento delle quote della società.

A fondamento della propria difesa il convenuto ha osservato:

di aver pagato il valore delle quote acquistate,

- con risorse proprie e non anche attraverso la presunta “provvista di danaro” che parte

attrice pretende aver messo a disposizione per il pagamento delle quote sociali;

- ma di non aver corrisposto Euro 16.000, stante un ammanco di cassa al momento

dell’acquisto della società;

che l’accordo fiduciario tra Gilberto Nocco, Lorenzo Nocco e Patrizia TRESOLDI,

privo di data certa e intervenuto tra soggetti legati da parentela, non sarebbe opponibile al sig.

CHRYSSICOPOULOS;

che, avanti il Tribunale di Monza, pende un giudizio tra CHRYSSICOPOULOS e

Patrizia TRESOLDI (ora RG n. 10605/15), in cui:

CHRYSSICOPOULOS,

ha avanzato domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote de

quo, chiedendo che le quote fossero retrocesse alla medesima

stante le omesse informazioni in ordine alla reale consistenza patrimoniale della società,

dopo l’emersione di ingenti debiti erariali e di un rilevante contenzioso nei confronti di una

società di leasing relativo ad un immobile sociale sito in Castenedolo che ha implicato

l’inesistenza di un valido titolo per percepire i canoni di locazione;

di restituzione dei 60.000 Euro corrisposti “di tasca propria” per la cessione delle quote sociali;

risarcimento dei danni subiti in seguito all’acquisto di una società che si è rilevata in realtà

sola fonte di debiti

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TRESOLDI

ha aderito alla predetta domanda di risoluzione,

pur contestando il dedotto inadempimento e l’avvenuto versamento di euro 60.000.

All’esito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rilevata dal Giudice la

necessità di integrare il contraddittorio di tutte le parti degli originari accordi fiduciari, l’attore ha

convenuto in giudizio Lorenzo NOCCO E Patrizia TRESOLDI,

i quali si sono costituiti:

aderendo integralmente alla domanda di parte attrice.

In particolare:

Lorenzo Nazzaro NOCCO

pur rilevando la sua assoluta estraneità al presente giudizio, in quanto nei suoi confronti non è

stata svolta alcuna domanda, ha confermato:

- la sussistenza del patto fiduciario intervenuto con Gilberto Nocco e Patrizia Tresoldi per

la costituzione della SCS;

- di essere a conoscenza del patto fiduciario in forza del quale le quote sociali venivano

trasferite a CHRYSSICOPOULOS, con l’accordo sottostante di ritrasferimento a semplice

richiesta di Gilberto NOCCO;

- la corresponsione al CHRYSSICOPOULOS da parte della TRESOLDI e di Gilberto

NOCCO di somme da utilizzare per l’acquisto delle quote.

Patrizia TRESOLDI

ha confermato tutte le circostanze inerenti i patti fiduciari di cui è causa dedotte dall’attore,

tuttavia precisando che:

- le parti pattuirono una riduzione del prezzo di cessione a 37.000 euro a causa della

sussistenza di un ammanco di cassa riscontrato solo successivamente all’acquisto delle quote

sociali;

- i 37.000 euro corrisposti da CHRYSSICOPOULOS per la cessione erano stati prelevati

dalla riserva di Euro 60.000 messa a disposizione del medesimo da TRESOLDI e da G. NOCCO

a tal fine.

Nelle more, il Tribunale di Monza con ordinanza del 2 febbraio 2014 si è dichiarato

incompetente per essere competente il Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese, e

avanti a questa veniva riassunto il giudizio di risoluzione del contratto di cessione di quote

sociali tra CHRYSSICOPOULOS e Patrizia TRESOLDI, giudizio iscritto al numero 10605/15

RG, che a sua volta veniva riunito al presente procedimento.

A seguito della riunione sono stati nuovamente concessi i termini ex art. 183, sesto comma,

c.p.c., le parti hanno precisato le proprie domande. In particolare,

Gilberto NOCCO

ha confermato le domande avanzate,

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chiedendo, in via subordinata, che la condanna al trasferimento delle quote – conseguente

all’accertamento della risoluzione del contratto di cessione tra TRESOLDI e

CHRYSSICOPOULOS – fosse disposto a favore della TRESOLDI

la quale in forza dell’originario patto fiduciario avrebbe poi ritrasferito a sua volta le

medesime quote all’attore;

CHRYSSICOPOULOS

ha insistito in tutte le conclusioni già rassegnate, tanto nei confronti dell’attore che della

TRESOLDI;

Patrizia TRESOLDI

ha rinunciato alla domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti di

CHRYSSICOPOULOS;

L. Nazzaro NOCCO

ha insistito in tutte le conclusioni già rassegnate sostanzialmente aderendo alla prospettazione

dell’originario attore.

Tutte le parti hanno avanzato istanze istruttorie, formulando numerosi capitoli di prova orale

Patrizia TRESOLDI ha chiesto altresì l’esibizione di tutta la documentazione contabile della

società Sant’Elena.

Sulle richieste istruttorie è stata disposta la comparizione personale delle parti.

Spyridon CHRYSSICOPOULOS non è comparso.

La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa alla decisione

del collegio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, previo scambio delle comparse

conclusionali e memorie di replica.

***

1 . In via pregiudiziale, va disattesa sotto plurimi profili l’eccezione d’incompetenza per

territorio riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni dal convenuto

CHRYSSICOPOULOS, che ha indicato il Tribunale di Fermo, nel cui circondario è residente,

come unico Tribunale competente.

Invero, l’eccezione non è stata ritualmente formulata dal momento che non sono stati

contestati tutti i possibili fori alternativi, secondo l’ormai consolidato e condivisibile

orientamento della Suprema corte che afferma: “Nelle cause relativa a diritti di obbligazione,

il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi

previste dall'art. 28 c.p.c., ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo

quanto è dato desumere dall'art. 38, comma 2, c.p.c., il giudice competente, ma anche di

contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di

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competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli

art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che

quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la

scelta del giudice. Ne consegue che in mancanza di una tempestiva e completa contestazione

l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come una proposta, e, pertanto,

definitivamente radicata la sua competenza” (così fra le tante Cass. Sez. 6 -

3, Ordinanza n. 13202 del 16 giugno 2011 e da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, ord. n. 21769 del 27

ottobre 2016); CRYSSICOPOULOS si è limitato a indicare come foro territorialmente il solo

Tribunale di Fermo, nel cui circondario egli è residente, senza prendere in esame gli altri

criteri alternativi, in particolare ai fini che qui rilevano, il c.d. forum contractus e il forum

destinatae solutionis.

Inoltre, poiché la decisione va assunta con riguardo a tutte le domande svolte, in

entrambe le cause riunite, è palese l’infondatezza dell’eccezione quanto alla domanda di

risoluzione per inadempimento del contratto di cessione partecipazioni nella SCS s.r.l

proposta dallo stesso CHRYSSICOPOULOS avanti al giudice di Monza, tenuto conto che

quel Tribunale con ordinanza del 2 dicembre 2014 ha declinato la competenza a favore della

Sezione Specializzata in materia di Imprese di Milano, territorialmente competente: rispetto a

questa decisione il convenuto è rimasto quiescente.

il Collegio ritiene di dover condividere quella decisione anche con riguardo alla

domanda posta nella prima causa iscritta a ruolo avanti a questo Tribunale, avente ad oggetto

l’accertamento della natura fiduciaria dell’intestazione delle partecipazioni nella stessa SCS

s.r.l., dovendosi aver riguardo al luogo in cui – in base alla prospettazione di parte attrice – è

sorto il vincolo fiduciario fra le parti ex art. 20 c.p.c. (Limbiate in Comune di Monza) e delle

norme che regolano la competenza territoriale delle sezioni specializzate del Tribunale delle

Imprese, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 come

modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24

marzo 2012, n. 27, in forza dei quali le controversie relative al “trasferimento delle

partecipazioni sociali, o ad ogni altro negozio aventi ad oggetto partecipazioni sociali o diritti

inerenti” che “secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza per territorio e

nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattati dagli uffici

giudiziari compresi nel territorio della regione” sono assoggettate alla sezione specializzata

avente sede nel capoluogo di regione.

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2. Cessazione della materia del contendere.

Spyridon CHRYSSICOPOULOS ha prodotto all’udienza di precisazione delle conclusioni un

certificato rilasciato dal Ministero del Commercio della Repubblica di Cipro attestante la

cancellazione della società Sant’Elena Co. Ltd. (già denominata Scs Mani & Cie s.r.l.), a far data

dal 1° giugno 2016, dal Registro delle società di quel paese.

Secondo il convenuto, da siffatto evento estintivo deriverebbe la cessazione della materia del

contendere, in quanto oggetto di causa è la titolarità di quote di una società al momento non più

esistente.

Il Tribunale ritiene di non poter condividere la conclusione cui giunge la difesa

CRYSSICOPOULOS sul piano processuale (cessazione della materia del contendere) per effetto

dell’evento pacificamente sopravvenuto (la documentazione citata non è stata contestata in punto

di effettiva cancellazione della società) sulla base delle seguenti considerazioni:

secondo il consolidato e del tutto condivisibile orientamento della giurisprudenza di

legittimità si ha cessazione della materia del contendere “per effetto della sopravvenuta carenza

d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del

giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da

rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di

merito” (così fra le tante Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18.530 del 21/09/2016, Cass. Sez. 6 - 5,

Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015, conformi a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del

07/05/2009); non vi può essere dunque cessazione della materia di contendere finché perduri

l’interesse della parte ad una pronuncia di merito;

è certo vero che a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese e dunque della

estinzione della società Sant’Elena (già SCS) non si può più parlare di patrimonio sociale né di

partecipazioni o di quote di capitale di una società non più esistente, ma ciò non toglie che in caso

di sopravvenienze passive o di un residuo attivo non liquidato (come nel caso in esame) si debba

pur sempre far riferimento ai soci per individuare i soggetti cui tali poste (attive o passive) vanno

imputate;

è noto infatti che:

“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione

della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,

non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si

determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto

del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso

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a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero

limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si

trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere

pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui

inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il

cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia

rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.

(principio affermato da Cass. SS. UU. n. 6070/2013, richiamato anche dalla difesa

CRYSSICOPOULOS).

Dunque la cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina

automaticamente alcun effetto estintivo dei rapporti attivi o passivi, dal momento che

obbligazioni e crediti della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali sono

tenuti a rispondere verso i creditori sociali non soddisfatti nei limiti di quanto riscosso a seguito

della liquidazione, ovvero si avvantaggiano di eventuali sopravvenienze attive.

Ben si comprende dunque, come permanga in capo all’attore Gilberto NOCCO ed in capo a

Patrizia TRESOLDI l’interesse a sentir accertata l’effettiva titolarità delle quote della società

Sant’Elena Ltd (già SCS s.r.l.) al momento della sua definitiva cancellazione dal registro delle

imprese, dovendosi aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società al momento della

sua estinzione, ovvero delle passività, così come del cespite immobiliare, sito in Castenedolo in

provincia di Brescia, di cui la società risultava ancora essere titolare al momento della

cancellazione (si vedano in questo senso le dichiarazioni rese dalla difesa di Patrizia TRESOLDI

nel corso dell’udienza del 17 maggio 2016, non contrastate dalle altre parti).

La causa va dunque decisa nel merito non essendosi verificato alcuna evento idoneo a

giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

3. Le domande delle parti.

Ferme le conclusioni come sopra riportate, nella comparsa conclusionale la difesa dell’attore

ha dichiarato che Gilberto Salvatore NOCCO “non ha più interesse a che il Giudice adito accerti

e dichiari l’esistenza di un qualsiasi patto fiduciario, e ciò sia per quello relativo alla

costituzione della società, sia per quello riguardante il trasferimento delle quote della stessa.

Gilberto Salvatore Nocco, non ha chiesto condanne di risarcimento ma soltanto la condanna

alla restituzione delle quote della società a sé ovvero, senza alcun pregiudizio, alla sua ex

moglie”. Prosegue quindi precisando che poiché vi è “convergenza univoca fra le parti a che sia

dichiarata la risoluzione del contratto di cessione di quote” stipulato in data 14 giungo 2012 “si

confida che l’odierno Giudice si pronuncerà in tal senso, disponendo, per l’effetto conseguente a

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questa dichiarazione, la restituzione delle quote oggetto del contratto risolto accogliendo di

fatto la domanda attorea”.

Patrizia TRESOLDI dal canto suo ha insistito nelle conclusioni già rese, ovvero nella richiesta

di:

“accertare e dichiarare la violazione del patto fiduciario di ri-trasferimento delle quote della

società SCS MANI & CIE S.R.L. da parte del sig. Chryssicopoulos in favore del sig. Gilberto

Salvatore Nocco e per l’effetto di condannare Chryssicopoulos a ri-trasferire le quote della SCS

MANI & CIE S.R.L. a Gilberto Nocco, senza pagamento di prezzo ed oneri per quest’ultimo”.

L’accertamento dell’effettiva titolarità delle quote di SCS al momento della cancellazione

della società dal Registro delle Imprese è domanda il cui accoglimento costituisce il presupposto

logico giuridico per le domande conseguenziali proposte sia da NOCCO che da TRESOLDI volte

ad ottenere la caducazione del contratto di cessione concluso con CRYSSICOPOULOS e il

trasferimento delle quote in capo agli stessi.

Tale accertamento presuppone necessariamente una pronuncia sulla efficacia fra le parti, ed in

particolare nei confronti del convenuto CRYSSICOPOULOS, dell’accordo fiduciario volto alla

costituzione della società e di quello successivo che lo vede coinvolto quale intestatario

fiduciario.

Al riguardo il Collegio ritiene di doversi pronunciare su tali domande presupposte nonostante

la dichiarazione di rinuncia resa dal difensore di Gilberto NOCCO sia nel corso dell’udienza del

17 maggio 20016, sia in seno alla comparsa conclusionale, e ciò:

- non solo in quanto si tratta di rinuncia non accettata dall’unica parte effettivamente

contro-interessata, ovvero Spyridon CRYSSICOPOULOS, che ha insistito nelle difese

conclusive nel negare esistenza ed effetti nei suoi confronti di tali accordi fiduciari;

- ma soprattutto tenuto conto dell’assorbente considerazione che, a fronte del

convergente interesse delle principali parti a che venga dichiarata la risoluzione del contratto

di cessione di quote, sono differenti le ragioni che sostengono tale richiesta; infatti, a fronte di

un identico petitum (risoluzione del contratto) vengono prospettate dalle parti causae petendi

diverse (inadempimento rispetto alla consistenza patrimoniale delle quote della società ceduta,

da un lato, inosservanza del pactum fiduciae, dall’altro). Più precisamente:

Spyridon CHRYSSICOPOULOS ha interesse a una declaratoria di risoluzione del

contratto per inadempimento imputabile a TRESOLDI in relazione alla mancata

informazione sulla effettiva situazione patrimoniale della società SCS MANI;

Gilberto NOCCO e Patrizia TRESOLDI chiedono la risoluzione del contratto e la

conseguente retrocessione a loro favore delle quote della medesima, in forza del (secondo)

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patto fiduciario, di cui è parte Spyridon CHRYSSICOPOULOS; o, comunque, hanno

interesse a ottenere l’accertamento giudiziale relativo alla titolarità delle quote della società

in capo agli stessi al momento della cancellazione della detta società dal Registro delle

imprese dello Stato di Cipro.

In ogni caso l’esame e l’accoglimento della domanda fondata sulla esistenza dei patti fiduciari,

comporta il rigetto di quella del convenuto, che è logicamente incompatibile.

4. I patti fiduciari.

Il primo accordo fiduciario avente ad oggetto la costituzione della Società SCS MANI EC

s.r.l. è stato di fatto ammesso da tutti i soggetti interessati: Gilberto NOCCO, Patrizia

TRESOLDI e Lorenzo Lazzaro NOCCO (questi ultimi chiamati in giudizio iussu iudicis). Del

resto il patto trova conferma nel mandato fiduciario sottoscritto dagli stessi in data 21 giugno

2006 (doc. 2 di parte attrice).

Poiché è noto che il pactum fiduciae è inopponibile ai terzi, è irrilevante la carenza di data

certa.

Con il secondo accordo, le quote della società in questione sarebbero state cedute sempre a

titolo fiduciario, da TRESOLDI (anch’essa intestataria fiduciaria) a favore di Spyridon

CRYSSICOPOULOS. Questo accordo ha evidentemente coinvolto anche Gilberto NOCCO,

quale originario fiduciante, il quale deve aver acconsentito alla nuova intestazione.

Ai fini della prova di tale secondo patto, non è necessaria – come invece sostenuto da

CRYSSICOPOULOS – la prova scritta, dal momento che il negozio fiduciario si distingue dalla

simulazione assoluta, ove l’effetto traslativo non si produce, per cui non trovano applicazione le

limitazioni dettate dall’articolo 1417 c.c. (salvo che la natura dei diritti trasferiti non richiedano la

forma scritta – cfr. Cass. sez. I, 28 settembre 1994 n. 78991 in Foro it. 1995, I, 1527 e Cass. sez.

6-1, 30 maggio 2014, n. 12138).

Considerato che il pactum fiduciae in questione inerisce a un contratto di cessione quote di

s.r.l., per la cui validità ed efficacia tra le parti non è richiesta la forma scritta (necessaria ex art

2470 secondo comma c.c. solo per l’opponibilità ai terzi), ne consegue che ai fini della prova

possono essere utilizzate anche le presunzioni ex art. 2729 c.c., senza che trovino applicazione i

limiti di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., anche tenuto conto della natura dei rapporti intercorsi fra

1 Così massimata: “Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali (per azioni o a

responsabilità limitata) il cui capitale sia stato solo ad uno di essi conferito effettivamente, mentre gli altri sono solo

apparentemente intestatari di azioni o quote sociali, si ha una mera intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote la

quale fa sorgere, a carico dell'intestatario, l'obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici. In

siffatta ipotesi dovendosi procedere all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della

ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova, non si applicano le disposizioni degli

artt. 2721 e 2722 cod. civ., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, ne' modifica il contenuto di un altro

negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - ne' si

applicano le disposizioni dell'art. 2725 cod. civ., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma

scritta”.

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le parti (Gilberto NOCCO e Patrizia TRESOLDI erano coniugi e CRYSSICOPOULOS era

legato a entrambi da vincoli di amicizia) e dalle circostanze concrete in cui la cessione va

collocata.

Sulla base di quanto emerge dai documenti prodotti e tenuto conto delle allegazioni in fatto

non specificamente contestate, il Collegio ritiene assumano particolare rilevanza ai fini della

decisione le seguenti circostanze:

a) CHRYSSICOPOULOS non ha provveduto a svolgere una due diligence preventiva

sull’effettiva consistenza patrimoniale della società SCS MANI di cui si accingeva a divenire

unico socio; tale circostanza è stata ammessa (come si legge a pagina 4 della prima memoria ex

art 183 sesto comma c.p.c. depositata dallo stesso convenuto in data 9 luglio 2014) ed è chiaro

indice del rapporto fiduciario intercorso fra le parti;

b) dopo la cessione delle quote al convenuto, Patrizia TRESOLDI continua a essere

fideiussore unico a favore della Banca Popolare di Sondrio, fino alla concorrenza di 300.000,00

euro, per un debito contratto dalla società SCS, nonostante non ne sia più socia (doc. 9 parte

attrice); anche questa circostanza è significativa del permanere in capo alla originaria fiduciaria di

un interesse concreto ai risultati patrimoniali e finanziari della società;

c) CHRYSSICOPOULOS non ha fornito alcuna prova del pagamento integrale del prezzo,

ovvero del versamento dei 60.000,00 euro di cui chiede in via giudiziale la restituzione. Invero la

sua ricostruzione in ordine agli effettivi rapporti di dare e avere nei confronti della TRESOLDI è

confusa e in parte anche contraddittoria, dal momento che sostiene di aver versato solo 37.000

euro e di aver effettuato versamenti a titolo di rimborso finanziamento soci, senza tuttavia

produrre in causa la contabilità della società, al fine di documentare tali rapporti;

d) CHRYSSICOPOULOS ha poi riconosciuto ulteriori (e non meglio specificati)

pagamenti a favore di Patrizia TRESOLDI effettuati “in considerazione della sua necessità di

denaro dovuti anche ai difficili rapporti con il marito” (cfr. pag. 7, seconda memoria ex art 183,

sesto comma, c.p.c.);

e) CHRYSSICOPOUOLOS ha ammesso inoltre che le casse della società sono state gestite

da un professionista di fiducia di Patrizia TRESOLDI, il quale aveva anche effettuato la stima del

prezzo di acquisto delle quote (ibidem);

f) Gilberto NOCCO, fiduciante di Patrizia TRESOLDI, non ha in alcun modo reagito

all’atto della cessione delle quote da quest’ultima a favore di CHRYSSICOPOULOS.

Tutte queste circostanze costituiscono indizio chiaro, preciso e univoco che prova la tesi

processuale dedotta in giudizio da NOCCO e TRESOLDI in relazione alla conclusione tra le parti

(non solo del primo ma anche) del secondo patto fiduciario, la cui efficacia priva di peso ogni

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difesa del convenuto CHRYSSICOPOULOS (compresa quella relativa al versamento di somme a

TRESOLDI, incompatibile con la natura fiduciaria dell’intestazione e spiegabile nell’ottica di far

apparire la stessa reale agli occhi dei terzi), essendo fondata peraltro su assunti del tutto generici e

poco credibili, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società al momento dell’acquisto

delle quote e dell’assenza di preclusioni a compiere verifiche che gli avrebbero permesso una

immediata percezione dell’effettiva consistenza patrimoniale della stessa.

La domanda del convenuto di restituzione di somme deve dunque essere rigettata, così come

l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva svolta nei confronti di Gilberto

NOCCO, sulla base degli argomenti sopra svolti.

La sopravvenuta estinzione della società SCS determina un effetto rilevante anche sul piano

processuale, ovvero l’impossibilità giuridica di porre in essere qualunque atto o provvedimento

avente ad oggetto il trasferimento delle quote di detta società, in quanto con la cancellazione –

come già detto – è venuto meno sia il patrimonio sociale (inteso come insieme unitario di beni e

di rapporti giuridici riferibili a una persona giuridica), sia quel particolare “bene giuridico” che

rappresenta la partecipazione del socio a detto patrimonio, ovvero la quota.

Ciò preclude l’accoglimento della domanda di trasferimento delle quote di partecipazione al

capitale della medesima società, allo stato non più esistenti.

5. Spese. Al rigetto di tutte le domande avanzate da Spyridon CRYSSICOPOULOS segue la

condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute da tutte le controparti. Tali spese si

liquidano, in considerazione della natura della controversia, dell’iter processuale dei singoli

rapporti processuali dedotti in causa (con riferimento alla causa riunita), della non particolare

complessità delle questioni trattate, della condotta processuale delle parti e di ogni altro elemento

rilevante, come in dispositivo.

Il difensore di Patrizia TRESOLDI ha chiesto la distrazione delle spese a suo favore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione

collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 88663/2013 RG al

quale è riunita la n. 10605/15 RG,

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta gli intervenuti accordi fiduciari

fra le parti come meglio descritti in parte motiva;

accerta e dichiara che alla data della cancellazione dal Registro delle imprese dello

Stato di Cipro le quote della società Santa Elena Co Sme LTD (già SCS Mani & Cie s.r.l.)

facevano capo all’attore Gilberto Salvatore NOCCO;

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rigetta in quanto infondate tutte le domande del convenuto Spyridon

CRYSSICOPOULOS;

- condanna Spyridon CRYSSICOPOULOS a rifondere alle altre parti le spese legali che

si liquidano:

- a favore di Gilberto Salvatore NOCCO in euro 1.514,00 per esborsi, euro 8.000,00 per

compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge;

- a favore di Patrizia TRESOLDI in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali

al 15%, IVA e CPA come per legge; importi tutti di cui dispone la distrazione a favore del

difensore Avv. Monica Tognon;

- a favore di Lorenzo Lazzaro NOCCO in 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al

15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2017

L’Estensore

Maria Antonietta Ricci

Il Presidente

Elena Riva Crugnola

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