Sentenza n. 11650/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 54494/2015 · 2018-09-01 · mauro ardesi (c.f....
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N. R.G. 54494/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore
dott. ANGELO MAMBRIANI Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 54494/2015 promossa da:
DORIANA MASSIGNANI (C.F. MSSDRN58T56L551A), con il patrocinio degli avvocati CHIARA
SPINA (C.F. SPNCHR72B45G645B) e MASSIMO SCANTAMBURLO (C.F.
SCNMSM65M18L407J), entrambi del Foro di Treviso; elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avv. GIACOMO GORI in Milano, via San Giovanni sul muro n.18;
ATTRICE
contro
UNICREDIT SPA (C.F. 00348170101), con il patrocinio degli avvocati FRANCESCO
CARBONETTI (C.F. CRBFNC41B06M082W) e FABRIZIO CARBONETTI (C.F.
CRBFRZ69H23H501A), entrambi del Foro di Milano;
BRUNO SONZOGNI (C.F. SNZBRN40M31E333R), con il patrocinio dell’avv. ENZO ALDO TINO
(C.F. TNINLD76P01F205L) del Foro di Milano;
ARTURO AMATO (C.F. MTARTR31S13H501E)
e
GIOVANNI CADEI (C.F. CDAGNN42H03B393D),
entrambi con il patrocinio degli avvocati VINCENZO FARINA (C.F. FRNVCN67R23B157V) e DINO
CORBO (C.F. CRBDNI67H12A638F), entrambi del Foro di Brescia;
MAURO ARDESI (C.F. RDSMRA52T04B157A), con il patrocinio dell’avv. MARCELLA
LAGANA’ (C.F. LGNMCL71E49H224D) del Foro di Milano;
GIACOMO FRANCESCHETTI (C.F. FRNGCM31B15H078Z), con il patrocinio dell’avv.
STEFANO MENDOLIA (C.F. MNDSFN64T02B157N) del Foro di Brescia e dell’avv. MARCO
VILLANI (VLLMCG61S21F205X) del Foro di Milano;
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GIOVANNI MARIA CASTELLI (C.F. CSTGNN38E11B157U), con il patrocinio dell’avv.
ALBERTO ANGELI (C.F. NGLLRT56R04F257G) del Foro di Bergamo;
AURELIO MENNI (C.F. MNNRLA48S02B157Z), con il patrocinio degli avvocati MARINA.
SCARDI (C.F. SCRMRN67T44D869X) del Foro d Brescia e EMILIA FIORENZOLA (C.F.
FRNMLE63R68F205O) del Foro di Milano;
SERGIO SALERI (C.F. SLRSRG29M14E738S), con il patrocinio dell’avv. ADRIANO
SCAPATICCI (C.F. SCPDRN52R06B157Y) del Foro di Brescia; elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. MAURO CARLO MARTELLA in Milano, corso di Porta Vittoria n.47;
CONVENUTI
GIANFRANCO BERTOLI (C.F. BRTGFR55A04L494D),
e
MAURIZIO COZZOLINI (C.F. CZZMRZ59R05H501F),
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l’attrice DORIANA MASSIGNANI:
“Nel merito, in via principale:
Respinte le eccezioni svolte dai convenuti, condannarsi i convenuti in via solidale tra loro ex articolo
2395 c.c., in alternativa, ex articolo 2043 del c.c. a pagare alla signora MASSIGNANI DORIANA la
somma di euro 239.778,00 o quella somma, anche diversa, che risulterà di giustizia, per tutti gli
elementi di fatto e ragioni di diritto esposte nell’atto di citazione e nelle memorie 24.02.2016 –
31.03.2016 – 29.04.2016 – che qui si richiamano – nessuno escluso, oltre interessi legali dalla messa
in mora al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
Nel merito, in via subordinata:
nel caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannarsi i convenuti, in solido tra
loro, per la perdita di opportunità economiche subita dall’attrice, al pagamento della somma di euro
190.007,24, o di quella minore di euro 163.464,25 (o comunque di quella che risulterà di giustizia),
oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
In ogni caso:
condannarsi i convenuti (ad esclusione di Unicredit spa), in via solidale tra loro, al risarcimento del
danno non patrimoniale e del danno da lesione di immagine subiti dall’attrice e derivante dalla
commissione dei reati descritti in narrativa o degli eventuali fatti illeciti desumibili dalle condotte o
omissioni descritte in narrativa, da valutarsi in via equitativa nella somma che risulterà di giustizia,
oltre interessi legali dalla messa in mora sino al saldo effettivo.;
con vittoria di spese di giudizio
In via istruttoria :
si chiede e si propone l’ammissione di una consulenza tecnica di ufficio che – previa consultazione
degli atti e documenti di causa – possa determinare l’esatto valore delle azioni bipop acquistate dalla
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signora MASSIGNANI DORIANA in data 14/03/2000 e in data 25/05/2000, per tutta la durata
temporale sino alla vendita avvenuta in data 11.04.2002; come dovevano essere rilevate nei bilanci di
esercizio degli anni 1999 – 2000 della Banca Bipop – Carire spa e nei bilanci semestrali da
trasmettere alle autorità di vigilanza le perdite derivanti dalle gestioni patrimoniali finanziarie
garantite, quali dovevano essere gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri dei rischi finanziari
derivanti da tali gestioni patrimoniali finanziarie garantite nonché quali annotazioni dovevano essere
eseguite nei conti d’ordine delle lettere di garanzia rilasciate sui capitali investiti nelle garanzie
patrimoniali finanziarie della banca stessa; come dovevano essere rilevati a bilancio di esercizio degli
anni 1999 – 2000 e nei bilanci semestrali da trasmettere alle autorità di vigilanza le perdite sui crediti
relative alle facilitazioni bancarie concesse ai signori Arcangelo Vincenzi, Giacomo Franceschetti,
Bruno Sonzogni, Cozzolini Maurizio, Gianfranco Bertoli, Aurelio Menni, Giovanni Maria Castelli e
quali accantonamenti al fondo rischi ed oneri dovevano essere appostate per il rischio di credito; come
dovevano essere rilevate a bilancio di esercizio degli anni 1999 – 2000 e nei bilanci semestrali da
trasmettere alle autorità di vigilanza e controllo i fatti di gestione e i comportamenti descritti nella
sentenza del GUP di Milano datata 20.01.2007; quale impatto avrebbe causato la veritiera e corretta
rilevazione nei bilanci di esercizio della banca Bipop - Carire degli anni 1999 – 2000 dei fatti e
comportamenti sopra descritti sul valore delle azioni Bipop – Carire acquistate dalla Massignani
Doriana in data 14.03.2000 e in data 25.05.2000; l’eventuale valore residuo al 11.04.2002 del capitale
investito in azioni Bipop – Carire ammontante ad euro 296.270,00, nel caso in cui l’attrice avesse
provveduto ad investire tale somma in titoli o strumenti di specie e qualità assimilate alle azioni Bipop
– Carire effettivamente acquistate.”
per la convenuta UNICREDIT SPA:
"Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare le
domande attoree in quanto prescritte, infondate in fatto e in diritto e non provate.
Con vittoria di spese di lite, e rimborso forfettario ex DM 55/2014, oltre accessori di legge.”
per il convenuto BRUNO SONZOGNI:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo:
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del casorespinga, se del caso anche
per intervenute qui eccepite prescrizione e decadenza, le domande tutte proposte dall’attrice Doriana
Massignani nei confronti del convenuto rag. Bruno Sonzogni, assolvendo quest’ultimo nel miglior
modo e con la miglioro formula da ogni avversaria pretesa.
Condanni la sig.ra Massignani al risarcimento del danno ex art. 96, comma primo, c.p.c., ovvero al
pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
Col favore di spese e competenze (maggiorate di rimborso forfetario, I.V.A. ed oneri previdenziali) del
presente procedimento.”
per i convenuti ARTURO AMATO e GIOVANNI CADEI:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
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in via preliminare, nel merito, accertare l’intervenuta prescrizione estintiva per decorso del
termine normativamente previsto in relazione all’azione esercitata da Massignani Doriana nei
confronti di Amato Arturo e Cadei Giovanni e conseguentemente dichiarare la prescrizione
dell’azione e di ogni correlativo diritto fatto valere dall’attrice;
nel merito, rigettare tutte le domande avanzate da Massignani Doriana nei confronti di Amato
Arturo e Cadei Giovanni perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.”
per il convenuto MAURO ARDESI:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare, per i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi, l’intervenuta prescrizione dell’azione
promossa dalla sig.ra Doriana Massignani nei confronti del sig. Mauro Ardesi e, per l’effetto,
dichiarare prescritta la stessa azione ed ogni correlativo diritto fatto valere nel presente giudizio.
NEL MERITO
- respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, poiché totalmente infondate in
fatto e in diritto per le ragioni, tutte, di cui ai precedenti scritti difensivi.
IN OGNI CASO
emettere ogni altro provvedimento, pertinente o consequenziale, anche in ordine alle spese e
competenze del presente giudizio (maggiorate del rimborso forfettario e degli oneri di legge), da porre
ad esclusivo carico di parte attrice.
IN VIA ISTRUTTORIA
ci si oppone all’ammissione dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio formulata da parte attrice in
quanto inammissibile ed esplorativa.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o istanze di qualsivoglia
natura, che dovessero essere ex adverso avanzate.”
per il convenuto GIACOMO FRANCESCHETTI:
“Nel merito:
Voglia il Tribunale adìto rigettare ogni domanda attorea in quanto sono estinti per prescrizione i
diritti azionati, ovvero, in subordine, in quanto infondata per tutti i motivi esposti e comunque non
provata ed onerare di conseguenza l’Attrice delle spese di lite.”
per il convenuto GIOVANNI MARIA CASTELLI:
“Richiamate tutte le deduzioni e le eccezioni svolte in sede di comparsa costitutiva il sig. Castelli
Giovanni Maria precisa le conclusioni come segue:
In via preliminare: per i motivi tutti di cui in comparsa costitutiva, accertare e dichiarare l’intervenuta
prescrizione estintiva, per decorso del termine quinquennale di legge, dell’azione esercitata
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dall’attrice nei confronti del concludente, e di ogni correlativo diritto fatto valere nel presente
giudizio;
nel merito, in principalità:
voglia Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, dichiarare infondate e
quindi rigettate le domande dell’attrice;
nel merito, in via meramente subordinata:
nella non creduta ipotesi in cui sia ravvisata una responsabilità del concludente, accertarsi e
dichiararsi non dovuto il risarcimento ai sensi dell’art. 1227, secondo comma c.c., per i motivi tutti
dedotti nella comparsa costitutiva, ovvero, in via ulteriormente subordinata, graduarsi l’obbligo
risarcitorio in applicazione dell’art. 1227, primo comma c.c.
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di causa. “
per il convenuto AURELIO MENNI:
“Piaccia all’Onorevole Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa,
In via preliminare e pregiudiziale:
a) accertato e dichiarato che l’atto di citazione si appalesa inconferente e pretermittente al dettato di
cui all’art 164 cpc, violando inammissibilmente il principio di un corretto contraddittorio
manifestandosi la domanda, e le conclusioni rassegnate dall’attrice, inconferenti e palesemente
inadeguate ed indifferenti ad una medesima ipotetica responsabilità, giammai qualificata nè
determinata né personalizzata nei confronti del dott. Menni, a seconda delle differenti qualità dei
convenuti fra cui quella di Sindaco, risolvendosi inutilmente in una portata solidale per una somma
rassegnata scaturente da differenti posizioni e profili di legittimazione, dichiarare – alla stregua delle
norme indicate dall’attrice - il difetto di legittimazione passiva del convenuto dott. Menni sia per i titoli
e le causali dedotte in atto di citazione sia per essere uno solo dei tre membri del collegio sindacale e
in violazione, pertanto, del principio di solidarietà tra essi sussistente. La domanda attorea andrà
perciò dichiarata inammissibile nei confronti del dott. Menni attesa la specificità della figura del detto
convenuto ben diversa – e comunque solo residuale - dagli altri convenuti che sono amministratori ed
a cui si applicano i dettami di cui all'art. 2395 c.c. Con dichiarazione di estromissione dal giudizio e
ogni conseguente effetto anche in ordine alle pagamento delle spese di lite.
b) laddove, e non lo si crede, si ritenessero comunque estensibili anche alla figura del Sindaco,
odierno convenuto, i dettami di cui all’art. 2395 cc, accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione
quinquennale di cui all’art 2395 cc, 2° comma, per mancata idonea interruzione, rigettarsi la domanda
dell’attrice ;
con vittoria di spese di lite.
Pur che si ritengano assorbenti le eccezioni preliminari e pregiudiziali, idonee alla cessazione della
presente controversia, per mero scrupolo difensivo, ci si riporta alle già espresse conclusioni
Nel merito ed in via principale:
- respingere ogni e qualsiasi avversa domanda, istanza ed eccezione attorea, in quanto infondate in
fatto ed in diritto posto che l’unica responsabilità a cui fa riferimento l’atto di citazione è quella di cui
all’art 2395 cc è riferibile solo agli amministratori, rigettando le domande avanzate contro il dott.
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Menni che rivestiva, e sul fatto non vi sono dubbi, la carica di sindaco di Bipop, con declaratoria di
nullità della domanda stessa, con vittoria di spese.
-rigettare la domanda avanzata dall’attrice verso il solo dott. Menni per mancato rispetto del principio
di solidarietà esistente tra tutti e 3 i membri del collegio sindacale, con vittoria di spese.
-In ogni caso rigettare la domanda avanzata dall’attrice per le ragioni in fatto e in diritto esposte in
comparsa di costituzione, per non essere provato che l’asserito danno provenga dalla condotta dagli
amministratori e/o del solo sindaco citato in giudizio e che vi sia il nesso causale con la condotta
dell’odierno convenuto, con vittoria di spese.
-rigettare comunque le domande attore perchè sfornite di prova sia nell’an ed altresì nel quantum del
danno, comunque non provato come ascrivile alla condotta del convenuto dott. Menni, ma unicamente
al mercato , con vittoria di spese.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dalla
sig.ra Massignani nei confronti degli amministratori, rigettare la domanda avanzata verso il dott.
Menni per non essere stato provato alcun nesso causale tra la condotta di questi e le responsabilità di
Sindaco del dott. Menni e nemmeno che l’asserito minor valore delle azioni sia dovuto alle condotte
lamentate dall’attrice; la responsabilità residuale dei sindaci, ex art. 2707 c.c., non è azione mossa
contro il convenuto dott. Menni, ed in ogni caso essa è RESIDUALE e doveva essere mossa solo dopo
aver provato i fatti, fonte di responsabilità, in capo agli amministratori ed aver altresì provato che
questi non siano in grado di far fronte, col loro patrimonio, alle loro obbligazioni, come previsto
dall’art. 2394 c.c.
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dalla
sig.ra Massignani nei confronti del dott. Menni, accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in
narrativa, la responsabilità esclusiva degli amministratori oggi convenuti e per l’effetto condannare
gli stessi, solidalmente tra loro e/o secondo la quota di responsabilità di ciascuno, a corrispondere a
titolo di regresso e/o rivalsa al Dott. Aurelio Menni, ogni somma che lo stesso fosse tenuto a pagare
alla sig.ra Massignani, in ragione dell’accoglimento delle domande dallo stesso avanzate per i motivi
esposti in narrativa.
In via istruttoria:
senza assunzione e/o inversione di oneri probatori che non competono, si chiede l’ammissione di prove
per testi sulle circostanze di cui in narrativa della memoria di costituzione precedute dalla locuzione
“vero che”, devono intendersi come altrettanti capitoli di prova,
In ogni caso:
con vittoria di spese, competenze della presente causa, oltre agli oneri legali e spese vive.”
per il convenuto SERGIO SALERI:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
per i motivi di cui gli atti, dichiararsi la presente azione prescritta.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
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respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in
diritto, per i motivi di cui in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA.:
accertato il ruolo marginale di Saleri Sergio rispetto agli illeciti contestati, graduarsi la responsabilità
di Saleri Sergio sulla base della minor colpa accertata e, conseguentemente, ridursi la misura del
risarcimento dallo stesso dovuto.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
ci si oppone alla richiesta avversaria di CTU, in quanto esplorativa, nella denegata ipotesi di
ammissione della stessa, si chiede che il quesito venga esteso anche all’analisi comparativa
dell’andamento delle quotazioni dei titoli del risparmio gestito italiano Fideuram e Mediolanum, nel
medesimo periodo in esame.”
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L’attrice DORIANA MASSIGNANI,
o in riferimento all’investimento da essa effettuato il 14.3.2000 e il 22.12.2000 con l’acquisto
rispettivamente di 1.700 e di 12.500 azioni della SPA BIPOP CARIRE per il corrispettivo di
euro 209.020,00 e di euro 87.250,00 (cfr. docc.1 e 2),
ha svolto azione risarcitoria ex artt. 2395 2043 cc nei confronti di:
UNICREDIT SPA, quale incorporante di CAPITALIA SPA, già BIPOP CARIRE SPA,
BRUNO SONZOGNI, amministratore delegato di BIPOP CARIRE SPA,
ARTURO AMATO, componente del cda di BIPOP CARIRE SPA,
MAURO ARDESI, componente del cda di BIPOP CARIRE SPA,
GIANFRANCO BERTOLI, componente del cda di BIPOP CARIRE SPA,
MAURIZIO COZZOLINI, amministratore delegato di BIPOP CARIRE SPA,
GIACOMO FRANCESCHETTI, presidente del cda di BIPOP CARIRE SPA,
GIOVANNI CADEI, dirigente di BIPOP CARIRE SPA,
GIOVANNI MARIA CASTELLI, componente del cda di BIPOP CARIRE SPA,
AURELIO MENNI, sindaco di BIPOP CARIRE SPA,
SERGIO SALERI, componente del cda di BIPOP CARIRE SPA,
esponendo che:
al suo acquisto aveva fatto seguito:
o il 9.10.2001 denuncia del collegio sindacale di BIPOP CARIRE SPA alla CONSOB,
evidenziante gravi negligenze gestorie dell’organo amministrativo;
o il 16.10.2001 denuncia-querela dell’associazione ADSBEF (doc. 3);
a seguito di indagini condotte dalla CONSOB, era poi emerso che, a partire dal 16.04.1999 e
fino al 1.7.2001, BIPOP CARIRE SPA aveva concesso a un numero limitato di clienti (circa
247) di investire in Gestioni Patrimoniali Finanziarie (c.d. GPF) garantite dalla stessa banca,
o nelle quali il rischio di investimento dei clienti era azzerato da corrispondenti lettere di
garanzia offerte dall’istituto di credito, obbligato a garantire il rimborso integrale del
capitale in caso di perdite o finanche una somma superiore al capitale investito, a un
tasso normalmente non inferiore al 2.5 e non superiore al 6% (doc. 11),
o con contestuale facoltà per la banca di immettere nella gestione patrimoniale azioni
proprie, al fine di sostenere il prezzo del titolo sul mercato, anche senza espressa
autorizzazione del cliente, tramite disinvestimento di parte delle GPF e successivo
prelievo di liquidità, contabilizzato nel rendiconto di gestione con la causale
“conferimenti/prelievi di liquidità”,
generando un danno patrimoniale alla società pari ad euro 100.288.863, quale differenza tra le
somme investite nelle GPF e le somme garantite dalla banca, costantemente occultato
dall’organo gestorio nei bilanci d’esercizio 1999 e 2000 oltre che nella rilevazione contabile del
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primo semestre 2001, sino a quando nell’ottobre 2001 il collegio sindacale aveva iniziato la
propria attività ispettiva dandone comunicazione alla CONSOB;
a ciò si aggiungeva la concessione di plurimi finanziamenti ad amministratori e manager della
società (cfr. pagg. 31-33 citazione), che,
o erogati senza alcun rispetto delle procedure imposte dal TUB. e senza alcuna
comunicazione a BANCA D’ITALIA e CONSOB, nonché a tassi d’interesse inferiori
alla media,
erano contabilizzati all’attivo patrimoniale dei bilanci 1999 e 2000, nonostante i continui ritardi
nel rimborso e l’evidente inesigibilità degli stessi;
a seguito dell’emersione di tali condotte:
o l’11.4.2002, l’attrice ha venduto le proprie azioni, ottenendo un corrispettivo pari a euro
54.427,50 (doc. 19);
o il 22.01.2007, il GUP del Tribunale di Milano ha emesso sentenza di patteggiamento nei
confronti di AMATO, ARDESI, BERTOLI, CADEI, CASTELLI, COZZOLINI,
FRANCESCHETTI, MENNI, SALERI e SONZOGNI (doc. 5), ai quali erano state
contestate condotte di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza (cfr. pagg. 4-12 citazione), la violazione delle norme del TUB in tema
assunzione di obbligazioni da parte di esponenti bancari (cfr. pagg. 12-24 citazione),
nonché varie condotte di infedeltà patrimoniale (cfr. pagg. 14-17 citazione);
i fatti così esposti avrebbero quindi cagionato all’attrice -che ha acquistato le azioni ad un dato
corrispettivo sulla base di bilanci del tutto inattendibili- un danno c.d. “da investimento
disinformato”,
o pari alla differenza tra il prezzo delle azioni effettivamente corrisposto e il prezzo che le
stesse avrebbero riportato se il mercato fosse stato a conoscenza delle condotte
negligenti degli amministratori,
o differenza ammontante ad euro 239.778,00,
corrispondente al divario tra il valore delle azioni al prezzo di acquisto (euro
296.020,00) e il valore delle azioni al 12.10.2001 (euro 1,915 ad azione, cfr.
doc.20), data nella quale lo “scandalo” dei comportamenti gestori illeciti è
emerso,
danno imputabile ex art.2395 cc ai convenuti ricoprenti cariche gestorie e di controllo in BIPOP
CARIRE SPA nonché ex art.2043 cc alla stessa BIPOP CARIRE SPA, oggi incorporata in
UNICREDIT SPA;
i medesimi fatti avrebbero cagionato inoltre:
o un danno da “perdita di opportunità economiche” (doc.21), pari a:
euro 190.007,24, nell’ipotesi in cui l’attrice avesse investito la somma spesa per
l’acquisto delle azioni BIPOP nell’indice FIDEURAM AZIONARI ITALIA;
euro 163.464,25, nell’ipotesi in cui l’attrice avesse investito la stessa somma
nell’indice FIEURAM AZIONARI ITALIA;
o un danno da lesione dell’immagine dell’attrice, derivante dalla commissione dei reati
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contestati ai convenuti, da liquidarsi in via equitativa;
svolgendo quindi le richieste di condanna:
in via principale dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali
quantificati in euro 239.778,00;
in subordine dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali
parametrati alla perdita di opportunità economiche subita dall’attrice, pari a euro 190.007,24 o
quantomeno a euro 163.464, 25.
in ogni caso, poi, dei soli convenuti persone fisiche in solido tra loro al risarcimento del
danno non patrimoniale e del danno da lesione all’immagine derivanti da reato, da
quantificarsi in via equitativa.
Mentre i convenuti BERTOLI e COZZOLINO sono rimasti contumaci, tutti gli altri convenuti
hanno contrastato le pretese avversarie eccependo la prescrizione dell’azione risarcitoria ed
affermando la infondatezza di tale azione per plurimi profili, il convenuto MENNI svolgendo inoltre
eccezione di nullità della citazione, cui il g.i. non ha dato seguito “ritenuto che dal complessivo
tenore dell’atto di citazione siano ricavabili gli elementi individuanti causa petendi e petitum della
domanda dell’attrice nei confronti del convenuto MENNI, e ciò, ovviamente, a prescindere dalla
valutazione di fondatezza di tale prospettazione”, disponendo quindi procedersi nella trattazione, con
assegnazione dei termini ex art.183 cpc sesto comma.
Nelle memorie depositate entro tali termini le difese hanno ribadito le loro posizioni, in particolare
l’attrice contrastando le eccezioni di prescrizione avversarie e i convenuti sottolineando la fondatezza
di tali eccezioni nonché, l’attrice, chiedendo lo svolgimento di CTU relativa al valore delle azioni e al
contenuto dei bilanci della emittente,
richiesta quest’ultima alla quale il g.i. non ha dato seguito, “ritenuta la ricorrenza di questioni
preliminari a carattere potenzialmente dirimente e la conseguente opportunità di rimettere la
causa al collegio”.
All’esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che -superata
l’eccezione di nullità della citazione nella quale ha insistito il convenuto MENNI, al riguardo
dovendosi condividere le considerazioni del g.i. sopra riportate- le domande dell’attrice non possano
essere accolte nei confronti dei convenuti costituiti per l’assorbente rilievo della fondatezza
dell’eccezione di prescrizione svolta da tali convenuti.
Al riguardo va infatti considerato:
in materia di prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito deve condividersi il costante
orientamento di legittimità secondo il quale: “Il termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del
terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui
la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e
riconoscibile” (così, ad es., Cass. n.11119/2013, nonché Cass. n.24715/2015);
nel caso di specie la stessa attrice -a p.48 dell’atto di citazione- ha individuato la data del
12.10.2001 come corrispondente a quella di emersione dello “scandalo” dei comportamenti
gestori illeciti, emersione che, di per sé,
o “svelando il vero” quanto alla situazione patrimoniale della banca emittente conseguente
in particolare alla prassi delle GPF garantite, prassi i cui rischi per la banca fino ad
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allora erano rimasti occultati nei bilanci di BIPOP CARIRE SPA,
ha reso anche oggettivamente percepibile e riconoscibile il danno in astratto configurabile come
prodottosi in capo agli investitori che avessero acquistato azioni della stessa emittente basandosi
sulle inattendibili risultanze contabili della stessa;
la manifestazione del danno in tale epoca è poi confermata, oltre che dalla stessa indicazione
dell’attrice:
o anche dai documenti da questa prodotti sub 3 e 4 e relativi a denunce all’Autorità
giudiziaria presentate nell’ottobre 2001 da due associazioni, in riferimento a notizie
giornalistiche di poco antecedenti,
o nonché dalla ricostruzione sempre giornalistica di cui al doc.11 del convenuto
SONZOGNI, nella quale si dà conto delle “rivelazioni” di TELEREGGIO
dell’11.10.2001 sulle “gestioni d’oro per clienti privilegiati” in seno a BIPOP CARIRE
SPA nonché della sospensione del titolo il successivo 12.10.2011, con diffusione da
parte dell’emittente, nel pomeriggio della stessa giornata, di una nota in cui “spiega che
i contratti capestro stipulati con i clienti vip potrebbero costare alla banca fino a 250
miliardi”,
o e, ancora, dal fatto che,
come in particolare illustrato dal convenuto SONZOGNI fin dalla comparsa di
risposta senza alcuna smentita avversaria e dunque come è da considerare
pacifico in causa,
il 15.11.2001 il Procuratore della Repubblica di Brescia abbia convocato una conferenza
stampa fornendo “un quadro drammatico della situazione della Banca, in termini di
sostanziale decozione”, così in sostanza essendo emersa pubblicamente la conseguenza
in termini di grave disequilibrio patrimoniale delle prassi gestorie indebite seguite in
seno all’emittente;
posto dunque che il momento di decorrenza del termine di prescrizione -quinquennale come
è pacifico in causa trattandosi di azione risarcitoria da illecito- va individuato, secondo le
indicazioni della stessa attrice, nella data del 12.10.2001 o, al più tardi, nella data del
15.11.2001, ne consegue che tale termine scadesse il 12.10.2006 o, al più tardi, il 15.11.2006
e, quindi, fosse già spirato alla data dell’1.12.2006, nella quale l’attrice si è costituita parte
civile nel processo penale, con conseguente irrilevanza di tale costituzione ai fini della
interruzione della prescrizione in sede civile;
a contrastare tale conclusione non possono poi valere, ad avviso del Tribunale:
o né la pretesa dell’attrice di ancorare la decorrenza del termine di prescrizione al
momento della conclusione del procedimento ispettivo instaurato da CONSOB presso
BIPOP CARIRE SPA, vale a dire alla data del 9.4.2003 (cfr. p.23 comparsa
conclusionale), tale pretesa apparendo:
da un lato in contrasto con le univoche risultanze documentali fin qui esaminate,
tutte deponenti nel senso della oggettiva percepibilità del danno già nei mesi di
ottobre/novembre 2001,
e, d’altro lato, del tutto contraddittoria con la complessiva prospettazione
dell’attrice,
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la quale ha ancorato il pregiudizio subito al diminuito valore dei titoli alla
data del 12.10.2001 in dipendenza della emersione in tale data delle
condotte gestorie illecite nonchè delle loro gravi conseguenze
patrimoniali sull’emittente e che, avendo venduto tali titoli nell’aprile
2002, neppure potrebbe quindi lamentarsi di uno “svelamento del vero” e
del relativo crollo di titoli verificatosi nel 2003, in epoca successiva alla
vendita;
o né il richiamo dell’attrice alla disciplina ex art.2947 cc terzo comma, posto che nel caso
di specie -come correttamente illustrato in particolare dal convenuto ARDESI fin dalla
sua comparsa di risposta (cfr. pagg. 9 e ss) rimasta sul punto senza alcuna replica da
parte dell’attrice- nessuno dei reati per il quali nei confronti dei convenuti persone
fisiche è stata pronunciata sentenza c.d. di patteggiamento ex art.444 cpp (cfr. doc.5
attrice) prevedeva all’epoca pene comportanti un termine prescrizionale superiore a
quello di cinque anni qui applicabile;
o né, ancora, la interpretazione data dall’attrice alla disciplina ex art.2947 cc appena sopra
citata, interpretazione per la quale, in ipotesi di azione risarcitoria civile per fatti illeciti
costituenti anche reato, dovrebbe aversi riguardo -onde verificare se il termine
prescrizionale relativo al reato sia più lungo di quello civile di cinque anni- al termine
di prescrizione “concreto, e cioè quello prolungato in caso di interruzione attraverso
l’esercizio dell’azione penale, e non quello ‘astratto’ previsto per il reato base”,
trattandosi di interpretazione -come osservato in particolare dal convenuto
ARDESI- da tempo smentita da una condivisibile giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale: “In base al terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., il diritto al
risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come
reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo
si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque
anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il
termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del
reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della
prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e
quello penale”. (così Cass. s.u. n.1479/1997, la quale ha risolto il contrasto
specificando in motivazione: “la prescrizione del diritto al risarcimento del
danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del
periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si
inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza
comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato
nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti
costituisce un complesso normativo in sè chiuso e perfetto, con la conseguenza
che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di
interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua
integrazione o di interferenze fra le due discipline.”; nello stesso senso cfr. Cass.
n.5009/2009);
o né, infine, il richiamo dell’attrice al mancato svolgimento dell’eccezione di prescrizione
in sede penale da parte degli odierni convenuti, mancato svolgimento -sempre secondo
l’attrice- incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione,
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trattandosi di richiamo irrilevante ove si consideri che in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti il perimetro della cognizione del giudice penale
non comprende alcuna valutazione e decisione sulla domanda della parte civile,
sicché il silenzio di tale parte in tale sede non può assumere alcun significato, in
particolare quanto all’abbandono di eccezioni ivi non formulate nei confronti
dell’imputato (cfr. al riguardo quanto condivisibilmente illustrato dal convenuto
ARDESI nella sua replica conclusionale -alle pagg.6 e ss- in riferimento a
consolidati orientamenti di legittimità sul tema).
Per quanto fin qui detto in via assorbente rispetto a tutte le altre questioni discusse tra le parti in tema di
prescrizione, tutte le domande svolte dall’attrice nei confronti dei convenuti UNICREDIT SPA (nei
cui confronti, va qui ricordato, l’attrice ha svolto solo la domanda risarcitoria principale e quella
subordinata relative entrambe al danno patrimoniale da investimento disinformato e non anche la
domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale e al danno da lesione di immagine derivanti da
reato, rivolta solo nei confronti dei convenuti persone fisiche), BRUNO SONZOGNI, ARTURO
AMATO, MAURO ARDESI, GIACOMO FRANCESCHETTI, GIOVANNI CADEI,
GIOVANNI MARIA CASTELLI, AURELIO MENNI e SERGIO SALERI vanno rigettate,
trattandosi di domande relative a diritti risarcitori prescritti.
Tali domande risulterebbero, del resto, in ogni caso infondate, come risulta dall’esame delle stesse nel
merito, esame necessario quanto alla posizione dei convenuti BERTOLI e COZZOLINI, i quali,
rimanendo contumaci, non hanno svolto alcuna eccezione di prescrizione.
Riguardo alla infondatezza, nel merito, della domanda risarcitoria principale dell’attrice va infatti
considerato:
secondo la prospettazione di cui alla citazione, il danno da investimento disinformato sarebbe
consistito nel fatto che l’attrice avrebbe acquistato azioni di BIPOP CARIRE SPA il 14.3.2000
ed il 22.12.2000 ad un corrispettivo “gonfiato”,
o in quanto corrispondente ad una valorizzazione di tali azioni connessa alle risultanze dei
bilanci dell’emittente del tutto inattendibili,
o valorizzazione che, poi, una volta emerso lo “scandalo” relativo alle c.d. GPF, sarebbe
precipitata,
o in particolare le azioni essendo scambiate al prezzo di euro 1,915 per azione al momento
nel quale l’omissione informativa sarebbe stata svelata,
o momento, si è già visto, indicato dalla stessa attrice come corrispondente alla data del
12.10.2001,
o con conseguente quantificazione del danno come pari alla differenza tra il prezzo di
acquisto nel 2000 e la quotazione delle stesse azioni al momento dello “svelamento del
vero”, nell’ottobre 2001;
tale prospettazione,
o che in sostanza collega la diminuzione di valore del titolo all’emergere della “vera”
situazione patrimoniale dell’emittente e dunque pone in rapporto di causalità le condotte
gestorie improprie e la “sopravvalutazione” del titolo al momento degli acquisti
dell’attrice,
non risulta peraltro confermata dalle risultanze documentali, dalle quali emerge,
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o non già una perdita di valore del titolo immediatamente successiva allo “svelamento del
vero” e mantenutasi costante,
o ma un andamento del titolo non ricollegabile alla emersione dello “scandalo” relativo
alle GPF, posto che:
il titolo risulta in discesa già nel periodo compreso tra i due acquisti della
MASSIGNANI, il primo realizzato il 14.3.2000 al valore unitario di euro 122,95,
il secondo realizzato il 22.12.2000 al valore unitario di euro 6,98, come
confermato anche dai dati prodotti dalla stessa attrice (cfr. p.3, figura 1 doc.21
nonché all.8 doc.20) nonché da vari convenuti (cfr., ad es., doc.2 UNICREDIT,
docc. 6/7 SONZOGNI, docc. 4/5 MENNI);
tale discesa appare poi sostanzialmente costante per tutti i mesi del 2001
antecedenti all’ottobre, in particolare nel mese di settembre 2001, precedente il
mese di emersione dello scandalo, il titolo essendo già pervenuto, in discesa, al
valore unitario di 2,258 (30.9.2001) partendo da un valore di 3,078 (3.9.2001),
come si evince dal doc.2 di UNICREDIT e dai dati omogenei di cui all’allegato
8 del doc.20 dell’attrice,
o sicché, in sostanza, la perdita di valore del titolo -lungi dall’essere riferibile alla
emersione della carenza informativa lamentata dall’attrice- appare per la massima parte
indipendente da tale “svelamento del vero”,
in particolare la diminuzione del valore del titolo subito dopo la data di
emersione dello scandalo -vale a dire alla data del 12.10.2001 e in quelle
immediatamente successive- risultando in realtà minima e con un successivo
andamento altalenante valori in salita e in discesa (il valore unitario passa da
euro 2,212 l’11.10.2001 a euro 1,915 il 12.10.2001, per scendere poi ad euro
1,781 il 15.10.2011 e poi risalire fino ad euro 2,046 il 29.10.2011, quindi risalire
ad euro 2 il 19.11.2001 e infine arrivare ad euro 1,854 al momento della vendita
delle azioni da parte della MASSIGNANI l’11.4.2002).
I dati fin qui illustrati non portano dunque ad alcuna conferma della tesi svolta dall’attrice in citazione,
tesi che, al contrario, viene da tali dati smentita: se l’andamento del titolo “in perdita” risulta
indipendente (o, comunque, scarsamente influenzato) dalla emersione della carenza informativa
(consistente nella inattendibilità dei bilanci della emittente) addebitata dall’attrice ai convenuti, ne
consegue che l’attrice non può rivalersi nei confronti degli stessi convenuti addebitando loro (oltre che
la carenza informativa) la sopravvalutazione del titolo al momento dei suoi acquisti e, quindi, un
acquisto a prezzo “gonfiato”, tra tale sopravvalutazione e la condotta dei convenuti non essendo
dimostrata la ricorrenza di nesso causale.
Né può giovare all’attrice l’ulteriore prospettazione illustrata solo nella comparsa conclusionale
(riprendendo considerazioni adombrate nella sua seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc),
prospettazione secondo la quale ella non sarebbe mai pervenuta alla decisione di acquisto di azioni
BIPOP CARIRE SPA nel 2000 ove fosse stata a conoscenza dell’altissimo tasso di rischio delle c.d.
GPF garantite dalla banca e non menzionate nei bilanci dell’emittente: tale prospettazione, fondata su
di un ragionamento risarcitorio del tutto diverso da quello illustrato in citazione, appare infatti del tutto
tardiva e, come tale, inammissibile.
Per quanto fin qui detto la domanda risarcitoria svolta dall’attrice in via principale nei confronti
dei convenuti contumaci BERTOLI e COZZOLINI per euro 239.778,00 va rigettata, così come va
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Sentenza n. 11650/2017 pubbl. il 20/11/2017RG n. 54494/2015
http://bit.ly/2PrI7Ip
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rigettata pure la domanda risarcitoria subordinata svolta nei confronti dei medesimi convenuti
per euro 190.007,24, trattandosi di domanda fondata sulle medesime ragioni e differente rispetto a
quella principale solo in relazione al petitum, commisurato, per la domanda principale, alla differenza
tra il prezzo pagato per le azioni BIPOP CARIRE SPA all’atto dell’acquisto e la quotazione delle stesse
al 12.10.2011 e, per la domanda subordinata, all’andamento di investimenti alternativi: rigetto, va solo
aggiunto, al quale può pervenirsi senza necessità di disporre la consulenza tecnica richiesta dall’attrice
su temi il cui approfondimento appare superfluo alla luce delle ragioni decisorie come sopra ritenute
dirimenti.
Ad analoga pronuncia di rigetto deve poi pervenirsi anche quanto alla domanda risarcitoria relativa
al “danno non patrimoniale e al danno da lesione di immagine derivanti dalla commissione di
reati”, domanda svolta dall’attrice sempre nei confronti dei convenuti contumaci BERTOLI e
COZZOLINI, trattandosi di domanda:
formulata in citazione del tutto genericamente e senza alcuna allegazione dei pretesi danni non
patrimoniali e da lesione dell’immagine,
in sede di comparsa conclusionale (cfr. pagg. 33/34), poi, illustrata:
o in riferimento a pretesi danni patrimoniali da reato fino a tale difesa mai evocati e,
dunque, con prospettazione inammissibile in quanto del tutto tardiva,
o nonché in riferimento ad un danno all’immagine dell’attrice “per aver fatto parte di una
società in cui si sono manifestati all’esterno dei comportamenti gravemente illegittimi”,
prospettazione anche questa del tutto tardiva e, in ogni caso, inconsistente, tenuto conto
del numero di azionisti della banca e dell’assenza di qualsiasi rilievo esterno della
partecipazione azionaria dell’attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi addossate all’attrice nel rapporto con i
convenuti costituiti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, effettuata tenuto conto della natura
della controversia e dell’attività difensiva svolta.
Non reputa infine il Tribunale ricorrano nel caso di specie i presupposti per l’accoglimento della
domanda ex art.96 cpc formulata dal convenuto SONZOGNI nei confronti dell’attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta tutte le domande dell’attrice;
2. rigetta la domanda ex art.96 cpc formulata dal convenuto SONZOGNI nei confronti dell’attrice;
3. condanna l’attrice DORIANA MASSIGNANI alla rifusione delle spese di lite in favore dei
convenuti costituiti, spese che liquida in euro 15.000,00 per compenso di avvocato
complessivamente per i convenuti ARTURO AMATO e GIOVANNI CADEI e in euro
12.000,00 per ciascuno degli altri convenuti UNICREDIT SPA, BRUNO SONZOGNI,
MAURO ARDESI, GIACOMO FRANCESCHETTI, GIOVANNI MARIA CASTELLI,
AURELIO MENNI e SERGIO SALERI, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA su tali
importi per tutti tali convenuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 13 luglio 2017.
Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola
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