Sentenza n. 11650/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 54494/2015 · 2018-09-01 · mauro ardesi (c.f....

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pagina 1 di 15 N. R.G. 54494/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore dott. ANGELO MAMBRIANI Giudice dott. GUIDO VANNICELLI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 54494/2015 promossa da: DORIANA MASSIGNANI (C.F. MSSDRN58T56L551A), con il patrocinio degli avvocati CHIARA SPINA (C.F. SPNCHR72B45G645B) e MASSIMO SCANTAMBURLO (C.F. SCNMSM65M18L407J), entrambi del Foro di Treviso; elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. GIACOMO GORI in Milano, via San Giovanni sul muro n.18; ATTRICE contro UNICREDIT SPA (C.F. 00348170101), con il patrocinio degli avvocati FRANCESCO CARBONETTI (C.F. CRBFNC41B06M082W) e FABRIZIO CARBONETTI (C.F. CRBFRZ69H23H501A), entrambi del Foro di Milano; BRUNO SONZOGNI (C.F. SNZBRN40M31E333R), con il patrocinio dell’avv. ENZO ALDO TINO (C.F. TNINLD76P01F205L) del Foro di Milano; ARTURO AMATO (C.F. MTARTR31S13H501E) e GIOVANNI CADEI (C.F. CDAGNN42H03B393D), entrambi con il patrocinio degli avvocati VINCENZO FARINA (C.F. FRNVCN67R23B157V) e DINO CORBO (C.F. CRBDNI67H12A638F), entrambi del Foro di Brescia; MAURO ARDESI (C.F. RDSMRA52T04B157A), con il patrocinio dell’avv. MARCELLA LAGANA’ (C.F. LGNMCL71E49H224D) del Foro di Milano; GIACOMO FRANCESCHETTI (C.F. FRNGCM31B15H078Z), con il patrocinio dell’avv. STEFANO MENDOLIA (C.F. MNDSFN64T02B157N) del Foro di Brescia e dell’avv. MARCO VILLANI (VLLMCG61S21F205X) del Foro di Milano; Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b Sentenza n. 11650/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 54494/2015 http://bit.ly/2PrI7Ip

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N. R.G. 54494/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore

dott. ANGELO MAMBRIANI Giudice

dott. GUIDO VANNICELLI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 54494/2015 promossa da:

DORIANA MASSIGNANI (C.F. MSSDRN58T56L551A), con il patrocinio degli avvocati CHIARA

SPINA (C.F. SPNCHR72B45G645B) e MASSIMO SCANTAMBURLO (C.F.

SCNMSM65M18L407J), entrambi del Foro di Treviso; elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv. GIACOMO GORI in Milano, via San Giovanni sul muro n.18;

ATTRICE

contro

UNICREDIT SPA (C.F. 00348170101), con il patrocinio degli avvocati FRANCESCO

CARBONETTI (C.F. CRBFNC41B06M082W) e FABRIZIO CARBONETTI (C.F.

CRBFRZ69H23H501A), entrambi del Foro di Milano;

BRUNO SONZOGNI (C.F. SNZBRN40M31E333R), con il patrocinio dell’avv. ENZO ALDO TINO

(C.F. TNINLD76P01F205L) del Foro di Milano;

ARTURO AMATO (C.F. MTARTR31S13H501E)

e

GIOVANNI CADEI (C.F. CDAGNN42H03B393D),

entrambi con il patrocinio degli avvocati VINCENZO FARINA (C.F. FRNVCN67R23B157V) e DINO

CORBO (C.F. CRBDNI67H12A638F), entrambi del Foro di Brescia;

MAURO ARDESI (C.F. RDSMRA52T04B157A), con il patrocinio dell’avv. MARCELLA

LAGANA’ (C.F. LGNMCL71E49H224D) del Foro di Milano;

GIACOMO FRANCESCHETTI (C.F. FRNGCM31B15H078Z), con il patrocinio dell’avv.

STEFANO MENDOLIA (C.F. MNDSFN64T02B157N) del Foro di Brescia e dell’avv. MARCO

VILLANI (VLLMCG61S21F205X) del Foro di Milano;

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GIOVANNI MARIA CASTELLI (C.F. CSTGNN38E11B157U), con il patrocinio dell’avv.

ALBERTO ANGELI (C.F. NGLLRT56R04F257G) del Foro di Bergamo;

AURELIO MENNI (C.F. MNNRLA48S02B157Z), con il patrocinio degli avvocati MARINA.

SCARDI (C.F. SCRMRN67T44D869X) del Foro d Brescia e EMILIA FIORENZOLA (C.F.

FRNMLE63R68F205O) del Foro di Milano;

SERGIO SALERI (C.F. SLRSRG29M14E738S), con il patrocinio dell’avv. ADRIANO

SCAPATICCI (C.F. SCPDRN52R06B157Y) del Foro di Brescia; elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avv. MAURO CARLO MARTELLA in Milano, corso di Porta Vittoria n.47;

CONVENUTI

GIANFRANCO BERTOLI (C.F. BRTGFR55A04L494D),

e

MAURIZIO COZZOLINI (C.F. CZZMRZ59R05H501F),

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l’attrice DORIANA MASSIGNANI:

“Nel merito, in via principale:

Respinte le eccezioni svolte dai convenuti, condannarsi i convenuti in via solidale tra loro ex articolo

2395 c.c., in alternativa, ex articolo 2043 del c.c. a pagare alla signora MASSIGNANI DORIANA la

somma di euro 239.778,00 o quella somma, anche diversa, che risulterà di giustizia, per tutti gli

elementi di fatto e ragioni di diritto esposte nell’atto di citazione e nelle memorie 24.02.2016 –

31.03.2016 – 29.04.2016 – che qui si richiamano – nessuno escluso, oltre interessi legali dalla messa

in mora al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;

Nel merito, in via subordinata:

nel caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannarsi i convenuti, in solido tra

loro, per la perdita di opportunità economiche subita dall’attrice, al pagamento della somma di euro

190.007,24, o di quella minore di euro 163.464,25 (o comunque di quella che risulterà di giustizia),

oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;

In ogni caso:

condannarsi i convenuti (ad esclusione di Unicredit spa), in via solidale tra loro, al risarcimento del

danno non patrimoniale e del danno da lesione di immagine subiti dall’attrice e derivante dalla

commissione dei reati descritti in narrativa o degli eventuali fatti illeciti desumibili dalle condotte o

omissioni descritte in narrativa, da valutarsi in via equitativa nella somma che risulterà di giustizia,

oltre interessi legali dalla messa in mora sino al saldo effettivo.;

con vittoria di spese di giudizio

In via istruttoria :

si chiede e si propone l’ammissione di una consulenza tecnica di ufficio che – previa consultazione

degli atti e documenti di causa – possa determinare l’esatto valore delle azioni bipop acquistate dalla

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signora MASSIGNANI DORIANA in data 14/03/2000 e in data 25/05/2000, per tutta la durata

temporale sino alla vendita avvenuta in data 11.04.2002; come dovevano essere rilevate nei bilanci di

esercizio degli anni 1999 – 2000 della Banca Bipop – Carire spa e nei bilanci semestrali da

trasmettere alle autorità di vigilanza le perdite derivanti dalle gestioni patrimoniali finanziarie

garantite, quali dovevano essere gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri dei rischi finanziari

derivanti da tali gestioni patrimoniali finanziarie garantite nonché quali annotazioni dovevano essere

eseguite nei conti d’ordine delle lettere di garanzia rilasciate sui capitali investiti nelle garanzie

patrimoniali finanziarie della banca stessa; come dovevano essere rilevati a bilancio di esercizio degli

anni 1999 – 2000 e nei bilanci semestrali da trasmettere alle autorità di vigilanza le perdite sui crediti

relative alle facilitazioni bancarie concesse ai signori Arcangelo Vincenzi, Giacomo Franceschetti,

Bruno Sonzogni, Cozzolini Maurizio, Gianfranco Bertoli, Aurelio Menni, Giovanni Maria Castelli e

quali accantonamenti al fondo rischi ed oneri dovevano essere appostate per il rischio di credito; come

dovevano essere rilevate a bilancio di esercizio degli anni 1999 – 2000 e nei bilanci semestrali da

trasmettere alle autorità di vigilanza e controllo i fatti di gestione e i comportamenti descritti nella

sentenza del GUP di Milano datata 20.01.2007; quale impatto avrebbe causato la veritiera e corretta

rilevazione nei bilanci di esercizio della banca Bipop - Carire degli anni 1999 – 2000 dei fatti e

comportamenti sopra descritti sul valore delle azioni Bipop – Carire acquistate dalla Massignani

Doriana in data 14.03.2000 e in data 25.05.2000; l’eventuale valore residuo al 11.04.2002 del capitale

investito in azioni Bipop – Carire ammontante ad euro 296.270,00, nel caso in cui l’attrice avesse

provveduto ad investire tale somma in titoli o strumenti di specie e qualità assimilate alle azioni Bipop

– Carire effettivamente acquistate.”

per la convenuta UNICREDIT SPA:

"Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare le

domande attoree in quanto prescritte, infondate in fatto e in diritto e non provate.

Con vittoria di spese di lite, e rimborso forfettario ex DM 55/2014, oltre accessori di legge.”

per il convenuto BRUNO SONZOGNI:

“Si chiede che il Tribunale Ill.mo:

- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del casorespinga, se del caso anche

per intervenute qui eccepite prescrizione e decadenza, le domande tutte proposte dall’attrice Doriana

Massignani nei confronti del convenuto rag. Bruno Sonzogni, assolvendo quest’ultimo nel miglior

modo e con la miglioro formula da ogni avversaria pretesa.

Condanni la sig.ra Massignani al risarcimento del danno ex art. 96, comma primo, c.p.c., ovvero al

pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma terzo, c.p.c.

Col favore di spese e competenze (maggiorate di rimborso forfetario, I.V.A. ed oneri previdenziali) del

presente procedimento.”

per i convenuti ARTURO AMATO e GIOVANNI CADEI:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

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in via preliminare, nel merito, accertare l’intervenuta prescrizione estintiva per decorso del

termine normativamente previsto in relazione all’azione esercitata da Massignani Doriana nei

confronti di Amato Arturo e Cadei Giovanni e conseguentemente dichiarare la prescrizione

dell’azione e di ogni correlativo diritto fatto valere dall’attrice;

nel merito, rigettare tutte le domande avanzate da Massignani Doriana nei confronti di Amato

Arturo e Cadei Giovanni perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;

in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.”

per il convenuto MAURO ARDESI:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- accertare, per i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi, l’intervenuta prescrizione dell’azione

promossa dalla sig.ra Doriana Massignani nei confronti del sig. Mauro Ardesi e, per l’effetto,

dichiarare prescritta la stessa azione ed ogni correlativo diritto fatto valere nel presente giudizio.

NEL MERITO

- respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, poiché totalmente infondate in

fatto e in diritto per le ragioni, tutte, di cui ai precedenti scritti difensivi.

IN OGNI CASO

emettere ogni altro provvedimento, pertinente o consequenziale, anche in ordine alle spese e

competenze del presente giudizio (maggiorate del rimborso forfettario e degli oneri di legge), da porre

ad esclusivo carico di parte attrice.

IN VIA ISTRUTTORIA

ci si oppone all’ammissione dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio formulata da parte attrice in

quanto inammissibile ed esplorativa.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o istanze di qualsivoglia

natura, che dovessero essere ex adverso avanzate.”

per il convenuto GIACOMO FRANCESCHETTI:

“Nel merito:

Voglia il Tribunale adìto rigettare ogni domanda attorea in quanto sono estinti per prescrizione i

diritti azionati, ovvero, in subordine, in quanto infondata per tutti i motivi esposti e comunque non

provata ed onerare di conseguenza l’Attrice delle spese di lite.”

per il convenuto GIOVANNI MARIA CASTELLI:

“Richiamate tutte le deduzioni e le eccezioni svolte in sede di comparsa costitutiva il sig. Castelli

Giovanni Maria precisa le conclusioni come segue:

In via preliminare: per i motivi tutti di cui in comparsa costitutiva, accertare e dichiarare l’intervenuta

prescrizione estintiva, per decorso del termine quinquennale di legge, dell’azione esercitata

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dall’attrice nei confronti del concludente, e di ogni correlativo diritto fatto valere nel presente

giudizio;

nel merito, in principalità:

voglia Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, dichiarare infondate e

quindi rigettate le domande dell’attrice;

nel merito, in via meramente subordinata:

nella non creduta ipotesi in cui sia ravvisata una responsabilità del concludente, accertarsi e

dichiararsi non dovuto il risarcimento ai sensi dell’art. 1227, secondo comma c.c., per i motivi tutti

dedotti nella comparsa costitutiva, ovvero, in via ulteriormente subordinata, graduarsi l’obbligo

risarcitorio in applicazione dell’art. 1227, primo comma c.c.

In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze di causa. “

per il convenuto AURELIO MENNI:

“Piaccia all’Onorevole Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa,

In via preliminare e pregiudiziale:

a) accertato e dichiarato che l’atto di citazione si appalesa inconferente e pretermittente al dettato di

cui all’art 164 cpc, violando inammissibilmente il principio di un corretto contraddittorio

manifestandosi la domanda, e le conclusioni rassegnate dall’attrice, inconferenti e palesemente

inadeguate ed indifferenti ad una medesima ipotetica responsabilità, giammai qualificata nè

determinata né personalizzata nei confronti del dott. Menni, a seconda delle differenti qualità dei

convenuti fra cui quella di Sindaco, risolvendosi inutilmente in una portata solidale per una somma

rassegnata scaturente da differenti posizioni e profili di legittimazione, dichiarare – alla stregua delle

norme indicate dall’attrice - il difetto di legittimazione passiva del convenuto dott. Menni sia per i titoli

e le causali dedotte in atto di citazione sia per essere uno solo dei tre membri del collegio sindacale e

in violazione, pertanto, del principio di solidarietà tra essi sussistente. La domanda attorea andrà

perciò dichiarata inammissibile nei confronti del dott. Menni attesa la specificità della figura del detto

convenuto ben diversa – e comunque solo residuale - dagli altri convenuti che sono amministratori ed

a cui si applicano i dettami di cui all'art. 2395 c.c. Con dichiarazione di estromissione dal giudizio e

ogni conseguente effetto anche in ordine alle pagamento delle spese di lite.

b) laddove, e non lo si crede, si ritenessero comunque estensibili anche alla figura del Sindaco,

odierno convenuto, i dettami di cui all’art. 2395 cc, accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione

quinquennale di cui all’art 2395 cc, 2° comma, per mancata idonea interruzione, rigettarsi la domanda

dell’attrice ;

con vittoria di spese di lite.

Pur che si ritengano assorbenti le eccezioni preliminari e pregiudiziali, idonee alla cessazione della

presente controversia, per mero scrupolo difensivo, ci si riporta alle già espresse conclusioni

Nel merito ed in via principale:

- respingere ogni e qualsiasi avversa domanda, istanza ed eccezione attorea, in quanto infondate in

fatto ed in diritto posto che l’unica responsabilità a cui fa riferimento l’atto di citazione è quella di cui

all’art 2395 cc è riferibile solo agli amministratori, rigettando le domande avanzate contro il dott.

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Menni che rivestiva, e sul fatto non vi sono dubbi, la carica di sindaco di Bipop, con declaratoria di

nullità della domanda stessa, con vittoria di spese.

-rigettare la domanda avanzata dall’attrice verso il solo dott. Menni per mancato rispetto del principio

di solidarietà esistente tra tutti e 3 i membri del collegio sindacale, con vittoria di spese.

-In ogni caso rigettare la domanda avanzata dall’attrice per le ragioni in fatto e in diritto esposte in

comparsa di costituzione, per non essere provato che l’asserito danno provenga dalla condotta dagli

amministratori e/o del solo sindaco citato in giudizio e che vi sia il nesso causale con la condotta

dell’odierno convenuto, con vittoria di spese.

-rigettare comunque le domande attore perchè sfornite di prova sia nell’an ed altresì nel quantum del

danno, comunque non provato come ascrivile alla condotta del convenuto dott. Menni, ma unicamente

al mercato , con vittoria di spese.

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dalla

sig.ra Massignani nei confronti degli amministratori, rigettare la domanda avanzata verso il dott.

Menni per non essere stato provato alcun nesso causale tra la condotta di questi e le responsabilità di

Sindaco del dott. Menni e nemmeno che l’asserito minor valore delle azioni sia dovuto alle condotte

lamentate dall’attrice; la responsabilità residuale dei sindaci, ex art. 2707 c.c., non è azione mossa

contro il convenuto dott. Menni, ed in ogni caso essa è RESIDUALE e doveva essere mossa solo dopo

aver provato i fatti, fonte di responsabilità, in capo agli amministratori ed aver altresì provato che

questi non siano in grado di far fronte, col loro patrimonio, alle loro obbligazioni, come previsto

dall’art. 2394 c.c.

In via ulteriormente subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dalla

sig.ra Massignani nei confronti del dott. Menni, accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in

narrativa, la responsabilità esclusiva degli amministratori oggi convenuti e per l’effetto condannare

gli stessi, solidalmente tra loro e/o secondo la quota di responsabilità di ciascuno, a corrispondere a

titolo di regresso e/o rivalsa al Dott. Aurelio Menni, ogni somma che lo stesso fosse tenuto a pagare

alla sig.ra Massignani, in ragione dell’accoglimento delle domande dallo stesso avanzate per i motivi

esposti in narrativa.

In via istruttoria:

senza assunzione e/o inversione di oneri probatori che non competono, si chiede l’ammissione di prove

per testi sulle circostanze di cui in narrativa della memoria di costituzione precedute dalla locuzione

“vero che”, devono intendersi come altrettanti capitoli di prova,

In ogni caso:

con vittoria di spese, competenze della presente causa, oltre agli oneri legali e spese vive.”

per il convenuto SERGIO SALERI:

“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:

per i motivi di cui gli atti, dichiararsi la presente azione prescritta.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

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respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in

diritto, per i motivi di cui in narrativa.

IN VIA SUBORDINATA.:

accertato il ruolo marginale di Saleri Sergio rispetto agli illeciti contestati, graduarsi la responsabilità

di Saleri Sergio sulla base della minor colpa accertata e, conseguentemente, ridursi la misura del

risarcimento dallo stesso dovuto.

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA:

ci si oppone alla richiesta avversaria di CTU, in quanto esplorativa, nella denegata ipotesi di

ammissione della stessa, si chiede che il quesito venga esteso anche all’analisi comparativa

dell’andamento delle quotazioni dei titoli del risparmio gestito italiano Fideuram e Mediolanum, nel

medesimo periodo in esame.”

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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L’attrice DORIANA MASSIGNANI,

o in riferimento all’investimento da essa effettuato il 14.3.2000 e il 22.12.2000 con l’acquisto

rispettivamente di 1.700 e di 12.500 azioni della SPA BIPOP CARIRE per il corrispettivo di

euro 209.020,00 e di euro 87.250,00 (cfr. docc.1 e 2),

ha svolto azione risarcitoria ex artt. 2395 2043 cc nei confronti di:

UNICREDIT SPA, quale incorporante di CAPITALIA SPA, già BIPOP CARIRE SPA,

BRUNO SONZOGNI, amministratore delegato di BIPOP CARIRE SPA,

ARTURO AMATO, componente del cda di BIPOP CARIRE SPA,

MAURO ARDESI, componente del cda di BIPOP CARIRE SPA,

GIANFRANCO BERTOLI, componente del cda di BIPOP CARIRE SPA,

MAURIZIO COZZOLINI, amministratore delegato di BIPOP CARIRE SPA,

GIACOMO FRANCESCHETTI, presidente del cda di BIPOP CARIRE SPA,

GIOVANNI CADEI, dirigente di BIPOP CARIRE SPA,

GIOVANNI MARIA CASTELLI, componente del cda di BIPOP CARIRE SPA,

AURELIO MENNI, sindaco di BIPOP CARIRE SPA,

SERGIO SALERI, componente del cda di BIPOP CARIRE SPA,

esponendo che:

al suo acquisto aveva fatto seguito:

o il 9.10.2001 denuncia del collegio sindacale di BIPOP CARIRE SPA alla CONSOB,

evidenziante gravi negligenze gestorie dell’organo amministrativo;

o il 16.10.2001 denuncia-querela dell’associazione ADSBEF (doc. 3);

a seguito di indagini condotte dalla CONSOB, era poi emerso che, a partire dal 16.04.1999 e

fino al 1.7.2001, BIPOP CARIRE SPA aveva concesso a un numero limitato di clienti (circa

247) di investire in Gestioni Patrimoniali Finanziarie (c.d. GPF) garantite dalla stessa banca,

o nelle quali il rischio di investimento dei clienti era azzerato da corrispondenti lettere di

garanzia offerte dall’istituto di credito, obbligato a garantire il rimborso integrale del

capitale in caso di perdite o finanche una somma superiore al capitale investito, a un

tasso normalmente non inferiore al 2.5 e non superiore al 6% (doc. 11),

o con contestuale facoltà per la banca di immettere nella gestione patrimoniale azioni

proprie, al fine di sostenere il prezzo del titolo sul mercato, anche senza espressa

autorizzazione del cliente, tramite disinvestimento di parte delle GPF e successivo

prelievo di liquidità, contabilizzato nel rendiconto di gestione con la causale

“conferimenti/prelievi di liquidità”,

generando un danno patrimoniale alla società pari ad euro 100.288.863, quale differenza tra le

somme investite nelle GPF e le somme garantite dalla banca, costantemente occultato

dall’organo gestorio nei bilanci d’esercizio 1999 e 2000 oltre che nella rilevazione contabile del

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primo semestre 2001, sino a quando nell’ottobre 2001 il collegio sindacale aveva iniziato la

propria attività ispettiva dandone comunicazione alla CONSOB;

a ciò si aggiungeva la concessione di plurimi finanziamenti ad amministratori e manager della

società (cfr. pagg. 31-33 citazione), che,

o erogati senza alcun rispetto delle procedure imposte dal TUB. e senza alcuna

comunicazione a BANCA D’ITALIA e CONSOB, nonché a tassi d’interesse inferiori

alla media,

erano contabilizzati all’attivo patrimoniale dei bilanci 1999 e 2000, nonostante i continui ritardi

nel rimborso e l’evidente inesigibilità degli stessi;

a seguito dell’emersione di tali condotte:

o l’11.4.2002, l’attrice ha venduto le proprie azioni, ottenendo un corrispettivo pari a euro

54.427,50 (doc. 19);

o il 22.01.2007, il GUP del Tribunale di Milano ha emesso sentenza di patteggiamento nei

confronti di AMATO, ARDESI, BERTOLI, CADEI, CASTELLI, COZZOLINI,

FRANCESCHETTI, MENNI, SALERI e SONZOGNI (doc. 5), ai quali erano state

contestate condotte di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di

vigilanza (cfr. pagg. 4-12 citazione), la violazione delle norme del TUB in tema

assunzione di obbligazioni da parte di esponenti bancari (cfr. pagg. 12-24 citazione),

nonché varie condotte di infedeltà patrimoniale (cfr. pagg. 14-17 citazione);

i fatti così esposti avrebbero quindi cagionato all’attrice -che ha acquistato le azioni ad un dato

corrispettivo sulla base di bilanci del tutto inattendibili- un danno c.d. “da investimento

disinformato”,

o pari alla differenza tra il prezzo delle azioni effettivamente corrisposto e il prezzo che le

stesse avrebbero riportato se il mercato fosse stato a conoscenza delle condotte

negligenti degli amministratori,

o differenza ammontante ad euro 239.778,00,

corrispondente al divario tra il valore delle azioni al prezzo di acquisto (euro

296.020,00) e il valore delle azioni al 12.10.2001 (euro 1,915 ad azione, cfr.

doc.20), data nella quale lo “scandalo” dei comportamenti gestori illeciti è

emerso,

danno imputabile ex art.2395 cc ai convenuti ricoprenti cariche gestorie e di controllo in BIPOP

CARIRE SPA nonché ex art.2043 cc alla stessa BIPOP CARIRE SPA, oggi incorporata in

UNICREDIT SPA;

i medesimi fatti avrebbero cagionato inoltre:

o un danno da “perdita di opportunità economiche” (doc.21), pari a:

euro 190.007,24, nell’ipotesi in cui l’attrice avesse investito la somma spesa per

l’acquisto delle azioni BIPOP nell’indice FIDEURAM AZIONARI ITALIA;

euro 163.464,25, nell’ipotesi in cui l’attrice avesse investito la stessa somma

nell’indice FIEURAM AZIONARI ITALIA;

o un danno da lesione dell’immagine dell’attrice, derivante dalla commissione dei reati

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contestati ai convenuti, da liquidarsi in via equitativa;

svolgendo quindi le richieste di condanna:

in via principale dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali

quantificati in euro 239.778,00;

in subordine dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali

parametrati alla perdita di opportunità economiche subita dall’attrice, pari a euro 190.007,24 o

quantomeno a euro 163.464, 25.

in ogni caso, poi, dei soli convenuti persone fisiche in solido tra loro al risarcimento del

danno non patrimoniale e del danno da lesione all’immagine derivanti da reato, da

quantificarsi in via equitativa.

Mentre i convenuti BERTOLI e COZZOLINO sono rimasti contumaci, tutti gli altri convenuti

hanno contrastato le pretese avversarie eccependo la prescrizione dell’azione risarcitoria ed

affermando la infondatezza di tale azione per plurimi profili, il convenuto MENNI svolgendo inoltre

eccezione di nullità della citazione, cui il g.i. non ha dato seguito “ritenuto che dal complessivo

tenore dell’atto di citazione siano ricavabili gli elementi individuanti causa petendi e petitum della

domanda dell’attrice nei confronti del convenuto MENNI, e ciò, ovviamente, a prescindere dalla

valutazione di fondatezza di tale prospettazione”, disponendo quindi procedersi nella trattazione, con

assegnazione dei termini ex art.183 cpc sesto comma.

Nelle memorie depositate entro tali termini le difese hanno ribadito le loro posizioni, in particolare

l’attrice contrastando le eccezioni di prescrizione avversarie e i convenuti sottolineando la fondatezza

di tali eccezioni nonché, l’attrice, chiedendo lo svolgimento di CTU relativa al valore delle azioni e al

contenuto dei bilanci della emittente,

richiesta quest’ultima alla quale il g.i. non ha dato seguito, “ritenuta la ricorrenza di questioni

preliminari a carattere potenzialmente dirimente e la conseguente opportunità di rimettere la

causa al collegio”.

All’esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che -superata

l’eccezione di nullità della citazione nella quale ha insistito il convenuto MENNI, al riguardo

dovendosi condividere le considerazioni del g.i. sopra riportate- le domande dell’attrice non possano

essere accolte nei confronti dei convenuti costituiti per l’assorbente rilievo della fondatezza

dell’eccezione di prescrizione svolta da tali convenuti.

Al riguardo va infatti considerato:

in materia di prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito deve condividersi il costante

orientamento di legittimità secondo il quale: “Il termine di prescrizione del diritto al

risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del

terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui

la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e

riconoscibile” (così, ad es., Cass. n.11119/2013, nonché Cass. n.24715/2015);

nel caso di specie la stessa attrice -a p.48 dell’atto di citazione- ha individuato la data del

12.10.2001 come corrispondente a quella di emersione dello “scandalo” dei comportamenti

gestori illeciti, emersione che, di per sé,

o “svelando il vero” quanto alla situazione patrimoniale della banca emittente conseguente

in particolare alla prassi delle GPF garantite, prassi i cui rischi per la banca fino ad

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allora erano rimasti occultati nei bilanci di BIPOP CARIRE SPA,

ha reso anche oggettivamente percepibile e riconoscibile il danno in astratto configurabile come

prodottosi in capo agli investitori che avessero acquistato azioni della stessa emittente basandosi

sulle inattendibili risultanze contabili della stessa;

la manifestazione del danno in tale epoca è poi confermata, oltre che dalla stessa indicazione

dell’attrice:

o anche dai documenti da questa prodotti sub 3 e 4 e relativi a denunce all’Autorità

giudiziaria presentate nell’ottobre 2001 da due associazioni, in riferimento a notizie

giornalistiche di poco antecedenti,

o nonché dalla ricostruzione sempre giornalistica di cui al doc.11 del convenuto

SONZOGNI, nella quale si dà conto delle “rivelazioni” di TELEREGGIO

dell’11.10.2001 sulle “gestioni d’oro per clienti privilegiati” in seno a BIPOP CARIRE

SPA nonché della sospensione del titolo il successivo 12.10.2011, con diffusione da

parte dell’emittente, nel pomeriggio della stessa giornata, di una nota in cui “spiega che

i contratti capestro stipulati con i clienti vip potrebbero costare alla banca fino a 250

miliardi”,

o e, ancora, dal fatto che,

come in particolare illustrato dal convenuto SONZOGNI fin dalla comparsa di

risposta senza alcuna smentita avversaria e dunque come è da considerare

pacifico in causa,

il 15.11.2001 il Procuratore della Repubblica di Brescia abbia convocato una conferenza

stampa fornendo “un quadro drammatico della situazione della Banca, in termini di

sostanziale decozione”, così in sostanza essendo emersa pubblicamente la conseguenza

in termini di grave disequilibrio patrimoniale delle prassi gestorie indebite seguite in

seno all’emittente;

posto dunque che il momento di decorrenza del termine di prescrizione -quinquennale come

è pacifico in causa trattandosi di azione risarcitoria da illecito- va individuato, secondo le

indicazioni della stessa attrice, nella data del 12.10.2001 o, al più tardi, nella data del

15.11.2001, ne consegue che tale termine scadesse il 12.10.2006 o, al più tardi, il 15.11.2006

e, quindi, fosse già spirato alla data dell’1.12.2006, nella quale l’attrice si è costituita parte

civile nel processo penale, con conseguente irrilevanza di tale costituzione ai fini della

interruzione della prescrizione in sede civile;

a contrastare tale conclusione non possono poi valere, ad avviso del Tribunale:

o né la pretesa dell’attrice di ancorare la decorrenza del termine di prescrizione al

momento della conclusione del procedimento ispettivo instaurato da CONSOB presso

BIPOP CARIRE SPA, vale a dire alla data del 9.4.2003 (cfr. p.23 comparsa

conclusionale), tale pretesa apparendo:

da un lato in contrasto con le univoche risultanze documentali fin qui esaminate,

tutte deponenti nel senso della oggettiva percepibilità del danno già nei mesi di

ottobre/novembre 2001,

e, d’altro lato, del tutto contraddittoria con la complessiva prospettazione

dell’attrice,

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la quale ha ancorato il pregiudizio subito al diminuito valore dei titoli alla

data del 12.10.2001 in dipendenza della emersione in tale data delle

condotte gestorie illecite nonchè delle loro gravi conseguenze

patrimoniali sull’emittente e che, avendo venduto tali titoli nell’aprile

2002, neppure potrebbe quindi lamentarsi di uno “svelamento del vero” e

del relativo crollo di titoli verificatosi nel 2003, in epoca successiva alla

vendita;

o né il richiamo dell’attrice alla disciplina ex art.2947 cc terzo comma, posto che nel caso

di specie -come correttamente illustrato in particolare dal convenuto ARDESI fin dalla

sua comparsa di risposta (cfr. pagg. 9 e ss) rimasta sul punto senza alcuna replica da

parte dell’attrice- nessuno dei reati per il quali nei confronti dei convenuti persone

fisiche è stata pronunciata sentenza c.d. di patteggiamento ex art.444 cpp (cfr. doc.5

attrice) prevedeva all’epoca pene comportanti un termine prescrizionale superiore a

quello di cinque anni qui applicabile;

o né, ancora, la interpretazione data dall’attrice alla disciplina ex art.2947 cc appena sopra

citata, interpretazione per la quale, in ipotesi di azione risarcitoria civile per fatti illeciti

costituenti anche reato, dovrebbe aversi riguardo -onde verificare se il termine

prescrizionale relativo al reato sia più lungo di quello civile di cinque anni- al termine

di prescrizione “concreto, e cioè quello prolungato in caso di interruzione attraverso

l’esercizio dell’azione penale, e non quello ‘astratto’ previsto per il reato base”,

trattandosi di interpretazione -come osservato in particolare dal convenuto

ARDESI- da tempo smentita da una condivisibile giurisprudenza di legittimità,

secondo la quale: “In base al terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., il diritto al

risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come

reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo

si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque

anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il

termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del

reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della

prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e

quello penale”. (così Cass. s.u. n.1479/1997, la quale ha risolto il contrasto

specificando in motivazione: “la prescrizione del diritto al risarcimento del

danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del

periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si

inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza

comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato

nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti

costituisce un complesso normativo in sè chiuso e perfetto, con la conseguenza

che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di

interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua

integrazione o di interferenze fra le due discipline.”; nello stesso senso cfr. Cass.

n.5009/2009);

o né, infine, il richiamo dell’attrice al mancato svolgimento dell’eccezione di prescrizione

in sede penale da parte degli odierni convenuti, mancato svolgimento -sempre secondo

l’attrice- incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione,

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trattandosi di richiamo irrilevante ove si consideri che in sede di applicazione

della pena su richiesta delle parti il perimetro della cognizione del giudice penale

non comprende alcuna valutazione e decisione sulla domanda della parte civile,

sicché il silenzio di tale parte in tale sede non può assumere alcun significato, in

particolare quanto all’abbandono di eccezioni ivi non formulate nei confronti

dell’imputato (cfr. al riguardo quanto condivisibilmente illustrato dal convenuto

ARDESI nella sua replica conclusionale -alle pagg.6 e ss- in riferimento a

consolidati orientamenti di legittimità sul tema).

Per quanto fin qui detto in via assorbente rispetto a tutte le altre questioni discusse tra le parti in tema di

prescrizione, tutte le domande svolte dall’attrice nei confronti dei convenuti UNICREDIT SPA (nei

cui confronti, va qui ricordato, l’attrice ha svolto solo la domanda risarcitoria principale e quella

subordinata relative entrambe al danno patrimoniale da investimento disinformato e non anche la

domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale e al danno da lesione di immagine derivanti da

reato, rivolta solo nei confronti dei convenuti persone fisiche), BRUNO SONZOGNI, ARTURO

AMATO, MAURO ARDESI, GIACOMO FRANCESCHETTI, GIOVANNI CADEI,

GIOVANNI MARIA CASTELLI, AURELIO MENNI e SERGIO SALERI vanno rigettate,

trattandosi di domande relative a diritti risarcitori prescritti.

Tali domande risulterebbero, del resto, in ogni caso infondate, come risulta dall’esame delle stesse nel

merito, esame necessario quanto alla posizione dei convenuti BERTOLI e COZZOLINI, i quali,

rimanendo contumaci, non hanno svolto alcuna eccezione di prescrizione.

Riguardo alla infondatezza, nel merito, della domanda risarcitoria principale dell’attrice va infatti

considerato:

secondo la prospettazione di cui alla citazione, il danno da investimento disinformato sarebbe

consistito nel fatto che l’attrice avrebbe acquistato azioni di BIPOP CARIRE SPA il 14.3.2000

ed il 22.12.2000 ad un corrispettivo “gonfiato”,

o in quanto corrispondente ad una valorizzazione di tali azioni connessa alle risultanze dei

bilanci dell’emittente del tutto inattendibili,

o valorizzazione che, poi, una volta emerso lo “scandalo” relativo alle c.d. GPF, sarebbe

precipitata,

o in particolare le azioni essendo scambiate al prezzo di euro 1,915 per azione al momento

nel quale l’omissione informativa sarebbe stata svelata,

o momento, si è già visto, indicato dalla stessa attrice come corrispondente alla data del

12.10.2001,

o con conseguente quantificazione del danno come pari alla differenza tra il prezzo di

acquisto nel 2000 e la quotazione delle stesse azioni al momento dello “svelamento del

vero”, nell’ottobre 2001;

tale prospettazione,

o che in sostanza collega la diminuzione di valore del titolo all’emergere della “vera”

situazione patrimoniale dell’emittente e dunque pone in rapporto di causalità le condotte

gestorie improprie e la “sopravvalutazione” del titolo al momento degli acquisti

dell’attrice,

non risulta peraltro confermata dalle risultanze documentali, dalle quali emerge,

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o non già una perdita di valore del titolo immediatamente successiva allo “svelamento del

vero” e mantenutasi costante,

o ma un andamento del titolo non ricollegabile alla emersione dello “scandalo” relativo

alle GPF, posto che:

il titolo risulta in discesa già nel periodo compreso tra i due acquisti della

MASSIGNANI, il primo realizzato il 14.3.2000 al valore unitario di euro 122,95,

il secondo realizzato il 22.12.2000 al valore unitario di euro 6,98, come

confermato anche dai dati prodotti dalla stessa attrice (cfr. p.3, figura 1 doc.21

nonché all.8 doc.20) nonché da vari convenuti (cfr., ad es., doc.2 UNICREDIT,

docc. 6/7 SONZOGNI, docc. 4/5 MENNI);

tale discesa appare poi sostanzialmente costante per tutti i mesi del 2001

antecedenti all’ottobre, in particolare nel mese di settembre 2001, precedente il

mese di emersione dello scandalo, il titolo essendo già pervenuto, in discesa, al

valore unitario di 2,258 (30.9.2001) partendo da un valore di 3,078 (3.9.2001),

come si evince dal doc.2 di UNICREDIT e dai dati omogenei di cui all’allegato

8 del doc.20 dell’attrice,

o sicché, in sostanza, la perdita di valore del titolo -lungi dall’essere riferibile alla

emersione della carenza informativa lamentata dall’attrice- appare per la massima parte

indipendente da tale “svelamento del vero”,

in particolare la diminuzione del valore del titolo subito dopo la data di

emersione dello scandalo -vale a dire alla data del 12.10.2001 e in quelle

immediatamente successive- risultando in realtà minima e con un successivo

andamento altalenante valori in salita e in discesa (il valore unitario passa da

euro 2,212 l’11.10.2001 a euro 1,915 il 12.10.2001, per scendere poi ad euro

1,781 il 15.10.2011 e poi risalire fino ad euro 2,046 il 29.10.2011, quindi risalire

ad euro 2 il 19.11.2001 e infine arrivare ad euro 1,854 al momento della vendita

delle azioni da parte della MASSIGNANI l’11.4.2002).

I dati fin qui illustrati non portano dunque ad alcuna conferma della tesi svolta dall’attrice in citazione,

tesi che, al contrario, viene da tali dati smentita: se l’andamento del titolo “in perdita” risulta

indipendente (o, comunque, scarsamente influenzato) dalla emersione della carenza informativa

(consistente nella inattendibilità dei bilanci della emittente) addebitata dall’attrice ai convenuti, ne

consegue che l’attrice non può rivalersi nei confronti degli stessi convenuti addebitando loro (oltre che

la carenza informativa) la sopravvalutazione del titolo al momento dei suoi acquisti e, quindi, un

acquisto a prezzo “gonfiato”, tra tale sopravvalutazione e la condotta dei convenuti non essendo

dimostrata la ricorrenza di nesso causale.

Né può giovare all’attrice l’ulteriore prospettazione illustrata solo nella comparsa conclusionale

(riprendendo considerazioni adombrate nella sua seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc),

prospettazione secondo la quale ella non sarebbe mai pervenuta alla decisione di acquisto di azioni

BIPOP CARIRE SPA nel 2000 ove fosse stata a conoscenza dell’altissimo tasso di rischio delle c.d.

GPF garantite dalla banca e non menzionate nei bilanci dell’emittente: tale prospettazione, fondata su

di un ragionamento risarcitorio del tutto diverso da quello illustrato in citazione, appare infatti del tutto

tardiva e, come tale, inammissibile.

Per quanto fin qui detto la domanda risarcitoria svolta dall’attrice in via principale nei confronti

dei convenuti contumaci BERTOLI e COZZOLINI per euro 239.778,00 va rigettata, così come va

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rigettata pure la domanda risarcitoria subordinata svolta nei confronti dei medesimi convenuti

per euro 190.007,24, trattandosi di domanda fondata sulle medesime ragioni e differente rispetto a

quella principale solo in relazione al petitum, commisurato, per la domanda principale, alla differenza

tra il prezzo pagato per le azioni BIPOP CARIRE SPA all’atto dell’acquisto e la quotazione delle stesse

al 12.10.2011 e, per la domanda subordinata, all’andamento di investimenti alternativi: rigetto, va solo

aggiunto, al quale può pervenirsi senza necessità di disporre la consulenza tecnica richiesta dall’attrice

su temi il cui approfondimento appare superfluo alla luce delle ragioni decisorie come sopra ritenute

dirimenti.

Ad analoga pronuncia di rigetto deve poi pervenirsi anche quanto alla domanda risarcitoria relativa

al “danno non patrimoniale e al danno da lesione di immagine derivanti dalla commissione di

reati”, domanda svolta dall’attrice sempre nei confronti dei convenuti contumaci BERTOLI e

COZZOLINI, trattandosi di domanda:

formulata in citazione del tutto genericamente e senza alcuna allegazione dei pretesi danni non

patrimoniali e da lesione dell’immagine,

in sede di comparsa conclusionale (cfr. pagg. 33/34), poi, illustrata:

o in riferimento a pretesi danni patrimoniali da reato fino a tale difesa mai evocati e,

dunque, con prospettazione inammissibile in quanto del tutto tardiva,

o nonché in riferimento ad un danno all’immagine dell’attrice “per aver fatto parte di una

società in cui si sono manifestati all’esterno dei comportamenti gravemente illegittimi”,

prospettazione anche questa del tutto tardiva e, in ogni caso, inconsistente, tenuto conto

del numero di azionisti della banca e dell’assenza di qualsiasi rilievo esterno della

partecipazione azionaria dell’attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi addossate all’attrice nel rapporto con i

convenuti costituiti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, effettuata tenuto conto della natura

della controversia e dell’attività difensiva svolta.

Non reputa infine il Tribunale ricorrano nel caso di specie i presupposti per l’accoglimento della

domanda ex art.96 cpc formulata dal convenuto SONZOGNI nei confronti dell’attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta tutte le domande dell’attrice;

2. rigetta la domanda ex art.96 cpc formulata dal convenuto SONZOGNI nei confronti dell’attrice;

3. condanna l’attrice DORIANA MASSIGNANI alla rifusione delle spese di lite in favore dei

convenuti costituiti, spese che liquida in euro 15.000,00 per compenso di avvocato

complessivamente per i convenuti ARTURO AMATO e GIOVANNI CADEI e in euro

12.000,00 per ciascuno degli altri convenuti UNICREDIT SPA, BRUNO SONZOGNI,

MAURO ARDESI, GIACOMO FRANCESCHETTI, GIOVANNI MARIA CASTELLI,

AURELIO MENNI e SERGIO SALERI, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA su tali

importi per tutti tali convenuti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 13 luglio 2017.

Il Presidente estensore

Elena Riva Crugnola

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