Sentenza n. 2943/2016 pubbl. il 07/03/2016 RG n. 5853/2012 · 2016. 3. 15. · Sentenza n....

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pagina 1 di 37 N. R.G. 5853/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva Crugnola Presidente Marianna Galioto Giudice estensore Angelo Mambriani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5853/2012 promossa da: COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), con il patrocinio dell’avv. Maria Rita Surano, dell’avv. Enrico Barbagiovanni e dell’avv. Massimo Calì, elettivamente domiciliato in via Andreani 10, 20122 Milano presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale, -attore in prosecuzione- CONTRO ENRICO CERRAI, con il patrocinio dell’avv. Luigi Maria Prisco, elettivamente domiciliato in via Podgora 15 20122 Milano presso il difensore avv. Luigi Maria Prisco, PAOLO OBERTI, con il patrocinio dell’avv. Alberto Solci e dell’avv. Luigi Maria Prisco, elettivamente domiciliato in via Podgora 15, 20122 Milano presso il difensore avv. Luigi Maria Prisco, FRANCESCO BALDANZI (C.F. BLDFNC48D17F205G), con il patrocinio dell’avv. Sara Daniela Giovannini, elettivamente domiciliato in via Fontana 11, 20122 MILANO presso il difensore avv. Sara Daniela Giovannini, EREDI ZUCCOLI (GIGLIOLA RAVELLI (C.F. RVLGLL47H44A135M), DANIELA ZUCCOLI (C.F. ZCCDNL73H44F712M), CRISTINA ZUCCOLI (C.F. ZCCCST75A56F712E), E GIACOMO ZUCCOLI) (C.F. ZCCGCM79T16F712H), con il patrocinio dell’avv. Carlo Croff e dell’avv. Sebastiano Zimmitti, elettivamente domiciliati in via Verdi 2, 20121 Milano presso i difensori avv. Carlo Croff e avv. Sebastiano Zimmitti, Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 Sentenza n. 2943/2016 pubbl. il 07/03/2016 RG n. 5853/2012

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N. R.G. 5853/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Elena Riva Crugnola Presidente

Marianna Galioto Giudice estensore Angelo Mambriani Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5853/2012 promossa da:

COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), con il patrocinio dell’avv. Maria Rita

Surano, dell’avv. Enrico Barbagiovanni e dell’avv. Massimo Calì, elettivamente domiciliato in via Andreani 10, 20122 Milano presso gli Uffici dell’Avvocatura

Comunale, -attore in prosecuzione-

CONTRO

ENRICO CERRAI, con il patrocinio dell’avv. Luigi Maria Prisco, elettivamente domiciliato in via Podgora 15 20122 Milano presso il difensore avv. Luigi Maria

Prisco,

PAOLO OBERTI, con il patrocinio dell’avv. Alberto Solci e dell’avv. Luigi Maria Prisco, elettivamente domiciliato in via Podgora 15, 20122 Milano presso il difensore avv. Luigi Maria Prisco,

FRANCESCO BALDANZI (C.F. BLDFNC48D17F205G), con il patrocinio dell’avv.

Sara Daniela Giovannini, elettivamente domiciliato in via Fontana 11, 20122 MILANO presso il difensore avv. Sara Daniela Giovannini,

EREDI ZUCCOLI (GIGLIOLA RAVELLI (C.F. RVLGLL47H44A135M), DANIELA ZUCCOLI (C.F. ZCCDNL73H44F712M), CRISTINA ZUCCOLI (C.F.

ZCCCST75A56F712E), E GIACOMO ZUCCOLI) (C.F. ZCCGCM79T16F712H), con il patrocinio dell’avv. Carlo Croff e dell’avv. Sebastiano Zimmitti, elettivamente

domiciliati in via Verdi 2, 20121 Milano presso i difensori avv. Carlo Croff e avv. Sebastiano Zimmitti,

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MICHELE SPARACINO (C.F. SPRMHL47B04A546C), con il patrocinio dell’avv. Carlo Croff e dell’avv. Sebastiano Zimmitti, elettivamente domiciliati in via Verdi 2, 20121

Milano presso i difensori avv. Carlo Croff e avv. Sebastiano Zimmitti,

ANTONIO BARDESCHI (C.F. BRDNTN38D18C147Z), con il patrocinio dell’avv. Vincenzo Mariconda e dell’avv. Elena Pennacchioni, elettivamente domiciliato in via

Cerva 8, 20122 MILANO presso il difensore avv. Vincenzo Mariconda VINCENZO GIUDICE (C.F. GDCVCN57C26H703F), con il patrocinio dell’avv. Sara

Calzi, elettivamente domiciliato in via privata del Gonfalone 4, 20123 Milano presso il difensore avv. Sara Calzi,

ALBERTO PIETRO PIERI (C.F. PRILRT50M02MM172H), con il patrocinio dell’avv.

Gianpiero Zingari, elettivamente domiciliato in viale Majno 38, 20122 Milano presso il difensore avv. Gianpiero Zingari,

GIOVANNI NICOLA ROCCA (C.F. RCCGNN66C22D086K), con il patrocinio dell’avv. Paolo Nicoletti e dell’avv. Paolo Canonaco, elettivamente domiciliato in via della

Posta 8, 20123 Milano presso i difensori avv. Paolo Nicoletti e avv. Paolo Canonaco,

PIETRO MANDIROLA (C.F. MNDPTR39B26L304), con il patrocinio dell’avv. Simone Giuliani, elettivamente domiciliato in corso Italia 8, 20122 Milano presso il difensore avv. Simone Giuliani,

STEFANO COPPA, contumace,

FABIO SALINA (C.F. SLNFBA50H04F736X), con il patrocinio dell’avv. Simone

Giuliani, elettivamente domiciliato in corso Italia 8, 20122 Milano presso il difensore avv. Simone Giuliani,

ROSARIO CACOPARDO (C.F. CCPRSR46H19C351U), VITTORIO BELLOTTI (C.F. BLLVTR33E24F205Q), CORRADO POZZI (C.F. PZZCRD72E10I829O), con il

patrocinio dell’avv. Cinzia Montana, elettivamente domiciliati in viale Regina Margherita 39, 20122 Milano presso il difensore avv. Cinzia Montana,

RECONTA ERNST & YOUNG SPA (C.F. 00434000584), con il patrocinio dell’avv. Francesco Marotta e dell’avv. Vera Sacchi, elettivamente domiciliata in via Wittgens

6, 20123 Milano presso il difensore avv. Vera Sacchi, -convenuti-

ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO SOTTOSCRITTO LA POLIZZA N. A1201131135 (C.F. 07585850584), con il patrocinio dell’avv. Francesco De

Gennaro, dell’avv. Luisa Gatti e dell’avv. Daniele Iorio, elettivamente domiciliati in via sant’Orsola 3, 20123 Milano presso il difensore avv. Daniele Iorio,

ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO SOTTOSCRITTO LE POLIZZE N. 1739736 E N. 1823652 (C.F. 07585850584), con il patrocinio dell’avv. Anthony

Perotto, avv. Guido Gino Bartalini, avv. Michele Zucca e dell’avv. Antonio Mancini,

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elettivamente domiciliati in via Agnello 12, 20121 Milano presso i difensori avv. Anthony Perotto, avv. Guido Gino Bartalini, avv. Michele Zucca e Antonio Mancini

CNA INSURANCE COMPANY LIMITED (C.F.-P.IVA 01610800995), con il patrocinio

dell’avv. Giovanna Aucone e dell’avv. Rosanna Vanacore, elettivamente domiciliata in via sant’Andrea, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. Rosanna Vanacore

ZURICH INSURANCE PLC (C.F. 05380900968), con il patrocinio dell’avv. Matteo Difino, elettivamente domiciliata in via Corridoni, 39 20122 MILANO presso il

difensore avv. Matteo Difino

COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), con il patrocinio dell’avv. Maria Rita Surano, dell’avv. Enrico Barbagiovanni e dell’avv. Massimo Calì, elettivamente

domiciliato in via Andreani, 10 20122 MILANO presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale

-terzi chiamati-

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

CONCLUSIONI PER IL COMUNE DI MILANO

Voglia l’ill.mo Tribunale adito:

IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre la CTU, affinché, esaminati gli atti di causa, preso atto del reale stato di

avanzamento delle commesse ancora in corso alla data del 16 dicembre 2008, così come risulta dai documenti depositati (verbale Assemblea del 21.04.2009 con allegato bilancio iniziale di liquidazione - doc. 13 citazione Zincar; relazione PWC in

data 20.03.2009 e relativi allegati – doc. 15 citazione Zincar; relazione ing. Casilli – doc. 18 citazione Zincar; perizie redatte dai consulenti della Procura della

Repubblica di Milano – doc. 103 memoria Comune ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; relazione del Curatore fallimentare ex art. 33 L.F. – doc. 5 citazione Bardeschi), e

della relativa valorizzazione nei bilanci di esercizio e nelle fatture emesse nei confronti del Comune di Milano: i) determini quale fosse l’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria

della società alla scadenza dell’esercizio 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, apportando le conseguenti rettifiche al corrispondente bilancio approvato e

verificando, in particolare, se la Società già dal 31 dicembre 2001 versasse nelle condizioni di cui all’art. 2482ter c.c.;

ii) valuti l’ammontare del danno intervenuto dopo la perdita del capitale sociale fino alla data del 16 dicembre 2008, stabilendo il disavanzo in totale e per ogni esercizio;

iii) determini l’ammontare dei danni imputabile ai diversi soggetti in causa, tenuto conto della carica rivestita e del periodo di tempo in cui l’hanno assunta e del

momento in cui avrebbero dovuto constatare e segnalare, secondo le regole della diligenza professionale, l’intervenuta perdita del capitale sociale.

- rigettare le istanze istruttorie avanzate dai convenuti, in quanto finalizzate ad invertire l’onere della prova, ovvero vertenti su circostanza generiche, irrilevanti ai fini del decidere o, comunque, documentalmente provate;

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- ove il Giudice ritenesse rilevante l’esperimento della prova testimoniale, disporre la prova per testi sui capitoli di prova articolati dal Comune di Milano nelle memorie ex

art. 183, co 6, n.ri 2) e 3), con i testi ivi indicati, precisando che il termine amministratori e sindaci deve intendersi riferito a ciascuno dei convenuti, in

relazione alla carica ricoperta ed al suo periodo di svolgimento. Si chiede, altresì, prova diretta e contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi dal

Giudice, con i medesimi testi sopra indicati; IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: - respingere le eccezioni preliminari e pregiudiziali di nullità della citazione, di

inammissibilità e/o di improcedibilità della domanda e di prescrizione dell’azione, avanzate da alcuni dei convenuti, perché infondate in fatto e diritto, secondo le

argomentazioni difensive esposte nelle memorie ex art. 183 c.p.c., co. 6, n.ri 1) e 2), depositate dal Comune di Milano;

- dichiarare l’inammissibilità della domanda proposta da Antonio Bardeschi e Alberto Piero Pieri di accertamento della responsabilità concorsuale del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2476, comma 7, c.c., per difetto di

legittimazione e di allegazione e prova dei relativi presupposti; NEL MERITO:

IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare tutti i convenuti responsabili nei confronti della società

attrice e dei suoi creditori ai sensi degli artt. 2043, 2476, 2394, 2396, 2477 e 2055 c.c. e 146 L.F. (nei limiti di applicabilità a ciascuno dei convenuti ed in ragione della

carica rivestita e del periodo di tempo in cui l’hanno assunta), per avere essi proseguito nell'attività sociale nonostante l'integrale perdita del capitale sociale, per non aver adempiuto ai doveri professionali ad essi imposti dalla legge, in particolare,

nelle operazioni di emissione di fatture e di valorizzazione nei bilanci di esercizio di SAL non rispondenti al reale stato di avanzamento delle commesse; nei rapporti con

fornitori e consulenti e nelle procedure di liquidazione ed imputazione delle relative fatture e dei costi, nonché in relazione a tutti i fatti meglio descritti negli atti di

causa; 2) per l’effetto, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti da Zincar e dai suoi creditori in conseguenza delle azioni e/o omissioni meglio descritte

in narrativa, danni che si quantificano - sulla base dei dati della relazione e dello stato passivo fallimentare - in complessivi € 23.035.671,00, oltre interessi e

rivalutazione, da ripartirsi tra i convenuti, in ragione della carica rivestita e del periodo di tempo in cui l’hanno assunta, secondo il prospetto riportato al paragrafo

8.2 dell’atto di citazione Zincar e, precisamente: - quanto ai signori Enrico Cerrai, Paolo Oberti, Francesco Baldanzi, Pietro Mandirola, Stefano Coppa, Fabio Salina nonché alla società Reconta Emst & Young

S.p.A.- in solido tra loro- in € 2.777.995,00; - quanto ai signori Giuliano Zuccoli, Michele Sparacino, Paolo Oberti, Francesco

Baldanzi (per questi ultimi due in aggiunta all'importo di cui al punto che precede), Rosario Capocardo, Vittorio Bellotti, Corrado Pozzi nonché alla società Reconta

Ernst & Young S.p.A. (per quest 'ultima in aggiunta all'importo di cui al punto 3.1 che precede) - in solido tra loro - in € 1.133.332,00; - quanto ai signori Antonio Bardeschi, Francesco Baldanzi, Rosario Capocardo,

Vittorio BeIlotti, Corrado Pozzi nonché alla società Reconta Emst & Young S.p.A. (in

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aggiunta agli importi di cui ai punti che precedono) - in solido tra loro - in € 316.400,00;

- quanto ai signori Antonio Bardeschi, Francesco Baldanzi, Rosario Capocardo, Vittorio Bellotti, Corrado Pozzi (in aggiunta agli importi di cui ai punti che

precedono) - in solido tra loro - in € 4.152.606,00; - quanto ai signori Vincenzo Giudice, Alberto Pietro Pieri, Giovanni Nicola Rocca,

Francesco Baldanzi, Rosario Capocardo, Vittorio Bellotti e Corrado Pozzi (in aggiunta agli importi di cui ai punti che precedono) - in solido tra loro - in € 14.655.332,00. 3) rigettare la domanda proposta da Antonio Bardeschi e Alberto Piero Pieri di

condanna del Comune di Milano al pagamento in via esclusiva e/o alternativa e/o solidale di tutti i danni e le somme dovute da detti istanti al Fallimento attore,

perché inammissibile, infondata e priva di alcun riscontro probatorio. IN VIA SUBORDINATA:

4) in conseguenza dell’accertamento della responsabilità sub 1), condannare i convenuti, in ragione della carica rivestita e del periodo di tempo in cui l’hanno assunta, al risarcimento dei danni patiti da Zincar e dai suoi creditori, nella misura

eventualmente diversa che verrà accertata a seguito della richiesta CTU, e, comunque, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art.

1226 c.c.; IN VIA SUBORDINATA, IN OGNI CASO:

5) in conseguenza dell’accertamento della responsabilità sub 1), condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti da Zincar e dai suoi creditori, per aver

dissipato le risorse della Società, avendo sostenuto costi eccessivi o superiori al corrispettivo pattuito, ovvero per prestazioni non pertinenti all’oggetto delle commesse, di dubbia utilità per la Società, prive di reale consistenza, ambigue,

reiterate, o ancora riferibili ad altri soggetti o ad altre commesse, ovvero in situazioni di conflitto d’interesse con i fornitori; il tutto per un ammontare complessivo di €

5.285.295,55, da ripartirsi tra i convenuti, in ragione della carica rivestita e del periodo di tempo in cui l’hanno assunta, nella misura di seguito specificata:

- quanto ai signori Enrico Cerrai, Paolo Oberti, Francesco Baldanzi, Pietro Mandirola, Stefano Coppa, Fabio Salina nonché alla società Reconta Emst & Young S.p.A.- in solido tra loro- in € 680.107,35;

- quanto ai signori Giuliano Zuccoli e Michele Sparacino, Rosario Cacopardo, Vittorio Bellotti e Corrado Pozzi, Paolo Oberti, Francesco Baldanzi, nonché alla

società Reconta Ernst & Young (per quest’ultimi ultimi tre in aggiunta all'importo di cui al punto che precede) - in solido tra loro - in € 51.350,00;

- quanto a signori Antonio Bardeschi, Rosario Cacopardo, Vittorio Bellotti e Corrado Pozzi, Francesco Baldanzi, nonché alla società Reconta Ernst & Young (per quest’ultimi ultimi in aggiunta all'importo di cui ai punti che precedono) - in solido

tra loro - in € 95.906,48; - quanto a signori Antonio Bardeschi, Rosario Cacopardo, Vittorio Bellotti e Corrado

Pozzi, Francesco Baldanzi (in aggiunta agli importi di cui ai punti che precedono) - in solido tra loro - in € 2.725.992,07;

- quanto ai signori Vincenzo Giudice, Alberto Pietro Pieri e Giovanni Nicola Rocca, Rosario Cacopardo, Vittorio Bellotti e Corrado Pozzi, Francesco Baldanzi (per quest’ultimini in aggiunta agli importi di cui ai punti che precedono) – in solido tra

loro – in € 806.004,18;

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- quanto al signor Francesco Baldanzi (in aggiunta agli importi di cui ai punti che precedono), con specifico riferimento ai fatti esposti ai punti da 5.1 a 5.9 dell’atto di

citazione, in complessivi € 925.935,47; IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, IN OGNI CASO:

6) in conseguenza dell’accertamento della responsabilità sub 1), condannare i convenuti, in ragione della carica rivestita e del periodo di tempo in cui l’hanno

assunta, al risarcimento dei danni patiti da Zincar e dai suoi creditori per i fatti di cui al precedente punto 5), nella misura eventualmente diversa che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;

7) con vittoria di spese e compensi professionali.

CONCLUSIONI PER ENRICO CERRAI

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano: IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE: dichiarare nullo l’atto di citazione;

IN VIA SUBORDINATA E PRELIMINARE: autorizzare la chiamata in causa della Chartis Europe SA; IN VIA SUBORDINATA:

- rigettare ogni domanda nei confronti del Prof. Enrico Cerrai; - rifuse le spese

CONCLUSIONI PER PAOLO OBERTI

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano: IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE: dichiarare nullo l’atto di citazione; IN VIA SUBORDINATA:

- rigettare ogni domanda nei confronti del Sig. Paolo Oberti; - rifuse le spese

CONCLUSIONI PER FRANCESCO BALDANZI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione,

così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettare la domanda proposta dal Fallimento attore nei confronti del convenuto

Francesco Baldanzi oggi trasferita al Comune di Milano, in quanto prescritta, improcedibile con riferimento alle richieste avanzate ex art. 2043 c.c. in quanto non

autorizzate dal G.D., ed in ogni caso infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’attore.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Ridurre la domanda di parte attrice alla sola quota per cui sarà raggiunta la prova dell’imputabilità all’operato di Francesco Baldanzi e accertate le quote di

responsabilità di ciascuno dei convenuti, condannali a tenere indenne Francesco Baldanzi nei limiti della quota ad esso addebitata.

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l’accoglimento di tutte le istanze istruttorie come articolate nella

comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, VI co n. 2 e 3 c.p.c. da intendersi qui integralmente ritrascritte e come di seguito: Capitolo 1)

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“vero è che la Società Zincar dall’atto della sua costituzione ha sempre operato fino al 31 dicembre 2005 sotto il controllo e coordinamento della capogruppo Aem che

forniva dietro compenso non solo il dipartimento di ingegneria, ma che sempre dietro pagamento anche servizi e funzioni che riguardavano: i servizi amministrativi,

la tesoreria unica, gli uffici legali e societari, il controllo di gestione e l’internal auditing, la gestione del personale, l’ufficio approvvigionamenti e quanto altro

necessario all’espletamento di tutte le pratiche inerenti la corretta conduzione della Società”. Si indicano a testi: Renato Ravanelli, Direttore generale A2a già Aem spa; Alberto

Solci, allora Direttore ufficio legale e societario di Aem; Stefano Cetti, allora Direttore amministrazione finanza e controllo di Aem spa; Gino Fiocchi allora Direttore

approvvigionamenti Aem spa. Capitolo 2)

“vero è che la totalità delle commesse affidate a Zincar faceva riferimento a progetti cofinanziati da enti locali (Comune di Milano, Regione Lombardia) e dai Ministeri dell’Ambiente, dell’Università e della Ricerca e dei Trasporti e delle Infrastrutture e

trattandosi di cofinanziamenti pubblici tutto l’operato tecnico e amministrativo dei soggetti attuatori (il ventaglio delle società partecipate dall’azionista Comune di

Milano) fu sottoposto a verifica da parte di commissioni di controllo – tecnico, amministrativa e contabile nominate a hoc dal committente nonché socio gestore in

quanto maggioritario Comune di Milano”. Si indicano a testi: Mario Grippa allora responsabile ufficio cofinanziati per il Comune di Milano; Giovana Rossi già presidente di commissione di controllo per il

Ministero dell’Ambiente; Antonio Strambaci allora membro o delegato per il Ministero dell’Ambiente; Mauro Fasano, Antonella Garofano, Piergiorgio Panzeri,

Umberto Regalia, Lino Bertani, Alberto Rota, tutti già membri o delegati in rappresentanza della Regione Lombardia; Giuseppe Cozza allora presidente dei

commissione per il Comune di Milano; Antonio Colucci allora membro per il Comune di Milano; Giuseppe Raimondi allora membro o delegato per il Comune di Milano; Mauro Cicognini allora membro e segretario per il Comune di Milano; Giuseppe

Massironi allora membro e segretario per il Comune di Milano. Capitolo 3)

“vero è che con la promulgazione del c.d. Decreto Bersani (D.M. 4 agosto 2006 n. 248) il Comune di Milano, con un’interpretazione arbitraria e restrittiva nonché

contraddittoria, non ha più affidato alla sua controllata alcuna commessa, ipotizzando addirittura lo storno delle lavorazioni in essere e nel caso delle commesse Z1000023, Z1000024,Z1000025 e Z1000028 con atti ufficiali ha richiesto

l’esecuzione di lavori inerenti la seconda fase di questi progetti di fatto andando ad impattare sulla interpretazione della percentuale di completamento delle attività

svolte”. Si indicano a teste: Mario Grippa allora responsabile ufficio cofinanziati per il

Comune di Milano; Giuseppe Cozza allora Direttore Centrale ambiente e mobilità per il Comune di Milano; Filippo Salucci allora Direttore ambiente e mobilità del Comune di Milano.

Capitolo 4) “vero è che ancora in merito al sopracitato decreto il Comune di Milano, committente

nonché di fatto socio gestore della Società fu informato delle conseguenze nefaste delle sue interpretazioni per il destino della Società che cominciarono a manifestarsi

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nel 2007 con la riduzione dei ricavi di esercizio e dei “lavori in corso su ordinazione”, senza che, da parte del Comune di Milano (socio detentore dei poteri decisionali)

intervenisse qualsiasi iniziativa volta a superare l’impasse o, in alternativa, ad addivenire alla cessione dell’azienda.

Si indicano a teste: Edoardo Croci, allora Assessore del Comune di Milano; Edilio Alpini allora azionista di Comelmar Spa, socio di minoranza di Zincar”.

Capitolo 5) “vero è che quale soggetto certificatore indipendente ho appurato l’esatta realizzazione da parte di Zincar di due grandi strutture di ricarica?”

Si indica quale teste il prof. Giuseppe Soda docente presso l’Università Bocconi di Milano.

Capitolo 6) “vero è che quale soggetto certificatore indipendente ho espresso una valutazione

positiva in merito alla realizzazione da parte di Zincar dell’esatta esecuzione del progetto?” Si indica quale teste il prof. Giuseppe Soda docente presso l’Università Bocconi di

Milano. Capitolo 7)

“vero è che Accinova srl si è occupata degli interventi di informazione e sensibilizzazione in università e scuole maturando compensi per 49.579,86 euro

come da doc. 20 ter dell’atto di citazione che mi si rammostra?” Si indica teste il dott. Gianfranco Chierchini presso Accinova s.r.l. Capitolo 8)

“vero è che il settore musei e mostre comunicò alla direzione centrale Mobilità e Ambiente del Comune di Milano di provvedere allo spostamento delle colonnine

situate in via Palestro per motivi legati al valore architettonico della Villa Bel gioioso Bonaparte?”

Si indica quale teste il dott. Cozza Giuseppe, direttore generale Metropolitana Milanese s.p.a. Capitolo 9)

“vero è che ho ordinato alla Zincar lo spostamento delle colonnine situate in via Palestro per motivi legati al valore architettonico della Villa Bel Gioioso Bonaparte?”

Si indica quale teste il dott. Grippa, domiciliato in Verbania via San Remiglio 18, Verbania.

Capitolo 10) “Vero è che in qualità di comandante della polizia locale di Milano, supportato anche dalla decisione del vice sindaco Decorato, chiesi che la fornitura dei veicoli security

point fosse limitata a 6 unità invece che 12” Si indica quale teste l’ex comandante di polizia locale di Milano dott. Emiliano

Bezzon. Capitolo 11)

“vero è che l’ing. Grippa ha chiesto all’arch. Baldanzi di far partecipare Zincar quale consulente al piano delle comunità montane organizzando manifestazioni culturali di ogni tipo e sempre e comunque a favore del Comune di Milano avvalendosi della

collaborazione remunerata del Centro di Cultura Valdossolo come da email del 27-3-2008, dell’11-4-2008, e del 18-07-2007 che mi si mostra sub doc. 11-12 e 13?”;

Si indica quale teste il dott. Grippa, con domicilio in Verbania via San Remiglio 18, Verbania.

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Capitolo 12) “vero è che ho chiesto all’arch. Baldanzi di far partecipare Zincar alla manifestazione

e studi sul centenario del Traforo del Sempione e di occuparsi di valorizzazione e promozione del territorio e delle sue popolazioni?”

Si indica quale teste il dott. Grippa, con domicilio in Verbania via San Remiglio 18, Verbania.

Capitolo 13) “vero è che la mia società Orizzonte ha ricevuto incarico di realizzare, a seguito di aggiudicazione di gara indetta dalla Regione Lombardia e su indicazione del Comune

di Milano, diversi test di simulazione di prova rivolte alle nuove generazioni realizzando una manifestazione sulla sicurezza stradale su due ruote in Piazza del

Duomo?” Si indica quale teste il sig. Renato Zocchi, legale rappresentante della società

Orizzonte s.a.s. Capitolo 14) “vero è che nell’anno 2008 ho prestato consulenza alla Zincar in merito a 50 ordini

di acquisto aventi ad oggetto la stesura di contratti di fornitura beni e servizi e ricerche di mercato per l’individuazione dei migliori offerenti?”

Si indica quale teste la sig. Antonia Arnoldi nella sua residenza di Milano. Capitolo 15)

“vero che per procedere all’acquisto di ulteriori sei veicoli commerciali categoria M1 elettrici, ho chiesto l’Arch. Baldanzi di utilizzare la parte residua degli importi assegnati alla Zincar Srl per la commessaSecurity Point e stimati in Euro

215.000,00”; Si indica a teste l’Ing. Mario Grippa, Via San Remiglio 18, Verbania.

Capitolo 16) “vero che per far fronte al pagamento del residuo dovuto alla VEM per la fornitura

dei predetti veicoli commerciali ho chiesto all’Arch.Baldanzi di utilizzare l’ulteriore importo di Euro 200.000,00 che sarebbe derivato dal Disciplinare di Incarico avente ad oggetto l’Accordo operativo fra “la “Consulta per la logistica e il trasporto delle

merci in ambito urbano”, sottoscritto il 29.11.2005 fra il sottosegretario di Stato, Dott. Paolo Uggè, e l’Assessore, Prof. Giorgio Goggi;

Si indica a teste l’Ing. Mario Grippa, Via San Remiglio 18, Verbania. Capitolo 17)

“vero che il Comune di Milano ha omesso di corrispondere alla Zincar Srl l’importo di Euro 200.000,00 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Bersani”. Si indica a teste l’Ing. Mario Grippa, Via San Remiglio 18, Verbania.

Capitolo 18) “vero che ho apportato le modifiche a mano e da me sottoscritte di cui ai doc. 14 e ai

documenti da 24 a 24 sexies che mi si rammostrano?” Si indica a teste l’Ing. Mario Grippa, Via San Remiglio, Verbania.

Capitolo 19) Vero che ho chiesto a Zincar Srl di studiare e riprogettare la “13^ unità mobile”, stante che il motore elettrico non consentiva l’installazione dell’impianto di area

condizionata, dotandolo di un motore “ibrido” sperimentale ad etanolo. Si indica a teste l’Ing. Mario Grippa, Via San Remiglio, Verbania.

Capitolo 20)

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“vero che quale direttore commerciale della ACI Global Spa negli anni 2005,2006 e 2007 mi sono occupato della tecnologia, del relativo call center e della gestione della

prima flotta di car sharing"; Si indica a teste: Giuseppe Lemessi, Milano.

Capitolo 21) “vero che il Comune di Milano, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Progetti

cofinanziati, Ing. Mario Grippa, e del Direttore Centrale Ambiente e Mobilità, Dott. Giuseppe Cozza, chiese a Zincar di sostenere il progetto del car saring”; Si indica a teste: Giuseppe Lemessi, Milano.

Capitolo 22) “vero che Zincar Srl, su richiesta del Comune di Milano, nella persona del

Responsabile dell’Ufficio Progetti cofinanziati, Ing. Mario Grippa, provvedeva al pagamento delle fatture della ACI Global Spa, nonostante la prestazione fosse stata

prestata a favore di Guidami Srl”; Si indica a teste: Giuseppe Lemessi, Milano. Capitolo 23)

“vero che nel 2007 ho siglato con il Sindaco Pro Tempore di Milano un protocollo d’accordo per lo sviluppo di una Energy Farm nel territorio del mio Comune in

località Monte di Eboli”; Si indica a teste: il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca.

Capitolo 24) “vero che per importi superiori ad Euro 250.000,00, ogni fornitura, ordine d’acquisto e/o pagamento doveva essere autorizzata dal Presidente di Zincar Srl e sino al 2005

anche dalla Holding AEM” Si indica a teste: Dott. Stefano Cetti c/o Metropolitana Milanese.

- Si chiede il Giudice voglia ordinare all’attrice la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c., della documentazione come indicata a pagina 38 della comparsa di risposta

del 05-11-2012 ovvero: - tutti i verbali fonoregistrati su nastro magnetico e successivamente trascritti delle varie commissioni di controllo tenutesi nel periodo 2001- 2008 preso il Comune di

Milano - tutti mandati di pagamento effettuati a favore dei membri delle commissioni come

gettoni di presenza nel periodo 2002-2008 - documentazione di cui al P.G. 1. 131. 526/2002 del 12.12.2002. del Comune di

Milano - lettera di Zincar srl a firma di F. Baldanzi inviata alla società Partners spa: att. Prof. Angelo Provasoli contenente il documento redatto dalla Direzione Centrale

controllo partecipate del Comune di Milano redatto nel dicembre 2008 - tutti gli ordini a firma del già presidente Giudice in favore di Marco Corica,

Giovanni Molfesi, Domenico Scarcella, Calogero Casilli tramite la CB Consulting srl nel periodo 2° semestre 2006 – 2° semestre 2008 i diversi casi senza avere il potere

di impegnare la Società nonché, a confutazione di quanto sostenuto alla pagina 64 dell’atto di citazione

punto 5.1., si chiede al Giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. al Comune di Milano la produzione del disciplinare della commessa 00010028 e del piano operativo di

dettaglio. IN OGNI CASO:

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Condannare l’attore al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio oltre IVA e CPA.

CONCLUSIONI PER EREDI ZUCCOLI, GIGLIOLA RAVELLI, DANIELA ZUCCOLI

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - rigettare tutte le domande proposte in origine dal Fallimento attore, e trasferite al

Comune di Milano, in quanto prescritte, infondate in fatto ed in diritto, non provate, e comunque inammissibili anche per carenza di legittimazione dell’attore (ed anche con riguardo alla carenza di legittimazione del Comune, che non possiede la qualità

di terzo necessaria per subentrare nell’azione di responsabilità promossa dal Fallimento), nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476, settimo comma, e 1227

c.c. IN SUBORDINE NEL MERITO

- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda di parte attrice, accertare la quota di responsabilità a carico degli altri convenuti per i pretesi danni subiti dalla società Zincar e dai suoi creditori, e quindi condannarli a tenere

manlevato ed indenne l’ing. Sparacino da quanto il convenuto dovesse essere condannato a pagare o comunque dovesse pagare, in misura superiore alla sua

quota di responsabilità. IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte. Con rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre al rimborso forfetario spese generali, all’I.V.A. ed al Contributo Cassa Avvocati, nelle misure di legge.

CONCLUSIONI PER MICHELE SPARACINO

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - rigettare tutte le domande proposte in origine dal Fallimento attore, e trasferite al

Comune di Milano, in quanto prescritte, infondate in fatto ed in diritto, non provate, e comunque inammissibili anche per carenza di legittimazione dell’attore (ed anche con riguardo alla carenza di legittimazione del Comune, che non possiede la qualità

di terzo necessaria per subentrare nell’azione di responsabilità promossa dal Fallimento), nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476, settimo comma, e 1227

c.c. IN SUBORDINE

nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda di parte attrice, accertare la quota di responsabilità a carico degli altri convenuti per i pretesi danni subiti dalla società Zincar e dai suoi creditori, e quindi condannarli a tenere

manlevati ed indenni gli Eredi Zuccoli da quanto i convenuti dovessero essere condannati a pagare o comunque dovessero pagare, in misura superiore alla loro

quota di responsabilità. IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte. Con rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre al rimborso forfetario spese generali, all’I.V.A. ed al Contributo Cassa Avvocati, nelle misure di legge.

CONCLUSIONI PER ANTONIO BARDESCHI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così giudicare:

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IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del Comune di Milano ad agire in prosecuzione al posto del Fallimento Zero Impatto Non

Carbonio s.r.l. in liquidazione, con ogni conseguente statuizione; ANCORA IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità dell’atto di

citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c. e/o comunque la inammissibilità delle domande per assoluta

indeterminatezza, con ogni conseguente statuizione; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità delle domande del Fallimento Zero Impatto Non Carbonio s.r.l. in

liquidazione (ora spiegate dal Comune di Milano) nei confronti del dott. Antonio Bardeschi, volte a far valere i diritti dei creditori sociali nei confronti degli

amministratori; per il non creduto caso di ritenuta ammissibilità e/o procedibilità, dichiarare l’intervenuta prescrizione dei predetti diritti con ogni conseguente

provvedimento; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità delle domande risarcitorie avanzate ai sensi dell’art. 2043 c.c., dal

Fallimento Zero Impatto Non Carbonio s.r.l. in liquidazione (ora spiegate dal Comune di Milano) nei confronti del dott. Antonio Bardeschi;

NEL MERITO: rigettare tutte le domande del Fallimento Zero Impatto Non Carbonio s.r.l. in

liquidazione (ora spiegate dal Comune di Milano) nei confronti del dott. Antonio Bardeschi; rigettare ogni domanda del Comune di Milano nei confronti del dott. Antonio

Bardeschi; IN VIA SUBORDINATA: accertare la misura del concorso del Comune di Milano

nella causazione degli atti dannosi per la Zero Impatto Non Carbonio s.r.l. in liquidazione, e condannare il Comune di Milano a tenere indenne il dott. Antonio

Bardeschi da quanto egli dovesse essere condannato a pagare in misura superiore alla sua quota di responsabilità, e/o ridurre l’ammontare del risarcimento del danno a carico del dott. Antonio Bardeschi nella misura corrispondente alla accertata

quota di responsabilità del Comune di Milano, con condanna del dott. Bardeschi nei limiti dell’importo conseguente all’intervenuta diminuzione e, in ogni caso, in misura

non eccedente la sua quota di responsabilità; SEMPRE IN VIA SUBORDINATA:

rispetto alla domanda di condanna formulata in principalità dal Fallimento Zero Impatto Non Carbonio s.r.l. in liquidazione (ora spiegata dal Comune di Milano): accertare la misura del concorso di tutti gli altri soggetti evocati in giudizio nella

causazione degli atti dannosi per la Zero Impatto Non Carbonio s.r.l. in liquidazione, e conseguentemente condannarli a tenere indenne il dott. Antonio Bardeschi da

quanto egli dovesse essere condannato a pagare in misura superiore alla sua quota di responsabilità;

rispetto alla domanda di condanna formulata in subordine dal Fallimento Zero Impatto Non Carbonio s.r.l. in liquidazione (ora spiegata dal Comune di Milano): accertare la misura del concorso dei sigg.ri Francesco Baldanzi, Rosario Capocardo,

Vittorio Bellotti, Corrado Pozzi e della società Reconta Ernst & Young S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione degli atti

dannosi per la Zero Impatto Non Carbonio s.r.l. in liquidazione, e conseguentemente

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condannarli a tenere indenne il dott. Antonio Bardeschi da quanto egli dovesse essere condannato a pagare in misura superiore alla sua quota di responsabilità.

IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le domande tutte formulate in via istruttoria;

per il non creduto caso di amissione del cap. n. 4 di parte attrice, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, sul seguente capitolo di prova orale: 1) vero il

contenuto della RELAZIONE MUSITELLI sub ns. DOC. N. 3. Si indica a teste, l’arch. Filippo Salucci c/o il Comune di Milano, in Milano via Beccaria n. 19; per il non creduto caso di amissione del cap. n. 16 di parte attrice, si chiede di

essere ammessi alla prova contraria sul capitolo di prova orale n. 1 che precede (con lo stesso teste) e che venga sentito sul cap. n. 16 di parte attrice, a prova contraria,

l’arch. Filippo Salucci. Con vittoria di spese e compensi professionali.

CONCLUSIONI PER VINCENZO GIUDICE Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda attrice nei confronti del convenuto Vincenzo Giudice di cui alla

comparsa, perché infondata in fatto e in diritto; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:

ridurre la domanda di parte attrice nella sola somma per cui sarà raggiunta la prova dell’imputabilità all’operato del sig. Vincenzo Giudice;

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi tutte le istanze istruttorie meglio dedotte ed articolate nella comparsa di costituzione e nelle memorie istruttorie a prova diretta e contraria, da intendersi qui

integralmente richiamate e trascritte; IN OGNI CASO:

condannare l’attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre Iva e CPA.

CONCLUSIONI PER ALBERTO PIETRO PIERI Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis rejectis, così pronunciare

IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la nullità/invalidità e/o illegittimità e/o inopponibilità al Dott.

Alberto Pietro PIERI ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1418 cod. civ. e ss della cessione dell’azione di responsabilità operata dal Fallimento ZINCAR S.r.l. in

liquidazione in persona del suo curatore nei confronti del COMUNE di MILANO in persona del Sindaco pro tempore per violazione dell’art. 124, 4 comma L.F. e per l’effetto dichiarare il COMUNE di MILANO carente di legittimazione ad agire a

proseguire l’azione di responsabilità promossa nel giudizio de quo. Accertare e dichiarare la nullità ai sensi e per gli effetti degli artt. 164, IV comma, e

163, III comma, c.p.c. e/o l’inammissibilità delle domande svolte dal Fallimento ZINCAR S.r.l. in liquidazione e fatte proprie dal COMUNE di MILANO con comparsa

di costituzione in prosecuzione del 28/5/2013 nei confronti del Dott. Alberto Pietro PIERI per i motivi e le ragioni tutte di cui in narrativa, conseguentemente, fissare un

termine perentorio al fallimento attore per l’integrazione della domanda, nonché fissare la data della nuova udienza di trattazione, concedendo termine fino a venti giorni prima alla difesa del Dott. Alberto Pietro PIERI per depositare propria

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comparsa di risposta nel rispetto del principio del contradditorio e del diritto di difesa;

Accertare e dichiarare l’inammissibilità e/0 l’improcedibilità delle domande risarcitorie svolte ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. dal Fallimento ZINCAR S.r.l. in

liquidazione e fatte proprie dal COMUNE di MILANO con comparsa di costituzione in prosecuzione del 28/5/2013 nei confronti del Dott. Alberto Pietro PIERI per i motivi

tutti e le ragioni di cui in narrativa. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Respingere le domande tutte formulate dal Fallimento ZINCAR S.r.l. in liquidazione e

fatte proprie dal COMUNE di MILANO con comparsa di costituzione in prosecuzione del 28/5/2013 nei confronti del Dott. Alberto Pietro PIERI per i motivi tutti e le

ragioni di cui in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e/o accertare e dichiarare il mandato svolto dal Dott. Alberto Pietro PIERI in

qualità di Consigliere di Amministrazione di ZINCAR S.r.l. esente da vizi e colpa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2476, I comma, c.c. in virtù di quanto precisato, dimostrato ed eccepito in narrativa del presente atto.

Accertare e dichiarare la responsabilità del COMUNE di MILANO in persona del legale rappresentante-Sindaco pro tempore a titolo contrattuale ed extracontrattuale

e/o ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2476, VII comma e 2043 c.c. per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per l’effetto condannarlo al pagamento in via

esclusiva e/o alternativa e/o solidale con l’odierno convenuto di tutti i danni e le somme che verranno eventualmente accertate in corso di causa come dovute al Fallimento attore ad opera del Dott. Alberto Pietro PIERI e/o disporre la

compensazione giudiziale di quanto eventualmente verrà riconosciuto come dovuto dal convenuto Dott. Alberto Pietro PIERI con quanto verrà accertato in corso di

causa come dovuto dal COMUNE di MILANO quale socio controllore di ZINCAR S.r.l. in liquidazione e/o comunque a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa per tutti i

danni cagionati dal COMUNE di MILANO al Fallimento ZINCAR per i motivi e le ragioni indicate in narrativa e per quelli che verranno eventualmente accertati in corso di causa;

IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede,

accertare il grado di responsabilità imputabile al Dott. Alberto Pietro PIERI e dichiaratane la misura disporre la compensazione giudiziale di quanto

eventualmente verrà riconosciuto come dovuto dal convenuto Dott. Alberto Pietro PIERI con quanto verrà accertato in corso di causa come dovuto dal COMUNE DI MILANO in qualità di socio controllore del Fallimento ZINCAR a titolo di danni a

quest’ultimo cagionati per tutti i motivi e le ragioni indicate in narrativa e per quelli che verranno eventualmente accertati in corso di causa e/o limitare la condanna

dell’odierno convenuto al pagamento in favore del Fallimento ZINCAR S.r.l. in liquidazione e/o del Comune di Milano al risarcimento dei danni direttamente

derivante dalla/e condotta/e eventualmente considerate dannose e/o comunque al pagamento della sola somma che verrà accertata in corso di causa ed in proporzione al grado di responsabilità/colpa accertata e per l’effetto condannare le altre ulteriori

parti processuali coinvolte nel presente giudizio a corrispondere in via di regresso in favore del Dott. Alberto Pietro PIERI il rimborso di quanto questo fosse

eventualmente tenuto a pagare in misura superiore al grado accertato di responsabilità.

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IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sui

seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che il CdA di ZINCAR in carica dal maggio 2007 all’ottobre 2008 attribuì

singolarmente ai propri componenti deleghe specifiche dirette a valorizzarne le competenze ed esperienze professionali nell’interesse della società?”;

2) “Vero che al Dott. PIERI veniva formalizzata la delega consistente nella “gestione dei rapporti con le associazioni tecnico scientifiche, Università, Centri di Ricerca italiani ed esteri, relativamente alle attività di interesse di ZINCAR ed in particolare

con la Direzione Centrale Ricerca - Innovazione e Capitale Umano del Comune di Milano, Ufficio progetti cofinanziati, nonché gestione dei rapporti con tutti gli

organismi ed istituzioni che rivestono carattere tecnico scientifico”?” (come da doc. n. 6 che si rammostra al teste);

3) “Vero che il CdA deliberava di riservare a sé, esercitandole collegialmente, le deleghe che consentivano l’adozione di scelte strategiche per conto della società?”; 4) “Vero che a far data dal 28 maggio 2007 quando il Dott. PIERI veniva nominato

consigliere, il potere di gestione ordinaria e straordinaria era stato riservato alle decisioni collegiali del Consiglio?”

5) “Vero che a far data dal 28 maggio 2007 quando il Dott. PIERI veniva nominato consigliere, la rappresentanza della società veniva attribuita al Presidente signor

GIUDICE?”; 6) “Vero che a far data dal 28 maggio 2007 quando il Dott. PIERI veniva nominato consigliere il potere di impegnare la società partecipando a gare o di gestire i budget

nell’ambito dei piani annuali era ancora riservata al Direttore Generale Arch. BALDANZI?”;

7) “Vero che in data 3 giugno 2008, l’Arch. BALDANZI subiva la revoca dei poteri conferiti in qualità di procuratore speciale di ZINCAR?”;

8) “Vero che in tale occasione il CdA decideva di adottare collegialmente le decisioni comportanti scelte strategiche per la società, riservando al Presidente signor Giudice la rappresentanza della società e i poteri di firma?”;

9) “Vero che il CdA circoscriveva l’ambito delle funzioni di ciascun consigliere, in funzione delle esperienze professionali e delle competenze specifiche proprie di

ognuno?”; 10) “Vero che al Dott. PIERI veniva riservato il potere di gestire i rapporti e le

comunicazioni con le associazioni e gli organismi tecnico scientifici proprio in ragione della formazione e della preparazione tecnico scientifica da questi posseduta?”.

Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova il Dott. Croci (all’epoca assessore alla viabilità del Comune di Milano); la signora Maria Grazia Greco.

Si chiede essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.

Ci si oppone sin d’ora all’ammissione di CTU come richiesta da controparte in quanto avente natura meramente esplorativa, diretta a dimostrare la sussistenza di un presunto danno, del nesso eziologico con le condotte censurate e ad ottenerne la

quantificazione, nel tentativo di sopperire le lacune probatorie manifestate da parte attrice.

Si chiede infine che il Giudice voglia ordinare ai sensi dell’art. 210 c.p.c. l’esibizione da parte dell’Ufficio Competente presso il Comune di Milano, tutta la

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documentazione inerente lo sfruttamento a qualunque titolo/la cessione/la vendita e/o la concessione dei diritti relativo alle n. 13 commesse affidate da Comune di

Milano a ZINCAR dal 2001 al 2006. IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

CONCLUSIONI PER GIOVANNI NICOLA ROCCA Voglia l’On. Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE

- Accertare e dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 164, IV comma e 163 II comma, c.p.c. e/o l’inammissibilità delle domande svolte dal Fallimento

Zincar S.r.l. in liquidazione e dal Comune di Milano, quale attore in prosecuzione, nei confronti del Sig. Rocca Giovanni Nicola per genericità della domanda e per tutte

le ragioni di cui in narrativa e, per l’effetto, emettere i provvedimenti ritenuti opportuni. NEL MERITO

- Respingere le domande risarcitorie formulate dal Fallimento Zincar S.r.l. in liquidazione e dal Comune di Milano, quale attore in prosecuzione, nei confronti del

Sig. Rocca Giovanni Nicola per tutti i motivi esposti, ed in ogni caso per difetto degli elementi essenziali della fattispecie, in quanto infondati e comunque non provati.

- In ogni caso accertare e dichiarare il comportamento del Sig. Rocca Giovanni Nicola esente da vizi e colpa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2476, comma 1,

cod. civ. in virtù di quanto indicato nel presente atto. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria

accertare il grado di responsabilità imputabile al Sig. Rocca Giovanni Nicola e per l’effetto condannare lo stesso in favore del Fallimento Zincar S.r.l. in liquidazione e

dal Comune di Milano, quale attore in prosecuzione, al risarcimento dei soli danni che saranno considerati quale conseguenza dannosa immediata e diretta delle

condotte a questi riconducibili ed in ogni caso in proporzione al grado di responsabilità e/o di colpa che sarà accertato. - Condannare le altre parti processuali a corrispondere, in via di regresso, al Sig.

Rocca Giovanni Nicola, quanto questo sarà tenuto a corrispondere in misura superiore al grado di responsabilità accertato.

IN OGNI CASO - Con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre IVA e CPA come da legge.

CONCLUSIONI PER PIETRO MANDIROLA Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o

deduzione, e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE:

- accertare e dichiarare il difetto di autorizzazione ad agire del curatore; - accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione con ogni conseguente

pronuncia relativamente alla inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del presente giudizio. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

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- respingersi, siccome infondate in fatto ed in diritto, qualsivoglia domanda o statuizione chiesta dal Fallimento attore (e dal Comune di Milano, quale assuntore

del concordato fallimentare) nei confronti del dottor Pietro Mandirola. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:

- nel denegato caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso proposte, contro il dottor Pietro Mandirola a) accertare e dichiarare il grado di

responsabilità degli altri convenuti nella causazione dei danni che dovessero eventualmente ritenersi subiti dal Fallimento anche in via equitativa e, per l’effetto, limitare la misura e l’entità del risarcimento richiesto unicamente a quanto risulterà

effettivamente commesso dal dottor Pietro Mandirola in base all’emananda sentenza; b) dichiarare gli altri convenuti, ciascuno per quanto di ragione ed in considerazione

dei singoli apporti causali in via solidale fra loro ovvero pro quota in proporzione delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze derivate ex art. 2055 c.c.,

obbligati a manlevare e, comunque, tenere indenne il convenuto dottor Pietro Mandirola da ogni richiesta di risarcimento del danno, con condanna di ciascun altro convenuto, al pagamento in favore del dottor Pietro Mandirola, per l’intero o

nella misura che verrà accertata in corso di causa, previa graduazione delle rispettive responsabilità, di quanto il medesimo dovesse in futuro denegatamente

corrispondere al Fallimento attore in esecuzione della emananda sentenza. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che - occorrendo - venga ammessa prova

testimoniale sui seguenti capitoli di prova: a) “Vero che negli esercizi di bilancio dal 1.01.2001 al 31.12.2003 Zincar è stata interamente controllata , sia a livello di partecipazione al capitale sociale, sia sotto il

profilo dello sviluppo dell’attività imprenditoriale, da AEM S.p.A.”; b) “Vero che AEM S.p.A., con contratto sottoscritto nel giugno 2001 – come da

documento 1 di parte convenuta che si rammostra al teste - concedeva in locazione a Zincar i propri uffici siti in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 4”;

c) “Vero che AEM S.p.A., in forza di contratto stipulato il 21 giugno 2001 - come da documento 2 di parte convenuta che si rammostra al teste - forniva in esclusiva a Zincar ogni servizio amministrativo (comprendente, amministrazione e tributario,

legale, segreteria societaria, approvvigionamenti, internal auditing), nonché ogni servizio “diverso” (quota parte spese per riscaldamento, energia elettrica,

telecomunicazioni e sistemi informativi, tassa rifiuti, pulizia e sorveglianza)”; d) “Vero che gli strumenti di programmazione e di controllo della produzione, relativi

all’esecuzione e realizzazione dei disciplinari d’incarico affidati a Zincar dal Comune di Milano negli esercizi di bilancio dal 1.01.2001 al 31.12.2003 - (e segnatamente la Commessa Z100001 del 10 ottobre 2001, la Commessa Z100005 del 10 ottobre

2001 e la Commessa Z100009 del 15 gennaio 2003, come da documenti 16, 21 e 24 di parte attrice che si rammostrano al teste) - erano riconducibili ad AEM S.p.A.”;

e) “Vero che, con riguardo alle commesse indicate al capitolo che precede, la verifica sulla congruità degli stati di avanzamento lavori fatturati da Zincar era demandata

alla Commissione tecnico/amministrativa/contabile nominata dal Comune di Milano, come da documenti 16, 21 e 24 - art. 4 - di parte attrice che si rammostrano al teste); vero che, in particolare, la relazione semestrale predisposta dalla predetta

Commissione era sottoposta anche al controllo del Ministero dell’Ambiente”; f) “Vero che le fatture di SAL emesse da Zincar venivano pagate dal Comune di

Milano, previa verifica dello stato di avanzamento lavori e solo in esito al benestare del Ministero dell’Ambiente”.

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Si indicano come testi i sig.ri: avv. Antonella Giacobone, c/o A2A; dott. Antonio Cerina c/o Metropolitana SpA.

Fermo quanto sopra, ci si oppone alla consulenza tecnica d’ufficio richiesta da parte attrice; solo per scrupolo, e nella denegata ipotesi di sua ammissione, si chiede che

la CTU contempli l’esame di tutta la documentazione per l’esecuzione delle commesse affidate a Zincar dal Comune di Milano, e dunque delle relative risultanze

documentali rinvenute, in proposito, nell’archivio dell’Ufficio Progetti Co-finanziati - Direzione Centrale Ambiente e Mobilità del Comune di Milano. Si insta, in ogni caso, affinché sia disposto l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. - a

carico dell’Ufficio Progetti Co-finanziati/Direzione Centrale Ambiente e Mobilità del Comune di Milano - di tutta la documentazione relativa alle commesse affidate a

Zincar dal gennaio 2001 al dicembre 2003. IN OGNI CASO:

- con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.

CONCLUSIONI PER FABIO SALINA Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o

deduzione e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE:

- accertare e dichiarare il difetto di autorizzazione ad agire del curatore; - accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione con ogni conseguente pronuncia relativamente alla inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità

del presente giudizio. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

- respingersi, siccome infondate in fatto ed in diritto, qualsivoglia domanda o statuizione chiesta dal fallimento attore nei confronti del dottor Fabio Salina.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: - nel denegato caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso proposte, contro il dottor Fabio Salina: a) accertare e dichiarare il grado di

responsabilità degli altri convenuti nella causazione dei danni che dovessero eventualmente ritenersi subiti dal Fallimento anche in via equitativa e, per l’effetto,

limitare la misura e l’entità del risarcimento richiesto unicamente a quanto risulterà effettivamente commesso dal dottor. Fabio Salina in base all’emananda sentenza; b)

dichiarare gli altri convenuti, ciascuno per quanto di ragione ed in considerazione dei singoli apporti causali in via solidale fra loro ovvero pro quota in proporzione delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze derivate ex art. 2055 c.c.,

obbligati a manlevare e, comunque, tenere indenne il convenuto dottor Fabio Salina da ogni richiesta di risarcimento del danno, con condanna di ciascun altro

convenuto, al pagamento in favore del dottor Fabio Salina, per l’intero o nella misura che verrà accertata in corso di causa, previa graduazione delle rispettive

responsabilità, di quanto il medesimo dovesse in futuro denegatamente corrispondere al Fallimento attore in esecuzione della emananda sentenza; c) dichiarare obbligata Zurich Insurance plc a manlevare e tenere indenne il dottor

Fabio Salina da ogni e qualsiasi pretesa formulata a suo carico nel presente giudizio, e comunque, da tutti i danni, spese e costi che dovessero derivargli in denegata

ipotesi di accoglimento delle domande azionate dal Fallimento attore.

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IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che - occorrendo - venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

a) “Vero che negli esercizi di bilancio dal 1.01.2001 al 31.12.2003 Zincar è stata interamente controllata , sia a livello di partecipazione al capitale sociale, sia sotto il

profilo dello sviluppo dell’attività imprenditoriale, da AEM S.p.A.”; b) “Vero che AEM S.p.A., con contratto sottoscritto nel giugno 2001 – come da

documento 1 di parte convenuta che si rammostra al teste - concedeva in locazione a Zincar i propri uffici siti in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 4”; c) “Vero che AEM S.p.A., in forza di contratto stipulato il 21 giugno 2001 - come da

documento 2 di parte convenuta che si rammostra al teste - forniva in esclusiva a Zincar ogni servizio amministrativo (comprendente, amministrazione e tributario,

legale, segreteria societaria, approvvigionamenti, internal auditing), nonché ogni servizio “diverso” (quota parte spese per riscaldamento, energia elettrica,

telecomunicazioni e sistemi informativi, tassa rifiuti, pulizia e sorveglianza)”; d) “Vero che gli strumenti di programmazione e di controllo della produzione, relativi all’esecuzione e realizzazione dei disciplinari d’incarico affidati a Zincar dal Comune

di Milano negli esercizi di bilancio dal 1.01.2001 al 31.12.2003 - (e segnatamente la Commessa Z100001 del 10 ottobre 2001, la Commessa Z100005 del 10 ottobre

2001 e la Commessa Z100009 del 15 gennaio 2003, come da documenti 16, 21 e 24 di parte attrice che si rammostrano al teste) - erano riconducibili ad AEM S.p.A.”;

e) “Vero che, con riguardo alle commesse indicate al capitolo che precede, la verifica sulla congruità degli stati di avanzamento lavori fatturati da Zincar era demandata alla Commissione tecnico/amministrativa/contabile nominata dal Comune di

Milano, come da documenti 16, 21 e 24 - art. 4 - di parte attrice che si rammostrano al teste); vero che, in particolare, la relazione semestrale predisposta dalla predetta

Commissione era sottoposta anche al controllo del Ministero dell’Ambiente”; f) “Vero che le fatture di SAL emesse da Zincar venivano pagate dal Comune di

Milano, previa verifica dello stato di avanzamento lavori e solo in esito al benestare del Ministero dell’Ambiente”. Si indicano come testi i sig.ri: avv. Antonella Giacobone, c/o A2A; dott. Antonio

Cerina c/o Metropolitana SpA. Fermo quanto sopra, ci si oppone alla consulenza tecnica d’ufficio richiesta da parte attrice; solo per scrupolo, e nella denegata ipotesi

di sua ammissione, si chiede che la CTU contempli l’esame di tutta la documentazione per l’esecuzione delle commesse affidate a Zincar dal Comune di

Milano, e dunque delle relative risultanze documentali rinvenute, in proposito, nell’archivio dell’Ufficio Progetti Co-finanziati - Direzione Centrale Ambiente e Mobilità del Comune di Milano.

Si insta, in ogni caso, affinché sia disposto l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. - a carico dell’Ufficio Progetti Co-finanziati/Direzione Centrale Ambiente e Mobilità del

Comune di Milano - di tutta la documentazione relativa alle commesse affidate a Zincar dal gennaio 2001 al dicembre 2003.

IN OGNI CASO: - con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso.

CONCLUSIONI PER I SIGNORI ROSARIO CACOPARDO, VITTORIO BELLOTTI, CORRADO POZZI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

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IN VIA PRELIMINARE 1. Accertare e dichiarare, per tutti motivi svolti negli atti di causa, anche incidenter tantum, la nullità della clausola del concordato fallimentare presentato dal Comune di Milano ed omologato dal Tribunale di Milano che prevede la cessione delle azioni

di massa e, conseguentemente, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Comune di Milano.

NEL MERITO 2. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento

della domanda che precede, rigettare, siccome infondate, tutte le domande svolte dall'attore. 3. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di

accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ritenere e dichiarare unico responsabile nella causazione degli eventi di cui è causa il Comune di Milano e,

conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dagli esponenti a nessun titolo, ragione e/o causa.

4. Invia di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, rigettare, siccome infondate, per tutti motivi svolti in narrativa, tutte le domande formulate dalle tre compagnie di assicurazione

volte a far accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione e/o competenza del Tribunale di Milano e/o l’inoperatività della garanzia e, conseguentemente,

condannare le compagnie di assicurazione Lloyd’s of London and CNA Insurance Company Limited a pagare e corrispondere l'eventuale importo che il Giudice riterrà

dovuto all'attore, manlevando e tenendo indenni i convenuti da ogni e qualsiasi onere, somma e spesa. IN VIA ISTRUTTORIA

5. Ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni: a. Vero che, gli esponenti, il periodo luglio 2007- giugno 2008, conosciuta

l'interpretazione restrittiva della c.d. “Legge Bersani” seguita dal Comune di Milano, avvertirono i consiglieri di amministrazione -Giudice, Pieri, Rocca- e il direttore

generale -Baldanzi- della necessità di convocare l'assemblea dei soci per decidere il futuro della società; e che, dopo l'entrata in vigore della predetta legge, il Comune di Milano ritenne di

escludere la possibilità per la Zincar di partecipare a gare di appalto pubbliche o private accampando un divieto di concorrenza in considerazione degli scopi di

interesse pubblico perseguiti dall'impresa. b. Vero che, i consiglieri di amministrazione -Giudice, Pieri, Rocca- e il direttore

generale -Baldanzi- aggiornavano gli esponenti sugli incontri che avvenivano a Palazzo Marino con gli assessori e i consiglieri preposti a relazionare il consiglio comunale sulla situazione della Zincar e sulle iniziative da intraprendere

confermando che il Comune di Milano avrebbe comunicato le proprie decisioni entro la data di approvazione del bilancio 31 dicembre 2007.

c. Vero che, i verbali di verifica del collegio sindacale venivano predisposti dagli esponenti, dott. Cacopardo, rag. Bellotti e dott. Pozzi e da quest'ultimo trasmessi al

sig. Maurizio Lavagnini, presente alle riunioni del collegio e consulente esterno della società che, a propria volta, li trasmetteva alla signora Maria Paolucci e/o all'ing. Riccardo Ferrarese, dipendenti della Zincar S.r.l., che li stampavano sul relativo

libro sociale custodito con gli altri nella segreteria della società;

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e che, tale procedura venne seguita anche per i verbali di verifica predisposti dal settembre 2007 al maggio 2008.

d. Vero che, dopo la nomina del consiglio di amministrazione composto dai signori Rocca, Pieri e Giudice, quest'ultimo, nella sua qualità di presidente del consiglio,

avocò a sé la custodia di tutti libri sociali chiudendoli a chiave nella propria stanza. Si indicano come testimoni:

1. Maria Grazia Greco 2. Maurizio Lavagnini 3. Maria Paolucci

4. Riccardo Ferrarese 6. Ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione da parte dell'ex Ufficio Progetti Co-

finanziati - Direzione Centrale Ambiente e Mobilità del Comune di Milano tutta la documentazione ivi conservata relativa a tutte le commesse affidate dal 2001 al

2006 alla Zincar S.r.l. 7. Non ammettere la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per tutti i motivi esposti negli atti difensivi.

8. Non ammettere i capitoli di prova articolati dall'attore e, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, sia pur parziale, degli stessi si chiede di essere

ammessi alla prova del contrario con i seguenti testimoni: 1. Giuseppe Cozza;

2. ing. Mario Grippa; 3. Giuseppe Massironi; 4. dott. Giorgio Gocci.

9. Non ammettere i capitoli di prova articolati dalla CNA Insurance Company Limited e, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, sia pur parziale, degli

stessi si chiede di essere ammessi alla prova del contrario con i seguenti testimoni: 1. dottor Andrea Pozzi.

2. sig. Stanislao Mocenni. IN OGNI CASO 10. Condannare l'attore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, di

sentenza e successive occorrende. 11. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.

CONCLUSIONI PER RECONTA ERNST & YOUNG SPA

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito adita, contrariis reiectis, così provvedere, 1) respingere le avverse domande del Comune di Milano per quanto esposto negli

atti difensivi e nel corso delle udienze e, in particolare, per nullità delle stesse e/o per carenza di capacità e legittimazione e titolarità del Comune di Milano e/o per difetto di legittimazione passiva della esponente e/o per prescrizione dei diritti fatti

valere e/o per decadenza dal diritto di proporre le domande, e/o per inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza, in fatto e diritto, delle stesse;

2) per quanto riguarda le eventuali domande formulate dagli altri convenuti nei propri confronti, rigettare le stesse, ove proposte, accertando, in via subordinata al

rigetto delle domande di parte attrice, la quota di responsabilità gravante su ciascuno dei convenuti medesimi, sul presupposto che se una responsabilità possa essere imputata - come si esclude - alla Reconta, la stessa non possa che essere

quantificata in una quota minima;

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3) con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite in favore della Reconta Ernst & Young S.p.A.

In via istruttoria - soltanto per la denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice non dovessero essere immediatamente rigettate e dovessero essere ammesse le prove

orali dalla stessa articolate - la Reconta richiede, per ogni capitolo di prova testimoniale articolato dal Comune di Milano che fosse ammesso, di essere ammesso

alla prova contraria, mediante l’interrogatorio formale del Sindaco p.t. del Comune di Milano, eventualmente da intendersi formulato preceduto dalla locuzione “vero che non”.

Con ogni riserva istruttoria.

CONCLUSIONI PER ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO SOTTOSCRITTO LA POLIZZA N. A1201131135

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:

- rigettare la domanda proposta dal Fallimento Zero Impatto Non Carbonio s.r.l. in liquidazione e dal Comune di Milano (assuntore del concordato fallimentare) nei

confronti del Dott. Rosario Cacopardo; - rigettare la domanda di manleva svolta dal Dott. Rosario Cacopardo nei confronti

degli scriventi Assicuratori in ragione dell’inoperatività della Polizza n. A1201131135; IN VIA SUBORDINATA:

per il caso di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal Fallimento Zero Impatto Non Carbonio s.r.l. in liquidazione e dal Comune di Milano (assuntore

del concordato fallimentare) nei confronti del Dott. Rosario Cacopardo e della domanda proposta dal Dott. Rosario Cacopardo nei confronti degli scriventi

Assicuratori, accertare e dichiarare la quota di responsabilità individuale del Dott. Rosario Cacopardo anche in rapporto con quella degli altri convenuti che fossero ritenuti responsabili in via solidale con lui, se del caso anche in via equitativa o

mediante ricorso alle presunzioni di legge, e, per l'effetto, - limitare l'obbligo indennitario entro la quota di responsabilità personale del Dott.

Rosario Cacopardo come accertata; e, in ogni caso, - limitare l'obbligo indennitario entro il limite del massimale di cui alla polizza n.

A1201131135; nonché, - ridurre l'obbligo indennitario degli Assicuratori dei Lloyd's, deducendo la franchigia applicabile di cui alla Polizza n. A1201131135.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA: si producono in copia i seguenti documenti:

1) polizza n. A1201131135; 2) lettera racc. A/R 18.5.2011 Avv. Iannaccone; 3) procura speciale della Dott.ssa Nicoletta Andreotti e visura camerale.

CONCLUSIONI PER ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO SOTTOSCRITTO

LE POLIZZE N. 1739736 E N. 1823652

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Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, previe le più opportune pronunce, declaratorie e condanne, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande proposte dal Comune di Milano quale attore in prosecuzione

rispetto al Fallimento (o da alcun altro soggetto) nei confronti del rag. Bellotti per tutti i motivi esposti o richiamati in atti e, conseguentemente, respingere le domande

proposte dal rag. Bellotti nei confronti degli esponenti Assicuratori dei Lloyd’s; IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti del rag.

Bellotti, nonché di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo agli esponenti Assicuratori, limitare (o escludere) tale obbligo indennitario in conformità

ai limiti e ai termini di cui alla Polizza ritenuta se del caso applicabile e per tutte le ragioni indicate al punto III di cui alla comparsa di costituzione e risposta e

comunque: - accertare la ripartizione dell’eventuale responsabilità tra il rag. Bellotti e gli altri convenuti/responsabili e le relative quote di responsabilità (se del caso anche in via

equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge), anche ai fini dell’azione di regresso e/o surrogatoria (ex art. 1916 c.c.);

- escludere l’operatività della Polizza Lloyd’s ritenuta eventualmente applicabile operando in ogni caso la stessa a secondo rischio rispetto alla Polizza Chartis

richiamata al paragrafo III.1.1 di cui alla comparsa di costituzione e risposta, con massimale pari a 50 milioni di euro (o, comunque, in subordine, operando a secondo rischio la Polizza Lloyd’s ritenuta eventualmente applicabile, contenere l’obbligo

indennitario degli esponenti Assicuratori dei Lloyd’s entro il limite dell’eccedenza dell’obbligo risarcitorio del rag. Bellotti rispetto al massimale previsto dalla polizza

Chartis). Ovvero, in ulteriore subordine, accertare in ogni caso la ripartizione di ogni eventuale obbligo indennitario tra gli esponenti Assicuratori dei Lloyd’s e Chartis,

limitando in ogni caso l’obbligo indennitario degli Assicuratori alla quota di loro pertinenza, ovvero accertando il diritto di regresso degli esponenti Assicuratori dei Lloyd’s nei confronti di Chartis ex art. 1910 c.c., per le ragioni indicate in atti;

- limitare in ogni caso l’obbligo indennitario degli esponenti Assicuratori dei Lloyd’s nei confronti del rag. Bellotti, come sopra determinato, entro il limite massimo di

indennizzo di Euro 500.000,00 (tenuto comunque conto e con previa detrazione dell’eventuale obbligazione degli Assicuratori in relazione ad altri indennizzi) e con

applicazione a carico del rag. Bellotti dello scoperto/franchigia così come previsti dalla polizza Lloyd’s ritenuta applicabile (nonché di ogni altro limite indicato in atti e/o nella polizza applicabile);

- subordinare il pagamento dell’indennizzo così determinato in favore del rag. Bellotti all’avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati;

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal Comune, per tutte le ragioni illustrate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., e si chiede di

ordinare ex art. 210 c.p.c.: (i) ai signori Michele Sparacino, Paolo Oberti e Enrico Cerrai (i quali hanno richiesto

l’autorizzazione a chiamare in causa Chartis), a Chartis Europe S.A. (già AIG Europe

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S.p.A.) ed a A2A S.p.A. (già AEM S.p.A.) l’esibizione in giudizio di copia completa della Polizza Chartis n. EX00000725.2, sottoscritta da AEM S.p.A.;

(ii) ai signori Michele Sparacino, Paolo Oberti e Enrico Cerrai e a Chartis Europe S.A. l’esibizione di copia della corrispondenza tra loro intercorsa in relazione al sinistro in

oggetto (ove in particolare la compagnia ha preso posizione circa la copertura del sinistro in oggetto);

(iii) al rag. Bellotti l’esibizione dei propri libri contabili e della dichiarazione dei redditi nell’annualità della polizza Lloyd’s n. 1739736. Salvo ogni altro diritto.

CONCLUSIONI PER CNA INSURANCE COMPANY LIMITED

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: CONCLUSIONI

1. Alla luce della duplice costituzione del Comune di Milano, dichiarare l'estinzione del presente giudizio per confusione, in capo al Comune di Milano, di entrambe le posizioni di attore e convenuto, eventualmente anche sensi dell'articolo 1253 c.c.

2. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente eccezione, accertare comunque il grave conflitto di interessi posti in essere dal Comune di Milano e, per

l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio. 3. Dichiarare l'incompatibilità e/o il conflitto di interessi del Comune di Milano nel

presente giudizio anche ai sensi dell'art. 78 c.p.c. e, per l'effetto, in mancanza della nomina di un Curatore Speciale che agisca in sua vece, dichiarare inammissibile

e/o improcedibile la domanda. 4. Accertare la responsabilità esclusiva del Comune di Milano per il fallimento della Zincar e, per l'effetto, rigettare la presente azione risarcitoria.

5. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, valutare la condotta tenuta dal Comune di Milano nella causazione del danno, anche a norma dell'art.

1227 c.c., per l'effetto ridurre l'eventuale risarcimento dovuto dai convenuti in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità imputabile al Comune

medesimo. 6. Accertare e dichiarare il difetto di competenza anche giurisdizionale dell'Ecc.mo Tribunale adito in favore di un costituendo collegio arbitrale, stante la previsione di

una clausola compromissoria nell'articolo 28 del contratto di assicurazione. 7. In via meramente gradata rispetto all'eccezione che precede e nel caso in cui il

Magistrato adito ritenga di dover scindere la decisione sull’an da quella sul quantum, demandare al costituendo collegio arbitrale quantomeno la liquidazione

del presunto danno. 8. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, anche sotto il profilo della quantificazione del danno.

9. Estromettere dal presente procedimento CNA, stante la formulazione da parte attrice di una domanda volta al solo accertamento di condotte dolose.

10. Accertare e dichiarare che le condotte contestate ai membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale hanno natura dolosa, per l'effetto

dichiarare l'estromissione di CNA dal presente giudizio anche in virtù di quanto disposto dall'art. 1900 e 1917 c.c. nonché dell'art. 16 lett. H) del contratto di

assicurazione. 11. Rigettare le domande di parte attrice ex adverso formulate, nonché quelle del convenuto chiamante in causa dr. Pozzi, in quanto infondate in fatto in diritto per

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tutti motivi già esposti nella comparsa di costituzione risposta, oltre che per essere le stesse domande inammissibili e/o improcedibili e comunque non provate;

12. Accertare e dichiarare la legittimità della condotta posta in essere dal dr. Pozzi in qualità di membro del collegio sindacale di Zincar.

13. Nella denegata ipotesi di condanna del Dott. Pozzi al pagamento di qualsivoglia importo in favore del Fallimento Zincar, precisare la quota parte di danno a lui

imputabile, tenendo conto del limitato periodo in cui egli ha esercitato la carica. 14. In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il dott. Pozzi venisse ritenuto responsabile quindi tenuto al risarcimento del danno: in caso di condanna in solido

del collegio sindacale, odierno convenuto, accertare la responsabilità interna gravante su ciascuno dei convenuti, nonché il diritto di surroga di CNA a norma del

contratto e dell'art. 1916 c.c. e, per l'effetto, condannare in via di regresso gli amministratori di fatto e di diritto di Zincar e/o gli altri membri del collegio

sindacale, al pagamento in favore di CNA di tutto quanto questa sia tenuta a versare a parte attrice, ovvero ad altri convenuti, in eccedenza rispetto alla quota di parte di responsabilità del dott. Pozzi se ed in quanto esistente.

15. In ogni caso accertare e dichiarare che non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra il dott. Pozzi e i membri del Collegio Sindacale e/o gli amministratori di Zincar

che hanno svolto incarichi nella società odierna attrice in data antecedente e/o successiva a quella in cui l'assicurato ha prestato la propria attività e, per l'effetto,

nella denegata ipotesi di condanna del dott. Pozzi e di operatività della polizza, limitare gli importi dovuti da CNA in virtù del vincolo di solidarietà ai soli soggetti effettivamente solidalmente obbligati - per il periodo di durata della carica - con il

convenuto chiamante in causa. 16. Accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto di assicurazione de quo, per

tutte le ragioni esposte nel presente atto, per l'effetto rigettare le domande proposte dal dr. Pozzi nei confronti di CNA.

17. Accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto di assicurazione de quo, attese le esclusioni di cui all'art. 16 delle condizioni di contratto e, per l'effetto,

rigettare le domande proposte del dr. Pozzi nei confronti di CNA. 18. Accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto di assicurazione de quo, attese l'esclusione di cui agli art. 16 lett. u), 16 lett. W) e per l'effetto rigettare le

domande proposte dal sig. Pozzi nei confronti di CNA. 19. Accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. Pozzi per violazione

dell'art. 1 delle condizioni del contratto. 20. In via di ulteriore subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della

domanda avanzata dall'attore, accertare e dichiarare che il rag. Pozzi ha reso dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che, se conosciute, CNA non avrebbe dato il suo consenso alla stipula del contratto di assicurazione o non lo

avrebbe dato alle medesime condizioni; accertare e dichiarare che ha agito in tal senso con dolo e colpa grave, per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'articolo 1892 c.c.

CNA non tenuta alla liquidazione del danno e rigettare le domande proposte dal sig. Pozzi nei suoi confronti.

21. In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dalla curatela e nel caso di mancato accoglimento di quanto

evidenziato nel precedente punto ai sensi dell'art. 1892 c.c., accertare e dichiarare che il sig. Pozzi ha fornito a CNA quantomeno dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave, ai sensi dell'articolo 1893 c.c., per l'effetto accertare e

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dichiarare che la somma eventualmente dovuta da CNA debba essere ridotta in misura proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe

stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. 22. In via di ulteriore subordine, accertata la ricorrenza nel caso di specie del primo

dei casi previsti dall'art. 1898 c.c., ultimo comma, dichiarare CNA non tenuta al versamento degli indennizzi previsti dalla polizza, per l'effetto, rigettare la domanda

spiegata dal dr. Pozzi. 23. Nella denegata ipotesi in cui CNA Italia venga dichiarata tenuta manlevare il sig. Pozzi, tener conto nella liquidazione del danno della somma contrattualmente

convenuta come massimale di polizza, pari ad € 1.500.000,00 nonché della franchigia pari all’1% della richiesta di risarcimento con un minimo di € 5.000,00.

24. Qualora dovesse sussistere altra copertura assicurativa che possa intervenire a copertura del presente sinistro in favore dell'assicurato Corrado Pozzi, accertare e

dichiarare l'esclusione e/o la gradazione dell'obbligo di manleva di CNA. 25. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. primo e ultimo comma, condannare parte attrice risarcimento dei danni subiti subendi.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In caso di remissione della causa sul ruolo per lo svolgimento della fase istruttoria,

l'esponente compagnia si riporta alle richieste istruttorie e alle contestazioni alle avverse prove così come formulate nei precedenti scritti difensivi.

CONCLUSIONI ZURICH INSURANCE PLC Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione

reietta, così giudicare:

1. Dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare e respingere anche nel merito

tutte le domande formulate nei confronti della Zurich.

IN VIA SUBORDINATA

2. Per il solo non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande

dell’attore verso il dott. Fabio Salina e di quella di garanzia di quest’ultimo, previo

accertamento anche in via riconvenzionale della ripartizione delle quote interne di

responsabilità dei diversi coobbligati ex artt. 1298, II comma e 2055, II comma cod.

civ., dichiarare tenuta la Zurich a prestare la copertura assicurativa esclusivamente

in relazione alla quota interna di responsabilità dell’assicurato e con esclusione del

vincolo della solidarietà, e comunque nei limiti della quota del massimale gravante

sulla stessa Zurich in forza del riparto di coassicurazione di cui all’allegato n. 1 alla

polizza n. 319/A/0737 stipulata con decorrenza 31 dicembre 2003 (33,34%) ed alle

condizioni tutte della polizza predetta, in ogni caso al netto dello scoperto del 10%

(dieci per cento) ivi previsto.

IN OGNI CASO

3. Condannare il chiamante in causa, e comunque chi di ragione, al pagamento delle

spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive

occorrende.

4. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso.

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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

La controversia concerne la domanda di risarcimento originariamente promossa ai

sensi dell’art. 146 l.f. dal curatore del Fallimento Zero Impatto Non Carbonio -

Zincar srl1 nei confronti

* degli amministratori in carica dal 2001 fino alla data della messa in liquidazione,

* del direttore generale e amministratore di fatto Francesco Baldanzi, che in un

limitato periodo ha ricoperto anche l’incarico di amministratore di diritto,

* dei componenti del collegio sindacale succedutisi nel tempo,

* della società di revisione,

per ottenere il ristoro dei danni cagionati alla società fallita per violazione dei doveri

inerenti ai rispettivi incarichi.

L’azione è stata proseguita dal Comune di Milano, quale assuntore del concordato

fallimentare e cessionario delle azioni di pertinenza della massa, ai sensi dell’art.

124 l.f..

Il Fallimento, premesso che

> la società Zincar era attiva dal 1999 nel settore della realizzazione di esecuzione di

progetti correlati alla mobilità urbana sostenibile,

> che essa acquisiva appalti prevalentemente dal Comune di Milano, che nel 2005

ha acquisito il controllo della società in forza del possesso del 51% del capitale

sociale,

ha contestato essenzialmente agli amministratori:

- di avere posto in essere un contesto gestionale privo dei più elementari requisiti

organizzativi, sostenendo, per la realizzazione delle opere commissionate dal

Comune, costi per importi largamente superiori ai ricavi derivanti dalle commesse,

ottenendo inoltre acconti dal committente in misura superiore allo stato di

avanzamento dei lavori,

- e ciò con la completa inerzia del collegio sindacale e della società di revisione.

In estrema sintesi, gli amministratori che si sono succeduti nell’incarico dal 2002

al 2008 avrebbero

concordato con l’appaltante corrispettivi inadeguati

1 di seguito semplicemente Zincar; la società è stata dichiarata fallita nel maggio 2009.

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omesso la preventiva quantificazione dei costi (mancanza di budget, di schede

copertura commessa, di rendiconti periodici) con atti approvati dalla società

assunto impegni generici verso il Comune appaltante, che non permettevano

la pianificazione di costi e spese di realizzazione

indotto in errore il Comune chiedendo acconti superiori al valore effettivo dei

lavori eseguiti

tenuto la contabilità in modo disordinato e tale da rendere estremamente

difficile la verifica dei costi

avere sovrastimato in bilancio il valore dei lavori in corso, anche in ragione

della mancanza di risorse per il completamento delle opere

così proseguendo nell’attività di rischio pure a seguito della perdita del capitale

sociale collocabile, in tesi, alla fine dell’esercizio 2001, e dunque per oltre dieci anni,

ritardando l’adozione dei doverosi adempimenti2 e di avere causato il dissesto per la

dissennata gestione delle commesse3.

La perdita del capitale sarebbe stata evidenziata in ritardo nei bilanci della società –

ossia solo nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 - da parte del Cda in carica a

quel tempo, che aveva chiesto ai direttori dei lavori nei cantieri in corso un dettaglio

dei costi e dei ricavi relativi a ciascuna commessa; detto Cda tuttavia, a propria

volta, sarebbe rimasto inerte per oltre un anno prima della convocazione

dell’assemblea per la messa in stato di liquidazione4.

L’attore accusa poi gli amministratori non operativi di non avere controllato l’operato

dell’arch. Baldanzi, nel periodo in cui egli è stato direttore generale e amministratore

di fatto5.

Quanto al collegio sindacale, il curatore ha contestato l’assenza di ogni

segnalazione sulle descritte inefficienze, e l’esecuzione di meri controlli formali; ha

lamentato l’omissione di controllo sulla regolarità della gestione, e la formulazione di

pareri favorevoli all’approvazione dei bilanci senza avere compiuto alcuna verifica,

anche solo a campione, sulle commesse in corso. Solo nel verbale 16 ottobre 2008

essi avrebbero indicato una serie di circostanze idonee ad evidenziare le criticità,

2 convocazione dell’assemblea dei soci per la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione. 3 la causazione del dissesto non è ribadita nella seconda memoria dell’attore. 4 con delibera del 9 dicembre 2008. 5 v. pag 63 citazione, e deduzione ribadita nella memoria n. 1 alla pag 26.

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quali l’assunzione di una serie di costi che non trovavano riscontro nella

documentazione sociale, che si sarebbero potute segnalare già negli esercizi

precedenti.

Anche la convenuta società di revisione, che ha svolto l’incarico fino al 2005,

avrebbe omesso ogni tipo di controllo sulla regolarità della contabilità e sul rapporto

esistente tra costi sostenuti e previsti. Essa avrebbe così attestato la correttezza dei

bilanci nonostante la società non disponesse di documentazione giustificativa,

formalmente approvata, sui costi previsti ed erratamente imputati.

L’insolvenza sarebbe emersa, secondo la prospettazione attorea, a seguito

dell’emanazione della cd. legge Bersani, che ha posto divieto agli enti pubblici di

affidare appalti direttamente, e dunque senza gara, a società a cui essi partecipano,

e che comprendono anche soci privati nella propria compagine. Nel 2007, dunque, il

Comune ha cessato di affidare incarichi a Zincar, che non sarebbe più riuscita a

ricevere acconti non ancora dovuti per proseguire nell’attività d’impresa. Da ciò

sarebbe derivata l’emersione dell’insolvenza.

In particolare, il curatore ha elencato tredici commesse in cui sarebbero riscontrabili

le criticità ora descritte, denunciando, per ciascuna, anche episodi sostanzialmente

distrattivi, posto che in relazione ad esse figuravano costi

- non documentati e dunque, a suo dire, sostenuti per prestazioni inesistenti,

- o per fini estranei all’attività sociale,

- ovvero ancora non di competenza dell’appalto a cui apparentemente si riferivano.

In relazione alla quantificazione del danno, il Fallimento ha esposto che se il valore

delle commesse fosse stato di volta in volta adeguatamente stimato, il capitale

sarebbe risultato perduto diversi anni prima della data di messa in liquidazione, e

segnatamente già alla fine dell’esercizio 2001.

Il curatore imputa agli organi sociali convenuti il pregiudizio complessivo di oltre

ventitré milioni di euro, composto da due voci di danno:

- la prima relativa alle somme che il Comune, nella sua veste di committente e

creditore avrebbe indebitamente versato a Zincar perché indotto in errore da SAL

falsi, determinato nella differenza tra le somme erogate per detti titoli alla fallita, ed

il valore delle opere eseguite al momento della messa in liquidazione (sedici milioni

circa)

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- la seconda concernente l’indebitamento sociale maturato dal 2007 fino alla data

della messa in liquidazione verso fornitori e verso l’erario (quasi sette milioni).

Tale somma è chiesta in via principale nei confronti di tutti i convenuti in solido. In

via subordinata, l’attore ha ripartito tra i convenuti, pro tempore, gli acconti via via

versati dal Comune e l’indebitamento maturato nell’epoca in cui essi hanno

ricoperto l’incarico.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, tranne Coppa dichiarato contumace, ed

hanno anzitutto sollevato una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari.

I convenuti Bardeschi e Pieri hanno chiamato in causa il Comune di Milano al fine

di essere tenuti indenni, in tutto o in parte, secondo le eventuali quote di

responsabilità, dall’eventuale condanna risarcitoria in favore del Fallimento, in

ragione:

- della negligenza dimostrata nella sua veste di committente e creditore, per avere

omesso di controllare l’avanzamento dei lavori per il tramite delle commissioni di

verifica previste nei disciplinari di incarico, e per le varianti esecutive imposte in

corso d’opera

– in qualità di socio ex art. 2476, settimo comma, cc per l’ingerenza spiegata nella

gestione delle commesse.

I convenuti Salina, Cacopardo, Bellotti e Pozzi hanno chiamato in giudizio le

compagnie assicuratrici dei Lloyd’s, CNA e Zurich meglio indicate in epigrafe.

Tutti i convenuti costituiti hanno poi contestato nel merito le circostanze descritte in

citazione, la sussistenza del pregiudizio, e comunque del nesso causale tra fatti

denunciati e danno lamentato.

Come detto, il Comune di Milano si è costituito in giudizio quale assuntore del

concordato fallimentare, ormai definitivamente approvato e omologato, assumendo

di avere acquistato tutti i beni e i diritti che facevano capo alla società fallita, ivi

compresa l’azione in corso.

All’esito del deposito delle memorie intermedie, il GI ha rimesso la causa in decisione

senza compiere alcuna attività istruttoria.

Il Tribunale ritiene che la domanda dell’attore non possa essere accolta.

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Per dare motivazione della ratio decidendi, il Collegio reputa di dover aderire

all’indirizzo giurisprudenziale che ormai consente di dare solamente conto della

‘ragione più liquida’ sottesa alla decisione.

Si è infatti così espressa al giurisprudenza di legittimità: “il principio della "ragione

più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul

piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,

consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da

trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di

economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.,

con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta

di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario

esaminare previamente le altre”6. Ed ancora, “in applicazione del principio

processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve

ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare

la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella

specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di

giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda

risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una

utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”7.

Ciò premesso, il Tribunale, in relazione alle svariate questioni poste dalle parti,

ritiene che sia fondata l’eccezione di novità della domanda sollevata dai convenuti

negli scritti finali. Più precisamente, alcuni convenuti (cfr. difesa Mandirola, Salina,

Bardeschi, Assicuratori dei Lloyd’s) hanno contestato come inammissibile la

domanda di condanna avanzata in via subordinata dal Comune di Milano

all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, rilevando che la stessa

sarebbe domanda nuova.

Va evidenziato che in citazione la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione, così giudicare

In via principale:

6 Cass. sezione VI 28.5.2014 n.12002.

7 Cass. sezioni unite 8.5.2014 n.9936.

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1) accertare e dichiarare tutti i convenuti responsabili nei confronti della società

attrice e dei suoi creditori ai sensi degli artt. 2043, 2476, 2396, 2477 e 2055 c.c.

e 146 l.f. (nei limiti di applicabilità a ciascuno dei convenuti) per non aver essi

adempiuto ai doveri ad essi imposti dalla legge e per tutti fatti meglio descritti

narrativa;

2) condannare conseguentemente i convenuti, in via solidale tra loro, al

risarcimento di tutti danni patiti da Zincar e dai suoi creditori in conseguenza

delle azioni e/o omissioni meglio descritte narrativa, per avere essi proseguito

nell'attività sociale nonostante l'integrale perdita del capitale sociale, danni che

si quantificano in euro 23.035.671,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in

quella maggiore o minore misura che risulterà in corso di giudizio o sarà ritenuta

di giustizia, anche in via equitativa;

In via subordinata:

3) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di

cui al punto 2 che precede, condannare i convenuti al risarcimento di tutti danni

patiti da Zincar e dai suoi creditori in conseguenza dell'emissione di SAL non

rispondenti al reale stato di avanzamento delle commesse, danni che si

quantificano come segue, secondo il criterio meglio illustrato al paragrafo 8.3):

3.1) quanto ai signori Enrico Cerrai, Paolo Oberti, Francesco Baldanzi, Pietro

Mandirola, Stefano Coppa, Fabio Salina nonché della società Reconta Ernst

& Young S.p.A. -in solido tra loro- in euro 2.777.995,00;

3.2) quanto ai signori Giuliano Zuccoli, Michele Sparacino, Paolo Oberti,

Francesco Baldanzi (questi ultimi due in aggiunta all'importo di cui al punto

3.1 che precede), Rosario Cacopardo, Vittorio Bellotti, Corrado Pozzi nonché

alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. (per quest'ultima in aggiunta

all'importo di cui al punto 3.1 che precede) -in solido tra loro- in euro

1.133.332,00;

3.3) quanto ai signori Antonio Bardeschi, Francesco Baldanzi, Rosario

Cacopardo, Vittorio Bellotti, Corrado Pozzi nonché alla società Reconta

Ernst & Young S.p.A. (in aggiunta gli importi di cui ai punti che precedono) -

in solido tra loro- in euro 316.406,00;

3.4) quanto ai signori Antonio Bardeschi, Francesco Baldanzi, Rosario

Cacopardo, Vittorio Bellotti e Corrado Pozzi (in aggiunta gli importi di cui ai

punti che precedono) -in solido tra loro- in euro 4.152.606,00;

3.5) quanto ai signori Vincenzo Giudice, Alberto Pietro Pieri, Giovanni Nicola

Rocca, Francesco Baldanzi, Rosario Cacopardo, Vittorio Bellotti e Corrado

Pozzi (in aggiunta gli importi di cui ai punti che precedono) -in solido tra

loro- in euro 14.655.332,00,

per tutti oltre interessi e rivalutazione, ovvero in quella maggiore o minore

misura che risulterà in corso di giudizio o sarà ritenuta di giustizia anche in

via equitativa;

In via istruttoria:

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4) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di (i) verificare l'effettiva situazione

patrimoniale, economica e finanziaria della Società alla data del 31 dicembre

2002 apportando le conseguenti rettifiche al corrispondente bilancio approvato

ed verificando in particolare se la Società già al 31 dicembre 2002 versasse

nelle condizioni di cui all'art. 2482-ter c.c.; (ii) stabilire l'ammontare del danno

intervenuto successivamente alla perdita del capitale sociale;

(iii) verificare l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della

Società alla data del 16 dicembre 2008; (iv) ricostruire il valore effettivo delle

commesse ancora in corso alla data del 16 dicembre 2008, tenuto conto

dell'effettivo stato di avanzamento delle stesse.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare istanze istruttorie.

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti e onorari oltre I.V.A. e C.P.A.

Dette conclusioni sono poi state richiamate dal Comune di Milano nella prima

memoria ex art. 183 cpc.

Solo in sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha per la prima volta

chiesto una ulteriore e diversa voce di danno, ossia quella di cui al punto 5) delle

conclusioni di merito rassegnate in epigrafe, che addebita ai convenuti di “aver

dissipato le risorse della Società, avendo sostenuto costi eccessivi o superiori al

corrispettivo pattuito, ovvero per prestazioni non pertinenti all’oggetto delle commesse,

di dubbia utilità per la Società, prive di reale consistenza, ambigue, reiterate, o ancora

riferibili ad altri soggetti o ad altre commesse, ovvero in situazioni di conflitto

d’interesse con i fornitori”.

Benché nella narrativa di tutti gli scritti difensivi di parte attrice si lamentino anche

i fatti menzionati in detto ultimo punto di domanda8, tutti riconducibili a eventi

distrattivi di risorse del patrimonio sociale, le uniche voci di danno di cui l’attore ha

chiesto il ristoro, sono state, va ribadito, esclusivamente attinenti:

- ai corrispettivi carpiti Comune in eccesso rispetto ai costi strettamente inerenti

all’esecuzione delle commesse, sul presupposto dell’induzione in errore del creditore

mediante SAL falsificati, pari alla somma di oltre sedici milioni di euro insinuata al

passivo (la prima)

- all’indebitamento maturato negli esercizi 2007-2008, pari a circa sei milioni di

euro, desunto dallo stato passivo (la seconda).

8 segnatamente nei paragrafi descrittivi delle specifiche commesse.

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Tali voci di danno appaiono diverse da quella indicata sub 5) in sede di precisazione

delle conclusioni.

Ed infatti, nella narrativa della citazione, la parte attrice ha lamentato che le perdite

conseguenti alla mala gestio degli amministratori, perpetrata grazie all’inerzia del

collegio sindacale e della società di revisione, avrebbero eroso sin dal 2001 il capitale

sociale e che essi avrebbero continuato la gestione sociale causando così ulteriori

perdite. La parte attrice ha esposto che “la falsa valorizzazione degli stati di

avanzamento di ogni singola commessa … [sarebbe] stata utilizzata, da un lato, per

fatturare ed ottenere dal Comune di Milano maggiori introiti su opere ed attività non

compiute e, dunque la liquidità necessaria per la gestione corrente e per occultare le

perdite che si andavano progressivamente ad accumulare negli anni; dall’altro lato,

per creare nei bilanci di esercizio dal 2001 al 2008 la falsa rappresentazione dei

risultati economici e della situazione patrimoniale della società per indurre il Comune

di Milano ad affidare alla Zincar ulteriori progetti e, quindi, continuare l’attività

sociale” (pag. 17 seconda memoria attore). L’attore ha proseguito segnalando che

detti comportamenti sarebbe “riconducibile … il complessivo danno subito dalla

Società pari ad € 23.035.671,00”, pari al “credito vantato dal Comune (€

16.050.671,00)”e a quello “vantato dai fornitori (€ 6.985.000,00 riferito al periodo

2007-2008) ammessi al passivo fallimentare …”9.

Ebbene, sembra evidente che la voce di danno di cui l’attore ha chiesto il ristoro

nella citazione e nella prima memoria, si risolve nel pregiudizio patito direttamente

dal Comune di Milano per avere mal riposto la propria fiducia sulla corretta

rappresentazione della consistenza delle commesse.

I fatti distrattivi sono stati narrati negli scritti difensivi10 di parte attrice come uno

degli elementi descrittivi delle condotte decettive attribuite agli amministratori, che

avrebbero procurato, da un lato, la prosecuzione vietata e, dall’altro, l’induzione in

errore degli ignari organi comunali, i quali avrebbero erogato corrispettivi non

dovuti.

A tali condotte l’attore ha ricollegato le ricordate due voci di danno.

Con le conclusioni rassegnate sub 5), il Comune fa invece valere i fatti distrattivi

quale titolo autonomo, e nuovo, di domanda, affatto diverso da quelli posti a 9 pag. 18 seconda memoria. 10 atto introduttivo e memorie ex art. 183, sesto comma, cpc.

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fondamento della domanda originaria, sul quale non si è articolato il contraddittorio,

anche sui mezzi istruttori, nella fase di trattazione della causa.

La causa va dunque risolta avendo riguardo alle due originarie voci di credito, che il

Tribunale reputa non coerenti – anche sotto il profilo causale - con l’azione

promossa.

All’azione ex art. 146 l.f. la parte attrice ha infatti collegato una voce di danno diretto

(la prima) che non si pone in rigoroso collegamento causale con la condotta

censurata, e potrebbe trovare titolo solo nella diversa azione ex art. 2395 cc qui non

proposta, e del resto non proponibile dal curatore fallimentare perché spettante al

singolo creditore.

Va infatti rammentato che il Comune di Milano nel proseguire, quale cessionario

delle azioni della massa, l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. già promossa dal

fallimento, non può far valere diritti diversi da quelli che facevano capo al curatore,

sicché non è legittimato a chiedere in questa sede il ristoro del danno diretto

prospettato in domanda, che risulta riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2395

cc.

La seconda voce di danno richiesta in citazione concerne il passivo maturato negli

anni 2007 e 2008 (circa sei milioni) verso fornitori ed erario.

Anche tale domanda risarcitoria non può trovare accoglimento posto che:

a) non è stato dimostrato, né sono state offerte fonti di prova, circa il compimento di

operazioni non conservative in quel periodo, prova ancor più doverosa tenuto conto

che la stessa parte attrice

a.a) ha espressamente dato atto che nessuna commessa è stata affidata a Zincar

dopo l’entrata in vigore della legge Bersani (2006);

a.b.) non ha contestato l’espressa eccezione sul punto degli amministratori in carica

a quel tempo11, i quali hanno concordemente esposto di avere solo dato seguito agli

impegni assunti nel periodo precedente;

b) non ricorre, poi, idonea dimostrazione del nesso causale, perché il risarcimento va

imputato non tanto agli organi sociali in carica al tempo della maturazione dei

debiti, ma a quelli che hanno posto in essere l’atto gestorio in tesi sconsiderato, o

11 i convenuti Giudice, Pieri e Rocca.

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hanno omesso le doverose verifiche creando le premesse perché esso producesse

danno.

Alla luce dei rilievi che precedono, che rendono superfluo l’esame di ogni altra

questione posta dalle parti, anche logicamente prioritaria, le domande della parte

attrice devono essere respinte.

Le spese seguono la soccombenza, sicché la parte attrice deve rifondere le spese di

lite alle altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa

o assorbita, così decide:

1. respinge le domande della parte attrice;

2. condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite alle altre parti costituite

che si liquidano per ciascuna come segue:

ENRICO CERRAI, € 30.000,00;

PAOLO OBERTI, € 30.000,00;

FRANCESCO BALDANZI € 30.000,00;

EREDI ZUCCOLI (GIGLIOLA RAVELLI - DANIELA ZUCCOLI - CRISTINA ZUCCOLI E

GIACOMO ZUCCOLI) € 40.000,00;

MICHELE SPARACINO € 40.000,00;

ANTONIO BARDESCHI € 70.000,00;

VINCENZO GIUDICE € 50.000,00;

ALBERTO PIETRO PIERI € 50.000,00;

GIOVANNI NICOLA ROCCA € 50.000,00;

PIETRO MANDIROLA € 60.000,00;

FABIO SALINA € 40.000,00;

ROSARIO CACOPARDO - VITTORIO BELLOTTI - CORRADO POZZI € 40.000,00;

RECONTA ERNST & YOUNG SPA € 70.000,00;

ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO SOTTOSCRITTO LA POLIZZA N.

A1201131135 € 50.000,00

ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO SOTTOSCRITTO LE POLIZZE N.

1739736 E N. 1823652 € 60.000,00;

CNA INSURANCE COMPANY LIMITED € 60.000,00

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ZURICH INSURANCE PLC € 40.000,00,

oltre, per tutti, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CP.

Milano, 19 novembre 2015.

Il Giudice relatore Il Presidente Marianna Galioto Elena Riva Crugnola

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