Sentenza n. 2580/2015 pubbl. il 26/02/2015 RG n. 32344 ... · ai criteri di cui al Codice di...
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Paola Maria Gandolfi Presidente rel.
Dott. Silvia Giani Giudice
Dott. Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 32344/2010 R.G. promossa da:
LUIGI TELLINI (c.f. TLLLGU46D20C351K ), con il patrocinio degli avv.
BIONDETTI MATTEO e JACCHIA ROBERTO A. (JCCRRT46L22D969T) VIA SAN
PAOLO, 7 20121 MILANO; ,
ATTORE
contro:
(GUIDANT ITALIA SRL)
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BOSTON SCIENTIFIC SPA (C.F. 11206730159 ), con il patrocinio dell‟avv.
FRANZOSI MARIO e STEIN ANNA MARIA (STNNMR66D46F205N) VIA BRERA,
5 20121 MILANO;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Per l‟attore.
accertare e dichiarare che i modelli di stimolatore cardiaco individuati nella Memoria
di integrazione per parte attrice del 10.01.2010 con le denominazioni ALTRUA 50 DR
mod. S 502; INSIGNA ULTRA DR mod. 1290 e 1291; VITALITY VR mod. 1870 e
VITALITY 2 AVT mod. A155; VITALITY 2 DR mod. 165 e 167; CONTAK
RENEWAL 4 mod. H190/H195/H199; CONTAK RENEWAL 4 mod. RF H230/H235;
CONTAK RENEWAL 4 AVT mod. 170/175; CONTAK RENEWAL mod. HE
M177/M179; CONTAK RENEWAL TR 2; CONFIENT mod. F30; TELIGEN 100DR
mod. F110 e F111; COGNIS 100-SD mod. P106, P107 e P108; ALTRUA 60 DR mod.
S602 e S603 (in sostituzione del modello INSIGNA ULTRA DR MOD. 1290 e 1291),
rientrano nell‟ambito di protezione del Brevetto IT „980 e che la loro
commercializzazione e/o offerta in vendita deve pertanto ritenersi in violazione dei
diritti di privativa conferiti dal medesimo Brevetto IT „980 al Prof. Luigi TELLINI;
inibire a BOSTON SCIENTIFIC SpA l‟ulteriore produzione, detenzione, offerta in
vendita, distribuzione, commercializzazione, importazione/esportazione, e l‟utilizzo
sotto qualsiasi forma in Italia, o traendone comunque profitto in Italia, dei predetti
stimolatori cardiaci interferenti con gli insegnamenti del Brevetto IT „980;
condannare BOSTON SCIENTIFIC SpA al risarcimento dei danni subiti e subendi da
parte attrice, nella misura da quantificarsi in corso di causa, anche ad esito di CTU
economica, o in quella ritenuta di giustizia, se del caso facendo applicazione, in aggiunta
ai criteri di cui al Codice di Proprietà Industriale, del criterio equitativo, in ogni caso in
misura non inferiore a 1 milione di Euro;
ordinare alla convenuta, e a chi ne abbia comunque la disponibilità, compresi eventuali
intermediari, il ritiro definitivo dal commercio di tutti i prodotti costituenti violazione
dei diritti di brevetto spettanti all‟attore, ai sensi dell‟art. 124.1 del Codice della
Proprietà Industriale;
fissare la somma di 1.000,00 Euro per ogni violazione od inosservanza constatata
successivamente all'emananda sentenza, e per ogni ritardo nell'esecuzione dei
provvedimenti impartiti;
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disporre la pubblicazione, integrale o in sunto, dell'emananda sentenza sui quotidiani
“La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, per due volte consecutive e su un quarto di
pagina, a cura dell‟attrice ed a spese della convenuta, ai sensi dell‟art. 126 del Codice
della Proprietà Industriale;
in ogni caso, in via principale, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la
domanda riconvenzionale di nullità, invalidità ed inefficacia del Brevetto IT „980 nella
sua versione originaria, per i motivi esposti nei precedenti scritti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso di
nullità del titolo brevettuale originario, accertare la validità del brevetto IT „980 in
relazione alla rivendicazione n. 1 come riformulata con Memoria tecnica del 15.04.2013,
doc. VII, allegata al verbale di causa dell‟11.06.2013, di seguito integralmente trascritta:
“1) Stimolatore cardiaco artificiale il quale, mediante un elettrodo impiantato
nella cavità atriale e/o ventricolare, con l’emissione di efficaci impulsi elettrici,
mira a mantenere regolare e costante la contrazione cardiaca, comprendente una
circuiteria elettronica formata da un blocco di rivelazione del battito naturale, un
blocco generatore dello stimolo artificiale, un blocco a memoria programmata che
ne regola il funzionamento, un blocco interruttore mediante cui viene disattivato lo
stimolo artificiale quando quello naturale ha raggiunto la condizione ritenuta di
normalità, caratterizzato dal fatto che il generatore dello stimolo comprende un
circuito analogico o digitale con struttura ad anello ad aggancio di fase ed avente
mezzi di rilevazione di fase, scelti dal gruppo comprendente un blocco rilevatore di
fase per detto circuito analogico o dal gruppo comprendente un contatore digitale
(MIS) ed un registro di memoria (MEMV) per detto circuito digitale, collegati a
mezzi programmabili di controllo, scelti dal gruppo comprendente un gruppo di
memoria programmato (GMPA) per detto circuito analogico o dal gruppo
comprendente un gruppo di memoria programmato a funzionamento digitale
(GMPD) per detto circuito digitale, per rilevare una differenza di fase tra i battiti
naturali rilevati e stimoli artificiali generati, detto generatore dello stimolo
artificiale avendo un intervallo di scappamento uguale al periodo dello stimolo
naturale oppure legato a questo secondo rapporti razionali che garantiscono, oltre
all’aggancio in fase dei segnali, costanti rapporti di frequenza tra i due
oscillatori”.
in via istruttoria ammettersi CTU al fine dell‟accertamento della contraffazione del Brevetto IT „980 ad
opera degli stimolatori cardiaci individuati nel presente atto e commercializzati e/o
offerti in vendita da BOSTON SCIENTIFIC SpA o tramite intermediari ed aventi causa
a qualsiasi titolo;
ammettersi, occorrendo, CTU Tecnico-Contabile per valutare l‟ammontare dei danni
subiti in conseguenza dell‟illecita condotta della convenuta
disporre, ai sensi dell‟art. 210 CPC e 121 CPI, l‟esibizione delle scritture contabili di
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BOSTON SCIENTIFIC SpA (e di GUIDANT ITALIA Srl prima della loro fusione) e,
in particolare, del Registro IVA acquisti e vendite, nonché delle fatture relative alla
vendita degli stimolatori individuati nel presente atto;
disporre, ai sensi dell'art. 121 bis CPI, che vengano fornite dalla convenuta tutte le
informazioni sull'origine, il numero, la qualificazione e sulle reti di distribuzione dei
modelli di stimolatore cardiaco individuati nel presente atto costituenti violazione dei
diritti di privativa dell'attore, nonché le ulteriori informazioni di cui all'art. 121 bis CPI;
eseguirsi, in ottemperanza all‟ordine ex art. 118 CPC emesso dal G.I. ad udienza
25.01.2012, l‟ispezione dei modelli di stimolatore cardiaco individuati nella Memoria di
integrazione per parte attrice del 10.01.2010 presso la sede di BOSTON SCIENTIFIC
SpA, Via Forlanini 23, Milano, da effettuarsi in presenza del CTU e dei CCTTPP.
Con ogni ulteriore riserva.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la convenuta:
Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione
respinta e previe tutte le declaratorie occorrenti ed opportune, così giudicare:
In preliminare:
- rigettare le domande svolte dal Tellini per carenza di interesse ad agire e per
indeterminatezza;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità dell‟atto di citazione ai sensi dell‟art. 164
c. 3 e c. 4 c.p.c.;
Nel merito:
respingere nel miglior modo tutte le domande svolte dal Tellini poiché infondate in fatto
ed in diritto, e in particolare, respingere la domanda del Tellini di contraffazione;
In via riconvenzionale:
accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia del brevetto italiano IT 1 266 980,
come concesso nonché la inammissibilità, nullità, invalidità, inefficacia del brevetto
italiano IT 1 266 980 come emendato, per i motivi esposti in atti;
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge, rimborso spese generali e
rifusione delle spese di CTU e CTP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17/5/10 il dott. Luigi Tellini chiamava in giudizio
Boston Scientific s.p.a. e Guidant Italia s.r.l. per sentirle dichiarare responsabili di
contraffazione del brevetto IT 1266980, di sua titolarità, avente ad oggetto un nuovo
modello di pacemaker basato sull‟aggancio di fase.
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Si costituiva Boston Scientific s.p.a. eccependo preliminarmente il vizio della citazione
laddove, non indicando i prodotti in ritenuta contraffazione, impediva ogni adeguata
difesa e comunque svolgendo domanda riconvenzionale di nullità del brevetto IT „980.
Il G.I., ritenuto che la citazione risultasse del tutto incerta nell‟identificazione della
causa petendi, v. l‟art. 164 c.p.c., ordinava il deposito di un atto integrativo.
L‟attore integrava quindi la domanda indicando specificamente i dispositivi in
contraffazione.
L‟atto non veniva notificato a Guidant Italia, estinta in quanto fusa per incorporazione
nella Boston Scientific s.p.a. con atto 22/9/08.
La convenuta Boston Scientific rilevava come l‟integrazione non indicasse comunque le
ragioni della ritenuta contraffazione ed insisteva per il rigetto e per la domanda
riconvenzionale di nullità
Il G.I. concedeva i termini di cui all‟art. 183,VI c.p.c. e quindi disponeva CTU in ordine
alla validità e contraffazione del titolo.
All‟udienza del 12/2/13 la difesa di parte attrice depositava una riformulazione delle
rivendicazioni ex art. 79 CPI, sicchè il G.I. chiedeva al CTU di esprimersi anche sulla
stessa.
All‟esito del deposito della consulenza, all‟udienza del 12/11/14 la causa veniva rimessa
in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come accennato, la difesa di Tellini ha proposto una riformulazione delle rivendicazioni
ex art. 79,III CPI, formalizzata all‟udienza del 12/2/13 e ribadita in sede di precisazione
delle conclusioni in via principale ed esclusiva.
La convenuta contesta l‟ammissibilità della riformulazione.
Questo Tribunale ha già avuto modo di sostenere (v. sentenza 14/4/14, est. Zana) che la
disciplina di cui all‟art. 79,III CPI ha natura processuale, così argomentando “a tale
conclusione si perviene osservando che la citata disposizione regola e disciplina una
facoltà -già prevista in sede amministrativa- estendendola in sede contenziosa e
fornendo precise indicazioni sul tipo di processo nel quale tale rimedio può essere
esperito – “nel giudizio di nullità”- sui termini per il tempestivo esercizio dello stesso -
“in ogni stato e grado”- e sul soggetto processuale al quale la relativa istanza va
rivolta –“il giudice”-. Non si vuole negare che tale rimedio produca ovvi effetti anche
sul piano sostanziale, giacché com’è noto la riformulazione delle rivendicazioni
costituisce una rinuncia parziale all’ambito di protezione del brevetto, concretandosi in
una riduzione del monopolio brevettuale, quindi nella limitazione del perimetro del
diritto soggettivo. Ma tali riflessi giocano su un piano di indifferenza rispetto alla
qualificazione della disposizione: del resto molte norme hanno sicura natura
processuale, pur dispiegando effetti anche nei rapporti sostanziali (si pensi ad esempio
all’art. 164 c.p.c. ed al regime degli effetti sostanziali della proposizione della domanda
giudiziale nulla). Ciò che rileva è invece la considerazione che tale prescrizione regola
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una facoltà della parte titolare del brevetto dentro il processo, disciplinandone dunque
un suo segmento, e trovando applicazione solo nel processo su iniziativa della parte
processuale da parte dell’organo giurisdizionale. L’art. 79, comma 3, c.p.i.- norma che
disciplina tempo e modo nel quale il diritto può essere esercitato- è dunque di natura
innanzitutto processuale, trova applicazione anche ai giudizi in corso. Infine: la scelta
legislativa recepisce la prassi giudiziaria che ante novella già consentiva al titolare di
riformulare in senso limitativo del brevetto nel corso del processo (cfr. Corte D’Appello
di Milano, 25.6.2002): dunque in ogni caso tale facoltà nel presente giudizio può essere
esercitata”.
Trattandosi di disposizione processuale, i relativi poteri debbono essere esercitati dal
patrocinante in giudizio.
Non sfugge tuttavia a questo Tribunale la considerazione che, al di là della sua efficacia
processuale, la richiesta di limitazione -in vista di una pronuncia efficace erga omnes-
incide radicalmente sul contenuto del diritto sostanziale di privativa del titolare, sicchè
la procura deve ex art. 84,II c.p.c. conferire espressamente al difensore i relativi poteri
(salvo sempre l‟esercizio in giudizio dalla parte personalmente).
Tuttavia, non va dimenticato che la norma dell‟art. 84,II c.p.c. è dettata a tutela della
sola parte rappresentata da procuratore che ha compito l‟atto dispositivo. Pertanto la
parte medesima è l‟unico soggetto legittimato a dolersi dell‟eventuale eccesso di
mandato, legittimazione che non compete alla controparte.
Pertanto, la riformulazione può ritenersi ritualmente proposta.
IT 01266980
Il brevetto di cui si controverte è stato concesso, a nome di Luigi Tellini, il 24/1/97, su
domanda depositata il 14/12/93.
Di conseguenza la privativa è nelle more scaduta e viene meno l‟interesse ad ottenere
una pronuncia di nullità valida erga omnes.
Tuttavia, è necessario esaminare la validità del titolo ai fini della domanda di
contraffazione svolta dall‟attore.
Il brevetto si riferisce al campo della stimolazione cardiaca permanente e temporanea.
Secondo l‟inventore (pag. 2 descrizione, doc. 3 conv.), negli elettrostimolatori noti il
campo di scappamento è programmato ad un valore fisso, o prevedendo una correzione
di frequenza durante movimento o sforzo, in ogni caso senza alcuna relazione con la
frequenza degli impulsi elettrici naturali all‟origine dell‟attività spontanea del cuore.
Scopo dichiarato dell‟invenzione è quindi “realizzare un dispositivo che, facendo uso di
una circuiteria elettronica non complessa e di facile realizzazione con la tecnologia
elettronica nota, esegua una stimolazione cardiaca che tenga conto del ritmo naturale e
che apporti le correzioni necessarie tali da alterare il meno possibile la sequenza dei
battiti naturali; un dispositivo con il quale i battiti di scappamento non si posizionano
in modo arbitrario, in base ad un prefissato intervallo, ma si posizionano là dove ci
saremmo aspettati che fossero o là dove è più opportuno che siano”, senza turbare
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l‟attività spontanea e con cui vengono reintegrati i battiti mancanti nel rispetto del ritmo
naturale.
Lo scopo viene raggiunto con un dispositivo “costituito da una circuiteria elettronica
comprendente un blocco di rivelazione del battito naturale, un blocco generatore dello
stimolo artificiale con intervallo di scappamento agganciato in fase ed eventualmente
anche in frequenza al primo, un blocco di controllo a memoria programmata che ne
regola il funzionamento nonché un blocco interruttore mediante cui viene disattivato lo
stimolo artificiale quando quello naturale ha raggiunto la condizione ritenuta di
normalità”.
Il brevetto prevede due forme di realizzazione, la prima mediante circuito “analogico”,
“in cui il blocco di rivelazione del battito naturale ed il blocco generatore dello stimolo
artificiale agganciato in fase al primo sono combinati con una memoria programmata
che opera sia il conto della frequenza di stimolazione, sia l’interdizione o disattivazione
dello stimolo artificiale attraverso un blocco interruttore quando lo stimolo naturale ha
raggiunto la condizione di normalità” (descr. pag. 4).
La seconda forma prevede un circuito pressoché totalmente digitale basato su contatori e
microcontrollore.
La rivendicazione 1 prevede quindi (suddividendone le caratteristiche):
a) stimolatore cardiaco artificiale il quale, mediante un elettrodo impiantato nella
cavità atriale e/o ventricolare, con l’emissione di efficaci impulsi elettrici, mira a
mantenere regolare e costante la contrazione cardiaca,
b) comprendente una circuiteria elettronica formata da un blocco di rivelazione del
battito naturale,
c) un blocco generatore dello stimolo artificiale,
d) un blocco a memoria programmata che ne regola il funzionamento,
e) un blocco interruttore mediante cui viene disattivato lo stimolo artificiale quando
quello naturale ha raggiunto la condizione ritenuta di normalità,
caratterizzato dal fatto che
f) il generatore dello stimolo artificiale ha un intervallo di scappamento agganciato
in fase allo stimolo naturale”
Come osservato dal CTU, la rivendicazione non specifica l‟interrelazione tra le parti
costituenti lo stimolatore cardiaco e non chiarisce quale sia la condizione dello stimolo
naturale da definirsi “ di normalità”, tuttavia può ritenersi che dal contesto del titolo il
tecnico del ramo potesse adeguatamente operarne un‟interpretazione.
In proposito, il Collegio ritiene utile premettere qualche osservazione generale sulla
figura del tecnico del ramo, che è ovviamente fondamentale per una corretta valutazione
delle rivendicazioni (ex art. 52 CPI) e dei requisiti di attività inventiva (art. 48 CPI) e di
sufficienza di descrizione (art. 51 CPI) del brevetto in esame.
Per la definizione di tale figura, il settore tecnico in cui l'esperto del ramo deve essere
collocato è quello stesso in cui si pone il problema tecnico presumibilmente risolto dalla
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privativa in esame e deve avere particolari competenze tecniche nello stesso.
Come suggerito nelle Guidelines for Examination in the EPO, (Parte G, capitolo VII,
paragrafo 3, che rappresentano pur sempre un utile ed imprescindibile criterio di
giudizio) l‟esperto del ramo deve essere individuato in quella figura di generico
professionista, operante nel settore tecnico sopra menzionato, che abbia conoscenze e
abilità medie, ovvero che sia in grado di eseguire solo immediate associazioni logiche
tra soluzioni note alla tecnica, oltre ad essere capace di eseguire lavori di routine e
semplici esperimenti noti nel settore tecnico di pertinenza. È naturalmente escluso che la
figura dell'esperto del ramo sia dotata di attività creativa, pur se sicuramente è in grado
di comporre le diverse informazioni in suo possesso secondo uno schema logicamente
coerente.
Ovviamente, l‟esperto del ramo dispone non solo di mere capacità applicative, ma anche
di capacità di rielaborazione del patrimonio tecnico, limitatamente a collegamenti ovvi
che potrà stabilire fra le varie anteriorità rilevanti.
Siffatto generico professionista ha a disposizione le cosiddette conoscenze generali
comuni del settore alla data di priorità della privativa in esame, come ad esempio
desumibili da testi scolastici o manuali tecnici con data certa, oltre ad avere accesso
potenzialmente a tutta la tecnica anteriore nota, ivi compresi gli anteriori documenti
brevettuali disponibili al pubblico alla data di priorità della privativa in esame.
Vi è tuttavia una necessaria distinzione tra la figura dell‟esperto del ramo a cui riferirsi
per la valutazione del requisito di attività inventiva (Art. 48 CPI) e la figura dell‟esperto
del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito della sufficienza di descrizione
(Art. 51 CPI). Pur se dimostrano le medesime abilità e le medesime conoscenze tecniche
generali comuni al settore tecnico di pertinenza, la prima, oltre alle conoscenze tecniche
generali comuni, ha accesso alla tecnica anteriore del settore di pertinenza ed è altresì
fortemente stimolato a cercare soluzioni in tutta la tecnica anteriore del settore per
risolvere il problema tecnico posto (e dunque ha presumibilmente accesso anche a quelle
conoscenze del settore non propriamente generiche – la cosiddetta “Enhanced
Knowledge”- quali brevetti anteriori o pubblicazioni scientifiche o manuali tecnici
specifici), mentre la seconda ha a disposizione, oltre alle già dette conoscenze generali
comuni del settore, il brevetto esaminato, e la tecnica anteriore citata nel brevetto stesso,
ma non è indotto, e neppure si può pretendere che sia costretto, a cercare nella tecnica
anteriore documenti e soluzioni occorrenti ad interpretare il brevetto in esame.
Quanto alle conoscenze comuni generali del settore possedute dall‟esperto del ramo,
queste coincidono con quelle conoscenze che l'esperto possiede nello specifico campo
tecnico del problema presumibilmente risolto dalla invenzione. E in particolare tali
conoscenze sono costituite da quelle informazioni di base del campo tecnico
dell'invenzione che l'esperto del ramo si suppone debba avere o comunque debba essere
in grado di reperire, se necessario, alla data di priorità della privativa in esame.
Queste conoscenze comuni generali sono costituite da quelle informazioni, facilmente
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selezionabili, che si ritrovano comunemente in manuali, libri di testo, estratti da
enciclopedie, o dizionari, agevolmente reperibili nel determinato settore tecnico
dell‟esperto del ramo. Invece le informazioni presenti in pubblicazioni brevettuali o
articoli scientifici non possono considerate appartenenti a tali conoscenze comuni
generali del settore.
Sufficienza della descrizione
Definito l‟esperto come un soggetto che possiede contemporaneamente cognizioni di
medicina e di elettronica, va rilevato come il CTU abbia ritenuto che alla data di
deposito del brevetto questi avesse a disposizione adeguate conoscenze generali per
conoscere i parametri in gioco per regolare le prestazioni del dispositivo secondo le
esigenze di aggancio di fase, scegliendo opportunamente le funzioni del filtro e
contemporaneamente conoscesse l‟andamento della frequenza cardiaca.
Quanto al significato da attribuire a termine “aggancio di fase”, il CTU ha considerato
che nel campo dell‟elettronica il termine è associato ad un circuito chiuso o a
retroazione, noto come PLL, il cui obbiettivo è quello di generare un segnale in uscita
sincronizzato in fase e in frequenza a quello di un segnale in ingresso.
Inoltre, dal contenuto del brevetto, pure silente su moltissime questioni e dettagli (quali
le istruzioni da fornire al gruppo GMPA), il tecnico del ramo riconosce senza dubbio
che l‟obbiettivo dello stimolatore cardiaco descritto è quello di legare la stimolazione
cardiaca al ritmo naturale, integrando i battiti mancanti ove necessario e che tale
obbiettivo viene raggiunto legando un intervallo di scappamento del generatore dello
stimolo artificiale allo stimolo naturale con un aggancio di fase (pag. 30) e che sia già in
grado di ricavare un segnale di riferimento da trattare per l‟aggancio di fase, anche in
relazione al successivo impiego di un circuito PLL. Peraltro, il consulente perviene a
tale conclusione anche con riferimento ad anteriorità brevettuale quali WO91/08020, il
che, come detto, pare opinabile in sede di valutazione della sufficienza della descrizione.
In ogni caso, va sottolineato come dal contesto della relazione del consulente si
evidenzia che, per l‟esperto del ramo, con il termine “aggancio di fase” non si indica
necessariamente ed esclusivamente un circuito chiuso PLL regolato da una misura di
differenza di fase, in considerazione della forma di realizzazione della figura 2, che
prevede una forma di comparazione di fase, ma non evidenza una misura di differenza di
fase.
Malgrado qualche residuo dubbio in proposito, il Tribunale non ritiene opportuno
ulteriormente approfondire il dibattito tecnico in tema di sufficienza della descrizione, in
considerazione delle conclusioni cui si perverrà in relazione alla presenza degli altri
requisiti di brevettabilità.
Naturalmente va premesso che l‟art. 52 CPI consacrando definitivamente la centralità
delle rivendicazioni, quale punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti del titolare e
dei terzi, che presiedono alle operazioni interpretative, non consente all‟interprete di
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sostituirsi all‟inventore nella dichiarazione di volontà tendente alla identificazione della
protezione che pretende.
Dovrà pertanto farsi riferimento esclusivo al tenore delle rivendicazioni.
Novità
Come è noto, ai fini della valutazione del requisito di novità occorre esaminare se una
specifica realizzazione descritta in una divulgazione – di qualsiasi tipo essa sia – resa
disponibile al pubblico in data anteriore alla data di priorità del brevetto (di cui si
esamina un dato oggetto di rivendicazione) comprenda o meno identicamente e
inequivocabilmente tutte le caratteristiche tecniche rivendicate dalla privativa in esame.
Qualora tale esame porti a concludere che non vi sia sostanziale identità tra le
caratteristiche rivendicate e quelle appartenenti alla specifica realizzazione dello stato
della tecnica considerata, allora tale requisito di novità sarà presente, altrimenti verrà
giudicato assente.
In proposito, il Collegio ricorda che, al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il
contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall‟esperto del
ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o
integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, questione rilevante, invece, in relazione al
diverso requisito dell‟altezza inventiva. Se per la valutazione del requisito di novità
possono considerarsi anche eventuali caratteristiche implicite derivabili da un
documento appartenente allo stato della tecnica, le stesse devono risultare leggibili
dall‟esperto del ramo, da quel documento direttamente e senza ambiguità.
Il CTU ha ritenuto che US „471 (D5), che descrive uno stimolatore cardiaco avente una
modalità di stimolazione che gli consente di seguire le variazioni di frequenza associate
ai battiti di condotti in modo normale e di rispondere al verificarsi di contrazioni
ventricolari premature anticipi tutte le caratteristiche della rivendicazione 1.
In particolare, in presenza di attività cardiaca naturale rilevata, l‟intervallo di
scappamento dello stimolatore viene calcolato in base al periodo dello stimolo naturale
rilevato e pertanto realizza un aggancio di fase fra un intervallo di scappamento dello
stimolo artificiale e lo stimolo naturale, secondo quanto previsto nella parte
caratterizzante di IT „980 (f).
Va infatti ribadito che il termine “aggancio di fase” indicato nella rivendicazione 1 non
può essere limitato ad un circuito chiuso PLL regolato da una misura di differenza di
fase, alla luce della forma di realizzazione della figura 2, che prevede una forma di
comparazione di fase, ma non evidenza una misura di differenza di fase.
La rivendicazione principale di IT „980 richiede unicamente che un intervallo di
scappamento sia agganciato in fase allo stimolo naturale, senza specificare se occorra
tenere in considerazione anche il battito naturale precedente a quello rilevato o i
precedenti intervalli di scappamento calcolati, sicchè il contenuto ampio della
rivendicazione principale è leggibile in D5.
Secondo il CTU, D5 anticipa tutte le caratteristiche a-e della prima rivendicazione di IT
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„980.
Dubbi permangono comunque in relazione alla caratteristica e) laddove la si interpreti
nel senso in cui il blocco interruttore operi solo ove il cuore è riportato ai suoi valori
normali di frequenza, caratteristica non esplicitamente decritta da D5.
In ogni caso, deve concordarsi con il CTU laddove siffatta caratteristica possa ritenersi
implicita alla luce delle conoscenze ordinarie del tecnico del settore.
Tale considerazione priva il trovato di Tellini della novità, ancor prima che della
inventività, alla luce degli insegnamenti di D5.
Siffatta conclusione rende superfluo entrare specificamente nel merito degli
insegnamenti di US „965, che secondo il consulente pure anticipa integralmente la
rivendicazione 1.
Invero, tale seconda anteriorità insegna un aggancio di fase fra un intervallo di
scappamento e lo stimolo naturale, mentre potrebbero ritenersi implicite le altre
caratteristiche a-e indicate nella parte precaratterizzante della rivendicazione 1 di IT
„980
Dovendo ritenersi nulla per carenza di novità la rivendicazione principale, il Collegio
ritiene poi di concordare con il Consulente laddove considera, esaminandole
specificamente che D5 anticipi anche le caratteristiche di cui alle rivendicazioni 2, 3, 4,
5, 8, 12-15, mentre la rivendicazione 7 rappresenta un accorgimento alla portata del
tecnico del ramo. Le rivendicazioni 6 e 11 invece, pur sufficientemente descritte facendo
ricorso alle conoscenze comuni del tecnico del ramo dalle stesse non si discostano,
sicchè pure devono ritenersi nulle.
Le rivendicazioni 9 e 10, secondo il consulente, ove avessero ricompreso tutte i
componenti essenziali del circuito analogico –peraltro non rivendicati, ancorchè presenti
nella descrizione- sarebbero state dotate dei requisiti di novità ed altezza inventiva.
In conclusione, il Collegio deve concludere che IT „980, per quanto originariamente
rivendicato, fosse privo dei requisiti di valida brevettabilità.
Nuovo set di rivendicazioni limitato
In sede di precisazione delle conclusioni il procuratore di Tellini ha chiesto, in caso di
ritenuta nullità della privativa come originariamente registrata, di accertare la validità
del brevetto IT „980 in relazione alla rivendicazione n. 1 come riformulata con memoria
tecnica del 15.04.2013, doc. VII, allegata al verbale di causa dell‟11.06.2013, di seguito
integralmente trascritta:
“1) Stimolatore cardiaco artificiale il quale, mediante un elettrodo impiantato
nella cavità atriale e/o ventricolare, con l’emissione di efficaci impulsi elettrici,
mira a mantenere regolare e costante la contrazione cardiaca, comprendente una
circuiteria elettronica formata da un blocco di rivelazione del battito naturale, un
blocco generatore dello stimolo artificiale, un blocco a memoria programmata che
ne regola il funzionamento, un blocco interruttore mediante cui viene disattivato lo
stimolo artificiale quando quello naturale ha raggiunto la condizione ritenuta di
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normalità, caratterizzato dal fatto che il generatore dello stimolo comprende un
circuito analogico o digitale con struttura ad anello ad aggancio di fase ed avente
mezzi di rilevazione di fase, scelti dal gruppo comprendente un blocco rilevatore di
fase per detto circuito analogico o dal gruppo comprendente un contatore digitale
(MIS) ed un registro di memoria (MEMV) per detto circuito digitale, collegati a
mezzi programmabili di controllo, scelti dal gruppo comprendente un gruppo di
memoria programmato (GMPA) per detto circuito analogico o dal gruppo
comprendente un gruppo di memoria programmato a funzionamento digitale
(GMPD) per detto circuito digitale, per rilevare una differenza di fase tra i battiti
naturali rilevati e stimoli artificiali generati, detto generatore dello stimolo
artificiale avendo un intervallo di scappamento uguale al periodo dello stimolo
naturale oppure legato a questo secondo rapporti razionali che garantiscono, oltre
all’aggancio in fase dei segnali, costanti rapporti di frequenza tra i due
oscillatori”.
Pare al Tribunale che debba anche in questo caso concordarsi con la conclusione del
CTU che ha ritenuto che il set di rivendicazioni emendate si estenda oltre il contenuto
della domanda iniziale.
Per il vero, se IT „980 descrive effettivamente un circuito analogico con struttura “ad
anello ed aggancio di fase” (pag. 5 e fig. 1), non altrettanto può dirsi per il circuito
digitale, non essendo in alcun modo descritto per tale circuito un rivelatore o
comparatore di fase (che compari la differenza di fase tra il valore contenuto nel
contenitore digitale MIS e il valore contenuto nella memoria MEMV e lo utilizzi per il
calcolo di un nuovo intervallo di scappamento).
Ne consegue che la predetta caratteristica della rivendicazione emendata non pare
univocamente descritta in IT „980 né che la stessa risulti essenziale, nella descrizione
fornita dall‟inventore, ai fini di determinare quella specifica struttura di circuito digitale
destinata a svolgere i compiti necessari al raggiungimento dello scopo.
Quanto infatti ai mezzi di rivelazione di fase per il circuito digitale, infatti, pur
originariamente previsti nel brevetto che ci occupa, non risultano univocamente descritti
nella loro funzionalità di rilevare una differenza di fase fra i battiti naturali e gli stimoli
artificiali come rivendicata nella riformulazione.
Pertanto, pur trattandosi di caratteristica aggiuntiva, come tale limitativa della protezione
conferita dalla privativa la nuova formulazione della rivendicazione 1 non trova
fondamento univoco nella descrizione e quindi eccede il contenuto della domanda
iniziale.
A nulla rileva che nella tecnica sussistano possibilità di implementare il blocco GMPD
ed i registri MIS e MEMV al fine di rilevare un errore di fase sulla base dei periodi di
segnale naturale e di stimolo artificiale in modo da ottenere l‟aggancio di fase, in quanto
tali aspetti non risultano trattati nella parte descrittiva, tanto da risultare leggibili
direttamente e senza ambiguità dal tecnico del ramo. Accogliendo le tesi della difesa
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Tellini a quest‟ultimo sarebbero chieste modifiche o sviluppi dell‟informazione tecnica
contenuta nel documento brevettuale, che non fanno parte di ciò che viene rivelato dallo
stesso in maniera univoca, operazione certamente inammissibile, pena l‟indebita
estensione della privativa.
Siffatta conclusione consente di non entrare nel merito della valutazione degli altri
requisiti di brevettabilità della rivendicazione emendata.
In conclusione, la privativa di Tellini deve essere ritenuta priva dei requisiti di
brevettabilità.
Poiché nelle more del giudizio il brevetto è scaduto, è venuto meno l‟interesse della
convenuta ex art. 100 c.p.c. ad una pronuncia di nullità efficace erga omnes.
In ogni caso, l‟originaria nullità della privativa, anche come riformulata ex art. 79,III
CPI, determina il rigetto della domanda di contraffazione svolta dall‟attore.
Di conseguenza l‟attore –soccombente nel merito- deve essere condannato a rifondere
alle convenute le spese di lite, nella misura qui liquidata di euro 16.387,00, oltre
accessori di legge,
A carico definitivo dell‟attore debbono anche essere poste la spese di CTU, nella misura
già liquidata dal G.I. in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione
notificato il 17/5/10 da Luigi Tellini nei confronti di Boston Scientific s.p.a. e Guidant
Italia s.r.l. (estinta per incorporazione nella prima), ogni altra domanda ed eccezione
disattesa,
ritenuto che il brevetto IT 1266980, di titolarità di Luigi Tellini è privo ab origine dei
requisiti di brevettabilità, anche come riformulato ex art. 79,III CPI:
A) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di
dichiarazione di nullità erga omnes, per intervenuta scadenza della privativa;
B) rigetta le domande di contraffazione svolte dall‟attore;
C) condanna l‟attore –soccombente nel merito- a rifondere alla convenuta le spese di
lite, nella misura sopra liquidata di euro 16.387,00, oltre accessori di legge;
D) pone a carico definitivo dell‟attore la spese di CTU, nella misura già liquidata dal
G.I. in corso di causa.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 12/2/15
Il Presidente est.
dott. Paola Gandolfi
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