Sentenza n. 10574/2017 pubbl. il 20/10/2017 RG n. 15368/2014 · 5 veniva rinnovato fino al...

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1 N. 15368/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Elena Riva Crugnola Presidente Dott. Angelo Mambriani Giudice relatore Dott. Guido Vannicelli Giudice ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo 15368/14 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da MAGGIANI ROSALBA, (C.F. MGGRLB35R63C933X) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Villa, Michele Marocchi e Vincenzo Arancio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Arancio in Milano, Via Freguglia n.10, come da procura speciale in calce all’atto di citazione, - attore- CONTRO Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b Sentenza n. 10574/2017 pubbl. il 20/10/2017 RG n. 15368/2014 http://bit.ly/2pTIOAf

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N. 15368/14 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Elena Riva Crugnola Presidente

Dott. Angelo Mambriani Giudice relatore

Dott. Guido Vannicelli Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 15368/14 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente

notificato da

MAGGIANI ROSALBA, (C.F. MGGRLB35R63C933X) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio

Villa, Michele Marocchi e Vincenzo Arancio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Arancio in Milano, Via Freguglia n.10, come da procura speciale in calce all’atto di citazione,

- attore-

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LUPI GIANFRANCA, (C.F. LPUGFR36A44B034I) rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea

Scarpulla, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Podgora n. 12/a, come da

procura generale in calce alla comparsa di risposta,

- convenuto-

E

SABE S.r.l., (C.F. 01819590165), in persona del Curatore Speciale pro tempore,

- convenuto contumace –

All’udienza del 15.11.2016 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

Per l’attore:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese B, contrariis

reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso e di legge, richiamato espressamente il ricorso

per la revoca dell’amministratore, depositato in data 19 febbraio 2014;

- accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la responsabilità dell’amministratrice-

presidente di Sabe S.r.l. , signora Gianfranca Lupi, nell’adempimento del mandato conferitole

dall’assemblea dei soci in data 26 marzo 2005, e per l’effetto,

- condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni conseguenti, patiti e patiendi da Sabe S.r.l. ,

nessuno escluso, da quantificarsi in corso di causa e comunque oggi assumibili in euro 4.000.000,00= o

quell’altra somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi come per

legge e rivalutazione monetaria;

- in via istruttoria, accogliere le seguenti istanze:

A. L’ammissione delle seguenti prove testimoniali: [ si rimanda all’atto di parte contenente i 10

Capitoli]

Si indicano a testi, salvo altri da indicarsi in prefiggendo termine, i signori:

- Ferdinando Mavellia, Via San Maurillio n. 4, Milano;

- Andrea Bonzanini, Via Del Popolo, Langhirano (PR);

- Giancarlo Pasini, Via Fontana n. 3, Milano;

- Iacopo Armanni, Via Freguglia n. 10, Milano;

- Lorenzo Negrini, Via Volta n. 4, Milano;

- Marco Pizzamiglio, Piazza Velasca n. 8, Milano.

B. Disporre CTU, onde quantificare i danni patrimoniali arrecati alla società e direttamente

riconducibili alle violazioni e/o le omissioni agli obblighi di legge e di buona e corretta

amministrazione, perpetrate dalla signora Gianfranca Lupi, quale amministratore-presidente della Sabe

S.r.l..

C. Stante la rigettata istanza, formulata all’udienza del 15/11/2016, ammettersi la produzione degli

ulteriori seguenti documenti, tutti formatisi successivamente all’udienza del 29/9/2015, e precisamente:

n. 15: contratto di locazione del 30/09/2015 stipulato tra Sabe S.r.l. / Duca Hotel S.r.l. ;

n. 16: bilancio abbreviato d’esercizio di Amadeus S.r.l. , in liquidazione, al 31/12/2015;

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n. 17: bilancio abbreviato d’esercizio di Sabe S.r.l. , al 31/12/2015;

n. 18: visura camerale Duca Hotel S.r.l. ;

n. 19: visura camerale Invest Hospitality S.r.l. :

n. 20: visura camerale HO10 – Hotel Tenant Company Lido S.r.l. ;

n. 21: fattura emessa da Amadeus S.r.l. a seguito dell’incasso dell’indennità di buona uscita nel

dicembre 2015.

- sempre e comunque, con vittoria di spese e compensi professionali, IVA e CPA come di legge”.

Per il convenuto:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

Rigettare le domande tutte avanzate nei confronti della Sig.ra Gianfranca Lupi dalla Sig.ra Rosalba

Maggiani, perchè infondate in fatto e diritto e comunque non provate.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 18 febbraio 2014 la Sig.ra Maggiani Rosalba (di seguito Maggiani), socia al 50% ed amministratrice

della società Sabe S.r.l. (di seguito Sabe o la Società) presentava ricorso ex art. 2476 c. 3 c.c. per la

revoca della coamministratrice e Presidente del CdA nonché socia di pari quota, Lupi Gianfranca (di

seguito Lupi) dal suo ruolo di amministratrice della Società, fondando la propria richiesta sul conflitto

di interessi della Lupi, dovuto alla stretta relazione parentale con i soci-amministratori di Amadeus s.r.l.

(società conduttrice dell’immobile di proprietà di Sabe; di seguito Amadeus o Conduttrice), nonché sul

comportamento in tesi sleale ed infedele che la stessa avrebbe tenuto nella gestione dell’operazione di

rinnovo del contratto di locazione alberghiera.

Nelle more del procedimento cautelare la Maggiani, con atto di citazione notificato il 9 aprile 2014,

agiva in giudizio nei confronti della Lupi per sentirne accertata la responsabilità per violazione dei

doveri propri della carica di amministratrice, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subìti

da Sabe s.r.l. .

Il 24 maggio 2014 il Giudice designato pronunciava ordinanza di accoglimento del ricorso, ordinando

la revoca dell’amministratrice Lupi (doc. 17 allegato alla prima memoria di parte attrice). Parte

convenuta presentava reclamo avverso suddetta ordinanza, depositato in data 26 giugno 2014 (doc. 16

allegato alla prima memoria di parte attrice), salvo poi rinunciarvi, essendo intervenuto accordo tra le

parti limitatamente alla nomina di un nuovo amministratore della Società.

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Il 10 febbraio 2015 si costituiva in giudizio la Sig.ra Lupi, ormai cessata dalla carica di amministratrice

della Società, la quale contestava integralmente ogni eccezione, deduzione, allegazione, domanda

dedotta da parte attrice, e ne chiedeva la condanna per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 96, c.1 e 3, c.p.c., assumendo che il reale conflitto di interessi sussistesse tra la Maggiani e la

Società, e non tra quest’ultima e la Lupi.

Parte attrice, nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. chiedeva l’ammissione alla prova

testimoniale su 10 capitoli di prova, nonché l’esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia dei fascicoli di

bilancio di Amadeus relativi agli esercizi 2014 e 2015 al fine di poter rilevare l’utile di esercizio

conseguito dalla società a seguito della protratta occupazione dell’immobile alberghiero anche dopo la

scadenza del contratto di locazione. Parte convenuta depositava solo la terza memoria ex art. 183

comma 6 c.p.c. opponendosi all’ammissione dei mezzi istruttori articolati da parte attrice.

All’udienza del 29 settembre 2015 il Giudice non ammetteva le prove richieste dall’attore in quanto

generiche, valutative o irrilevanti e perciò inammissibili, e rinviava il processo per precisazione delle

conclusioni all’udienza del 15 novembre 2016.

All’esito di tale ultima udienza il Giudice, acquisiti i documenti nn. da 15 a 21 (allegati alla

precisazione delle conclusioni) formatisi successivamente al termine di scadenza delle memorie ex art.

183 comma 6 c.p.c., assegnava i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che

venivano ritualmente depositati dalle parti.

* Alla stregua delle prove acquisite e delle deduzioni difensive offerte dalle parti, ritiene il Tribunale

che le domande di parte attrice devono essere rigettate.

I fatti possono essere ricostruiti come segue in quanto pacifici tra le parti:

- il 5 dicembre 1987 veniva costituita Sabe s.r.l. , avente ad oggetto tutte le attività atte alla

creazione, allo sviluppo e alla gestione di iniziative turistiche, alberghiere ed immobiliari.

- Ai fini dell’esercizio dell’attività sociale Sabe acquistava un immobile sito in via Lepetit

n.27/via Vitruvio n.48, Milano (di seguito: l’Immobile), che sin dal 27 novembre 1995 veniva

concesso in locazione alla società Amadeus s.r.l., società interamente controllata dalla famiglia

Chiappini (cui appartiene la Sig.ra Lupi). Il suddetto contratto di locazione ad uso commerciale

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veniva rinnovato fino al 30.09.2013. (cfr. contratto di locazione doc. 5 attore, in cui il canone

viene indicato in Lire 400.000.000,00 per anno).

- Il 13 marzo 2012 il CdA di Sabe all’unanimità deliberava di inviare raccomandata di disdetta

del contratto di locazione con Amadeus per la scadenza del 30.09.2013; il medesimo giorno era

inviata formale disdetta del contratto di locazione a firma di entrambe le socie.

- Nell’assemblea del 4 aprile 2012, i soci all’unanimità stabilivano le condizioni per la stipula del

nuovo contratto di locazione e, segnatamente: “- un canone di locazione annuo non inferiore ad

€ 420.000,00 oltre ad oneri fiscali e spese di conduzione dell’immobile; - che si tratti di offerte

formali, presentate solo per iscritto; - che le offerte siano provenienti da società o ditte

operative, gestite direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche con esperienza

nel settore turistico/alberghiero non inferiore a cinque anni; - che i soggetti operanti non

abbiano pendenze penali, amministrative e/o tributarie con condanne penali definitive; - che i

soggetti di cui sopra siano in bonis, dovendo, a tale proposito, fornire alla Sabe s.r.l. idonea

documentazione che consenta di verificare le circostanze suddette; - che i soggetti forniscano

idonee garanzie, tramite fideiussione bancarie o assicurative di primari istituti, che coprano

almeno i primi nove anni di locazione, revolving di anno in anno e, alla scadenza della

fideiussione, che si proceda o al rinnovo della stessa per eguale periodo o attraverso un deposito

cauzionale garantito da cambiale o da titolo equipollente”;

- All’assemblea dell’8 aprile 2013 la Maggiani comunicava che erano “giunte alcune proposte

scritte, da parte di operatori alberghieri di primaria importanza, in possesso dei requisiti

richiesti dalle precedenti deliberazioni, per subentrare nella gestione una volta scaduto

l’attuale contratto di locazione”; l’assemblea deliberava che tali proposte venissero trasmesse

entro la fine di aprile.

- Le manifestazioni d’interesse ricevute da Four Points Sheraton in data 30 aprile 2013 (doc. 16

conv.) e Roberto Pistore in data 17 giugno 2013 (doc. 21 conv.) venivano presentate dalla

Maggiani all’assemblea del 18 giugno 2013 (doc. 20 conv.). La manifestazione di interesse di

Ho10 datata 27 aprile 2013 (doc. 25 conv.) veniva presentata dalla Maggiani all’assemblea del

10 luglio 2013 (doc. 24 conv.). La Lupi tuttavia le riteneva inadeguate rispetto ai parametri

fissati in assemblea anche dalla Maggiani. Quest’ultima, tuttavia, inviava allora alla

Conduttrice, a sola sua firma, una comunicazione in data 30 luglio 2013 di offerta di locazione

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dell’Immobile (doc. 30 convenuto), la cui regolarità veniva contestata da Amadeus, la quale

conveniva in giudizio Sabe domandando di: - accertare e dichiarare l’obbligo di Sabe di

concludere il rinnovo del contratto di locazione e per l’effetto pronunciare una sentenza che si

sostituisca al contratto stesso; accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale di Sabe e

per l’effetto condannarla al pagamento di € 4.732.812,00; - accertare e dichiarare la

responsabilità contrattuale di Sabe e per l’effetto condannarla al pagamento della somma da

quantificare in corso di causa per la risoluzione dei contratti in essere tra Amadeus e i vari tour

operator e per il licenziamento dei dipendenti ed il relativo pagamento di TRF e indennità; -

accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di Sabe e per l’effetto condannarla al

pagamento di € 3.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno economico e di immagine.

- All’assemblea dei soci del 12 febbraio 2014 la Maggiani, tramite il proprio procuratore,

chiedeva che la decisione in merito alla nomina del legale per la difesa di Sabe nel suddetto

giudizio promosso da Amadeus fosse assunta esclusivamente da lei stessa, in quanto la Lupi si

troverebbe in conflitto di interessi con Sabe, essendo la società conduttrice attrice in giudizio di

proprietà del di lei marito e delle di lei figlie; dichiarava altresì di voler intraprendere ogni utile

iniziativa volta allo sfratto per finita locazione di Amadeus. L’assemblea tuttavia si chiudeva

senza deliberazione in merito all’ordine del giorno.

- La controversia in questione (n. 68097/13 rg. Trib. Milano), in cui la Maggiani interveniva ex

art. 105 c.p.c., si concludeva con il rigetto delle domande tutte svolte da Amadeus.

- Il 18 febbraio 2014 la Maggiani, come si è detto, agiva in giudizio per ottenere la revoca

dell’amministratrice Lupi ex art. 2476 comma 3 c.c.

- Con atto di citazione datato 3 marzo 2014 e notificato il 9 aprile 2014, la Maggiani proponeva

poi l’ azione di responsabilità oggetto del presente processo.

- Con atto di citazione pressoché contestuale la Maggiani – pur essendo palesemente priva di

poteri di rappresentanza della Società - procedeva ad intimare ad Amadeus lo sfratto per finita

locazione (n. 37845/14 r.g. Trib. Milano), la cui udienza veniva fissata per il 19 giugno 2014.

- Il 24 maggio 2014 la Lupi, come altresì detto, cessava dalla carica di amministratore della

Società per effetto della revoca disposta dal giudice cautelare di prime cure.

- Il 12 giugno 2014 il Presidente del Tribunale nominava, su istanza della Maggiani, curatore

speciale per la rappresentanza della Società nel suddetta causa di sfratto.

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- Sabe otteneva il provvedimento di escomio il 4 luglio 2014, da eseguirsi il 30 novembre 2014,

tuttavia Amadeus rilasciava l’immobile solo il 31 dicembre 2015.

- Il 30 settembre 2015 Sabe stipulava un contratto di locazione con Duca Hotel S.r.l. (di seguito

“Duca Hotel”), che prevedeva, per quanto qui rileva: - all’art. 3 la sospensione degli effetti del

contratto sino alla liberazione dell’Immobile da parte di Amadeus; - all’art. 5 comma 2, la

decorrenza del contratto a far data dal 1 gennaio 2017, nonché la concessione dell’Immobile in

detenzione alla conduttrice a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del

rilascio dell’Immobile da parte di Amadeus; - all’art. 6 commi 1-4 un canone di locazione fisso

pari ad 440.000,00 annui, oltre ad una parte variabile “nel caso in cui il fatturato delle camere,

comprensivo della prima colazione, calcolato nella misura del 22 %, sia superiore al canone

fisso”; - all’art. 6 comma 6 un indennizzo relativo al periodo di detenzione pari ad €

220.000,00; - all’art. 7 l’impegno della conduttrice ad effettuare lavori di restauro ed

adeguamento normativo, oltre alla futura manutenzione continuativa ordinaria e straordinaria,

per un importo complessivo non inferiore ad € 1.500.000,00, con la specificazione che tale

impegno avrebbe comportato l’interruzione dell’attività alberghiera per almeno un anno, con la

conseguente previsione del suddetto periodo di detenzione e corresponsione del relativo

indennizzo, pari al 50 % del canone di locazione; - all’art. 8 versamento da parte di Duca Hotel

a Sabe della somma necessaria alla corresponsione ad Amadeus dell’indennità spettante ex lege

(21 mensilità del canone attualmente versato da Amadeus e ricevuto a titolo di occupazione

abusiva).

* Tanto premesso in fatto, si deve considerare che la controversia trova il proprio fondamento nella

mancata tempestiva liberazione dell’Immobile da parte di Amadeus, fatto la cui responsabilità è

imputata da parte attrice Maggiani alla ex amministratrice Lupi, la quale avrebbe volontariamente

tenuto delle condotte d’inerzia prima e d’ostacolo poi, proprio al fine di favorire la conduttrice

Amadeus – parte a lei correlata - a scapito della Società.

Parte attrice agisce quindi in giudizio per sentire accertata la responsabilità della Lupi e ottenerne la

condanna al risarcimento dei danni patiti da Sabe.

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In materia di responsabilità degli amministratori è pacifico sia in dottrina sia in giurisprudenza che ciò

che rileva non è qualsiasi inadempimento, ma un inadempimento che sia astrattamente efficiente alla

produzione di un danno (inadempimento qualificato); il socio ha pertanto l’onere di allegare uno

specifico inadempimento, nonché allegare e provare gli altri elementi costitutivi della domanda

risarcitoria, ossia il danno e il nesso di causalità (Tra le tante cfr.: Cass. n. 9100 del 2015; Cass., n.

25977 del 2008).

Nel caso di specie le condotte inadempienti che parte attrice addebita alla Lupi sono, in sintesi, le

seguenti:

1) Non essersi attivata, in conflitto di interessi, per ottenere l’immediata liberazione

dell’Immobile: secondo parte attrice, la Lupi avrebbe dovuto azionare licenza ovvero sfratto per

finita locazione immediatamente dopo la scadenza del periodo locatizio.

2) Avere, in conflitto di interessi, boicottato ogni proposta di locazione pervenuta alla Società.

3) Aver ostacolato la nomina di un legale super partes per la tutela degli interessi di Sabe nella

controversia attivata dalla Conduttrice Amadeus (atto di citazione di cui al doc. 9 att.).

Il danno lamentato da parte attrice, in tesi causalmente determinato in capo a Sabe dalle condotte sopra

indicate, consisterebbe nella mancata percezione dei canoni di locazione – asseritamente più cospicui -

corrisposti dal nuovo conduttore Duca Hotel negli anni dal 7 ottobre 2013 (data in cui è stata presentata

la proposta di Ho10 S.r.l., società correlata alla Duca Hotel, in tesi sostanzialmente coincidente con

quella formulata da quest’ultima società) al 31 dicembre 2015 (data in cui Amadeus ha effettivamente

liberato l’immobile), per un totale di € 573.775,92, secondo il calcolo effettuato a pag. 20 della

comparsa conclusionale di parte attrice.

* Si può immediatamente sgombrare il campo dall’ addebito sub n. 3), infondato per palese mancanza

di nesso di casualità con il danno prospettato dall’attrice medesima.

Invero - a prescindere dalla circostanza che l’iniziativa assunta dalla Maggiani con la spedizione ad

Amadeus della missiva in data 30 luglio 2013 era palesemente illegittima in quanto realizzata in

carenza di potere di rappresentanza di Sabe e in contrasto con il deliberato assembleare di Sabe del 4

aprile 2012, poiché, come si vedrà, le proposte pervenute a Sabe sino a quella data non rispondevano ai

criteri selettivi fissati dai soci nell’assemblea suddetta -, quel che conta, sul piano causale, è che le

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domande proposte da Amadeus in quel giudizio, come pacifico tra le parti, sono state rigettate (cfr.

comparsa conclusionale att. p. 8) e che parte attrice nemmeno ha allegato, e tantomeno provato, che la

pendenza del giudizio in questione abbia avuto qualche effetto dilatorio rispetto al rilascio

dell’Immobile da parte di Amadeus. Non è cioè minimamente provato che, se la causa in questione

fosse stata gestita diversamente da Sabe, Amadeus avrebbe lasciato più rapidamente l’Immobile. E ciò,

del resto, è ben difficilmente ipotizzabile, atteso che le domande ivi proposte da Amadeus non hanno

come oggetto il contratto di locazione in essere con Sabe e la sua esecuzione, ed invece un (presunto ed

infondato) obbligo di rinnovo del contratto di locazione da parte di Sabe, oltre a domande risarcitorie.

* Plurimi sono i motivi per i quali devono essere ritenuti infondati anche gli ulteriori due addebiti, in

particolare per assenza di nesso di causalità tra il comportamento tenuto dalla Lupi ed il presunto danno

subito da Sabe e per assenza del danno stesso.

E’ appena il caso di considerare, in proposito, che tali carenze sul piano dell’integrazione della

fattispecie di responsabilità finiscono per assorbire totalmente l’addebito di avere la Lupi agito in

conflitto di interessi, aspetto questo che, invece, gioca un ruolo diverso sul piano della revoca cautelare

dalla carica di amministratore, dove il danno può ben essere apprezzato anche solo in prospettiva

potenziale (cfr. ordinanza 24 maggio 2014 doc. 17 att.).

Ciò posto, quanto alla carenza di nesso causale, vale considerare quanto segue.

Anzitutto si deve ritenere che a buon diritto la Lupi ebbe a ritenere le proposte di conduzione

dell’Immobile in locazione veicolate dalla Maggiani tra giugno e luglio 2013, come non rispondenti ai

criteri stabiliti dai soci nell’assemblea del 4 aprile 2012 (v. supra).

Invero, la proposta proveniente da “Four Points Sheraton” (doc. 16 conv.) appare evidentemente

irricevibile in quanto non risultano essere stati ivi specificati né la denominazione della società

proponente, né gli estremi identificativi della stessa – posto che l’intestazione della lettera non coincide

con la denominazione di alcun soggetto giuridico -, oltre ad essere non identificato il relativo

“amministratore” per illeggibilità della sottoscrizione.

La proposta proveniente da tale sig. Roberto Pistore (doc. 21 conv.) appare altrettanto irricevibile in

quanto, essendo formulata “per sé o persona o società da nominarsi al momento dell’eventuale stipula”

non consentiva di identificare con la necessaria certezza il soggetto giuridico interessato alla

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conclusione del contratto di locazione e, quindi, di effettuare le altre valutazioni di “meritevolezza” che

i soci avevano stabilito nella delibera assunta nell’assemblea sopra richiamata.

Infine, la proposta formulata da Ho10 s.r.l. era stata effettivamente presa in considerazione da Sabe e,

per essa, dalla Lupi, in plurime occasioni e riunioni che avevano portato, dalla prima offerta del 27

aprile 2013 (doc. 25 conv.) – che peraltro veniva posta all’attenzione della Lupi solo il 10 luglio 2013

(44 conv.), fatto specificamente non contestato -, ad una seconda offerta del 27 settembre 2013 (doc. 35

conv.) infine ad una proposta irrevocabile del 7 ottobre 2013 scadente il 31.12.2013 (doc. 36 conv.).

A fronte di tale proposta la Lupi muoveva obiezioni che, alla stregua dei criteri di valutazione fissati

dai soci nella deliberazione in data 4 aprile 2012, il Tribunale ritiene ragionevoli, e relative a: -

dimezzamento del canone per il primo anno di locazione, condizione questa, peraltro, non indicata

nella proposta del 27 aprile 2013; - importo della fideiussione decisamente inferiore a quello stabilito

nella suddetta deliberazione; - quantificazione dell’indennità di finita locazione da corrispondere ex

lege al locatore, indicata con riferimento ad un canone annuale non corrispondente a quello

effettivamente pagato da Amadeus.

Ne sortiva, peraltro dopo un sopralluogo nell’Immobile svolto da Ho10 il 14 novembre 2013, una

concorde fissazione di incontro tra le parti in data 9 gennaio 2014, dunque dopo la scadenza del termine

di efficacia della proposta suddetta.

Il 9 gennaio 2014 la Lupi, per la prima volta, veniva a conoscenza che il contratto di locazione non

sarebbe stato stipulato da Ho10 – con la quale si erano svolte le trattative sino a quel momento – ma da

altra società che la capogruppo – cioè altra società rimasta estranea alle trattative sino allora svolte –

avrebbe costituito ad hoc e che Ho10 avrebbe al più potuto garantire il rilascio, da parte di questa,

della fideiussione richiesta mediante il rilascio di lettera di patronage (doc. 44 conv.).

Ritiene il Tribunale che l’indisponibilità della Lupi a proseguire nelle trattative, sia giustificata non

solo dalle suddette difformità dell’ultima proposta rispetto ai criteri fissati dai soci nella ridetta

assemblea del 4 aprile 2012, ma, a maggior ragione, dal trovarsi di fronte all’ipotesi di stipulazione con

soggetto giuridico neo-costituito, partecipato da società che non aveva preso parte alle trattative, ed in

quel momento addirittura inesistente, talché ne era impedita in radice la valutazione tanto della solidità

patrimoniale, quanto della capacità imprenditoriale.

E’ il caso di notare, a conferma della ricostruzione di parte convenuta, che la successiva stipulazione

del contratto di locazione avveniva solo in data 30 settembre 2015 da parte di Duca Hotel, società

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costituita il 28.11.2013 con capitale minimo, inattiva sino al 31.08.2015, (doc. 18 att.) con socio al 100

% Invest Hospitality s.r.l., socia al 100 % anche di Ho10.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale evidente la carenza di nesso causale tra il comportamento della

Lupi e l’asserito danno a Sabe.

Occorre premettere che, come ovvio, la Lupi – in assenza di totale allegazione e prova in ordine a

comportamenti di concorso con gli amministratori di Amadeus – non può essere ritenuta responsabile

del comportamento tenuto da Amadeus nel rilascio dell’Immobile.

Orbene, posto che Amadeus ha effettivamente rilasciato l’ Immobile il 31.12.2015 e che lo sfratto è

stato intimato ad Amadeus con fissazione di udienza al 19 giugno 2014 e provvedimento di escomio

del 4 luglio 2014, se lo sfratto fosse stato intimato l’ 1 ottobre 2013, Amadeus avrebbe rilasciato

l’immobile presumibilmente nell’aprile 2015, cioè cinque mesi prima della data di stipulazione del

contratto di locazione con Duca Hotel. Ciò significa che la carenza di tempestività nella intimazione

dello sfratto, lungi dal causare un danno a Sabe, lo ha invece evitato, posto che se Lupi avesse intimato

immediatamente lo sfratto ad Amadeus, Sabe sarebbe rimasta priva di canoni d’affitto per almeno

cinque mesi.

A tal riguardo occorre altresì ed in ogni caso considerare due circostanze.

La prima è, appunto, che, in assenza di valide proposte alternative di locazione, lo sfratto anticipato di

Amadeus avrebbe rischiato di lasciare l’Immobile sfitto, con conseguente mancata percezione, da parte

di Sabe, di qualsiasi canone di locazione.

La seconda è che, al momento del rilascio, Sabe avrebbe dovuto corrispondere ad Amadeus l’indennità

di finita locazione ex art. 34 l.n. 392 del 1978, indennità pari a 21 mensilità dell’ultimo canone di

locazione, somma questa di cui, per quel che risulta agli atti, Sabe non aveva la disponibilità, tanto da

dover prevedere, nel successivo contratto di locazione, che essa sarebbe stata corrisposta dal conduttore

entrante.

Ciò significa che, in assenza di una valida proposta alternativa di locazione, di fatto per Sabe, il rilascio

dell’Immobile da parte di Amadeus avrebbe costituito un danno economico notevolissimo.

Dalle superiori considerazioni emerge con chiarezza la mancanza di qualsivoglia nesso causale tra il

comportamento della Lupi relativo all’apprezzamento delle suddette proposte di locazione ed alla

gestione dello sfratto di Amadeus ed un qualsiasi pregiudizio arrecato al patrimonio di Sabe.

Quanto al presunto danno subito da Sabe, vale poi considerare quanto segue.

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Per verificare la sussistenza del danno è necessario comparare i contratti di locazione stipulati da Sabe

rispettivamente con Amadeus e poi con Duca Hotel ed in particolare il trattamento economico ivi

previsto, così da verificare quale in concreto sia il più favorevole e quindi verificare se Sabe avrebbe

potuto in concreto subire un danno.

Dal momento che il contratto di locazione stipulato con Amadeus risale al 1995 e prevedeva la

corresponsione di un canone pari a Lire 400.000.000,00, e parte attrice non ha depositato alcun atto

successivo alla stipula recante il nuovo importo in euro, parte attrice ha omesso di provare il canone di

locazione e l’indennità di occupazione pagati da Amadeus a Sabe nell’anno 2013, il che impedisce di

considerare uno dei due termini dell’operazione.

In ogni caso, in comparsa conclusionale di replica parte convenuta afferma che “Amadeus ha

comunque puntualmente versato € 332.000,00 circa annui alla Sabe” e, nell’atto di citazione di

Amadeus nel proc. n. 68097/13 r.g., essa afferma di avere corrisposto un canone di locazione per

l’anno 2012 nella misura di € 328.323, 81 annui (p. 2).

Occorre tuttavia precisare che il danno deve essere di necessità valutato in concreto, talché il paragone

va effettuato non già tra l’ultimo canone di locazione corrisposto da Amadeus nel 2013 ed il canone di

locazione previsto nel contratto di locazione stipulato con Duca Hotel a partire dal 1 gennaio 2017, ma

tra l’indennità di occupazione corrisposta da Amadeus dopo la scadenza del contratto cioè negli anni

2014 e 2015 – pari ad € 272.165,00 annui - e l’indennità di detenzione corrisposta da Duca Hotel in

forza delle statuizioni di cui all’art. 6 del relativo contratto di locazione (v. supra) – pari ad €

220.000,00 annui – a partire dal 1 gennaio 2016 – dunque il giorno successivo al rilascio da parte di

Amadeus – sino al 31.12.2016, data questa poi prorogata, su richiesta di Duca Hotel e con il consenso

di Sabe sino al giugno 2017.

Ne consegue che, se mai fosse stato possibile anticipare di qualche mese l’ingresso di Duca Hotel

nell’Immobile, in ragione di un ipotetico anticipato rilascio dello stesso da parte di Amadeus, Sabe

avrebbe ricevuto, in quel periodo, un canone inferiore di € 52.165,00 annui, con conseguente danno e

non vantaggio per Sabe medesima.

Alla luce di quanto sopra considerato, le domande di parte attrice non risultano fondate e devono essere

rigettate.

Non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., considerato che la

complessità degli eventi gestori caratterizzanti i fatti oggetto di processo, oltre all’obiettiva

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Sentenza n. 10574/2017 pubbl. il 20/10/2017RG n. 15368/2014

http://bit.ly/2pTIOAf

Page 13: Sentenza n. 10574/2017 pubbl. il 20/10/2017 RG n. 15368/2014 · 5 veniva rinnovato fino al 30.09.2013. (cfr. contratto di locazione doc. 5 attore, in cui il canone viene indicato

13

correlazione della Lupi con Amadeus (per quanto innocua: v. supra), fanno escludere che le domande

attoree siano state proposte con colpa grave.

Il regime delle spese deve seguire il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., e pertanto parte

attrice deve essere condannata al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si

liquidano – considerato il valore della causa, precisata in foglio p.c. in € 4.000.000,00 - in € 40.000,00

per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA, come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o

deduzione rigettata o assorbita, così decide:

I) RIGETTA le domande di parte attrice.

II) CONDANNA parte attrice ROSALBA MAGGIANI a rifondere a parte convenuta

GIANFRANCA LUPI le spese di lite che si liquidano in € 40.000,00 per compensi professionali,

oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

Milano, 16 febbraio 2017

Il Giudice Estensore Il Presidente

ANGELO MAMBRIANI ELENA RIVA CRUGNOLA

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