Sentenza Giudice Lavoro Cl

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&.1RGN 66212009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro dott. Valerio Giovanni Antonio Sasso nella causapronunziato la seguente

SENTENZANella causa promossa daVALLOI{E ROSETTA, rappresentata e difesa dall,aw.Caltanissetta presso 1o studio legale di questi

CONTROMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UI{IVERSITA' E RICERCA, in p"lréJiffi Ministrop.t.UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, in persona del legale rappresentanre p.r.uFFrcIo SCOLASTTCO PROVTNCTALE DI CALTAI{ISSETTA in persona del iegalerappresentante p.t.DIREZIONE SCOLASTICA STATALE 30 CIRCOLO G. LOMBARDO RADICE, iNpersona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e dilesi dal prof Elvio Avanzato ex art.4 l Tb i s c .p . c .

RESISTENTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso regolarmente depositato e notificato Vallone Rosetta conveniva gli enti pubbliciindicati in epigrafe premettendo di essere docente supplente di scuola materna elementare, di averstipulato contratti a tempo determinato per sostituzioni, precisamente 1) contratto di un giorno indata24.11.08 per sostituzione di Macaluso Grazia;2) contrafto di due giorni in data 25.lI0g persostituzione di D'Anna Raimonda (25 e 26 novembre); 3) contrafro diun giorno (27.11 08) persostituzione di Spitali Maria Carmela; 4) contratto di un giorno (28.11.08) per sostituzione diLucerna Calogera; 5) contratto di un giorno (261.09) per sostituzione di Lo presti Rita; 6) contrattodi tre giorni (dal 27 1 al 29.1.09) per sostituzione di Alessi Cataldo, 7) contratto del 30 1 09 persostituzione di Lo Presti Rita per un giorno; 8) contratto 22.09 per sostituzione di tre giorni (2,3,4rèbbraio) di Nocera Rosa; 9) contratto del 5.2.09 per sostituzione di La Torre Angèla (indicataerroneamente in ricorso come "La Tona Angela") per due giorni (5 e 6 febbraio). Si doleva di nonvedersi riconosciuto il riconoscimento economico e giuridico del sabato e della domenica delle tresettimane indicate, non avendo sostituito il medesimo insegnante ma piu insegnanti diversi.Richiamava I'art. 40 co. 3 del CCNL de|29.11.07 Chiedeva, limitando la richiesta al solo an dellapretesa, ritenersi e dichìararsi il rìconoscimento economico e giuridico dei giorni di sabato edomenica del 29130 novembre 2008; 31 gennaio/l febbraio 2009;7/8 febbraio 2009, condannandol'Amministrazione al pagamento delle predette giornate e al riconoscimento giuridicoSi costituiva ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. la sola Amministrazione Centrale del Ministero,eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio scolastico regionale, dell'Ufficioscolastico provinciale e della Direzione didattica statale; nel merito, si riportava al chiarimento

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dell'ARAN. Chiedeva rigettarsi il ricorso. Rimanevano contumaci gli altri Uffici e Direzioniconvenute.La causa veniva discussa e decisa all'udienza del i0 febbraio 2010.

MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso è fondato e merita accogllmento.Preliminarmente, deve dichiararsi il djfetto dl legittimazione passiva degli Enti convenuti, conl'eccezione del Ministero per l'Istruzione, Università e la Ricerca, unico soggetto passivamentelegittimato. Va considerato che l'organizzazione del sistema scolastico è stata riformata ad operadell'art. 21 della legge 59 del 1997 e del D P R. n. 275 del 1999 Il legislatore ha provveduto adotare di personalità giuridica le istituzioni scolastiche che soddisfano i requisiti dimensionali fissatidal DPR 23317988, ad ampliare l'autonomia amministrativa dei predetti istituti rispetto ai limiti

'originariamente stabiliti dall'ar1 26 del T.U. n. 297 de|1994 e ad attribuire la qualifióa dirigenzialea i capi d ' is t i tu to in serv iz io .A seguito di tale riforma gli istituti scolastici devono, quindi, essere inquadrati tra le personegiuridiche di diritto pubblicocce si caratterizzano o per essere titolari di uno speciale potere diimperio che si esercita nej confronti di tutti i consociati o. come le scuole. per essere entistrumentali rispetto ad altri enti di piu ampi fini. Le istituzioni scolastiche vanno. infatti. a

disfare un interesse, quale quello dell'istruzione pubblica, sostanzialmente riferibile allo Stato,eresse realizzafo non piu tramite articolazioni dello Stato (come è avvenuto fino alla legge11997), ma attraverso soggetti giuridicamente autonomi.

':f-fl giurisprudenza della Suprema Corte ha piu volte ribadito che l'autonomia degli istituti scolastici'ri du intendersi in senso strettamente amministrativo. infatti. "Anche dopo l'eslensrorre della

)" personalità giuridica, per effetto detta tegge delega n. 59 del 1997 e dei succissit,i pr.ot,t,edimenti diatluazione, ai cir"coli didatlici, alle scuole medie e agli istittttr di istruzione secondar"ia, il personaledocenfe degli istituti slalali di istruzione superiore fttella specie, un istiluto tecnico inclustrialel -che costituÌscorto organi dello Stato ntuniÍi di personalita giuridicq ed in.ceriti nell'organizzazÌonesfsÍale - si trotta in rapporÍo organico con l'Amntinisfi"aziorte della Pubblica Istr"trzione dello Staro,a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato Ie.funzioni relatit,e al recluÍarnento delpersonale, e non con i singoli istÌluti, che sono dotali di ntera auÍortotnia annnÌnisfi-atittaf...Jstt,ssis/ela legittintazione passit'a dell'Antnrinisfrazione centrale, ntentre difertu quella det .singotó" (Cass.Lav.20521del 28.7.08);"ai dirigenti delle istituziorti scolastiche contperòno, in base ùl'art. 25 detd.lgs. 30 marzo 2001, n. l65,ftutzioni decisqmenle pit'r ridotte rispetÍo a Etelle speÍlanti ai dirigentidegli ffici dirigenziali generali, e limiÍali all'ambiÍo rÍell'autonomia-orgontzzafitta, ,liOo,rrro ufinanziaria, con la conseguenza che ai prinù non spetta il polere di protnuot)ere e resistere alle liti,che è, invece, espliciÍamenÍe previsto (dall'art. l6 del citaîo d-lgs. n. 165 del 2001) per i dirigentì ditffici dirigenziali generali" (Cass. Lav. 6460 del 17.3.2009)Passando al merito, va in primo luogo riportato I'art. 40 commi 2 e 3 del CCNL, a norma dei quali"2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale especificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. 3. In tali casi, qualora il docentetitolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorniall'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore asette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato ecostituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenzadel titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolaremedesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività diinsegnamento, ricadenti nel periodo di durafa deJ rapporto medesimo, sono retribuite e dacomputarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanaleordinario, ha pgualmente diritto al pagarnento della domenica ai sensi dell'art. 2109 co. I del cod.civ." Il parere dell'Aran - citato da entrambe le parti per giungere ad opposte conclusioni - affermache "a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l'orario settimanale proprio deldocente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la qiornata festiva della domenica. ma

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anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa". L'Amministrazione, sul punto, afferma che

l,espressùne,'proprio del docente titolare" non possa che riferirsi alf ipotesi di urtico docente

titoiare sostituito, con esclusione delle ipotesi di sostituzione di piu docenti con piu contratti a

tempo determinato. L'Amministrazlone sosteneva tale assunto con f impossibilità di

preúeterminare, nel caso dj scrsiltuzjone di piu docew-'t" l'orario settimanale svolto, a causa delle

probabili diversità di orario giornaliero svolto con riferimento alle singole strutture scolastiche

La tesi non convince. Infatii, e condivisibile l'assunto di parte ricorrente, secondo cui prevedere

che, in ipotesi del tutto sovrapponibili, possa esservi un diverso trattamento economico-giuridico,

sarebbe del tutto irrazionale. infatti, che un docente supplente abbia sostituito un solo docente

titolare o piu docenti titolari è del tutto irrilevante: cio che impofta, e che la sostituzione sia

avvenuta ier I'intero orario lavorativo ordinario - altrimenti, la norma pattizia si renderebbe

contrastanie con il principio di cui all'art. 3 Cost., di trattare allo stesso modo situazioni identiche.

_Inoh.re. a ben vedere, l'art.25 del CCNL, al comma 4, rrchiede tra i requisiti del contratto

lnàivi&i.àle con i docenti f indicazione di a) tipologia e rapporto di lavoro, b-c) data di inizio e

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caso di rapporto a fempo determinato; d) qualifica di inquadramento; e) compttt e' - ^ t . I ' : .

*dísl*:, f,) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato; g) sede di prima

A53/tinuliAoe dell'attività lavorativa e, al comma 6, specifica che solo nel caso di assunzione a

témpolpàjziale deve essere indicata 1'arttcolazione dell'orario di lavoro. Onde, non è necessarlo, se

A9-l'B"r ià tlrnitutu ipotesi di assunzione a tempo parziale, indicare I'orario di lavoro svolto dal

-db-cente assunto a tempo determinato.Diventa, allora, una questione di accertamento di fatto, la verifica dell'espletamento delf intero

orario contrattualmente previsto da parte del docente supplente - indipendentemente, si ripete, dalla

sostituzione di uno o piu titolari. Il Contratto Collettivo è chiaro nel fissare, all'art.28, co.5,

l'orario di insegnamento perle scuole delf infanziarn25 ore settimanali. Tutti icontratti individuali

stipulati dalla iicorrente, allegati al ricorso, hanno ad oggetto la sostituzione di docenti con orario

stabilito in 25125 ore settimanali; pertanto, la ricorrente ha effettivamente svolto f intero orario

previsto dalla contratfazione per le settimane indicate. Ne consegue, che ad essa spetti il

riconoscimento delle giornate lavorative del sabato e della domenica, ai sensi dell'art. 40 comma 3

del CCNL indicato, come d'altronde esplicitamente ammesso dall'Aran nel parere prodotto agli atti

Consequenziale e la condanna dell'Amministrazione convenuta al riconoscimento sia economico

che giuridico delle giornate del sabato e della domenica. Le spese del giudizio vanno compensate,

in ragione della risoluzione di questione di puro diritto e dell'assenza di precedenti in materia.PQM

Defi nitivamente pronunciando,dichiara il difettó di legittimazione passiva dell'Ufficio scolastico regionale, dell'Ufficio scolasticoprovinciale di Caltanissetta, della Direzione scolastica statale 3o circolo G. Lombardo Radice,

dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico dei giorni di sabato e

domenica 29/30 novembre 2008, 31 gennaio/l febbraio 2009;118 febbraio 2009, e per I'effetto

conclanna il Ministero al pagamento delle predette giornate e ai pror,wedimenti conseqttenzialiCompensa le spese di lite.

11 GiudiceGioyanni Antonio Sasso

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